11.2020.10
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
10 maggio 2021Italiano27 min
mensili dal 1° agosto al 30 novembre 2016. Sulla scorta dell'incarto fiscale agli atti essa fa valere
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.10
Lugano
10 maggio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2016.899 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza del 23 settembre 2016 da
AP
1
(già
patrocinata dall'avv. )
contro
AO
1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del
31 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 17 gennaio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1942) ed AP 1 (1939)
si sono sposati a __________ il 20 dicembre 1969. Dal matrimonio sono nati E__________
(1963), D__________ (1970), L__________ (s.d.) ed Ed__________ (1973), ora
maggiorenni e indipendenti. Pensionati, i coniugi vivono separati da oltre
vent'anni, allorché la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 2845 RFD di __________, comproprietà
dei coniugi in ragione di metà
ciascuno) per trasferirsi in un suo appartamento, sempre a __________ (proprietà
per piani n. 941, pari a 42/1000 della
particella n. 4172), nel quale ha vissuto fino al gennaio del 2018. Dal
febbraio del 2018 essa è ospite della Casa Anziani __________ di __________.
Nel frattempo anche il marito ha lasciato l'abitazione coniugale, trasferendosi
dal 1° gennaio 2017 in un appartamento locato nel medesimo Comune.
B. Il 23 settembre 2016 AP
1 si è rivolta al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere
separata e un contributo alimentare di fr. 2557.– mensili dal 1° agosto 2016. Al dibattimento del 15 novembre
2016 il marito ha aderito alla richiesta di
vita separata e ha offerto un contributo alimentare di fr. 550.– mensili dall'agosto del 2016. In coda
all'udienza il Pretore aggiunto ha sospeso la causa in vista di trattative e,
d'accordo le parti, ha autorizzato queste ultime a vivere separate, fissando un
contributo alimentare in favore della moglie di fr. 1300.– mensili dal novembre
del 2016.
C. Rivelatesi
infruttuose le trattative e riattivata la procedura, a
un'udienza
del 22 novembre 2018, indetta per il seguito della discussione, l'istante ha aumentato
la sua pretesa a fr. 4130.– mensili dal 1° agosto 2016, mentre AO 1 ha
adeguato la propria offerta a fr. 1300.– mensili dal medesimo giorno.
Entrambi i coniugi hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata seduta
stante e si è chiusa il 4 settembre 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel
suo memoriale del 1° ottobre 2019 AP 1 ha poi ridotto la pretesa alimentare a
fr. 3684.– mensili. Nel proprio allegato di quello stesso giorno AO 1 ha mantenuto
il suo punto di vista.
D. Statuendo con
sentenza del 17 gennaio 2020, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto
l'istanza, nel senso che ha condannato il marito
a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1485.20
mensili dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018, di fr. 2499.75 mensili dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2019 e
di fr. 2776.05 mensili in
seguito. Le spese processuali di complessivi fr. 850.– mensili sono state poste
per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto,
tenuto a rifondere alla moglie fr. 1500.–
per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2020
per ottenere la riforma del giudizio
impugnato nel senso di aumentare il contributo alimentare in suo
favore a:
fr.
2428.10 mensili dal 1° agosto al 30 novembre 2016,
fr. 2250.10 mensili dal 1°
dicembre 2016 al 31 gennaio 2018,
fr. 2840.85 mensili dal 1°
febbraio al 31 agosto 2018,
fr. 2864.15 mensili dal 1°
settembre 2018 al 30 settembre 2019,
fr. 3152.40 mensili dal 1°
ottobre al 31 dicembre 2019 e
fr. 3159.95 mensili dal 1°
gennaio 2020.
Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2020 AO
1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni
dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono
su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto
se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla
durata del contributo alimentare litigioso dinanzi al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'allora
patrocinatore dell'istante il 21 gennaio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato
il 31 gennaio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il
ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2. All'appello
AP 1 acclude tre fatture della ditta __________
di __________ relative ad altrettanti servizi di accompagnamento eseguiti il 20
gennaio, il 15 maggio e il 5 ottobre 2019 (doc. A – C di appello), due polizze
d'assicurazione della cassa malati __________ per il 2019 e il 2020 emesse il
22 novembre 2019 (doc. D ed E di appello), una “ripartizione
preventivo” delle spese del ‟Condominio __________ˮ per gli anni 2017 e 2018 (doc. F e G di appello) e conteggi
dei premi per l'assicurazione della mobilia domestica relativi al medesimo
periodo, del novembre 2016 e 2017 (doc. H e I di appello). Ora, nuovi mezzi di
prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se
dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con
la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La
regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato”
(“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art.
272 CPC) come le protezioni
dell'unione coniugale, sempre che non siano in discussione questioni inerenti a
figli minorenni (DTF 144 III 351 consid. 4.2.1). Spetta così alla parte che
intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di
sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva
esigere da lei (DTF 143 III 43 consid. 4.1).
Nella
fattispecie i doc. A, B e F a I prodotti con l'appello sono anteriori alla
chiusura dell'istruttoria da parte del Pretore aggiunto e alla presentazione
dei memoriali conclusivi. Incombeva quindi all'istante spiegare perché le fosse
impossibile esibirli già in prima sede. Non sostanziando essa i presupposti
dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, gli allegati in questione non sono ricevibili
(DTF 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine). La polizza d'assicurazione della cassa
malati per il 2019 si trova invece già agli atti (doc. LL 12, fol. 3 e 4). La
sua produzione è dunque superflua. Relativamente alla fattura della ditta __________ per il trasporto del 5 ottobre 2019 e alla polizza d'assicurazione
della cassa malati per il 2020, esse sono pervenute all'istante dopo la
presentazione dei memoriali conclusivi del 1° ottobre 2019. È vero che, trattandosi di una procedura retta dal principio
inquisitorio “attenuato”, l'art. 229 cpv. 3 CC consente al giudice di
considerare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova “fino alla deliberazione della
sentenza”, ovvero fino alla chiusura delle arringhe finali o alla scadenza del
termine fissato dal giudice per presentare memoriali conclusivi
in
applicazione dell'art. 232 cpv. 2 CPC (DTF 138 III 789 consid. 4.2). Trattandosi
di una procedura condotta da un giudice monocratico (come il Pretore o il
Pretore aggiunto nel Cantone Ticino), la deliberazione inizia però subito dopo
la chiusura delle arringhe finali o subito dopo la scadenza del termine fissato
dal giudice per presentare memoriali conclusivi (I CCA, sentenza inc.
11.2017.22 dell'11 dicembre 2018, consid. 2 con riferimento alla sentenza del
Tribunale federale 5A_756/2017 del 6 novembre 2017, consid. 3.3 in fine). In concreto la fattura del 5 ottobre
2019 e la polizza della cassa malati per il 2020 non potevano più essere versate
agli atti. Esibite senza indugio, esse sono quindi proponibili in appello.
3. Litigioso
è il contributo di mantenimento per la moglie. Al riguardo il Pretore aggiunto
ha constatato anzitutto che il marito beneficia di una rendita AVS di fr. 2162.– mensili
e di una rendita d'invalidità __________ di fr. 4728.35 mensili, mentre la moglie
percepisce solo una rendita AVS di fr. 2087.– mensili (sentenza impugnata,
pag. 3 seg.). Ciò premesso, egli ha accertato il fabbisogno minimo del convenuto,
dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018 (trasferimento della moglie in casa
per anziani), in fr. 3989.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, pigione fr. 800.–, premio della cassa malati obbligatoria e
complementare fr. 491.10, leasing dell'automobile fr. 552.55, imposta di circolazione fr. 59.80,
assicurazione del veicolo fr. 202.–, posteggio e spese accessorie fr. 150.–, quota __________ fr. 9.10, imposte
fr. 524.75). In seguito egli ha calcolato il fabbisogno minimo dell'istante
in
fr. 2156.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
premio della cassa malati obbligatoria e complementare fr. 692.10, assicurazione dell'automobile fr. 101.80, imposta
di circolazione fr. 26.10, interessi ipotecari “casa __________” fr. 76.80, spese accessorie e assicurazione domestica “casa __________” fr. 34.–, imposte
fr. 25.60).
