11.2019.91
Azione di mantenimento: provvedimenti cautelari
11 gennaio 2021Italiano18 min
assegni familiari non compresi. Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.91
11.2019.92
Lugano,
11 gennaio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2019.2 (azione
di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con petizione del 21 gennaio 2019 da
AO
2 (2012), AP 2
(2014) e AO 4
(2014),
Vacallo
(rappresentati
dalla madre RA 1 ,
e
patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1 ora in
(Como)
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 5 agosto 2019 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 24 luglio 2019 (inc. 11.2019.91), come pure sulla
richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2019.92);
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 marzo 2012 RA 1 (1978) ha dato alla luce due
gemelli, AP 1 e D__________, quest'ultimo deceduto nel corso dell'anno. Il 3
aprile 2014 essa ha avuto un'altra coppia di gemelli, AP 2 e AP 3. I figli
sono stati riconosciuti da AO 1 (1979), cittadino portoghese. I genitori hanno
convissuto fino a poco prima della nascita di AP 2 e AP 3. RA 1, di formazione contabile, non ha più esercitato attività
lucrativa dopo la nascita dei primogeniti. AO 1 ha lavorato nel settore
alberghiero dal 2010 in poi. Dopo di allora si è occupato della riparazione,
dell'oscuramento e della sostituzione di vetri d'automobile, prima come
dipendente e poi come indipendente, quando nel 2016 ha fondato la ditta
individuale __________ by AO 1.
B. Il
21 gennaio 2019 RA 1 ha promosso in rappresentanza dei tre figli un'azione di
mantenimento davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo che AO 1 fosse condannato, già in via cautelare e
inaudita parte, a versare retroattivamente
dal 1° gennaio 2018 un contributo alimentare indicizzato di fr. 400.–
mensili per ogni figlio fino al 6° compleanno, di fr. 600.– mensili fino
al 12° compleanno, di fr. 900.– mensili fino alla maggiore età e di fr. 1100.–
mensili fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni
familiari non compresi. Essa ha postulato inoltre una provvigione ad litem
indeterminata o, in subordine, il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Con
decreto cautelare del 22 gennaio 2019, emesso senza contraddittorio (e
senza motivazione), il Pretore ha condannato
AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ogni
figlio, assegni familiari non compresi.
C. Chiamato
a formulare osservazioni cautelari e nel merito, il convenuto ha offerto il 13 febbraio
2019 un contributo alimentare di fr. 50.– mensili per ciascun figlio, assegni
familiari non compresi. Inoltre egli ha sollecitato l'esercizio congiunto
dell'autorità parentale e la regolamentazione dei suoi diritti di visita,
chiedendo che in tali occasioni RA 1 gli consegnasse i documenti d'identità dei
figli e la loro tessera sanitaria. Egli ha instato infine per la concessione
del gratuito patrocinio. All'udienza del 18 febbraio 2019, destinata al contraddittorio
cautelare e al dibattimento di merito, le parti hanno confermato i loro punti
di vista. Con decreto cautelare emesso seduta stante (senza motivazione), il
Pretore ha ridotto i contributi cautelari per ciascun figlio a fr. 150.–
mensili, assegni familiari non compresi, e ha delegato al Servizio medico-psicologico
di Mendrisio l'ascolto dei ragazzi.
D. AP
1 ha presentato il 25 marzo 2019 un'istanza cautelare perché il contributo di
mantenimento in favore dei figli fosse azzerato, dichiarandosi disposto a
versare soltanto gli assegni familiari retroattivamente dal 1° gennaio 2019 “se
da lui percepiti”. Una volta ancora egli ha postulato il beneficio del gratuito
patrocinio. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2019 RA 1 ha proposto di
respingere l'istanza. Al contrad-dittorio cautelare, iniziato il 9 maggio
2019, le parti hanno confermato le loro posizioni. Il procedimento è stato tosto
sospeso dal Pretore, che ha fissato al convenuto un termine di 30 giorni
per produrre determinata documentazione. Al termine dell'udienza il Pretore ha invitato l'Ufficio
cantonale dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore delle famiglie e dei
minorenni, a svolgere un'indagine socio-ambientale sulle condizioni in cui si
trovano i figli con i genitori.
