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Decisione

11.2019.91

Azione di mantenimento: provvedimenti cautelari

11 gennaio 2021Italiano18 min

assegni familiari non compresi. Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione

Source ti.ch

Incarti n.

11.2019.91

11.2019.92

Lugano,

11 gennaio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2019.2 (azione

di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa

con petizione del 21 gennaio 2019 da

AO

2 (2012), AP 2

(2014) e AO 4

(2014),

Vacallo

(rappresentati

dalla madre RA 1 ,

e

patrocinati dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1 ora in

(Como)

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 5 agosto 2019 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 24 luglio 2019 (inc. 11.2019.91), come pure sulla

richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2019.92);

Ritenuto

in fatto: A. Il 20 marzo 2012 RA 1 (1978) ha dato alla luce due

gemelli, AP 1 e D__________, quest'ultimo deceduto nel corso dell'anno. Il 3

aprile 2014 essa ha avuto un'altra coppia di gemel­li, AP 2 e AP 3. I figli

sono stati riconosciuti da AO 1 (1979), cittadino portoghese. I genitori hanno

convissuto fino a poco prima della nascita di AP 2 e AP 3. RA 1, di formazione contabile, non ha più esercitato attività

lucrativa do­po la nascita dei primogeniti. AO 1 ha lavorato nel settore

alberghiero dal 2010 in poi. Dopo di allora si è occupato della riparazione,

dell'oscuramento e della sostituzione di vetri d'automobile, prima come

dipendente e poi come indipendente, quando nel 2016 ha fondato la ditta

individuale __________ by AO 1.

B. Il

21 gennaio 2019 RA 1 ha promosso in rappresentanza dei tre figli un'azione di

mantenimento davanti al

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo che AO 1 fosse condannato, già in via cautelare e

inaudita parte, a versare retroattivamente

dal 1° gennaio 2018 un contributo alimentare indicizzato di fr. 400.–

mensili per ogni figlio fino al 6° compleanno, di fr. 600.– mensili fino

al 12° compleanno, di fr. 900.– mensili fino alla maggiore età e di fr. 1100.–

mensili fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni

familiari non compresi. Essa ha postulato inoltre una provvigione ad litem

indeterminata o, in subordine, il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Con

decreto cautelare del 22 gennaio 2019, emesso senza contraddittorio (e

senza motivazione), il Pretore ha condannato

AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ogni

figlio, assegni familiari non compresi.

C. Chiamato

a formulare osservazioni cautelari e nel merito, il convenuto ha offerto il 13 febbraio

2019 un contributo alimentare di fr. 50.– mensili per ciascun figlio, assegni

familiari non compresi. Inoltre egli ha sollecitato l'esercizio congiunto

dell'autorità parentale e la regolamentazione dei suoi diritti di visita,

chiedendo che in tali occasioni RA 1 gli consegnasse i documenti d'identità dei

figli e la loro tessera sanitaria. Egli ha instato infine per la concessione

del gratuito patrocinio. All'udienza del 18 febbraio 2019, destinata al contraddittorio

cautelare e al dibattimento di merito, le parti hanno conferma­to i loro punti

di vista. Con decreto cautelare emesso seduta stante (senza motivazione), il

Pretore ha ridotto i contributi cautelari per ciascun figlio a fr. 150.–

mensili, assegni familiari non compresi, e ha delegato al Servizio medico-psicologico

di Mendrisio l'ascol­to dei ragazzi.

D. AP

1 ha presentato il 25 marzo 2019 un'istan­za cautelare perché il contributo di

mantenimento in favore dei figli fosse azzerato, dichiarandosi disposto a

versare soltanto gli assegni familiari retroattivamente dal 1° gennaio 2019 “se

da lui percepiti”. Una volta ancora egli ha postulato il beneficio del gratuito

patrocinio. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2019 RA 1 ha proposto di

respingere l'istanza. Al contrad-dittorio cautelare, iniziato il 9 maggio

2019, le parti hanno conferma­to le loro posizioni. Il procedimento è stato tosto

sospeso dal Pretore, che ha fissato al convenuto un termine di 30 giorni

per produrre determinata documentazione. Al termine dell'udienza il Pretore ha invitato l'Ufficio

cantonale dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore delle famiglie e dei

minoren­ni, a svolgere un'indagine socio-ambientale sulle condizioni in cui si

trovano i figli con i genitori.

