11.2020.119
Revisione di una sentenza in appello per la scoperta di un fatto nuovo
31 agosto 2021Italiano16 min
2019 questa Camera ha condannato CO 1 a versare per la figlia IS 2 (nata il __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.119
Lugano,
31 agosto 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire sulla domanda di revisione del 7 settembre 2020
presentata da
AO 1
per sé e in
rappresentanza della figlia
IS 2 (2009)
(patrocinate
dall'avv. PA 1 )
contro la sentenza del
23 maggio 2019 (inc. 11.2018.99 e 11.2018.101) con cui questa Camera ha
statuito nella causa SE.2017.5 (filiazione: modifica di contributo alimentare)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del
24 gennaio 2017 da IS 2 nei confronti di
AP
1 ora in
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 maggio
2019 questa Camera ha condannato CO 1 a versare per la figlia IS 2 (nata il __________
2009), in parziale riforma di una decisione emessa il 2 agosto 2018 dal
Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, un contributo alimentare
indicizzato di fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e di
fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi, assegni familiari non compresi. L'obbligo
contributivo sarebbe durato finché la figlia fosse partita insieme
con la madre IS 1 (ora __________) per stabilirsi definitivamente nei
Paesi Bassi. Quanto ai contributi di mantenimento in favore della figlia dopo
l'espatrio, gli atti sono stati rinviati al primo giudice perché statuisse al
riguardo (inc. 11.2018.99). Un ricorso in materia civile presentato da CO 1
contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale
con sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.
B. Il 7 settembre 2020 IS
1 e la figlia hanno presentato a questa Camera una domanda di revisione, adducendo
di avere scoperto non prima del 12 maggio 2020 che tra il giugno del 2017 e il
maggio del 2019 CO 1 aveva percepito fr. 128
532.– complessivi di indennità di disoccupazione, oltre allo stipendio
dichiarato dinanzi al Pretore aggiunto. Esse hanno chiesto così che, conferito
loro il beneficio del gratuito patrocinio, la sentenza emanata da questa Camera sia modificata, aumentando il contributo
alimentare per la figlia a fr. 3030.– mensili dal 1° giugno 2017 al
31 dicembre 2018 e a fr. 2030.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio
2019, assegni familiari non compresi. Una richiesta di gratuito patrocinio contenuta
nel memoriale è stata respinta da questa Camera con sentenza del 14 settembre 2020 (inc. 11.2020.120). Chiamato
a formulare osservazioni, CO 1 ha proposto il 17 dicembre 2020 di respingere la
domanda di revisione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una parte può chiedere al
giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione di una
decisione passata in giudicato se – ed è quanto fanno valere le interessate nel
memoriale del 7 settembre 2020 – “ha successivamente appreso fatti
rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella
precedente procedura, esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione”
(art. 328 cpv. 1 lett. a CPC). Sul contributo alimentare per IS 2 ha “statuito
in ultima istanza” questa Camera, che ha riformato nel merito la sentenza del
Pretore aggiunto. In proposito la ricevibilità della domanda è pertanto data. Riguardo
al termine di 90 giorni entro cui introdurre una domanda di revisione (art. 329
cpv. 1 CPC), perentorio, esso è sospeso dalle cosiddette ferie giudiziarie
(art. 145 cpv. 1 CPC), in specie fra il 15 luglio e il 15 agosto incluso (sentenza del Tribunale federale
4A_421/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3, in: SJ 2015 I pag. 372). Nella
fattispecie le interessate sostengono di avere scoperto il motivo di revisione al
più presto il 12 maggio 2020. Presentata il 7 settembre 2020, anche
sotto questo profilo la domanda in esame è dunque ricevibile.
2.
IS 1 e IS 2 chiedono
che questa Camera richiami “gli interi incarti dalla Cassa disoccupazione __________
e dal competente Ufficio regionale di collocamento” (pag. 6 in basso). Ciò non appare
necessario per il giudizio, CO 1 non contestando nelle sue osservazioni del 17 dicembre
2020.
di avere ricevuto tra il giugno del 2017 e il maggio del 2019 indennità di
disoccupazione per fr. 128 532.–
complessivi, come fanno valere le interessate. Un esemplare dell'attuale
sentenza sarà comunicato in ogni modo all'Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro per eventuali verifiche. Giovi passare senza indugio, dunque, alla
trattazione della domanda di revisione.
3.
