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Decisione

11.2020.115

Divorzio su azione di un coniuge: provvigione ad litem

1 luglio 2021Italiano14 min

i due importi non entra in linea di conto. Né si può dire, a un esame sommario,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.115

Lugano

1° luglio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa CA.2019.463 (divorzio su azione di un coniuge:

provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 28 febbraio 2019 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 1° settembre 2020 presentato da AP 1 contro il “decreto cautelare” emesso

dal Pretore il 21 agosto 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di

divorzio promossa il 14 febbraio 2018 da AO 1 (1972) davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, nei confronti di AP 1 (1972), causa attualmente

in fase istruttoria (inc. DM.2018.41), con istanza del 28 febbraio 2019 il convenuto

ha sollecitato dalla moglie lo stanziamento di una provvigione ad litem

di fr. 20 000.– per la copertura

parziale delle proprie spese legali e processuali. AO 1 ha rifiutato. In

successivi memoriali del 26 agosto e del 17 settembre 2019 i coniugi hanno

mantenuto le loro posizioni.

B. A un'udienza del 18

agosto 2020, indetta anche per il contraddittorio sulla provvigione ad litem,

le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Non dovendosi assumere altre

prove, il Pretore ha preannunciato l'emanazione della decisione. Statuendo

con “decreto cautelare” del 21 agosto 2020, egli ha poi respinto l'istan­za. Le

spese di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere

alla moglie fr. 1500.– per ripetibili.

C. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 1° settembre

2020 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato, nel senso di accogliere

la sua istanza e di obbligare la moglie a versargli fr. 20 000.– di provvigione ad litem. Nelle

sue osservazioni del 12 ottobre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 22

ottobre 2020 l'istante ha replicato spontaneamente, confermando il proprio

punto di vista. La convenuta non ha duplicato.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di

provvigione ad litem non è un provvedimento

cautelare nel senso degli art. 261 segg. o 276 CPC (né dell'art. 104 LTF),

bensì una pretesa fondata sul diritto sostanziale, in particolare sui doveri

che discendono dal matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_561/2020 del 3

marzo 2021 consid. 1.2; v. anche DTF 143 III 624 consid. 7 con rinvii; analogamente:

RtiD II-2019 pag. 664 n. 4c). Si tratta perciò di un giudizio indipendente

emanato in procedura sommaria a norma dell'art. 271 CPC, impugnabile con

appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che

la provvigione richiesta fosse di almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, AP 1 postulando tuttora

il versamento di fr. 20 000.–. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla

patrocinatrice del marito il 24 agosto 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________,

agli atti). Depositato il 1° settembre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. L'appellante postula

il richiamo del carteggio relativo alla causa di divorzio (inc. DM.2018.41),

così come quello del procedimento cautelare riguardante la provvigione ad

litem (inc. CA.2019.463). Tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio a

questa Camera. I due richiami si rivelano dunque superflui.

3. Nella decisione

impugnata il Pretore ha rilevato che nella dichiarazione d'imposta 2017, inoltrata

il 24 luglio 2019, AP 1 aveva indicato sostanza mobiliare (“titoli e capitali”)

per complessivi fr. 160 545.–. Certo,

il convenuto sosteneva di essersi sbagliato, ma non specificava l'effettivo ammontare

del proprio patrimonio mobiliare né pretendeva che questo non fosse realizzabile

in tempi relativamente brevi. Per il primo giudice, di conseguenza, l'interessato

non ha reso verosimile di non poter far fronte da sé ai propri costi di

patrocinio. Onde la reiezio­ne della richiesta di provvigione ad litem.

