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Decisione

11.2019.96

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare emesso nelle more istruttorie

10 aprile 2020Italiano21 min

I CCA, sentenza inc. 11.2014.38 del 27 settembre 2016 consid. 12b con rinvii). In

Source ti.ch

Incarti n.

11.2019.96

11.2019.97

11.2020.18

Lugano

10 aprile 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nelle cause SO.2019.2467 e SO.2019.3611 (protezione dell'unione

coniugale: provvedimenti cautelari) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanze del 17 maggio e

del 26 luglio 2019 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1

(già

patrocinato dall'avv. ),

giudicando sull'appello presentato il 20 agosto 2019 da AP 1 contro il

decreto cautelare emesso dal Pretore “nelle more istruttorie” il 9

agosto 2019 (inc. 11.2019.96), sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale

all'appello (inc. 11.2019.97)

e sulla analoga

richiesta formulata il 6 marzo 2020 da AO 1 (inc. 11.2020.18);

Ritenuto:

in fatto: A. AP 1 (1960), cittadino

italiano, divorziato e padre di due figlie ora maggiorenni,

e AO 1

(1979), cittadina italo-moldava, si sono sposati il 23 dicembre 2013 a __________

(Trento).

A quel momento essi

erano già genitori di A__________ (nata il 13 luglio 2005) e A__________-I__________

(nato il 21 marzo 2009). Il 1° luglio 2014 è nato K__________. Muratore, il

marito lavorava come capocantiere per la ditta __________ Sagl di __________. Riconosciuto

inabile al lavoro nella misura del 100% dal 19 aprile 2019, egli riscuote

prestazioni dalla SUVA dal 1° maggio successivo. Senza particolare formazione,

la moglie ha lavorato a ore come

addetta alle pulizie, occupandosi per il resto del governo della casa e della cura

della famiglia. Dal 27 febbraio 2019 essa percepisce indennità di disoccupazione.

In seguito a un

episodio di violenza, il 10 maggio 2019 la Polizia cantonale ha disposto l'allontanamento

di AP 1 dal domicilio coniugale di __________

con divieto di fare ritorno fino al 19 maggio seguente.

B. Il

17 maggio 2019 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione

a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio

coniugale, l'affidamen­to dei figli e il divieto al marito (sotto

comminatoria dell'art. 292 CP) di rientrare al domicilio, di avvicinarsi a

lei o ai figli in un raggio inferiore di 200 m o di importunarli in altro modo.

Essa ha sollecitato altresì una provvigione ad

litem di fr. 5000.–

o, quanto meno, il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto cautelare del giorno stesso, emanato senza

contraddittorio, il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla

moglie e ha prolungato gli effetti della decisione di allontanamento del marito

fino al 6 giugno 2019 (inc. SO.2019.2467).

C. Il 26 luglio 2019 AO 1 ha adito una seconda volta il Preto­re,

chiedendo – già inaudita parte – la

regolamentazione delle relazioni personali paterne con i figli, da esercitare

un'ora la settimana sotto sorveglianza alla Casa __________ di __________, un contributo

alimentare dal 10 maggio 2019 di fr. 1728.30 mensili per A__________, uno di

fr. 1190.80 mensili per A__________-I__________ e uno di fr. 865.– mensili K__________ (senza

assegni familiari, percepiti direttamente dalla madre), la suddivisione a metà

delle spese straordinarie per i figli, l'attribuzione in uso di una Mercedes-Benz “__________ˮ e l'ordine al marito, sotto

la comminatoria dell'art. 292 CP,

di consegnarle determinati documenti. Oltre

a ciò, essa ha nuovamente sollecitato una provvigione ad

litem di fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio

del gratuito patrocinio (inc. SO.2019.3611).AO 1

D. All'udienza

del 30 luglio 2019, indetta per il dibattimento e il contradditorio cautelare di

entrambe le istanze, AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata e all'assegnazione

dell'alloggio coniugale alla moglie, ma ha chiesto di affidare i figli “congiuntamente

ai genitori”, di non fissare contributi alimentari e di revocare con effetto

immediato le misure adottate nella decisione di allontanamento, sollecitando

anch'egli il beneficio del gratuito

patrocinio.