Per il periodo dal 1°
febbraio 2018 al 30 settembre 2019 (scadenza del leasing del marito) il Pretore
aggiunto ha appurato il fabbisogno minimo del marito in fr. 4099.25 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 800.–, premio
della cassa malati obbligatoria fr. 460.50, assicurazione complementare fr.
63.60, assicurazione economia domestica e RC
fr. 31.50, partecipazione alle spese mediche e franchigia fr. 83.35, leasing
dell'automobile fr. 552.55, assicurazione dell'automobile fr. 171.50,
imposta di circolazione fr. 61.50, posteggio e spese accessorie fr. 150.–,
imposte fr. 524.75) e il fabbisogno minimo della moglie in fr. 4295.45 mensili (retta
della casa anziani fr. 2555.–, premio della cassa malati fr. 460.50,
assicurazione LCA fr. 275.80, trasporto fr. 150.–, partecipazione alle spese
mediche e franchigia 718.60, interessi ipotecari “casa __________” fr. 75.95, spese accessorie e assicurazione domestica “casa __________” fr. 34.–, imposte
fr. 25.60; loc. cit., pag. 6 a 8). Dal 1° ottobre 2019 in poi il primo giudice
ha ridotto il fabbisogno minimo del marito a fr. 3546.70 mensili (estinzione del
leasing) e ha confermato quello della moglie in fr. 4295.45 mensili.
In definitiva, dedotti dal totale dei redditi coniugali i rispettivi
fabbisogni minimi, il primo giudice ha ottenuto un'eccedenza nel bilancio
familiare di fr. 2831.65 mensili dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018, di
fr. 582.65 mensili dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2019 e di fr.
1135.20 mensili dopo di allora. Ha condannato così il marito a versare un
contributo alimentare per la moglie di fr. 1485.20 mensili dal 1° agosto 2016
al 31 gennaio 2018, di fr. 2499.75 mensili dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre
2019 e di fr. 2776.05 mensili in seguito.
Fatti
I. Contributo
alimentare dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018
4. L'appellante
chiede anzitutto che le sue entrate siano rivalutate in fr. 1731.–
mensili dal 1° agosto al 30 novembre 2016. Sulla scorta dell'incarto fiscale agli atti essa fa valere
che la sua rendita AVS ammontava nel 2016 a complessivi fr. 21 128.–, ovvero a
fr. 1731.– per undici mesi e a fr. 2087.– nel dicembre di quell'anno. Il
fatto che essa abbia indicato nel memoriale conclusivo un'entrata di fr. 2087.–
mensili si riferiva – essa soggiunge – alla rendita percepita in quel momento.
Ora, si conviene che la
tassazione 2016 dell'appellante attesta una rendita AVS di fr. 21 128.– annui (fascicolo
“Uff. circ. di tass.”, cartella
gialla). Sta di fatto che l'istante medesima ha indicato ancora nel memoriale
conclusivo l'importo di fr. 2087.– mensili per rivendicare un contributo
alimentare di fr. 3684.– mensili dal 1° agosto 2016. Va rimessa pertanto alle
proprie responsabilità. In virtù
del principio inquisitorio “attenuato” il giudice non era tenuto a investigazioni d'ufficio
(sentenza del Tribunale federale 5A_466/2019 del 25 settembre 2019 consid. 4.2),
tanto meno dopo avere constatato che la cifra indicata nel memoriale
conclusivo coincideva con quella che figurava nel documento ivi menzionato (doc.
LL: pag. 4). A parte ciò, anche nel calcolo della rendita AVS del marito il primo
giudice si è dipartito, riguardo al periodo compreso tra l'agosto e il novembre
del 2016, da un importo superiore a quello effettivo (fr. 2162.– mensili,
mentre dalla tassazione 2016 si evince un'entrata di fr. 21 896.–: fascicolo “Uff. circ. di tass.”, cartella verde). E
raffrontando le due situazioni il saldo non appare, a un sommario esame,
sfavorevole all'istante. In proposito non è il caso dunque di intervenire.
