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Decisione

11.2020.135

Protezione dell'unione coniugale: modifica di un accordo non omologato sulla vita separata

22 ottobre 2021Italiano26 min

dell'interessato. Non tocca al giudice sostituirsi alle facoltà del coniuge e statuire d'ufficio (RtiD II-2018 pag. 715

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.135

11.2020.158

Lugano

22 ottobre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2019.5752 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 21 novembre 2019 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 2 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

21 settembre 2020 (inc.11.2020.135) e sulla richiesta

di gratuito patrocinio formulata il 23 ottobre 2020 da AO 1 con le osservazioni all'appello (inc.

11.2020.158);

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1963) e AO 1 (1979),

cittadina tailandese,

si sono sposati a __________ il 14 giugno 2018. A

quel momento la moglie era già madre di K__________, nato il 30 luglio

2003 da una precedente relazione e rimasto in Tailandia. Prima del matrimonio

gli sposi avevano già avuto inoltre R__________, nato il 27 novembre 2011 e I__________,

nata il 22 settembre 2017. ll marito è sergente della polizia __________ di __________.

La moglie, casalinga, non svolge

attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal novembre del 2018,

quando la moglie si è trasferita con i figli nella Casa __________ a __________.

B. I coniugi hanno

regolato la vita separata una prima volta il 14 dicembre 2018, allorché hanno

sottoscritto una convenzione interna che assegnava in via provvisoria l'abitazione

coniugale di __________ al marito, affidava i figli alla madre (riservati i

diritti di visita paterni) con autorità parentale congiunta, vietava al marito

di avvicinarsi alla moglie ‟al di fuori dei periodi concordatiˮ e

obbligava il medesimo a versare un contributo alimentare per la moglie di fr.

400.– mensili, oltre al premio della cassa malati e alle spese correnti (pagati

direttamente). Il marito è stato condannato inoltre a versare un contributo alimentare

di fr. 300.– mensili per ogni figlio (assegni familiari compresi) in aggiunta

al premio della cassa malati e alle comprovate spese straordinarie. Infine egli

si è impegnato a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 1000.–.

Il 5 febbraio 2019, uscita AO 1 dalla Casa __________, i coniugi hanno modificato

l'inte­sa, nel senso che l'abitazione coniugale è stata assegnata alla moglie, con

obbligo per il marito di pagare la pigione e stanziare un'ulteriore provvigione

ad litem di fr. 500.–. Per il resto la convenzione è rimasta immutata. In

esito a ciò, il marito si è trasferito dalla di lui madre in un appartamento

nello stesso stabile di via __________ a __________.

C. Il 21 novembre 2019 AO

1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere

separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale al marito e l'affidamento dei

figli con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservati i diritti di

visita paterni), come pure un contributo alimentare per R__________ di fr. 2300.– mensili e uno per Isabella di fr. 1900.–

mensili (oltre agli assegni familiari).

Identiche richieste essa ha formulato in via cautelare. Essa ha postulato altresì il beneficio del gratuito

patrocinio o una congrua provvigione ad litem.

D. Al

dibattimento del 6 febbraio 2020 le parti hanno discusso un accordo completo sulla

vita separata. Contestualmente la moglie ha ritirato la richiesta di gratuito

patrocinio, mantenendo quella di provvigione ad litem. In coda all'udienza

il Pretore ha assegnato al marito – su sua richiesta – un termine per

confermare l'accor­do e ha stralciato dal ruolo per desistenza la richiesta di

gratuito patrocinio presentata dalla moglie.

E. Il

21 febbraio 2020 AP 1 non ha

confermato l'accordo e, pur aderendo alla richiesta di vita separata, all'affida-mento

dei figli alla madre (riservato il suo più ampio diritto di vi-sita) e all'assegnazione di ripetibili alla

moglie limitate a fr. 3000.–, ha dichiarato di non vedere ragione per

modificare l'assetto preprocessuale, rivendicando l'attribuzione dell'alloggio

coniugale per sé medesimo. AO 1 ha sollecitato il 2 marzo 2020 l'emanazione di una decisione cautelare

inaudita parte, richiesta che il Pretore ha respinto l'indomani. Altrettanto il

Pretore ha fatto il 18 maggio 2020 in esito a un'ulteriore richiesta in

tal senso della moglie.

