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Decisione

11.2020.129

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

28 ottobre 2020Italiano17 min

coniugi si sono separati nel luglio del 2015, quando il marito ha lasciato l'abitazione

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.129

Lugano

28

ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2020.43 (divorzio su azione di un

coniuge) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 febbraio 2020

da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'appello

del 21 settembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 4 settembre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1973) e AP 1 (1978), cittadina

__________, si sono sposati a __________ il 1° febbraio 2008. Dal matrimonio è

nata M__________, il 2 marzo 2009. AO 1 lavora per l'Ufficio federale di

polizia, la moglie è titolare di un atelier di sartoria ad __________. I

coniugi si sono separati nel luglio del 2015, quando il marito ha lasciato l'abitazione

coniugale (proprietà per piani n. 26 710

della particella n. 283 RFD di __________, intestata a lui) per trasferirsi dai

propri genitori a __________.

B. Con sentenza del 21

settembre 2015, emanata a protezione del­l'unione coniugale, il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un'intesa fra le parti che

autorizzava – fra l'altro – i coniugi a vivere separati, assegnava l'alloggio

coniugale in uso alla moglie, affidava la figlia alla medesima (riservato il

diritto di visita paterno), obbligava AO 1 a versare un contributo alimentare

di fr. 3350.– mensili per la AP 1 e uno di fr. 1660.– mensili per M__________

(assegni familiari non compresi), come pure ad assumere direttamente

determinati oneri a carico della moglie (inc. SO.2015.845). Un appello

presentato il 1° ottobre 2015 da AP 1 contro tale sentenza è stato respinto il

7 aprile 2017 da questa Camera nella misura in cui era ricevibile (inc. 11.2015.81).

C. Il 18 febbraio 2020 AO

1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo l'autorità

parentale congiunta sulla figlia, affidata alla madre (riservato il suo diritto

di visita), e offrendo un contributo

alimentare per M__________ di fr. 1440.– mensili fino ai 13 anni, aumentato

a fr. 1765.– mensili dopo di allora (assegni familiari compresi), con divieto

per la madre di modificare le coperture di cassa malati della minore senza il

consenso di lui. A titolo di contributo di mantenimento per la moglie l'attore

ha proposto l'assunzione diretta degli interessi ipotecari, delle spese

correnti, dell'assicurazione dell'economia domestica e RC dell'abitazione

coniugale fino al 30 giugno 2024 con, in subordine, il versamento di un

contributo alimentare di fr. 500.– mensili fino a quella data. Infine egli ha

postulato la suddivisione a metà delle pretese di previdenza professionale

maturate durante il matrimonio. Il Pretore ha invitato i coniugi il 20 febbraio

2020 a documentare la rispettiva situazione finanziaria e previdenziale.

Contestualmente egli ha citato le parti a un'udienza del 18 giugno 2020 per il

tentativo di conciliazione.

D. All'udienza del 18

giugno 2020, dopo una “discussione informa­le”, i coniugi hanno esposto la loro

situazione finanziaria. Il marito ha dichiarato un reddito fr. 13 495.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4507.– mensili,

la moglie non ha dichiarato alcun

reddito per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3286.– mensili. Le

parti hanno raggiunto poi il seguente accordo:

1. Il matrimonio contratto il 1° febbraio 2008 a __________

da AP 1 (28 febbraio 1978) e da AO 1 (13 novembre 1973) è sciolto per divorzio.

2. La figlia M__________ (2 marzo 2009) è affidata

alla madre per cura ed educazione.

3. I genitori continueranno ad esercitare

congiuntamente l'autorità parentale.

4. Al padre è riservato il più ampio diritto alle

relazioni personali che i genitori sono tenuti a concordare tenendo in

considerazione bisogni e desideri della minore. Varranno inoltre le seguenti

regole e il seguente assetto minimo in caso di mancata intesa:

– ciascun genitore è tenuto ad incoraggiare i

rapporti dei figli con l'altro genitore mettendo sempre al centro il bene dei

minori;

– i genitori sono tenuti a garantire regolarità e

prevedibilità delle visite, limitando al minimo i cambiamenti del calendario

una volta fissato;

– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla

domenica sera;

– due settimane, anche non consecutive, durante il

periodo estivo;

– una settimana durante il periodo natalizio,

alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo,

il giorno di S. Silvestro;

– una settimana alternativamente a Pasqua e, l'anno

successivo, a Carnevale;

– regolari contatti telefonici;

– rimangono riservati ulteriori aggiustamenti a

dipendenza delle risultanze istruttorie.

