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Decisione

11.2020.117

Divorzio su azione di un coniuge: liquidazione dei rapporti di dare e avere nella separazione dei beni

29 luglio 2021Italiano31 min

liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere e di condannare il medesimo a versarle fr. 70 000.– con interessi

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.117

11.2020.127

Lugano

29 luglio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa DM.2013.95 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 aprile 2013 da

AO

1

(già

patrocinato dall'avv. PA 2 )

contro

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sulle “importanti

aggiunte alla sentenza” (Wichtige Ergänzungen zum Urteil) del 21 agosto

2020 presentate da AO 1 contro la decisione emanata dal Pretore il 24 luglio

2020 (inc. 11.2020.117),

come pure sull'appello del 14 settembre 2020 presentato da AP

1 contro la medesima

decisione (inc. 11.2020.127)

e sulle “ulteriori obiezioni” (weitere Einsprache) del

22 ottobre 2020 presentate da AP 1;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1956), divorziato e

padre di due figli ora maggiorenni, e AP 1 (1957) si sono sposati a __________

il 22 ottobre 1992, adottando la separazione dei beni. Dal matri-monio non

sono nati figli. Il 2 novembre 1992 il marito ha donato alla moglie le

particelle n. 164 e 489 RFD di __________, sezio­ne di __________, da lui

acquistate prima del matrimonio. AP 1, già fotolitografo e

antiquario-rigattiere, è al beneficio dal 1° dicembre 2013 di una

rendita intera AI. La moglie lavora come poligrafa alle dipendenze dell'__________

di __________. I coniugi vivono separati dal 1° ottobre del 2013, quando AO 1

ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (la particella

n. 164 RFD) per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Nel frattempo, l'11

aprile 2013, AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo il versamento di fr. 952 000.– in “liquidazione

dei rapporti di dare e avere tra i coniugi” e un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. In via cautelare egli ha

postulato l'autorizzazione a vivere separato, l'assegnazione in uso del

piano inferiore dell'alloggio coniugale (attribuendo in uso alla moglie quello

superiore), un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, in subordine, il beneficio del

gratuito patrocinio. A un'udienza del 16 maggio 2013, indetta per il

contradditorio cautelare e la conciliazione, la convenuta ha avversato la

domanda cautelare, salvo l'autorizzazione a vivere separati, ma ha aderito al principio del divorzio. Sugli altri punti i

coniugi non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato alla

convenuta un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di

risposta. Con decreto cautelare del 21 maggio 2013 il Pretore ha

poi autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione

coniugale in uso alla moglie, ha obbligato i coniugi a redigere un inventario

dei beni, ha condannato AP 1 a versare al marito un contributo alimentare di

fr. 750.– mensili e ha

respinto le richieste di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio formulate

dall'istante (inc. CA.2013.111).

C. Su richiesta delle parti, il 4

giugno 2013 il Pretore ha sospeso la

causa per consentire trattative in vista di una composizione amichevole della

lite. Il 1° ottobre 2013 AP 1, postulata la riattivazione della

procedura, ha presentato un complemento alla petizione di divorzio in cui ha rivendicato la consegna da

parte della moglie – già in via cautelare – di una serie di oggetti, come pure un

contributo alimentare di fr. 2500.– mensili vita natural durante e il riparto a metà della

prestazione d'uscita acquisita dalla convenuta durante il matri­monio presso il

rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta di merito del

2 dicembre 2013 AP 1 ha accettato di

consegnare parte degli oggetti rivendicati dal marito, chieden­do a sua volta

la restituzio-

­ne

di una serie di beni mobili, e ha proposto di respingere tutte

le altre pretese dell'attore, salvo la ripartizione degli

averi previdenziali da suddividere secondo “i relativi disposti di legge”. A un'udienza del 16 gennaio 2014,

indetta per il contradditorio cautelare, i coniugi si sono accordati sul ritiro

da parte del marito di determinati oggetti e il Pretore ha omologato l'intesa seduta

stante (inc. CA.2013.341).

D. In una replica del 13

gennaio 2014 l'attore ha ribadito intanto il suo punto di vista. Duplicando il

14 febbraio 2014, la convenuta ha riaffermato le proprie richieste, oltre a rivendicare

fr. 70 000.– con interessi al 5% dal

27 maggio 2011 in liquidazione dei reciproci

rapporti di dare e avere. Alle prime arringhe del 21 maggio 2014 il

marito ha confermato una volta ancora le sue domande, aggiornando l'elenco

degli oggetti rivendicati e instando ulteriormente per una provvigione ad

litem di fr. 10 000.–. La convenuta ha ribadito le proprie

posizioni, avversando le nuove richieste del marito. Entrambe le parti hanno

notificato prove. Con decreto cautelare del 21 luglio 2014 il

Pretore ha respinto l'istanza di provvigione ad litem, autorizzando

nondimeno il marito a vendere deter­minati beni di sua pertinenza posti

nell'abitazione coniugale (inc. CA.2014.179).

