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Decisione

11.2020.128

Accesso necessario: presupposti perché vi sia rinuncia all'accesso necessario

30 agosto 2022Italiano21 min

2006 è stata scorporata a sud la confinante particella n. 889 (277 m²), anch'essa appartenente a AP 1, sulla quale

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.128

Lugano

30 agosto 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OR.2018.193 (accesso

necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con

petizione del 1° ottobre 2018 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 e AO 2

(patrocinati

dall'avv. dott. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 17 settembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 5 agosto 2020;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 è proprietaria

della particella n. 1175 RFD di __________ (1111 m²), composta di una porzione

pianeggiante e di un pendio adibito a orti e vigna. Da tale fondo il 9 novembre

2006 è stata scorporata a sud la confinante particella n. 889 (277 m²), anch'essa appartenente a AP 1, sulla quale

si trova una casa d'abitazione. Più a sud sono

situate le limitrofe particelle n. 1019 (139 m²),

n. 1020 (137 m²) e n. 1021 (250 m²), appartenenti a terzi, su ognuna delle quali

vi è un'abitazione. Ancora più a sud, a confine con la strada pubblica (via C__________:

particella n. 188), si situa la particella n. 1022 (317 m²), proprietà coattiva dei cinque fondi appena citati, tutti in

ragione di due ottavi, salvo le particelle n. 889 e n. 1175

(un ottavo ciascuna). Sulla coattiva si trova un

piazzale provvisto di tettoia con quattro posteggi interni e quattro esterni,

come pure un sentiero pedonale a fondo cieco, pavimentato con sagomati di

cemento, che costeggia il confine est delle particelle n. 1021, 1020 e

1019 fino al confine con la particella n. 889.

Il

sentiero pedonale continua poi sulla particella n. 889 per raggiungere il

confine con la particella n. 1175, la quale beneficia di un diritto di passo

pedonale sulla particella n. 889. La particella n. 1022 è gravata da una

servitù di passo pedonale e di posteggio in favore delle particelle n. 889,

1019, 1020, 1021 e 1175. Parallela al sentiero pedonale appena citato, a una

quota inferiore, si snoda una strada veicolare privata pavimentata in ghiaietto

rosa, larga circa 2.80 m, che corre dal confine della particella n. 1046, sulla

quale vi è una tettoia con un posteggio, attraverso la particella n. 1047 (317 m²), sulla quale sorge un'abitazione (fondi che

appartengono entrambi a AO 2), lun­go la particella n. 790 (317 m²), proprietà di AO 1, per raccordarsi infine alla via

C__________.

B. Originariamente la

particella n. 889 apparteneva a AP 1 era molto vasta, tant'è che comprendeva le

odierne particelle n. 889, 1019, 1020, 1021, 1022 e 1175. Nel 1985 o 1986, prevedendo

la realizzazione di un progetto edilizio, la proprietaria l'ha frazionata, creando

le particelle n. 889, 1019, 1020 e 1021, sulle quali ha edificato case contigue,

conservando la proprietà della particella n. 889 e vendendo le altre. Sulla

particella n. 1022, costituita in comproprietà coattiva, essa ha creato

posteggi e un sentiero pedonale per le citate case. Il 9 novembre 2006, come

detto, dalla particella n. 889 è stata scorporata la porzione a nord, che ha

formato la particella n. 1175. In vista dell'edificazione di tale particella, passata

da zona agricola a zona edificabile nell'agosto del 2007, AP 1 ha chiesto a AO

1 e AO 2 di poter raccordare il proprio fondo con un

passo veicolare alla via C__________ tramite la strada già esistente sulle loro

proprietà. AO 1 e AO 2 hanno rifiutato.

