11.2020.104
Assunzione di prove a titolo cautelare: spese e ripetibili
23 aprile 2021Italiano20 min
2017, lasciando tre figli: RE 1 (1944), nato dal suo primo matrimonio, U__________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.104
Lugano,
23 aprile 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2018.25 (assunzione
di prove a titolo cautelare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 22 giugno 2018
da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 3 ) e
CO 2
(ora
patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo
del 7 agosto 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da
RE 1 contro la decisione
del 28 luglio 2020 con cui il Pretore ha chiuso un'assunzione di prove a
titolo cautelare promossa dal reclamante;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. L__________ __________
(1921), vedova, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 22 gennaio
2017, lasciando tre figli: RE 1 (1944), nato dal suo primo matrimonio, U__________
__________ (1947), nata dal secondo matrimonio, CO 1 (1959) e CO 2 (1960), nati
dal terzo matrimonio. Un altro figlio avuto dal terzo matrimonio, T__________ __________
(1953), è premorto il 1° gennaio 2001.
B. Su richiesta di CO 1, il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna ha rilasciato il 14 aprile 2017 un
certificato ereditario in cui figurano come unici eredi fu L__________ __________
i figli CO 1 e CO 2 (inc. SO.2014.3774). RE 1 e U__________ __________ hanno
chiesto al Pretore il 29 maggio 2017 di essere inseriti anch'essi nel
certificato ere-ditario, allegando due testamenti pubblici di L__________ __________,
del 5 aprile 1978 e del 5 ottobre 2005, come pure due testamenti olografi,
del 15 dicembre 2010 e del 17 agosto 2011. Con decisione del 1° giugno
2017 il Pretore ha annullato il certificato ereditario e ha invitato gli
istanti a far pubblicare le disposizioni di ultima volontà (inc. SO.2017.483),
pubblicazione che è avvenuta il 27 settembre 2017 (inc. SO.2017.774). Il 27
ottobre 2017 CO 2 ha dichiarato al Pretore di opporsi al rilascio di un nuovo
certificato ereditario.
C. RE 1 e U__________ __________
hanno introdotto il 22 marzo 2018 alla medesima Pretura un'istanza di
conciliazione nei confronti di CO 1 e CO 2 (inc. CM.2018.33) per essere
autorizzati a promuovere causa con le seguenti richieste di giudizio:
1. I
testamenti pubblici e olografi della defunta L__________ __________ di data 5
aprile 1978, 5 ottobre 2005, 15 dicembre 2010 e 17 agosto 2011 sono annullati
per incapacità di disporre, difetto di libera volontà, causa illecita e
immorale, così come per vizi di forma.
La
successione fu L__________ __________ è di conseguenza divisa tra i figli eredi
RE 1, U__________ __________, CO 1 e CO 2 secondo le quote legali in ragione
di ¼ ciascuno.
2. In
via subordinata è accertato che i testamenti di data 5 aprile 1978, 5 ottobre
2005, 15 dicembre 2010 e 17 agosto 2011 della defunta L__________ __________
ledono la quota legittima degli eredi RE 1 e U__________ __________.
Le
disposizioni testamentarie eccedenti la porzione legittima sono
conseguentemente ridotte affinché i coeredi RE 1 e U__________ __________ ricevano
la quota legittima di ¾ di ¼ della successione fu L__________ __________, con
la condanna dei convenuti CO 1 e CO 2 a versare agli attori RE 1 e U__________ __________
un importo di fr. … ciascuno.
3. È
accertato che le liberalità e le donazioni effettuate in vita da L__________ __________
ai figli CO 1 e CO 2 ledono la quota legittima degli eredi RE 1 e U__________ __________
e vanno di conseguenza ridotte alla porzione disponibile affinché i coeredi RE
1 e U__________ __________ ricevano la quota legittima di ¾ di ¼ della
successione con la condanna di CO 1 e CO 2 al versamento di fr. … ciascuno.