E. In esito a una nuova

istanza formulata il 7 luglio 2014 da AO 1, con decreto cautelare del 1°

ottobre 2014 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare al marito dal 7 luglio 2014

un contributo alimentare di fr. 950.–

mensili e ha ordinato all'Ufficio del registro fondiario di menzionare una

restrizione del potere di disporre sulle note particelle n. 164 e 489 RFD

di __________, sezione di __________.

Il 24 novembre 2014 il Pretore ha poi condannato la moglie a versare al marito

una provvigione ad litem di fr. 10 000.– (inc. CA.2014.256). Un appello presentato il 5

dicembre 2014 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera

con sentenza del 28 ottobre 2016 (inc. 11.2014.104).

F. L'istruttoria di merito, durante la quale è

stata assunta una perizia sul valore degli immobili della moglie e degli investimenti

eseguiti negli anni, è terminata il 23 agosto 2019. Le parti hanno

rinunciato ad arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 30 ottobre 2019 l'attore ha

espresso le proprie considerazioni sulla fattispecie, senza formulare formali

conclusioni, mentre la convenuta non ha presentato alcun allegato. In

seguito all'entrata in carica del nuovo Pretore, il 1° gennaio 2020, si sono tenute l'11 maggio 2020 nuove arringhe finali. In tale occasione

AP 1 ha ridotto la richiesta di

contributo alimentare a fr. 950.– mensili fino al proprio pensionamento, ha proposto la vendita all'asta

delle proprietà immobiliari della moglie e ha mantenuto per il resto le sue

domande. AO 1 ha reiterato le richieste di

giudizio formulate nella

duplica del 14 febbraio 2014.

G. Statuendo il 24

luglio 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato il riparto a metà degli averi di previdenza

professionale maturati dai coniugi durante il matrimonio (“valuta 11 aprile

2013”), ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni per l'esecuzione

del riparto, ha obbligato la moglie a versare al marito un

contributo alimentare di fr. 950.–

mensili fino al di lui pensionamento e ha liquidato i rapporti patrimoniali come

segue:

3.1 È accertata la proprietà del marito sui beni

seguenti:

– indicati nella lista doc. 21 di 3 pagine allegata

alla presente decisione che è parte integrante del dispositivo;

– indicati nella lista doc. 25 di 2 pagine allegata

alla presente decisione che è parte integrante del dispositivo;

– indicati nella lista doc. VV di 4 pagine allegata

alla presente decisione che è parte integrante del dispositivo limitatamente ai

seguenti oggetti:

n. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 16, 20, 22,

25, 28, 33, 42, 43, 46, 47, 49, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70,

72, 73, 74, 75, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 104, 105, 106,

107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125,

126, 135, 137, 138, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 159, 162, 163, 164,

167, 170, 172, 173, 174, 176, 179, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,

197, 198.

3.2 È accertata la proprietà della moglie sui beni

indicati nella lista doc. VV di 4 pagine

allegata alla presente decisione che è parte integrante del dispositivo

limitatamente ai seguenti oggetti: n. 30, 31, 32, 39, 45, 156, 207.

3.3 È accertata la comproprietà dei coniugi, in

ragione di ½ ciascuno, su tutti gli altri oggetti non indicati ai punti 3.1 e

3.2.

3.4 Il marito ritirerà dai fondi di __________ gli

oggetti di cui al punto 3.1.

3.5 La moglie ritirerà dal marito gli oggetti di cui

al punto 3.2.

3.6 La moglie è condannata a versare al marito fr. 289 707.– a liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e

avere.

4. All'adempimento del punto 3.6, la moglie è

autorizzata a far cancellare la restrizione della facoltà di disporre sui fondi

n. 164 e 489 RFD di __________, sezione di __________, ordinata con decreto

cautelare 1° ottobre 2014 (CA.2014.256).

