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Decisione

11.2020.105

Certificato ereditario: qualità di erede documentata in base a un atto estero dello stato civile

17 maggio 2021Italiano17 min

comune PI 1 (nata il 15 luglio 2004) e una figlia avuta prima del matrimonio, AO

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.105

Lugano,

17 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2019.1006 (provvedimenti assicurativi della

devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza del 21 febbraio 2019 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

per

ottenere il certificato ereditario fu

__________

A__________ (1959-2019), già in __________,

giudicando

sull'appello del 10 agosto 2020 presentato dall'istante contro il certificato

ereditario rilasciato dal Pretore il 27 luglio 2020 in cui figurano come uniche

eredi

la stessa AP 1 vedova fu __________ A__________,

la

figlia comune PI 1 (2004) e

la

primogenita del defunto AO 1 (I)

(patrocinata dall'avv. PA 2 rispettivamente dagli

avvocati e );

Ritenuto

in fatto: A. __________ A__________

(1959), cittadino italiano domiciliato a __________, è deceduto a __________

(Ucraina) il 22 gennaio 2019, lasciando la moglie AP 1 (1974), cittadina

bulgara sposata il 3 gennaio 2004, la figlia

comune PI 1 (nata il 15 luglio 2004) e una figlia avuta prima del matrimonio, AO

1 (nata il 3 gennaio 1996), da lui riconosciuta davanti

all'ufficiale dello stato civile del Comune di __________ il 12 gennaio 1996. __________

A__________ non risulta avere redatto disposizioni di ultima volontà.

B. Il 21 febbraio 2019 AP

1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il certificato

ereditario del marito, senza precisare chi dovesse figurare sul documento. Il

18 marzo 2019 inoltre essa ha confermato esplicitamente al Pretore di

accettare

l'eredità. Il Pretore l'ha invitata a procurarsi determinata documentazione,

che l'istante ha prodotto. Con decisione del 26 mar­zo 2020 l'Autorità

regionale di protezione 3 ha poi autorizzato il curatore di rappresentanza avv.

A__________ M__________ ad accetta­re l'eredità per conto di PI 1, ciò che il

curatore ha fatto il 25 maggio 2020. Nel frattempo, il 4 maggio 2020, AO 1 ha dichiarato

a sua volta di accettare l'eredità paterna davan­ti a un notaio di __________. Statuen­do

il 27 luglio 2020, il Pretore ha emesso il certificato ereditario nel quale ha indicato

come soli eredi fu __________ A__________ la vedova AP 1, la figlia AO 1 e la

figlia PI 1. Le spese processuali di fr. 2200.– sono state poste a carico

della successione.

C. Contro il certificato

ereditario appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10

agosto 2020 per ottenere che il certificato in questione sia riformato

togliendo AO 1 dal novero degli eredi o, subordinatamente, che il certificato

ereditario sia annullato e gli atti ritornati al Pretore per nuo­vo giudizio.

Invitata a esprimersi, in osservazioni del 24 settembre 2020 AO 1 propone

di respingere l'appello e di confermare il certificato ereditario. AP 1 ha

replica­to spontaneamente il 2 ottobre 2020, ribadendo le proprie conclusioni. AO

1 ha duplicato spontaneamente il 19 ottobre 2020 con un memoriale in cui

postula, una volta ancora, la reiezione dell'appello. AP 1 ha triplicato

spontaneamente il 30 ottobre 2020, reiterando le domande iniziali. Non sono più

seguiti atti scritti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il rilascio di un

certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) costituisce un atto di volontaria

giurisdizione (sentenza del Tribunale federale 5A_441/2020 consid. 1.1 con

rinvio a DTF 118 II 110 consid. 1; analogamente: RtiD II-2004 pag. 655 consid.

