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Decisione

11.2020.103

Appello divenuto senza interesse in seguito all'emanazione della decisione finale di merito

15 dicembre 2022Italiano12 min

gratuito patrocinio formulata da AO 1 e AO 2 con le osservazioni all'appello del

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.103

11.2020.107

Lugano

15 dicembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SE.2017.5

(filiazione: diritto di visita e contributo alimentare dopo l'espatrio) della

Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24

gennaio 2017 da

AO 1 ora in (NL)

per sé e in

rappresentanza della figlia

AO 2 (2009)

(entrambe

patrocinate dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 7 agosto 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 28 luglio 2020 (inc. 11.2020.103) e sulla richiesta di

gratuito patrocinio formulata da AO 1 e AO 2 con le osservazioni all'appello del

17 agosto 2020 (inc. 11.2020.107);

Ritenuto

in fatto: A. Il 27 aprile 2009 AO 1 (1987)

ha dato alla luce una figlia, M__________, che è stata riconosciuta il 17

luglio 2009 da AP 1 (1985). Con

sentenza del 23 maggio 2019 questa Came­ra, riformando parzialmente una decisione

emanata dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, ha

autorizzato il tra-sferimento di AO 2 nei Paesi Bassi insieme con la madre,

alla quale la figlia è affidata con esercizio congiunto del­l'autorità

parentale, non appena il primo giudice avesse regolato mediante decisione

esecutiva il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per AO 2 dopo

l'espatrio. Questa Camera ha statuito anche sul contributo alimentare per la

figlia sino al trasferimen­to, fissandolo in fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio

2017 al 31 dicembre 2018 e in fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi, confermando

fino all'espatrio l'assetto delle visite paterne in un fine settimana ogni quin­dici

giorni dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina e in un

pomeriggio settimanale (il mercoledì dalle ore 11.45 alle ore 19.00, con

estensione durante le vacanze scolastiche il giovedì alle ore 9.00 (inc.

11.2018.99, 11.2018.100 e 11.2018.101). Un ricorso in materia civile presentato

da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale

federale con sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.

B. Nel frattempo, con

petizione del 18 novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno chiesto al Pretore, già in via

cautelare e previo conferimento del gratuito patrocinio, la regolamentazione

del diritto di visita paterno e la fissazione di un contributo alimentare per

la figlia dopo il trasferimento nei Paesi

Bassi. AP 1 ha proposto l'11 dicembre 2019 di respingere l'istanza

cautelare e con una sua istanza cautelare ha chiesto, tra l'altro, di vietare a

AO 1 ‒sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di modificare il

domicilio della figlia. Statuendo con decreto cautelare del 28 luglio 2020

nelle more istruttorie, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza delle

attrici, nel senso che ha regolato il diritto di visita paterno

e fissato un contributo

alimentare per la figlia dopo l'espatrio.

L'istanza cautelare di AP

1 è stata respinta. Il giudizio sulle spese è stato rinviato al merito.

C. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 7

agosto 2020 perché, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, il

decreto in questione fosse annullato (o almeno sospeso) e fosse vietato in via

cautelare alla madre di trasferire la residenza abituale della figlia nei Paesi

Bassi fino al momento in cui il Pretore non aves­se emanato la sentenza di

merito, subordinatamente perché la figlia fosse affidata a lui o, in via di

ulterio­re subordine, a lui e a AO 1 in custodia alternata, incaricando il

curatore educativo di definire i tempi di permanen­za di AO 2 presso ciascun

genitore. Il 15 agosto 2020 AP 1 ha introdotto un complemento all'appello che,

tardivo, non è stato intimato alle istanti. AO 1 e AO 2 sono state chiamate a esprimersi

unicamente sulla richiesta di effetto sospensivo, che il 17 agosto 2020

hanno proposto di respingere, postulando il beneficio del gratuito patrocinio.

