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Decisione

11.2020.123

Divorzio: rinuncia dei coniugi al riparto per metà della prestazione d'uscita della previdenza professionale

21 maggio 2021Italiano25 min

1990. Dal matrimonio sono nati L__________ (1991) e G__________ (1993), ora maggiorenni

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.123

Lugano,

21 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2020.51 (divorzio su richiesta comune) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 26 febbraio 2020 da

AP 2 , e

AP 1

(già patrocinati dall'avv. ),

giudicando

sull'appello del 14 settembre 2020 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza

emessa il 13 luglio 2020 dal Pretore aggiunto;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1963),

cittadino italiano, e AP 2 (1964) si sono sposati a __________ il 23 febbraio

1990. Dal matrimonio sono nati L__________ (1991) e G__________ (1993), ora maggiorenni

e indipendenti. I coniugi vivono separati dal 2010, quando il marito ha

lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 563 RFD di __________, proprietà

della moglie) per trasferirsi in un appartamento nel medesimo Comune. Il 26

febbraio 2020 i coniugi han­no presentato al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, un'istanza di divorzio su richiesta comune con intesa totale. Per

quanto attiene alla previdenza professionale, la convenzione sugli effetti del

divorzio da loro stipulata prevedeva:

5. Previdenza

professionale e vincolata

a) Moglie

La

prestazione di libero passaggio della moglie, dedotta la parte stimata

al matrimonio

nonché i relativi interessi su quell'importo, ammonta a fr. 268 679.40.

b) Marito

Il marito nel 2009 ha prelevato l'avere di

vecchiaia LPP, pari a fr. 88 245.60, accumulato in costanza di

matrimonio per avviare la propria attività indipendente.

Attualmente

egli dispone dei seguenti averi/risparmi previdenziali (3a e 3b):

polizza n.

G.3.__________: fr. 63 019.–

polizza n.

G.6.__________: fr. 17 609.–

polizza n. 6.__________: fr.

40 451.–.

c) Rinuncia

reciproca

Considerata

la separazione di lunga durata, l'equivalenza degli importi indicati ad 5a e 5b

della presente convenzione, considerato inoltre come entrambi i coniugi sono in

grado di costituirsi un'adeguata previdenza per la vecchiaia, essi rinunciano

alla suddivisione della cassa pensioni rispettivamente ad un'equa indennità per

il prelievo anticipato del secondo pilastro ed al versamento di metà della

previdenza libera e vincolata accumulata in costanza di matrimonio.

B. Assunta altra

documentazione, all'udienza del 9 giugno 2020, indetta per l'audizione

congiunta e separata dei coniugi, il Pretore aggiunto ha avvertito AP 2 e AP 1

che in materia di previdenza professionale la convenzione sugli effetti del

divorzio non poteva essere omologata, poiché la prestazione d'uscita maturata

dalla moglie andava divisa a metà. I coniugi hanno accettato così di registrare

a verbale la seguente modifica:

Le parti chiedono di omologare quanto segue:

È fatto ordine alla Cassa pensioni __________ di __________, __________,

__________, di trasferire l'importo di fr. 143 647.60 dall'avere previdenziale

di AP 2 (n. AVS __________.__________.__________.__________) a favore di un

conto di libero passaggio intestato a AP 1 (n. AVS __________.__________.__________.__________)

che verrà aper­to da quest'ultimo, le cui coordinate verranno comunicate alla

Pretura nel termine indicato a dispositivo.

I coniugi hanno poi

confermato, in audizione separata, la volontà di

divorziare e il contenuto della convenzione modificata in udien­za, al

che il Pretore aggiunto ha impartito a AP 1 un termine per comunicare le

coordinate di un conto di libero passaggio per l'accredito della somma a lui

dovuta dalla cassa pensione della moglie. Egli ha accertato così l'omologabilità

della convenzione, precisando che avrebbe emanato la sentenza non appena gli

fossero stati comunicati gli estremi del menzionato conto di libero passaggio.