F. L'ascolto

del figlio R__________ è stato delegato a un consultorio familiare. All'udien­za

del 17 agosto 2020, indetta per il seguito del dibattimento, la moglie ha

confermato le proprie richieste e ha notificato prove, instando nuovamente per

il beneficio del gratuito patrocinio. Il marito si è opposto a una modifica

degli accordi raggiunti prima del processo, rilevando che i contributi

alimentari non potevano essere adeguati finché la moglie non avesse trovato una

nuova sistemazione logistica. In subordine egli ha postulato una volta ancora l'assegnazione

dell'abitazione coniuga­le, offrendo anch'egli determinate prove. In replica la

moglie ha ribadito il suo punto di vista, salvo proporre che i diritti di

visita paterni fossero decisi previa perizia. In duplica il marito ha mantenuto

le proprie richieste, senza opporsi a una perizia sulle capacità parentali dei

genitori. L'istruttoria è consistita nella sola audizione delle parti, il

Pretore avendo respinto ogni altra prova. In coda all'udienza si è tenuto il

dibattimento finale, durante il quale i coniugi hanno riaffermato le rispettive

posizioni.

G. Statuendo con

sentenza del 21 settembre 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato i diritti di visita

paterni e ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie ‟fino al

30 novembre 2020 con mobili e suppellettiliˮ. Inoltre egli ha obbligato il

convenuto a versare dal 21 novembre 2019 un contributo alimentare per R__________

di fr. 2020.– mensili e uno per I__________ di fr. 2529.– mensili (assegni

familiari non compresi) fino al 30 novembre 2020, contributi ridotti dal 1°

dicembre 2020 a fr. 1870.– mensili per R__________ e a fr. 2365.– mensili

per I__________ e ulteriormente ridotti a fr. 1515.– mensili per R__________ e

a fr. 1890.– mensili per Isabella ‟dal momento in cui il padre locherà un

appartamentoˮ. Non sono stati stabiliti invece contributi alimentari fra

coniugi. Le spese processuali di fr. 4000.– sono state poste a carico del

convenuto, con obbligo di rifondere

alla moglie fr. 3800.– per ripetibili. La richie-sta di gratuito

patrocinio avanzata da AO 1 è stata respinta

nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2

ottobre 2020 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di

annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti in prima sede per nuovo

giudizio “auspicabilmente da altro Pretore di Lugano”, subordinatamente di

riformare la decisione impugnata rinunciando a fissare una scadenza alla moglie

entro cui lasciare l'abitazione coniugale e facendo decorrere i contributi

alimentari per i figli solo dal momento in cui “la moglie stipulerà un proprio

contratto di locazione”, a condizione che essa non rientri in Tailandia. Con

osservazioni del 23 ottobre 2020 AO 1

postula il rigetto dell'appello e insta

per una provvigio­ne ad litem di fr. 2000.– o, in subordine,

per il beneficio del gratuito patrocinio. Mediante decreto del 26 ottobre 2020

il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per

quanto riguarda i contributi alimentari dovuti dal 21 novembre 2019 al 21 settembre

