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Decisione

11.2020.131

Azione di divisione: perenzione processuale ed eccezione di litispendenza

5 novembre 2021Italiano20 min

luglio 1998, senza lasciare testamento. Suoi eredi erano la moglie G__________ (detta

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.131

Lugano

5 novembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa OR.2020.5 (“già DI.2008.32”: divisione ereditaria) della Pretura

del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 28 aprile 2020 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 , e

AO

2

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 21 settembre 2020 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore

il 3 settembre 2020;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A__________ __________

(1915), domiciliato nel Comune di __________, è deceduto a __________ l'11

luglio 1998, senza lasciare testamento. Suoi eredi erano la moglie G__________ (detta

E__________) nata __________ (1921) con i figli AO 1 (1952), AO 2 (1953), AP 1

(1955) e P__________ A__________ __________ (1960). Il 27 maggio 2008 la vedova

con la figlia AO 2 si sono rivolte al Pretore del Distretto di Vallemaggia perché

ordinasse la divisione dell'eredità fu A__________ __________ e nominasse un

notaio divisore. Viste le divergen-ze fra gli eredi sull'esecuzione della

divisione, ma accertato il loro consenso alla nomina di un notaio divisore, il Pretore ha accolto

l'istanza con decisione del 25 luglio 2008, ordinando la divisione dell'eredità

e designando l'avv. M__________ F__________ in qualità di notaio divisore (inc.

DI.2008.32).

B. Il notaio divisore ha

redatto il 3 maggio 2010 un “verbale

di inventario a scopo di divisione” e ha assegnato agli eredi un termine

di 30 giorni per esprimersi (doc. 1 nell'inc. OR.2020.5). Non risulta essere

seguita alcuna reazione. L'8 agosto 2012 è deceduta E__________ __________, lasciando

quali eredi i figli AO 1, AO 2, AP 1 e P__________ A__________ __________. Il

notaio divisore ha elaborato il 27 febbraio 2014 una proposta di accordo

tra eredi che comprendeva

anche i beni della madre (doc. 2 nel­l'inc. OR.2020.5). Non è stata raggiunta

però alcuna intesa.

C. Il 21 ottobre

2015 l'Ufficio di esecuzione di Locarno è subentrato nella procedura di divisione

a P__________ A__________ __________, la cui spettanza ereditaria era stata

pignorata. Sollecitato a procedere, il Pretore ha risposto all'Ufficio il 27

ottobre 2015 che la causa era “sospesa

su richiesta di tutte le parti e in ragione di un tentativo extra giudiziario

volto alla risoluzione bonale della vertenza, in relazione al quale le parti

non hanno più comunicato nulla”. Egli

ha assicurato nondimeno che avrebbe notificato “il suo scritto in vista di

riattivare la causa”. L'Ufficio di esecuzione ha nuovamente sollecitato la

pratica il 17 agosto 2017. Il 15 gennaio 2018 è deceduto anche P__________

A__________ __________, lasciando quali eredi i fratelli AO 1, AO 2 e AP 1 (certificato

ereditario doc. C nel­l'inc. CM.2019.28).

D. Il 2 dicembre 2019 AP 1 si è rivolto al Pretore con

un'istan­za di conciliazione per essere autorizzato a procedere nei

confronti di AO 1 e AO 2 con le seguenti richieste di giudizio (inc.

CM.2019.28):

2.1 I fondi n. 296, 360, 384, 404, 479, 595, 634,

700, 726 e 198 RFD __________ sono attribuiti per divisione giudiziale a AP 1.

È ordinato all'ufficiale del registro fondiario di procedere al trapasso di proprietà

dei predetti fondi alla crescita in giudicato della sentenza giudiziale (a titolo

di trapasso).

2.2 Nella successione relitta da fu A__________ __________,

sulla quota ereditaria fu AP 1 [sic] viene attribuito un valore dei

predetti fondi già ricevuti di in via principale fr. 10 811.–, in via subordinata di fr. 21 622.– e in via ancor più subordinata fr. 57 061.–.

In via alternativa:

2.3. AP 1 verserà entro 30 giorni dalla crescita in

giudicato della sentenza di divorzio [sic] ai coeredi AO 1,

rispettivamente AO 2 l'importo di fr. 3603.– cadauno,

in via subordinata fr. 7207.– cadauno e in via ancor più subordinata fr. 19 020.– cadauno a liquidazione delle attribuzioni ereditarie

di cui sopra.

Decaduto infruttuoso il 29

gennaio 2020 il tentativo di conciliazione e le trattative che ne sono seguite,

il Pretore ha rilasciato all'istante il 22 aprile 2020 l'autorizzazione ad agire.