E. Mediante

decreto cautelare del 6 giugno 2019 (senza motivazio­ne) il Pretore ha ripristinato

Fatti

i contributi alimentari a carico di AP 1 in fr. 400.– mensili per ogni figlio,

assegni familiari non compresi. Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione

è stato nondimeno accolto

il 3 luglio 2019 da questa Came­ra, che ha annullato

il decreto cautelare e ha rinviato gli atti al Pretore perché lo motivas­se

(inc. 11.2019.74). L'11 luglio 2019 il Pretore ha ripreso così, per

economia di giudizio, l'udienza del dibattimento cautelare, sospesa il 9 maggio

2019. In quella circostanza le parti hanno ribadito le loro allegazioni. Nel

frattempo, il 24 giugno 2019, AO 1 ha cessato l'attività di indipendente e

ha fatto cancellare la ditta individuale dal registro di commercio,

iscrivendosi ai ruoli della disoccupazione.

F. Statuendo

con decreto cautelare finale del 24 luglio 2019, il Pretore ha condannato AO 1

a versare un contributo alimentare di fr. 170.– mensili per ogni figlio (senza

fissarne esplicitamente la decorrenza), assegni familiari non compresi. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Attori e convenuto sono

stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

G. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un

appello del 5 agosto 2019 nel quale chiedono che, conferito loro il

beneficio del gratuito patrocinio, il decreto impugnato sia riformato nel sen­so

di stabilire i contributi alimentari in fr. 400.– mensili per ciascu­no di loro,

assegni familiari non compresi, retroattivamente dal 1° gennaio 2019. In

subordine essi propongono di annullare il decreto cautelare impugnato e di rinviare

gli atti al Pretore perché fissi i contributi di mantenimento in fr. 400.–

mensili per ognuno di loro dopo avere verificato il reddito e il fabbisogno

minimo del convenuto. AO 1 non è stato invitato a formulare osservazioni

all'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni dei Pretori in materia di

provvedimenti cautelari so­no impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro dieci

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è

dato, ove appena si considerino i contributi alimentari in discussione davanti

al Pretore (tra fr. 1400.– e fr. 3300.– mensili complessivi fino alla maggiore età dei figli, secondo le rispettive fasce

d'età, assegni familiari non compresi).

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato

notifica­to al legale degli attori il 25 luglio 2019 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti) e sarebbe scaduto domenica 4 agosto 2019,

salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto

il 5 agosto 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2.

All'appello i figli

accludono tre conteggi dell'assicurazione contro la disoccupazione (del 2 agosto,

27.

agosto e 2 ottobre 2012) riguardanti il convenuto (doc. 3). Nel memoriale

essi chiedono inoltre che si sentano come testimoni L__________ D__________ S__________,

della ditta D__________ SA di __________, e il responsabile del personale della

ditta S__________ AG, sempre di __________ (pag. 11). Ai conteggi della

disoccupazione applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC), i citati

documenti vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiono utili per il

giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Riguardo alle deposizioni

testimoniali, quanto gli interessati intendono far accertare con tali mezzi di

prova, ovvero il reddito effettivo conseguito da AO 1 prima del 2016, la

circostanza è – come si vedrà in appresso (consid. 4c) – ininfluente ai fini

del giudizio. Ciò posto, giova procedere senza indugio alla trattazione

dell'appello.

3.

Nel decreto

cautelare impugnato il Pretore ha ritenuto superfluo calcolare i fabbisogni in

denaro dei figli, il convenuto essendo in grado di finanziarne – ad ogni modo –

solo una piccola parte. Egli si è limitato così ad accertare le entrate di AO 1.

Vista la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni da lui rilasciate sui

redditi effettivi, il primo giudice ha valutato la potenzialità lucrativa del

medesimo in fr. 3300.– mensili netti. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha

determinato in fr. 2782.15 mensili (mini­mo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, pigio­ne e spese accessorie fr. 1000.–, premio

della cassa malati fr. 476.40, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 105.75).

