11.2020.117
Divorzio su azione di un coniuge: liquidazione dei rapporti di dare e avere nella separazione dei beni
29 luglio 2021Italiano31 min
liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere e di condannare il medesimo a versarle fr. 70 000.– con interessi
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.117
11.2020.127
Lugano
29 luglio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2013.95 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 aprile 2013 da
AO
1
(già
patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sulle “importanti
aggiunte alla sentenza” (Wichtige Ergänzungen zum Urteil) del 21 agosto
2020 presentate da AO 1 contro la decisione emanata dal Pretore il 24 luglio
2020 (inc. 11.2020.117),
come pure sull'appello del 14 settembre 2020 presentato da AP
1 contro la medesima
decisione (inc. 11.2020.127)
e sulle “ulteriori obiezioni” (weitere Einsprache) del
22 ottobre 2020 presentate da AP 1;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1956), divorziato e
padre di due figli ora maggiorenni, e AP 1 (1957) si sono sposati a __________
il 22 ottobre 1992, adottando la separazione dei beni. Dal matri-monio non
sono nati figli. Il 2 novembre 1992 il marito ha donato alla moglie le
particelle n. 164 e 489 RFD di __________, sezione di __________, da lui
acquistate prima del matrimonio. AP 1, già fotolitografo e
antiquario-rigattiere, è al beneficio dal 1° dicembre 2013 di una
rendita intera AI. La moglie lavora come poligrafa alle dipendenze dell'__________
di __________. I coniugi vivono separati dal 1° ottobre del 2013, quando AO 1
ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (la particella
n. 164 RFD) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Nel frattempo, l'11
aprile 2013, AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo il versamento di fr. 952 000.– in “liquidazione
dei rapporti di dare e avere tra i coniugi” e un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. In via cautelare egli ha
postulato l'autorizzazione a vivere separato, l'assegnazione in uso del
piano inferiore dell'alloggio coniugale (attribuendo in uso alla moglie quello
superiore), un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, in subordine, il beneficio del
gratuito patrocinio. A un'udienza del 16 maggio 2013, indetta per il
contradditorio cautelare e la conciliazione, la convenuta ha avversato la
domanda cautelare, salvo l'autorizzazione a vivere separati, ma ha aderito al principio del divorzio. Sugli altri punti i
coniugi non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato alla
convenuta un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di
risposta. Con decreto cautelare del 21 maggio 2013 il Pretore ha
poi autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione
coniugale in uso alla moglie, ha obbligato i coniugi a redigere un inventario
dei beni, ha condannato AP 1 a versare al marito un contributo alimentare di
fr. 750.– mensili e ha
respinto le richieste di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio formulate
dall'istante (inc. CA.2013.111).
C. Su richiesta delle parti, il 4
giugno 2013 il Pretore ha sospeso la
causa per consentire trattative in vista di una composizione amichevole della
lite. Il 1° ottobre 2013 AP 1, postulata la riattivazione della
procedura, ha presentato un complemento alla petizione di divorzio in cui ha rivendicato la consegna da
parte della moglie – già in via cautelare – di una serie di oggetti, come pure un
contributo alimentare di fr. 2500.– mensili vita natural durante e il riparto a metà della
prestazione d'uscita acquisita dalla convenuta durante il matrimonio presso il
rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta di merito del
2 dicembre 2013 AP 1 ha accettato di
consegnare parte degli oggetti rivendicati dal marito, chiedendo a sua volta
la restituzio-
ne
di una serie di beni mobili, e ha proposto di respingere tutte
le altre pretese dell'attore, salvo la ripartizione degli
averi previdenziali da suddividere secondo “i relativi disposti di legge”. A un'udienza del 16 gennaio 2014,
indetta per il contradditorio cautelare, i coniugi si sono accordati sul ritiro
da parte del marito di determinati oggetti e il Pretore ha omologato l'intesa seduta
stante (inc. CA.2013.341).
D. In una replica del 13
gennaio 2014 l'attore ha ribadito intanto il suo punto di vista. Duplicando il
14 febbraio 2014, la convenuta ha riaffermato le proprie richieste, oltre a rivendicare
fr. 70 000.– con interessi al 5% dal
27 maggio 2011 in liquidazione dei reciproci
rapporti di dare e avere. Alle prime arringhe del 21 maggio 2014 il
marito ha confermato una volta ancora le sue domande, aggiornando l'elenco
degli oggetti rivendicati e instando ulteriormente per una provvigione ad
litem di fr. 10 000.–. La convenuta ha ribadito le proprie
posizioni, avversando le nuove richieste del marito. Entrambe le parti hanno
notificato prove. Con decreto cautelare del 21 luglio 2014 il
Pretore ha respinto l'istanza di provvigione ad litem, autorizzando
nondimeno il marito a vendere determinati beni di sua pertinenza posti
nell'abitazione coniugale (inc. CA.2014.179).