E. Mediante
decreto cautelare del 6 giugno 2019 (senza motivazione) il Pretore ha ripristinato
Fatti
i contributi alimentari a carico di AP 1 in fr. 400.– mensili per ogni figlio,
assegni familiari non compresi. Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione
è stato nondimeno accolto
il 3 luglio 2019 da questa Camera, che ha annullato
il decreto cautelare e ha rinviato gli atti al Pretore perché lo motivasse
(inc. 11.2019.74). L'11 luglio 2019 il Pretore ha ripreso così, per
economia di giudizio, l'udienza del dibattimento cautelare, sospesa il 9 maggio
2019. In quella circostanza le parti hanno ribadito le loro allegazioni. Nel
frattempo, il 24 giugno 2019, AO 1 ha cessato l'attività di indipendente e
ha fatto cancellare la ditta individuale dal registro di commercio,
iscrivendosi ai ruoli della disoccupazione.
F. Statuendo
con decreto cautelare finale del 24 luglio 2019, il Pretore ha condannato AO 1
a versare un contributo alimentare di fr. 170.– mensili per ogni figlio (senza
fissarne esplicitamente la decorrenza), assegni familiari non compresi. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Attori e convenuto sono
stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un
appello del 5 agosto 2019 nel quale chiedono che, conferito loro il
beneficio del gratuito patrocinio, il decreto impugnato sia riformato nel senso
di stabilire i contributi alimentari in fr. 400.– mensili per ciascuno di loro,
assegni familiari non compresi, retroattivamente dal 1° gennaio 2019. In
subordine essi propongono di annullare il decreto cautelare impugnato e di rinviare
gli atti al Pretore perché fissi i contributi di mantenimento in fr. 400.–
mensili per ognuno di loro dopo avere verificato il reddito e il fabbisogno
minimo del convenuto. AO 1 non è stato invitato a formulare osservazioni
all'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni dei Pretori in materia di
provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro dieci
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove appena si considerino i contributi alimentari in discussione davanti
al Pretore (tra fr. 1400.– e fr. 3300.– mensili complessivi fino alla maggiore età dei figli, secondo le rispettive fasce
d'età, assegni familiari non compresi).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato
notificato al legale degli attori il 25 luglio 2019 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti) e sarebbe scaduto domenica 4 agosto 2019,
salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto
il 5 agosto 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2.
All'appello i figli
accludono tre conteggi dell'assicurazione contro la disoccupazione (del 2 agosto,
27.
agosto e 2 ottobre 2012) riguardanti il convenuto (doc. 3). Nel memoriale
essi chiedono inoltre che si sentano come testimoni L__________ D__________ S__________,
della ditta D__________ SA di __________, e il responsabile del personale della
ditta S__________ AG, sempre di __________ (pag. 11). Ai conteggi della
disoccupazione applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC), i citati
documenti vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiono utili per il
giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Riguardo alle deposizioni
testimoniali, quanto gli interessati intendono far accertare con tali mezzi di
prova, ovvero il reddito effettivo conseguito da AO 1 prima del 2016, la
circostanza è – come si vedrà in appresso (consid. 4c) – ininfluente ai fini
del giudizio. Ciò posto, giova procedere senza indugio alla trattazione
dell'appello.
3.
Nel decreto
cautelare impugnato il Pretore ha ritenuto superfluo calcolare i fabbisogni in
denaro dei figli, il convenuto essendo in grado di finanziarne – ad ogni modo –
solo una piccola parte. Egli si è limitato così ad accertare le entrate di AO 1.
Vista la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni da lui rilasciate sui
redditi effettivi, il primo giudice ha valutato la potenzialità lucrativa del
medesimo in fr. 3300.– mensili netti. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha
determinato in fr. 2782.15 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 1000.–, premio
della cassa malati fr. 476.40, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 105.75).
