11.2020.113
Filiazione: misure di protezione; modifica della sede scolastica
9 marzo 2021Italiano13 min
del 27 agosto 2020 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.113
Lugano
9 marzo 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa SE.2018.16 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 2 marzo 2018 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 27 agosto 2020 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto
il 17 agosto 2020;
Ritenuto
in fatto: A. L'11 gennaio 2016 AP 1 (1977),
cittadina italiana, ha dato alla luce un figlio, S__________, che è stato
riconosciuto da AO 1 (1982). Il 20 maggio 2016 i genitori hanno sottoscritto
una dichiarazione sull'esercizio congiunto dell'autorità
parentale. A quel
tempo la coppia viveva a __________. La comunione domestica è cessata alla fine
del 2017, quando AP 1 si è trasferita con il figlio in un appartamento a __________.
AO 1 è amministratore delegato della __________ SA di __________. AP 1 è socia
e gerente della __________ __________ Sagl, azienda che gestisce un bar al
centro tennistico e uno alla pista di ghiaccio, entrambi a __________.
B. Con separate istanze
del 10 gennaio 2018 AP 1 e AO 1 si sono rivolti all'Autorità regionale di
protezione 15 per ottenere ognuno la custodia esclusiva del figlio,
riservato il diritto di visita dell'altro genitore. All'udienza del 30 gennaio
2018 davanti all'Autorità di protezione il padre ha poi proposto una custodia
alternata, rifiutata dalla madre. Constatata l'impossibilità di giungere a un
accordo, l'autorità di protezione ha disposto la nomina di un curatore
educativo in favore del figlio e ha stabilito, in via provvisoria, che S__________
avrebbe trascorso la settimana con la madre, dal lunedì mattina al venerdì sera,
e i fine settimana con il padre.
C. Il 2 marzo 2018 AP 1
ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere –
già in via cautelare – l'affidamento di S__________, riservato il diritto di
visita paterno, e un contributo alimentare per il figlio di fr. 2791.15
mensili. il Pretore aggiunto ha avocato a sé il 15 marzo 2018 la competenza per
statuire su tutte le questioni inerenti al bambino (art. 298d cpv. 3 CC).
Alla discussione cautelare del 19 aprile 2018 i genitori hanno raggiunto un
accordo “nelle more istruttorie”, omologato seduta stante dal Pretore aggiunto,
sulla conferma della curatela educativa, sull'affidamento congiunto del figlio
con domicilio “prevalente presso il padre a __________”, sulla disciplina della
custodia alternata e sull'assunzione da parte di AO 1 di tutte le spese per il figlio. Al termine dell'udienza il
Pretore aggiunto ha ordinato l'esecuzione di una perizia sulle capacità
genitoriali, che è stata consegnata il 9 ottobre 2018 dalla dott. __________ L__________.
Nel frattempo l'Autorità regionale di protezione 15 ha designato __________ A__________-__________
quale curatore educativo di S__________.
D. A un'udienza del 10
maggio 2019, indetta “per incombenti”, il Pretore aggiunto ha disposto
l'iscrizione di S__________ alla Scuola dell'infanzia di __________ e ha
confermato l'assetto cautelare del 19 aprile 2018. Il 19 maggio 2020 AP 1 si è
rivolta una volta di più al Pretore, chiedendo di poter iscrivere S__________
alla Scuola dell'infanzia di __________G__________. Invitato a presentare
osservazioni scritte, il 9 giugno 2020 AO 1 ha avversato la richiesta. All'udienza
del 17 agosto 2020, indetta per la discussione dell'istanza e “dell'intera
procedura”, le parti hanno confermato l'accordo cautelare, e segnatamente l'affidamento
congiunto di S__________ con domicilio prevalente presso il padre, senza
trovare un'intesa per quanto concerne l'istituto scolastico cui iscrivere il
figlio. Statuendo seduta stante, il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo (“che
ha valore di sentenza esecutiva”), ha confermato la curatela educativa e ha
respinto l'istanza del 19 maggio 2020, confermando la scolarizzazione di S__________
a __________. Le spese processuali di fr. 800.– (comprese quelle peritali) sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 agosto 2020
in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua
istanza volta a iscrivere S__________ alla scuola dell'infanzia di __________G__________.
