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Decisione

11.2020.1

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

28 gennaio 2021Italiano12 min

i rispettivi fabbisogni minimi (fr. 4133.– mensili il marito, fr. 2183.30 mensili

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.1

Lugano

28 gennaio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2019.21 (divorzio

su istanza comune con intesa totale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 25 gennaio 2019

da

AP

1

(già

patrocinata dall'avv. PA 1 )

e

AO 1

(già

patrocinato dall'avv. PA 1

e

ora dall'avv. Gianfranco Barone, Lugano),

giudicando sull'appello

del 2 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 19 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1949) e AP 1 (1972),

cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ (Brasile) il 24 marzo 2006,

adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Il

marito è pensionato. La moglie ha svolto fino al dicembre del 2017 un'imprecisata

attività indipendente. Da allora i coniugi vivono separati.

B. Il 25 gennaio 2019 AO

1 e AP 1 hanno sottoposto al Pretore aggiunto del Distretto di Lu-

gano, sezione 6, un'istanza comune di divorzio con accordo completo in cui hanno chiesto di sciogliere il matrimonio

e di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta quello stesso giorno.

In virtù di quest'ultima i coniugi si davano atto in particolare di avere

liquidato tutti i rapporti di dare e avere, rinunciando vicendevolmente alla

suddivisione della previdenza professionale, come pure a ogni contributo di

mantenimento, la moglie essendo sostentata dal suo attuale compagno.

C. All'udienza dell'8

luglio 2019, indetta per l'audizione separata e congiunta dei coniugi, il marito

non è comparso poiché ricoverato in ospedale, mentre la moglie – nel frattempo

trasferitasi dal suo nuovo compagno a __________ – ha comunicato di non essere

più certa di voler divorziare. Il Pretore aggiunto ha impartito così a AO 1 e AP

1 un termine di 30 gior­ni per confermare il loro interesse alla procedura e

integrare la documentazione del “secondo pilastro”, non senza precisare in ogni

modo che la convenzione non appariva omologabile su tal punto né sulla rinuncia

della moglie a un contributo alimentare. Il 4 settembre 2019 i coniugi hanno

confermato di mantenere la procedura di divorzio.

D. Raccolta la

documentazione mancante, il Pretore aggiunto ha citato i coniugi a un'udienza

del 20 novembre 2019 per l'audizio­ne separata e congiunta, durante la quale AO

1 e AP 1 hanno confermato la volontà di divorziare e hanno precisato i loro

redditi (fr. 5693.75 mensili [prima di una divisione LPP] e fr. 5393.75

mensili [dopo la divisione LPP] il marito, nessun introito la moglie), come pure

Fatti

i rispettivi fabbisogni minimi (fr. 4133.– mensili il marito, fr. 2183.30 mensili

la moglie). Appurato che AP 1 intende sposarsi con il nuovo compagno, nel

frattem­po pensionato, e che con quest'ultimo essa ha costituito nel novembre

del 2018 la ditta __________ Sagl, la quale non genera alcun reddito, il

Pretore si è visto chiedere l'omologazione della convenzione con talune

modifiche. Nella medesima i coniugi si sono accordati nel senso che AO 1

avrebbe versato alla moglie in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, un contributo

alimentare di fr. 1200.–, contributo che sarebbe decaduto al momento in cui la beneficiaria

si fosse sposata o avesse convissuto per tre anni con un compagno.

E. Il 5 dicembre 2019 il

Pretore ha fissato ai coniugi un termine di dieci giorni per opporsi “alla conclusione

della procedura con

l'omologazione

della convenzione sulle conseguenze accessorie con le modifiche apportate”, avvertendoli

che una volta decorso il termine si sarebbe partiti “dal presupposto che non vi

sono oppo-sizioni e si passerà a sentenza”. Il 13 dicembre 2019 la comune

legale dei coniugi ha informato il Pretore che i suoi assistiti non

sollevavano opposizione e

ha invitato il Pretore a emana­re la sentenza.

F. Con sentenza del 19

dicembre 2019 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, omologando la

seguente convenzione:

1. Contributo di mantenimento

Il marito verserà alla moglie mensilmente, in

via anticipata, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr.

1200.–. Il contributo alimentare per la moglie decadrà dal momento in cui la

moglie convoglia a nozze o convive da 3 anni con un compagno.

2. Liquidazione del regime matrimoniale

I coniugi hanno adottato il regime della separazione

dei beni e non hanno nessun bene comune.

3. Previdenza professionale

È fatto ordine all'istituto di previdenza __________

di assegnare dalla rendita di AO 1 fr. 3618.– a AP 1 nella forma di una rendita

vitalizia ex art. 124a CC da versare sul conto numero IBAN CH__________

intestato a AP 1 presso __________ di __________ SA, __________.

4. Clausola di tacitazione

Con tutto ciò le parti si danno reciprocamente

atto di aver definitivamente liquidato tutti i rapporti dare/avere e

riconoscono di non vantare più alcuna pretesa, per quel che attiene alle

questioni indicate nella presente convenzione.