C. Il

13 luglio 2017 AP 1 ha convenuto AO 1 e AO 2 per

un tentativo di conciliazione davanti al Segretario assessore del Distretto di

Lugano, sezione 2, formulando le seguenti richieste di giudizio:

1. Il signor AO 1 è condannato a far iscrivere al

registro fondiario di __________ una servitù di passaggio pedonale e veicolare

in favore della particella n. 1175 RFD di __________ e a carico della particella

n. 790 RFD di __________ (sulla porzione indicata in rosa nella planimetria

doc. D), dietro versamento di un'indennità di CHF 24 000.-- (riservata

un'eventuale perizia giudiziaria) ex art. 694 CC.

2. La signora AO

2 è condannata a far iscrivere al registro fondiario di __________ una servitù

di passaggio pedonale e veicolare in favore della particella n. 1175 RFD di __________

e a carico della particella n. 1047 RFD di __________ (sulla porzione indicata

in blu nella planimetria doc. D), dietro versamento di un'indennità di CHF 13 200.-- (riservata

un'eventuale perizia giudiziaria) ex art. 694 CC.

3. È fatto ordine

all'ufficiale del registro fondiario di __________ di procedere con

l'iscrizione delle servitù di passo sopra citate qualora i signori AO 1 e AO 2

non procedessero alle iscrizioni entro 10 giorni dal pagamento dell'indennità.

Il

26 settembre 2018, dopo una sospensione della procedura per trattative, il

tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso e il Segretario assessore ha

rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 700.– sono

state poste a carico dell'istante, con possibilità di addebitarle ai

soccombenti nel caso in cui fos­se stata promossa la causa di merito (inc.

CM.2017.505).

D. Con

petizione del 1° ottobre 2018 AP 1 ha

convenuto AO 1 e AO 2 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 2, per ottenere quanto chiesto in sede conciliativa. Nella loro

risposta del 28 febbraio 2019 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione.

In una replica del 16 maggio 2019 l'attrice ha ribadito le sue richieste.

Altrettanto hanno fatto i convenuti in una duplica del 17 giugno 2019. Alle

prime arringhe del­l'11 settembre 2019 le parti hanno confermato i loro

punti di vista e notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 25 settembre

2019. Invitato a disporre una perizia sull'ammontare delle indennità dovute per

l'ottenimento degli accessi necessari, il Pretore aggiunto ha deciso che il

referto sarebbe stato assunto solo qualora la petizione fosse stata da

accogliere. L'istruttoria è così stata chiusa il 9 dicembre successivo. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi

a conclusioni scritte. Nel proprio allegato

del 23 gennaio 2020 l'attrice ha riaffermato le sue richieste. Nel loro

memoriale del 13 febbraio 2020 i convenuti hanno proposto una volta ancora

di respingere l'azione. Statuendo con sentenza del 5 agosto 2020, il Pretore aggiunto

ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 2900.– a

carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 1800.– ciascuno per

ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a

questa Camera con un appello del 17 settembre 2020 in cui chie­de di

annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto

perché gravi le particelle n. 790 e 1047 RFD delle servitù di accesso

necessario, previo accertamento delle

indennità dovute ai convenuti per l'ottenimento di tali servitù, e ordini

l'iscrizione delle stesse nel registro fondiario. Nelle loro osservazioni del 4 novembre 2020 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Le decisioni finali emanate

dai Pretori o dai Pretori aggiunti con la procedura ordinaria sono impugnabili

mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore aggiunto non ha fissato il valore

litigioso. Ora, nelle controversie che vertono sulla concessione di un accesso

necessario il valore litigioso è determinato da quello che tale diritto ha per

il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è

maggiore (DTF 136 III 63 consid. 1.1.1; più di recente: sentenza 5A_670/2019

del 10 febbraio 2020 consid, 1.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.12

del 28 dicembre 2018, consid. 2). In concreto risulta che l'attrice ha proposto

ai convenuti indennizzi per la servitù di passo di fr. 24 000.– e

di fr. 13 200.–, di modo che il valore litigioso di fr. 10 000.– può

reputarsi raggiunto, ciò che del resto i convenuti non revocano in dubbio. Sotto

questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

La

sentenza impugnata, del 5 agosto 2020, è stata intimata alle parti l'11 agosto

2020.