5. Per
quanto concerne l'onere fiscale del marito, che il Pretore aggiunto ha stimato in
fr. 524.75 mensili sulla base della più recente tassazione del 2016 (sentenza
impugnata, pag. 5), l'appellante deplora che il primo giudice abbia
considerato il medesimo dato per l'intero periodo, trascurando che la
situazione è cambiata dal 1° gennaio 2017, quando il convenuto si è trasferito
in un appartamento in locazione. Da quel momento – essa continua – il valore
locativo (fr. 10 400.–
annui), le spese di gestione e manutenzione immobiliare (fr. 2080.– annui),
così come gli interessi ipotecari (fr. 5864.– annui), non vanno più riconosciuti
al convenuto, bensì al figlio Ed__________, che è usufruttuario degli immobili paterni. Oltre a ciò, va considerata, sempre dal 2017, una deduzione
fiscale di fr. 15 600.–
annui (in luogo di fr. 9600.– accertati nella tassazione 2016) per il
contributo alimentare provvisorio di
fr. 1300.– mensili che AO 1
le versa dall'ottobre del 2016. Ne desume, l'appellante, che il reddito
imponibile del marito passa da fr. 64 092.–
a fr. 55 600.–
annui. Onde un carico fiscale che si
contrae a fr. 342.55 mensili.
È
vero che la situazione di AO 1 è mutata dal 1°
gennaio 2017. Da allora la deduzione fiscale per oneri alimentari passa invero,
come allega l'interessata, a fr. 15 600.– annui grazie ai contributi alimentari versati
in pendenza di causa (sopra, lett. B). Oltre a ciò, il valore locativo della particella n. 2845 (fr. 10 400.– annui: dichiarazione
fiscale 2016, modulo 7, nel fascicolo “Uff.
circ. di tass.”, cartella verde) non può più essere considerato un
reddito del convenuto, che non abita più l'immobile gravato di usufrutto gratuito
(doc. 2, pag. 3) in favore del figlio Ed__________ ed è soltanto – come la
moglie – nudo proprietario (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD). Analogamente, le
spese di gestione e manutenzione (fr. 2080.– annui: tassazione del 2016, nel
fascicolo “Uff. circ. di tass.”,
cartella verde), come pure gli interessi ipotecari (fr. 5864.– annui:
loc. cit.) sugli immobili concessi in usufrutto al figlio, non vanno più dedotti
dal reddito del convenuto (art. 765 seg. CC). Che poi il convenuto abbia
assunto erroneamente – come egli sostiene (osservazioni all'appello, pag. 3) – tutti
gli oneri relativi a tali immobili anche dopo il 31 dicembre 2016 nulla muta,
per tacere del fatto che l'allegazione non è minimamente resa verosimile. Inoltre
dal 1° gennaio 2017 la rendita AVS del marito ascende a fr. 2162.– mensili, come ha accertato il
Pretore aggiunto, ovvero a fr. 25 944.– annui e non più a
fr. 21 896.– (come figura nella tassazione 2016). A un
sommario esame l'imponibile di AO 1 corrisponde pertanto, al netto delle usuali
deduzioni fiscali, a circa fr. 60 000.–,
di modo che a un giudizio di verosimiglianza il carico tributario risulta
attorno ai fr. 420.– mensili (‹https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/ RedditoSostanza.php›). Entro questi limiti l'appello
merita accoglimento.
