11.2020.115
Divorzio su azione di un coniuge: provvigione ad litem
1 luglio 2021Italiano14 min
i due importi non entra in linea di conto. Né si può dire, a un esame sommario,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.115
Lugano
1° luglio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa CA.2019.463 (divorzio su azione di un coniuge:
provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 28 febbraio 2019 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 1° settembre 2020 presentato da AP 1 contro il “decreto cautelare” emesso
dal Pretore il 21 agosto 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di
divorzio promossa il 14 febbraio 2018 da AO 1 (1972) davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, nei confronti di AP 1 (1972), causa attualmente
in fase istruttoria (inc. DM.2018.41), con istanza del 28 febbraio 2019 il convenuto
ha sollecitato dalla moglie lo stanziamento di una provvigione ad litem
di fr. 20 000.– per la copertura
parziale delle proprie spese legali e processuali. AO 1 ha rifiutato. In
successivi memoriali del 26 agosto e del 17 settembre 2019 i coniugi hanno
mantenuto le loro posizioni.
B. A un'udienza del 18
agosto 2020, indetta anche per il contraddittorio sulla provvigione ad litem,
le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Non dovendosi assumere altre
prove, il Pretore ha preannunciato l'emanazione della decisione. Statuendo
con “decreto cautelare” del 21 agosto 2020, egli ha poi respinto l'istanza. Le
spese di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere
alla moglie fr. 1500.– per ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 1° settembre
2020 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato, nel senso di accogliere
la sua istanza e di obbligare la moglie a versargli fr. 20 000.– di provvigione ad litem. Nelle
sue osservazioni del 12 ottobre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 22
ottobre 2020 l'istante ha replicato spontaneamente, confermando il proprio
punto di vista. La convenuta non ha duplicato.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di
provvigione ad litem non è un provvedimento
cautelare nel senso degli art. 261 segg. o 276 CPC (né dell'art. 104 LTF),
bensì una pretesa fondata sul diritto sostanziale, in particolare sui doveri
che discendono dal matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_561/2020 del 3
marzo 2021 consid. 1.2; v. anche DTF 143 III 624 consid. 7 con rinvii; analogamente:
RtiD II-2019 pag. 664 n. 4c). Si tratta perciò di un giudizio indipendente
emanato in procedura sommaria a norma dell'art. 271 CPC, impugnabile con
appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che
la provvigione richiesta fosse di almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, AP 1 postulando tuttora
il versamento di fr. 20 000.–. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla
patrocinatrice del marito il 24 agosto 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________,
agli atti). Depositato il 1° settembre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. L'appellante postula
il richiamo del carteggio relativo alla causa di divorzio (inc. DM.2018.41),
così come quello del procedimento cautelare riguardante la provvigione ad
litem (inc. CA.2019.463). Tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio a
questa Camera. I due richiami si rivelano dunque superflui.
3. Nella decisione
impugnata il Pretore ha rilevato che nella dichiarazione d'imposta 2017, inoltrata
il 24 luglio 2019, AP 1 aveva indicato sostanza mobiliare (“titoli e capitali”)
per complessivi fr. 160 545.–. Certo,
il convenuto sosteneva di essersi sbagliato, ma non specificava l'effettivo ammontare
del proprio patrimonio mobiliare né pretendeva che questo non fosse realizzabile
in tempi relativamente brevi. Per il primo giudice, di conseguenza, l'interessato
non ha reso verosimile di non poter far fronte da sé ai propri costi di
patrocinio. Onde la reiezione della richiesta di provvigione ad litem.
4. I criteri per
obbligare un coniuge a versare all'altro coniuge, incapace di far fronte con il
proprio reddito e la propria sostanza ai costi di patrocinio, di procedura
(anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di
divorzio, sono già stati riassunti dal Pretore. Al proposito basti ricordare come
lo stanziamento di una provvigione ad litem presupponga che il coniuge
richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo
utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il proprio
debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali suoi, egli deve
attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa autonomamente, in
altri termini, egli non ha diritto di ottenere una provvigione ad litem,
nemmeno se l'altro coniuge è in grado di fornirla o si trovi in condizioni
economiche migliori delle sue. Tutt'al più una provvigione ad litem può
essere riconosciuta, per equità, qualora senza di essa il coniuge richiedente
sia ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge
continui a fruire di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con
richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.67 dell'8 maggio 2020
consid. 2). Come in materia di assistenza
giudiziaria (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 8), anche per valutare la
fondatezza di una richiesta di provvigione ad litem fa stato il reddito
effettivo (I CCA, sentenza inc. 11.2009.178 dell'11 febbraio 2011 consid. 6). L'imputazione
di un reddito ipotetico è rilevante solo per quanto riguarda la determinazione
di contributi di mantenimento, non nella prospettiva di una provvigione ad
litem (sentenza del Tribunale federale 5A_929/2019 del 20 aprile
2020 consid. 5.4).
5. Il
convenuto lamenta, nell'appello, che il Pretore non ha “contestualizzato la
sostanza del marito, valutandone l'effettiva disponibilità e realizzabilità”.