L'avviso di ricevimento è stato depositato nella casella postale dell'appellante

l'indomani e la sentenza impugnata è stata ritirata dal patrocinatore dell'attrice

il 24 agosto 2020 (tracciamenti degli invii n. 98.__________, agli atti). Ciò

non toglie che il termine d'impugnazione fosse già cominciato a decorrere il

20.

agosto 2020, il giorno dopo la scadenza del termine di giacenza

dell'invio (sette giorni) presso l'ufficio postale (art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC; DTF 143 III 18 consid. 4.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.76 del

12.

agosto 20,9 consid. 3). Inoltrato il 17 settembre 2020 (timbro postale sulla

busta d'invio), entro 30 giorni dalla scadenza di quel termine, l'appello in

esame è in ogni modo tempestivo e come tale ammissibile.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha riepilogato anzitutto i criteri che

disciplinano l'ottenimento di un accesso necessario (pag. 3, seconda

metà). Ciò premesso, egli ha accertato che la particella n. 1175 è divenuta

edificabile nel 2007, che tale fondo non dispone di un accesso sufficiente alla

strada pubblica e che la soluzione meno pregiudizievole per un collegamento sareb­be

quella di passare lungo la strada esistente sulle particelle n. 1047 e 790,

proprietà dei convenuti (pag. 4 in alto). Se non che, egli ha soggiunto, l'attrice

non può rivendicare simile diritto, poiché si è preclusa essa medesima il

collegamento veicolare della particella n. 1175 alla pubblica via. Proprietaria

dell'originaria particella n. 889, nel 1985/86 essa ha avviato un progetto

immobiliare per l'edificazione di quattro case contigue, scorporando da tale

fondo le particelle n. 1019, 1020, 1021 e 1022. Sulla residua particella n.

889, come pure sulle particelle n. 1019, 1020 e 1021 essa ha poi costruito

quattro stabili. Quelli eretti sulle particelle n. 1091, 1020 e 1021 sono stati

venduti a terzi. La particella n. 1022 invece è stata costituita in

comproprietà coattiva e su di essa l'attrice ha formato due posteggi per ogni

particella con un passaggio pedonale che permette alla nuova particella n. 889,

così come alle particelle n. 1019, 1020 e 1021, di raggiungere la via C__________.

Per il Pretore aggiunto dunque l'attrice, compiendo nel 1985 una scelta di

massimo sfruttamento edilizio, si è preclusa definitivamente il collegamento veicolare

della particella n. 1175 alla pubblica via (sentenza impugnata, pag. 4, quarto

paragrafo).

Quanto

alla particella n. 1075, ha continuato il Pretore aggiunto, essa è stata

ricavata dall'attrice nel novembre del 2006 dalla residua particella n. 889,

profittando della circostanza che grazie alla revisione del piano regolatore

comunale, discussa già nel 2002 ed entrata in vigore nel 2007, anche la porzione

più a nord della particella n. 889 sarebbe divenuta edificabile. Sulla particella

n. 1175 l'attrice ha poi riportato una quota

di comproprietà coattiva della particella n. 1022 corrispondente a un

posteggio e alla possibilità di usare il passaggio pedonale (sentenza

impugnata, pag. 5 seg.). A mente del Pretore aggiunto, in definitiva, se la prima

scelta edificatoria dell'attrice compiuta contando sul fatto che la parte settentrionale

della particella n. 889 sarebbe rimasta inedificabile denota una

‟grossolana assenza di lungimiranzaˮ, il successivo frazionamento

con conseguente riporto delle servitù di passo e di posteggio sul nuovo fondo

dimostrano la ‟volontà coscienteˮ di servire la particella n. 1175

del solo accesso pedonale, onde la reiezione della petizione per difetto di uno

stato di necessità ‟giuridicamente tutelabileˮ.

4.

AP

1.

contesta che lo stato di necessità della

particella n. 1175 sia stato da lei causato in modo ‟deliberato e intenzionaleˮ.