2020, respingendo la richiesta di effetto sospensivo per il resto.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello,

trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni

dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono

su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto

se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pen­si all'entità del

contributo alimentare in discussione dinanzi

al Pretore e al lungo lasso di tempo

che deve ancora trascorrere almeno fino alla maggiore età dei figli. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore del convenuto il 22 settembre 2020 (tracciamen­to dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato

il 2 ottobre 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2. Litigiose

rimangono, nella fattispecie, la scadenza dell'attribuzio­ne in uso

dell'alloggio coniugale alla moglie (30 novembre 2020) e la decorrenza dei

contributi alimentari per i figli. Riguardo al-l'abitazione coniugale il

Pretore ha accertato che AO 1 non rivendicava l'attribuzione dell'alloggio per

sé, ma in-tendeva semplicemente stabilirsi altrove per rendersi più autonoma

dal marito, il quale abita nello stesso stabile. D'altro canto – ha soggiunto

il primo giudice – l'alloggio coniugale di via __________ a __________ non può

essere assegnato neppure al marito. Considerata la precaria situazione

economica della famiglia, infatti, il convenuto non può pretendere di occupare per

sé solo un appartamen­to di quattro locali, facendosi carico di una pigione di

fr. 1800.– mensili che eroderebbe la sua disponibilità a scapito degli obblighi

di mantenimento nei confronti della famiglia. Men che meno ove si consideri che già all'udienza del 6 febbraio 2020

si era accennato a una disdetta del contratto di locazione entro la scadenza

del 29 settembre 2020, possibilità cui però il marito – unico intestatario del

contratto – ha rinunciato. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che entro il 30

novembre 2020 la moglie avrebbe potuto ragionevolmente trovare una nuova

sistemazione. Le ha attribuito così l'alloggio coniugale in uso fino a quel

momento e ha invitato il convenuto a disdire il contratto di locazione

‟al di fuori dei termini ordinari trovando un subentrante,

rispettivamente un coinquilino con cui condividere i costi di locazioneˮ.

Relativamente

alla situazione finanziaria della famiglia, il primo giudice ha accertato il

reddito del marito in fr. 6889.– mensili e il fabbisogno minimo di lui, finché

abiterà dalla madre, in fr. 2055.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per debitore che vive in comunione domestica fr. 850.–, posteggio fr.

112.50, premio della cassa malati fr. 388.50, assicurazione dell'economia

domestica e RC privata fr. 26.–, leasing dell'automobile fr. 400.–, assicurazione

RC dell'automobile fr. 120.–, imposta di circolazione fr. 35.–, onere

fiscale fr. 123.–). Dal momento in cui egli condurrà in locazione un

appartamento proprio il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr.

3482.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo portato a fr. 1200.–

e costo del­l'alloggio presunto di fr. 1200.– mensili, spese accessorie inclu­se,

ma senza l'onere fiscale, giacché il bilancio familiare registrerà un ammanco.

Quanto

alla moglie, priva di redditi, il Pretore ha calcolato un fabbisogno minimo di

fr. 2655.– mensili finché essa non avrà trovato una nuova abitazione (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per coniuge affidatario fr. 1350.–, costo

dell'alloggio fr. 755.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in

denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 380.–, assicurazione dell'economia

domestica e RC privata fr. 30.–, mezzi pubblici fr. 39.–, onere fiscale fr.

100.–). Dopo di allora egli ha ridotto tale fabbisogno a fr. 2525.–

mensili (costo dell'alloggio fr. 625.– [già dedotte le quote comprese nel

fabbisogno in denaro i figli]) e l'ha ulteriormente ridotto a fr. 2425.–

mensili da quando il marito avrà tro-vato una nuova abitazione, il bilancio

familiare essendo a quel momento in ammanco e non giustificando più l'onere

fiscale.