Il 1° luglio 2020 AP 1 ha fatto seguire al Pretore aggiun­to i documenti giustificativi

che attestano l'apertura di un conto di libero passaggio a suo nome presso la

Cassa __________ __________.

C. Statuendo con

sentenza del 13 luglio 2020, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e

omologato la convenzione modificata all'udien­za del 9 giugno 2020,

riproducendo la seguente clausola relativa alla previdenza professionale nel

dispositivo n. 2.3 della decisione:

È fatto ordine alla Cassa

pensioni __________ di __________, __________, __________, di trasferire l'importo di fr. 143 647.60

dall'avere previdenziale di AP 2 (n. AVS __________.__________.__________.__________)

a favore del conto di libero passaggio intestato a AP 1 (n. AVS __________.__________.__________.__________)

presso la Ban­ca __________ __________, __________, __________ (IBAN __________).

Le spese processuali di

fr. 2000.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà

ciascuno.

D. Contro la sentenza

appena citata AP 2 e AP 1 han­no ricorso entrambi a questa Camera con un

appello unico del 14 settembre 2020 nel quale chiedono che la decisione

del Pretore aggiunto sia riformata, modificando il dispositivo n. 2.3 come

segue:

2.3 Previdenza professionale e vincolata

Le parti rinunciano al

conguaglio della previdenza professionale rispettivamente a un'equa indennità

per il prelievo anticipato del secondo pilastro ed al versamento di metà della

previdenza libera e vincolata accumulata in costan­za di matrimonio.

Il

12 aprile 2021 i coniugi hanno trasmesso spontaneamente alla Camera, inoltre, un

“calcolo previsionale” della rendita di vecchiaia spettante a AP 1, eseguito l'8 aprile

2021 dal-l'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30

giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in

discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso rag-giungesse

almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su un punto

regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio

omologata dal giudice non sussisteva tuttavia controversia davanti alla

giurisdizione di pri­mo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore

dell'ogget­to litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2020.1 del 28

gennaio 2021 consid. 1 con richiamo).

Nella

fattispecie gli appellanti contestano l'omologazione della clausola n. 3 relativa

alla convenzione sugli effetti del divorzio modificata all'udienza del 9 giugno

2020, clausola che prevede il trasferimento di fr. 143 647.60

dell'avere previdenziale della moglie a un conto di libero passaggio intestato

al marito. Il valo­re litigioso è quindi ampiamente raggiunto. Quanto alla

tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al precedente

patrocinatore comune dei coniugi il 14 luglio 2020 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti), di modo che il termine di impugnazione è

rimasto sospeso fino al 15 agosto 2020 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).

Introdotto il 14 settembre 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esa­me è pertanto ricevibile.

2.

In

pendenza di appello, il 12 aprile 2021, i coniugi hanno trasmesso a questa

Camera, di loro iniziativa, un “calcolo previsionale” del­l'8 aprile 2021 in

cui l'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI, comunica a AP 1 il presunto ammontare

della rendita di vecchiaia (fr. 1931.– mensili dal 1° ottobre

2028). Esibito senza indugio, il documento nuovo è successivo all'emanazione

della sentenza impugnata ed è quindi proponibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Anche

perché, non fosse stato prodotto spontaneamente dai coniugi, l'atto andava richiesto

d'ufficio siccome necessario per il giudizio.

3.

La regolamentazione degli

effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può

essere impugnata da un coniuge ancorché questi abbia firmato l'accordo senza

riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà

(art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano

gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in

fondo). Ciò non significa che l'autorità d'appello riesamini tali dispositivi

secondo libero apprezzamento. Non va dimentica­to invero che alla base della

convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi concernenti l'omologazione di determinati effetti

accessori in una sentenza di divorzio l'appellante deve

dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo

oppure ch'egli non ha firma­to l'accordo di sua libera volontà e dopo matura

riflessione oppu­re che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o

sono manifestamente inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2020.1 del 28 gennaio

2021.

consid. 3 con riferimento).