Con osservazioni del 18 settembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori
(o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata applicabile in tema di
filiazione (art. 295 CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti
di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale restrizione non si pone, litigiosa
davanti al Pretore essendo la sede dell'istituto
scolastico cui iscrivere il figlio, controversia appellabile senza riguardo a
questioni di valore. Riguardo
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore aggiunto è
stata consegnata alla patrocinatrice dell'attrice lo stesso 17 agosto 2020,
giorno dell'udienza. Introdotto il 27 agosto successivo (timbro postale sulla
busta d'invio) l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Entrambe le parti postulano
il richiamo dell'incarto della causa, compreso il fascicolo dell'Autorità di
protezione 15. Già trasmessi d'ufficio dalla Pretura a questa Camera, il
richiamo di tali atti si rivela superfluo. Alle proprie osservazioni del 18
settembre 2020 AO 1 acclude inoltre la trascrizione di uno spezzone relativo a
un messaggio di posta elettronica del 22 marzo 2020 trasmesso via WhatsApp, sostenendo
che l'attrice ha volontariamente omesso di produrlo. Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato
(art. 296 CPC), il documento è ammissibile indipendentemente dai
presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349).
3.
AO 1 fa valere
anzitutto, nelle osservazioni del 18 settembre 2020, che l'appello è
irricevibile per carenza di motivazio-ne, l'attrice limitandosi a esprimere il
proprio punto di vista, senza confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, che un appello debba essere
“motivato” (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) non fa dubbio. Che in
concreto l'appellante esponga recriminazioni di carattere generale e doglianze
generiche è vero, ma essa non manca di confrontarsi in sostanza con gli
accertamenti del Pretore aggiunto, rimproverando a quest'ultimo di avere trascurato
circostanze pertinenti ai fini del giudizio. Nel complesso, il ricorso adempie
così i requisiti minimi di motivazione.
4.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che non sussistevano motivi nell'interesse
del figlio per ordinare
l'iscrizione di S__________
alla scuola dell'infanzia della G__________ a __________. Egli non ha mancato
di rilevare che tale istituto è posto nelle vicinanze dell'abitazione e del
luogo di lavoro della madre, ma ha reputato decisiva la disponibilità del
genitore “più vicino all'attuale centro d'interessi del minore”, che è __________.
E in tal senso, secondo il Pretore aggiunto, la possibilità per il padre di lavorare
a domicilio garantisce una presenza puntuale e immediata, ciò che per la madre,
gerente di due esercizi pubblici, sarebbe più difficile.
5.
L'appellante rimprovera
al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto degli aspetti logistici,
ambientali ed economici dei genitori, decidendo in modo “sommario” per la
scuola di __________. Essa ribadisce che il suo centro lavorativo e abitativo è
a __________ e che la scuola dell'infanzia della G__________ è situata a poche
centinaia di metri dal suo domicilio, di modo che in caso di bisogno essa può
raggiungere l'istituto rapidamente. Per contro, essa soggiunge, se il figlio
dovesse continuare a frequentare la scuola dell'infanzia di __________, oltre a
incontrare notori problemi di traffico essa subirebbe un pregiudizio economico
perché non riuscirebbe a portare il figlio all'asilo e a rientrare in tempo per
aprire i due esercizi pubblici di cui è gerente. A suo avviso inoltre, qualora
S__________ fosse iscritto alla scuola dell'infanzia di __________G__________, AO
1.
non patirebbe alcun pregiudizio nell'accompagnare il figlio a __________, “nemmeno
per quanto attiene alla custodia e al tempo trascorso con lui”. L'appellante fa
valere infine che S__________ si è creato un proprio ambiente a __________,
dove partecipa ad attività extrascolastiche. In definitiva, essa epiloga, la
soluzione più “consona al minore ed equa per i genitori” sarebbe l'iscrizione
di S__________ alla scuola dell'infanzia di __________G__________.
6.
In concreto AP 1 e AO
1, che esercitano congiuntamente l'autorità parentale sul figlio, si sono per
finire accordati su una custodia alternata (una settimana ciascun genitore, con un pomeriggio e una
notte infrasettimanale dall'altro) e sul domicilio di S__________ presso il
padre a __________. E dal settembre del 2019 S__________ frequenta la scuola
dell'infanzia in quel quartiere di __________. Nel suo rapporto del 2019 il curatore
educativo __________ A__________-__________ ha constatato che i risultati e
l'inserimento di S__________ nella scuola dell'infanzia a __________ “sono
buoni”, così come gli hanno confermato le docenti nel “colloquio di
pianificazione” allegato al rapporto medesimo. In una successiva presa di
posizione al Pretore aggiunto egli ha riaffermato tale impressione, rilevando che
il bambino si è ben integrato e che per le docenti “ha molti amichetti, capisce
tutto e progredisce giorno dopo giorno” (osservazioni dell'8 giugno 2020 pag. 2).
