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Decisione

11.2019.9

Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie

27 agosto 2020Italiano29 min

per statuire nella causa SO.2017.733 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.9

Lugano

27 agosto 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2017.733 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 23 agosto 2017

da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

dott.

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 16 gennaio 2019 presentato da AP 1

contro la

sentenza emessa dal Pretore il 19 dicembre 2018;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1959) e AP 1 (1961), cittadina

italiana, si sono sposati a __________ il 18 giugno 1994. Dal matrimonio sono

nati C__________, il 15 luglio 1996, e G__________, il 6 aprile 1998, entrambi

in formazione. Il marito lavora come primario nella Clinica __________ di __________,

dove svolge anche un'attività ambulatoriale indipendente e attività didattiche

come formatore. Docente di cure infermieristiche, la moglie è attiva come formatrice

a tem­po parziale per la scuola __________, l'amministrazione cantonale e la Scuola

__________ a __________. Dal settembre del 2014 essa frequenta l'Accademia di __________

a __________. I coniugi vivono separati dal maggio del 2016, quando il marito

ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento

a __________ (proprie­tà per piani n. 6111, pari a 215/1000 della

particella n. __________ RFD,

appartenente ai coniugi per un quarto ciascuno e a F__________ __________,

fratello del marito, per un mezzo).

B. Il 23 agosto 2017 AP

1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza

a protezione del­l'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione

a vivere separata, l'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale (con mobili e suppellettili),

un contributo alimentare di almeno fr.

15 000.– mensili dall'agosto del 2016, l'addebito al marito degli oneri di mantenimento dei

figli maggiorenni ancora agli studi e

l'attribuzione in uso di una VW “__________”, come pure di uno scooter P__________.

Al dibattimento del 4 dicembre 2017 i coniugi si sono intesi nel senso

di avviare trattative e nel frattempo si sono dati atto di vivere separati dalla metà di maggio del 2016,

di lasciare in uso alla moglie l'alloggio coniugale con l'arredamento (impregiudicata

la proprietà degli oggetti), di attribuire alla medesima la VW “__________” e al marito il “M__________ di nuova edizione”.

C. Alla discussione “nel merito e sulla cautelare” del 2 marzo 2018 il marito ha aderito alla richiesta di

vita separata e all'attribuzione in uso alla moglie dell'alloggio coniugale,

come pure della VW “__________”, ha chiesto l'assegnazione dell'alloggio a __________,

della VW “__________”, dello scooter

e ha offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 5000.–

mensili dal 1° marzo 2018. Le parti

hanno replicato e duplicato seduta stante, confermando il loro punto di vista e

notificando prove. L'istruttoria è iniziata quel­lo stesso 2 marzo 2018 e si è

chiusa il 6 agosto 2018. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 novembre

2018 AP 1 ha ribadito le domande iniziali, portando a fr. 17 960.– mensili la pretesa alimentare per sé e

rinunciando a esprimersi sul contributo alimentare per i figli maggiorenni, così

come sul­l'assegnazione dello

scooter. In un allegato di quello stesso gior­no il marito ha riaffermato a sua

volta le proprie richieste, tranne per quel che è dell'appartamento a __________.

D. Statuendo con

sentenza del 19 dicembre 2018, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono

separati dalla metà di maggio del 2016, ha attribuito l'alloggio coniugale in

uso alla moglie e ha condannato AO 1 a versare alla medesima un contributo

alimentare di fr. 8600.– mensili dal 1° gennaio 2019. Le spese processuali di

complessivi fr. 3055.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 gennaio 2019

nel quale chie­de di riformare il giudizio impugnato nel senso di aumentare il

contributo alimentare per lei a fr. 17 735.–

mensili e di addebitare le spese processuali con le ripetibili di primo grado (rivendicate

in fr. 5000.–) al convenuto. Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2019 AO

