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Decisione

11.2020.10

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

10 maggio 2021Italiano27 min

mensili dal 1° agosto al 30 novembre 2016. Sulla scorta dell'incarto fiscale agli atti essa fa valere

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.10

Lugano

10 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2016.899 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

istanza del 23 settembre 2016 da

AP

1

(già

patrocinata dall'avv. )

contro

AO

1

(ora

patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del

31 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 17 gennaio 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1942) ed AP 1 (1939)

si sono sposati a __________ il 20 dicembre 1969. Dal matrimonio sono nati E__________

(1963), D__________ (1970), L__________ (s.d.) ed Ed__________ (1973), ora

maggiorenni e indipendenti. Pensionati, i coniugi vivono separati da oltre

vent'anni, allorché la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 2845 RFD di __________, comproprietà

dei coniugi in ragione di metà

ciascuno) per trasferirsi in un suo appartamento, sempre a __________ (proprietà

per piani n. 941, pari a 42/1000 della

particella n. 4172), nel quale ha vissuto fino al gennaio del 2018. Dal

febbraio del 2018 essa è ospite della Casa Anziani __________ di __________.

Nel frattempo anche il marito ha lasciato l'abitazione coniugale, trasferendosi

dal 1° gennaio 2017 in un appartamento locato nel medesimo Comune.

B. Il 23 settembre 2016 AP

1 si è rivolta al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere

separata e un contributo alimentare di fr. 2557.– mensili dal 1° agosto 2016. Al dibattimento del 15 novembre

2016 il marito ha aderito alla richiesta di

vita separata e ha offerto un contributo alimentare di fr. 550.– mensili dall'agosto del 2016. In coda

all'udienza il Preto­re aggiunto ha sospeso la causa in vista di trattative e,

d'accor­do le parti, ha autorizzato queste ultime a vivere separate, fissando un

contributo alimentare in favore della moglie di fr. 1300.– mensili dal novembre

del 2016.

C. Rivelatesi

infruttuose le trattative e riattivata la procedura, a

un'udienza

del 22 novembre 2018, indetta per il seguito della discussione, l'istante ha aumentato

la sua pretesa a fr. 4130.– mensili dal 1° agosto 2016, mentre AO 1 ha

adeguato la propria offerta a fr. 1300.– mensili dal medesimo giorno.

Entrambi i coniugi hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata seduta

stante e si è chiusa il 4 settembre 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi

a conclusioni scritte. Nel

suo memoriale del 1° ottobre 2019 AP 1 ha poi ridotto la pretesa alimentare a

fr. 3684.– mensili. Nel proprio allegato di quello stesso giorno AO 1 ha mantenuto

il suo punto di vista.

D. Statuendo con

sentenza del 17 gennaio 2020, il Pretore aggiun­to ha parzialmente accolto

l'istanza, nel senso che ha condannato il marito

a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1485.20

mensili dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018, di fr. 2499.75 mensili dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2019 e

di fr. 2776.05 mensili in

seguito. Le spese processuali di complessivi fr. 850.– mensili sono state poste

per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto,

tenuto a rifondere alla moglie fr. 1500.–

per ripetibili ridotte.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2020

per ottenere la riforma del giudizio

impugnato nel senso di aumentare il contributo alimentare in suo

favore a:

fr.

2428.10 mensili dal 1° agosto al 30 novembre 2016,

fr. 2250.10 mensili dal 1°

dicembre 2016 al 31 gennaio 2018,

fr. 2840.85 mensili dal 1°

febbraio al 31 agosto 2018,

fr. 2864.15 mensili dal 1°

settembre 2018 al 30 settembre 2019,

fr. 3152.40 mensili dal 1°

ottobre al 31 dicembre 2019 e

fr. 3159.95 mensili dal 1°

gennaio 2020.

Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2020 AO

1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello,

trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni

dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono

su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto

se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pen­si all'entità e alla

durata del contributo alimentare litigioso dinanzi al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'allora

patrocinatore dell'istante il 21 gennaio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato

il 31 gennaio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il

ricorso in esame è pertanto tempestivo.

