11.2020.11
Protezione dell'unione coniugale: reclamo in materia di spese giudiziarie
23 dicembre 2020Italiano8 min
giugno 2011) e I__________ (nata il 16 luglio 2012) in un appartamento a __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.11
Lugano
23 dicembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2019.302 (protezione
dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 luglio 2019
da
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul
reclamo del 10 febbraio 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1
contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 28 gennaio 2020;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 2 febbraio 2018 nei
confronti di RE 1 (1964), CO 1 (1979) ha chiesto il 26 luglio 2019 al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, di essere autorizzata in via cautelare –
già inaudita parte – a trasferirsi, con le due figlie G__________ (nata il 28
giugno 2011) e I__________ (nata il 16 luglio 2012) in un appartamento a __________
e di assegnare l'abitazione coniugale al marito dal 1° settembre 2019 (inc.
SO.2018.568). Con decreto cautelare emesso il 29 luglio 2019 senza
contraddittorio il Pretore ha respinto l'istanza “supercautelare”, assegnando al
marito un termine di 20 giorni per presentare osservazioni scritte.
B. Nelle sue
osservazioni del 19 agosto 2019 RE 1 ha proposto di respingere l'istanza e di
dichiararla anzi priva d'oggetto, poiché l'istante si era già trasferita nel
nuovo appartamento senza autorizzazione. Egli ha chiesto inoltre di esperire un
sopralluogo alla presenza del perito comunale per accertare – prima del suo
rientro – lo stato dell'abitazione coniugale, come pure l'eventuale mancanza di
mobili e suppellettili. Il 2 settembre 2020 il Pretore, appurato che dal sistema generalizzato ticinese dei
dati anagrafici MovPop la moglie risultava essersi trasferita in via __________
a __________ già il 1° agosto 2019,
ha invitato la medesima a esprimersi sull'interesse pratico e concreto alla
procedura. CO 1 ha confermato il
6 settembre 2020 la propria istanza, chiedendo di costatare l'acquiescenza
del marito sull'assegnazione dell'alloggio coniugale.
C. Il 10 settembre 2019
il Pretore ha fissato alle parti un termine di 30 giorni – poi prorogato – per
notificare eventuali prove e opporsi all'emanazione del giudizio sulla base
degli atti. L'indomani la moglie ha ribadito la propria posizione, rilevando
che il marito aveva preso possesso dell'abitazione coniugale il 9 settembre 2019
senza la presenza del perito comunale e risultava di conseguenza acquiescente
su tutti i punti dell'istanza. RE 1, da parte sua, ha ribadito l'11 novembre
2019 di considerare la procedura ormai priva d'oggetto, precisando di avere
rinunciato all'intervento del perito comunale su richiesta della moglie.
D. Con decreto del 28
gennaio 2020 il nuovo Pretore – entrato in carica il 1° gennaio 2020 – ha stralciato
la procedura dal ruolo, dichiarando priva d'oggetto l'istanza 26 luglio 2019
della moglie
e caduca per
desistenza la richiesta di sopralluogo formulata il 19 agosto 2019 dal marito.
Le spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il dispositivo
sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un
reclamo del 10 febbraio 2020 per ottenere che il dispositivo in questione sia
riformato nel senso di addebitare le spese processuali alla moglie, obbligando
quest'ultima a rifondergli fr. 1000.– per ripetibili. Non sono state chieste
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il dispositivo sulle spese
giudiziarie di un decreto di stralcio emanato – come in concreto – con la
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) è impugnabile a titolo
indipendente con reclamo (art. 110 CPC) entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato è stato
notificato alla patrocinatrice del convenuto il 30 gennaio 2020 (tracciamento
degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 9 febbraio 2020,
ma si è protratto all'indomani giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 10 febbraio 2020, ultimo
giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
2.
Nel decreto di
stralcio il Pretore ha rilevato che, con il trasloco della moglie apparentemente
già il 1° agosto 2019 in un altro appartamento e il rientro del marito nel
settembre del 2019 nell'abitazione coniugale, le richieste cautelari di CO 1 risultavano
prive d'interesse. Constatato inoltre che RE 1 aveva rinunciato l'11 novembre
2019.
al sopralluogo, il primo giudice ha ravvisato una desistenza del marito da
tale richiesta. Visto l'esito e la natura del procedimento, egli ha suddiviso infine
gli oneri processuali di fr. 800.– a metà fra le parti, compensando le ripetibili.
3.
Il reclamante non
contesta l'ammontare delle spese processuali. Si duole del riparto a metà deciso
dal primo giudice, reputandolo arbitrario. Rileva che la moglie risulta del
tutto soccombente nella procedura da lei avviata il 26 luglio 2019. E quand'anche,
per equità, la si considerasse sconfitta solo in parte “per via dell'atteggiamento
conciliante” di lui, l'esito non cambierebbe perché egli si è ritrovato a doversi
difendere da una procedura frustranea. Con la sua istanza – egli continua – CO
1.
ha chiesto di essere autorizzata a quanto essa medesima aveva già intrapreso
ed era in diritto di intraprendere. Inoltre essa ha inteso obbligarlo a
riprendere il possesso di un bene che egli aveva già manifestato di “volersi
riprendere”. Onde la richiesta di porre gli oneri processuali di primo grado a
carico di lei, con obbligo di rifondergli fr. 1000.– per ripetibili.
4.
Per quel che è del
contestato riparto a metà delle spese, è possibile che – come afferma il
reclamante – la moglie abbia causato costi inutili (nel senso dell'art. 108
CPC) per avere sollecitato, senza essere obbligata, l'autorizzazione del giudice
a trasferirsi altrove e avere proposto di assegnare l'abitazione coniugale a
lui, il quale già era disposto a riprenderla. Sta di fatto che il Pretore non è
stato chiamato a statuire soltanto sulla richiesta della moglie, ma anche sulla
domanda avanzata dal marito il 19 ago-sto 2019 di esperire un sopralluogo nell'abitazione
coniugale. E al proposito il reclamante non revoca in dubbio – né discute – di
avere rinunciato alla prova l'11 novembre 2019. Se non che, desistenza equivale
a soccombenza, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato
a recedere dalla domanda (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar,
ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 106). Spettava in simili condizioni al
reclamante spiegare perché il riparto a metà delle spese giudiziarie stabilito
dal primo giudice sia erroneo. E al riguardo egli non spende una parola.
5.
A
parte ciò, il reclamante perde di vista che il Pretore ha giudicato sulle
spese giudiziarie tenendo conto non solo dell'esito della lite, ma anche della
natura del procedimento. Accennando unicamente alla soccombenza, egli si
confronta solo in parte con l'argomentazione del primo giudice. Si ricordi che in
una causa del diritto di famiglia (art. 107
cpv. 1 lett. c CPC) il giudice può prescindere dai criteri di
ripartizione dell'art. 106 CPC (precetto della soccombenza) e ripartire le
spese giudiziarie secondo equità. Nulla induce nel caso specifico a ritenere –
né il reclamante pretende – che il riparto delle spese a metà sia iniquo. Risultando
così sostenibile la suddivisione delle spese processuali stabilita dal primo
giudice, anche la richiesta del reclamante di vedersi riconoscere fr. 1000.– a titolo
di ripetibili è destinata all'insuccesso, per tacere del fatto che egli neppure
motiva l'importo rivendicato. Se ne conclude che, privo di consistenza, il
reclamo vede la sua sorte segnata.
6.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il
memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.
7.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore delle spese giudiziarie controverse
non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia
civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).