11.2020.101
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: verosimiglianza del credito vantato dall'istante
16 febbraio 2021Italiano16 min
ha commissionato alla ditta AP 1 la fornitura di calcestruzzo. Per le sue prestazioni la AP 1
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.101
Lugano
16 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2017.381 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 4 aprile 2017 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 31 luglio 2020 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 20 luglio 2020;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell'estate del 2016
l'impresa __________ SA, alla quale erano affidati i lavori
da capomastro per costruire una casa
d'abitazione sulla
particella n. 2141 RFD di __________, sezione di __________, proprietà di AO 1,
ha commissionato alla ditta AP 1 la fornitura di calcestruzzo. Per le sue prestazioni la AP 1
ha emesso varie fatture, solo parzialmente onorate della __________ SA. Il saldo scoperto ammonta a complessivi
fr. 25 438.35.
B. Il
4 aprile 2017 la AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,
postulando l'iscrizione provvisoria sulla
particella n. 2141, già in via cautelare
e inaudita parte, di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori per fr. 25 438.35 con interessi al 5% dal
31 agosto 2016 su fr. 2943.15, dal 30 ottobre 2016 su fr. 7883.30, dal 1° dicembre
2016 su fr. 3884.90, dal 31 dicembre 2016 su fr. 4194.95 e dal 31 gennaio
2017 su fr. 6532.05. Con decreto
cautelare del giorno successivo, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha
ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito delle spese processuali di fr. 500.– e
delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo
il contraddittorio.
C. All'udienza del 12 luglio 2017, indetta per il
contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, subordinatamente di
accoglierla fino a concorrenza di fr. 3601.30. La AP 1 ha replicato e il convenuto ha duplicato, ognuno
ribadendo il proprio punto di vista e notificando prove. L'istruttoria è iniziata il 13 luglio 2017 ed è
stata chiusa il 23 agosto successivo. Al dibattimento finale, tenuto quello
stesso giorno, le parti hanno confermato le loro posizioni. Nel frattempo, il 7 giugno
2017, la __________ SA è stata dichiarata in fallimento e il 12 marzo 2018 è
stata radiata dal registro di commercio.
D. Statuendo
con sentenza del 20 luglio 2020, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza,
nel senso che ha confermato limitatamente a fr. 10 438.35
con interessi del 5% dal 4 aprile 2017 l'iscrizione provvisoria decretata senza
contraddittorio il 5 aprile 2020. Alla
AP 1 egli ha impartito un termine fino al 22 settembre 2020 per promuovere la causa
intesa al-l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse
decorso infruttuoso l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Le spese
processuali di fr. 800.– (compresi gli oneri dovuti per il decreto cautelare
emesso inaudita parte) sono state poste per fr. 480.– a carico dell'istante e
per il resto a carico del convenuto, al quale l'istante è stata tenuta a rifondere
fr. 900.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del
31 luglio 2020, chiedendo che la decisione impugnata
sia riformata nel senso di confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per fr. 25 438.35 con interessi al
5% dalle scadenze indicate nell'istanza. Nelle sue osservazioni
del 4 settembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 22 settembre 2020
la AP 1 ha pro-mosso l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale per complessivi fr. 25 438.35 oltre interessi al 5% (inc. SE.2020.49).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d
n. 5 CPC). Le relative decisioni dei Pretori (o dai Pretori aggiunti) sono
appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC),
sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare
dell'ipoteca controverso in prima sede (fr.
25.
438.35 complessivi). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la
sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'istante il 21 luglio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Inoltrato il 31 luglio 2020, ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello la AP 1 acclude copia
dell'elenco fatture senza acconto, dell'11 gennaio 2017 (doc. B), copia
dell'elenco fatture con deduzione
dell'acconto, del 15 febbraio 2017 (doc. C), e copia della sua liquidazione
23.
dicembre 2016 (doc. D). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in
appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). A parte la liquidazione
del 23 dicembre 2016, che già figura nel carteggio trasmesso d'ufficio a questa
Camera (doc. 3), gli altri documenti precedono il giudizio impugnato senza che
l'appellante spieghi quali motivi le avrebbero impedito di sottoporli al Pretore
aggiunto nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei. Si tratta
perciò di atti non ricevibili.
3.
