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Decisione

11.2019.98

Divorzio: affidamento dei figli e contributo alimentare per la moglie

20 luglio 2020Italiano29 min

sospeso il versamento dei contributi alimentari per i figli. Il 27 marzo 2018 infine

Source ti.ch

Incarti n.

11.2019.98

11.2019.100

Lugano

20 luglio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2016.20 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

12 febbraio 2016 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 29 agosto 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 1° luglio 2019 (inc. 11.2019.98) e sulla contestuale richiesta di

gratuito patrocinio (inc. 11.2019.100);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1975)

ed AP 1 (1981), cittadina keniana, hanno contratto matrimonio a __________ (Coast Province, Kenya) il

25 settembre 2007. A quel momento la sposa era già madre di B__________, avuta il 19 novembre 1999 da una

precedente relazione. Dall'unione

sono nati M__________, il 15 maggio 2009, e Ma__________, il 27 settembre

2010. Nel 2008 la famiglia si è trasferita in Svizzera, prima a __________ e poi, dal febbraio del 2010, a __________. Nel 2013 AO 1 ha adottato B__________. Educatore, egli lavora nel __________ a __________.

La moglie, priva di formazione specifica, non ha svolto attività lucrativa durante la

comunione domestica, dedicandosi al governo della casa e alla cura della prole. I coniu­gi si sono separati nel gennaio del

2014, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per

trasferirsi in un appartamento a __________.

B. In seguito a un'istanza

a protezione dell'unione coniugale avviata l'11 febbraio 2014 da AO 1, il

Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha omologato il 7 ottobre

2014 un accordo che affidava i figli Me__________ e Ma__________ alla madre

(riservato il diritto di visita paterno) e obbligava AO 1 a versare un

contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.–

mensili per ogni figlio, senza cenno ad assegni familiari (inc. SO.2014.197).

C. Il

12 febbraio 2016 AP 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo

Pretore, proponendo, previo conferimen­to del gratuito patrocinio, il versamento

della metà della sua previdenza professionale accantonata durante il matrimonio

su un conto di libero passaggio intestato alla moglie, l'affidamen­to dei figli a quest'ultima (riservato il

suo diritto di visita) con esercizio congiunto del­l'autorità parentale e il

versamento di un contributo alimentare per i soli figli di fr. 700.– mensili

ciascuno, aumentati a fr. 900.– mensili dal termine della formazione

professionale di B__________ (assegni familiari inclusi). All'udienza di conciliazione, il 10 marzo

2016, i coniugi non hanno raggiunto un accordo

sugli effetti del divorzio, di modo che il Pretore aggiunto ha assegnato alla

moglie un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta.

D. Nella

risposta del 5 aprile 2016 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento

dei figli (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio congiunto dell'autorità

parentale e alla suddivisione dell'avere pensionistico accumulato dal marito

durante il matrimonio, ma ha rivendicato un contributo alimentare per sé di fr.

2230.– mensili e uno scalare per M__________ e Ma__________ di fr. 800.–

mensili ciascuno (assegni familiari non compresi), con adeguamento secondo le rispettive

fasce d'età, fino alla conclusione della loro formazione, instando anch'essa per

il gratuito patrocinio. Con replica del 4 maggio 2016 l'attore ha ribadito

le richieste di petizione, opponendosi a quelle avversarie. In una duplica del

12 maggio 2016 la convenuta ha reiterato le domande formulate nella risposta. Alle prime arringhe del 17 giugno 2016 AO 1 ha chiesto

l'affidamento dei figli, al quale AP 1 si

è opposta. Entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata

seduta stante.

E. Nel corso dell'istruttoria il Pretore aggiunto ha

emanato vari decreti cautelari sull'affidamento dei figli, sulla regolamentazione

dei diritti di visita e sui contributi alimentari. Con decreto cautelare del 22 giugno 2016, in particolare, egli ha confermato i contributi alimentari stabiliti nell'ambito

delle misure a protezione dell'unione coniugale. Appellata da AO 1 il 14 luglio

2016, tale decisione è stata confermata da questa Camera con sentenza del 9

agosto successivo (inc. 11.2016.66).