2. All'appello

AP 1 acclude tre fatture della ditta __________

di __________ relative ad altrettanti servizi di accompagnamento eseguiti il 20

gennaio, il 15 maggio e il 5 ottobre 2019 (doc. A – C di appello), due polizze

d'assicurazione della cassa malati __________ per il 2019 e il 2020 emesse il

22 novembre 2019 (doc. D ed E di appello), una “ripartizione

preventivo” delle spese del ‟Condominio __________ˮ per gli anni 2017 e 2018 (doc. F e G di appello) e conteggi

dei premi per l'assicurazione della mobilia domestica relativi al medesimo

periodo, del novembre 2016 e 2017 (doc. H e I di appello). Ora, nuovi mezzi di

prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se

dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con

la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). La

regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato”

(“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art.

272 CPC) come le protezioni

dell'unione coniugale, sempre che non siano in discussione questioni inerenti a

figli minorenni (DTF 144 III 351 consid. 4.2.1). Spetta così alla parte che

intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di

sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva

esigere da lei (DTF 143 III 43 consid. 4.1).

Nella

fattispecie i doc. A, B e F a I prodotti con l'appello sono anteriori alla

chiusura dell'istruttoria da parte del Pretore aggiunto e alla presentazione

dei memoriali conclusivi. Incombeva quindi all'istante spiegare perché le fosse

impossibile esibirli già in prima sede. Non sostanziando essa i presupposti

dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, gli allegati in questione non sono ricevibili

(DTF 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine). La polizza d'assicurazione della cassa

malati per il 2019 si trova invece già agli atti (doc. LL 12, fol. 3 e 4). La

sua produzione è dunque superflua. Relativamente alla fattura della ditta __________ per il trasporto del 5 ottobre 2019 e alla polizza d'assicurazione

della cassa malati per il 2020, esse sono pervenute all'istante dopo la

presentazione dei memoriali conclusivi del 1° ottobre 2019. È vero che, trattandosi di una procedura retta dal principio

inquisitorio “attenuato”, l'art. 229 cpv. 3 CC consente al giudice di

considerare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova “fino alla deliberazione della

sentenza”, ovvero fino alla chiusura delle arringhe finali o alla scadenza del

termine fissato dal giudice per presentare memoriali conclusivi

in

applicazione dell'art. 232 cpv. 2 CPC (DTF 138 III 789 consid. 4.2). Trattandosi

di una procedura condotta da un giudice monocratico (come il Pretore o il

Pretore aggiunto nel Cantone Ticino), la deliberazione inizia però subito dopo

la chiusura delle arringhe finali o subito dopo la scadenza del termine fissato

dal giudice per presentare memoriali conclusivi (I CCA, sentenza inc.

11.2017.22 dell'11 dicembre 2018, consid. 2 con riferimento alla sentenza del

Tribunale federale 5A_756/2017 del 6 novembre 2017, consid. 3.3 in fine). In concreto la fattura del 5 ottobre

2019 e la polizza della cassa malati per il 2020 non potevano più essere versate

agli atti. Esibite senza indugio, esse sono quindi proponibili in appello.

3. Litigioso

è il contributo di mantenimento per la moglie. Al riguar­do il Pretore aggiunto

ha constatato anzitutto che il marito beneficia di una rendita AVS di fr. 2162.– mensili

e di una rendita d'invalidità __________ di fr. 4728.35 mensili, mentre la moglie

percepisce solo una rendita AVS di fr. 2087.– mensili (sentenza impugnata,

pag. 3 seg.). Ciò premesso, egli ha accertato il fabbisogno mini­mo del convenuto,

dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018 (trasferimento della moglie in casa

per anziani), in fr. 3989.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, pigione fr. 800.–, premio della cassa malati obbligatoria e

complementa­re fr. 491.10, leasing dell'automobile fr. 552.55, imposta di circolazione fr. 59.80,

assicurazione del veicolo fr. 202.–, posteggio e spese accessorie fr. 150.–, quota __________ fr. 9.10, imposte

fr. 524.75). In seguito egli ha calcolato il fabbisogno minimo dell'istante

in

fr. 2156.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

premio della cassa malati obbligatoria e complementare fr. 692.10, assicurazione dell'automobile fr. 101.80, imposta

di circolazione fr. 26.10, interessi ipotecari “casa __________” fr. 76.80, spese accessorie e assicurazione domestica “casa __________” fr. 34.–, imposte

fr. 25.60).