Essa mette in dubbio che al primo frazionamento, nel 1985, le particelle n. 790

e 1047 disponessero della strada veicolare. Inoltre essa fa valere che nel 1985

l'odier­na particella n. 1175 era situata in zona agricola e solo in seguito alla

revisione del piano regolatore è divenuta edificabile, ciò che rende necessario

un accesso alla pubblica via. L'appellante ritiene che non può esserle

rimproverato di avere effettuato una scelta edilizia conforme alle disposizioni

di diritto pubblico in vigore a quel tempo e di non avere previsto l'espansione

dei terreni edificabili. A suo avviso, non si poteva pretendere da lei un

diverso progetto edilizio per considerare un ipotetico cambiamento di zona della

porzione più a nord del fondo, cambiamento che non è stato da lei promosso.

L'attrice

contesta altresì l'opinione del Pretore, secondo cui essa si è accomodata

consapevolmente, in concomitanza con il frazionamento della particella n. 889

prima del cambio di zona, di un diritto di passo pedonale e di un posteggio,

giacché anche senza il frazionamento quella particella non aveva un accesso alla

pubblica via. E assegnare un parcheggio alla nuova particella era l'unica

possibilità in quel momento per assicurare al fondo un accesso indiretto –

ancorché insufficiente – alla via pubblica. Da ultimo l'appellante afferma che il

suo interesse all'accesso veicolare prevale sullo stato di fatto attuale, che le

arreca un importante danno economico per l'impossibilità di sfruttare debitamen­te un terreno edificabile in una zona

pregiata. In funzione di ciò essa chiede pertanto di annullare il

giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché gravi le

particelle n. 790 e 1047 RFD delle servitù di accesso necessario, previo

accertamento delle indennità dovute

ai convenuti per l'ottenimento di tali servitù, e ordini l'iscrizione di quei

diritti nel registro fondiario.

5.

Nel

caso specifico il Pretore aggiunto ha respinto la petizione ‒ in sintesi

‒ perché l'attrice si è preclusa essa medesima l'accesso necessario della

particella n. 1075 RFD alla pubblica via, rinunciando di fatto alla servitù. Questa

Camera ha avuto modo di ricordare nondimeno che si preclude il diritto a

un accesso necessario solo chi vi rinuncia deliberatamente (I CCA, sentenza inc. 11.2015.51 del 20 luglio 2017 consid. 11

con rinvio a DTF 136 III 141 consid. 5.4.3; v.

anche sentenza inc .11.2014.81 del 1° dicembre 2016 consid. 8). Non può

pretendere invero un accesso necessario il proprietario che ha determinato o

che ha tollerato lo stato di necessità se egli stesso ha tenuto un

comportamento contrario alla buona fede, per esempio rinunciando a un passo

esistente per ottenerne uno più comodo (DTF 134 III 51 consid. 4.1 con

numerosi rinvii). Come detto, un accesso necessario può essere rifiutato solo se

il proprietario che ha cagionato lo stato di necessità delimitando la sua

particella tramite divisioni, alienazioni o riunioni di fondi ha agito

intenzionalmente (DTF 134 III 51 consid. 4.2). Ciò non è il caso di un

proprietario che venda un immobile o parte di esso e ometta di riservarsi una

servitù di passo, sicché il suo fondo venga a trovarsi senza accesso alla

pubblica via. L'applicazione di tali principi dipende in ogni modo dal caso

concreto (DTF 134 III 51 consid. 4.1; v. anche sentenze del Tribunale federale 5C.302/2006

del 20 settembre 2007 consid. 4.1, 5A_410/2008 del 9 settembre 2008 consid. 4.1,

pubblicato in: ZBGR 92/2011 pag. 157, e 5A_449/2014 del 2 ottobre 2014 consid.

5.2.3).

