11.2020.126
Divorzio su azione di un coniuge: contributo alimentare per la moglie
28 maggio 2021Italiano27 min
fattispecie AP 1 ha indicato l'ammontare del proprio debito mantenimento sostenuto
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.126
Lugano,
28 maggio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2011.56 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 9 marzo 2011 dall'
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 14 settembre 2020 presentato da AP 1
contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 24 luglio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1964) e AP 1 (1959)
si sono sposati a __________ (provincia di Varese) il 16 settembre 1995,
adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Il
marito, ingegnere, è dipendente dello __________, __________, di cui è
azionista e presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre egli insegna a
tempo parziale (tra il 30% e il 50%) nella Scuola __________ di __________. La
moglie lavorava al 65% come fisioterapista nella Casa per anziani __________ di
__________. I coniugi vivono separati dal settembre del 2007, quando il marito
ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 484 RFD di __________,
sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno,
alla quale è correlata la quota “B” di un
mezzo della particella coattiva n. 485 RFD) per trasferirsi in un
appartamento prima a __________, poi a __________ e infine a __________. Dal 1°
settembre 2010 AP 1 è stata riconosciuta invalida nella misura del 79% e
percepisce prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità, come pure dalla sua
cassa pensione (rendita d'invalidità LPP).
B. Il 9 marzo 2011 AO 1
ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, chiedendo di sciogliere la comproprietà sulla particella n. 484, compresa
la quota “B” della particella n. 485, entro sei mesi dal passaggio in giudicato
della sentenza mediante
realizzazione ai pubblici incanti (con una base d'asta di fr. 1 100 000.–) e versamento del ricavo netto a sé
medesimo, rivendicando altresì fr. 50 000.– in liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere tra coniugi
“in relazione al valore di mobilia e suppellettili arredanti
l'abitazione coniugale”. Infine egli ha proposto la divisione a metà delle
prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio, da
quantificare dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
C. All'udienza
di conciliazione del 15 aprile 2011 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma
non ai relativi effetti, di modo che il Pretore aggiunto le ha assegnato un
termine di 30 giorni – poi prorogato – per presentare un memoriale di risposta.
In tale allegato, del 13 luglio 2011, essa ha postulato un contributo alimentare indicizzato di fr. 2000.–
mensili “(importo da adeguare a dipendenza delle risultanze istruttorie)”, il
versamento di fr. 310 000.–
con interessi (“importo da adeguare a dipendenza delle risultanze istruttorie”)
in liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere tra coniugi, come pure lo
stanziamento di un'imprecisata indennità in applicazione dell'art. 124 CC (“da
quantificare a dipendenza delle risultanze istruttorie”), opponendosi alle domande
del marito. In una replica del 19
ottobre 2011 e in una duplica del 25 gennaio 2012 i coniugi hanno confermato le
rispettive posizioni.
D. Alle
prime arringhe del 23 marzo 2012 le parti si sono riconfermate nei loro punti
di vista e hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 20 dicembre
2012. In una lettera del 14 maggio 2013 la convenuta ha adeguato la sua pretesa
in liquidazione dei rapporti di dare e avere, quantificandola in fr. 325 271.50 con interessi. Successivamente, l'8
maggio 2014, essa ha adeguato una volta ancora le proprie domande, rivendicando
la quota di comproprietà (un mezzo) del marito nella particella n. 484 cui
è correlata la quota “B” della particella n. 485 senza obblighi di conguaglio, subordinatamente postulando
la “vendita a terzi” del fondo e della correlata particella coattiva con riparto
a metà del ricavo netto, non senza aumentare ulteriormente la pretesa in
liquidazione dei rapporti di dare e avere a fr. 371
271.50 con interessi (da adeguare alle risultanze istruttorie).
