11.2020.121
Divorzio su azione di un coniuge: contributo alimentare per la moglie e per il figlio
23 aprile 2021Italiano28 min
segue che, con una capacità lucrativa di fr. 2400.– mensili fino al 4 maggio 2021 e di fr. 3000.– mensili in seguito,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.121
Lugano
23 aprile 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa DM.2019.4
(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera
promossa con petizione del 5 aprile 2019 da
AP
1 (TI)
(patrocinato
dall'avv. PA 1, )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2, ),
giudicando sull'appello dell'8 settembre 2020 presentato da AP 1 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 6 agosto 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1968) e AO 1 (1974),
cittadina lettone, si sono sposati a __________ (Lettonia) l'11 giugno 2004. A quel momento la sposa aveva già una figlia, D__________,
nata il 31 ottobre 2000 da una precedente relazione. Dal matrimonio è nato A__________,
il 18 maggio 2005. Il marito, tecnico di riscaldamenti, lavora come commesso
viaggiatore per la __________ AG di __________ (ZH). AO 1 non ha esercitato attività
lucrativa durante la vita in comune, dedicandosi
esclusivamente al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi
vivono separati dal 1° giugno 2016, quando AP 1 ha la-sciato l'abitazione
coniugale (particella n. 700 RFD di __________,
sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione
di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Una procedura a tutela dell'unione coniugale
promossa il 26 marzo 2016 da AO 1 è terminata con un accordo dei coniugi, omologato il 27
giugno 2019 dal Pretore del Distretto di Riviera. In virtù
di tale accordo l'abitazione
coniugale è stata attribuita alla moglie, A__________ è stato affidato alla
madre (riservato il diritto di visita paterno) e AP 1 si
è impegnato a versare un contributo alimentare per moglie e figlio di fr. 2800.– mensili complessivi,
senza cenno ad assegni familiari (inc. SO.2016.94).
C. Nel frattempo, il 4
aprile 2019, AP 1 ha intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo
l'affidamento congiunto di A__________
(una settimana da ciascun genitore) con esercizio in comune dell'autorità
parentale e offrendo per il figlio un contributo alimentare di fr. 866.–
mensili (senza cenno ad assegni familiari). Egli ha proposto inoltre lo
scioglimento della comproprietà immobiliare mediante assegnazione esclusiva del fondo alla moglie dietro
conguaglio di fr. 165 000.– o,
eventualmente, mediante vendita a terzi con
suddivisione del ricavo a metà,
previo versamento di fr. 150 000.– alla moglie e di fr. 120 000.– al marito. Infine egli ha proposto
di ripartire a metà la
prestazione d'uscita da lui maturata in costanza di matrimonio presso il suo
istituto di previdenza professionale.
D. All'udienza
di conciliazione, 22 maggio 2019, i coniugi si sono accordati sul principio del
divorzio, mentre sugli altri punti non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il
Pretore ha assegnato alla convenuta un termine
di 30 giorni per presentare la risposta scritta. In un memoriale del 30
luglio 2019 AO 1 ha rivendicato l'affidamento esclusivo di A__________ (riservato
il diritto di visita paterno), un contributo
alimentare per sé di fr. 2000.– mensili e uno per il figlio di fr. 800.–
mensili (senza cenno ad assegni familiari). Essa ha chiesto inoltre di differire
lo scioglimento della comproprietà immobiliare fino alla maggiore età del figlio
o fino al termine di una formazione appropriata e ha rivendicato la metà della
prestazione d'uscita acquisita dal
marito in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale, non senza instare per una provvigione ad litem di
fr. 3000.–.
E. In una replica del 12
settembre 2019 l'attore ha riaffermato le proprie domande, avversando quelle
della moglie. Con duplica del 23 ottobre 2019 la convenuta ha chiesto di fissare
il contri-buto alimentare di fr. 2000.– mensili per sé fino alla vendita
dell'immobile, aumentandolo a fr. 2700.– mensili dopo di allora e a fr. 2800.–
mensili dalla maggiore età del figlio o dal termine della relativa formazione
scolastica o professionale. Alle prime arringhe del 21 gennaio 2020 i coniugi si
sono accordati sull'assegnazione dell'immobile alla moglie fino al 31 dicembre
2021 (con definizione del compenso in favore del marito qualora la convenuta decidesse
di “ritirarlo definitivamente”), sull'affidamento del figlio alla madre, sul
diritto di visita paterno e sul contributo alimentare per il figlio di fr.
