11.2019.98
Divorzio: affidamento dei figli e contributo alimentare per la moglie
20 luglio 2020Italiano29 min
sospeso il versamento dei contributi alimentari per i figli. Il 27 marzo 2018 infine
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.98
11.2019.100
Lugano
20 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2016.20 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
12 febbraio 2016 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 29 agosto 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 1° luglio 2019 (inc. 11.2019.98) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2019.100);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1975)
ed AP 1 (1981), cittadina keniana, hanno contratto matrimonio a __________ (Coast Province, Kenya) il
25 settembre 2007. A quel momento la sposa era già madre di B__________, avuta il 19 novembre 1999 da una
precedente relazione. Dall'unione
sono nati M__________, il 15 maggio 2009, e Ma__________, il 27 settembre
2010. Nel 2008 la famiglia si è trasferita in Svizzera, prima a __________ e poi, dal febbraio del 2010, a __________. Nel 2013 AO 1 ha adottato B__________. Educatore, egli lavora nel __________ a __________.
La moglie, priva di formazione specifica, non ha svolto attività lucrativa durante la
comunione domestica, dedicandosi al governo della casa e alla cura della prole. I coniugi si sono separati nel gennaio del
2014, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per
trasferirsi in un appartamento a __________.
B. In seguito a un'istanza
a protezione dell'unione coniugale avviata l'11 febbraio 2014 da AO 1, il
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha omologato il 7 ottobre
2014 un accordo che affidava i figli Me__________ e Ma__________ alla madre
(riservato il diritto di visita paterno) e obbligava AO 1 a versare un
contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.–
mensili per ogni figlio, senza cenno ad assegni familiari (inc. SO.2014.197).
C. Il
12 febbraio 2016 AP 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo
Pretore, proponendo, previo conferimento del gratuito patrocinio, il versamento
della metà della sua previdenza professionale accantonata durante il matrimonio
su un conto di libero passaggio intestato alla moglie, l'affidamento dei figli a quest'ultima (riservato il
suo diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale e il
versamento di un contributo alimentare per i soli figli di fr. 700.– mensili
ciascuno, aumentati a fr. 900.– mensili dal termine della formazione
professionale di B__________ (assegni familiari inclusi). All'udienza di conciliazione, il 10 marzo
2016, i coniugi non hanno raggiunto un accordo
sugli effetti del divorzio, di modo che il Pretore aggiunto ha assegnato alla
moglie un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta.
D. Nella
risposta del 5 aprile 2016 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento
dei figli (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio congiunto dell'autorità
parentale e alla suddivisione dell'avere pensionistico accumulato dal marito
durante il matrimonio, ma ha rivendicato un contributo alimentare per sé di fr.
2230.– mensili e uno scalare per M__________ e Ma__________ di fr. 800.–
mensili ciascuno (assegni familiari non compresi), con adeguamento secondo le rispettive
fasce d'età, fino alla conclusione della loro formazione, instando anch'essa per
il gratuito patrocinio. Con replica del 4 maggio 2016 l'attore ha ribadito
le richieste di petizione, opponendosi a quelle avversarie. In una duplica del
12 maggio 2016 la convenuta ha reiterato le domande formulate nella risposta. Alle prime arringhe del 17 giugno 2016 AO 1 ha chiesto
l'affidamento dei figli, al quale AP 1 si
è opposta. Entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata
seduta stante.
E. Nel corso dell'istruttoria il Pretore aggiunto ha
emanato vari decreti cautelari sull'affidamento dei figli, sulla regolamentazione
dei diritti di visita e sui contributi alimentari. Con decreto cautelare del 22 giugno 2016, in particolare, egli ha confermato i contributi alimentari stabiliti nell'ambito
delle misure a protezione dell'unione coniugale. Appellata da AO 1 il 14 luglio
2016, tale decisione è stata confermata da questa Camera con sentenza del 9
agosto successivo (inc. 11.2016.66).
