11.2020.108
Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per moglie e figlia (passaggio dal metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo al metodo
13 giugno 2022Italiano53 min
settore della commercializzazione dei tessili a __________, egli ha costituito nel
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.108
Lugano
13 giugno 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Giamboni
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2019.1563 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 29 marzo 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dagli avvocati PA 1
e
PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 14 agosto 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
5 agosto 2020;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1970) e AO 1
(1979), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (Marocco) il 16
febbraio 2005. Dal matrimonio è nata S__________, il 20 dicembre 2005. La
famiglia ha vissuto a __________ __________ fino al luglio del 2016 quando la
moglie si è trasferita a __________ con la figlia. Il marito le ha raggiunte in
Ticino nel febbraio del 2018. Già titolare di una ditta individuale attiva nel
settore della commercializzazione dei tessili a __________, egli ha costituito nel
marzo del 2018 la __________ Sagl di __________, attiva nel medesimo comparto
economico, di cui è socio e gerente. La moglie ha svolto, per brevi periodi e
fino al febbraio del 2018, lavori di segretariato nella ditta del marito,
occupandosi per il resto della cura della figlia e del governo della casa. I
coniugi vivono separati dal luglio del 2018 quando AP 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi altrove e, dal 1° aprile 2019, in un
appartamento a __________.
B. Il 29 marzo 2019 AO 1
si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere
separata, l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, l'affidamento della
figlia (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare da
marzo 2018 di fr. 5558.05 mensili per sé e uno di
fr. 6232.75 mensili (assegni familiari non compresi) per S__________ fino al
termine di un'adeguata formazione oltre a una provvigione ad litem di
fr. 5000.–. Il 1° aprile 2019 AO 1 ha lasciato, con la figlia, l'abitazione
coniugale per trasferirsi in un appartamento a __________.
C. Al dibattimento del
14 maggio 2019 l'istante ha confermato le sue domande mentre il convenuto, postulata
la sospensione della procedura per avere egli promosso il 7 febbraio 2019 una causa
di separazione in Italia, ha avversato le richieste di contributo alimentare
così come la provvigione ad litem, non opponendosi per il resto alle
altre domande della moglie. Contestualmente i coniugi hanno raggiunto un
accordo cautelare “nelle more
istruttorie” – omologato seduta stante dal Pretore – sull'autorizzazione a vivere separati, sull'affidamento
della figlia alla madre, riservato il diritto di visita paterno, mentre AP 1 si
è impegnato a versare per S__________ un contributo di mantenimento di
fr. 2300.– mensili, assegni familiari non compresi. L'istruttoria è
iniziata il 17 maggio 2019.
D. Adito da AO 1, con
decreto cautelare del 25 settembre 2019 il Pretore ha ordinato alla __________
Sagl di trattenere dallo stipendio di AP 1 fr. 2300.– mensili (oltre all'assegno familiare), riversando la somma su un conto intestato
alla moglie (CA. 2019.319). Il 18 ottobre 2019 il presidente della Sezione
unica civile del Tribunale ordinario di Prato ha dichiarato l'estinzione della
procedura di separazione in esito alla mancata comparsa del marito. Il 23 dicembre
2019 AP 1 ha avuto una figlia, A__________, che vive in Spagna con la madre. Chiusa
l'istruttoria il 4 marzo 2020, alle arringhe finali del 30 giugno
2020 le parti hanno ribadito la loro posizione, non senza postulare il convenuto
una imprecisata riduzione del contributo alimentare per la figlia pattuito il
14 maggio 2019.
E. Statuendo con
sentenza del 5 agosto 2020 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati (dispositivo n. 1), ha affidato S__________ alla madre (n. 2), ha regolato
il diritto di visita paterno (n. 3), ha stralciato dal ruolo siccome divenuta
priva di oggetto la richiesta di attribuzione dell'abitazione coniugale (n. 4),
e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la figlia di fr.
4437.– mensili dal 29 marzo al 30 giugno 2018, di fr. 3140.– mensili dal 1°
luglio 2018 al 31 dicembre 2019, di
fr. 2500.– mensili per gennaio 2020, di fr. 2410.– mensili dal 1° febbraio
2020 al 20 dicembre 2021 e di fr. 1780.– mensili dal 21 dicembre 2021 in poi, assegni
familiari non compresi (n. 5) come pure un contributo alimentare in favore
della moglie di fr. 2400.– mensili dal 29 marzo 2018 al 20 dicembre
2021 e di fr. 2980.– mensili dopo di allora (n. 6). Oltre a ciò egli ha
riservato la possibilità per il marito di compensare gli arretrati con quanto
già versato (n. 7), ha adeguato la trattenuta salariale a fr. 4810.–
mensili oltre agli assegni familiari (n. 8) e ha stralciato l'istanza di
provvigione ad litem poiché priva di oggetto (n. 9). Le spese
processuali di fr. 3800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 agosto 2020
per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che i dispositivi n.
5, 6, 7 e 8 del giudizio impugnato siano annullati e gli atti rinviati in prima
istanza “affinché sia rifatto il calcolo dei contributi alimentari per la
figlia S__________, tenuto in considerazione il reddito reale del padre”. Egli
ha chiesto ad ogni modo di non riconoscere alcun contributo alimentare per la
moglie, di fissare il contributo per la figlia in fr. 1179.50 mensili e che
l'obbligo contributivo decorra solo dal 1° luglio 2018, essendo “compensato
sugli arretrati quanto già [da lui] versato”. Nelle sue osservazioni del 2
settembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto dell'8
settembre 2020 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto
sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari a carico di AP 1 dal 29
marzo 2018 fino al 5 agosto 2020, mentre ha respinto la richiesta per i
contributi alimentari dovuti in seguito. In una replica spontanea del 10 settembre
2020 l'appellante ha ribadito la sua posizione. La moglie non ha duplicato.
G. Il 3 marzo 2022 il
giudice delegato della Camera ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni
per pronunciarsi sulla più recente giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di calcolo dei contributi alimentari nel diritto di famiglia. Le parti
non hanno reagito.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le misure a protezione dell'unione coniugale sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv.
1.
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr.
10.
000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente
dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari litigiosi
dinanzi al Pretore. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 6 agosto 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato
il 14 agosto 2020 (timbro postale sulla busta d'invio) il ricorso in esame è
pertanto tempestivo.
2.
L'appellante
postula il richiamo dell'incarto della presente causa. Già trasmesso d'ufficio
a questa Camera, il richiamo è superfluo. Quanto al richiamo dal Ministero
pubblico dell'incarto penale a suo carico per trascuranza degli obblighi di
mantenimento, non se ne vede l'utilità, il timore dell'appellante di essere
condannato penalmente non essendo di rilievo ai fini del giudizio. All'appello AP
1.
acclude poi una “visura storica dell'impresa” concernente la cancellazione
della sua iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di __________, una lettera 20 luglio 2020 del Ministero pubblico, una lettera
10.
febbraio 2020 dello studio fiduciario R__________ B__________ all'Ufficio
circondariale di tassazione di Lugano e una distinta dei pagamenti alla moglie
dal 3 gennaio 2019 al 31 luglio 2020. Con la replica spontanea egli produce
inoltre una presa di posizione 20 agosto 2020 del suo legale al Ministero
pubblico, alcuni giustificativi dei pagamenti effettuati in favore della moglie
dal gennaio all'agosto del 2020 e una distinta riassuntiva. La documentazione testé descritta è ammissibile, siccome
nella fattispecie è controverso anche il contributo alimentare per la figlia.
