11.2019.90
Motivazione dell’appello: contestazioni di carattere pecuniario vanno sempre cifrate
11 settembre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.90
Lugano
11 settembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2018.368 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione del 2 ottobre 2018 da
AO
1
(rappresentato
dalla madre RA 1
e
già patrocinato dall'avv. )
contro
AP
1 ,
giudicando
sull'appello del 22 luglio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 28 giugno 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Il
2 dicembre 2013 RA 1 (1978), cittadina etiope, ha dato alla luce un figlio, AO
1, che è stato riconosciuto da AP 1 (1980), anch'egli di nazionalità etiope. RA
1 lavora come cameriera ai piani per l'Hotel __________ di __________, mentre AP
1, di formazione economista, lavora come consulente a tempo determinato per la __________
a __________. I genitori di AO 1 non hanno mai vissuto insieme, né si sono
intesi sul mantenimento del figlio.
Fatti
B. Il
2 ottobre 2018 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
per ottenere – fra l'altro – dal padre un contributo alimentare di fr. 700.– mensili. Il 4 ottobre 2018 AP 1 è stato
invitato a presentare le sue osservazioni e a documentare la sua situazione
finanziaria. Non avendo reagito, il convenuto si è visto assegnare il 28
novembre 2018 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – un termine suppletorio
per trasmettere i documenti richiesti. L'interessato non ha dato seguito
neppure a tale sollecito.
C. All'udienza
dell'11 febbraio 2019, indetta per il dibattimento, l'attore ha confermato la
sua domanda. Da parte sua, il convenuto è rimasto assente ingiustificato. L'indomani
il Pretore aggiunto ha emanato l'ordinanza sulle prove e ha deferito AP 1 al
Ministero pubblico per disobbedienza all'ordinanza del 28 novembre 2018. L'istruttoria,
cominciata seduta stante, è terminata l'11 aprile 2019. Alle arringhe finali
del 14 maggio 2019 l'attore ha adeguato la sua pretesa di mantenimento a fr.
1000.– mensili, mentre il convenuto –
questa volta comparso – ha offerto un contributo di fr. 310.– mensili esibendo un contratto di lavoro
già giunto a scadenza.
D. In
esito a verifiche intraprese d'ufficio presso il controllo abitanti di __________
e l'Ufficio di stato civile del Canton Argovia, il Pretore aggiunto ha
accertato che AP 1 è anche padre di N__________ __________, nato il 17 aprile
2015 da H__________ F__________ (1989), cittadina eritrea registrata dal 1°
febbraio 2019 presso un centro di accoglienza del Canton Argovia. L'esito dell'accertamento
è stato comunicato il 28 maggio 2019 alle parti, le quali non hanno reagito. Il
6 giugno 2019 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha dichiarato inoltre
di anticipare dal 1° aprile 2014 la retta mensile di fr. 300.– per l'esternato di AO 1 presso la Casa __________
di __________.
E. Statuendo
il 28 giugno 2019, il Pretore aggiunto ha condannato AP 1 a versare a RA 1 un
contributo alimentare per il figlio AO 1 di fr. 935.95 mensili fino al novembre
del 2019 e di fr. 1100.– mensili dopo di
allora e fino alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione
professionale (assegno familiare non compreso). Contestualmente egli ha accertato
che il fabbisogno in denaro di AO 1 rimane scoperto per fr. 85.95 mensili dal
dicembre del 2019 al novembre del 2025, per fr. 385.95 mensili dal dicembre del
2025 fino al termine della scuola dell'obbligo e di nuovo per fr. 85.95 mensili
dopo di allora e fino al termine di un'adeguata formazione professionale. Le
spese processuali di
fr. 1000.– (di cui fr. 200.– per l'interprete) sono state poste a carico di AP
1, tenuto a rifondere all'attore fr. 1000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 luglio 2019
in cui chiede di riesaminare la situazione e di annullare la decisione
impugnata. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze relative ad azioni di mantenimento, emanate con
la procedura semplificata (art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2).
