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Decisione

11.2020.104

Assunzione di prove a titolo cautelare: spese e ripetibili

23 aprile 2021Italiano20 min

2017, lasciando tre figli: RE 1 (1944), nato dal suo primo matrimonio, U__________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.104

Lugano,

23 aprile 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2018.25 (assunzione

di prove a titolo cautelare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 22 giugno 2018

da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

CO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 3 ) e

CO 2

(ora

patrocinata dall'avv. PA 2 ),

giudicando sul reclamo

del 7 agosto 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da

RE 1 contro la decisione

del 28 luglio 2020 con cui il Pretore ha chiu­so un'assunzione di prove a

titolo cautelare promossa dal reclamante;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. L__________ __________

(1921), vedova, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 22 gennaio

2017, lasciando tre figli: RE 1 (1944), nato dal suo primo matrimonio, U__________

__________ (1947), nata dal secondo matrimonio, CO 1 (1959) e CO 2 (1960), nati

dal terzo matrimonio. Un altro figlio avuto dal terzo matrimonio, T__________ __________

(1953), è premorto il 1° gennaio 2001.

B. Su richiesta di CO 1, il Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna ha rilasciato il 14 aprile 2017 un

certificato ereditario in cui figurano come unici eredi fu L__________ __________

i figli CO 1 e CO 2 (inc. SO.2014.3774). RE 1 e U__________ __________ hanno

chiesto al Pretore il 29 maggio 2017 di essere inseriti anch'essi nel

certificato ere-ditario, allegan­do due testamenti pubblici di L__________ __________,

del 5 aprile 1978 e del 5 ottobre 2005, come pure due testamenti olografi,

del 15 dicembre 2010 e del 17 agosto 2011. Con decisione del 1° giugno

2017 il Pretore ha annullato il certificato ereditario e ha invitato gli

istanti a far pubblicare le disposizioni di ultima volontà (inc. SO.2017.483),

pubblicazione che è avvenuta il 27 settembre 2017 (inc. SO.2017.774). Il 27

ottobre 2017 CO 2 ha dichiarato al Pretore di opporsi al rilascio di un nuovo

certificato ereditario.

C. RE 1 e U__________ __________

hanno introdotto il 22 mar­zo 2018 alla medesima Pretura un'istanza di

conciliazione nei confronti di CO 1 e CO 2 (inc. CM.2018.33) per essere

autorizzati a promuovere causa con le seguenti richieste di giudizio:

1. I

testamenti pubblici e olografi della defunta L__________ __________ di data 5

apri­le 1978, 5 ottobre 2005, 15 dicembre 2010 e 17 agosto 2011 sono annullati

per incapacità di disporre, difetto di libera volontà, causa illecita e

immorale, così come per vizi di forma.

La

successione fu L__________ __________ è di conseguenza divisa tra i figli eredi

RE 1, U__________ __________, CO 1 e CO 2 secon­do le quote legali in ragione

di ¼ ciascuno.

2. In

via subordinata è accertato che i testamenti di data 5 aprile 1978, 5 ottobre

2005, 15 dicembre 2010 e 17 agosto 2011 della defunta L__________ __________

ledono la quota legittima degli eredi RE 1 e U__________ __________.

Le

disposizioni testamentarie eccedenti la porzione legittima sono

conseguentemente ridotte affinché i coeredi RE 1 e U__________ __________ ricevano

la quota legittima di ¾ di ¼ della successione fu L__________ __________, con

la condanna dei convenuti CO 1 e CO 2 a versare agli attori RE 1 e U__________ __________

un importo di fr. … ciascuno.

3. È

accertato che le liberalità e le donazioni effettuate in vita da L__________ __________

ai figli CO 1 e CO 2 ledono la quota legittima degli eredi RE 1 e U__________ __________

e vanno di conseguenza ridotte alla porzione disponibile affinché i coeredi RE

1 e U__________ __________ ricevano la quota legittima di ¾ di ¼ della

successione con la condanna di CO 1 e CO 2 al versamento di fr. … ciascuno.

