11.2020.132
Autorità competente a livello cantonale per trattare reclami contro la decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria
15 ottobre 2020Italiano8 min
giugno 2020 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha pronunciato il divorzio tra L__________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.132
Lugano
15 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2019.174 (gratuito patrocinio: retribuzione del
patrocinatore d'ufficio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con istanza del 9 ottobre 2019 da
T__________
__________
(patrocinata
dall'avv. RE 1 )
contro
L__________
__________
(patrocinato
dall'avv. ),
giudicando
sul reclamo del 24 settembre 2020 presentato dall'
avv.
RE 1
contro
la decisione del 23 settembre 2020 con cui il Pretore ha fissato in fr. 3963.35
la retribuzione che a lei spetta come patrocinatrice d'ufficio dell'istante;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24
giugno 2020 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha pronunciato il divorzio tra L__________
__________ (1979) e T__________ nata __________
(1982), omologando una convenzione in virtù della quale i figli A__________ (29
gennaio 2008) ed E__________ (25 marzo 2010) sono stati affidati alla madre con
esercizio in comune dell'autorità parentale, riservato il diritto di visita
paterno. L__________ __________ si è
impegnato da parte sua a
versare un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 800.– mensili per
ciascun figlio fino alla maggiore età o fino al termine degli studi, assegni
familiari compresi (escluse invece le spese straordinarie, da regolare
separatamente), come pure un contributo alimentare per la moglie di fr. 400.–
mensili fino 31 marzo 2026 e di fr. 200.– mensili dopo di allora, fino al 31
marzo 2028.
In liquidazione del regime dei
beni le parti si sono intese affinché la particella n. 331 RFD di __________, proprietà
del marito, fosse trasferita ai figli in ragione di metà ciascuno, mentre L__________
__________ avrebbe conservato un diritto di usufrutto a vita sull'immobile e
avrebbe assunto tutti gli oneri relativi. Per il resto ogni coniuge sarebbe
rimasto proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati. Accogliendo la
richiesta delle parti di suddividere a metà gli averi della previdenza
professionale maturati durante il matrimonio, il Pretore ha ordinato infine al
fondo di previdenza del marito di trasferire la somma di fr. 30 469.70
alla cassa pensione della moglie. Le spese processuali di fr. 652.20 sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. T__________ __________ è stata ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio già con decisione del 31 dicembre 2019 (inc. DM.2020.7).
B. Il 30 giugno 2020 l'avv. RE
1, patrocinatrice d'ufficio della moglie, ha trasmesso al Pretore la sua nota
professionale di complessivi fr. 6827.75 (onorario fr. 5448.–, spese fr.
891.60, IVA fr. 488.15). Con decisione del 23 settembre 2020 il Pretore ha
riconosciuto alla patrocinatrice una retribuzione di complessivi fr. 3963.35
(onorario fr. 3240.–, spese fr. 440.–, IVA fr. 283.35).
C. Contro la retribuzione
fissata dal Pretore l'avv. RE 1 è insorta alla Corte dei reclami penali del
Tribunale d'appello con un reclamo del 24 settembre 2020, integrato da un memoriale
del 28 settembre 2020 indirizzato alla Camera civile dei reclami, per ottenere l'integrale
approvazione della sua nota professionale di complessivi fr. 6827.75 (onorario
fr. 5448.–, spese
fr. 891.60, IVA fr. 488.15) e la conseguente riforma della decisione impugnata.
Il ricorso non ha finora formato oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il
reclamo dell'avv. RE 1 è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile,
competente per trattare reclami “contro le decisioni in materia di spese (art.
110.
CPC)” nelle discipline che le sono attribuite (art. 48 lett. a n. 8a
LOG). Ora, il Codice di di-ritto processuale svizzero è silente sulla via di
ricorso esperibile contro decisioni con cui un giudice fissa l'indennità
spettante a un patrocinatore d'ufficio designato in regime di assistenza
giudiziaria. Stando a taluni autori, una decisione del genere costituisce un
pronunciato in tema di spese nel senso dell'art. 110 CPC (Bühler in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 42 ad art. 121; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 27 ad
art. 122; Tappy in: Commentaire
romand, CPC, 2ª edizione, n. 21 ad art. 122).
