11.2019.9
Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie
27 agosto 2020Italiano29 min
per statuire nella causa SO.2017.733 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.9
Lugano
27 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2017.733 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 23 agosto 2017
da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
dott.
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 16 gennaio 2019 presentato da AP 1
contro la
sentenza emessa dal Pretore il 19 dicembre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1959) e AP 1 (1961), cittadina
italiana, si sono sposati a __________ il 18 giugno 1994. Dal matrimonio sono
nati C__________, il 15 luglio 1996, e G__________, il 6 aprile 1998, entrambi
in formazione. Il marito lavora come primario nella Clinica __________ di __________,
dove svolge anche un'attività ambulatoriale indipendente e attività didattiche
come formatore. Docente di cure infermieristiche, la moglie è attiva come formatrice
a tempo parziale per la scuola __________, l'amministrazione cantonale e la Scuola
__________ a __________. Dal settembre del 2014 essa frequenta l'Accademia di __________
a __________. I coniugi vivono separati dal maggio del 2016, quando il marito
ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento
a __________ (proprietà per piani n. 6111, pari a 215/1000 della
particella n. __________ RFD,
appartenente ai coniugi per un quarto ciascuno e a F__________ __________,
fratello del marito, per un mezzo).
B. Il 23 agosto 2017 AP
1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza
a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione
a vivere separata, l'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale (con mobili e suppellettili),
un contributo alimentare di almeno fr.
15 000.– mensili dall'agosto del 2016, l'addebito al marito degli oneri di mantenimento dei
figli maggiorenni ancora agli studi e
l'attribuzione in uso di una VW “__________”, come pure di uno scooter P__________.
Al dibattimento del 4 dicembre 2017 i coniugi si sono intesi nel senso
di avviare trattative e nel frattempo si sono dati atto di vivere separati dalla metà di maggio del 2016,
di lasciare in uso alla moglie l'alloggio coniugale con l'arredamento (impregiudicata
la proprietà degli oggetti), di attribuire alla medesima la VW “__________” e al marito il “M__________ di nuova edizione”.
C. Alla discussione “nel merito e sulla cautelare” del 2 marzo 2018 il marito ha aderito alla richiesta di
vita separata e all'attribuzione in uso alla moglie dell'alloggio coniugale,
come pure della VW “__________”, ha chiesto l'assegnazione dell'alloggio a __________,
della VW “__________”, dello scooter
e ha offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 5000.–
mensili dal 1° marzo 2018. Le parti
hanno replicato e duplicato seduta stante, confermando il loro punto di vista e
notificando prove. L'istruttoria è iniziata quello stesso 2 marzo 2018 e si è
chiusa il 6 agosto 2018. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 novembre
2018 AP 1 ha ribadito le domande iniziali, portando a fr. 17 960.– mensili la pretesa alimentare per sé e
rinunciando a esprimersi sul contributo alimentare per i figli maggiorenni, così
come sull'assegnazione dello
scooter. In un allegato di quello stesso giorno il marito ha riaffermato a sua
volta le proprie richieste, tranne per quel che è dell'appartamento a __________.
D. Statuendo con
sentenza del 19 dicembre 2018, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono
separati dalla metà di maggio del 2016, ha attribuito l'alloggio coniugale in
uso alla moglie e ha condannato AO 1 a versare alla medesima un contributo
alimentare di fr. 8600.– mensili dal 1° gennaio 2019. Le spese processuali di
complessivi fr. 3055.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 gennaio 2019
nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di aumentare il
contributo alimentare per lei a fr. 17 735.–
mensili e di addebitare le spese processuali con le ripetibili di primo grado (rivendicate
in fr. 5000.–) al convenuto. Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2019 AO
1 propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili
con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10
giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse
vertono su questioni meramente patrimo-niali, tuttavia, l'appello è ammissibile
soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare per
l'istante in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante
il 7 gennaio 2019 (tracciamento dell'invio n. 94.__________, agli atti). Introdotto il 16
gennaio 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello
AP 1 acclude due nuovi documenti: una “panoramica
dei premi” della cassa malati valida dal
1° gennaio 2019 (doc. C di appello) e un estratto 7 gennaio 2019 delle
movimentazioni bancarie avvenute nel 2018 sul suo conto __________ (doc. D di appello). Ora, nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto la
ricevibilità dei nuovi documenti è dubbia. L'appellante non spiega perché le
sarebbe stato impossibile produrre la comunicazione relativa al nuovo premio
della cassa malati entro la deliberazione della sentenza (art. 229 cpv. 3 CPC),
ovvero entro la scadenza del termine fissato dal giudice (per il 30 novembre
2018) per presentare memoriali conclusivi (DTF 138 III 789 consid. 4.2). Notoriamente
la comunicazione del nuovo premio della cassa malati interviene infatti con
debito anticipo (art. 7 cpv. 2 LAMal), al più tardi entro il 31 ottobre (‹https://www.priminfo.admin.ch/it/zahlen-und-fakten/wechsel›).
