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Decisione

11.2020.108

Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per moglie e figlia (passaggio dal metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo al metodo

13 giugno 2022Italiano53 min

settore della commercializzazione dei tessili a __________, egli ha costituito nel

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.108

Lugano

13 giugno 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Giamboni

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2019.1563 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 29 marzo 2019 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dagli avvocati PA 1

e

PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 14 agosto 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

5 agosto 2020;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1970) e AO 1

(1979), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (Marocco) il 16

febbraio 2005. Dal matrimonio è nata S__________, il 20 dicembre 2005. La

famiglia ha vissuto a __________ __________ fino al luglio del 2016 quando la

moglie si è trasferita a __________ con la figlia. Il marito le ha raggiunte in

Ticino nel febbraio del 2018. Già titolare di una ditta individuale attiva nel

settore della commercializzazione dei tessili a __________, egli ha costituito nel

marzo del 2018 la __________ Sagl di __________, attiva nel medesimo comparto

economico, di cui è socio e gerente. La moglie ha svolto, per brevi periodi e

fino al febbraio del 2018, lavori di segretariato nella ditta del marito,

occupandosi per il resto della cura della figlia e del governo della casa. I

coniugi vivono separati dal luglio del 2018 quando AP 1 ha lasciato l'abitazione

coniugale di __________ per trasferirsi altrove e, dal 1° aprile 2019, in un

appartamento a __________.

B. Il 29 marzo 2019 AO 1

si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere

separata, l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, l'affidamento della

figlia (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare da

marzo 2018 di fr. 5558.05 mensili per sé e uno di

fr. 6232.75 mensili (assegni familiari non compresi) per S__________ fino al

termine di un'adeguata formazione oltre a una provvigione ad litem di

fr. 5000.–. Il 1° aprile 2019 AO 1 ha lasciato, con la figlia, l'abitazione

coniugale per trasferirsi in un appartamento a __________.

C. Al dibattimento del

14 maggio 2019 l'istante ha confermato le sue domande mentre il convenuto, postulata

la sospensione della procedura per avere egli promosso il 7 febbraio 2019 una causa

di separazione in Italia, ha avversato le richieste di contributo alimentare

così come la provvigione ad litem, non opponendosi per il resto alle

altre domande della moglie. Contestualmente i coniugi hanno raggiunto un

accordo cautelare “nelle more

istruttorie” – omologato seduta stante dal Pretore – sull'autorizzazione a vivere separati, sull'affidamento

della figlia alla madre, riservato il diritto di visita paterno, mentre AP 1 si

è impegnato a versare per S__________ un contributo di mantenimento di

fr. 2300.– mensili, assegni familiari non compresi. L'istruttoria è

iniziata il 17 maggio 2019.

D. Adito da AO 1, con

decreto cautelare del 25 settembre 2019 il Pretore ha ordinato alla __________

Sagl di trattenere dallo stipendio di AP 1 fr. 2300.– mensili (oltre all'assegno familiare), riversando la somma su un conto intestato

alla moglie (CA. 2019.319). Il 18 ottobre 2019 il presidente della Sezione

unica civile del Tribunale ordinario di Prato ha dichiarato l'estinzione della

procedura di separazione in esito alla mancata comparsa del marito. Il 23 dicembre

2019 AP 1 ha avuto una figlia, A__________, che vive in Spagna con la madre. Chiusa

l'istruttoria il 4 marzo 2020, alle arringhe finali del 30 giugno

2020 le parti hanno ribadito la loro posizione, non senza postulare il convenuto

una imprecisata riduzione del contributo alimentare per la figlia pattuito il

14 maggio 2019.

E. Statuendo con

sentenza del 5 agosto 2020 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati (dispositivo n. 1), ha affidato S__________ alla madre (n. 2), ha regolato

il diritto di visita paterno (n. 3), ha stralciato dal ruolo siccome divenuta

priva di oggetto la richiesta di attribuzione dell'abitazione coniugale (n. 4),

e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la figlia di fr.

4437.– mensili dal 29 marzo al 30 giugno 2018, di fr. 3140.– mensili dal 1°

luglio 2018 al 31 dicembre 2019, di

fr. 2500.– mensili per gennaio 2020, di fr. 2410.– mensili dal 1° febbraio

2020 al 20 dicembre 2021 e di fr. 1780.– mensili dal 21 dicembre 2021 in poi, assegni

familiari non compresi (n. 5) come pure un contributo alimentare in favore

della moglie di fr. 2400.– mensili dal 29 marzo 2018 al 20 dicembre

2021 e di fr. 2980.– mensili dopo di allora (n. 6). Oltre a ciò egli ha

riservato la possibilità per il marito di compensare gli arretrati con quanto

già versato (n. 7), ha adeguato la trattenuta salariale a fr. 4810.–

mensili oltre agli assegni familiari (n. 8) e ha stralciato l'istanza di

provvigione ad litem poiché priva di oggetto (n. 9). Le spese

processuali di fr. 3800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 agosto 2020

per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che i dispositivi n.

5, 6, 7 e 8 del giudizio impugnato siano annullati e gli atti rinviati in prima

istanza “affinché sia rifatto il calcolo dei contributi alimentari per la

figlia S__________, tenuto in considerazione il reddito reale del padre”. Egli

ha chiesto ad ogni modo di non riconoscere alcun contributo alimentare per la

moglie, di fissare il contributo per la figlia in fr. 1179.50 mensili e che

l'obbligo contributivo decorra solo dal 1° luglio 2018, essendo “compensato

sugli arretrati quanto già [da lui] versato”. Nelle sue osservazioni del 2

settembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto dell'8

settembre 2020 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto

sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari a carico di AP 1 dal 29

marzo 2018 fino al 5 agosto 2020, mentre ha respinto la richiesta per i

contributi alimentari dovuti in seguito. In una replica spontanea del 10 settembre

2020 l'appellante ha ribadito la sua posizione. La moglie non ha duplicato.

G. Il 3 marzo 2022 il

giudice delegato della Camera ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni

per pronunciarsi sulla più recente giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di calcolo dei contributi alimentari nel diritto di famiglia. Le parti

non hanno reagito.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le misure a protezione dell'unione coniugale sono

impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a

CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv.

1.

CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr.

10.

000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente

dato, ove appena si pen­si all'entità e alla durata dei contributi alimentari litigiosi

dinanzi al Pretore. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 6 agosto 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato

il 14 agosto 2020 (timbro postale sulla busta d'invio) il ricorso in esame è

pertanto tempestivo.

2.

L'appellante

postula il richiamo dell'incarto della presente causa. Già trasmesso d'ufficio

a questa Camera, il richiamo è superfluo. Quanto al richiamo dal Ministero

pubblico dell'incarto penale a suo carico per trascuranza degli obblighi di

mantenimento, non se ne vede l'utilità, il timore dell'appellante di essere

condannato penalmente non essendo di rilievo ai fini del giudizio. All'appello AP

1.

acclude poi una “visura storica dell'impresa” concernente la cancellazione

della sua iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

di __________, una lettera 20 luglio 2020 del Ministero pubblico, una lettera

10.

febbraio 2020 dello studio fiduciario R__________ B__________ all'Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano e una distinta dei pagamenti alla moglie

dal 3 gennaio 2019 al 31 luglio 2020. Con la replica spontanea egli produce

inoltre una presa di posizione 20 agosto 2020 del suo legale al Ministero

pubblico, alcuni giustificativi dei pagamenti effettuati in favore della moglie

dal gennaio all'agosto del 2020 e una distinta riassuntiva. La documentazione testé descritta è ammissibile, siccome

nella fattispecie è controverso anche il contributo alimentare per la figlia.