Le spese di fr. 201.15 sono state poste a carico dell'istante, riservata una

diversa regolamentazione nel giudizio di merito.

E. AP 1 ha convenuto il

28 aprile 2020 AO 1 e AO 2 davanti al Pretore per ottenere quanto da lui

postulato in sede conciliativa. Con risposta del 19 giugno 2020 AO 2 ha

proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito, rilevando

che una procedura di divisione era già pendente dinanzi al medesimo Pretore. Essa

ha postulato inoltre la condanna di AP 1 a corrispondere alla successione fr.

500.– annui dal 1998 per l'uso della

particella n. 647 e delle particelle n. 439, 280, 296, 360, 384, 404, 595, 198

e 294 (subalterno B) RFD di __________, dell'azienda agricola, come pure fr. 25 000.– per le attrezzature agricole. Infine l'interessata

ha chiesto di ordinare al notaio divisore di dar seguito alla divisione delle eredità

paterna e materna. Da parte sua AO 1 è rimasto silente.

F. Alle prime arringhe

del 19 agosto 2020 AO 1 è rimasto assente ingiustificato. In quell'occasione il

Pretore ha ricordato che per la divisione dell'eredità paterna il notaio

divisore, designato 12 anni addietro, non aveva ancora allestito l'inventario.

L'attore ha reputato la circostanza senza rilievo, poiché la nuova causa

riguarda soltanto i fondi agricoli con superficie superiore a 2500 m² soggetti

alla legge federale sul diritto fondiario rurale. Egli ha chiesto inoltre di

esonerare il notaio M__________ F__________ dalle sue mansioni, “tenuto conto che negli ultimi 12 anni non

è stato fatto nulla e dunque secondo il vecchio Codice [la causa] deve essere

stralciata”. AO 2 si è opposta alla richiesta e ha ribadito la propria

posizione. AP 1 ha replicato seduta stante, mantenendo il suo punto di vista.

Altrettanto ha fatto AO 2 nella sua duplica. In coda all'udienza il Pretore ha precisato

che la causa sarebbe proseguita “con

l'evasione della contestazione (universalità della successione-inventario notarile)”

e la continuazione dell'istruttoria.

G. Statuendo con

decisione del 3 settembre 2020, il Pretore ha ordinato “la continuazione della procedura successoria di cui

all'incarto DI.2008.32” e la “divisione

dell'intera sostanza relitta da A__________ __________” con contestuale nomina dell'avv. P__________ L__________ in

qualità di notaio divisore. Non sono state riscosse spese processuali né

sono state assegnate ripetibili.

H. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 settembre

2020 nel quale chiede di riformare il giudizio in questione nel senso di

stralciare la cau-sa inc. DI.2008.32 dal ruolo e di annullare la nomina del

notaio divisore P__________ L__________, rinviando

gli atti della causa inc. OR.2020.5 al Pretore perché decida sulle

prove offerte dalle parti con la petizione e la risposta. Nelle sue

osservazioni del 16 ottobre 2020 AO 2 propone di respingere l'appello. In un

memoriale del 27 ottobre 2020 AO 1 dichiara di aderire alle conclusioni

dell'appellante.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione con cui un giudice,

dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a

CPC), statuisce al proposito,

è “finale” nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC se pone termine al processo, per

ragioni d'ordine o di merito. È finale – fra l'altro – la decisione con cui il giudice accerta la mancanza di un presupposto

processuale, mentre è incidentale (nel senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC) quella

con cui il giudice ne accerta l'esistenza (cfr. RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c

consid. 1a e 2b). Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la decisione è appellabile

entro 30 giorni (se è stata emanata con la procedura ordinaria: art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il

valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

2.

Nella misura in

cui, mescolando e congiungendo senza formalità né spiegazione le due procedure (‟Incarto

n. OR.2020.5, già DI.2008.32ˮ), ordina la continuazione della procedura

inc. DI.2008.32, governata ancora dal vecchio diritto processuale cantonale (art.

404.

cpv. 1 CPC), e designa un nuovo notaio divisore, la decisione impugnata configura

una disposizione ordinatoria processuale, impugnabile soltanto mediante reclamo

alla terza Camera civile (art. 319 lett. b e 405 cpv. 1 CPC in relazione con

l'art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nondimeno, essa accerta contestualmente – seppure solo

nella motivazione – che la procedura inc. DI.2008.32 non è perenta a norma

dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese. E una tale decisione va qualificata come “incidentale” nel senso dell'art. 237 cpv.

1.