Riguardo

ai figli, il Pretore ha determinato il loro fabbisogno in denaro sulla scorta

delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (edizione 2020). Egli ha adattato poi il costo

dell'alloggio alla spesa effettiva fino al 30 novembre 2020 (dopo di che ha proceduto

a una stima), così come ha adattato il premio della cassa malati a quello

effettivo, ha dedotto gli assegni familiari e ha aggiunto una posta per

l'accudimento di R__________ (un terzo del fabbisogno minimo non coperto

dell'istante) e di I__________ (i due terzi rimanenti). Ha definito così per R__________

un fabbisogno complessivo di fr. 2220.– mensili fino al 30 novembre 2020 e di

fr. 2070.– mensili (se il padre rimarrà presso la di lui madre) o di fr. 2038.–

mensili in seguito (se il padre prenderà in locazione un alloggio proprio). Per

I__________ il primo giudice ha conteggiato invece un fabbisogno in denaro di

fr. 2729.– mensili fino al 30 novembre 2020, ridotti in seguito a fr. 2565.–

mensili (se il convenuto rimarrà presso la di lui madre) o in fr. 2496.–

mensili (se il convenuto prenderà in locazione un proprio alloggio).

Dedotti

dai redditi coniugali il fabbisogno complessivo della famiglia, il Pretore ha

ottenuto un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 285.– mensili fino al

30 novembre 2020 e, nell'eventualità in cui il convenuto rimanesse dalla

madre, di fr. 599.– mensili in seguito. In entrambi i casi egli ha rinunciato a

suddividere l'eccedenza, poiché la moglie non chiede contributi alimentari per

sé. Qualora dopo il 30 novembre 2020 il convenuto prendesse in locazione una

propria abitazione il Pretore ha calcolato invece un ammanco di fr. 727.–

mensili. Egli ha condannato così AP 1 a versare un contributo alimentare per R__________ di fr. 2020.–

mensili dal 21 novembre 2019 (data dell'istanza) al 30 novembre 2020 e di

1870.– mensili (ove il convenuto rimanesse presso la di lui madre) o di fr.

1515.– mensili (ove quegli locasse un appartamento proprio) dopo di allora, in ogni

caso in aggiunta agli assegni familiari, se riscossi dal padre. In favore di I__________

il primo giudice ha stabilito un contributo alimentare di fr. 2529.–

mensili dal 21 novembre 2019 al 30 novembre 2020 e di fr. 2365.– mensili (ove

il convenuto rimanesse presso la di lui madre) o di fr. 1890.– mensili in

seguito (ove quegli locasse un appartamento proprio), in ogni caso oltre agli

assegni familiari, se riscossi dal padre).

3. L'appellante

postula anzitutto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della

causa a un altro Pretore per nuovo giudi-

zio.

A sostegno della richiesta fa valere che una modifica dell'assetto concordato

dalle parti nel febbraio del 2019 sarebbe potuta intervenire soltanto pro

futuro e non con effetto retroattivo, men che meno omettendo di considerare

che egli ha sempre assunto i ‟costi abitativiˮ anche dopo la

separazione. Il convenuto lamen­ta un ‟crasso abuso d'autoritàˮ da

parte del primo giudice, ciò che rende a sua mente nulla la sentenza impugnata.

In realtà il convenuto dimentica che l'appello è un rimedio giuridico

riformatorio, non cassatorio, e che l'autorità giudiziaria superiore può

rinviare la causa in primo grado solo se non è stata giudicata una parte

essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o se i fatti devono essere completati su punti

essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Egli non adombra

estremi del genere, né incombe a questa Camera sindacare l'accusa di abuso di

autorità. Ad ogni modo – e come si vedrà in appresso (consid. 6) – nulla

impediva al Pretore di far decorrere gli effetti del giudizio dall'introduzione

dell'istanza. Al proposito non giova quindi attardarsi.

4. Nel

merito l'appellante si duole che l'abitazione coniugale sia stata assegnata in

uso alla moglie fino al 30 novembre 2020 e chiede che tale scadenza sia tolta. Rileva

che il Pretore gli ha inspiegabilmente ingiunto di disdire la locazione entro

tale data ‟al di fuori dei termini ordinari trovando un subentrante,

rispettivamente un coinquilino con cui condividere i costi di locazioneˮ,

e si dice perplesso sulla legalità di una simile pronuncia. Ci si potrebbe

domandare intanto se al proposito l'appello sia sufficientemente motivato. Un appellante

deve spiegare infatti perché

il primo giudice sarebbe caduto in errore e deve confrontarsi a tal fine

con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che

cosa consisterebbe lo sbaglio (DTF 141 III 576 consid, 2.3.3). In concreto l'interessato

sorvola totalmente sull'argomentazione che ha indotto il Pretore ad attribuire

in uso l'alloggio coniugale alla moglie fino al 30 novembre 2020 sulla base di

una motivata ponderazione dei contrapposti interessi (sopra, consid. 3). La

ricevibilità dell'appello è pertanto dubbia.

