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Decisione

11.2020.132

Autorità competente a livello cantonale per trattare reclami contro la decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria

15 ottobre 2020Italiano8 min

giugno 2020 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha pronunciato il divorzio tra L__________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.132

Lugano

15 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2019.174 (gratuito patrocinio: retribuzione del

patrocinatore d'ufficio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa

con istanza del 9 ottobre 2019 da

T__________

__________

(patrocinata

dall'avv. RE 1 )

contro

L__________

__________

(patrocinato

dall'avv. ),

giudicando

sul reclamo del 24 settembre 2020 presentato dall'

avv.

RE 1

contro

la decisione del 23 settembre 2020 con cui il Pretore ha fissato in fr. 3963.35

la retribuzione che a lei spetta come patrocinatrice d'ufficio dell'istante;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 24

giugno 2020 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha pronunciato il divorzio tra L__________

__________ (1979) e T__________ nata __________

(1982), omologando una convenzione in virtù della quale i figli A__________ (29

gennaio 2008) ed E__________ (25 marzo 2010) sono stati affidati alla madre con

esercizio in comune dell'autorità parentale, riservato il diritto di visita

paterno. L__________ __________ si è

impegnato da parte sua a

versare un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 800.– mensili per

ciascun figlio fino alla maggio­re età o fino al termine degli studi, assegni

familiari compresi (escluse invece le spese straordinarie, da regolare

separatamen­te), come pure un contributo alimentare per la moglie di fr. 400.–

mensili fino 31 marzo 2026 e di fr. 200.– mensili dopo di allora, fino al 31

marzo 2028.

In liquidazione del regime dei

beni le parti si sono intese affinché la particella n. 331 RFD di __________, proprietà

del marito, fosse trasferita ai figli in ragione di metà ciascuno, mentre L__________

__________ avrebbe conservato un diritto di usufrutto a vita sull'immobile e

avrebbe assunto tutti gli oneri relativi. Per il resto ogni coniuge sarebbe

rimasto proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati. Accogliendo la

richiesta delle parti di suddividere a metà gli averi della previdenza

professionale maturati durante il matrimonio, il Pretore ha ordinato infine al

fondo di previdenza del marito di trasferire la somma di fr. 30 469.70

alla cassa pensione della moglie. Le spese processuali di fr. 652.20 sono state

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili. T__________ __________ è stata ammessa al beneficio del gratuito

patrocinio già con decisione del 31 dicembre 2019 (inc. DM.2020.7).

B. Il 30 giugno 2020 l'avv. RE

1, patrocinatrice d'ufficio della moglie, ha trasmesso al Pretore la sua nota

professionale di complessivi fr. 6827.75 (onorario fr. 5448.–, spese fr.

891.60, IVA fr. 488.15). Con decisione del 23 settembre 2020 il Pretore ha

riconosciuto alla patrocinatrice una retribuzione di complessivi fr. 3963.35

(onorario fr. 3240.–, spese fr. 440.–, IVA fr. 283.35).

C. Contro la retribuzione

fissata dal Pretore l'avv. RE 1 è insorta alla Corte dei reclami penali del

Tribunale d'appello con un reclamo del 24 settembre 2020, integrato da un memoriale

del 28 settembre 2020 indirizzato alla Camera civile dei reclami, per ottenere l'integrale

approvazione della sua nota professiona­le di complessivi fr. 6827.75 (onorario

fr. 5448.–, spese

fr. 891.60, IVA fr. 488.15) e la conseguente riforma della decisione impugnata.

Il ricorso non ha finora formato oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il

reclamo dell'avv. RE 1 è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile,

competente per trattare reclami “contro le decisioni in materia di spese (art.

110.

CPC)” nelle discipline che le sono attribuite (art. 48 lett. a n. 8a

LOG). Ora, il Codice di di-ritto processuale svizzero è silente sulla via di

ricorso esperibile contro decisioni con cui un giudice fissa l'indennità

spettante a un patrocinatore d'ufficio designato in regime di assistenza

giudiziaria. Stando a taluni autori, una decisione del genere costituisce un

pronunciato in tema di spese nel senso dell'art. 110 CPC (Bühler in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 42 ad art. 121; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander

[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 27 ad

art. 122; Tappy in: Commentaire

romand, CPC, 2ª edizione, n. 21 ad art. 122).