E. Con
decreto cautelare del 1° febbraio 2016 il Pretore aggiunto ha condannato AO 1 a
versare dal 1° marzo 2012 alla convenuta un contributo alimentare di
fr. 800.– mensili, autorizzando la compensazione di tale importo con
quanto l'attore avrebbe “comprovatamente pagato alla banca, risp. alla
compagnia assicurativa, a titolo di interessi sul mutuo ipotecario, risp. di
premio dell'assicurazione stabili relativi all'abitazione di __________” (inc. CA.2013.87). Un appello presentato l'11 febbraio
2016 da AP 1 contro
tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza
del 7 novembre 2017 ha annullato la citata autorizzazione alla compensazione, confermando
il decreto cautelare per il resto (inc. 11.2016.9).
L'11 dicembre 2017 la convenuta ha
quantificato la propria pretesa previdenziale fondata sull'art. 124 CC in fr.
103 467.85.
L'istruttoria
si è chiusa il 22 novembre 2018. Le parti hanno rinunciato alle arringhe
finali, limitandosi a conclusioni scritte.
F. Nel
suo allegato conclusivo del 30 aprile 2019 AO 1
ha instato una volta di più per lo scioglimento della comproprietà sulla
particella n. 484 e sulla correlata quota “B” della particella n. 485 mediante vendita ai pubblici incanti, sollecitando un
aumento della base d'asta a fr. 1 300 000.– e il versamento del ricavo netto a sé medesimo, subordinatamente
la suddivisione del ricavo netto a metà fra i coniugi. In
liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere egli ha chiesto di accertare
la comproprietà dei coniugi su “mobilia e suppellettili arredanti l'abitazione
già coniugale” di __________ e ha riconosciuto alla moglie un'indennità adeguata
giusta l'art. 124 CC di fr. 52 738.20. In
un memoriale conclusivo del 1° aprile 2019 AP 1 ha postulato, da parte sua, un contributo alimentare di
fr. 2000.– mensili indicizzati, ridotto a fr. 850.– mensili nel caso
in cui le fosse stata attribuita l'intera particella n. 484 con la correlata quota
“B” della particella n. 485, ha rivendicato l'attribuzione dell'intera particella n. 484 con la correlata
quota “B” della particella n. 485 e ha riaffermato la sua pretesa in
liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere in fr. 371 271.50 con interessi, mentre ha ridotto l'indennità adeguata fondata
sull'art. 124 CC a fr. 74 906.45.
G. Con
sentenza del 24 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha
ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 484 (e sulla
quota “B” della particella coattiva n. 485) ai pubblici incanti tre
mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza con base d'asta di fr. 1 300 000.–
(ridotta secondo accordo tra coniugi in caso di insuccesso o, subordinatamente,
ridotta al valore degli oneri gravanti
l'immobile) con ricavo netto della
vendita da suddividere a metà fra i comproprietari, respingendo la pretesa della moglie intesa all'ottenimento di fr. 371
271.50 in liquidazione dei rapporti di dare e
avere. Il Pretore aggiunto ha accertato inoltre la comproprietà dei coniugi in
ragione di metà ciascuno sul mobilio e sulle suppellettili dell'abitazione
coniugale e ha ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire
all'istituto di previdenza della convenuta la somma di fr. 71 811.65. Infine
egli ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr.
500.– mensili indicizzati fino alla vendita dell'abitazione
coniugale e di fr. 400.– mensili da allora fino al 31 gennaio 2029. Gli oneri
processuali di complessivi fr. 3000.– sono stati posti per un terzo a
carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere
al marito fr. 4000.– per ripetibili ridotte. Una domanda di rettifica
presentata da AP 1 contro il dispositivo della
sentenza di divorzio sullo scioglimento della comproprietà immobiliare è stata
respinta dal Pretore aggiunto il 31 agosto
2020 (inc. SO.2020.3676).
H. Contro
la sentenza di divorzio AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14
settembre 2020 per ottenere la
riforma della decisione impugnata nel senso di vedere fissato il contributo
alimentare per sé in fr. 621.–
mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale e in fr. 1758.80 mensili senza
limiti di tempo dopo di allora. In via subordinata essa chiede di annullare il
giudizio impugnato per quanto riguarda il contributo alimentare dovuto
dal febbraio del 2029 in poi e di
rinviare gli atti al Pretore aggiunto “per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa
integrazione dell'istruttoria”.
Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2020 AO
1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione
mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In con-creto tale requisito è
dato, ove appena si pensi
all'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al
Pretore aggiunto. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico (art. 311 cpv. 1 CPC), la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore della
convenuta il 27 luglio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso fino al 15 agosto
2020 (compreso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il
14 settembre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2. Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la convenuta. Tutto il
resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Riguardo al contributo alimentare, il Pretore aggiunto
ha ravvisato anzitutto nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (12
anni), al quale è seguita una separazione di 13 anni, di modo che per AP 1
fa stato di principio – egli ha rilevato – il tenore di vita sostenuto durante la separazione. Posto ciò, il primo
giudice ha calcolato il fabbisogno “ammissibile” della convenuta fino alla
vendita dell'abitazione coniugale in fr. 3573.25 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 895.85, spese di riscaldamento
fr. 120.–, premio della cassa malati
fr. 366.75, costi sanitari non coperti dalla cassa malati fr. 106.65,
assicurazione stabili fr. 304.15, assicurazione
RC e dell'economia domestica fr. 40.–, assicurazione dell'automobile fr. 64.75, imposta di
circolazione fr. 26.50, tassa acqua potabile fr. 7.10, tassa d'uso della fognatura fr. 5.–, tassa raccolta rifiuti fr. 6.25, manutenzione del riscaldamento
fr. 26.10, tassa manutenzione CO2 fr. 4.15, onere fiscale fr. 400.–). Dopo di allora egli ha ridefinito quel fabbisogno togliendo
gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamento, l'assicurazione stabili, la
tassa acqua potabile, la tassa d'uso della fognatura, la manutenzione del
riscaldamento e la tassa manutenzione CO2, sostituendo tali voci con
una pigione di fr. 1300.– mensili, per un fabbisogno “ammissibile” di fr.
3510.90 mensili (sentenza impugnata, pag. 12 in basso).
Quanto
alle entrate di AP 1, il Pretore aggiunto le
ha accertate in complessivi fr. 3104.–
mensili (rendita AI fr. 940.–, rendita LPP fr. 2164.–). Ne ha
desunto, il primo giudice, che la moglie accusa un ammanco di fr. 469.25 mensili
fino al momento in cui lascerà l'abitazione coniugale e di fr. 406.90 mensili
dopo di allora (sentenza impugnata, pag. 13). Disavanzo che, secondo il Pretore
aggiunto, l'attore è in grado di finanziare sino al proprio pensionamento
(gennaio del 2029), poiché con un reddito medio di fr. 11 416.65 mensili e un fabbisogno “ammissi-bile” di fr. 5353.55 mensili egli dispone
di un margine di fr. 6063.10 mensili. Può quindi erogare alla
moglie un contributo alimentare di fr. 500.– mensili (arrotondati) fino al
momento in cui questa lascerà l'abitazione coniugale e di fr. 400.– mensili (arrotondati) in seguito
(sentenza impugnata, pag. 13 a 15).
3. I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex
coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano
l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e
diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con
riferimenti). Al proposito basti ricordare che ove non si possa ragionevolmente pretendere da un coniuge la
copertura del proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per
la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare
(art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello
del clean break, secondo cui ogni coniuge deve, nella misura del
possibile, acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé ai
suoi bisogni dopo il divorzio, dall'altro quello della solidarietà, in virtù
del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della
ripartizione dei compiti adottata in costanza di matrimonio (art. 163 CC).
Il
principio dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio prevale sul
principio della solidarietà: un coniuge può quindi pretendere un contributo
alimentare soltanto se non è in grado di provvedere da sé al proprio debito
mantenimento e se l'altro coniuge dispone di un'adeguata capacità contributiva
(sentenza del Tribunale federale 5A_78/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.1 con
rinvii). Il principio dell'indipendenza economica si concreta di regola dalla
pronuncia del divorzio, fermo restando che un obbligo in tal senso esiste già
dal momento della separazione se non v'è più alcuna prospettiva ragionevole che
Fatti
i coniugi riprendano la vita in comune (sentenza del Tribunale federale
5A_104/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 5.2). In linea di principio spetta
al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né
ragionevole per lui sopperire da sé al proprio debito mantenimento (I CCA,
sentenza inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020 consid. 8a con rinvio alle
sentenze del Tribunale federale 5A_749/2016
dell'11 maggio 2017 consid. 5 e 5A_319/2016 del 27 gennaio
2017 consid. 3.2).