A

parte ciò, il convenuto trascura che la questione della disdetta entro la

scadenza contrattuale del 29 settembre 2020 era stata discussa a più riprese e

con ampio anticipo davanti al Pretore. Non solo all'udienza del 6 febbraio 2020

(verbale di quel giorno, pag. 4), ma ancora il 12 giugno 2020, quando la patrocinatrice

dell'istante ha ricordato al legale del convenuto l'opportunità di disdire tempestivamente

il contratto per contenere i costi della vita separata (doc. Q). Se il convenuto,

intestatario del contratto di locazione (doc. 4), ha preferito ignorare la

scadenza, la scelta va rimessa alle sue responsabilità. Comunque sia, la

questione dell'attribuzione in uso dell'appartamento coniugale alla moglie fino

al 30 novembre 2020 sembra nel frattempo superata, dal sistema generalizzato

ticinese dei dati anagrafici MovPop risultan­do che il 15 gennaio 2021, in pendenza di

appello, l'istante si è trasferita altrove con i figli, sempre a __________. Su

tale aspetto la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.

5. Per

quel che è dei contributi alimentari in favore dei figli, l'appellante chiede

di fissarli solo dal momento in cui “la moglie stipulerà un proprio

contratto di locazione” e a condizione che essa non si trasferisca in Tailandia.

Non indica tuttavia nemmeno per ordine di grandezza a quanto dovrebbero assommare

quei contributi alimentari dopo di allora, limitandosi a chiedere nella

richiesta di giudizio: ‟R__________: …ˮ, ‟I__________: …ˮ

(loc. cit.). Per essere ricevibili, però, contestazioni pecuniarie vanno sempre

cifrate, anche nelle cause rette – come in concreto – dal principio

inquisitorio illimitato (DTF 137 III

619 consid. 4.3 e 620 consid. 4.5.1 con riferimenti; più recentemente:

sentenza 5A_539/2020 del 17 agosto 2020 consid. 5.2). Debitamente assistito da un avvocato,

l'appellante non pote­va ignorare l'esigen­za di quantificare la richiesta, di

modo che non poteva contare nemmeno su un interpello da parte di questa Camera

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.20121.109 del 3 settembre 2021 consid.

4b).

Si

aggiunga che l'ammontare dei contributi proposti non si desu­me nemmeno dalla

motivazione dell'appello, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata. Nel suo memoriale

l'appellante sembra infatti seguire in un primo momento il calcolo del Pretore,

rilevando che ‟A mutare, nel risultato, sarebbe (…) sostanzialmente solo

il dies a quo di esigibilitàˮ (loc. cit., pag. 7). In seguito egli afferma

tuttavia che, gli ‟si considerasseˮ un costo per l'alloggio di fr.

1350.– mensili come pure la spesa per lo scooter (sen­za confrontarsi con le

ragioni per le quali il Pretore non ha riconosciuto tale esborso), la sua disponibilità

risultereb­be di fr. 3088.50 mensili e potrebbe essere suddivisa in

ragione di fr. 1373.15 per R__________ e di fr. 1715.30 per I__________

(pag. 7 seg.). Per poi epilogare – sempre in forma ipotetica – che se invece si

tenesse conto dell'intero costo dell'abitazione coniugale, i contributi

alimentari si ridurrebbero a fr. 1166.85 mensili per R__________ e a fr. 1457.65

mensili per I__________, il che giustificherebbe a suo avviso di confermare l'assetto

pattuito nel febbraio del 2019 (pag. 8). Da simile argomentazione non è

possibile comprendere in modo univoco come dovrebbe essere riformata la

sentenza in merito ai contributi alimentari dopo l'uscita della moglie e dei

figli dall'abitazione familiare. Il convenuto si limita a prospettare diverse

soluzioni, senza prediligerne alcuna. La richiesta di giudizio si rivela così

irricevibile.