Altrettanto vale per l'estratto bancario __________, che è sì successivo al 30
novembre 2018, salvo che l'appellante intende documentare un accredito
salariale di fr. 1195.– (memoriale,
pag. 7, punto 10) intervenuto il 25 ottobre 2018. Per quanto si vedrà in
appresso (consid. 4d e consid. 5), i due documenti non sussidiano – comunque
sia – ai fini del presente giudizio. Conviene procedere pertanto senza
indugio alla trattazione del ricorso.
3.
Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il
Pretore, considerata una situazione finanziaria particolarmente favorevole, ha applicato
il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo. Ciò posto, egli ha
calcolato il fabbisogno effettivo di lei in
fr. 9800.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 2000.–, assicurazione RC
e dell'economia domestica fr. 39.–, premio della cassa malati fr. 654.–,
partecipazione ai costi della salute fr.
85.–, dentista fr. 100.–, igienista fr. 15.–, svago fr. 300.–,
vacanze fr. 500.–, occhiali fr. 37.–, “terzo pilastro”
fr. 300.–, leasing dell'automobile fr. 349.30, imposta di
circolazione fr. 52.–, assicurazione dell'automobile fr. 160.–, contributi AVS
fr. 42.–, assicurazione perdita di guadagno per malattia fr. 86.–, aiuto
domestico
fr. 600.–, spese correlate alla
formazione a __________ fr. 1750.–, imposte fr. 1500.–). Da
tale fabbisogno egli ha dedotto il reddito della moglie di fr. 1200.–
netti mensili, accertando di conseguenza un ammanco di fr. 8600.– mensili (sentenza impugnata, consid. 3 a
5).
Relativamente
al marito, il Pretore ha appurato un margine disponibile di fr. 15 200.– mensili (reddito di fr. 28 633.–, fabbisogno effettivo di
fr. 13 450.–) che permette al
medesimo di garantire il sostentamento della moglie e dei figli maggiorenni
(quantificato in fr. 3000.– mensili per ciascun figlio). Egli ha obbligato
pertanto il convenuto a versare all'istante un contributo alimentare di fr. 8600.– mensili dal 1°
gennaio 2019, la moglie avendo in precedenza potuto far capo a un conto del
marito per il mantenimento suo e dei ragazzi (sentenza impugnata,
consid. 6).
4.
L'appellante
contesta anzitutto l'accertamento del proprio fabbisogno effettivo, che chiede
di portare a fr. 13 669.– mensili invocando
il minimo esistenziale per genitore affidatario di fr. 1350.–, un premio della
cassa malati di fr. 714.–, una partecipazione ai costi della salute di fr.
145.–, spese per il dentista di fr. 214.–, spese per l'igienista di fr. 30.–, costo
per occhiali di fr. 73.–, spe-
se accessorie della locazione
(non cifrate) e spese di manutenzione dell'automobile di fr. 50.–, un premio
dell'assicurazione RC e dell'economia domestica di fr. 57.–, un contributo
AVS di fr. 221.–, un premio per l'assicurazione dell'automobile di
fr. 186.–, una tassa rifiuti di fr. 9.–, una spesa per parrucchiere ed estetista
di fr. 500.–, un esborso per vacanze
di fr. 1500.– e per la formazione a __________ di fr. 2523.– (più
spese di vitto di
fr. 500.–), spese di consulenza fiscale (non
quantificate) e spese legali di fr. 1000.–. Le varie poste vanno
esaminate singolarmente. Prima si impone nondimeno una breve premessa.
