11.2020.12
Reclamo contro una decisione con cui il giudice fissa l'indennità spettante a un patrocinatore d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria: competenza per materia
6 marzo 2020Italiano6 min
parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.12
Lugano
6 marzo 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2019.69 (divorzio su richiesta comune con accordo
parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza
del 14 novembre 2019 da
M__________
B__________, nata G__________,
(patrocinata
dall'avv. )
e
B__________
B__________,
(patrocinato
dall'avv. RE 1 ),
giudicando
sul reclamo del 18 febbraio 2020 presentato dall'avv. contro la decisione del
12 febbraio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha fissato in fr. 2985.45 la
retribuzione a lui spettante come patrocinatore d'ufficio del marito;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27
gennaio 2020 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha
pronunciato il divorzio tra B__________ B__________l (1986) e M__________
nata G__________ (1982), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio
in virtù della quale il figlio L__________ (26 marzo 2015) è stato affidato
alla madre, con esercizio in comune dell'autorità parentale, riservato il
diritto di visita paterno, mentre B__________ B__________ si è impegnato a
versare un contributo di mantenimento per il figlio di fr. 600.– mensili,
oltre l'assegno
familiare. Non sono state prelevate spese né
sono
state assegnate ripetibili.
Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
B. Il
31 gennaio 2010 l'avv. RE 1, patrocinatore d'ufficio del marito, ha trasmesso al
Pretore aggiunto la sua nota professionale di complessivi fr. 3441.55 (onorario fr. 2905.–, spese fr. 290.50,
IVA fr. 246.05). Con decisione del 12 febbraio 2020 il Pretore aggiunto ha riconosciuto al patrocinatore una
retribuzione di complessivi fr. 2985.45 (onorario fr. 2520.–, spese fr. 252.–, IVA fr. 213.45).
C. Contro la
retribuzione fissata dal Pretore aggiunto l'avv. RE 1 è insorto alla terza Camera civile del Tribunale d'appello con un
reclamo del 18 febbraio 2020 per ottenere l'integrale approvazione della sua
nota professionale di complessivi fr. 3441.55 (onorario fr. 2905.–, spese fr. 290.50,
IVA fr. 246.05) e la conseguente riforma della decisione impugnata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il
reclamo dell'avv. RE 1 è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile,
competente per trattare reclami “contro le decisioni in materia di spese (art.
110.
CPC)” nelle discipline che le sono attribuite (art. 48 lett. a n. 8a
LOG). Ora, il Codice di diritto processuale svizzero è silente sulla via di
ricorso esperibile contro decisioni in cui un giudice fissa l'indennità
spettante a un patrocinatore d'ufficio designato in regime di assistenza
giudiziaria. Per taluni autori una decisione del genere costituisce un
pronunciato in tema di spese nel senso dell'art. 110 CPC (Bühler in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 42 ad art. 121; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 27 ad
art. 122; Tappy in: Commentaire romand,
CPC, 2ª edizione, n. 21 ad art. 122).
2.
Il Tribunale
federale ha avuto occasione di precisare nondimeno che l'art. 110 CPC concernente
decisioni “in materia di spese” non si rapporta in modo incontestabile all'indennità
spettante al patrocinatore d'ufficio. Il Codice di procedura civile, in
effetti, riserva un capitolo speciale all'assistenza giudiziaria e alla
remunerazione del patrocinatore d'ufficio (capitolo 4: art. 117 segg. CPC), per
il che simili aspetti non possono ritenersi inclusi nella nozione di “spese” a
norma dell'art. 104 cpv. 1 CPC (sentenza 5A_689/2015 del 1° febbraio 2016
consid. 5.4; analogamente: sentenza 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2,
in: RSPC 2016 pag. 497).
3.
Premesso ciò, sarà
anche vero che gli art. 110 e 111 CPC sono simmetrici rispetto agli art. 121 e
122.
CPC, gli uni riguardando la liquidazione delle spese giudiziarie in
generale e gli altri la liquidazione delle spese in tema di gratuito
patrocinio. Sta di fatto che l'art. 48 lett. a n. 8a LOG si
riferisce chiaramente al solo art. 110 CPC e che nemmeno i materiali
legislativi accennano all'art. 121 o all'art. 122 CPC (messaggio del Consiglio
di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013, pag. 9 in alto). Ne segue che la
controversia in esame esula dalla competenza
di questa Camera e rientra in quella della terza Camera civile, adita dal
reclamante (art. 48 lett. c n. 1 LOG; I CCA, sentenza inc. 11.2019.139
del 4 dicembre 2019 consid. 3).
4.
Non
si disconosce che nel passato questa Camera ha trattato in circostanze
particolari sporadici reclami contro decisioni sull'ammontare dell'indennità
spettante al patrocinatore d'ufficio. Ma ciò si è verificato nel caso in cui la
decisione fosse intervenuta nel contesto
della sentenza finale, di modo che per attrazione essa andava esaminata
insieme con il merito (I CCA, sentenza inc. 11.2017.44
del 2 giugno 2017, consid. 2). In un altro caso il reclamo era stato presentato
dalla parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, la quale però
difettava manifestamente della legittimazione a ricorrere, onde l'inutilità di
trasmettere il reclamo alla Camera
competente (I CCA, sentenza inc. 11.2019.82 del 6 novembre 2019).
In un terzo caso la trattazione del reclamo è avvenuta per evidenti ragioni di
economia processuale, dovute al lungo tempo trascorso che non giustificava
ulteriori remore senza offendere il principio di celerità (I CCA, sentenza inc. 11.2016.4
del 1° febbraio 2017 consid. 1). Nessuna delle ipotesi testé evocate sono date
in concreto. Ne segue che il reclamo in oggetto va trasmesso per
competenza alla terza Camera civile, cui il reclamante l'ha indirizzato.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è trasmesso per
competenza alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.
2. Notificazione all'avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).