Nuovi documenti sono proponibili perciò senza riguardo ai presupposti dell'art.

317.

cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili

per il giudizio (DTF 144 III

352.

consid.

4.2.1).

3.

L'appellante

chiede anzitutto di annullare i dispositivi n. 5 a n. 8 della sentenza

impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo calcolo del contributo

per la figlia “tenuto in considerazione il [suo] reddito reale” (richiesta d

giudizio n. II/1/2). Se non che l'appello è, per principio, un rimedio giuridico riformatorio, non

cassatorio. Una

domanda intesa al mero annullamento della decisione impugnata è ammissibile

solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità

giudiziaria superiore non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata

giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o

perché i fatti debbano

essere completati su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). L'interessato non adombra estremi del genere,

tant'è che per finire postula la soppressione del contributo alimentare per la

moglie e la riduzione di quello per la figlia a fr. 1179.50 mensili. Sulla

richiesta di annullamento non giova dunque attardarsi.

4.

Litigiosi

rimangono i contributi alimentari per la moglie e la figlia, così come la

relativa trattenuta di stipendio. Al riguardo il Pretore, applicato il metodo fondato

sul dispendio effettivo, ha anzitutto accertato le entrate del marito in

complessivi fr. 11 240.– mensili netti, di

cui di fr. 5900.– dalla __________ Sagl e fr. 5340.– dall'attività in

Italia. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 2426.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 400.–,

spese accessorie fr. 120.–, pigione cantina fr. 100.–, posteggio fr. 150.–, premio

della cassa malati fr. 424.10 e assicurazione economia domestica e

responsabilità civile fr. 32.–), aumentato a fr. 2886.– mensili dal 1° gennaio

2020.

in ragione del trasferimento in un appartamento più grande (pigione

fr. 700.–, spese accessorie fr. 280.–, sentenza impugnata, pag. 6 seg.).

Il

primo giudice ha accertato di poi che la moglie non ha redditi e ha rinunciato

a imputarle un reddito ipotetico. Egli ha quindi calcolato il fabbisogno

effettivo di lei in fr. 4760.– mensili fino al 30 giugno 2018 (vitto

fr. 600.–, pigione fr. 1600.– e spese accessorie fr. 250.– [dedotti fr.

617.– per la quota della figlia], posteggio fr. 150.–, premio della cassa

malati fr. 315.10, leasing auto fr. 1046.50, imposta di circolazione fr.

88.25, assicurazione auto fr. 164.35, telefono e internet fr. 264.–,

abbigliamento fr. 200.–, vacanze fr. 300.– e stima imposte fr. 400.–). Dal

1° luglio 2018 egli ha tolto le spese dell'automobile (la moglie non

possedeva più la Porsche Macan e ha potuto usare in seguito la vettura

di un amico) di modo che ha ridotto il di lei fabbisogno a fr. 3462.– mensili

fino al 31 dicembre 2019, a fr. 3070.– mensili per il gennaio del 2020 (per

effetto del trasloco e delle nuove spese dell'alloggio: pigione fr. 1080.–

mensili e spese accessorie fr. 180.–) e a fr. 2980.– dal 1° febbraio

2020.

mensili (costo del nuovo posteggio fr. 60.–; loc. cit., pag. 7 a 9).

Quanto

alla figlia, il Pretore ha determinato il suo fabbisogno in denaro sulla base

delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattando il costo

dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese effettive e aumentandolo,

concordi le parti, del 25% per tenere conto dello stile di vita agiato della

famiglia. Dovendosi aggiungere fino al sedicesimo anno di età un contributo di

accudimento per la quota (20%) che poteva essere destinata, in virtù della più recente

giurisprudenza, alla cura di un figlio nella fascia di età di S__________, il

primo giudice ha calcolato quanto manca alla madre per coprire il proprio

fabbisogno in fr. 2360.– mensili fino al 30 giugno 2018 (fabbisogno fr. 4760.–

meno

fr. 2400.–, pari all'80% di un reddito conseguibile a tempo pieno in

un'attività lucrativa non qualificata), in fr. 1062.– mensili fino al 31

dicembre 2019 (fabbisogno fr. 3462.– meno fr. 2400.–), in

fr. 670.– fino al 31 gennaio 2020 (fabbisogno fr. 3070.– meno

fr. 2400.–) e in fr. 580.– fino al 20 dicembre 2021 (fabbisogno

fr. 2980.– meno fr. 2400.–). Ciò posto egli ha così calcolato il fabbisogno

della figlia in complessivi fr. 4637.– mensili fino al 30 giugno 2018

(fabbisogno in denaro con supplemento del 25%

fr. 2277.– più contributo di

accudimento fr. 2360.–), in fr. 3340.– mensili fino al 31 dicembre

2019.

(contributo di accudimento ridotto a fr. 1062.–), in fr. 2700.– mensili

fino al 31 gennaio 2020 (alloggio e spese accessorie ridotti a fr. 420.– e

contributo di accudimento a fr. 670.–), in fr. 2610.– mensili fino al 20

dicembre 2021 (contributo di accudimento ridotto a fr. 580.–) e in fr. 2030.–

mensili dopo di allora (escluso ogni contributo di accudimento; loc. cit. pag.

9.

a 11).

In definitiva, il Pretore ha

condannato il padre a versare contributi alimentari per la figlia di fr. 4437.–

mensili dal 29 marzo al 30 giugno 2018, di fr. 3140.– mensili dal 1°

luglio 2018 al 31 dicembre 2019, di fr. 2500.– mensili per gennaio 2020, di

fr. 2410.– mensili dal 1° febbraio 2020 al 20 dicembre 2021 e di fr.

1780.– mensili dopo di allora, oltre agli assegni familiari “se da lui percepiti”. Calcolato il contributo di

mantenimento per la moglie nella differenza fra il di lei fabbisogno e il

contributo di accudimento, il primo giudice ha inoltre posto a carico del

marito fr. 2400.– mensili dal 29 marzo 2018 al 20 dicembre 2021 e fr. 2980.–

mensili dal 21 dicembre 2021 in poi (loc. cit., pag. 11).

5.

Relativamente

alle proprie entrate, l'appellante ripete di avere cessato già nel 2017 ogni

attività lucrativa in Italia, senza che ciò abbia dato adito a contestazioni

della moglie. Egli chiede così di stralciare quanto computato a tale titolo dal

primo giudice. Al riguardo il Pretore ha appurato che AP 1, agente e

rappresentante in proprio di fibre tessili a __________, secondo la

documentazione fiscale aveva conseguito utili per € 43 194.00 nel 2016 e per € 69 935.97 nel 2017. E siccome egli non aveva reso

verosimile la cessazione di quell'attività nel 2018, per il primo giudice tali

entrate – per una media di fr. 5340.– mensili – andavano ritenute ancora

attuali (sentenza impugnata, pag. 7).

a) In

concreto, già al dibattimento il convenuto aveva precisato di aver trasferito

la sua attività dall'Italia alla Svizzera e di avere cessato l'attività

indipendente in patria nel gennaio del 2018 (verbale del 14 maggio 2019 pag. 3

e 5). La moglie non aveva in un primo tempo contestato tale allegazione,

limitandosi a obiettare, nelle arringhe finali, che il marito aveva sempre

finanziato l'alto tenore di vita della famiglia (memoriale allegato al verbale

del 30 giugno 2020, pag. 2). Già per questo motivo la conclusione del Pretore,

stando al quale il marito non aveva reso verosimile la cessazione dell'attività

in Italia non può essere seguita. Trattandosi di circostanza non contestata,

essa non andava provata (art. 150 cpv. 1 CPC). Comunque sia, AP 1 esibisce in

questa sede una “visura

storica dell'impresa” concernente la cancellazione della sua iscrizione alla

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di __________

intervenuta il 18 gennaio 2018 (doc. 3 di appello). Documento che, a un

esame sommario, rende verosimile la cessazione della sua attività indipendente

a __________.

b) Nelle

sue osservazioni all'appello la moglie obietta che la formale cancellazione di

un'attività quale indipendente non significa che tale attività sia cessata. Essa

non manca tuttavia di contraddirsi nella misura in cui riconosce che il coniuge

ha chiuso e trasferito la sua attività in Svizzera (pag. 4). Nelle circostanze

descritte, si giustifica pertanto di stralciare dal reddito dal marito l'importo

di fr. 5340.– mensili. Al proposito l'appello è provvisto di

buon diritto.