F. Il
29 agosto 2016 AP 1 si è trasferita con i figli a __________ (Argovia) e con
decreto del 28 ottobre 2016 il Pretore aggiunto ha disposto una curatela
educativa in favore di M__________ e Ma__________. L'autorità di protezione dei
minori e degli adulti (KESB) di Baden ha
designato il 1° dicembre 2016 P__________ in qualità di curatrice. Con decreto supercautelare del 20
febbraio 2017 il Pretore aggiunto ha poi soppresso il contributo alimentare per
la moglie, fissando quello per M__________ in fr. 1089.10 mensili e quello per Ma__________
in fr. 1039.15, assegni familiari non compresi. Mediante
decreto supercautelare del 9 agosto 2017 egli ha inoltre affidato provvisoriamente
Fatti
i figli al padre, nel frattempo trasferitosi a __________, ha invitato
l'Ufficio
dell'aiuto e della protezione (UAP) di Mendrisio a
organizzare il diritto di visita materno, ha confermato la curatela educativa
in favore dei figli, sostituendo P__________ con M__________ M__________, e ha
sospeso il versamento dei contributi alimentari per i figli. Il 27 marzo 2018 infine
egli ha confermato, previo contradditorio, l'affidamento di M__________ e Ma__________
al padre (riservato il diritto di visita materno “da esercitarsi per il momento
a __________”), così come la soppressione dei contributi alimentari per i
ragazzi. Un appello presentato il 5 aprile 2018 da AP 1 contro
tale decreto è stato stralciato dal ruolo da questa Camera per desistenza con
decreto del 14 maggio 2018 (inc. 11.2018.38).
G. L'istruttoria di merito,
durante la quale la psicologa V__________ è stata chiamata a rilasciare una
perizia sulle capacità parentali dei genitori, è terminata l'11 luglio 2018.
Alle arringhe finali del 3 ottobre 2018 AO 1 ha chiesto di dare atto che
non sussistono pretese dei coniugi in liquidazione del regime dei beni, ha
proposto di versare metà del suo avere previdenziale maturato durante il
matrimonio (fr. 28 514.90)
su un conto di libero passaggio intestato alla moglie, ha sollecitato l'affidamento
dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto
di visita materno) e la conferma della curatela educativa, ha rifiutato qualsiasi
contributo alimentare alla moglie, riservandosi di chiedere a quest'ultima un
contributo di mantenimento per i figli. AP 1 ha instato da parte sua per la
liquidazione del regime dei beni, ha chiesto la suddivisone a metà degli averi
previdenziali accantonati dal marito durante il matrimonio, ha rivendicato l'affidamento
dei figli con esercizio congiunto dell'autorità parentale e ha postulato un
contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per sé vita natural durante, come
pure uno di fr. 800.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi).
Con replica e duplica orali le parti hanno reiterato le loro posizioni. Il 16 ottobre 2018 AP 1 si
è trasferita in un appartamento a __________ (Soletta).
H. Statuendo
con sentenza del 1° luglio 2019, il Pretore aggiunto ha pronunciato il
divorzio, ha accertato che in liquidazione del regime matrimoniale ogni
coniuge è proprietario dei beni in suo possesso e ha ordinato al fondo di
previdenza del marito di versare la somma di fr. 28 514.95 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie.
Egli ha poi affidato M__________ e Ma__________
al padre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservato il diritto
di visita materno, ha confermato la curatela educativa in favore dei figli,
ponendo i costi di tale provvedimento a carico dei genitori in ragione di metà
ciascuno, non
ha riconosciuto contributi alimentari alla moglie e ha obbligato quest'ultima a
trasmettere al marito ogni anno entro il 31 maggio i certificati salariali
relativi all'anno trascorso. Le spese processuali, con una tassa di giustizia
di fr. 300.–, sono state poste per un quarto a carico dell'attore e per il
resto a carico della convenuta, compensate le ripetibili. Entrambe le parti
sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta
a questa Camera con un appello del 26 agosto 2019 per ottenere, previo
conferimento del gratuito patrocinio, l'affidamento dei figli, un contributo
alimentare per sé di fr. 1000.– mensili vita natural durante e uno per ogni figlio
di fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi). L'appello non è stato
comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
con-creto tale requisito non si pone, conteso essendo anche l'affidamento dei
figli, impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al
patrocinatore della convenuta il 4 luglio 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Cominciato a decorrere
l'indomani, il termine è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2019
incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto il 4 settembre 2019. Depositato
il 26 agosto 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
L'appellante postula il richiamo dell'incarto della causa
di divorzio, compresi i fascicoli delle varie cautelari e quello della
procedura a tutela dell'unione coniugale. Gli inserti di tali procedimenti sono
già stati trasmessi d'ufficio dalla Pretura a questa Camera. Il richiamo si
rivela perciò superfluo. Riguardo all'inc. DA 3594/ 2016, apparentemente
riferito a un decreto d'accusa emanato nei confronti del marito per trascuranza
degli obblighi di mantenimento, l'interessata nemmeno spiega in che modo esso gioverebbe
ai fini del giudizio. A suo turno AO 1 ha trasmesso alla Camera, il 7 gennaio
2020, una segnalazione di M__________ M__________, curatrice di M__________ e
Ma__________, relativo a un episodio in cui i ragazzi sono stati coinvolti
durante un diritto di visita con la madre. Applicandosi nella fattispecie il principio
inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), tale documento nuovo è ammissibile
indipendentemente dai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349).
