11.2020.120
Richiesta di gratuito patrocinio: grave ristrettezza?
14 settembre 2020Italiano8 min
dall'Assicurazione contro la disoccupazione per complessivi fr. 128 532.–, circostanza che CO 1 ha sottaciuto e di
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Incarto
n.
11.2020.120
Lugano,
14 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire sulla richiesta di gratuito
patrocinio presentata il 7 settembre 2020 da
IS 1 (NL)
per sé e in rappresentanza della figlia
IS 2 (2009)
(patrocinate
dall'avv. PA 1 )
contestualmente alla domanda di revisione da loro introdotta
nei confronti della sentenza inc. 11.2018.99 (filiazione: modifica di
contributo alimentare) emanata da questa
Camera
il 23 maggio 2019 nella causa SE.2017.5 della Pretura
della giurisdizione di
Locarno
Città che opponeva IS 2 a
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 );
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 maggio
2019, emessa su appello di IS 1 e della figlia IS 2, questa Camera ha
condannato CO 1 a versare per la figlia un contributo alimentare indicizzato
di fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e di fr. 1350.–
mensili dal 1° gennaio 2019, assegni familiari non compresi, fino al momento in
cui AP 2 fosse partita insieme con la madre per i Paesi Bassi (inc.
11.2018.99). Un ricorso in materia civile pre-sentato da CO 1 contro tale
decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza
5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.
B. Il 7 settembre 2020 IS
1 e la figlia hanno presentato una domanda di revisione per ottenere che, in
modifica della sentenza emanata il 23 maggio 2019 da questa Camera, CO 1
sia tenuto a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 1375.–
mensili dal 1° gennaio al 31 maggio
2017, di fr. 3030.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018, di fr. 2030.– mensili dal
1° gennaio al 31 maggio 2019 e di fr. 1350.– dal 1° giugno 2019 fino
alla partenza di IS 2 per i Paesi Bassi. Nel memoriale esse formulano inoltre una
richiesta di gratuito patrocinio su cui giova statuire senza indugio.
Considerando
in diritto: 1. Ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese
di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Nella
fattispecie IS 1 dichiara di essere casalinga e di non conseguire alcun
reddito, mentre il marito C__________ __________, pilota d'aereo da lei sposato
nel marzo del 2017, guadagna circa € 6200.– mensili, ma deve far fronte a un
fabbisogno coniugale di € 7893.– mensili complessivi. In ragione di ciò essa
chiede che a lei e alla figlia sia conferito il beneficio del gratuito
patrocinio per la procedura di revisione.
2. Come questa Camera
ha già avuto modo di ricordare, le spese processuali per un'azione volta al
mantenimento del figlio rientrano nel fabbisogno in denaro del figlio medesimo
(sentenza inc. 11.2017.16 del 13 giugno 2018, consid. 9 con rinvii). Ciò vale
anche, analogamente, per una domanda di revisione che riguardi i contributi
alimentari. La protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata
anzitutto dai genitori, sempre che sia necessaria e non appaia senza
possibilità di buon esito (v. anche Hegnauer
in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 39 ad art. 276 CC). Il ruolo
dello Stato è meramente sussidiario (DTF 127 I 206 consid. 3d in fine). Il
Cantone interviene anticipando i costi del processo, in altri termini, solo qualora
Fatti
i genitori siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per affrontare le spese di
causa.
3. Nella fattispecie IS
1 si dice priva di mezzi, ma non pretende che
CO 1 sia sprovvisto delle risorse necessarie per finanziare la domanda
di revisione. Anzi, essa medesima afferma che tra il giugno del 2017 e il
maggio del 2019 costui ha percepito, oltre allo stipendio di fr. 4000.– mensili
lordi per l'attività svolta nella ditta di famiglia, indennità
dall'Assicurazione contro la disoccupazione per complessivi fr. 128 532.–, circostanza che CO 1 ha sottaciuto e di
cui essa è venuta casualmente a conoscenza solo il 12 maggio 2020. Proprio
per tale motivo essa postula la revisione della sentenza emessa da questa
Camera in materia di contributi alimentari per la figlia. Se non che, foss'anche
IS 1 sfornita di risorse indispensabili, nelle condizioni descritte l'onere di
sovvenzionare la procedura di revisione incomberebbe a CO 1 e non spetterebbe
allo Stato del Cantone Ticino anticiparne i costi. Onde l'inconsistenza della
richiesta di gratuito patrocinio.