4.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato “che, per quanto concerne le

conseguenze accessorie del divorzio, i coniugi hanno concluso, di loro libera

volontà e dopo matura ri-flessione, una convenzione che, con le modifiche

apportate in occasione dell'udienza del 9 giugno 2020, appare adeguata alle

circostanze, chiara e completa per cui nulla osta alla sua omologazione (art.

279.

CPC)”. Nelle condizioni descritte egli ha approvato l'accordo, compresa la

clausola n. 3 che prevede il trasferimento di fr. 143 647.60 dall'avere previdenziale maturato dalla moglie presso

l'istituto di previdenza __________ della __________ a un conto di libero

passaggio intestato al marito.

5.

Gli appellanti rammentano

che all'udienza del 9 giugno 2020 il Pretore aggiunto non ha ritenuto

omologabile la rinuncia alla suddivisione della previdenza professionale in

capo a AP 2, poiché a suo parere la prestazione d'uscita maturata dalla moglie andava

divisa a metà. Egli ha proposto così di modificare in tal senso la convenzione

sugli effetti del divorzio, ciò che il loro legale di allora ha accettato.

Ricevuta la sentenza di divorzio, gli appellanti fanno valere tuttavia di non esserne

rimasti convinti, di avere parlato con conoscenti e di avere svolto “qualche

ricerca”, giungendo alla conclusione che in realtà il loro accordo iniziale era

conforme all'art. 124b cpv. 1 CC, sicché per finire essi ritengono di

avere aderito alla proposta del Pretore aggiun­to versando in errore

essenziale. AP 2 – essi proseguono – ha costituito la propria previdenza

professionale di fr. 268 679.40

lavorando come dipenden­te, anche se sull'arco di qualche anno ha ridotto il

grado d'occupazione per occuparsi dei figli. Riguardo a AP 1, dipendente fino

al 2009, egli ha ritirato il proprio avere previdenzia­le per aprire una ditta

di giardinaggio, ma ha polizze del “terzo pilastro” per un valore di riscatto

di fr. 121 079.60.

Al momento della pensione

– soggiungono gli appellanti – AP 2 percepirà una rendita AVS, avrà cumulato un

capitale di fr. 465 000.– a titolo di “secondo

pilastro” e continuerà a possedere in comproprietà, per un mezzo, una casa a __________.

AP 1 riceverà a sua volta una rendita AVS, disporrà di tre polizze del “terzo

pilastro” per un valore di riscatto complessi­vo a quel momento di fr. 220 217.– e continue­rà a possedere anch'egli, in

comproprietà per un mez­zo, la casa a __________. Inoltre fino al pensionamento

egli potrà ancora accantonare risparmi per almeno fr. 150 000.– e se venderà la ditta potrà ricavare

altri fr. 50 000.–. L'accordo iniziale sottoposto

al Pretore aggiunto era perciò equo, anche se le spettanze previdenziali di ciascun

coniuge non sono identiche, e meritava di essere omologato. Dividere la sola prestazione

d'uscita della moglie senza tenere conto degli averi di “terzo pilastro” del

marito, del prelievo anticipato del “secondo pilastro” da parte di lui e della

lunga separazione dei coniugi durata quasi dieci anni – epilogano gli

appellanti – è ingiusto e penalizzante. Essi chiedono così che la senten­za impugnata

sia riformata nel senso di approvare la loro intesa originaria.

6.

