11.2020.1
Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio
28 gennaio 2021Italiano12 min
i rispettivi fabbisogni minimi (fr. 4133.– mensili il marito, fr. 2183.30 mensili
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.1
Lugano
28 gennaio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2019.21 (divorzio
su istanza comune con intesa totale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 25 gennaio 2019
da
AP
1
(già
patrocinata dall'avv. PA 1 )
e
AO 1
(già
patrocinato dall'avv. PA 1
e
ora dall'avv. Gianfranco Barone, Lugano),
giudicando sull'appello
del 2 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 19 dicembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1949) e AP 1 (1972),
cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ (Brasile) il 24 marzo 2006,
adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Il
marito è pensionato. La moglie ha svolto fino al dicembre del 2017 un'imprecisata
attività indipendente. Da allora i coniugi vivono separati.
B. Il 25 gennaio 2019 AO
1 e AP 1 hanno sottoposto al Pretore aggiunto del Distretto di Lu-
gano, sezione 6, un'istanza comune di divorzio con accordo completo in cui hanno chiesto di sciogliere il matrimonio
e di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta quello stesso giorno.
In virtù di quest'ultima i coniugi si davano atto in particolare di avere
liquidato tutti i rapporti di dare e avere, rinunciando vicendevolmente alla
suddivisione della previdenza professionale, come pure a ogni contributo di
mantenimento, la moglie essendo sostentata dal suo attuale compagno.
C. All'udienza dell'8
luglio 2019, indetta per l'audizione separata e congiunta dei coniugi, il marito
non è comparso poiché ricoverato in ospedale, mentre la moglie – nel frattempo
trasferitasi dal suo nuovo compagno a __________ – ha comunicato di non essere
più certa di voler divorziare. Il Pretore aggiunto ha impartito così a AO 1 e AP
1 un termine di 30 giorni per confermare il loro interesse alla procedura e
integrare la documentazione del “secondo pilastro”, non senza precisare in ogni
modo che la convenzione non appariva omologabile su tal punto né sulla rinuncia
della moglie a un contributo alimentare. Il 4 settembre 2019 i coniugi hanno
confermato di mantenere la procedura di divorzio.
D. Raccolta la
documentazione mancante, il Pretore aggiunto ha citato i coniugi a un'udienza
del 20 novembre 2019 per l'audizione separata e congiunta, durante la quale AO
1 e AP 1 hanno confermato la volontà di divorziare e hanno precisato i loro
redditi (fr. 5693.75 mensili [prima di una divisione LPP] e fr. 5393.75
mensili [dopo la divisione LPP] il marito, nessun introito la moglie), come pure
Fatti
i rispettivi fabbisogni minimi (fr. 4133.– mensili il marito, fr. 2183.30 mensili
la moglie). Appurato che AP 1 intende sposarsi con il nuovo compagno, nel
frattempo pensionato, e che con quest'ultimo essa ha costituito nel novembre
del 2018 la ditta __________ Sagl, la quale non genera alcun reddito, il
Pretore si è visto chiedere l'omologazione della convenzione con talune
modifiche. Nella medesima i coniugi si sono accordati nel senso che AO 1
avrebbe versato alla moglie in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare di fr. 1200.–, contributo che sarebbe decaduto al momento in cui la beneficiaria
si fosse sposata o avesse convissuto per tre anni con un compagno.
E. Il 5 dicembre 2019 il
Pretore ha fissato ai coniugi un termine di dieci giorni per opporsi “alla conclusione
della procedura con
l'omologazione
della convenzione sulle conseguenze accessorie con le modifiche apportate”, avvertendoli
che una volta decorso il termine si sarebbe partiti “dal presupposto che non vi
sono oppo-sizioni e si passerà a sentenza”. Il 13 dicembre 2019 la comune
legale dei coniugi ha informato il Pretore che i suoi assistiti non
sollevavano opposizione e
ha invitato il Pretore a emanare la sentenza.
F. Con sentenza del 19
dicembre 2019 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, omologando la
seguente convenzione:
1. Contributo di mantenimento
Il marito verserà alla moglie mensilmente, in
via anticipata, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr.
1200.–. Il contributo alimentare per la moglie decadrà dal momento in cui la
moglie convoglia a nozze o convive da 3 anni con un compagno.
2. Liquidazione del regime matrimoniale
I coniugi hanno adottato il regime della separazione
dei beni e non hanno nessun bene comune.
3. Previdenza professionale
È fatto ordine all'istituto di previdenza __________
di assegnare dalla rendita di AO 1 fr. 3618.– a AP 1 nella forma di una rendita
vitalizia ex art. 124a CC da versare sul conto numero IBAN CH__________
intestato a AP 1 presso __________ di __________ SA, __________.
4. Clausola di tacitazione
Con tutto ciò le parti si danno reciprocamente
atto di aver definitivamente liquidato tutti i rapporti dare/avere e
riconoscono di non vantare più alcuna pretesa, per quel che attiene alle
questioni indicate nella presente convenzione.
