11.2020.129
Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio
28 ottobre 2020Italiano17 min
coniugi si sono separati nel luglio del 2015, quando il marito ha lasciato l'abitazione
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.129
Lugano
28
ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2020.43 (divorzio su azione di un
coniuge) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 febbraio 2020
da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
del 21 settembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 4 settembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1973) e AP 1 (1978), cittadina
__________, si sono sposati a __________ il 1° febbraio 2008. Dal matrimonio è
nata M__________, il 2 marzo 2009. AO 1 lavora per l'Ufficio federale di
polizia, la moglie è titolare di un atelier di sartoria ad __________. I
coniugi si sono separati nel luglio del 2015, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale (proprietà per piani n. 26 710
della particella n. 283 RFD di __________, intestata a lui) per trasferirsi dai
propri genitori a __________.
B. Con sentenza del 21
settembre 2015, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un'intesa fra le parti che
autorizzava – fra l'altro – i coniugi a vivere separati, assegnava l'alloggio
coniugale in uso alla moglie, affidava la figlia alla medesima (riservato il
diritto di visita paterno), obbligava AO 1 a versare un contributo alimentare
di fr. 3350.– mensili per la AP 1 e uno di fr. 1660.– mensili per M__________
(assegni familiari non compresi), come pure ad assumere direttamente
determinati oneri a carico della moglie (inc. SO.2015.845). Un appello
presentato il 1° ottobre 2015 da AP 1 contro tale sentenza è stato respinto il
7 aprile 2017 da questa Camera nella misura in cui era ricevibile (inc. 11.2015.81).
C. Il 18 febbraio 2020 AO
1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo l'autorità
parentale congiunta sulla figlia, affidata alla madre (riservato il suo diritto
di visita), e offrendo un contributo
alimentare per M__________ di fr. 1440.– mensili fino ai 13 anni, aumentato
a fr. 1765.– mensili dopo di allora (assegni familiari compresi), con divieto
per la madre di modificare le coperture di cassa malati della minore senza il
consenso di lui. A titolo di contributo di mantenimento per la moglie l'attore
ha proposto l'assunzione diretta degli interessi ipotecari, delle spese
correnti, dell'assicurazione dell'economia domestica e RC dell'abitazione
coniugale fino al 30 giugno 2024 con, in subordine, il versamento di un
contributo alimentare di fr. 500.– mensili fino a quella data. Infine egli ha
postulato la suddivisione a metà delle pretese di previdenza professionale
maturate durante il matrimonio. Il Pretore ha invitato i coniugi il 20 febbraio
2020 a documentare la rispettiva situazione finanziaria e previdenziale.
Contestualmente egli ha citato le parti a un'udienza del 18 giugno 2020 per il
tentativo di conciliazione.
D. All'udienza del 18
giugno 2020, dopo una “discussione informale”, i coniugi hanno esposto la loro
situazione finanziaria. Il marito ha dichiarato un reddito fr. 13 495.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4507.– mensili,
la moglie non ha dichiarato alcun
reddito per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3286.– mensili. Le
parti hanno raggiunto poi il seguente accordo:
1. Il matrimonio contratto il 1° febbraio 2008 a __________
da AP 1 (28 febbraio 1978) e da AO 1 (13 novembre 1973) è sciolto per divorzio.
2. La figlia M__________ (2 marzo 2009) è affidata
alla madre per cura ed educazione.
3. I genitori continueranno ad esercitare
congiuntamente l'autorità parentale.
4. Al padre è riservato il più ampio diritto alle
relazioni personali che i genitori sono tenuti a concordare tenendo in
considerazione bisogni e desideri della minore. Varranno inoltre le seguenti
regole e il seguente assetto minimo in caso di mancata intesa:
– ciascun genitore è tenuto ad incoraggiare i
rapporti dei figli con l'altro genitore mettendo sempre al centro il bene dei
minori;
– i genitori sono tenuti a garantire regolarità e
prevedibilità delle visite, limitando al minimo i cambiamenti del calendario
una volta fissato;
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla
domenica sera;
– due settimane, anche non consecutive, durante il
periodo estivo;
– una settimana durante il periodo natalizio,
alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo,
il giorno di S. Silvestro;
– una settimana alternativamente a Pasqua e, l'anno
successivo, a Carnevale;
– regolari contatti telefonici;
– rimangono riservati ulteriori aggiustamenti a
dipendenza delle risultanze istruttorie.