6. L'appellante

obietta – come si è visto (consid. 3) – che la modifica dei contributi

alimentari poteva intervenire solo pro futuro e non retroattivamente, ancor

meno pensando al fatto che egli ha sempre sostenuto i ‟costi

abitativiˮ anche dopo la separazione. Egli contesta così i contributi

alimentari che il Pretore ha fissato dal 21 novembre 2019 ‟sintanto che l'abitazione coniugale permarrà in uso alla

moglieˮ, termine che il pri­mo giudice ha fissato al 30 novembre

2020 (sopra, consid. 4).

a) Quanto

alla decorrenza dei contributi alimentari, la stipulazio­ne di un accordo non

omologato sull'assetto della vita separata non impedisce a un coniuge che

desideri ottenere un'altra regolamentazione di adire il giudice delle misure a

tutela del­l'unione coniugale, chiedendogli di statuire sull'assetto litigio­so.

Il giudice decide allora tenendo conto di quelle che erano le basi dell'accordo

e dei cambiamenti intervenuti nel frattem­po, quand'anche non si siano

verificati mutamenti rilevanti e duraturi. In tal caso il contributo alimentare

è fissato, di rego­la, solo per il futuro e non anche per l'anno che precede l'istan­za

(RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza

inc.11.2018.131 del 18 febbraio 2020 consid. 2).

Nella fattispecie è pacifico

che i coniugi avevano raggiunto prima del processo un accordo sulla vita

separata (doc. B e C). Il problema è che nulla è dato di sapere in base a quali

fabbisogni essi abbiano concordato i contributi alimentari per moglie e figli.

L'unico elemento indicato nella convenzione era il reddito del marito (fr.

6260.– mensili, più la tredicesima) e l'assenza di entrate della moglie (doc. C,

punto 6). Dalla convenzione non si evince nemmeno l'entità esatta dell'impegno

finanziario assunto dal marito. L'intesa prevedeva che quegli avrebbe versato

in favore dei figli fr. 300.– mensili ciascuno (assegni familiari inclusi) e avrebbe

corrisposto direttamente il premio della cassa malati, così come avrebbe

saldato ‟le fatture relative alle spese straordinarie ed attivitàˮ. Egli

si sareb­be impegnato poi a versare alla moglie fr. 400.– mensili e a

corrispondere il premio della cassa malati, ‟oltre alle spese correnti,

con particolare riferimento alla pigioneˮ (doc. C, punto 4). Ora, se il

premio della cassa malati e la pigione possono ricavarsi dal carteggio, gli

esborsi per le attività dei figli e le spese correnti della moglie rimangono

ignoti. Né essi risultano altrimenti dagli atti, tant'è che neppure il

convenuto li ha quantificati negli allegati di causa.

Mancando sufficienti elementi, in

concreto non rimaneva al Pretore che far capo ai metodi abitualmente adottati

per determinare i contributi di mantenimento in costanza di matrimonio (cfr. RtiD

I-2015 pag. 880 consid. 6, come pure DTF 140 III 488 consid. 3.3 con

riferimenti). E che egli abbia fatto decorrere i contributi alimentari

dall'introduzione dell'istanza nonostante un lacunoso accordo non omologato

sull'assetto della vita separata non è certamente criticabile (cfr. Isenring/ Kessler in: Basler Kommentar,