CPC, giacché “un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore

potrebbe portare immediata-mente all'emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un

importante risparmio di tempo o di spese” (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2012.162

del 2 maggio 2013 consid. 4 con richiami). Nella misura in cui chiede

di stralciare dal ruolo la procedura inc. DI.2008.32,

l'appello ha per oggetto pertanto una decisione appellabile a questa

Camera.

Relativamente

alla procedura inc. OR.2020.5, manca invece

ogni riferimento nel dispositivo della decisione impugnata. Ciò non toglie che il Pretore ha limitato, nella

motivazione, l'esame di quel processo alla questione di sapere se si potesse

entrare nel merito delle richieste formulate da AP 1 (art. 125 lett. a CPC). Ritenendo

che ciò non era possibile, poiché un convenuto si opponeva alla divisione

parziale proposta dall'attore, il Pretore ha dichiarato irricevibile la

petizione più recente e ha posto termine al processo inc. OR.2020.5. In quanto postula

l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo

giudice per il seguito della procedura inc. OR.2020.5 (perché il Pretore decida

sulle prove offerte dalle parti), l'appello è diretto così contro una decisione

finale, anch'essa appellabile.

3.

Riguardo

al valore litigioso, in concreto il Pretore lo ha indicato sulla

copertina dell'incarto in fr. 57 061.–,

come aveva stabilito la Sezione dell'agricoltura quale “prezzo massimo non esorbitante” nell'ottobre del 2019 (doc. H nell'inc. CM.2019.28).

Le parti non discutono tale accertamento, né esso appare inverosimile. Quanto

alla tempestività, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di

AP 1 il 10 settembre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli

atti). Depositato il 21 settembre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

4.

All'appello AP 1

acclude una lettera del 7 novembre 2019 in cui il suo patrocinatore domandava al

Pretore se vi fossero procedure pendenti relative alla successione fu A__________

__________ e la risposta di lui, dell'11 novembre 2019 (doc. 2 e 3 di appello).

Da parte sua AO 2 produce con le proprie osservazioni del 16 ottobre 2020 varia

corrispondenza intercorsa con il notaio divisore M__________ F__________ tra il

marzo del 2014 e il luglio del 2018, a comprova dell'interesse delle parti a

una procedura che essa ritiene tuttora attiva (doc. 1 a 7 delle osservazioni). A

sua volta AO 1 esibisce il 27 ottobre 2020 documentazione che per lo più figura

già agli atti, tranne per quel che riguarda una dichiarazione del 15 novembre

2013.

in cui AP 1 e AO 1 formulano una loro proposta di divisione alla sorella

(allegato 4 alle osservazioni).

Ora, nuovi mezzi di prova

sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore

non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile,

tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Per quel che

è dei documenti già agli atti, la loro produzione è superflua. Riguardo agli

altri, essi sono anteriori alla decisione impugnata e le parti non spiegano perché sarebbe stato loro impossibile

esibirli sen­za indugio già in prima sede. Ad ogni buon conto i documenti in

questione non sussidiano ai fini del giudizio, come si vedrà in appresso (consid.

6). Non soccorre dunque attardarsi sulla loro proponibilità.

5.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha limitato l'ambito del giudizio alla questione di sapere

se si possa entrare nel merito delle richieste formulate dall'erede AP 1 (art.

125.

lett. a CPC). A tal fine egli ha ricordato che, secondo dottrina, un'azione

parzia­le entra in linea di conto soltanto se i convenuti non si oppongo­no. E

siccome nel caso specifico AO 2 si oppone­va a una divisione parziale, non si

potevano giudicare le richieste dell'attore. Ciò posto, il primo giudice ha dato

atto che le medesime richieste erano già oggetto di una causa pendente dinanzi

a lui (inc. DI.2008.32), ma “mai

portata a termine dal notaio divisore e caduta nell'oblio per assenza di comunicazione da parte degli eredi”. Ciò

nonostante, a mente sua quella causa non può essere tolta dal ruolo come

prevedeva l'art. 351 CPC ticinese, poiché uno ‟stralcio non è mai stato

ufficialmente emesso e oggi non si può certamente supporre che le parti non

siano interessate a concludere le pratiche successorie riferite al loro defunto

padreˮ. La ‟vertenza pendenteˮ andava così riattivata e risolta

sulla base del ‟precedente ordinamento processuale” cantonale. Circa il

modo di proseguire, il Pretore ha constatato che il notaio M__________ F__________

aveva allestito un inventario il 3 maggio 2010. Non risultava tuttavia che gli

eredi avessero formulato osservazioni o contestazioni al riguardo. E in difetto

di un accordo sul-l'esecuzione della divisione non rimaneva – per il Pretore –

che affidare l'incarico a un altro notaio perché continuasse la procedura

secondo le norme del CPC ticinese (decisione impugnata, pag. 2 seg.).

