11.2020.128
Accesso necessario: presupposti perché vi sia rinuncia all'accesso necessario
30 agosto 2022Italiano21 min
2006 è stata scorporata a sud la confinante particella n. 889 (277 m²), anch'essa appartenente a AP 1, sulla quale
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.128
Lugano
30 agosto 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2018.193 (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione del 1° ottobre 2018 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 e AO 2
(patrocinati
dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 17 settembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 5 agosto 2020;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 è proprietaria
della particella n. 1175 RFD di __________ (1111 m²), composta di una porzione
pianeggiante e di un pendio adibito a orti e vigna. Da tale fondo il 9 novembre
2006 è stata scorporata a sud la confinante particella n. 889 (277 m²), anch'essa appartenente a AP 1, sulla quale
si trova una casa d'abitazione. Più a sud sono
situate le limitrofe particelle n. 1019 (139 m²),
n. 1020 (137 m²) e n. 1021 (250 m²), appartenenti a terzi, su ognuna delle quali
vi è un'abitazione. Ancora più a sud, a confine con la strada pubblica (via C__________:
particella n. 188), si situa la particella n. 1022 (317 m²), proprietà coattiva dei cinque fondi appena citati, tutti in
ragione di due ottavi, salvo le particelle n. 889 e n. 1175
(un ottavo ciascuna). Sulla coattiva si trova un
piazzale provvisto di tettoia con quattro posteggi interni e quattro esterni,
come pure un sentiero pedonale a fondo cieco, pavimentato con sagomati di
cemento, che costeggia il confine est delle particelle n. 1021, 1020 e
1019 fino al confine con la particella n. 889.
Il
sentiero pedonale continua poi sulla particella n. 889 per raggiungere il
confine con la particella n. 1175, la quale beneficia di un diritto di passo
pedonale sulla particella n. 889. La particella n. 1022 è gravata da una
servitù di passo pedonale e di posteggio in favore delle particelle n. 889,
1019, 1020, 1021 e 1175. Parallela al sentiero pedonale appena citato, a una
quota inferiore, si snoda una strada veicolare privata pavimentata in ghiaietto
rosa, larga circa 2.80 m, che corre dal confine della particella n. 1046, sulla
quale vi è una tettoia con un posteggio, attraverso la particella n. 1047 (317 m²), sulla quale sorge un'abitazione (fondi che
appartengono entrambi a AO 2), lungo la particella n. 790 (317 m²), proprietà di AO 1, per raccordarsi infine alla via
C__________.
B. Originariamente la
particella n. 889 apparteneva a AP 1 era molto vasta, tant'è che comprendeva le
odierne particelle n. 889, 1019, 1020, 1021, 1022 e 1175. Nel 1985 o 1986, prevedendo
la realizzazione di un progetto edilizio, la proprietaria l'ha frazionata, creando
le particelle n. 889, 1019, 1020 e 1021, sulle quali ha edificato case contigue,
conservando la proprietà della particella n. 889 e vendendo le altre. Sulla
particella n. 1022, costituita in comproprietà coattiva, essa ha creato
posteggi e un sentiero pedonale per le citate case. Il 9 novembre 2006, come
detto, dalla particella n. 889 è stata scorporata la porzione a nord, che ha
formato la particella n. 1175. In vista dell'edificazione di tale particella, passata
da zona agricola a zona edificabile nell'agosto del 2007, AP 1 ha chiesto a AO
1 e AO 2 di poter raccordare il proprio fondo con un
passo veicolare alla via C__________ tramite la strada già esistente sulle loro
proprietà. AO 1 e AO 2 hanno rifiutato.
C. Il
13 luglio 2017 AP 1 ha convenuto AO 1 e AO 2 per
un tentativo di conciliazione davanti al Segretario assessore del Distretto di
Lugano, sezione 2, formulando le seguenti richieste di giudizio:
1. Il signor AO 1 è condannato a far iscrivere al
registro fondiario di __________ una servitù di passaggio pedonale e veicolare
in favore della particella n. 1175 RFD di __________ e a carico della particella
n. 790 RFD di __________ (sulla porzione indicata in rosa nella planimetria
doc. D), dietro versamento di un'indennità di CHF 24 000.-- (riservata
un'eventuale perizia giudiziaria) ex art. 694 CC.