Prima di omologare

una convenzione sugli effetti del divorzio il giudice si assicura che i coniugi

abbiano firmato l'accordo “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”,

verificando inoltre che l'intesa sia “chiara, completa e non manifestamente

inadeguata” (art. 279 cpv. 1 CPC). Quanto all'adeguatezza, egli accerta che la

convenzione non si scosti in misura ragguardevole da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendosi

tutelare la parte economicamente più debole da atti di leggerezza,

inesperienza o condiscendenza (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii). Di regola, ad ogni modo, il

giudice rifiuta l'omologazione solo in caso

di sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle

previsioni di legge (sentenza del Tribunale federale 5A_1031/2019

del 26 giugno 2020 consid. 3.2 con riferimenti in:

FamPra.ch 2020 pag. 1016), che si tratti di mantenimento dopo il

divorzio o di scioglimento del regime dei beni. Diverso è il caso in materia di

previdenza professionale. A tale riguardo il giudice non si limita a verificare

che la convenzione non sia “manifestamente inadegua­ta”, ma controlla – come farebbe

in tema di filiazione – che la convenzione non sia anche soltanto “inadeguata” (sentenza

del Tribunale federale 5D_148/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 3.1 in:

FamPra.ch 2018 pag. 223; v. anche Tappy

in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 20 ad art. 280 con

rinvio).

Per

quanto attiene alla previdenza professionale in particolare, l'art. 280

cpv. 1 CPC prescrive che il giudice omologa una convenzione sul ripar­to delle

prestazioni d'uscita se – cumulativamente – i coniugi si sono accordati sulla

divisione e sulle relative modalità d'esecuzione (lett. a), se essi producono

un attestato degli istituti di previdenza interessati che confermi

l'attuabilità di quanto convenuto e l'importo degli averi determinanti o delle

rendite da dividere (lett. b) e il giudice si è convinto che la convenzione

corrisponde alla legge (lett. c). L'art. 124b cpv. 1 CC prevede

inoltre che “in una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono

derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al conguaglio della

previdenza professionale “se rimane garantita un'adeguata previdenza per la

vecchiaia e per l'invalidità”. E l'art. 280 cpv. 3 CPC ribadisce che qualora

nella convenzione uno dei coniugi dichiari di rinunciare totalmente o

parzialmente al suo diritto, “il giudice verifica d'ufficio se sia garantita in

altro modo una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità”.

Anche in tal caso, nondimeno, solo uno squilibrio relativamente importante tra

coniugi giustifica il rifiuto di omologare una rinuncia al conguaglio della

previdenza professionale (Tappy, op.

cit., n. 20 ad art. 280 CPC con rimando).

7.

Nella

fattispecie risulta esplicitamente dalla convenzione sugli effetti del divorzio

stipulata dai coniugi il 26 febbraio 2020 che in costanza di matrimonio AP 2 ha

cumulato una prestazio­ne di libero passaggio di fr. 268 679.40 (doc. N, clausola n. 5 lett. a). Risulta altresì che,

come si evince dal doc. J, AP 1 ha estinto nel 2009 “l'ave­re di vecchiata LPP,

pari a

fr. 88 245.60, accumulato in costanza di matrimonio,

per avviare la propria attività indipendente” e ch'egli è titolare di tre

polizze del “terzo pilastro” dal valore di riscatto di fr. 121 079.– complessivi (doc. N, clausola n. 5 lett.

b; doc. K, L e M). Nella convenzione i coniugi dichiarano pertanto che, considerata

la sostanziale equivalenza delle rispettive spettanze pensionistiche e la

possibilità per entrambi di costituirsi un'adeguata previdenza per la

vecchiaia, essi rinunciano “alla suddivisione della cassa pensioni

rispettivamente ad un'equa indennità per il prelievo anticipato del secondo

pilastro ed al versamento di metà della previdenza libera e vincolata

accumulata in costanza di matrimonio”. In pratica, secondo l'intesa, dopo il

divorzio ogni coniuge sareb­be rimasto titolare dei propri averi previdenziali,

senza avanzare pretese su quelli dell'altro (art. 124b cpv. 1 CC).