6.

L'appellante fa

valere anzitutto che a norma dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese la mancanza

d'interesse si presumeva se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle

parti aveva compiuto un atto processuale. In tal caso il giudice, d'ufficio,

stralciava la causa dal ruolo. Ciò premesso, l'attore si duole che il Pretore,

pur avendo di fatto archiviato l'inc. DI.2008.32 senza emettere un decreto di

stralcio, abbia fatto rinascere il medesimo trascurando che, secondo

giurisprudenza, la mancanza di interesse giuridico creata da quella norma si

presumeva assoluta e si operava di diritto. Già per questo motivo egli chiede

di accogliere l'appello, reputando assodato che per oltre due anni non è stato fatto

nulla in quella procedura.

a) Secondo

l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava la causa

dal ruolo se una lite diventava sen­za oggetto o priva di interesse giuridico

(cpv. 1). La mancanza d'interesse era presunta se, nel corso di due anni

consecutivi, nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale (cpv. 2). Tale

presunzione era assoluta, nel senso che non era possibile la prova del

contrario (I CCA, sentenza inc. 11.2012.162 del 2 maggio 2013 consid. 2 con

richiamo a: Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 351). Nella misura

in cui accenna un interesse delle parti a concludere le pratiche successorie nonostante i ‟diversi

anniˮ trascorsi e sembra fare astrazione da tale principio, il Pretore non può dunque essere

seguito.

b) Rimane

da esaminare se nella fattispecie il termine biennale di perenzione si sia

compiuto in pendenza della causa, come sostiene l'appellante. Perché e quando

sia sopraggiunta la perenzione processuale quegli non spiega, limitandosi ad

affermare che negli ultimi 12 anni (10 anni nel caso in cui si ritenes­se come

ultimo atto il verbale d'inventario a scopo di

divisio­ne:

doc. 1) non è stato fatto nulla. Sia come sia, dal-l'elenco atti relativo all'inc.

DI.2008.32 si evince che, dopo il decreto di nomina del notaio divisore del 25

luglio 2008, il primo atto rubricato è una telefonata del Pretore al notaio M__________

F__________, avvenuta il 15 marzo 2010, nel corso della quale il pubblico

ufficiale ha riferito di essere ‟in contatto con gli erediˮ (atti di

cancelleria n. 4). Una semplice telefonata non bastava tuttavia per

interrompere il termine di perenzione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 25 ad art. 351 vCPC).

c) La

successiva registrazione agli atti riguarda la citata lettera del 21 ottobre

2015.

con cui l'Ufficio di esecuzione di Locarno (subentrato nella divisione all'ere­de:

sopra, lett. C) sollecitava il Pretore e il notaio divisore a procedere. A quel

momento il termine di due anni risultava già ampiamente scaduto, ma il Pretore

ha risposto il 27 ottobre 2015 all'Ufficio che la causa era “stata sospesa su richiesta di

tutte le parti e in ragione di un tentativo extra giudiziario volto alla

risoluzione bonale del­la vertenza”.

In realtà, agli atti non v'è traccia di un atto di sospensione nel senso

dell'art. 107 CPC ticinese. Comunque sia, la convenuta AO 2 ricorda, senza

essere contraddetta dall'attore, che le parti sono comparse il 27 febbraio 2014

davanti al notaio M__________ F__________ per la ‟continuazione

operazioni di divisioneˮ (osservazioni, pag. 3 con riferimento al doc. 2).

Una tale discussione poteva considerarsi, secon­do giurisprudenza, una

sanatoria del­l'intervenu­ta perenzione, anche se in quella circostanza non si è

raggiunto un accordo perché un erede ha abbandona­to l'incontro (osservazioni,

pag. 3). Nonostante la decorrenza del termine biennale, in effetti, la

giurisprudenza riteneva che in condizioni del genere la perenzione non potesse

più essere fatta valere in buona fede (Cocchi/

Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 351 vCPC). Il che esonera dal verificare

nella fattispecie se potesse interrompere la perenzione il verbale d'inventario

a scopo di divisione del 3 maggio 2010 invocato dall'attore.

d) Che

poi la lettera di sollecito dell'Ufficio di esecuzione di Locarno del 21

ottobre 2015, la risposta del Pretore del 27 ottobre 2015 e l'ulteriore invito

17.