Nuovi documenti sono proponibili perciò senza riguardo ai presupposti dell'art.
317.
cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili
per il giudizio (DTF 144 III
352.
consid.
4.2.1).
3.
L'appellante
chiede anzitutto di annullare i dispositivi n. 5 a n. 8 della sentenza
impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo calcolo del contributo
per la figlia “tenuto in considerazione il [suo] reddito reale” (richiesta d
giudizio n. II/1/2). Se non che l'appello è, per principio, un rimedio giuridico riformatorio, non
cassatorio. Una
domanda intesa al mero annullamento della decisione impugnata è ammissibile
solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità
giudiziaria superiore non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata
giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o
perché i fatti debbano
essere completati su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). L'interessato non adombra estremi del genere,
tant'è che per finire postula la soppressione del contributo alimentare per la
moglie e la riduzione di quello per la figlia a fr. 1179.50 mensili. Sulla
richiesta di annullamento non giova dunque attardarsi.
4.
Litigiosi
rimangono i contributi alimentari per la moglie e la figlia, così come la
relativa trattenuta di stipendio. Al riguardo il Pretore, applicato il metodo fondato
sul dispendio effettivo, ha anzitutto accertato le entrate del marito in
complessivi fr. 11 240.– mensili netti, di
cui di fr. 5900.– dalla __________ Sagl e fr. 5340.– dall'attività in
Italia. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 2426.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 400.–,
spese accessorie fr. 120.–, pigione cantina fr. 100.–, posteggio fr. 150.–, premio
della cassa malati fr. 424.10 e assicurazione economia domestica e
responsabilità civile fr. 32.–), aumentato a fr. 2886.– mensili dal 1° gennaio
2020.
in ragione del trasferimento in un appartamento più grande (pigione
fr. 700.–, spese accessorie fr. 280.–, sentenza impugnata, pag. 6 seg.).
Il
primo giudice ha accertato di poi che la moglie non ha redditi e ha rinunciato
a imputarle un reddito ipotetico. Egli ha quindi calcolato il fabbisogno
effettivo di lei in fr. 4760.– mensili fino al 30 giugno 2018 (vitto
fr. 600.–, pigione fr. 1600.– e spese accessorie fr. 250.– [dedotti fr.
617.– per la quota della figlia], posteggio fr. 150.–, premio della cassa
malati fr. 315.10, leasing auto fr. 1046.50, imposta di circolazione fr.
88.25, assicurazione auto fr. 164.35, telefono e internet fr. 264.–,
abbigliamento fr. 200.–, vacanze fr. 300.– e stima imposte fr. 400.–). Dal
1° luglio 2018 egli ha tolto le spese dell'automobile (la moglie non
possedeva più la Porsche Macan e ha potuto usare in seguito la vettura
di un amico) di modo che ha ridotto il di lei fabbisogno a fr. 3462.– mensili
fino al 31 dicembre 2019, a fr. 3070.– mensili per il gennaio del 2020 (per
effetto del trasloco e delle nuove spese dell'alloggio: pigione fr. 1080.–
mensili e spese accessorie fr. 180.–) e a fr. 2980.– dal 1° febbraio
2020.
mensili (costo del nuovo posteggio fr. 60.–; loc. cit., pag. 7 a 9).
Quanto
alla figlia, il Pretore ha determinato il suo fabbisogno in denaro sulla base
delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattando il costo
dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese effettive e aumentandolo,
concordi le parti, del 25% per tenere conto dello stile di vita agiato della
famiglia. Dovendosi aggiungere fino al sedicesimo anno di età un contributo di
accudimento per la quota (20%) che poteva essere destinata, in virtù della più recente
giurisprudenza, alla cura di un figlio nella fascia di età di S__________, il
primo giudice ha calcolato quanto manca alla madre per coprire il proprio
fabbisogno in fr. 2360.– mensili fino al 30 giugno 2018 (fabbisogno fr. 4760.–
meno
fr. 2400.–, pari all'80% di un reddito conseguibile a tempo pieno in
un'attività lucrativa non qualificata), in fr. 1062.– mensili fino al 31
dicembre 2019 (fabbisogno fr. 3462.– meno fr. 2400.–), in
fr. 670.– fino al 31 gennaio 2020 (fabbisogno fr. 3070.– meno
fr. 2400.–) e in fr. 580.– fino al 20 dicembre 2021 (fabbisogno
fr. 2980.– meno fr. 2400.–). Ciò posto egli ha così calcolato il fabbisogno
della figlia in complessivi fr. 4637.– mensili fino al 30 giugno 2018
(fabbisogno in denaro con supplemento del 25%
fr. 2277.– più contributo di
accudimento fr. 2360.–), in fr. 3340.– mensili fino al 31 dicembre
2019.
(contributo di accudimento ridotto a fr. 1062.–), in fr. 2700.– mensili
fino al 31 gennaio 2020 (alloggio e spese accessorie ridotti a fr. 420.– e
contributo di accudimento a fr. 670.–), in fr. 2610.– mensili fino al 20
dicembre 2021 (contributo di accudimento ridotto a fr. 580.–) e in fr. 2030.–
mensili dopo di allora (escluso ogni contributo di accudimento; loc. cit. pag.
9.
a 11).
In definitiva, il Pretore ha
condannato il padre a versare contributi alimentari per la figlia di fr. 4437.–
mensili dal 29 marzo al 30 giugno 2018, di fr. 3140.– mensili dal 1°
luglio 2018 al 31 dicembre 2019, di fr. 2500.– mensili per gennaio 2020, di
fr. 2410.– mensili dal 1° febbraio 2020 al 20 dicembre 2021 e di fr.
1780.– mensili dopo di allora, oltre agli assegni familiari “se da lui percepiti”. Calcolato il contributo di
mantenimento per la moglie nella differenza fra il di lei fabbisogno e il
contributo di accudimento, il primo giudice ha inoltre posto a carico del
marito fr. 2400.– mensili dal 29 marzo 2018 al 20 dicembre 2021 e fr. 2980.–
mensili dal 21 dicembre 2021 in poi (loc. cit., pag. 11).
5.
Relativamente
alle proprie entrate, l'appellante ripete di avere cessato già nel 2017 ogni
attività lucrativa in Italia, senza che ciò abbia dato adito a contestazioni
della moglie. Egli chiede così di stralciare quanto computato a tale titolo dal
primo giudice. Al riguardo il Pretore ha appurato che AP 1, agente e
rappresentante in proprio di fibre tessili a __________, secondo la
documentazione fiscale aveva conseguito utili per € 43 194.00 nel 2016 e per € 69 935.97 nel 2017. E siccome egli non aveva reso
verosimile la cessazione di quell'attività nel 2018, per il primo giudice tali
entrate – per una media di fr. 5340.– mensili – andavano ritenute ancora
attuali (sentenza impugnata, pag. 7).
a) In
concreto, già al dibattimento il convenuto aveva precisato di aver trasferito
la sua attività dall'Italia alla Svizzera e di avere cessato l'attività
indipendente in patria nel gennaio del 2018 (verbale del 14 maggio 2019 pag. 3
e 5). La moglie non aveva in un primo tempo contestato tale allegazione,
limitandosi a obiettare, nelle arringhe finali, che il marito aveva sempre
finanziato l'alto tenore di vita della famiglia (memoriale allegato al verbale
del 30 giugno 2020, pag. 2). Già per questo motivo la conclusione del Pretore,
stando al quale il marito non aveva reso verosimile la cessazione dell'attività
in Italia non può essere seguita. Trattandosi di circostanza non contestata,
essa non andava provata (art. 150 cpv. 1 CPC). Comunque sia, AP 1 esibisce in
questa sede una “visura
storica dell'impresa” concernente la cancellazione della sua iscrizione alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di __________
intervenuta il 18 gennaio 2018 (doc. 3 di appello). Documento che, a un
esame sommario, rende verosimile la cessazione della sua attività indipendente
a __________.
b) Nelle
sue osservazioni all'appello la moglie obietta che la formale cancellazione di
un'attività quale indipendente non significa che tale attività sia cessata. Essa
non manca tuttavia di contraddirsi nella misura in cui riconosce che il coniuge
ha chiuso e trasferito la sua attività in Svizzera (pag. 4). Nelle circostanze
descritte, si giustifica pertanto di stralciare dal reddito dal marito l'importo
di fr. 5340.– mensili. Al proposito l'appello è provvisto di
buon diritto.