Egli ribadisce che i titoli indicati nella sua dichiarazione d'imposta si
riferiscono ad azioni delle società I__________ S.p.A. e L__________ S.r.l., azioni
che gli consentono di incassare dividendi per circa fr. 18 000.– annui. Al Pretore l'appellante rimprovera
di avere trascurato che, in conformità a una sentenza emanata il 9 giugno 2015 nella precedente procedura a
tutela dell'unione coniugale, egli
deve erogare contributi alimentari di fr. 250.– mensili per ogni figlio, più
due terzi dei dividendi percepiti dalle due società, l'ultimo terzo dei
dividendi necessitandogli per il proprio fabbisogno minimo. I redditi di quei
titoli – continua l'appellante – sono necessari così per finanziare gli
obblighi alimentari e coprire le proprie necessità personali, anche perché
attualmente egli non svolge alcuna attività lucrativa. Per di più, soggiunge
il convenuto, quei titoli nemmeno gli permetterebbero di ottenere in breve
tempo la liquidità necessaria per far fronte alle proprie spese legali, essendo
“un fatto notorio che, a differenza delle azioni di società quotate in borsa la
cui compravendita è relativamente semplice, le azioni di società non quotate,
come quelle da lui detenute, non possono essere considerate facilmente
realizzabili”. Per contro, egli epiloga, grazie alla propria situazione
economica la moglie può sovvenzionare anche le spese processuali di lui.
6. Nelle osservazioni
all'appello AO 1 obietta che le asserzioni dell'appellante sono inammissibili,
poiché nuove. Ora, si dà atto che davanti al Pretore il convenuto non aveva
precisato la composizione della propria sostanza, limitandosi a definire
erroneo il valore dei titoli indicato nella dichiarazione fiscale del 2017
(verbale del 18 agosto 2020, pag. 1). Ciò non toglie che in prima sede i
coniugi avevano discusso dei dividendi versati a AP 1 dalle due società,
dividendi che servono per finanziare i contributi di mantenimento in favore dei
figli L__________ e O__________. Tant'è che il convenuto aveva eccepito allora
di non poter vendere quei titoli, poiché altrimenti sarebbe stato costretto “a
chiedere una diminuzione del contributo di mantenimento” (loc. cit., pag. 3). Le
allegazioni che il convenuto adduce in appello non possono quindi ritenersi
nuove.
a) Premesso
ciò, in concreto è pacifico che nella dichiarazione d'imposta del 2017 AP 1 ha
dichiarato “titoli e capitali” per fr. 160 545.–
(doc. 23). Tale somma corrisponde al valore fiscale della sua partecipazione nelle
società I__________ S.p.A. di __________ (Udine) e L__________ S.r.l. di __________,
come si desume dalle dichiarazioni fiscali dei coniugi dal 2007 al 2010 (beni non
soggetti all'imposta preventiva: doc. N a Q) e dalle istanze per il computo globale
d'imposta in caso di dividendi e interessi esteri, accluse alle dichiarazioni
d'imposta dei coniugi dal 2011 al 2013 (doc. R a T). Si tratta, in sintesi, del
modulo DA-1 menzionato nell'elenco dei titoli e di altri collocamenti di
capitali alla posizione 980/981 del modulo 2, il cui totale è poi riportato alla
posizione 29.1 (“titoli e capitali”) della dichiarazione fiscale.
b) Altrettanto
incontestato è che, nella fattispecie, con decisione del 9 giugno 2015 emanata nella
procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore aggiunto ha omologato un
accordo in virtù del quale AP 1 si impegnava a versare contributi alimentari di
fr. 250.– mensili per il mantenimento di ogni figlio dal gennaio del 2016 in
poi (assegni familiari non compresi), più due terzi dei dividendi che avrebbe
percepito dalle ditte I__________ S.p.A. e L__________ S.r.l. In altri termini,
il reddito dei titoli elencati nella nota dichiarazione fiscale serve per
finanziare il contributo di mantenimento in favore dei figli. Ne segue che,
fosse costretto – e riuscisse – a vendere quei titoli per far fronte alle proprie
spese processuali e di patrocinio, l'interessato potrebbe versare a L__________
e O__________ solo il residuo di fr. 250.– mensili ciascuno. Il che
sarebbe contrario all'interesse dei figli stessi e della moglie. Del resto ai
fini della provvigione ad litem non può essere imputato all'interessato un
reddito ipotetico né il convenuto risulta possedere altra sostanza
apprezzabile. Allo stato attuale delle cose e a un esame di mera verosimiglianza
AP 1 risulta così sprovvisto di mezzi sufficienti per sopperire a un'adeguata
condotta processuale.