5. Costi
Le spese processuali e quelle del patrocinatore
unico sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Le
spese processuali di fr. 1600.– e quelle del patrocinatore unico sono state
poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso” del 2 gennaio
2020 per ottenere che nella decisione sia indicato il conto bancario (__________,
IBAN __________) su cui dovrà essere versato il contributo di mantenimento in
suo favore e che sia precisata la formulazione riguardo alla cessazione di tale
obbligo in caso di convivenza, nel senso che i tre anni vanno calcolati dalla
data della sentenza. Con osservazioni del 4 marzo 2020 AO 1, patrocinato dalla
legale comune, ha proposto di respingere l'appello. L'avv. PA 1 avendo assi-stito
entrambi i coniugi nella procedura di primo grado, il giudice delegato di
questa Camera ha assegnato il 10 dicembre 2020 a AO 1 un termine di dieci
giorni per designare un altro patrocinatore. Il nuovo legale, così incaricato
da AO 1, ha presentato il 29 dicembre 2020 osservazioni in cui conclude per il rigetto
dell'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le
sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali, il valore litigioso rag-giungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Qualora tuttavia l'appello verta su un punto regolato consensualmente in una
convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, non sussisteva
manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In
simili circostanze fa stato perciò il valore litigioso in appello (I CCA,
sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020, consid. 1 con richiamo). Nella
fattispecie AP 1 chiede di precisare il momento in cui l'obbligo di
mantenimento (fr. 1200.– mensili) di AO 1 decadrà in caso di convivenza. V'è da
domandarsi quale sia il valore litigioso in simili circostanze Considerato il
presumibile esito dell'impugnazione la questione può nondimeno rimanere
irrisolta. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è
pervenuta alla comune patrocinatrice delle parti il 23 dicembre 2019.
Introdotto il 3 gennaio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), sotto questo profilo l'appello risulta così ricevibile.
2.
Al memoriale AP 1
acclude documenti che in parte figurano già nell'incarto trasmesso dalla
Pretura a questa Camera e la cui produzione si rivela dunque superflua
(allegati n. 4 e 5 di appello). Nuovi sono invece gli allegati n. 2 e 3
relativi alla qualifica dell'interessata come persona senza attività lucrativa.
Si tratta tuttavia di documenti anteriori alla sentenza impugnata, senza che l'appellante
spieghi perché le fosse impossibile addurli già davanti al Pretore (art. 317
cpv. 1 CPC). Comunque sia, tali documenti riguardano una circostanza già nota,
almeno per quanto concerne l'accertamento della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG del Cantone Ticino. Non giova dunque attardarsi in proposito.
3.
La regolamentazione
degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice
può essere impugnata da un coniuge anche se questi ha firmato l'accordo senza
riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della
volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che
riguardano gli effetti accessori sono
impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa,
contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, che l'autorità d'appello
riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Non va dimenticato
invero che alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento
di dispositivi inerenti all'omologazione di effetti
accessori del divorzio l'appellante deve dimostrare che
gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli
non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure
che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente
inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020,
consid. 4 con riferimento).
4.
L'appellante censura
l'incompletezza della sentenza impugnata, chiedendo che la clausola n. 1 della
convenzione omologata sia integrata con l'indicazione del conto bancario (__________
AG, IBAN CH__________) su cui andrà accreditato “tramite trasferimento
automatico” il contributo di mantenimento in suo favore. Essa ricorda di essere
senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2018, come attestano le dichiarazioni
delle Casse di compensazione accluse al ricorso, e di non ricevere indennità di
disoccupazione. Avendo finora vissuto principalmente dei propri risparmi – essa
soggiunge – il contributo alimentare di fr. 1200.– mensili le permetterà di
far fronte al sostentamento nell'attesa di trovare un impiego.
La richiesta potrebbe
essere dichiarata irricevibile già per non essere stata sottoposta al Pretore e
non essere fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). A
prescindere da ciò, le coordinate del conto su cui va accreditato un contributo
alimentare pattuito fra coniugi non deve necessariamente figurare nella
convenzione o nella sentenza di divorzio, né simile indicazione rientra fra i
requisiti formali prescritti dall'art. 282 cpv. 1 CPC. Anzi, siffatta
indicazione implicherebbe una modifica della convenzione ogni qual volta AP 1 cambiasse
il numero di conto. Quanto alla circostanza che l'appellante sia senza attività
lucrativa, ciò risulta senza equivoco dalla convenzione omologata, in cui il reddito
dell'interessata è chiaramente indicato in “fr. 0.00”. Su questo punto non
occorre dunque diffondersi.
5.
L'appellante insta
altresì perché la “vaga” formulazione sulla cessazione dell'obbligo di
mantenimento in caso di convivenza sia precisata nel senso di far decorrere il
termine di tre anni dalla data della decisione. Così facendo, essa si limita a
chiedere tuttavia di esplicitare la sentenza impugnata, precisandone la
formulazione. Non pretende che la clausola n. 1 della convenzione sia viziata da
errore o contenga uno sbaglio, ma soltanto che occorre interpretarne il testo. Ora,
sapere se quella clausola debba essere intesa nel senso voluto dall'interessata
è una questione che può essere risolta unicamente dal giudice chiamato a
omologare la convenzione (DTF 143 III 522 consid. 6.1 con riferimenti). Solo
quel giudice è in grado di dire come egli abbia inteso il comune proposito dei
coniugi al momento di statuire (DTF 143 III 525 consid. 6.4; analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2018.57 del 13 gennaio 2020 consid. 6). L'autorità di
ricorso non può sostituirsi a quel giudice. Dovesse pertanto rendersi
necessaria una precisazione della clausola n. 1 della convenzione, AP 1 potrà sempre
chiedere al Pretore aggiunto di chiarirne il senso. Spetterà a tale giudice determinare
se sono date le condizioni per interpretare la sentenza e formulare in tal caso
un nuovo dispositivo.
6.
Se ne conclude che, destinato
all'insuccesso, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili, commisurate alla stringatezza
delle osservazioni.
7.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
spetterà all'istante rendere verosimile, in caso di ricorso in materia civile, che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2.
Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
1000.– per ripetibili.
3.
Notificazione:
–
;
–
avv.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).