4. È
fatto ordine a CO 1 e a CO 2 di fornire agli eredi ogni informazione necessaria o utile all'accertamento dell'asse
successorio, incluse le liberalità
tra vivi e altri elementi di rilievo ai sensi degli art. 475 segg. CC.
5. È
accertata e divisa la successione fu L__________ __________.
U__________ __________ è
deceduta il 31 marzo 2018. La procedura di conciliazione è stata sospesa il 4 maggio
2018 nell'attesa che fosse stato rilasciato il suo certificato ereditario.
D. Il 22 giugno 2018 RE
1 si è rivolto con un'istanza al Pretore perché fossero assunte a titolo
cautelare le prove in appresso (inc. CA.2018.25):
1.1.1 È
ordinato l'interrogatorio di CO 1 e CO 2, i quali saranno citati a comparire
nell'aula udienze il giorno … per rispondere, in particolare, alle seguenti
domande:
(…)
1.1.2 A
CO 1 e CO 2 è ordinata la produzione di tutta la documentazione in loro possesso
relativa a beni mobili e immobili di proprietà dei genitori. Nel caso in cui
determinati beni immobili fossero passati in loro possesso, CO 1 e CO 2 saranno
tenuti a produrre gli atti autentici relativi a tali trapassi.
1.1.3 A
CO 1 e CO 2 è ordinata la produzione di tutta la documentazione fiscale in loro
possesso, in particolare le dichiarazioni fiscali con relativa decisione degli
ultimi cinque anni, oltre agli inventari fiscali allestiti a seguito del
decesso del padre e della madre.
1.2 È
fatto ordine all'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno di produrre la
documentazione fiscale della signora L__________ __________ degli ultimi cinque
anni.
Invitato a presentare
osservazioni, CO 1 ha dichiarato il 6 luglio 2018 di rimettersi al giudizio del
Pretore “con prudenziale protesta di spese e ripetibili”. CO 2 ha dichiarato
anch'essa il 7 luglio 2018 di rimettersi al giudizio del Pretore, precisando
che “sono nondimeno protestate tasse, spese ed indennità ripetibili”.
E. Accertato che i
convenuti non si opponevano all'istanza, il Pretore ha convocato le parti il 19
luglio 2018 per le audizioni dei convenuti, ha assegnato a questi ultimi un
termine per produrre la documentazione citata e ha ammesso il richiamo degli
atti fiscali relativi a L__________ __________ dal 2012 al 2017. A un'udienza
del 4 febbraio 2019 si sono tenuti gli interrogatori di CO 1 e di CO 2.
Costoro si sono impegnati inoltre a produrre entro il 1° aprile 2019 la documentazione
richiesta dall'istante. Lo stesso 4 febbraio 2019 si è tenuta l'udienza di
conciliazione nella causa promossa da RE 1 (inc. CM.2018.33) ed è stato
acquisito agli atti il certificato ereditario fu U__________ __________. In
tale certificato figura come unica erede la di lei figlia C__________ __________.
Il 1° ottobre 2019 il Pretore ha rilasciato a RE 1 e a C__________ __________
l'autorizzazione ad agire nella causa di merito.
F. Le prove da assumere a titolo cautelare sono
state regolarmente esperite. Il Pretore ha interpellato così l'istante il 1°
ottobre 2019 per sapere se quell'istruttoria potesse ritenersi conclusa. RE 1
ha comunicato il 29 novembre 2019 di ‟non persistere con la
procedura CA.2018.25ˮ. Invitato a esprimersi, CO 1 ha chiesto il 14 gennaio
2020 di porre le spese a carico dell'istante, postulando un'indennità di fr. 6190.60
per ripetibili. CO 2 ha chiesto anch'essa il 15 gennaio 2020 di porre le spese
a carico dell'istante, postulando a sua volta la rifusione fr. 6387.65 per
ripetibili. Chiamato a determinarsi sulle indennità per ripetibili, RE 1 ha
proposto il 29 gennaio 2020 di respingerle e di rinviare la decisione
sulle spese giudiziarie alla sentenza di merito, facendo valere di avere
presentato nel frattempo, il 17 gennaio 2020, la petizione contro CO 1 e CO 2 (inc.