a) I criteri preposti alla definizione dei contributi
alimentari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (e nelle procedure
cautelari in cause di divorzio) giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC sono già stati
illustrati da questa Camera (RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6a a 6c con
rinvio a RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6). Al proposito basti
ricordare, in sintesi, che qualora i costi supplementari dovuti a due economie
domestiche separate siano coperti senza problemi, il coniuge richiedente può
pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di
vita anteriore alla separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa
stato in tal caso il metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento
rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di
vita anteriore alla separazione. Determinanti a tal fine sono le spese che il
richiedente affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita anteriore
alla separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza nel bilancio
familiare, già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un
livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica. Il
metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo non va confuso quindi
né, tanto meno, combinato con quello consistente nel dedurre dal reddito
complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD II-2017 pag. 778
consid. 6c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020,
consid. 6a).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha applicato – appunto – il metodo fondato sull'ammontare
del dispendio effettivo, spiegando che AP 1 “non può anche pretendere la suddivisione a metà dell'eventuale
eccedenza sul reddito famigliare complessivo”, men che meno ove si pensi che durante la comunione
domestica la famiglia non adoperava l'intero reddito coniugale per finanziare
il tenore di vita e accantonava risparmi (sentenza impugnata, consid.
3). L'appellante si duole che il primo giudice abbia lasciato al marito l'intero margine disponibile
sul reddito di lui e torna a chiedere di dedurre dal reddito familiare l'insieme
dei fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà. A suo parere non risulta
che i coniugi accantonassero risparmi, tant'è che gli atti fiscali non denotano
alcun aumento della sostanza. L'argomentazione cade nel vuoto, considerando che
l'interessata non nega di non avere contestato in prima sede l'accantonamento
di risparmi durante la vita in comune. A parte ciò, l'istante ha rivendicato sin
dall'inizio il proprio fabbisogno effettivo (istanza, pag. 9 in alto) e ha fatto
valere spese (segnatamente per vacanze, parrucchiere, estetista e tempo libero)
estranee alla nozione di fabbisogno minimo, non essendo correlate a quanto
occorre per il sostentamento (RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). I costi supplementari dovuti all'esistenza di due
economie domestiche separate risultano inoltre agevolmente coperti (come si
vedrà in appresso) e durante la vita in comune le parti godevano di condizioni
economiche agiate (cfr. RtiD I-2015 pag. 881
consid. 6b). Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore di
applicare il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo è corretto. L'eccedenza
nel bilancio familiare non è invece di alcuna pertinenza.
c) Per
quel che è del fabbisogno effettivo
dell'istante, il Pretore ha rilevato che quest'ultima avrebbe dovuto
documentare tutte le spese effettive anziché accomodarsi di “un elenco da lei
manoscritto (doc. CC)”. D'altro lato – egli ha soggiunto – l'istante ha
precisato nel suo interrogatorio talune spese “per svago, tempo libero,
attività culturali e vestiti costosi” che, pur non essendo documentate, il
marito ha contestato solo genericamente. Ciò posto, il Pretore ha reputato
verosimile un dispendio effettivo di fr. 400.–
mensili per svago (“per attività culturali” e “per cene fuori”), che ha ridotto
in seguito a fr. 300.– mensili senza darne ragione (sentenza impugnata,
consid. 4a e 4n), e di fr. 500.– mensili per vacanze. Egli ha addizionato
infine tali esborsi al minimo di base del diritto esecutivo per persone sole di
fr. 1200.– mensili, che ha ammesso come “verosimile forfait per le spese
alimentari e di prima necessità” in virtù anche della “particolarmente florida
disponibilità finanziaria della famiglia” (sentenza impugnatata, consid. 4a).
L'appellante
obietta che la figlia G__________ vive tuttora con lei, mentre il figlio C__________
rientra nel Ticino da __________ (dove studia) nei fine settimana e nelle
vacanze universitarie. Ciò giustifica, a suo giudizio, l'aumento del minimo
esistenziale a fr. 1350.–
mensili. Per tacere del fatto che l'appellante non si confronta con la
motivazione del primo giudice, la doglianza è destinata all'insuccesso. Il
minimo esistenziale del diritto esecutivo (per genitore singolo o per genitore affidatario),
per vero, comprende già pressoché tutte le spese supplementari esposte
dall'interessata (igienista, dentista, occhiali, parrucchiere, estetista,
vacanze, svago, tempo libero, attività culturali, consulenza fiscale, spese
legali, tassa rifiuti). Riconoscendo all'istante fr. 1200.– mensili senza
giustificativi per il solo vitto, l'abbigliamento e la biancheria (tabella per
il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in: FU __________/2009 del __________ 2009 pag. 6292
n. I), il Pretore ha dato prova di tangibile generosità. E AP 1 non
può quindi lamentarsi.