Le spese processuali di complessivi fr. 38 000.– (inclusi costi peritali di fr. 15 000.–) sono state poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

H. Contro

la sentenza appena citata AO 1 ha inoltrato

al Pretore un memoriale intitolato “Importanti aggiunte alla senten­za” (Wichtige Ergänzungen zum Urteil), del 21 agosto

2020, in cui fa notare che il 3 gennaio 2002

la moglie aveva ricevuto “un rimborso in

capitale di fr. 116 000.–

per i suoi immobili (ipoteche)” dalla cassa

pensione, che dal 2011 il nuovo istituto

previdenziale della moglie è la “__________” e che egli vorrebbe “prelevare una

pensione attuale” dal proprio capitale. Relativamente agli oggetti da ritirare,

egli chiede che essi gli siano consegnati a __________ a spese della moglie e che

a quest'ultima sia fissato un termine di pagamento con “un abbuono di interessi

del 6% per i debiti in sospeso” dal contratto del 26 maggio 2011. Egli pretende

inoltre l'“abrogazione del decreto del 1° ottobre 2014”, una riduzione delle

spese legali a suo carico a non oltre il 25% e formula tutta una serie di “aggiunte

generali”. Il Pretore ha trasmes­so l'atto a questa Camera per

competenza. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Fatti

I. Il 14 settembre

2020 ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1, chiedendo di respingere

la pretesa del marito in

liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere e di condannare il medesimo a versarle fr. 70 000.– con interessi

al 5% dal 27 mag­gio 2011 per

il medesimo titolo, come pure di ordinare all'ufficiale del registro fondiario l'immediata

cancellazione della restrizione del potere di disporre. In un memoriale

intitolato “Commenti e

ulteriori obiezioni” (Stellungnahme und

weitere Einsprache) del 22 ottobre 2020 AO 1

chiede di respingere l'appello avversario e avanza altre pretese rispetto alla

sentenza del Preto­re. In una replica spontanea del 24 novembre 2020 AO 1

chiede di respingere le nuove domande del marito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I

rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si

giustifica così di congiungere le due

procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri

l'ammontare della liquidazione dei rapporti patrimoniali e del contributo

alimentare rivendicato dal marito davanti al Pretore. Di per sé, il memoriale di AP 1 può quindi essere trattato

come appello. Circa la

tempestività di tale rimedio, la decisione impugna­ta è stata notificata

all'attore il 28 luglio 2020 (tracciamento

del­l'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricor­so è rimasto

sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2020 (compreso) in forza dell'art. 145 cpv.

1.

lett. b CPC e sarebbe scaduto lunedì 14 settembre 2020. Introdotto il 21

agosto 2020, il memoriale risulta così tempestivo. Quanto all'appello di AO 1, la decisione

pretorile è pervenuta al legale della convenuta il 27 luglio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Inoltrato il 14 settembre 2020, ultimo giorno utile, anche tale

appello risulta ricevibile. Relativamente alle “nuove obiezioni” presentate da AP

1, l'invito a formulare osservazioni al­l'appello

avversario è stato notificato all'interessato il 30 settembre 2020 e il memoriale andava introdotto entro 30 giorni

da allo­ra (art. 312 cpv. 2 CPC). Depositato il 22 ottobre 2020 anche

tale memoriale è pertan­to tempestivo.

3.

Litigiosi rimangono, in questa sede, il

riparto della previdenza professionale, la modalità di consegna dei beni mobili rivendicati

dal marito e la liquidazione dei

rapporti di dare e avere fra le parti. Il resto, compreso il principio

del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art.

315.

cpv. 1 CPC).

I. Sull'appello di AP

1.

4.

Un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal

memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è

contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere

nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante

confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugna­ta, indicando

dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del

Tribunale federale 5A_577/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5). Un ricorso deve

altresì rispettare determinate esigenze di forma: deve contenere, in

particolare, chiare richieste di giudizio (“domande o conclusioni”), da cui

desumere quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di

giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi

un suo accoglimento, la decisione possa

essere pronunciata ed eseguita senza ulteriori delucidazioni (DTF 142 III 107

consid. 5.3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 26

febbraio 2021 consid. 3a).

Il

memoriale di AP 1 non è un esempio di chiarezza. È vero inoltre che a tratti l'interessato

riprende stralci di allegati sottoposti al Pretore dalla sua ex patrocinatrice,

ciò che non è ammissibile. L'atto permette pur sempre di capire senza equivoci,

nondimeno, che l'interessato chiede la modifica dei dispositivi n. 2 (suddivisione

degli averi previdenziali), n. 3 (liquidazione dei rapporti di dare e avere), n.

4.

