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Decisione

11.2020.126

Divorzio su azione di un coniuge: contributo alimentare per la moglie

28 maggio 2021Italiano27 min

fattispecie AP 1 ha indicato l'ammonta­re del proprio debito mantenimento sostenuto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.126

Lugano,

28 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa DM.2011.56 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 9 marzo 2011 dall'

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 14 settembre 2020 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 24 luglio 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1964) e AP 1 (1959)

si sono sposati a __________ (provincia di Varese) il 16 settembre 1995,

adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Il

marito, ingegnere, è dipendente dello __________, __________, di cui è

azionista e presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre egli insegna a

tempo parziale (tra il 30% e il 50%) nella Scuola __________ di __________. La

moglie lavorava al 65% come fisioterapista nella Casa per anziani __________ di

__________. I coniugi vivono separati dal settembre del 2007, quando il marito

ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 484 RFD di __________,

sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno,

alla quale è correlata la quota “B” di un

mezzo della particella coattiva n. 485 RFD) per trasferirsi in un

appartamento prima a __________, poi a __________ e infine a __________. Dal 1°

settembre 2010 AP 1 è stata riconosciuta invalida nella misura del 79% e

percepisce prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità, come pure dalla sua

cassa pensione (rendita d'invalidità LPP).

B. Il 9 marzo 2011 AO 1

ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 4, chiedendo di sciogliere la comproprietà sulla particella n. 484, compresa

la quota “B” della particella n. 485, entro sei mesi dal passaggio in giudicato

della sentenza mediante

realizzazione ai pubblici incanti (con una base d'asta di fr. 1 100 000.–) e versamento del ricavo netto a sé

medesimo, rivendicando altresì fr. 50 000.– in liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere tra coniugi

“in relazione al valore di mobilia e suppellettili arredanti

l'abitazione coniugale”. Infine egli ha proposto la divisione a metà delle

prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio, da

quantificare dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

C. All'udienza

di conciliazione del 15 aprile 2011 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma

non ai relativi effetti, di modo che il Pretore aggiunto le ha assegnato un

termine di 30 giorni – poi prorogato – per presentare un memoriale di risposta.

In tale allegato, del 13 luglio 2011, essa ha postulato un contributo alimentare indicizzato di fr. 2000.–

mensili “(importo da adeguare a dipendenza delle risultanze istruttorie)”, il

versamento di fr. 310 000.–

con interessi (“importo da adeguare a dipendenza delle risultanze istruttorie”)

in liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere tra coniugi, come pure lo

stanziamento di un'imprecisata indennità in applicazione dell'art. 124 CC (“da

quantificare a dipendenza delle risultanze istruttorie”), opponendosi alle domande

del marito. In una replica del 19

ottobre 2011 e in una duplica del 25 gennaio 2012 i coniugi hanno confermato le

rispettive posizioni.

D. Alle

prime arringhe del 23 marzo 2012 le parti si sono riconfermate nei loro punti

di vista e hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 20 dicembre

2012. In una lettera del 14 maggio 2013 la convenuta ha adeguato la sua pretesa

in liquidazione dei rapporti di dare e avere, quantificandola in fr. 325 271.50 con interessi. Successivamente, l'8

maggio 2014, essa ha adeguato una volta ancora le proprie domande, rivendicando

la quota di comproprietà (un mezzo) del marito nella particella n. 484 cui

è correlata la quota “B” della particella n. 485 senza obblighi di conguaglio, subordinatamente postulando

la “vendita a terzi” del fondo e della correlata particella coattiva con riparto

a metà del ricavo netto, non senza aumentare ulteriormente la pretesa in

liquidazione dei rapporti di dare e avere a fr. 371

271.50 con interessi (da adeguare alle risultanze istruttorie).

