Lexipedia

Decisione

11.2020.133

Azione di mantenimento: provvedimenti cautelari; appello divenuto senza interesse in seguito all'emissione della decisione finale di merito

11 febbraio 2021Italiano5 min

nel senso di condannare il padre a versarle – in via cautelare e nel merito (sic)

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.133

11.2020.134

Lugano

11 febbraio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice presidente

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa CA.2020.32 (azione

di mantenimento: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di

Vallemaggia promossa con istanza del 19 agosto 2020

da

AP

1

(rappresentata

dalla madre RA 1 ,

e

patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 1° ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 17 settembre 2020 (inc. 11.2020.133) “nelle more

istruttorie” e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc.

11.2020.134);

Ritenuto

in fatto: A. Il 17 agosto 2016 RA 1 (1992) ha dato alla luce una

figlia, AP 1, che è stata riconosciuta l'8 settembre 2016 da AO 1 (1995). Nell'ambito

di un'azione di mantenimento (inc. SE.2020.6) promossa il 23 giugno 2020 da AP

1 nei confronti del padre, il Pretore del Distretto di Vallemaggia con decreto

del 17 settembre 2020, emesso “nelle more

istruttorie”, ha respinto un'istanza cautelare

presentata dalla figlia alle prime arringhe del 19 agosto 2020 per ottenere,

già pen-

dente

causa, un (imprecisato) contributo alimentare. Il giudizio sulle spese

processuali e le ripetibili è stato rinviato al merito.

Fatti

B. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 1° ottobre 2020 in cui chiede di riformare la decisione impugnata

nel senso di condannare il padre a versarle – in via cautelare e nel merito (sic)

– un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili dal settembre del 2020 addebitandogli

(imprecisate) spese giudiziarie o, in subordine, di rinviare gli atti al

Pretore per nuova decisione. Essa ha postulato inoltre il beneficio del

gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per

osservazioni.

C. Il

5 febbraio 2021 l'avv. PA 1 ha comunicato che la procedura di merito (inc.

SE.2020.6) si è conclusa nel frattempo con una decisione passata in giudicato e

ha chiesto di stralciare di conseguenza la procedura di appello statuendo sulla

richiesta di gratuito patrocinio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La

dichiarazione con cui l'appellante comunica la conclusione (con passaggio in

giudicato) della procedura di merito rende l'appello sulle misure cautelari in

rassegna privo di oggetto e senza interesse nel senso dell'art. 242 CPC, come rileva

essa medesima.

2.

Qualora

una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il

procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese

processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella

fattispecie tali oneri andrebbero quindi addebitati “secondo equità”, tanto più

trattandosi di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

Le particolarità del caso inducono, nondimeno, a rinunciare – eccezionalmente –

a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

3.

Per

quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede,

infine, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura

altamente personale (riferimenti di

giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una

parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il

processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del

23.

dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso

con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento

di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito

patrocinio, poiché in simili

condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento

del beneficio (loc. cit.; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.28/29 del 29

ottobre 2020 consid. 3). Nella fattispecie AP 1

ha perduto la qualità di parte nella procedura cautelare in esame allorché è

terminata la procedura di merito (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.32

del 7 agosto 2013). E a quel momento essa non beneficiava del gratuito

patrocino, ragione per cui è venuto meno un

interesse a ottenere una decisione in proposito (analogamente: I CCA, sentenze

inc. 11.2016.39 del 27 settembre 2017 consid. 9, e 11.2015.22 del 28 dicembre

2015).

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non

si riscuotono spese.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza

interesse.

4. Notificazione:

;

).

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Vallemaggia.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).