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Decisione

11.2020.119

Revisione di una sentenza in appello per la scoperta di un fatto nuovo

31 agosto 2021Italiano16 min

2019 questa Camera ha condannato CO 1 a versare per la figlia IS 2 (nata il __________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.119

Lugano,

31 agosto 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire sulla domanda di revisione del 7 settembre 2020

presentata da

AO 1

per sé e in

rappresentanza della figlia

IS 2 (2009)

(patrocinate

dall'avv. PA 1 )

contro la sentenza del

23 maggio 2019 (inc. 11.2018.99 e 11.2018.101) con cui questa Camera ha

statuito nella causa SE.2017.5 (filiazione: modifica di contributo alimentare)

della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del

24 gennaio 2017 da IS 2 nei confronti di

AP

1 ora in

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 23 maggio

2019 questa Camera ha condannato CO 1 a versare per la figlia IS 2 (nata il __________

2009), in parziale riforma di una decisione emessa il 2 agosto 2018 dal

Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, un contributo alimentare

indicizzato di fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e di

fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi, assegni familiari non compresi. L'obbligo

contributivo sarebbe durato finché la figlia fosse partita insieme

con la madre IS 1 (ora __________) per stabilirsi definitivamente nei

Paesi Bassi. Quanto ai contributi di mantenimento in favore della figlia dopo

l'espatrio, gli atti sono stati rinviati al primo giudice perché statuisse al

riguardo (inc. 11.2018.99). Un ricorso in materia civile presentato da CO 1

contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale

con senten­za 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.

B. Il 7 settembre 2020 IS

1 e la figlia hanno presentato a questa Camera una domanda di revisione, adducendo

di ave­re scoperto non prima del 12 maggio 2020 che tra il giugno del 2017 e il

maggio del 2019 CO 1 aveva percepito fr. 128

532.– complessivi di indennità di disoccupazione, oltre allo stipendio

dichiarato dinanzi al Pretore aggiunto. Esse hanno chiesto così che, conferito

loro il beneficio del gratuito patrocinio, la sentenza emanata da questa Camera sia modificata, aumentan­do il contributo

alimentare per la figlia a fr. 3030.– mensili dal 1° giugno 2017 al

31 dicembre 2018 e a fr. 2030.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio

2019, assegni familiari non compresi. Una richiesta di gratuito patrocinio contenuta

nel memoriale è stata respinta da questa Camera con sentenza del 14 settembre 2020 (inc. 11.2020.120). Chiama­to

a formulare osservazioni, CO 1 ha proposto il 17 dicembre 2020 di respingere la

doman­da di revisione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Una parte può chiedere al

giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione di una

decisione passata in giudicato se – ed è quanto fanno valere le interessate nel

memoriale del 7 settembre 2020 – “ha successivamente appreso fatti

rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella

precedente procedura, esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione”

(art. 328 cpv. 1 lett. a CPC). Sul contributo alimentare per IS 2 ha “statuito

in ultima istanza” questa Came­ra, che ha riformato nel merito la sentenza del

Pretore aggiunto. In proposito la ricevibilità della doman­da è pertanto data. Riguar­do

al termine di 90 giorni entro cui introdurre una domanda di revisione (art. 329

cpv. 1 CPC), perentorio, esso è sospeso dalle cosiddette ferie giudiziarie

(art. 145 cpv. 1 CPC), in specie fra il 15 luglio e il 15 agosto incluso (sentenza del Tribunale federale

4A_421/2014 del 10 mar­zo 2015 consid. 3.3, in: SJ 2015 I pag. 372). Nella

fattispecie le interessate sostengono di avere scoperto il motivo di revisione al

più presto il 12 maggio 2020. Presentata il 7 settembre 2020, anche

sotto questo profilo la domanda in esa­me è dunque ricevibile.

2.

IS 1 e IS 2 chiedono

che questa Camera richiami “gli interi incarti dalla Cassa disoccupazione __________

e dal competente Ufficio regionale di collocamento” (pag. 6 in basso). Ciò non appare

necessario per il giudizio, CO 1 non contestando nelle sue osservazioni del 17 dicembre

2020.

di avere ricevuto tra il giugno del 2017 e il maggio del 2019 indennità di

disoccupazione per fr. 128 532.–

complessivi, come fanno valere le interessate. Un esemplare dell'attuale

sentenza sarà comunicato in ogni modo all'Ufficio giuridico della Sezione del

lavoro per eventuali verifiche. Giovi passare senza indugio, dunque, alla

trattazione della domanda di revisione.

3.