5. Costi

Le spese processuali e quelle del patrocinatore

unico sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

Le

spese processuali di fr. 1600.– e quelle del patrocinatore unico sono state

poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso” del 2 gennaio

2020 per ottenere che nella decisione sia indicato il conto bancario (__________,

IBAN __________) su cui dovrà essere versato il contributo di mantenimento in

suo favore e che sia precisata la formulazione riguardo alla cessazione di tale

obbligo in caso di convivenza, nel senso che i tre anni vanno calcolati dalla

data della sentenza. Con osservazioni del 4 marzo 2020 AO 1, patrocinato dalla

legale comune, ha proposto di respingere l'appello. L'avv. PA 1 avendo assi-stito

entrambi i coniugi nella procedura di primo grado, il giudice delegato di

questa Camera ha assegnato il 10 dicembre 2020 a AO 1 un termine di dieci

giorni per designare un altro patrocinatore. Il nuovo legale, così incaricato

da AO 1, ha presentato il 29 dicembre 2020 osservazioni in cui conclude per il rigetto

dell'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le

sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali, il valore litigioso rag-giungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

Qualora tuttavia l'appello verta su un punto regolato consensualmen­te in una

convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, non sussisteva

manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In

simili circostanze fa stato perciò il valore litigioso in appello (I CCA,

sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020, consid. 1 con richiamo). Nella

fattispecie AP 1 chiede di precisare il momento in cui l'obbligo di

mantenimento (fr. 1200.– mensili) di AO 1 decadrà in caso di convivenza. V'è da

domandarsi quale sia il valore litigioso in simili circostanze Considerato il

presumibile esito dell'impugnazione la questione può nondimeno rimanere

irrisolta. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è

pervenuta alla comune patrocinatrice delle parti il 23 dicembre 2019.

Introdotto il 3 gennaio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), sotto questo profilo l'appello risulta così ricevibile.

2.

Al memoriale AP 1

acclude documenti che in parte figurano già nell'incarto trasmesso dalla

Pretura a questa Camera e la cui produzione si rivela dunque superflua

(allegati n. 4 e 5 di appello). Nuovi sono invece gli allegati n. 2 e 3

relativi alla qualifica dell'interessata come persona senza attività lucrativa.

Si tratta tuttavia di documenti anteriori alla sentenza impugnata, senza che l'appellante

spieghi perché le fosse impossibile addurli già davanti al Pretore (art. 317

cpv. 1 CPC). Comunque sia, tali documenti riguardano una circostanza già nota,

alme­no per quanto concerne l'accertamento della Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG del Cantone Ticino. Non giova dunque attardarsi in proposito.

3.

La regolamentazione

degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice

può essere impugnata da un coniuge anche se questi ha firmato l'accordo senza

riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della

volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che

riguardano gli effetti accessori sono

impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa,

contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, che l'autorità d'appello

riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Non va dimentica­to

invero che alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento

di dispositivi inerenti all'omologazione di effetti

accessori del divorzio l'appellante deve dimostrare che

gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli

non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure

che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente

inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020,

consid. 4 con riferimento).

4.

L'appellante censura

l'incompletezza della sentenza impugnata, chiedendo che la clausola n. 1 della

convenzione omologata sia integrata con l'indicazio­ne del conto bancario (__________

AG, IBAN CH__________) su cui andrà accreditato “tramite trasferimen­to

automatico” il contributo di mantenimento in suo favore. Essa ricorda di essere

senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2018, come attestano le dichiarazioni

delle Casse di compensazione accluse al ricorso, e di non ricevere indennità di

disoccupazione. Avendo finora vissuto principalmente dei propri risparmi – essa

soggiun­ge – il contributo alimentare di fr. 1200.– mensili le permetterà di

far fronte al sostentamento nell'attesa di trovare un impiego.

La richiesta potrebbe

essere dichiarata irricevibile già per non essere stata sottoposta al Pretore e

non essere fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). A

prescindere da ciò, le coordinate del conto su cui va accreditato un contributo

alimentare pattuito fra coniugi non deve necessariamente figurare nella

convenzione o nella sentenza di divorzio, né simile indicazione rientra fra i

requisiti formali prescritti dal­l'art. 282 cpv. 1 CPC. Anzi, siffatta

indicazione implicherebbe una modifica della convenzione ogni qual volta AP 1 cambiasse

il numero di conto. Quanto alla circostanza che l'appellante sia senza attività

lucrativa, ciò risulta senza equivoco dalla convenzione omologata, in cui il reddito

dell'interessata è chiaramente indicato in “fr. 0.00”. Su questo punto non

occorre dunque diffondersi.

5.

L'appellante insta

altresì perché la “vaga” formulazione sulla cessazione dell'obbligo di

mantenimento in caso di convivenza sia precisata nel senso di far decorrere il

termine di tre anni dalla data della decisione. Così facendo, essa si limita a

chiedere tuttavia di esplicitare la sentenza impugnata, precisandone la

formulazione. Non pretende che la clausola n. 1 della convenzione sia viziata da

errore o contenga uno sbaglio, ma soltanto che occorre interpretarne il testo. Ora,

sapere se quella clausola debba essere intesa nel senso voluto dall'interessata

è una questione che può essere risolta unicamente dal giudice chiamato a

omologare la convenzione (DTF 143 III 522 consid. 6.1 con riferimenti). Solo

quel giudice è in grado di dire come egli abbia inteso il comune proposito dei

coniugi al momento di statuire (DTF 143 III 525 consid. 6.4; analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2018.57 del 13 gennaio 2020 consid. 6). L'autorità di

ricorso non può sostituirsi a quel giudice. Dovesse pertanto rendersi

necessaria una precisazione della clausola n. 1 della convenzione, AP 1 potrà sempre

chiedere al Pretore aggiunto di chiarirne il senso. Spetterà a tale giudice determinare

se sono date le condizioni per interpretare la sentenza e formulare in tal caso

un nuovo dispositivo.

6.

Se ne conclude che, destinato

all'insuccesso, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il

tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili, commisurate alla stringatezza

delle osservazioni.

7.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

spetterà all'istante rendere verosimile, in caso di ricorso in materia civile, che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.

Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

1000.– per ripetibili.

3.

Notificazione:

;

avv.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).