5. Il padre verserà nelle mani della madre
mensilmente, entro il 5 di ogni mese, in via anticipata i seguenti contributi
di mantenimento per la figlia M__________:
– fr. 880.– oltre assegni familiari, se da lui
percepiti, fino al compimento del 12° anno di età;
– fr. 1200.– oltre assegni familiari, se da lui
percepiti, dal compimento del 12° anno di età fino alla maggiore età,
rispettivamente fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale.
Qualora
gli assegni familiari che oggi ammontano a mensilmente fr. 370.– dovessero
ridursi a fr. 200.– il contributo alimentare mensile per la figlia aumenterà di
fr. 170.–.
6. Il marito verserà alla moglie mensilmente in via
anticipata entro il 5 di ogni mese i seguenti contributi di mantenimento:
– fr. 3300.– fino al 31 dicembre 2021;
– fr. 1650.– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Il
marito è autorizzato a dedurre dal summenzionato contributo alimentare gli
oneri ipotecari e le spese condominiali effettive.
7. L'ex abitazione coniugale di proprietà del marito
è attribuita con mobili e suppellettili in uso alla moglie fino al 30 giugno
2024. Quando la moglie lascerà l'ex abitazione coniugale i mobili e le
suppellettili resteranno nell'immobile.
L'adeguata
indennità ex art. 121 cpv. 3 CC a favore del marito è pari alla metà degli
oneri ipotecari e alla metà delle spese ordinarie dell'abitazione. Le spese
straordinarie sono a carico del marito.
8. Il regime dei beni viene sciolto e liquidato nel
seguente modo:
– ognuna delle parti resta proprietaria di ciò che
detiene e/o è iscritto a proprio nome;
– il marito pagherà alla moglie i costi della
sostituzione dei cilindri dell'appartamento per un importo massimo di fr. 450.–.
La moglie provvederà ad incaricare una ditta e trasmetterà la fattura al marito
per il pagamento;
– al momento in cui la moglie lascerà l'ex abitazione
coniugale il marito le verserà fr. 4500.– a liquidazione dei mobili e delle
suppellettili.
9. È fatto ordine a Cassa pensioni __________, __________,
__________, di trasferire l'importo di fr. 178 436.80 dall'avere previdenziale
di AO 1 (n. AVS __________) al conto di libero passaggio n. __________
intestato a AP 1 presso Fondazione __________ di libero passaggio, __________.
10. Le spese processuali sono a carico del marito,
compensate le ripetibili.
In coda all'udienza il
Pretore ha comunicato alle parti che prima di omologare la convenzione andava sentita
la figlia M__________.
L'ascolto è stato delegato
alla psicologa e psicoterapeuta M__________ __________ __________ __________ il
19 giugno 2020.
E. Il 24 luglio 2020 il
Pretore ha notificato alle parti il rapporto di ascolto della figlia e ha assegnato
loro un termine di 15 giorni (sospesi dalle ferie giudiziarie) per
eventualmente opporsi alla “conclusione della procedura con l'omologazione
degli accordi verbalizzati in occasione dell'udienza che ha avuto luogo il 18 giugno
2020, ritenuto che in caso di silenzio si partirà dal presupposto che nulla
osta procedere in questo senso”. Il 27 luglio 2020 AO 1 ha aderito alla proposta
del Pretore. AP 1 è rimasta silente.
F. Statuendo il 4
settembre 2020, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha omologato
la convenzione sugli effetti accessori registrata a verbale il 18 giugno 2020.
Le spese processuali di fr. 3500.– sono state poste a carico di AO 1,
compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 settembre
2020 al fine di ottenere – per quanto è dato di capire – un aumento del
contributo alimentare per sé a fr. 3606.– mensili fino al 31 dicembre 2027 o,
in caso di lavoro a tempo parziale, un contributo alimentare di fr. 1650.–
mensili fino a quel giorno. Oltre a ciò, essa postula la condivisione delle
spese straordinarie della figlia e l'attribuzione in uso dell'alloggio
coniugale fino al 2027. L'appello non è stato notificato a AO 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le
sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali, il valore litigioso rag-giungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Qualora nondimeno l'appello verta su un punto che è stato regolato
consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal
giudice, non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione
di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto
litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2020.67 del 23 giugno 2020,
consid. 1 con richiamo). Nella fattispecie l'appellante contesta l'omologazione
delle clausole convenzionali n. 4 (contributo alimentare per la figlia, di cui
chiede di precisare l'assunzione delle spese straordinarie), n. 5 (contributo
alimentare per sé) e n. 6 (durata dell'assegnazione in uso dell'abitazione
coniugale). Vista l'entità e la durata delle pretese, il valore litigioso può così
ritenersi raggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza
impugnata è pervenuta a AP 1 l'8 settembre 2020 (tracciamento dell'invio
n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 22 settembre 2020 (timbro
postale sulla busta d'invio), l'appello in esame
risulta così depositato in tempo utile.
