11.2020.105
Certificato ereditario: qualità di erede documentata in base a un atto estero dello stato civile
17 maggio 2021Italiano17 min
comune PI 1 (nata il 15 luglio 2004) e una figlia avuta prima del matrimonio, AO
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.105
Lugano,
17 maggio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2019.1006 (provvedimenti assicurativi della
devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 21 febbraio 2019 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
per
ottenere il certificato ereditario fu
__________
A__________ (1959-2019), già in __________,
giudicando
sull'appello del 10 agosto 2020 presentato dall'istante contro il certificato
ereditario rilasciato dal Pretore il 27 luglio 2020 in cui figurano come uniche
eredi
la stessa AP 1 vedova fu __________ A__________,
la
figlia comune PI 1 (2004) e
la
primogenita del defunto AO 1 (I)
(patrocinata dall'avv. PA 2 rispettivamente dagli
avvocati e );
Ritenuto
in fatto: A. __________ A__________
(1959), cittadino italiano domiciliato a __________, è deceduto a __________
(Ucraina) il 22 gennaio 2019, lasciando la moglie AP 1 (1974), cittadina
bulgara sposata il 3 gennaio 2004, la figlia
comune PI 1 (nata il 15 luglio 2004) e una figlia avuta prima del matrimonio, AO
1 (nata il 3 gennaio 1996), da lui riconosciuta davanti
all'ufficiale dello stato civile del Comune di __________ il 12 gennaio 1996. __________
A__________ non risulta avere redatto disposizioni di ultima volontà.
B. Il 21 febbraio 2019 AP
1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il certificato
ereditario del marito, senza precisare chi dovesse figurare sul documento. Il
18 marzo 2019 inoltre essa ha confermato esplicitamente al Pretore di
accettare
l'eredità. Il Pretore l'ha invitata a procurarsi determinata documentazione,
che l'istante ha prodotto. Con decisione del 26 marzo 2020 l'Autorità
regionale di protezione 3 ha poi autorizzato il curatore di rappresentanza avv.
A__________ M__________ ad accettare l'eredità per conto di PI 1, ciò che il
curatore ha fatto il 25 maggio 2020. Nel frattempo, il 4 maggio 2020, AO 1 ha dichiarato
a sua volta di accettare l'eredità paterna davanti a un notaio di __________. Statuendo
il 27 luglio 2020, il Pretore ha emesso il certificato ereditario nel quale ha indicato
come soli eredi fu __________ A__________ la vedova AP 1, la figlia AO 1 e la
figlia PI 1. Le spese processuali di fr. 2200.– sono state poste a carico
della successione.
C. Contro il certificato
ereditario appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10
agosto 2020 per ottenere che il certificato in questione sia riformato
togliendo AO 1 dal novero degli eredi o, subordinatamente, che il certificato
ereditario sia annullato e gli atti ritornati al Pretore per nuovo giudizio.
Invitata a esprimersi, in osservazioni del 24 settembre 2020 AO 1 propone
di respingere l'appello e di confermare il certificato ereditario. AP 1 ha
replicato spontaneamente il 2 ottobre 2020, ribadendo le proprie conclusioni. AO
1 ha duplicato spontaneamente il 19 ottobre 2020 con un memoriale in cui
postula, una volta ancora, la reiezione dell'appello. AP 1 ha triplicato
spontaneamente il 30 ottobre 2020, reiterando le domande iniziali. Non sono più
seguiti atti scritti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il rilascio di un
certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) costituisce un atto di volontaria
giurisdizione (sentenza del Tribunale federale 5A_441/2020 consid. 1.1 con
rinvio a DTF 118 II 110 consid. 1; analogamente: RtiD II-2004 pag. 655 consid.
1). Il certificato è pertanto appellabile entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre che,
trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale (sentenza del Tribunale federale
5A_91/2019 del 4 febbraio 2020, consid. 1), il valore litigioso
raggiungesse al momento del rilascio dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto
è verosimilmente dato, l'ultima tassazione agli atti di __________ A__________
e AP 1 attestando una sostanza di fr. 787 000.–
complessivi (doc. H). Quanto alla tempestività dell'appello, il certificato ereditario
è stato recapitato al patrocinatore dell'istante per posta semplice (in violazione dell'art. 138 cpv. 1 CPC) il 29 luglio
2020.
(stando a quanto dichiara il legale),
sicché il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere l'indomani e
sarebbe scaduto sabato 8 agosto 2020. In realtà il Pretore non ha reso attente
le parti che il termine non era sospeso a
norma dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC (anzi, nemmeno ha indicato i
mezzi di impugnazione, in spregio dell'art. 238 lett. f CPC, cui rinvia
l'art. 219), di modo che la scadenza del termine non poteva intervenire prima
del 25 agosto 2020 (DTF 139 III 78). Ne segue che, introdotto il 10 agosto
2020, l'appello in esame è sicuramente ricevibile.