E. Con decreto cautelare

del 9 agosto 2019, emesso ‟nelle

more istruttorieˮ, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati,

ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato i figli a

quest'ultima e ha fissato il diritto di visita paterno nel seguente modo

(dispositivo n. 7):

– una sera infrasettimanale, con la cena, indicativamente dalle ore 18.00

alle 20.00, con scambio diretto tra i coniugi;

– mezza

giornata sul fine settimana, alternativamente il sabato e la settima­na

successiva la domenica, con un pasto (pranzo o cena), per una durata indicativa

di 5 ore e con scambio in luogo neutro, presso il Punto d'incontro di __________.

Tutte le indicazioni dell'operatore sono vincolanti per le parti che rimangono

invitate a contattare la struttura per fissare il calendario delle visite (…);

– regolari

e liberi contatti telefonici.

Egli ha condannato inoltre AP 1 a versare un contributo

alimentare di fr. 449.– mensili per A__________, come pure uno di

fr. 447.–

mensili ciascuno per A__________-I__________ e K__________, assegni familiari non

compresi (dispositivo n. 9).

F. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insor­to a questa Camera con un appello del 20 agosto

2019 nel quale chiede – previa

ammissione del gratuito patrocinio – di estende­re le sue relazioni personali con i figli, di ridurre a fr. 50.– mensili il contributo alimentare per ciascuno di loro (assegni familiari non

compresi) e di “togliere

definitivamente il decreto supercautelare emesso il 17 maggio dalla polizia

cantonale di __________. Nelle sue osservazioni del 6 marzo 2020 AO 1 chiede di dichiarare

l'appello irricevibile, o quanto meno di respingerlo, instando anch'essa per il

gratuito patrocinio.

Considerando

in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela

dell'unione coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC).

Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto

modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),

essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),

seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III

417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare

riguardi controversie me-ramente patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è

ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, litigioso

essendo anche il diritto di visita paterno, la cui regolamentazione è impugnabile

senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125

del 7 novembre 2019 consid. 2). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, il decreto cautelare è giunto all'allora patrocinatore del convenuto

il 12 agosto 2019 (traccia degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto personalmente

da AP 1 il 20 agosto 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in

esa­me è pertanto ricevibile.

2. Nell'appello il

convenuto richiama gli incarti SO.2019.2467 e SO.2019.3611 della Pretura. Tali

fascicoli sono già stati trasmes­si d'ufficio a questa Camera. Dal canto suo, AO

1 adduce fatti successivi alla decisione impugnata che hanno indotto il Pretore

a emanare il 29 gennaio 2020 un decreto supercautelare con cui ha sensibilmente limitato il diritto di visita paterno. Successivi

alla decisione impugnata, tali fatti sono ammissibili (art. 317 cpv. 1 CPC),

tanto più che, applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio

illimitato a tutela dei figli (art. 296 CPC), essi van­no considerati d'ufficio (DTF 144 III 352,

consid. 4.2.1). Tutto ciò premesso, in circostanze del genere giova procedere

senza indugio alla trattazione dell'appello.

3. Litigiosa è in primo luogo la disciplina

delle relazioni personali

paterne. Al riguardo il Pretore ha accertato che il convenuto, “figura

significativa e presente”, appare capace di accudire i figli “purché non si

lasci trasportare dalla rabbia e dalle difficoltà che incontra al momento con

la moglie”. Egli ha fissato così le relazioni personali in una sera

infrasettimanale, con cena, indicativamente dalle ore 18 alle 20 con scambio

diretto dei figli tra i coniu­gi, e in una mezza giornata durante il fine

settimana con un pasto (pranzo o cena), per una durata indicativa di cinque ore.