Nella sentenza impugnata
il Pretore aggiunto, riassunti i principi che disciplinano l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, ha accertato
la tempestività dell'istanza, ha verificato che le prestazioni svolte dall'istante
beneficiassero del privilegio dell'ipoteca legale e ha ritenuto che la condotta
dell'istante, la quale aveva fornito il calcestruzzo nonostante il ritardo della
convenuta nei pagamenti, non era abusiva, le difficoltà finanziarie della __________
SA essendole ignote. Ciò posto, il primo giudice ha dedotto dalla pretesa fatta
valere dal-l'istante (fr. 25 438.35) un acconto di fr. 15 000.– versato dalla __________ SA alla stessa AP 1 il 7
febbraio 2017. Per il primo giudice, quantunque M__________ __________, dipendente
dell'istante, abbia dichiarato che l'acconto
in questione era stato imputato sul totale delle fatture di fr. 40 438.35,
onde lo scoperto di fr. 25 438.35, la testimonianza non poteva “essere preferita [a quella
dell'arch. __________ B__________], anche perché sconfessata dalla stessa parte
istante nell'ambito della presente procedura”. Secondo il Pretore aggiunto,
nell'istanza la AP 1 aveva sostenuto infatti di avere emesso fatture per complessivi
fr. 25 438.35
e all'udienza del 12 luglio 2017 la medesima aveva affermato che
l'acconto in questione “si riferiva ad altri cantieri”. In definitiva, egli ha
ordinato così l'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria per fr. 10 438.35 con interessi del
5% soltanto dall'introduzione dell'istanza, “non essendo ammessa una messa in mora al solo scadere di 30 giorni
dall'emissione di ogni fattura”.
4.
L'appellante
contesta l'opinione del Pretore aggiunto, ribadendo che l'importo complessivo
delle fatture emesse per il cantiere
del
convenuto assommava a fr. 40 438.35 e che, tenendo calcolo dell'acconto di fr. 15 000.–, il saldo in suo
favore risulta di
fr. 25 438.35. A suo parere, la
deposizione di M__________ __________ non si elide con quella dell'architetto B__________,
direttore dei lavori, già per il fatto che quest'ultimo si è limitato ad
affermare di non avere mai visto le fatture della AP 1. Essa, poi, nega di
avere riconosciuto nell'istanza la mera emissione delle “5 fatture prodotte”, essendosi
invece limitata ad allegare che “per le forniture su questo cantiere sono state
messe le fatture prodotte”, senza però precisare trattarsi “delle uniche e sole
fatture emesse per le forniture in questione”. Per di più, essa soggiunge, l'importo
complessivo di fr. 40 438.35 è dimostrato dalla quantità di calcestruzzo fatturato,
pari a 153.900 m³, importo simile a quanto indicato dall'architetto B__________ di 154.710
m³ nella
liquidazione finale. L'appellante chiede infine di riconoscerle gli interessi
di mora del 5% dalla scadenza delle singole fatture.
5.
Nella
fattispecie rimane litigiosa in questa sede, per finire, la questione di sapere
se a un esame di verosimiglianza l'ipoteca legale debba essere iscritta provvisoriamente
per fr. 25 438.35, come sostiene la
ditta, o per soli fr. 10 438.35, come ha stabilito il Pretore. Occorre chiarire, in
altri termini, su quale importo si debba imputare, a un sommario esame, l'acconto
di fr. 15 000.– versato dalla
committente all'istante.
a) Davanti
al primo giudice la AP 1 ha affermato che per le forniture di calcestruzzo essa
“ha emesso nei confronti della __________ SA il 31 luglio, il 30 settembre, il
31.
ottobre 2016, il 30 novembre e il 31 dicembre 2016, 5 fatture per un importo
complessivo di fr. 25 438.35. La debitrice, fatta eccezione di un anticipo di fr. 3904.20,
conteggiato sulla fattura 31 luglio 2016, non ha effettuato altri pagamenti
sulle fatture dell'istante” (istanza, pag. 2 ad 2). All'istanza la AP 1 ha
accluso le cinque fatture (doc. A a E) con un riassunto delle stesse (doc. F). Di
fronte a tali allegazioni il convenuto ha eccepito che “l'istante ha ricevuto,
oltre all'acconto di fr. 3904.20, un altro acconto di fr. 15 000.– in data 07.02.2017”,
dichiarando di avere “sempre e puntualmente onorato le fatture della __________
SA, che contemplavano pure la fornitura del calcestruzzo (doc. 3)”. Al proposito
egli ha prodotto il “fascicolo dei giustificativi relativi ai pagamenti alla __________
SA”, tra i quali la liquidazione per le opere
da impresario costruttore del 23 dicembre 2016 (doc. 3).