1500.– mensili, assegno familiare compreso. Per il resto essi hanno notificato
prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 9 aprile 2020.
Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte.
F. Nel suo allegato
conclusivo del 29 maggio 2020 l'attore ha ribadito le proprie posizioni,
chiedendo di fissare in fr. 29 646.80
il conguaglio dovuto alla moglie in esito al riparto della sua previdenza
professionale. In un memoriale del 25 maggio 2020 la convenuta ha confermato a
sua volta le proprie domande, salvo aumentare a fr. 2841.–
mensili il contributo alimentare chiesto per sé fino alla maggiore età del
figlio, a fr. 3534.50 mensili dopo di allora e a fr. 4223.50 mensili dall'estinzione
di un debito privato del marito. In seguito all'entrata in carica del nuovo
Pretore, il 1° giugno 2020, le parti hanno rinunciato a ripetere le
arringhe finali.
G. Statuendo con
sentenza del 6 agosto 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato
all'istituto di previdenza del marito di trasferire fr. 29 646.80 su un conto di libero passaggio
intestato alla moglie, ha accertato lo scioglimento della comproprietà immobiliare
a __________ secondo le modalità concordate dai coniugi, ha affidato A__________
alla madre (riservato il diritto di visita paterno), lasciando l'autorità
parentale congiunta, e ha obbligato AP 1 a versare i seguenti contributi
alimentari anticipati:
– per
la moglie:
fr. 1877.– mensili fino al 31 dicembre
2021 e
fr.
2146.– mensili dal 1° gennaio
2022 fino al pensionamento del marito;
– per
A__________:
fr.
1080.– mensili, assegni familiari non compresi, fino al 31 dicembre 2021 e
fr.
1372.– mensili, assegni familiari
non compresi, dal 1° gennaio 2022 in poi, riservato l'art. 277 cpv. 2 CC;
oltre
al pagamento delle spese per l'attività hockeistica fino alla maggiore età.
Infine egli ha respinto la
richiesta di provvigione ad litem e ha posto le spese processuali di
complessivi fr. 2500.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla
convenuta fr. 3000.– per ripetibili.
H. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 settembre
2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere il contributo
alimentare per la moglie e di limitare quello per il figlio al 31 gennaio 2021.
In via subordinata egli chiede di ridurre il contributo alimentare per la
moglie a fr. 439.– mensili e insta in tal caso per il beneficio del
gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2020 AO 1 propone di
respingere l'appello. In una replica spontanea del 10 novembre 2020 e in una
duplica spontanea del 7 dicembre 2020 le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione
mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito
è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare per la moglie in
discussione davanti al Pretore.
Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la sentenza
impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'attore il 7 agosto 2019 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso
fino al 15 agosto 2020 (compreso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b
CPC e sarebbe scaduto pertanto lunedì 14 settembre 2020. Introdotto l'8 settembre
2020, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. L'attore acclude all'appello
una lista di offerte di lavoro datata 28 agosto 2020 come cameriere e addette
alla pulizia pubblicate sul sito internet “tutti.ch” (doc.
B di appello), come pure una dichiarazione del 19 luglio 2020 in cui il suo
datore di lavoro attesta il mancato versamento di bonus per il 2020 (doc. C di
appello). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono
immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Non si disconosce che, come obietta la
convenuta, le citate offerte di lavoro “idoneo per la moglie” potessero già
essere sottoposte al Pretore. Quelle presentate dall'appellante si riferiscono nondimeno
a offerte successive all'emanazione della sentenza impugnata. Sono quindi ricevibili.
Quanto al secondo documento, precedente l'emanazione della decisione pretorile,
l'ammissibilità è dubbia, ma come si vedrà in appresso l'attestato non è di
rilievo ai fini del giudizio.
