11.2020.135
Protezione dell'unione coniugale: modifica di un accordo non omologato sulla vita separata
22 ottobre 2021Italiano26 min
dell'interessato. Non tocca al giudice sostituirsi alle facoltà del coniuge e statuire d'ufficio (RtiD II-2018 pag. 715
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.135
11.2020.158
Lugano
22 ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2019.5752 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 21 novembre 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 2 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
21 settembre 2020 (inc.11.2020.135) e sulla richiesta
di gratuito patrocinio formulata il 23 ottobre 2020 da AO 1 con le osservazioni all'appello (inc.
11.2020.158);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1963) e AO 1 (1979),
cittadina tailandese,
si sono sposati a __________ il 14 giugno 2018. A
quel momento la moglie era già madre di K__________, nato il 30 luglio
2003 da una precedente relazione e rimasto in Tailandia. Prima del matrimonio
gli sposi avevano già avuto inoltre R__________, nato il 27 novembre 2011 e I__________,
nata il 22 settembre 2017. ll marito è sergente della polizia __________ di __________.
La moglie, casalinga, non svolge
attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal novembre del 2018,
quando la moglie si è trasferita con i figli nella Casa __________ a __________.
B. I coniugi hanno
regolato la vita separata una prima volta il 14 dicembre 2018, allorché hanno
sottoscritto una convenzione interna che assegnava in via provvisoria l'abitazione
coniugale di __________ al marito, affidava i figli alla madre (riservati i
diritti di visita paterni) con autorità parentale congiunta, vietava al marito
di avvicinarsi alla moglie ‟al di fuori dei periodi concordatiˮ e
obbligava il medesimo a versare un contributo alimentare per la moglie di fr.
400.– mensili, oltre al premio della cassa malati e alle spese correnti (pagati
direttamente). Il marito è stato condannato inoltre a versare un contributo alimentare
di fr. 300.– mensili per ogni figlio (assegni familiari compresi) in aggiunta
al premio della cassa malati e alle comprovate spese straordinarie. Infine egli
si è impegnato a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 1000.–.
Il 5 febbraio 2019, uscita AO 1 dalla Casa __________, i coniugi hanno modificato
l'intesa, nel senso che l'abitazione coniugale è stata assegnata alla moglie, con
obbligo per il marito di pagare la pigione e stanziare un'ulteriore provvigione
ad litem di fr. 500.–. Per il resto la convenzione è rimasta immutata. In
esito a ciò, il marito si è trasferito dalla di lui madre in un appartamento
nello stesso stabile di via __________ a __________.
C. Il 21 novembre 2019 AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere
separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale al marito e l'affidamento dei
figli con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservati i diritti di
visita paterni), come pure un contributo alimentare per R__________ di fr. 2300.– mensili e uno per Isabella di fr. 1900.–
mensili (oltre agli assegni familiari).
Identiche richieste essa ha formulato in via cautelare. Essa ha postulato altresì il beneficio del gratuito
patrocinio o una congrua provvigione ad litem.
D. Al
dibattimento del 6 febbraio 2020 le parti hanno discusso un accordo completo sulla
vita separata. Contestualmente la moglie ha ritirato la richiesta di gratuito
patrocinio, mantenendo quella di provvigione ad litem. In coda all'udienza
il Pretore ha assegnato al marito – su sua richiesta – un termine per
confermare l'accordo e ha stralciato dal ruolo per desistenza la richiesta di
gratuito patrocinio presentata dalla moglie.
E. Il
21 febbraio 2020 AP 1 non ha
confermato l'accordo e, pur aderendo alla richiesta di vita separata, all'affida-mento
dei figli alla madre (riservato il suo più ampio diritto di vi-sita) e all'assegnazione di ripetibili alla
moglie limitate a fr. 3000.–, ha dichiarato di non vedere ragione per
modificare l'assetto preprocessuale, rivendicando l'attribuzione dell'alloggio
coniugale per sé medesimo. AO 1 ha sollecitato il 2 marzo 2020 l'emanazione di una decisione cautelare
inaudita parte, richiesta che il Pretore ha respinto l'indomani. Altrettanto il
Pretore ha fatto il 18 maggio 2020 in esito a un'ulteriore richiesta in
tal senso della moglie.