F. Il

29 agosto 2016 AP 1 si è trasferita con i figli a __________ (Argovia) e con

decreto del 28 ottobre 2016 il Pretore aggiunto ha disposto una curatela

educativa in favore di M__________ e Ma__________. L'autorità di protezione dei

minori e degli adulti (KESB) di Baden ha

designato il 1° dicembre 2016 P__________ in qualità di curatrice. Con decreto supercautelare del 20

febbraio 2017 il Pretore aggiunto ha poi soppresso il contributo alimentare per

la moglie, fissando quello per M__________ in fr. 1089.10 mensili e quello per Ma__________

in fr. 1039.15, assegni familiari non compresi. Mediante

decreto supercautelare del 9 agosto 2017 egli ha inoltre affidato provvisoriamente

Fatti

i figli al padre, nel frattempo trasferitosi a __________, ha invitato

l'Ufficio

dell'aiuto e della protezione (UAP) di Mendrisio a

organizzare il diritto di visita materno, ha confermato la curatela educativa

in favore dei figli, sostituen­do P__________ con M__________ M__________, e ha

sospeso il versamento dei contributi alimentari per i figli. Il 27 marzo 2018 infine

egli ha confermato, previo contradditorio, l'affidamento di M__________ e Ma__________

al padre (riservato il diritto di visita materno “da esercitarsi per il momento

a __________”), così come la soppressione dei contributi alimentari per i

ragazzi. Un appello presentato il 5 aprile 2018 da AP 1 contro

tale decreto è stato stralciato dal ruolo da questa Camera per desistenza con

decreto del 14 maggio 2018 (inc. 11.2018.38).

G. L'istruttoria di merito,

durante la quale la psicologa V__________ è stata chiamata a rilasciare una

perizia sulle capacità parentali dei genitori, è terminata l'11 luglio 2018.

Alle arringhe finali del 3 ottobre 2018 AO 1 ha chiesto di dare atto che

non sussistono pretese dei coniugi in liquidazione del regime dei beni, ha

proposto di versare metà del suo avere previdenziale maturato durante il

matrimonio (fr. 28 514.90)

su un conto di libero passaggio intestato alla moglie, ha sollecitato l'affidamento

dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto

di visita materno) e la conferma della curatela educativa, ha rifiutato qualsiasi

contributo alimentare alla moglie, riservandosi di chiedere a quest'ultima un

contributo di mantenimento per i figli. AP 1 ha instato da parte sua per la

liquidazione del regime dei beni, ha chiesto la suddivisone a metà degli averi

previdenziali accantonati dal marito durante il matrimonio, ha rivendicato l'affidamento

dei figli con esercizio congiunto dell'autorità parentale e ha postulato un

contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per sé vita natural durante, come

pure uno di fr. 800.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi).

Con replica e duplica orali le parti hanno reiterato le loro posizioni. Il 16 ottobre 2018 AP 1 si

è trasferita in un appartamento a __________ (Soletta).

H. Statuendo

con sentenza del 1° luglio 2019, il Pretore aggiunto ha pronunciato il

divorzio, ha accertato che in liquidazione del regi­me matrimoniale ogni

coniuge è proprietario dei beni in suo possesso e ha ordinato al fondo di

previdenza del marito di versare la somma di fr. 28 514.95 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie.