Constatato un margine disponibile di fr. 517.85 mensili, il Pretore ha condannato

così AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 170.– mensili per

ognuno dei tre figli, assegni familiari non compresi.

4.

Gli appellanti

contestano il reddito ipotetico di fr. 3300.– mensili che il Pretore ha imputato

al convenuto “per un'attività semplice senza

necessità di formazione nel settore della riparazione degli

autoveicoli/carrozzerie” (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Essi chiedono di

portare tale reddito a fr. 4000.– mensili, facendo valere che quando nel

2012.

lavorava per la D__________ __________ SA il convenuto guadagnava fr.

4279.– mensili, che alle dipendenze di quella ditta egli ha seguito una

formazione interna ed è divenuto specialista in cristalli d'automobili, che

attualmente un impiega­to con tale formazione percepisce nella citata azienda uno

stipendio tra fr. 4400.– e fr. 4600.– mensili e che presso la S__________ AG,

suo ultimo datore di lavoro fino al 2016, AO 1 fruiva di un salario analogo. Egli

ha maturato così un'importan­te esperienza nel settore e può guadagnare quanto

prevede il contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della

carrozzeria nel caso di lavoratori qualificati, ossia fr. 4200.– mensili lordi

nel primo anno e fr. 4400.– mensili lordi in seguito.

a) Il

Pretore ha accertato che al momento del giudizio il convenuto era senza impiego,

in attesa di ricevere indennità di disoccupazione. Come indipendente egli asseriva

di non avere mai guadagnato più di fr. 3000.– mensili e di avere chiuso la

ditta perché in perdita. Il primo giudice ha mostrato però di non credere a

simili asserzioni, rilevando che il convenuto è sempre riuscito a sostentarsi

autonomamente, si è permesso il leasing di un'automobile aziendale, l'acquisto

di un veicolo per sé, la locazione di una casa monofamiliare, oltre a spese e

prelevamenti eseguiti con la carta di credito. Quarantenne in buona salute,

secondo il Pretore egli è quindi in grado di guadagnare almeno fr. 3300.–

mensili netti, vista la sua formazione ed esperienza nella riparazione di

automezzi, seppure egli non disponga di attestati o certificati specifici. Il

contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria prevede

infatti, nel caso di un'attività semplice senza necessità di formazione, una

retribuzione di fr. 3800.– mensili lordi. E nel Cantone Ticino impiegarsi

è fattibile, il mercato del lavoro non apparendo in particolare affanno

(sentenza impugnata, pag. 4 in basso).

b) Che nel 2012 AO 1 guadagnasse fr. 4279.– mensili alle dipendenze della D__________

__________ SA di __________, come ripetono gli appellanti, è possibile. Che in

seguito, presso la S__________ AG di __________, egli percepisse “per lo meno

un salario corrispondente se non superiore” è plausibile. Sta di fatto che dopo

di allora il convenuto si è messo in proprio e nel 2016 ha fondato la sua ditta

individuale. Che come indipendente egli abbia continua­to a conseguire lo

stesso reddito gli appellanti non pretendono. Affermano ch'egli potreb­be lucrare

almeno fr. 4000.– mensili netti ove si impiegasse in una carrozzeria, vista

l'esperienza da lui maturata. Se non che, il contratto collettivo di lavoro per

i rami professionali della carrozzeria prevede, nel caso di lavoratori senza

attestato federale di capacità (AFC) né certificato federale di formazione

pratica (CFP), un salario minimo non superiore a fr. 3800.– mensili lordi

(‹http://www.cpcdiverse-ti.ch/download/926.pdf›), come ha accertato il Pretore.