F. L'ascolto
del figlio R__________ è stato delegato a un consultorio familiare. All'udienza
del 17 agosto 2020, indetta per il seguito del dibattimento, la moglie ha
confermato le proprie richieste e ha notificato prove, instando nuovamente per
il beneficio del gratuito patrocinio. Il marito si è opposto a una modifica
degli accordi raggiunti prima del processo, rilevando che i contributi
alimentari non potevano essere adeguati finché la moglie non avesse trovato una
nuova sistemazione logistica. In subordine egli ha postulato una volta ancora l'assegnazione
dell'abitazione coniugale, offrendo anch'egli determinate prove. In replica la
moglie ha ribadito il suo punto di vista, salvo proporre che i diritti di
visita paterni fossero decisi previa perizia. In duplica il marito ha mantenuto
le proprie richieste, senza opporsi a una perizia sulle capacità parentali dei
genitori. L'istruttoria è consistita nella sola audizione delle parti, il
Pretore avendo respinto ogni altra prova. In coda all'udienza si è tenuto il
dibattimento finale, durante il quale i coniugi hanno riaffermato le rispettive
posizioni.
G. Statuendo con
sentenza del 21 settembre 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato i diritti di visita
paterni e ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie ‟fino al
30 novembre 2020 con mobili e suppellettiliˮ. Inoltre egli ha obbligato il
convenuto a versare dal 21 novembre 2019 un contributo alimentare per R__________
di fr. 2020.– mensili e uno per I__________ di fr. 2529.– mensili (assegni
familiari non compresi) fino al 30 novembre 2020, contributi ridotti dal 1°
dicembre 2020 a fr. 1870.– mensili per R__________ e a fr. 2365.– mensili
per I__________ e ulteriormente ridotti a fr. 1515.– mensili per R__________ e
a fr. 1890.– mensili per Isabella ‟dal momento in cui il padre locherà un
appartamentoˮ. Non sono stati stabiliti invece contributi alimentari fra
coniugi. Le spese processuali di fr. 4000.– sono state poste a carico del
convenuto, con obbligo di rifondere
alla moglie fr. 3800.– per ripetibili. La richie-sta di gratuito
patrocinio avanzata da AO 1 è stata respinta
nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2
ottobre 2020 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di
annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti in prima sede per nuovo
giudizio “auspicabilmente da altro Pretore di Lugano”, subordinatamente di
riformare la decisione impugnata rinunciando a fissare una scadenza alla moglie
entro cui lasciare l'abitazione coniugale e facendo decorrere i contributi
alimentari per i figli solo dal momento in cui “la moglie stipulerà un proprio
contratto di locazione”, a condizione che essa non rientri in Tailandia. Con
osservazioni del 23 ottobre 2020 AO 1
postula il rigetto dell'appello e insta
per una provvigione ad litem di fr. 2000.– o, in subordine,
per il beneficio del gratuito patrocinio. Mediante decreto del 26 ottobre 2020
il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per
quanto riguarda i contributi alimentari dovuti dal 21 novembre 2019 al 21 settembre
2020, respingendo la richiesta di effetto sospensivo per il resto.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni
dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono
su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto
se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del
contributo alimentare in discussione dinanzi
al Pretore e al lungo lasso di tempo
che deve ancora trascorrere almeno fino alla maggiore età dei figli. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore del convenuto il 22 settembre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato
il 2 ottobre 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2. Litigiose
rimangono, nella fattispecie, la scadenza dell'attribuzione in uso
dell'alloggio coniugale alla moglie (30 novembre 2020) e la decorrenza dei
contributi alimentari per i figli. Riguardo al-l'abitazione coniugale il
Pretore ha accertato che AO 1 non rivendicava l'attribuzione dell'alloggio per
sé, ma in-tendeva semplicemente stabilirsi altrove per rendersi più autonoma