Egli ha poi affidato M__________ e Ma__________

al padre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservato il diritto

di visita materno, ha confermato la curatela educativa in favore dei figli,

ponendo i costi di tale provvedimento a carico dei genitori in ragione di metà

ciascuno, non

ha riconosciuto contributi alimentari alla moglie e ha obbligato quest'ultima a

trasmettere al marito ogni anno entro il 31 maggio i certificati salariali

relativi all'anno trascorso. Le spese processuali, con una tassa di giustizia

di fr. 300.–, sono state poste per un quarto a carico del­l'attore e per il

resto a carico della convenuta, compensate le ripetibili. Entrambe le parti

sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta

a questa Camera con un appello del 26 agosto 2019 per ottenere, previo

conferimento del gratuito patrocinio, l'affidamento dei figli, un contributo

alimentare per sé di fr. 1000.– mensili vita natural durante e uno per ogni figlio

di fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi). L'appello non è stato

comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

con-creto tale requisito non si pone, conteso essendo anche l'affidamento dei

figli, impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al

patrocinatore della convenuta il 4 luglio 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli at­ti). Cominciato a decorrere

l'indomani, il termine è rimasto sospe­so dal 15 luglio al 15 agosto 2019

incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto il 4 settembre 2019. Depositato

il 26 agosto 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

L'appellante postula il richiamo dell'incarto della cau­sa

di divorzio, compresi i fascicoli delle varie cautelari e quello della

procedura a tutela dell'unione coniugale. Gli inserti di tali procedimenti sono

già stati trasmessi d'ufficio dalla Pretura a questa Camera. Il richia­mo si

rivela perciò superfluo. Riguardo all'inc. DA 3594/ 2016, apparentemente

riferito a un decreto d'accusa emanato nei confronti del marito per trascuranza

degli obblighi di mantenimento, l'interessata nemmeno spiega in che modo esso gioverebbe

ai fini del giudizio. A suo turno AO 1 ha trasmesso alla Camera, il 7 gennaio

2020, una segnalazione di M__________ M__________, curatrice di M__________ e

Ma__________, relativo a un episodio in cui i ragazzi sono stati coinvolti

durante un diritto di visita con la madre. Applicandosi nella fattispecie il principio

inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), tale documento nuovo è ammissibile

indipendentemente dai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349).

Nella misura in cui appare di rilievo, esso sarà quin­di considerato ai fini

del giudizio.

3.

L'appellante dichiara di

impugnare i dispositivi n. 1, 2, 4 a 9, 11 e 13 della sentenza pretorile. Se non che, la pronuncia del

divorzio come tale (dispositivo n. 1), la curatela in favore dei figli (dispositivo

n. 5), la revoca del mandato di controllo conferito all'Ufficio dell'aiuto e

della protezione di Mendrisio (dispositivo n. 6), l'obbligo impartito alla

convenuta di trasmettere annualmente all'attore

i certificati di salario (dispositivo n. 9) e la ripartizione del­l'avere

previdenziale di AO 1 (dispositivo n. 11) non sono contestati. A tale proposito

l'appello è pertanto senza oggetto. Il ricorso va esaminato invece per quanto

concerne l'affidamento dei figli (dispositivo n. 2), il diritto di visita

(dispostivi n. 4), i contributi alimentari per moglie e figli (dispositivi

n. 7 e 8), come pure gli oneri processuali (dispositivo n. 13).

I. Sull'affidamento

dei figli

4.

Riassunti

i criteri determinanti per decidere sulla custodia parentale, il Pretore

aggiunto ha accertato l'idoneità di entram­bi i geni-tori, sottolinenando nondimeno

il rischio che la vulnerabilità della madre, legata al passato nel paese di

origine, “per quanto riguar­da la gestione da sola dei bambini, della scuola,

delle spese, uni­ta ai conflitti di coppia” intacchi la stabilità emotiva di

lei e possa ripercuotersi sulla sua capacità genitoriale. Per il Pretore aggiun­to

tali problemi sono emersi in pendenza di cau­sa con la repentina partenza della

moglie insieme con i figli nella Svizzera tedesca, dove costei nemmeno disponeva

di una situazione logistica adeguata, e ancora quando la convenuta, viste le

difficoltà riscontrate, ha deciso di tornare nel Ticino, disdicendo il

contratto di locazione, tranne cambiare idea improvvisamente senza disporre di

un alloggio per sé né per i figli. Tali circostanze – ha ricordato il primo

giudice – hanno giustificato l'affidamen­to cautelare dei ragazzi al padre, soluzione

che merita conferma anche perché non risultano indizi per dubitare delle

capacità educative di lui.