1 propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili

con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10

giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse

vertono su questioni meramente patrimo-niali, tuttavia, l'appello è ammissibile

soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare per

l'istante in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante

il 7 gennaio 2019 (tracciamento dell'invio n. 94.__________, agli atti). Introdotto il 16

gennaio 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello

AP 1 acclude due nuovi documenti: una “panoramica

dei premi” della cassa malati valida dal

1° gennaio 2019 (doc. C di appello) e un estratto 7 gennaio 2019 delle

movimentazioni bancarie avvenute nel 2018 sul suo conto __________ (doc. D di appello). Ora, nuovi mezzi di prova sono

proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto la

ricevibilità dei nuovi documenti è dubbia. L'appellante non spiega perché le

sarebbe stato impossibile produrre la comunicazione relativa al nuovo premio

della cassa malati entro la deliberazione della sentenza (art. 229 cpv. 3 CPC),

ovvero entro la scadenza del termine fissato dal giudice (per il 30 novembre

2018) per presentare memoriali conclusivi (DTF 138 III 789 consid. 4.2). Notoriamente

la comunicazione del nuovo premio della cassa malati interviene infatti con

debito anticipo (art. 7 cpv. 2 LAMal), al più tardi entro il 31 ottobre (‹https://www.priminfo.admin.ch/it/zahlen-und-fakten/wechsel›).

Altrettanto vale per l'estratto bancario __________, che è sì successivo al 30

novembre 2018, salvo che l'appellante intende documentare un accredito

salariale di fr. 1195.– (memoriale,

pag. 7, punto 10) intervenuto il 25 ottobre 2018. Per quanto si vedrà in

appresso (consid. 4d e consid. 5), i due documenti non sussidiano – comunque

sia – ai fini del presente giudizio. Conviene procedere pertanto senza

indugio alla trattazione del ricorso.

3.

Litigioso

rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il

Pretore, considerata una situazione finanziaria particolarmente favorevole, ha applicato

il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo. Ciò posto, egli ha

calcolato il fabbisogno effettivo di lei in

fr. 9800.– mensili arrotondati (mini­mo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 2000.–, assicurazione RC

e dell'economia domestica fr. 39.–, premio della cassa malati fr. 654.–,

partecipazione ai costi della salute fr.

85.–, dentista fr. 100.–, igienista fr. 15.–, svago fr. 300.–,

vacanze fr. 500.–, occhiali fr. 37.–, “terzo pilastro”

fr. 300.–, leasing dell'automobile fr. 349.30, imposta di

circolazione fr. 52.–, assicurazione dell'automobile fr. 160.–, contributi AVS

fr. 42.–, assicurazione perdita di guadagno per malattia fr. 86.–, aiuto

domestico

fr. 600.–, spese correlate alla

formazio­ne a __________ fr. 1750.–, imposte fr. 1500.–). Da

tale fabbisogno egli ha dedotto il reddito della moglie di fr. 1200.–

netti mensili, accertando di conseguenza un ammanco di fr. 8600.– mensili (sentenza impugnata, consid. 3 a

5).

Relativamente

al marito, il Pretore ha appurato un margine disponibile di fr. 15 200.– mensili (reddito di fr. 28 633.–, fabbisogno effettivo di

fr. 13 450.–) che permette al

medesimo di garantire il sostentamento della moglie e dei figli maggiorenni

(quantificato in fr. 3000.– mensili per ciascun figlio). Egli ha obbligato

pertanto il convenuto a versare all'istante un contributo alimentare di fr. 8600.– mensili dal 1°

gennaio 2019, la moglie avendo in precedenza potuto far capo a un conto del

marito per il mantenimento suo e dei ragazzi (sentenza impugnata,

consid. 6).

4.

L'appellante

contesta anzitutto l'accertamento del proprio fabbisogno effettivo, che chiede

di portare a fr. 13 669.– mensili invocando

il minimo esistenziale per genitore affidatario di fr. 1350.–, un premio della

cas­sa malati di fr. 714.–, una partecipazione ai costi della salute di fr.

145.–, spese per il dentista di fr. 214.–, spese per l'igienista di fr. 30.–, costo

per occhiali di fr. 73.–, spe-

­se accessorie della locazione

(non cifrate) e spese di manutenzione dell'automobile di fr. 50.–, un premio

dell'assicurazione RC e dell'economia domestica di fr. 57.–, un contributo

AVS di fr. 221.–, un premio per l'assicurazione dell'automobile di

fr. 186.–, una tassa rifiuti di fr. 9.–, una spesa per parrucchiere ed estetista

di fr. 500.–, un esborso per vacanze

di fr. 1500.– e per la formazione a __________ di fr. 2523.– (più

spese di vitto di

fr. 500.–), spese di consulenza fiscale (non

quantificate) e spese legali di fr. 1000.–. Le varie poste vanno

esaminate singolarmente. Prima si impone nondimeno una breve premessa.