3. Litigiosi rimangono,
in appello, il contributo alimentare per la moglie e quello per il figlio. Tutto il
resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Riguardo ai contributi alimentari, il Pretore ha
ravvisato anzitutto nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (12 anni),
dal quale è nato un figlio, ciò che ha influito concretamente sulla situazione
economica della moglie. Quest'ultima
ha diritto perciò di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita
sostenuto durante la comunione domestica o quanto meno, in mancanza di dati, di
vedersi assicurare il proprio fabbisogno minimo. Posto ciò, il Pretore ha accertato unicamente, da parte della
convenuta, un'entrata di
fr. 250.– mensili
corrispondenti alla locazione di una camera nell'abitazione coniugale fino al
31 dicembre 2021, mentre ha
rinunciato a computarle un
reddito ipotetico. Circa il fabbisogno minimo, egli lo ha calcolato in
fr. 2127.– mensili fino al 31 dicembre
2021 (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio
fr. 417.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del
figlio], premio della cassa malati dedotto il sussidio fr. 113.–, “terzo
pilastro” fr. 160.–,
assicurazione dell'automobile e imposta di circolazione fr. 61.–, onere
fiscale fr. 27.–) e in fr. 2710 mensili dopo di allora (fr. 2127.–
meno il costo dell'alloggio di fr. 417.–, più fr. 1000.– per una
nuova locazione riconosciuta dal marito in caso di vendita dell'immobile). Ne ha desunto, il primo giudice, che AO
1 accusa un ammanco di fr. 1877.– mensili fino al 31 dicembre 2021
e di fr. 2710.– mensili da allora in poi.
Quanto al marito, il
Pretore ne ha accertato il reddito in complessivi
fr. 9400.– mensili (stipendio fr. 7850.–, provvigione fr. 1550.–) a
fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5622.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, premio della
cassa malati fr. 437.–, assicurazione RC fr. 25.–, assicurazione per
la garanzia della locazione fr. 12.–, credito privato fr. 1348.–, spese
legali fr. 500.–, imposte fr. 600.–). Relativamente al fabbisogno in
denaro del figlio, il primo giudice lo ha determinato in fr. 1340.– mensili fino al 31 dicembre 2021
e in fr. 1372.– mensili in
seguito, già dedotto l'assegno familiare, ma comprese le spese per l'attività hockeistica. Nelle circostanze descritte egli ha ritenuto che, con un margine disponibile di fr. 2438.– mensili fino al 31
dicembre 2021 e di fr. 2146.– mensili in seguito, AP 1 è in grado di
erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1877.– mensili fino al
31 dicembre 2021 e di fr. 2146.– mensili dopo di allora, fino al di lui pensionamento.
4. I criteri che
presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo
il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare
(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente
illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al
proposito basti ricordare che se non
si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio
debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare
(art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato
quello del clean break, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura
del possibile, acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé
ai suoi bisogni, dall'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i
coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei
compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).
Il
principio dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio prevale sul
principio della solidarietà: un coniuge può quindi pretendere un contributo
alimentare soltanto se non è in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento
e se l'altro coniuge dispone di un'adeguata capacità
contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_78/2020 del 5 febbraio
2021 consid. 4.1 con rinvii). Il principio dell'indipendenza economica dei
coniugi si concreta di regola dalla pronuncia del divorzio, fermo restando che
un obbligo in tal senso esiste già dal momento della sepa-razione se non v'è
più alcuna prospettiva ragionevole di una ripresa della vita in comune
(sentenza del Tribunale federale 5A_104/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 5.2).
In linea di principio incombe al richiedente addurre i fatti dai quali risulti
che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito
mantenimento (I CCA, sentenza inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020
consid. 8a con rinvio alle sentenze del
Tribunale federale 5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 e 5A_319/2016
del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).
5. L'appellante rimprovera
anzitutto al Pretore di non avere imputato alla moglie un reddito ipotetico, nonostante
essa sia ancora giovane, non soffra di impedimenti fisici e non debba più
occuparsi assiduamente del figlio. Egli fa valere che dalla separazione in poi
la convenuta, a quel momento quarantaduenne, non ha compiuto alcuno sforzo per
reperire un'occupazione, salvo rivolgersi alla pubblica assistenza. Eppure –
egli continua – essa dispone di un diploma di nail artist e può lavorare
in uno studio di estetista, oppure potrebbe trovare un impiego in settori che
non richiedono particolari titoli di studio come quelli della vendita, della
gastronomia o delle pulizie. Per l'appellante, già solo dipartendosi da un minimo
salariale in questi comparti (fr. 3200.– mensili), la convenuta sarebbe in
grado di far fronte autonomamente al proprio debito mantenimento.
a) Per fissare l'entità di contributi
alimentari ci si fonda – per principio – sul reddito effettivo del coniuge
richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la
ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un
guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla
concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2,
137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag.