2.

Come

ha già avuto modo di rilevare di recente questa Camera (sentenze inc.

11.2019.139

del 4 dicembre 2019 consid. 2 e inc.11.2020.12 del 6 marzo 2020

consid. 2), il Tribunale federale ha precisato nondimeno che l'art. 110 CPC

concernente decisio­ni “in materia di spese” non si rapporta in modo

incontestabile all'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio. Il Codice di

procedura civile, in effetti, riserva un capitolo speciale all'assistenza

giudiziaria e alla remunerazione del patrocinatore d'ufficio (capitolo 4: art.

117.

segg. CPC), per il che simili aspetti non possono ritenersi automaticamente

inclusi nella nozione di “spese” a nor­ma dell'art. 104 cpv. 1 CPC (sentenza

5A_689/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 5.4 e sentenza 5A_120/2016 del 26

maggio 2016 consid. 2.2, in: RSPC 2016 pag. 497).

3.

Premesso

ciò, sarà anche vero che gli art. 110 e 111 CPC sono simmetrici rispetto agli

art. 121 e 122 CPC, gli uni riguardando la liquidazione delle spese giudiziarie

in generale e gli altri la liquidazione delle spese in tema di gratuito

patrocinio. Sta di fatto che l'art. 48 lett. a n. 8a LOG si

riferisce chiaramente al solo art. 110 CPC e che nemme­no i materiali

legislativi accennano all'art. 121 o all'art. 122 CPC (messaggio del Consiglio

di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013, pag. 9 in alto). Ne segue che la

controversia in esame esula dalla competenza

di questa Camera e rientra – non dandosi per legge altra possibilità – in

quella della terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG; I CCA,

sentenza inc. 11.2019.139 del 4 dicembre 2019 consid. 3).

4.

Non si disconosce che anni addietro questa

Camera ha trattato in circostanze particolari sporadici reclami contro

decisioni sull'ammontare dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio.

Ma ciò si è verificato nel caso in cui la decisione fosse intervenuta nel

contesto della sentenza finale, di modo che per attrazione la questione andava

esaminata insieme con il merito, ciò che per altro questa Camera continua a

fare (sentenza inc. 11.2017.44 del 2

giugno 2017, consid. 2). In un altro caso il reclamo era sta­to presentato

dalla parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, la quale però

difettava manifestamente della legittimazione a ricorrere, onde l'inutilità di

trasmettere il reclamo alla Camera competente (sentenza inc. 11.2019.82 del

6.

novembre 2019). In un terzo caso la trattazione del recla­mo è avvenuta

per evidenti ragioni di economia processuale, dovute al lungo tempo trascor­so

che non giustificava ulteriori remore senza offendere il principio di celerità

(sentenza inc. 11.2016.4 del 1° febbraio 2017 consid. 1). Nessuna delle

ipotesi testé evocate sono date in concre­to.

5.

può desumersi altro dal fatto che, nel passato, questa Came­ra abbia adombrato

la possibilità che la decisione sull'ammonta­re

dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio potesse configurare “una

decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC (sentenza inc. 11.2015.61

del 2 settembre 2015 consid. 1). Per tacere del fatto che anche in quei

casi la prima Camera civile non era entrata nel merito del ricorso, il suo orientamento

non poteva ancora tenere conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali del

Tribunale federale illustrati dianzi (consid. 2) e si rivela superato dai

successivi approfondimenti (consid. 3). Ne segue che –

coerentemente – il reclamo in oggetto va trasmesso per competenza alla terza

Camera civile (analogamente: I CCA,

sentenze

inc. 11.2020.12 del 6 marzo 2020 e inc. 11.2019.139 del 4 dicembre 2019).

Per

questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è trasmesso per competenza alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.

2.

Notificazione

all'avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).