Egli ha stabilito inoltre che “alme­no inizialmente” lo scambio dei figli sarebbe

dovuto avvenire in un luo­go neutro, alla Casa __________, in modo da disporre “di

un certo monitoraggio sia sullo stato dei minori, sia sui comportamenti delle

parti” (decreto cautelare, pag. 2).

4. Nell'appello AP 1

lamenta la brevità delle visite, facendo valere che non sussistono motivi per

limitare le relazioni personali così drasticamente. Egli chiede pertanto di

incontrare i figli “come usualmente avviene in caso di separazione”, cioè un

fine settimana ogni due (il venerdì dalla fine della scuola fino alla domenica

alle ore 18) o almeno una giornata nel fine settimana dalle ore 9 alle ore 20,

così come di estendere la visita infrasettimanale fino alle ore 21. Se non che,

decidere oggi sul postulato ampliamento delle visite non è più di alcun

interesse pratico né attuale. Con decreto supercautelare del 29 gennaio 2020 il

Pretore ha modificato infatti l'assetto provvisionale delle relazioni personali

paterne, limitando il diritto di visita a due ore la settimana alla presenza

della curatrice __________ T__________ nei giorni che saranno da lei stabiliti,

citando le parti al contraddittorio del 30 giugno 2020. Sapere

retrospettivamente in tali circostanze se il decreto cautelare impugnato, del 9

agosto 2019, fosse legitti­mo è dunque una questione puramente teorica.

Quand'anche l'appello fosse accolto, invero, la decisione presa dal Pretore

dopo la decisione impugnata continua a esplicare i suoi effetti, senza che

l'eventuale accoglimento del ricorso possa recare alcun beneficio pratico e

attuale a AP 1. In simili condizioni l'appello non denota più alcun interesse

giuridico.

5. Per quel che

riguarda i contributi alimentari in favore dei figli, che l'appellante chiede

di moderare, il Pretore ha accertato che il convenuto, in malattia, percepisce rendite

di fr. 4654.25 netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr.

3311.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

locazione con spese accessorie fr. 1780.–, premio della cassa malati al netto

del sussidio fr. 131.40, spese di trasferta fr. 200.–). Quanto alla moglie,

egli si è limitato a considerare un'entrata di fr. 3470.– lordi mensili.

Riguardo ai figli, infine, il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di

A__________ in fr. 1528.30 mensili, quello di A__________-I__________ in

fr. 990.80 mensili e quello di K__________ in fr. 665.30 mensili sulla

scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, dopo avere

sostituito i valori tabellari dell'alloggio e il premio della cassa malati con i

dati effettivi. Ciò posto, egli ha rilevato che il bilancio familiare versa in

ammanco, sicché ha destinato il margine disponibile del marito (fr. 1343.–

mensili) al mantenimento dei figli, suddividendolo equitativamente tra loro. Ne

è risultato un contributo alimentare di fr. 449.– mensili per A__________

e di fr. 447.– mensili ciascuno per gli altri due figli, assegni familiari non

compresi.

6. L'appellante non discute il metodo adottato dal Pretore per il calcolo

dei contributi alimentari né contesta il proprio reddito. Sostie­ne però che il

suo fabbisogno minimo non è inferiore a fr. 4500.15 mensili, poiché egli

non beneficia più del sussidio per la cassa malati, deve assumere il premio

dell'assicurazione RC privata (fr. 6.40 mensili), il premio

dell'assicurazione del­l'automobile (fr. 50.75 mensili), l'imposta di

circolazione (fr. 63.35 mensi-sili), deve sopportare cure mediche non

riconosciute dalla cassa malati per fr. 266.65 mensili, abbisogna di fr. 150.–

mensili per arredare il nuovo appartamento e deve rimborsare mediante rate di

fr. 500.– mensili un prestito contratto durante il matrimonio. Le singole poste

vanno esaminate separatamente, fermo restando che qualora un bilancio coniugale

registri un ammanco, nel sen­so che i reddi­ti non bastano per coprire i costi

supplementari dovuti a due economie domestiche separate, il coniuge debitore ha diritto di conservare

l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo

(DTF 140 III 339 consid. 4.3, 137 III 62 consid. 4.2.1; analogamente:

RtiD I-2015 pag. 88, I-2013 pag. 714

consid. 7a; ultimamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.61 del 24

ottobre 2018 consid. 4).

a) Circa

la soppressione del sussidio per il premio della cassa malati obbligatoria, dovuta

secondo lui alla separazione, l'appellante rinvia a una sua richiesta

dell'Istituto delle assicurazioni sociali del 28 giugno 2019 (doc. 19). Se non

che, da quel documento si desume unicamente che per decidere sullo stanziamento

del sussidio relativo al premio 2019 l'Istituto necessitava di determinata

documentazione. Quale sia stato l'esito della domanda non è dato di sapere. Non

si può dunque dare per verosimile che all'interessato sia stata soppressa la

sovvenzione.

b) Relativamente

al premio dell'assicurazione RC privata,

il premio di fr. 6.40 mensili (doc. 20) non può essere riconosciuto. Dandosi

ristrettezze economiche, come in concreto, i premi di assicurazioni

facoltative come quella complementare della LAMal, l'assicurazione contro

la responsabilità civile e l'assicurazione dell'economia domestica non

possono trovare spazio nel fabbisogno minimo dei coniugi. In simili circostanze

il fabbisogno minimo delle parti rimane quello del diritto esecutivo,

senza supplementi (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b con rinvio a

DTF 140 III 339 consid. 4.2.3).

c) Quanto alle spese di trasferta che il Pretore ha

ammesso nel fabbisogno minimo del convenuto per fr. 200.– mensili, dandosi una

situazione di ammanco nel bilancio familiare i costi

d'automobile vanno tralasciati. Qualora le trasferte siano indispensabili, si

riconosce il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (RtiD I-2010 pag.

699 n. 20c con richiami; I CCA, sentenza inc.11.2017.47 del 28 gennaio

2019 consid. 12a con rinvio). In concreto, anche volendo sorvolare sul

fatto che attualmente il marito è inabile

al lavoro al 100% e che non necessita di un veicolo per motivi medici,

l'indennità di fr. 200.– mensili

appare già generosa. Non si giustificano di conseguenza ulteriori maggiorazioni.

d) In

merito alle

spese mediche non riconosciute dalla cassa malati, è

indubbio che i costi sanitari effettivamente sopportati in forma di franchigia

annua o di partecipazione alle spese vanno inseriti nel fabbisogno minimo

dell'assicurato, sempre che siano riconducibili a trattamenti indispensabili e

ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e). Nella fattispecie tuttavia

l'interessato non ha reso verosimile né l'esistenza di trattamenti indispensabili

e ricorrenti né l'ammontare dei relativi esborsi. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

e) A

proposito dei costi affrontati da un

coniuge per arredare un appartamento proprio, secondo

giurisprudenza tale spesa va considerata

nel mantenimento della famiglia unicamente qualora non sia possibile rimediare

alla necessità con la divisione dell'inventario do­mestico. Chi rivendica

un'indennità straordinaria per tale scopo deve quindi rendere verosimile, oltre

alla necessità della spesa, il fatto che l'altro coniuge ha rifiutato di

spartire l'arredamento dell'abitazione coniugale (I CCA, sentenza

inc. 11.2007.83 del 18 agosto 2011 consid. 5a con rinvii). L'interessato

neppure adombra una circostanza del genere. L'appello è quindi destinato una

volta ancora all'insuccesso.

f) Riguardo

al mutuo contratto dall'appellante il 16 novembre 2018 “nell'ambito della

convivenza”, il rimborso di un debito verso terzi può essere considerato nel

fabbisogno minimo del coniuge debitore – sempre che le condizioni economiche

delle parti ciò permettano – se il debito è stato contratto pri­ma della

separazione per il mantenimento della famiglia o se i coniugi rispondono del

debito solidalmente (DTF 127 III 292 consid.