2. La signora AO
2 è condannata a far iscrivere al registro fondiario di __________ una servitù
di passaggio pedonale e veicolare in favore della particella n. 1175 RFD di __________
e a carico della particella n. 1047 RFD di __________ (sulla porzione indicata
in blu nella planimetria doc. D), dietro versamento di un'indennità di CHF 13 200.-- (riservata
un'eventuale perizia giudiziaria) ex art. 694 CC.
3. È fatto ordine
all'ufficiale del registro fondiario di __________ di procedere con
l'iscrizione delle servitù di passo sopra citate qualora i signori AO 1 e AO 2
non procedessero alle iscrizioni entro 10 giorni dal pagamento dell'indennità.
Il
26 settembre 2018, dopo una sospensione della procedura per trattative, il
tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso e il Segretario assessore ha
rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 700.– sono
state poste a carico dell'istante, con possibilità di addebitarle ai
soccombenti nel caso in cui fosse stata promossa la causa di merito (inc.
CM.2017.505).
D. Con
petizione del 1° ottobre 2018 AP 1 ha
convenuto AO 1 e AO 2 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 2, per ottenere quanto chiesto in sede conciliativa. Nella loro
risposta del 28 febbraio 2019 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione.
In una replica del 16 maggio 2019 l'attrice ha ribadito le sue richieste.
Altrettanto hanno fatto i convenuti in una duplica del 17 giugno 2019. Alle
prime arringhe dell'11 settembre 2019 le parti hanno confermato i loro
punti di vista e notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 25 settembre
2019. Invitato a disporre una perizia sull'ammontare delle indennità dovute per
l'ottenimento degli accessi necessari, il Pretore aggiunto ha deciso che il
referto sarebbe stato assunto solo qualora la petizione fosse stata da
accogliere. L'istruttoria è così stata chiusa il 9 dicembre successivo. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel proprio allegato
del 23 gennaio 2020 l'attrice ha riaffermato le sue richieste. Nel loro
memoriale del 13 febbraio 2020 i convenuti hanno proposto una volta ancora
di respingere l'azione. Statuendo con sentenza del 5 agosto 2020, il Pretore aggiunto
ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 2900.– a
carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 1800.– ciascuno per
ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a
questa Camera con un appello del 17 settembre 2020 in cui chiede di
annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto
perché gravi le particelle n. 790 e 1047 RFD delle servitù di accesso
necessario, previo accertamento delle
indennità dovute ai convenuti per l'ottenimento di tali servitù, e ordini
l'iscrizione delle stesse nel registro fondiario. Nelle loro osservazioni del 4 novembre 2020 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Le decisioni finali emanate
dai Pretori o dai Pretori aggiunti con la procedura ordinaria sono impugnabili
mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore aggiunto non ha fissato il valore
litigioso. Ora, nelle controversie che vertono sulla concessione di un accesso
necessario il valore litigioso è determinato da quello che tale diritto ha per
il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è
maggiore (DTF 136 III 63 consid. 1.1.1; più di recente: sentenza 5A_670/2019
del 10 febbraio 2020 consid, 1.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.12
del 28 dicembre 2018, consid. 2). In concreto risulta che l'attrice ha proposto
ai convenuti indennizzi per la servitù di passo di fr. 24 000.– e
di fr. 13 200.–, di modo che il valore litigioso di fr. 10 000.– può
reputarsi raggiunto, ciò che del resto i convenuti non revocano in dubbio. Sotto
questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
La
sentenza impugnata, del 5 agosto 2020, è stata intimata alle parti l'11 agosto
2020.
