11.2020.131
Azione di divisione: perenzione processuale ed eccezione di litispendenza
5 novembre 2021Italiano20 min
luglio 1998, senza lasciare testamento. Suoi eredi erano la moglie G__________ (detta
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.131
Lugano
5 novembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa OR.2020.5 (“già DI.2008.32”: divisione ereditaria) della Pretura
del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 28 aprile 2020 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 , e
AO
2
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 21 settembre 2020 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore
il 3 settembre 2020;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A__________ __________
(1915), domiciliato nel Comune di __________, è deceduto a __________ l'11
luglio 1998, senza lasciare testamento. Suoi eredi erano la moglie G__________ (detta
E__________) nata __________ (1921) con i figli AO 1 (1952), AO 2 (1953), AP 1
(1955) e P__________ A__________ __________ (1960). Il 27 maggio 2008 la vedova
con la figlia AO 2 si sono rivolte al Pretore del Distretto di Vallemaggia perché
ordinasse la divisione dell'eredità fu A__________ __________ e nominasse un
notaio divisore. Viste le divergen-ze fra gli eredi sull'esecuzione della
divisione, ma accertato il loro consenso alla nomina di un notaio divisore, il Pretore ha accolto
l'istanza con decisione del 25 luglio 2008, ordinando la divisione dell'eredità
e designando l'avv. M__________ F__________ in qualità di notaio divisore (inc.
DI.2008.32).
B. Il notaio divisore ha
redatto il 3 maggio 2010 un “verbale
di inventario a scopo di divisione” e ha assegnato agli eredi un termine
di 30 giorni per esprimersi (doc. 1 nell'inc. OR.2020.5). Non risulta essere
seguita alcuna reazione. L'8 agosto 2012 è deceduta E__________ __________, lasciando
quali eredi i figli AO 1, AO 2, AP 1 e P__________ A__________ __________. Il
notaio divisore ha elaborato il 27 febbraio 2014 una proposta di accordo
tra eredi che comprendeva
anche i beni della madre (doc. 2 nell'inc. OR.2020.5). Non è stata raggiunta
però alcuna intesa.
C. Il 21 ottobre
2015 l'Ufficio di esecuzione di Locarno è subentrato nella procedura di divisione
a P__________ A__________ __________, la cui spettanza ereditaria era stata
pignorata. Sollecitato a procedere, il Pretore ha risposto all'Ufficio il 27
ottobre 2015 che la causa era “sospesa
su richiesta di tutte le parti e in ragione di un tentativo extra giudiziario
volto alla risoluzione bonale della vertenza, in relazione al quale le parti
non hanno più comunicato nulla”. Egli
ha assicurato nondimeno che avrebbe notificato “il suo scritto in vista di
riattivare la causa”. L'Ufficio di esecuzione ha nuovamente sollecitato la
pratica il 17 agosto 2017. Il 15 gennaio 2018 è deceduto anche P__________
A__________ __________, lasciando quali eredi i fratelli AO 1, AO 2 e AP 1 (certificato
ereditario doc. C nell'inc. CM.2019.28).
D. Il 2 dicembre 2019 AP 1 si è rivolto al Pretore con
un'istanza di conciliazione per essere autorizzato a procedere nei
confronti di AO 1 e AO 2 con le seguenti richieste di giudizio (inc.
CM.2019.28):
2.1 I fondi n. 296, 360, 384, 404, 479, 595, 634,
700, 726 e 198 RFD __________ sono attribuiti per divisione giudiziale a AP 1.
È ordinato all'ufficiale del registro fondiario di procedere al trapasso di proprietà
dei predetti fondi alla crescita in giudicato della sentenza giudiziale (a titolo
di trapasso).
2.2 Nella successione relitta da fu A__________ __________,
sulla quota ereditaria fu AP 1 [sic] viene attribuito un valore dei
predetti fondi già ricevuti di in via principale fr. 10 811.–, in via subordinata di fr. 21 622.– e in via ancor più subordinata fr. 57 061.–.
In via alternativa:
2.3. AP 1 verserà entro 30 giorni dalla crescita in
giudicato della sentenza di divorzio [sic] ai coeredi AO 1,
rispettivamente AO 2 l'importo di fr. 3603.– cadauno,
in via subordinata fr. 7207.– cadauno e in via ancor più subordinata fr. 19 020.– cadauno a liquidazione delle attribuzioni ereditarie
di cui sopra.
Decaduto infruttuoso il 29
gennaio 2020 il tentativo di conciliazione e le trattative che ne sono seguite,
il Pretore ha rilasciato all'istante il 22 aprile 2020 l'autorizzazione ad agire.