In concreto tale presupposto è dato, ove si pensi all'entità e alla durata del
contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto. Riguardo alla
tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata al
convenuto il 1° luglio 2019 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 22 luglio 2019, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
L'appellante
acclude al proprio memoriale diversa documentazione nuova: gli estratti di un
conto __________ a lui intestato per il periodo dal 1° novembre 2018 al 30
giugno 2019 (doc. 1-6), due decisioni del giugno 2019 dei servizi sociali di __________
relative alla concessione di prestazioni assistenziali per quel mese (doc. 7 e
doc. 8), un estratto dell'atto di nascita di M__________ F__________ (31 agosto
2017), di cui il convenuto si professa essere ugualmente il padre, una
comunicazione 1° febbraio 2019 della Segreteria di Stato della migrazione concernente
la posizione amministrativa di H__________ e M__________ F__________ (doc. 9 e
doc. 10), copia del contratto di locazione (doc. 11) e della polizza di cassa
malati (doc. 12), una lettera 10 novembre 2015 dell'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento riguardante l'anticipo della retta mensile per la
Casa __________ di __________ (doc. 13) e un richiamo di tale struttura per
arretrati non pagati (doc. 14). Ci
si può interrogare se i documenti antecedenti la decisione impugnata
adempiano i requisiti di ricevibilità posti dall'art. 317 cpv. 1 lett. a
CPC. Comunque sia, applicandosi nella fattispecie il principio
inquisitorio illimitato (art. 296
CPC), essi vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per
il giudizio (DTF 144 III 352, consid. 4.2.1). Circa la loro rilevanza, si dirà
in appresso.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha calcolato anzitutto il fabbisogno in
denaro di AO 1 sulla scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo in fr. 1527.45 mensili fino al compimento dei sei anni (dopo
avere adattato i costi dell'alloggio e della cassa malati a quelli effettivi e
avere aggiunto le spese di collocamento e di mensa/doposcuola), in fr. 1777.45
mensili dai sei ai 12 anni e in fr. 2077.45 mensili dopo di allora. Appurato in
seguito un reddito netto della madre di fr. 3131.25 mensili per rapporto a un
fabbisogno minimo di lei di fr. 2739.75 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 700.– [già
dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], spese
accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati
fr. 436.50, abbonamento trasporti pubblici fr. 53.25), il primo giudice ha accertato
un margine disponibile di fr. 391.50 mensili (loc. cit., pag. 3 seg.).
Quanto
al convenuto, il Pretore aggiunto, ricordata la mancata cooperazione all'accertamento
della sua situazione finanziaria e tenuto conto della sua formazione (master in
economia), dei salari usuali in Svizzera tedesca e della sua età, gli ha
imputato un reddito ipotetico di almeno fr. 4000.– mensili. A fronte di ciò
egli ha constatato che il convenuto vive solo, non ha obblighi di mantenimento
nei confronti della sua compagna H__________ F__________ né tanto meno di N__________
F__________ (che vive con la madre in un centro di accoglienza senza che AP 1
ne abbia comprovato il sostentamento) e di M__________ F__________ (che non
risulta essere suo figlio). Il primo giudice ha stimato dipoi in fr. 2900.–
mensili il fabbisogno minimo di AP 1 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, locazione fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 400.–, mezzi di
trasporto fr. 100.–). Onde una disponibilità di fr. 1100.– mensili ch'egli è
tenuto a versare limitatamente a
fr. 935.95 fino ai sei anni dell'attore (fr. 1527.45 meno fr. 200.– [assegno
familiare] meno fr. 391.50 [partecipazione finanziaria della madre]) e in
seguito per intero giacché il fabbisogno di AO 1 non è più coperto dalla
disponibilità dei genitori (loc. cit., pag. 4 seg.).
4.
L'appellante
si duole che la decisione impugnata non tiene conto della sua situazione
finanziaria attuale che si evince dai suoi conteggi bancari dal novembre del
2018.
al giugno del 2019. Se il Pretore aggiunto avesse inoltre condotto
indagini sulla sua situazione finanziaria, come ha fatto invece per accertare
la paternità di N__________, avrebbe constatato che egli ha dovuto far capo
all'aiuto sociale fino al giugno del 2019. Se non che – obietta il convenuto – invece
di tenere conto del fatto che il suo precedente contratto di lavoro era
scaduto, il Pretore aggiunto gli ha imputato un reddito ipotetico di fr. 4000.–
mensili in ragione del suo livello d'istruzione. Quanto agli obblighi di
mantenimento, egli ha cercato di convincere il primo giudice che sia N__________
sia M__________ (con la quale non ha ancora stabilito la paternità legale)
hanno diritto di ricevere assistenza paterna. Considerate le sue spese correnti
di complessivi fr. 2095.– mensili (locazione fr. 960.–, premio della cassa
malati fr. 370.–, abbonamento generale FFS fr. 335.–, onere Casa __________ fr.
210.
–, telefonia e internet
fr. 70.–), l'appellante chiede di rivedere il calcolo e di emanare un giudizio
equo.