In
replica l'istante ha confermato di avere ricevuto unicamente l'acconto di fr.
3904.20, aggiungendo che “con ogni verosimiglianza, come verrà dimostrato in
causa, il versamento di fr. 15 000.– eseguito dalla __________ SA nel mese di febbraio 2017 si
riferisce ad altri cantieri (verbale del 12 luglio 2017, pag. 2). Per accertare
se l'acconto di fr. 15 000.– fosse imputabile sul saldo preteso dall'istante il Pretore
aggiunto ha ammesso le testimonianze di M__________ __________ (direttore della AP 1) e dell'arch. __________ B__________
(direttore dei lavori: ordinanza sulle prove del 13 luglio 2017).
b) M__________
__________ ha riferito nella sua deposizione che ‟il totale
delle prestazioni da noi fatturate ammontava a fr. 40 438.35; dedotto il
pagamento di fr. 15 000.–
si ottiene il saldo di
fr. 25 438.35 oggetto
dell'ipoteca richiesta”. Egli ha soggiunto che “le fatture saldate con il
pagamento di fr. 15 000.–,
oltre ad aver estinto le precedenti fatture, è stato imputato parzialmente quale acconto alla fattura di fr. 6847.35
per fr. 3904.20ˮ. Egli ha
poi concluso dichiarando di avere inviato al direttore dei lavori
l'elenco totale delle fatture, per complessivi
fr. 40 438.35
(deposizione del 23 agosto 2017: verbali, pag. 7). Dal canto suo l'arch. __________
B__________ ha negato di avere visto le fatture inviate dalla AP 1 e di sapere soltanto “quanto calcestruzzo
in metri cubi è stato fornito e liquidato per la casa AO 1” (deposizione del 23 agosto 2017: verbali, pag. 8).
c) Ne
discende che la versione dei fatti esposta da M__________ __________ corrisponde
solo in parte a quella descritta dall'istante negli allegati preliminari. Ora,
in un processo retto dal principio dispositivo – come quello in esame – incombe
a chi adisce il giudice addurre i fatti a sostegno delle sue pretese e notificare
le prove. Il convenuto, da parte sua, dev'essere messo nella situazione di
contestare quei fatti e di offrire controprove. Spetta infine al giudice operare
gli accertamenti necessari e sussumerli sotto le norme o i principi giuridici
pertinenti (art. 55 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.1). Non è compito del
giudice per contro sostituirsi alla diligenza dei contendenti o suggerire fatti
che una parte non ha addotto. Ciò
non impedisce al giudice, in ogni modo, di fondarsi su fatti che rientrano nel
quadro del processo, indipendentemente da chi li ha allegati (DTF 143 III 1
consid. 4.1 con rinvii). In concreto va esaminato pertanto se l'istante ha addotto
i fatti pertinenti e se, in caso contrario, si
possa tenere conto di fatti emersi dall'istruttoria.
d) Nella
sentenza
DTF 142 III 462 il Tribunale federale ha avuto modo di esaminare,
senza pronunciarsi a titolo definitivo, a che condizioni possano essere
considerati fatti non allegati dalle parti. Esso ha ricordato che, accanto ad
autori decisamente contrari a una loro presa in considerazione (Gehri in: Basler Kommentar, Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 55), sussistono autori più
transigenti, i quali fanno notare che in simile eventualità la fattispecie è di
regola incompleta o poco chiara, ragione per cui il giudice ha un obbligo di
interpello (art. 56 CPC). Fermo restando, per
di più, che fatti pertinenti non contestati non possono mai essere
ignorati (Oberhammer in:
Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 10 e 13 ad art. 55).
Altri autori ammettono l'accertamento di fatti non addotti, a condizione che tali
fatti rientrino nell'ambito di quanto è stato allegato (Hurni in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,
edizione 2012. n. 36 ad art. 55) o inducano a conseguenze giuridiche coperte
dalla pretesa in discussione (Schenker
in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 12 ad art.