(cancellazione della restrizione del potere di disporre) e n. 6 (ripartizione

delle spese giudiziarie). Occorrerà pertanto esaminare quei temi per verificare

se dalla relativa motivazione sia possibile dedurre in che modo dovrebbe essere

riformato, secondo AP 1, il giudizio del Pretore.

5.

Al

proprio memoriale e alle

osservazioni all'appello avversario AP 1

acclude varia documentazione che riguarda il periodo compreso tra il 1992 e il

2019.

Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta

alla parte che intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno

impedito di sottopor­re tali elementi al primo giudice nonostante la diligen­za

che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nella fattispecie i

documenti esibiti in appello precedono il giudizio impugnato senza che l'interessato

spieghi quali motivi gli avrebbero impedito di sottoporli al Pretore nonostante

la diligenza che si poteva esigere da lui. Si tratta perciò di atti non

ricevibili (analogamente: I CCA sentenza

inc. 11.2020.101 del 16 febbraio 2021 consid. 2).

a) Per

quel che riguarda il riparto a metà

degli averi previdenziali accumulati dalla moglie durante il matrimonio, l'appellante fa valere che nel 2002 AO 1 ha ricevuto dalla propria cassa pensione “un rimborso in

capitale di fr. 116 000.–” e

che dal 2011 il nuovo istituto previdenziale di

lei è la __________. Se non che, per tacere del fatto che il Pretore si è

limitato a fissare il principio della divisione e a trasmettere gli atti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni per l'esecuzione, non è dato di

capire in che modo l'appellante vorrebbe modificare la decisione impugnata. Al

riguardo l'appello non può quindi essere vagliato oltre. Quanto alla richiesta di

“voler prelevare una rendita corrente dal suo capitale”, si tratta di una doman­da

nuova e come tale irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). A parte ciò, non è dato

una volta a divedere come

andrebbe riformato il giudizio del

Pretore. Del resto, la questione sollevata dall'appellante si porrà – se mai – al

momen­to di eseguire il riparto del­l'avere previdenziale della moglie.

b) Relativamente

alle modalità di consegna e di ritiro dei beni mobili riconosciuti in proprietà

del marito, il Pretore ha stabilito che ogni coniuge provvederà a ritirare

dall'altro gli oggetti di sua pertinenza. Egli ha accertato che all'udienza del 16 gennaio 2014 i coniugi

avevano raggiunto un accordo stando al quale cui il marito avrebbe potuto “ritirare dall'abitazione già

coniugale di __________ tutti gli oggetti di cui alla lista doc. 21”.

Nulla osta quindi – egli ha proseguito – “a seguire tale modalità” anche per i

beni rimanenti, tanto più che “buo­na parte dei beni di cui alla lista doc. 21

risultano ancora essere depositati ad __________”. L'appellante

ribadisce la sua richiesta volta a imporre alla convenuta di portare tutti i

beni al suo domicilio di __________,

ma con l'argomentazione del Pretore non si

confronta minimamente. Dovesse AO 1 persistere nel rifiutare l'accesso alla

proprietà __________, in ogni modo, l'interessato potrà rivolgersi al Pretore

quale giudice dell'esecuzione.

c) In

merito alla liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e ave­re, l'appellante

chiede di fissare alla convenuta un termine entro cui versare l'importo di fr. 289 707.– riconosciutogli dal Pretore e di stabilire un

interesse moratorio del 6% “per i debiti in sospeso”. Formulate per la prima

volta in questa sede, tuttavia, simili richieste sono nuove e di conseguenza

irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC).

d) Per

quanto concerne “l'abrogazione” del decreto cautelare del 1° ottobre 2014

(inc. CA.2014.256), l'appellante dichiara di essere ancora in possesso di una

cartella ipotecaria (recte: tre cartelle ipotecarie) gravante la

particella n. 489 RFD per un valore nominale di fr. 160 000.–

e si domanda “cosa succede con tali titoli”, oltre a quale sia il loro valore. A

prescindere dal fatto però che non è dato di capire perché il decreto indicato

andrebbe annullato, come questa Camera ha già avuto modo accertare (sentenza

inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016 consid. 11), non risulta che AP 1 detenga

le cartelle ipotecarie in proprietà o in garanzia di un credito verso la moglie.

