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Decisione

11.2020.11

Protezione dell'unione coniugale: reclamo in materia di spese giudiziarie

23 dicembre 2020Italiano8 min

giugno 2011) e I__________ (nata il 16 luglio 2012) in un appartamento a __________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.11

Lugano

23 dicembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2019.302 (protezione

dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 luglio 2019

da

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sul

reclamo del 10 febbraio 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1

contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 28 gennaio 2020;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 2 febbraio 2018 nei

confronti di RE 1 (1964), CO 1 (1979) ha chiesto il 26 luglio 2019 al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 6, di essere autorizzata in via cautelare –

già inaudita parte – a trasferirsi, con le due figlie G__________ (nata il 28

giugno 2011) e I__________ (nata il 16 luglio 2012) in un appartamento a __________

e di assegnare l'abitazione coniugale al marito dal 1° settembre 2019 (inc.

SO.2018.568). Con decreto cautelare emesso il 29 luglio 2019 senza

contraddittorio il Pretore ha respinto l'istanza “supercautelare”, assegnando al

marito un termine di 20 giorni per presentare osservazioni scritte.

B. Nelle sue

osservazioni del 19 agosto 2019 RE 1 ha proposto di respingere l'istanza e di

dichiararla anzi priva d'oggetto, poiché l'istante si era già trasferita nel

nuovo appartamento senza autorizzazione. Egli ha chiesto inoltre di esperire un

sopralluogo alla presenza del perito comunale per accertare – prima del suo

rientro – lo stato dell'abitazione coniugale, come pure l'eventuale mancanza di

mobili e suppellettili. Il 2 settembre 2020 il Pretore, appurato che dal sistema generalizzato ticinese dei

dati anagrafici MovPop la moglie risultava essersi trasferita in via __________

a __________ già il 1° agosto 2019,

ha invitato la medesima a esprimersi sull'interesse pratico e concreto alla

procedura. CO 1 ha confermato il

6 settembre 2020 la propria istanza, chiedendo di costatare l'acquiescenza

del marito sull'assegnazione dell'alloggio coniugale.

C. Il 10 settembre 2019

il Pretore ha fissato alle parti un termine di 30 giorni – poi prorogato – per

notificare eventuali prove e oppor­si all'emanazione del giudizio sulla base

degli atti. L'indomani la moglie ha ribadito la propria posizione, rilevando

che il marito aveva preso possesso dell'abitazione coniugale il 9 settembre 2019

senza la presenza del perito comunale e risultava di conseguenza acquiescente

su tutti i punti dell'istanza. RE 1, da parte sua, ha ribadito l'11 novembre

2019 di considerare la procedura ormai priva d'oggetto, precisando di avere

rinunciato al­l'intervento del perito comunale su richiesta della moglie.

D. Con decreto del 28

gennaio 2020 il nuovo Pretore – entrato in carica il 1° gennaio 2020 – ha stralciato

la procedura dal ruolo, dichiarando priva d'oggetto l'istanza 26 luglio 2019

della moglie

e caduca per

desistenza la richiesta di sopralluogo formulata il 19 agosto 2019 dal marito.

Le spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro il dispositivo

sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un

reclamo del 10 febbraio 2020 per ottenere che il dispositivo in questione sia

riformato nel senso di addebitare le spese processuali alla moglie, obbligando

quest'ultima a rifondergli fr. 1000.– per ripetibili. Non sono state chieste

osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il dispositivo sulle spese

giudiziarie di un decreto di stralcio ema­nato – come in concreto – con la

procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) è impugnabile a titolo

indipendente con reclamo (art. 110 CPC) entro dieci giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato è stato

notificato alla patrocinatrice del convenuto il 30 gennaio 2020 (tracciamento

degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 9 febbraio 2020,

ma si è protratto all'indomani giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 10 febbraio 2020, ultimo

giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

2.

Nel decreto di

stralcio il Pretore ha rilevato che, con il trasloco della moglie apparentemente

già il 1° agosto 2019 in un altro appartamento e il rientro del marito nel

settembre del 2019 nell'abitazione coniugale, le richieste cautelari di CO 1 risultavano

prive d'interesse. Constatato inoltre che RE 1 aveva rinunciato l'11 novembre

2019.

al sopralluogo, il primo giudice ha ravvisato una desistenza del marito da

tale richiesta. Visto l'esito e la natura del procedimento, egli ha suddiviso infine

gli oneri processuali di fr. 800.– a metà fra le parti, compensando le ripetibili.

3.

Il reclamante non

contesta l'ammontare delle spese processuali. Si duole del riparto a metà deciso

dal primo giudice, reputandolo arbitrario. Rileva che la moglie risulta del

tutto soccombente nel­la procedura da lei avviata il 26 luglio 2019. E quand'anche,

per equità, la si considerasse sconfitta solo in parte “per via dell'atteggiamento

conciliante” di lui, l'esito non cambierebbe perché egli si è ritrovato a doversi

difendere da una procedura frustranea. Con la sua istanza – egli continua – CO

1.

ha chiesto di essere autorizzata a quanto essa medesima aveva già intrapreso

ed era in diritto di intraprendere. Inoltre essa ha inteso obbligarlo a

riprendere il possesso di un bene che egli aveva già manifestato di “volersi

riprendere”. Onde la richiesta di porre gli oneri processuali di primo grado a

carico di lei, con obbligo di rifondergli fr. 1000.– per ripetibili.

4.

Per quel che è del

contestato riparto a metà delle spese, è possibile che – come afferma il

reclamante – la moglie abbia causato costi inutili (nel senso dell'art. 108

CPC) per avere sollecitato, senza essere obbligata, l'autorizzazione del giudice

a trasferirsi altrove e avere proposto di assegnare l'abitazione coniugale a

lui, il quale già era disposto a riprenderla. Sta di fatto che il Pretore non è

stato chiamato a statuire soltanto sulla richiesta della moglie, ma anche sulla

domanda avanzata dal marito il 19 ago-sto 2019 di esperire un sopralluogo nell'abitazione

coniugale. E al proposito il reclamante non revoca in dubbio – né discute – di

avere rinunciato alla prova l'11 novembre 2019. Se non che, desistenza equivale

a soccombenza, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato

a recedere dalla doman­da (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar,

ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 106). Spettava in simili condizioni al

reclamante spiegare perché il riparto a metà delle spese giudiziarie stabilito

dal primo giudice sia erroneo. E al riguardo egli non spende una parola.

5.

A

parte ciò, il reclamante perde di vista che il Pretore ha giudica­to sulle

spese giudiziarie tenendo conto non solo dell'esito della lite, ma anche della

natura del procedimento. Accennando unicamente alla soccombenza, egli si

confronta solo in parte con l'argomentazione del primo giudice. Si ricordi che in

una causa del diritto di famiglia (art. 107

cpv. 1 lett. c CPC) il giudice può prescindere dai criteri di

ripartizione dell'art. 106 CPC (precetto della soccombenza) e ripartire le

spese giudiziarie secondo equità. Nulla induce nel caso specifico a ritenere –

né il reclamante pretende – che il riparto delle spese a metà sia iniquo. Risultando

così sostenibile la suddivisione delle spese processuali stabilita dal primo

giudice, anche la richiesta del reclamante di vedersi riconoscere fr. 1000.– a titolo

di ripetibili è destinata all'insuccesso, per tacere del fatto che egli neppure

motiva l'importo rivendicato. Se ne conclude che, privo di consistenza, il

reclamo vede la sua sorte segnata.

6.

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il

memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

7.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore delle spe­se giudiziarie controverse

non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia

civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).