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Decisione

11.2020.110

Appello contro l'omologazione di una convenzione cautelare a tutela dell'unione coniugale

6 novembre 2020Italiano14 min

stesso 13 agosto 2020, il primo giudice ha omologato l'accordo in via cautelare.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.110

Lugano

6 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa SO.2020.1702 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 22 aprile 2020

da

chi

CO

1

(patrocinata

dagli avvocati PA 2

e

PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 21 agosto 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 13

agosto 2020 dal Pretore aggiunto;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1970), cittadino italiano, e CO 1 (1979) si sono sposati a __________

il 28 luglio 2011. Dal matrimonio sono nati D__________, il 18 giugno 2013, e M__________,

il 30 aprile 2015. Il marito lavora come ingegnere per la ditta produttrice di

impianti chimici __________ SA di __________. La moglie è coordinatrice a tempo

parziale (30%) per il Ticino dell'associazio­ne __________ di __________. I

coniugi si sono separati nel dicembre del 2019, quando la moglie ha lasciato

con i figli l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 821 RFD di __________,

comproprietà per un quarto della moglie stessa e per tre quarti del marito) e

si è trasferita in un appartamento, sempre a __________.

B. Il 22 aprile 2020 CO

1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere

separata, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un

contributo alimentare di fr. 1717.50

mensili indicizzati per sé, uno di fr. 1305.– mensili indicizzati per D__________

e uno di fr. 945.– mensili indicizzati per M__________ (assegni familiari

compresi) dal gennaio all'aprile del 2020, rispettivamente uno di fr. 1612.50

mensili per sé, uno di fr. 1305.– mensili per D__________ e uno di fr.

1155.– mensili per M__________ dopo di allora (assegni familiari compresi).

Essa ha instato altre­sì per una partecipazione del marito in ragione di tre

quarti alle spese straordinarie concordate per i figli.

C. Il Pretore aggiunto

supplente ha citato le parti il 24 aprile 2020 al dibattimento del 13 agosto

2020. Raccolta la documentazione relativa alla situazione finanziaria dei

coniugi, con decreto cautelare del 29 maggio 2020, emesso senza contraddittorio,

egli ha accolto parzialmente un'istanza “supercautelare” della moglie, nel

senso che ha obbligato il marito a versare con effetto immediato un contributo

alimentare di fr. 1255.– mensili per D__________ e uno di fr. 1120.– mensili

per M__________ (assegni familiari compresi).

D. Al dibattimento del

13 agosto 2020 le parti hanno tenuto davanti al Pretore aggiunto una discussione

nel corso della quale hanno indicato il fabbisogno in denaro di D__________ in

fr. 1451.– mensili e quello di M__________ in fr. 1314.– mensili (assegni

familiari non compresi), di cui fr. 396.– mensili ognuno come contributo di

accudimento. Il reddito del convenuto è stato determinato in fr. 7528.– mensili

netti (compresa la tredicesima, la gratifica e il contributo al premio della

cassa malati) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3612..mensili (con un margine disponibile dunque di fr. 3916.–

mensili). Il reddito della moglie è stato definito in fr. 2015.– mensili netti

per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3146.– mensili (onde un ammanco di

fr. 1131.– mensili). In seguito i coniugi hanno siglato il seguente accordo

cautelare:

1. I coniugi sono autorizzati a vivere

separati. La separazione decorre dal 1° dicembre 2019.

2. L'abitazione coniugale situata sul mappale n. 821

RFD di __________ è assegnata in uso al marito che si assumerà tutte le spese

nessuna esclusa.

3. I figli D__________ (18 giugno 2013) e M__________

(30 aprile 2015) sono affidati alla madre per cura ed educazione.

4. Al padre è riservato il più ampio diritto alle

relazioni personali che i genitori sono tenuti a concordare tenendo in

considerazione bisogni e desideri dei minori. Varranno inoltre le seguenti

regole e il seguente assetto minimo in caso di mancata intesa:

– ciascun genitore è tenuto ad incoraggiare

Fatti

i rapporti dei figli con l'altro genitore mettendo sempre al centro il bene dei

minori;

– i genitori sono tenuti a garantire

regolarità e prevedibilità delle visite, limitando al minimo i cambiamenti del

calendario una volta fissato;

– un fine settimana ogni 15 giorni, dal

venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 18.00;

– una sera infrasettimanale a partire

dalle ore 18.00, con pernottamento e accompagnamento dei figli a scuola da

parte del padre;

– due settimane consecutive durante il

periodo estivo;

– una settimana durante il periodo

natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno

successivo, il giorno di S. Silvestro;

– una settimana alternativamente a

Pasqua e, l'anno successivo, a Carnevale;

– ogni biennio una settimana durante le

vacanze di Ognissanti;

– regolari contatti telefonici;

– rimangono riservati ulteriori

aggiustamenti a dipendenza delle risultan­ze istruttorie.