a) I criteri preposti alla definizione dei contributi

alimentari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (e nelle procedure

cautelari in cause di divorzio) giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC sono già stati

illustrati da questa Camera (RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6a a 6c con

rinvio a RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6). Al proposito basti

ricordare, in sintesi, che qualora i costi supplementari dovuti a due economie

domestiche separate siano coperti senza problemi, il coniuge richiedente può

pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di

vita anteriore alla separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa

stato in tal caso il meto­do fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento

rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di

vita anteriore alla separazione. Determinanti a tal fine sono le spese che il

richiedente affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita anteriore

alla separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza nel bilancio

familiare, già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un

livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica. Il

metodo fondato sul­l'ammontare del dispendio effettivo non va confuso quindi

né, tanto meno, combinato con quello consistente nel dedur­re dal reddito

complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD II-2017 pag. 778

consid. 6c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020,

consid. 6a).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha applicato – appunto – il metodo fondato sul­l'ammontare

del dispendio effettivo, spiegando che AP 1 “non può anche pretendere la suddivisio­ne a metà dell'eventuale

eccedenza sul reddito famigliare complessivo”, men che meno ove si pensi che durante la comunione

domestica la famiglia non adoperava l'intero reddito coniugale per finanziare

il tenore di vita e accantonava risparmi (sentenza impugnata, consid.

3). L'appellante si duole che il primo giudice abbia lasciato al marito l'intero margine disponibile

sul reddito di lui e torna a chiedere di dedurre dal reddito familiare l'insieme

dei fabbisogni minimi, suddividen­do l'eccedenza a metà. A suo parere non risulta

che i coniugi accantonassero risparmi, tant'è che gli atti fiscali non denotano

alcun aumento della sostanza. L'argomentazione cade nel vuoto, considerando che

l'interessata non nega di non avere contestato in prima sede l'accantonamento

di risparmi durante la vita in comune. A parte ciò, l'istante ha rivendicato sin

dall'inizio il proprio fabbisogno effettivo (istan­za, pag. 9 in alto) e ha fatto

valere spese (segnatamente per vacanze, parrucchiere, estetista e tempo libero)

estranee alla nozione di fabbisogno minimo, non essendo correlate a quanto

occorre per il sostentamento (RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). I costi supplementari dovuti all'esistenza di due

economie domestiche separate risultano inoltre agevolmen­te coperti (come si

vedrà in appresso) e durante la vita in comune le parti godevano di condizioni

economiche agiate (cfr. RtiD I-2015 pag. 881

consid. 6b). Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore di

applicare il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo è corretto. L'ecceden­za

nel bilancio familiare non è invece di alcu­na pertinenza.

c) Per

quel che è del fabbisogno effettivo

dell'istante, il Pretore ha rilevato che quest'ultima avrebbe dovuto

documentare tutte le spese effettive anziché accomodarsi di “un elenco da lei

manoscritto (doc. CC)”. D'altro lato – egli ha soggiunto – l'istante ha

precisato nel suo interrogatorio talune spese “per svago, tempo libero,

attività culturali e vestiti costosi” che, pur non essendo documentate, il

marito ha contestato solo genericamente. Ciò posto, il Pretore ha reputato

verosimi­le un dispendio effettivo di fr. 400.–

mensili per svago (“per attività culturali” e “per cene fuori”), che ha ridotto

in seguito a fr. 300.– mensili senza darne ragione (sentenza impugna­ta,

consid. 4a e 4n), e di fr. 500.– mensili per vacan­ze. Egli ha addizionato

infine tali esborsi al minimo di base del diritto esecutivo per persone sole di

fr. 1200.– mensili, che ha ammesso come “verosimile forfait per le spese

alimentari e di prima necessità” in virtù anche della “particolarmente florida

disponibilità finanziaria della famiglia” (senten­za impugnatata, consid. 4a).

L'appellante

obietta che la figlia G__________ vive tuttora con lei, mentre il figlio C__________

rientra nel Ticino da __________ (dove studia) nei fine settimana e nelle

vacanze universitarie. Ciò giustifica, a suo giudizio, l'aumento del minimo

esistenziale a fr. 1350.–

mensili. Per tacere del fatto che l'appellante non si confronta con la

motivazione del primo giudice, la doglianza è destinata all'insuccesso. Il

minimo esistenziale del diritto esecutivo (per genitore singolo o per genitore affidatario),

per vero, comprende già pressoché tutte le spese supplementari esposte

dall'interessata (igienista, dentista, occhiali, parrucchiere, estetista,

vacanze, sva­go, tempo libero, attività culturali, consulenza fiscale, spe­se

legali, tassa rifiuti). Riconoscendo all'istante fr. 1200.– mensili senza

giustificativi per il solo vitto, l'abbigliamento e la biancheria (tabella per

il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in: FU __________/2009 del __________ 2009 pag. 6292

n. I), il Pretore ha dato prova di tangibile generosità. E AP 1 non

può quindi lamentarsi.