Senza attestato federale di capacità (“lavoratore qualificato”) né certificato

federale di formazione pratica l'esperienza nel comparto professionale consente

di presumere – per lo me­no a un sommario esame come quello che presiede

all'emanazione di provvedimenti cautelari – che il convenuto potrebbe

concretamente trovare lavoro, sicché il reddito ipotetico stimato dal Pretore

non si esaurisce in una prognosi astratta. Non dà diritto tuttavia a

rimunerazioni maggiori.

c) Gli

appellanti chiedono di sentire come testimoni L__________ D__________ S__________,

della D__________ __________ SA, e il responsabile del personale della S__________

AG, le due ditte per cui AO 1 ha lavorato prima di mettersi in proprio. Sco­po

dell'audizione sarebbe di accertare che impiegati specializzati possono

guadagnare presso tali aziende da fr. 4400.– a fr. 4600.– mensili. Il che sarà

anche vero. Il problema è che simili retribuzioni competono, secondo il citato

contratto collettivo, a “lavoratori qualificati” dei rami professionali della

carrozzeria in possesso di un attestato di fine tirocinio (AFC), e ciò un anno

dopo la procedura di qualificazione. AO 1 non è un “lavoratore qualificato” nel

senso appena descritto. E gli appellanti non sostengono che la D__________ __________

SA o la S__________ AG sia disposta a riassumere

il convenuto, assicurandogli uno stipendio di fr. 4000.– mensili netti. Escutere

i due testimoni non porterebbe verosimilmente, di conseguenza, elementi utili ai

fini del giudizio. In definitiva non soccorrono i presupposti per scostarsi dal

reddito ipotetico di fr. 3300.– mensili netti stima­to dal Pretore.

5.

Controverso è

altresì il fabbisogno minimo del convenu­to, che secondo gli appellanti non

ecce­de fr. 1905.75 mensili (rispetto ai fr. 2782.15 mensili calcolati dal

Pretore). Gli attori non discutono il minimo esistenziale del diritto esecutivo

né il costo dell'abbonamento ai mezzi pubblici conteggiato dal primo giudice.

Contesta­no il premio della cassa malati, poiché non intendono riconosce­re al­l'interessato

più di fr. 100.– mensili (invece dei fr. 476.40 mensili considerati dal

Pretore), e il costo dell'alloggio, che a mente loro va ricondotto a fr. 500.–

mensili (contro i fr. 1000.– mensili ammessi dal Preto­re).

a) Nel

fabbisogno minimo di AO 1 il Pretore ha inserito il premio della cassa malati secondo

la LAMal documentato dal convenuto in fr. 476.40 mensili (sentenza

impugnata, pag. 3 in fondo). Gli appellanti eccepiscono che la spesa va ridotta

a fr. 100.– mensili, l'interessato avendo avu­to “tutto il tempo necessario per

chiedere il sussidio della cassa malati a vantaggio del­l'abbattimento dei suoi

costi mensili”. Non motivata oltre, la pretesa è ai limiti della ricevibilità.

Comunque sia, ci si dipartisse anche dal menzionato reddito ipotetico di

fr. 3800.– lordi mensili, pari a fr. 45 600.–

annui, e si tenesse conto delle deduzioni sociali e professionali stimate dal Pretore in fr. 500.– mensili

(sentenza impugnata, pag. 5 in alto), pari a fr. 6000.– annui,

il convenuto non avrebbe verosimilmente diritto al sussidio (simulatore di

calcolo elaborato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in: ‹https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/

p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/simulatore-di-calcolo-diritto-alla-ripam/›).

A un sommario esame come quello applicabile in materia di provvedimen­ti

cautelari l'argomentazione degli appellanti cade pertanto nel vuoto.

b) Relativamente

al costo dell'alloggio, il Pretore lo ha stimato nel fabbisogno minimo del

convenuto in fr. 1000.– mensili (spese accessorie comprese), reputando “totalmente

sproporziona­ta” la pigione di fr. 1700.– mensili (più fr. 250.– mensili di

spese accessorie) pagata da AO 1 per una casa a schiera di cinque locali

(sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Gli appellanti soggiungono che il

convenuto vive con una compagna, ragione per cui il costo del­l'alloggio va

diviso a metà, da fr. 1000.– a fr. 500.– mensili. Ora, la spesa riconosciuta

dal Pretore corrisponde al canone di locazione che l'interessato pagava, quando

gli attori hanno promosso causa, per l'appartamento in cui egli abitava da solo

a __________ (doc. 7), pigione che gli attori per altro riconoscevano (petizione,

pag. 5 in alto). Il 13 febbraio 2019 AO 1 ha preso in locazione una

casa a schiera a __________, dove vive dal giugno del 2020 con una compagna (verbale del 9 maggio 2019, pag. 1). Il

Pretore però ha rifiutato di computargli il maggior one­re e ha continuato a

riconoscergli – per apprezzamento – il vecchio costo dell'alloggio destinato a

lui solo.