Quanto

alla disponibilità dei genitori a occuparsi personalmente di M__________ e Ma__________,

per il Pretore aggiunto il padre, quantunque attivo professionalmente all'80%, è

riuscito a organizzarsi nella gestione dei ragazzi con l'aiuto dei propri genitori,

di parenti e del “__________”, dove pranzano e si fermano dopo la scuola. Per

contro – egli ha continuato – tutto si ignora su che cosa “potrebbe offrire la

madre ai figli a livello organizzativo”, la situazio­ne di lei essendo “nebulosa

nella misura in cui essa ha dichiarato di avere trovato un impiego, del quale

non ha indicato però gli orari e l'ambito lavorativo”. Per il Pretore aggiunto AP

1.

con le sue improvvise e impreparate decisioni sulla residenza sua e dei figli

non è stata in grado di garantire ai ragazzi la stabilità che oggi assicura il

padre, anche la perita giudiziaria avendo ritenuto del resto che la soluzione migliore

per i figli sia di risiedere nel Ticino.

5.

L'appellante

contesta l'affidamento dei figli al padre, facendo valere di essersi sempre

occupata convenientemente dei ragazzi e di non avere mai svolto, per volere del

marito, un'attività lucrativa proprio per prendersi cura di loro. Come madre essa

fa vale­re di essere “per principio predisposta all'affidamentoˮ, tanto

che non sono emerse lacune gravi a suo carico né altre valide ragio­ni per

toglierle la custodia dei figli. Per di più – essa continua – la perita giudiziaria

consigliava un affidamento congiunto e non un affidamento esclusivo al padre. Deplorate

le modalità con le qua­li le è stata tolta in pendenza di procedura la custodia

dei figli, l'appellante si duole che l'affidamento dei ragazzi all'attore l'ha

messa in difficoltà nell'esercitare i suoi diritti di visita, “non aven­do

nessuna possibilità economica per recarsi in Ticino nei fine settima­na”. Essa contesta

che il marito si sia organizzato convenientemente nella gestione dei figli, costoro

avendole riferito che “si troverebbero abbandonati a loro stessi”. A suo avviso,

la conclusione del primo giudice, secondo cui non sarebbe ben chiaro che “cosa sarebbe

in grado di offrire la madre in quest'ambito”, non è “accettabile”.

6.

L'art.

133.

cpv. 1 CC stabilisce che il giudice del divorzio discipli­na i diritti e i

doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della

filiazione. I criteri preposti alla custodia dei figli in una procedura di

divorzio sono già stati ricapitolati dal primo giudice. Al riguardo basti

rammentare che, dovendosi decidere sull'affidamento di un figlio, determinante

è l'interesse del minorenne a un armonioso sviluppo fisico, psichico e

intellettuale. L'interesse dei genitori passa in secondo piano (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3; sentenza del Tribunale

federale 5A_200/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 3.1.2). Determinanti

sono le capacità educative dei genitori, la stabilità che deriva dal

mantenimento di una data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi

personalmente del figlio, l'età di quest'ultimo e la presenza di fratelli o l'esistenza

di una determinata cerchia sociale. Di rilievo è anche il desiderio del figlio,

seppure egli non dispon­ga (ancora) della capacità di discernimento necessaria

per valutare la portata della questione.