6.
Relativamente
allo stipendio versato dalla __________ Sagl, il Pretore ha accertato invece
che per contratto esso ammonta a fr. 7000.– mensili lordi, ovvero a fr. 5900.–
mensili netti (compresa la tredicesima e già dedotta l'imposta alla fonte). Quanto
alle successive riduzioni, egli ha ricordato che il marito è socio e gerente
con diritto di firma individuale, sicché è verosimile che egli abbia diminuito
volontariamente il proprio reddito. Anche perché, egli ha soggiunto, stando al
conto economico della società i costi del personale sono rimasti pressoché
invariati se non lievemente aumentati da fr. 72 235.80 (nel periodo 7 marzo – 31 dicembre 2018) a fr. 73 851.50 (dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019;
sentenza impugnata, pag. 6 seg.). L'appellante ripropone la riduzione dello
stipendio a fr. 5583.52 mensili nel maggio del 2019, a fr. 4370.–
mensili nell'ottobre del 2019, a fr. 4230.65 mensili nel gennaio del 2020
e a fr. 4065.50 nel maggio del 2020. Egli fa valere di avere ampiamente
documentato la sua situazione finanziaria con i conteggi salariali, il bilancio
intermedio al 31 ottobre 2019 e la relazione del gerente che illustrano il
cattivo andamento degli affari. Purtroppo – egli precisa – l'attività in Svizzera
non ha “attecchito” secondo le previsioni e i ricavi sono ampiamente inferiori
a quando lavorava in Italia. Tant'è che ha difficoltà finanche a versare il
contributo per la figlia pattuito il 14 maggio 2019 e rischia una condanna per
trascuranza degli obblighi di mantenimento. Spiega di non avere potuto presentare
la dichiarazione fiscale per il 2018 per la mancata collaborazione della moglie
e chiede di attenersi alla documentazione del suo fiduciario.
a) Il dipendente di una società a garanzia limitata di cui
egli sia socio unico o maggioritario e gerente può essere equiparato a un
lavoratore indipendente (principio della trasparenza: RtiD I-2006 pag. 670: più di recente: I CCA, sentenza 11.2018.111
dell'11 ottobre 2019 consid, 5b), in particolare se questa era la sua
situazione economica prima dell'avvio della causa (I CCA, sentenza inc. 11.2015.21
del 14 giugno 2016 consid. 3d). In concreto tale appare, a un sommario esame,
anche la posizione del convenuto, il quale nel marzo del 2018 ha costituito la __________
Sagl, di cui egli è socio e gerente con firma individuale, con lo scopo di
esercitare in Svizzera un'attività di commercializzazione di tessili (doc. E),
campo in cui era già attivo in Italia (doc. 3 di appello). Egli è rimasto socio unico
fino al marzo del 2019 e maggioritario (con 16 quote detenute di fr. 1000.–
ciascuna a fronte di un capitale sociale di fr. 20 000.–) fino al dicembre
del 2019, quando ha ceduto 10 quote ad A__________ N__________ (cfr. risultanze
del registro di commercio). L'appellante medesimo riconosce del resto di avere “spostato
la propria attività dall'Italia alla Svizzera nel 2017 per il tramite
della società __________ Sagl” ed accenna ai conti di quest'ultima per spiegare
“l'andamento della società del signor AP 1”.
b) Premesso
ciò, il reddito di un lavoratore
indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di più anni (di regola almeno
tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda
oppure, non esistendo contabilità, a dati che risultano dalle dichiarazioni
fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni
ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2017.110 dell'11
dicembre 2018 consid. 7). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli
o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi
dalla media. Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei
redditi, fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno
dell'ultimo anno (DTF 143 III 620 consid. 5.1; più recentemente: sentenza 5A_987/2020
del 24 febbraio 2022 consid. 4.1; v. anche RtiD
II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020 consid. 6b).
c) Nella
fattispecie il
contratto di lavoro del 20 marzo 2018 di AP 1 prevede uno stipendio di fr.
7000.– mensili lordi per tredici mensilità (doc. II, richiamo dalla __________
Sagl). Dal certificato di salario per il periodo dal 20 marzo 2018 al 31 dicembre 2018
risulta che egli ha percepito fr. 59 595.35 netti, già dedotta la ritenuta per
l'imposta alla fonte di fr. 4002.25 (doc. 1). Tolti gli assegni familiari che
non vanno cumulati al reddito (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; v. anche RtiD I-2005
pag. 772 consid. 7; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.145 del 2
aprile 2020 consid. 8), ciò corrisponde a una media mensile, calcolata su tale arco
di tempo, di fr. 6185.– netti.
d) Per
il 2019 non è stato prodotto il certificato di salario annuale e dai conteggi
dei primi tre mesi risultano entrate di circa fr. 5950.– mensili netti,
compresa la tredicesima mensilità e dedotti gli assegni familiari (doc. 1). Per
i mesi successivi l'appellante fa valere una prima diminuzione del suo
stipendio a fr. 5583.52 mensili netti dal maggio 2019, ma al riguardo egli si
limita a invocare i conteggi di stipendio agli atti e i suoi scritti al primo
giudice. Se non che, ciò non basta per rendere verosimile l'asserzione, un vago
rinvio alle risultanze istruttorie essendo
insufficiente per soddisfare i requisiti di motivazione di un appello. Né
incombe a questa Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno
l'appellante si cura di illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c; più di
recente: I CCA, sentenza 11.2019.9 del 27 agosto 2020 consid. 4e).