d) In
merito al premio della cassa malati
il Pretore
si è fondato sulla
cifra indicata dall'istante medesima nel suo memoriale conclusivo (pag. 7). L'appellante
fa valere che il nuovo premio per il 2019 ammonta a fr. 714.– mensili ed è
stato “fissato con decisione della compagnia assicuratrice di data 10 gennaio
2019”. Della dubbia ricevibilità della nuova allegazione già si è detto (sopra,
consid. 2). Comunque sia, il Pretore ha arrotondato il fabbisogno effettivo di AP
1.
da fr. 9769.30 a fr. 9800.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4n), di
modo che sotto questo profilo un aumento di fr. 60.– mensili (da fr. 654.–
a fr. 714.–) non modificherebbe il risultato. Il fabbisogno complessivo passerebbe
infatti da
fr. 9769.30 mensili a fr. 9829.30 mensili, ma rimarrebbe arrotondato a fr.
9800.– mensili. In proposito l'appello manca perciò di consistenza.
e) Per
quanto attiene alla franchigia
della cassa malti e ai costi sanitari non coperti dalla medesima, il
Pretore li ha ammessi per fr. 85.– mensili, tenendo conto del tetto di fr.
1000.– annui (franchigia di fr. 300.– [fr. 25.– mensili], partecipazione ai
costi massima di fr. 700.– [fr. 58.– mensili]) “che la moglie ha consumato
nel 2016” e che verosimilmente consumerà anche in futuro in ragione del suo precario
stato di salute (patologia oncologica in trattamento dal 2015: sentenza impugnata,
consid. 4c). L'appellante chiede di adeguare l'esborso a fr. 145.– mensili per
il fatto che “le spese non coperte” am-montano in realtà a fr. 120.– mensili,
rinviando al proprio memoriale conclusivo (pag. 7). In appello non basta
però rinviare ad allegati di
primo grado per soddisfare i requisiti di motivazione di un ricorso (RtiD
I-2004 pag. 591 n. 68c). A parte ciò, nel memoriale conclusivo l'istante
giustificava la pretesa con riferimento al doc. QQQ che riguardava tutt'altra
questione, ovvero il premio per l'assicurazione di una Nissan “__________”. Al riguardo
non soccorre quindi indagare oltre.
f) Per
l'igiene dentale il Pretore ha riconosciuto fr. 15.– mensili, che corrispondono al costo di un trattamento annuo
di fr. 180.–, l'istante non avendo reso verosimile che la spesa ricorresse
ogni sei mesi (sentenza impugnata, consid. 4c). L'interessata insiste perché le
siano riconosciuti due trattamenti annui in conformità agli “estratti conto prodotti
agli atti”. Afferma che il marito non ha contestato la circostanza, essendo in
ogni caso “verosimile che in una famiglia agiata si ricorra all'igienista due
volte l'anno”. In realtà quest'ultima circostanza non può affatto dirsi
notoria. Che poi il convenuto non abbia contestato la nota d'onorario di fr.
180.– del 16 ottobre 2017 (doc. RRRR) per l'intervento del 7 ottobre 2017 ancora
non significa che egli abbia riconosciuto un doppio trattamento annuo. Anche su
tale questione la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.
g) Relativamente
al costo degli occhiali, il Pretore ha riconosciuto alla moglie fr. 37.–
mensili, tenuto conto di una fattura 22 novembre 2016 di fr. 880.– (doc. SSSS),
della verosimile ricorrenza biennale della spesa (“data l'età e la verosimile
stabilizzazione della vista”) e di quanto l'istante medesima aveva indicato
inizialmente nel doc. CC (sentenza impugnata, consid. 4c). L'appellante chiede
di adeguare la spesa a fr. 73.– mensili (fr. 880.– annui), argomentando che
a quasi sessant'anni è notoria la necessità di “effettuare una visita di
controllo annuale, proprio poiché la vista va regolarmente scemando”. Una spesa
per occhiali non consiste tuttavia – come eccepisce il convenuto (osservazioni
all'appello, pag. 4) – in “una visita di controllo annuale”. E davanti al
primo giudice l'istante non ha documentato spese per visite di controllo, ma
solo il costo di occhiali (memoriale conclusivo, pag. 7 con riferimento al doc.
