11.2020.103
Appello divenuto senza interesse in seguito all'emanazione della decisione finale di merito
15 dicembre 2022Italiano12 min
gratuito patrocinio formulata da AO 1 e AO 2 con le osservazioni all'appello del
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.103
11.2020.107
Lugano
15 dicembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SE.2017.5
(filiazione: diritto di visita e contributo alimentare dopo l'espatrio) della
Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24
gennaio 2017 da
AO 1 ora in (NL)
per sé e in
rappresentanza della figlia
AO 2 (2009)
(entrambe
patrocinate dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 7 agosto 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 28 luglio 2020 (inc. 11.2020.103) e sulla richiesta di
gratuito patrocinio formulata da AO 1 e AO 2 con le osservazioni all'appello del
17 agosto 2020 (inc. 11.2020.107);
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 aprile 2009 AO 1 (1987)
ha dato alla luce una figlia, M__________, che è stata riconosciuta il 17
luglio 2009 da AP 1 (1985). Con
sentenza del 23 maggio 2019 questa Camera, riformando parzialmente una decisione
emanata dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, ha
autorizzato il tra-sferimento di AO 2 nei Paesi Bassi insieme con la madre,
alla quale la figlia è affidata con esercizio congiunto dell'autorità
parentale, non appena il primo giudice avesse regolato mediante decisione
esecutiva il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per AO 2 dopo
l'espatrio. Questa Camera ha statuito anche sul contributo alimentare per la
figlia sino al trasferimento, fissandolo in fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2018 e in fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi, confermando
fino all'espatrio l'assetto delle visite paterne in un fine settimana ogni quindici
giorni dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina e in un
pomeriggio settimanale (il mercoledì dalle ore 11.45 alle ore 19.00, con
estensione durante le vacanze scolastiche il giovedì alle ore 9.00 (inc.
11.2018.99, 11.2018.100 e 11.2018.101). Un ricorso in materia civile presentato
da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale
federale con sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.
B. Nel frattempo, con
petizione del 18 novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno chiesto al Pretore, già in via
cautelare e previo conferimento del gratuito patrocinio, la regolamentazione
del diritto di visita paterno e la fissazione di un contributo alimentare per
la figlia dopo il trasferimento nei Paesi
Bassi. AP 1 ha proposto l'11 dicembre 2019 di respingere l'istanza
cautelare e con una sua istanza cautelare ha chiesto, tra l'altro, di vietare a
AO 1 ‒sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di modificare il
domicilio della figlia. Statuendo con decreto cautelare del 28 luglio 2020
nelle more istruttorie, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza delle
attrici, nel senso che ha regolato il diritto di visita paterno
e fissato un contributo
alimentare per la figlia dopo l'espatrio.
L'istanza cautelare di AP
1 è stata respinta. Il giudizio sulle spese è stato rinviato al merito.
C. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 7
agosto 2020 perché, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, il
decreto in questione fosse annullato (o almeno sospeso) e fosse vietato in via
cautelare alla madre di trasferire la residenza abituale della figlia nei Paesi
Bassi fino al momento in cui il Pretore non avesse emanato la sentenza di
merito, subordinatamente perché la figlia fosse affidata a lui o, in via di
ulteriore subordine, a lui e a AO 1 in custodia alternata, incaricando il
curatore educativo di definire i tempi di permanenza di AO 2 presso ciascun
genitore. Il 15 agosto 2020 AP 1 ha introdotto un complemento all'appello che,
tardivo, non è stato intimato alle istanti. AO 1 e AO 2 sono state chiamate a esprimersi
unicamente sulla richiesta di effetto sospensivo, che il 17 agosto 2020
hanno proposto di respingere, postulando il beneficio del gratuito patrocinio.
