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Decisione

11.2019.94

Protezione dell'unione coniugale: regolamentazione della vita separata

6 settembre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2018.5078 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 ottobre 2018 da

AP

1

contro

AO

1

,

giudicando sull'appello

del 14 agosto 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il

9 agosto 2019 (inc. 11.2019.94) e sulla richiesta di gratuito patrocinio in

appello (inc. 11.2019.95);

Ritenuto

in fatto: A. In esito a una procedura a

tutela dell'unione coniugale promossa il 15 ottobre 2018 da AP 1 (1943) nei

confronti di AO 1 (1968) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha così

giudicato:

1. I coniugi sono autorizzati a sospendere la

comunione domestica.

2. L’abitazione coniugale in via __________, __________

è assegnata in uso alla moglie con mobili e suppellettili (…).

3. Non si fissano contributi alimentari tra coniugi.

Ciascuno provvede ai propri fabbisogni.

4. AP 1 si organizza affinché la rendita completiva

versatagli dall’IAS possa essere direttamente incassata dalla figlia D__________

(3 settembre 2000).

(…)

B. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 agosto 2019 in

cui rimprovera al Pretore di non avere deciso “in merito alla partecipazione da

parte di mia moglie al pagamento di un debito che entrambi [abbiamo] contratto

con l'IAS e che attualmente sto pagando solo io”. Contestualmente egli postula

il beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è stato comunicato a AO 1

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze a protezione dell'unione coniugale, emesse con la

procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), sono impugnabili mediante appello

entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), salvo che vertano su

mere questioni patrimoniali dal valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale riserva non concerne il caso in esame, il Pretore avendo dovuto

statuire anche su questioni senza valore litigioso, come la sospensione della vita

in comune. Riguar­do alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'istante

il 13 agosto 2019. Introdotto il 19

agosto 2019, l'appello in oggetto è di conseguenza ricevibile.

2.

Il Pretore ha

motivato la sentenza impugnata con l'argomento “che (…) entrambi i coniugi,

interpellati in merito, hanno dichiarato il loro accordo a evadere il

procedimen­to con la conferma dell'assetto già fissato nelle more” e “che tutte

le questioni ancora aperte tra i coniugi che esulano dalla tutela dell'unione

coniugale, quali ad esempio la liquidazione dei rapporti patrimoniali, andranno

se del caso affrontate separatamente, nel contesto dell'eventuale divorzio”.

L'appellante si duole – come detto – “che il Pretore non abbia deciso in merito

alla partecipazione da parte di mia moglie al pagamento di un debito che

entrambi [abbiamo] contratto con l'IAS e che attualmente sto pagando solo io”. Invano

si cercherebbe di sapere tuttavia in quale misura AO 1 dovrebbe partecipare

all'estinzione di quel debito. L'appellante

non indica alcuna cifra e un'eventuale quantificazione non si desume nemmeno

dagli atti del proces­so. A rigore l'appello andrebbe così dichiarato

irricevibile già per caren­za di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1

CPC).

3.

Giovi aggiungere

che, si volesse anche transigere sui requisiti formali del ricorso, l'appello

non sarebbe destinato a miglior sorte. È vero che nella sentenza impugnata il

Pretore non ha accennato chiaramente al debito di fr. 21 164.– cumulato dalla famiglia nei confronti del­l'Istituto delle

assicurazioni sociali (IAS) per prestazioni complementari AVS percepite in

eccesso, debito che il marito sta restituendo a rate in base a un piano di

rimborso da lui pattuito (verbale del 26 novembre 2018, pag. 2). Nel

Dispositivo

dispositivo n. 3 della decisione il primo giudice ha stabilito tuttavia

che “ciascun coniuge provvede ai propri fabbisogni”. Ciò significa che ogni

coniuge è chiamato a onorare i propri debiti. Non si può dire di conseguenza

che sulla questione dell'obbligo assunto da AP 1 nei confronti dell'IAS con il

piano di rimborso il Pretore abbia omesso di statuire. Anche nel merito

l'appello si rivela così privo di fondamento.

4. Nel memoriale l'istante

sembra invero recriminare sul fatto che la moglie non contribuisca al pagamento

del debito verso l'IAS, argomento ch'egli aveva già fatto valere in una lettera

al Pretore del 6 maggio 2019. Il problema è che con un reddito da attività

lucrativa di fr. 3400.– mensili AO 1 deve finanziare un fabbisogno minimo

equivalente (verbale del 26 novembre 2018, pag. 2), il che non le lascia alcun

margine disponibile. Come potrebbe essa partecipare al rimborso del debito

verso l'IAS in simili circostanze l'appellante non spiega. Certo, con entrate

di fr. 2380.– mensili da rendite AVS (verbale citato) l'appellante non versa

verosimilmente in condizioni migliori. Quand'anche egli si trovasse in ammanco,

tuttavia, ciò non gli conferirebbe il diritto di intaccare il fabbisogno minimo

della moglie calcolato secondo il diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid.

4.3 con numerosi rinvii). E sotto questo profilo l'appellante non contesta né

il reddito della convenuta né il fabbisogno minimo di lei calcolato dal Pretore

(fr. 3400.– mensili). Ne segue che, comunque

lo si consideri, l'appello è destinato all'insuccesso.

5. Le spese del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

L'appellante risulta privo tuttavia di cognizioni giuridiche e ha agito senza

l'ausilio di un legale. Si giustifica così, eccezionalmente, di rinunciare a

ogni prelievo. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio. Non

si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO

1 per osservazioni.

6. Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore della partecipazione chiesta alla moglie per il

rimborso del menzionato debito, unico punto rimasto litigioso davanti a questa

Camera, non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF. Sia come

sia, le misure a protezione dell'unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III

477 consid. 4.1), di modo che dinanzi al Tribunale federale un ricorrente può

far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.