6. L'appellante
chiede di aumentare il proprio onere d'imposta nel fabbisogno minimo a fr. 250.–
mensili in ragione di un “contributo
alimentare superiore rispetto ai fr. 1300.– mensili”. Formulata per la prima volta in appello (davanti al
Pretore aggiunto l'istante non ha invocato alcun carico fiscale: memoriale
conclusivo, pag. 6 seg.) senza essere fondata su fatti o prove nuove, la rivendicazione
non è ricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Comunque sia, l'appellante non spiega
per nulla come pervenga all'importo in questione. La domanda non è quindi
sufficientemente motivata (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
7. Nel
proprio fabbisogno minimo l'appellante chiede di inserire le spese immobiliari da
lei sopportate in relazione alla proprietà per piani n. 941 (sopra lett. A). Il Pretore aggiunto, constatato che dal
20 maggio 2011 il fondo è gravato da un usufrutto a vita in favore della
figlia E__________, ha ricordato che a norma dell'art. 765 CC le spese di
manutenzione ordinaria e di amministrazione, gli interessi dei debiti che
gravano il bene, le imposte e le tasse vanno a carico dell'usufruttuario. Egli
non ha disconosciuto che fino al trasferimento nella residenza per anziani (febbraio
del 2018) l'istante ha vissuto in quell'immobile, di sua proprietà. Per il
periodo in questione tuttavia egli non ha riscontrato il pagamento alla figlia di
alcun ‟affittoˮ o di alcuna prestazione analoga, sicché non ha incluso
gli interessi ipotecari nel fabbisogno minimo dell'istante (sentenza
impugnata, pag. 6).
AP
1 fa valere di avere prodotto gli estratti postali e bancari dal 2015 in poi
dai quali si evince che essa ha assunto le spese condominiali, quelle di
manutenzione e gli interessi ipotecari. A
mente sua tale documentazione rende verosimile che essa ha sostenuto “l'onere di tutte le spese dell'immobile di
cui la figlia era solo formalmente beneficiaria dell'usufrutto”. L'accordo con
la figlia prevedeva infatti che lei (madre) potesse usare l'appartamento a
condizione che “pagasse tutte le spese come se fosse un affitto”. Elencati i singoli
pagamenti, l'appellante insta così perché le
siano riconosciuti gli interessi ipotecari (fr. 1841.40 annui), il
premio per l'assicurazione dello stabile (fr. 274.70 annui) e gli oneri
condominiali (fr. 2289.– annui), per complessivi fr. 370.– mensili arrotondati.
a) Per quel che è degli oneri condominiali,
l'appellante trascura che, dopo avere accennato nell'istanza a una spesa di
fr. 231.90 mensili, essa non ha più ripreso la posta nella replica e
nemmeno nel memoriale conclusivo. In quest'ultimo atto essa si è limitata a
indicare l'onere ipotecario dell'immobile e a rinviare al proprio
interrogatorio, nel quale alludeva a un accordo intercorso con la figlia in
base al quale ‟lei paga le spese e io gli interessi ipotecariˮ (pag.
6 seg. con riferimento al verbale del 14 maggio 2019, pag. 10). Relativamente al
premio assicurativo, poi, negli allegati di prima sede manca qualsiasi
riferimento. Ciò posto, la rivendicazione delle due voci di spesa in appello
riesce d'acchito improponibile, l'istante non spiegando perché le fosse
impossibile far valere quelle voci già dinanzi al primo giudice (art. 317 cpv.
1 CPC).
b) Per
quanto attiene agli interessi ipotecari, di contro, l'istante ha sempre
invocato l'esborso davanti al Pretore aggiunto. Dal
plico doc. OO accluso alla lettera del
18 dicembre 2018 risulta inoltre che nel 2016 e 2017 la spesa è
stata addebitata a un conto bancario ‟Risparmio __________ a lei
intestato presso la Banca __________. In circostan-ze del genere nulla indizia
l'ipotesi che l'interessata, assu-mendo un debito a carico dell'usufruttuaria
(art. 765 cpv. 1 CC), abbia abitato senza corrispettivo la proprietà per piani
n. 941 nel periodo in esame. Considerato un tasso ipotecario dell'1.86% su un
debito di fr. 99 000.–
(doc. D e doc. OO), si giustifica perciò – a un giudizio di verosimiglianza – di
aggiungere fr. 153.45 mensili al fabbisogno minimo di lei. Su questo punto
l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
8. L'appellante
si duole che non le sia stata riconosciuta nel fabbisogno minimo una posta per “partecipazione spese mediche e franchigia”.