Per il periodo dal 1°

febbraio 2018 al 30 settembre 2019 (scadenza del leasing del marito) il Pretore

aggiunto ha appurato il fabbisogno minimo del marito in fr. 4099.25 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 800.–, premio

della cassa malati obbligatoria fr. 460.50, assicurazione complementare fr.

63.60, assicurazione economia domestica e RC

fr. 31.50, partecipazione alle spese mediche e franchigia fr. 83.35, leasing

dell'automobile fr. 552.55, assicurazione del­l'automobile fr. 171.50,

imposta di circolazione fr. 61.50, posteggio e spese accessorie fr. 150.–,

imposte fr. 524.75) e il fabbisogno minimo della moglie in fr. 4295.45 mensili (retta

della casa anziani fr. 2555.–, premio della cassa malati fr. 460.50,

assicurazione LCA fr. 275.80, trasporto fr. 150.–, partecipazione alle spese

mediche e franchigia 718.60, interessi ipotecari “casa __________” fr. 75.95, spese accessorie e assicurazione domestica “casa __________” fr. 34.–, imposte

fr. 25.60; loc. cit., pag. 6 a 8). Dal 1° ottobre 2019 in poi il primo giudice

ha ridotto il fabbisogno minimo del marito a fr. 3546.70 mensili (estinzione del

leasing) e ha confermato quello della moglie in fr. 4295.45 mensili.

In definitiva, dedotti dal totale dei redditi coniugali i rispettivi

fabbisogni minimi, il primo giudice ha ottenuto un'eccedenza nel bilancio

familiare di fr. 2831.65 mensili dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018, di

fr. 582.65 mensili dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2019 e di fr.

1135.20 mensili dopo di allora. Ha condannato così il marito a versare un

contributo alimentare per la moglie di fr. 1485.20 mensili dal 1° agosto 2016

al 31 gennaio 2018, di fr. 2499.75 mensili dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre

2019 e di fr. 2776.05 mensili in seguito.

Fatti

I. Contributo

alimentare dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018

4. L'appellante

chiede anzitutto che le sue entrate siano rivalutate in fr. 1731.–

mensili dal 1° agosto al 30 novembre 2016. Sulla scorta dell'incarto fiscale agli atti essa fa valere

che la sua rendita AVS ammontava nel 2016 a complessivi fr. 21 128.–, ovvero a

fr. 1731.– per undici mesi e a fr. 2087.– nel dicembre di quel­l'anno. Il

fatto che essa abbia indicato nel memoriale conclusivo un'entrata di fr. 2087.–

mensili si riferiva – essa soggiunge – alla rendita percepita in quel momento.

Ora, si conviene che la

tassazione 2016 dell'appellante attesta una rendita AVS di fr. 21 128.– annui (fascicolo

“Uff. circ. di tass.”, cartella

gialla). Sta di fatto che l'istante medesima ha indicato ancora nel memoriale

conclusivo l'importo di fr. 2087.– mensili per rivendicare un contributo

alimentare di fr. 3684.– mensili dal 1° agosto 2016. Va rimessa pertanto alle

proprie responsabilità. In virtù

del principio inquisitorio “attenuato” il giudice non era tenuto a investigazioni d'ufficio

(sentenza del Tribunale federale 5A_466/2019 del 25 settembre 2019 consid. 4.2),

tanto meno dopo avere constatato che la cifra indicata nel memoriale

conclusivo coincideva con quella che figurava nel documento ivi menzionato (doc.