ZGB I, 6ª edizione, n. 11 ad art. 173 CC con richiamo a ZR 104/2005 pag. 223). Contrariamente

all'opinione dell'appellante, ciò non significa conferire al giudizio impugnato

effetto retroattivo (RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con richiami). Al

riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

b) Circa

Fatti

i parametri da cui si è dipartito il primo giudice per calcolare i contributi

alimentari in favore dei figli nel (primo) periodo, l'appellante non contesta

che fino all'assegnazione dell'abitazione coniugale in uso alla moglie (il 30

novembre 2020) egli ha continuato a soggiornare pres­so la madre e non ha

sopportato quindi oneri aggiuntivi per l'alloggio. Quanto al costo dello

scooter (fr. 45.50 mensili complessivi), egli non si confronta nemmeno di

scorcio con l'argomentazione del Pretore, secondo cui la spesa non può entrare

in considerazione perché si tiene già conto delle spese d'automobile. Una volta

ancora l'appello si dimostra così irricevibile per carenza di motivazione (nel

sen­so dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

c) L'appellante

fa valere che la modifica dei contributi alimentari disposta dal Pretore con

effetto dal 21 novembre 2019 non considera i pagamenti ch'egli ha eseguito

pendente causa in ossequio all'intesa stipulata dalle parti nel febbraio del

2019.

Ora,

non fa dubbio che un debitore alimentare può

compensare contributi di mantenimento a suo carico con oneri rientranti nel

fabbisogno dei figli o del creditore alimentare da lui pagati direttamente,

sempre che le spese assunte si riferiscano a una voce del fabbisogno del

creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri di avere

effettivamente eseguito il pagamento (RtiD II-2018 pag. 715 n. 5c consid. 9 con

richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_595/2018 del 15

maggio 2019 consid. 3.3.1 in: RtiD I-2020 pag. 600). Nondimeno, perché il

giudice emani un'autorizzazione del genere occorre una richiesta da parte

dell'interessato. Non tocca al giudice sostituirsi alle facoltà del coniuge e statuire d'ufficio (RtiD II-2018 pag. 715

n. 5c consid. 9 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2016.118 del 27 aprile 2018 consid. 6a).

Nella

fattispecie il convenuto non ha mai

chiesto al Pretore di accertare l'entità dei pagamenti da lui eseguiti, per lo

meno nell'eventualità in cui la richiesta della moglie fosse anche solo in

parte accolta (verbali del 6 febbraio e del 17 agosto 2020). Né egli ha mai

quantificato (o quantifica ora) i relativi importi. Poco importa che l'istante

non contesti la possibilità di ‟portare in compensazione quanto già

corrisposto dal maritoˮ (osservazioni all'appello, pag. 5 e 7). Spetterà

se mai a quest'ultimo, ove dovessero sussistere disaccordo in proposito, adire

il giudice per ottenere il rimborso di quanto corrisposto in eccesso (per un

caso analogo: II CCA, sentenza inc. 12.2019.106 del 22 gennaio 2020).

7. Da ultimo l'appellante

contesta l'entità e il riparto delle spese giudiziarie di primo grado. Per quel

che è degli oneri processuali, che il Pretore ha fissato in fr. 4000.–

complessivi (di cui fr. 730.– per l'ascolto del figlio R__________, fr. 225.–

per l'interprete dalla lingua tailandese e fr. 120.– d'interprete dall'inglese)

e ha addebitato interamente al convenuto, quest'ultimo fa valere anzitutto che

la patrocinatrice dell'istante aveva dichiarato all'udienza del 6 febbraio 2020

di ‟essere in grado di interloquire con la sua clienteˮ, sicché a

parer suo le spese d'interprete vanno addebitate alla moglie. L'appellante censura

inoltre la commisurazione delle spese giudiziarie per difetto di motivazione e

adduce di non capire come l'istante possa considerarsi vittoriosa sull'abitazione

coniugale, avendo essa proposto l'attribuzione dell'alloggio a lui. Ciò posto, il