4. I criteri per

obbligare un coniuge a versare all'altro coniuge, incapace di far fronte con il

proprio reddito e la propria sostanza ai costi di patrocinio, di procedura

(anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di

divorzio, sono già stati riassunti dal Pretore. Al proposito basti ricordare come

lo stanziamento di una provvigione ad litem presupponga che il coniuge

richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo

utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il proprio

debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali suoi, egli deve

attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa autonomamente, in

altri termini, egli non ha diritto di ottenere una provvigione ad litem,

nemmeno se l'altro coniuge è in grado di fornirla o si trovi in condizioni

economiche migliori delle sue. Tutt'al più una provvigione ad litem può

essere riconosciuta, per equità, qualora sen­za di essa il coniuge richiedente

sia ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge

continui a fruire di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con

richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.67 dell'8 maggio 2020

consid. 2). Come in materia di assistenza

giudiziaria (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 8), anche per valutare la

fondatezza di una richiesta di provvigione ad litem fa stato il reddito

effettivo (I CCA, sentenza inc. 11.2009.178 dell'11 febbraio 2011 consid. 6). L'imputazione

di un reddito ipotetico è rilevante solo per quanto riguarda la determinazione

di contributi di mantenimento, non nella prospettiva di una provvigione ad

litem (sentenza del Tribunale federale 5A_929/2019 del 20 aprile

2020 consid. 5.4).

5. Il

convenuto lamenta, nell'appello, che il Pretore non ha “contestualizzato la

sostanza del marito, valutandone l'effettiva disponibilità e realizzabilità”.

Egli ribadisce che i titoli indicati nella sua dichiarazione d'imposta si

riferiscono ad azioni delle società I__________ S.p.A. e L__________ S.r.l., azioni

che gli consentono di incassare dividendi per circa fr. 18 000.– annui. Al Pretore l'appellante rimprovera

di avere trascurato che, in conformità a una sentenza emanata il 9 giugno 2015 nella precedente procedura a

tutela del­l'unione coniugale, egli

deve erogare contributi alimentari di fr. 250.– mensili per ogni figlio, più

due terzi dei dividendi percepiti dalle due società, l'ulti­mo terzo dei

dividendi necessitandogli per il proprio fabbisogno mini­mo. I redditi di quei

titoli – continua l'appellante – sono necessari così per finanziare gli

obblighi alimentari e coprire le proprie necessità personali, anche perché

attualmen­te egli non svolge alcuna attività lucrativa. Per di più, soggiun­ge

il convenuto, quei titoli nemmeno gli permetterebbero di ottenere in breve

tempo la liquidità necessaria per far fronte alle proprie spese legali, essendo

“un fatto notorio che, a differenza delle azioni di società quotate in borsa la

cui compravendita è relativamente semplice, le azioni di socie­tà non quotate,

come quelle da lui detenute, non possono essere considerate facilmente

realizzabili”. Per contro, egli epiloga, grazie alla propria situazione

economica la moglie può sovvenzionare anche le spese processuali di lui.

6. Nelle osservazioni

all'appello AO 1 obietta che le asserzioni dell'appellante sono inammissibili,

poiché nuove. Ora, si dà atto che davanti al Pretore il convenuto non aveva

precisa­to la composizione della propria sostanza, limitandosi a definire

erroneo il valore dei titoli indicato nella dichiarazione fiscale del 2017

(verbale del 18 agosto 2020, pag. 1). Ciò non toglie che in prima sede i

coniugi avevano discusso dei dividendi versati a AP 1 dalle due società,

dividendi che servono per finanziare i contributi di mantenimento in favore dei

figli L__________ e O__________. Tant'è che il convenuto aveva eccepito allora

di non poter vendere quei titoli, poiché altrimenti sarebbe stato costretto “a

chiedere una diminuzione del contributo di mantenimento” (loc. cit., pag. 3). Le

allegazioni che il convenuto adduce in appello non possono quindi ritenersi

nuove.