4. È

fatto ordine a CO 1 e a CO 2 di fornire agli eredi ogni informazione necessaria o utile all'accertamento dell'asse

successorio, incluse le liberalità

tra vivi e altri elementi di rilievo ai sensi degli art. 475 segg. CC.

5. È

accertata e divisa la successione fu L__________ __________.

U__________ __________ è

deceduta il 31 marzo 2018. La procedura di conciliazione è stata sospesa il 4 maggio

2018 nell'attesa che fosse stato rilasciato il suo certificato ereditario.

D. Il 22 giugno 2018 RE

1 si è rivolto con un'istanza al Pretore perché fossero assunte a titolo

cautelare le prove in appresso (inc. CA.2018.25):

1.1.1 È

ordinato l'interrogatorio di CO 1 e CO 2, i quali saranno citati a comparire

nell'aula udienze il giorno … per rispondere, in particolare, alle seguenti

domande:

(…)

1.1.2 A

CO 1 e CO 2 è ordinata la produzione di tutta la documentazione in loro possesso

relativa a beni mobili e immobili di proprietà dei genitori. Nel caso in cui

determinati beni immobili fossero passati in loro possesso, CO 1 e CO 2 saranno

tenuti a produrre gli atti autentici relativi a tali trapassi.

1.1.3 A

CO 1 e CO 2 è ordinata la produzione di tutta la documentazione fiscale in loro

possesso, in particolare le dichiarazioni fiscali con relativa decisione degli

ultimi cinque anni, oltre agli inventari fiscali allestiti a seguito del

decesso del padre e della madre.

1.2 È

fatto ordine all'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno di produrre la

documentazione fiscale della signora L__________ __________ degli ultimi cinque

anni.

Invitato a presentare

osservazioni, CO 1 ha dichiarato il 6 luglio 2018 di rimettersi al giudizio del

Pretore “con prudenziale protesta di spese e ripetibili”. CO 2 ha dichiarato

anch'essa il 7 luglio 2018 di rimettersi al giudizio del Pretore, precisando

che “sono nondimeno protestate tasse, spese ed indenni­tà ripetibili”.

E. Accertato che i

convenuti non si opponevano all'istanza, il Preto­re ha convocato le parti il 19

luglio 2018 per le audizioni dei convenuti, ha assegnato a questi ultimi un

termine per produrre la documentazione citata e ha ammesso il richiamo degli

atti fiscali relativi a L__________ __________ dal 2012 al 2017. A un'udienza

del 4 febbraio 2019 si sono tenuti gli interrogatori di CO 1 e di CO 2.

Costoro si sono impegnati inoltre a produrre entro il 1° aprile 2019 la documentazione

richiesta dall'istante. Lo stesso 4 febbraio 2019 si è tenuta l'udienza di

conciliazione nella causa promossa da RE 1 (inc. CM.2018.33) ed è stato

acquisito agli atti il certificato ereditario fu U__________ __________. In

tale certificato figura come unica erede la di lei figlia C__________ __________.

Il 1° ottobre 2019 il Pretore ha rilasciato a RE 1 e a C__________ __________

l'autorizzazione ad agire nella cau­sa di merito.

F. Le prove da assumere a titolo cautelare so­no

state regolarmen­te esperite. Il Pretore ha interpellato così l'istante il 1°

ottobre 2019 per sapere se quell'istruttoria potesse ritenersi conclusa. RE 1

ha comunicato il 29 novembre 2019 di ‟non persistere con la

procedura CA.2018.25ˮ. Invitato a esprimersi, CO 1 ha chiesto il 14 gen­naio

2020 di porre le spese a carico dell'istan­te, postulando un'indennità di fr. 6190.60

per ripetibili. CO 2 ha chiesto anch'essa il 15 gennaio 2020 di porre le spe­se

a carico dell'istante, postulando a sua volta la rifusione fr. 6387.65 per

ripetibili. Chiamato a determinarsi sulle indennità per ripetibili, RE 1 ha

proposto il 29 gennaio 2020 di respingerle e di rinviare la decisione

sulle spese giudiziarie alla sentenza di merito, facendo valere di avere

presentato nel frattempo, il 17 gennaio 2020, la petizione contro CO 1 e CO 2 (inc.

