11.2020.130
Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare emesso "nelle more istruttorie"
30 ottobre 2020Italiano6 min
per statuire nella causa SO.2020.446 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della
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Incarto n.
11.2020.130
Lugano,
30 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa SO.2020.446 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 13 luglio 2020 da
AO
1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
del 23 settembre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore “nelle more istruttorie” il 16 settembre 2020 e sulla contestuale domanda
di ricusazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare
emesso a verbale il 16 settembre 2020 nell'ambito di una procedura a tutela
dell'unione coniugale che oppone AP 1 (1973) a AO 1 (1974) il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord ha confermato un decreto cautelare emesso il 3
agosto 2020 senza contraddittorio, nel senso che ha autorizzato i coniugi a
vivere separati e ha affidato la figlia N__________ (7 settembre 2010) alla
madre, lasciando l'autorità parentale congiunta. Inoltre egli ha disciplinato
il diritto di visita paterno e ha condannato AP 1 a versare a AO 1 la rendita
AI di fr. 474.– mensili per la figlia, come pure l'assegno familiare di fr.
200.– mensili. Il Pretore ha invitato infine AP 1 a munirsi di un
patrocinatore.
B. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto il 23 settembre 2020 a questa Camera con
un appello nel quale, senza formulare conclusioni, critica l'operato del
Pretore, accusato di ascoltare soltanto il patrocinatore della moglie, e ne chiede
la ricusazione. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nella misura in cui tende
alla ricusazione del Pretore, lo scritto di AP 1 è irricevibile. Una domanda di
ricusazione nei confronti del Pretore (o del Pretore aggiunto) va rivolta al
Pretore viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). La prima Camera civile è abilitata
soltanto a giudicare i reclami
contro le decisioni sulla ricusazione prese dal Pretore viciniore nelle materie
che competono alla Camera stessa (art. 48
lett. a n. 2 LOG combinato con l'art. 50 cpv. 2 CPC). In proposito la
richiesta di AP 1 sfugge perciò a qualsiasi disamina.
2.
Quanto all'appello
contro il decreto cautelare del 16 settembre 2020 (privo di indicazione dei
rimedi giuridici), il decreto cautelare in questione era di per sé appellabile
(art. 308 cpv. 1 lett. b CPC). Sta di fatto che un appello dev'essere “scritto
e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle
conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la decisione di primo
grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la
riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti), anche perché
l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata
unicamente nei limiti delle conclusioni. È vero che l'esigenza di formulare
conclusioni esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un
appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile,
di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con
la sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa miri l'appellante
(cfr. DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Se ciò non è il caso,
nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa
contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto
(DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).
3.
Nella fattispecie l'appello
di AP 1 non contiene alcuna richiesta di giudizio. Nemmeno dalla sua
motivazione si evince inoltre che cosa l'interessato chieda concretamente. Egli
si esaurisce in una lunga invettiva contro il Pretore, reo di “giocare sporco
fin dall'inizio”, di mentire e di dare ascolto unicamente al patrocinatore
dell'istante, ma sugli argomenti trattati nel decreto cautelare non prende
posizione. Nessun accenno all'affidamento della figlia, alla disciplina del
diritto di visita, al contributo alimentare in favore di N__________ né – men
che meno – all'obbligo per lui di munirsi di un patrocinatore. Che cosa
andrebbe modificato in tali regolamentazioni, per concludere, non è dato di
capire. Certo, il convenuto pone in dubbio l'imparzialità e l'equanimità del
Pretore, ma a parte il fatto che nelle sue doglianze egli si limita a proferire
accuse generiche, senza sostanziarne alcuna, un appello non può essere fondato
su mere recriminazioni. Deve indicare concretamente dove, come e perché la
decisione impugnata sia erronea. Invano si cercherebbe una spiegazione al
riguardo nel memoriale dell'interessato, il quale lamenta di non essere stato
ascoltato dal Pretore, ma sottace di avere abbandonato l'aula del dibattimento sin
dall'inizio, sbattendo la porta (verbale del 16 settembre 2020, pag. 1).
Carente dei più elementari requisiti formali, l'appello non può dunque essere vagliato
oltre.
4.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma per questa volta si può rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di
oneri, l'interessato avendo agito senza formazione giuridica e senza l'ausilio
di un patrocinatore. Non si pone problema inoltre di ripetibili, il memoriale
non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
5.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale è dato
indipendentemente da soglie di valore (art. 74 cpv. 1 LTF), il decreto
cautelare impugnato riguardando anche l'affidamento della figlia e la
disciplina del diritto di visita paterno, controversie impugnabili senza
riguardo a questioni pecuniarie. Trattandosi in concreto di un decreto
cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale
federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La domanda di ricusazione è
irricevibile.
2. L'appello è irricevibile.
3. Non si riscuotono spese.
4. Notificazione:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).