Lexipedia

Decisione

11.2020.113

Filiazione: misure di protezione; modifica della sede scolastica

9 marzo 2021Italiano13 min

del 27 agosto 2020 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.113

Lugano

9 marzo 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa SE.2018.16 (azione

di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 2 marzo 2018 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 27 agosto 2020 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto

il 17 agosto 2020;

Ritenuto

in fatto: A. L'11 gennaio 2016 AP 1 (1977),

cittadina italiana, ha dato alla luce un figlio, S__________, che è stato

riconosciuto da AO 1 (1982). Il 20 maggio 2016 i genitori hanno sottoscritto

una dichiarazione sull'esercizio congiunto dell'autorità

parentale. A quel

tempo la coppia viveva a __________. La comunione domestica è cessata alla fine

del 2017, quando AP 1 si è trasferita con il figlio in un appartamento a __________.

AO 1 è amministratore delegato della __________ SA di __________. AP 1 è socia

e gerente della __________ __________ Sagl, azienda che gestisce un bar al

centro tennistico e uno alla pista di ghiaccio, entrambi a __________.

B. Con separate istanze

del 10 gennaio 2018 AP 1 e AO 1 si sono rivolti all'Autorità regionale di

protezio­ne 15 per ottenere ognuno la custodia esclusiva del figlio,

riservato il diritto di visita dell'altro genitore. All'udienza del 30 gennaio

2018 davanti all'Autorità di protezione il padre ha poi proposto una custodia

alternata, rifiutata dalla madre. Constatata l'impossibilità di giungere a un

accordo, l'autorità di protezione ha disposto la nomina di un curatore

educativo in favore del figlio e ha stabilito, in via provvisoria, che S__________

avrebbe trascorso la settimana con la madre, dal lunedì mattina al venerdì sera,

e i fine settimana con il padre.

C. Il 2 marzo 2018 AP 1

ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere –

già in via cautelare – l'affidamento di S__________, riservato il diritto di

visita paterno, e un contributo alimentare per il figlio di fr. 2791.15

mensili. il Pretore aggiunto ha avocato a sé il 15 marzo 2018 la competenza per

statuire su tutte le questioni inerenti al bambino (art. 298d cpv. 3 CC).

Alla discussione cautelare del 19 aprile 2018 i genitori hanno raggiunto un

accordo “nelle more istruttorie”, omologato seduta stante dal Pretore aggiunto,

sulla confer­ma della curatela educativa, sull'affidamento congiunto del figlio

con domicilio “prevalente presso il padre a __________”, sulla disciplina della

custodia alternata e sull'assunzione da parte di AO 1 di tutte le spese per il figlio. Al termine dell'udien­za il

Pretore aggiunto ha ordinato l'esecuzione di una perizia sulle capacità

genitoriali, che è stata consegnata il 9 ottobre 2018 dalla dott. __________ L__________.

Nel frattempo l'Autorità regionale di protezione 15 ha designato __________ A__________-__________

quale curatore educativo di S__________.

D. A un'udienza del 10

maggio 2019, indetta “per incombenti”, il Pretore aggiunto ha disposto

l'iscrizione di S__________ alla Scuola dell'infanzia di __________ e ha

confermato l'assetto cautelare del 19 aprile 2018. Il 19 maggio 2020 AP 1 si è

rivolta una volta di più al Pretore, chiedendo di poter iscrivere S__________

alla Scuola dell'infanzia di __________G__________. Invitato a presentare

osservazioni scritte, il 9 giugno 2020 AO 1 ha avversato la richiesta. All'udienza

del 17 agosto 2020, indetta per la discussione dell'istanza e “dell'intera

procedura”, le parti hanno confermato l'accordo cautelare, e segnatamente l'affidamento

congiunto di S__________ con domicilio prevalente presso il padre, senza

trovare un'intesa per quanto concerne l'istituto scolastico cui iscrivere il

figlio. Statuendo seduta stante, il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo (“che

ha valore di sentenza esecutiva”), ha confermato la curatela educativa e ha

respinto l'istanza del 19 maggio 2020, confermando la scolarizzazione di S__________

a __________. Le spese processuali di fr. 800.– (comprese quelle peritali) sono

state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 agosto 2020

in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua

istanza volta a iscrivere S__________ alla scuola dell'infanzia di __________G__________.