L'avviso di ricevimento è stato depositato nella casella postale dell'appellante
l'indomani e la sentenza impugnata è stata ritirata dal patrocinatore dell'attrice
il 24 agosto 2020 (tracciamenti degli invii n. 98.__________, agli atti). Ciò
non toglie che il termine d'impugnazione fosse già cominciato a decorrere il
20.
agosto 2020, il giorno dopo la scadenza del termine di giacenza
dell'invio (sette giorni) presso l'ufficio postale (art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC; DTF 143 III 18 consid. 4.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.76 del
12.
agosto 20,9 consid. 3). Inoltrato il 17 settembre 2020 (timbro postale sulla
busta d'invio), entro 30 giorni dalla scadenza di quel termine, l'appello in
esame è in ogni modo tempestivo e come tale ammissibile.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha riepilogato anzitutto i criteri che
disciplinano l'ottenimento di un accesso necessario (pag. 3, seconda
metà). Ciò premesso, egli ha accertato che la particella n. 1175 è divenuta
edificabile nel 2007, che tale fondo non dispone di un accesso sufficiente alla
strada pubblica e che la soluzione meno pregiudizievole per un collegamento sarebbe
quella di passare lungo la strada esistente sulle particelle n. 1047 e 790,
proprietà dei convenuti (pag. 4 in alto). Se non che, egli ha soggiunto, l'attrice
non può rivendicare simile diritto, poiché si è preclusa essa medesima il
collegamento veicolare della particella n. 1175 alla pubblica via. Proprietaria
dell'originaria particella n. 889, nel 1985/86 essa ha avviato un progetto
immobiliare per l'edificazione di quattro case contigue, scorporando da tale
fondo le particelle n. 1019, 1020, 1021 e 1022. Sulla residua particella n.
889, come pure sulle particelle n. 1019, 1020 e 1021 essa ha poi costruito
quattro stabili. Quelli eretti sulle particelle n. 1091, 1020 e 1021 sono stati
venduti a terzi. La particella n. 1022 invece è stata costituita in
comproprietà coattiva e su di essa l'attrice ha formato due posteggi per ogni
particella con un passaggio pedonale che permette alla nuova particella n. 889,
così come alle particelle n. 1019, 1020 e 1021, di raggiungere la via C__________.
Per il Pretore aggiunto dunque l'attrice, compiendo nel 1985 una scelta di
massimo sfruttamento edilizio, si è preclusa definitivamente il collegamento veicolare
della particella n. 1175 alla pubblica via (sentenza impugnata, pag. 4, quarto
paragrafo).
Quanto
alla particella n. 1075, ha continuato il Pretore aggiunto, essa è stata
ricavata dall'attrice nel novembre del 2006 dalla residua particella n. 889,
profittando della circostanza che grazie alla revisione del piano regolatore
comunale, discussa già nel 2002 ed entrata in vigore nel 2007, anche la porzione
più a nord della particella n. 889 sarebbe divenuta edificabile. Sulla particella
n. 1175 l'attrice ha poi riportato una quota
di comproprietà coattiva della particella n. 1022 corrispondente a un
posteggio e alla possibilità di usare il passaggio pedonale (sentenza
impugnata, pag. 5 seg.). A mente del Pretore aggiunto, in definitiva, se la prima
scelta edificatoria dell'attrice compiuta contando sul fatto che la parte settentrionale
della particella n. 889 sarebbe rimasta inedificabile denota una
‟grossolana assenza di lungimiranzaˮ, il successivo frazionamento
con conseguente riporto delle servitù di passo e di posteggio sul nuovo fondo
dimostrano la ‟volontà coscienteˮ di servire la particella n. 1175
del solo accesso pedonale, onde la reiezione della petizione per difetto di uno
stato di necessità ‟giuridicamente tutelabileˮ.
4.
AP
1.
contesta che lo stato di necessità della
particella n. 1175 sia stato da lei causato in modo ‟deliberato e intenzionaleˮ.