A
parte ciò, l'unico documento concernente il reddito del maggio 2019 è, come
indicato dall'interessato medesimo nel suo memoriale di risposta (pag. 5) del
14.
maggio 2019, una “proiezione busta paga” in cui si prospetta un incremento
della trattenuta per l'imposta alla fonte (v. doc. 2, 8° foglio). Ora, è indubbio
che l'imposta alla fonte vada dedotta dai redditi, il debitore alimentare non potendo
sottrarsi al pagamento di simile onere (I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20
dicembre 2021 consid. 19e). Il problema è che una mera “proiezione busta paga” non
basta per rendere verosimile l'asserzione. Certo, la modifica della situazione
familiare di un contribuente imposto alla fonte può comportare una diversa aliquota
di calcolo della trattenuta. L'interessato poteva tuttavia richiedere, fino al
2020, il riconoscimento di deduzioni individuali quali gli alimenti versati ai
figli o al coniuge mediante contestazione della trattenuta (Direttiva n. I
della divisione delle contribuzioni sull'imposizione alla fonte dei lavoratori
dipendenti senza permesso di domicilio, nella versione in vigore dal 1° gennaio
2015, pag. 19 n. 25) e, secondo l'attuale ordinamento, tramite tassazione
ordinaria ulteriore (art. 108 e 109 LT; RL 640.100). E anche dopo la
separazione di fatto, nulla impediva al marito di chiedere di essere tassato
separatamente dalla moglie. Le sue doglianze circa una di lei mancata
collaborazione cadono dunque nel vuoto. Ad ogni modo, l'ammontare dell'onere
fiscale effettivamente riscosso non può ritenersi notorio. In tali circostanze,
avendo omesso di inoltrare il certificato di salario annuale e finanche i
conteggi di stipendio per i mesi in discussione, l'appellante non può valersi di
un incremento d'imposta fondato su una mera “proiezione busta paga”.
e) Per
quel che è della riduzione a fr. 4370.35 mensili netti dall'ottobre del
2019, il Pretore non ha trascurato che lo stipendio lordo del marito è diminuito
nel corso del 2019 a fr. 5600.– mensili. Egli ha reputato nondimeno verosimile che il
convenuto, nella sua posizione societaria, abbia ridotto volontariamente i suoi
guadagni. Se non che, tale conclusione non considera che il marito, con la
relazione sulla gestione della società da lui sottoscritta quale gerente, ha
prodotto anche il bilancio della __________ Sagl al 31 dicembre 2018 e al
31.
ottobre 2019 e come pure il relativo conto economico dal 7 marzo al 31
dicembre 2018 e dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019 (doc. 31). E contrariamente
all'opinione del Pretore, la circostanza che la voce “stipendi” per i primi
dieci mesi del 2019 sia lievemente cresciuta rispetto all'anno precedente non
sorprende, ove appena si consideri che nel 2018 lo stipendio era stato versato
per soli nove mesi e dieci giorni. Gli stipendi del 2019 corrispondono del
resto, coerentemente con quanto dichiarato dal convenuto, al salario lordo di
fr. 7000.– mensili per i primi nove mesi dell'anno e di fr. 5600.–
per ottobre, cui si aggiungono fr. 525.15 mensili per la “parte privata vettura
di servizio” pareggiata nelle deduzioni (doc. 1, 30 e 31). Quanto all'andamento
degli affari, dal conto economico risultano un aumento delle perdite da
fr. 10 579.87 per il 2018 a
fr. 18 091.71 per i primi dieci mesi del 2019 e soprattutto la forte
flessione (di oltre la metà) della cifra d'affari conseguita in un arco di
tempo comparabile (da fr. 1 704 654.42 nel 2018 a fr. 827 292.06 nel 2019). Dal bilancio si evince infine un
indebitamento che non è più coperto dal capitale sociale (doc. 31). Nel
complesso, a un sommario esame, i dati contabili sembrano giustificare la
riduzione dello stipendio dell'appellante.
Nelle
sue osservazioni all'appello AO 1 obietta che il marito non ha dato valide
spiegazioni del deterioramento degli affari e dubita dell'attendibilità della
documentazione esibita. Ora, si conviene che per i conti in rassegna manca la
verifica da parte dell'autorità fiscale e che il bilancio del 2019 è soltanto intermedio.
Neppure l'istante ha tuttavia mai preteso che fosse prodotta l'intera
contabilità aziendale per ulteriori verifiche. Né consta che negli ultimi mesi del
2019.
la situazione sia migliorata (v. doc. 36). Quanto ai motivi della
flessione, il marito la riconduce alla riduzione della domanda (doc. 31) mentre
la moglie gli addebita un atto volontario privo di ragioni oggettive. Il fatto
che l'interessato abbia avuto una figlia in Spagna non basta però per presumere
intenti abusivi. Né l'istante adduce altri elementi concreti che consentano di
scostarsi, già a un esame sommario, dai dati contabili. A un giudizio di mera
apparenza, il marito ha reso verosimile un peggioramento degli affari che spiega
la contrazione del suo stipendio dall'ottobre del 2019 a fr. 4560.–
mensili netti, inclusa la quota di tredicesima (calcolata sulla scorta dello
stipendio di base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali,
ma non il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2020.36/51 del 21
giugno 2021 consid. 8b con rinvio). Nel complesso, pertanto, i redditi del convenuto
per il 2019 ammontano in una media a fr. 5600.– mensili netti arrotondati
(fr. 5950.– mensili da gennaio a settembre 2019 e fr. 4560.– mensili da
ottobre a dicembre 2019).
f) Per
quanto attiene allo stipendio del 2020, l'appellante invoca un'ulteriore
riduzione a fr. 4230.65 mensili nel gennaio 2020 e a fr. 4065.50 nel
maggio 2020. Nella sua relazione sulla gestione del 26 giugno 2020 egli prospettava
inoltre un ulteriore peggioramento della situazione societaria in ragione della
pandemia (doc. 36). Se non che dai due conteggi di stipendio agli atti risulta
che il salario mensile lordo di fr. 5600.– è rimasto invariato e che la
riduzione dell'importo versato si riconduce a una maggiore trattenuta
dell'imposta alla fonte e al mancato versamento degli assegni familiari (doc.
32.
e 37). Ma per tacere del fatto che non si comprendono le ragioni dell'aumento
della trattenuta fiscale a parità di stipendio e di situazione familiare, già
si è detto che il marito non ha reso verosimile l'entità del prelievo
effettivo, potendo egli ottenere il riconoscimento della deduzione per gli
alimenti a suo carico mediante procedura di contestazione (sopra consid. d). Gli
assegni familiari, invece, non entrano in considerazione nel calcolo del reddito
del debitore alimentare ed erano già stati dedotti anche in precedenza (sopra
consid. c).
Per
il resto non si disconosce che l'emergenza sanitaria del COVID-19 e le misure
adottate dalle autorità hanno avuto ripercussioni sull'economia anche in
Svizzera. Tuttavia non è notoria per il giudice la situazione di ogni singolo settore.
Dato che non tutti i comparti economici sono ugualmente toccati, un riferimento
generale alla pandemia non è sufficiente per rendere verosimile il
peggioramento degli affari della __________ Sagl e tanto meno l'entità del
medesimo (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022, consid. 4l). In concreto l'interessato ha omesso
di produrre la documentazione contabile aggiornata della società. Nulla è dato quindi
di sapere sulle ripercussioni a medio termine della pandemia sulle entrate
della società. L'assenza di ogni elemento concreto sulla situazione della ditta
nel 2020 non consente così di trarre qualche conclusione sui risultati di
quell'anno.
g) In
definitiva, a un esame di verosimiglianza, risultano entrate medie mensili di
fr. 6185.– netti nel 2018 e di fr. 5600.– nel 2019. Non consta invece che il
convenuto abbia tratto vantaggi economici
maggiori dalla ditta o abbia attinto a utili aziendali, la società essendo in
perdita (doc. 31). Per il 2020, gli atti incompleti non consentono di contro una
valutazione affidabile neppure a un esame sommario. Né è possibile tenere conto
dei risultati ottenuti prima dell'apertura dell'attività in Svizzera, le
condizioni economiche dell'impresa esercitata all'estero non apparendo idonee
al confronto. Non resta pertanto che attenersi alla media sui due anni di
fr. 5890.– mensili arrotondati, benché si tratti di un periodo piuttosto
breve per la valutazione dei redditi di un indipendente. Il limitato lasso di
tempo, inoltre, neppure consente di ritenere verosimile una costante flessione dei redditi. Dovesse tuttavia
verificarsi un peggioramento duraturo della situazione, dandosene gli estremi il
convenuto potrà valersene nel quadro di una procedura di modifica (art. 179
cpv. 1 CC).