Le spese di fr. 201.15 sono state poste a carico dell'istante, riservata una
diversa regolamentazione nel giudizio di merito.
E. AP 1 ha convenuto il
28 aprile 2020 AO 1 e AO 2 davanti al Pretore per ottenere quanto da lui
postulato in sede conciliativa. Con risposta del 19 giugno 2020 AO 2 ha
proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito, rilevando
che una procedura di divisione era già pendente dinanzi al medesimo Pretore. Essa
ha postulato inoltre la condanna di AP 1 a corrispondere alla successione fr.
500.– annui dal 1998 per l'uso della
particella n. 647 e delle particelle n. 439, 280, 296, 360, 384, 404, 595, 198
e 294 (subalterno B) RFD di __________, dell'azienda agricola, come pure fr. 25 000.– per le attrezzature agricole. Infine l'interessata
ha chiesto di ordinare al notaio divisore di dar seguito alla divisione delle eredità
paterna e materna. Da parte sua AO 1 è rimasto silente.
F. Alle prime arringhe
del 19 agosto 2020 AO 1 è rimasto assente ingiustificato. In quell'occasione il
Pretore ha ricordato che per la divisione dell'eredità paterna il notaio
divisore, designato 12 anni addietro, non aveva ancora allestito l'inventario.
L'attore ha reputato la circostanza senza rilievo, poiché la nuova causa
riguarda soltanto i fondi agricoli con superficie superiore a 2500 m² soggetti
alla legge federale sul diritto fondiario rurale. Egli ha chiesto inoltre di
esonerare il notaio M__________ F__________ dalle sue mansioni, “tenuto conto che negli ultimi 12 anni non
è stato fatto nulla e dunque secondo il vecchio Codice [la causa] deve essere
stralciata”. AO 2 si è opposta alla richiesta e ha ribadito la propria
posizione. AP 1 ha replicato seduta stante, mantenendo il suo punto di vista.
Altrettanto ha fatto AO 2 nella sua duplica. In coda all'udienza il Pretore ha precisato
che la causa sarebbe proseguita “con
l'evasione della contestazione (universalità della successione-inventario notarile)”
e la continuazione dell'istruttoria.
G. Statuendo con
decisione del 3 settembre 2020, il Pretore ha ordinato “la continuazione della procedura successoria di cui
all'incarto DI.2008.32” e la “divisione
dell'intera sostanza relitta da A__________ __________” con contestuale nomina dell'avv. P__________ L__________ in
qualità di notaio divisore. Non sono state riscosse spese processuali né
sono state assegnate ripetibili.
H. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 settembre
2020 nel quale chiede di riformare il giudizio in questione nel senso di
stralciare la cau-sa inc. DI.2008.32 dal ruolo e di annullare la nomina del
notaio divisore P__________ L__________, rinviando
gli atti della causa inc. OR.2020.5 al Pretore perché decida sulle
prove offerte dalle parti con la petizione e la risposta. Nelle sue
osservazioni del 16 ottobre 2020 AO 2 propone di respingere l'appello. In un
memoriale del 27 ottobre 2020 AO 1 dichiara di aderire alle conclusioni
dell'appellante.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione con cui un giudice,
dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a
CPC), statuisce al proposito,
è “finale” nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC se pone termine al processo, per
ragioni d'ordine o di merito. È finale – fra l'altro – la decisione con cui il giudice accerta la mancanza di un presupposto
processuale, mentre è incidentale (nel senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC) quella
con cui il giudice ne accerta l'esistenza (cfr. RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c
consid. 1a e 2b). Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la decisione è appellabile
entro 30 giorni (se è stata emanata con la procedura ordinaria: art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il
valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
2.
Nella misura in
cui, mescolando e congiungendo senza formalità né spiegazione le due procedure (‟Incarto
n. OR.2020.5, già DI.2008.32ˮ), ordina la continuazione della procedura
inc. DI.2008.32, governata ancora dal vecchio diritto processuale cantonale (art.
404.
cpv. 1 CPC), e designa un nuovo notaio divisore, la decisione impugnata configura
una disposizione ordinatoria processuale, impugnabile soltanto mediante reclamo
alla terza Camera civile (art. 319 lett. b e 405 cpv. 1 CPC in relazione con
l'art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nondimeno, essa accerta contestualmente – seppure solo
nella motivazione – che la procedura inc. DI.2008.32 non è perenta a norma
dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese. E una tale decisione va qualificata come “incidentale” nel senso dell'art. 237 cpv.