E. Con

decreto cautelare del 1° febbraio 2016 il Pretore aggiunto ha condannato AO 1 a

versare dal 1° marzo 2012 alla convenuta un contributo alimentare di

fr. 800.– mensili, autorizzando la compensazione di tale importo con

quanto l'attore avrebbe “comprovatamente pagato alla banca, risp. alla

compagnia assicurativa, a titolo di interessi sul mutuo ipotecario, risp. di

premio dell'assicurazione stabili relativi all'abitazione di __________” (inc. CA.2013.87). Un appello presentato l'11 febbraio

2016 da AP 1 contro

tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza

del 7 novembre 2017 ha annullato la citata autorizzazione alla compensazione, confermando

il decreto cautelare per il resto (inc. 11.2016.9).

L'11 dicembre 2017 la convenuta ha

quantificato la propria pretesa previdenziale fondata sull'art. 124 CC in fr.

103 467.85.

L'istruttoria

si è chiusa il 22 novembre 2018. Le parti hanno rinunciato alle arringhe

finali, limitandosi a conclusioni scritte.

F. Nel

suo allegato conclusivo del 30 aprile 2019 AO 1

ha instato una volta di più per lo scioglimento della comproprietà sulla

particella n. 484 e sulla correlata quota “B” della particella n. 485 mediante vendita ai pubblici incanti, sollecitando un

aumento della base d'asta a fr. 1 300 000.– e il versamento del rica­vo netto a sé medesimo, subordinatamente

la suddivisione del ricavo netto a metà fra i coniugi. In

liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere egli ha chiesto di accertare

la comproprietà dei coniugi su “mobilia e suppellettili arredanti l'abitazione

già coniugale” di __________ e ha riconosciuto alla moglie un'indennità adeguata

giusta l'art. 124 CC di fr. 52 738.20. In

un memoriale conclusivo del 1° aprile 2019 AP 1 ha postulato, da parte sua, un contributo alimentare di

fr. 2000.– mensili indicizzati, ridotto a fr. 850.– mensili nel caso

in cui le fosse stata attribuita l'intera particella n. 484 con la correlata quota

“B” della particella n. 485, ha rivendicato l'attribuzione dell'intera particella n. 484 con la correlata

quota “B” della particella n. 485 e ha riaffermato la sua pretesa in

liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere in fr. 371 271.50 con interessi, mentre ha ridotto l'indennità adeguata fondata

sull'art. 124 CC a fr. 74 906.45.

G. Con

sentenza del 24 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha

ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 484 (e sulla

quota “B” della particella coattiva n. 485) ai pubblici incanti tre

mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza con base d'asta di fr. 1 300 000.–

(ridot­ta secondo accordo tra coniugi in caso di insuccesso o, subordinatamente,

ridotta al valore degli oneri gravanti

l'immobile) con ricavo netto della

vendita da suddividere a metà fra i comproprietari, respingendo la pretesa della moglie intesa all'ottenimento di fr. 371

271.50 in liquidazione dei rapporti di dare e

avere. Il Pretore aggiunto ha accertato inoltre la comproprietà dei coniugi in

ragione di metà ciascuno sul mobilio e sulle suppellettili dell'abitazione

coniugale e ha ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire

all'istituto di previdenza della convenuta la somma di fr. 71 811.65. Infine

egli ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr.

500.– mensili indicizzati fino alla vendita dell'abitazione

coniugale e di fr. 400.– mensili da allora fino al 31 gennaio 2029. Gli oneri

processuali di complessivi fr. 3000.– sono stati posti per un terzo a

carico del­l'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere

al marito fr. 4000.– per ripetibili ridotte. Una domanda di rettifica

presentata da AP 1 contro il dispositivo della

senten­za di divorzio sullo scioglimento della comproprietà immobiliare è stata

respinta dal Pretore aggiunto il 31 agosto

2020 (inc. SO.2020.3676).

H. Contro

la sentenza di divorzio AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14

settembre 2020 per ottenere la

riforma della decisione impugnata nel senso di vedere fissato il contributo

alimentare per sé in fr. 621.–

mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale e in fr. 1758.80 mensili senza

limiti di tempo dopo di allora. In via subordinata essa chie­de di annullare il

giudizio impugnato per quanto riguarda il contributo alimentare dovuto

dal febbraio del 2029 in poi e di

rinviare gli atti al Pretore aggiunto “per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa

integrazione dell'istruttoria”.

Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2020 AO

1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione

mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In con-creto tale requisito è

dato, ove appena si pensi

all'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al

Pretore aggiunto. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico (art. 311 cpv. 1 CPC), la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore della

convenuta il 27 luglio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso fino al 15 agosto

2020 (compreso) in forza del­l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il

14 settembre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2. Litigioso

rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la convenuta. Tutto il

resto, compreso il principio del divorzio, è passa­to in giudicato e ha assunto

carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Riguardo al contributo alimentare, il Pretore aggiunto

ha ravvisato anzitutto nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (12

anni), al quale è seguita una separazione di 13 anni, di modo che per AP 1

fa stato di principio – egli ha rilevato – il tenore di vita sostenuto durante la separazione. Posto ciò, il primo

giudice ha calcolato il fabbisogno “ammissibile” della convenuta fino alla

vendita dell'abitazio­ne coniugale in fr. 3573.25 mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 895.85, spese di riscaldamento

fr. 120.–, premio della cassa malati

fr. 366.75, costi sanitari non coperti dalla cassa malati fr. 106.65,

assicurazio­ne stabili fr. 304.15, assicurazione

RC e dell'economia domesti­ca fr. 40.–, assicurazione dell'automobile fr. 64.75, imposta di

circolazione fr. 26.50, tassa acqua potabile fr. 7.10, tassa d'uso della fognatura fr. 5.–, tassa raccol­ta rifiuti fr. 6.25, manutenzione del riscaldamento

fr. 26.10, tassa manutenzione CO2 fr. 4.15, onere fiscale fr. 400.–). Dopo di allora egli ha ridefinito quel fabbisogno togliendo

gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamen­to, l'assicurazione stabili, la

tassa acqua potabile, la tassa d'uso della fognatura, la manutenzione del

riscaldamento e la tassa manutenzione CO2, sostituendo tali voci con

una pigione di fr. 1300.– mensili, per un fabbisogno “ammissibile” di fr.

3510.90 mensili (sentenza impugnata, pag. 12 in basso).

Quanto

alle entrate di AP 1, il Pretore aggiun­to le

ha accertate in complessivi fr. 3104.–

mensili (rendita AI fr. 940.–, rendita LPP fr. 2164.–). Ne ha

desunto, il primo giudi­ce, che la moglie accusa un ammanco di fr. 469.25 mensili

fino al momento in cui lascerà l'abitazione coniugale e di fr. 406.90 mensili

dopo di allora (sentenza impugnata, pag. 13). Disavanzo che, secondo il Pretore

aggiunto, l'attore è in grado di finanziare sino al proprio pensionamento

(gennaio del 2029), poiché con un reddito medio di fr. 11 416.65 mensili e un fabbisogno “ammissi-bile” di fr. 5353.55 mensili egli dispone

di un margine di fr. 6063.10 mensili. Può quindi erogare alla

moglie un contributo alimentare di fr. 500.– mensili (arrotondati) fino al

momento in cui questa lascerà l'abitazione coniugale e di fr. 400.– mensili (arrotondati) in seguito

(sentenza impugnata, pag. 13 a 15).

3. I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex

coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano

l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e

diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con

riferimenti). Al proposito basti ricordare che ove non si possa ragionevolmen­te pretendere da un coniuge la

copertura del proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per

la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare

(art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello

del clean break, secondo cui ogni coniuge deve, nella misura del

possibile, acquisire la propria indipendenza economi­ca e provvedere da sé ai

suoi bisogni dopo il divorzio, dall'altro quello della solidarietà, in virtù

del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della

ripartizione dei compiti adottata in costanza di matrimonio (art. 163 CC).

Il

principio dell'indipenden­za economica dei coniugi dopo il divorzio prevale sul

principio della solidarietà: un coniuge può quindi pretendere un contributo

alimentare soltanto se non è in grado di provvedere da sé al proprio debito

mantenimento e se l'altro coniuge dispone di un'adeguata capacità contributiva

(sentenza del Tribunale federale 5A_78/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.1 con

rinvii). Il principio dell'indipendenza economica si concreta di regola dalla

pronuncia del divorzio, fermo restando che un obbli­go in tal senso esiste già

dal momento della separazione se non v'è più alcuna prospettiva ragionevole che

Fatti

i coniugi riprendano la vita in comu­ne (sentenza del Tribunale federale

5A_104/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 5.2). In linea di principio spetta

al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né

ragionevole per lui sopperire da sé al proprio debito mantenimento (I CCA,

sentenza inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020 consid. 8a con rinvio alle

sentenze del Tribunale federale 5A_749/2016

del­l'11 maggio 2017 consid. 5 e 5A_319/2016 del 27 gennaio

2017 consid. 3.2).