7.
AO
1.
obietta che le entrate dichiarate dal marito non sono compatibili con il lussuoso
tenore di vita sostenuto prima della separazione allorché la famiglia si
concedeva frequenti vacanze, attività mondane, acquisti di lusso, auto di alta
gamma e aveva finanche pianificato l'acquisto di un attico. Essa lamenta di non
avere avuto accesso alla documentazione comprovante tali spese, il marito avendo
rifiutato di produrre gli estratti delle sue carte di credito. La tempistica
induce – a suo avviso – a ritenere che la situazione finanziaria esposta dal
convenuto non sia veritiera e sia stata manovrata a piacimento. E quand'anche
il peggioramento fosse reale, essa soggiunge, al marito va imputato un reddito
ipotetico corrispondente a quello stabilito dal Pretore o gli va imposto un
consumo della sostanza come avvenuto in passato.
a) La
situazione economica della famiglia prima della separazione non manca invero di
destare perplessità. Per tacere del fatto che il marito non nega che in
precedenza la famiglia aveva un alto tenore di vita, i redditi percepiti in
Italia non risultavano particolarmente elevati tant'è che l'utile registrato
ammontava a € 43 194.00 nel 2016 e € 69 935.97 nel 2017 (doc. F1 e
F2). Tutto si ignora tuttavia sul dispendio familiare prima del trasferimento
in Svizzera, sicché mancano gli elementi per valutare, foss'anche a un esame
sommario, se vi fossero già allora discrepanze fra i redditi dichiarati e il
tenore di vita della famiglia. Quanto alla situazione a __________, nelle
osservazioni all'appello la moglie si limita a considerazioni generiche e non
cifrate rinviando agli atti di prima istanza, ciò che non adempie – da lungi – i
requisiti minimi di motivazione (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Anche sotto questo profilo difettano
gli elementi per un raffronto fra entrate dichiarate e uscite che renda
verosimile l'esistenza di proventi dissimulati, fermo restando che il principio
inquisitorio illimitato non solleva le parti – tanto meno se patrocinate – dalle loro
responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile
le circostanze a loro note (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.47 del 24
gennaio 2022 consid. 3a con riferimenti).
b) Un
eventuale reddito ipotetico, poi, non va determinato in astratto ma dev'essere
alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid.
3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014
pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Sulla
formazione del marito tutto si ignora. Quanto alla sua esperienza professionale
nella commercializzazione dei tessili, gli atti non consentono di stimare quali
entrate potrebbe realizzare. Né i redditi del settore possono dirsi notori. Neppure
l'interessata prospetta del resto concretamente quale datore di lavoro sarebbe
disposto ad assumere il marito con uno stipendio di fr. 11 240.– mensili o indica
quale altra attività egli potrebbe intraprendere per migliorare le sue entrate.
Per il resto non si ravvisano gli estremi che facciano ritenere, già a un esame
di verosimiglianza, che egli abbia diminuito il suo reddito nell'intento di
recarle pregiudizio (DTF 143 III 233). Intanto il trasferimento dell'attività
economica in Svizzera è intervenuto prima della separazione. Inoltre gli utili
conseguiti in Italia si situano a livelli comparabili a quelli ottenuti in
Svizzera. E per quanto la tempistica del peggioramento degli affari nel 2019
possa suscitare dubbi va considerato che anche i ricavi dell'attività in Italia
erano soggetti a fluttuazioni significative da un anno all'altro (doc. F1 e F2). Nel
complesso le circostanze non consentono quindi di presumere, già a un esame
sommario, intenti abusivi che giustifichino l'imputazione di un reddito
superiore.
c) Relativamente
alla sostanza, l'interessato possedeva invero al 26 febbraio 2018 € 102 000.00 depositati in una cassetta
di sicurezza (doc. 13). Egli ha tuttavia affermato, senza essere smentito, di
averli nel frattempo prestati alla moglie per un'operazione immobiliare che non
è andata a buon fine (doc. V, Z e 14; risposta, pag. 6; conclusioni, pag. 2). Né
consta che egli possa attingere al capitale aziendale (doc. 31) o che disponga
di averi bancari di rilievo (doc. 4 e 26). Le trattative per l'acquisto di un
appartamento, inoltre, sono fallite perché l'istituto bancario gli ha negato il
finanziamento, sicché non appaiono atte a dimostrare disponibilità di capitali significativi
(doc. 12). In definitiva non si ravvisano elementi sufficienti che rendano
verosimile l'esistenza di sostanza di rilievo cui attingere per il mantenimento
della famiglia. Ai fini del presente giudizio, limitato a un esame di apparenza,
non resta pertanto che attenersi al reddito risultante dagli atti.
8.
Relativamente
al guadagno della moglie, il Pretore non le ha imputato un reddito ipotetico
poiché le entrate del marito permettono di coprire i fabbisogni di tutta la
famiglia. Ciò nondimeno, considerata la sua giovane età e il fatto che a breve
la figlia non avrebbe necessitato più di accudimento, egli ha invitato l'istante
a reinserirsi al più presto nel mondo del lavoro (sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante,
rammentato l'impegno della moglie – all'udienza del 14 maggio 2019 – di
reinserirsi professionalmente, chiede di imputarle un reddito virtuale
(indicato in seguito in fr. 3000.– mensili) poiché le sue entrate non gli consentono
di far fronte alle necessità della famiglia.
a) Sulla questione di sapere se si possa
pretendere già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale che un
coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o
estenda l'esercizio di una professione, questa Camera ha già avuto modo di
illustrare che ciò è
possibile a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere
all'eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza
accumulata durante la vita in comune,
quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a
finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando
l'inizio o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge
interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di
salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del
mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiamo; più
recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 4b
primo paragrafo).
La conservazione dei ruoli
assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora
non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal
caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge
professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior
peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione
coniugale, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo –
o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per
sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se
non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di
conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente –
per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il
contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 147 III 307 consid. 6.2). E
una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi
che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché
ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con
richiamo; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022
consid. 4b secondo paragrafo).
b) Nella
fattispecie i coniugi si sono separati nel luglio del 2018 sicché una loro
riconciliazione può ragionevolmente escludersi. Per determinare quindi se AO 1
possa essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa occorre applicare di
conseguenza – per analogia – l'art. 125 CC. Il giudice delle
misure protettrici esamina pertanto se e in quale misura, alla luce delle
circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato – anche
solo parzialmente – dal governo della casa e della cura della famiglia investa
altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda
un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale,
la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare
l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n.
5c; più recentemente: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 4d). Le risorse economiche della famiglia e il riparto
dei ruoli assunto durante la comunione domestica (o al momento della
separazione) non ostano pertanto a una ripresa dell'attività lucrativa da parte
di quel coniuge.
c) Ciò
premesso, il fatto che la moglie dopo il matrimonio si sia occupata del governo
della casa e della cura della figlia, svolgendo nondimeno attività di breve
durata nell'amministrazione di due società attive nel ramo tessile e come
segretaria per il marito (istanza del 29 marzo 2019 pag. 5), non è decisivo. Anche
perché in pendenza di procedura essa si era impegnata a “cercare di reinserirsi
al più presto con un'attività lavorativa” (verbale del 14 maggio 2019, pag. 2).