E. In esito a una nuova
istanza formulata il 7 luglio 2014 da AO 1, con decreto cautelare del 1°
ottobre 2014 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare al marito dal 7 luglio 2014
un contributo alimentare di fr. 950.–
mensili e ha ordinato all'Ufficio del registro fondiario di menzionare una
restrizione del potere di disporre sulle note particelle n. 164 e 489 RFD
di __________, sezione di __________.
Il 24 novembre 2014 il Pretore ha poi condannato la moglie a versare al marito
una provvigione ad litem di fr. 10 000.– (inc. CA.2014.256). Un appello presentato il 5
dicembre 2014 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera
con sentenza del 28 ottobre 2016 (inc. 11.2014.104).
F. L'istruttoria di merito, durante la quale è
stata assunta una perizia sul valore degli immobili della moglie e degli investimenti
eseguiti negli anni, è terminata il 23 agosto 2019. Le parti hanno
rinunciato ad arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 30 ottobre 2019 l'attore ha
espresso le proprie considerazioni sulla fattispecie, senza formulare formali
conclusioni, mentre la convenuta non ha presentato alcun allegato. In
seguito all'entrata in carica del nuovo Pretore, il 1° gennaio 2020, si sono tenute l'11 maggio 2020 nuove arringhe finali. In tale occasione
AP 1 ha ridotto la richiesta di
contributo alimentare a fr. 950.– mensili fino al proprio pensionamento, ha proposto la vendita all'asta
delle proprietà immobiliari della moglie e ha mantenuto per il resto le sue
domande. AO 1 ha reiterato le richieste di
giudizio formulate nella
duplica del 14 febbraio 2014.
G. Statuendo il 24
luglio 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato il riparto a metà degli averi di previdenza
professionale maturati dai coniugi durante il matrimonio (“valuta 11 aprile
2013”), ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni per l'esecuzione
del riparto, ha obbligato la moglie a versare al marito un
contributo alimentare di fr. 950.–
mensili fino al di lui pensionamento e ha liquidato i rapporti patrimoniali come
segue:
3.1 È accertata la proprietà del marito sui beni
seguenti:
– indicati nella lista doc. 21 di 3 pagine allegata
alla presente decisione che è parte integrante del dispositivo;
– indicati nella lista doc. 25 di 2 pagine allegata
alla presente decisione che è parte integrante del dispositivo;
– indicati nella lista doc. VV di 4 pagine allegata
alla presente decisione che è parte integrante del dispositivo limitatamente ai
seguenti oggetti:
n. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 16, 20, 22,
25, 28, 33, 42, 43, 46, 47, 49, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70,
72, 73, 74, 75, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125,
126, 135, 137, 138, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 159, 162, 163, 164,
167, 170, 172, 173, 174, 176, 179, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
197, 198.
3.2 È accertata la proprietà della moglie sui beni
indicati nella lista doc. VV di 4 pagine
allegata alla presente decisione che è parte integrante del dispositivo
limitatamente ai seguenti oggetti: n. 30, 31, 32, 39, 45, 156, 207.
3.3 È accertata la comproprietà dei coniugi, in
ragione di ½ ciascuno, su tutti gli altri oggetti non indicati ai punti 3.1 e
3.2.
3.4 Il marito ritirerà dai fondi di __________ gli
oggetti di cui al punto 3.1.
3.5 La moglie ritirerà dal marito gli oggetti di cui
al punto 3.2.
3.6 La moglie è condannata a versare al marito fr. 289 707.– a liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e
avere.
4. All'adempimento del punto 3.6, la moglie è
autorizzata a far cancellare la restrizione della facoltà di disporre sui fondi
n. 164 e 489 RFD di __________, sezione di __________, ordinata con decreto
cautelare 1° ottobre 2014 (CA.2014.256).