4. Si aggiunga che,
seppure CO 1 non fosse in grado di far fronte alle spese della procedura di
revisione, la richiesta di gratuito patrocinio non sarebbe destinata a miglior
sorte. I coniugi si devono infatti vicendevole e adeguata assistenza nel
mantenimento dei figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC).
L'obbligo del patrigno – o della matrigna – discende dall'art. 159 cpv. 3
CC e sussiste nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio,
il genitore non sia in grado di sopperire –
o di sopperire
appieno – al fabbisogno del proprio figlio (RtiD
I-2005 pag. 781 consid. 8
e 9 con rinvii). In concreto, si trovassero tanto IS 1 quanto CO 1 in gravi
ristrettezze, l'onere di finanziare il processo ricadrebbe in ultima analisi
su C__________ __________. Nemmeno in questo caso toccherebbe dunque allo
Stato del Cantone Ticino anticipare i costi della causa.
Considerandi
5.
IS 1 eccepisce che
il marito guadagna circa € 6200.– mensili, ma deve far fronte a un fabbisogno
coniugale di € 7893.– mensili. In realtà essa si limita sostanzialmente ad
allegare cifre, mentre patrocinata da una legale avrebbe dovuto documentare le
proprie asserzioni, a cominciare dal gravoso costo dell'alloggio (€ 3547.–
mensili), cui si cumulano fr. 1035.– per la locazione di un appartamento a
__________ di cui non è più data a divedere l'utilità. Comunque sia, ai fini
del gratuito patrocinio non fa stato il solo reddito, ma anche la sostanza disponibile
del richiedente o di chi è chiamato ad assumere il sostentamento di lui (DTF 144
III 537 consid. 4.1 con richiami), compresa un'eventuale prestazione di libero
passaggio che può essere riscossa (DTF 135 I 288). Né basta una mancata
liquidità per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio qualora sia
possibile aumentare un onere ipotecario o, al limite, alienare determinati beni
(RtiD I-2010 pag. 677 n. 1c con riferimenti). In proposito la giurisprudenza è
esplicita.
6.
Nel caso in esame
nulla è dato di sapere sulla sostanza di C__________ __________ né, a ben
vedere, di IS 1. Ora, non è compito di questa Camera promuovere indagini al
riguardo o condurre ricerche nei ponderosi atti processuali. Tocca a chi
sollecita il beneficio del gratuito patrocinio recare le indicazioni necessarie
sui propri redditi e la propria sostanza, soprattutto ove sia patrocinato da un
legale (sentenza del Tribunale federale 4A_44/2018 del 5 marzo 2018, consid. 5.
3.
con numerosi rimandi; v. anche sentenza 4A_114/2013 del 20 giugno 2013
consid. 4.3.1 in: RSPC 2013 pag. 473). Nella fattispecie nulla rende verosimile
che IS 1 non disponga di patrimonio sufficiente per finanziare i costi legali e
processuali della domanda di revisione. Analoghe considerazioni valgono, in
subordine, per C__________ __________. Quanto a CO 1, si è visto ch'egli
avrebbe incassato dall'Assicurazione contro la disoccupazione, secondo IS 1, un
cospicuo capitale. Nelle circostanze descritte non soccorrono le premesse
dell'art. 117 lett. a CPC, in ultima analisi, per concedere alle richiedenti il
beneficio del gratuito patrocinio.
7.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di giudizi sul gratuito patrocinio – di
natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.
c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con
ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso
raggiungendo la soglia di fr. 30 000.– sotto
il profilo dell'art.74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi
contro la decisione odierna.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
2. IS 1 e IS 2 saranno
invitate a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali
presumibili della domanda di revisione.
3. Notificazione all'avv. .
Comunicazione:
–
avv. ;
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113
LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).