a) Premesso

ciò, in concreto è pacifico che nella dichiarazione d'imposta del 2017 AP 1 ha

dichiarato “titoli e capitali” per fr. 160 545.–

(doc. 23). Tale somma corrisponde al valore fiscale della sua partecipazione nelle

società I__________ S.p.A. di __________ (Udine) e L__________ S.r.l. di __________,

come si desume dalle dichiarazioni fiscali dei coniugi dal 2007 al 2010 (beni non

soggetti all'imposta preventiva: doc. N a Q) e dalle istanze per il computo globale

d'imposta in caso di dividendi e interessi esteri, acclu­se alle dichiarazio­ni

d'imposta dei coniugi dal 2011 al 2013 (doc. R a T). Si tratta, in sintesi, del

modulo DA-1 menzionato nell'elen­co dei titoli e di altri collocamenti di

capitali alla posizione 980/981 del modulo 2, il cui totale è poi riportato alla

posizione 29.1 (“titoli e capitali”) della dichiarazione fiscale.

b) Altrettanto

incontestato è che, nella fattispecie, con decisione del 9 giugno 2015 emanata nella

procedura a tutela dell'unio­ne coniugale il Pretore aggiunto ha omologato un

accordo in virtù del quale AP 1 si impegnava a versare contributi alimentari di

fr. 250.– mensili per il mantenimento di ogni figlio dal gennaio del 2016 in

poi (assegni familiari non compresi), più due terzi dei dividendi che avrebbe

percepito dalle ditte I__________ S.p.A. e L__________ S.r.l. In altri termini,

il reddito dei titoli elencati nella nota dichiarazione fiscale serve per

finanziare il contributo di mantenimento in favore dei figli. Ne segue che,

fosse costretto – e riuscisse – a vendere quei titoli per far fronte alle proprie

spese processuali e di patrocinio, l'interessato potrebbe versare a L__________

e O__________ solo il residuo di fr. 250.– mensili ciascuno. Il che

sarebbe contrario all'interesse dei figli stessi e della moglie. Del resto ai

fini della provvigione ad litem non può essere imputato all'interessato un

reddito ipotetico né il convenuto risulta possedere altra sostanza

apprezzabile. Allo stato attuale delle cose e a un esame di mera verosimiglianza

AP 1 risulta così sprovvisto di mezzi sufficienti per sopperire a un'adeguata

condotta processuale.

7. Alla luce di quanto

precede occorre esaminare se AO 1 sia in grado di prestare la somma richiesta,

il giudice potendo imporre un simile obbligo soltanto ove il coniuge chiamato a stanziare la provvigione ad

litem abbia risorse adeguate e non debba ridursi a vivere senza il proprio

fabbisogno minimo (sentenza del Tribunale federale 5A_590/2019 del 13 febbraio

2020 consid. 3.3 con rinvio a DTF 103 Ia 99).

a)

L'appellante sostiene

che oggi la moglie guadagna almeno fr. 9000.– mensili, quantunque agli

atti si trovi una dichiarazione d'imposta del 2017 in cui figura uno stipendio

di fr. 7000.– mensili. Egli contesta anche il fabbisogno minimo di fr. 7573.–

mensili indicato dall'attrice, a suo avviso “verosimilmente molto inferiore”. AP

1 sottolinea poi che l'interessata, proprietaria dell'abitazione coniugale a __________,

potrebbe aumentare in tempi relativamente brevi il mutuo ipotecario. A suo

dire, inoltre, dalla dichiarazione fiscale del 2017 risulta che la consorte

detiene “titoli e capitali” per fr. 47 240.– e “altri

elementi della sostanza” per fr. 50 000.–. AO 1 oppone, dal canto suo, che il proprio

reddi­to non eccede fr. 7000.– mensili di fronte a un fabbisogno minimo di fr.

8304.50 mensili. A mente sua, la possibilità di aumenta­re l'aggravio

ipotecario “è priva di fondamento”, mentre per quel che è dei dati esposti

nella dichiarazione fiscale, oltre a definire le argomentazioni dell'appellante

nuove e quin­di irricevibili, essa rileva che “occorrerà valutare l'esiguità di

tale sostanza raffrontata a quella di ben fr. 160 545.– esposta dal marito”.

b)

Dal fascicolo processuale si evince che lo stipendio di AO 1 ammonta a

poco più di fr. 7000.– mensili (doc. E

nell'inc. DM.2018.41). L'assunto del marito, stando al quale essa guadagna fr.