1.
CPC, giacché “un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore
potrebbe portare immediata-mente all'emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un
importante risparmio di tempo o di spese” (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2012.162
del 2 maggio 2013 consid. 4 con richiami). Nella misura in cui chiede
di stralciare dal ruolo la procedura inc. DI.2008.32,
l'appello ha per oggetto pertanto una decisione appellabile a questa
Camera.
Relativamente
alla procedura inc. OR.2020.5, manca invece
ogni riferimento nel dispositivo della decisione impugnata. Ciò non toglie che il Pretore ha limitato, nella
motivazione, l'esame di quel processo alla questione di sapere se si potesse
entrare nel merito delle richieste formulate da AP 1 (art. 125 lett. a CPC). Ritenendo
che ciò non era possibile, poiché un convenuto si opponeva alla divisione
parziale proposta dall'attore, il Pretore ha dichiarato irricevibile la
petizione più recente e ha posto termine al processo inc. OR.2020.5. In quanto postula
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo
giudice per il seguito della procedura inc. OR.2020.5 (perché il Pretore decida
sulle prove offerte dalle parti), l'appello è diretto così contro una decisione
finale, anch'essa appellabile.
3.
Riguardo
al valore litigioso, in concreto il Pretore lo ha indicato sulla
copertina dell'incarto in fr. 57 061.–,
come aveva stabilito la Sezione dell'agricoltura quale “prezzo massimo non esorbitante” nell'ottobre del 2019 (doc. H nell'inc. CM.2019.28).
Le parti non discutono tale accertamento, né esso appare inverosimile. Quanto
alla tempestività, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di
AP 1 il 10 settembre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli
atti). Depositato il 21 settembre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
4.
All'appello AP 1
acclude una lettera del 7 novembre 2019 in cui il suo patrocinatore domandava al
Pretore se vi fossero procedure pendenti relative alla successione fu A__________
__________ e la risposta di lui, dell'11 novembre 2019 (doc. 2 e 3 di appello).
Da parte sua AO 2 produce con le proprie osservazioni del 16 ottobre 2020 varia
corrispondenza intercorsa con il notaio divisore M__________ F__________ tra il
marzo del 2014 e il luglio del 2018, a comprova dell'interesse delle parti a
una procedura che essa ritiene tuttora attiva (doc. 1 a 7 delle osservazioni). A
sua volta AO 1 esibisce il 27 ottobre 2020 documentazione che per lo più figura
già agli atti, tranne per quel che riguarda una dichiarazione del 15 novembre
2013.
in cui AP 1 e AO 1 formulano una loro proposta di divisione alla sorella
(allegato 4 alle osservazioni).
Ora, nuovi mezzi di prova
sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore
non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Per quel che
è dei documenti già agli atti, la loro produzione è superflua. Riguardo agli
altri, essi sono anteriori alla decisione impugnata e le parti non spiegano perché sarebbe stato loro impossibile
esibirli senza indugio già in prima sede. Ad ogni buon conto i documenti in
questione non sussidiano ai fini del giudizio, come si vedrà in appresso (consid.
6). Non soccorre dunque attardarsi sulla loro proponibilità.
5.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha limitato l'ambito del giudizio alla questione di sapere
se si possa entrare nel merito delle richieste formulate dall'erede AP 1 (art.
125.
lett. a CPC). A tal fine egli ha ricordato che, secondo dottrina, un'azione
parziale entra in linea di conto soltanto se i convenuti non si oppongono. E
siccome nel caso specifico AO 2 si opponeva a una divisione parziale, non si
potevano giudicare le richieste dell'attore. Ciò posto, il primo giudice ha dato
atto che le medesime richieste erano già oggetto di una causa pendente dinanzi
a lui (inc. DI.2008.32), ma “mai
portata a termine dal notaio divisore e caduta nell'oblio per assenza di comunicazione da parte degli eredi”. Ciò
nonostante, a mente sua quella causa non può essere tolta dal ruolo come
prevedeva l'art. 351 CPC ticinese, poiché uno ‟stralcio non è mai stato
ufficialmente emesso e oggi non si può certamente supporre che le parti non
siano interessate a concludere le pratiche successorie riferite al loro defunto
padreˮ. La ‟vertenza pendenteˮ andava così riattivata e risolta
sulla base del ‟precedente ordinamento processuale” cantonale. Circa il
modo di proseguire, il Pretore ha constatato che il notaio M__________ F__________
aveva allestito un inventario il 3 maggio 2010. Non risultava tuttavia che gli
eredi avessero formulato osservazioni o contestazioni al riguardo. E in difetto
di un accordo sul-l'esecuzione della divisione non rimaneva – per il Pretore –
che affidare l'incarico a un altro notaio perché continuasse la procedura
secondo le norme del CPC ticinese (decisione impugnata, pag. 2 seg.).