6.

Relativamente

allo stipendio versato dalla __________ Sagl, il Pretore ha accertato invece

che per contratto esso ammonta a fr. 7000.– mensili lordi, ovvero a fr. 5900.–

mensili netti (compresa la tredicesima e già dedotta l'imposta alla fonte). Quanto

alle successive riduzioni, egli ha ricordato che il marito è socio e gerente

con diritto di firma individuale, sicché è verosimile che egli abbia diminuito

volontariamente il proprio reddito. Anche perché, egli ha soggiunto, stando al

conto economico della società i costi del personale sono rimasti pressoché

invariati se non lievemente aumentati da fr. 72 235.80 (nel periodo 7 marzo – 31 dicembre 2018) a fr. 73 851.50 (dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019;

sentenza impugnata, pag. 6 seg.). L'appellante ripropone la riduzione dello

stipendio a fr. 5583.52 mensili nel maggio del 2019, a fr. 4370.–

mensili nell'ottobre del 2019, a fr. 4230.65 mensili nel gennaio del 2020

e a fr. 4065.50 nel maggio del 2020. Egli fa valere di avere ampiamente

documentato la sua situazione finanziaria con i conteggi salariali, il bilancio

intermedio al 31 ottobre 2019 e la relazione del gerente che illustrano il

cattivo andamento degli affari. Purtroppo – egli precisa – l'attività in Svizzera

non ha “attecchito” secondo le previsioni e i ricavi sono ampiamente inferiori

a quando lavorava in Italia. Tant'è che ha difficoltà finanche a versare il

contributo per la figlia pattuito il 14 maggio 2019 e rischia una condanna per

trascuranza degli obblighi di mantenimento. Spiega di non avere potuto presentare

la dichiarazione fiscale per il 2018 per la mancata collaborazione della moglie

e chiede di attenersi alla documentazione del suo fiduciario.

a) Il dipendente di una società a garanzia limitata di cui

egli sia socio unico o maggioritario e gerente può essere equiparato a un

lavoratore indipendente (principio della trasparenza: RtiD I-2006 pag. 670: più di recente: I CCA, sentenza 11.2018.111

dell'11 ottobre 2019 consid, 5b), in particolare se questa era la sua

situazione economica prima dell'avvio della causa (I CCA, sentenza inc. 11.2015.21

del 14 giugno 2016 consid. 3d). In concreto tale appare, a un sommario esame,

anche la posizione del convenuto, il quale nel marzo del 2018 ha costituito la __________

Sagl, di cui egli è socio e gerente con firma individuale, con lo scopo di

esercitare in Svizzera un'attività di commercializzazione di tessili (doc. E),

campo in cui era già attivo in Italia (doc. 3 di appello). Egli è rimasto socio unico

fino al marzo del 2019 e maggioritario (con 16 quote detenute di fr. 1000.–

ciascuna a fronte di un capitale sociale di fr. 20 000.–) fino al dicembre

del 2019, quando ha ceduto 10 quote ad A__________ N__________ (cfr. risultanze

del registro di commercio). L'appellante medesimo riconosce del resto di avere “spostato

la propria attività dall'Italia alla Svizzera nel 2017 per il tramite

della società __________ Sagl” ed accenna ai conti di quest'ultima per spiegare

“l'andamento della società del signor AP 1”.

b) Premesso

ciò, il reddito di un lavoratore

indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di più anni (di regola almeno

tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda

oppure, non esistendo contabilità, a dati che risultano dalle dichiarazioni

fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni

ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2017.110 dell'11

dicembre 2018 consid. 7). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli

o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi

dalla media. Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei

redditi, fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno

dell'ultimo anno (DTF 143 III 620 consid. 5.1; più recentemente: sentenza 5A_987/2020

del 24 febbraio 2022 consid. 4.1; v. anche RtiD

II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020 consid. 6b).

c) Nella

fattispecie il

contratto di lavoro del 20 marzo 2018 di AP 1 prevede uno stipendio di fr.

7000.– mensili lordi per tredici mensilità (doc. II, richiamo dalla __________

Sagl). Dal certificato di salario per il periodo dal 20 marzo 2018 al 31 dicembre 2018

risulta che egli ha percepito fr. 59 595.35 netti, già dedotta la ritenuta per

l'imposta alla fonte di fr. 4002.25 (doc. 1). Tolti gli assegni familiari che

non vanno cumulati al reddito (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; v. anche RtiD I-2005

pag. 772 consid. 7; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.145 del 2

aprile 2020 consid. 8), ciò corrisponde a una media mensile, calcolata su tale arco

di tempo, di fr. 6185.– netti.

d) Per

il 2019 non è stato prodotto il certificato di salario annuale e dai conteggi

dei primi tre mesi risultano entrate di circa fr. 5950.– mensili netti,

compresa la tredicesima mensilità e dedotti gli assegni familiari (doc. 1). Per

i mesi successivi l'appellante fa valere una prima diminuzione del suo

stipendio a fr. 5583.52 mensili netti dal maggio 2019, ma al riguardo egli si

limita a invocare i conteggi di stipendio agli atti e i suoi scritti al primo

giudice. Se non che, ciò non basta per rendere verosimile l'asserzione, un vago

rinvio alle risultanze istruttorie essendo

insufficiente per soddisfare i requisiti di motivazione di un appello. Né

incombe a questa Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno

l'appellante si cura di illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c; più di

recente: I CCA, sentenza 11.2019.9 del 27 agosto 2020 consid. 4e).