Nella misura in cui appare di rilievo, esso sarà quindi considerato ai fini
del giudizio.
3.
L'appellante dichiara di
impugnare i dispositivi n. 1, 2, 4 a 9, 11 e 13 della sentenza pretorile. Se non che, la pronuncia del
divorzio come tale (dispositivo n. 1), la curatela in favore dei figli (dispositivo
n. 5), la revoca del mandato di controllo conferito all'Ufficio dell'aiuto e
della protezione di Mendrisio (dispositivo n. 6), l'obbligo impartito alla
convenuta di trasmettere annualmente all'attore
i certificati di salario (dispositivo n. 9) e la ripartizione dell'avere
previdenziale di AO 1 (dispositivo n. 11) non sono contestati. A tale proposito
l'appello è pertanto senza oggetto. Il ricorso va esaminato invece per quanto
concerne l'affidamento dei figli (dispositivo n. 2), il diritto di visita
(dispostivi n. 4), i contributi alimentari per moglie e figli (dispositivi
n. 7 e 8), come pure gli oneri processuali (dispositivo n. 13).
I. Sull'affidamento
dei figli
4.
Riassunti
i criteri determinanti per decidere sulla custodia parentale, il Pretore
aggiunto ha accertato l'idoneità di entrambi i geni-tori, sottolinenando nondimeno
il rischio che la vulnerabilità della madre, legata al passato nel paese di
origine, “per quanto riguarda la gestione da sola dei bambini, della scuola,
delle spese, unita ai conflitti di coppia” intacchi la stabilità emotiva di
lei e possa ripercuotersi sulla sua capacità genitoriale. Per il Pretore aggiunto
tali problemi sono emersi in pendenza di causa con la repentina partenza della
moglie insieme con i figli nella Svizzera tedesca, dove costei nemmeno disponeva
di una situazione logistica adeguata, e ancora quando la convenuta, viste le
difficoltà riscontrate, ha deciso di tornare nel Ticino, disdicendo il
contratto di locazione, tranne cambiare idea improvvisamente senza disporre di
un alloggio per sé né per i figli. Tali circostanze – ha ricordato il primo
giudice – hanno giustificato l'affidamento cautelare dei ragazzi al padre, soluzione
che merita conferma anche perché non risultano indizi per dubitare delle
capacità educative di lui.
Quanto
alla disponibilità dei genitori a occuparsi personalmente di M__________ e Ma__________,
per il Pretore aggiunto il padre, quantunque attivo professionalmente all'80%, è
riuscito a organizzarsi nella gestione dei ragazzi con l'aiuto dei propri genitori,
di parenti e del “__________”, dove pranzano e si fermano dopo la scuola. Per
contro – egli ha continuato – tutto si ignora su che cosa “potrebbe offrire la
madre ai figli a livello organizzativo”, la situazione di lei essendo “nebulosa
nella misura in cui essa ha dichiarato di avere trovato un impiego, del quale
non ha indicato però gli orari e l'ambito lavorativo”. Per il Pretore aggiunto AP
1.
con le sue improvvise e impreparate decisioni sulla residenza sua e dei figli
non è stata in grado di garantire ai ragazzi la stabilità che oggi assicura il
padre, anche la perita giudiziaria avendo ritenuto del resto che la soluzione migliore
per i figli sia di risiedere nel Ticino.
5.