Nella

sentenza apparsa in DTF 134 III 51 consid. 4 il richiedente aveva determinato mediante

divisioni, riunioni e alienazio­ni i confini della propria particella, riservandosi

un accesso alla pubblica via risultato poi insufficiente. In quel caso il

Tribunale federale ha ritenuto che l'interessato fosse cosciente delle

difficoltà d'accesso al suo fondo e che si accontentasse della via da lui

creata, di modo che non poteva pretendere un accesso necessario su terreni

altrui. Altrettanto vale per un proprietario che rinunci ad adattare i suoi

progetti edilizi alle condizioni topografiche dei luoghi e rifiuti di scegliere

soluzioni ragionevolmente esigibili per evitare di ledere i diritti dei vicini

(DTF 136 III 130 consid. 5.4). Se invece la destinazione dei luoghi si è modificata

per ragioni oggettive (ad esempio in seguito allo sviluppo di un agglomerato

che trasforma fondi agricoli in aree edificabili) non si può rimproverare

all'acquirente di terreni agricoli di avere creato egli stesso la necessità di

un accesso necessario per avere costruito una casa dopo avere ricevuto

l'autorizzazione necessaria. Se la situazione dei luoghi si è modificata, è

possibile che l'accesso del quale una persona si sia accomodata non sia più

sufficiente (DTF 93 II 167 consid. 3,

85.

II 392 consid. 1b, ripresi in: Piotet

in Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 22 ad art. 694; Pradervand-Kernen, Obtention d’un accès

suffisant en vue de la construction d’un immeuble: moyens de droit public et de

droit privé, en particulier la constitution d’une servitude de passage

nécessaire in:

ZBGR/RNRF 97/2016 pag. 392).

6.

In concreto è

pacifico che fino al primo frazionamento, avvenuto nel 1985 (ispezione RF,

istanza di frazionamento e iscrizione comproprietà coattiva del 6 settembre

1985) contestualmente al progetto edilizio che prevedeva l'edificazione di

quattro abitazio­ni, la particella n. 889 appartenente all'attrice formava un

unico appezzamento con le particelle n. 1022, 1021, 1019, 1020, 889 e 1175. Inoltre

essa era edificabile, tranne la porzione nord, che era un'area a uso agricolo (l'odierna

particella n. 1175), e lambiva la via C__________. Il fondo aveva di conseguenza

un accesso stradale adeguato. Dopo i frazionamenti solo la particella coattiva

n. 1022 e la particella n. 1021 (sopra, lett. A) risultano raggiungibili con

veicoli. Le altre particelle sono accessibili solo a piedi, passando sul sentiero

che ne costeggia il confine sino alla particella n. 1022. Per finire l'appellante

è rimasta proprietaria della sola particella n. 889, sulla quale ha edificato

la propria abitazione. La porzione nord di tale fondo era zona agricola. Grazie

al nuovo piano regolatore, entrato in vigore nel 2007, anche la porzione nord

di tale particella è divenuta edificabile. E ancor prima che entrasse vigore il

nuovo piano regolatore, il 6 novembre 2006, l'attrice ha frazionato tale particella,

scorporando la porzione nord, divenuta la particella n. 1175, e iscrivendo

anche in suo favore servitù di passo pedonale e di posteggio sulla particella n.

1022, della quale è stata iscritta quale comproprietaria (ispezione a RF, istanza

d'iscrizione di frazionamento e di servitù prediale).

7.

Sta

di fatto che, quando ha optato per il progetto immobiliare che prevedeva il

frazionamento del suo ampio fondo facendo sì che la particella n. 889 fosse

raggiungibile solo tramite un sentiero, l'attrice ha rinunciato deliberatamente

all'accesso veicolare al proprio fondo, accomodandosi di un percorso pedonale.

Fino al 2006, per i principi esposti dianzi (consid. 5), il caso sarebbe stato

analogo perciò a quello pubblicato in DTF 134 III 49, sicché AP 1 non avrebbe potuto pretendere un accesso necessario. Essa

medesima, in effetti, si era privata di un collegamento veicolare mediante

frazionamenti e alienazioni, accomodandosi della situazione, sebbene già a quel

momento la particella n. 889 fosse in parte edificabile e il suo uso conforme

alla destinazione del piano regolatore esigesse di per sé un accesso veicolare alla

strada pubblica (DTF 136 III 133 consid. 3.1 con richiami). Notoriamente l'art. 694 cpv. 1 CC garantisce invero al proprietario di un fondo

situato entro un perimetro in cui si trovino case d'abitazione o di vacan­za il

diritto di accedere al proprio immobile – per principio – con veicoli a motore,

salvo casi estranei alla fattispecie (v. RtiD I-2012 pag. 895 n. 13; v. da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2020.70 del 7 aprile 2022 consid. 7a).