La

clausola modificata dal Pretore aggiunto all'udienza del 9 giugno 2020 prevede unicamente,

invece, che l'istituto previdenzia­le di AP 2 corrisponda su un conto di libero

passaggio intestato a AP 1 la som­ma di fr. 143 647.60.

Tale importo dovrebbe corrispondere a metà della prestazione d'uscita acquisita

dalla moglie in costanza di matrimonio. In realtà la cifra è erronea, poiché corrispon­de

alla metà dell'intera prestazione d'uscita di fr. 287 295.20 acquisita dalla moglie sin dall'inizio

del­l'obbligo contributivo (come si desume dal doc. AA), mentre soggetti a

riparto sono esclusivamente gli averi previdenziali maturati dai coniugi dopo

la celebrazione del matrimonio (art. 122 cpv. 1 CC). Il capitale accumulato prima

di allora (in concreto fr. 5145.45: doc. AA, 2° foglio) rimane, con

gli interessi generati fino al riparto della prestazione d'uscita, all'assicurato.

Ma quan­to urta in concreto il sentimento di giustizia ed equità è una mancanza

più gra­ve, come si vedrà in appresso.

8.

Gli

art. 122 segg. CC sanciscono il vicendevole diritto dei coniugi al conguaglio

della previdenza professionale acquisita nel corso del matrimonio e, se ciò non

è possibile, il diritto a un'indennità adeguata in capitale o sotto forma di

rendita (o una combinazio­ne di capitale e rendita). L'indennità entra in

considerazio­ne an-che se durante il matrimonio è avvenuto un pagamen­to o un

prelievo anticipato di fondi previdenziali e l'avere non è stato preso in

considerazione nel­l'ambito della liquidazione del regime matrimoniale (art.

124e cpv. 1 CC). Così, il coniuge che ha estinto la propria copertura

previdenziale per cominciare un'attività lucrativa indipendente senza più

essere soggetto alla pre­vi­denza

professionale

obbligatoria (art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP) deve indennizzare l'altro coniuge se,

in segui­to al divorzio, egli riceve la mezza prestazione d'uscita accumulata da

quel coniuge durante il matrimonio, a meno che di tale indennità sia già tenuto

calcolo liquidando il regime dei beni (Pichonnaz

in: Commentaire romand, Basilea 2010, n. 31 ad art. 124 vCC). Spetta al giudice

verificare simili circostanze, ciò che in concreto il Pretore aggiunto ha

totalmente omesso.

Foss'anche

stata da suddividere obbligatoriamente nel caso specifico la prestazio­ne d'uscita

maturata da AP 2 durante il matrimonio, come reputa il Pretore aggiunto, la

convenzione modificata all'udienza del 9 giugno 2020 non poteva quindi essere

semplicemente omologata, ma occorreva previamente verificare se l'interessata,

chiamata a dividere la previdenza professionale con il marito, non avesse

diritto a un'indennità in capitale o sotto forma di rendita (o una combinazione

di capitale e rendi­ta). A maggior ragio­ne ove si consideri che, da parte sua,

AP 1 è titolare di tre polizze assicurative: una di previdenza libera

(“pilastro 3b”), dal valore di riscatto di fr. 41 115.–, e due di previdenza vincolata (“pilastro 3a”), dal valore di riscatto complessivo di fr. 83 978.–. È vero che all'udien­za del 9 giugno 2020 i coniugi erano

assistiti da una giurista praticante, la quale nulla ha eccepito riguardo

all'esigenza posta dal Pretore aggiunto, ma è altrettan­to vero che il

vicendevole diritto dei coniugi al conguaglio della previdenza professionale

acquisita nel corso del matrimonio (o, se ciò non è possibile, il diritto a

un'indennità adeguata) è imperativo. Il primo giudice non poteva perciò sorvolare

la questione, tanto meno dopo avere preteso egli medesimo il riparto della

prestazione d'uscita maturata da AP 2 durante il matrimonio. Nelle condizioni

descritte questa Camera avrebbe dovuto perciò annullare il dispositivo n. 2.3

della senten­za impugnata e rinviare gli atti al primo giudice perché statuisse

sulla parte mancante della causa di divorzio (l'eventuale indennità spettante a

AP 2), in applicazione dell'art. 124e cpv. 1 CC (art. 318 cpv. 1 lett. c

n. 1 CPC).