2.
L'appellante sostiene
che AO 1 non ha “né sufficientemente né validamente dimostrato ai sensi del
diritto italiano
l'asserito
riconoscimento del rapporto di filiazione” tra lei e il de cuius.
Essa non contesta che agli atti figuri una fotocopia dell'atto di
riconoscimento firmato il 12 gennaio 1996 dall'ufficiale dello stato civile del
Comune di __________, G__________ F__________, copia che l'ufficiale dello
stato civile S__________ L__________ ha dichiarato conforme all'originale “per
uso notarile” con bollo e firma il 21 febbraio 2019 (plico doc. O, 2° foglio).
Essa non contesta nemmeno che, come si desume a margine dell'atto, il riconoscimento
è stato trascritto il 22 febbraio 1996 nei registri di stato civile del Comune
di __________ (Provincia di Padova). Quanto l'interessata lamenta è la mancanza,
sul documento, dell'apostilla prevista dalla Convenzione che sopprime la
legalizzazione degli atti pubblici esteri, conclusa all'Aia il 5 ottobre
1961.
(RS 0.172.030.4), sicché non risulta provata – a suo avviso – l'autenticità
dell'atto.
A parere dell'appellante
“i dubbi circa la fedefacenza di quanto asserito dalla signora AO 1”
scaturiscono poi, oltre che dall'assenza dell'apostilla sull'atto di
riconoscimento, “dal lungo tempo intercorso dalle richieste volte alla
presentazione dei documenti necessari alla sua pretesa qualifica di figlia”,
dal suo “atteggiamento evasivo e irrispettoso”, dal “contrasto di altri atti da
cui non si evince l'esistenza di un rapporto di filiazione” e dalla
circostanza che da un atto notorio ulteriormente prodotto per dimostrare il
rapporto di filiazione non emerga “una benché mini-
ma connessione tra il de
cuius e i dichiaranti al momento dei fatti”. Il Pretore avrebbe dunque
dovuto esigere – secondo l'ap-pellante – “la presentazione di autentiche
apostillate”. Il che fa difetto in concreto – soggiunge l'appellante nella
replica spontanea – anche per quanto riguarda l'atto di nascita, che figura in
una semplice fotografia.
3.
Le argomentazioni
che precedono non sono state trattate dal Pretore, il quale, pur avendo assunto
svariata documentazione in pendenza di procedura, non ha indetto alcun
dibattimento finale. Dopo avere richiamato il 26 maggio 2020 da AO 1 taluni
giustificativi (pervenuti solo in parte), il 27 luglio 2020 il primo giudice ha
emanato infatti il certificato ereditario senza invitare i partecipanti a
formulare conclusioni. Ciò configura una manifesta disattenzione del diritto di
essere sentiti. Questa Camera non è un giudice naturale chiamato a statuire per
la prima volta sulle contestazioni sollevate dall'una o dall'altra parte, anche
perché in tal modo si sottrae ai partecipanti un grado di giurisdizione,
precludendo loro la possibilità di rivolgersi a un'autorità di ricorso munita
di pieno potere cognitivo. A maggior ragione in materia di certificati
ereditari, le relative decisioni essendo impugnabili davanti al Tribunale federale
solo per violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu
in: Basler Kommentar, 6ª edizione, n. 11 alle note preliminari degli art.
551–559 CC). In concreto la situazione è tanto più incresciosa, ove si
consideri che il Pretore non è nemmeno in grado di indicare quando il
certificato ereditario, spedito per posta semplice, è stato notificato,
costringendo la Camera ad accertare la tempestività dell'appello in base alle
dichiarazioni del destinatario. Dovessero ripresentarsi circostanze analoghe, pertanto,
il certificato ereditario potrà solo essere annullato e gli atti ritornati al
Pretore perché indica il dibattimento finale, statuisca sulle conclusioni dei
partecipanti e notifichi la decisione contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC).
4.
I registri pubblici
e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non
sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (art. 179 CPC in relazione con
l'art. 9 CC). Titoli pubblici sono in particolare gli estratti (completi) del
registro dello stato civile (art. 39 CC segg.), equiparati così ad atti
autentici (Vuilloz in: CPC; Petit
commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 179 con rinvii; Weibel in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª
edizione, n. 4 e 5 ad art. 179; Müller
in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 179). Anche i
registri e i documenti pubblici stranieri fruiscono dell'accresciuta forza
probante conferita dall'art. 179 CPC, sempre che siano al beneficio di una
certificazione ufficiale o di una
convenzione internazionale (Vuilloz,
op.cit., n. 18 ad art. 179 CPC; Müller,
op. cit., n. 14 ad art. 179 CPC) e abbiano analoga forza probante nel Paese dal
quale emanano (Weibel, op. cit.,
n. 17 ad art. 179 CPC con richiamo).
a) Per
certificazione ufficiale (“legalizzazione”) si intende un'attestazione
rilasciata da una rappresentanza svizzera competente, diplomatica o consolare,
la quale attesti che l'atto è reputato tale nel Paese di emissione ed è stato
confezionato dagli organi competenti secondo le leggi in vigore (Rüetschi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 33 ad art. 179).