D. Con decreto del 19
agosto 2020 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello di AP 1
effetto sospensivo, rinviando il giudizio sulle spese alla decisione finale. Avverso
tale decreto AO 1 e AO 2 hanno introdotto al Tribunale federale il 24 agosto
2020 un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia
costituzionale. Una loro richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal
Tribunale federale con decreto del 26 agosto 2020. Statuendo poi il 30 marzo
2021, il Tribunale federale ha respinto il primo ricorso nella misura in cui
era ammissibile e ha dichiarato inammissibile il secondo. Le spese giudiziarie
di fr. 1000.‒ sono state poste a carico delle ricorrenti, tenute a
rifondere a AP 1 fr. 300.‒ a titolo di ripetibili per le osservazioni
all'istanza di effetto sospensivo. La richiesta di gratuito patrocinio
avanzata dalle ricorrenti è stata respinta (sentenza 5A_678/2020).
E. Il Pretore ha
giudicato nel merito il 1° giugno 2021, accogliendo parzialmente la petizione, nel
senso che ha regolato in via definitiva il diritto di visita paterno a AO 2 e il
contributo alimentare in favore della
figlia dopo l'espatrio. Le spese
processuali di complessivi fr. 13 800.–
sono state poste per tre quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico delle
attrici, alle quali AP 1 è stato tenuto a rifondere fr. 1800.– per
ripetibili ridotte (inc. SE.2017.5). Le attrici sono state ammesse al beneficio
del gratuito patrocinio. Contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera mediante
appello del 2 luglio 2021. La Camera ha statuito con sentenza odierna,
respingendo l'appello in quanto ricevibile e confermando la decisione del
Pretore. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico di AP 1, con
obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 3000.– complessivi per ripetibili. La richiesta
di gratuito patrocinio presentata dalle attrici è stata dichiarata senza
oggetto (inc. 11.2021.92 e 11.2021.99).
F. Nelle circostanze
descritte rimane ancora da decidere sull'appello esperito da AO 1 e AO 2 il 7
agosto 2020 contro il decreto cautelare del 28 luglio 2020 (sopra, lett.
C), tuttora pendente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nell'appello del 7 agosto
2020.
AP 1 chiedeva che, previa concessione dell'effetto sospensivo, in riforma
del decreto cautelare emesso dal Pretore il 28 luglio 2020 l'istanza di AO 1 e AO
2.
fosse respinta e fosse vietato alla madre di trasferire la residenza
abituale della figlia nei Paesi Bassi fino al momento in cui il Pretore non avesse
emanato la sentenza di merito. Subordinatamente l'appellante sollecitava
l'affidamento esclusivo della figlia o, in via di ulteriore subordine, l'affidamento
alternato della figlia a lui e a AO 1, incaricando il curatore educativo di
definire i tempi di permanenza di AO 2 presso ciascun genitore. AO 1 e AO 2
sono state chiamate a esprimersi unicamente sulla richiesta di effetto
sospensivo, che il 17 agosto 2020 hanno proposto di respingere, postulando
il beneficio del gratuito patrocinio. Il presidente di questa Camera ha conferito
all'appello il 18 agosto 2020 effetto sospensivo, di modo che il decreto
cautelare impugnato (sul diritto di visita paterno e contributo alimentare in favore di AO 2 dopo l'espatrio) non è entrato in vigore.
2.
Statuendo nel merito il 1° giugno 2021, il Pretore ha accolto parzialmente
‒ come detto ‒ la petizione di AO 1 e AO 2, nel senso che ha
regolato in via definitiva il diritto di visita paterno e il contributo alimentare in favore di AO 2 dopo l'espatrio. Tale sentenza è stata
confermata con decisione odierna da questa Camera, che ha respinto in quanto ricevibile
un appello di AP 1 (inc. 11.2021.92). Ora, con il passaggio in giudicato di
una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per legge,
tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esame ‒ che il giudice
disponga altrimenti ai fini dell'esecuzione o che la legge ciò preveda (art.
268.
cpv. 2 CPC). Quanto a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza
emessa da questa Camera, esso non sospende il passaggio in giudicato della sentenza,
che non ha carattere costitutivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; in materia di
mantenimento: DTF 146 III 284 consid. 2). Ne segue che tale decisione, presa
in data odierna, passa in giudicato con la notifica, ciò che rende ormai senza
interesse il decreto cautelare impugnato, superato dagli eventi.