Essa mette in dubbio che al primo frazionamento, nel 1985, le particelle n. 790
e 1047 disponessero della strada veicolare. Inoltre essa fa valere che nel 1985
l'odierna particella n. 1175 era situata in zona agricola e solo in seguito alla
revisione del piano regolatore è divenuta edificabile, ciò che rende necessario
un accesso alla pubblica via. L'appellante ritiene che non può esserle
rimproverato di avere effettuato una scelta edilizia conforme alle disposizioni
di diritto pubblico in vigore a quel tempo e di non avere previsto l'espansione
dei terreni edificabili. A suo avviso, non si poteva pretendere da lei un
diverso progetto edilizio per considerare un ipotetico cambiamento di zona della
porzione più a nord del fondo, cambiamento che non è stato da lei promosso.
L'attrice
contesta altresì l'opinione del Pretore, secondo cui essa si è accomodata
consapevolmente, in concomitanza con il frazionamento della particella n. 889
prima del cambio di zona, di un diritto di passo pedonale e di un posteggio,
giacché anche senza il frazionamento quella particella non aveva un accesso alla
pubblica via. E assegnare un parcheggio alla nuova particella era l'unica
possibilità in quel momento per assicurare al fondo un accesso indiretto –
ancorché insufficiente – alla via pubblica. Da ultimo l'appellante afferma che il
suo interesse all'accesso veicolare prevale sullo stato di fatto attuale, che le
arreca un importante danno economico per l'impossibilità di sfruttare debitamente un terreno edificabile in una zona
pregiata. In funzione di ciò essa chiede pertanto di annullare il
giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché gravi le
particelle n. 790 e 1047 RFD delle servitù di accesso necessario, previo
accertamento delle indennità dovute
ai convenuti per l'ottenimento di tali servitù, e ordini l'iscrizione di quei
diritti nel registro fondiario.
5.
Nel
caso specifico il Pretore aggiunto ha respinto la petizione ‒ in sintesi
‒ perché l'attrice si è preclusa essa medesima l'accesso necessario della
particella n. 1075 RFD alla pubblica via, rinunciando di fatto alla servitù. Questa
Camera ha avuto modo di ricordare nondimeno che si preclude il diritto a
un accesso necessario solo chi vi rinuncia deliberatamente (I CCA, sentenza inc. 11.2015.51 del 20 luglio 2017 consid. 11
con rinvio a DTF 136 III 141 consid. 5.4.3; v.
anche sentenza inc .11.2014.81 del 1° dicembre 2016 consid. 8). Non può
pretendere invero un accesso necessario il proprietario che ha determinato o
che ha tollerato lo stato di necessità se egli stesso ha tenuto un
comportamento contrario alla buona fede, per esempio rinunciando a un passo
esistente per ottenerne uno più comodo (DTF 134 III 51 consid. 4.1 con
numerosi rinvii). Come detto, un accesso necessario può essere rifiutato solo se
il proprietario che ha cagionato lo stato di necessità delimitando la sua
particella tramite divisioni, alienazioni o riunioni di fondi ha agito
intenzionalmente (DTF 134 III 51 consid. 4.2). Ciò non è il caso di un
proprietario che venda un immobile o parte di esso e ometta di riservarsi una
servitù di passo, sicché il suo fondo venga a trovarsi senza accesso alla
pubblica via. L'applicazione di tali principi dipende in ogni modo dal caso
concreto (DTF 134 III 51 consid. 4.1; v. anche sentenze del Tribunale federale 5C.302/2006
del 20 settembre 2007 consid. 4.1, 5A_410/2008 del 9 settembre 2008 consid. 4.1,
pubblicato in: ZBGR 92/2011 pag. 157, e 5A_449/2014 del 2 ottobre 2014 consid.
5.2.3).