2.
All'appello AP 1
acclude documenti che in parte figurano già nell'incarto trasmesso dalla
Pretura a questa Camera e la cui produzione si rivela dunque superflua. Nuovi
sono invece un contratto datato 20 settembre 2020, ma con decorrenza dal 1°
maggio 2020, relativo alla locazione dello spazio destinato all'atelier di
sartoria e un attestato del 20 aprile 2020 riguardante l'ottenimento di un
credito “Covid-19” di fr. 10 000.–. L'appellante
non pretende però che le fosse impossibile addurre tali mezzi di prova già in
prima sede. La ricevibilità di quei documenti è perciò dubbia (art. 317 cpv. 1
CPC). Al riguardo si tornerà in appresso.
3.
L'appellante chiede
di modificare la convenzione sugli effetti del divorzio in merito ad alcuni
punti (ammontare e durata del contributo in suo favore, assunzione delle spese straordinarie
della figlia, durata della concessione in uso dell'alloggio coniugale). Qualora
sia accolto un appello diretto contro una convenzione sugli effetti del
divorzio, tuttavia, l'autorità di ricorso non può riformare essa medesima la
decisione del primo giudice e modificare autoritativamente i punti dell'accordo
che non sarebbero stati da omologare, tranne nelle questioni rette dal
principio inquisitorio illimitato. In simili circostanze tale autorità si
limita ad accertare che i presupposti del divorzio non sussistono e annulla la
sentenza impugnata (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019,
consid. 4). Se rimangono litigiosi soltanto gli effetti del divorzio (ma non lo
scioglimento del matrimonio come tale), invece, sulle conseguenze del divorzio
la procedura prosegue in contraddittorio – così almeno sembra (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 5 ad art. 289 CPC) – analogamente a quanto prevede l'art. 288
cpv. 2 CPC.
4.
La regolamentazione
degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice
può essere impugnata da un coniuge anche se questi ha firmato l'accordo senza
riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della
volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che
riguardano gli effetti accessori sono
impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa,
contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, che l'autorità d'appello
riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Non va dimenticato
invero che alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento
di dispositivi concernenti l'omologazione di effetti
accessori in una sentenza di divorzio l'appellante deve
dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo
oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura
riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o
sono manifestamente inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2020.67 del
23.
giugno 2020, consid. 4 con riferimento).
5.
Nel caso specifico l'appellante
fa valere di avere firmato il verbale d'udienza il 18 giugno 2020 “in fretta e
per diversi motivi”. Quali siano tali motivi essa non dice, di modo che al
riguardo l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile per difetto di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto al fatto di avere
agito in fretta, la convenuta sembra affermare di avere firmato l'accordo senza
matura riflessione (art. 111 cpv. 2 CC). Anche a tale proposito, tuttavia, essa
si limita a enunciare una propria asserzione, senza suffragarla in alcun modo.
Si volesse da ciò prescindere, l'appello non risulterebbe destinato in ogni
modo a miglior sorte. L'accertamento della matura riflessione consiste nel
sincerarsi da parte del giudice che le parti hanno capito la portata e le
conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà è seria e durevole e che
la firma non è dovuta a precipitazione o sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794
consid. 8b). Non si vede tuttavia – né l'appellante spiega – sulla base di
quali indizi il Pretore avrebbe dovuto scorgere nella fattispecie estremi del
genere. Certo, all'udienza la convenuta – a differenza del marito – non era
patrocinata. Sta di fatto che essa ha avuto almeno un mese e mezzo per
riflettere sull'intesa raggiunta, oltre a essere stata avvertita chiaramente dal
Pretore il 24 luglio 2020 sulle conseguenze di un suo silenzio nel caso in cui
non si fosse opposta “alla conclusione della procedura con l'omologazione degli
accordi verbalizzati” il 18 giugno 2020. Né l'interessata ha reagito dopo avere
preso atto dell'adesione dell'attore il 27 luglio 2020. Mal si comprende
pertanto quale rimprovero possa muovere al Pretore. Può darsi che essa abbia
avuto un ripensamento tardivo, ma – come le è già stato ricordato nella
procedura a protezione dell'unione coniugale (sentenza inc. 11.2015.81 del 7
aprile 2017, consid. 4b) – ciò non basta per denotare un difetto del consenso
(art. 1 CO) e neppure un errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO). Su questo
punto l'appello cade manifestamente nel vuoto.