A

parte ciò, l'unico documento concernente il reddito del maggio 2019 è, come

indicato dall'interessato medesimo nel suo memoriale di risposta (pag. 5) del

14.

maggio 2019, una “proiezione busta paga” in cui si prospetta un incremento

della trattenuta per l'imposta alla fonte (v. doc. 2, 8° foglio). Ora, è indubbio

che l'imposta alla fonte vada dedotta dai redditi, il debitore alimentare non potendo

sottrarsi al pagamento di simile onere (I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20

dicembre 2021 consid. 19e). Il problema è che una mera “proiezione busta paga” non

basta per rendere verosimile l'asserzione. Certo, la modifica della situazione

familiare di un contribuente imposto alla fonte può comportare una diversa aliquota

di calcolo della trattenuta. L'interessato poteva tuttavia richiedere, fino al

2020, il riconoscimento di deduzioni individuali quali gli alimenti versati ai

figli o al coniuge mediante contestazione della trattenuta (Direttiva n. I

della divisione delle contribuzioni sull'imposizione alla fonte dei lavoratori

dipendenti senza permesso di domicilio, nella versione in vigore dal 1° gennaio

2015, pag. 19 n. 25) e, secondo l'attuale ordinamento, tramite tassazione

ordinaria ulteriore (art. 108 e 109 LT; RL 640.100). E anche dopo la

separazione di fatto, nulla impediva al marito di chiedere di essere tassato

separatamente dalla moglie. Le sue doglianze circa una di lei mancata

collaborazione cadono dunque nel vuoto. Ad ogni modo, l'ammontare dell'onere

fiscale effettivamente riscosso non può ritenersi notorio. In tali circostanze,

avendo omesso di inoltrare il certificato di salario annuale e finanche i

conteggi di stipendio per i mesi in discussione, l'appellante non può valersi di

un incremento d'imposta fondato su una mera “proiezione busta paga”.

e) Per

quel che è della riduzione a fr. 4370.35 mensili netti dall'ottobre del

2019, il Pretore non ha trascurato che lo stipendio lordo del marito è diminuito

nel corso del 2019 a fr. 5600.– mensili. Egli ha reputato nondimeno verosimile che il

convenuto, nella sua posizione societaria, abbia ridotto volontariamente i suoi

guadagni. Se non che, tale conclusione non considera che il marito, con la

relazione sulla gestione della società da lui sottoscritta quale gerente, ha

prodotto anche il bilancio della __________ Sagl al 31 dicembre 2018 e al

31.

ottobre 2019 e come pure il relativo conto economico dal 7 marzo al 31

dicembre 2018 e dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019 (doc. 31). E contrariamente

all'opinione del Pretore, la circostanza che la voce “stipendi” per i primi

dieci mesi del 2019 sia lievemente cresciuta rispetto all'anno precedente non

sorprende, ove appena si consideri che nel 2018 lo stipendio era stato versato

per soli nove mesi e dieci giorni. Gli stipendi del 2019 corrispondono del

resto, coerentemente con quanto dichiarato dal convenuto, al salario lordo di

fr. 7000.– mensili per i primi nove mesi dell'anno e di fr. 5600.–

per ottobre, cui si aggiungono fr. 525.15 mensili per la “parte privata vettura

di servizio” pareggiata nelle deduzioni (doc. 1, 30 e 31). Quanto all'andamento

degli affari, dal conto economico risultano un aumento delle perdite da

fr. 10 579.87 per il 2018 a

fr. 18 091.71 per i primi dieci mesi del 2019 e soprattutto la forte

flessione (di oltre la metà) della cifra d'affari conseguita in un arco di

tempo comparabile (da fr. 1 704 654.42 nel 2018 a fr. 827 292.06 nel 2019). Dal bilancio si evince infine un

indebitamento che non è più coperto dal capitale sociale (doc. 31). Nel

complesso, a un sommario esame, i dati contabili sembrano giustificare la

riduzione dello stipendio dell'appellante.

Nelle

sue osservazioni all'appello AO 1 obietta che il marito non ha dato valide

spiegazioni del deterioramento degli affari e dubita dell'attendibilità della

documentazione esibita. Ora, si conviene che per i conti in rassegna manca la

verifica da parte dell'autorità fiscale e che il bilancio del 2019 è soltanto intermedio.

Neppure l'istante ha tuttavia mai preteso che fosse prodotta l'intera

contabilità aziendale per ulteriori verifiche. Né consta che negli ultimi mesi del

2019.

la situazione sia migliorata (v. doc. 36). Quanto ai motivi della

flessione, il marito la riconduce alla riduzione della domanda (doc. 31) mentre

la moglie gli addebita un atto volontario privo di ragioni oggettive. Il fatto

che l'interessato abbia avuto una figlia in Spagna non basta però per presumere

intenti abusivi. Né l'istante adduce altri elementi concreti che consentano di

scostarsi, già a un esame sommario, dai dati contabili. A un giudizio di mera

apparenza, il marito ha reso verosimile un peggioramento degli affari che spiega

la contrazione del suo stipendio dall'ottobre del 2019 a fr. 4560.–

mensili netti, inclusa la quota di tredicesima (calcolata sulla scorta dello

stipendio di base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali,

ma non il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2020.36/51 del 21

giugno 2021 consid. 8b con rinvio). Nel complesso, pertanto, i redditi del convenuto

per il 2019 ammontano in una media a fr. 5600.– mensili netti arrotondati

(fr. 5950.– mensili da gennaio a settembre 2019 e fr. 4560.– mensili da

ottobre a dicembre 2019).

f) Per

quanto attiene allo stipendio del 2020, l'appellante invoca un'ulteriore

riduzione a fr. 4230.65 mensili nel gennaio 2020 e a fr. 4065.50 nel

maggio 2020. Nella sua relazione sulla gestione del 26 giugno 2020 egli prospettava

inoltre un ulteriore peggioramento della situazione societaria in ragione della

pandemia (doc. 36). Se non che dai due conteggi di stipendio agli atti risulta

che il salario mensile lordo di fr. 5600.– è rimasto invariato e che la

riduzione dell'importo versato si riconduce a una maggiore trattenuta

dell'imposta alla fonte e al mancato versamento degli assegni familiari (doc.

32.

e 37). Ma per tacere del fatto che non si comprendono le ragioni dell'aumento

della trattenuta fiscale a parità di stipendio e di situazione familiare, già

si è detto che il marito non ha reso verosimile l'entità del prelievo

effettivo, potendo egli ottenere il riconoscimento della deduzione per gli

alimenti a suo carico mediante procedura di contestazione (sopra consid. d). Gli

assegni familiari, invece, non entrano in considerazione nel calcolo del reddito

del debitore alimentare ed erano già stati dedotti anche in precedenza (sopra

consid. c).

Per

il resto non si disconosce che l'emergenza sanitaria del COVID-19 e le misure

adottate dalle autorità hanno avuto ripercussioni sull'economia anche in

Svizzera. Tuttavia non è notoria per il giudice la situazione di ogni singolo settore.

Dato che non tutti i comparti economici sono ugualmente toccati, un riferimento

generale alla pandemia non è sufficiente per rendere verosimile il

peggioramento degli affari della __________ Sagl e tanto meno l'entità del

medesimo (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022, consid. 4l). In concreto l'interessato ha omesso

di produrre la documentazione contabile aggiornata della società. Nulla è dato quindi

di sapere sulle ripercussioni a medio termine della pandemia sulle entrate

della società. L'assenza di ogni elemento concreto sulla situazione della ditta

nel 2020 non consente così di trarre qualche conclusione sui risultati di

quell'anno.

g) In

definitiva, a un esame di verosimiglianza, risultano entrate medie mensili di

fr. 6185.– netti nel 2018 e di fr. 5600.– nel 2019. Non consta invece che il

convenuto abbia tratto vantaggi economici

maggiori dalla ditta o abbia attinto a utili aziendali, la società essendo in

perdita (doc. 31). Per il 2020, gli atti incompleti non consentono di contro una

valutazione affidabile neppure a un esame sommario. Né è possibile tenere conto

dei risultati ottenuti prima dell'apertura dell'attività in Svizzera, le

condizioni economiche dell'impresa esercitata all'estero non apparendo idonee

al confronto. Non resta pertanto che attenersi alla media sui due anni di

fr. 5890.– mensili arrotondati, benché si tratti di un periodo piuttosto

breve per la valutazione dei redditi di un indipendente. Il limitato lasso di

tempo, inoltre, neppure consente di ritenere verosimile una costante flessione dei redditi. Dovesse tuttavia

verificarsi un peggioramento duraturo della situazione, dandosene gli estremi il

convenuto potrà valersene nel quadro di una procedura di modifica (art. 179

cpv. 1 CC).