Nella sentenza del 2
agosto 2018 il Pretore aggiunto aveva calcolato il guadagno medio di CO 1 alle
dipendenze della ditta T__________ in fr. 5100.– netti mensili. Terminato quel
rapporto di lavoro il 31 maggio 2017, il primo giudice aveva imputato a CO 1 un
reddito ipotetico identico fino all'agosto successivo. Dal settembre del 2017 egli
ha constatato poi che, lavorando come segretario amministrativo per l'azienda
di famiglia G__________ Sagl, CO 1 guadagnava fr. 3800.– netti mensili. Ne
ha così quantificato il reddito in tale cifra. Questa Camera ha confermato simili
accertamenti (sentenza del 23 maggio 2019, consid. 29 e 33).
Relativamente al
fabbisogno minimo di CO 1, il Pretore aggiunto lo aveva determinato in fr.
3845.– mensili fino al luglio del 2017, in fr. 3645.– mensili nell'agosto 2017
e in fr. 2540.– mensili dal settembre del
2017.
Nella sentenza del 23 maggio 2019 questa Camera ha confermato
anche tali accertamenti, salvo ridurre il
fabbisogno minimo a fr. 3345.– mensili nel giugno e luglio del 2017,
come pure a fr. 3145.– nell'agosto successivo (consid. 34b). Ciò premesso,
dato un fabbisogno in denaro di IS 2 compreso tra fr. 1225.– e
fr. 1525.– mensili (senza assegni familiari), più un contributo di
accudimento compreso tra fr. 205.– e fr. 1805.– mensili, CO 1 è stato
tenuto a destinare alla figlia tutto il suo margine disponibile mensile (fr.
1375.– dal gennaio del 2017 al dicembre del 2018, fr. 1350.– dal gennaio del
2019.
fino al 27 aprile 2021 o fino alla partenza della figlia per i Paesi
Bassi). L'ammanco è rimasto a carico di IS 2.
4.
Nella domanda di
revisione IS 1 e la figlia allegano di avere scoperto non prima del 12 maggio
2020, quando è stata loro comunicata la documentazione fiscale richiamata dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa allora pendente per
definire i contributi di mantenimento in favore della figlia dopo l'espatrio
(doc. XII), che tra il 1° giugno 2017 e il 31 maggio 2019 CO 1 aveva riscosso,
oltre allo stipendio della ditta G__________ Sagl (fr. 3800.– netti mensili),
indennità di disoccupazione per fr. 30 060.–
nel 2017 (pari a fr. 4294.– mensili), per fr.
73.
711.– nel 2018 (pari a fr. 6142.–
mensili) e per fr. 24 761.– nel 2019 (pari
a fr. 4952.– mensili), ovvero per complessivi fr. 128 532.– sull'arco di 24 mesi. Le interessate
sostengono che, fosse la Camera stata cognita di tale circostanza, CO 1 sarebbe
stato tenuto a coprire in quel periodo anche l'ammanco nel fabbisogno della
figlia, accertato nella sentenza del 23
maggio 2019 in fr. 1655.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre
2018.
e in fr. 805.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. Egli avrebbe
dovuto corrispondere perciò fr. 3030.– dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre
2018.
(e non soli fr. 1375.– mensili), rispettivamente fr. 2030.– mensili
dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 (e non solo fr. 1350.– mensili). Chiedono
pertanto che la sentenza della Camera sia modificata
di conseguenza.
5.
Nel caso specifico
sussistono i presupposti – come detto (consid. 1) – perché la sentenza della
Camera sia oggetto di revisione (giudizio rescindente). La questione è ancora
di sapere se e come la sentenza vada modificata (giudizio rescissorio). Ora,
nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2020 CO 1 non nega – come detto – di
avere percepito fr. 128 532.– complessivi
tra il giugno del 2017 e il maggio del 2019 a titolo di indennità di
disoccupazione. Non pretende nemmeno che ciò figurasse agli atti della causa allora
pendente dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Città. Eccepisce che
“le indennità LADI sono state percepite come le percepiscono tutti i dipendenti
che si trovano senza un'occupazione” e “che l'ammontare di tali indennità è
per altro a tutti noto in quanto si rifanno e si basano sul salario percepito
negli ultimi anni” (memoriale, pag. 1). L'assunto sfiora il pretesto, ove
appena si consideri che davanti a questa Camera CO 1 non risultava “senza
un'occupazione”, bensì stipendiato dalla G__________ Sagl. Ed egli non
asserisce che il doppio incasso potesse essere scoperto da IS 1 e dalla figlia
prima del 12 maggio 2020. Al proposito non giova quindi attardarsi.
6.