735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta
così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una
determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della
formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quegli
abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale
sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della
formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della
situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137
III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735
consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).
Trattandosi
di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato
un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia,
vigeva fino a poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse
pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione
quel coniuge avesse già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110
consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018
consid. 3.3). In una recente sentenza destinata a pubblicazione il Tribunale
federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne
derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume ora che un'occupazione
retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista
effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di
bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, a
cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte
in precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del
lavoro (sentenza del Tribunale federale 5A_104/2018
del 2 febbraio 2021 consid. 5.5 e 5.6; cfr. anche sentenza 5A_907/2018 del 3 novembre 2020
consid. 3.4.4).
b) Nel caso in esame il Pretore ha ricordato che i coniugi si sono separati nel giugno
del 2016 e ha constatato che in quattro anni la moglie ha compiuto unicamente
cinque ricerche di lavoro, nell'ottobre del 2016. Se non che, egli ha
soggiunto, per accordo dei coniugi la convenuta si occupava della casa e della
famiglia, né dopo la separazione il marito ha preteso l'esercizio di
un'attività lucrativa, tant'è che le ha sempre versato un contributo alimentare
di fr. 2800.– mensili. Nelle circostanze descritte, dandosi una donna rimasta
lontana dal mondo del lavoro per 16 anni, l'attuale situazione del mercato
dell'impiego, che ha subìto un duro colpo per le chiusure dovute all'emergenza
sanitaria, rendono difficile un reinserimento professionale. Ne ha concluso, il
Pretore, che non può pretendersi dall'interessata una ripresa dell'attività
lavorativa a tempo pieno, “nonostante essa
sia ancora relativamente giovane, sembri disporre di un diploma, non abbia
problemi di salute che le precludano un'attività lavorativa diurna e non abbia
oneri di accudimento”.
c) Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2020
AO 1 ribadisce
di non avere mai esercitato un'attività lucrativa, di modo che un suo
inserimento nel mercato del lavoro non è possibile né esigibile, tanto meno ove
si pensi che la giurisprudenza non esige più l'entrata di una donna nella vita
professionale dopo i 46 anni. Essa rileva inoltre di non disporre di un
diploma quale nail artist che la abiliti a svolgere l'attività in
Svizzera, ma di avere frequentato solo un corso oltre “20 anni orsono”. Adduce poi
di essere assorbita dalla sua funzione materna, poiché il figlio denota
problemi comportamentali e ha esigenze particolari dovute all'intensa attività
hockeistica. Sostiene infine di avere un problema agli occhi che le impedisce
di guidare dall'imbrunire e che la camera offerta a
suo tempo in locazione è ora occupata dal figlio, sicché essa non percepisce
più nemmeno il canone di fr. 250.– mensili.
6. Dagli atti non
risulta quale sia la formazione di AO 1. L'allegazione dell'appellante, secondo
cui essa dispone di un diploma come nail artist, è contestata, la moglie
sostenendo di avere unicamente seguito un corso “venti anni orsono”. Sia come
sia, secondo gli accertamenti del Pretore la convenuta
non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune, dedicandosi unicamente al governo della casa e alla
cura della famiglia. Per converso, essa risulta in buona
salute, salvo soffrire di un disturbo agli occhi che le impedisce di guidare
nelle ore notturne (doc. 22 e 23).
a) Relativamente
all'età, quando i coniugi si sono separati, il 1° giugno
2016, AO 1 aveva 42 anni, ma doveva ancora occuparsi del figlio A__________, undicenne.
E a quel momento vigeva il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a
cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in
cui il figlio a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività
a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c;
v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La giurisprudenza del Tribunale
federale pubblicata in DTF 144 III 481 prevede ora che la madre abbia a
intraprendere un'attività lucrativa all'80% quando il figlio inizia la scuola
secondaria. Tale giurisprudenza però è stata adottata solo il 21 settembre 2018
ed è stata oggetto di un comunicato stampa il 28 settembre successivo, per
poi essere pubblicata nella raccolta ufficiale il 27 marzo 2019. V'è da domandarsi in ogni modo se a quel momento la convenuta non
dovesse attivarsi per trovare un impiego a tempo parziale. Comunque sia, AP 1 non ha preteso che
allora la moglie intraprendesse un'attività lucrativa. Anzi, ha accettato per finire di versarle un contributo alimentare di
fr. 2000.– mensili. In circostanze del genere l'interessata poteva ancora contare sul riparto dei
ruoli assunto durante la
comunione domestica.