Constatato un margine disponibile di fr. 517.85 mensili, il Pretore ha condannato
così AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 170.– mensili per
ognuno dei tre figli, assegni familiari non compresi.
4.
Gli appellanti
contestano il reddito ipotetico di fr. 3300.– mensili che il Pretore ha imputato
al convenuto “per un'attività semplice senza
necessità di formazione nel settore della riparazione degli
autoveicoli/carrozzerie” (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Essi chiedono di
portare tale reddito a fr. 4000.– mensili, facendo valere che quando nel
2012.
lavorava per la D__________ __________ SA il convenuto guadagnava fr.
4279.– mensili, che alle dipendenze di quella ditta egli ha seguito una
formazione interna ed è divenuto specialista in cristalli d'automobili, che
attualmente un impiegato con tale formazione percepisce nella citata azienda uno
stipendio tra fr. 4400.– e fr. 4600.– mensili e che presso la S__________ AG,
suo ultimo datore di lavoro fino al 2016, AO 1 fruiva di un salario analogo. Egli
ha maturato così un'importante esperienza nel settore e può guadagnare quanto
prevede il contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della
carrozzeria nel caso di lavoratori qualificati, ossia fr. 4200.– mensili lordi
nel primo anno e fr. 4400.– mensili lordi in seguito.
a) Il
Pretore ha accertato che al momento del giudizio il convenuto era senza impiego,
in attesa di ricevere indennità di disoccupazione. Come indipendente egli asseriva
di non avere mai guadagnato più di fr. 3000.– mensili e di avere chiuso la
ditta perché in perdita. Il primo giudice ha mostrato però di non credere a
simili asserzioni, rilevando che il convenuto è sempre riuscito a sostentarsi
autonomamente, si è permesso il leasing di un'automobile aziendale, l'acquisto
di un veicolo per sé, la locazione di una casa monofamiliare, oltre a spese e
prelevamenti eseguiti con la carta di credito. Quarantenne in buona salute,
secondo il Pretore egli è quindi in grado di guadagnare almeno fr. 3300.–
mensili netti, vista la sua formazione ed esperienza nella riparazione di
automezzi, seppure egli non disponga di attestati o certificati specifici. Il
contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria prevede
infatti, nel caso di un'attività semplice senza necessità di formazione, una
retribuzione di fr. 3800.– mensili lordi. E nel Cantone Ticino impiegarsi
è fattibile, il mercato del lavoro non apparendo in particolare affanno
(sentenza impugnata, pag. 4 in basso).
b) Che nel 2012 AO 1 guadagnasse fr. 4279.– mensili alle dipendenze della D__________
__________ SA di __________, come ripetono gli appellanti, è possibile. Che in
seguito, presso la S__________ AG di __________, egli percepisse “per lo meno
un salario corrispondente se non superiore” è plausibile. Sta di fatto che dopo
di allora il convenuto si è messo in proprio e nel 2016 ha fondato la sua ditta
individuale. Che come indipendente egli abbia continuato a conseguire lo
stesso reddito gli appellanti non pretendono. Affermano ch'egli potrebbe lucrare
almeno fr. 4000.– mensili netti ove si impiegasse in una carrozzeria, vista
l'esperienza da lui maturata. Se non che, il contratto collettivo di lavoro per
i rami professionali della carrozzeria prevede, nel caso di lavoratori senza
attestato federale di capacità (AFC) né certificato federale di formazione
pratica (CFP), un salario minimo non superiore a fr. 3800.– mensili lordi
(‹http://www.cpcdiverse-ti.ch/download/926.pdf›), come ha accertato il Pretore.