4. Nella
fattispecie AP 1 ha indicato l'ammontare del proprio debito mantenimento sostenuto
durante la sospensione di fatto in fr. 3951.– mensili, corrispondenti in sintesi
al suo fabbisogno minimo “allargato” del diritto civile (cfr. DTF 140
III 339 consid. 4.2.3). AO 1 non muove contestazioni a tale criterio
né al metodo di calcolo da lei adottato. L'appellante si duole invece, da parte
sua, che il Pretore aggiunto non le abbia riconosciuto nel debito mantenimento i costi di riparazione dell'automobile
né le spese per la manutenzione del giardino e abbia stimato una pigione
inadeguata dal momento in cui essa dovrà lasciare l'abitazione coniugale.
a) In
merito ai costi di riparazione dell'automobile il Pretore aggiunto ha addotto
che tale posta del fabbisogno non si giustifica, non trattandosi di una spesa
ricorrente (sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). L'appellante oppone che
l'esborso di fr. 126.90 mensili è comprovato (doc. H) e definisce “notorio che
un'automobile più passano gli anni e più necessita di spese di manutenzione e
riparazione, dove per altro qualsiasi garanzia è esclusa”. Se non che, il doc. H (prodotto con l'istanza
cautelare del 14 marzo 2013 nell'inc. CA.2013.87) consiste in una fattura
emessa il 23 febbraio 2012 dal Centro assistenza pneumatici __________ di __________
per la fornitura e l'equilibratura di due pneumatici, così come in una fattura emessa
il 31 dicembre 2012 dall'Autoriparazioni __________ di __________ (Varese) per
la sostituzione della batteria, di pneumatici e di altri pezzi di una Honda “__________”.
Tutto quanto l'appellante ha comprovato sono perciò due interventi che
risalgono a nove anni addietro, ciò che non basta manifestamente per dimostrare
una spesa ricorrente di fr. 126.90 mensili. Non fa dubbio che l'uso di
un'automobile è legato a oneri di manutenzione. Incombe però a chi li fa valere
documentarne l'entità. Si aggiunga che già nel decreto cautelare del 1°
febbraio 2016 (inc. CA.2013.87) il Pretore non aveva ritenuto “ricorrente” quella
spesa, a un esame di verosimiglianza, proprio sulla base del doc. H.
L'appellante non può dunque dirsi sorpresa che simile apprezzamento si ripeta nella
sentenza di merito.
b) Relativamente
ai costi per la manutenzione del giardino, il Pretore aggiunto ha reputato che
al proposito mancano prove (sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). AP 1 non pretende il contrario, ma
ricorda che l'abitazione coniugale è dotata di un ampio giardino e che lei non
può occuparsene personalmente perché è invalida, ragione per cui l'importo di
fr. 25.– mensili da lei esposto “è
assolutamente proporzionato”. Ora, sarà anche vero che l'abitazione coniugale è
provvista di un giardino di circa 500 m² e che
AP 1 non è in grado di curarne personalmente la
manutenzione, ma ciò non toglie ch'essa avrebbe dovuto provare i costi da lei affrontati,
producendo le ricevute di pagamento o chiamando a testimoniare l'esecutore dei
lavori. Anche per quanto riguarda tale spesa, del resto, il Pretore aggiunto
aveva già considerato l'importo insufficientemente attendibile, a un giudizio
di verosimiglianza, nel decreto cautelare del 1° febbraio 2016. E ai fini della
causa di divorzio la convenuta non ha recato altri elementi a suffragio.