7.

AO

1.

obietta che le entrate dichiarate dal marito non sono compatibili con il lussuoso

tenore di vita sostenuto prima della separazione allorché la famiglia si

concedeva frequenti vacanze, attività mondane, acquisti di lusso, auto di alta

gamma e aveva finanche pianificato l'acquisto di un attico. Essa lamenta di non

avere avuto accesso alla documentazione comprovante tali spese, il marito avendo

rifiutato di produrre gli estratti delle sue carte di credito. La tempistica

induce – a suo avviso – a ritenere che la situazione finanziaria esposta dal

convenuto non sia veritiera e sia stata manovrata a piacimento. E quand'anche

il peggioramento fosse reale, essa soggiunge, al marito va imputato un reddito

ipotetico corrispondente a quello stabilito dal Pretore o gli va imposto un

consumo della sostanza come avvenuto in passato.

a) La

situazione economica della famiglia prima della separazione non manca invero di

destare perplessità. Per tacere del fatto che il marito non nega che in

precedenza la famiglia aveva un alto tenore di vita, i redditi percepiti in

Italia non risultavano particolarmente elevati tant'è che l'utile registrato

ammontava a € 43 194.00 nel 2016 e € 69 935.97 nel 2017 (doc. F1 e

F2). Tutto si ignora tuttavia sul dispendio familiare prima del trasferimento

in Svizzera, sicché mancano gli elementi per valutare, foss'anche a un esame

sommario, se vi fossero già allora discrepanze fra i redditi dichiarati e il

tenore di vita della famiglia. Quanto alla situazione a __________, nelle

osservazioni all'appello la moglie si limita a considerazioni generiche e non

cifrate rinviando agli atti di prima istanza, ciò che non adempie – da lungi – i

requisiti minimi di motivazione (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Anche sotto questo profilo difettano

gli elementi per un raffronto fra entrate dichiarate e uscite che renda

verosimile l'esistenza di proventi dissimulati, fermo restando che il principio

inquisitorio illimitato non solleva le parti – tanto meno se patrocinate – dalle loro

responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile

le circostanze a loro note (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.47 del 24

gennaio 2022 consid. 3a con riferimenti).

b) Un

eventuale reddito ipotetico, poi, non va determinato in astratto ma dev'essere

alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid.

3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014

pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Sulla

formazione del marito tutto si ignora. Quanto alla sua esperienza professionale

nella commercializzazione dei tessili, gli atti non consentono di stimare quali

entrate potrebbe realizzare. Né i redditi del settore possono dirsi notori. Neppure

l'interessata prospetta del resto concretamente quale datore di lavoro sarebbe

disposto ad assumere il marito con uno stipendio di fr. 11 240.– mensili o indica

quale altra attività egli potrebbe intraprendere per migliorare le sue entrate.

Per il resto non si ravvisano gli estremi che facciano ritenere, già a un esame

di verosimiglianza, che egli abbia diminuito il suo reddito nell'intento di

recarle pregiudizio (DTF 143 III 233). Intanto il trasferimento dell'attività

economica in Svizzera è intervenuto prima della separazione. Inoltre gli utili

conseguiti in Italia si situano a livelli comparabili a quelli ottenuti in

Svizzera. E per quanto la tempistica del peggioramento degli affari nel 2019

possa suscitare dubbi va considerato che anche i ricavi dell'attività in Italia

erano soggetti a fluttuazioni significative da un anno all'altro (doc. F1 e F2). Nel

complesso le circostanze non consentono quindi di presumere, già a un esame

sommario, intenti abusivi che giustifichino l'imputazione di un reddito

superiore.

c) Relativamente

alla sostanza, l'interessato possedeva invero al 26 febbraio 2018 € 102 000.00 depositati in una cassetta

di sicurezza (doc. 13). Egli ha tuttavia affermato, senza essere smentito, di

averli nel frattempo prestati alla moglie per un'operazione immobiliare che non

è andata a buon fine (doc. V, Z e 14; risposta, pag. 6; conclusioni, pag. 2). Né

consta che egli possa attingere al capitale aziendale (doc. 31) o che disponga

di averi bancari di rilievo (doc. 4 e 26). Le trattative per l'acquisto di un

appartamento, inoltre, sono fallite perché l'istituto bancario gli ha negato il

finanziamento, sicché non appaiono atte a dimostrare disponibilità di capitali significativi

(doc. 12). In definitiva non si ravvisano elementi sufficienti che rendano

verosimile l'esistenza di sostanza di rilievo cui attingere per il mantenimento

della famiglia. Ai fini del presente giudizio, limitato a un esame di apparenza,

non resta pertanto che attenersi al reddito risultante dagli atti.

8.

Relativamente

al guadagno della moglie, il Pretore non le ha imputato un reddito ipotetico

poiché le entrate del marito permettono di coprire i fabbisogni di tutta la

famiglia. Ciò nondimeno, considerata la sua giovane età e il fatto che a breve

la figlia non avrebbe necessitato più di accudimento, egli ha invitato l'istante

a reinserirsi al più presto nel mondo del lavoro (sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante,

rammentato l'impegno della moglie – all'udienza del 14 maggio 2019 – di

reinserirsi professionalmente, chiede di imputarle un reddito virtuale

(indicato in seguito in fr. 3000.– mensili) poiché le sue entrate non gli consentono

di far fronte alle necessità della famiglia.

a) Sulla questione di sapere se si possa

pretendere già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale che un

coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o

estenda l'esercizio di una professione, questa Camera ha già avuto modo di

illustrare che ciò è

possibile a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere

all'eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza

accumulata durante la vita in comune,

quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a

finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizio­ni imposte dalle circostanze e quando

l'inizio o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge

interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di

salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del

mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiamo; più

recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 4b

primo paragrafo).

La conservazione dei ruoli

assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora

non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal

caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge

professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior

peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione

coniugale, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo –

o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per

sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se

non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di

conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente –

per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il

contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 147 III 307 consid. 6.2). E

una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi

che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché

ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con

richiamo; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022

consid. 4b secondo paragrafo).

b) Nella

fattispecie i coniugi si sono separati nel luglio del 2018 sicché una loro

riconciliazione può ragionevolmente escludersi. Per determinare quindi se AO 1

possa essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa occorre applicare di

conseguenza – per analogia – l'art. 125 CC. Il giudice delle

misure protettrici esamina pertanto se e in quale misura, alla luce delle

circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato – anche

solo parzialmente – dal governo della casa e della cura della famiglia investa

altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda

un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale,

la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare

l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n.

5c; più recentemente: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 4d). Le risorse economiche della famiglia e il riparto

dei ruoli assunto durante la comunione domestica (o al momento della

separazione) non ostano pertanto a una ripresa dell'attività lucrativa da parte

di quel coniuge.

c) Ciò

premesso, il fatto che la moglie dopo il matrimonio si sia occupata del governo

della casa e della cura della figlia, svolgendo nondimeno attività di breve

durata nell'amministrazione di due società attive nel ramo tessile e come

segretaria per il marito (istanza del 29 marzo 2019 pag. 5), non è decisivo. Anche

perché in pendenza di procedura essa si era impegnata a “cercare di reinserirsi

al più presto con un'attività lavorativa” (verbale del 14 maggio 2019, pag. 2).