Senza attestato federale di capacità (“lavoratore qualificato”) né certificato
federale di formazione pratica l'esperienza nel comparto professionale consente
di presumere – per lo meno a un sommario esame come quello che presiede
all'emanazione di provvedimenti cautelari – che il convenuto potrebbe
concretamente trovare lavoro, sicché il reddito ipotetico stimato dal Pretore
non si esaurisce in una prognosi astratta. Non dà diritto tuttavia a
rimunerazioni maggiori.
c) Gli
appellanti chiedono di sentire come testimoni L__________ D__________ S__________,
della D__________ __________ SA, e il responsabile del personale della S__________
AG, le due ditte per cui AO 1 ha lavorato prima di mettersi in proprio. Scopo
dell'audizione sarebbe di accertare che impiegati specializzati possono
guadagnare presso tali aziende da fr. 4400.– a fr. 4600.– mensili. Il che sarà
anche vero. Il problema è che simili retribuzioni competono, secondo il citato
contratto collettivo, a “lavoratori qualificati” dei rami professionali della
carrozzeria in possesso di un attestato di fine tirocinio (AFC), e ciò un anno
dopo la procedura di qualificazione. AO 1 non è un “lavoratore qualificato” nel
senso appena descritto. E gli appellanti non sostengono che la D__________ __________
SA o la S__________ AG sia disposta a riassumere
il convenuto, assicurandogli uno stipendio di fr. 4000.– mensili netti. Escutere
i due testimoni non porterebbe verosimilmente, di conseguenza, elementi utili ai
fini del giudizio. In definitiva non soccorrono i presupposti per scostarsi dal
reddito ipotetico di fr. 3300.– mensili netti stimato dal Pretore.
5.
Controverso è
altresì il fabbisogno minimo del convenuto, che secondo gli appellanti non
eccede fr. 1905.75 mensili (rispetto ai fr. 2782.15 mensili calcolati dal
Pretore). Gli attori non discutono il minimo esistenziale del diritto esecutivo
né il costo dell'abbonamento ai mezzi pubblici conteggiato dal primo giudice.
Contestano il premio della cassa malati, poiché non intendono riconoscere all'interessato
più di fr. 100.– mensili (invece dei fr. 476.40 mensili considerati dal
Pretore), e il costo dell'alloggio, che a mente loro va ricondotto a fr. 500.–
mensili (contro i fr. 1000.– mensili ammessi dal Pretore).
a) Nel
fabbisogno minimo di AO 1 il Pretore ha inserito il premio della cassa malati secondo
la LAMal documentato dal convenuto in fr. 476.40 mensili (sentenza
impugnata, pag. 3 in fondo). Gli appellanti eccepiscono che la spesa va ridotta
a fr. 100.– mensili, l'interessato avendo avuto “tutto il tempo necessario per
chiedere il sussidio della cassa malati a vantaggio dell'abbattimento dei suoi
costi mensili”. Non motivata oltre, la pretesa è ai limiti della ricevibilità.
Comunque sia, ci si dipartisse anche dal menzionato reddito ipotetico di
fr. 3800.– lordi mensili, pari a fr. 45 600.–
annui, e si tenesse conto delle deduzioni sociali e professionali stimate dal Pretore in fr. 500.– mensili
(sentenza impugnata, pag. 5 in alto), pari a fr. 6000.– annui,
il convenuto non avrebbe verosimilmente diritto al sussidio (simulatore di
calcolo elaborato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in: ‹https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/
p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/simulatore-di-calcolo-diritto-alla-ripam/›).
A un sommario esame come quello applicabile in materia di provvedimenti
cautelari l'argomentazione degli appellanti cade pertanto nel vuoto.
b) Relativamente
al costo dell'alloggio, il Pretore lo ha stimato nel fabbisogno minimo del
convenuto in fr. 1000.– mensili (spese accessorie comprese), reputando “totalmente
sproporzionata” la pigione di fr. 1700.– mensili (più fr. 250.– mensili di
spese accessorie) pagata da AO 1 per una casa a schiera di cinque locali
(sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Gli appellanti soggiungono che il
convenuto vive con una compagna, ragione per cui il costo dell'alloggio va
diviso a metà, da fr. 1000.– a fr. 500.– mensili. Ora, la spesa riconosciuta
dal Pretore corrisponde al canone di locazione che l'interessato pagava, quando
gli attori hanno promosso causa, per l'appartamento in cui egli abitava da solo
a __________ (doc. 7), pigione che gli attori per altro riconoscevano (petizione,
pag. 5 in alto). Il 13 febbraio 2019 AO 1 ha preso in locazione una
casa a schiera a __________, dove vive dal giugno del 2020 con una compagna (verbale del 9 maggio 2019, pag. 1). Il
Pretore però ha rifiutato di computargli il maggior onere e ha continuato a
riconoscergli – per apprezzamento – il vecchio costo dell'alloggio destinato a
lui solo.