L'appellante
contesta l'affidamento dei figli al padre, facendo valere di essersi sempre
occupata convenientemente dei ragazzi e di non avere mai svolto, per volere del
marito, un'attività lucrativa proprio per prendersi cura di loro. Come madre essa
fa valere di essere “per principio predisposta all'affidamentoˮ, tanto
che non sono emerse lacune gravi a suo carico né altre valide ragioni per
toglierle la custodia dei figli. Per di più – essa continua – la perita giudiziaria
consigliava un affidamento congiunto e non un affidamento esclusivo al padre. Deplorate
le modalità con le quali le è stata tolta in pendenza di procedura la custodia
dei figli, l'appellante si duole che l'affidamento dei ragazzi all'attore l'ha
messa in difficoltà nell'esercitare i suoi diritti di visita, “non avendo
nessuna possibilità economica per recarsi in Ticino nei fine settimana”. Essa contesta
che il marito si sia organizzato convenientemente nella gestione dei figli, costoro
avendole riferito che “si troverebbero abbandonati a loro stessi”. A suo avviso,
la conclusione del primo giudice, secondo cui non sarebbe ben chiaro che “cosa sarebbe
in grado di offrire la madre in quest'ambito”, non è “accettabile”.
6.
L'art.
133.
cpv. 1 CC stabilisce che il giudice del divorzio disciplina i diritti e i
doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della
filiazione. I criteri preposti alla custodia dei figli in una procedura di
divorzio sono già stati ricapitolati dal primo giudice. Al riguardo basti
rammentare che, dovendosi decidere sull'affidamento di un figlio, determinante
è l'interesse del minorenne a un armonioso sviluppo fisico, psichico e
intellettuale. L'interesse dei genitori passa in secondo piano (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3; sentenza del Tribunale
federale 5A_200/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 3.1.2). Determinanti
sono le capacità educative dei genitori, la stabilità che deriva dal
mantenimento di una data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi
personalmente del figlio, l'età di quest'ultimo e la presenza di fratelli o l'esistenza
di una determinata cerchia sociale. Di rilievo è anche il desiderio del figlio,
seppure egli non disponga (ancora) della capacità di discernimento necessaria
per valutare la portata della questione.
A
parte le capacità educative dei genitori, tutti gli altri criteri sono interdipendenti
e la loro importanza è legata alle circostanze del caso. La stabilità e la
possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio hanno un
ruolo preminente in caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente può
essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La capacità di
collaborazione dei genitori è di rilievo quando il figlio frequenta la scuola
o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige
un'organizzazione più complessa (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3 con rinvii, 612
consid. 4.3 con rinvii). Ciò vale soprattutto in caso di custodia alternata. Ma
anche qualora il giudice attribuisca la custodia a un solo genitore si applicano
essenzialmente i medesimi criteri, ai quali si aggiunge la capacità dell'uno e
dell'altro di favorire i vicendevoli contatti
con il figlio (DTF 142 III 617 consid. 3.2.4, 612 consid. 4.4; v.
anche sentenza del Tribunale federale 5A_147/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1
in: SJ 2020 I 298).
a) Per
quel che è della capacità genitoriale della madre, nemmeno il Pretore aggiunto l'ha
ritenuta inadeguata, nonostante il rischio di una possibile instabilità emotiva
da parte sua nella gestione con i figli. Né l'appellante mette in dubbio la
capacità genitoriale di AO 1. Premesso ciò, il solo fatto di essere madre
non conferisce automaticamente alla convenuta un diritto o una priorità
nell'affidamento di M__________ e Ma__________. Decisivi al proposito sono i criteri
menzionati dianzi. Se non che, l'appellante non si confronta nemmeno di
scorcio con l'accertamento del Pretore aggiunto, secondo cui poco o nulla si sa
della “sua attività quotidiana e professionale”. Essa non contesta nemmeno che l'inopinata
partenza per __________ senza alcun preparativo, come pure la decisione di
rientrare nel Ticino, salvo poi revocarla senza essere in grado di offrire una
valida alternativa ai ragazzi, mettano in dubbia luce la stabilità delle sue
scelte. L'appellante ripete di non denotare
lacune e di essersi occupata convenientemente dei figli, ma non discute le
riserve del Pretore aggiunto né fornisce indicazioni sulla sua quotidianità o sull'attività
professionale “che parrebbe avere iniziato negli ultimi mesi”. In sintesi, la
sua situazione logistica, lavorativa e finanziaria è opaca e non dà sicurezze
sulla stabilità necessaria per una crescita armoniosa dei ragazzi, i quali
necessitano di punti fermi. L'appellante, poi, non discute che per i figli “la
soluzione migliore è di vivere in Ticino, dove essi sono nati e cresciuti”
(relazione della psicologa V__________ del 5 maggio 2017, pag. 27), non essendo
nel loro interesse trasferirsi nella Svizzera tedesca, in una regione in cui non
parlano nemmeno l'idioma locale. Un affidamento alla madre fondato su premesse
tanto labili sarebbe di conseguenza problematico.