Né si ravvisano in concreto particolari ostacoli a un suo reinserimento professionale,
quanto meno a tempo parziale. Al momento della separazione essa doveva sì occuparsi
della figlia S__________, tredicenne, ma l'attuale giurisprudenza prevede che il genitore
affidatario abbia a intraprendere un'attività lucrativa all'80% quando il
figlio inizia la scuola secondaria (DTF 144 III 481). Né l'interessata,
quarantenne, poteva prevalersi della presunzione per cui la ripresa di un'attività
lucrativa non era esigibile se al momento della separazione quel coniuge avesse
già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2). E ciò a
maggior ragione se si pensa che tale presunzione è nel frattempo stata
abbandonata dal Tribunale federale (DTF 147 III 320 consid. 5.5). Non consta, poi, che l'interessata
accusi problemi di salute. Né essa ha
addotto, per ipotesi, di aver compiuto invano ricerche per un impiego o che la
situazione sul mercato del lavoro sia per lei proibitiva.
d) Quanto
alla commisurazione del reddito ipotetico, nel quadro della valutazione del
contributo di accudimento per la figlia il Pretore ha stimato la capacità
lucrativa in fr. 3000.– mensili netti per un'attività a tempo pieno
(sopra, consid. 4). L'appellante, che riprende il medesimo importo, fa valere
che la moglie, pur sprovvista di particolare formazione, ha maturato esperienze
lavorative (come segretaria), disponendo altresì di ottime conoscenze linguistiche
(arabo, italiano, francese e inglese: risposta, pag. 13). Fatte salve le
attività svolte in collaborazione con il coniuge, tuttavia, l'istante è da
tempo assente dal mondo del lavoro. In simili circostanze la prudente stima del
Pretore è senz'altro condivisibile, ove appena si pensi che un simile introito
è conseguibile anche in attività non qualificate, come nel settore delle
pulizie o dell'aiuto domestico dove, anche se sprovvista di particolare
esperienza, la moglie potrebbe presumibilmente contare su un reddito di
almeno fr. 2400.– netti
mensili per
un'attività all'80% (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.121 del 23 aprile 2021 consid. 6d con rinvio; si vedano i
salari minimi menzionati nel contratto collettivo di lavoro per il personale
domestico, imprese di pulizia e facility services per il Cantone Ticino,
valido fino al 30 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi,
volume 145 del 1° ottobre 2019, pag. 329).
e) Esigendosi
da un coniuge la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa, occorre
invero lasciargli il tempo necessario per adeguarsi. Considerato l'impegno
assunto all'udienza del 14 maggio 2019, tuttavia, la moglie sapeva che avrebbe
dovuto mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa, non potendo più
confidare sul modello di accudimento parentale anteriore alla separazione. Si
fosse attivata per tempo, infatti, è verosimile che dando prova di zelo essa
avrebbe potuto trovare un'occupazione nel settore indicato in pochi mesi. Appare
pertanto adeguato computare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 2400.–
mensili, conseguibile con un'attività all'80%, dal 1° gennaio 2020. Dopo il
compimento del sedicesimo anno età di S__________, il 20 dicembre 2021, dalla
madre è invece esigibile un impiego a tempo pieno (DTF 144 III 481). Da quel
giorno le va dunque imputato un guadagno
ipotetico di fr. 3000.– mensili.
9.
AP 1 sostiene di non
essere in grado di finanziare il contributo di accudimento per la figlia
stabilito dal Pretore. Egli chiede pertanto di essere astretto a versare unicamente
un contributo alimentare di al massimo fr. 1765.– mensili calcolato in base
alle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.
a) Come
ha ricordato il Pretore, dal 1° gennaio 2017 va aggiunto al fabbisogno in denaro del figlio un
“contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per
garantire adeguata cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Ove le cure e l'educazione del figlio
siano prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per finanziare il
proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se
le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di
famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: RtiD II-2020 pag. 842 consid. 6a). Il
fabbisogno in denaro del figlio è prioritario rispetto al contributo di
accudimento (DTF 147 III 283 consid. 7.3 con rinvii). Ciò non significa
tuttavia che, dandosi risorse insufficienti, la posta per l'accudimento vada stralciata.
In caso di ammanco il giudice limita il contributo a carico del debitore
alimentare nel rispetto della garanzia del suo minimo esistenziale secondo il
diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5). Un'altra questione è invece
quella di ricalcolare il contributo di accudimento in relazione non solo al
reddito ipotetico della madre ma anche, come si vedrà in appresso (sotto,
consid. 11), al fabbisogno minimo di lei rivalutato secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale.
b) Per
quanto attiene al fabbisogno in denaro per il figlio, in una recente sentenza
il Tribunale federale ha ritenuto che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui si ispirava da oltre un
venticinquennio la giurisprudenza ticinese (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), non
sono più applicabili (DTF 147 III 277 consid. 6.4). Tali raccomandazioni
non sono state – più – reputate idonee a stabilire il fabbisogno del figlio ai
fini della commisurazione del contributo di mantenimento in denaro. Come per
gli altri membri della famiglia (v. sotto, consid. 11), anche il fabbisogno dei
figli è definito ormai in base alle
direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla
Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti
dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag.
6292.
segg.).
Ora,
il
minimo esistenziale dei figli secondo il diritto esecutivo è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.–
mensili in seguito. A tale
minimo si aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio, il premio della
cassa malati (obbligatoria), i costi di eventuali misure terapeutiche, le spese
scolastiche e quelle di custodia da parte di terzi oppure – ove la custodia sia
prestata dal genitore affidatario – un contributo di accudimento destinato a
garantire a quel genitore almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo.
Si aggiungono inoltre le possibili spese di trasferta e, se le condizioni della
famiglia ciò permettono, una quota delle imposte che gravano sul genitore
affidatario e il premio della cassa malati complementare (DTF 147 III 281
consid. 7.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre
2021.
consid. 6b). Ciò impone di rivedere d'ufficio – dopo avere dato per
altro alle parti la possibilità di esprimersi (sopra, lett. G) – anche il
calcolo del fabbisogno in denaro per la figlia, tenendo conto altresì
dell'evoluzione della giurisprudenza illustrata in appresso.
10.
Successivamente alla
sentenza impugnata il Tribunale federale ha deciso che il metodo di calcolo da
applicare a livello svizzero in materia di mantenimento nel diritto di famiglia
è di regola, d'ora innanzi, quello “a
due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va
ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 285 consid. 7.3, più
recentemente: sentenza 5A_593/2021 del 29 ottobre 2021 consid. 3.2). Il
metodo di calcolo “abituale” fondato sul riparto a metà dell'eccedenza (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a, I-2015 pag. 881
consid. b) è stato abbandonato. Quanto al metodo di calcolo fondato sul
dispendio effettivo dei coniugi (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), cui ha fatto
capo il Pretore nella sentenza impugnata, esso rimane attuale, ma solo nel caso
di redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè – estranea alla fattispecie
– in cui il metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente
(e ai figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che
trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la
comunione domestica (sulla
presunzione che, in linea di
principio, il metodo di calcolo a “due fasi” permette
di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita cfr. I CCA,
sentenza inc. 11.2020.163 del 13 settembre 2021 consid. 4c con riferimento).
11.
Nel
sistema del metodo “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è
definito, come detto, in base alle direttive per il calcolo dei minimi di
esistenza secondo l'art. 93 LEF. A
tale minimo esistenziale si aggiungono (per i genitori), se le condizioni
finanziarie ciò permettono, i
costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto
esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione,
un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio
l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità
per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se
necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di
previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti
durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o
di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento
ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a
figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo
“allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2
con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto
esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di
famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come
viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147
III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2020.171
dell'8 febbraio 2022 consid. 8d).