5. A partire da gennaio 2020 il padre verserà,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, nelle mani della madre i seguenti

contributi di mantenimento (comprensivi del contributo di accudimento):

fr. 1450.–, oltre gli AF se da lui percepiti per D__________;

fr. 1315.–, oltre gli AF se da lui

percepiti per M__________.

La differenza dei contributi arretrati ammontanti a fr.

10 000.–

verranno versati dal padre nelle mani della madre entro il 5 settembre 2020.

6. A partire da settembre 2020 il marito verserà

alla moglie fr. 500.– a titolo di contributo di mantenimento.

7. Le partite fiscali verranno separate dal 2020.

Ogni debito derivante dalle imposte arretrate fino al 2019 verrà assunto dalle

parti in ragione delle rispettive entrate.

8. Le spese processuali sono a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

In

coda all'udienza il Pretore aggiunto ha comunicato alle parti che, prima di

omologare la convenzione, occorreva sentire il figlio D__________. L'ascolto è

stato delegato l'indomani al __________ di __________. Nel frattempo, quello

stesso 13 agosto 2020, il primo giudice ha omologato l'accordo in via cautelare.

E. Contro

l'omologazione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del

21 agosto 2020 per ottene­re la riforma del

decreto cautelare nel senso di fissare in fr. 1255.– mensili il

contributo alimentare per D__________ e in fr. 1120.– mensili quello per M__________,

escluso ogni contributo in favore della moglie. Nelle sue osservazioni del 18

settembre 2020 CO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La

decisione con cui il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo raggiunto dai

coniugi all'udienza del 13 agosto 2020 è un decre­to cautelare, emesso come tale con

la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Ora, le “decisioni di prima

istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un

decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello

è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie è in discussione il contributo alimentare per i figli e per la

moglie che, secondo l'appellante, il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto

omologare. Considerata l'entità e la durata di

quei contributi, il valore

litigioso raggiunge agevolmente fr. 10 000.–. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è stato notificato

alle parti il 13 agosto 2020 direttamente all'udienza. Depositato il 21 agosto

2020, l'appello in esame risulta così tempestivo.

2.

All'appello AP 1

acclude una comunicazione del 20 agosto 2020 in cui il datore di lavoro gli

attesta di non avere svolto, in ragione dell'emergenza pandemica, missioni

lavorative fuori sede e di non avere percepito pertanto alcuna “indennità

missione” nell'anno in corso. Siccome nella fattispecie è controverso anche il

contributo alimentare per i figli, il nuovo documen­to è proponibile senza

riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC e va dunque considerato nella

misura in cui appaia utile per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

3.

Nel caso in esame il

Pretore aggiunto ha omologato un accordo stipulato in via cautelare dai coniugi

sui contributi di mantenimento dovuti dal marito a moglie e figli nell'ambito

di una protezione dell'unione coniugale. Una simile convenzione è ammissibile (cfr.

DTF 142 III 519 consid. 2.5). L'omologazione del giudice è indispensabile

secondo la dottrina maggioritaria (Bohnet

in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 8 ad art. 279 CPC),

come pure secondo l'orientamento di questa Camera (RtiD II-2006 pag. 685

n. 37c), alme­no in presenza di figli minorenni, per quanto vi sia anche chi

sostiene l'opinione contraria (Six, Eheschutz,

2ª edizione, pag. 38 n. 1.42 segg.). Comunque sia, nulla impedisce

che le parti possano chiedere al giudice di approvare l'intesa (I CCA,

sentenza inc. 11.2015.81 del 7 aprile 2017, consid. 2 con riferimenti). Posto

ciò, una convenzione sugli effetti della vita separata

può essere censurata per inosservanza del­l'art. 279 cpv. 1 CPC alla

stessa stregua di una convenzione sugli effetti del divorzio. La disattenzione

dell'art. 279 cpv. 1 CPC può essere fatta valere con appello (o con reclamo, se

il valore litigioso non è raggiunto) e può vertere tanto su un preteso vizio

della volontà quanto sul fatto che la convenzione non sia stata conclusa dopo

matura riflessione, non sia chiara, non sia completa o sia “manifestamen­te

inadeguata” (I CCA, sentenza inc. 11.2015.81 del 7 aprile 2017, consid. 2

con riferimenti). Alla base della convenzione, in effetti, sta pur sempre un'intesa

(da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.67 del 23 giugno 2020, consid.

4).

4.

In concreto l'appellante

si duole di una situazione confusa creatasi all'udienza del 13 agosto 2020. In tale

occasione – egli adduce – è stato accertato il suo reddito netto (fr. 7528.–

mensili, compresa la tredicesima, la gratifica e il contributo al premio del­la

cassa malati, ma senza gli assegni familiari) dimenticando che in seguito all'attuale

emergenza sanitaria egli non percepirà più il bonus di fine anno (determinato

in funzione dei risultati economi­ci aziendali e delle prestazioni personali)

né le indennità per missioni all'estero, che nel 2019 ammontavano complessivamen­te

a fr. 15 500.–. Tale circostanza

– egli soggiunge – era stata rileva­ta dallo stesso Pretore aggiunto,

quantunque egli se ne sia poi scordato perché ha ripreso il reddito precedente e

il fabbisogno minimo (non contestato) di fr. 3612.– mensili, calcolando così un

margine disponibile di fr. 3916.– mensili del tutto irrealistico.