Né si ravvisano in concreto particolari ostacoli a un suo reinserimento professionale,

quanto meno a tempo parziale. Al momento della separazione essa doveva sì occuparsi

della figlia S__________, tredicenne, ma l'attuale giurisprudenza prevede che il genitore

affidatario abbia a intraprendere un'attività lucrativa all'80% quando il

figlio inizia la scuola secondaria (DTF 144 III 481). Né l'interessata,

quarantenne, poteva prevalersi della presunzione per cui la ripresa di un'attività

lucrativa non era esigibile se al momento della separazione quel coniuge avesse

già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2). E ciò a

maggior ragione se si pensa che tale presunzione è nel frattempo stata

abbandonata dal Tribunale federale (DTF 147 III 320 consid. 5.5). Non consta, poi, che l'interessata

accusi problemi di salute. Né essa ha

addotto, per ipotesi, di aver compiuto invano ricerche per un impiego o che la

situazione sul mercato del lavoro sia per lei proibitiva.

d) Quanto

alla commisurazione del reddito ipotetico, nel quadro della valutazione del

contributo di accudimento per la figlia il Pretore ha stimato la capacità

lucrativa in fr. 3000.– mensili netti per un'attività a tempo pieno

(sopra, consid. 4). L'appellante, che riprende il medesimo importo, fa valere

che la moglie, pur sprovvista di particolare formazione, ha maturato esperienze

lavorative (come segretaria), disponendo altresì di ottime conoscenze linguistiche

(arabo, italiano, francese e inglese: risposta, pag. 13). Fatte salve le

attività svolte in collaborazione con il coniuge, tuttavia, l'istante è da

tempo assente dal mondo del lavoro. In simili circostanze la prudente stima del

Pretore è senz'altro condivisibile, ove appena si pensi che un simile introito

è conseguibile anche in attività non qualificate, come nel settore delle

pulizie o dell'aiuto domestico dove, anche se sprovvista di particolare

esperienza, la moglie potrebbe presumibilmente contare su un reddito di

almeno fr. 2400.– netti

mensili per

un'attività all'80% (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.121 del 23 aprile 2021 consid. 6d con rinvio; si vedano i

salari minimi menzionati nel contratto collettivo di lavoro per il personale

domestico, imprese di pulizia e facility services per il Cantone Ticino,

valido fino al 30 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi,

volume 145 del 1° ottobre 2019, pag. 329).

e) Esigendosi

da un coniuge la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa, occorre

invero lasciargli il tempo necessario per adeguarsi. Considerato l'impegno

assunto all'udienza del 14 maggio 2019, tuttavia, la moglie sapeva che avrebbe

dovuto mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa, non potendo più

confidare sul modello di accudimento parentale anteriore alla separazione. Si

fosse attivata per tempo, infatti, è verosimile che dando prova di zelo essa

avrebbe potuto trovare un'occupazione nel settore indicato in pochi mesi. Appare

pertanto adeguato computare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 2400.–

mensili, conseguibile con un'attività all'80%, dal 1° gennaio 2020. Dopo il

compimento del sedicesimo anno età di S__________, il 20 dicembre 2021, dalla

madre è invece esigibile un impiego a tempo pieno (DTF 144 III 481). Da quel

giorno le va dunque imputato un guadagno

ipotetico di fr. 3000.– mensili.

9.

AP 1 sostiene di non

essere in grado di finanziare il contributo di accudimento per la figlia

stabilito dal Pretore. Egli chiede pertanto di essere astretto a versare unicamente

un contributo alimentare di al massimo fr. 1765.– mensili calcolato in base

alle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

a) Come

ha ricordato il Pretore, dal 1° gennaio 2017 va aggiun­to al fabbisogno in denaro del figlio un

“contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per

garantire adeguata cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Ove le cure e l'educazione del figlio

siano prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per finanziare il

proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se

le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di

famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: RtiD II-2020 pag. 842 consid. 6a). Il

fabbisogno in denaro del figlio è prioritario rispetto al contributo di

accudimento (DTF 147 III 283 consid. 7.3 con rinvii). Ciò non significa

tuttavia che, dandosi risorse insufficienti, la posta per l'accudimento vada stralciata.

In caso di ammanco il giudice limita il contributo a carico del debitore

alimentare nel rispetto della garanzia del suo minimo esistenziale secondo il

diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5). Un'altra questione è invece

quella di ricalcolare il contributo di accudimento in relazione non solo al

reddito ipotetico della madre ma anche, come si vedrà in appresso (sotto,

consid. 11), al fabbisogno minimo di lei rivalutato secondo la più recente

giurisprudenza del Tribunale federale.

b) Per

quanto attiene al fabbisogno in denaro per il figlio, in una recente sentenza

il Tribunale federale ha ritenuto che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui si ispirava da oltre un

venticinquennio la giurisprudenza ticinese (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), non

sono più applicabili (DTF 147 III 277 consid. 6.4). Tali raccomandazioni

non sono state – più – reputate idonee a stabilire il fabbisogno del figlio ai

fini della commisurazione del contributo di mantenimento in denaro. Come per

gli altri membri della famiglia (v. sotto, consid. 11), anche il fabbisogno dei

figli è definito ormai in base alle

direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla

Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti

dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag.

6292.

segg.).

Ora,

il

minimo esistenziale dei figli secondo il diritto esecutivo è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.–

mensili in seguito. A tale

minimo si aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio, il premio della

cassa malati (obbligatoria), i costi di eventuali misure terapeutiche, le spese

scolastiche e quelle di custodia da parte di terzi oppure – ove la custodia sia

prestata dal genitore affidatario – un contributo di accudimento destinato a

garantire a quel genitore almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo.

Si aggiungono inoltre le possibili spese di trasferta e, se le condizioni della

famiglia ciò permettono, una quota delle imposte che gravano sul genitore

affidatario e il premio della cassa malati complementare (DTF 147 III 281

consid. 7.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre

2021.

consid. 6b). Ciò impone di rivedere d'ufficio – dopo avere dato per

altro alle parti la possibilità di esprimersi (sopra, lett. G) – anche il

calcolo del fabbisogno in denaro per la figlia, tenendo conto altresì

dell'evoluzione della giurisprudenza illustrata in appresso.

10.

Successivamente alla

sentenza impugnata il Tribunale federale ha deciso che il metodo di calcolo da

applicare a livello svizzero in materia di mantenimento nel diritto di famiglia

è di regola, d'ora innanzi, quello “a

due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va

ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 285 consid. 7.3, più

recentemente: sentenza 5A_593/2021 del 29 ottobre 2021 consid. 3.2). Il

metodo di calcolo “abituale” fondato sul riparto a metà dell'eccedenza (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a, I-2015 pag. 881

consid. b) è stato abbandonato. Quanto al metodo di calcolo fondato sul

dispendio effettivo dei coniugi (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), cui ha fatto

capo il Pretore nella sentenza impugnata, esso rimane attuale, ma solo nel caso

di redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè – estranea alla fattispecie

– in cui il metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente

(e ai figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che

trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la

comunione domestica (sulla

presunzione che, in linea di

principio, il metodo di calcolo a “due fasi” permette

di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita cfr. I CCA,

sentenza inc. 11.2020.163 del 13 settembre 2021 consid. 4c con riferimento).

11.