1). Il certificato è pertanto appellabile entro 10 giorni dal­la notificazione

(art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre che,

trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale (senten­za del Tribunale federale

5A_91/2019 del 4 febbraio 2020, consid. 1), il valore litigioso

raggiungesse al momento del rilascio dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto

è verosimilmente dato, l'ultima tassazione agli atti di __________ A__________

e AP 1 attestando una sostanza di fr. 787 000.–

complessivi (doc. H). Quanto alla tempestività dell'appello, il certificato ereditario

è stato recapitato al patrocinatore dell'istante per posta semplice (in violazione dell'art. 138 cpv. 1 CPC) il 29 luglio

2020.

(stan­do a quanto dichiara il legale),

sicché il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere l'indomani e

sarebbe scaduto sabato 8 agosto 2020. In realtà il Pretore non ha reso atten­te

le parti che il termine non era sospe­so a

norma dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC (anzi, nemme­no ha indicato i

mezzi di impugnazione, in spregio del­l'art. 238 lett. f CPC, cui rinvia

l'art. 219), di modo che la scadenza del termine non poteva intervenire prima

del 25 agosto 2020 (DTF 139 III 78). Ne segue che, introdotto il 10 agosto

2020, l'appello in esame è sicuramente ricevibile.

2.

L'appellante sostiene

che AO 1 non ha “né sufficientemente né validamente dimostrato ai sensi del

diritto italiano

l'asserito

riconoscimento del rapporto di filiazione” tra lei e il de cuius.

Essa non contesta che agli atti figuri una fotocopia dell'atto di

riconoscimento firmato il 12 gennaio 1996 dall'ufficiale dello stato civile del

Comune di __________, G__________ F__________, copia che l'ufficiale dello

stato civile S__________ L__________ ha dichiarato confor­me all'originale “per

uso notarile” con bollo e firma il 21 febbraio 2019 (plico doc. O, 2° foglio).

Essa non contesta nemmeno che, come si desume a margine dell'atto, il riconoscimento

è stato trascritto il 22 febbraio 1996 nei registri di stato civile del Comu­ne

di __________ (Provincia di Pado­va). Quanto l'interessata lamenta è la mancan­za,

sul documen­to, del­l'apostilla prevista dal­la Convenzio­ne che sopprime la

legalizzazione de­gli atti pubblici esteri, conclusa all'Aia il 5 ottobre

1961.

(RS 0.172.030.4), sicché non risulta provata – a suo avviso – l'autenticità

dell'atto.

A parere dell'appellante

“i dubbi circa la fedefacenza di quanto asserito dalla signora AO 1”

scaturiscono poi, oltre che dall'assenza dell'apostilla sull'atto di

riconoscimento, “dal lungo tempo intercorso dalle richieste volte alla

presentazione dei documenti necessari alla sua pretesa qualifica di figlia”,

dal suo “atteggiamento evasivo e irrispettoso”, dal “contrasto di altri atti da

cui non si evince l'esistenza di un rapporto di filiazione” e dal­la

circostanza che da un atto notorio ulteriormente prodotto per dimostrare il

rapporto di filiazione non emerga “una benché mini-

­ma connessione tra il de

cuius e i dichiaranti al momento dei fatti”. Il Pretore avrebbe dunque

dovuto esigere – secondo l'ap-pellante – “la presentazione di autentiche

apostillate”. Il che fa difetto in concreto – soggiunge l'appellante nella

replica spontanea – anche per quanto riguarda l'atto di nascita, che figura in

una semplice fotografia.

3.

Le argomentazioni

che precedono non sono state trattate dal Pretore, il quale, pur avendo assunto

svariata documentazione in pendenza di procedura, non ha indetto alcun

dibattimento finale. Dopo avere richiamato il 26 maggio 2020 da AO 1 taluni

giustificativi (pervenuti solo in parte), il 27 luglio 2020 il primo giudice ha

emanato infatti il certificato ereditario senza invitare i partecipanti a

formulare conclusioni. Ciò configura una manifesta disattenzione del diritto di

essere sentiti. Questa Camera non è un giudice naturale chiamato a statuire per

la prima volta sulle contestazioni sollevate dall'una o dall'altra parte, anche

perché in tal modo si sottrae ai partecipanti un grado di giurisdizione,

precludendo loro la possibilità di rivolgersi a un'autorità di ricorso munita

di pieno potere cognitivo. A maggior ragione in materia di certificati

ereditari, le relative decisioni essendo impugnabili davanti al Tribunale federale

solo per violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu

in: Basler Kommentar, 6ª edizione, n. 11 alle note preliminari degli art.