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto non ha ammesso, prima del febbraio
2018, alcun esborso a questo titolo siccome l'istante non aveva documentato una
spesa effettiva e ricorrente (pag. 6). L'interessata oppone che i suoi problemi
di salute sussistevano anche in precedenza, sicché la spesa di fr. 718.60 mensili
‟considerata per il periodo dal 1° ottobre 2019 in avanti va ritenuta
anche per il periodo precedenteˮ. A prescindere
dal fatto però che l'esborso di fr. 718.60 mensili è stato riconosciuto
all'istante già dal 1° febbraio 2018 e non solo dal 1° ottobre 2019, l'appellante
non si confronta con l'argomentazione del Pretore aggiunto, limitandosi ad adombrare
non meglio precisati ‟problemi di saluteˮ preesistenti. Carente di adeguata
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1
CPC), l'appello sfugge anche su questo punto a ulteriore esame.
9. AP 1 insta altresì
perché sia tolta dal fabbisogno minimo del marito la ‟tassa
socio __________ˮ di fr. 9.10 mensili, tale costo non essendo
riconosciuto dalla giurisprudenza. A quale giurisprudenza essa si richiami non
è chiaro. Dovesse l'interessata riferirsi al fabbisogno minimo ‟allargatoˮ
del diritto civile (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3), se le condizioni economiche
delle parti consentono qualche margine, al minimo esistenziale del diritto
esecutivo possono aggiungersi – fra l'altro – i premi delle assicurazioni non
obbligatorie, come la complementare contro le malattie e l'assicurazione dell'economia
domestica, quella contro la responsabilità civile, quella sulla vita e quella
di un veicolo a motore (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6c). Per quanto riguarda
il ‟Libretto __________ˮ (doc. 11), esso offre – fra l'altro – assistenza
in caso di soccorso stradale e protezione giuridica. Può equipararsi così a
un'assicurazione. Che poi la spesa sussistesse già prima della separazione e
che il bilancio familiare permetta di finanziarla non è revocato in dubbio. A
un esame di apparenza, nulla impediva dunque al primo giudice di inserire la
piccola uscita nel fabbisogno minimo ‟allargatoˮ del marito
(analogamente, per la protezione giuridica: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125
del 7 novembre 2019, consid. 16a).
10. Tenuto conto di quanto
precede, il quadro del bilancio
familiare dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018 si presenta come segue:
Reddito del marito fr.
6890.—
Reddito
della moglie fr. 2087.—
fr.
8977.— mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 5: media) fr. 3884.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7b) fr. 2310.—
fr.
6194.— mensili
Eccedenza fr.
2783.— mensili
Metà
eccedenza fr. 1391.50
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3884.– + fr. 1391.50 = fr. 5275.50
mensili
e deve versare alla moglie:
fr.
2310.– + fr. 1391.50 ./. fr. 2087.– = fr. 1614.50 mensili
arrotondati
a
fr. 1615.—
mensili.
Considerandi
II. Contributo alimentare dopo il 31 gennaio
2018.
11.
Come
per il periodo precedente, l'appellante chiede di ridurre
l'onere
fiscale nel fabbisogno minimo del marito a fr. 342.55 mensili e di rivalutare
il proprio fabbisogno minimo di conseguenza. In difetto di dati più aggiornati
e di apparenti variazioni nella situazione finanziaria di AO 1, vale quanto si
è esposto dianzi (consid. 5: onere fiscale di fr. 420.– mensili). In tale misura l'appello risulta fondato.
12.
