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Decisione

11.2020.130

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare emesso "nelle more istruttorie"

30 ottobre 2020Italiano6 min

per statuire nella causa SO.2020.446 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.130

Lugano,

30 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa SO.2020.446 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 13 luglio 2020 da

AO

1 ora in

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'appello

del 23 settembre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore “nelle more istruttorie” il 16 settembre 2020 e sulla contestuale doman­da

di ricusazione;

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare

emesso a verbale il 16 settembre 2020 nell'ambito di una procedu­ra a tutela

dell'unione coniugale che oppone AP 1 (1973) a AO 1 (1974) il Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord ha confermato un decreto cautelare emesso il 3

agosto 2020 senza contraddittorio, nel senso che ha autorizzato i coniugi a

vivere separati e ha affidato la figlia N__________ (7 settembre 2010) alla

madre, lasciando l'autorità parentale congiunta. Inoltre egli ha disciplinato

il diritto di visita paterno e ha condannato AP 1 a versare a AO 1 la rendita

AI di fr. 474.– mensili per la figlia, come pure l'assegno familiare di fr.

200.– mensili. Il Pretore ha invitato infine AP 1 a munirsi di un

patrocinatore.

B. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto il 23 settembre 2020 a questa Camera con

un appello nel quale, senza formulare conclusioni, critica l'operato del

Pretore, accusato di ascoltare soltanto il patrocinatore della moglie, e ne chiede

la ricusazione. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nella misura in cui tende

alla ricusazione del Pretore, lo scritto di AP 1 è irricevibile. Una domanda di

ricusazione nei confronti del Pretore (o del Pretore aggiunto) va rivolta al

Pretore viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). La prima Camera civile è abilitata

soltanto a giudicare i reclami

contro le decisioni sulla ricusazione prese dal Pretore viciniore nelle materie

che competono alla Camera stessa (art. 48

lett. a n. 2 LOG combinato con l'art. 50 cpv. 2 CPC). In proposito la

richiesta di AP 1 sfugge perciò a qualsiasi disamina.

2.

Quanto all'appello

contro il decreto cautelare del 16 settembre 2020 (privo di indicazione dei

rimedi giuridici), il decreto cautelare in questione era di per sé appellabile

(art. 308 cpv. 1 lett. b CPC). Sta di fatto che un appello dev'essere “scritto

e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle

conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la decisione di primo

grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la

riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti), anche perché

l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata

unicamente nei limiti delle conclusioni. È vero che l'esigenza di formulare

conclusioni esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un

appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile,

di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con

la sentenza impugnata – si evin­ca senza equivoco a che cosa miri l'appellante

(cfr. DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Se ciò non è il caso,

nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa

contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto

(DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).

3.

Nella fattispecie l'appello

di AP 1 non contiene alcuna richiesta di giudizio. Nemmeno dalla sua

motivazione si evince inoltre che cosa l'interessato chieda concretamente. Egli

si esaurisce in una lunga invettiva contro il Pretore, reo di “giocare sporco

fin dall'inizio”, di mentire e di dare ascolto unicamen­te al patrocinatore

dell'istante, ma sugli argomenti trattati nel decreto cautelare non prende

posizione. Nessun accenno all'affidamento della figlia, alla disciplina del

diritto di visita, al contributo alimentare in favore di N__________ né – men

che meno – all'obbligo per lui di munirsi di un patrocinatore. Che cosa

andrebbe modificato in tali regolamentazioni, per concludere, non è dato di

capire. Cer­to, il convenuto pone in dubbio l'imparzialità e l'equanimità del

Pretore, ma a parte il fatto che nelle sue doglianze egli si limita a proferire

accuse generiche, senza sostanziarne alcuna, un appello non può essere fondato

su mere recriminazioni. Deve indicare concretamente dove, come e perché la

decisione impugnata sia erronea. Invano si cercherebbe una spiegazione al

riguardo nel memoriale dell'interessato, il quale lamenta di non essere stato

ascoltato dal Pretore, ma sottace di avere abbandonato l'aula del dibattimento sin

dall'inizio, sbattendo la porta (verbale del 16 settembre 2020, pag. 1).

Carente dei più elementari requisiti formali, l'appello non può dunque essere vagliato

oltre.

4.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma per questa volta si può rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di

oneri, l'interessato avendo agito senza formazione giuridica e senza l'ausilio

di un patrocinatore. Non si pone problema inoltre di ripetibili, il memoriale

non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

5.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale è dato

indipendentemente da soglie di valore (art. 74 cpv. 1 LTF), il decreto

cautelare impugnato riguardando anche l'affidamento della figlia e la

disciplina del diritto di visita paterno, controversie impugnabili senza

riguardo a questioni pecuniarie. Trattandosi in concreto di un decreto

cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale

federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La domanda di ricusazione è

irricevibile.

2. L'appello è irricevibile.

3. Non si riscuotono spese.

4. Notificazione:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).