I titoli in suo possesso andranno pertanto restituiti alla legittima

proprietaria. Non occorre ripetersi di conseguenza su che “cosa succede con

tali titoli”.

e) Circa

il preteso risarcimento dalla moglie di fr. 28 000.– “per

mancanza di adeguata conservazione delle mie cose”, la richiesta, non motivata

e senza alcun elemento di verosimiglianza, è formulata per la prima volta in appello,

di modo che si rivela d'acchito inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Ne segue,

in definitiva che, pur trattato come appello, il memoriale di AP 1 vede la sua

sorte segnata.

II. Sull'appello di AP 1

6.

Per quanto riguarda la

liquidazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi, il Pretore ha constatato

anzitutto che il marito rivendicava, in virtù della clausola n. 11 del contratto

stipulato dalle par­ti il 26 maggio 2011, complessivi fr. 952 000.–

(fr. 547 479.– per investimenti e fr. 414 500.– per l'acquisto dei fondi) a titolo di rimborso

per lavori e investimenti effettuati dal 1987 nelle particelle n. 164 e 489. Ammessa

la “rilevanza di tale contratto ai fini del giudizio” ed escluso il rimborso

del prezzo di acquisto dei due fondi, il primo giudice ha accertato che AP 1 ha

investito negli immobili fr. 359 707.– complessivi (fr. 95 590.– per “macchinari,

materiali e lavori di terzi inerenti al fondo RFD 489 [doc. JJ]”, fr. 86 049.– “per investimenti ‘__________’ sul fondo RFD 164

[doc. KK]” e fr. 178 068.– per “ristrutturazione e

riparazioni nel-l'abitazione sul fondo RFD 164 [doc. MM]”). Il Pretore ha

ritenuto invece che le prestazioni “per l'inventario di base, investimenti e

sostituzioni nell'abitazione” erano sostanzialmente spese per

l'ordinaria amministrazione

dell'immobile. Dall'importo riconosciuto di fr. 359 707.–

egli ha poi dedotto il credito della moglie di fr. 70 000.–,

onde in definitiva l'obbligo per AP 1 di versare al coniuge fr. 289 707.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere (sentenza

impugnata, consid. 5 e 6).

7.

L'appellante rimprovera

al Pretore di non avere motivato come l'attore avrebbe dimostrato gli investimenti

di fr. 359 707.– con “beni propri a lui

appartenenti”. Essa sottolinea di essersi sempre opposta al riconoscimento di

tale pretesa, poiché al momento del matrimonio il marito non disponeva di alcun

capitale. Per di più, essa soggiunge, AP 1 ha ammesso di non esercitare attività

lucrativa da almeno 16 anni, di modo che “non percepen­do alcun reddito e non

avendo alcuna disponibilità economica” egli non può avere investito le somme da

lui rivendicate. Per di più, a parere dell'appellante, avessero gli immobili acquisito

un maggior valore, “questo non può che essere stato finanziato dalla sola

moglie e certamente non dal marito”. Per AO 1, l'attore non ha comprovato che

gli investimenti di cui ai doc. JJ, KK e MM siano stati finanziati con beni

propri e nessun documento prova che quanto riconosciuto dal primo giudice sia

stato sovvenzionato “da relazioni finanziarie o con denaro di pertinen­za

economica e giuridica” del marito. Per contro, essa rileva, lei ha dimostrato di

avere saldato molte fatture prodotte dall'attore per “prelievi o addebiti

diretti”. In definitiva, perciò, essa sostiene di nulla dovere al marito, il quale le deve invece almeno fr. 70 000.–.

a) Dagli

atti risulta che il 12 giugno 1987 e il 19 ottobre 1989 AP 1 ha acquistato le

particelle n. 164 e 289 RFD di __________ (oggi __________, sezione di __________:

doc. DD e EE). Al momento del matrimonio, il 22 ottobre 1992, i coniugi hanno

concluso una convenzione matrimoniale mediante la quale hanno adottato la

separazione dei beni, nel cui ambito il marito ha dichiarato tra i suoi beni

propri i due citati fondi, i quali però con il matrimonio e la firma del

contratto sarebbe­ro divenuti beni propri della moglie (doc. Z, clausole I/2 e

III/3). Il 30 ottobre successivo AP 1 ha poi donato alla moglie i due immobili

(doc. AA). Nel frattempo, il 26 maggio 2011, i coniugi avevano sottoscritto un

accordo, la cui clausola n. 11 prevedeva quanto segue (doc. X):

Die von AO 1 getätigten Investitionen für

Haus und Land, Grundstücke in __________ sowie Arbeitsleistung sind ab 1987 von

AP 1 an AO 1 gemäss Aufwand und Belege geschuldet.

b) Con la petizione dell'11 aprile 2013 e la successiva

completazione del 1° ottobre 2013 l'attore ha dichiarato di avere “pagato di

tasca propria” fr. 161 079.–

per “macchinari, materiali e lavori di terzi inerenti al fondo RFD 489”,

fr. 98 152.– “per investimenti ‘__________’

sul fondo RFD 164” e fr. 224 329.– per “ristrutturazione e

riparazioni nell'abitazione sul fondo RFD 164”). In proposito egli si è

riferito a tre elenchi di spese cui ha

allegato i giustificativi (doc. JJ, KK e MM).