A

parte le capacità educative dei genitori, tutti gli altri criteri sono interdipendenti

e la loro importanza è legata al­le circostanze del caso. La stabilità e la

possibilità per un genito­re di occuparsi personalmente del figlio han­no un

ruolo preminente in caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente può

essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La capacità di

collaborazio­ne dei genitori è di rilievo quando il figlio frequenta la scuola

o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige

un'organizzazione più complessa (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3 con rinvii, 612

consid. 4.3 con rinvii). Ciò vale soprattutto in caso di custodia alternata. Ma

anche qualora il giudice attribuisca la custodia a un solo genitore si applicano

essenzialmente i medesimi criteri, ai quali si aggiun­ge la capacità dell'uno e

dell'altro di favorire i vicendevoli contatti

con il figlio (DTF 142 III 617 consid. 3.2.4, 612 consid. 4.4; v.

anche sentenza del Tribunale federale 5A_147/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1

in: SJ 2020 I 298).

a) Per

quel che è della capacità genitoriale della madre, nemmeno il Pretore aggiunto l'ha

ritenuta inadeguata, nonostante il rischio di una possibile instabilità emotiva

da parte sua nel­la gestio­ne con i figli. Né l'appellante mette in dubbio la

capacità genitoriale di AO 1. Premesso ciò, il solo fatto di essere madre

non conferisce automaticamente alla convenuta un diritto o una priorità

nell'affidamento di M__________ e Ma__________. Decisivi al proposito sono i criteri

menzionati dian­zi. Se non che, l'appellante non si confronta nemmeno di

scorcio con l'accertamen­to del Pretore aggiunto, secondo cui po­co o nulla si sa

della “sua attività quotidiana e professionale”. Essa non contesta nemmeno che l'inopinata

partenza per __________ senza alcun preparativo, come pure la decisione di

rientrare nel Ticino, salvo poi revocarla senza essere in grado di offrire una

valida alternativa ai ragazzi, mettano in dubbia luce la stabilità delle sue

scelte. L'appellante ripete di non denotare

lacune e di essersi occupata convenientemen­te dei figli, ma non discute le

riserve del Pretore aggiunto né fornisce indicazioni sulla sua quotidianità o sull'attività

professionale “che parrebbe avere iniziato negli ultimi mesi”. In sintesi, la

sua situazione logistica, lavorativa e finanziaria è opa­ca e non dà sicurezze

sulla stabilità necessaria per una crescita armoniosa dei ragazzi, i quali

necessitano di punti fer­mi. L'appellante, poi, non discute che per i figli “la

soluzione migliore è di vivere in Ticino, dove essi sono nati e cresciuti”

(relazione della psicologa V__________ del 5 maggio 2017, pag. 27), non essendo

nel loro interesse trasferirsi nella Svizzera tedesca, in una regione in cui non

parlano nemmeno l'idioma locale. Un affidamento alla madre fondato su premesse

tanto labili sarebbe di conseguenza problematico.

b) L'appellante

sostiene che, contrariamente all'accertamento del Pretore, l'attore non si è

organizzato “in modo egregio” nell'accudimento dei figli, questi ultimi avendole

confidato di essere lasciati a loro stessi, “come risulta dalla corrispondenza

intercorsa con la Pretura”. Tale affermazione apodittica non trova tuttavia

alcun riscontro istruttorio, né è dato a divedere a quale altro atto

processuale faccia riferimento. Per contro, la curatrice educativa M__________

M__________ ha dichiarato che AO 1 ha “saputo organizzare in modo preciso le

settimane dei figli contando sul sostegno dei propri genitori durante i week

end in cui lavora e durante le vacanze scolastiche, e di un'amica (…) per altri

momenti” (rapporto del 6 agosto 2018). Perché il Pretore aggiunto sia

caduto in errore fondandosi su tale dichiarazione l'appellante non spiega. Non

si disconosce che per il bene dei figli la psicologa V__________ aveva prospettato

un affidamento congiun­to (perizia del 5 maggio 2017, pag. 27). Simile eventualità

era stata formulata, però, “vista l'intenzione della madre di tornare in

Ticino” (loc. cit.), ciò che non si è concretato, tant'è che AP 1 vive tuttora

nel Canton Soletta.

c) È

possibile che le condizioni economiche dell'appellante non permettano alla

medesima di esercitare il diritto di visita nel Ticino durante i fine

settimana. Ma proprio per tale ragione il Pretore aggiunto ha invitato la

curatrice ad “accorpare più giorni (…), in modo di diminuire i viaggi da __________”,

e ha previsto che lo scambio dei figli avvenga alternativamente alla stazione

di __________ e di __________. L'interessata non pretende che ciò sia ancora insufficiente,

il che non appare per altro verosimile, tali modalità essendo in vigore da tem­po.