agosto 2017 dell'Ufficio a procedere abbiano fatto ricominciare a decorrere

il termine di perenzione è indubbio (cfr. Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 25 ad art. 351 vCPC). È pacifico inoltre che in seguito alla morte

di P__________ A__________ __________ (15 gennaio 2018) la procedura è rimasta

sospesa per legge fino alla scadenza dei tre mesi per la rinuncia alla

successione (art. 104 CPC ticinese). Così come è indiscusso che l'avv. M__________

F__________ ha postulato il 22 febbraio 2018 il rilascio del certificato

ereditario nella successione

fu

P__________ A__________ __________, certificato che il Pretore ha emesso il 28 febbraio

seguente (doc. C nell'inc. CM.2019.28) e che può reputarsi un atto processuale

suscettibile di far avanzare la procedura di divisione (sulla nozione di

‟atto processualeˮ nel senso dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese cfr.

II CCA, sentenza inc. 12.2010.30 del 21 luglio 2010 consid. 6; v. inoltre Cocchi/Trezzini, op. cit., ni. 23 e 28

ad art. 351 vCPC).

e) Se

ne conclude che, al momento in cui è stata introdotta

l'istanza

di conciliazione nella procedura di divisione parziale avviata da AP 1 (il 2

dicembre 2019), la procedura di divisione avviata nel maggio del 2008 non

poteva dirsi perenta e non poteva essere stralciata dal ruolo. Seppure per altri

motivi, la decisione impugnata resiste dunque alla critica.

7.

Alla luce di quanto

precede la richiesta dell'appellante intesa a rinviare la causa inc. OR.2020.5

al Pretore al fine di decidere sulle prove e sul seguito di quella procedura

cade nel vuoto. E non perché – contrariamente all'opinione dell'attore – un'azione

di divisione parziale sia improponibile. Anzi, essa è finanche prevista

dall'art. 28 cpv. 3 CPC, che per le azioni indipendenti relative all'attribuzione

ereditaria di un'azien­da agricola o di un fondo agricolo istituisce un foro

alternativo nel luogo di situazione della cosa (sui limiti posti a una tale

richiesta ove un convenuto rivendichi la divisione completa cfr. tuttavia Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª

edizione, § 39 n. 2; Sphar

in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 31 ad art. 604 CC; Eigenmann/Landert, Actions successorales, Basilea 2019, pag. 175 seg. n. 5; Weibel: in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar

Erbrecht, 4ª edizione, n. 40 ad art.

604.

CC; Steinauer, Le droit des

successions, 2ª edizione, pag. 634

n. 1240a). Quanto perché nel caso specifico al momento in cui è stata

promossa la nuova causa era già pendente un'azione di divisione tra le medesime

parti (o i loro successori in diritto) vertente sui medesimi oggetti. I fondi agricoli rivendicati nella

procedura inc. OR.2020.5 (sopra, lett. C) figurano infatti nella domanda

di divisione del 27 maggio 2008 (petizione, pag. 2, che rinvia all'inserto A

del­l'inc. DI.2008.32). Ciò ostava alla ricevibilità della nuova azione (art.

59.

cpv. 2 lett. d e 64 cpv. 1 lett. a CPC; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.73

del 10 novembre 2020 consid. 7c e 7d con riferimenti; v. inoltre Weibel, op. cit., n. 37 ad art. 604 CC).

8.

Identica sorte segue

la richiesta di annullare la nomina del nuovo notaio divisore. Al riguardo l'appellante

contesta la decisione impugnata, argomentando che l'attuale procedura civile

non preve­de più la figura del notaio divisore. Se non che, come si è spiegato (consid.

6), la prima procedura di divisione non è perenta e continua a essere retta dal

previgen­te ordinamento processuale (art. 404 cpv. 1 vCPC), il quale affidava

l'esecuzione della divisione ereditaria a un notaio (art. 476 cpv. 1 vCPC

ticinese). Per il resto l'appellante non discute in concreto la persona del

pubblico ufficiale né l'opportunità di un avvicendamento. Senza dimenticare che

in proposito la decisione sarebbe assimilabile a una disposizione ordinatoria

processuale nel senso dell'art. 319 lett. b CPC, impugnabile se mai con reclamo

e non con appello. Anche su questo punto l'appello vede dunque la sua sorte

segnata.

9.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO

2, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha

diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. AO 1, che ha aderito alle conclusioni dell'appellante, non ha

richiesto indennità.

10.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la

soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva

del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà AO 2 fr. 2000.–

per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. ;

arch. .

Comunicazione:

– Ufficio

di esecuzione, Locarno;

avv. ;

avv. ;

Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).