d) In

merito al premio della cassa malati

il Pretore

si è fondato sulla

cifra indicata dall'istante medesima nel suo memoriale conclusivo (pag. 7). L'appellante

fa valere che il nuovo premio per il 2019 ammonta a fr. 714.– mensili ed è

stato “fissato con decisione della compagnia assicuratrice di data 10 gennaio

2019”. Della dubbia ricevibilità della nuova allegazione già si è detto (sopra,

consid. 2). Comunque sia, il Pretore ha arrotondato il fabbisogno effettivo di AP

1.

da fr. 9769.30 a fr. 9800.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4n), di

modo che sotto questo profilo un aumento di fr. 60.– mensili (da fr. 654.–

a fr. 714.–) non modificherebbe il risultato. Il fabbisogno complessivo passerebbe

infatti da

fr. 9769.30 mensili a fr. 9829.30 mensili, ma rimarrebbe arrotondato a fr.

9800.– mensili. In proposito l'appello manca perciò di consistenza.

e) Per

quanto attiene alla franchigia

della cassa malti e ai costi sanitari non coperti dalla medesima, il

Pretore li ha ammessi per fr. 85.– mensili, tenendo conto del tetto di fr.

1000.– annui (franchigia di fr. 300.– [fr. 25.– mensili], partecipazione ai

costi massima di fr. 700.– [fr. 58.– mensili]) “che la moglie ha consumato

nel 2016” e che verosimilmente consumerà anche in futuro in ragione del suo precario

stato di salute (patologia oncologica in trattamento dal 2015: sentenza impugna­ta,

consid. 4c). L'appellante chiede di adeguare l'esborso a fr. 145.– mensili per

il fatto che “le spese non coperte” am-montano in realtà a fr. 120.– mensili,

rinviando al proprio memoriale conclusivo (pag. 7). In appello non basta

però rinviare ad allegati di

primo grado per soddisfare i requisiti di motivazione di un ricorso (RtiD

I-2004 pag. 591 n. 68c). A parte ciò, nel memoriale conclusivo l'istante

giustificava la pretesa con riferimento al doc. QQQ che riguardava tutt'altra

questione, ovvero il premio per l'assicurazione di una Nissan “__________”. Al riguardo

non soccorre quindi indagare oltre.

f) Per

l'igiene dentale il Pretore ha riconosciuto fr. 15.– mensili, che corrispondono al costo di un trattamento annuo

di fr. 180.–, l'istante non avendo reso verosimile che la spesa ricorresse

ogni sei mesi (sentenza impugnata, consid. 4c). L'interessata insiste perché le

siano riconosciuti due trattamenti annui in conformità agli “estratti conto prodotti

agli atti”. Afferma che il marito non ha contestato la circostanza, essendo in

ogni ca­so “verosimile che in una famiglia agiata si ricorra all'igienista due

volte l'anno”. In realtà quest'ultima circostanza non può affatto dirsi

notoria. Che poi il convenuto non abbia contestato la nota d'onorario di fr.

180.– del 16 ottobre 2017 (doc. RRRR) per l'intervento del 7 ottobre 2017 ancora

non significa che egli abbia riconosciuto un doppio trattamento annuo. Anche su

tale questione la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.

g) Relativamente

al costo degli occhiali, il Pretore ha riconosciuto alla moglie fr. 37.–

mensili, tenuto conto di una fattura 22 novembre 2016 di fr. 880.– (doc. SSSS),

della verosimile ricorrenza biennale della spesa (“data l'età e la verosimile

stabilizzazione della vista”) e di quanto l'istante medesima aveva indicato

inizialmente nel doc. CC (sentenza impugnata, consid. 4c). L'appellante chiede

di adeguare la spesa a fr. 73.– mensili (fr. 880.– annui), argomentando che

a quasi sessant'anni è notoria la necessità di “effettuare una visita di

controllo annuale, proprio poiché la vista va regolarmente scemando”. Una spesa

per occhiali non consiste tuttavia – come eccepisce il convenuto (osservazioni

all'appello, pag. 4) – in “una visita di controllo annuale”. E davanti al

primo giudice l'istante non ha documentato spese per visite di controllo, ma

solo il costo di occhiali (memoriale conclusivo, pag. 7 con riferimento al doc.