Considerandi

convenuto chiede che l'ammontare delle spese processuali sia ‟ridimensionatoˮ

e, se mai, ‟adeguatamente ripartitoˮ. Per quanto attiene alle

ripetibili, che il Pretore ha stabilito in fr. 3800.– a carico del convenuto

sulla scorta di un conteggio delle prestazioni presentato dalla legale dell'istante

(doc. S), l'appellante si duole che l'indennità sia stata fissata unicamente in

base a tale conteggio, prescindendo dai ‟parametri desumibili dalla LTGˮ,

e insta perché le ripetibili siano compensate.

a) Sulle spese processuali l'appellante trascura, una volta di più, che qualora una conclusione abbia

per oggetto una somma di denaro, la pretesa va quantificata. Tale

requisito vale tanto sul piano

federale quanto sul piano cantonale, in primo

grado (art. 84 cpv. 2 CPC) e in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2019.87

del 23 luglio 2020 consid. 10c con richiami). Non fa eccezione la contestazione

delle spese giudiziarie (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii). Nella misura

in cui chiede che l'ammontare complessivo delle spese sia

‟ridimensionatoˮ e, se mai, ‟adeguatamente ripartitoˮ e quindi che ‟le spese processuali

di primo grado, pari a complessivi fr. … sono poste in ragione di fr. …

a carico del marito e di fr. … a carico della moglieˮ, l'appello va pertanto

dichiarato irricevibile. Nella misura per contro in cui il convenuto sembra

proporre che le spese siano poste interamente a carico della moglie, l'appello

è destinato all'insuccesso. Il convenuto esce sconfitto invero sia per quanto

concerne l'abitazione coniugale, che il Pretore gli ha ordinato di lasciare

senza indugio (e che la moglie non rivendicava), sia sostanzialmente sui

contributi alimentari, come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, consid.

F). Riguardo infine all'onorario degli interpreti, costo che rientra nelle

spese processuali e che segue per principio la soccombenza (art. 95 cpv. 2

lett. d e 106 CPC), l'appellante recrimina sull'utilità di far capo a simili

ausiliari, ma davanti al primo giudice non aveva sollevato obiezioni. Non può

quindi dolersene ora.

b) Sulle

ripetibili, che l'appellante propone di compensare, la richiesta è

incompatibile con la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quel

che riguarda invece la loro commisurazione, l'appellante omette una volta

ancora di indicare a quanto esse andrebbero ridotte (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Se ne conclude che, in

definitiva, l'appello vede la sua sorte segnata.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono la

soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha pre-sentato

osservazioni all'appello tramite una patrocinatrice, ha diritto a un'adeguata

indennità per ripetibili.

9.

L'assegnazione di

adeguate ripetibili, che l'istante non pretende di difficile o impossibile

incasso, rende senza oggetto la richiesta di provvigione ad litem di fr.

2000.– da lei presentata davanti a questa Camera (cfr. DTF 146 III 213

consid. 6.3). In condizioni del genere non soccorre tornare sul problema legato

all'ammissibilità – ormai sen­za interesse – dell'istituto della provvigione ad litem nelle

procedure a tutela dell'unione coniugale (sull'orientamento di questa Camera v.

RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza

inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020 consid. 9b). Identica sorte segue la

richiesta subordinata di gratuito patrocinio. Divenuta senza interesse la

richiesta intesa all'ottenimento di una provvigione ad litem, infatti, diviene

senza interesse anche la richiesta eventuale di gratuito patrocinio (I CCA,

sentenza 11.2016.127 del 17 luglio 2018 consid. 14b).

10.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno

a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), il ricorrente può far

valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Quanto all'impugnabilità della decisione in

materia di gratuito patrocinio per la procedura di appello, trattandosi di una

decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2

agosto 2017 consid. 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

2000.– per ripetibili.

3. L'istanza

di provvigione ad litem presentata da AO 1 è dichiarata senza interesse.

4. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è dichiarata senza

interesse.

5. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).