4. Nella

fattispecie AP 1 ha indicato l'ammonta­re del proprio debito mantenimento sostenuto

durante la sospensione di fatto in fr. 3951.– mensili, corrispondenti in sintesi

al suo fabbisogno minimo “allargato” del diritto civile (cfr. DTF 140

III 339 consid. 4.2.3). AO 1 non muove contestazioni a tale criterio

né al metodo di calcolo da lei adottato. L'appellante si duole invece, da parte

sua, che il Pretore aggiunto non le abbia riconosciuto nel debito mantenimento i costi di riparazio­ne del­l'automobile

né le spese per la manutenzione del giardino e abbia stimato una pigione

inadeguata dal momento in cui essa dovrà lasciare l'abitazione coniugale.

a) In

merito ai costi di riparazione dell'automobile il Pretore aggiunto ha addotto

che tale posta del fabbisogno non si giustifica, non trattandosi di una spesa

ricorrente (sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). L'appellante oppone che

l'esborso di fr. 126.90 mensili è comprovato (doc. H) e definisce “notorio che

un'automobile più passano gli anni e più necessita di spese di manutenzione e

riparazione, dove per altro qualsiasi garanzia è esclusa”. Se non che, il doc. H (prodotto con l'istanza

cautelare del 14 marzo 2013 nell'inc. CA.2013.87) consiste in una fattura

emessa il 23 febbraio 2012 dal Centro assistenza pneumatici __________ di __________

per la fornitura e l'equilibratura di due pneumatici, così come in una fattura emessa

il 31 dicembre 2012 dall'Autoriparazioni __________ di __________ (Varese) per

la sostituzione della batteria, di pneumatici e di altri pezzi di una Honda “__________”.

Tutto quanto l'appellante ha comprovato sono perciò due interventi che

risalgono a nove anni addietro, ciò che non basta manifestamente per dimostrare

una spesa ricorrente di fr. 126.90 mensili. Non fa dubbio che l'uso di

un'automobile è legato a oneri di manutenzione. Incombe però a chi li fa valere

documentar­ne l'entità. Si aggiunga che già nel decreto cautelare del 1°

febbraio 2016 (inc. CA.2013.87) il Pretore non aveva ritenuto “ricorrente” quella

spesa, a un esame di verosimiglianza, proprio sulla base del doc. H.

L'appellante non può dunque dirsi sorpresa che simile apprezzamento si ripeta nella

sentenza di merito.

b) Relativamente

ai costi per la manutenzione del giardino, il Pretore aggiunto ha reputato che

al proposito mancano pro­ve (sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). AP 1 non pretende il contrario, ma

ricorda che l'abitazione coniugale è dotata di un ampio giardino e che lei non

può occuparsene personalmente perché è invalida, ragio­ne per cui l'importo di

fr. 25.– mensili da lei esposto “è

assolutamente proporzionato”. Ora, sarà anche vero che l'abitazione coniugale è

provvista di un giardino di circa 500 m² e che

AP 1 non è in grado di curarne personalmente la

manutenzione, ma ciò non toglie ch'essa avrebbe dovuto provare i costi da lei affrontati,

producendo le ricevute di pagamento o chiamando a testimoniare l'esecutore dei

lavori. Anche per quanto riguar­da tale spesa, del resto, il Pretore aggiunto

aveva già considerato l'importo insufficientemente attendibile, a un giudizio

di verosimiglianza, nel decreto cautelare del 1° febbraio 2016. E ai fini della

causa di divorzio la convenuta non ha recato altri elementi a suffragio.