SSSS). Una volta ancora la sentenza del Pretore sfugge pertanto alla critica.

h) Trattandosi

delle spese dentarie, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo

dell'istante un esborso di fr. 100.– mensili (fr. 2400.– ogni due anni) sulla base di un pagamento da lei

eseguito l'11 luglio 2017 per fr. 2570.– in favore della Cassa dei

medici-dentisti (doc. ZZZZ). Pur non sapen­do se la natura del trattamento giustifichi

“una tale spesa ricorren­te”, il primo giudice ha ritenuto plausibile l'importo

di fr. 100.– mensili in ragione dell'età dell'interessata e “in previsione di

spese importanti come nel 2017 ogni due anni”, quantunque l'istante avesse

indicato nel doc. CC una spesa di fr. 600.– annui (sentenza impugnata, consid.

4c). L'appellante rivendica una spesa di fr. 214.– mensili (fr. 2570.–

annui), definendo evidente che “nell'ambito di una famiglia benestante i suoi

membri effettuino almeno una visita dentistica annuale”. La natura del

trattamento si evince inoltre a suo dire dallo stesso doc. ZZZZ, in calce

al quale è indicato trattarsi della ricostruzione di un dente, un “fatto del

tutto usuale” per una persona della sua età. Se non che, l'appellante si limita

a dare la propria interpretazione del documento, ma non spiega perché l'opinione

del Pretore non sarebbe condivisibile. Inoltre l'indicazione manoscritta in

calce al doc. ZZZZ non rende ancora verosimile quanto l'interessata affer­ma. Né

basta l'accenno alla situazione agiata della famiglia per considerare effettiva

e ricorrente la spesa annua invocata.

i) Riguardo

all'alloggio coniugale il Pretore ha riconosciuto alla moglie una “pigione di fr. 2000.– mensili, comprese le spese accessorie

(doc. 1)” (sentenza impugnata, consid. 4b). Secondo l'appellante, il Pretore ha

trascurato spese che “si evincono dal contratto di locazione”. A un sommario

esame non è chiaro tuttavia se le spese accessorie siano o non siano incluse nel

corrispettivo di fr. 2000.– mensili. Nel

contratto di locazione del 30 ottobre 2001 (doc. 1) la pigione netta di fr. 2000.– mensili sembrerebbe

invero comprenderle, ciò essendo precisato per i costi di riscaldamento

(“Heizkosten inklusive”). L'appendice al contratto che le parti hanno firmato il 7 e il

20.

novembre 2001 sembra invece escluderle (clausola n. 5: “Im Nettomietzins von

Fr. 2000.– sind folgen­de Kosten, für die der Mieter aufzukommen hat, nicht

inbegriffen: Wasser- und Abwassergebühren, Kehrichtabfuhrgebühren,

Gartenabraumgebühren, elektrische Energie, Gas, Wartungsvertrag für den Aufzug

Schindler, Benützungsgebühren für Radio- und Fernsehempfang, allfällige Kosten

des Gemeinwesens für Schneeräumung und Reinigung privater Zugangsstrassen und -wege”).

Comunque sia, per essere

ricevibili pretese pecuniarie vanno cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2) e in

concreto l'appellante non le quantifica, né tali spese possono desumersi dal

contratto di locazione. Ne segue che su questo punto l'appello si rivela finanche

irricevibile.

l) Circa

la manutenzione dell'automobile, il Pretore ha spiegato perché non poteva

considerare, tranne i premi di assicurazio­ne, l'imposta di circolazione e il

leasing, costi che l'istan­te non aveva documentato (sentenza impugnata,

consid. 4e). Non è vero quindi che il primo giudice non ha motivato il proprio

orientamento. Per il resto, l'appellante ammette di non avere specificato la

spesa invocata (fr. 50.– mensili),

ma ritiene che “proprio perché contenuto ai minimi termini” l'importo in

questione andava riconosciuto. In realtà, nessun principio impone di includere

nel fabbisogno di un coniuge costi non documentati, per quanto modesti essi

siano. L'appello si rivela di conseguenza infondato.

m) Riguardo

al premio dell'assicurazione

RC e dell'economia domestica, che il Pretore ha calcolato in fr. 39.– mensili

sulla base di un conteggio dei premi valido dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio

2019.

