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Decisione

11.2020.13

Filiazione: istanza di provvedimenti cautelari in appello

26 febbraio 2020Italiano9 min

figlio quattro volte la settimana per la durata di due ore, sotto la sorveglianza

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.13

Lugano,

26 febbraio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2018.394 (filiazione: azione di paternità e di

mantenimento) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 ottobre 2018 da

IS

1 attualmente in

(ora

patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'istanza

del 19 febbraio 2020 presentata da IS 1 a questa Camera per ottenere

l'emanazione di provvedimenti cautelari in appello;

Ritenuto

in fatto: A. IS 1 ha convenuto il 17

ottobre 2018 CO 1 (1992) davan­ti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, per ottenere l'affidamento del figlio G__________ (nato il 19 dicembre

2017), lasciato fino ad allora al padre, come pure la regolamentazione delle

relazioni personali tra quest'ultimo e figlio, oltre a un contributo alimentare

di fr. 1500.– mensili per G__________, contributo di accudimento non compre­so.

In via cautelare le parti si sono intese a un'udienza in Pretura del 25

febbraio 2019 perché l'attrice, allora residente a __________, incontrasse il

figlio quattro volte la settimana per la durata di due ore, sotto la sorveglianza

della curatrice, nel __________ a __________.

B. Statuendo con sentenza

del 27 agosto 2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, nel senso che

ha affidato il figlio al padre, ha disciplinato il diritto di visita materno in

un incontro di due ore la settimana nel __________, sotto sorveglian­za della

curatrice, e ha lasciato l'autorità parentale congiunta ai genitori. Tale decisione

è stata impugnata da IS 1 davanti a questa Camera con un appello del 23 settembre

2019, tuttora pendente, in cui l'attrice rivendica l'affidamento del figlio, la

regolamentazione del diritto di visita paterno e un contributo alimentare di

fr. 1218.– mensili per G__________ (inc. 11.2019.110). CO 1 ha proposto il 7

novembre 2019 di respingere l'appello, sollecitando l'esecuzione anticipata

della sentenza impugnata nella misura in cui questa riguarda la disciplina del

diritto di visita. IS 1 non ha reagito a tale domanda. Con decreto del 27

novembre 2019 il presidente di questa Camera ha autorizzato l'esecuzione

anticipata della sentenza relativamente all'esercizio del diritto di visita.

C. Il 19 febbraio 2020 IS

1 ha presentato a questa Camera un'istanza di provvedimenti cautelari in cui

chiede di decretare che in pendenza di appello le sia consentito di incontrare

il figlio quattro volte la settimana per due ore nel __________ della __________

a __________. L'istanza non è stata comunicata a CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L'appellante ha introdotto

a questa Camera un'istanza cautelare. Ora, nel Cantone Ticino l'art. 48 lett. a

LOG prevede che la prima Camera civile statuisce nelle materie a essa devolute

(n. 1 a 8) “in seconda istanza”, cioè come autorità di ricorso. Essa guidica

come “istanza cantonale unica”, cioè come autorità di primo gra­do, soltanto

specifiche questioni di arbitrato (n. 10, 12 e 13) oppure – nella composizione

di un giudice unico – questioni che il diritto federale le impone di trattare

direttamente: la prestazione di anticipi (anche per l'assunzione di prove), il

conferimento del­l'effetto sospensivo a reclami di sua competenza,

l'autorizzazio­ne all'esecuzione anticipata di decisioni e il conferimento

dell'effetto sospensivo ad appelli in materia di provvedimenti cautelari

(n. 9).

2.

L'art. 48b

lett. b n. 1 LOG dispone invero che le Camere civili del Tribunale di appello

possono decidere nella composizione di un giudice unico “i provvedimenti

cautela­ri”. La norma corrisponde al vecchio art. 377 cpv. 2 CPC ticinese, il

quale prevede­va che in appello i provvedimenti cautelari competessero al

presidente della Camera o al giudice delega­to. Il senso di quella norma non

era però di abilitare le Came­re civili a emanare provvedimenti cautelari in

qualsiasi causa dinan­zi a loro penden­te, ma soltanto di adottare

provvedimenti cautelari riferiti “a doman­da cautelare proposta nell'ambito di

un appel­lo su domanda cautelare già decisa dal primo giudice, dalla qua­le

trae appunto il suo fondamen­to processuale, o a domanda cautelare proposta in

causa porta­ta direttamente in appello” (I CCA, sentenza del 21 settembre

1989.

nella causa n. 63/89, pag. 5, citata da Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, n. 2 ad art. 377). Nulla induce a supporre – nemmeno i materiali

legislativi – che dopo l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale

civile svizzero il legislatore ticinese abbia inteso estendere tale competenza.