c) Riguardo

al futuro alloggio della convenuta, secondo il Pretore aggiunto al momento in

cui AP 1 dovrà lasciare

l'abitazione coniugale di __________, “in difetto di migliori riscontri” una pigione di fr. 1300.–

mensili (spese accessorie incluse) risulterà sufficiente “per la locazione di un appartamento

adeguato alle esigenze di una persona sola” (senten­za impugnata, pag. 13 in

alto). L'appellante censura tale stima, allegando che una pigione di fr. 2500.–

mensili è il minimo “per un'abitazione con le medesime caratteristiche

del­l'abitazione coniugale che ha sempre occupato, anche e compreso durante la

separazione di fatto”, il perito

giudiziario avendo finanche accertato il reddito presumibile di quel fon­do in

fr. 3000.– lordi mensili.

Che dopo il divorzio la convenuta abbia diritto di

conservare per principio – come il marito – il tenore di vita sostenuto anche

dal profilo logistico durante la separazione è indubbio, fermo restando che

tale livello di vita non può eccedere quel­lo raggiunto durante la vita in

comune (DTF 140 III 485 consid. 3.3). È pacifico inoltre che, dovendo

l'immobile di __________ essere vendu­to ai pubblici incanti, l'appellante

dovrà trovare una sistemazione per quanto possibile equivalente. Nel ca­so in

esa­me l'interessata ha continua­to a occupare, duran­te la separazio­ne, lo

stabile in cui abita­va insieme con il marito. Non può quindi pretendere ora un

alloggio analogo tutto per sé. D'altro lato è vero che la pigione di fr. 1300.–

mensili conside­rata dal primo giudice è manifestamente inadeguata, risultando

inferio­re persino alla metà del reddito

presumibile del fondo (in pratica il valore locativo) stimato dal

perito. Per di più, essa offende manifestamente la parità di trattamento, ove

si pensi a AO 1 il Pretore aggiunto ha riconosciuto un costo del­l'alloggio di oltre

fr. 2000.– mensili (pigione fr. 1650.–, spe­se accessorie fr. 250.–,

conguaglio spese fr. 5.20, posteggio fr. 130.–).

L'appellante

non ha addotto alcuna indicazione concreta sull'alloggio che essa intende

condurre in locazione dopo il trasloco. Si impone dunque una prudente

valutazione, sia perché il costo riconosciuto dal Pretore aggiunto a AO 1 non è

necessariamente decisivo, sia perché la convenuta avreb­be potuto recare

concrete inserzioni di oggetti da lei ritenuti assimilabili qualitativamente

all'abitazione coniugale. Sta di fatto che, secondo la comune esperien­za e il

normale andamento delle cose, AP 1 non potrà verosimilmente trovare un alloggio

equiparabile all'attuale, per sé sola, a me­no di fr. 1700.– mensili

(comprensivi delle spese accessorie). Il suo debito mantenimento dopo la parten­za

dall'abitazione coniugale passa così dai fr. 3510.90

mensili calcolati dal Pretore aggiunto a fr. 3910.90 mensili. Su

questo punto l'appello si rivela parzialmente fondato.

5. AP 1 lamenta inoltre, nell'appello, che

il Pretore aggiun­to le ha riconosciuto un contributo alimentare solo fino all'età

pensionabile del marito (il quale compirà 65 anni il 17 gennaio 2029),

facendo valere che dopo di allora essa non si vedrà più garantito il debito

mantenimento. Il primo giudice è stato di altro avvi­so. Ha ricordato che dopo

il pensionamento un coniuge divorziato può essere tenuto ad attingere per il proprio

sostentamento ai suoi averi personali, compreso il capitale ricevuto in

liquidazio­ne del regime dei beni. Nel caso specifico – egli ha proseguito – al

pensionamento (il 12 agosto 2023) la convenuta percepirà una rendita AVS (probabilmente

più elevata degli attuali fr. 940.– della rendita AI) e una rendita LPP di fr.

1062.50 mensili. Inoltre essa ricaverà almeno fr. 400 000.– dalla vendita del­l'abitazione coniugale e percepirà fr.