b) Sta di fatto che al momento in cui è stata promossa l'azione
di divorzio, il 4 aprile 2019, AO 1, quarantacinquenne, non poteva più
legittimamente supporre che da lei non ci si aspettasse l'esercizio di
un'attività lucrativa all'80%, come prevede la nuova giurisprudenza applicabile anche alle cause pendenti (I
CCA, sentenza inc. 11.2018.104 del 27 dicembre 2019 consid. 6c). A quel momento il marito rifiutava ormai qualsiasi
contributo di mantenimento, ritenendola autosufficiente, e chiedeva di computare alla medesima un reddito ipotetico. Certo, l'interessata fa valere che in quel pe-riodo essa doveva seguire
con assiduità il figlio, il quale denota problemi di comportamento e svolge un'intensa attività
hockeistica. Dagli atti non si evince tuttavia che il ragazzo necessitasse
di una presenza costante e continua della madre, né che l'accompagnamento
all'attività sportiva del figlio incombesse a
lei sola (ascolto di A__________, del 29 maggio 2019, pag. 1). Nulla
permette di concludere pertanto che dall'aprile del 2019 in poi sussistessero per
la convenuta ostacoli all'esercizio di una professione. Ne discende che AO 1
era tenuta, per principio, a procurarsi redditi
propri con un'attività
lucrativa all'80% per poi estendere tale
attività a tempo pieno dopo il 16° compleanno di A__________ (5 maggio 2021).
c) Il
problema è che, foss'anche la convenuta in possesso di un diploma di nail artist, la mancanza di esperienza
rende oggettivamente problematico un suo inserimento professionale in quel comparto. Ciò non toglie che essa sia
ancora relativamente giovane e non accusi problemi di salute, sicché va
considerata abile all'esercizio di un'attività lucrativa in ambiti che non
richiedano una particolare formazione. E se un impiego in settori come la
vendita al dettaglio o la gastronomia non appare prospettabile, non si vede
perché – né l'interessata spiega – un inserimento non dovrebbe essere possibile
in settori meno qualificati, come l'aiuto domestico o il ramo delle pulizie,
occupazione che la convenuta medesima aveva cercato in passato (doc. 26).
d) Per
quel che riguarda la possibilità di svolgere un'attività lucrativa a tempo
pieno, dagli atti risulta che, dopo essersi annunciata il 4 ottobre 2019
all'ufficio di collocamento (doc. 24), tra il 7 e il 10 di quel mese l'interessata
ha compiuto cinque ricerche d'impiego infruttuose (doc. 26). Vistasi rifiutare un'indennità
di disoccupazione il 16 ottobre 2019 (doc. 25), non consta che in seguito essa
abbia compiuto ulteriori ricerche. Come ha rilevato il Pretore, non si può
pertanto affermare che costei abbia profuso l'impegno da lei esigibile per trovare
un'occupazione. Non avendo dimostrato impedimenti che ostassero all'esercizio
di un'attività lucrativa, AO 1 deve assumere ora le conseguenze della sua
passività. Si fosse debitamente attivata nell'aprile del 2019 per reperire
un'attività all'80% nel settore delle pulizie o dell'aiuto domestico, anche se
sprovvista di particolare esperienza, essa avrebbe potuto presumibilmente contare su un reddito
di almeno fr. 2400.– netti mensili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24
marzo 2021 consid. 6e con rin-vio; si vedano i salari minimi menzionati nel contratto
collettivo di lavoro per il personale domestico, imprese di pulizia e facility
services per il Cantone Ticino, valido fino al 30 giugno 2022, pubblicato
nel Bollettino ufficiale delle leggi, volume 145 del 1° ottobre 2019, pag.
329).