Nel

sistema del metodo “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è

definito, come detto, in base alle direttive per il calcolo dei minimi di

esistenza secondo l'art. 93 LEF. A

tale minimo esistenziale si aggiungono (per i genitori), se le condizioni

finanziarie ciò permettono, i

costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto

esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione,

un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio

l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità

per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se

necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di

previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti

durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o

di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento

ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a

figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo

“allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2

con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto

esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di

famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come

viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147

III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2020.171

dell'8 febbraio 2022 consid. 8d).

12.

Dovendosi applicare nella fattispecie il metodo di

calcolo “a due fasi”, occorre ridefinire perciò

i fabbisogni minimi della famiglia secondo i criteri testé illustrati (I CCA,

sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 9), come per altro già prospettato nell'ordinanza del 3 marzo 2022.

a) Il

fabbisogno effettivo del marito – determinato dal Pretore in fr. 2426.–

mensili fino al 31 dicembre 2019 e in fr. 2886.– mensili dal 1° gennaio

2020.

(sopra, consid. 3) – corrisponde già sostanzialmente al fabbisogno minimo

“allargato” (o “del diritto civile”). La questione è che fino al 1° gennaio

2020.

le risorse della famiglia sono insufficienti a garantirne la copertura. Dal

fabbisogno minimo del marito vanno pertanto espunte per tale periodo le spese

per la pigione della cantina (fr. 100.– mensili) e per il premio

dell'assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata (fr. 32.–

mensili), che non rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD

II-2017 pag. 778 consid. 4b). Il costo del posteggio appare invece giustificato

da esigenze professionali. Il fabbisogno minimo dell'interessato va ricondotto così

a fr. 2295.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2019 e confermato in fr.

2886.– mensili dal 1° gennaio 2020.

b) Dal

fabbisogno effettivo della moglie vanno stralciate, perché già comprese nel

minimo di base o estranee alla nozione di fabbisogno minimo “allargato”, le

spese per “abbigliamento e moda” (fr. 200.– mensili) e per le vacanze

(fr. 300.– mensili). Fino al 1° gennaio 2020 (nessun reddito ipotetico imputato

alla moglie) le difficili condizioni finanziarie non consentono inoltre di

tenere conto dei costi di telecomunicazione e l'onere d'imposta. Né possono

essere ammesse le spese per il veicolo privato (leasing, assicurazione, imposta

di circolazione e posteggio) che, comunque sia, non si giustificherebbero per esigenze

professionali né per motivi medici o per l'esercizio di diritti di visita. All'istante

dev'essere riconosciuto invece il minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili)

in luogo e vece della spesa di

fr. 600.– mensili per il vitto. Va rivalutato anche il costo dell'alloggio da

fr. 1233.– a fr. 1480.– mensili, poiché la quota già compresa nel fabbisogno in

denaro di un figlio è pari al 20% complessivo (pigione di fr. 1600.– e spese

accessorie di fr. 250.–; doc. H; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11

novembre 2021 consid. 9d con richiami). Ne segue un fabbisogno minimo di fr.

3145.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2019.

Dal

1° gennaio 2020 va adattato, per quanto testé illustrato, il costo per

l'alloggio a fr. 1008.– mensili (80% della pigione di fr. 1080.– e delle spese

accessorie di fr. 180.–; doc. OO). Vista l'imputazione di un reddito ipotetico

si giustifica altresì di inserire nel di lei fabbisogno minimo fr. 150.–

mensili per le spese di trasferta. Certo, a quel momento come accertato dal

Pretore essa usufruiva gratuitamente dell'autovettura di un suo conoscente

(doc. II), ma doveva pur sempre sopportare le verosimili spese per il posteggio

(doc. PP) e per il carburante, sicché appare equo riconoscerle almeno un

importo analogo al (solo) costo del posteggio inserito nel fabbisogno minimo del

marito. E poiché (da quel momento) le

condizioni finanziarie lo permettono, va riconosciuto pure un forfait per spese di telecomunicazione

che possono essere stimate nella fattispecie in fr. 150.– mensili

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.40 del 19 ottobre 2021 consid. 11f).

Per le imposte, appare inoltre adeguata, a una prudente stima, una spesa di fr.

100.– mensili, in aggiunta a fr. 50.– mensili che andranno inseriti nel

fabbisogno in denaro della figlia (sotto, consid. c; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6g). Nel complesso dal 1°

gennaio 2020 il fabbisogno minimo “allargato” dell'istante assomma così a fr.

3075.– mensili (arrotondati).

c) Per

quel che è di S__________, il minimo di base del diritto esecutivo

ammonta a fr. 600.– mensili, cui si aggiunge (fino al 31 dicembre 2019) una

partecipazione ai costi dell'alloggio di

fr. 370.– mensili (20% di fr. 1850.–: sopra, consid. b) e il premio della

cassa malati di fr. 119.60 mensili (doc.

Q), per complessivi fr. 1089.60 mensili. Dedotto l'assegno familiare di

fr. 200.–, il fabbisogno minimo in denaro risulta di fr. 890.– mensili

(arrotondati). A tale importo va cumulato il contributo di accudimento calcolato

secondo i criteri esposti poc'anzi (consid. 9a). Nella sua commisurazione va

tenuto conto del fatto che per giurisprudenza le cure ancora necessarie a un

figlio che ha iniziato la scuola secondaria lasciano al genitore affidatario il tempo per intraprendere

un'attività lucrativa all'80% (DTF 144 III 481). Il contributo di

accudimento è destinato pertanto a garantire la differenza fra il fabbisogno

minimo della madre (fr. 3145.– mensili) e il di lei reddito potenziale per

un'attività lucrativa all'80% (fr. 2400.– mensili; sopra, consid. 8e), per un

importo di fr. 745.– mensili.

Dal

1° gennaio 2020 va adattata la partecipazione ai costi per l'alloggio a fr.

252.– mensili (20% di fr. 1260.–: sopra, consid. b) e aggiunta una parte

delle imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà tassare come reddito il

contributo di mantenimento per la figlia: sulle modalità di calcolo cfr. DTF

147.

III 462 consid. 4.2.3.5) di fr. 50.– mensili, onde un fabbisogno minimo in

denaro – già dedotti gli assegni familiari – di fr. 822.– mensili. Il

contributo di accudimento va inoltre adeguato a fr. 675.– mensili (fr. 3075.– meno

fr. 2400.–). Dal compimento dei 16

anni, il 20 dicembre 2021, gli assegni familiari aumentano a fr. 250.– mensili,

onde un fabbisogno minimo in denaro di fr. 772.– mensili mentre un contributo

di accudimento non

entra più in linea di conto (RtiD II-2020 pag. 842 consid. 5 con rimando).

d) Non

si trascura che l'appellante il 23 dicembre 2019 è divenuto padre di A__________,

che vive in Spagna con la madre. Il Pretore ha ritenuto che con redditi di fr.

11.

240.– mensili il convenuto

disponeva di risorse sufficienti per partecipare (insieme alla madre) al di lei

mantenimento, che l'interessato aveva in ogni modo omesso di documentare. In

esito all'appello risulta per contro che il convenuto, una volta fatto fronte

al contributo per la primogenita e per la moglie e sopperito al suo fabbisogno

minimo, non conserva margine alcuno fino al 31 dicembre 2019 e dispone di un

agio di circa fr. 600.– mensili fino al 20 dicembre 2021 e di circa fr.

860.– mensili dopo di allora. La questione è che nell'appello l'interessato

neppure accenna agli obblighi di mantenimento nei confronti di A__________, per

tacere del fatto che tutto si ignora delle necessità di costei e della

situazione economica della di lei madre. Nulla può dunque essere considerato ai

fini del presente giudizio.