L'appellante insta
dipoi perché nel suo fabbisogno minimo sia aumentata la spesa di trasferta per la fisioterapia e per le
periodiche visite mediche e dentistiche. Al proposito il Pretore aggiunto ha ammesso,
dato lo stato di salute dell'istante, la necessità di un trasporto privato per spostarsi
dalla casa per anziani fino al centro di fisioterapia a __________ e ai vari
ospedali. Avendo l'interessata prodotto giustificativi soltanto dal giugno al
settembre del 2018, egli ha operato una stima (fr. 150.– mensili) che considerasse la
ridotta frequenza (da due a una la settimana) delle sedute di fisioterapia
(sentenza impugnata, pag. 7 seg.). Sulla scorta di nuove fatture della
ditta __________ (doc. A a C di appello), AP 1 quantifica in fr. 46.65 il costo
di una trasferta in ospedale a __________, in fr. 58.06 l'esborso settimanale
per raggiungere lo studio di fisioterapia, in fr. 37.82 la spesa per
andare una volta dal dentista e, rispettivamente in fr. 186.40 (__________) e
fr. 181.80 (__________) quella per le visite mediche periodiche. Nel complesso,
essa reputa così inadeguata la stima del primo giudice e fa valere un esborso
medio di fr. 400.– mensili.
Davanti
al Pretore aggiunto l'istante aveva limitato la spesa in questione a fr. 341.35
mensili (memoriale conclusivo, pag. 6 seg.) e mal si comprende come essa giunga
alla media di fr. 400.–
mensili in appello. Posto ciò, riguardo alla proponibilità dei nuovi documenti
si è già detto (consid. 2). Né soccorre all'appellante il richiamo all'art. 272
CPC. Dalla fattura del 5 ottobre 2019 (doc. C di appello), l'unica
proponibile, si desume che nel settembre del 2019 l'istante è stata portata tre
volte a __________ per la fisioterapia (costo complessivo fr. 174.15, pari
a fr. 58.05 per ogni viaggio di andata e ritorno), una volta all'Ospedale __________
di __________ (fr. 186.40) e una volta alla Clinica __________ di __________
(fr. 181.80). Le fatture agli atti del servizio Accompagnamento Invalidi
di __________ __________ (doc. LL, allegato 15) attestano inoltre numerosi
trasporti, dal giugno all'agosto del 2018, per la fisioterapia a __________
(fr. 61.60 per ogni viaggio di andata e ritorno) e una trasferta all'Ospedale __________
di __________ (fr. 195.–).
Appurata la necessità – non contestata – di una seduta di fisioterapia la
settimana a __________ (centro specializzato per la riabilitazione dagli ictus:
verbale d'interrogatorio 14 maggio 2019 di AP 1, pag. 11), già il costo
relativo a tale trasporto (fr. 232.20 mensili) supera d'acchito la stima del
Pretore aggiunto. Per quel che riguarda le altre trasferte, sarà anche vero che
l'istante deve spostarsi per visite mediche e dentistiche. Il problema è che
nel periodo in esame essa ha documentato un solo trasporto annuo all'Ospedale __________
di __________ e all'__________ di __________ per complessivi fr. 368.20 (doc. C
di appello), pari a fr. 30.70 mensili. L'esborso effettivo può quindi essere determinato
in fr. 263.– mensili. Anche
al riguardo l'appello merita parziale accoglimento.
13.
L'istante
insta perché nel suo fabbisogno minimo si adegui
l'onere fiscale secondo quanto essa ha
fatto valere per il lasso di tempo precedente. La questione essendo già stata trattata,
si rinvia a quanto esposto al consid. 6.
14.
In
merito agli interessi ipotecari relativi alla particella n. 32 RFD di __________,
sezione di __________, proprietà della moglie, il primo giudice ha computato
nel fabbisogno minimo di lei fr. 75.95 mensili sulla base del doc. LL,
allegato 18 (sentenza impugnata, pag. 7). L'appellante
obietta che la spesa è aumentata a fr. 122.50 mensili dal 1° settembre
2018.
perché il tasso d'interesse è passato, alla scadenza contrattuale del 31
agosto 2018, dall'1.87% al 3%, come si evince dallo stesso documento menzionato
dal Pretore aggiunto. In effetti l'obiezione trova riscontro nell'atto indicato
(doc. LL, allegati 18 e 18a). Si giustifica così di rivalutare l'esborso in fr.
122.50
mensili dal 1° settembre 2018.
15.