12.
Dovendosi applicare nella fattispecie il metodo di
calcolo “a due fasi”, occorre ridefinire perciò
i fabbisogni minimi della famiglia secondo i criteri testé illustrati (I CCA,
sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 9), come per altro già prospettato nell'ordinanza del 3 marzo 2022.
a) Il
fabbisogno effettivo del marito – determinato dal Pretore in fr. 2426.–
mensili fino al 31 dicembre 2019 e in fr. 2886.– mensili dal 1° gennaio
2020.
(sopra, consid. 3) – corrisponde già sostanzialmente al fabbisogno minimo
“allargato” (o “del diritto civile”). La questione è che fino al 1° gennaio
2020.
le risorse della famiglia sono insufficienti a garantirne la copertura. Dal
fabbisogno minimo del marito vanno pertanto espunte per tale periodo le spese
per la pigione della cantina (fr. 100.– mensili) e per il premio
dell'assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata (fr. 32.–
mensili), che non rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD
II-2017 pag. 778 consid. 4b). Il costo del posteggio appare invece giustificato
da esigenze professionali. Il fabbisogno minimo dell'interessato va ricondotto così
a fr. 2295.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2019 e confermato in fr.
2886.– mensili dal 1° gennaio 2020.
b) Dal
fabbisogno effettivo della moglie vanno stralciate, perché già comprese nel
minimo di base o estranee alla nozione di fabbisogno minimo “allargato”, le
spese per “abbigliamento e moda” (fr. 200.– mensili) e per le vacanze
(fr. 300.– mensili). Fino al 1° gennaio 2020 (nessun reddito ipotetico imputato
alla moglie) le difficili condizioni finanziarie non consentono inoltre di
tenere conto dei costi di telecomunicazione e l'onere d'imposta. Né possono
essere ammesse le spese per il veicolo privato (leasing, assicurazione, imposta
di circolazione e posteggio) che, comunque sia, non si giustificherebbero per esigenze
professionali né per motivi medici o per l'esercizio di diritti di visita. All'istante
dev'essere riconosciuto invece il minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili)
in luogo e vece della spesa di
fr. 600.– mensili per il vitto. Va rivalutato anche il costo dell'alloggio da
fr. 1233.– a fr. 1480.– mensili, poiché la quota già compresa nel fabbisogno in
denaro di un figlio è pari al 20% complessivo (pigione di fr. 1600.– e spese
accessorie di fr. 250.–; doc. H; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11
novembre 2021 consid. 9d con richiami). Ne segue un fabbisogno minimo di fr.
3145.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2019.
Dal
1° gennaio 2020 va adattato, per quanto testé illustrato, il costo per
l'alloggio a fr. 1008.– mensili (80% della pigione di fr. 1080.– e delle spese
accessorie di fr. 180.–; doc. OO). Vista l'imputazione di un reddito ipotetico
si giustifica altresì di inserire nel di lei fabbisogno minimo fr. 150.–
mensili per le spese di trasferta. Certo, a quel momento come accertato dal
Pretore essa usufruiva gratuitamente dell'autovettura di un suo conoscente
(doc. II), ma doveva pur sempre sopportare le verosimili spese per il posteggio
(doc. PP) e per il carburante, sicché appare equo riconoscerle almeno un
importo analogo al (solo) costo del posteggio inserito nel fabbisogno minimo del
marito. E poiché (da quel momento) le
condizioni finanziarie lo permettono, va riconosciuto pure un forfait per spese di telecomunicazione
che possono essere stimate nella fattispecie in fr. 150.– mensili
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.40 del 19 ottobre 2021 consid. 11f).
Per le imposte, appare inoltre adeguata, a una prudente stima, una spesa di fr.
100.– mensili, in aggiunta a fr. 50.– mensili che andranno inseriti nel
fabbisogno in denaro della figlia (sotto, consid. c; analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6g). Nel complesso dal 1°
gennaio 2020 il fabbisogno minimo “allargato” dell'istante assomma così a fr.
3075.– mensili (arrotondati).
c) Per
quel che è di S__________, il minimo di base del diritto esecutivo
ammonta a fr. 600.– mensili, cui si aggiunge (fino al 31 dicembre 2019) una
partecipazione ai costi dell'alloggio di
fr. 370.– mensili (20% di fr. 1850.–: sopra, consid. b) e il premio della
cassa malati di fr. 119.60 mensili (doc.
Q), per complessivi fr. 1089.60 mensili. Dedotto l'assegno familiare di
fr. 200.–, il fabbisogno minimo in denaro risulta di fr. 890.– mensili
(arrotondati). A tale importo va cumulato il contributo di accudimento calcolato
secondo i criteri esposti poc'anzi (consid. 9a). Nella sua commisurazione va
tenuto conto del fatto che per giurisprudenza le cure ancora necessarie a un
figlio che ha iniziato la scuola secondaria lasciano al genitore affidatario il tempo per intraprendere
un'attività lucrativa all'80% (DTF 144 III 481). Il contributo di
accudimento è destinato pertanto a garantire la differenza fra il fabbisogno
minimo della madre (fr. 3145.– mensili) e il di lei reddito potenziale per
un'attività lucrativa all'80% (fr. 2400.– mensili; sopra, consid. 8e), per un
importo di fr. 745.– mensili.
Dal
1° gennaio 2020 va adattata la partecipazione ai costi per l'alloggio a fr.
252.– mensili (20% di fr. 1260.–: sopra, consid. b) e aggiunta una parte
delle imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà tassare come reddito il
contributo di mantenimento per la figlia: sulle modalità di calcolo cfr. DTF
147.
III 462 consid. 4.2.3.5) di fr. 50.– mensili, onde un fabbisogno minimo in
denaro – già dedotti gli assegni familiari – di fr. 822.– mensili. Il
contributo di accudimento va inoltre adeguato a fr. 675.– mensili (fr. 3075.– meno
fr. 2400.–). Dal compimento dei 16
anni, il 20 dicembre 2021, gli assegni familiari aumentano a fr. 250.– mensili,
onde un fabbisogno minimo in denaro di fr. 772.– mensili mentre un contributo
di accudimento non
entra più in linea di conto (RtiD II-2020 pag. 842 consid. 5 con rimando).
d) Non
si trascura che l'appellante il 23 dicembre 2019 è divenuto padre di A__________,
che vive in Spagna con la madre. Il Pretore ha ritenuto che con redditi di fr.
11.
240.– mensili il convenuto
disponeva di risorse sufficienti per partecipare (insieme alla madre) al di lei
mantenimento, che l'interessato aveva in ogni modo omesso di documentare. In
esito all'appello risulta per contro che il convenuto, una volta fatto fronte
al contributo per la primogenita e per la moglie e sopperito al suo fabbisogno
minimo, non conserva margine alcuno fino al 31 dicembre 2019 e dispone di un
agio di circa fr. 600.– mensili fino al 20 dicembre 2021 e di circa fr.
860.– mensili dopo di allora. La questione è che nell'appello l'interessato
neppure accenna agli obblighi di mantenimento nei confronti di A__________, per
tacere del fatto che tutto si ignora delle necessità di costei e della
situazione economica della di lei madre. Nulla può dunque essere considerato ai
fini del presente giudizio.
13.
