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Decisione

11.2020.12

Reclamo contro una decisione con cui il giudice fissa l'indennità spettante a un patrocinatore d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria: competenza per materia

6 marzo 2020Italiano6 min

parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.12

Lugano

6 marzo 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2019.69 (divorzio su richiesta comune con accordo

parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza

del 14 novembre 2019 da

M__________

B__________, nata G__________,

(patrocinata

dall'avv. )

e

B__________

B__________,

(patrocinato

dall'avv. RE 1 ),

giudicando

sul reclamo del 18 febbraio 2020 presentato dall'avv. contro la decisione del

12 febbraio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha fissato in fr. 2985.45 la

retribuzio­ne a lui spettante come patrocinatore d'ufficio del marito;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 27

gennaio 2020 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha

pronunciato il divorzio tra B__________ B__________l (1986) e M__________

nata G__________ (1982), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio

in virtù della quale il figlio L__________ (26 marzo 2015) è stato affidato

alla madre, con esercizio in comune dell'autorità parentale, riservato il

diritto di visita paterno, mentre B__________ B__________ si è impegnato a

versare un contributo di mantenimento per il figlio di fr. 600.– mensili,

oltre l'assegno

familiare. Non sono state prelevate spese né

sono

state assegnate ripetibili.

Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

B. Il

31 gennaio 2010 l'avv. RE 1, patrocinatore d'ufficio del marito, ha trasmesso al

Pretore aggiunto la sua nota professionale di complessivi fr. 3441.55 (onorario fr. 2905.–, spese fr. 290.50,

IVA fr. 246.05). Con decisione del 12 febbraio 2020 il Pretore aggiunto ha riconosciuto al patrocinatore una

retribuzio­ne di complessivi fr. 2985.45 (onorario fr. 2520.–, spese fr. 252.–, IVA fr. 213.45).

C. Contro la

retribuzione fissata dal Pretore aggiunto l'avv. RE 1 è insorto alla terza Camera civile del Tribunale d'appello con un

reclamo del 18 febbraio 2020 per ottenere l'integrale approvazione della sua

nota professionale di complessivi fr. 3441.55 (onorario fr. 2905.–, spese fr. 290.50,

IVA fr. 246.05) e la conseguente riforma della decisione impugnata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il

reclamo dell'avv. RE 1 è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile,

competente per trattare reclami “contro le decisioni in materia di spese (art.

110.

CPC)” nelle discipline che le sono attribuite (art. 48 lett. a n. 8a

LOG). Ora, il Codice di diritto processuale svizzero è silente sulla via di

ricorso esperibile contro decisioni in cui un giudice fissa l'indennità

spettante a un patrocinatore d'ufficio designato in regime di assistenza

giudiziaria. Per taluni autori una decisione del genere costituisce un

pronunciato in tema di spese nel senso dell'art. 110 CPC (Bühler in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 42 ad art. 121; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander

[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 27 ad

art. 122; Tappy in: Commentaire romand,

CPC, 2ª edizione, n. 21 ad art. 122).

2.

Il Tribunale

federale ha avuto occasione di precisare nondimeno che l'art. 110 CPC concernente

decisioni “in materia di spe­se” non si rapporta in modo incontestabile all'indennità

spettante al patrocinatore d'ufficio. Il Codice di procedura civile, in

effetti, riserva un capitolo speciale all'assistenza giudiziaria e alla

remunerazione del patrocinatore d'ufficio (capitolo 4: art. 117 segg. CPC), per

il che simili aspetti non possono ritenersi inclusi nella nozione di “spese” a

norma dell'art. 104 cpv. 1 CPC (sentenza 5A_689/2015 del 1° febbraio 2016

consid. 5.4; analogamente: sentenza 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2,

in: RSPC 2016 pag. 497).

3.

Premesso ciò, sarà

anche vero che gli art. 110 e 111 CPC sono simmetrici rispetto agli art. 121 e

122.

CPC, gli uni riguardando la liquidazione delle spese giudiziarie in

generale e gli altri la liquidazione delle spese in tema di gratuito

patrocinio. Sta di fatto che l'art. 48 lett. a n. 8a LOG si

riferisce chiaramente al solo art. 110 CPC e che nemme­no i materiali

legislativi accennano all'art. 121 o all'art. 122 CPC (messaggio del Consiglio

di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013, pag. 9 in alto). Ne segue che la

controversia in esame esula dalla competenza

di questa Camera e rientra in quella della terza Camera civile, adita dal

reclamante (art. 48 lett. c n. 1 LOG; I CCA, sentenza inc. 11.2019.139

del 4 dicembre 2019 consid. 3).

4.

Non

si disconosce che nel passato questa Camera ha trattato in circostanze

particolari sporadici reclami contro decisioni sull'ammontare dell'indennità

spettante al patrocinatore d'ufficio. Ma ciò si è verificato nel caso in cui la

decisione fosse intervenuta nel contesto

della sentenza finale, di modo che per attrazione essa andava esaminata

insieme con il merito (I CCA, sentenza inc. 11.2017.44

del 2 giugno 2017, consid. 2). In un altro caso il reclamo era stato presentato

dalla parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, la quale però

difettava manifestamente della legittimazione a ricorrere, onde l'inutilità di

trasmettere il reclamo alla Camera

competente (I CCA, sentenza inc. 11.2019.82 del 6 novembre 2019).

In un terzo caso la trattazione del recla­mo è avvenuta per evidenti ragioni di

economia processuale, dovute al lungo tempo trascorso che non giustificava

ulteriori remore senza offendere il principio di celerità (I CCA, sentenza inc. 11.2016.4

del 1° febbraio 2017 consid. 1). Nessuna delle ipotesi testé evocate sono date

in concre­to. Ne segue che il reclamo in oggetto va trasmesso per

competenza alla terza Camera civile, cui il reclamante l'ha indirizzato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è trasmesso per

competenza alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.

2. Notificazione all'avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).