L'appellante invoca l'aggiornamento, dal 1° ottobre 2019 (art. 58 cpv. 1
CPC), del proprio premio della cassa malati (copertura secondo la LAMal), che il Pretore aggiunto ha calcolato in fr. 460.50
sulla scorta della polizza valida per il 2018 (sentenza impugnata, pag. 8 con
riferimento al doc. LL, allegato 12, foglio 1). Essa chiede di rivalutare la
spesa in fr. 484.90 mensili fino al 31 dicembre 2019 e in fr. 499.55
mensili dopo di allora, conformemente alle polizze del 2019 e del 2020. La
richiesta, già resa verosimile davanti al Pretore aggiunto per il 2019 (doc.
LL, allegato 12, foglio 3) e documentata in questa sede per il 2020 (doc. E di
appello; sopra: consid. 2), è legittima. La sentenza impugnata va riformata
perciò di conseguenza.
16.
Alla
luce di quanto precede il quadro del
bilancio familiare si presenta come segue:
Dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2019
Reddito del marito fr.
6890.—
Reddito
della moglie fr. 2087.—
fr.
8977.— mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 11) fr. 3995.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 12 e 14) fr. 4439.—
fr.
8434.— mensili
Eccedenza fr.
543.— mensili
Metà
eccedenza fr. 271.50
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3995.– + fr. 271.50 = fr. 4266.50
mensili
e deve versare alla moglie:
fr.
4439.– + fr. 271.50 ./. fr. 2087.– = fr. 2623.50 mensili
arrotondati
a
fr. 2625.—
mensili.
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019
Reddito del marito fr.
6890.—
Reddito
della moglie fr. 2087.—
fr.
8977.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid.
11) fr. 3442.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 14 e 15) fr. 4480.—
fr.
7922.— mensili
Eccedenza fr.
1055.— mensili
Metà
eccedenza fr. 527.50
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3442.– + fr. 527.50 = fr. 3969.50
mensili
e deve versare alla moglie:
fr.
4480.– + fr. 527.50 ./. fr. 2087.– = fr. 2920.50 mensili
arrotondati
a
fr. 2920.—
mensili.
Dal
1° gennaio 2020
Reddito del marito fr.
6890.—
Reddito
della moglie fr. 2087.—
fr.
8977.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3442.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 15) fr. 4495.—
fr.
7937.— mensili
Eccedenza fr.
1040.— mensili
Metà
eccedenza fr. 520.—
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3442.– + fr. 520.– = fr. 3962.–
mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 4495.–
+ fr. 520.– ./. fr. 2087.– = fr. 2928.– mensili
arrotondati
a
fr. 2930.—
mensili.
III. Oneri processuali e
ripetibili
17.
Le
spese dell'appello seguono la
vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un
aumento del contributo alimentare, seppure non nella misura richiesta, contributo
che passa da fr. 1485.– a
fr. 1615.– mensili
(anziché a fr. 2290.– mensili)
dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018, da fr. 2535.– a fr. 2665.– mensili (anziché a fr. 2895.–
mensili) in media dal 1° febbraio
2018.
al 31 dicembre 2019 e da fr. 2775.– a fr. 2930.–
mensili (anziché a fr. 3160.–
mensili) in seguito. Tutto ponderato, si giustifica così che essa sopporti due
terzi degli oneri processuali e rifonda al marito, il quale ha presentato
osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore (6 pagine),
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte
(un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). La
riforma odierna non incide apprezzabilmente invece sulle spese di primo grado,
che possono rimanere invariate.
IV. Rimedi giuridici a
livello federale
18.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà al ricorrente rendere
verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le
misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), comunque sia, in sede federale il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art.
98.
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1
della sentenza impugnata è riformato come segue:
AO 1 è condannato a versare, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la moglie:
Dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018:
fr. 1615.– mensili;
Dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019:
fr. 2665.– mensili;
Dal 1° gennaio 2020:
fr. 2930.– mensili.
2. Le spese processuali di fr.
1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico della
medesima e per il resto a carico di AO 1, al
quale l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).