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Decisione

11.2020.120

Richiesta di gratuito patrocinio: grave ristrettezza?

14 settembre 2020Italiano8 min

dall'Assicurazione contro la disoccupazione per complessivi fr. 128 532.–, circostan­za che CO 1 ha sottaciuto e di

Source ti.ch

Incarto

n.

11.2020.120

Lugano,

14 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente per statuire sulla richiesta di gratuito

patrocinio presentata il 7 settembre 2020 da

IS 1 (NL)

per sé e in rappresentanza della figlia

IS 2 (2009)

(patrocinate

dall'avv. PA 1 )

contestualmente alla domanda di revisione da loro introdotta

nei confronti della senten­za inc. 11.2018.99 (filiazione: modifica di

contributo alimentare) emanata da questa

Camera

il 23 maggio 2019 nella causa SE.2017.5 della Pretura

della giurisdizione di

Locarno

Città che opponeva IS 2 a

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 );

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 23 maggio

2019, emessa su appello di IS 1 e della figlia IS 2, questa Camera ha

condannato CO 1 a versa­re per la figlia un contributo alimentare indicizzato

di fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e di fr. 1350.–

mensili dal 1° gennaio 2019, assegni familiari non compresi, fino al momento in

cui AP 2 fosse partita insieme con la madre per i Paesi Bassi (inc.

11.2018.99). Un ricorso in materia civile pre-sentato da CO 1 contro tale

decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza

5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.

B. Il 7 settembre 2020 IS

1 e la figlia hanno presentato una domanda di revisione per ottenere che, in

modifica della sentenza emanata il 23 maggio 2019 da questa Camera, CO 1

sia tenuto a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 1375.–

mensili dal 1° gennaio al 31 maggio

2017, di fr. 3030.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018, di fr. 2030.– mensili dal

1° gennaio al 31 maggio 2019 e di fr. 1350.– dal 1° giugno 2019 fino

alla partenza di IS 2 per i Paesi Bassi. Nel memoriale esse formulano inoltre una

richiesta di gratuito patrocinio su cui giova statuire senza indugio.

Considerando

in diritto: 1. Ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese

di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Nella

fattispecie IS 1 dichiara di essere casalinga e di non conseguire alcun

reddito, mentre il marito C__________ __________, pilota d'aereo da lei sposato

nel marzo del 2017, guadagna circa € 6200.– mensili, ma deve far fronte a un

fabbisogno coniugale di € 7893.– mensili complessivi. In ragione di ciò essa

chie­de che a lei e alla figlia sia conferito il beneficio del gratuito

patrocinio per la procedu­ra di revisione.

2. Come questa Camera

ha già avuto modo di ricordare, le spese processuali per un'azione volta al

mantenimento del figlio rientrano nel fabbisogno in denaro del figlio medesimo

(sentenza inc. 11.2017.16 del 13 giugno 2018, consid. 9 con rinvii). Ciò vale

anche, analogamente, per una domanda di revisio­ne che riguardi i contributi

alimentari. La protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata

anzitutto dai genitori, sempre che sia necessaria e non appaia senza

possibilità di buon esito (v. anche Hegnauer

in: Berner Kommentar, edizio­ne 1997, n. 39 ad art. 276 CC). Il ruolo

dello Stato è meramente sussidiario (DTF 127 I 206 consid. 3d in fine). Il

Cantone interviene anticipando i costi del processo, in altri termini, solo qualora

Fatti

i genitori siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per affrontare le spese di

causa.

3. Nella fattispecie IS

1 si dice priva di mezzi, ma non pretende che

CO 1 sia sprovvisto delle risorse necessarie per finanziare la domanda

di revisione. Anzi, essa medesima afferma che tra il giugno del 2017 e il

maggio del 2019 costui ha percepito, oltre allo stipendio di fr. 4000.– mensili

lordi per l'attività svolta nella ditta di famiglia, indennità

dall'Assicurazione contro la disoccupazione per complessivi fr. 128 532.–, circostan­za che CO 1 ha sottaciuto e di

cui essa è venuta casualmente a conoscenza solo il 12 maggio 2020. Proprio

per tale motivo essa postula la revisione della sentenza emessa da questa

Camera in materia di contributi alimentari per la figlia. Se non che, foss'anche

IS 1 sfornita di risorse indispensabili, nelle condizioni descritte l'onere di

sovvenzionare la procedura di revisione incomberebbe a CO 1 e non spetterebbe

allo Stato del Canto­ne Ticino anticiparne i costi. Onde l'inconsistenza della

richiesta di gratuito patrocinio.