Senza dimenticare che nel fabbisogno minimo dell'interessata il primo giudice

ha inserito un'indennità di fr. 100.– mensili “per l'esercizio del diritto di

visita”. Quanto alla doglianza secondo cui il Pretore aggiunto non ha tenuto

conto del mo­do in cui “i figli le sono stati strappati durante l'esercizio di

un diritto di visita del padre” al punto da giustificare il cambiamento di

affidamento, l'appellante non espone quale rilievo abbia simile circostanza ai

fini del giudizio. Per di più, l'appello di AP 1 contro il decreto cautelare

con cui il Pretore aggiunto ha modificato la custodia è stato stralciato dai

ruoli per desistenza (sopra lett. F). L'odierna censura si esaurisce di

conseguenza in una recriminazione.

d) In

definitiva, alla luce di quanto precede l'affidamento di M__________ e Ma__________

al padre resiste alla critica. La richiesta dell'appellante di fissare un

contributo di mantenimento per i figli a carico di AO 1, formulata per il caso in cui fosse stata attribuita la custodia dei ragazzi

all'appellante, risulta pertanto senza oggetto.

II. Sul contributo

di mantenimento per la moglie

7.

Il

Pretore aggiunto, accertato che la vita in comune dei coniugi è durata sette

anni, ma che dall'unione sono nati due figli, ha ritenuto che il matrimonio ha

influito sulla situazione economica della moglie, tanto più che essa si è trasferita

dal __________ in Svizzera. Ciò conferisce a entrambi i coniugi il diritto di

conservare, per principio, il tenore di vita raggiunto durante la comunione

domestica. Premesso ciò, sulla scorta delle risultanze emerse nella procedura a

tutela dell'unione coniugale egli ha constatato che prima della separazione il

reddito del marito, unico cespite d'entrata della famiglia, non era sufficiente

per finanziare il fabbisogno di cinque persone. Nelle condizioni descritte egli

ha calcolato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2720.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio e spese

accessorie fr. 1020.–, premio della cassa malati fr. 300.–, diritti di

visita fr. 100.–, spese di curatela fr. 100.–). Accertato che costei

non ha alcuna formazione, ma che al momen­to della separazione non aveva più di

33.

anni, che essa non deve più occuparsi della cura dei figli, che gode di

buona salute, che parla inglese e segue corsi di tedesco, il primo giudice ha

ritenuto esigibile da lei un'attività lucrativa per lo meno nel settore delle

pulizie. Le ha imputato così un reddito di fr. 2900.– mensili netti determinato

in base al contratto collettivo di lavoro applicabile a quel settore. In

circostanze del genere egli ha respinto la richiesta di contributo alimentare.

8.

L'appellante

rivendica il diritto a un contributo di

mantenimento, sostenendo che non compete alla pubblica assistenza sostentarla. Essa

fa valere di non avere alcuna capacità di guadagno, giacché non dispone della

benché minima formazione professionale. Valendosi

di una decisione emanata l'8 febbraio 2013 da questa Camera, essa afferma che

una moglie straniera, la quale non ha mai lavorato, ha diritto a un contributo alimentare

vita natural durante per vedersi garantito il tenore di vita anteriore. A suo

avviso il reddito imputatole dal Pretore aggiunto è puramen­te teorico, tant'è

che nemmeno con l'aiuto dei servizi sociali essa è riuscita a trovare un

impiego. Inoltre essa reputa inaccettabile costringerla ad attivarsi

professionalmente quando sarebbe disposta ad assolvere il compito di madre. Per

di più, essa epiloga, il marito risulta inaffidabile, poiché prima ha chiesto la

custodia della figlia maggiore B__________, ma poi l'ha collocata in un istitu­to,

senza dimenticare che ha ridotto unilateralmente il suo grado d'occupazione all'80%

per non versarle contributi alimentari.