Nel
risultato la decisione appena citata è difendibile, ove si consideri che all'atto
pratico il primo giudice ha dimezzato la pigione effettiva di fr. 2000.–
mensili (spese accessorie comprese) pagata da AO 1 per sé e la convivente. In
caso di comunione domestica con un terzo, infatti, il costo dell'alloggio riconosciuto
nel fabbisogno minimo di un coniuge corrisponde, per principio, alla metà di
quello effettivo, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione
o a eventuali convenzioni interne fra i conviventi sul riparto delle spese
comuni (I CCA, sentenza inc. 11.2019.4 del 12 agosto 2020 consid. 4b).
Che poi una spesa di fr. 1000.– mensili per il solo convenuto appaia esagerata
o eccessiva non può dirsi, tant'è che gli attori riconoscevano tale costo –
come detto – nella petizione. In esito a un sommario esame anche sotto questo
profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
6.
Da ultimo gli
appellanti rimproverano al Pretore di non avere indicato nel decreto cautelare la
decorrenza dei contributi di mantenimento. E siccome – essi rammentano – un
assetto cautelare deve coprire l'intero periodo compreso fra la data
dell'istanza e
il giorno della
decisione, nella fattispecie i contributi alimentari “devono essere erogati dal
1° gennaio 2019”. L'assunto è contraddittorio nella misura in cui gli stessi
appellanti danno atto che l'istanza cautelare è stata presentata il 21 gennaio 2019,
non il 1° gennaio. I contributi cautelari sono dovuti perciò dal 21 gennaio
2019.
pro rata temporis. Né gli appellanti pretendono, del resto, che in
concreto siano dati estremi di assoluta eccezionalità per far decorrere
l'assetto cautelare in via retroattiva (cfr. al proposito: sentenza del
Tribunale federale 5A_263/2020 del 6 luglio 2020 consid. 3.3.3 in: FamPra.ch
2020.
pag. 1009). Quanto poi al fatto che il Pretore non ha specificato la data
della decorrenza, è vero che l'indicazione sarebbe stata utile, se non
opportuna. È altrettanto vero però che nella fattispecie non possono sussistere
dubbi, la data del 21 gennaio 2019 figurando sul frontespizio del decreto
cautelare. Dovesse occorrere una precisazione al riguardo, fosse solo a fini
esecutivi, gli attori potranno sempre chiedere al primo giudice di esplicitare
il dispositivo n. 1.1 del decreto cautelare, aggiungendo la data della
decorrenza.
7.
In subordine gli
appellanti chiedono di ritornare l'incarto al Pretore ‟affinché,
verificati fabbisogno e reddito ipotetico del signor AO 1”, decida nei termini
indicati nel presente atto di appelloˮ. Quali verifiche dovrebbe ancora compiere
il primo giudice a un sommario esame per quel che concerne il reddito e il
fabbisogno minimo del convenuto, tuttavia, gli interessati non spiegano. Priva
di qualsiasi motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), tale richiesta di
giudizio si dimostra finanche irricevibile.
8.
Ne segue che, per
concludere, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Quanto
al gratuito patrocinio sollecitato dagli appellanti, esso non può entrare in considerazione.
Versassero anche i richiedenti in gravi ristrettezze, per vero, l'appello
appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117
lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato a AO 1. Delle condizioni
economiche verosimilmente difficili in cui si trovano i richiedenti si tiene
conto, ad ogni modo, rinunciando – del tutto eccezionalmente – al prelievo di
spese.
9.
Circa i rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di
fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF, ove si pensi all'entità dei contributi alimentari
rimasti controversi in appello (sopra, consid. 1). I provvedimenti cautelari,
in ogni modo, sono impugnabili davanti al Tribunale federale soltanto per
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).