2a/bb con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_926/2016 dell'11

agosto 2017 consid. 2.2.3 con rinvii). Il sostentamento della famiglia prevale infatti sul rimborso di debiti

verso terzi, quand'anche si tratti di debiti accesi per

l'economia domestica (sentenza del Tribunale

federale 5A_1029/2015 del 1° giugno 2016 consid. 3.3.1.3; analogamente:

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2014.38 del 27 settembre 2016 consid. 12b con rinvii). In

concreto la restituzio­ne del mutuo deve

pertanto cedere il passo al fabbisogno corrente della famiglia.

g) L'appellante

chiede di poter versare i contributi di mantenimento per i figli entro il 10

(anziché il 5) del mese, facendo valere che lo stipendio gli è versato tra il 7

e il 9 del mese stesso. Formulata per la prima volta in appello senza che soccorrano le premesse dell'art.

317 CPC, la richiesta andrebbe dichiarata irricevibile. A parte ciò,

l'art. 323 cpv. 1 CO prescrive che in quanto un più breve termine o un altro

periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d’uso né stabilito

diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è

pagato al lavoratore alla fine di ogni mese. Di regola, dunque, il salario

dev'essere versato entro tale termine, un accordo su un'eventuale proroga non essendo

ammissibile (DTF 145 II 7 consid. 4.4 con rinvio alla sentenza del

Tribunale federale 4A_192/2008 del 9 ottobre 2008 consid. 5). Eventuali ritardi

nel pagamento del salario non sono opponibili pertanto al creditore alimentare.

7. AP

1 chiede infine che

“venga tolto” con effetto immediato il decreto del 10

maggio 2019 con cui la Polizia cantonale di __________

ha disposto il suo allontanamento dal domicilio coniugale per violenza

domestica, vietandogli di rientrare fino al 19 maggio successivo, come pure di

avvicinarsi alla moglie e ai figli a meno di 200 m (doc. D). Adottata in virtù

dell'art. 9a cpv. 1 della legge sulla polizia (LPol: RL 561.100), tale

decisione pote­va essere contestata entro tre giorni dalla notifica davanti al

Pretore (art. 9a cpv. 5 LPol). Non consta che ciò sia avvenuto. Risulta

invece che il 17 maggio 2019 AO 1 ha chiesto al Pretore di prolungare la misura

(art. 9a cpv. 3 LPol), invocando l'art. 28b CC, misura che il

Pretore ha prorogato il giorno stesso fino al 6 giugno 2019.

Se

necessario, su istanza di un coniuge il giudice a tutela del-l'unio­ne

coniugale prende anche le misure a protezione della personalità in caso di

violenze, minacce o insidie applicando per analogia “la disposizione

relativa” (art. 172 cpv. 3 CC). Con ciò si intende l'art. 28b CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les

effets du mariage, 3ª edizione, pag. 456 n. 710 segg.). E in concreto con

decreto cautelare del 17 maggio 2019 il Pretore ha vietato a AP 1, tra l'altro,

di avvicinarsi alla moglie e ai figli fino al 6 giugno 2019. Dopo di allora il

provvedimento è decaduto, l'istante non avendo postulato un'ulteriore dilazione.

Quanto al rientro al domicilio coniugale, il marito non ha impugnato

l'attribuzione dell'alloggio alla moglie. Nella misura in cui contesta le

accuse di violenza formulate della consorte, poi, la questione è al vaglio

dell'autorità penale ed esula dalle competenze di questa Camera. Ne segue che,

in definitiva, l'appello vede la sua sorte segnata.

8. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso

inducono a non prelevare spese. Quanto alle ripetibili, trattandosi di cause diventate senza interesse o senza

oggetto, tali costi andrebbe­ro ripartiti “secondo equità” (art. 107 cpv. 1

lett. e CPC). La suddivisione dipende perciò dalle

circostanze specifiche, considerando equitativamente quale parte abbia

provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito

della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il

Considerandi

procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg/Rüegg in:

Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione,

n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad

art. 107; Jenny in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107).

Nella fattispecie, non risultasse

superato dagli eventi,

con buona verosimiglianza l'appello sul diritto di visita sarebbe stato accolto

e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Per valutare la

legittimità della decisione con cui il primo giudice ha limitato le relazioni

personali paterne e ha ordinato di monitorare il passaggio dei figli tra i

genitori mancavano in effetti elementi

essenziali, già per la circostanza che tutto si ignorava su quale fosse la

relazio­ne effettiva tra padre e figli, i quali nemmeno erano stati sentiti.

Cer­to, fra i coniugi v'è notevole

tensione, ma a quel momento non era dato di sapere se ciò si riflettesse sui

ragazzi e se duran­te gli incontri con i figli il bene dei minorenni fosse in

qualche modo a rischio. In altri termini, non era chiaro quali fattori avessero

indotto il Pretore a restringere il diritto di visita usuale e a prevedere lo

scambio dei figli in ambiente neutro. In condizioni del genere l'appellante

avrebbe ottenuto l'annullamento del giudizio impugnato, ma non l'accoglimento

delle sue doman­de. La contesa sarebbe rimasta aperta, senza che si potesse

pronostica­re quale sarebbe stato l'esito della nuova decisione adottata dal

Pretore. Ciò giustificherebbe di compensare le ripetibili.

Sta di fatto che davanti a

questa Camera AP 1 ha proceduto da sé, senza più far capo a un patrocinatore.

Né egli ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere

subìto perdite di guadagno, ciò che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Non risultando importi da compensare, egli va

chia­mato perciò a rifondere alla controparte la metà delle ripetibili da questa

sopportate (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2017.108 del 26 agosto

2019.

consid. 7).

9.

Per quel che

riguarda le richieste di gratuito patrocinio, la rinuncia alla riscossione di

oneri processuali rende senza

oggetto quella presentata da AP 1. Riguardo alla richiesta di AO 1,

assistita da un avvocato, l'interessata non ha reso verosimile di versare in gravi

ristrettezze (art. 117 lett. a CPC),

limitandosi a dichiarare in questa sede di essere al beneficio di

indennità di disoccupazione dal 27 febbraio 2019. Essa passa tuttavia sotto silenzio quanto ha rilevato il

Pretore, il quale ha accertato che essa dispone di sostanza “apparentemente

tutt'altro che trascurabile”. E in effetti dagli atti risulta che AO 1 è

proprietaria di uno stabile d'abitazione a __________ (Trento) comperato per €

275.

970.45 (doc. M), in relazione al quale

ha rilasciato al marito una procura generale irrevocabile di vendita (doc. N). In

circostanze siffatte non può dirsi ch'essa sia sprovvista dei mezzi necessari

per retribuire il proprio avvocato.

10.

Circa i rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro l'odier­na sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile, sia

che riguardi il contributo alimentare per i figli (il valore litigioso davanti

a questa Camera raggiungendo la soglia di fr. 30 000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), sia che verta sulla

disciplina delle relazioni personali con il padre (DTF 116 II 493; Diggelmann in: Brunner/Gasser/

Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª

edizione, n. 28 ad art. 91), controversie appellabili senza riguardo a

questioni di valore (consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto

cautelare, tuttavia, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale

federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). L'impugnabilità del

dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello

è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Non si riscuotono spese.

L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1300.– per ripetibili ridotte.

3. La richiesta di assistenza

giudiziaria contestuale all'appello è dichiarata senza oggetto.

4. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO 1 è respinta.

5. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).