Con osservazioni del 18 settembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori

(o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata applicabile in tema di

filiazione (art. 295 CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti

di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ulti­ma conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale restrizione non si pone, litigiosa

davanti al Pretore essendo la sede dell'istituto

scolastico cui iscrivere il figlio, controversia appellabile senza riguardo a

questioni di valore. Riguardo

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore aggiunto è

stata consegnata alla patrocinatrice dell'attrice lo stesso 17 agosto 2020,

giorno dell'udienza. Introdotto il 27 agosto successivo (timbro postale sulla

busta d'invio) l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Entrambe le parti postulano

il richiamo dell'incarto della causa, compreso il fascicolo dell'Autorità di

protezione 15. Già trasmessi d'ufficio dalla Pretura a questa Camera, il

richiamo di tali atti si rivela superfluo. Alle proprie osservazioni del 18

settembre 2020 AO 1 acclude inoltre la trascrizione di uno spezzone relativo a

un messaggio di posta elettronica del 22 marzo 2020 trasmesso via WhatsApp, sostenendo

che l'attrice ha volontariamente omesso di produrlo. Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato

(art. 296 CPC), il documento è ammissibile indipendentemente dai

presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349).

3.

AO 1 fa valere

anzitutto, nelle osservazioni del 18 settembre 2020, che l'appello è

irricevibile per carenza di motivazio-ne, l'attrice limitandosi a esprimere il

proprio punto di vista, sen­za confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, che un appello debba essere

“motivato” (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) non fa dubbio. Che in

concreto l'appellante esponga recriminazioni di carattere generale e doglianze

generiche è vero, ma essa non manca di confrontarsi in sostanza con gli

accertamenti del Pretore aggiunto, rimproverando a quest'ultimo di avere trascurato

circostanze pertinenti ai fini del giudizio. Nel complesso, il ricorso adempie

così i requisiti minimi di motivazione.

4.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che non sussistevano motivi nell'interesse

del figlio per ordinare

l'iscrizione di S__________

alla scuola dell'infanzia della G__________ a __________. Egli non ha mancato

di rilevare che tale istituto è posto nelle vicinanze dell'abitazione e del

luogo di lavoro della madre, ma ha reputato decisiva la disponibilità del

genitore “più vicino all'attuale centro d'interessi del minore”, che è __________.

E in tal senso, secondo il Pretore aggiunto, la possibilità per il padre di lavorare

a domicilio garantisce una presenza puntuale e immediata, ciò che per la madre,

gerente di due esercizi pubblici, sarebbe più difficile.

5.

L'appellante rimprovera

al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto degli aspetti logistici,

ambientali ed economici dei genitori, decidendo in modo “sommario” per la

scuola di __________. Essa ribadisce che il suo centro lavorativo e abitativo è

a __________ e che la scuola dell'infanzia della G__________ è situata a poche

centinaia di metri dal suo domicilio, di modo che in caso di bisogno essa può

raggiungere l'istituto rapidamente. Per contro, essa soggiunge, se il figlio

dovesse continuare a frequentare la scuola dell'infanzia di __________, oltre a

incontrare notori problemi di traffico essa subirebbe un pregiudizio economico

perché non riuscirebbe a portare il figlio all'asilo e a rientrare in tempo per

apri­re i due esercizi pubblici di cui è gerente. A suo avviso inoltre, qualora

S__________ fosse iscritto alla scuola dell'infanzia di __________G__________, AO

1.

non patirebbe alcun pregiudizio nell'accompagnare il figlio a __________, “nemmeno

per quanto attiene alla custodia e al tempo trascorso con lui”. L'appellante fa

valere infine che S__________ si è creato un proprio ambiente a __________,

dove partecipa ad attività extrascolastiche. In definitiva, essa epiloga, la

soluzione più “consona al minore ed equa per i genitori” sarebbe l'iscrizione

di S__________ alla scuola dell'infanzia di __________G__________.

6.

In concreto AP 1 e AO

1, che esercitano congiuntamente l'autorità parentale sul figlio, si sono per

finire accordati su una custodia alternata (una settimana ciascun genitore, con un pomeriggio e una

notte infrasettimanale dall'altro) e sul domicilio di S__________ presso il

padre a __________. E dal settembre del 2019 S__________ frequenta la scuola

dell'infanzia in quel quartiere di __________. Nel suo rapporto del 2019 il curatore

educativo __________ A__________-__________ ha constatato che i risultati e

l'inserimento di S__________ nella scuola dell'infanzia a __________ “sono

buoni”, così come gli hanno confermato le docenti nel “colloquio di

pianificazione” allegato al rapporto medesimo. In una successiva presa di

posizione al Pretore aggiunto egli ha riaffermato tale impressione, rilevando che

il bambino si è ben integrato e che per le docenti “ha molti amichetti, capisce

tutto e progredisce giorno dopo giorno” (osservazioni dell'8 giugno 2020 pag. 2).