OR.2020.2). Su iniziativa del Pretore, CO 1 ha presentato il 29 gennaio 2020 la

nota professionale del proprio avvocato (fr. 6190. 60). CO 2 ha fatto altrettanto il 3 febbraio 2020 (fr.

6387.65). L'istan­te ha reiterato il 20 febbraio 2020 la richiesta

di rinviare la decisione sugli oneri processuali dell'assunzione cautelare al giudizio

di merito.

G. Statuendo con decisione

del 28 luglio 2020, il Pretore ha dichiarato chiusa l'assunzione di prove a

titolo cautelare e ha posto le spe­se di fr. 2000.– a carico all'istante,

tenuto a rifondere a M__________ __________ e CO 2 fr. 6000.– ciascu­no per

ripetibili. Con successiva decisione del 30 luglio 2020 egli ha poi rettificato

il nome di M__________ __________ in CO 1.

H. Contro il dispositivo

sulle spese giudiziarie della decisione appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 7 agosto 2020 volto a ottenere – previo

conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – la riforma del dispositivo impugnato

nel senso di rinviare la decisione sugli oneri processuali e le ripetibili alla

sentenza di merito. Subordinatamente egli insta per la riduzione della “voce

relativa alle spese di riproduzione delle ripetibili accordate a CO 1 di 574

fotocopie a fr. 114.80 (574 x fr. –.20)”. Con decre­to del 12 agosto 2020

il presidente della Camera ha respin­to la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel rimedio giuridico. Con osservazioni del 1°settembre 2020 CO

2 propone di respingere il recla­mo. Identica conclusione formula CO 1 in

osservazioni del 2 settembre 2020.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo

indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). La competen­za per materia è in concreto

della prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 1 e 8a LOG), il valore litigioso

essendo quello della causa principale (cfr. DTF 142 III 40 consid. 1.2 non pubblicato; Fellmann

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 37a

ad art. 158 con richiami). Fissato dal Pretore in fr. 1 820 841.– (valo­re

del compendio ereditario: decisione impugna­ta, pag. 2), tale importo appare a

prima vista verosimile e non è messo in discussio­ne. Riguar­do alla

tempestività del ricorso, in concreto il

recla­mo

è stato depositato entro 10 gior­ni dalla notifica della decisione impugna­ta

(sull'incertezza del termi­ne, se di 10 o di 30 giorni: Chabloz/Copt in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 17

e 18 ad art. 158). La decisione del

Pretore è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 29 luglio 2020

(tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 7 agosto

2020.

(timbro postale sulla busta di spedizio­ne), il reclamo in oggetto è ad

ogni modo tempestivo.

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha chiuso l'assunzione di prove a titolo cautelare, come

detto, ponendo a carico dell'istante le spese processuali di fr. 2000.– e le

ripetibili di fr. 6000.– per ogni convenuto. Egli ha ritenuto che, conformemente

alla sentenza pubblicata in DTF 140 III 30, le spese giudiziarie di una simile

procedura vadano sempre addebitate alla parte istan­te, senza riguardo all'esito

della domanda, poiché sul grado di soccomben­za si potrà statuire solo a

conclusione del processo principale. Il Pretore non ha reputato applicabile per

contro l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC invocato da RE 1, rilevan­do che il

principio di equità non giustifica di addossare spese alla parte convenuta in una

procedura di assunzione di prove a titolo cautelare aperta nell'interesse

dell'istan­te.

3.