Nel

risultato la decisione appena citata è difendibile, ove si consideri che all'at­to

pratico il primo giudice ha dimezzato la pigione effettiva di fr. 2000.–

mensili (spese accessorie comprese) paga­ta da AO 1 per sé e la convivente. In

caso di comunione domestica con un terzo, infatti, il costo dell'alloggio riconosciuto

nel fabbisogno minimo di un coniu­ge corrisponde, per principio, alla metà di

quello effetti­vo, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazio­ne

o a eventuali convenzioni interne fra i conviventi sul ripar­to delle spese

comuni (I CCA, sentenza inc. 11.2019.4 del 12 agosto 2020 consid. 4b).

Che poi una spesa di fr. 1000.– mensili per il solo convenuto appaia esagerata

o eccessiva non può dirsi, tant'è che gli attori riconoscevano tale costo –

come detto – nella petizione. In esito a un sommario esame anche sotto questo

profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

6.

Da ultimo gli

appellanti rimproverano al Pretore di non avere indicato nel decreto cautelare la

decorrenza dei contributi di mantenimento. E siccome – essi rammentano – un

assetto cautelare deve coprire l'intero periodo compreso fra la data

dell'istanza e

il giorno della

decisione, nella fattispecie i contributi alimentari “devono essere erogati dal

1° gennaio 2019”. L'assunto è contraddittorio nella misura in cui gli stessi

appellanti danno atto che l'istanza cautelare è stata presentata il 21 gennaio 2019,

non il 1° gennaio. I contributi cautelari sono dovuti perciò dal 21 gennaio

2019.

pro rata temporis. Né gli appellanti pretendono, del resto, che in

concreto siano dati estremi di assoluta eccezionalità per far decorrere

l'assetto cautelare in via retroattiva (cfr. al proposito: sentenza del

Tribunale federale 5A_263/2020 del 6 luglio 2020 consid. 3.3.3 in: FamPra.ch

2020.

pag. 1009). Quanto poi al fatto che il Pretore non ha specificato la data

della decorrenza, è vero che l'indicazione sarebbe stata utile, se non

opportuna. È altrettanto vero però che nella fattispecie non possono sussistere

dubbi, la data del 21 gennaio 2019 figurando sul frontespizio del decreto

cautelare. Dovesse occorrere una precisazione al riguardo, fosse solo a fini

esecutivi, gli attori potranno sempre chiedere al primo giudice di esplicitare

il dispositivo n. 1.1 del decreto cautelare, aggiungen­do la data della

decorrenza.

7.

In subordine gli

appellanti chiedono di ritornare l'incarto al Preto­re ‟affinché,

verificati fabbisogno e reddito ipotetico del signor AO 1”, decida nei termini

indicati nel presente atto di appelloˮ. Quali verifiche dovrebbe ancora compiere

il primo giudice a un sommario esame per quel che concerne il reddito e il

fabbisogno minimo del convenuto, tuttavia, gli interessati non spiegano. Priva

di qualsiasi motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), tale richiesta di

giudizio si dimostra finanche irricevibile.

8.

Ne segue che, per

concludere, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Quanto

al gratuito patrocinio sollecitato dagli appellanti, esso non può entrare in considerazione.

Versassero anche i richiedenti in gravi ristrettezze, per vero, l'appello

appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117

lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato a AO 1. Delle condizioni

economiche verosimilmente difficili in cui si trovano i richiedenti si tiene

conto, ad ogni modo, rinunciando – del tutto eccezionalmente – al prelievo di

spese.

9.

Circa i rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di

fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF, ove si pensi all'entità dei contributi alimentari

rimasti controversi in appello (sopra, consid. 1). I provvedimenti cautelari,

in ogni modo, sono impugnabili davanti al Tribunale federale soltanto per

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).