Risulta soltanto che i provvedimenti cautelari in appello sarebbero stati da

limitare ai casi di particolare urgenza (messaggio del Consiglio di Stato n.

6707.

del 24 ottobre 2012, pun­to II).

3.

Ne discende che,

come questa Camera ha già avuto modo di ribadire (sentenza inc. 11.2015.54 del

15.

luglio 2015, sentenza inc. 11.2015.48 del 15 settembre 2015), la competen­za

funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti

cautelari allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello rimane quella

del Pretore, a meno che l'istanza cautelare riguardi una causa portata

direttamente in appel­lo oppure una “domanda cautelare proposta nell'ambito di

un appello su doman­da cautelare già decisa dal primo giudi­ce”. In concreto

l'istanza cautelare

del 19 febbraio 2020 non concerne una causa portata direttamente in appello (art.

5.

CPC) e nemmeno una “domanda cautelare proposta nel­l'ambito di un appello su

doman­da cautelare già decisa dal primo giudi­ce”. Configura, se mai, una

domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello contro una sentenza di

merito emanata dal Pretore (aggiunto). La competenza funzionale di questa

Camera non è dunque data.

4.

Non si disconosce

che con la citata istanza cautelare l'attrice chiede – per l'essenziale – di tornare

in pendenza di appello

al regime delle

quattro visite settimanali al figlio per la durata di due ore, come prevedeva

l'assetto cautelare pattuito il 25 febbraio 2019 davanti al Pretore aggiunto.

Volendo sorvola­re sul fatto che essa prospetta un altro punto d'incontro (quel­lo

della __________) e – apparentemente – la soppressione della sorveglianza da

parte della curatrice, l'istanza cautelare po-trebbe così essere interpretata come

una domanda volta a far revocare l'esecuzione anticipata della sentenza pretorile

sul diritto di visita, autorizzata il 27 novembre 2019 dal presidente di

questa Camera su richiesta del convenuto. In tal caso si tratterebbe di

esaminare se il bene del figlio imponga di restituire effetto sospensivo

all'appello, modificando il decreto presidenziale del 27 novembre 2019.

All'atto pratico nondimeno, come si vedrà senza indugio, i motivi che hanno

giustificato l'esecuzione anticipata della sentenza di merito sul diritto di

visita sussistono invariati.

5.

Nel decreto del 27

novembre 2019 l'esecuzione anticipata della sentenza pretorile è stata

autorizzata – in sintesi – perché l'interessata ammetteva esplicitamente,

nell'appello, di abitare nel Canton Vaud, a __________, sicché risultava

materialmente inattuabile per lei visitare il figlio quattro volte la settimana

a __________. Sapere poi se la regolamentazione di merito fosse adeguata o

andasse riformata (sul diritto di visita abituale a bambini in età

prescolastica: RtID II-2004 pag. 620 consid. 10 con richiami) era un problema

che avrebbe dovuto affrontare la Camera al momento di statuire sull'appello, qualora

decidesse di lasciare l'affidamento del figlio al padre (decreto citato,

consid. 6).

La situazione logistica

dell'istante non consta essersi apprezzabilmente modificata nel frattempo. IS 1

risiede ora a __________, sempre nel Canton Vaud. Nell'istanza essa non spiega nemmeno

di scorcio come potrebbe incontrare il figlio a __________ quattro volte la

settimana, ove appena si consideri che il viaggio di andata e ritorno dura una

decina d'ore. E qualora essa intendesse soggiornare a __________ nulla è dato

di sapere concretamente come essa intenderebbe organizzarsi, per tacere del

fatto che mal si arguisce come __________ potrebbe continuare a essere il suo domicilio

civile se per questioni familiari essa trascorresse quattro giorni su sette nel

Cantone Ticino. Altre erano manifestamente le circostanze nel febbraio del

2019, quando era stato pattuito l'assetto cautelare davanti al Pretore aggiunto

e l'istante risiedeva a __________. Restituire effetto sospensivo all'appello

significherebbe, ora, rimettere in vigore un regime cautelare di cui non si

vede la praticabilità. In condizioni del genere non sussistono i presupposti

per revocare l'esecuzione anticipata della sentenza impugnata per quanto

riguarda l'esercizio del diritto di visita.

6.

Le spese del presente

giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per equità

si rinuncia – eccezionalmente – a prelevare oneri. CO 1 non essendo stato

invitato a formulare osservazioni, non si pone problema di ripetibili.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato in materia di

relazioni personali tra genitore e figlio senza riguardo a questioni di valore

nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza di “misure

supercautelari e cautelari” è irricevibile.

2. Trattata come richiesta

volta alla revoca dell'esecuzione anticipata della sentenza di merito relativamente

al diritto di visita fissato dal Pretore aggiunto, l'istanza è respinta.

3. Non si riscuotono spese.

4. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).