LL: pag. 4). A parte ciò, anche nel calcolo della rendita AVS del marito il primo

giudice si è dipartito, riguar­do al periodo compreso tra l'agosto e il novembre

del 2016, da un importo superiore a quello effettivo (fr. 2162.– mensili,

mentre dalla tassazione 2016 si evin­ce un'entrata di fr. 21 896.–: fascicolo “Uff. circ. di tass.”, cartella verde). E

raffrontando le due situazioni il saldo non appare, a un sommario esame,

sfavorevole all'istante. In proposito non è il caso dunque di intervenire.

5. Per

quanto concerne l'onere fiscale del marito, che il Pretore aggiunto ha stimato in

fr. 524.75 mensili sulla base della più recen­te tassazione del 2016 (sentenza

impugnata, pag. 5), l'appellan­te deplora che il primo giudice abbia

considerato il medesimo dato per l'intero periodo, trascurando che la

situazione è cambiata dal 1° gennaio 2017, quando il convenuto si è trasferito

in un appartamento in locazione. Da quel momento – essa continua – il valore

locativo (fr. 10 400.–

annui), le spese di gestione e manutenzione immobiliare (fr. 2080.– annui),

così come gli interessi ipotecari (fr. 5864.– annui), non vanno più riconosciuti

al convenuto, bensì al figlio Ed__________, che è usufruttuario degli immobili paterni. Oltre a ciò, va considerata, sempre dal 2017, una deduzione

fiscale di fr. 15 600.–

annui (in luogo di fr. 9600.– accertati nella tassazione 2016) per il

contributo alimentare provvisorio di

fr. 1300.– mensili che AO 1

le versa dall'ottobre del 2016. Ne desume, l'appellante, che il reddito

imponibile del marito passa da fr. 64 092.–

a fr. 55 600.–

annui. Onde un carico fiscale che si

contrae a fr. 342.55 mensili.

È

vero che la situazione di AO 1 è mutata dal 1°

gennaio 2017. Da allora la deduzione fiscale per oneri alimentari passa invero,

come allega l'interessata, a fr. 15 600.– annui grazie ai contributi alimentari versati

in pendenza di causa (sopra, lett. B). Oltre a ciò, il valore locativo della particella n. 2845 (fr. 10 400.– annui: dichiarazione

fiscale 2016, modulo 7, nel fascicolo “Uff.

circ. di tass.”, cartella verde) non può più essere considerato un

reddito del convenuto, che non abita più l'immobile gravato di usufrutto gratuito

(doc. 2, pag. 3) in favore del figlio Ed__________ ed è soltanto – come la

moglie – nudo proprietario (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD). Analogamente, le

spese di gestione e manutenzione (fr. 2080.– annui: tassazione del 2016, nel

fascicolo “Uff. circ. di tass.”,

cartella verde), come pure gli interessi ipotecari (fr. 5864.– annui:

loc. cit.) sugli immobili concessi in usufrutto al figlio, non vanno più dedotti

dal reddito del convenu­to (art. 765 seg. CC). Che poi il convenuto abbia

assunto erroneamente – come egli sostiene (osservazioni all'appello, pag. 3) – tutti

gli oneri relativi a tali immobili anche dopo il 31 dicembre 2016 nulla muta,

per tacere del fatto che l'allegazione non è minimamente resa verosimile. Inoltre

dal 1° gennaio 2017 la rendita AVS del marito ascende a fr. 2162.– mensili, come ha accertato il

Pretore aggiunto, ovvero a fr. 25 944.– annui e non più a

fr. 21 896.– (come figura nella tassazione 2016). A un

sommario esame l'imponibile di AO 1 corrisponde pertanto, al netto delle usuali

deduzioni fiscali, a circa fr. 60 000.–,

di modo che a un giudizio di verosimiglianza il carico tributario risulta

attorno ai fr. 420.– mensili (‹https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/ RedditoSostanza.php›). Entro questi limiti l'appello

merita accoglimento.