Nella sentenza del 2

agosto 2018 il Pretore aggiunto aveva calcolato il guadagno medio di CO 1 alle

dipendenze della ditta T__________ in fr. 5100.– netti mensili. Terminato quel

rapporto di lavoro il 31 maggio 2017, il primo giudice aveva imputato a CO 1 un

reddito ipotetico identico fino all'agosto successivo. Dal settembre del 2017 egli

ha constatato poi che, lavorando come segretario amministrativo per l'azien­da

di famiglia G__________ Sagl, CO 1 guadagnava fr. 3800.– netti mensili. Ne

ha così quantificato il reddito in tale cifra. Questa Camera ha confermato simili

accertamenti (senten­za del 23 maggio 2019, consid. 29 e 33).

Relativamente al

fabbisogno minimo di CO 1, il Pretore aggiunto lo aveva determinato in fr.

3845.– mensili fino al luglio del 2017, in fr. 3645.– mensili nell'agosto 2017

e in fr. 2540.– mensili dal settembre del

2017.

Nella sentenza del 23 maggio 2019 questa Camera ha confermato

anche tali accertamenti, salvo ridurre il

fabbisogno mini­mo a fr. 3345.– mensili nel giugno e luglio del 2017,

come pure a fr. 3145.– nel­l'agosto successivo (consid. 34b). Ciò premesso,

dato un fabbisogno in denaro di IS 2 compreso tra fr. 1225.– e

fr. 1525.– mensili (senza assegni familiari), più un contributo di

accudimento compreso tra fr. 205.– e fr. 1805.– mensili, CO 1 è stato

tenuto a destinare alla figlia tutto il suo margi­ne disponibile mensile (fr.

1375.– dal gennaio del 2017 al dicembre del 2018, fr. 1350.– dal gennaio del

2019.

fino al 27 apri­le 2021 o fino alla partenza della figlia per i Paesi

Bassi). L'amman­co è rimasto a carico di IS 2.

4.

Nella domanda di

revisione IS 1 e la figlia allegano di avere scoperto non prima del 12 maggio

2020, quando è stata loro comunicata la documentazione fiscale richiamata dal

Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa allora pendente per

definire i contributi di mantenimento in favore della figlia dopo l'espatrio

(doc. XII), che tra il 1° giugno 2017 e il 31 maggio 2019 CO 1 aveva riscosso,

oltre allo stipendio della ditta G__________ Sagl (fr. 3800.– netti mensili),

indennità di disoccupazione per fr. 30 060.–

nel 2017 (pari a fr. 4294.– mensili), per fr.

73.

711.– nel 2018 (pari a fr. 6142.–

mensili) e per fr. 24 761.– nel 2019 (pari

a fr. 4952.– mensili), ovvero per complessivi fr. 128 532.– sull'arco di 24 mesi. Le interessate

sostengono che, fosse la Camera stata cognita di tale circostanza, CO 1 sarebbe

stato tenuto a coprire in quel periodo anche l'ammanco nel fabbisogno della

figlia, accertato nella sentenza del 23

maggio 2019 in fr. 1655.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre

2018.

e in fr. 805.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. Egli avrebbe

dovuto corrispondere perciò fr. 3030.– dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre

2018.

(e non soli fr. 1375.– mensili), rispettivamente fr. 2030.– mensili

dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 (e non solo fr. 1350.– mensili). Chiedono

pertanto che la sentenza della Camera sia modificata

di conseguenza.

5.

Nel caso specifico

sussistono i presupposti – come detto (consid. 1) – perché la sentenza della

Camera sia oggetto di revisio­ne (giudizio rescin­dente). La questione è ancora

di sapere se e come la sentenza vada modificata (giudizio rescissorio). Ora,

nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2020 CO 1 non nega – come detto – di

avere percepito fr. 128 532.– complessivi

tra il giugno del 2017 e il maggio del 2019 a titolo di indennità di

disoccupazione. Non pretende nemmeno che ciò figurasse agli atti della causa allora

pendente dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Città. Eccepisce che

“le indennità LADI sono state percepite come le percepiscono tutti i dipendenti

che si trovano sen­za un'occupazione” e “che l'ammontare di tali indennità è

per altro a tutti noto in quanto si rifanno e si basano sul salario percepito

negli ultimi anni” (memoriale, pag. 1). L'assunto sfiora il pretesto, ove

appena si consideri che davanti a questa Camera CO 1 non risultava “senza

un'occupazione”, bensì stipendiato dalla G__________ Sagl. Ed egli non

asserisce che il doppio incasso potesse essere scoperto da IS 1 e dalla figlia

pri­ma del 12 maggio 2020. Al proposito non giova quindi attardarsi.

6.