6.
L'appellante fa
valere anzitutto che a norma dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese la mancanza
d'interesse si presumeva se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle
parti aveva compiuto un atto processuale. In tal caso il giudice, d'ufficio,
stralciava la causa dal ruolo. Ciò premesso, l'attore si duole che il Pretore,
pur avendo di fatto archiviato l'inc. DI.2008.32 senza emettere un decreto di
stralcio, abbia fatto rinascere il medesimo trascurando che, secondo
giurisprudenza, la mancanza di interesse giuridico creata da quella norma si
presumeva assoluta e si operava di diritto. Già per questo motivo egli chiede
di accogliere l'appello, reputando assodato che per oltre due anni non è stato fatto
nulla in quella procedura.
a) Secondo
l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava la causa
dal ruolo se una lite diventava senza oggetto o priva di interesse giuridico
(cpv. 1). La mancanza d'interesse era presunta se, nel corso di due anni
consecutivi, nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale (cpv. 2). Tale
presunzione era assoluta, nel senso che non era possibile la prova del
contrario (I CCA, sentenza inc. 11.2012.162 del 2 maggio 2013 consid. 2 con
richiamo a: Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 351). Nella misura
in cui accenna un interesse delle parti a concludere le pratiche successorie nonostante i ‟diversi
anniˮ trascorsi e sembra fare astrazione da tale principio, il Pretore non può dunque essere
seguito.
b) Rimane
da esaminare se nella fattispecie il termine biennale di perenzione si sia
compiuto in pendenza della causa, come sostiene l'appellante. Perché e quando
sia sopraggiunta la perenzione processuale quegli non spiega, limitandosi ad
affermare che negli ultimi 12 anni (10 anni nel caso in cui si ritenesse come
ultimo atto il verbale d'inventario a scopo di
divisione:
doc. 1) non è stato fatto nulla. Sia come sia, dal-l'elenco atti relativo all'inc.
DI.2008.32 si evince che, dopo il decreto di nomina del notaio divisore del 25
luglio 2008, il primo atto rubricato è una telefonata del Pretore al notaio M__________
F__________, avvenuta il 15 marzo 2010, nel corso della quale il pubblico
ufficiale ha riferito di essere ‟in contatto con gli erediˮ (atti di
cancelleria n. 4). Una semplice telefonata non bastava tuttavia per
interrompere il termine di perenzione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 25 ad art. 351 vCPC).
c) La
successiva registrazione agli atti riguarda la citata lettera del 21 ottobre
2015.
con cui l'Ufficio di esecuzione di Locarno (subentrato nella divisione all'erede:
sopra, lett. C) sollecitava il Pretore e il notaio divisore a procedere. A quel
momento il termine di due anni risultava già ampiamente scaduto, ma il Pretore
ha risposto il 27 ottobre 2015 all'Ufficio che la causa era “stata sospesa su richiesta di
tutte le parti e in ragione di un tentativo extra giudiziario volto alla
risoluzione bonale della vertenza”.
In realtà, agli atti non v'è traccia di un atto di sospensione nel senso
dell'art. 107 CPC ticinese. Comunque sia, la convenuta AO 2 ricorda, senza
essere contraddetta dall'attore, che le parti sono comparse il 27 febbraio 2014
davanti al notaio M__________ F__________ per la ‟continuazione
operazioni di divisioneˮ (osservazioni, pag. 3 con riferimento al doc. 2).
Una tale discussione poteva considerarsi, secondo giurisprudenza, una
sanatoria dell'intervenuta perenzione, anche se in quella circostanza non si è
raggiunto un accordo perché un erede ha abbandonato l'incontro (osservazioni,
pag. 3). Nonostante la decorrenza del termine biennale, in effetti, la
giurisprudenza riteneva che in condizioni del genere la perenzione non potesse
più essere fatta valere in buona fede (Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 351 vCPC). Il che esonera dal verificare
nella fattispecie se potesse interrompere la perenzione il verbale d'inventario
a scopo di divisione del 3 maggio 2010 invocato dall'attore.
d) Che
poi la lettera di sollecito dell'Ufficio di esecuzione di Locarno del 21
ottobre 2015, la risposta del Pretore del 27 ottobre 2015 e l'ulteriore invito
17.