OR.2020.2). Su iniziativa del Pretore, CO 1 ha presentato il 29 gennaio 2020 la
nota professionale del proprio avvocato (fr. 6190. 60). CO 2 ha fatto altrettanto il 3 febbraio 2020 (fr.
6387.65). L'istante ha reiterato il 20 febbraio 2020 la richiesta
di rinviare la decisione sugli oneri processuali dell'assunzione cautelare al giudizio
di merito.
G. Statuendo con decisione
del 28 luglio 2020, il Pretore ha dichiarato chiusa l'assunzione di prove a
titolo cautelare e ha posto le spese di fr. 2000.– a carico all'istante,
tenuto a rifondere a M__________ __________ e CO 2 fr. 6000.– ciascuno per
ripetibili. Con successiva decisione del 30 luglio 2020 egli ha poi rettificato
il nome di M__________ __________ in CO 1.
H. Contro il dispositivo
sulle spese giudiziarie della decisione appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 7 agosto 2020 volto a ottenere – previo
conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – la riforma del dispositivo impugnato
nel senso di rinviare la decisione sugli oneri processuali e le ripetibili alla
sentenza di merito. Subordinatamente egli insta per la riduzione della “voce
relativa alle spese di riproduzione delle ripetibili accordate a CO 1 di 574
fotocopie a fr. 114.80 (574 x fr. –.20)”. Con decreto del 12 agosto 2020
il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel rimedio giuridico. Con osservazioni del 1°settembre 2020 CO
2 propone di respingere il reclamo. Identica conclusione formula CO 1 in
osservazioni del 2 settembre 2020.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). La competenza per materia è in concreto
della prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 1 e 8a LOG), il valore litigioso
essendo quello della causa principale (cfr. DTF 142 III 40 consid. 1.2 non pubblicato; Fellmann
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 37a
ad art. 158 con richiami). Fissato dal Pretore in fr. 1 820 841.– (valore
del compendio ereditario: decisione impugnata, pag. 2), tale importo appare a
prima vista verosimile e non è messo in discussione. Riguardo alla
tempestività del ricorso, in concreto il
reclamo
è stato depositato entro 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata
(sull'incertezza del termine, se di 10 o di 30 giorni: Chabloz/Copt in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 17
e 18 ad art. 158). La decisione del
Pretore è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 29 luglio 2020
(tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 7 agosto
2020.
(timbro postale sulla busta di spedizione), il reclamo in oggetto è ad
ogni modo tempestivo.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha chiuso l'assunzione di prove a titolo cautelare, come
detto, ponendo a carico dell'istante le spese processuali di fr. 2000.– e le
ripetibili di fr. 6000.– per ogni convenuto. Egli ha ritenuto che, conformemente
alla sentenza pubblicata in DTF 140 III 30, le spese giudiziarie di una simile
procedura vadano sempre addebitate alla parte istante, senza riguardo all'esito
della domanda, poiché sul grado di soccombenza si potrà statuire solo a
conclusione del processo principale. Il Pretore non ha reputato applicabile per
contro l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC invocato da RE 1, rilevando che il
principio di equità non giustifica di addossare spese alla parte convenuta in una
procedura di assunzione di prove a titolo cautelare aperta nell'interesse
dell'istante.
3.
Il reclamante censura
anzitutto una violazione dell'art. 104 cpv. 4 (recte: cpv. 3) CPC. A suo
avviso l'addebito delle spese all'istan-te in caso di assunzione di prove a
titolo cautelare riguarda procedure concluse allorché la causa di merito non è
ancora stata promossa. La sentenza DTF 140 III 30 menzionata dal Pretore –
continua il reclamante – si riferisce a simile eventualità. Se la causa di
merito invece è già pendente, secondo il reclamante le spese di un'assunzione
di prove a titolo cautelare seguono – eccettuate ipotesi in cui le prove
raccolte risultino destituite di pertinenza – il precetto della soccombenza nel
processo principale, come l'art. 104 cpv. 3 CPC consente di fare
trattandosi di provvedimenti cautelari. Nella fattispecie, prosegue
l'appellante, quando è stata postulata l'assunzione di prove a titolo
cautelare, il 22 giugno 2018, la causa contro CO 1 e CO 2 era già pendente, il
tentativo di conciliazione essendo stato chiesto sin dal 22 marzo 2018. E
siccome le prove assunte a titolo cautelare “si inserivano nel contesto della
procedura principale”, il Pretore avrebbe dovuto far capo all'art. 104
cpv. 3 CPC e rinviare le spese giudiziarie dell'assunzione cautelare alla
sentenza di merito.