9000.– mensili, si esaurisce perciò in una congettura. Quanto al fabbisogno minimo di lei, l'interessata l'ha

quantificato in fr. 7573.60 mensili nel 2017 (doc. G nel­l'inc.

DM.2018.41) e in fr. 8304.50 nel 2019 (doc. ZZZ1 nel­l'inc. DM.2018.41). L'appellante

asserisce che tale dispendio sarebbe “verosimilmente

molto inferiore”, ma non dice di quanto né come andrebbe calcolato. Non bisogna

disconoscere per converso che il fabbisogno minimo indicato dalla moglie comprende

anche il costo dell'alloggio già incluso nel fabbisogno in denaro dei figli, così

come le spese straordinarie di questi ultimi. Il fabbisogno minimo di lei si

attesta così a fr. 6090.– mensili nel 2017 e a fr. 6755.– mensili nel 2019. Riguardo

alla sostanza, poi, AO 1 possiede la particella n. 151 RFD di __________. Dalla

tassazione 2017 risultano altresì “titoli e capitali” di sua proprietà per complessivi

fr. 47 240.– e “altri elementi della

sostanza mobiliare” per fr. 50 000.– (doc.

ZZZ5 nell'inc. DM.2018.41), costituti da oggetti di valore e gioielli (doc. U nell'inc.

DM.2018.41).

c) Ora,

se il margine disponibile di AO 1 non appare tale da permettere a quest'ultima di

elargire una provvigione ad litem, a un sommario esame esso non osta a

un ricarico dell'aggravio ipotecario del­l'abitazione di cui l'attrice è

proprietaria, come chiede il marito. Posto ciò, e constatato che l'interessata non

pretende di avere consumato gli

averi dichiarati fiscalmente, si giustifica di chiamare AO 1 a concedere al

marito una provvigione ad litem di fr. 20 000.–, il cui ammontare – di per sé incontestato

– appare adeguato, dandosi una causa particolarmente combattuta. L'interessata

potrà in effetti prelevare tale importo dalla propria sostanza, conservando un

certo agio per altre spese imprevedibili. Contrariamente ai titoli in possesso

al marito, si tratta di averi immediatamente fruibili, sicché un confronto tra

Fatti

i due importi non entra in linea di conto. Né si può dire, a un esame sommario,

che le iniziative processuali del marito appaiano d'acchito prive di fondamento

o dilatorie (cfr. senten­za del Tribunale federale 5A_894/2016 del 26 giugno

2017 consid. 4.2 con rinvii).

d) Si

ricordi ad ogni buon conto che la provvigione ad litem è un semplice

anticipo destinato, salvo eccezioni, a essere restituito in esito al giudizio

definitivo sulle spese processuali o computa­to sulla liquidazione del regime

matrimoniale, sempre che ciò non appaia iniquo (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con

rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012

pag. 882 consid. 19 con richiamo). E nella fattispecie una compensazione

Considerandi

nell'ambito della liquidazione del regime sembra tutt'altro che fuori luogo, ove

appena si pensi che la moglie ha offerto al marito a quel titolo fr. 228 203.–. Ne discende che, in ultima analisi,

l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

8.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha

proposto a torto di respingere l'appello. Il convenuto, che ha presentato

osservazioni tramite un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per

ripetibili. Il riparto delle spese e delle ripetibili di primo grado segue

identica sorte.

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la

decisione impugnata è così riformata:

1. L'istanza del 28

febbraio 2019 nell'inc. CA.2019.463 è accolta, nel senso che AO 1 è condannata

a versare a AP 1 una

provvigione ad litem di fr. 20 000.–.

2. Le spese processuali della causa CA.2019.463, di

fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1500.– per

ripetibili.

II. Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono

poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante

fr. 1500.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).