Le spese processuali di complessivi fr. 38 000.– (inclusi costi peritali di fr. 15 000.–) sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata AO 1 ha inoltrato
al Pretore un memoriale intitolato “Importanti aggiunte alla sentenza” (Wichtige Ergänzungen zum Urteil), del 21 agosto
2020, in cui fa notare che il 3 gennaio 2002
la moglie aveva ricevuto “un rimborso in
capitale di fr. 116 000.–
per i suoi immobili (ipoteche)” dalla cassa
pensione, che dal 2011 il nuovo istituto
previdenziale della moglie è la “__________” e che egli vorrebbe “prelevare una
pensione attuale” dal proprio capitale. Relativamente agli oggetti da ritirare,
egli chiede che essi gli siano consegnati a __________ a spese della moglie e che
a quest'ultima sia fissato un termine di pagamento con “un abbuono di interessi
del 6% per i debiti in sospeso” dal contratto del 26 maggio 2011. Egli pretende
inoltre l'“abrogazione del decreto del 1° ottobre 2014”, una riduzione delle
spese legali a suo carico a non oltre il 25% e formula tutta una serie di “aggiunte
generali”. Il Pretore ha trasmesso l'atto a questa Camera per
competenza. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Fatti
I. Il 14 settembre
2020 ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1, chiedendo di respingere
la pretesa del marito in
liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere e di condannare il medesimo a versarle fr. 70 000.– con interessi
al 5% dal 27 maggio 2011 per
il medesimo titolo, come pure di ordinare all'ufficiale del registro fondiario l'immediata
cancellazione della restrizione del potere di disporre. In un memoriale
intitolato “Commenti e
ulteriori obiezioni” (Stellungnahme und
weitere Einsprache) del 22 ottobre 2020 AO 1
chiede di respingere l'appello avversario e avanza altre pretese rispetto alla
sentenza del Pretore. In una replica spontanea del 24 novembre 2020 AO 1
chiede di respingere le nuove domande del marito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I
rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si
giustifica così di congiungere le due
procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri
l'ammontare della liquidazione dei rapporti patrimoniali e del contributo
alimentare rivendicato dal marito davanti al Pretore. Di per sé, il memoriale di AP 1 può quindi essere trattato
come appello. Circa la
tempestività di tale rimedio, la decisione impugnata è stata notificata
all'attore il 28 luglio 2020 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto
sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2020 (compreso) in forza dell'art. 145 cpv.
1.
lett. b CPC e sarebbe scaduto lunedì 14 settembre 2020. Introdotto il 21
agosto 2020, il memoriale risulta così tempestivo. Quanto all'appello di AO 1, la decisione
pretorile è pervenuta al legale della convenuta il 27 luglio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Inoltrato il 14 settembre 2020, ultimo giorno utile, anche tale
appello risulta ricevibile. Relativamente alle “nuove obiezioni” presentate da AP
1, l'invito a formulare osservazioni all'appello
avversario è stato notificato all'interessato il 30 settembre 2020 e il memoriale andava introdotto entro 30 giorni
da allora (art. 312 cpv. 2 CPC). Depositato il 22 ottobre 2020 anche
tale memoriale è pertanto tempestivo.
3.
Litigiosi rimangono, in questa sede, il
riparto della previdenza professionale, la modalità di consegna dei beni mobili rivendicati
dal marito e la liquidazione dei
rapporti di dare e avere fra le parti. Il resto, compreso il principio
del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art.
315.
cpv. 1 CPC).
I. Sull'appello di AP
1.
4.
Un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal
memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è
contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere
nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante
confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando
dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del
Tribunale federale 5A_577/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5). Un ricorso deve
altresì rispettare determinate esigenze di forma: deve contenere, in
particolare, chiare richieste di giudizio (“domande o conclusioni”), da cui
desumere quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di
giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi
un suo accoglimento, la decisione possa
essere pronunciata ed eseguita senza ulteriori delucidazioni (DTF 142 III 107
consid. 5.3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 26
febbraio 2021 consid. 3a).
Il
memoriale di AP 1 non è un esempio di chiarezza. È vero inoltre che a tratti l'interessato
riprende stralci di allegati sottoposti al Pretore dalla sua ex patrocinatrice,
ciò che non è ammissibile. L'atto permette pur sempre di capire senza equivoci,
nondimeno, che l'interessato chiede la modifica dei dispositivi n. 2 (suddivisione
degli averi previdenziali), n. 3 (liquidazione dei rapporti di dare e avere), n.
4.