L'appellante fa valere di

essersi reso conto di ciò solo dopo ave­re riesaminato i calcoli “con la dovuta

calma”. Egli ricor­da altresì di avere indicato il proprio reddito netto nel

formulario trasmesso inizialmente alla Pretura in fr. 6865.– mensili, assegni

familiari compresi (doc. 1), di modo che il suo margine disponibile non eccede fr.

3253.– mensili. Dovendosi togliere poi dal margine disponibile il fabbisogno complessivo in denaro dei figli, di fr. 2865.–

mensili (più gli assegni familiari di fr. 400.– mensili), egli si ritrova

finanche in ammanco. Per finanziare il proprio fabbisogno mini-

mo egli chiede di

conseguenza che si escluda il contributo di mantenimento per la moglie e che si

limiti quello per i figli a fr. 1255.– mensili per D__________,

rispettivamente a fr. 1120.– mensili per M__________, decurtando il contributo

di accudimento (fr. 396.– mensili ciascuno).

5.

Nella misura in cui

lamenta di avere firmato l'accordo stipulato a titolo cautelare in un momento

di confusione, l'appellante sembra valersi di un vizio della volontà. Non

spetta però al giudice indagare su vizi occulti del consenso (RtiD II-2014 pag.

877.

consid. 6a). Il giudice si limita ad assicurarsi, prima di omologare una

convenzio­ne sugli effetti della vita separata, che i coniugi abbia­no concluso

l'accordo di loro “libera volontà e dopo matura riflessione” (art. 279 cpv. 1

CPC). Incombe al coniuge che invoca un vizio della volontà recare la prova di

quanto afferma (RtiD

II-2014 pag. 876

consid. 6a con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza

inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019, consid. 6a con rinvii). Quanto

all'accertamento della matura riflessione, esso consiste nel sincerarsi che le

parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la

loro volontà sia seria e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a

precipitazione o a sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Nella

fattispecie nemmeno il convenuto prospetta nondimeno estremi del genere.

Ciò

premesso, all'udienza del 13 agosto 2020 il convenuto ha indicato il proprio

reddito netto da attività lucrativa, come detto, in fr. 7528.– mensili “compr.

tred. gratifica e contributo CM, senza AF”, soggiungendo che “per l'anno 2020

verosimilmente [egli] non percepirà alcuna gratifica a fine anno”. Sta di fatto

che tale riserva si riferisce al futuro. Oggi non è ancora dato di sapere se

alla fine del 2020 la gratifica abituale gli sarà negata. Il documento acclu­so

all'appello si limita ad attestare che fino al 20 agosto 2020 il dipenden­te

non aveva ancora ricevuto “indennità di missione”, ma non formula alcuna

prognosi. Giustamente l'accordo cautelare, per sua natura provvisorio, è stato

concluso perciò sulla base dei dati noti a quel momen­to. In realtà non si

scorge alcuna confusione e nemmeno si intravede alcun vizio della volontà. Dovesse

poi rivelarsi alla fine del 2020 che il reddito del convenuto non raggiungerà

più l'ammontare di fr. 7528.– mensili netti accertato alla firma della

convenzione, l'interessato potrà sempre chiedere al giudice di ricommisurare i

contributi

alimentari

per moglie e figli in modo ch'egli possa conservare

l'equivalente

del proprio fabbisogno minimo. Al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.

6.

Sulla scorta di

quanto precede l'appellante censura come eccessivi rispetto alle sue capacità

finanziarie i contributi alimentari di fr. 1450.– mensili per D__________,

di fr. 1315.– mensili per M__________ e di fr. 500.– mensili per la moglie

stabiliti nella convenzione cautelare. Egli non contesta tuttavia che la moglie

registri un amman­co di fr. 1131.– mensili nel fabbisogno minimo. Non

discute nemmeno che in base ai dati accertati alla firma della convenzione egli

fruisce di un margine disponibile di fr. 3916.– mensili, sufficiente per

consentirgli di onorare, con qualche agio, i contributi alimentari pattuiti.

Quanto egli paventa è, una volta ancora, la prospettiva di un minor reddito

dovuto al rischio di una retribuzio­ne ridimensionata per rapporto a quanto

percepito finora. Si trat­ta però, come si è spiegato, di un'argomentazione

prematura. Dovessero i contributi alimentari in questione rivelarsi troppo alti

in confronto a quello che sarà il reddito del debitore, gli importi potranno

sempre essere modificati dal giudice, a maggior ragione trattandosi di

contributi meramente cautelari. Anche su questo punto l'appello vede pertanto

la sua sorte segnata.

7.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha

presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata

indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza del memoriale (poco più di tre pagine, compresi il

frontespizio e la richiesta di giudizio).

8.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Contro un provvedimento cautelare,

nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

1500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. .

avvocati .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).