551–559 CC). In concreto la situazione è tanto più incresciosa, ove si

consideri che il Pretore non è nemmeno in grado di indicare quando il

certificato ereditario, spedito per posta semplice, è stato notificato,

costringendo la Camera ad accertare la tempestività dell'appello in base alle

dichiarazioni del destinatario. Dovessero ripresentarsi circostanze analoghe, pertanto,

il certificato ereditario potrà solo essere annullato e gli atti ritornati al

Pretore perché indica il dibattimento finale, statuisca sulle conclusioni dei

partecipanti e notifichi la decisione contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC).

4.

I registri pubblici

e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non

sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (art. 179 CPC in relazione con

l'art. 9 CC). Titoli pubblici sono in particolare gli estratti (completi) del

registro dello stato civile (art. 39 CC segg.), equiparati così ad atti

autentici (Vuilloz in: CPC; Petit

commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 179 con rinvii; Weibel in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª

edizio­ne, n. 4 e 5 ad art. 179; Müller

in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische

ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 179). Anche i

registri e i documenti pubblici stranieri fruiscono dell'accresciuta forza

probante conferita dall'art. 179 CPC, sempre che siano al beneficio di una

certificazione ufficiale o di una

convenzione internazionale (Vuilloz,

op.cit., n. 18 ad art. 179 CPC; Müller,

op. cit., n. 14 ad art. 179 CPC) e abbiano analoga forza probante nel Paese dal

quale emanano (Weibel, op. cit.,

n. 17 ad art. 179 CPC con richiamo).

a) Per

certificazione ufficiale (“legalizzazione”) si intende un'attestazione

rilasciata da una rappresentanza svizzera competente, diplomatica o consolare,

la quale attesti che l'atto è reputato tale nel Paese di emissione ed è stato

confezionato dagli organi competenti secondo le leggi in vigore (Rüetschi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 33 ad art. 179).

La legalizzazio­ne è, giuridicamente, un mezzo di prova in giustizia, nell'amministrazione

o negli affari correnti (FF 1971 II 164 n. 1). Essa può essere sostituita più

semplicemente, per i Paesi che han­no ratificato la Convenzio­ne dell'Aia che

sopprime la legalizzazione de­gli atti pubblici esteri, del 5 ottobre 1961

(RS 0.172.030.4), dalla cosiddetta “apostilla”, aggiunta nel Paese dal

quale emana l'atto. Non occorre invece alcuna

legalizzazione ove trattati internazionali esentino determinati atti da

tale formalità (se ne veda l'elenco in: Rüetschi,

loc. cit.), a cominciare dalla Con­ven­zio­ne eu­ro­pea sulla sop­pres­sio­ne

del­la le­ga­liz­za­zione di atti com­pi­lati da­gli agenti di­plo­ma­tici o

con­so­lari, del 7 giugno 1968 (RS 0.172.030.3).

b) Per

quanto concerne gli estratti esteri (completi) dei registri dello stato civile,

la Svizzera ha ratificato trattati internazionali che li esonerano da ogni legalizzazione.

La Convenzio­ne concernente il rilascio gratuito

e la dispensa di legalizzazione degli atti dello stato civile, del 26 settembre

1957.