(cancellazione della restrizione del potere di disporre) e n. 6 (ripartizione
delle spese giudiziarie). Occorrerà pertanto esaminare quei temi per verificare
se dalla relativa motivazione sia possibile dedurre in che modo dovrebbe essere
riformato, secondo AP 1, il giudizio del Pretore.
5.
Al
proprio memoriale e alle
osservazioni all'appello avversario AP 1
acclude varia documentazione che riguarda il periodo compreso tra il 1992 e il
2019.
Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono
immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta
alla parte che intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno
impedito di sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante la diligenza
che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nella fattispecie i
documenti esibiti in appello precedono il giudizio impugnato senza che l'interessato
spieghi quali motivi gli avrebbero impedito di sottoporli al Pretore nonostante
la diligenza che si poteva esigere da lui. Si tratta perciò di atti non
ricevibili (analogamente: I CCA sentenza
inc. 11.2020.101 del 16 febbraio 2021 consid. 2).
a) Per
quel che riguarda il riparto a metà
degli averi previdenziali accumulati dalla moglie durante il matrimonio, l'appellante fa valere che nel 2002 AO 1 ha ricevuto dalla propria cassa pensione “un rimborso in
capitale di fr. 116 000.–” e
che dal 2011 il nuovo istituto previdenziale di
lei è la __________. Se non che, per tacere del fatto che il Pretore si è
limitato a fissare il principio della divisione e a trasmettere gli atti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni per l'esecuzione, non è dato di
capire in che modo l'appellante vorrebbe modificare la decisione impugnata. Al
riguardo l'appello non può quindi essere vagliato oltre. Quanto alla richiesta di
“voler prelevare una rendita corrente dal suo capitale”, si tratta di una domanda
nuova e come tale irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). A parte ciò, non è dato
una volta a divedere come
andrebbe riformato il giudizio del
Pretore. Del resto, la questione sollevata dall'appellante si porrà – se mai – al
momento di eseguire il riparto dell'avere previdenziale della moglie.
b) Relativamente
alle modalità di consegna e di ritiro dei beni mobili riconosciuti in proprietà
del marito, il Pretore ha stabilito che ogni coniuge provvederà a ritirare
dall'altro gli oggetti di sua pertinenza. Egli ha accertato che all'udienza del 16 gennaio 2014 i coniugi
avevano raggiunto un accordo stando al quale cui il marito avrebbe potuto “ritirare dall'abitazione già
coniugale di __________ tutti gli oggetti di cui alla lista doc. 21”.
Nulla osta quindi – egli ha proseguito – “a seguire tale modalità” anche per i
beni rimanenti, tanto più che “buona parte dei beni di cui alla lista doc. 21
risultano ancora essere depositati ad __________”. L'appellante
ribadisce la sua richiesta volta a imporre alla convenuta di portare tutti i
beni al suo domicilio di __________,
ma con l'argomentazione del Pretore non si
confronta minimamente. Dovesse AO 1 persistere nel rifiutare l'accesso alla
proprietà __________, in ogni modo, l'interessato potrà rivolgersi al Pretore
quale giudice dell'esecuzione.
c) In
merito alla liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere, l'appellante
chiede di fissare alla convenuta un termine entro cui versare l'importo di fr. 289 707.– riconosciutogli dal Pretore e di stabilire un
interesse moratorio del 6% “per i debiti in sospeso”. Formulate per la prima
volta in questa sede, tuttavia, simili richieste sono nuove e di conseguenza
irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC).
d) Per
quanto concerne “l'abrogazione” del decreto cautelare del 1° ottobre 2014
(inc. CA.2014.256), l'appellante dichiara di essere ancora in possesso di una
cartella ipotecaria (recte: tre cartelle ipotecarie) gravante la
particella n. 489 RFD per un valore nominale di fr. 160 000.–
e si domanda “cosa succede con tali titoli”, oltre a quale sia il loro valore. A
prescindere dal fatto però che non è dato di capire perché il decreto indicato
andrebbe annullato, come questa Camera ha già avuto modo accertare (sentenza
inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016 consid. 11), non risulta che AP 1 detenga
le cartelle ipotecarie in proprietà o in garanzia di un credito verso la moglie.
I titoli in suo possesso andranno pertanto restituiti alla legittima
proprietaria. Non occorre ripetersi di conseguenza su che “cosa succede con
tali titoli”.
e) Circa
il preteso risarcimento dalla moglie di fr. 28 000.– “per
mancanza di adeguata conservazione delle mie cose”, la richiesta, non motivata
e senza alcun elemento di verosimiglianza, è formulata per la prima volta in appello,
di modo che si rivela d'acchito inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Ne segue,
in definitiva che, pur trattato come appello, il memoriale di AP 1 vede la sua
sorte segnata.