9.

Secondo

l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge

provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza

per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare.

Dopo il divorzio ogni coniuge deve perseguire la propria indipendenza

economica. In linea di principio incombe perciò al richiedente addurre i fatti

dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé

al proprio debito mantenimento (I CCA sentenza inc. 11.2019.10 del 6

marzo 2020 consid. 4a).

a) I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per un ex

coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano

l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e

diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con

riferimenti). Nella prospettiva dell'attuale giudizio basti rammentare che per

definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con

influsso concreto sulla situazione finanziaria – come in concreto – si procede

in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si

determina il debito mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita

raggiunto dai coniugi durante la comunio­ne domestica, livello che entrambi

hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che

il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci an­ni), nel

qual caso fa stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In

secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé

al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In

terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente

non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa

essere ragionevolmente prete­so da lui, si valuta equamente la capacità

contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio

della

solidarietà

postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2018.106

del 3 giugno 2020, consid. 21).

b) Per

quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, e segnatamente

al livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, è

pacifico che nella fattispecie il matrimonio ha influito in modo concreto sulla

situazione finanziaria della moglie non solo per la nascita di due figli, ma anche perché in seguito alle nozze AP 1

si è

trasferita dal __________ in Svizzera (sullo straniamento culturale: sentenza del Tribunale

federale 5A_844/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2). In simili

circostanze entrambi i coniugi hanno pertanto il diritto di conservare il

tenore di vita sostenuto

prima della separazione. L'appellante non contesta in ogni modo che a quel

tempo il solo reddito del marito non bastasse per coprire il fabbisogno familia­re.

Non discute neppure la decisione del

Pretore aggiunto di assicurarle in siffat­te condizioni almeno la copertura del

fabbisogno minimo secondo il diritto civile (fr. 2720.– mensili). Su tali punti

non soccorre pertanto diffondersi.

c) Quanto

alla possibilità di far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento”

(secondo stadio del ragionamento citato), per fissare l'entità di contributi alimentari

ci si diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente.

Se tuttavia, dando prova

di buona volontà, quel coniuge avrebbe

la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico.

Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere

alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid.

3.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con

richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato

eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età,

della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito

egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata

attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età,

della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che

della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2,

137.

III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag.

735.

consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020 consid. 4d). Trattandosi di un

coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla

famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa o l'estensione

di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge ave­va

già 45 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine; più recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_745/2019 del 2 aprile 2020

consid. 3.2.1).

d)

In concreto AP 1 non risulta

esercitare alcuna attività lucrativa (come non esercitava un'attività lucrativa

durate la vita in comune) e percepisce prestazioni dalla pubbli­ca assistenza.

Al momento della separazione (gennaio del 2014) essa

aveva 33 anni, ma doveva ancora occuparsi di M__________

e Ma__________, a quel momento di tre e quattro anni. Dal 9 agosto 2017,

quando il Pretore aggiunto ha affidato i figli a AO 1, essa si è vista sgravare

nondimeno dalle cure della prole. Ciò giustifica un diverso riparto dei ruoli rispetto

a quello assunto dai coniugi durante la vita in comune e rende ragionevolmente esigibile

lo svolgimento di un'attività lucrativa da parte sua. Incombeva perciò all'interessata

rendere quanto meno verosimile di non poter svolgere nessuna attività, fermo

restando che la mera riscossione di prestazioni assistenziali non

basta per indiziare un impedimento al lavoro né l'erogazione di tali sussidi supplisce, da sé sola, al­l'obbligo

che incombeva all'appellante di rendere verosimili gli sforzi intrapresi per

trovare un'occupazione (I CCA, sentenza inc. 11.2018.70 del 10 febbraio 2020 consid. 6b).

e) In

realtà, con le motivazioni del Pretore l'appellante si confronta poco o punto.