Nel

memoriale di risposta, del 2 dicembre 2013, AO 1 ha contestato di dover “risarcire

gli investimenti del marito”, adducendo che la documentazione prodotta, ovve­ro

la lista dei lavori correlata dalle fatture, non comprova “alcun pagamento con

soldi propri dal signor AO 1ˮ.

A mente sua il marito ‟non ha apportato capitale liquido e tutti i suoi

beni non hanno prodotto un utile ma unicamente perditeˮ. Inoltre sin dal matrimonio egli ha sempre

amministrato tutti i conti e i beni di lei, “tra cui il conto salario,

corrente, deposito e persi­no il terzo pilastro, disponendo delle relative

autorizzazioni a prelevare qualsivoglia sommaˮ. Per la convenuta sussistono

così “molteplici indizi che i lavori sono stati pagati dalla moglie”.

In

replica l'attore ha allegato che tutte le fatture erano intesta­te a lui, ribadendo

che il pagamento è avvenuto con beni pro-

pri

ricavati “dall'attività della K__________ L__________, dalla vendita della casa

di __________, rimborso prestiti, eredità, donazione dal padre”. Egli ha

prodotto altresì un plico di documenti denominato ‟entrate e prelievo in

contanti” (Einnahmen und Bargeld­bezüge von AO 1) con giustificativi per

un totale di fr. 2 774 492.– (doc. III). Nella duplica la convenuta ha affermato che i

giustificativi prodotti con la replica “non provano nulla” e che, anzi, come

dimostrano specifici rimandi (doc. 6, 19 a 27, W e Z), i lavori sono stati

finanziati da lei con “soldi propri.

c) In

concreto l'appellante non pretende più che l'accordo del maggio 2011 sia inficiato

da errore essenziale né che il rimborso in questione dipenda

dall'adempimento di altri obblighi contrattuali. Non revoca più in dubbio nemmeno

l'esecuzione degli “investimenti” o il loro pagamento. Che gli investimenti

effettuati nei due fondi abbiano generato un maggior valore è poi stato

confermato dal perito V__________ M__________ (referto del 14 febbraio 2017,

pag. 17 seg., risposte 3 e 4). Premesso ciò, mal si comprende nel caso in esame

in che modo gli “investimenti” compiuti dal 1987 fino al momento del matrimonio

possano essere stati finanziati se non con dena­ro dell'allora proprietario dei

fondi. Tanto più che AP 1 ha abitato con la precedente moglie negli stabili in

questione fino all'ottobre del 1990 (cfr. doc. WWW), mentre AO 1 ha dichiarato

di avere conosciuto il futuro marito nella primavera del 1992 (lettera del 7

gennaio 2017). Visto il chiaro impegno della convenuta di rimborsare gli

investimenti profusi dal marito dal 1987 secondo le “spese e le ricevute”, quanto

meno fino alla celebrazione del matrimonio non vi sono ragioni per non

riconoscere la pretesa dell'attore.

d) Per

quel che attiene ai costi sostenuti dopo il matrimonio e il passaggio di

proprietà dei due immobili, la situazione è diver­sa già per il fatto che, come

fa notare l'appellante, AP 1 non ha mai contestato di avere amministrato fino al

2010/2011 anche i conti della moglie. A fronte della precisa obiezione di

quest'ultima, spettava a lui dimostrare di avere sopperito agli investimenti

con fondi propri. Ora, egli ha fors'anche dimostrato la possibilità di investimento

(doc. III), ma non di avere impiegato denaro suo per sostenere le spese rivendicate.

Anche volendo raffrontare le fatture

e le ricevute con i prelevamenti bancari, non si scorgono significative

concomitanze di date o di importi. Né basta il fatto che la stragrande

maggioranza delle fatture sia intestata al marito, ciò non permettendo di individuare

né la persona che ha saldato le fatture né la provenienza dei mezzi finanziari.