II. Sull'appello di AP 1
6.
Per quanto riguarda la
liquidazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi, il Pretore ha constatato
anzitutto che il marito rivendicava, in virtù della clausola n. 11 del contratto
stipulato dalle parti il 26 maggio 2011, complessivi fr. 952 000.–
(fr. 547 479.– per investimenti e fr. 414 500.– per l'acquisto dei fondi) a titolo di rimborso
per lavori e investimenti effettuati dal 1987 nelle particelle n. 164 e 489. Ammessa
la “rilevanza di tale contratto ai fini del giudizio” ed escluso il rimborso
del prezzo di acquisto dei due fondi, il primo giudice ha accertato che AP 1 ha
investito negli immobili fr. 359 707.– complessivi (fr. 95 590.– per “macchinari,
materiali e lavori di terzi inerenti al fondo RFD 489 [doc. JJ]”, fr. 86 049.– “per investimenti ‘__________’ sul fondo RFD 164
[doc. KK]” e fr. 178 068.– per “ristrutturazione e
riparazioni nel-l'abitazione sul fondo RFD 164 [doc. MM]”). Il Pretore ha
ritenuto invece che le prestazioni “per l'inventario di base, investimenti e
sostituzioni nell'abitazione” erano sostanzialmente spese per
l'ordinaria amministrazione
dell'immobile. Dall'importo riconosciuto di fr. 359 707.–
egli ha poi dedotto il credito della moglie di fr. 70 000.–,
onde in definitiva l'obbligo per AP 1 di versare al coniuge fr. 289 707.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere (sentenza
impugnata, consid. 5 e 6).
7.
L'appellante rimprovera
al Pretore di non avere motivato come l'attore avrebbe dimostrato gli investimenti
di fr. 359 707.– con “beni propri a lui
appartenenti”. Essa sottolinea di essersi sempre opposta al riconoscimento di
tale pretesa, poiché al momento del matrimonio il marito non disponeva di alcun
capitale. Per di più, essa soggiunge, AP 1 ha ammesso di non esercitare attività
lucrativa da almeno 16 anni, di modo che “non percependo alcun reddito e non
avendo alcuna disponibilità economica” egli non può avere investito le somme da
lui rivendicate. Per di più, a parere dell'appellante, avessero gli immobili acquisito
un maggior valore, “questo non può che essere stato finanziato dalla sola
moglie e certamente non dal marito”. Per AO 1, l'attore non ha comprovato che
gli investimenti di cui ai doc. JJ, KK e MM siano stati finanziati con beni
propri e nessun documento prova che quanto riconosciuto dal primo giudice sia
stato sovvenzionato “da relazioni finanziarie o con denaro di pertinenza
economica e giuridica” del marito. Per contro, essa rileva, lei ha dimostrato di
avere saldato molte fatture prodotte dall'attore per “prelievi o addebiti
diretti”. In definitiva, perciò, essa sostiene di nulla dovere al marito, il quale le deve invece almeno fr. 70 000.–.
a) Dagli
atti risulta che il 12 giugno 1987 e il 19 ottobre 1989 AP 1 ha acquistato le
particelle n. 164 e 289 RFD di __________ (oggi __________, sezione di __________:
doc. DD e EE). Al momento del matrimonio, il 22 ottobre 1992, i coniugi hanno
concluso una convenzione matrimoniale mediante la quale hanno adottato la
separazione dei beni, nel cui ambito il marito ha dichiarato tra i suoi beni
propri i due citati fondi, i quali però con il matrimonio e la firma del
contratto sarebbero divenuti beni propri della moglie (doc. Z, clausole I/2 e
III/3). Il 30 ottobre successivo AP 1 ha poi donato alla moglie i due immobili
(doc. AA). Nel frattempo, il 26 maggio 2011, i coniugi avevano sottoscritto un
accordo, la cui clausola n. 11 prevedeva quanto segue (doc. X):
Die von AO 1 getätigten Investitionen für
Haus und Land, Grundstücke in __________ sowie Arbeitsleistung sind ab 1987 von
AP 1 an AO 1 gemäss Aufwand und Belege geschuldet.
b) Con la petizione dell'11 aprile 2013 e la successiva
completazione del 1° ottobre 2013 l'attore ha dichiarato di avere “pagato di
tasca propria” fr. 161 079.–
per “macchinari, materiali e lavori di terzi inerenti al fondo RFD 489”,
fr. 98 152.– “per investimenti ‘__________’
sul fondo RFD 164” e fr. 224 329.– per “ristrutturazione e
riparazioni nell'abitazione sul fondo RFD 164”). In proposito egli si è
riferito a tre elenchi di spese cui ha
allegato i giustificativi (doc. JJ, KK e MM).