D. Con decreto del 19

agosto 2020 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello di AP 1

effetto sospensivo, rinviando il giudizio sulle spese alla decisione finale. Avverso

tale decreto AO 1 e AO 2 hanno introdotto al Tribunale federale il 24 agosto

2020 un ricor­so in materia civile e un ricorso sussidiario in materia

costituzionale. Una loro richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal

Tribunale federale con decreto del 26 agosto 2020. Statuendo poi il 30 marzo

2021, il Tribunale federale ha respinto il primo ricorso nella misura in cui

era ammissibile e ha dichiarato inammissibile il secondo. Le spese giudiziarie

di fr. 1000.‒ sono state poste a carico delle ricorrenti, tenute a

rifondere a AP 1 fr. 300.‒ a titolo di ripetibili per le osservazioni

all'istanza di effet­to sospensivo. La richiesta di gratuito patrocinio

avanzata dalle ricorrenti è stata respinta (sentenza 5A_678/2020).

E. Il Pretore ha

giudicato nel merito il 1° giugno 2021, accogliendo parzialmente la petizione, nel

senso che ha regolato in via definitiva il diritto di visita paterno a AO 2 e il

contributo alimentare in favore della

figlia dopo l'espatrio. Le spese

processuali di complessivi fr. 13 800.–

sono state poste per tre quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico delle

attrici, alle quali AP 1 è stato tenuto a rifondere fr. 1800.– per

ripetibili ridotte (inc. SE.2017.5). Le attrici sono state ammesse al beneficio

del gratuito patrocinio. Contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera mediante

appello del 2 luglio 2021. La Camera ha statuito con sentenza odierna,

respingendo l'appello in quan­to ricevibile e conferman­do la decisione del

Pretore. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico di AP 1, con

obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 3000.– complessivi per ripetibili. La richiesta

di gratuito patrocinio presentata dalle attrici è stata dichiarata senza

oggetto (inc. 11.2021.92 e 11.2021.99).

F. Nelle circostanze

descritte rimane ancora da decidere sull'appel­lo esperito da AO 1 e AO 2 il 7

agosto 2020 contro il decreto cautelare del 28 luglio 2020 (sopra, lett.

C), tuttora pendente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nell'appello del 7 agosto

2020.

AP 1 chiedeva che, previa concessione dell'effetto sospensivo, in riforma

del decreto cautelare emesso dal Pretore il 28 luglio 2020 l'istanza di AO 1 e AO

2.

fosse respinta e fosse vietato alla madre di trasferire la residen­za

abituale della figlia nei Paesi Bassi fino al momento in cui il Pretore non aves­se

emanato la sentenza di merito. Subordinatamente l'appellante sollecitava

l'affidamento esclusivo della figlia o, in via di ulterio­re subordine, l'affidamento

alternato della figlia a lui e a AO 1, incaricando il curatore educativo di

definire i tempi di permanen­za di AO 2 presso ciascun genitore. AO 1 e AO 2

sono state chiamate a esprimersi unicamente sulla richiesta di effetto

sospensivo, che il 17 agosto 2020 hanno proposto di respingere, postulando

il beneficio del gratuito patrocinio. Il presidente di questa Camera ha conferito

all'appello il 18 agosto 2020 effetto sospensivo, di modo che il decreto

cautelare impugnato (sul dirit­to di visita paterno e contributo alimentare in favore di AO 2 do­po l'espatrio) non è entrato in vigore.

2.

Statuendo nel merito il 1° giugno 2021, il Pretore ha accolto parzialmente

‒ come detto ‒ la petizione di AO 1 e AO 2, nel senso che ha

regolato in via definitiva il diritto di visita paterno e il contributo alimentare in favore di AO 2 dopo l'espatrio. Tale sentenza è stata

confermata con decisione odierna da questa Camera, che ha respinto in quanto ricevibile

un appello di AP 1 (inc. 11.2021.92). Ora, con il passaggio in giudica­to di

una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per leg­ge,

tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esa­me ‒ che il giudice

dispon­ga altrimenti ai fini dell'esecuzio­ne o che la legge ciò preveda (art.

268.

cpv. 2 CPC). Quanto a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza

emessa da questa Camera, esso non sospende il passaggio in giudicato della sentenza,

che non ha carattere costitutivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; in materia di

mantenimento: DTF 146 III 284 consid. 2). Ne segue che tale decisio­ne, presa

in data odierna, passa in giudicato con la notifica, ciò che rende ormai senza

interesse il decreto cautelare impugnato, superato dagli eventi.