La legalizzazione è, giuridicamente, un mezzo di prova in giustizia, nell'amministrazione
o negli affari correnti (FF 1971 II 164 n. 1). Essa può essere sostituita più
semplicemente, per i Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aia che
sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, del 5 ottobre 1961
(RS 0.172.030.4), dalla cosiddetta “apostilla”, aggiunta nel Paese dal
quale emana l'atto. Non occorre invece alcuna
legalizzazione ove trattati internazionali esentino determinati atti da
tale formalità (se ne veda l'elenco in: Rüetschi,
loc. cit.), a cominciare dalla Convenzione europea sulla soppressione
della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o
consolari, del 7 giugno 1968 (RS 0.172.030.3).
b) Per
quanto concerne gli estratti esteri (completi) dei registri dello stato civile,
la Svizzera ha ratificato trattati internazionali che li esonerano da ogni legalizzazione.
La Convenzione concernente il rilascio gratuito
e la dispensa di legalizzazione degli atti dello stato civile, del 26 settembre
1957.
(RS 0.211.112.12), ratificata anche dall'Italia, prevede in specie che “sul
territorio degli Stati contraenti non è richiesta la legalizzazione delle copie
conformi, né degli estratti, di stato civile provveduti della firma e del bollo
dell'autorità che li ha emessi” (art. 4). E tra gli atti dello stato civile
rientrano anche “gli atti di riconoscimento di figli naturali, emessi o
trascritti dagli ufficiali di stato civile” (art. 5). Il successivo accordo tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica
Italiana sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti
dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, del 16 novembre 1966 (RS
0.211.112.445.4), dispone analogamente che “i documenti rilasciati da un
ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esentati da
qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nel-
l'altro
Stato” (art. 1 cpv. 1). E tra i documenti italiani rientrano – appunto – le
copie di un atto di riconoscimento di figlio naturale (art. 3 cpv. 1 in fine).
5.
Nella fattispecie figura
agli atti – come si è visto – copia di un formulario sottoscritto il 12 gennaio
1996.
dall'ufficiale dello stato civile del Comune di __________, G__________ F__________,
dal quale risulta che quel giorno __________ A__________, allora residente a __________,
ha riconosciuto alla presenza di due testimoni la figlia AO 1, avuta il 3 gennaio
1996.
da B__________ Z__________ (1969), residente a __________ (Provincia di
Padova). A margine dell'atto figura la menzione che attesta la trascrizione del
riconoscimento, il 22 febbraio 1996, nei registri di stato civile del Comune
di __________, “come da comunicazione 23 gennaio 1996”. La copia del documento
è dichiarata conforme all'originale “per uso notarile” dall'ufficiale dello
stato civile S__________ L__________ con bollo e firma del 21 febbraio 2019
(plico doc. O, 2° foglio). Che tale atto sia un “riconoscimento di
figlio naturale” è indubbio. Come tale, esso è esentato da qualunque
legalizzazione, tanto secondo la Convenzione
concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli
atti dello stato civile, del 26 settembre 1957, quanto secondo l'accordo tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sull’esenzione dalla
legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla
presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, del 16
novembre 1966. A torto l'appellante censura pertanto la mancanza di
un'apostilla.
6.
Posto ciò, il
“riconoscimento di figlio naturale” in questione fa piena prova dei fatti che
attesta finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (sopra,
consid. 4). L'interessata non pretende che in Italia tale documento non abbia
forza di atto pubblico, né asserisce che il suo contenuto sia inesatto. Essa
solleva invece dubbi di autenticità (art. 178 CPC) evocando, oltre alla
mancanza dell'apostilla, il “lungo tempo intercorso dalle richieste volte alla
presentazione dei documenti necessari [da parte di AO 1] alla sua pretesa
qualifica di figlia”, il di lei “atteggiamento evasivo e irrispettoso”, il
“contrasto di altri atti da cui non si evince l'esistenza di un rapporto di
filiazione” e la circostanza che da un atto notorio ulteriormente prodotto da AO
1.
per dimostrare il rapporto di filiazione non emerge “una benché minima
connessione tra il de cuius e i dichiaranti al momento dei fatti”.