Nel
memoriale di risposta, del 2 dicembre 2013, AO 1 ha contestato di dover “risarcire
gli investimenti del marito”, adducendo che la documentazione prodotta, ovvero
la lista dei lavori correlata dalle fatture, non comprova “alcun pagamento con
soldi propri dal signor AO 1ˮ.
A mente sua il marito ‟non ha apportato capitale liquido e tutti i suoi
beni non hanno prodotto un utile ma unicamente perditeˮ. Inoltre sin dal matrimonio egli ha sempre
amministrato tutti i conti e i beni di lei, “tra cui il conto salario,
corrente, deposito e persino il terzo pilastro, disponendo delle relative
autorizzazioni a prelevare qualsivoglia sommaˮ. Per la convenuta sussistono
così “molteplici indizi che i lavori sono stati pagati dalla moglie”.
In
replica l'attore ha allegato che tutte le fatture erano intestate a lui, ribadendo
che il pagamento è avvenuto con beni pro-
pri
ricavati “dall'attività della K__________ L__________, dalla vendita della casa
di __________, rimborso prestiti, eredità, donazione dal padre”. Egli ha
prodotto altresì un plico di documenti denominato ‟entrate e prelievo in
contanti” (Einnahmen und Bargeldbezüge von AO 1) con giustificativi per
un totale di fr. 2 774 492.– (doc. III). Nella duplica la convenuta ha affermato che i
giustificativi prodotti con la replica “non provano nulla” e che, anzi, come
dimostrano specifici rimandi (doc. 6, 19 a 27, W e Z), i lavori sono stati
finanziati da lei con “soldi propri.
c) In
concreto l'appellante non pretende più che l'accordo del maggio 2011 sia inficiato
da errore essenziale né che il rimborso in questione dipenda
dall'adempimento di altri obblighi contrattuali. Non revoca più in dubbio nemmeno
l'esecuzione degli “investimenti” o il loro pagamento. Che gli investimenti
effettuati nei due fondi abbiano generato un maggior valore è poi stato
confermato dal perito V__________ M__________ (referto del 14 febbraio 2017,
pag. 17 seg., risposte 3 e 4). Premesso ciò, mal si comprende nel caso in esame
in che modo gli “investimenti” compiuti dal 1987 fino al momento del matrimonio
possano essere stati finanziati se non con denaro dell'allora proprietario dei
fondi. Tanto più che AP 1 ha abitato con la precedente moglie negli stabili in
questione fino all'ottobre del 1990 (cfr. doc. WWW), mentre AO 1 ha dichiarato
di avere conosciuto il futuro marito nella primavera del 1992 (lettera del 7
gennaio 2017). Visto il chiaro impegno della convenuta di rimborsare gli
investimenti profusi dal marito dal 1987 secondo le “spese e le ricevute”, quanto
meno fino alla celebrazione del matrimonio non vi sono ragioni per non
riconoscere la pretesa dell'attore.
d) Per
quel che attiene ai costi sostenuti dopo il matrimonio e il passaggio di
proprietà dei due immobili, la situazione è diversa già per il fatto che, come
fa notare l'appellante, AP 1 non ha mai contestato di avere amministrato fino al
2010/2011 anche i conti della moglie. A fronte della precisa obiezione di
quest'ultima, spettava a lui dimostrare di avere sopperito agli investimenti
con fondi propri. Ora, egli ha fors'anche dimostrato la possibilità di investimento
(doc. III), ma non di avere impiegato denaro suo per sostenere le spese rivendicate.
Anche volendo raffrontare le fatture
e le ricevute con i prelevamenti bancari, non si scorgono significative
concomitanze di date o di importi. Né basta il fatto che la stragrande
maggioranza delle fatture sia intestata al marito, ciò non permettendo di individuare
né la persona che ha saldato le fatture né la provenienza dei mezzi finanziari.