In subordine il reclamante
sollecita una riduzione della “voce relativa alle spese di riproduzione delle ripetibili
accordate a CO 1 di 574 fotocopie” da fr. 2.– (fr. 1148.– complessivi) a
fr. –.20 per fotocopia (fr. 114.80
complessivi). Fa valere che nelle spese ripetibili dell'art. 95 cpv. 3 lett. a
CPC rientrano gli esborsi necessari per l'assolvimento del mandato. Nel caso
specifico. egli allega, il costo di fr. 2.– per fotocopia è sproporzionato sia
perché è esagerato in sé sia perché l'avv. PA 3 ha già esposto fr. 180.– per il
tempo impiegato nell'estrazione delle fotocopie. Onde la richiesta di ridurre le
spese ripetibili in favore di CO 1.
4.
Secondo dottrina, qualora
il giudice statuisca su un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare
allorché la causa principale è già pendente, la decisione sulle spese e le
ripetibili dell'assunzione cautelare va rinviata alla sentenza di merito,
applicandosi in tal caso il principio dell'art. 104 cpv. 1 CPC (Fellmann,
op, cit., n. 36 ad art. 158 CPC; Chabloz/Copt,
op. cit., n. 23 in fine ad art. 158 CPC con richiamo; Salvadè, Assunzione di prove a titolo cautelare in base al
Codice di diritto processuale civile svizzero, Luzerner Beitäge zur Rechtswissenschaft,
vol. 117, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2017, pag. 198 n. 608 e pag. 199 n. 610). Siccome
il processo principale è ancora in corso, di regola non è possibile
pronosticare difatti in simili circostanze se l'assunzione cautelare delle
prove sia giustificata. Ciò non impedisce al tribunale, comunque sia, di
chiedere all'istante il versamento di anticipi
in garanzia delle spese processuali presunte (art. 102 CPC).
Se per converso la causa
principale non è ancora pendente allorché il giudice statuisce su un'assunzione
di prove a titolo cautelare, le spese e le ripetibili di quest'ultima procedura
vanno poste senza indugio a carico dell'istante in virtù degli art. 104 cpv. 3
e 107 cpv. 1 lett. f CPC, quand'anche il giudice accolga l'istanza e la
controparte ne abbia proposto a torto la reiezione (DTF 140 III 30). Nell'ambito
di tale procedura accessoria non si sindacano invero pretese di diritto
sostanziale, sicché non può determinarsi una soccombenza. L'istante ha
interesse a tale procedura e la scelta di procedere o di non procedere nel
merito spetta a lui. Egli potrà chiedere al convenuto la rifusione delle spese e
delle ripetibili versate per l'assunzione cautelare delle prove nel caso in cui
promuova l'azione di merito e ne esca vittorioso (DTF 140 III 31 consid. 3,
142.
III 44 consid. 3.1.3; Fellmann,
op. cit., n. 37 segg. ad art. 158 CPC; Chabloz/Copt,
loc. cit.; Salvadè, op. cit., pag. 196
n. 601 segg. e pag. 199 n. 610).
5.
Nella fattispecie RE
1.
e U__________ __________ hanno presentato il 22 marzo 2018 nei confronti di CO
1.
e CO 2 un'istanza di conciliazione che ha creato litispendenza (art. 62 cpv.
1.