A tali accertamenti l'attrice non muove contestazioni.
Premesso ciò, in tutte le questioni
che riguardano un figlio minorenne le relative decisioni devono orientarsi al
bene del medesimo, da valutare secondo le circostanze del caso specifico, mentre
gli interessi dei genitori passano in secondo piano. In concreto l'appellante non
spiega perché il bene del figlio imporrebbe un cambiamento della sede
scolastica. Né essa pretende che la scolarizzazione a __________ rischi di
recare pregiudizio al bene del bambino o lo minacci seriamente. Certo, il centro
degli interessi della madre è __________ e le scuole della G__________ sono molto
vicine al luogo di lavoro di lei. La richiesta di cambiare sede scolastica al
figlio appare tuttavia ricondursi a esigenze
di praticità o di comodità
materne nella gestione della custodia alternata, non a concrete necessità di S__________.
Certo, in caso d'urgenza l'appellante potrebbe raggiungere rapidamente l'istituto
in questione, quantunque __________ disti pochi chilometri dal centro di __________.
Come ha osservato il curatore, nondimeno, la scuola dispone di procedure e
risorse per intervenire immediatamente in casi del genere, senza dimenticare
che anche il padre, lavorando principalmente a domicilio, potrebbe arrivare
al-l'asilo in breve tempo (osservazioni dell'8 giugno 2020, pag. 1).
7.
È
possibile che nel quartiere di __________ in cui l'appellante vive S__________
si sia creato “un proprio
ambiente, partecipando ad attività ludiche e di sport”. Ma a parte il fatto che ciò vale anche per __________,
dove il figlio è cresciuto e frequenta da quasi due anni la scuola
dell'infanzia, dagli atti si evince che il bambino segue corsi di ginnastica sì
a __________, ma anche a __________, come segue un corso di rugby a __________
(verbale del 20 gennaio 2020). Vista anche l'età, per comune esperienza non si
può dire che a __________ egli abbia costituito punti di riferimento stabili e
possa essere saldamente legato all'ambiente o a una cerchia di amici. Né è
decisivo che un'eventuale modifica non comporterebbe particolari problemi per
il padre, determinante essendo l'interesse del minore e non quello dei
genitori.
Quanto
all'aspetto economico adombrato dall'appellante, per tacere della circostanza
che con cinque collaboratori “disponibili a subentrarle e sostituirla” AP 1
parrebbe in grado di coordinare le presenze del personale nei momenti di
apertura degli esercizi pubblici, una volta ancora essa afferma le proprie
esigenze, le quali tuttavia passano in secondo piano rispetto agli interessi
del figlio. Che poi AO 1 non versi all'appellante un contributo alimentare è
vero. Se non che, a parte il fatto che i genitori si sono accordati in tal
senso, dandosi come nella fattispecie una custodia alternata in uguali
proporzioni (una settimana il padre, una settimana la madre) ogni genitore è
chiamato – per principio – a farsi carico paritariamente del mantenimento del
figlio per il tempo durante il quale questi gli è affidato (I CCA, sentenza
inc. 11.2019.33 del 16 marzo 2020 consid. 4b). In definitiva, nelle condizioni
descritte l'appellante non ha addotto ragioni oggettive per giustificare un
cambiamento di sede scolastica nell'interesse del figlio. La decisione del
Pretore aggiunto resiste così alla critica e l'appello vede così la sua sorte
segnata.
8.
L'appellante postula
inoltre un diverso riparto degli oneri processuali di prima sede. Tale domanda
non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento
dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela perciò
senza oggetto.
9.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni tramite
un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
10.
Copia
dell'odierna sentenza è comunicata, conformemente all'art. 301 lett. c
CPC, anche al curatore __________ A__________-__________.
11.
Quanto
ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
lett. d LTF), le decisioni in materia di scolarizzazione di un figlio
sono assimilate a misure di protezione nel senso degli art. 307 segg. CC (Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar,
ZGB I, 6ª edizione, n. 11 in fine ad art. 302 con rinvio). Sono impugnabili
quindi con ricorso in materia civile
senza riguardo a questioni di
valore (art. 72 cpv. 2 n. 7 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
a:
–
;
–
Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).