9.

Sta di fatto che nel

caso specifico i coniugi hanno sottoposto al Pretore aggiunto una convenzione

sugli effetti del divorzio in cui dichiaravano di rinunciare al conguaglio

della previdenza profes-sionale con l'argomento che a entrambi sarebbe rimasta

garantita un'adeguata copertura per la

vecchiaia e per l'invalidi­tà (art. 124b cpv. 1 CC). La rinuncia

concerne manifestamente il solo AP 1, la moglie non potendo pretendere dal

marito, ormai privo di “secondo pilastro”, alcun conguaglio. D'altro lato, proprio

grazie all'inte­sa, AP 2 può conservare intatto il proprio capitale di cassa

pensione, suscettibile di assicurarle una situazione previdenziale

pacificamente tranquilla. Il problema è di sapere se un'adeguata previden­za

per la vecchiaia e per l'invalidità sia concretamente garantita anche a AP 1, nonostante

la rinuncia alla mez­za prestazione d'usci­ta acquisita dalla moglie durante il

matrimonio. A tal fine occorre valuta­re le circostanze personali di lui, in particolare

la sua età, i suoi redditi, il suo fabbisogno e tutti i suoi averi, anche di

quelli accantonati prima del matrimonio (FF 2013 pag. 4180 a metà). Non è

necessario che la sua previden­za professionale risulti equivalen­te a quella

cui egli avrebbe diritto sen­za la rinuncia convenzionale; basta ch'essa sia

“adeguata” (sentenza del Tribunale federale 5D_148/2017 del 13 ottobre

2017.

consid. 4.1 con rinvii, in:

FamPra.ch 2018 pag. 224).

a) Se

non avesse rinunciato al conguaglio della previdenza professionale giusta

l'art. 124b cpv. 1 CC nei confronti della moglie, AP 1 si sareb­be visto

accreditare sul proprio conto di libero passaggio un capitale di fr. 141 074.85 proveniente dalla cassa pensio­ne di lei

(fr. 287 295.20 meno fr. 5145.45,

diviso due: sopra, consid. 7). Rinunciando al conguaglio, egli ha perduto tale

aspettativa. Rimane titolare però di due polizze di previdenza vincolata 3a

presso la

__________

SA (G 3.__________, stipulata il 1° dicembre 2010, e

G

6.__________, stipulata il 1° apri­le 2009: doc. K e L), il cui valo­re di

riscatto al momento in cui è stata presentata l'istanza comu­ne di divorzio

ammontava a complessivi fr. 83 978.–, e di

una polizza di previdenza libera 3b, sempre presso la __________ SA (n. 6.__________,

stipulata il 1° aprile 1991: doc. M), il cui valore di riscatto al momento

in cui è stata presentata

l'istanza

comu­ne di divorzio era di fr. 41 115.–

(doc. BB). Quando è stata promossa la causa di divorzio, il 26 febbraio 2020, AP

1.

possedeva di conseguenza averi del “terzo pilastro” per fr. 125 093.– complessivi, averi che in forza della

convenzione rimangono suoi.