Obietta il convenuto

di versare regolarmente fr. 100.– mensili “per un contratto destinato a

finanziare gli studi di IS 2 (polizza __________)”, di prendersi cura della figlia

“ben al di là di un diritto di visita standard”, di assume­re “unilateralmente

le spese per attività extrascolastiche co­me – per esempio – lo sci e il kick

box”, di ospitare IS 2 almeno quattro settimane durante le vacanze estive e

altre tre o quattro settima­ne l'anno in occasione di altre vacanze

scolastiche, di comperare vestiti alla figlia, di acquistarle farmaci, per

tacere della “mala gestione dei mezzi economici da parte della madre” (memoriale,

pag. 3 in fondo e 5 in basso). Argomentazioni del genere sono completamente

fuori tema. Quan­to rimane da giudicare ai fini del presente giudizio è sapere

se e in che misura il fatto nuovo appreso da IS 1 e dalla figlia – ovvero la

riscossione di indennità di disoccupazione da parte di CO 1 sull'arco di due

anni, parallelamente allo stipendio – avrebbe influito, ove fosse stato noto,

sul giudizio emanato dalla Camera il 23 maggio 2019. Non si tratta né di ricalcolare

il fabbisogno in denaro della figlia né di ridefinire il contributo di

accudimento in favore della medesima sulla base di elementi che andavano addotti

in precedenza o che sono intervenuti dopo la decisione della Camera. Gli

asserti del convenuto non possono quindi trovare ascolto.

7.

Come si è

anticipato, nella sentenza del 23 maggio 2019 questa Camera aveva accertato il

reddito di CO 1 in fr. 5100.– mensili netti fino all'agosto del 2017 e in fr.

3800.– mensili netti dopo di allora (sopra, consid. 3). Il fabbisogno minimo di

lui risultando di fr. 3845.– mensili fino al maggio del 2017, di fr. 3345.–

mensili in giugno e luglio del 2017, di fr. 3145.– nell'agosto del 2017, di

fr. 2540.– dal settembre al dicembre del 2017 e di fr. 3450.– dal 1°

gennaio 2018 in poi (sopra, consid. 2), CO 1 constava fruire perciò di un

margine disponibile medio di fr. 1375.– mensili fino al 31 dicembre 2018 e

di fr. 1350.– dal 1° gennaio 2019 in poi, agio che poteva destinare

alla figlia. Nonostante ciò, il mantenimento di IS 2 ha continuato a registrare

un ammanco di fr. 1655.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre

2018.

e di fr. 680.– dal 1° gennaio 2019, disavanzo che è rimasto a carico

della figlia (sopra, consid. 2).

Nelle circostanze

descritte, fosse stata questa Camera a conoscenza del fatto che dal giugno al

dicembre del 2017 le entrate di CO 1 consistevano non solo nel reddito da

attività dipendente, ma anche in indennità

di disoccupazione per fr. 4294.– mensili, tali entrate sarebbero state

accertate in fr. 9394.– mensili (e non solo in fr. 5100.–) in giugno,

luglio e agosto del 2017, rispettivamente in fr. 8094.– mensili (e non

solo in fr. 3800.–) dal settembre al dicembre di quell'anno. Il margine

disponibile del convenuto sarebbe risultato così di fr. 5549.– mensili (e non

solo di fr. 1755.–) in giugno, luglio e agosto del 2017, rispettivamente di fr.

4949.– in settembre e di fr. 5554.– mensili (e non solo di fr. 1260.–) dal­l'ottobre

al dicembre del 2017. Visto l'ammontare, esso sarebbe bastato agevolmente per

coprire l'ammanco di fr. 1655.– mensili nel fabbisogno della figlia.

La situazione è analoga

per quanto attiene al 2018. Fosse stata questa Camera a conoscenza del fatto

che dal gennaio al dicembre del 2018 le entrate di CO 1 consistevano non solo

nel reddito da attività dipendente, ma anche

in indennità di disoccupazione per fr. 6142.– mensili, tali entrate

sarebbero state accertate in fr. 9942.– mensili (e non solo in fr. 3800.–).

Il margine disponibile del convenuto sarebbe asceso così a fr. 7492.– mensili

(e non solo a fr. 1350.–). E la sua entità avrebbe permesso di coprire senza problemi, una volta ancora,

l'ammanco di fr. 1655.– mensili nel fabbisogno della figlia.

Identiche considerazioni

valgono dal gennaio al maggio del 2019. Fosse stata questa Camera a conoscenza

del fatto che in quel periodo le entrate di CO 1 consistevano non solo nel

reddito da attività dipendente, ma anche in

indennità di disoccupazione per fr. 4952.– mensili, tali entrate

sarebbero state accertate in fr. 8752.– mensili (e non solo in

fr. 3800.–). Il margine disponibile del convenuto sarebbe risultato così

di fr. 6302.– mensili (e non solo di fr. 1350.–), ciò che avrebbe consentito di

copri­re l'ammanco di fr. 680.– mensili nel fabbisogno della figlia.