agosto 2017 dell'Ufficio a procedere abbiano fatto ricominciare a decorrere
il termine di perenzione è indubbio (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 25 ad art. 351 vCPC). È pacifico inoltre che in seguito alla morte
di P__________ A__________ __________ (15 gennaio 2018) la procedura è rimasta
sospesa per legge fino alla scadenza dei tre mesi per la rinuncia alla
successione (art. 104 CPC ticinese). Così come è indiscusso che l'avv. M__________
F__________ ha postulato il 22 febbraio 2018 il rilascio del certificato
ereditario nella successione
fu
P__________ A__________ __________, certificato che il Pretore ha emesso il 28 febbraio
seguente (doc. C nell'inc. CM.2019.28) e che può reputarsi un atto processuale
suscettibile di far avanzare la procedura di divisione (sulla nozione di
‟atto processualeˮ nel senso dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese cfr.
II CCA, sentenza inc. 12.2010.30 del 21 luglio 2010 consid. 6; v. inoltre Cocchi/Trezzini, op. cit., ni. 23 e 28
ad art. 351 vCPC).
e) Se
ne conclude che, al momento in cui è stata introdotta
l'istanza
di conciliazione nella procedura di divisione parziale avviata da AP 1 (il 2
dicembre 2019), la procedura di divisione avviata nel maggio del 2008 non
poteva dirsi perenta e non poteva essere stralciata dal ruolo. Seppure per altri
motivi, la decisione impugnata resiste dunque alla critica.
7.
Alla luce di quanto
precede la richiesta dell'appellante intesa a rinviare la causa inc. OR.2020.5
al Pretore al fine di decidere sulle prove e sul seguito di quella procedura
cade nel vuoto. E non perché – contrariamente all'opinione dell'attore – un'azione
di divisione parziale sia improponibile. Anzi, essa è finanche prevista
dall'art. 28 cpv. 3 CPC, che per le azioni indipendenti relative all'attribuzione
ereditaria di un'azienda agricola o di un fondo agricolo istituisce un foro
alternativo nel luogo di situazione della cosa (sui limiti posti a una tale
richiesta ove un convenuto rivendichi la divisione completa cfr. tuttavia Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª
edizione, § 39 n. 2; Sphar
in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 31 ad art. 604 CC; Eigenmann/Landert, Actions successorales, Basilea 2019, pag. 175 seg. n. 5; Weibel: in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar
Erbrecht, 4ª edizione, n. 40 ad art.
604.
CC; Steinauer, Le droit des
successions, 2ª edizione, pag. 634
n. 1240a). Quanto perché nel caso specifico al momento in cui è stata
promossa la nuova causa era già pendente un'azione di divisione tra le medesime
parti (o i loro successori in diritto) vertente sui medesimi oggetti. I fondi agricoli rivendicati nella
procedura inc. OR.2020.5 (sopra, lett. C) figurano infatti nella domanda
di divisione del 27 maggio 2008 (petizione, pag. 2, che rinvia all'inserto A
dell'inc. DI.2008.32). Ciò ostava alla ricevibilità della nuova azione (art.
59.
cpv. 2 lett. d e 64 cpv. 1 lett. a CPC; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.73
del 10 novembre 2020 consid. 7c e 7d con riferimenti; v. inoltre Weibel, op. cit., n. 37 ad art. 604 CC).
8.
Identica sorte segue
la richiesta di annullare la nomina del nuovo notaio divisore. Al riguardo l'appellante
contesta la decisione impugnata, argomentando che l'attuale procedura civile
non prevede più la figura del notaio divisore. Se non che, come si è spiegato (consid.
6), la prima procedura di divisione non è perenta e continua a essere retta dal
previgente ordinamento processuale (art. 404 cpv. 1 vCPC), il quale affidava
l'esecuzione della divisione ereditaria a un notaio (art. 476 cpv. 1 vCPC
ticinese). Per il resto l'appellante non discute in concreto la persona del
pubblico ufficiale né l'opportunità di un avvicendamento. Senza dimenticare che
in proposito la decisione sarebbe assimilabile a una disposizione ordinatoria
processuale nel senso dell'art. 319 lett. b CPC, impugnabile se mai con reclamo
e non con appello. Anche su questo punto l'appello vede dunque la sua sorte
segnata.
9.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO
2, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha
diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. AO 1, che ha aderito alle conclusioni dell'appellante, non ha
richiesto indennità.
10.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la
soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata nel senso dei considerandi.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà AO 2 fr. 2000.–
per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. ;
–
arch. .
Comunicazione:
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
–
avv. ;
–
avv. ;
–
Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).