Il reclamante censura

anzitutto una violazione dell'art. 104 cpv. 4 (recte: cpv. 3) CPC. A suo

avviso l'addebito delle spese all'istan-te in caso di assunzione di prove a

titolo cautelare riguarda procedure concluse allorché la causa di merito non è

ancora stata promossa. La sentenza DTF 140 III 30 menzionata dal Pretore –

continua il reclamante – si riferisce a simile eventualità. Se la causa di

merito invece è già pendente, secon­do il reclamante le spese di un'assunzione

di prove a titolo cautelare seguono – eccettuate ipotesi in cui le prove

raccolte risultino destituite di pertinenza – il precetto della soccombenza nel

proces­so principale, come l'art. 104 cpv. 3 CPC consente di fare

trattando­si di provvedimenti cautelari. Nella fattispecie, prosegue

l'appellante, quando è stata postulata l'assunzione di prove a titolo

cautelare, il 22 giugno 2018, la causa contro CO 1 e CO 2 era già pendente, il

tentativo di conciliazione essendo stato chiesto sin dal 22 mar­zo 2018. E

sicco­me le pro­ve assunte a titolo cautelare “si inserivano nel contesto della

procedura principale”, il Pretore avreb­be dovuto far capo al­l'art. 104

cpv. 3 CPC e rinviare le spe­se giudiziarie dell'assunzione cautelare alla

sentenza di merito.

In subordine il reclamante

sollecita una riduzione della “voce relativa alle spese di riproduzione delle ripetibili

accordate a CO 1 di 574 fotocopie” da fr. 2.– (fr. 1148.– complessivi) a

fr. –.20 per fotocopia (fr. 114.80

complessivi). Fa valere che nelle spese ripetibili dell'art. 95 cpv. 3 lett. a

CPC rientrano gli esborsi necessari per l'assolvimento del mandato. Nel caso

specifico. egli allega, il costo di fr. 2.– per fotocopia è sproporzionato sia

perché è esagerato in sé sia perché l'avv. PA 3 ha già esposto fr. 180.– per il

tempo impiegato nell'estrazione delle fotocopie. Onde la richiesta di ridurre le

spese ripetibili in favore di CO 1.

4.

Secondo dottrina, qualora

il giudice statuisca su un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare

allorché la causa principale è già pendente, la decisione sulle spese e le

ripetibili dell'assunzione cautelare va rinviata alla sentenza di merito,

applicandosi in tal caso il principio dell'art. 104 cpv. 1 CPC (Fellmann,

op, cit., n. 36 ad art. 158 CPC; Chabloz/Copt,

op. cit., n. 23 in fine ad art. 158 CPC con richiamo; Salvadè, Assunzione di prove a titolo cautelare in base al

Codice di diritto processuale civile svizze­ro, Luzerner Beitäge zur Rechtswissenschaft,

vol. 117, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2017, pag. 198 n. 608 e pag. 199 n. 610). Siccome

il processo principale è ancora in corso, di regola non è possibile

pronosticare difatti in simili circostanze se l'assunzione cautelare delle

prove sia giustificata. Ciò non impedisce al tribunale, comunque sia, di

chiedere all'istante il versamento di anticipi

in garanzia delle spe­se processuali presunte (art. 102 CPC).

Se per converso la causa

principale non è ancora pendente allorché il giudice statuisce su un'assunzione

di prove a titolo cautelare, le spese e le ripetibili di quest'ultima procedura

vanno poste senza indugio a carico dell'istante in virtù degli art. 104 cpv. 3

e 107 cpv. 1 lett. f CPC, quand'anche il giudice accolga l'istanza e la

controparte ne abbia proposto a torto la reiezione (DTF 140 III 30). Nel­l'ambito

di tale procedura accessoria non si sindacano invero pretese di diritto

sostanziale, sicché non può determinarsi una soccombenza. L'istante ha

interesse a tale procedura e la scelta di procedere o di non procedere nel

merito spetta a lui. Egli potrà chiedere al convenuto la rifusione delle spese e

delle ripetibili versate per l'assunzione cautelare delle prove nel caso in cui

promuova l'azio­ne di merito e ne esca vittorioso (DTF 140 III 31 consid. 3,

142.

III 44 consid. 3.1.3; Fellmann,

op. cit., n. 37 segg. ad art. 158 CPC; Chabloz/Copt,

loc. cit.; Salvadè, op. cit., pag. 196

n. 601 segg. e pag. 199 n. 610).

5.

Nella fattispecie RE

1.

e U__________ __________ hanno presentato il 22 marzo 2018 nei confronti di CO

1.

e CO 2 un'istanza di conciliazione che ha creato litispendenza (art. 62 cpv.

1.