Non
si disconosce la situazione del mercato in Svizzera dovuta all'emergenza
sanitaria del COVID-19 né si ignorano le conseguenze delle misure adottate dalle
autorità in simile contesto. Tuttavia non è notoria per il giudice la
situazione individuale di ogni singolo. Dato che non tutti i settori economici
sono ugualmente toccati dalla pandemia, un riferimento generale alla situazione
in Svizzera non è sufficiente per dimostrare che il conseguimento di un reddito
ritenuto ragionevole non sia possibile o sia possibile solo dopo lunghe
ricerche (sentenza del Tribunale federale 5A_467/2020 del 7 settembre 2020
consid. 5.3, in: FamPra.ch 2021 pag. 136). E in concreto, per tacere del fatto
che la convenuta non ha ancora dato
prova di essersi attivata con zelo per reperire un impiego, la
documentazione prodotta dall'appellante in questa sede sostanzia l'esistenza di opportunità di lavoro nel settore delle pulizie
(doc. B di appello). Del resto AO 1 non può pretendere un periodo transitorio per trovare un'occupazione. Essa sapeva fin
dal momento in cui è stata introdotta l'azione di divorzio che avrebbe dovuto
mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa, non potendo più confidare
sul modello di accudimento parentale anteriore alla separazione (analogamente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2020 consid. 16 con
riferimenti).
e) Ne
segue che, con una capacità lucrativa di fr. 2400.– mensili fino al 4 maggio 2021 e di fr. 3000.– mensili in seguito,
l'interessata è in grado di finanziare da sé il proprio “debito mantenimento” di fr. 2127.–
mensili fino alla vendita dell'immobile in comproprietà e di fr. 2710.– mensili
in seguito. Nelle osservazioni all'appello AO 1 ribadisce che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 2728.– mensili, ma
non spiega perché il calcolo del Pretore, che ha tenuto conto della partecipazione
del figlio al costo dell'alloggio e del sussidio cantonale per la cassa malati,
sia erroneo. In definitiva essa
non può pretendere perciò l'erogazione di contributi alimentari e al proposito l'appello merita accoglimento. Ciò rende
superfluo esaminare le censure sul fabbisogno minimo della moglie e sul reddito
conseguito dal marito.
7. Relativamente al
fabbisogno in denaro di A__________, il Pretore lo ha fissato in fr. 1080.– mensili
fino al 31 dicembre 2021, rilevando che dal 1° gennaio 2022 in poi il costo
dell'alloggio dipenderà dalla questione di sapere se la madre rileverà la quota
del marito nella comproprietà immobiliare o se il fondo sarà venduto.
Constatato che in quest'ultima evenienza AP 1 riconosce per il figlio un
contributo alimentare di fr. 500.–
mensili, il primo giudice ha aumentato il fabbisogno in denaro del ragazzo a
fr. 1372.– mensili.
a) L'appellante
non contesta il fabbisogno in denaro del figlio stabilito dal Pretore. Rimprovera
a quest'ultimo di essersi dipartito dal fallace presupposto per cui alla fine di
dicembre del 2021 la moglie non ritirerà la proprietà immobiliare, e ciò
comporterà un aumento delle necessità della convenuta e del figlio. A suo
avviso, tale conclusione non corrisponde alla volontà delle parti e si fonda su
“un evento non sufficientemente definito”. Chiede pertanto di prescindere
dall'adeguare i contributi alimentari, la moglie potendo – se del caso – chiederne
l'aumento.
b) Come
si è visto, AO 1 non si vede riconoscere contributi alimentari. L'argomentazione
dell'appellante si limita dunque all'adeguamento del contributo alimentare per il figlio. Ciò posto, alle
prime arringhe del 21 gennaio 2020 i coniugi si erano accordati
sull'assegnazione dell'immobile alla moglie fino al 31 dicembre 2021 e avevano
previsto che “entro detto termine la moglie dovrà comunicare al marito se
intende ritirare l'abitazione o se acconsente alla vendita”. Avesse ritirato l'abitazione
coniugale, la moglie avrebbe versato fr. 170 500.–
al marito e avrebbe assunto il debito ipotecario, previo consenso della banca. In
caso contrario le parti avrebbero determinato le modalità della vendita, fermo
restando che ciascun coniuge avrebbe avuto diritto alla metà dell'utile, dedotte
le spese, l'ipoteca e gli apporti immessi (beni propri della moglie per fr. 150 000.– complessivi, beni propri del marito per fr.
113 000.– prelevati dalla previdenza
professionale).
