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Decisione

11.2020.114

Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo

6 novembre 2020Italiano4 min

i

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.114

Lugano

6 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2020.449 (modifica di misure a protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 14 luglio 2020 da

AP

1

contro

AO

1 ,

giudicando sull'appello del

27 agosto 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza del Pretore emessa il

21 agosto 2020;

premesso che con

decisione del

21 agosto 2020, a modifica di misure protettrici

dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha

obbligato AP 1 (1967) a versare, “entro il 5

di ogni mese, la prima volta entro il 5 settembre 2020 per il settembre del

2020”, un contributo alimentare di fr. 305.– mensili per la moglie AO 1 (1970), uno di fr. 993.40 mensili per la figlia N__________

(nata il 22 ottobre 2002) e uno di fr. 838.–

mensili per l'altra figlia G__________ (nata il

30 settembre 2005), autorizzandolo “a compensare il contributo

alimentare per la moglie e le figlie con gli importi da lui comprovatamente

pagati alla banca a titolo di interessi ipotecari” e ponendo le spese

processuali di fr. 400.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuna;

ricordato che,

contestualmente, il Pretore ha ordinato alla Cassa disoccupazione __________, __________,

di trattenere dalle indennità di disoccupazione di AP 1 complessivi

fr. 1434.05 mensili, oltre eventuali assegni familiari, dovuti come contributo alimentare in favore della famiglia e

di riversarli direttamente a AO 1;

preso atto che contro la

sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27

agosto 2020 in cui chiede, in particolare, la

riforma della decisione impugnata nel senso di

ridurre i contributi alimentari – da versare dal

1° luglio 2020 “al 25 del mese per il mese in corso o al più tardi

all'accredito delle indennità di disoccupazione” – per

N__________ e per G__________ a complessivi

fr. 759.70 mensili (assegni familiari non compresi), di sopprimere il

contributo alimentare per la moglie, di essere autorizzato a “esercitare la

compensazione dei contributi alimentari versati in eccedenza a AO 1 nel mese di

luglio e agosto 2020 per fr. 3122.–”, di essere autorizzato a “pagare in

acconto alimenti mensili per i figli l'ipoteca mensile sulla casa di __________”

e di annullare la trattenuta salariale;

rilevato che il 7 settembre 2020 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 23 settembre

successivo la somma di fr. 750.– sul conto corrente postale__________ del

Tribunale di appello, __________, in garanzia delle spese processuali

presumibili;

constatato che nel termine

fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 30 settembre 2020 è

stato impartito all'appellante un ultimo termine improrogabile fino al 16

ottobre successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che,

decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile

(art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato

che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine

suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

posto che le spese

processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1

seconda frase CPC), ma nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per

rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo;

stabilito che non si pone

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

Fatti

i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Considerandi

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).