8.

Alla luce di quanto

precede occorre rivedere il contributo di mantenimento litigioso, senza dimenticare

che nel periodo compre­so tra il gennaio e il maggio del 2017 il margine

disponibile del convenuto non risulta più di fr. 1350.– mensili (media

calcolata nella sentenza del 23 maggio 2019 sull'arco dell'intero anno, incluso

il lasso di tempo dal giugno al dicembre), ma di soli fr. 1255.– mensili (lo stipendio

di fr. 5100.–, meno il fabbisogno minimo di fr. 3845.– mensili). Ne

discende che il contributo alimentare per IS 2 va ridefinito come segue:

a) Dal

1° gennaio al 31 maggio 2017:

fabbisogno in denaro di IS 2: fr. 1225.– mensili;

contributo

di accudimento per IS 2: fr. 1805.– mensili;

margine

disponibile del convenuto: fr. 1255.– mensili;

contributo

alimentare a carico del convenuto: fr. 1255.– mensili;

ammanco

nel mantenimento di IS 2: fr. 1775.– mensili.

b) Dal

1° giugno al 31 dicembre 2017:

fabbisogno

in denaro di IS 2: fr. 1225.– mensili;

contributo

di accudimento per IS 2: fr. 1805.– mensili;

margine

disponibile del convenuto: fr. 5549.– mensili;

contributo

alimentare a carico del convenuto: fr. 3030.– mensili.

c) Dal

1° gennaio al 31 dicembre 2018:

fabbisogno

in denaro di IS 2: fr. 1225.– mensili;

contributo

di accudimento per IS 2: fr. 1805.– mensili;

margine

disponibile del convenuto: fr. 7492.– mensili;

contributo

alimentare a carico del convenuto: fr. 3030.– mensili.

d) Dal

1° gennaio al 31 maggio 2019:

fabbisogno

in denaro di IS 2: fr. 1225.– mensili;

contributo

di accudimento per IS 2: fr. 805.– mensili;

margine

disponibile del convenuto: fr. 6302.– mensili;

contributo

alimentare a carico del convenuto: fr. 2030.– mensili.

Dal 1° giugno 2019 in poi

la sentenza di questa Camera non è toccata invece dalla revisione.

9.

Se ne conclude che,

provvista di buon diritto, la domanda di revisione merita accoglimento. Le spese

dell'attuale giudizio seguo­no la soccombenza di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC),

che ha proposto a torto di respingere la domanda e che rifonderà alle

richiedenti, patrocinate da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. L'emanazione

della presente sentenza non influisce apprezzabilmente, per converso, sul

dispositivo in materia di spese processuali e ripetibili della sentenza emessa

da questa Camera il 23 maggio 2019, davanti alla quale era contesa anche

l'autorizzazione della figlia all'espatrio, l'affidamento di IS 2 alla madre,

l'ammontare dei contributi di mantenimento dopo il trasferimento nei Paesi

Bassi e la disciplina delle relazioni personali della figlia con il padre dopo

di allora.

10.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF, considerato l'aumento del contributo alimentare per la figlia da

fr. 1375.– a fr. 3030.– mensili tra il 1° giugno 2017 e il 31 dicembre

2018, rispettivamente da fr. 1350.– a fr. 2030.– mensili tra il 1° gennaio

e il 31 maggio 2019 chiesto in appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. La domanda di revisione è

accolta, nel senso che il dispositivo n. V/3.1 della sentenza emanata il

23 maggio 2019 da questa Camera è così modificato:

Il contributo

di mantenimento da versare entro il primo di ogni mese a IS 1 stabilito a

carico di CO 1 nella convenzione del 17 luglio 2009 in favore della figlia IS 2

è modificato come segue:

fr. 1255.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio

2017,

fr. 3030.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018,

fr. 2030.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 e

fr. 1350.– mensili dal 1° giugno 2019 fino alla partenza di IS 2 per i

Paesi Bassi.

Il contributo di mantenimento non comprende l'assegno

familiare.

Il contributo di mantenimento va adeguato all'indice

nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima

volta nel gennaio del 2018, valendo come indice di base quello del novembre

2017 (100.9 punti).

Il fabbisogno in denaro di IS 2 rimane scoperto per

fr. 1775.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, per fr. 680.– mensili

dal 1° giugno 2019 al 27 aprile 2021 e per fr. 380.– mensili dal 28 aprile

2021 in poi.

II. Le spese della procedura

di revisione, di fr. 1000.–, da anticipare nella misura di fr. 500.– da IS 1 e IS 2, sono poste a carico di CO 1, che

rifonderà a IS 1 e IS 2 fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

III. Notificazione:

;

.

Comunicazione:

– Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro, Bellinzona;

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).