b) L'appellante
sostiene che, contrariamente all'accertamento del Pretore, l'attore non si è
organizzato “in modo egregio” nell'accudimento dei figli, questi ultimi avendole
confidato di essere lasciati a loro stessi, “come risulta dalla corrispondenza
intercorsa con la Pretura”. Tale affermazione apodittica non trova tuttavia
alcun riscontro istruttorio, né è dato a divedere a quale altro atto
processuale faccia riferimento. Per contro, la curatrice educativa M__________
M__________ ha dichiarato che AO 1 ha “saputo organizzare in modo preciso le
settimane dei figli contando sul sostegno dei propri genitori durante i week
end in cui lavora e durante le vacanze scolastiche, e di un'amica (…) per altri
momenti” (rapporto del 6 agosto 2018). Perché il Pretore aggiunto sia
caduto in errore fondandosi su tale dichiarazione l'appellante non spiega. Non
si disconosce che per il bene dei figli la psicologa V__________ aveva prospettato
un affidamento congiunto (perizia del 5 maggio 2017, pag. 27). Simile eventualità
era stata formulata, però, “vista l'intenzione della madre di tornare in
Ticino” (loc. cit.), ciò che non si è concretato, tant'è che AP 1 vive tuttora
nel Canton Soletta.
c) È
possibile che le condizioni economiche dell'appellante non permettano alla
medesima di esercitare il diritto di visita nel Ticino durante i fine
settimana. Ma proprio per tale ragione il Pretore aggiunto ha invitato la
curatrice ad “accorpare più giorni (…), in modo di diminuire i viaggi da __________”,
e ha previsto che lo scambio dei figli avvenga alternativamente alla stazione
di __________ e di __________. L'interessata non pretende che ciò sia ancora insufficiente,
il che non appare per altro verosimile, tali modalità essendo in vigore da tempo.
Senza dimenticare che nel fabbisogno minimo dell'interessata il primo giudice
ha inserito un'indennità di fr. 100.– mensili “per l'esercizio del diritto di
visita”. Quanto alla doglianza secondo cui il Pretore aggiunto non ha tenuto
conto del modo in cui “i figli le sono stati strappati durante l'esercizio di
un diritto di visita del padre” al punto da giustificare il cambiamento di
affidamento, l'appellante non espone quale rilievo abbia simile circostanza ai
fini del giudizio. Per di più, l'appello di AP 1 contro il decreto cautelare
con cui il Pretore aggiunto ha modificato la custodia è stato stralciato dai
ruoli per desistenza (sopra lett. F). L'odierna censura si esaurisce di
conseguenza in una recriminazione.
d) In
definitiva, alla luce di quanto precede l'affidamento di M__________ e Ma__________
al padre resiste alla critica. La richiesta dell'appellante di fissare un
contributo di mantenimento per i figli a carico di AO 1, formulata per il caso in cui fosse stata attribuita la custodia dei ragazzi
all'appellante, risulta pertanto senza oggetto.
II. Sul contributo
di mantenimento per la moglie
7.
Il
Pretore aggiunto, accertato che la vita in comune dei coniugi è durata sette
anni, ma che dall'unione sono nati due figli, ha ritenuto che il matrimonio ha
influito sulla situazione economica della moglie, tanto più che essa si è trasferita
dal __________ in Svizzera. Ciò conferisce a entrambi i coniugi il diritto di
conservare, per principio, il tenore di vita raggiunto durante la comunione
domestica. Premesso ciò, sulla scorta delle risultanze emerse nella procedura a
tutela dell'unione coniugale egli ha constatato che prima della separazione il
reddito del marito, unico cespite d'entrata della famiglia, non era sufficiente
per finanziare il fabbisogno di cinque persone. Nelle condizioni descritte egli
ha calcolato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2720.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio e spese
accessorie fr. 1020.–, premio della cassa malati fr. 300.–, diritti di
visita fr. 100.–, spese di curatela fr. 100.–). Accertato che costei
non ha alcuna formazione, ma che al momento della separazione non aveva più di
33.
anni, che essa non deve più occuparsi della cura dei figli, che gode di
buona salute, che parla inglese e segue corsi di tedesco, il primo giudice ha
ritenuto esigibile da lei un'attività lucrativa per lo meno nel settore delle
pulizie. Le ha imputato così un reddito di fr. 2900.– mensili netti determinato
in base al contratto collettivo di lavoro applicabile a quel settore. In
circostanze del genere egli ha respinto la richiesta di contributo alimentare.