71 000.– “di capitale LPP”, averi che

potrà destinare al proprio debito mantenimento, “senza dimenticare le [sue] proprietà

immobiliari in Italia, che attualmen­te non generano reddito, ma nessuno

pretende non possano farlo in futuro”.

Ad ogni modo, ha

continuato il Pretore aggiunto, quand'anche la convenuta riceverà una rendita

AVS di soli fr. 940.– mensili (come l'attuale rendita AI) oltre alla rendita

LPP di fr. 1062.50 mensili, essa registrerà uno scoperto di circa fr. 1000.–

mensili fino al pensionamento del marito e di circa fr. 1500.– mensili in

seguito, ammanchi cui essa potrà rimediare, per i 17 anni della sua aspettativa

di vita (dal 2029 al 2046), prelevando un capitale di fr. 371 000.– complessivi dai propri averi e conservando

ancora in tal modo un cospicuo residuo di almeno fr. 100 000.– (sentenza impugnata, pag. 14 seg.).

Considerandi

a) Nell'appello

l'interessata ribadisce che con la cessazione del contributo alimentare in suo

favore all'età pensionabile di AO 1 essa non si vedrà più assicurato il debito

mante-nimen­to, non essendo per nulla certo che la vendita dell'abitazione

coniugale ai pubblici incanti le frutterà un utile di fr. 400 000.–. Anzi, essa prosegue, in concreto non è

certo nemmeno che la sua rendita AVS sarà più elevata dell'attua­le rendita AI

di fr. 940.– mensili (ciò che a suo parere il primo giudice avrebbe dovuto verificare

di sua iniziativa), mentre per quanto riguar­da gli immobili in Italia manca

“qualsiasi indicazione sul loro valore”. Il Pretore aggiunto avrebbe dovuto

così – essa epiloga – fissare un contributo di mantenimento per lei senza

limiti di tempo, lasciando se mai al marito la facoltà di chiedere una modifica

della sentenza di divorzio e di postulare una riduzione dell'obbligo una volta

incassato il prezzo di vendita dell'immobile.

b) Nella

misura in cui rimprovera al Pretore aggiunto di non avere accertato l'ammontare

della sua futura rendita AVS, l'appellante solleva una censura che sfiora il

pretesto, giacché al primo giudice essa non risulta avere chiesto indagini al

riguar­do. Senza dimenticare che la racco­lta del materiale necessario per

sostanziare una pretesa di mantenimen­to incombe al coniu­ge richiedente, tanto

più ove questi sia debitamente patrocinato, non al giudice (art. 277 cpv. 1

CPC). Il Pretore aggiunto ha stimato in concreto la rendita AVS in almeno fr. 940.–

mensili, diversamente dal caso evocato dalla convenuta (I CCA, sentenza inc.

11.2018.50

del 29 gennaio 2019 consid. 12a), nel cui ambito il Pretore non

aveva stimato alcunché. In concreto, aves­se ritenuto l'importo della futura

rendita AVS inferiore a fr. 940.– mensili, la convenuta avreb­be dovuto

documentarne l'ammonta­re, per esempio chiedendo un “calcolo previsionale” all'Istituto

delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Essa non

può pretendere invece di delegare i propri doveri di allegazio­ne al giudice.

c) Quanto

al presunto incasso della vendita all'asta, il Pretore aggiunto rileva che la

stessa convenuta ne ha quantificato il ricavo in presumibili fr. 400 000.– sulla scorta della perizia giudiziaria

(sentenza impugnata, pag. 14). Nemmeno nel memoriale conclusivo, del resto, l'interessata

revocava in dubbio tale previsio­ne. E qualora fosse stata in dubbio, AP 1

avrebbe potuto chiedere al Pretore aggiunto di ordinare l'esecuzione del­l'incanto

pri­ma di emanare la sentenza (come per altro si sarebbe dovuto fare, giacché

la divisione di un immobile in comproprietà deve avvenire prima della

liquidazio­ne del regime matrimoniale, non tre mesi dopo il passaggio in giudicato