6. L'appellante

chiede di aumentare il proprio onere d'imposta nel fabbisogno minimo a fr. 250.–

mensili in ragione di un “contributo

alimentare superiore rispetto ai fr. 1300.– mensili”. Formulata per la prima volta in appello (davanti al

Pretore aggiunto l'istante non ha invocato alcun carico fiscale: memoriale

conclusivo, pag. 6 seg.) senza essere fondata su fatti o prove nuove, la rivendicazione

non è ricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Comunque sia, l'appellante non spiega

per nulla come pervenga all'importo in questione. La doman­da non è quindi

sufficientemente motivata (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

7. Nel

proprio fabbisogno minimo l'appellante chiede di inserire le spese immobiliari da

lei sopportate in relazione alla proprietà per piani n. 941 (sopra lett. A). Il Pretore aggiunto, constatato che dal

20 maggio 2011 il fondo è gravato da un usufrutto a vita in favore della

figlia E__________, ha ricordato che a norma dell'art. 765 CC le spese di

manutenzione ordinaria e di amministrazione, gli interessi dei debiti che

gravano il bene, le imposte e le tasse vanno a carico dell'usufruttuario. Egli

non ha disconosciuto che fino al trasferimento nella residenza per anziani (febbraio

del 2018) l'istante ha vissuto in quell'immobile, di sua proprietà. Per il

periodo in questione tuttavia egli non ha riscontrato il pagamento alla figlia di

alcun ‟affittoˮ o di alcuna prestazione analoga, sicché non ha incluso

gli interessi ipotecari nel fabbisogno mini­mo dell'istante (sentenza

impugnata, pag. 6).

AP

1 fa valere di avere prodotto gli estratti postali e bancari dal 2015 in poi

dai quali si evince che essa ha assunto le spese condominiali, quelle di

manutenzione e gli interessi ipotecari. A

mente sua tale documentazione rende verosimile che essa ha sostenuto “l'onere di tutte le spese dell'immobile di

cui la figlia era solo formalmente beneficiaria dell'usufrutto”. L'accordo con

la figlia prevedeva infatti che lei (madre) potesse usare l'appartamento a

condizione che “pagasse tutte le spese come se fosse un affitto”. Elencati i singoli

pagamenti, l'appellante insta così perché le

siano riconosciuti gli interessi ipotecari (fr. 1841.40 annui), il

premio per l'assicurazione dello stabile (fr. 274.70 annui) e gli oneri

condominiali (fr. 2289.– annui), per complessivi fr. 370.– mensili arrotondati.

a) Per quel che è degli oneri condominiali,

l'appellante trascu­ra che, dopo avere accennato nell'istanza a una spesa di

fr. 231.90 mensili, essa non ha più ripreso la posta nella replica e

nemmeno nel memoriale conclusivo. In quest'ultimo atto essa si è limitata a

indicare l'onere ipotecario dell'immobile e a rinviare al proprio

interrogatorio, nel quale alludeva a un accordo intercorso con la figlia in

base al quale ‟lei paga le spese e io gli interessi ipotecariˮ (pag.

6 seg. con riferimento al verbale del 14 maggio 2019, pag. 10). Relativamente al

premio assicurativo, poi, negli allegati di prima sede manca qualsiasi

riferimento. Ciò posto, la rivendicazione del­le due voci di spesa in appello

riesce d'acchito improponibile, l'istante non spiegando perché le fosse

impossibile far valere quelle voci già dinanzi al primo giudice (art. 317 cpv.

1 CPC).

b) Per

quanto attiene agli interessi ipotecari, di contro, l'istante ha sempre

invocato l'esborso davanti al Pretore aggiunto. Dal

plico doc. OO accluso alla lettera del

18 dicembre 2018 risulta inoltre che nel 2016 e 2017 la spesa è

stata addebitata a un conto bancario ‟Risparmio __________ a lei

intestato presso la Banca __________. In circostan-ze del genere nulla indizia

l'ipotesi che l'interessata, assu-mendo un debito a carico dell'usufruttuaria

(art. 765 cpv. 1 CC), abbia abitato senza corrispettivo la proprietà per piani

n. 941 nel periodo in esame. Considerato un tasso ipotecario dell'1.86% su un

debito di fr. 99 000.–

(doc. D e doc. OO), si giustifica perciò – a un giudizio di verosimiglianza – di

aggiungere fr. 153.45 mensili al fabbisogno minimo di lei. Su questo punto

l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

8. L'appellante

si duole che non le sia stata riconosciuta nel fabbisogno minimo una posta per “partecipazione spese mediche e franchigia”.