Da quanto precede risulta, in sintesi, il
seguente quadro del bilancio familiare:
Fino al 31 dicembre 2019
Reddito del marito fr.
5890.—
Reddito
della moglie fr. –.—
fr.
5890.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
2295.—
Fabbisogno
minimo della moglie meno il contributo
di
accudimento inserito nel fabbisogno della figlia fr. 2400.—
Fabbisogno
di S__________, con contr. di accudimento fr. 1635.—
fr.
6330.— mensili
Ammanco fr.
440.–– mensili
Il marito può conservare per
sé fr. 2295.–– mensili,
Deve versare per la figlia: fr.
1635.–– mensili
assegni familiari non compresi
e deve versare per la moglie:
fr.
5890.– ./. fr. 2295.– ./. fr. 1635.– = fr. 1960.–– mensili.
Dal 1° gennaio 2020 al 20 dicembre 2021
Reddito del marito fr.
5890.—
Reddito
della moglie fr. 2400.—
fr.
8290.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
2886.—
Fabbisogno
minimo della moglie, meno il contributo
di
accudimento inserito nel fabbisogno della figlia fr. 2400.—
Fabbisogno
di S__________, con contr. di accudimento fr. 1497.—
fr.
6783.— mensili
Eccedenza fr.
1507.––
Due
quinti per ciascun coniuge fr. 603.––
Un
quinto per la figlia fr. 301.––
mensili.
Il marito può conservare per
sé:
fr.
2886.– + fr. 603.– = fr. 3489.––
mensili,
Deve versare per la figlia:
fr.
1497.– + fr. 301.– = fr. 1798.––
mensili,
assegni familiari non compresi
arrotondati
a
fr. 1800.— mensili,
e deve versare alla moglie:
fr.
2400.– + fr. 603.– ./. fr. 2400.– = fr. 603.–– mensili,
arrotondati a
fr. 605.— mensili.
Dal
21.
dicembre 2021
Reddito del marito fr.
5890.—
Reddito
della moglie fr. 3000.—
fr.
8890.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
2886.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3075.—
Fabbisogno
di S__________ fr. 772.—
fr.
6733.— mensili
Eccedenza fr.
2157.––
Due
quinti per ciascun coniuge fr. 863.––
Un
quinto per la figlia fr. 431.––
mensili.
Il marito può conservare per
sé:
fr.
2886.– + fr. 863.– = fr. 3749.––
mensili,
Deve versare per la figlia:
fr.
772.– + fr. 431.– = fr. 1203.––
mensili,
assegni familiari non compresi
arrotondati
a
fr. 1205.— mensili,
e deve versare per la moglie:
fr.
3075.– + fr. 863.– ./. fr. 3000.– = fr. 938.–– mensili,
arrotondati
a
fr. 940.—
mensili.
In
circostanze siffatte, il bilancio
familiare denota un ammanco fino al 31 dicembre 2019 e un'eccedenza dopo di
allora. Per il primo periodo, il calcolo del contributo terrà conto
dell'intangibilità del fabbisogno minimo del debitore alimentare e della
priorità degli obblighi di
mantenimento nei confronti dei figli minorenni rispetto a quelli per il coniuge
(art. 276a cpv. 1 CC; DTF 147 III 285
consid. 7.3). Circa la
suddivisione dell'onere di mantenimento di S__________ fra i genitori, giova
attenersi al principio secondo il quale, dandosi affidamento esclusivo a un
solo genitore, l'altro sopporta per intero i costi di mantenimento del figlio (DTF 147 III 273 consid. 5.5). Infine gli assegni
familiari, se percepiti dal padre, vanno versati in aggiunta (art. 285a
cpv. 1 CC). La trattenuta di stipendio, pacifica nel suo principio, va poi adeguata
di conseguenza.
14.
Litigiosa
è, infine, la decorrenza dei contributi alimentari. Al riguardo il Pretore,
ricordato che l'art. 173 cpv. 3 CC consente di richiedere contributi alimentari
anche per l'anno precedente
l'istanza,
li ha fatti decorrere dal 29 marzo 2018 riservando al convenuto la possibilità
di compensare gli arretrati con quanto già versato. L'appellante chiede di
posticipare la decorrenza al 1° luglio 2018 facendo valere che fino alla
separazione, nel luglio del 2018, egli aveva regolarmente provveduto al
mantenimento della famiglia. Nelle sue osservazioni all'appello l'istante non
nega che la separazione risalga al luglio del 2018 né che il marito abbia
assunto le spese dell'unione coniugale fino ad allora, ma si limita a
prevalersi dell'art. 173 cpv. 3 CC. A parte ciò, nell'istanza essa aveva fatto
risalire la crisi del matrimonio all'estate del 2018 e l'interruzione del
supporto finanziario “dai mesi successivi”. Tutto considerato la tesi del
marito appare verosimile, sicché la decorrenza dei contributi va fissata al 1°
luglio 2018.
15.
Le
spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la soppressione dei contributi a suo
carico dal 29 marzo al 30 giugno 2018 e la loro riduzione per i periodi
successivi (da complessivi fr. 5540.– a fr. 3595.– mensili fino al 31 dicembre
2019, da complessivi fr. 4810.– a fr. 2405.– mensili fino al 20 dicembre 2021 e
da complessivi fr. 4760.– a fr. 2145.– mensili dopo di allora), seppur non
nella misura richiesta (di fr. 1179.50 mensili). Tutto ponderato, si giustifica
così che egli sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a
carico dell'istante, la quale ha proposto di respingere l'appello. Patrocinato
da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità per
ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Il dispositivo sulle
spese giudiziarie di primo grado, non contestato dall'appellante (cfr. memoriale,
pag. 3, lett. G) può rimanere invece invariato.
16.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), considerata
l'entità dei contributi alimentari rimasti controversi in secondo grado, il
valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le
misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, copia dell'odierna
decisione è comunicata anche alla figlia S__________.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile l'appello è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata
è così riformata:
5. AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, con la possibilità di compensare quanto già
corrisposto, i seguenti contributi di mantenimento per la figlia S__________:
fr.
1635.– mensili (oltre all'assegno familiare se da lui riscosso) dal 1° luglio
2018 al 31 dicembre 2019,
fr. 1800.–
mensili (oltre all'assegno familiare se da lui riscosso) dal 1° gennaio 2020 al
20 dicembre 2021 e
fr.
1205.– mensili (oltre all'assegno familiare se da lui riscosso) dal 21 dicembre
2021 in poi.
6. AP 1
è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con la
possibilità di compensare quanto già corrisposto, i seguenti contributi di
mantenimento:
fr.
1960.– mensili dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019,
fr. 605.–
mensili dal 1° gennaio 2020 al 20 dicembre 2021 e
fr. 940.–
mensili dal 21 dicembre 2021 in poi.
7. annullato
8. In
modifica del decreto 25 settembre 2019 (inc. CA.2019.319) è ordinato alla __________
Sagl, c/o Studio R__________ B__________, via __________, __________, di
trattenere dal salario e da altre prestazioni corrispondenti (dividendi, ecc.)
in favore di AP 1 l'importo di fr. 2145.– mensili, oltre a eventuali assegni
familiari per la figlia S__________, riversandolo a AO 1 sul conto che verrà
indicato direttamente dall'interessata.
II. Le spese processuali di
fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di
quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1 che rifonderà ad AP 1
fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
avvocati prof. e ;
–
avv. ;
–
(in estratto: dispositivo n. I/8).
Comunicazione a:
– tramite l'avv. ;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).