8.
L'appellante
rivendica il diritto a un contributo di
mantenimento, sostenendo che non compete alla pubblica assistenza sostentarla. Essa
fa valere di non avere alcuna capacità di guadagno, giacché non dispone della
benché minima formazione professionale. Valendosi
di una decisione emanata l'8 febbraio 2013 da questa Camera, essa afferma che
una moglie straniera, la quale non ha mai lavorato, ha diritto a un contributo alimentare
vita natural durante per vedersi garantito il tenore di vita anteriore. A suo
avviso il reddito imputatole dal Pretore aggiunto è puramente teorico, tant'è
che nemmeno con l'aiuto dei servizi sociali essa è riuscita a trovare un
impiego. Inoltre essa reputa inaccettabile costringerla ad attivarsi
professionalmente quando sarebbe disposta ad assolvere il compito di madre. Per
di più, essa epiloga, il marito risulta inaffidabile, poiché prima ha chiesto la
custodia della figlia maggiore B__________, ma poi l'ha collocata in un istituto,
senza dimenticare che ha ridotto unilateralmente il suo grado d'occupazione all'80%
per non versarle contributi alimentari.
9.
Secondo
l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge
provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza
per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare.
Dopo il divorzio ogni coniuge deve perseguire la propria indipendenza
economica. In linea di principio incombe perciò al richiedente addurre i fatti
dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé
al proprio debito mantenimento (I CCA sentenza inc. 11.2019.10 del 6
marzo 2020 consid. 4a).
a) I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per un ex
coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano
l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e
diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con
riferimenti). Nella prospettiva dell'attuale giudizio basti rammentare che per
definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con
influsso concreto sulla situazione finanziaria – come in concreto – si procede
in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si
determina il debito mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita
raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi
hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che
il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel
qual caso fa stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In
secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé
al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In
terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente
non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa
essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità
contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio
della
solidarietà
postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2018.106
del 3 giugno 2020, consid. 21).
b) Per
quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, e segnatamente
al livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, è
pacifico che nella fattispecie il matrimonio ha influito in modo concreto sulla
situazione finanziaria della moglie non solo per la nascita di due figli, ma anche perché in seguito alle nozze AP 1
si è
trasferita dal __________ in Svizzera (sullo straniamento culturale: sentenza del Tribunale
federale 5A_844/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2). In simili
circostanze entrambi i coniugi hanno pertanto il diritto di conservare il
tenore di vita sostenuto
prima della separazione. L'appellante non contesta in ogni modo che a quel
tempo il solo reddito del marito non bastasse per coprire il fabbisogno familiare.
Non discute neppure la decisione del
Pretore aggiunto di assicurarle in siffatte condizioni almeno la copertura del
fabbisogno minimo secondo il diritto civile (fr. 2720.– mensili). Su tali punti
non soccorre pertanto diffondersi.
c) Quanto
alla possibilità di far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento”
(secondo stadio del ragionamento citato), per fissare l'entità di contributi alimentari
ci si diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente.
Se tuttavia, dando prova
di buona volontà, quel coniuge avrebbe
la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico.
Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere
alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid.
3.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con
richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato
eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età,
della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito
egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata
attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età,
della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che
della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2,
137.
III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag.
735.
consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020 consid. 4d). Trattandosi di un
coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla
famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa o l'estensione
di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva
già 45 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_745/2019 del 2 aprile 2020
consid. 3.2.1).
d)
In concreto AP 1 non risulta
esercitare alcuna attività lucrativa (come non esercitava un'attività lucrativa
durate la vita in comune) e percepisce prestazioni dalla pubblica assistenza.