Si aggiunga che riguardo alla

documentazione esibita dalla moglie, da cui risultano acquisti di beni con

prelevamenti da conti bancari di lei (doc. 19 e 20), l'attore nemmeno aveva preso

posizione. Ne discende che in concreto mancano prove sufficienti per desumere

con un minimo di certezza che dalla celebrazione del matrimonio in

poi AP 1 abbia eseguito investimen­ti con mezzi propri nei due fondi della

moglie.

e) Alla

luce di quanto precede si giustifica pertanto di riconosce­re a AP 1 le spese

da lui affrontate dal 1987 fino al 22 ottobre 1992, salvo quelle già

escluse dal Pretore, per un totale di fr. 117 448.– (fr. 44 928.–

per “macchinari, materiali e lavori di terzi inerenti al fondo RFD 489

[doc. JJ]”, fr. 807.– “per investimenti ‘__________’ sul fondo RFD 164

[doc. KK]” e fr. 71 713.– per “ristrutturazione e

riparazioni nell'abitazione sul fondo RFD 164 [doc. MM]”). Nelle osservazioni

all'appello l'attore sostiene che gli andrebbero riconosciuti anche le somme

fatturate alla ditta K__________ L__________ AG, così come quelle per

macchinari. Se non che, quanto alle prime, creditrice sarebbe la società. A

parte ciò, nulla dimostra che quanto acquistato sia poi servito per i lavori intrapresi

negli immobili. In merito alle seconde, l'interessato non si confronta con la

motivazione del Pretore, stando al quale si tratta di oggetti acquistati dal

marito e dei quali egli non pretende di non essere più in possesso (sentenza

impugnata, pag. 10 a metà).

f) Relativamente

al credito di fr. 70 000.– vantato della moglie, AP 1 lo

contesta nuovamente, ma al riguardo non si confronta minimamente con la

motivazione del Pretore, secondo cui nonostante l'impegno di restituire tale importo

tramite pagamenti annui, come prevedeva il

contratto del 26 maggio 2011, egli non ha mai rimborato nulla né “tantome­no

contesta la pretesa di restituzione” (sentenza impugnata, pag. 11 ad 6). Ne

discende, in definitiva, che in liquidazione dei rapporti di dare e avere AO 1 deve

versare a AO 1 fr. 47 448.–. Entro tale limiti l'appello merita

accoglimento.

g) Quanto

alla richiesta di cancellare immediatamente la restrizione del potere di

disporre, tale domanda non ha portata autonoma,

ma è subordinata all'accoglimento dell'appello e alla reiezione della pretesa

dell'attore in liquidazione dei rapporti di dare e avere. L'ipotesi non

verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

III. Sull'appello

incidentale di AP 1

8.

Nel memoriale del 20 ottobre 2020 AP 1 non solo contesta l'appello avversario, ma muove ulteriori critiche alla

sentenza impugnata e avanza pretese

aggiuntive. Le argomentazioni sono esposte disordinatamente. È possibile

comprendere tuttavia che l'attore rivendica la proprietà di tutta una serie di

oggetti respinta dal Pretore. Il memoriale può essere trattato così come

appello incidentale, ammissibile anche qualora l'interessato abbia già parzialmente

appellato la sentenza di primo grado (DTF 141 III 302). Ed esso sarà esaminato

con le medesime modalità dell'appello principale (sopra, consid. 4).

9.

Riguardo agli oggetti rivendicati da AP 1, oltre

a quelli già riconosciuti dal Pretore come proprietà di lui, seguendo i

medesimi criteri adottati dal primo giudice – non contestati dalla convenuta – anche

i seguenti beni indicati nell'elenco del doc. VV trovano chiara identificazione

nelle fatture prodotte:

n. 37 (giustificativo K44),

n.

71.

(giustificativo K57),

n.

76.

(giustificativo K4),

n.

96.

(giustificativo K32),

n.

109.

(giustificativo K3),

n.

132.

(giustificativo K37),

n.

133.

e 134 (giustificativo K26),

n.

139.

(giustificativo K7) e

n.

142.

(giustificativo K7).

Per gli altri beni

rivendicati non si trova invece sufficiente riscontro tra l'indicazione

dell'oggetto e la relativa fattura. Quanto ai beni

riconosciuti in proprietà della moglie (n. 39 e 45 del doc. VV),

l'appellante non si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui essi

appartengono alla convenuta “stante la chiara corrispondenza con quanto

indicato nel contratto matrimoniale (K76 retro del doc. VV)” (sentenza

impugnata, pag. 7 in alto). Ne segue che, in definitiva, l'appello incidentale

dev'essere accolto entro i limiti indicati.