SSSS). Una volta ancora la sentenza del Pretore sfugge pertanto alla critica.
h) Trattandosi
delle spese dentarie, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo
dell'istante un esborso di fr. 100.– mensili (fr. 2400.– ogni due anni) sulla base di un pagamento da lei
eseguito l'11 luglio 2017 per fr. 2570.– in favore della Cassa dei
medici-dentisti (doc. ZZZZ). Pur non sapendo se la natura del trattamento giustifichi
“una tale spesa ricorrente”, il primo giudice ha ritenuto plausibile l'importo
di fr. 100.– mensili in ragione dell'età dell'interessata e “in previsione di
spese importanti come nel 2017 ogni due anni”, quantunque l'istante avesse
indicato nel doc. CC una spesa di fr. 600.– annui (sentenza impugnata, consid.
4c). L'appellante rivendica una spesa di fr. 214.– mensili (fr. 2570.–
annui), definendo evidente che “nell'ambito di una famiglia benestante i suoi
membri effettuino almeno una visita dentistica annuale”. La natura del
trattamento si evince inoltre a suo dire dallo stesso doc. ZZZZ, in calce
al quale è indicato trattarsi della ricostruzione di un dente, un “fatto del
tutto usuale” per una persona della sua età. Se non che, l'appellante si limita
a dare la propria interpretazione del documento, ma non spiega perché l'opinione
del Pretore non sarebbe condivisibile. Inoltre l'indicazione manoscritta in
calce al doc. ZZZZ non rende ancora verosimile quanto l'interessata afferma. Né
basta l'accenno alla situazione agiata della famiglia per considerare effettiva
e ricorrente la spesa annua invocata.
i) Riguardo
all'alloggio coniugale il Pretore ha riconosciuto alla moglie una “pigione di fr. 2000.– mensili, comprese le spese accessorie
(doc. 1)” (sentenza impugnata, consid. 4b). Secondo l'appellante, il Pretore ha
trascurato spese che “si evincono dal contratto di locazione”. A un sommario
esame non è chiaro tuttavia se le spese accessorie siano o non siano incluse nel
corrispettivo di fr. 2000.– mensili. Nel
contratto di locazione del 30 ottobre 2001 (doc. 1) la pigione netta di fr. 2000.– mensili sembrerebbe
invero comprenderle, ciò essendo precisato per i costi di riscaldamento
(“Heizkosten inklusive”). L'appendice al contratto che le parti hanno firmato il 7 e il
20.
novembre 2001 sembra invece escluderle (clausola n. 5: “Im Nettomietzins von
Fr. 2000.– sind folgende Kosten, für die der Mieter aufzukommen hat, nicht
inbegriffen: Wasser- und Abwassergebühren, Kehrichtabfuhrgebühren,
Gartenabraumgebühren, elektrische Energie, Gas, Wartungsvertrag für den Aufzug
Schindler, Benützungsgebühren für Radio- und Fernsehempfang, allfällige Kosten
des Gemeinwesens für Schneeräumung und Reinigung privater Zugangsstrassen und -wege”).
Comunque sia, per essere
ricevibili pretese pecuniarie vanno cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2) e in
concreto l'appellante non le quantifica, né tali spese possono desumersi dal
contratto di locazione. Ne segue che su questo punto l'appello si rivela finanche
irricevibile.
l) Circa
la manutenzione dell'automobile, il Pretore ha spiegato perché non poteva
considerare, tranne i premi di assicurazione, l'imposta di circolazione e il
leasing, costi che l'istante non aveva documentato (sentenza impugnata,
consid. 4e). Non è vero quindi che il primo giudice non ha motivato il proprio
orientamento. Per il resto, l'appellante ammette di non avere specificato la
spesa invocata (fr. 50.– mensili),
ma ritiene che “proprio perché contenuto ai minimi termini” l'importo in
questione andava riconosciuto. In realtà, nessun principio impone di includere
nel fabbisogno di un coniuge costi non documentati, per quanto modesti essi
siano. L'appello si rivela di conseguenza infondato.
m) Riguardo
al premio dell'assicurazione
RC e dell'economia domestica, che il Pretore ha calcolato in fr. 39.– mensili
sulla base di un conteggio dei premi valido dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio
2019.