dal marito, il quale abita nello stesso stabile. D'altro canto – ha soggiunto
il primo giudice – l'alloggio coniugale di via __________ a __________ non può
essere assegnato neppure al marito. Considerata la precaria situazione
economica della famiglia, infatti, il convenuto non può pretendere di occupare per
sé solo un appartamento di quattro locali, facendosi carico di una pigione di
fr. 1800.– mensili che eroderebbe la sua disponibilità a scapito degli obblighi
di mantenimento nei confronti della famiglia. Men che meno ove si consideri che già all'udienza del 6 febbraio 2020
si era accennato a una disdetta del contratto di locazione entro la scadenza
del 29 settembre 2020, possibilità cui però il marito – unico intestatario del
contratto – ha rinunciato. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che entro il 30
novembre 2020 la moglie avrebbe potuto ragionevolmente trovare una nuova
sistemazione. Le ha attribuito così l'alloggio coniugale in uso fino a quel
momento e ha invitato il convenuto a disdire il contratto di locazione
‟al di fuori dei termini ordinari trovando un subentrante,
rispettivamente un coinquilino con cui condividere i costi di locazioneˮ.
Relativamente
alla situazione finanziaria della famiglia, il primo giudice ha accertato il
reddito del marito in fr. 6889.– mensili e il fabbisogno minimo di lui, finché
abiterà dalla madre, in fr. 2055.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per debitore che vive in comunione domestica fr. 850.–, posteggio fr.
112.50, premio della cassa malati fr. 388.50, assicurazione dell'economia
domestica e RC privata fr. 26.–, leasing dell'automobile fr. 400.–, assicurazione
RC dell'automobile fr. 120.–, imposta di circolazione fr. 35.–, onere
fiscale fr. 123.–). Dal momento in cui egli condurrà in locazione un
appartamento proprio il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr.
3482.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo portato a fr. 1200.–
e costo dell'alloggio presunto di fr. 1200.– mensili, spese accessorie incluse,
ma senza l'onere fiscale, giacché il bilancio familiare registrerà un ammanco.
Quanto
alla moglie, priva di redditi, il Pretore ha calcolato un fabbisogno minimo di
fr. 2655.– mensili finché essa non avrà trovato una nuova abitazione (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per coniuge affidatario fr. 1350.–, costo
dell'alloggio fr. 755.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in
denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 380.–, assicurazione dell'economia
domestica e RC privata fr. 30.–, mezzi pubblici fr. 39.–, onere fiscale fr.
100.–). Dopo di allora egli ha ridotto tale fabbisogno a fr. 2525.–
mensili (costo dell'alloggio fr. 625.– [già dedotte le quote comprese nel
fabbisogno in denaro i figli]) e l'ha ulteriormente ridotto a fr. 2425.–
mensili da quando il marito avrà tro-vato una nuova abitazione, il bilancio
familiare essendo a quel momento in ammanco e non giustificando più l'onere
fiscale.
Riguardo
ai figli, il Pretore ha determinato il loro fabbisogno in denaro sulla scorta
delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (edizione 2020). Egli ha adattato poi il costo
dell'alloggio alla spesa effettiva fino al 30 novembre 2020 (dopo di che ha proceduto
a una stima), così come ha adattato il premio della cassa malati a quello
effettivo, ha dedotto gli assegni familiari e ha aggiunto una posta per
l'accudimento di R__________ (un terzo del fabbisogno minimo non coperto
dell'istante) e di I__________ (i due terzi rimanenti). Ha definito così per R__________
un fabbisogno complessivo di fr. 2220.– mensili fino al 30 novembre 2020 e di
fr. 2070.– mensili (se il padre rimarrà presso la di lui madre) o di fr. 2038.–
mensili in seguito (se il padre prenderà in locazione un alloggio proprio). Per
I__________ il primo giudice ha conteggiato invece un fabbisogno in denaro di
fr. 2729.– mensili fino al 30 novembre 2020, ridotti in seguito a fr. 2565.–
mensili (se il convenuto rimarrà presso la di lui madre) o in fr. 2496.–
mensili (se il convenuto prenderà in locazione un proprio alloggio).