IV. Sulle

spese processuali e le ripetibili

10.

Le spese dell'appello presentato da AP 1 seguono il

principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC. Non si pone problema di ripetibili, AO 1

non essendo stata chiamata a formulare osservazio­ni. Quanto all'appello della

moglie, i costi si attengono al precetto della vicendevole soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione di quanto deve al marito in

liquidazio­ne dei rapporti di dare e avere, ma

non nella misura pretesa. Visti gli importi in gioco, si giustifica equitativamente

così di porre un sesto delle spese processuali a carico di lei e il resto a

carico dell'attore. Patrocinata da un legale, l'appellante ha diritto altresì a

un'equa indennità per ripetibili ridotte (quattro sesti

dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). I costi dell'appel­lo

incidentale seguirebbero a loro volta la reciproca soccomben­za. Per rapporto ai

beni rivendicati (oltre una cinquantina), AP 1 ne ottiene una decina. Tutto

ponderato si giustifica pertanto di addebitare costi ridotti a suo carico e di

rinunciare a prelevare l'esigua quota che andrebbe a carico di AO 1. Per

converso, vista la stringatezza delle osservazioni (una deci­na di righe), non

si giustifica di assegnare ripetibili a quest'ultima.

11.

L'esito dell'attuale

giudizio impone anche la modifica del dispositivo sulle spese (suddivise a metà

tra le parti) e le ripetibili di primo grado (compensate). Tenuto conto della minore

spettanza del marito in liquidazione dei rapporti patrimoniali rispetto alla

richiesta di giudizio, si giustifica di

addebitare due terzi di tali oneri (non contestati nel loro ammontare

complessivo) all'attore e il resto alla convenuta, la quale ha diritto a

un'adeguata indennità per ripetibili (un terzo dell'indennità piena:

RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

AO 1 chiede di addebitare interamente

i costi della perizia all'attore. La proposta non può essere condivisa. Non si

disconosce che in merito alla liquidazione dei rapporti patrimoniali il marito esce ampiamente sconfitto, ma

non può dirsi – contrariamen­te

all'assunto dell'interessata – che la

perizia giudiziaria, alla cui assunzione la convenuta non si era opposta, fosse

superflua ai fini del giudizio. A maggior ragione ove si pensi che le pretese

dell'attore sono state respinte non perché gli investimenti non abbiano

generato un maggior valore dei fondi, bensì per insufficien­za di prove sul

pagamento degli investimenti con mezzi propri. Non soccorrono dunque gli

estremi dell'art. 108 CPC perché la spesa sia interamente posta a carico dell'attore.

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2020.117 e

11.2020.127 sono congiunte.

II. Trattato

come appello, l'atto di AP 1 è irricevibile.

III. Le

spese di tale rimedio, di fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1.

IV. L'appello

di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è

così riformata:

3. I

rapporti patrimoniali sono liquidati come segue:

(...)

3.6 In liquidazione dei rapporti di dare e avere AO

1 è condannata a versare a AP 1 fr. 47 448.–.

6. Le spese

processuali di fr. 38 000.– (comprensive dei costi della perizia di fr. 15 000.–) sono

poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della

convenuta. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 7800.– per ripetibili ridotte.

V. Le spese di tale appello di fr. 4000.–, da anticipare

dall'appellante, sono poste per un sesto a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr.

3000.– per ripetibili ridotte.

VI. Trattato

come appello incidentale, nella misura in cui è ricevibile il memoriale di AP 1

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3.1. della sentenza

impugnata è così riformato:

È accertata

la proprietà di AP 1 sui beni seguenti:

– indicati nella lista doc. 21 di 3 pagine allegata alla

presente decisione, dichiarata parte integrante del dispositivo;

– indicati nella lista doc. 25 di 2 pagine allegata

alla presente decisione, dichiarata parte integrante del dispositivo;

– indicati nella lista doc. VV di 7 pagine allegata

alla presente decisione, dichiarata parte integrante del dispositivo

limitatamente ai seguenti oggetti:

n. 1,

2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 16, 20, 22, 25, 28, 33, 37, 42, 43, 46, 47, 49, 56, 57,

59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 85, 87, 88,

89, 90, 91, 92, 93, 96, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 135,

136, 137, 138, 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 159, 162, 163,

164, 167, 170, 172, 173, 174, 176, 179, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,

194, 197, 198.

Per

il resto la sentenza impugnata è confermata.

VII. Le

spese dell'appello incidentale, di fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1.

VIII. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).