Intanto essa non mette in dubbio che qualora un coniuge abbia la reale e

ragionevole possibilità, dando prova di impegno, di conseguire un guadagno, fa

stato il reddito ipotetico. L'interessata nemmeno pretende di essere esclusa

dal mondo del lavoro né contesta che la sua età o il suo stato di salute ostino

all'esercizio di un'attività lucrativa. Non si disconosce che AP 1

è

priva di formazione professionale specifica, ma ciò non basta per ritenerla totalmente

inabile al lavoro. Essa medesima ha dichiarato del resto di avere svolto “in

giovane età piccoli lavori per terze persone per aiutare mia madre a

sopravvivere (cucinavo per terzi, lavavo ecc.), facevo anche pulizie in hotel o

in case privateˮ (interrogatorio del 19 ottobre 2016: verbali, pag. 10).

Certo, essa non parla ancora il tedesco, ma frequenta corsi di quella lingua dal

2016, (loc. cit.), di modo che dovrebbe almeno averne appreso almeno i rudimenti.

Quan­to al fatto di trovarsi in un paese straniero, non si deve dimenticare che

l'appellante è in Svizzera dal 2008.

f) L'appellante

invoca l'attuale precarietà del mercato del lavo­ro, ma al proposito l'appello

si esaurisce in allegazioni generiche, tanto meno incisive ove si consideri che

essa non si è mai attivata per reperire un'oc­cupazione. La mancanza di

opportunità di lavoro nel settore delle pulizie nella regione in cui l'interessata

abita è lungi pertanto dall'essere dimostra­ta, né può dirsi notoria una crisi

nel ramo economico prospettato dal primo giudice. Infine non è dato a divedere

quale inciden­za possano avere sulla di lei capacità di guadagno i biasimi rivolti

al marito circa il comportamento da lui tenuto nel corso del processo.

g) Ne

discende che la decisione di imputare all'ap­pellante in concreto un reddito

ipotetico di fr. 2900.– mensili netti, cifra di per sé non contestata, sfugge a

censura. Riguardo al precedente di questa Camera cui l'appellante rinvia, esso non

si apparenta alla fattispecie in esame già per il fatto che in quel caso al

momento della separazione la moglie aveva

quasi 45 anni e doveva ancora accudire a due figli di 9 e 6 anni, né il marito aveva dimostrato come costei

potesse aumentare il proprio grado d'occupazione dopo il 16° compleanno del

figlio cadetto allorquando a quel momento essa avrebbe avuto 54 anni (I CCA, sentenza inc. 11.2013.87 dell'8

febbraio 2016 consid. 6). In

definitiva, con una capacità lucrativa stimata di fr. 2900.– mensili

netti la convenuta è in grado di finanziare da sé il proprio “debito

mantenimento” di fr. 2720.– mensili. Non può dunque pretendere contributi

alimentari. Ciò rende superfluo domandarsi se AO 1 disponga di mezzi sufficienti

per elargire all'interessata un contributo di mantenimento (terzo stadio del

ragionamento esposto dianzi) Ne segue che l'appello, destituito di fondamento, vede la sua sorte segnata.

III. Sulle

spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio

10.

Le spese della

decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'appellante

inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale

rischierebbe di tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente

pubblico. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato

chiamato a presentare una risposta.

Per quel che è del gratuito patrocinio postulato dall'appellante, esso non può entra­re in

linea di conto, già per il fatto che l'appello appariva senza probabilità di

buon esito sin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato

notificato alla controparte per osservazioni.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

11.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile sia per

quanto riguarda gli aspetti pecuniari della controversia (il valore litigioso davanti

a questa Camera raggiungendo ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF), sia per quanto concerne l'affidamento dei figli, controversia impugnabile

senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sul

gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio contestuale all'appello è re-spinta.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).