Ora,
a prescindere dal fatto che AO 1 non è in grado per la sua precaria situazione
Considerandi
finanziaria di ritirare l'immobile (osservazioni all'appello del 27 ottobre
2020, pag. 2), già al momento in cui il Pretore ha statuito la vendita del
fondo appariva un evento prevedibile proprio per le condizioni economiche della moglie. A ragione quindi il
primo giudice ha tenuto conto già allora del presumibile costo di un alloggio che l'interessata sarebbe stata
tenuta a trovare dopo l'alienazione della casa. In mancanza di certezze
sul momento in cui ciò sarebbe avvenuto, tuttavia, il problema consiste nello stabilire la data da cui far decorrere la modifica
dei contributi alimentari per il figlio, i cui paramenti di adeguamento
non sono contestati dall'appellante.
Non potendosi formulare prognosi precise, conviene perciò fissare la
decorrenza dal momento della vendita dell'immobile. La decisione impugnata va riformata
di conseguenza.
8.
Il Pretore ha
fissato il contributo di mantenimento per A__________ in fr. 1080.– mensili fino al 31 dicembre 2021 e
in fr. 1372.– mensili in seguito, riservato “espressamente l'art. 277 cpv. 2 CC
nel caso in cui il figlio non dovesse essere ancora autosufficiente al
raggiungimento della maggiore età”. Questa
Camera deve intervenire d'ufficio in applicazione del principio inquisitorio
illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC) relativamente alla durata dell'obbligo
alimentare. Per giurisprudenza consolidata, i contributi alimentari per i
figli stabiliti in una sentenza di divorzio vanno fissati non solo fino alla
maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o
professionale (DTF 139 III 404 in alto). La vaga “riserva”
formulata dal Pretore con richiamo all'art. 277 cpv. 2 CC non
adempie tale requisito. Il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata va dunque
precisato nel senso che il contributo alimentare per A__________ è dovuto fino
alla maggiore età del figlio o fino al termine della formazione scolastica o
professionale, ove questa dovesse concludersi più tardi (analogamente: I CCA,
sentenze inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016
consid. 14 e inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016 consid. 10).
9.
Le spese del giudizio odierno seguono la
vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il marito ottiene causa vinta sulla
soppressione del contributo alimentare per la moglie, ma soccombe
sull'adeguamento del contributo di mantenimento per il figlio. In condizioni
del genere, visti gli importi in gioco, si giustifica equitativamente di
porre un quinto delle spese a carico dell'appellante e il resto a carico della
convenuta. Patrocinato da un legale, l'appellante ha diritto altresì a
un'equa indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena:
RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Dandosi l'accoglimento della domanda
principale di appello, la richiesta subordinata di AP 1 intesa a ottenere il
beneficio del gratuito patrocinio diventa senza interesse.
L'esito
dell'attuale giudizio impone la riforma degli oneri di prima sede, che
l'appellante chiede di porre interamente a carico della convenuta. È vero che
davanti al Pretore quest'ultima ha ecceduto nelle proprie richieste alimentari.
È altrettanto vero però che nelle cause del diritto di famiglia il giudice può
suddividere le spese giudiziarie “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Non è dunque escluso che in simili
procedure la parte vittoriosa possa essere tenuta a sopportare oneri
processuali (sentenza del
Tribunale federale 5A_118/2020 del 27 maggio 2020 consid. 4.1 con rinvii). In concreto non va
dimenticato inoltre che il Pretore ha rifiutato alla moglie una provvigione ad
litem, avendole riconosciuto “congrue ripetibili”. Tutto ponderato si
giustifica così di suddividere gli oneri processuali in ragione di metà
ciascuno e di compensare le ripetibili.
10.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente in concreto la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4. La
richiesta di contributo alimentare formulata da AO 1 è respinta.
6. AP
1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi
alimentari per il figlio A__________:
fr. 1080.–
(assegno familiare non compreso) fino alla vendita dell'abitazione coniugale e
fr. 1372.–
(assegno familiare non compreso) dalla vendita dell'abitazione coniugale in poi.
Il
contributo è dovuto fino alla maggiore età o fino al termine della formazione
scolastica. Fino alla maggiore età del figlio AP 1 assume direttamente il
pagamento delle spese dell'attività hockeistica di
A__________.
9. Le spese
processuali di complessivi fr. 2500.–
sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di appello di fr.
2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quinto a carico dell'appellante medesimo e per il
resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili
ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).