(sentenza impugnata, consid. 4b

con riferimento al doc. GG), l'appellante chiede di portare la spesa a fr. 57.–

mensili valendosi del doc. FFF. Se non che, quel documento concerne un periodo

ampiamente superato (dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010) e non attesta dunque

un premio attuale. La richiesta si dimostra così manifestamente infondata.

n) Altrettanto

vale in relazione ai contributi AVS “per la parte di attività lucrativa che [l'istante]

svolge a titolo indipendente”. Il Pretore ha accertato il versamento

trimestrale di fr. 125.–, pari a fr. 42.– mensili (sentenza impugnata,

consid. 4f). Richiamandosi al doc. HHH, l'appellante chiede di adeguare l'importo

a fr. 221.– mensili, da quel documento risultando un onere trimestrale di fr.

663.75

mensili. Il doc. HHH si riferisce però a un conteggio del quarto

trimestre del 2016 che, oltre al contributo personale AVS di fr. 119.50,

comprende anche altre posizioni, tra cui una per “diffide, multe”. Il doc. MM considerato

dal primo giudice riguarda invece il quarto trimestre del 2017 e certifica il

solo contributo personale AVS. La decisione pretorile di attenersi al dato più

recente, del 2017, è pertanto lungi dall'essere criticabile.

o) In

merito all'assicurazione dell'automobile, il Pretore ha appurato che “la moglie

aveva assicurato con la sua targa (TI __________) un Nissan __________ nel

2015.

presso la __________ SA (doc. QQQ) e il VW __________ nel 2018 (doc. II)”.

Egli ha riconosciuto di conseguenza il premio di fr. 160.– mensili per quest'ultimo

veicolo (sentenza impugnata, consid.

4e). L'interessata chiede che l'esborso sia portato a fr. 186.– mensili in

conformità al doc. QQQ. La censura non è seria. Oltre a non confrontarsi con la

motivazione del Pretore, l'appellante dimentica che il premio relativo alla “Nissan __________” nel 2015 (doc. QQQ) è

superato, riferendosi alla stessa targa ora assicurata dalla polizza della __________

(doc. II).

p) A

torto l'appellante pretende poi che sia riconosciuta nel suo fabbisogno

effettivo la posta di fr. 9.– mensili per la tassa rifiuti inerente al doc. CC.

Il primo giudice ha già avuto modo di precisare che il doc. CC è un mero elenco

personale, sprovvisto di giustificativi, redatto dalla moglie stessa. Non è

idoneo perciò a rendere verosimili le spese riportate (sentenza impugnata, consid.

4a). Simile argomentazione è pertinente.

q) Quanto

alle “spese voluttuarie” che l'istante rivendicava per fr. 2250.– mensili (di

cui fr. 500.– per il parrucchiere e l'estetista, fr. 1500.– per le vacanze

e fr. 250.– per il tempo libero), il Pretore ha riconosciuto in definitiva,

come detto (consid. b), fr. 300.– per lo svago e fr. 500.– per le vacanze,

addizionan­do tali somme all'importo forfettario di fr. 1200.– da lui calcolato

per le “spese alimentari e di prima necessità” (sentenza impugnata, consid.

4a). L'appellante ribadisce le proprie richieste. Per quel che è del

parrucchiere e dell'estetista, essa le reputa manifeste “nell'ambito di una

famiglia agiata” e addirittura contenute per coprire almeno un taglio e una

tintura dei capelli, come pure una visita mensile dall'estetista. Ancora una

volta tuttavia il primo giudice non ha riconosciuto quelle spese perché l'unico

documento prodotto dall'interessata (l'elenco manoscritto doc. CC) non le rende

verosimili e perché – comunque sia – l'importo di base di fr. 1200.– mensili

già le comprende. Con tale motivazione l'interessata non si confronta nemmeno

di scorcio. Altrettanto dicasi per le vacanze. Il Pretore, considerati gli

sparuti documenti agli atti (doc. VVVV) e l'interrogatorio della moglie, ha

reputato verosimile che AP 1 fosse solita spendere circa

fr. 6000.– l'anno (ovvero fr. 500.– mensili), importo che ha ritenuto “adeguato

alle possibilità della famiglia”. Privo di ogni confronto critico anche con tale

accertamento, l'appello sfugge a ogni esame. Quanto al dispendio per il “tempo

libero”, l'appellante perde di vista che il Pretore le ha riconosciuto più di

quanto essa chiedesse, sicché non le è dato motivo di dolersene.