A tali accertamenti l'attrice non muove contestazioni.

Premesso ciò, in tutte le questioni

che riguardano un figlio minorenne le relative decisioni devono orientarsi al

bene del medesi­mo, da valutare secondo le circostanze del caso specifico, mentre

gli interessi dei genitori passano in secondo piano. In concre­to l'appellante non

spiega perché il bene del figlio imporrebbe un cambiamento della sede

scolastica. Né essa pretende che la scolarizzazione a __________ rischi di

recare pregiudizio al bene del bambino o lo minacci seriamente. Certo, il centro

degli interessi della madre è __________ e le scuole della G__________ sono molto

vicine al luogo di lavoro di lei. La richiesta di cambiare sede scolastica al

figlio appare tuttavia ricondursi a esigenze

di praticità o di comodità

materne nella gestione della custodia alternata, non a concrete necessità di S__________.

Certo, in caso d'urgenza l'appellante potrebbe raggiungere rapidamente l'istituto

in questione, quantunque __________ disti pochi chilometri dal centro di __________.

Come ha osservato il curatore, nondimeno, la scuola dispone di procedure e

risorse per intervenire immediatamente in casi del genere, senza dimenticare

che anche il padre, lavorando principalmente a domicilio, potrebbe arrivare

al-l'asilo in breve tempo (osservazioni dell'8 giugno 2020, pag. 1).

7.

È

possibile che nel quartiere di __________ in cui l'appellante vive S__________

si sia creato “un proprio

ambiente, partecipando ad attività ludiche e di sport”. Ma a parte il fatto che ciò vale anche per __________,

dove il figlio è cresciuto e frequenta da quasi due anni la scuola

dell'infanzia, dagli atti si evince che il bambino segue corsi di ginnastica sì

a __________, ma anche a __________, come segue un corso di rugby a __________

(verbale del 20 gennaio 2020). Vista anche l'età, per comune esperienza non si

può dire che a __________ egli abbia costituito punti di riferimento stabili e

possa essere saldamente legato all'ambiente o a una cerchia di amici. Né è

decisivo che un'eventuale modifica non comporterebbe particolari problemi per

il padre, determinante essendo l'interesse del minore e non quello dei

genitori.

Quanto

all'aspetto economico adombrato dall'appellante, per tacere della circostanza

che con cinque collaboratori “disponibili a subentrarle e sostituirla” AP 1

parrebbe in grado di coordinare le presenze del personale nei momenti di

apertura degli esercizi pubblici, una volta ancora essa afferma le proprie

esigenze, le quali tuttavia passano in secondo piano rispetto agli interessi

del figlio. Che poi AO 1 non versi all'appellante un contributo alimentare è

vero. Se non che, a parte il fatto che i genitori si sono accordati in tal

senso, dandosi come nella fattispecie una custodia alternata in uguali

proporzioni (una settimana il padre, una settimana la madre) ogni genitore è

chiamato – per principio – a farsi carico paritariamente del mantenimento del

figlio per il tempo durante il quale questi gli è affidato (I CCA, sentenza

inc. 11.2019.33 del 16 marzo 2020 consid. 4b). In definitiva, nelle condizioni

descritte l'appellante non ha addotto ragioni oggettive per giustificare un

cambiamento di sede scolastica nell'interesse del figlio. La decisione del

Pretore aggiunto resiste così alla critica e l'appello vede così la sua sorte

segnata.

8.

L'appellante postula

inoltre un diverso riparto degli oneri processuali di prima sede. Tale domanda

non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento

dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela perciò

senza oggetto.

9.

Le spese dell'attuale giudizio seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni tramite

un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

10.

Copia

dell'odierna sentenza è comunicata, conformemente al­l'art. 301 lett. c

CPC, anche al curatore __________ A__________-__________.

11.

Quanto

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

lett. d LTF), le decisioni in materia di scolarizzazione di un figlio

sono assimilate a misure di protezione nel senso degli art. 307 segg. CC (Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar,

ZGB I, 6ª edizione, n. 11 in fine ad art. 302 con rinvio). Sono impugnabili

quindi con ricorso in materia civile

senza riguardo a questioni di

valore (art. 72 cpv. 2 n. 7 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

a:

;

Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).