c) Riguardo
al futuro alloggio della convenuta, secondo il Pretore aggiunto al momento in
cui AP 1 dovrà lasciare
l'abitazione coniugale di __________, “in difetto di migliori riscontri” una pigione di fr. 1300.–
mensili (spese accessorie incluse) risulterà sufficiente “per la locazione di un appartamento
adeguato alle esigenze di una persona sola” (sentenza impugnata, pag. 13 in
alto). L'appellante censura tale stima, allegando che una pigione di fr. 2500.–
mensili è il minimo “per un'abitazione con le medesime caratteristiche
dell'abitazione coniugale che ha sempre occupato, anche e compreso durante la
separazione di fatto”, il perito
giudiziario avendo finanche accertato il reddito presumibile di quel fondo in
fr. 3000.– lordi mensili.
Che dopo il divorzio la convenuta abbia diritto di
conservare per principio – come il marito – il tenore di vita sostenuto anche
dal profilo logistico durante la separazione è indubbio, fermo restando che
tale livello di vita non può eccedere quello raggiunto durante la vita in
comune (DTF 140 III 485 consid. 3.3). È pacifico inoltre che, dovendo
l'immobile di __________ essere venduto ai pubblici incanti, l'appellante
dovrà trovare una sistemazione per quanto possibile equivalente. Nel caso in
esame l'interessata ha continuato a occupare, durante la separazione, lo
stabile in cui abitava insieme con il marito. Non può quindi pretendere ora un
alloggio analogo tutto per sé. D'altro lato è vero che la pigione di fr. 1300.–
mensili considerata dal primo giudice è manifestamente inadeguata, risultando
inferiore persino alla metà del reddito
presumibile del fondo (in pratica il valore locativo) stimato dal
perito. Per di più, essa offende manifestamente la parità di trattamento, ove
si pensi a AO 1 il Pretore aggiunto ha riconosciuto un costo dell'alloggio di oltre
fr. 2000.– mensili (pigione fr. 1650.–, spese accessorie fr. 250.–,
conguaglio spese fr. 5.20, posteggio fr. 130.–).
L'appellante
non ha addotto alcuna indicazione concreta sull'alloggio che essa intende
condurre in locazione dopo il trasloco. Si impone dunque una prudente
valutazione, sia perché il costo riconosciuto dal Pretore aggiunto a AO 1 non è
necessariamente decisivo, sia perché la convenuta avrebbe potuto recare
concrete inserzioni di oggetti da lei ritenuti assimilabili qualitativamente
all'abitazione coniugale. Sta di fatto che, secondo la comune esperienza e il
normale andamento delle cose, AP 1 non potrà verosimilmente trovare un alloggio
equiparabile all'attuale, per sé sola, a meno di fr. 1700.– mensili
(comprensivi delle spese accessorie). Il suo debito mantenimento dopo la partenza
dall'abitazione coniugale passa così dai fr. 3510.90
mensili calcolati dal Pretore aggiunto a fr. 3910.90 mensili. Su
questo punto l'appello si rivela parzialmente fondato.
5. AP 1 lamenta inoltre, nell'appello, che
il Pretore aggiunto le ha riconosciuto un contributo alimentare solo fino all'età
pensionabile del marito (il quale compirà 65 anni il 17 gennaio 2029),
facendo valere che dopo di allora essa non si vedrà più garantito il debito
mantenimento. Il primo giudice è stato di altro avviso. Ha ricordato che dopo
il pensionamento un coniuge divorziato può essere tenuto ad attingere per il proprio
sostentamento ai suoi averi personali, compreso il capitale ricevuto in
liquidazione del regime dei beni. Nel caso specifico – egli ha proseguito – al
pensionamento (il 12 agosto 2023) la convenuta percepirà una rendita AVS (probabilmente
più elevata degli attuali fr. 940.– della rendita AI) e una rendita LPP di fr.
1062.50 mensili. Inoltre essa ricaverà almeno fr. 400 000.– dalla vendita dell'abitazione coniugale e percepirà fr.