della sentenza: DTF 138 III 150). Contrariamente

al­l'opinione dell'interessata, una sentenza di divorzio non si risolve

nel fissare contributi di mantenimento a carico di un coniuge in favore

dell'altro senza avere sciolto previamente il regime dei beni, rinviando quel

coniuge a un'azione di modifica allorché sarà stato liquidato il patrimonio

coniugale. A meno che i coniugi decidano, per loro libera scelta, di rimanere

comproprietari di determinati attivi, ma simile ipotesi è estranea alla

fattispecie. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

d) L'appellante

deplora che il Pretore aggiunto non le abbia riconosciuto un contributo

alimentare vitalizio. Dimentica però che un contributo di mantenimento è dovu­to – per principio –fino al pensionamento del beneficiario. Solo

se quest'ultimo non è in grado di sopperire da sé al proprio debito

mantenimento dopo l'età pensionabile il contributo può essere dovuto a vita,

sempre che l'obbligato disponga di risorse sufficienti (DTF 141 III 469 consid.

3.2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_414/2019 del 18 settembre 2020

consid. 8.1; v. anche RtiD I-2005

pag. 756 con rinvii, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo

2021.

consid. 8b). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha fissato un

contributo alimentare a carico di AO 1 fino al pensionamento del medesi­mo (il 17 gennaio 2029), e non

solo fino al pensionamento della beneficiaria (che compirà 64 anni il 12 agosto

2023). Nelle osservazioni all'appello l'attore non muove critiche al proposito.

La questione è di sapere pertanto, nelle circostanze descritte, in che misura AO

1.

vada tenuto a finanziare il debito mantenimen­to della convenuta dopo il

divorzio e se ciò debba avvenire anche dopo il pensionamento di lui.

6.

Fino al momento in

cui l'appellante rimarrà nell'abitazione coniugale il Pretore aggiunto ha

accertato che essa, sessantunenne invalida al 79% con un reddito di fr. 3104.–

mensili (rendita AI fr. 940.– mensili, rendita LPP fr. 2164.–) e un fabbisogno minimo di fr. 3573.25

mensili, registrerà un ammanco di fr. 469.25 mensili. Tale reddito non è

contestato, come non è contestato – si è visto – il criterio del fabbisogno

minimo. Il contributo alimentare di fr. 500.– mensili fissato dal Pretore aggiunto

merita dunque conferma.

Dopo la vendita

dell'abitazione coniugale il reddito dell'appellante rimane invariato, almeno

fino all'età della pensione (12 agosto 2023). Il fabbisogno minimo calcolato

dal Pretore aggiunto va rivalutato invece, come si è visto, da fr. 3510.–

mensili a fr. 3910.– mensili (sopra, consid. 4c in fine). L'interessata

accuserà così un ammanco di fr. 806.90 mensili. Ciò giustifica di portare

il contributo alimentare stabilito dal primo giudice da fr. 400.– a fr. 800.–

mensili, contributo che con un reddito di fr. 13 264.75

mensili e un fabbisogno minimo di fr. 5353.55 mensili (non contestati:

sentenza impugnata, pag. 13 in basso e 14 in alto) AO 1 è agevolmente in grado

di erogare.

Dal pensionamento in poi l'appellante

vedrà diminuire le sue

entrate da fr. 3104.–

mensili a fr. 1966.50 mensili (rendita AVS fr. 904.–, rendita LPP di fr.

1062.50). Il suo fabbisogno minimo rimarrà invece di fr. 3910.90 mensili,

sicché l'ammanco di lei si eleverà a fr. 1944.40 mensili. Pensionata, AP 1 può essere tenuta nondimeno ad attingere ai propri averi

personali (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4 con rinvii; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 7), come ha ritenuto il Pretore

aggiun­to, ovvero ai

fr. 400 000.– ricavati dalla vendita dell'abitazione

coniugale e ai fr. 71 000.– di capitale

LPP (non contestati: sentenza impugnata, pag. 14 in fondo). Da tali fondi essa

potrà equitativamente prelevare di conseguenza fr. 1000.– mensili, mentre AO 1

va chiamato a coprire l'ammanco residuo di fr. 950.– mensili (arrotondati). Tra

l'agosto del 2023 e il gennaio del 2029 la convenuta dovrà quindi consumare fr.

65.