A

ciò si aggiunge la comproprietà della casa di vacanza a __________. Il valore

venale di tale quo­ta (un mezzo) non figura agli atti, ma il fondo ha un valo­re

di stima di fr. 181 000.– (doc. H),

seppure sia gravato da ipoteche per fr. 43 100.–

(doc. S). Per contro, non consta avere valore di rilievo la comproprietà (un

mezzo) di due terreni agricoli a

__________.

AP 1 ha esposto poi attivi aziendali per fr. 60 949.– (dichiarazione d'imposta 2018: doc. H, prima pagina),

tant'è che nella convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi hanno previsto:

“Ogni coniuge rimane proprietario dei propri conti bancari, il cui saldo si

equiva­le” (clausola n. 5 lett. f). Il che è spiegabile se si considera che la

moglie ha dichiarato di possedere “titoli e capitali” per fr. 65 164.– (dichiarazione d'imposta 2018: doc. H,

sesta pagina), mentre il marito ha dichiarato sostanza mobiliare per appena fr.

123.– (loc. cit., prima pagina).

b) Allorché

AP 1 avrà raggiunto l'età pensionabile, il 29 settembre 2028, le polizze citate

dianzi garantiranno un capitale di fr. 179 404.–

complessivi per quanto riguarda le due previdenze vincolate 3a e un capitale di

fr. 41 313.– per quel che sarà della

previdenza libera 3b (doc. K, L e M), onde un totale di fr. 220 717.–. Riguardo al tenore di vita dell'interessato,

all'udienza del 9 giugno 2020 dinanzi al primo giudice costui ha dichiarato un

reddito di fr. 4750.– netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo

(“allarga­to”, del diritto civile) di fr. 3078.80 mensili (verbale, pag. 2).

Nulla induce a supporre di conseguenza che con il margine disponibile egli non sia

in grado di continuare a versare i premi assicurativi fino al raggiungimento

dell'età pensionabi­le, finanziando le prestazioni garantite delle tre polizze.

Al pensionamento inoltre egli potrà ancora contare sulla comproprietà della casa

di vacanza a __________, mentre per quanto riguarda la ditta non è fuori luogo

presumere che, a fronte di attivi aziendali fiscalmente dichiarati per fr. 60 949.–, in caso di cessione egli potrà contare

su un provento di circa fr. 50 000.–, come

gli appellanti affermano nel ricorso.

c) AP

1.

adduce, e con lui la litisconsorte, che prima del pensionamento egli avrà

modo di risparmiare ancora fr. 150 000.–

circa. L'argomentazione non è verosimile, sia perché il margine disponibile di

cui l'interessato fruisce rispetto al fabbisogno minimo serve già per

finanziare i premi delle tre citate polizze assicurative e non appare consen­tire

risparmi apprezzabili, sia perché un capitale liberamen­te disponibile non

costituisce una previdenza adeguata, nulla garantendo ch'es­so sussista integro

al pensionamen­to del titolare. Quanto infine alla durata della separazione

coniugale fatta valere dagli appellanti (dieci anni), essa non giustifica

deroghe al principio del riparto a metà della previden­za professionale né una

riduzione del­l'“indennità adeguata” spettante al coniuge che non riceve un

conguaglio per l'impossibilità di dividere la previdenza professionale da parte

dell'altro coniuge (DTF 133 III 401). Su questi punti l'appello è destinato

perciò all'insuccesso.

10.

Accertata

(per quanto possibile) la situazione in cui verserà AP 1 all'età del

pensionamento dopo avere rinunciato alla mezza prestazione d'usci­ta acquisita

dalla moglie durante il matrimonio, resta da determinare se egli avrà modo di

coprire almeno il proprio fabbisogno minimo, evitando di ricorrere a

prestazioni assistenziali dell'ente pubblico. Può darsi che dopo il

pensionamento egli non sia più in grado di sostenere il livello di vita

precedente, ma ciò si deve alla libera scelta di avere rinunciato al conguaglio

giusta ­l'art. 124b cpv. 1 CC. Ora, l'unico dato concreto circa il

fabbisogno minimo di AP 1 è quello da lui stesso dichiarato all'udienza del 9

giugno 2020 davanti al Pretore aggiun­to, di fr. 3078.80 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 850.–,

spese accessorie fr. 72.–, posteggio fr. 70.–, premio della cassa malati

fr. 324.50, assicurazione del­l'economia domestica e contro la responsabilità

civile fr. 22.–, assicurazione del­l'automobile fr. 154.30, imposta

di circolazione fr. 24.–, onere fiscale fr. 362.–). Si può ragionevolmente presumere

che dopo il pensionamento tale fabbisogno minimo rimanga per l'essenziale

invariato.

