11.2020.133
Azione di mantenimento: provvedimenti cautelari; appello divenuto senza interesse in seguito all'emissione della decisione finale di merito
11 febbraio 2021Italiano5 min
nel senso di condannare il padre a versarle – in via cautelare e nel merito (sic)
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.133
11.2020.134
Lugano
11 febbraio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa CA.2020.32 (azione
di mantenimento: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Vallemaggia promossa con istanza del 19 agosto 2020
da
AP
1
(rappresentata
dalla madre RA 1 ,
e
patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 1° ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 17 settembre 2020 (inc. 11.2020.133) “nelle more
istruttorie” e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc.
11.2020.134);
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 agosto 2016 RA 1 (1992) ha dato alla luce una
figlia, AP 1, che è stata riconosciuta l'8 settembre 2016 da AO 1 (1995). Nell'ambito
di un'azione di mantenimento (inc. SE.2020.6) promossa il 23 giugno 2020 da AP
1 nei confronti del padre, il Pretore del Distretto di Vallemaggia con decreto
del 17 settembre 2020, emesso “nelle more
istruttorie”, ha respinto un'istanza cautelare
presentata dalla figlia alle prime arringhe del 19 agosto 2020 per ottenere,
già pen-
dente
causa, un (imprecisato) contributo alimentare. Il giudizio sulle spese
processuali e le ripetibili è stato rinviato al merito.
Fatti
B. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 1° ottobre 2020 in cui chiede di riformare la decisione impugnata
nel senso di condannare il padre a versarle – in via cautelare e nel merito (sic)
– un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili dal settembre del 2020 addebitandogli
(imprecisate) spese giudiziarie o, in subordine, di rinviare gli atti al
Pretore per nuova decisione. Essa ha postulato inoltre il beneficio del
gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per
osservazioni.
C. Il
5 febbraio 2021 l'avv. PA 1 ha comunicato che la procedura di merito (inc.
SE.2020.6) si è conclusa nel frattempo con una decisione passata in giudicato e
ha chiesto di stralciare di conseguenza la procedura di appello statuendo sulla
richiesta di gratuito patrocinio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La
dichiarazione con cui l'appellante comunica la conclusione (con passaggio in
giudicato) della procedura di merito rende l'appello sulle misure cautelari in
rassegna privo di oggetto e senza interesse nel senso dell'art. 242 CPC, come rileva
essa medesima.
2.
Qualora
una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il
procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese
processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella
fattispecie tali oneri andrebbero quindi addebitati “secondo equità”, tanto più
trattandosi di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
Le particolarità del caso inducono, nondimeno, a rinunciare – eccezionalmente –
a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
3.
Per
quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede,
infine, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura
altamente personale (riferimenti di
giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una
parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il
processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del
23.
dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso
con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento
di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito
patrocinio, poiché in simili
condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento
del beneficio (loc. cit.; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.28/29 del 29
ottobre 2020 consid. 3). Nella fattispecie AP 1
ha perduto la qualità di parte nella procedura cautelare in esame allorché è
terminata la procedura di merito (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.32
del 7 agosto 2013). E a quel momento essa non beneficiava del gratuito
patrocino, ragione per cui è venuto meno un
interesse a ottenere una decisione in proposito (analogamente: I CCA, sentenze
inc. 11.2016.39 del 27 settembre 2017 consid. 9, e 11.2015.22 del 28 dicembre
2015).
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non
si riscuotono spese.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza
interesse.
4. Notificazione:
–
;
–
).
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).