000.– complessivi della propria

sostanza (65 mesi).

Al pensionamento

dell'attore, il 17 gennaio 2029, cesserà ogni obbligo contributivo di

quest'ultimo. La convenuta dovrà così finanziare l'intero ammanco di fr. 1944.40

mensili con il suo proprio patrimonio, e ciò per i 17 anni della sua

aspettativa di vita (prognosi non contestata). Ne deriva un ulteriore consumo

di sostanza per fr. 396 474.–. È vero che

nel 2046 l'appellante non rimarrà con il cospicuo residuo stimato dal Pretore

aggiun­to, ma con poco meno di fr. 10 000.–.

È altrettanto vero però che il pri­mo giudice non ha considerato quanto la

convenuta potrà ricavare, sull'arco di oltre vent'anni, promuovendo un cauto

investimento degli attivi (fr. 471 000.–).

Anche dipartendosi da un

saggio rimunerativo del­l'1%

annuo (cfr. RtiD I-2010 pag. 701

consid. 6 con rinvii) e tenendo calcolo del progressivo consumo di

capitale, dal 2023 (pensionamento del marito) al 2046 (aspettativa di vita),

essa potrà accantonare almeno fr. 50 000.–

di interessi. Senza scordare che, come fa notare il Pretore aggiunto, per ogni evenienza

essa potrà ancora contare sulle proprietà immobiliari ereditate in Italia

(sentenza impugnata, pag. 13 a metà e 14 in fondo).

7.

Se ne conclude che

l'appello merita parziale accoglimento. Il contributo alimentare fissato dal

Pretore aggiunto per la convenuta dal passaggio in giudicato della sentenza di

divorzio fino alla vendita dell'abitazione coniugale (fr. 500.– mensili) rima­ne

difatti invariato, ma va portato da fr.

400.– a fr. 800.– mensili quello dalla vendita dell'abitazione coniugale

fino all'agosto del 2023 (pensionamento della convenuta) e a fr. 950.– mensili quel­lo

dall'agosto del 2023 fino al gennaio del 2029 (pensionamento del­l'attore). Dopo

il pensionamento invece l'attore è esonerato da obblighi contributivi, come ha

deciso il primo giudice. Ora, rispet­to al contributo alimentare preteso dalla

convenuta (fr. 621.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale, fr. 1758.80

mensili dalla vendita dell'abitazione coniugale in poi, senza limiti di tem­po)

il grado di vittoria in appello non eccede un decimo del valore litigio­so. Le

spese del giudizio odierno seguono così il relativo grado di soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). L'attore, che ha formulato osservazioni per il tramite di un

avvocato, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili ridotte

(otto decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 p. 638 c. 3b).

L'emanazione dell'attuale

giudizio non influisce apprezzabilmen­te, per converso, sul dispositivo inerente

alle spese di primo gra­do (poste per un terzo a carico dell'attore e per il

resto a carico della convenuta). Il Pretore aggiunto in effetti non ha dovuto

sindacare solo il contenzio­so sul contributo alimentare, ma anche il

combattuto scioglimen­to della comproprietà immobiliare, che l'attore rivendicava

interamente per sé.

8.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa Camera raggiunge agevolmente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così

riformato:

AO 1 è condannato a versare a AP

1, in via anticipata entro il 5 del mese, i seguenti contributi di

mantenimento:

fr. 500.– mensili dal

passaggio in giudicato della presente sentenza fino alla vendita della

particella n. 484 RFD di __________, sezione di __________, compresa la

correlata quota “B” della particella n. 485;

fr. 800.– mensili dalla

vendita della particella n. 484 RFD di __________, sezione di __________, compresa

la correlata quota “B” della particella n. 485, fino al 12 agosto 2023

(pensionamento della beneficiaria);

fr. 950.– mensili dal 12

agosto 2023 fino al 31 gennaio 2029 (pensionamento del debitore).

Il

dispositivo n. 7.1 (adeguamento del contributo di mantenimen­to al rincaro)

rimane invariato. Per il resto l'appello è respinto.

II. Le spese processuali di

fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico

di quest'ultima e per il rimanente a carico

di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).