3.

Qualora una causa

diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal

ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le

ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnata-mente,

“quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe

presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei

motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v.

anche in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art.

107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n.

8.

ad art. 107; Sterchi in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol.

I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107

CPC). Per decidere chi e in

che misura debba sopportare le spese e le ripetibili il giudice valuta quindi,

sommariamente, quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento.

Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia spese e ripetibili

vanno addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

4.

In concreto AP 1 chiedeva in via principale che,

previo conferimento del­l'effetto sospensivo all'appello, il decreto cautelare

impugna­to fosse annullato (o almeno sospeso nei suoi effetti) e fosse vietato in

via cautelare a AO 1 di trasferire la residenza abituale della figlia nei Paesi

Bassi fino al momento in cui il Pretore non aves­se emanato la sentenza di

merito. La richiesta non poteva dirsi priva di giustificazione. Nella sentenza

del 23 maggio 2019 questa Came­ra

aveva autorizzato invero il trasferimento di AO 2 nei Paesi Bassi insieme

con la madre non appena il primo giudice avesse disciplinato mediante “decisione

esecutiva” il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per la

figlia dopo l'espatrio (sopra, lett. A).

Con petizione del 18

novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno poi chiesto al Pretore di disciplinare entrambe

le questioni già in via cautelare, nelle more istruttorie, richiesta che il Pretore ha sostanzialmente

accolto (sopra, lett. B). Se non che, questa Camera aveva stabilito

nella sentenza di rinvio che il trasferimento della figlia sarebbe potuto

avvenire previa “decisio­ne esecutiva”. Per decisione esecutiva la Camera

intendeva manifestamente un pronunciato di merito, ciò che il Pretore aveva

compreso (decreto cautelare impugnato, lett. J). L'emanazione di un

decreto cautelare non era quindi conforme alle indicazioni vincolanti contenute

nella sentenza di rinvio, cui il Pretore era tenuto. Onde il verosimile

fondamento del­l'appello inoltrato da AP 1.

5.

Nelle

condizioni illustrate, dopo quanto si è visto, le spese dell'attuale stralcio della causa dal ruolo andrebbero a carico di AO 1

e AO 2. Sta di fatto ch'esse sono state chiamate a determinarsi unicamente

sulla richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello (sopra, lett. C),

mentre sul contenuto del ricorso non sono state invitate a esprimersi. E

siccome non hanno chiesto di respingere l'appello, esse non possono considerarsi

soccombenti (nel senso dell'art. 106 cpv. 1 CPC). Per l'appello conviene quindi

rinunciare al prelievo di spe­se e all'attribuzione di ripetibili.

A tor­to invece AO 1 e AO

2.

hanno proposto di respingere la richiesta di effetto sospensivo che figurava

nell'appello (i loro argomenti sono stati respinti anche dal Tribunale

federale: sopra, lett. D). In tale misura vanno loro addebitate pertanto le

spese e le ripetibili che nel decreto presidenziale del 19 agosto 2020 sull'effetto

sospensivo erano state rinviate alla decisione finale. Quanto al gratuito

patrocinio postulato da AO 1 e AO 2, tale beneficio non può entrare in linea di

conto. Una loro resistenza all'appello sarebbe verosimilmente apparsa infatti

‒ come si è spiegato ‒ priva di esito favorevole, mentre le loro osservazioni alla richiesta di

effetto sospensivo si sono rivelate prive di consistenza e non avevano

possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello

è divenuto senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non si riscuotono spese né

si assegnano ripetibili per l'appello. Le spese inerenti al decreto

presidenziale del 19 agosto 2020 sull'effetto sospensivo, di fr. 350.‒,

sono poste solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, che rifonderanno a AP 1,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.‒ complessivi per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio avanzata da AO 1 e AO 2 nelle

osservazioni alla richiesta di effetto sospensivo è respinta.

4. Notificazione:

‒ ;

‒ .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).