Dedotti
dai redditi coniugali il fabbisogno complessivo della famiglia, il Pretore ha
ottenuto un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 285.– mensili fino al
30 novembre 2020 e, nell'eventualità in cui il convenuto rimanesse dalla
madre, di fr. 599.– mensili in seguito. In entrambi i casi egli ha rinunciato a
suddividere l'eccedenza, poiché la moglie non chiede contributi alimentari per
sé. Qualora dopo il 30 novembre 2020 il convenuto prendesse in locazione una
propria abitazione il Pretore ha calcolato invece un ammanco di fr. 727.–
mensili. Egli ha condannato così AP 1 a versare un contributo alimentare per R__________ di fr. 2020.–
mensili dal 21 novembre 2019 (data dell'istanza) al 30 novembre 2020 e di
1870.– mensili (ove il convenuto rimanesse presso la di lui madre) o di fr.
1515.– mensili (ove quegli locasse un appartamento proprio) dopo di allora, in ogni
caso in aggiunta agli assegni familiari, se riscossi dal padre. In favore di I__________
il primo giudice ha stabilito un contributo alimentare di fr. 2529.–
mensili dal 21 novembre 2019 al 30 novembre 2020 e di fr. 2365.– mensili (ove
il convenuto rimanesse presso la di lui madre) o di fr. 1890.– mensili in
seguito (ove quegli locasse un appartamento proprio), in ogni caso oltre agli
assegni familiari, se riscossi dal padre).
3. L'appellante
postula anzitutto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della
causa a un altro Pretore per nuovo giudi-
zio.
A sostegno della richiesta fa valere che una modifica dell'assetto concordato
dalle parti nel febbraio del 2019 sarebbe potuta intervenire soltanto pro
futuro e non con effetto retroattivo, men che meno omettendo di considerare
che egli ha sempre assunto i ‟costi abitativiˮ anche dopo la
separazione. Il convenuto lamenta un ‟crasso abuso d'autoritàˮ da
parte del primo giudice, ciò che rende a sua mente nulla la sentenza impugnata.
In realtà il convenuto dimentica che l'appello è un rimedio giuridico
riformatorio, non cassatorio, e che l'autorità giudiziaria superiore può
rinviare la causa in primo grado solo se non è stata giudicata una parte
essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o se i fatti devono essere completati su punti
essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Egli non adombra
estremi del genere, né incombe a questa Camera sindacare l'accusa di abuso di
autorità. Ad ogni modo – e come si vedrà in appresso (consid. 6) – nulla
impediva al Pretore di far decorrere gli effetti del giudizio dall'introduzione
dell'istanza. Al proposito non giova quindi attardarsi.
4. Nel
merito l'appellante si duole che l'abitazione coniugale sia stata assegnata in
uso alla moglie fino al 30 novembre 2020 e chiede che tale scadenza sia tolta. Rileva
che il Pretore gli ha inspiegabilmente ingiunto di disdire la locazione entro
tale data ‟al di fuori dei termini ordinari trovando un subentrante,
rispettivamente un coinquilino con cui condividere i costi di locazioneˮ,
e si dice perplesso sulla legalità di una simile pronuncia. Ci si potrebbe
domandare intanto se al proposito l'appello sia sufficientemente motivato. Un appellante
deve spiegare infatti perché
il primo giudice sarebbe caduto in errore e deve confrontarsi a tal fine
con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che
cosa consisterebbe lo sbaglio (DTF 141 III 576 consid, 2.3.3). In concreto l'interessato
sorvola totalmente sull'argomentazione che ha indotto il Pretore ad attribuire
in uso l'alloggio coniugale alla moglie fino al 30 novembre 2020 sulla base di
una motivata ponderazione dei contrapposti interessi (sopra, consid. 3). La
ricevibilità dell'appello è pertanto dubbia.