Nella
sentenza apparsa in DTF 134 III 51 consid. 4 il richiedente aveva determinato mediante
divisioni, riunioni e alienazioni i confini della propria particella, riservandosi
un accesso alla pubblica via risultato poi insufficiente. In quel caso il
Tribunale federale ha ritenuto che l'interessato fosse cosciente delle
difficoltà d'accesso al suo fondo e che si accontentasse della via da lui
creata, di modo che non poteva pretendere un accesso necessario su terreni
altrui. Altrettanto vale per un proprietario che rinunci ad adattare i suoi
progetti edilizi alle condizioni topografiche dei luoghi e rifiuti di scegliere
soluzioni ragionevolmente esigibili per evitare di ledere i diritti dei vicini
(DTF 136 III 130 consid. 5.4). Se invece la destinazione dei luoghi si è modificata
per ragioni oggettive (ad esempio in seguito allo sviluppo di un agglomerato
che trasforma fondi agricoli in aree edificabili) non si può rimproverare
all'acquirente di terreni agricoli di avere creato egli stesso la necessità di
un accesso necessario per avere costruito una casa dopo avere ricevuto
l'autorizzazione necessaria. Se la situazione dei luoghi si è modificata, è
possibile che l'accesso del quale una persona si sia accomodata non sia più
sufficiente (DTF 93 II 167 consid. 3,
85.
II 392 consid. 1b, ripresi in: Piotet
in Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 22 ad art. 694; Pradervand-Kernen, Obtention d’un accès
suffisant en vue de la construction d’un immeuble: moyens de droit public et de
droit privé, en particulier la constitution d’une servitude de passage
nécessaire in:
ZBGR/RNRF 97/2016 pag. 392).
6.
In concreto è
pacifico che fino al primo frazionamento, avvenuto nel 1985 (ispezione RF,
istanza di frazionamento e iscrizione comproprietà coattiva del 6 settembre
1985) contestualmente al progetto edilizio che prevedeva l'edificazione di
quattro abitazioni, la particella n. 889 appartenente all'attrice formava un
unico appezzamento con le particelle n. 1022, 1021, 1019, 1020, 889 e 1175. Inoltre
essa era edificabile, tranne la porzione nord, che era un'area a uso agricolo (l'odierna
particella n. 1175), e lambiva la via C__________. Il fondo aveva di conseguenza
un accesso stradale adeguato. Dopo i frazionamenti solo la particella coattiva
n. 1022 e la particella n. 1021 (sopra, lett. A) risultano raggiungibili con
veicoli. Le altre particelle sono accessibili solo a piedi, passando sul sentiero
che ne costeggia il confine sino alla particella n. 1022. Per finire l'appellante
è rimasta proprietaria della sola particella n. 889, sulla quale ha edificato
la propria abitazione. La porzione nord di tale fondo era zona agricola. Grazie
al nuovo piano regolatore, entrato in vigore nel 2007, anche la porzione nord
di tale particella è divenuta edificabile. E ancor prima che entrasse vigore il
nuovo piano regolatore, il 6 novembre 2006, l'attrice ha frazionato tale particella,
scorporando la porzione nord, divenuta la particella n. 1175, e iscrivendo
anche in suo favore servitù di passo pedonale e di posteggio sulla particella n.
1022, della quale è stata iscritta quale comproprietaria (ispezione a RF, istanza
d'iscrizione di frazionamento e di servitù prediale).
7.
Sta
di fatto che, quando ha optato per il progetto immobiliare che prevedeva il
frazionamento del suo ampio fondo facendo sì che la particella n. 889 fosse
raggiungibile solo tramite un sentiero, l'attrice ha rinunciato deliberatamente
all'accesso veicolare al proprio fondo, accomodandosi di un percorso pedonale.
Fino al 2006, per i principi esposti dianzi (consid. 5), il caso sarebbe stato
analogo perciò a quello pubblicato in DTF 134 III 49, sicché AP 1 non avrebbe potuto pretendere un accesso necessario. Essa
medesima, in effetti, si era privata di un collegamento veicolare mediante
frazionamenti e alienazioni, accomodandosi della situazione, sebbene già a quel
momento la particella n. 889 fosse in parte edificabile e il suo uso conforme
alla destinazione del piano regolatore esigesse di per sé un accesso veicolare alla
strada pubblica (DTF 136 III 133 consid. 3.1 con richiami). Notoriamente l'art. 694 cpv. 1 CC garantisce invero al proprietario di un fondo
situato entro un perimetro in cui si trovino case d'abitazione o di vacanza il
diritto di accedere al proprio immobile – per principio – con veicoli a motore,
salvo casi estranei alla fattispecie (v. RtiD I-2012 pag. 895 n. 13; v. da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2020.70 del 7 aprile 2022 consid. 7a).