Quanto

alle entrate, l'interessato percepirà la rendita AVS di fr. 1931.– mensili

(lettera 8 aprile 2021 dall'Istituto delle assicurazioni sociali, prodotta in

appello). Disporrà inoltre di capitali per complessivi fr. 220 717.–, cui si aggiungeranno circa fr. 50 000.– non appena avrà venduto l'azienda di

giardinaggio che lui stesso dichiara di voler cedere dopo il pensionamento. Se

si pensa che l'aspettativa di vita di un uomo nato nel 1963 è di una trentina

d'anni (Stauffer/Schätzle/Weber, Tables et programmes de

capitalisation, vol. I, 7ª edizione, pag. 384, tavola Z3), ossia in

concreto di circa 22 anni dopo l'età del pensionamento, dal 2028 in poi egli

potrà prelevare da quel capitale almeno fr. 1025.– mensili che gli garantiranno

una disponibilità complessiva di poco inferiore ai fr. 3000.– mensili. È vero

che per sopperire al fabbisogno minimo gli mancheranno circa fr. 120.– mensili.

È altrettanto vero però che durante il pensionamento egli potrà mettere a

frutto il capitale e, con cauti investimenti, rimediare all'ammanco. Senza

dimenticare che, per ogni evenienza, egli potrà contare ancora sulla

comproprietà della casa di vacanza a __________. Se ne conclude che, nel

complesso, la previ-denza per la vecchiaia e per l'invalidità di cui disporrà AP

1.

dopo il pensionamento può ritenersi “adeguata”. La clausola della convenzione

sugli effetti del divorzio in cui i coniugi dichiarano di rinunciare al

conguaglio della previdenza professionale può di conseguenza essere omologata.

11.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli

appellanti ottengono causa vinta, ma la procedura di ricorso si riconduce alla

circostanza che davanti al Pretore aggiunto essi medesimi hanno chiesto per

finire di ordinare la divisione della prestazione d'uscita maturata da AP 2

presso l'istituto di previden­za __________ della __________ (verbale del 9

giugno 2020, pag. 2 in fondo). Non si deve trascurare ad ogni buon conto che

tale richiesta si deve all'iniziativa del primo giudice, il quale in caso

contrario non avrebbe omologato la convenzione sugli effetti del divorzio,

salvo approvare poi nella sentenza impugnata una clausola di suddivisione senza

minimamente verificare se AP 2 avesse diritto a un'indennità compensativa. Ciò

giustificherebbe di porre le spese a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC).

Data la particolarità della fattispecie, si rinuncia tuttavia al prelievo di

oneri. Non si pone invece problema di ripetibili, gli appellanti non aven­do

dovuto far capo in questa sede alla rappresentanza di un patrocinatore, co­me

non si pone problema di indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC),

nemmeno richiesta.

Il giudizio odierno non

incide sulle spese processuali di primo grado, che possono

rimanere a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, come i

coniugi stessi hanno pattuito nella convenzione sugli effetti del divorzio sottoposta

al Pretore aggiunto (doc. N, pag. 5, clausola n. 8).

12.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente in appello anche

la soglia di fr. 30 000.– sotto il

profilo del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e il

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

3. Previdenza professionale e vincolata

I coniugi

rinunciano al conguaglio della previdenza professionale, come pure a

un'indennità adeguata per il prelievo anticipato in contanti della

prestazione d'uscita e alla suddivisione della previdenza del “terzo pilastro”

libera e vincolata accumulata in costanza di matrimonio.

II. Non si riscuotono spese.

III. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).