(RS 0.211.112.12), ratificata anche dall'Italia, prevede in specie che “sul

territorio degli Stati contraenti non è richiesta la legalizzazione delle copie

conformi, né degli estratti, di stato civile provveduti della firma e del bollo

del­l'autorità che li ha emessi” (art. 4). E tra gli atti dello stato civile

rientrano anche “gli atti di riconoscimento di figli naturali, emessi o

trascritti dagli ufficiali di stato civile” (art. 5). Il successivo accordo tra

la Confederazione Svizzera e la Repubblica

Italiana sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti

dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, del 16 novembre 1966 (RS

0.211.112.445.4), dispone analogamente che “i documenti rilasciati da un

ufficia­le dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esentati da

qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nel-

­l'altro

Stato” (art. 1 cpv. 1). E tra i documenti italiani rientrano – appunto – le

copie di un atto di riconoscimento di figlio naturale (art. 3 cpv. 1 in fine).

5.

Nella fattispecie figura

agli atti – come si è visto – copia di un formulario sottoscritto il 12 gennaio

1996.

dall'ufficiale dello stato civile del Comune di __________, G__________ F__________,

dal quale risulta che quel gior­no __________ A__________, allora residente a __________,

ha riconosciu­to alla presenza di due testimoni la figlia AO 1, avuta il 3 gennaio

1996.

da B__________ Z__________ (1969), residente a __________ (Provincia di

Padova). A margine dell'atto figura la menzione che attesta la trascrizione del

riconoscimento, il 22 febbraio 1996, nei registri di stato civile del Comu­ne

di __________, “come da comunicazio­ne 23 gennaio 1996”. La copia del documento

è dichiarata confor­me all'originale “per uso notarile” dal­l'ufficiale dello

stato civile S__________ L__________ con bollo e firma del 21 febbraio 2019

(plico doc. O, 2° foglio). Che tale atto sia un “riconoscimento di

figlio naturale” è indubbio. Come tale, esso è esentato da qualunque

legalizzazio­ne, tanto secondo la Convenzione

concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli

atti dello stato civi­le, del 26 settembre 1957, quanto secondo l'accordo tra

la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sull’esenzione dalla

legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla

presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, del 16

novembre 1966. A torto l'appellante censura pertanto la mancan­za di

un'apostilla.

6.

Posto ciò, il

“riconoscimento di figlio naturale” in questione fa piena prova dei fatti che

attesta finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (sopra,

consid. 4). L'interessata non pretende che in Italia tale documento non abbia

forza di atto pubblico, né asserisce che il suo contenuto sia inesatto. Essa

solleva invece dubbi di autenticità (art. 178 CPC) evocando, oltre alla

mancanza dell'apostilla, il “lungo tempo intercorso dalle richieste volte alla

presentazione dei documenti necessari [da parte di AO 1] alla sua pretesa

qualifica di figlia”, il di lei “atteggiamento evasivo e irrispettoso”, il

“contrasto di altri atti da cui non si evince l'esi­stenza di un rapporto di

filiazione” e la circostanza che da un atto notorio ulteriormente prodotto da AO

1.

per dimostrare il rapporto di filiazione non emer­ge “una benché minima

connessione tra il de cuius e i dichiaranti al momento dei fatti”.

a) L'autenticità

di un documento pubblico o privato, per principio, si presume (DTF 143 III 460

consid. 3.5; analogamente: RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c). Contestarla non

basta, a meno di riuscire a destare seri dubbi, sostanziando concreti sospetti di

falsificazione, manipolazione o alterazione del contenuto o delle firme (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 178

CPC; Dolge in: Basler Kommentar,

ZPO, 3ª edizione, n. 1 e 2 ad art. 178 con rimandi; Rüetschi, op. cit., n. 3 ad art. 178 CPC

con riferimenti). Sussistendo presupposti del genere incombe poi a chi si vale

del documento dimostrare l'autenticità dell'atto, e a tal fine tutti i mezzi di

prova sono ammissibili (Dolge, op.

cit., n. 4 ad art. 178 CPC).