CPC). Tre mesi dopo, il 22 giugno 2018, essi hanno postulato l'assunzione di
prove a titolo cautelare. Il Pretore ha rilasciato loro l'autorizzazione ad
agire il 1° ottobre 2019 e RE 1 ha inoltrato la petizione il 17 gennaio
2020.
Quando il Pretore ha chiuso l'assunzione delle prove a titolo cautelare e
ha statuito sulle spese, il 28 luglio 2020, l'azione di merito era quindi
pendente da più di due anni. Che la petizione sia stata inoltrata dal solo RE 1
poco giova, poiché ai fini di un'azione di divisione, di nullità o di riduzione
ereditaria costui non era tenuto a procedere insieme con U__________ __________
(per altro deceduta nel frattempo) in litisconsorzio necessario. Ne segue che
in concreto, quando ha chiuso l'assunzione delle prove a titolo cautelare, il
Pretore avrebbe dovuto rinviare la decisione sulle spese e le ripetibili al
giudizio principale. Invece egli ha giudicato come se l'azione di merito non
fosse ancora stata promossa, ipotesi cui si riferisce esplicitamente la
sentenza da lui citata (DTF 140 III 31 in alto: “Dabei wird von der
Konstellation ausgegangen, dass die vorsorgliche Beweisführung in einem
separaten Verfahren vor Einleitung eines Hauptprozesses beantragt wird”). RE 1
se ne duole dunque a ragione.
6.
È vero che l'art.
104.
cpv. 3 CPC, applicabile anche alle assunzioni di prove a titolo cautelare
(art. 158 cpv. 2 CPC), consente – di per sé – un'alternativa al principio
dell'art. 104 cpv. 1 CC secondo cui “il giudice statuisce sulle spese
giudiziarie di regola nella decisione finale”. Trattandosi di provvedimenti
cautelari, invece di statuire sulle spese nella decisione cautelare il giudice
può rinviare la pronuncia sulle spese alla sentenza di merito, ciò che rientra
nel suo ampio potere di apprezzamento (Tappy
in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 11 ad art. 104). Trattandosi
di un'assunzione di prove a titolo cautelare, nondimeno, tale latitudine di
apprezzamento è relativa. Se la causa principale è già pendente, invero, gli
oneri generati da un'assunzione cautelare di prove rientrano per principio nel
giudizio sulle spese della causa principale (art. 104 cpv. 1 CPC) e non
giustificano una decisione separata. Se invece la causa principale non è ancora
pendente, l'assunzione di prove a titolo cautelare si configura come un
procedimento accessorio e in tal caso il giudice statuisce sulle spese (a
carico dell'istante) nella decisione medesima, anche perché non è dato di
sapere se l'istante promuoverà davvero la causa di merito. Tale non è tuttavia
– come si è spiegato – il caso in esame.
7.
Nelle osservazioni
al reclamo CO 2 adduce motivi per cui si giustificherebbe, a suo avviso, di
derogare in concreto al precetto dell'art. 104 cpv. 1 CPC. Se non che, nella
misura in cui definisce infondata l'istanza di RE 1 e U__________ __________,
essa dimentica che in un'assunzione cautelare di prove non esistono parti
vittoriose e parti soccombenti (DTF 140 III 31 consid. 3.1), sicché l'argomentazione
cade nel vuoto. Che il solo RE 1 poi abbia promosso la causa di merito non
significa che le parti al processo siano diverse, RE 1 non essendo obbligato a
procedere in lite con l'erede di U__________ __________ (sopra, consid. 5). La
circostanza che i convenuti non si siano opposti all'istanza di assunzione di
prove a titolo cautelare è inoltre senza rilievo sotto il profilo dell'art. 104
cpv. 1 CPC. Non si esclude certo che – come asserisce l'interessata – il
processo di merito possa durare a lungo, ma tale eventualità non consente di
derogare al principio dell'art. 104 cpv. 1 CPC, salvo vanificarne la portata.
Quanto poi al fatto che RE 1 abbia invitato il Pretore il 29 novembre 2019 a
stralciare la procedura dal ruolo, non si vede come il Pretore potesse
procedere in tal senso dopo avere accolto l'istanza ed esperito le prove
richieste. Le obiezioni di CO 2 mancano perciò di consistenza.