13.

Da quanto precede risulta, in sintesi, il

seguente quadro del bilancio familiare:

Fino al 31 dicembre 2019

Reddito del marito fr.

5890.—

Reddito

della moglie fr. –.—

fr.

5890.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

2295.—

Fabbisogno

minimo della moglie meno il contributo

di

accudimento inserito nel fabbisogno della figlia fr. 2400.—

Fabbisogno

di S__________, con contr. di accudimento fr. 1635.—

fr.

6330.— mensili

Ammanco fr.

440.–– mensili

Il marito può conservare per

sé fr. 2295.–– mensili,

Deve versare per la figlia: fr.

1635.–– mensili

assegni familiari non compresi

e deve versare per la moglie:

fr.

5890.– ./. fr. 2295.– ./. fr. 1635.– = fr. 1960.–– mensili.

Dal 1° gennaio 2020 al 20 dicembre 2021

Reddito del marito fr.

5890.—

Reddito

della moglie fr. 2400.—

fr.

8290.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

2886.—

Fabbisogno

minimo della moglie, meno il contributo

di

accudimento inserito nel fabbisogno della figlia fr. 2400.—

Fabbisogno

di S__________, con contr. di accudimento fr. 1497.—

fr.

6783.— mensili

Eccedenza fr.

1507.––

Due

quinti per ciascun coniuge fr. 603.––

Un

quinto per la figlia fr. 301.––

mensili.

Il marito può conservare per

sé:

fr.

2886.– + fr. 603.– = fr. 3489.––

mensili,

Deve versare per la figlia:

fr.

1497.– + fr. 301.– = fr. 1798.––

mensili,

assegni familiari non compresi

arrotondati

a

fr. 1800.— mensili,

e deve versare alla moglie:

fr.

2400.– + fr. 603.– ./. fr. 2400.– = fr. 603.–– mensili,

arrotondati a

fr. 605.— mensili.

Dal

21.

dicembre 2021

Reddito del marito fr.

5890.—

Reddito

della moglie fr. 3000.—

fr.

8890.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

2886.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3075.—

Fabbisogno

di S__________ fr. 772.—

fr.

6733.— mensili

Eccedenza fr.

2157.––

Due

quinti per ciascun coniuge fr. 863.––

Un

quinto per la figlia fr. 431.––

mensili.

Il marito può conservare per

sé:

fr.

2886.– + fr. 863.– = fr. 3749.––

mensili,

Deve versare per la figlia:

fr.

772.– + fr. 431.– = fr. 1203.––

mensili,

assegni familiari non compresi

arrotondati

a

fr. 1205.— mensili,

e deve versare per la moglie:

fr.

3075.– + fr. 863.– ./. fr. 3000.– = fr. 938.–– mensili,

arrotondati

a

fr. 940.—

mensili.

In

circostanze siffatte, il bilancio

familiare denota un ammanco fino al 31 dicembre 2019 e un'eccedenza dopo di

allora. Per il primo periodo, il calcolo del contributo terrà conto

dell'intangibilità del fabbisogno minimo del debitore alimentare e della

priorità degli obblighi di

mantenimento nei confronti dei figli minorenni rispetto a quelli per il coniuge

(art. 276a cpv. 1 CC; DTF 147 III 285

consid. 7.3). Circa la

suddivisione dell'onere di mantenimento di S__________ fra i genitori, giova

attenersi al principio secondo il quale, dandosi affidamento esclusivo a un

solo genitore, l'altro sopporta per intero i costi di mantenimento del figlio (DTF 147 III 273 consid. 5.5). Infine gli assegni

familiari, se percepiti dal padre, vanno versati in aggiunta (art. 285a

cpv. 1 CC). La trattenuta di stipendio, pacifica nel suo principio, va poi adeguata

di conseguenza.

14.

Litigiosa

è, infine, la decorrenza dei contributi alimentari. Al riguardo il Pretore,

ricordato che l'art. 173 cpv. 3 CC consente di richiedere contributi alimentari

anche per l'anno precedente

l'istanza,

li ha fatti decorrere dal 29 marzo 2018 riservando al convenuto la possibilità

di compensare gli arretrati con quanto già versato. L'appellante chiede di

posticipare la decorrenza al 1° luglio 2018 facendo valere che fino alla

separazione, nel luglio del 2018, egli aveva regolarmente provveduto al

mantenimento della famiglia. Nelle sue osservazioni all'appello l'istante non

nega che la separazione risalga al luglio del 2018 né che il marito abbia

assunto le spese dell'unione coniugale fino ad allora, ma si limita a

prevalersi dell'art. 173 cpv. 3 CC. A parte ciò, nell'istanza essa aveva fatto

risalire la crisi del matrimonio all'estate del 2018 e l'interruzione del

supporto finanziario “dai mesi successivi”. Tutto considerato la tesi del

marito appare verosimile, sicché la decorrenza dei contributi va fissata al 1°

luglio 2018.

15.

Le

spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la soppressione dei contributi a suo

carico dal 29 marzo al 30 giugno 2018 e la loro riduzione per i periodi

successivi (da complessivi fr. 5540.– a fr. 3595.– mensili fino al 31 dicembre

2019, da complessivi fr. 4810.– a fr. 2405.– mensili fino al 20 dicembre 2021 e

da complessivi fr. 4760.– a fr. 2145.– mensili dopo di allora), seppur non

nella misura richiesta (di fr. 1179.50 mensili). Tutto ponderato, si giustifica

così che egli sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a

carico dell'istante, la quale ha proposto di respingere l'appello. Patrocinato

da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità per

ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Il dispositivo sulle

spese giudiziarie di primo grado, non contestato dall'appellante (cfr. memoriale,

pag. 3, lett. G) può rimanere invece invariato.

16.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), considerata

l'entità dei contributi alimentari rimasti controversi in secondo grado, il

valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le

misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, copia dell'odierna

decisione è comunicata anche alla figlia S__________.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile l'appello è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata

è così riformata:

5. AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese, con la possibilità di compensare quanto già

corrisposto, i seguenti contributi di mantenimento per la figlia S__________:

fr.

1635.– mensili (oltre all'assegno familiare se da lui riscosso) dal 1° luglio

2018 al 31 dicembre 2019,

fr. 1800.–

mensili (oltre all'assegno familiare se da lui riscosso) dal 1° gennaio 2020 al

20 dicembre 2021 e

fr.

1205.– mensili (oltre all'assegno familiare se da lui riscosso) dal 21 dicembre

2021 in poi.

6. AP 1

è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con la

possibilità di compensare quanto già corrisposto, i seguenti contributi di

mantenimento:

fr.

1960.– mensili dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019,

fr. 605.–

mensili dal 1° gennaio 2020 al 20 dicembre 2021 e

fr. 940.–

mensili dal 21 dicembre 2021 in poi.

7. annullato

8. In

modifica del decreto 25 settembre 2019 (inc. CA.2019.319) è ordinato alla __________

Sagl, c/o Studio R__________ B__________, via __________, __________, di

trattenere dal salario e da altre prestazioni corrispondenti (dividendi, ecc.)

in favore di AP 1 l'importo di fr. 2145.– mensili, oltre a eventuali assegni

familiari per la figlia S__________, riversandolo a AO 1 sul conto che verrà

indicato direttamente dall'interessata.

II. Le spese processuali di

fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di

quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1 che rifonderà ad AP 1

fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

avvocati prof. e ;

avv. ;

(in estratto: dispositivo n. I/8).

Comunicazione a:

– tramite l'avv. ;

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).