6.
L'appellante si
duole inoltre che il suo fabbisogno minimo sia stato calcolato dal Pretore senza
tenere conto delle imposte, contrariamente a quello dell'attore. Chiede perciò
di portare tale fabbisogno a fr. 3606.– mensili, l'onere fiscale potendosi
stimare a suo avviso in fr. 320.– mensili. Essa chiede poi di estendere il
contributo di mantenimento in suo favore fino al 31 dicembre 2027, la sua
attività indipendente non permettendole di coprire il fabbisogno minimo, come attesta la perdita d'esercizio accusata
dalla sua sartoria nel 2019 (fr. 14 831.25). Senza dimenticare – essa sottolinea – che le incombe di
restituire entro cinque anni il credito “Covid-19” di fr. 10 000.– alla Confederazione.
Intanto l'appellante si
limita a esporre i motivi per cui, a mente sua, un contributo alimentare di
fr. 3606.– mensili o, in caso di lavoro a tempo parziale, di fr. 1650.– mensili
fino al 31 dicembre 2027 sarebbe più consono rispetto a quello pattuito nella
convenzione sugli effetti del divorzio. Il che non basta tuttavia – e da lungi
– per far apparire una simile convenzione “manifestamente inadeguata” nel senso
dell'art. 279 cpv. 1 CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio
2019, consid. 7a). A parte ciò, la convenuta adduce argomenti che avrebbe
potuto far valere già davanti al Pretore. Il debito fiscale evocato in appello
si riconduce alla tassazione 2018, del 26 aprile 2019, che l'interessata aveva
già prodotto in prima sede (doc. 6). Anche il conto economico 2019 della ditta __________
di AP 1, allestito il 10 giugno 2020, era già stato versato agli atti (doc. 8).
Quanto al contratto di locazione del 10 settembre 2020 e al credito “Covid-19” del
20.
aprile 2020, i documenti si riferiscono a fatti avvenuti prima dell'udienza
del 18 giugno 2020, il rapporto di locazione avendo preso inizio il 1° maggio
2020.
Ciò nonostante, la convenuta ha indicato in primo grado un fabbisogno minimo
di fr. 3286.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 511.–, spese accessorie
fr. 350.–, premio della cassa malati fr. 459.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 140.–, imposta di circolazione fr.
42.–, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 35.–,
leasing fr. 399.–), senza accennare a oneri d'imposta. La pretesa di fr. 3606.–
mensili formulata in appello è pertanto nuova e, non fondata su fatti nuovi né
su mezzi di prova nuovi (nel senso dell'art. 317 cpv. 1 CPC), inammissibile
(art. 317 cpv. 2 CPC).
7.
Per le
considerazioni testé illustrate (consid. 6a e 6b) risulta manifestamente
irricevibile anche la richiesta, sprovvista di motivazione, di prolungare “fino
al 2027” anziché fino al 30 giugno 2024 l'uso dell'abitazione di __________.
8.
Da ultimo l'appellante
insta perché le spese straordinarie della figlia, come ad esempio quelle per le
attività sportive, per le vacanze e le feste di compleanno, siano “condivise”.
Per tacere del fatto però che la richiesta esula dall'accordo raggiunto davanti
al Pretore, quel che l'appellante chiede non è il versamento di una determinata
somma a copertura di esigenze documentate e quantificate, bensì una sorta di
autorizzazione generale ad affrontare – secondo beneplacito – spese per la
figlia di cui esigere poi il rimborso a metà dall'attore. Ciò non è proponibile
(RtiD II-2004 pag. 627). Dovessero rivelarsi necessarie spese straordinarie per
la figlia nel senso dell'art. 286 cpv. 3 CC cui l'altro genitore rifiuti di
partecipare, l'appellante potrà sempre rivolgersi di volta in volta al
giudice, il quale stabilirà una somma precisa per finanziare esigenze
documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto fra genitori secondo
le concrete possibilità dei medesimi (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28
febbraio 2018, consid. 12a con riferimento).
9.
Se ne conclude che,
comunque lo si esamini, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante risulta priva tuttavia di
cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio
di un legale. Si giustifica così,
eccezionalmente, di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.
10.
Quanto ai rimedi
esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), in caso di ricorso spetterà
all'appellante rendere
verosimile che il valore litigioso
raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
– ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).