Obietta il convenuto
di versare regolarmente fr. 100.– mensili “per un contratto destinato a
finanziare gli studi di IS 2 (polizza __________)”, di prendersi cura della figlia
“ben al di là di un diritto di visita standard”, di assumere “unilateralmente
le spese per attività extrascolastiche come – per esempio – lo sci e il kick
box”, di ospitare IS 2 almeno quattro settimane durante le vacanze estive e
altre tre o quattro settimane l'anno in occasione di altre vacanze
scolastiche, di comperare vestiti alla figlia, di acquistarle farmaci, per
tacere della “mala gestione dei mezzi economici da parte della madre” (memoriale,
pag. 3 in fondo e 5 in basso). Argomentazioni del genere sono completamente
fuori tema. Quanto rimane da giudicare ai fini del presente giudizio è sapere
se e in che misura il fatto nuovo appreso da IS 1 e dalla figlia – ovvero la
riscossione di indennità di disoccupazione da parte di CO 1 sull'arco di due
anni, parallelamente allo stipendio – avrebbe influito, ove fosse stato noto,
sul giudizio emanato dalla Camera il 23 maggio 2019. Non si tratta né di ricalcolare
il fabbisogno in denaro della figlia né di ridefinire il contributo di
accudimento in favore della medesima sulla base di elementi che andavano addotti
in precedenza o che sono intervenuti dopo la decisione della Camera. Gli
asserti del convenuto non possono quindi trovare ascolto.
7.
Come si è
anticipato, nella sentenza del 23 maggio 2019 questa Camera aveva accertato il
reddito di CO 1 in fr. 5100.– mensili netti fino all'agosto del 2017 e in fr.
3800.– mensili netti dopo di allora (sopra, consid. 3). Il fabbisogno minimo di
lui risultando di fr. 3845.– mensili fino al maggio del 2017, di fr. 3345.–
mensili in giugno e luglio del 2017, di fr. 3145.– nell'agosto del 2017, di
fr. 2540.– dal settembre al dicembre del 2017 e di fr. 3450.– dal 1°
gennaio 2018 in poi (sopra, consid. 2), CO 1 constava fruire perciò di un
margine disponibile medio di fr. 1375.– mensili fino al 31 dicembre 2018 e
di fr. 1350.– dal 1° gennaio 2019 in poi, agio che poteva destinare
alla figlia. Nonostante ciò, il mantenimento di IS 2 ha continuato a registrare
un ammanco di fr. 1655.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2018.
e di fr. 680.– dal 1° gennaio 2019, disavanzo che è rimasto a carico
della figlia (sopra, consid. 2).
Nelle circostanze
descritte, fosse stata questa Camera a conoscenza del fatto che dal giugno al
dicembre del 2017 le entrate di CO 1 consistevano non solo nel reddito da
attività dipendente, ma anche in indennità
di disoccupazione per fr. 4294.– mensili, tali entrate sarebbero state
accertate in fr. 9394.– mensili (e non solo in fr. 5100.–) in giugno,
luglio e agosto del 2017, rispettivamente in fr. 8094.– mensili (e non
solo in fr. 3800.–) dal settembre al dicembre di quell'anno. Il margine
disponibile del convenuto sarebbe risultato così di fr. 5549.– mensili (e non
solo di fr. 1755.–) in giugno, luglio e agosto del 2017, rispettivamente di fr.
4949.– in settembre e di fr. 5554.– mensili (e non solo di fr. 1260.–) dall'ottobre
al dicembre del 2017. Visto l'ammontare, esso sarebbe bastato agevolmente per
coprire l'ammanco di fr. 1655.– mensili nel fabbisogno della figlia.
La situazione è analoga
per quanto attiene al 2018. Fosse stata questa Camera a conoscenza del fatto
che dal gennaio al dicembre del 2018 le entrate di CO 1 consistevano non solo
nel reddito da attività dipendente, ma anche
in indennità di disoccupazione per fr. 6142.– mensili, tali entrate
sarebbero state accertate in fr. 9942.– mensili (e non solo in fr. 3800.–).
Il margine disponibile del convenuto sarebbe asceso così a fr. 7492.– mensili
(e non solo a fr. 1350.–). E la sua entità avrebbe permesso di coprire senza problemi, una volta ancora,
l'ammanco di fr. 1655.– mensili nel fabbisogno della figlia.
Identiche considerazioni
valgono dal gennaio al maggio del 2019. Fosse stata questa Camera a conoscenza
del fatto che in quel periodo le entrate di CO 1 consistevano non solo nel
reddito da attività dipendente, ma anche in
indennità di disoccupazione per fr. 4952.– mensili, tali entrate
sarebbero state accertate in fr. 8752.– mensili (e non solo in
fr. 3800.–). Il margine disponibile del convenuto sarebbe risultato così
di fr. 6302.– mensili (e non solo di fr. 1350.–), ciò che avrebbe consentito di
coprire l'ammanco di fr. 680.– mensili nel fabbisogno della figlia.