La situazione è mutata nel
2006, quando la porzione nord della particella
n. 889, a uso agricolo, è divenuta la nuova particella n. 1175, la quale dal
2007.
si trova in zona edificabile. A quel momento l'accesso pedonale alla
particella n. 1175 non risultava più sufficiente ed è venuto a crearsi uno
stato di necessità. Non a torto l'appellante fa valere di conseguenza che non
può esserle rimproverato un comportamento lesivo della buona fede per avere
scelto, nel 1985, una soluzione edilizia che lasciasse l'allora particella n.
889.
senza possibilità di accesso veicolare. Costei non poteva prevedere infatti
che a distanza di vent'anni gran parte della
particella n. 889 sarebbe divenuta edificabile (1111 m² per rapporto ai
1388.
m² della superficie originaria), né il Pretore aggiunto accenna indizi
concreti che avrebbero dovuto indurre concretamente a fare assegnamento su un'urbanizzazione
a lungo termine. Quanto al fatto che l'attrice si sarebbe accomodata nel 2006 del
passo pedonale, iscrivendo anche in favore della particella n. 1175 (contestualmente
alla creazione di tale fondo) un diritto di passo pedonale e assicurandosi la contitolarità
coattiva della particella n. 1022, come pure un parcheggio e il passo pedonale
sulla particella n. 889, vale quanto si è già spiegato, ovvero che si
preclude il diritto a un accesso necessario solo chi si accomoda di uno stato
di necessità da lui medesimo determinato, non chi viene a trovarsi in uno stato
di necessità per intervenute mutazioni oggettive nello statuto giuridico dei fondi.
8.
Se ne conclude che il Pretore aggiunto, limitando il suo
esame alla questione di sapere se l'attrice si sia preclusa il diritto a un
accesso necessario, risolvendolo per altro in un modo che non può essere
condiviso, non ha applicato correttamente l'art. 694 cpv. 1 CC. Egli non poteva
concludere in effetti che il passaggio di minor danno è quello attraverso le
particelle n. 790 e 1047 RFD senza ponderare d'ufficio anche la ragionevole possibilità
di eseguire un accesso necessario lungo le particelle n. 889, 1019, 1020, 1021
e 1022, come fanno notare i convenuti (osservazioni all'appello, pag. 6). Nelle
condizioni descritte non rimane che annullare la sentenza impugnata e
rinviargli gli atti per nuovo giudizio. A tal fine egli terrà conto del fatto
che una richiesta di accesso necessario va diretta
“in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente
della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la
concessione del passo” e “in secondo luogo contro coloro per i quali il
passaggio è di minor danno” (art. 694 cpv. 2 CC). Dovesse giungere alla
conclusione che l'azione di AP 1 merita accoglimento, egli ordinerà una perizia
sull'ammontare delle indennità litigiose.
9.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). In concreto l'appello va accolto nella misura in cui tende
all'annullamento della sentenza impugnata, mentre per quanto riguarda il merito
il caso rimane aperto, non potendosi prevedere come statuirà il Pretore
aggiunto in esito al rinvio degli atti da parte di questa Camera. In
circostanze simili conviene suddividere le spese processuali a metà e
compensare le ripetibili (v. DTF 139 III 351 consid. 6). Sulle spese di primo grado il Pretore aggiunto deciderà nuovamente nell'ambito del nuovo
giudizio.
10.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di
fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1.
L'appello è accolto,
la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le
spese processuali di fr. 2900.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. dott. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma
non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).