Al momento della separazione (gennaio del 2014) essa
aveva 33 anni, ma doveva ancora occuparsi di M__________
e Ma__________, a quel momento di tre e quattro anni. Dal 9 agosto 2017,
quando il Pretore aggiunto ha affidato i figli a AO 1, essa si è vista sgravare
nondimeno dalle cure della prole. Ciò giustifica un diverso riparto dei ruoli rispetto
a quello assunto dai coniugi durante la vita in comune e rende ragionevolmente esigibile
lo svolgimento di un'attività lucrativa da parte sua. Incombeva perciò all'interessata
rendere quanto meno verosimile di non poter svolgere nessuna attività, fermo
restando che la mera riscossione di prestazioni assistenziali non
basta per indiziare un impedimento al lavoro né l'erogazione di tali sussidi supplisce, da sé sola, all'obbligo
che incombeva all'appellante di rendere verosimili gli sforzi intrapresi per
trovare un'occupazione (I CCA, sentenza inc. 11.2018.70 del 10 febbraio 2020 consid. 6b).
e) In
realtà, con le motivazioni del Pretore l'appellante si confronta poco o punto.
Intanto essa non mette in dubbio che qualora un coniuge abbia la reale e
ragionevole possibilità, dando prova di impegno, di conseguire un guadagno, fa
stato il reddito ipotetico. L'interessata nemmeno pretende di essere esclusa
dal mondo del lavoro né contesta che la sua età o il suo stato di salute ostino
all'esercizio di un'attività lucrativa. Non si disconosce che AP 1
è
priva di formazione professionale specifica, ma ciò non basta per ritenerla totalmente
inabile al lavoro. Essa medesima ha dichiarato del resto di avere svolto “in
giovane età piccoli lavori per terze persone per aiutare mia madre a
sopravvivere (cucinavo per terzi, lavavo ecc.), facevo anche pulizie in hotel o
in case privateˮ (interrogatorio del 19 ottobre 2016: verbali, pag. 10).
Certo, essa non parla ancora il tedesco, ma frequenta corsi di quella lingua dal
2016, (loc. cit.), di modo che dovrebbe almeno averne appreso almeno i rudimenti.
Quanto al fatto di trovarsi in un paese straniero, non si deve dimenticare che
l'appellante è in Svizzera dal 2008.
f) L'appellante
invoca l'attuale precarietà del mercato del lavoro, ma al proposito l'appello
si esaurisce in allegazioni generiche, tanto meno incisive ove si consideri che
essa non si è mai attivata per reperire un'occupazione. La mancanza di
opportunità di lavoro nel settore delle pulizie nella regione in cui l'interessata
abita è lungi pertanto dall'essere dimostrata, né può dirsi notoria una crisi
nel ramo economico prospettato dal primo giudice. Infine non è dato a divedere
quale incidenza possano avere sulla di lei capacità di guadagno i biasimi rivolti
al marito circa il comportamento da lui tenuto nel corso del processo.
g) Ne
discende che la decisione di imputare all'appellante in concreto un reddito
ipotetico di fr. 2900.– mensili netti, cifra di per sé non contestata, sfugge a
censura. Riguardo al precedente di questa Camera cui l'appellante rinvia, esso non
si apparenta alla fattispecie in esame già per il fatto che in quel caso al
momento della separazione la moglie aveva
quasi 45 anni e doveva ancora accudire a due figli di 9 e 6 anni, né il marito aveva dimostrato come costei
potesse aumentare il proprio grado d'occupazione dopo il 16° compleanno del
figlio cadetto allorquando a quel momento essa avrebbe avuto 54 anni (I CCA, sentenza inc. 11.2013.87 dell'8
febbraio 2016 consid. 6). In
definitiva, con una capacità lucrativa stimata di fr. 2900.– mensili
netti la convenuta è in grado di finanziare da sé il proprio “debito
mantenimento” di fr. 2720.– mensili. Non può dunque pretendere contributi
alimentari. Ciò rende superfluo domandarsi se AO 1 disponga di mezzi sufficienti
per elargire all'interessata un contributo di mantenimento (terzo stadio del
ragionamento esposto dianzi) Ne segue che l'appello, destituito di fondamento, vede la sua sorte segnata.
III. Sulle
spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio
10.
Le spese della
decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'appellante
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale
rischierebbe di tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente
pubblico. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato
chiamato a presentare una risposta.
Per quel che è del gratuito patrocinio postulato dall'appellante, esso non può entrare in
linea di conto, già per il fatto che l'appello appariva senza probabilità di
buon esito sin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato
notificato alla controparte per osservazioni.
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
11.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile sia per
quanto riguarda gli aspetti pecuniari della controversia (il valore litigioso davanti
a questa Camera raggiungendo ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF), sia per quanto concerne l'affidamento dei figli, controversia impugnabile
senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sul
gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio contestuale all'appello è re-spinta.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).