5. Il padre verserà nelle mani della madre

mensilmente, entro il 5 di ogni mese, in via anticipata i seguenti contributi

di mantenimento per la figlia M__________:

– fr. 880.– oltre assegni familiari, se da lui

percepiti, fino al compimento del 12° anno di età;

– fr. 1200.– oltre assegni familiari, se da lui

percepiti, dal compimento del 12° anno di età fino alla maggiore età,

rispettivamente fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale.

Qualora

gli assegni familiari che oggi ammontano a mensilmente fr. 370.– dovessero

ridursi a fr. 200.– il contributo alimentare mensile per la figlia aumenterà di

fr. 170.–.

6. Il marito verserà alla moglie mensilmente in via

anticipata entro il 5 di ogni mese i seguenti contributi di mantenimento:

– fr. 3300.– fino al 31 dicembre 2021;

– fr. 1650.– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Il

marito è autorizzato a dedurre dal summenzionato contributo alimentare gli

oneri ipotecari e le spese condominiali effettive.

7. L'ex abitazione coniugale di proprietà del marito

è attribuita con mobili e suppellettili in uso alla moglie fino al 30 giugno

2024. Quando la moglie lascerà l'ex abitazione coniugale i mobili e le

suppellettili resteranno nell'immobile.

L'adeguata

indennità ex art. 121 cpv. 3 CC a favore del marito è pari alla metà degli

oneri ipotecari e alla metà delle spese ordinarie dell'abitazione. Le spese

straordinarie sono a carico del marito.

8. Il regime dei beni viene sciolto e liquidato nel

seguente modo:

– ognuna delle parti resta proprietaria di ciò che

detiene e/o è iscritto a proprio nome;

– il marito pagherà alla moglie i costi della

sostituzione dei cilindri dell'appartamento per un importo massimo di fr. 450.–.

La moglie provvederà ad incaricare una ditta e trasmetterà la fattura al marito

per il pagamento;

– al momento in cui la moglie lascerà l'ex abitazione

coniugale il marito le verserà fr. 4500.– a liquidazione dei mobili e delle

suppellettili.

9. È fatto ordine a Cassa pensioni __________, __________,

__________, di trasferire l'importo di fr. 178 436.80 dall'avere previdenziale

di AO 1 (n. AVS __________) al conto di libero passaggio n. __________

intestato a AP 1 presso Fondazione __________ di libero passaggio, __________.

10. Le spese processuali sono a carico del marito,

compensate le ripetibili.

In coda all'udienza il

Pretore ha comunicato alle parti che prima di omologare la convenzione andava sentita

la figlia M__________.

L'ascolto è stato delegato

alla psicologa e psicoterapeuta M__________ __________ __________ __________ il

19 giugno 2020.

E. Il 24 luglio 2020 il

Pretore ha notificato alle parti il rapporto di ascolto della figlia e ha assegnato

loro un termine di 15 giorni (sospesi dalle ferie giudiziarie) per

eventualmente opporsi alla “conclusione della procedura con l'omologazione

degli accordi verbalizzati in occasione dell'udienza che ha avuto luogo il 18 giugno

2020, ritenuto che in caso di silenzio si partirà dal presupposto che nulla

osta procedere in questo senso”. Il 27 luglio 2020 AO 1 ha aderito alla proposta

del Pretore. AP 1 è rimasta silente.

F. Statuendo il 4

settembre 2020, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha omologato

la convenzione sugli effetti accessori registrata a verbale il 18 giugno 2020.

Le spese processuali di fr. 3500.– sono state poste a carico di AO 1,

compensate le ripetibili.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 settembre

2020 al fine di ottenere – per quanto è dato di capire – un aumento del

contributo alimentare per sé a fr. 3606.– mensili fino al 31 dicembre 2027 o,

in caso di lavoro a tempo parziale, un contributo alimentare di fr. 1650.–

mensili fino a quel giorno. Oltre a ciò, essa postula la condivisione delle

spese straordinarie della figlia e l'attribuzione in uso dell'alloggio

coniugale fino al 2027. L'appello non è stato notificato a AO 1 per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le

sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali, il valore litigioso rag-giungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

Qualora nondimeno l'appello verta su un punto che è stato regolato

consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal

giudice, non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione

di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto

litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2020.67 del 23 giugno 2020,

consid. 1 con richiamo). Nella fattispecie l'appellante contesta l'omologazione

delle clausole convenzionali n. 4 (contributo alimentare per la figlia, di cui

chiede di precisare l'assunzione delle spese straordinarie), n. 5 (contributo

alimentare per sé) e n. 6 (durata dell'assegnazione in uso dell'abitazione

coniugale). Vista l'entità e la durata delle pretese, il valore litigioso può così

ritenersi raggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza

impugnata è pervenuta a AP 1 l'8 settembre 2020 (tracciamento dell'invio

n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 22 settembre 2020 (timbro

postale sulla busta d'invio), l'appello in esame

risulta così depositato in tempo utile.