5.
Preliminarmente
giovi sottolineare che le argomentazioni dell'appellante sono nuove. Davanti al
Pretore aggiunto, in effetti, egli non ha dato seguito alla reiterata richiesta
del primo giudice di documentare la propria situazione finanziaria né si è
presentato – ingiustificatamente – all'udienza indetta per il dibattimento.
Disinteressatosi così del processo di primo grado, egli non può rimediare alla
mancanza e pretendere il rifacimento del medesimo (I CCA, sentenza inc.
11.2017.29
del 3 marzo 2017, consid. 4). Si volesse anche prescindere da questa
considerazione, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte.
a) Un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato”
si intende provvisto delle conclusioni, dal memoriale dovendo risultare non
solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche
in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con
riferimenti). Una conclusione meramente cassatoria (ovvero una semplice
domanda di annullamento della decisione impugnata o una richiesta di rinvio
della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è ammissibile solo a
titolo eccezionale, qualora in caso di accoglimento dell'appello l'autorità
superiore non possa statuire, o perché in primo grado non è stata giudicata una
parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti
devono essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC;
RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3a).
Nella
fattispecie l'appellante si limita a chiedere l'annullamento della decisione
impugnata, ma non formula alcuna conclusione di merito. Né in concreto si versa
nell'ipotesi di una causa che, senza rinvio degli atti in prima sede, non
potrebbe essere giudicata nel merito. Nulla impediva infatti all'appellante di
formulare conclusioni riformatorie sul contributo alimentare dovuto al figlio AO
1.
Per di più contestazioni pecuniarie devono essere cifrate pena la loro
irricevibilità (DTF 137 III 617). Ciò vale anche per le cause rette dal
principio inquisitorio in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle
parti. Le contestazioni relative a contributi alimentari per minorenni non
sfuggono dunque alla regola (RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). E in concreto l'appellante
non indica senza ombra di dubbio che cosa egli intenda ottenere in luogo e vece
del contributo alimentare fissato dal Pretore aggiunto. La cifra non può
desumersi con chiarezza nemmeno dalla motivazione dell'appello, eventualmente
in combinazione con la sentenza impugnata, all'entità del contributo alimentare
proposto in riforma della decisione impugnata l'appellante non alludendo
nemmeno di scorcio. Ne segue che, carente di requisiti formali, l'appello non
adempie i presupposti dell'art. 311 cpv. 1 CPC.
b) A
parte ciò, non è chiaro cosa l'appellante intenda dedurre dagli estratti conto
esibiti in appello. Né spettava al primo giudice indagare oltre sulla
situazione finanziaria del convenuto per rimediare alla sua reticenza che ha
determinato le lacune istruttorie. Il principio inquisitorio illimitato non
solleva infatti le parti dalle loro responsabilità processuali, né le esonera
dal sostanziare per quanto possibile le situazioni loro conosciute (DTF 128 III 413 con richiami; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_819/2017 del 20 marzo 2018
consid. 9.3).
c) Quanto
al reddito (potenziale) ascrittogli dal Pretore aggiunto, l'appellante non
dice a quanto esso andrebbe ricondotto né tanto meno egli indica dove e in che
cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice, sicché al riguardo manca ogni
confronto critico con la sentenza impugnata. Relativamente al suo fabisogno
minimo, invece, egli allega finanche un importo (fr. 2095.– mensili) inferiore a quello
stimato dal Pretore aggiunto e per di più comprendente spese che neppure sono
dimostrate (così per esempio in relazione al “costo aggiuntivo” della locazione
di fr. 150.– mensili).
d) Che
poi un figlio abbia diritto di ricevere l'assistenza del padre nessuno revoca
in dubbio. Il problema è che il primo giudice ha riscontrato in relazione a M__________
F__________ la mancanza di un rapporto di paternità accertato, mentre riguardo
a N__________ F__________ ha rilevato il difetto di un obbligo di mantenimento,
vivendo quest'ultimo con sua madre in un centro di accoglienza (sentenza
impugnata, pag. 5). E con questa argomentazione l'appellante non si confronta,
una volta di più, nemmeno di scorcio, di modo cha anche al riguardo l'appello
risulta privo di sufficiente motivazione.
6.
Se ne conclude che, manifestamente
inammissibile, l'appello vede la sua sorte segnata e può essere deciso da
questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG).
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv., 1 CPC). In
concreto, tuttavia, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni
riscossione, l'appellante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, avendo agito di
sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).