Si aggiunga che riguardo alla
documentazione esibita dalla moglie, da cui risultano acquisti di beni con
prelevamenti da conti bancari di lei (doc. 19 e 20), l'attore nemmeno aveva preso
posizione. Ne discende che in concreto mancano prove sufficienti per desumere
con un minimo di certezza che dalla celebrazione del matrimonio in
poi AP 1 abbia eseguito investimenti con mezzi propri nei due fondi della
moglie.
e) Alla
luce di quanto precede si giustifica pertanto di riconoscere a AP 1 le spese
da lui affrontate dal 1987 fino al 22 ottobre 1992, salvo quelle già
escluse dal Pretore, per un totale di fr. 117 448.– (fr. 44 928.–
per “macchinari, materiali e lavori di terzi inerenti al fondo RFD 489
[doc. JJ]”, fr. 807.– “per investimenti ‘__________’ sul fondo RFD 164
[doc. KK]” e fr. 71 713.– per “ristrutturazione e
riparazioni nell'abitazione sul fondo RFD 164 [doc. MM]”). Nelle osservazioni
all'appello l'attore sostiene che gli andrebbero riconosciuti anche le somme
fatturate alla ditta K__________ L__________ AG, così come quelle per
macchinari. Se non che, quanto alle prime, creditrice sarebbe la società. A
parte ciò, nulla dimostra che quanto acquistato sia poi servito per i lavori intrapresi
negli immobili. In merito alle seconde, l'interessato non si confronta con la
motivazione del Pretore, stando al quale si tratta di oggetti acquistati dal
marito e dei quali egli non pretende di non essere più in possesso (sentenza
impugnata, pag. 10 a metà).
f) Relativamente
al credito di fr. 70 000.– vantato della moglie, AP 1 lo
contesta nuovamente, ma al riguardo non si confronta minimamente con la
motivazione del Pretore, secondo cui nonostante l'impegno di restituire tale importo
tramite pagamenti annui, come prevedeva il
contratto del 26 maggio 2011, egli non ha mai rimborato nulla né “tantomeno
contesta la pretesa di restituzione” (sentenza impugnata, pag. 11 ad 6). Ne
discende, in definitiva, che in liquidazione dei rapporti di dare e avere AO 1 deve
versare a AO 1 fr. 47 448.–. Entro tale limiti l'appello merita
accoglimento.
g) Quanto
alla richiesta di cancellare immediatamente la restrizione del potere di
disporre, tale domanda non ha portata autonoma,
ma è subordinata all'accoglimento dell'appello e alla reiezione della pretesa
dell'attore in liquidazione dei rapporti di dare e avere. L'ipotesi non
verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
III. Sull'appello
incidentale di AP 1
8.
Nel memoriale del 20 ottobre 2020 AP 1 non solo contesta l'appello avversario, ma muove ulteriori critiche alla
sentenza impugnata e avanza pretese
aggiuntive. Le argomentazioni sono esposte disordinatamente. È possibile
comprendere tuttavia che l'attore rivendica la proprietà di tutta una serie di
oggetti respinta dal Pretore. Il memoriale può essere trattato così come
appello incidentale, ammissibile anche qualora l'interessato abbia già parzialmente
appellato la sentenza di primo grado (DTF 141 III 302). Ed esso sarà esaminato
con le medesime modalità dell'appello principale (sopra, consid. 4).
9.
Riguardo agli oggetti rivendicati da AP 1, oltre
a quelli già riconosciuti dal Pretore come proprietà di lui, seguendo i
medesimi criteri adottati dal primo giudice – non contestati dalla convenuta – anche
i seguenti beni indicati nell'elenco del doc. VV trovano chiara identificazione
nelle fatture prodotte:
n. 37 (giustificativo K44),
n.
71.
(giustificativo K57),
n.
76.
(giustificativo K4),
n.
96.
(giustificativo K32),
n.
109.
(giustificativo K3),
n.
132.
(giustificativo K37),
n.
133.
e 134 (giustificativo K26),
n.
139.
(giustificativo K7) e
n.
142.
(giustificativo K7).
Per gli altri beni
rivendicati non si trova invece sufficiente riscontro tra l'indicazione
dell'oggetto e la relativa fattura. Quanto ai beni
riconosciuti in proprietà della moglie (n. 39 e 45 del doc. VV),
l'appellante non si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui essi
appartengono alla convenuta “stante la chiara corrispondenza con quanto
indicato nel contratto matrimoniale (K76 retro del doc. VV)” (sentenza
impugnata, pag. 7 in alto). Ne segue che, in definitiva, l'appello incidentale
dev'essere accolto entro i limiti indicati.
