11.2020.13
Filiazione: istanza di provvedimenti cautelari in appello
26 febbraio 2020Italiano9 min
figlio quattro volte la settimana per la durata di due ore, sotto la sorveglianza
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.13
Lugano,
26 febbraio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2018.394 (filiazione: azione di paternità e di
mantenimento) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 ottobre 2018 da
IS
1 attualmente in
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'istanza
del 19 febbraio 2020 presentata da IS 1 a questa Camera per ottenere
l'emanazione di provvedimenti cautelari in appello;
Ritenuto
in fatto: A. IS 1 ha convenuto il 17
ottobre 2018 CO 1 (1992) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, per ottenere l'affidamento del figlio G__________ (nato il 19 dicembre
2017), lasciato fino ad allora al padre, come pure la regolamentazione delle
relazioni personali tra quest'ultimo e figlio, oltre a un contributo alimentare
di fr. 1500.– mensili per G__________, contributo di accudimento non compreso.
In via cautelare le parti si sono intese a un'udienza in Pretura del 25
febbraio 2019 perché l'attrice, allora residente a __________, incontrasse il
figlio quattro volte la settimana per la durata di due ore, sotto la sorveglianza
della curatrice, nel __________ a __________.
B. Statuendo con sentenza
del 27 agosto 2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, nel senso che
ha affidato il figlio al padre, ha disciplinato il diritto di visita materno in
un incontro di due ore la settimana nel __________, sotto sorveglianza della
curatrice, e ha lasciato l'autorità parentale congiunta ai genitori. Tale decisione
è stata impugnata da IS 1 davanti a questa Camera con un appello del 23 settembre
2019, tuttora pendente, in cui l'attrice rivendica l'affidamento del figlio, la
regolamentazione del diritto di visita paterno e un contributo alimentare di
fr. 1218.– mensili per G__________ (inc. 11.2019.110). CO 1 ha proposto il 7
novembre 2019 di respingere l'appello, sollecitando l'esecuzione anticipata
della sentenza impugnata nella misura in cui questa riguarda la disciplina del
diritto di visita. IS 1 non ha reagito a tale domanda. Con decreto del 27
novembre 2019 il presidente di questa Camera ha autorizzato l'esecuzione
anticipata della sentenza relativamente all'esercizio del diritto di visita.
C. Il 19 febbraio 2020 IS
1 ha presentato a questa Camera un'istanza di provvedimenti cautelari in cui
chiede di decretare che in pendenza di appello le sia consentito di incontrare
il figlio quattro volte la settimana per due ore nel __________ della __________
a __________. L'istanza non è stata comunicata a CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L'appellante ha introdotto
a questa Camera un'istanza cautelare. Ora, nel Cantone Ticino l'art. 48 lett. a
LOG prevede che la prima Camera civile statuisce nelle materie a essa devolute
(n. 1 a 8) “in seconda istanza”, cioè come autorità di ricorso. Essa guidica
come “istanza cantonale unica”, cioè come autorità di primo grado, soltanto
specifiche questioni di arbitrato (n. 10, 12 e 13) oppure – nella composizione
di un giudice unico – questioni che il diritto federale le impone di trattare
direttamente: la prestazione di anticipi (anche per l'assunzione di prove), il
conferimento dell'effetto sospensivo a reclami di sua competenza,
l'autorizzazione all'esecuzione anticipata di decisioni e il conferimento
dell'effetto sospensivo ad appelli in materia di provvedimenti cautelari
(n. 9).
2.
L'art. 48b
lett. b n. 1 LOG dispone invero che le Camere civili del Tribunale di appello
possono decidere nella composizione di un giudice unico “i provvedimenti
cautelari”. La norma corrisponde al vecchio art. 377 cpv. 2 CPC ticinese, il
quale prevedeva che in appello i provvedimenti cautelari competessero al
presidente della Camera o al giudice delegato. Il senso di quella norma non
era però di abilitare le Camere civili a emanare provvedimenti cautelari in
qualsiasi causa dinanzi a loro pendente, ma soltanto di adottare
provvedimenti cautelari riferiti “a domanda cautelare proposta nell'ambito di
un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice, dalla quale
trae appunto il suo fondamento processuale, o a domanda cautelare proposta in
causa portata direttamente in appello” (I CCA, sentenza del 21 settembre
1989.
nella causa n. 63/89, pag. 5, citata da Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, n. 2 ad art. 377). Nulla induce a supporre – nemmeno i materiali
legislativi – che dopo l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero il legislatore ticinese abbia inteso estendere tale competenza.