2.

All'appello AP 1

acclude documenti che in parte figurano già nell'incarto trasmesso dalla

Pretura a questa Camera e la cui produzione si rivela dunque superflua. Nuovi

sono invece un contratto datato 20 settembre 2020, ma con decorrenza dal 1°

maggio 2020, relativo alla locazione dello spazio destinato all'atelier di

sartoria e un attestato del 20 aprile 2020 riguardante l'ottenimento di un

credito “Covid-19” di fr. 10 000.–. L'appellante

non pretende però che le fosse impossibile addurre tali mezzi di prova già in

prima sede. La ricevibilità di quei documenti è perciò dubbia (art. 317 cpv. 1

CPC). Al riguar­do si tornerà in appres­so.

3.

L'appellante chiede

di modificare la convenzione sugli effetti del divorzio in merito ad alcuni

punti (ammontare e durata del contributo in suo favore, assunzione delle spese straordinarie

della figlia, durata della concessione in uso dell'alloggio coniugale). Qualora

sia accolto un appello diretto contro una convenzione sugli effetti del

divorzio, tuttavia, l'autorità di ricorso non può riformare essa medesima la

decisione del primo giudice e modificare autoritativamente i punti dell'accordo

che non sarebbero stati da omologare, tranne nelle questioni rette dal

principio inquisitorio illimitato. In simili circostanze tale autorità si

limita ad accertare che i presupposti del divorzio non sussistono e annulla la

sentenza impugnata (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019,

consid. 4). Se rimangono litigiosi soltanto gli effetti del divorzio (ma non lo

scioglimento del matrimonio come tale), invece, sulle conseguen­ze del divorzio

la procedura prosegue in contraddittorio – così almeno sembra (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizio­ne, n. 5 ad art. 289 CPC) – analogamente a quan­to prevede l'art. 288

cpv. 2 CPC.

4.

La regolamentazione

degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice

può essere impugnata da un coniuge anche se questi ha firmato l'accordo senza

riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della

volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che

riguardano gli effetti accessori sono

impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa,

contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, che l'autorità d'appello

riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Non va dimentica­to

invero che alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento

di dispositivi concernenti l'omologazione di effetti

accessori in una sentenza di divorzio l'appellante deve

dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo

oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura

riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o

sono manifestamente inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2020.67 del

23.

giugno 2020, consid. 4 con riferimento).

5.

Nel caso specifico l'appellante

fa valere di avere firmato il verba­le d'udienza il 18 giugno 2020 “in fretta e

per diversi motivi”. Quali siano tali motivi essa non dice, di modo che al

riguardo l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile per difetto di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto al fatto di avere

agito in fretta, la convenuta sembra affermare di avere firmato l'accordo senza

matura riflessio­ne (art. 111 cpv. 2 CC). Anche a tale proposito, tuttavia, essa

si limita a enunciare una propria asserzione, senza suffragarla in alcun modo.

Si voles­se da ciò prescindere, l'appello non risulterebbe destinato in ogni

modo a miglior sorte. L'accertamento della matura riflessione consiste nel

sincerarsi da parte del giudice che le parti hanno capito la portata e le

conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà è seria e durevole e che

la firma non è dovuta a precipitazione o sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794

consid. 8b). Non si vede tuttavia – né l'appellante spie­ga – sulla base di

quali indizi il Pretore avrebbe dovuto scorgere nella fattispecie estremi del

genere. Certo, all'udienza la convenuta – a differenza del marito – non era

patrocinata. Sta di fatto che essa ha avuto almeno un mese e mezzo per

riflettere sull'intesa raggiunta, oltre a essere stata avvertita chiaramente dal

Pretore il 24 luglio 2020 sulle conseguenze di un suo silenzio nel caso in cui

non si fosse opposta “alla conclusione della procedura con l'omologazione degli

accordi verbalizzati” il 18 giugno 2020. Né l'interessata ha reagito dopo avere

preso atto dell'adesione del­l'attore il 27 luglio 2020. Mal si comprende

pertanto quale rimprovero possa muovere al Pretore. Può darsi che essa abbia

avuto un ripensamento tardivo, ma – come le è già stato ricordato nella

procedura a protezione dell'unione coniugale (sentenza inc. 11.2015.81 del 7

aprile 2017, consid. 4b) – ciò non basta per denotare un difetto del consenso

(art. 1 CO) e neppure un errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO). Su questo

punto l'appello cade manifestamente nel vuoto.