3.
Qualora una causa
diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal
ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le
ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnata-mente,
“quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe
presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei
motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v.
anche in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art.
107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n.
8.
ad art. 107; Sterchi in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol.
I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107
CPC). Per decidere chi e in
che misura debba sopportare le spese e le ripetibili il giudice valuta quindi,
sommariamente, quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento.
Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia spese e ripetibili
vanno addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
4.
In concreto AP 1 chiedeva in via principale che,
previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, il decreto cautelare
impugnato fosse annullato (o almeno sospeso nei suoi effetti) e fosse vietato in
via cautelare a AO 1 di trasferire la residenza abituale della figlia nei Paesi
Bassi fino al momento in cui il Pretore non avesse emanato la sentenza di
merito. La richiesta non poteva dirsi priva di giustificazione. Nella sentenza
del 23 maggio 2019 questa Camera
aveva autorizzato invero il trasferimento di AO 2 nei Paesi Bassi insieme
con la madre non appena il primo giudice avesse disciplinato mediante “decisione
esecutiva” il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per la
figlia dopo l'espatrio (sopra, lett. A).
Con petizione del 18
novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno poi chiesto al Pretore di disciplinare entrambe
le questioni già in via cautelare, nelle more istruttorie, richiesta che il Pretore ha sostanzialmente
accolto (sopra, lett. B). Se non che, questa Camera aveva stabilito
nella sentenza di rinvio che il trasferimento della figlia sarebbe potuto
avvenire previa “decisione esecutiva”. Per decisione esecutiva la Camera
intendeva manifestamente un pronunciato di merito, ciò che il Pretore aveva
compreso (decreto cautelare impugnato, lett. J). L'emanazione di un
decreto cautelare non era quindi conforme alle indicazioni vincolanti contenute
nella sentenza di rinvio, cui il Pretore era tenuto. Onde il verosimile
fondamento dell'appello inoltrato da AP 1.
5.
Nelle
condizioni illustrate, dopo quanto si è visto, le spese dell'attuale stralcio della causa dal ruolo andrebbero a carico di AO 1
e AO 2. Sta di fatto ch'esse sono state chiamate a determinarsi unicamente
sulla richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello (sopra, lett. C),
mentre sul contenuto del ricorso non sono state invitate a esprimersi. E
siccome non hanno chiesto di respingere l'appello, esse non possono considerarsi
soccombenti (nel senso dell'art. 106 cpv. 1 CPC). Per l'appello conviene quindi
rinunciare al prelievo di spese e all'attribuzione di ripetibili.
A torto invece AO 1 e AO
2.
hanno proposto di respingere la richiesta di effetto sospensivo che figurava
nell'appello (i loro argomenti sono stati respinti anche dal Tribunale
federale: sopra, lett. D). In tale misura vanno loro addebitate pertanto le
spese e le ripetibili che nel decreto presidenziale del 19 agosto 2020 sull'effetto
sospensivo erano state rinviate alla decisione finale. Quanto al gratuito
patrocinio postulato da AO 1 e AO 2, tale beneficio non può entrare in linea di
conto. Una loro resistenza all'appello sarebbe verosimilmente apparsa infatti
‒ come si è spiegato ‒ priva di esito favorevole, mentre le loro osservazioni alla richiesta di
effetto sospensivo si sono rivelate prive di consistenza e non avevano
possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello
è divenuto senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili per l'appello. Le spese inerenti al decreto
presidenziale del 19 agosto 2020 sull'effetto sospensivo, di fr. 350.‒,
sono poste solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, che rifonderanno a AP 1,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.‒ complessivi per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio avanzata da AO 1 e AO 2 nelle
osservazioni alla richiesta di effetto sospensivo è respinta.
4. Notificazione:
‒ ;
‒ .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).