r) Per

la formazione nell'Accademia __________ a __________ il primo giudice ha

riconosciuto all'istante, fondandosi sui giustificativi agli atti, fr. 1750.–

mensili complessivi (equivalenti a € 1515.– mensili), comprendenti i costi per l'alloggio,

le tasse universitarie, il materiale didattico, le spese di viaggio e il vitto (sentenza impugnata, consid. 4h). L'appellante

ribadisce di avere documentato spese per fr. 2523.– mensili, più

fr. 500.– mensili per il vitto. Non spiega tuttavia perché l'accertamento del

primo giudice sarebbe erroneo, né indica quali documenti sorreggano la sua

pretesa. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

s) Per

quanto riguarda le spese di “consulenza fiscale”, il Pretore, vista una nota d'onorario 14 novembre 2018 dello

studio fiduciario __________ SA di __________ (doc. MMMMM) relativa a

prestazioni fornite tra il 6 aprile 2017 e il 15 ottobre 2018 per fr.

2234.80, ha accertato che – a prescindere dall'ammissibilità del documento,

prodotto solo con il memoriale conclusivo – la moglie non aveva spiegato il

genere di consulenza ricevuta né aveva addotto “la necessità di farvi capo costantemente”

o di “avervi sempre fatto ricorso in costanza di matrimonio”. Egli non ha

ritenuto verosimile quindi la spesa mensile periodica di fr. 93.– pretesa

dall'istante (sentenza impugnata, consid.

4m). L'appellante rimprovera al primo giudice di non avere capito che “per

consulenza fiscale si intendeva l'allestimento della dichiarazione fiscale,

spesa che la moglie ha ogni anno, in quanto non è in grado di procedervi

autonomamente (…)”. Tale argomento però è nuovo, senza che soccorrano in

concreto presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Si rivela quindi

irricevibile.

t) Sulle

spese legali il primo giudice ha premesso che l'esborso indicato dalla moglie

in fr. 1000.– mensili non è documentato. Comunque

sia – egli ha soggiunto – l'istante ha potuto copri­re verosimilmente le

spese procedurali, stimate in fr. 12 000.–,

attingendo al conto bancario che il marito le aveva lasciato a libera

disposizione, mentre per la procedura di divorzio essa potrà sollecitare una

provvigione ad litem. Il Pretore non ha dunque riconosciuto alcunché (sentenza impugnata, consid. 4l). L'appellante

oppone che l'introduzione dell'appello “ingenera altri costi” e che la causa di

divorzio preannunciata dal marito si prospetta lunga e complessa. A suo parere,

di conseguenza, neppure una spesa di fr. 1000.– mensili, la quale rimunera

poco più di tre ore di lavoro a fr. 300.– l'una, sarà sufficiente.

Per

quel che è della prima doglianza, una volta ancora l'appellante non quantifica

minimamente il presumibile onere finanziario della procedura in corso (compresa

quella di appello), tant'è che nemmeno esibisce una nota d'onorario della propria

patrocinatrice. Ciò non consente neppure di valutare se essa possa attingere in

tempo utile a mezzi propri per finanziare un'adeguata condotta processua­le in

appello senza compromettere il proprio debito mantenimento (cfr. RtiD I-2004

pag. 596 n. 79c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3

marzo 2020, consid. 9b e 9c). Stando alla più recente documentazione bancaria (doc.

D), AP 1 sembrava invero disporre di liquidità sufficiente,

almeno

per sostenere i costi di appello (fr. 14 616.60

sul conto privato __________, senza considerare il conto di risparmio e gli

investimenti azionari che nell'ultimo estratto del 31 dicembre 2017 agli atti

ammontavano a fr. 5814.– e fr. 7778.–: doc. IIIII). La seconda

obiezione (lunghezza e complessità della procedura di divorzio) è invece senza

rilievo ai fini del presente giudizio, il Pretore avendo già ricordato che tali

spese potranno essere anticipate, dandosene le condizioni, con una richiesta di

provvigione ad litem. A un sommario esame, in definitiva, l'appello manca

di consistenza anche su questo punto. Il fabbisogno

effettivo dell'istante va conferma­to così in fr. 9800.– mensili.

5.