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto non ha ammesso, prima del febbraio

2018, alcun esborso a questo titolo siccome l'istante non aveva documentato una

spesa effettiva e ricorrente (pag. 6). L'interessata oppone che i suoi problemi

di salute sussistevano anche in precedenza, sicché la spesa di fr. 718.60 mensili

‟considerata per il periodo dal 1° ottobre 2019 in avanti va ritenuta

anche per il periodo precedenteˮ. A prescindere

dal fatto però che l'esborso di fr. 718.60 mensili è stato riconosciuto

all'istante già dal 1° febbraio 2018 e non solo dal 1° ottobre 2019, l'appellante

non si confronta con l'argomentazione del Pretore aggiunto, limitandosi ad adombrare

non meglio precisati ‟problemi di saluteˮ preesistenti. Carente di adeguata

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1

CPC), l'appello sfugge anche su questo punto a ulteriore esame.

9. AP 1 insta altresì

perché sia tolta dal fabbisogno minimo del marito la ‟tassa

socio __________ˮ di fr. 9.10 mensili, tale costo non essendo

riconosciuto dalla giurisprudenza. A quale giurisprudenza essa si richiami non

è chiaro. Dovesse l'interessata riferirsi al fabbisogno minimo ‟allargatoˮ

del diritto civile (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3), se le condizioni economiche

del­le parti consentono qualche margine, al minimo esistenziale del diritto

esecutivo possono aggiungersi – fra l'altro – i premi delle assicurazio­ni non

obbligatorie, come la complementare contro le malattie e l'assicurazione dell'economia

domestica, quella contro la responsabilità civile, quella sulla vita e quella

di un veicolo a motore (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6c). Per quanto riguarda

il ‟Libretto __________ˮ (doc. 11), esso offre – fra l'altro – assistenza

in caso di soccorso stradale e protezio­ne giuridica. Può equipararsi così a

un'assicurazione. Che poi la spesa sussistesse già prima della separazione e

che il bilancio familiare permetta di finanziarla non è revocato in dubbio. A

un esame di apparenza, nulla impediva dunque al primo giudice di inserire la

piccola uscita nel fabbisogno minimo ‟allargatoˮ del marito

(analogamente, per la protezione giuridica: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125

del 7 novembre 2019, consid. 16a).

10. Tenuto conto di quanto

precede, il quadro del bilancio

familiare dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018 si presenta come segue:

Reddito del marito fr.

6890.—

Reddito

della moglie fr. 2087.—

fr.

8977.— mensili

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 5: media) fr. 3884.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7b) fr. 2310.—

fr.

6194.— mensili

Eccedenza fr.

2783.— mensili

Metà

eccedenza fr. 1391.50

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3884.– + fr. 1391.50 = fr. 5275.50

mensili

e deve versare alla moglie:

fr.

2310.– + fr. 1391.50 ./. fr. 2087.– = fr. 1614.50 mensili

arrotondati

a

fr. 1615.—

mensili.

Considerandi

II. Contributo alimentare dopo il 31 gennaio

2018.

11.

Come

per il periodo precedente, l'appellante chiede di ridurre

l'onere

fiscale nel fabbisogno minimo del marito a fr. 342.55 mensili e di rivalutare

il proprio fabbisogno minimo di conseguenza. In difetto di dati più aggiornati

e di apparenti variazioni nella situazione finanziaria di AO 1, vale quanto si

è esposto dianzi (consid. 5: onere fiscale di fr. 420.– mensili). In tale misu­ra l'appello risulta fondato.

12.