a) L'autenticità
di un documento pubblico o privato, per principio, si presume (DTF 143 III 460
consid. 3.5; analogamente: RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c). Contestarla non
basta, a meno di riuscire a destare seri dubbi, sostanziando concreti sospetti di
falsificazione, manipolazione o alterazione del contenuto o delle firme (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 178
CPC; Dolge in: Basler Kommentar,
ZPO, 3ª edizione, n. 1 e 2 ad art. 178 con rimandi; Rüetschi, op. cit., n. 3 ad art. 178 CPC
con riferimenti). Sussistendo presupposti del genere incombe poi a chi si vale
del documento dimostrare l'autenticità dell'atto, e a tal fine tutti i mezzi di
prova sono ammissibili (Dolge, op.
cit., n. 4 ad art. 178 CPC).
b) Nel
caso in esame l'appellante sottolinea la scarsa collaborazione palesata da AO 1
nel produrre i documenti richiesti, il di lei comportamento “evasivo e
irrispettoso”, come pure il fatto che il rapporto di filiazione con il defunto si
evinca dal solo atto di riconoscimento, mentre da un atto notorio
ulteriormente prodotto per dimostrare il rapporto di filiazione non emerge
“una benché minima connessione tra il de cuius e i dichiaranti al
momento dei fatti”. Simili circostanze possono anche lasciare perplessi, ma non
bastano per sostanziare concreti sospetti di falsificazione, manipolazione o
alterazione dell'atto di riconoscimento. Nemmeno l'appellante, del resto, prospetta
a ben vedere un reato del genere.
c) AP
1.
fa valere che non solo l'atto di riconoscimento, ma anche la dichiarazione di
conformità all'originale “per uso notarile” è una fotocopia. In realtà non è
dato di capire, a un semplice esame, se la firma dell'ufficiale dello stato
civile S__________ L__________ sia originale o fotocopiata (plico doc. O,
2° foglio). Comunque sia, l'art. 180 cpv. 1 prima frase CPC non osta alla
produzione di fotocopie. Tutt'al più il tribunale può esigere la presentazione
del documento originale o di un esemplare del documento legalizzato “se vi è
motivo di dubitare dell'autenticità” (art. 180 cpv. 1 seconda frase CPC), in
analogia con quanto prevede l'art. 178 CPC (Vouilloz,
op. cit., n. 6 ad art. 178 CPC). Le argomentazioni dell'appellante non bastano tuttavia
– come si è rilevato – per sostanziare concreti sospetti di falsificazione,
manipolazione o alterazione dell'atto di riconoscimento. Quand'anche la firma
apposta dall'ufficiale dello stato civile S__________ L__________ fosse
fotocopiata, non sussisterebbero quindi gli estremi per esigere una
legalizzazione.
d) Non
si dimentichi, per finire, che il certificato ereditario è un'attestazione
meramente provvisoria (sentenza del Tribunale
federale 5A_570/2017 del 27 agosto 2018 consid. 7.2). L'autorità preposta
al suo rilascio non statuisce materialmente sulla qualità di erede, tant'è che
il certificato non passa in giudicato e non vincola in alcun modo il giudice
ordinario (sentenza del Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020
consid, 4.2 con rinvii in: SJ 142/2020 pag. 229). Ai fini di una decisione
puramente sommaria il Pretore poteva dunque fondarsi in concreto su una
fotocopia. Se sarà adito nel quadro di un processo ordinario, il giudice di
merito potrà ancora esigere la produzione di un atto di riconoscimento
certificato conforme all'originale, verificando previamente – per altro – se si
applica al riconoscimento in questione il principio per cui estratti italiani
dello stato civile hanno validità limitata a sei mesi (art. 41 DPR n. 445/2000,
modificato dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011, nota come “legge di
stabilità 2012”).
7.
Se ne conclude che,
privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. La richiesta
subordinata dell'appellante segue identica sorte, poiché non avrebbe senso
rinviare gli atti al Pretore per esigere un'apostilla non necessaria. Quanto
alle spese del giudizio odierno, esse seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). La convenuta, che ha formulato un breve memoriale di osservazioni all'appello
e un altrettanto stringato memoriale di duplica spontanea tramite i suoi
patrocinatori, postula un'indennità per ripetibili. Assistita da avvocati esteri
non autorizzati a esercitare la rappresentanza in giudizio a titolo di prestatori di servizi (art. 21 e 28 cpv. 1
LLCA), essa non può valersi tuttavia dell'art. 95 cpv. 3 lett. b CPC (cfr.
sentenza del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017 consid. 4.5).
Non ha diritto quindi a indennità per ripetibili né, del resto, a indennità
d'inconvenienza per spese di patrocinio (loc. cit.).
8.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le
decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come
decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere censurata solo la
violazione di diritti costituzionali (sopra, consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
certificato ereditario impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.
–
avv. (I).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).