55), sempre che sia garantito il diritto di essere sentito dell'avversario (Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna
2001, pag. 149 n. 769).
e) Nel caso specifico non si
disconoscono le lacunose e discrepanti affermazioni della AP 1 nell'istanza e
nella replica. Nonostante ciò, i fatti non espressamente allegati dall'istante
risultavano dalle allegazioni del convenuto, il quale sosteva di avere pagato interamente alla __________
SA la fornitura del calcestruzzo, richiamando esplicitamente
la liquidazione per opere da impresario costruttore allestita
dall'impresa di costruzioni e vidimata dall'architetto B__________. Da quel
documento si evince senza equivoco che il costo
“totale calcestruzzo” ammontava a fr. 40 434.50 (doc. 3, secondo foglio a metà). Ciò vale
analogamente per il versamento del 7 febbraio 2017, di fr. 15 000.–, quale “acconto AO 1 __________”. Inoltre lo stesso Pretore
aggiunto ha ammesso la deposizione di M__________ __________ proprio per
accertare se l'acconto di fr. 15
000.– fosse imputabile sul
saldo preteso dall'istante. In circostanze siffatte, a un esame di
verosimiglianza è lecito ritenere che quanto narrato dal tesimone rientrava nell'ambito
fattuale allegato dalle parti e nel contesto giuridico della causa.
f) Salvo
casi chiari, l'apprezzamento di deposizioni contrastanti va rinviata al
giudizio sul diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (I CCA,
sentenza inc. 11.2018.87 dell'11 ottobre 2019 consid. 4d con rinvio). Visto
quanto precede, a un sommario esame l'istante ha
reso attendibile di avere fornito sul cantiere del convenuto calcestruzzo per
fr. 40
438.35, che
la committente ha versato un acconto di fr. 15 000.– e che rimaneva scoperto un saldo di fr. 25 438.35. Reso verosimile l'ammontare
della pretesa e rimasti senza contestazione gli altri presupposti per
ottenere l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca, l'esistenza del diritto
all'iscrizione definitiva non appare pertanto escluso o altamente inverosimile.
Ne segue che l'appello su questo punto si rivela fondato e che l'ipoteca legale
va iscritta per tale importo.
6.
L'appellante
chiede inoltre che gli interessi di mora del 5% decorrano dal 30° giorno dopo
la data delle fatture scoperte. Essa rammenta che in applicazione dell'art. 102
CO quando il giorno dell'adempimento è stabilito o risulti determinato da una
disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, come risulta dalle
fatture trasmesse alla committente, il debitore è messo in mora con il solo
decorso del detto giorno.
a) Secondo
l'art. 102 cpv. 1 CO se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in
mora mediante l'interpellazione del creditore. Quando il giorno dell'adempimento
sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente
convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora per il solo
decorso di detto giorno (art. 102 cpv. 2 CO).
b) In
concreto le fatture prodotte dall'istante recano la dicitura “pagamento: 30
giorni netto” (doc. A a D). Tale indicazione costituisce per la dottrina un
valido interpello nel senso della citata
norma (Wiegand in: Basler
Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 9 ad art. 102 CO; Thévenoz in: Commentaire romand, CO I,
2ª edizione, n. 24 ad art. 102; Weber/Emmenegger
in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 68 ad art. 102 con rinvio alla nota 138; Tercier, Le droit des obligations, 6ª edizione, pag. 320 n. 1379).
Gli interessi moratori decorrono perciò dal 30° giorno dalla presumibile
ricezione delle singole fatture. Anche al riguardo l'appello risulta fondato.
7.
Le
spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del
convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è accolta, nel senso che, passata in
giudicato la presente decisione, l'ufficiale del registro fondiario del
Distretto di Bellinzona è invitato a iscrivere, a conferma del decreto cautelare
emanato senza contraddittorio il 5 aprile 2017 dal Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona, un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori in favore della AP 1 sulla particella n. 2141 di __________, sezione __________,
appartenente a AO 1, per fr. 25 438.35 con interessi al 5% dal 31 agosto 2016 su fr. 2943.15,
dal 31 ottobre 2016 su fr. 7883.30, dal 1° dicembre 2016 su fr. 3884.90,
dal 31 dicembre 2016 su fr. 4194.95 e dal 31 gennaio 2017 su fr. 6532.05.
3. Le spese
processuali di fr. 800.– (comprese quelle del decreto cautelare emesso il 5
aprile 2017), da anticipare dall'istante, sono poste a carico del convenuto,
che rifonderà all'istante fr. 4500.– per ripetibili.
Il
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato.
II. Le
spese di appello di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1,
che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per
ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
– Pretura del Distretto di
Bellinzona;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona (dopo il passaggio
in giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).