2.
Come
ha già avuto modo di rilevare di recente questa Camera (sentenze inc.
11.2019.139
del 4 dicembre 2019 consid. 2 e inc.11.2020.12 del 6 marzo 2020
consid. 2), il Tribunale federale ha precisato nondimeno che l'art. 110 CPC
concernente decisioni “in materia di spese” non si rapporta in modo
incontestabile all'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio. Il Codice di
procedura civile, in effetti, riserva un capitolo speciale all'assistenza
giudiziaria e alla remunerazione del patrocinatore d'ufficio (capitolo 4: art.
117.
segg. CPC), per il che simili aspetti non possono ritenersi automaticamente
inclusi nella nozione di “spese” a norma dell'art. 104 cpv. 1 CPC (sentenza
5A_689/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 5.4 e sentenza 5A_120/2016 del 26
maggio 2016 consid. 2.2, in: RSPC 2016 pag. 497).
3.
Premesso
ciò, sarà anche vero che gli art. 110 e 111 CPC sono simmetrici rispetto agli
art. 121 e 122 CPC, gli uni riguardando la liquidazione delle spese giudiziarie
in generale e gli altri la liquidazione delle spese in tema di gratuito
patrocinio. Sta di fatto che l'art. 48 lett. a n. 8a LOG si
riferisce chiaramente al solo art. 110 CPC e che nemmeno i materiali
legislativi accennano all'art. 121 o all'art. 122 CPC (messaggio del Consiglio
di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013, pag. 9 in alto). Ne segue che la
controversia in esame esula dalla competenza
di questa Camera e rientra – non dandosi per legge altra possibilità – in
quella della terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG; I CCA,
sentenza inc. 11.2019.139 del 4 dicembre 2019 consid. 3).
4.
Non si disconosce che anni addietro questa
Camera ha trattato in circostanze particolari sporadici reclami contro
decisioni sull'ammontare dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio.
Ma ciò si è verificato nel caso in cui la decisione fosse intervenuta nel
contesto della sentenza finale, di modo che per attrazione la questione andava
esaminata insieme con il merito, ciò che per altro questa Camera continua a
fare (sentenza inc. 11.2017.44 del 2
giugno 2017, consid. 2). In un altro caso il reclamo era stato presentato
dalla parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, la quale però
difettava manifestamente della legittimazione a ricorrere, onde l'inutilità di
trasmettere il reclamo alla Camera competente (sentenza inc. 11.2019.82 del
6.
novembre 2019). In un terzo caso la trattazione del reclamo è avvenuta
per evidenti ragioni di economia processuale, dovute al lungo tempo trascorso
che non giustificava ulteriori remore senza offendere il principio di celerità
(sentenza inc. 11.2016.4 del 1° febbraio 2017 consid. 1). Nessuna delle
ipotesi testé evocate sono date in concreto.
5.
Né
può desumersi altro dal fatto che, nel passato, questa Camera abbia adombrato
la possibilità che la decisione sull'ammontare
dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio potesse configurare “una
decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC (sentenza inc. 11.2015.61
del 2 settembre 2015 consid. 1). Per tacere del fatto che anche in quei
casi la prima Camera civile non era entrata nel merito del ricorso, il suo orientamento
non poteva ancora tenere conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali del
Tribunale federale illustrati dianzi (consid. 2) e si rivela superato dai
successivi approfondimenti (consid. 3). Ne segue che –
coerentemente – il reclamo in oggetto va trasmesso per competenza alla terza
Camera civile (analogamente: I CCA,
sentenze
inc. 11.2020.12 del 6 marzo 2020 e inc. 11.2019.139 del 4 dicembre 2019).
Per
questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è trasmesso per competenza alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.
2.
Notificazione
all'avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).