A
parte ciò, il convenuto trascura che la questione della disdetta entro la
scadenza contrattuale del 29 settembre 2020 era stata discussa a più riprese e
con ampio anticipo davanti al Pretore. Non solo all'udienza del 6 febbraio 2020
(verbale di quel giorno, pag. 4), ma ancora il 12 giugno 2020, quando la patrocinatrice
dell'istante ha ricordato al legale del convenuto l'opportunità di disdire tempestivamente
il contratto per contenere i costi della vita separata (doc. Q). Se il convenuto,
intestatario del contratto di locazione (doc. 4), ha preferito ignorare la
scadenza, la scelta va rimessa alle sue responsabilità. Comunque sia, la
questione dell'attribuzione in uso dell'appartamento coniugale alla moglie fino
al 30 novembre 2020 sembra nel frattempo superata, dal sistema generalizzato
ticinese dei dati anagrafici MovPop risultando che il 15 gennaio 2021, in pendenza di
appello, l'istante si è trasferita altrove con i figli, sempre a __________. Su
tale aspetto la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.
5. Per
quel che è dei contributi alimentari in favore dei figli, l'appellante chiede
di fissarli solo dal momento in cui “la moglie stipulerà un proprio
contratto di locazione” e a condizione che essa non si trasferisca in Tailandia.
Non indica tuttavia nemmeno per ordine di grandezza a quanto dovrebbero assommare
quei contributi alimentari dopo di allora, limitandosi a chiedere nella
richiesta di giudizio: ‟R__________: …ˮ, ‟I__________: …ˮ
(loc. cit.). Per essere ricevibili, però, contestazioni pecuniarie vanno sempre
cifrate, anche nelle cause rette – come in concreto – dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 137 III
619 consid. 4.3 e 620 consid. 4.5.1 con riferimenti; più recentemente:
sentenza 5A_539/2020 del 17 agosto 2020 consid. 5.2). Debitamente assistito da un avvocato,
l'appellante non poteva ignorare l'esigenza di quantificare la richiesta, di
modo che non poteva contare nemmeno su un interpello da parte di questa Camera
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.20121.109 del 3 settembre 2021 consid.
4b).
Si
aggiunga che l'ammontare dei contributi proposti non si desume nemmeno dalla
motivazione dell'appello, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata. Nel suo memoriale
l'appellante sembra infatti seguire in un primo momento il calcolo del Pretore,
rilevando che ‟A mutare, nel risultato, sarebbe (…) sostanzialmente solo
il dies a quo di esigibilitàˮ (loc. cit., pag. 7). In seguito egli afferma
tuttavia che, gli ‟si considerasseˮ un costo per l'alloggio di fr.
1350.– mensili come pure la spesa per lo scooter (senza confrontarsi con le
ragioni per le quali il Pretore non ha riconosciuto tale esborso), la sua disponibilità
risulterebbe di fr. 3088.50 mensili e potrebbe essere suddivisa in
ragione di fr. 1373.15 per R__________ e di fr. 1715.30 per I__________
(pag. 7 seg.). Per poi epilogare – sempre in forma ipotetica – che se invece si
tenesse conto dell'intero costo dell'abitazione coniugale, i contributi
alimentari si ridurrebbero a fr. 1166.85 mensili per R__________ e a fr. 1457.65
mensili per I__________, il che giustificherebbe a suo avviso di confermare l'assetto
pattuito nel febbraio del 2019 (pag. 8). Da simile argomentazione non è
possibile comprendere in modo univoco come dovrebbe essere riformata la
sentenza in merito ai contributi alimentari dopo l'uscita della moglie e dei
figli dall'abitazione familiare. Il convenuto si limita a prospettare diverse
soluzioni, senza prediligerne alcuna. La richiesta di giudizio si rivela così
irricevibile.