6.

L'appellante si

duole inoltre che il suo fabbisogno minimo sia stato calcolato dal Pretore senza

tenere conto delle imposte, contrariamente a quello dell'attore. Chiede perciò

di portare tale fabbisogno a fr. 3606.– mensili, l'onere fiscale potendosi

stimare a suo avviso in fr. 320.– mensili. Essa chiede poi di estendere il

contributo di mantenimento in suo favore fino al 31 dicembre 2027, la sua

attività indipendente non permettendole di coprire il fabbisogno minimo, come attesta la perdita d'esercizio accusata

dalla sua sartoria nel 2019 (fr. 14 831.25). Senza dimenticare – essa sottolinea – che le incombe di

restituire entro cinque anni il credito “Covid-19” di fr. 10 000.– alla Confederazione.

Intanto l'appellante si

limita a esporre i motivi per cui, a men­te sua, un contributo alimentare di

fr. 3606.– mensili o, in caso di lavoro a tempo parziale, di fr. 1650.– mensili

fino al 31 dicembre 2027 sarebbe più consono rispetto a quello pattuito nella

convenzione sugli effetti del divorzio. Il che non basta tuttavia – e da lungi

– per far apparire una simile convenzione “manifestamente inadeguata” nel senso

dell'art. 279 cpv. 1 CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio

2019, consid. 7a). A parte ciò, la convenuta adduce argomenti che avrebbe

potuto far valere già davanti al Pretore. Il debito fiscale evocato in appello

si riconduce alla tassazione 2018, del 26 aprile 2019, che l'interessata aveva

già prodotto in prima sede (doc. 6). Anche il conto economico 2019 della ditta __________

di AP 1, allestito il 10 giugno 2020, era già stato versato agli atti (doc. 8).

Quanto al contratto di locazione del 10 settembre 2020 e al credito “Covid-19” del

20.

aprile 2020, i documenti si riferiscono a fatti avvenuti prima dell'udienza

del 18 giugno 2020, il rapporto di locazione avendo preso inizio il 1° maggio

2020.

Ciò nonostante, la convenuta ha indicato in primo grado un fabbisogno minimo

di fr. 3286.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 511.–, spese accessorie

fr. 350.–, premio della cassa malati fr. 459.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 140.–, imposta di circolazione fr.

42.–, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 35.–,

leasing fr. 399.–), senza accennare a oneri d'imposta. La pretesa di fr. 3606.–

mensili formulata in appello è pertanto nuova e, non fondata su fatti nuovi né

su mezzi di prova nuovi (nel senso del­l'art. 317 cpv. 1 CPC), inammissibile

(art. 317 cpv. 2 CPC).

7.

Per le

considerazioni testé illustrate (consid. 6a e 6b) risulta manifestamente

irricevibile anche la richiesta, sprovvista di motivazione, di prolungare “fino

al 2027” anziché fino al 30 giugno 2024 l'uso dell'abitazione di __________.

8.

Da ultimo l'appellante

insta perché le spese straordinarie della figlia, come ad esempio quelle per le

attività sportive, per le vacanze e le feste di compleanno, siano “condivise”.

Per tacere del fatto però che la richiesta esula dal­l'accordo raggiunto davanti

al Pretore, quel che l'appellante chiede non è il versamento di una determinata

somma a copertura di esigenze documentate e quantificate, bensì una sorta di

autorizzazione generale ad affrontare – secondo beneplacito – spese per la

figlia di cui esigere poi il rimborso a metà dall'attore. Ciò non è proponibile

(RtiD II-2004 pag. 627). Dovessero rivelarsi necessarie spese straordinarie per

la figlia nel senso del­l'art. 286 cpv. 3 CC cui l'altro genitore rifiuti di

partecipare, l'appellante potrà sempre rivolger­si di volta in volta al

giudice, il quale stabilirà una somma precisa per finanziare esigenze

documentate e quantificate, determinan­do la chiave di riparto fra genitori secondo

le concrete possibilità dei medesimi (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28

febbraio 2018, consid. 12a con riferimento).

9.

Se ne conclude che,

comunque lo si esamini, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante risulta priva tuttavia di

cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio

di un legale. Si giustifica così,

eccezionalmente, di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

10.

Quanto ai rimedi

esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), in caso di ricorso spetterà

all'appellante rendere

verosimile che il valore litigioso

raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

– ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).