L'appellante insta

dipoi perché nel suo fabbisogno minimo sia aumentata la spesa di trasferta per la fisioterapia e per le

periodiche visite mediche e dentistiche. Al proposito il Pretore aggiun­to ha ammesso,

dato lo stato di salute dell'istante, la necessità di un trasporto privato per spostarsi

dalla casa per anziani fino al centro di fisioterapia a __________ e ai vari

ospedali. Avendo l'interessata prodotto giustificativi soltanto dal giugno al

settembre del 2018, egli ha operato una stima (fr. 150.– mensili) che considerasse la

ridotta frequenza (da due a una la settimana) delle sedute di fisioterapia

(sentenza impugnata, pag. 7 seg.). Sulla scorta di nuove fatture della

ditta __________ (doc. A a C di appello), AP 1 quantifica in fr. 46.65 il costo

di una trasferta in ospedale a __________, in fr. 58.06 l'esborso settimanale

per raggiungere lo studio di fisioterapia, in fr. 37.82 la spesa per

andare una volta dal dentista e, rispettivamente in fr. 186.40 (__________) e

fr. 181.80 (__________) quella per le visite mediche periodiche. Nel complesso,

essa reputa così inadeguata la stima del primo giudice e fa valere un esborso

medio di fr. 400.– mensili.

Davanti

al Pretore aggiunto l'istante aveva limitato la spesa in questione a fr. 341.35

mensili (memoriale conclusivo, pag. 6 seg.) e mal si comprende come essa giunga

alla media di fr. 400.–

mensili in appello. Posto ciò, riguardo alla proponibilità dei nuovi documenti

si è già detto (consid. 2). Né soccorre all'appellante il richiamo al­l'art. 272

CPC. Dalla fattura del 5 ottobre 2019 (doc. C di appello), l'unica

proponibile, si desume che nel settembre del 2019 l'istante è stata portata tre

volte a __________ per la fisioterapia (costo complessivo fr. 174.15, pari

a fr. 58.05 per ogni viaggio di andata e ritorno), una volta all'Ospedale __________

di __________ (fr. 186.40) e una volta alla Clinica __________ di __________

(fr. 181.80). Le fatture agli atti del servizio Accompagnamento Invalidi

di __________ __________ (doc. LL, allegato 15) attestano inoltre numerosi

trasporti, dal giugno all'agosto del 2018, per la fisioterapia a __________

(fr. 61.60 per ogni viaggio di andata e ritorno) e una trasferta all'Ospedale __________

di __________ (fr. 195.–).

Appurata la necessità – non contestata – di una seduta di fisioterapia la

settimana a __________ (centro specializzato per la riabilitazione dagli ictus:

verbale d'interrogatorio 14 maggio 2019 di AP 1, pag. 11), già il costo

relativo a tale trasporto (fr. 232.20 mensili) supera d'acchito la stima del

Pretore aggiunto. Per quel che riguarda le altre trasferte, sarà anche vero che

l'istante deve spostarsi per visite mediche e dentistiche. Il problema è che

nel periodo in esame essa ha documentato un solo trasporto annuo all'Ospedale __________

di __________ e all'__________ di __________ per complessivi fr. 368.20 (doc. C

di appello), pari a fr. 30.70 mensili. L'esborso effettivo può quindi essere determinato

in fr. 263.– mensili. Anche

al riguardo l'appello merita parziale accoglimento.

13.

L'istante

insta perché nel suo fabbisogno minimo si adegui

l'onere fiscale secondo quanto essa ha

fatto valere per il lasso di tempo precedente. La questione essendo già stata trattata,

si rinvia a quanto esposto al consid. 6.

14.

In

merito agli interessi ipotecari relativi alla particella n. 32 RFD di __________,

sezione di __________, proprietà della moglie, il pri­mo giudice ha computato

nel fabbisogno minimo di lei fr. 75.95 mensili sulla base del doc. LL,

allegato 18 (sentenza impugnata, pag. 7). L'appellante

obietta che la spesa è aumentata a fr. 122.50 mensili dal 1° settembre

2018.

perché il tasso d'interesse è passato, alla scadenza contrattuale del 31

agosto 2018, dall'1.87% al 3%, come si evince dallo stesso documento menzionato

dal Pretore aggiunto. In effetti l'obiezione trova riscontro nell'atto indicato

(doc. LL, allegati 18 e 18a). Si giustifica così di rivalutare l'esborso in fr.

122.50

mensili dal 1° settembre 2018.

15.

