11.2020.114
Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
6 novembre 2020Italiano4 min
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Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.114
Lugano
6 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2020.449 (modifica di misure a protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 14 luglio 2020 da
AP
1
contro
AO
1 ,
giudicando sull'appello del
27 agosto 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza del Pretore emessa il
21 agosto 2020;
premesso che con
decisione del
21 agosto 2020, a modifica di misure protettrici
dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha
obbligato AP 1 (1967) a versare, “entro il 5
di ogni mese, la prima volta entro il 5 settembre 2020 per il settembre del
2020”, un contributo alimentare di fr. 305.– mensili per la moglie AO 1 (1970), uno di fr. 993.40 mensili per la figlia N__________
(nata il 22 ottobre 2002) e uno di fr. 838.–
mensili per l'altra figlia G__________ (nata il
30 settembre 2005), autorizzandolo “a compensare il contributo
alimentare per la moglie e le figlie con gli importi da lui comprovatamente
pagati alla banca a titolo di interessi ipotecari” e ponendo le spese
processuali di fr. 400.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuna;
ricordato che,
contestualmente, il Pretore ha ordinato alla Cassa disoccupazione __________, __________,
di trattenere dalle indennità di disoccupazione di AP 1 complessivi
fr. 1434.05 mensili, oltre eventuali assegni familiari, dovuti come contributo alimentare in favore della famiglia e
di riversarli direttamente a AO 1;
preso atto che contro la
sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27
agosto 2020 in cui chiede, in particolare, la
riforma della decisione impugnata nel senso di
ridurre i contributi alimentari – da versare dal
1° luglio 2020 “al 25 del mese per il mese in corso o al più tardi
all'accredito delle indennità di disoccupazione” – per
N__________ e per G__________ a complessivi
fr. 759.70 mensili (assegni familiari non compresi), di sopprimere il
contributo alimentare per la moglie, di essere autorizzato a “esercitare la
compensazione dei contributi alimentari versati in eccedenza a AO 1 nel mese di
luglio e agosto 2020 per fr. 3122.–”, di essere autorizzato a “pagare in
acconto alimenti mensili per i figli l'ipoteca mensile sulla casa di __________”
e di annullare la trattenuta salariale;
rilevato che il 7 settembre 2020 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 23 settembre
successivo la somma di fr. 750.– sul conto corrente postale__________ del
Tribunale di appello, __________, in garanzia delle spese processuali
presumibili;
constatato che nel termine
fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 30 settembre 2020 è
stato impartito all'appellante un ultimo termine improrogabile fino al 16
ottobre successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che,
decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile
(art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato
che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine
suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
posto che le spese
processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1
seconda frase CPC), ma nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per
rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo;
stabilito che non si pone
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).