8.
Alla luce di quanto
precede occorre rivedere il contributo di mantenimento litigioso, senza dimenticare
che nel periodo compreso tra il gennaio e il maggio del 2017 il margine
disponibile del convenuto non risulta più di fr. 1350.– mensili (media
calcolata nella sentenza del 23 maggio 2019 sull'arco dell'intero anno, incluso
il lasso di tempo dal giugno al dicembre), ma di soli fr. 1255.– mensili (lo stipendio
di fr. 5100.–, meno il fabbisogno minimo di fr. 3845.– mensili). Ne
discende che il contributo alimentare per IS 2 va ridefinito come segue:
a) Dal
1° gennaio al 31 maggio 2017:
fabbisogno in denaro di IS 2: fr. 1225.– mensili;
contributo
di accudimento per IS 2: fr. 1805.– mensili;
margine
disponibile del convenuto: fr. 1255.– mensili;
contributo
alimentare a carico del convenuto: fr. 1255.– mensili;
ammanco
nel mantenimento di IS 2: fr. 1775.– mensili.
b) Dal
1° giugno al 31 dicembre 2017:
fabbisogno
in denaro di IS 2: fr. 1225.– mensili;
contributo
di accudimento per IS 2: fr. 1805.– mensili;
margine
disponibile del convenuto: fr. 5549.– mensili;
contributo
alimentare a carico del convenuto: fr. 3030.– mensili.
c) Dal
1° gennaio al 31 dicembre 2018:
fabbisogno
in denaro di IS 2: fr. 1225.– mensili;
contributo
di accudimento per IS 2: fr. 1805.– mensili;
margine
disponibile del convenuto: fr. 7492.– mensili;
contributo
alimentare a carico del convenuto: fr. 3030.– mensili.
d) Dal
1° gennaio al 31 maggio 2019:
fabbisogno
in denaro di IS 2: fr. 1225.– mensili;
contributo
di accudimento per IS 2: fr. 805.– mensili;
margine
disponibile del convenuto: fr. 6302.– mensili;
contributo
alimentare a carico del convenuto: fr. 2030.– mensili.
Dal 1° giugno 2019 in poi
la sentenza di questa Camera non è toccata invece dalla revisione.
9.
Se ne conclude che,
provvista di buon diritto, la domanda di revisione merita accoglimento. Le spese
dell'attuale giudizio seguono la soccombenza di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC),
che ha proposto a torto di respingere la domanda e che rifonderà alle
richiedenti, patrocinate da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. L'emanazione
della presente sentenza non influisce apprezzabilmente, per converso, sul
dispositivo in materia di spese processuali e ripetibili della sentenza emessa
da questa Camera il 23 maggio 2019, davanti alla quale era contesa anche
l'autorizzazione della figlia all'espatrio, l'affidamento di IS 2 alla madre,
l'ammontare dei contributi di mantenimento dopo il trasferimento nei Paesi
Bassi e la disciplina delle relazioni personali della figlia con il padre dopo
di allora.
10.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, considerato l'aumento del contributo alimentare per la figlia da
fr. 1375.– a fr. 3030.– mensili tra il 1° giugno 2017 e il 31 dicembre
2018, rispettivamente da fr. 1350.– a fr. 2030.– mensili tra il 1° gennaio
e il 31 maggio 2019 chiesto in appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. La domanda di revisione è
accolta, nel senso che il dispositivo n. V/3.1 della sentenza emanata il
23 maggio 2019 da questa Camera è così modificato:
Il contributo
di mantenimento da versare entro il primo di ogni mese a IS 1 stabilito a
carico di CO 1 nella convenzione del 17 luglio 2009 in favore della figlia IS 2
è modificato come segue:
fr. 1255.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio
2017,
fr. 3030.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018,
fr. 2030.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 e
fr. 1350.– mensili dal 1° giugno 2019 fino alla partenza di IS 2 per i
Paesi Bassi.
Il contributo di mantenimento non comprende l'assegno
familiare.
Il contributo di mantenimento va adeguato all'indice
nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima
volta nel gennaio del 2018, valendo come indice di base quello del novembre
2017 (100.9 punti).
Il fabbisogno in denaro di IS 2 rimane scoperto per
fr. 1775.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, per fr. 680.– mensili
dal 1° giugno 2019 al 27 aprile 2021 e per fr. 380.– mensili dal 28 aprile
2021 in poi.
II. Le spese della procedura
di revisione, di fr. 1000.–, da anticipare nella misura di fr. 500.– da IS 1 e IS 2, sono poste a carico di CO 1, che
rifonderà a IS 1 e IS 2 fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione:
– Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro, Bellinzona;
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).