4. Si aggiunga che,

seppure CO 1 non fosse in grado di far fronte alle spese della procedura di

revisione, la richiesta di gratuito patrocinio non sarebbe destinata a miglior

sorte. I coniu­gi si devono infatti vicendevole e adeguata assistenza nel

mantenimento dei figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC).

L'obbligo del patrigno – o della matrigna – discende dal­l'art. 159 cpv. 3

CC e sussiste nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio,

il genitore non sia in grado di sopperire –

o di sopperire

appieno – al fabbisogno del proprio figlio (RtiD

I-2005 pag. 781 consid. 8

e 9 con rinvii). In concreto, si trovassero tanto IS 1 quanto CO 1 in gravi

ristrettezze, l'onere di finanziare il processo ricadreb­be in ultima analisi

su C__________ __________. Nemme­no in questo caso toccherebbe dunque allo

Stato del Cantone Tici­no anticipare i costi della causa.

Considerandi

5.

IS 1 eccepisce che

il marito guadagna circa € 6200.– mensili, ma deve far fronte a un fabbisogno

coniugale di € 7893.– mensili. In realtà essa si limita sostanzialmente ad

allegare cifre, mentre patrocinata da una legale avreb­be dovuto documentare le

proprie asserzioni, a cominciare dal gravoso costo dell'alloggio (€ 3547.–

mensili), cui si cumulano fr. 1035.– per la locazione di un appartamento a

__________ di cui non è più data a divedere l'utilità. Comunque sia, ai fini

del gratuito patrocinio non fa stato il solo reddito, ma anche la sostanza disponibile

del richiedente o di chi è chiamato ad assumere il sostentamento di lui (DTF 144

III 537 consid. 4.1 con richiami), compresa un'eventuale prestazione di libero

passaggio che può essere riscossa (DTF 135 I 288). Né basta una mancata

liquidità per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio qualora sia

possibile aumentare un onere ipotecario o, al limite, alienare determinati beni

(RtiD I-2010 pag. 677 n. 1c con riferimen­ti). In proposito la giurisprudenza è

esplicita.

6.

Nel caso in esame

nulla è dato di sapere sulla sostanza di C__________ __________ né, a ben

vedere, di IS 1. Ora, non è compito di questa Camera promuovere indagini al

riguardo o condurre ricerche nei ponderosi atti processuali. Tocca a chi

sollecita il beneficio del gratuito patrocinio recare le indicazioni necessarie

sui propri redditi e la propria sostanza, soprattutto ove sia patrocinato da un

legale (sentenza del Tribunale federale 4A_44/2018 del 5 marzo 2018, consid. 5.

3.

con numerosi rimandi; v. anche sentenza 4A_114/2013 del 20 giugno 2013

consid. 4.3.1 in: RSPC 2013 pag. 473). Nella fattispecie nulla rende verosimile

che IS 1 non disponga di patrimonio sufficiente per finanziare i costi legali e

processuali della domanda di revisione. Analoghe considerazioni valgono, in

subordi­ne, per C__________ __________. Quanto a CO 1, si è visto ch'egli

avrebbe incassato dall'Assicurazione contro la disoccupazione, secondo IS 1, un

cospicuo capitale. Nelle circostan­ze descritte non soccorrono le premesse

dell'art. 117 lett. a CPC, in ultima analisi, per concedere alle richiedenti il

beneficio del gratui­to patrocinio.

7.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di giudizi sul gratuito patrocinio – di

natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.

c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con

ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso

raggiungendo la soglia di fr. 30 000.– sotto

il profilo dell'art.74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi

contro la decisione odierna.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

2. IS 1 e IS 2 saranno

invitate a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali

presumibili della domanda di revisione.

3. Notificazione all'avv. .

Comunicazione:

avv. ;

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113

LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).