Risulta soltanto che i provvedimenti cautelari in appello sarebbero stati da
limitare ai casi di particolare urgenza (messaggio del Consiglio di Stato n.
6707.
del 24 ottobre 2012, punto II).
3.
Ne discende che,
come questa Camera ha già avuto modo di ribadire (sentenza inc. 11.2015.54 del
15.
luglio 2015, sentenza inc. 11.2015.48 del 15 settembre 2015), la competenza
funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti
cautelari allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello rimane quella
del Pretore, a meno che l'istanza cautelare riguardi una causa portata
direttamente in appello oppure una “domanda cautelare proposta nell'ambito di
un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice”. In concreto
l'istanza cautelare
del 19 febbraio 2020 non concerne una causa portata direttamente in appello (art.
5.
CPC) e nemmeno una “domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su
domanda cautelare già decisa dal primo giudice”. Configura, se mai, una
domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello contro una sentenza di
merito emanata dal Pretore (aggiunto). La competenza funzionale di questa
Camera non è dunque data.
4.
Non si disconosce
che con la citata istanza cautelare l'attrice chiede – per l'essenziale – di tornare
in pendenza di appello
al regime delle
quattro visite settimanali al figlio per la durata di due ore, come prevedeva
l'assetto cautelare pattuito il 25 febbraio 2019 davanti al Pretore aggiunto.
Volendo sorvolare sul fatto che essa prospetta un altro punto d'incontro (quello
della __________) e – apparentemente – la soppressione della sorveglianza da
parte della curatrice, l'istanza cautelare po-trebbe così essere interpretata come
una domanda volta a far revocare l'esecuzione anticipata della sentenza pretorile
sul diritto di visita, autorizzata il 27 novembre 2019 dal presidente di
questa Camera su richiesta del convenuto. In tal caso si tratterebbe di
esaminare se il bene del figlio imponga di restituire effetto sospensivo
all'appello, modificando il decreto presidenziale del 27 novembre 2019.
All'atto pratico nondimeno, come si vedrà senza indugio, i motivi che hanno
giustificato l'esecuzione anticipata della sentenza di merito sul diritto di
visita sussistono invariati.
5.
Nel decreto del 27
novembre 2019 l'esecuzione anticipata della sentenza pretorile è stata
autorizzata – in sintesi – perché l'interessata ammetteva esplicitamente,
nell'appello, di abitare nel Canton Vaud, a __________, sicché risultava
materialmente inattuabile per lei visitare il figlio quattro volte la settimana
a __________. Sapere poi se la regolamentazione di merito fosse adeguata o
andasse riformata (sul diritto di visita abituale a bambini in età
prescolastica: RtID II-2004 pag. 620 consid. 10 con richiami) era un problema
che avrebbe dovuto affrontare la Camera al momento di statuire sull'appello, qualora
decidesse di lasciare l'affidamento del figlio al padre (decreto citato,
consid. 6).
La situazione logistica
dell'istante non consta essersi apprezzabilmente modificata nel frattempo. IS 1
risiede ora a __________, sempre nel Canton Vaud. Nell'istanza essa non spiega nemmeno
di scorcio come potrebbe incontrare il figlio a __________ quattro volte la
settimana, ove appena si consideri che il viaggio di andata e ritorno dura una
decina d'ore. E qualora essa intendesse soggiornare a __________ nulla è dato
di sapere concretamente come essa intenderebbe organizzarsi, per tacere del
fatto che mal si arguisce come __________ potrebbe continuare a essere il suo domicilio
civile se per questioni familiari essa trascorresse quattro giorni su sette nel
Cantone Ticino. Altre erano manifestamente le circostanze nel febbraio del
2019, quando era stato pattuito l'assetto cautelare davanti al Pretore aggiunto
e l'istante risiedeva a __________. Restituire effetto sospensivo all'appello
significherebbe, ora, rimettere in vigore un regime cautelare di cui non si
vede la praticabilità. In condizioni del genere non sussistono i presupposti
per revocare l'esecuzione anticipata della sentenza impugnata per quanto
riguarda l'esercizio del diritto di visita.
6.
Le spese del presente
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per equità
si rinuncia – eccezionalmente – a prelevare oneri. CO 1 non essendo stato
invitato a formulare osservazioni, non si pone problema di ripetibili.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato in materia di
relazioni personali tra genitore e figlio senza riguardo a questioni di valore
nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza di “misure
supercautelari e cautelari” è irricevibile.
2. Trattata come richiesta
volta alla revoca dell'esecuzione anticipata della sentenza di merito relativamente
al diritto di visita fissato dal Pretore aggiunto, l'istanza è respinta.
3. Non si riscuotono spese.
4. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).