b) Nel

caso in esame l'appellante sottolinea la scarsa collaborazione palesata da AO 1

nel produrre i documenti richiesti, il di lei comportamento “evasivo e

irrispettoso”, come pure il fatto che il rapporto di filiazione con il defunto si

evin­ca dal solo atto di riconoscimento, mentre da un atto notorio

ulteriormente prodotto per dimostrare il rapporto di filiazione non emer­ge

“una benché minima connessione tra il de cuius e i dichiaranti al

momento dei fatti”. Simili circostanze possono anche lasciare perplessi, ma non

bastano per sostanziare concreti sospetti di falsificazione, manipolazione o

alterazio­ne dell'atto di riconoscimento. Nemmeno l'appellante, del resto, prospetta

a ben vedere un reato del genere.

c) AP

1.

fa valere che non solo l'atto di riconoscimento, ma anche la dichiarazione di

conformità all'originale “per uso notarile” è una fotocopia. In realtà non è

dato di capire, a un semplice esame, se la firma dell'ufficia­le dello stato

civile S__________ L__________ sia originale o fotocopia­ta (plico doc. O,

2° foglio). Comunque sia, l'art. 180 cpv. 1 pri­ma frase CPC non osta alla

produzione di fotocopie. Tut­t'al più il tribunale può esigere la presentazione

del documento originale o di un esemplare del documento legalizzato “se vi è

motivo di dubitare dell'autenticità” (art. 180 cpv. 1 seconda frase CPC), in

analogia con quanto preve­de l'art. 178 CPC (Vouilloz,

op. cit., n. 6 ad art. 178 CPC). Le argomentazioni dell'appellante non bastano tuttavia

– come si è rilevato – per sostanziare concreti sospetti di falsificazio­ne,

manipolazione o alterazio­ne dell'atto di riconoscimen­to. Quand'anche la firma

apposta dall'ufficiale dello stato civile S__________ L__________ fosse

fotocopia­ta, non sussisterebbero quindi gli estremi per esigere una

legalizzazione.

d) Non

si dimentichi, per finire, che il certificato ereditario è un'attestazione

meramente provvisoria (sentenza del Tribunale

federale 5A_570/2017 del 27 agosto 2018 consid. 7.2). L'autorità preposta

al suo rilascio non statuisce materialmen­te sulla qualità di erede, tant'è che

il certificato non passa in giudica­to e non vincola in alcun modo il giudice

ordinario (sentenza del Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020

consid, 4.2 con rinvii in: SJ 142/2020 pag. 229). Ai fini di una decisione

puramente sommaria il Pretore poteva dunque fondarsi in concreto su una

fotocopia. Se sarà adito nel quadro di un processo ordinario, il giudice di

merito potrà ancora esigere la produzione di un atto di riconoscimento

certificato conforme all'originale, verificando previamente – per altro – se si

appli­ca al riconoscimento in questione il principio per cui estratti italiani

dello stato civile hanno validità limitata a sei mesi (art. 41 DPR n. 445/2000,

modificato dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011, nota come “legge di

stabilità 2012”).

7.

Se ne conclude che,

privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. La richiesta

subordinata dell'appellante segue identica sorte, poiché non avrebbe senso

rinviare gli atti al Pretore per esigere un'apostilla non necessaria. Quanto

alle spese del giudizio odier­no, esse seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). La convenuta, che ha formulato un breve memoriale di osservazioni al­l'appello

e un altrettanto stringato memoriale di duplica spontanea tramite i suoi

patrocinatori, postula un'indennità per ripetibili. Assistita da avvocati esteri

non autorizzati a esercitare la rappresentanza in giudizio a titolo di prestatori di servizi (art. 21 e 28 cpv. 1

LLCA), essa non può valersi tuttavia dell'art. 95 cpv. 3 lett. b CPC (cfr.

sentenza del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017 consid. 4.5).

Non ha diritto quindi a indennità per ripetibili né, del resto, a indennità

d'inconvenienza per spese di patrocinio (loc. cit.).

8.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le

decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come

decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere censurata solo la

violazione di diritti costituzionali (sopra, consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

certificato ereditario impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

avv.

avv. (I).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).