CPC). Tre mesi dopo, il 22 giugno 2018, essi hanno postulato l'assunzione di

prove a titolo cautelare. Il Preto­re ha rilasciato loro l'autorizzazio­ne ad

agire il 1° ottobre 2019 e RE 1 ha inoltrato la petizione il 17 gennaio

2020.

Quando il Pretore ha chiuso l'assunzione delle prove a titolo cautelare e

ha statuito sulle spese, il 28 luglio 2020, l'azione di merito era quindi

pendente da più di due anni. Che la petizione sia stata inoltrata dal solo RE 1

poco giova, poiché ai fini di un'azione di divisione, di nullità o di riduzio­ne

ereditaria costui non era tenuto a procedere insieme con U__________ __________

(per altro deceduta nel frattempo) in litisconsorzio necessario. Ne segue che

in concreto, quando ha chiuso l'assunzione delle prove a titolo cautelare, il

Pretore avrebbe dovuto rinvia­re la decisione sulle spese e le ripetibili al

giudizio principale. Invece egli ha giudicato come se l'azione di merito non

fosse ancora stata promossa, ipotesi cui si riferisce esplicitamente la

sentenza da lui citata (DTF 140 III 31 in alto: “Dabei wird von der

Konstellation ausgegangen, dass die vorsorgliche Beweis­führung in einem

separaten Verfahren vor Einleitung eines Hauptprozesses beantragt wird”). RE 1

se ne duole dunque a ragione.

6.

È vero che l'art.

104.

cpv. 3 CPC, applicabile anche alle assunzioni di prove a titolo cautelare

(art. 158 cpv. 2 CPC), consente – di per sé – un'alternativa al principio

dell'art. 104 cpv. 1 CC secondo cui “il giudice statuisce sulle spese

giudiziarie di regola nella decisione finale”. Trattandosi di provvedimenti

cautelari, invece di statuire sulle spese nella decisione cautelare il giudice

può rinviare la pronuncia sulle spese alla sentenza di merito, ciò che rientra

nel suo ampio potere di apprezzamento (Tappy

in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 11 ad art. 104). Trattandosi

di un'assunzione di prove a titolo cautelare, nondimeno, tale latitudine di

apprezzamento è relativa. Se la causa principale è già pendente, invero, gli

oneri generati da un'assunzione cautelare di prove rientrano per principio nel

giudizio sulle spese della causa principale (art. 104 cpv. 1 CPC) e non

giustificano una decisione separata. Se invece la causa principale non è ancora

pendente, l'assunzio­ne di prove a titolo cautelare si configura come un

procedimento accessorio e in tal caso il giudice statuisce sulle spese (a

carico dell'istante) nella decisione medesima, anche perché non è dato di

sapere se l'istante promuoverà davvero la causa di merito. Tale non è tuttavia

– come si è spiegato – il caso in esame.

7.

Nelle osservazioni

al reclamo CO 2 adduce motivi per cui si giustificherebbe, a suo avviso, di

derogare in concreto al precetto dell'art. 104 cpv. 1 CPC. Se non che, nella

misura in cui definisce infondata l'istanza di RE 1 e U__________ __________,

essa dimentica che in un'assunzione cautelare di prove non esistono parti

vittoriose e parti soccombenti (DTF 140 III 31 consid. 3.1), sicché l'argomentazione

cade nel vuoto. Che il solo RE 1 poi abbia promosso la causa di merito non

significa che le parti al processo siano diverse, RE 1 non essendo obbligato a

procedere in lite con l'erede di U__________ __________ (sopra, consid. 5). La

circostanza che i convenuti non si siano opposti all'istanza di assunzione di

prove a titolo cautelare è inoltre senza rilievo sotto il profilo dell'art. 104

cpv. 1 CPC. Non si esclude certo che – come asserisce l'interessata – il

processo di merito possa durare a lungo, ma tale eventualità non consente di

derogare al principio dell'art. 104 cpv. 1 CPC, salvo vanificarne la portata.

Quanto poi al fatto che RE 1 abbia invitato il Pretore il 29 novembre 2019 a

stralciare la procedura dal ruolo, non si vede come il Pretore potesse

procedere in tal senso dopo avere accolto l'istanza ed esperito le pro­ve

richieste. Le obiezioni di CO 2 mancano perciò di consistenza.