71 000.– “di capitale LPP”, averi che
potrà destinare al proprio debito mantenimento, “senza dimenticare le [sue] proprietà
immobiliari in Italia, che attualmente non generano reddito, ma nessuno
pretende non possano farlo in futuro”.
Ad ogni modo, ha
continuato il Pretore aggiunto, quand'anche la convenuta riceverà una rendita
AVS di soli fr. 940.– mensili (come l'attuale rendita AI) oltre alla rendita
LPP di fr. 1062.50 mensili, essa registrerà uno scoperto di circa fr. 1000.–
mensili fino al pensionamento del marito e di circa fr. 1500.– mensili in
seguito, ammanchi cui essa potrà rimediare, per i 17 anni della sua aspettativa
di vita (dal 2029 al 2046), prelevando un capitale di fr. 371 000.– complessivi dai propri averi e conservando
ancora in tal modo un cospicuo residuo di almeno fr. 100 000.– (sentenza impugnata, pag. 14 seg.).
Considerandi
a) Nell'appello
l'interessata ribadisce che con la cessazione del contributo alimentare in suo
favore all'età pensionabile di AO 1 essa non si vedrà più assicurato il debito
mante-nimento, non essendo per nulla certo che la vendita dell'abitazione
coniugale ai pubblici incanti le frutterà un utile di fr. 400 000.–. Anzi, essa prosegue, in concreto non è
certo nemmeno che la sua rendita AVS sarà più elevata dell'attuale rendita AI
di fr. 940.– mensili (ciò che a suo parere il primo giudice avrebbe dovuto verificare
di sua iniziativa), mentre per quanto riguarda gli immobili in Italia manca
“qualsiasi indicazione sul loro valore”. Il Pretore aggiunto avrebbe dovuto
così – essa epiloga – fissare un contributo di mantenimento per lei senza
limiti di tempo, lasciando se mai al marito la facoltà di chiedere una modifica
della sentenza di divorzio e di postulare una riduzione dell'obbligo una volta
incassato il prezzo di vendita dell'immobile.
b) Nella
misura in cui rimprovera al Pretore aggiunto di non avere accertato l'ammontare
della sua futura rendita AVS, l'appellante solleva una censura che sfiora il
pretesto, giacché al primo giudice essa non risulta avere chiesto indagini al
riguardo. Senza dimenticare che la raccolta del materiale necessario per
sostanziare una pretesa di mantenimento incombe al coniuge richiedente, tanto
più ove questi sia debitamente patrocinato, non al giudice (art. 277 cpv. 1
CPC). Il Pretore aggiunto ha stimato in concreto la rendita AVS in almeno fr. 940.–
mensili, diversamente dal caso evocato dalla convenuta (I CCA, sentenza inc.
11.2018.50
del 29 gennaio 2019 consid. 12a), nel cui ambito il Pretore non
aveva stimato alcunché. In concreto, avesse ritenuto l'importo della futura
rendita AVS inferiore a fr. 940.– mensili, la convenuta avrebbe dovuto
documentarne l'ammontare, per esempio chiedendo un “calcolo previsionale” all'Istituto
delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Essa non
può pretendere invece di delegare i propri doveri di allegazione al giudice.
c) Quanto
al presunto incasso della vendita all'asta, il Pretore aggiunto rileva che la
stessa convenuta ne ha quantificato il ricavo in presumibili fr. 400 000.– sulla scorta della perizia giudiziaria
(sentenza impugnata, pag. 14). Nemmeno nel memoriale conclusivo, del resto, l'interessata
revocava in dubbio tale previsione. E qualora fosse stata in dubbio, AP 1
avrebbe potuto chiedere al Pretore aggiunto di ordinare l'esecuzione dell'incanto
prima di emanare la sentenza (come per altro si sarebbe dovuto fare, giacché
la divisione di un immobile in comproprietà deve avvenire prima della
liquidazione del regime matrimoniale, non tre mesi dopo il passaggio in giudicato
della sentenza: DTF 138 III 150). Contrariamente
all'opinione dell'interessata, una sentenza di divorzio non si risolve
nel fissare contributi di mantenimento a carico di un coniuge in favore
dell'altro senza avere sciolto previamente il regime dei beni, rinviando quel
coniuge a un'azione di modifica allorché sarà stato liquidato il patrimonio
coniugale. A meno che i coniugi decidano, per loro libera scelta, di rimanere
comproprietari di determinati attivi, ma simile ipotesi è estranea alla
fattispecie. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
d) L'appellante
deplora che il Pretore aggiunto non le abbia riconosciuto un contributo
alimentare vitalizio. Dimentica però che un contributo di mantenimento è dovuto – per principio –fino al pensionamento del beneficiario. Solo
se quest'ultimo non è in grado di sopperire da sé al proprio debito
mantenimento dopo l'età pensionabile il contributo può essere dovuto a vita,
sempre che l'obbligato disponga di risorse sufficienti (DTF 141 III 469 consid.