L'appellante invoca l'aggiornamento, dal 1° ottobre 2019 (art. 58 cpv. 1

CPC), del proprio premio della cassa malati (copertura secondo la LAMal), che il Pretore aggiunto ha calcolato in fr. 460.50

sulla scorta della polizza valida per il 2018 (sentenza impugnata, pag. 8 con

riferimento al doc. LL, allegato 12, foglio 1). Essa chiede di rivalutare la

spesa in fr. 484.90 mensili fino al 31 dicembre 2019 e in fr. 499.55

mensili dopo di allora, conformemente alle polizze del 2019 e del 2020. La

richiesta, già resa verosimile davanti al Pretore aggiunto per il 2019 (doc.

LL, allegato 12, foglio 3) e documentata in questa sede per il 2020 (doc. E di

appello; sopra: consid. 2), è legittima. La sentenza impugnata va riformata

perciò di conseguenza.

16.

Alla

luce di quanto precede il quadro del

bilancio familiare si presenta come segue:

Dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2019

Reddito del marito fr.

6890.—

Reddito

della moglie fr. 2087.—

fr.

8977.— mensili

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 11) fr. 3995.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 12 e 14) fr. 4439.—

fr.

8434.— mensili

Eccedenza fr.

543.— mensili

Metà

eccedenza fr. 271.50

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3995.– + fr. 271.50 = fr. 4266.50

mensili

e deve versare alla moglie:

fr.

4439.– + fr. 271.50 ./. fr. 2087.– = fr. 2623.50 mensili

arrotondati

a

fr. 2625.—

mensili.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019

Reddito del marito fr.

6890.—

Reddito

della moglie fr. 2087.—

fr.

8977.— mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid.

11) fr. 3442.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 14 e 15) fr. 4480.—

fr.

7922.— mensili

Eccedenza fr.

1055.— mensili

Metà

eccedenza fr. 527.50

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3442.– + fr. 527.50 = fr. 3969.50

mensili

e deve versare alla moglie:

fr.

4480.– + fr. 527.50 ./. fr. 2087.– = fr. 2920.50 mensili

arrotondati

a

fr. 2920.—

mensili.

Dal

1° gennaio 2020

Reddito del marito fr.

6890.—

Reddito

della moglie fr. 2087.—

fr.

8977.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3442.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 15) fr. 4495.—

fr.

7937.— mensili

Eccedenza fr.

1040.— mensili

Metà

eccedenza fr. 520.—

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3442.– + fr. 520.– = fr. 3962.–

mensili

e deve versare alla moglie:

fr. 4495.–

+ fr. 520.– ./. fr. 2087.– = fr. 2928.– mensili

arrotondati

a

fr. 2930.—

mensili.

III. Oneri processuali e

ripetibili

17.

Le

spese dell'appello seguono la

vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un

aumento del contributo alimentare, seppure non nella misura richiesta, contributo

che pas­sa da fr. 1485.– a

fr. 1615.– mensili

(anziché a fr. 2290.– mensili)

dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018, da fr. 2535.– a fr. 2665.– mensili (anziché a fr. 2895.–

mensili) in media dal 1° febbraio

2018.

al 31 dicembre 2019 e da fr. 2775.– a fr. 2930.–

mensili (anziché a fr. 3160.–

mensili) in seguito. Tutto ponderato, si giustifica così che essa sopporti due

terzi degli oneri processuali e rifonda al marito, il quale ha presentato

osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore (6 pagine),

un'adeguata indennità per ripetibili ridotte

(un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). La

riforma odierna non incide apprezzabilmente invece sulle spese di primo grado,

che possono rimanere invariate.

IV. Rimedi giuridici a

livello federale

18.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà al ricorrente rendere

verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le

misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), comunque sia, in sede federale il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art.

98.

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1

della sentenza impugnata è riformato come segue:

AO 1 è condannato a versare, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la moglie:

Dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018:

fr. 1615.– mensili;

Dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019:

fr. 2665.– mensili;

Dal 1° gennaio 2020:

fr. 2930.– mensili.

2. Le spese processuali di fr.

1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico della

medesima e per il resto a carico di AO 1, al

quale l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).