(sentenza impugnata, consid. 4b
con riferimento al doc. GG), l'appellante chiede di portare la spesa a fr. 57.–
mensili valendosi del doc. FFF. Se non che, quel documento concerne un periodo
ampiamente superato (dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010) e non attesta dunque
un premio attuale. La richiesta si dimostra così manifestamente infondata.
n) Altrettanto
vale in relazione ai contributi AVS “per la parte di attività lucrativa che [l'istante]
svolge a titolo indipendente”. Il Pretore ha accertato il versamento
trimestrale di fr. 125.–, pari a fr. 42.– mensili (sentenza impugnata,
consid. 4f). Richiamandosi al doc. HHH, l'appellante chiede di adeguare l'importo
a fr. 221.– mensili, da quel documento risultando un onere trimestrale di fr.
663.75
mensili. Il doc. HHH si riferisce però a un conteggio del quarto
trimestre del 2016 che, oltre al contributo personale AVS di fr. 119.50,
comprende anche altre posizioni, tra cui una per “diffide, multe”. Il doc. MM considerato
dal primo giudice riguarda invece il quarto trimestre del 2017 e certifica il
solo contributo personale AVS. La decisione pretorile di attenersi al dato più
recente, del 2017, è pertanto lungi dall'essere criticabile.
o) In
merito all'assicurazione dell'automobile, il Pretore ha appurato che “la moglie
aveva assicurato con la sua targa (TI __________) un Nissan __________ nel
2015.
presso la __________ SA (doc. QQQ) e il VW __________ nel 2018 (doc. II)”.
Egli ha riconosciuto di conseguenza il premio di fr. 160.– mensili per quest'ultimo
veicolo (sentenza impugnata, consid.
4e). L'interessata chiede che l'esborso sia portato a fr. 186.– mensili in
conformità al doc. QQQ. La censura non è seria. Oltre a non confrontarsi con la
motivazione del Pretore, l'appellante dimentica che il premio relativo alla “Nissan __________” nel 2015 (doc. QQQ) è
superato, riferendosi alla stessa targa ora assicurata dalla polizza della __________
(doc. II).
p) A
torto l'appellante pretende poi che sia riconosciuta nel suo fabbisogno
effettivo la posta di fr. 9.– mensili per la tassa rifiuti inerente al doc. CC.
Il primo giudice ha già avuto modo di precisare che il doc. CC è un mero elenco
personale, sprovvisto di giustificativi, redatto dalla moglie stessa. Non è
idoneo perciò a rendere verosimili le spese riportate (sentenza impugnata, consid.
4a). Simile argomentazione è pertinente.
q) Quanto
alle “spese voluttuarie” che l'istante rivendicava per fr. 2250.– mensili (di
cui fr. 500.– per il parrucchiere e l'estetista, fr. 1500.– per le vacanze
e fr. 250.– per il tempo libero), il Pretore ha riconosciuto in definitiva,
come detto (consid. b), fr. 300.– per lo svago e fr. 500.– per le vacanze,
addizionando tali somme all'importo forfettario di fr. 1200.– da lui calcolato
per le “spese alimentari e di prima necessità” (sentenza impugnata, consid.
4a). L'appellante ribadisce le proprie richieste. Per quel che è del
parrucchiere e dell'estetista, essa le reputa manifeste “nell'ambito di una
famiglia agiata” e addirittura contenute per coprire almeno un taglio e una
tintura dei capelli, come pure una visita mensile dall'estetista. Ancora una
volta tuttavia il primo giudice non ha riconosciuto quelle spese perché l'unico
documento prodotto dall'interessata (l'elenco manoscritto doc. CC) non le rende
verosimili e perché – comunque sia – l'importo di base di fr. 1200.– mensili
già le comprende. Con tale motivazione l'interessata non si confronta nemmeno
di scorcio. Altrettanto dicasi per le vacanze. Il Pretore, considerati gli
sparuti documenti agli atti (doc. VVVV) e l'interrogatorio della moglie, ha
reputato verosimile che AP 1 fosse solita spendere circa
fr. 6000.– l'anno (ovvero fr. 500.– mensili), importo che ha ritenuto “adeguato
alle possibilità della famiglia”. Privo di ogni confronto critico anche con tale
accertamento, l'appello sfugge a ogni esame. Quanto al dispendio per il “tempo
libero”, l'appellante perde di vista che il Pretore le ha riconosciuto più di
quanto essa chiedesse, sicché non le è dato motivo di dolersene.