7. Alla luce di quanto
precede occorre esaminare se AO 1 sia in grado di prestare la somma richiesta,
il giudice potendo imporre un simile obbligo soltanto ove il coniuge chiamato a stanziare la provvigione ad
litem abbia risorse adeguate e non debba ridursi a vivere senza il proprio
fabbisogno minimo (sentenza del Tribunale federale 5A_590/2019 del 13 febbraio
2020 consid. 3.3 con rinvio a DTF 103 Ia 99).
a)
L'appellante sostiene
che oggi la moglie guadagna almeno fr. 9000.– mensili, quantunque agli
atti si trovi una dichiarazione d'imposta del 2017 in cui figura uno stipendio
di fr. 7000.– mensili. Egli contesta anche il fabbisogno minimo di fr. 7573.–
mensili indicato dall'attrice, a suo avviso “verosimilmente molto inferiore”. AP
1 sottolinea poi che l'interessata, proprietaria dell'abitazione coniugale a __________,
potrebbe aumentare in tempi relativamente brevi il mutuo ipotecario. A suo
dire, inoltre, dalla dichiarazione fiscale del 2017 risulta che la consorte
detiene “titoli e capitali” per fr. 47 240.– e “altri
elementi della sostanza” per fr. 50 000.–. AO 1 oppone, dal canto suo, che il proprio
reddito non eccede fr. 7000.– mensili di fronte a un fabbisogno minimo di fr.
8304.50 mensili. A mente sua, la possibilità di aumentare l'aggravio
ipotecario “è priva di fondamento”, mentre per quel che è dei dati esposti
nella dichiarazione fiscale, oltre a definire le argomentazioni dell'appellante
nuove e quindi irricevibili, essa rileva che “occorrerà valutare l'esiguità di
tale sostanza raffrontata a quella di ben fr. 160 545.– esposta dal marito”.
b)
Dal fascicolo processuale si evince che lo stipendio di AO 1 ammonta a
poco più di fr. 7000.– mensili (doc. E
nell'inc. DM.2018.41). L'assunto del marito, stando al quale essa guadagna fr.
9000.– mensili, si esaurisce perciò in una congettura. Quanto al fabbisogno minimo di lei, l'interessata l'ha
quantificato in fr. 7573.60 mensili nel 2017 (doc. G nell'inc.
DM.2018.41) e in fr. 8304.50 nel 2019 (doc. ZZZ1 nell'inc. DM.2018.41). L'appellante
asserisce che tale dispendio sarebbe “verosimilmente
molto inferiore”, ma non dice di quanto né come andrebbe calcolato. Non bisogna
disconoscere per converso che il fabbisogno minimo indicato dalla moglie comprende
anche il costo dell'alloggio già incluso nel fabbisogno in denaro dei figli, così
come le spese straordinarie di questi ultimi. Il fabbisogno minimo di lei si
attesta così a fr. 6090.– mensili nel 2017 e a fr. 6755.– mensili nel 2019. Riguardo
alla sostanza, poi, AO 1 possiede la particella n. 151 RFD di __________. Dalla
tassazione 2017 risultano altresì “titoli e capitali” di sua proprietà per complessivi
fr. 47 240.– e “altri elementi della
sostanza mobiliare” per fr. 50 000.– (doc.
ZZZ5 nell'inc. DM.2018.41), costituti da oggetti di valore e gioielli (doc. U nell'inc.
DM.2018.41).
c) Ora,
se il margine disponibile di AO 1 non appare tale da permettere a quest'ultima di
elargire una provvigione ad litem, a un sommario esame esso non osta a
un ricarico dell'aggravio ipotecario dell'abitazione di cui l'attrice è
proprietaria, come chiede il marito. Posto ciò, e constatato che l'interessata non
pretende di avere consumato gli
averi dichiarati fiscalmente, si giustifica di chiamare AO 1 a concedere al
marito una provvigione ad litem di fr. 20 000.–, il cui ammontare – di per sé incontestato
– appare adeguato, dandosi una causa particolarmente combattuta. L'interessata
potrà in effetti prelevare tale importo dalla propria sostanza, conservando un
certo agio per altre spese imprevedibili. Contrariamente ai titoli in possesso
al marito, si tratta di averi immediatamente fruibili, sicché un confronto tra
Fatti
i due importi non entra in linea di conto. Né si può dire, a un esame sommario,
che le iniziative processuali del marito appaiano d'acchito prive di fondamento
o dilatorie (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_894/2016 del 26 giugno
2017 consid. 4.2 con rinvii).
d) Si
ricordi ad ogni buon conto che la provvigione ad litem è un semplice
anticipo destinato, salvo eccezioni, a essere restituito in esito al giudizio
definitivo sulle spese processuali o computato sulla liquidazione del regime
matrimoniale, sempre che ciò non appaia iniquo (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con
rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012
pag. 882 consid. 19 con richiamo). E nella fattispecie una compensazione
Considerandi
nell'ambito della liquidazione del regime sembra tutt'altro che fuori luogo, ove
appena si pensi che la moglie ha offerto al marito a quel titolo fr. 228 203.–. Ne discende che, in ultima analisi,
l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
8.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha
proposto a torto di respingere l'appello. Il convenuto, che ha presentato
osservazioni tramite un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per
ripetibili. Il riparto delle spese e delle ripetibili di primo grado segue
identica sorte.
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la
decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza del 28
febbraio 2019 nell'inc. CA.2019.463 è accolta, nel senso che AO 1 è condannata
a versare a AP 1 una
provvigione ad litem di fr. 20 000.–.
2. Le spese processuali della causa CA.2019.463, di
fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1500.– per
ripetibili.
II. Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono
poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante
fr. 1500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).