IV. Sulle
spese processuali e le ripetibili
10.
Le spese dell'appello presentato da AP 1 seguono il
principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC. Non si pone problema di ripetibili, AO 1
non essendo stata chiamata a formulare osservazioni. Quanto all'appello della
moglie, i costi si attengono al precetto della vicendevole soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione di quanto deve al marito in
liquidazione dei rapporti di dare e avere, ma
non nella misura pretesa. Visti gli importi in gioco, si giustifica equitativamente
così di porre un sesto delle spese processuali a carico di lei e il resto a
carico dell'attore. Patrocinata da un legale, l'appellante ha diritto altresì a
un'equa indennità per ripetibili ridotte (quattro sesti
dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). I costi dell'appello
incidentale seguirebbero a loro volta la reciproca soccombenza. Per rapporto ai
beni rivendicati (oltre una cinquantina), AP 1 ne ottiene una decina. Tutto
ponderato si giustifica pertanto di addebitare costi ridotti a suo carico e di
rinunciare a prelevare l'esigua quota che andrebbe a carico di AO 1. Per
converso, vista la stringatezza delle osservazioni (una decina di righe), non
si giustifica di assegnare ripetibili a quest'ultima.
11.
L'esito dell'attuale
giudizio impone anche la modifica del dispositivo sulle spese (suddivise a metà
tra le parti) e le ripetibili di primo grado (compensate). Tenuto conto della minore
spettanza del marito in liquidazione dei rapporti patrimoniali rispetto alla
richiesta di giudizio, si giustifica di
addebitare due terzi di tali oneri (non contestati nel loro ammontare
complessivo) all'attore e il resto alla convenuta, la quale ha diritto a
un'adeguata indennità per ripetibili (un terzo dell'indennità piena:
RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
AO 1 chiede di addebitare interamente
i costi della perizia all'attore. La proposta non può essere condivisa. Non si
disconosce che in merito alla liquidazione dei rapporti patrimoniali il marito esce ampiamente sconfitto, ma
non può dirsi – contrariamente
all'assunto dell'interessata – che la
perizia giudiziaria, alla cui assunzione la convenuta non si era opposta, fosse
superflua ai fini del giudizio. A maggior ragione ove si pensi che le pretese
dell'attore sono state respinte non perché gli investimenti non abbiano
generato un maggior valore dei fondi, bensì per insufficienza di prove sul
pagamento degli investimenti con mezzi propri. Non soccorrono dunque gli
estremi dell'art. 108 CPC perché la spesa sia interamente posta a carico dell'attore.
V. Sui
rimedi giuridici a livello federale
12.
Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2020.117 e
11.2020.127 sono congiunte.
II. Trattato
come appello, l'atto di AP 1 è irricevibile.
III. Le
spese di tale rimedio, di fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1.
IV. L'appello
di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è
così riformata:
3. I
rapporti patrimoniali sono liquidati come segue:
(...)
3.6 In liquidazione dei rapporti di dare e avere AO
1 è condannata a versare a AP 1 fr. 47 448.–.
6. Le spese
processuali di fr. 38 000.– (comprensive dei costi della perizia di fr. 15 000.–) sono
poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della
convenuta. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 7800.– per ripetibili ridotte.
V. Le spese di tale appello di fr. 4000.–, da anticipare
dall'appellante, sono poste per un sesto a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr.
3000.– per ripetibili ridotte.
VI. Trattato
come appello incidentale, nella misura in cui è ricevibile il memoriale di AP 1
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3.1. della sentenza
impugnata è così riformato:
È accertata
la proprietà di AP 1 sui beni seguenti:
– indicati nella lista doc. 21 di 3 pagine allegata alla
presente decisione, dichiarata parte integrante del dispositivo;
– indicati nella lista doc. 25 di 2 pagine allegata
alla presente decisione, dichiarata parte integrante del dispositivo;
– indicati nella lista doc. VV di 7 pagine allegata
alla presente decisione, dichiarata parte integrante del dispositivo
limitatamente ai seguenti oggetti:
n. 1,
2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 16, 20, 22, 25, 28, 33, 37, 42, 43, 46, 47, 49, 56, 57,
59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 85, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 96, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 159, 162, 163,
164, 167, 170, 172, 173, 174, 176, 179, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 197, 198.
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
VII. Le
spese dell'appello incidentale, di fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1.
VIII. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).