r) Per
la formazione nell'Accademia __________ a __________ il primo giudice ha
riconosciuto all'istante, fondandosi sui giustificativi agli atti, fr. 1750.–
mensili complessivi (equivalenti a € 1515.– mensili), comprendenti i costi per l'alloggio,
le tasse universitarie, il materiale didattico, le spese di viaggio e il vitto (sentenza impugnata, consid. 4h). L'appellante
ribadisce di avere documentato spese per fr. 2523.– mensili, più
fr. 500.– mensili per il vitto. Non spiega tuttavia perché l'accertamento del
primo giudice sarebbe erroneo, né indica quali documenti sorreggano la sua
pretesa. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
s) Per
quanto riguarda le spese di “consulenza fiscale”, il Pretore, vista una nota d'onorario 14 novembre 2018 dello
studio fiduciario __________ SA di __________ (doc. MMMMM) relativa a
prestazioni fornite tra il 6 aprile 2017 e il 15 ottobre 2018 per fr.
2234.80, ha accertato che – a prescindere dall'ammissibilità del documento,
prodotto solo con il memoriale conclusivo – la moglie non aveva spiegato il
genere di consulenza ricevuta né aveva addotto “la necessità di farvi capo costantemente”
o di “avervi sempre fatto ricorso in costanza di matrimonio”. Egli non ha
ritenuto verosimile quindi la spesa mensile periodica di fr. 93.– pretesa
dall'istante (sentenza impugnata, consid.
4m). L'appellante rimprovera al primo giudice di non avere capito che “per
consulenza fiscale si intendeva l'allestimento della dichiarazione fiscale,
spesa che la moglie ha ogni anno, in quanto non è in grado di procedervi
autonomamente (…)”. Tale argomento però è nuovo, senza che soccorrano in
concreto presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Si rivela quindi
irricevibile.
t) Sulle
spese legali il primo giudice ha premesso che l'esborso indicato dalla moglie
in fr. 1000.– mensili non è documentato. Comunque
sia – egli ha soggiunto – l'istante ha potuto coprire verosimilmente le
spese procedurali, stimate in fr. 12 000.–,
attingendo al conto bancario che il marito le aveva lasciato a libera
disposizione, mentre per la procedura di divorzio essa potrà sollecitare una
provvigione ad litem. Il Pretore non ha dunque riconosciuto alcunché (sentenza impugnata, consid. 4l). L'appellante
oppone che l'introduzione dell'appello “ingenera altri costi” e che la causa di
divorzio preannunciata dal marito si prospetta lunga e complessa. A suo parere,
di conseguenza, neppure una spesa di fr. 1000.– mensili, la quale rimunera
poco più di tre ore di lavoro a fr. 300.– l'una, sarà sufficiente.
Per
quel che è della prima doglianza, una volta ancora l'appellante non quantifica
minimamente il presumibile onere finanziario della procedura in corso (compresa
quella di appello), tant'è che nemmeno esibisce una nota d'onorario della propria
patrocinatrice. Ciò non consente neppure di valutare se essa possa attingere in
tempo utile a mezzi propri per finanziare un'adeguata condotta processuale in
appello senza compromettere il proprio debito mantenimento (cfr. RtiD I-2004
pag. 596 n. 79c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3
marzo 2020, consid. 9b e 9c). Stando alla più recente documentazione bancaria (doc.
D), AP 1 sembrava invero disporre di liquidità sufficiente,
almeno
per sostenere i costi di appello (fr. 14 616.60
sul conto privato __________, senza considerare il conto di risparmio e gli
investimenti azionari che nell'ultimo estratto del 31 dicembre 2017 agli atti
ammontavano a fr. 5814.– e fr. 7778.–: doc. IIIII). La seconda
obiezione (lunghezza e complessità della procedura di divorzio) è invece senza
rilievo ai fini del presente giudizio, il Pretore avendo già ricordato che tali
spese potranno essere anticipate, dandosene le condizioni, con una richiesta di
provvigione ad litem. A un sommario esame, in definitiva, l'appello manca
di consistenza anche su questo punto. Il fabbisogno
effettivo dell'istante va confermato così in fr. 9800.– mensili.
5.
Controverso è altresì il reddito della
moglie. Al proposito il Pretore
ha constatato che le entrate di lei sono diminuite da fr. 30 297.– annui nel 2014 a fr. 14 602.– annui nel 2017 per
effetto della malattia che l'ha colpita nel 2015 e l'avvio della nuova
formazione a __________ (approvata dal marito) nel settembre del 2014. L'interessata
– ha continuato il primo giudice – non ha invece spiegato né documentato un'ulteriore
riduzione del reddito nel 2018, per tacere del fatto che una riduzione nemmeno si
sarebbe giustificata, poiché le circostanze non erano mutate rispetto al 2017.