3.2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_414/2019 del 18 settembre 2020
consid. 8.1; v. anche RtiD I-2005
pag. 756 con rinvii, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo
2021.
consid. 8b). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha fissato un
contributo alimentare a carico di AO 1 fino al pensionamento del medesimo (il 17 gennaio 2029), e non
solo fino al pensionamento della beneficiaria (che compirà 64 anni il 12 agosto
2023). Nelle osservazioni all'appello l'attore non muove critiche al proposito.
La questione è di sapere pertanto, nelle circostanze descritte, in che misura AO
1.
vada tenuto a finanziare il debito mantenimento della convenuta dopo il
divorzio e se ciò debba avvenire anche dopo il pensionamento di lui.
6.
Fino al momento in
cui l'appellante rimarrà nell'abitazione coniugale il Pretore aggiunto ha
accertato che essa, sessantunenne invalida al 79% con un reddito di fr. 3104.–
mensili (rendita AI fr. 940.– mensili, rendita LPP fr. 2164.–) e un fabbisogno minimo di fr. 3573.25
mensili, registrerà un ammanco di fr. 469.25 mensili. Tale reddito non è
contestato, come non è contestato – si è visto – il criterio del fabbisogno
minimo. Il contributo alimentare di fr. 500.– mensili fissato dal Pretore aggiunto
merita dunque conferma.
Dopo la vendita
dell'abitazione coniugale il reddito dell'appellante rimane invariato, almeno
fino all'età della pensione (12 agosto 2023). Il fabbisogno minimo calcolato
dal Pretore aggiunto va rivalutato invece, come si è visto, da fr. 3510.–
mensili a fr. 3910.– mensili (sopra, consid. 4c in fine). L'interessata
accuserà così un ammanco di fr. 806.90 mensili. Ciò giustifica di portare
il contributo alimentare stabilito dal primo giudice da fr. 400.– a fr. 800.–
mensili, contributo che con un reddito di fr. 13 264.75
mensili e un fabbisogno minimo di fr. 5353.55 mensili (non contestati:
sentenza impugnata, pag. 13 in basso e 14 in alto) AO 1 è agevolmente in grado
di erogare.
Dal pensionamento in poi l'appellante
vedrà diminuire le sue
entrate da fr. 3104.–
mensili a fr. 1966.50 mensili (rendita AVS fr. 904.–, rendita LPP di fr.
1062.50). Il suo fabbisogno minimo rimarrà invece di fr. 3910.90 mensili,
sicché l'ammanco di lei si eleverà a fr. 1944.40 mensili. Pensionata, AP 1 può essere tenuta nondimeno ad attingere ai propri averi
personali (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4 con rinvii; analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 7), come ha ritenuto il Pretore
aggiunto, ovvero ai
fr. 400 000.– ricavati dalla vendita dell'abitazione
coniugale e ai fr. 71 000.– di capitale
LPP (non contestati: sentenza impugnata, pag. 14 in fondo). Da tali fondi essa
potrà equitativamente prelevare di conseguenza fr. 1000.– mensili, mentre AO 1
va chiamato a coprire l'ammanco residuo di fr. 950.– mensili (arrotondati). Tra
l'agosto del 2023 e il gennaio del 2029 la convenuta dovrà quindi consumare fr.