La situazione è mutata nel

2006, quando la porzione nord della particella

n. 889, a uso agricolo, è divenuta la nuova particella n. 1175, la quale dal

2007.

si trova in zona edificabile. A quel momento l'accesso pedonale alla

particella n. 1175 non risultava più sufficiente ed è venuto a crearsi uno

stato di necessità. Non a torto l'appellante fa valere di conseguenza che non

può esserle rimproverato un comportamento lesivo della buona fede per avere

scelto, nel 1985, una soluzione edilizia che lascias­se l'allora particella n.

889.

senza possibilità di accesso veicolare. Costei non poteva prevedere infatti

che a distanza di vent'anni gran parte della

particella n. 889 sarebbe divenuta edificabile (1111 m² per rapporto ai

1388.

m² della superficie originaria), né il Pretore aggiunto accenna indizi

concreti che avrebbero dovuto indurre concretamente a fare assegnamento su un'urbanizzazione

a lungo termine. Quanto al fatto che l'attrice si sarebbe accomodata nel 2006 del

passo pedonale, iscrivendo anche in favore della particella n. 1175 (contestualmente

alla creazione di tale fondo) un diritto di passo pedonale e assicurandosi la contitolarità

coattiva della particella n. 1022, come pure un parcheggio e il passo pedonale

sulla particella n. 889, vale quanto si è già spiegato, ovvero che si

preclude il diritto a un accesso necessario solo chi si accomoda di uno stato

di necessità da lui medesimo determinato, non chi viene a trovarsi in uno stato

di necessità per intervenute mutazioni oggettive nello statuto giuridico dei fondi.

8.

Se ne conclude che il Pretore aggiunto, limitando il suo

esame alla questione di sapere se l'attrice si sia preclusa il diritto a un

accesso necessario, risolvendolo per altro in un modo che non può essere

condiviso, non ha applicato correttamente l'art. 694 cpv. 1 CC. Egli non poteva

concludere in effetti che il passaggio di minor danno è quello attraverso le

particelle n. 790 e 1047 RFD senza ponderare d'ufficio anche la ragionevole possibilità

di eseguire un accesso necessario lungo le particelle n. 889, 1019, 1020, 1021

e 1022, come fanno notare i convenuti (osservazioni all'appello, pag. 6). Nelle

condizioni descritte non rimane che annullare la sentenza impugnata e

rinviargli gli atti per nuovo giudizio. A tal fine egli terrà conto del fatto

che una richiesta di accesso necessario va diretta

“in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente

della proprie­tà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la

concessione del passo” e “in secondo luogo contro coloro per i quali il

passaggio è di minor danno” (art. 694 cpv. 2 CC). Dovesse giungere alla

conclusione che l'azione di AP 1 merita accoglimento, egli ordinerà una perizia

sull'ammontare delle indennità litigiose.

9.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). In concreto l'appello va accolto nella misura in cui tende

all'annullamento della sentenza impugnata, mentre per quanto riguarda il merito

il caso rimane aperto, non potendosi prevedere come statuirà il Pretore

aggiunto in esito al rinvio degli atti da parte di questa Camera. In

circostanze simili conviene suddividere le spese processuali a metà e

compensare le ripetibili (v. DTF 139 III 351 consid. 6). Sulle spese di primo grado il Pretore aggiunto deciderà nuovamente nell'ambito del nuovo

giudizio.

10.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di

fr. 30 000.– nella prospettiva del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1.

L'appello è accolto,

la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Le

spese processuali di fr. 2900.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. dott. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma

non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).