Controverso è altresì il reddito della

moglie. Al proposito il Preto­re

ha constatato che le entrate di lei sono diminuite da fr. 30 297.– annui nel 2014 a fr. 14 602.– annui nel 2017 per

effetto della malattia che l'ha colpita nel 2015 e l'avvio della nuova

formazione a __________ (approvata dal marito) nel settembre del 2014. L'interessata

– ha continuato il primo giudice – non ha invece spiegato né documentato un'ulteriore

riduzione del reddito nel 2018, per tacere del fatto che una riduzione nemmeno si

sarebbe giustifica­ta, poiché le circostanze non erano mutate rispetto al 2017.

Egli ha imputato così all'istante un reddito netto pari a quello conseguito nel 2017, vale a dire fr. 1200.–

mensili (sentenza impugna­ta, consid. 5b)

L'appellante

riconosce di avere conseguito nel 2017 un reddito di fr. 14 602.– e di averlo confermato “sulla falsariga”

nel suo interrogatorio del 15 maggio 2018. Ciò nondimeno, essa rileva che tale

reddito è calato nel 2018 a fr. 2825.–, come si evince da un accredito del 25

aprile 2018 di fr. 1630.– già documentato in prima sede, al quale ne è seguito

un altro di fr. 1195.– (doc. D). Ora, la dubbia ricevibilità del nuovo doc. D è

già stata rilevata (sopra, consid. 2). A prescindere da ciò, il Pretore non si

è limitato a sottolineare il mancato riscontro di una contrazione delle entrate

nel 2018, ma ha precisato – per abbondanza – che un'ulteriore riduzione non si

sarebbe giustificata, poiché le circostanze non erano mutate rispetto al 2017.

Con tale argomentazione l'appellante non si confronta. Né si intravedono, a un

sommario esame, motivi che giustifichino una diminuzione del reddito dopo il

2017.

Anche in proposito la sentenza impugnata sfugge così a censura. Ne

discende che la moglie registra un ammanco di fr. 8600.– mensili per rapporto

al suo fabbisogno effettivo (fr. 9800.– meno fr. 1200.–).

6.

Litigioso

è anche il margine disponibile del marito, che il Pretore ha determinato in fr.

15.

200.– mensili (reddito fr. 28 633.–,

fabbisogno effettivo di fr. 13 450.–),

cifra ritenuta sufficiente per coprire il disavanzo della moglie e

sovvenzionare il mantenimento dei figli maggiorenni, di complessivi fr. 6000.–

mensili (sentenza impugnata, consid. 6). L'appellante sostiene che il reddito

del marito ascen­de a fr. 29 651.–

mensili e che il fabbisogno effettivo di lui non eccede fr. 8684.– mensili,

chiedendo che il convenuto sia tenuto a finanziarle non solo il proprio ammanco,

ma anche a corrisponderle la metà del di lui margine disponibile, di fr. 3766.–

mensili. Che il metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza nel

bilancio familiare non sia applicabile nella fattispecie non occorre ripetersi (sopra,

consid. 4a), così come non è in discussione la capacità del convenuto di

far fronte all'ammanco della moglie e al mantenimento dei figli maggiorenni

(non contestato). Nelle circostanze descritte la richiesta di determinare l'esatto

margine disponibile di AO 1 è senza interesse.

7.

In

merito alla decorrenza del contributo alimentare, il Pretore l'ha fissata al 1°

gennaio 2019, poiché fino a quel momento la moglie aveva potuto attingere a un

conto del marito su cui confluiva il di lui stipendio e far fronte così al

proprio mantenimento, come pu­re a quello dei figli (sentenza impugnata,

consid. 6). L'appellante non contesta di aver potuto usufruire del “reddito di

ba­se” del marito fino al dicembre del 2018. Reputa tuttavia “non del tutto

corretto” che le parti si siano intese “per atti concludenti” su tale modus

operandi. Fa valere inoltre che il marito avrebbe incassa­to guadagni anche

su altri conti, sottraendoli alla disposizione della famiglia, fondi che

andranno divisi al più tardi nell'ambito della liquidazione del regime dei beni.

Al proposito l'appello si esaurisce però in recriminazioni senza rilievo ai

fini del presente giudizio, tant'è che l'istante neppure chiede di modificare

la decorrenza del contributo alimentare fissata dal Pretore.

8.

AP 1 postula infine una diversa suddivisione

delle spese di primo grado e la rifusione di adeguate ripetibili. La doman­da

non ha tuttavia portata propria, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello.

L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza

oggetto.

9.

Le

spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato

osservazioni tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili.

10.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto

controverso in secondo grado. Le misure a protezione dell'unione coniugale

essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1),

nondimeno, in sede federale la ricorrente può far valere soltanto la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

3000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

3000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).