65.
000.– complessivi della propria
sostanza (65 mesi).
Al pensionamento
dell'attore, il 17 gennaio 2029, cesserà ogni obbligo contributivo di
quest'ultimo. La convenuta dovrà così finanziare l'intero ammanco di fr. 1944.40
mensili con il suo proprio patrimonio, e ciò per i 17 anni della sua
aspettativa di vita (prognosi non contestata). Ne deriva un ulteriore consumo
di sostanza per fr. 396 474.–. È vero che
nel 2046 l'appellante non rimarrà con il cospicuo residuo stimato dal Pretore
aggiunto, ma con poco meno di fr. 10 000.–.
È altrettanto vero però che il primo giudice non ha considerato quanto la
convenuta potrà ricavare, sull'arco di oltre vent'anni, promuovendo un cauto
investimento degli attivi (fr. 471 000.–).
Anche dipartendosi da un
saggio rimunerativo dell'1%
annuo (cfr. RtiD I-2010 pag. 701
consid. 6 con rinvii) e tenendo calcolo del progressivo consumo di
capitale, dal 2023 (pensionamento del marito) al 2046 (aspettativa di vita),
essa potrà accantonare almeno fr. 50 000.–
di interessi. Senza scordare che, come fa notare il Pretore aggiunto, per ogni evenienza
essa potrà ancora contare sulle proprietà immobiliari ereditate in Italia
(sentenza impugnata, pag. 13 a metà e 14 in fondo).
7.
Se ne conclude che
l'appello merita parziale accoglimento. Il contributo alimentare fissato dal
Pretore aggiunto per la convenuta dal passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio fino alla vendita dell'abitazione coniugale (fr. 500.– mensili) rimane
difatti invariato, ma va portato da fr.
400.– a fr. 800.– mensili quello dalla vendita dell'abitazione coniugale
fino all'agosto del 2023 (pensionamento della convenuta) e a fr. 950.– mensili quello
dall'agosto del 2023 fino al gennaio del 2029 (pensionamento dell'attore). Dopo
il pensionamento invece l'attore è esonerato da obblighi contributivi, come ha
deciso il primo giudice. Ora, rispetto al contributo alimentare preteso dalla
convenuta (fr. 621.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale, fr. 1758.80
mensili dalla vendita dell'abitazione coniugale in poi, senza limiti di tempo)
il grado di vittoria in appello non eccede un decimo del valore litigioso. Le
spese del giudizio odierno seguono così il relativo grado di soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). L'attore, che ha formulato osservazioni per il tramite di un
avvocato, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili ridotte
(otto decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 p. 638 c. 3b).
L'emanazione dell'attuale
giudizio non influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo inerente
alle spese di primo grado (poste per un terzo a carico dell'attore e per il
resto a carico della convenuta). Il Pretore aggiunto in effetti non ha dovuto
sindacare solo il contenzioso sul contributo alimentare, ma anche il
combattuto scioglimento della comproprietà immobiliare, che l'attore rivendicava
interamente per sé.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa Camera raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così
riformato:
AO 1 è condannato a versare a AP
1, in via anticipata entro il 5 del mese, i seguenti contributi di
mantenimento:
fr. 500.– mensili dal
passaggio in giudicato della presente sentenza fino alla vendita della
particella n. 484 RFD di __________, sezione di __________, compresa la
correlata quota “B” della particella n. 485;
fr. 800.– mensili dalla
vendita della particella n. 484 RFD di __________, sezione di __________, compresa
la correlata quota “B” della particella n. 485, fino al 12 agosto 2023
(pensionamento della beneficiaria);
fr. 950.– mensili dal 12
agosto 2023 fino al 31 gennaio 2029 (pensionamento del debitore).
Il
dispositivo n. 7.1 (adeguamento del contributo di mantenimento al rincaro)
rimane invariato. Per il resto l'appello è respinto.
II. Le spese processuali di
fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico
di quest'ultima e per il rimanente a carico
di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).