11.2019.94
Protezione dell'unione coniugale: regolamentazione della vita separata
6 settembre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.94
11.2019.95
Lugano,
6 settembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2018.5078 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 ottobre 2018 da
AP
1
contro
AO
1
,
giudicando sull'appello
del 14 agosto 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il
9 agosto 2019 (inc. 11.2019.94) e sulla richiesta di gratuito patrocinio in
appello (inc. 11.2019.95);
Ritenuto
in fatto: A. In esito a una procedura a
tutela dell'unione coniugale promossa il 15 ottobre 2018 da AP 1 (1943) nei
confronti di AO 1 (1968) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha così
giudicato:
1. I coniugi sono autorizzati a sospendere la
comunione domestica.
2. L’abitazione coniugale in via __________, __________
è assegnata in uso alla moglie con mobili e suppellettili (…).
3. Non si fissano contributi alimentari tra coniugi.
Ciascuno provvede ai propri fabbisogni.
4. AP 1 si organizza affinché la rendita completiva
versatagli dall’IAS possa essere direttamente incassata dalla figlia D__________
(3 settembre 2000).
(…)
B. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 agosto 2019 in
cui rimprovera al Pretore di non avere deciso “in merito alla partecipazione da
parte di mia moglie al pagamento di un debito che entrambi [abbiamo] contratto
con l'IAS e che attualmente sto pagando solo io”. Contestualmente egli postula
il beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è stato comunicato a AO 1
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze a protezione dell'unione coniugale, emesse con la
procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), sono impugnabili mediante appello
entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), salvo che vertano su
mere questioni patrimoniali dal valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale riserva non concerne il caso in esame, il Pretore avendo dovuto
statuire anche su questioni senza valore litigioso, come la sospensione della vita
in comune. Riguardo alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'istante
il 13 agosto 2019. Introdotto il 19
agosto 2019, l'appello in oggetto è di conseguenza ricevibile.
2.
Il Pretore ha
motivato la sentenza impugnata con l'argomento “che (…) entrambi i coniugi,
interpellati in merito, hanno dichiarato il loro accordo a evadere il
procedimento con la conferma dell'assetto già fissato nelle more” e “che tutte
le questioni ancora aperte tra i coniugi che esulano dalla tutela dell'unione
coniugale, quali ad esempio la liquidazione dei rapporti patrimoniali, andranno
se del caso affrontate separatamente, nel contesto dell'eventuale divorzio”.
L'appellante si duole – come detto – “che il Pretore non abbia deciso in merito
alla partecipazione da parte di mia moglie al pagamento di un debito che
entrambi [abbiamo] contratto con l'IAS e che attualmente sto pagando solo io”. Invano
si cercherebbe di sapere tuttavia in quale misura AO 1 dovrebbe partecipare
all'estinzione di quel debito. L'appellante
non indica alcuna cifra e un'eventuale quantificazione non si desume nemmeno
dagli atti del processo. A rigore l'appello andrebbe così dichiarato
irricevibile già per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1
CPC).
3.
Giovi aggiungere
che, si volesse anche transigere sui requisiti formali del ricorso, l'appello
non sarebbe destinato a miglior sorte. È vero che nella sentenza impugnata il
Pretore non ha accennato chiaramente al debito di fr. 21 164.– cumulato dalla famiglia nei confronti dell'Istituto delle
assicurazioni sociali (IAS) per prestazioni complementari AVS percepite in
eccesso, debito che il marito sta restituendo a rate in base a un piano di
rimborso da lui pattuito (verbale del 26 novembre 2018, pag. 2). Nel
Dispositivo
dispositivo n. 3 della decisione il primo giudice ha stabilito tuttavia
che “ciascun coniuge provvede ai propri fabbisogni”. Ciò significa che ogni
coniuge è chiamato a onorare i propri debiti. Non si può dire di conseguenza
che sulla questione dell'obbligo assunto da AP 1 nei confronti dell'IAS con il
piano di rimborso il Pretore abbia omesso di statuire. Anche nel merito
l'appello si rivela così privo di fondamento.
4. Nel memoriale l'istante
sembra invero recriminare sul fatto che la moglie non contribuisca al pagamento
del debito verso l'IAS, argomento ch'egli aveva già fatto valere in una lettera
al Pretore del 6 maggio 2019. Il problema è che con un reddito da attività
lucrativa di fr. 3400.– mensili AO 1 deve finanziare un fabbisogno minimo
equivalente (verbale del 26 novembre 2018, pag. 2), il che non le lascia alcun
margine disponibile. Come potrebbe essa partecipare al rimborso del debito
verso l'IAS in simili circostanze l'appellante non spiega. Certo, con entrate
di fr. 2380.– mensili da rendite AVS (verbale citato) l'appellante non versa
verosimilmente in condizioni migliori. Quand'anche egli si trovasse in ammanco,
tuttavia, ciò non gli conferirebbe il diritto di intaccare il fabbisogno minimo
della moglie calcolato secondo il diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid.
4.3 con numerosi rinvii). E sotto questo profilo l'appellante non contesta né
il reddito della convenuta né il fabbisogno minimo di lei calcolato dal Pretore
(fr. 3400.– mensili). Ne segue che, comunque
lo si consideri, l'appello è destinato all'insuccesso.
5. Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
L'appellante risulta privo tuttavia di cognizioni giuridiche e ha agito senza
l'ausilio di un legale. Si giustifica così, eccezionalmente, di rinunciare a
ogni prelievo. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio. Non
si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO
1 per osservazioni.
6. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore della partecipazione chiesta alla moglie per il
rimborso del menzionato debito, unico punto rimasto litigioso davanti a questa
Camera, non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF. Sia come
sia, le misure a protezione dell'unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III
477 consid. 4.1), di modo che dinanzi al Tribunale federale un ricorrente può
far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.