8.

CO 1 opina da parte

sua, nelle osservazioni al reclamo, che quando il Pretore ha statuito RE 1 non

aveva ancora promosso l'azione di merito, ma così argomentando egli disconosce

che il deposito di un'istanza di conciliazione – risalente in concreto al 22

marzo 2018 – “determina la pendenza della causa” (art. 62 cpv. 1 CPC). Quanto

all'asserita infondatezza del­l'istanza di assunzione cautelare di prove e al

potere d'apprezzamento del giudice adito, non soccorre ripetersi (sopra,

consid. 6 e 7). Ne discende che, in ultima analisi, il reclamo di RE 1 si

rivela provvisto di buon diritto e che il dispositivo n. 2 della decisione

impugnata va riformato nel senso di rinviare il giudizio sulle spese e le

ripetibili dell'assunzione cautelare di prove alla sentenza di merito. E

siccome la domanda principale del reclamante si dimostra fondata, non occorre

statuire sulla doman­da subordinata intesa a ridurre “le spese di riproduzione del-le ripetibili accordate a CO 1 di 574 fotocopie a

fr. 114.80 (574 x fr. –.20)”.

9.

Il caso in esame

merita ad ogni modo una riflessione per quanto riguarda il costo delle

fotocopie. Il Pretore ha richiamato dal patrocinatore di CO 1 la nota

d'onorario, che l'avv. PA 3 ha trasmesso il 29 gennaio 2020, e dalla quale si

evincono onorari per fr. 4480.–, spese per fr. 1268.– e l'IVA per fr. 442.60,

onde complessivi fr. 6190.60. Come il Pretore abbia fissato l'indennità di

fr. 6000.– non è dato di sapere. In conformi­tà all'art. 11 cpv. 1 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assisten­za

giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) egli avrebbe

dovuto determinare l'onorario ad valorem, cui aggiungere le spese (art.

6.

cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. In realtà egli non sembra nemmeno avere

applicato la tariffa ad valorem. Comunque sia, si volesse suppor­re

ch'egli abbia riconosciuto le spese di fr. 1268.– fatturate dal legale, di cui

fr. 1108.– per 554 fotocopie, l'indennità di fr. 2.– per fotocopia non è

difendibile solo perché figurava – co­me il Pretore adduce – nell'abrogata

tariffa dell'Ordine degli avvocati del 7 dicembre 1984. Già nell'ottobre del

1992.

il Tribunale federale ha ritenuto che esporre fr. 2.– per ogni fotocopia

esegui­ta eccedes­se manifestamente il costo effettivo, tanto più nel ca­so di riproduzioni

eseguite in gran numero, poiché già allora il costo di una fotocopia non

eccedeva più fr. –.20 per esemplare (DTF 118 Ib 352 consid. 5a). E per il tempo

impiegato nella copiatura il legale ha

esposto separatamente nella fattispecie una spesa di fr. 180.–. Che poi

il legale abbia pattuito con la cliente una retribuzione di fr. 2.– per

fotocopia non incide sull'applicazione della tariffa. Di ciò occorrerà tenere

conto nel giudizio finale sulle spese della causa di merito.

10.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC), criterio che non

incide sugli oneri e le ripetibili di un'assunzione di prove a titolo

cautelare, ma che continua ad applicarsi per principio nell'ambito dei rimedi

giuridici (Fellmann, op. cit., n.

44c ad art. 158 CPC). I convenuti, che hanno proposto a torto di respingere il

reclamo, vanno chiamati ad assumere le spese e a rifondere all'istante

un'adeguata indennità per ripetibili.

11.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle

spese giudiziarie, determinante in quella sede (sentenza del Tribunale

federale 4D_54/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 1.2), non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e il

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali e le ripetibili sono rinviate al

giudizio di merito.

2. Le spese del reclamo di fr.

500.–, da anticipare da RE 1, sono poste solidalmente a carico di CO 1 e CO 2, che

rifonderanno al reclamante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 750.–

ciascuno per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).