Egli ha imputato così all'istante un reddito netto pari a quello conseguito nel 2017, vale a dire fr. 1200.–
mensili (sentenza impugnata, consid. 5b)
L'appellante
riconosce di avere conseguito nel 2017 un reddito di fr. 14 602.– e di averlo confermato “sulla falsariga”
nel suo interrogatorio del 15 maggio 2018. Ciò nondimeno, essa rileva che tale
reddito è calato nel 2018 a fr. 2825.–, come si evince da un accredito del 25
aprile 2018 di fr. 1630.– già documentato in prima sede, al quale ne è seguito
un altro di fr. 1195.– (doc. D). Ora, la dubbia ricevibilità del nuovo doc. D è
già stata rilevata (sopra, consid. 2). A prescindere da ciò, il Pretore non si
è limitato a sottolineare il mancato riscontro di una contrazione delle entrate
nel 2018, ma ha precisato – per abbondanza – che un'ulteriore riduzione non si
sarebbe giustificata, poiché le circostanze non erano mutate rispetto al 2017.
Con tale argomentazione l'appellante non si confronta. Né si intravedono, a un
sommario esame, motivi che giustifichino una diminuzione del reddito dopo il
2017.
Anche in proposito la sentenza impugnata sfugge così a censura. Ne
discende che la moglie registra un ammanco di fr. 8600.– mensili per rapporto
al suo fabbisogno effettivo (fr. 9800.– meno fr. 1200.–).
6.
Litigioso
è anche il margine disponibile del marito, che il Pretore ha determinato in fr.
15.
200.– mensili (reddito fr. 28 633.–,
fabbisogno effettivo di fr. 13 450.–),
cifra ritenuta sufficiente per coprire il disavanzo della moglie e
sovvenzionare il mantenimento dei figli maggiorenni, di complessivi fr. 6000.–
mensili (sentenza impugnata, consid. 6). L'appellante sostiene che il reddito
del marito ascende a fr. 29 651.–
mensili e che il fabbisogno effettivo di lui non eccede fr. 8684.– mensili,
chiedendo che il convenuto sia tenuto a finanziarle non solo il proprio ammanco,
ma anche a corrisponderle la metà del di lui margine disponibile, di fr. 3766.–
mensili. Che il metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza nel
bilancio familiare non sia applicabile nella fattispecie non occorre ripetersi (sopra,
consid. 4a), così come non è in discussione la capacità del convenuto di
far fronte all'ammanco della moglie e al mantenimento dei figli maggiorenni
(non contestato). Nelle circostanze descritte la richiesta di determinare l'esatto
margine disponibile di AO 1 è senza interesse.
7.
In
merito alla decorrenza del contributo alimentare, il Pretore l'ha fissata al 1°
gennaio 2019, poiché fino a quel momento la moglie aveva potuto attingere a un
conto del marito su cui confluiva il di lui stipendio e far fronte così al
proprio mantenimento, come pure a quello dei figli (sentenza impugnata,
consid. 6). L'appellante non contesta di aver potuto usufruire del “reddito di
base” del marito fino al dicembre del 2018. Reputa tuttavia “non del tutto
corretto” che le parti si siano intese “per atti concludenti” su tale modus
operandi. Fa valere inoltre che il marito avrebbe incassato guadagni anche
su altri conti, sottraendoli alla disposizione della famiglia, fondi che
andranno divisi al più tardi nell'ambito della liquidazione del regime dei beni.
Al proposito l'appello si esaurisce però in recriminazioni senza rilievo ai
fini del presente giudizio, tant'è che l'istante neppure chiede di modificare
la decorrenza del contributo alimentare fissata dal Pretore.
8.
AP 1 postula infine una diversa suddivisione
delle spese di primo grado e la rifusione di adeguate ripetibili. La domanda
non ha tuttavia portata propria, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello.
L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza
oggetto.
9.
Le
spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato
osservazioni tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili.
10.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto
controverso in secondo grado. Le misure a protezione dell'unione coniugale
essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1),
nondimeno, in sede federale la ricorrente può far valere soltanto la violazione
di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
3000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
3000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).