8.
CO 1 opina da parte
sua, nelle osservazioni al reclamo, che quando il Pretore ha statuito RE 1 non
aveva ancora promosso l'azione di merito, ma così argomentando egli disconosce
che il deposito di un'istanza di conciliazione – risalente in concreto al 22
marzo 2018 – “determina la pendenza della causa” (art. 62 cpv. 1 CPC). Quanto
all'asserita infondatezza dell'istanza di assunzione cautelare di prove e al
potere d'apprezzamento del giudice adito, non soccorre ripetersi (sopra,
consid. 6 e 7). Ne discende che, in ultima analisi, il reclamo di RE 1 si
rivela provvisto di buon diritto e che il dispositivo n. 2 della decisione
impugnata va riformato nel senso di rinviare il giudizio sulle spese e le
ripetibili dell'assunzione cautelare di prove alla sentenza di merito. E
siccome la domanda principale del reclamante si dimostra fondata, non occorre
statuire sulla domanda subordinata intesa a ridurre “le spese di riproduzione del-le ripetibili accordate a CO 1 di 574 fotocopie a
fr. 114.80 (574 x fr. –.20)”.
9.
Il caso in esame
merita ad ogni modo una riflessione per quanto riguarda il costo delle
fotocopie. Il Pretore ha richiamato dal patrocinatore di CO 1 la nota
d'onorario, che l'avv. PA 3 ha trasmesso il 29 gennaio 2020, e dalla quale si
evincono onorari per fr. 4480.–, spese per fr. 1268.– e l'IVA per fr. 442.60,
onde complessivi fr. 6190.60. Come il Pretore abbia fissato l'indennità di
fr. 6000.– non è dato di sapere. In conformità all'art. 11 cpv. 1 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) egli avrebbe
dovuto determinare l'onorario ad valorem, cui aggiungere le spese (art.
6.
cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. In realtà egli non sembra nemmeno avere
applicato la tariffa ad valorem. Comunque sia, si volesse supporre
ch'egli abbia riconosciuto le spese di fr. 1268.– fatturate dal legale, di cui
fr. 1108.– per 554 fotocopie, l'indennità di fr. 2.– per fotocopia non è
difendibile solo perché figurava – come il Pretore adduce – nell'abrogata
tariffa dell'Ordine degli avvocati del 7 dicembre 1984. Già nell'ottobre del
1992.
il Tribunale federale ha ritenuto che esporre fr. 2.– per ogni fotocopia
eseguita eccedesse manifestamente il costo effettivo, tanto più nel caso di riproduzioni
eseguite in gran numero, poiché già allora il costo di una fotocopia non
eccedeva più fr. –.20 per esemplare (DTF 118 Ib 352 consid. 5a). E per il tempo
impiegato nella copiatura il legale ha
esposto separatamente nella fattispecie una spesa di fr. 180.–. Che poi
il legale abbia pattuito con la cliente una retribuzione di fr. 2.– per
fotocopia non incide sull'applicazione della tariffa. Di ciò occorrerà tenere
conto nel giudizio finale sulle spese della causa di merito.
10.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC), criterio che non
incide sugli oneri e le ripetibili di un'assunzione di prove a titolo
cautelare, ma che continua ad applicarsi per principio nell'ambito dei rimedi
giuridici (Fellmann, op. cit., n.
44c ad art. 158 CPC). I convenuti, che hanno proposto a torto di respingere il
reclamo, vanno chiamati ad assumere le spese e a rifondere all'istante
un'adeguata indennità per ripetibili.
11.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle
spese giudiziarie, determinante in quella sede (sentenza del Tribunale
federale 4D_54/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 1.2), non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e il
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali e le ripetibili sono rinviate al
giudizio di merito.
2. Le spese del reclamo di fr.
500.–, da anticipare da RE 1, sono poste solidalmente a carico di CO 1 e CO 2, che
rifonderanno al reclamante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 750.–
ciascuno per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).