6. L'appellante
obietta – come si è visto (consid. 3) – che la modifica dei contributi
alimentari poteva intervenire solo pro futuro e non retroattivamente, ancor
meno pensando al fatto che egli ha sempre sostenuto i ‟costi
abitativiˮ anche dopo la separazione. Egli contesta così i contributi
alimentari che il Pretore ha fissato dal 21 novembre 2019 ‟sintanto che l'abitazione coniugale permarrà in uso alla
moglieˮ, termine che il primo giudice ha fissato al 30 novembre
2020 (sopra, consid. 4).
a) Quanto
alla decorrenza dei contributi alimentari, la stipulazione di un accordo non
omologato sull'assetto della vita separata non impedisce a un coniuge che
desideri ottenere un'altra regolamentazione di adire il giudice delle misure a
tutela dell'unione coniugale, chiedendogli di statuire sull'assetto litigioso.
Il giudice decide allora tenendo conto di quelle che erano le basi dell'accordo
e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non si siano
verificati mutamenti rilevanti e duraturi. In tal caso il contributo alimentare
è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per l'anno che precede l'istanza
(RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza
inc.11.2018.131 del 18 febbraio 2020 consid. 2).
Nella fattispecie è pacifico
che i coniugi avevano raggiunto prima del processo un accordo sulla vita
separata (doc. B e C). Il problema è che nulla è dato di sapere in base a quali
fabbisogni essi abbiano concordato i contributi alimentari per moglie e figli.
L'unico elemento indicato nella convenzione era il reddito del marito (fr.
6260.– mensili, più la tredicesima) e l'assenza di entrate della moglie (doc. C,
punto 6). Dalla convenzione non si evince nemmeno l'entità esatta dell'impegno
finanziario assunto dal marito. L'intesa prevedeva che quegli avrebbe versato
in favore dei figli fr. 300.– mensili ciascuno (assegni familiari inclusi) e avrebbe
corrisposto direttamente il premio della cassa malati, così come avrebbe
saldato ‟le fatture relative alle spese straordinarie ed attivitàˮ. Egli
si sarebbe impegnato poi a versare alla moglie fr. 400.– mensili e a
corrispondere il premio della cassa malati, ‟oltre alle spese correnti,
con particolare riferimento alla pigioneˮ (doc. C, punto 4). Ora, se il
premio della cassa malati e la pigione possono ricavarsi dal carteggio, gli
esborsi per le attività dei figli e le spese correnti della moglie rimangono
ignoti. Né essi risultano altrimenti dagli atti, tant'è che neppure il
convenuto li ha quantificati negli allegati di causa.
Mancando sufficienti elementi, in
concreto non rimaneva al Pretore che far capo ai metodi abitualmente adottati
per determinare i contributi di mantenimento in costanza di matrimonio (cfr. RtiD
I-2015 pag. 880 consid. 6, come pure DTF 140 III 488 consid. 3.3 con
riferimenti). E che egli abbia fatto decorrere i contributi alimentari
dall'introduzione dell'istanza nonostante un lacunoso accordo non omologato
sull'assetto della vita separata non è certamente criticabile (cfr. Isenring/ Kessler in: Basler Kommentar,
ZGB I, 6ª edizione, n. 11 ad art. 173 CC con richiamo a ZR 104/2005 pag. 223). Contrariamente
all'opinione dell'appellante, ciò non significa conferire al giudizio impugnato
effetto retroattivo (RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con richiami). Al
riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
b) Circa
Fatti
i parametri da cui si è dipartito il primo giudice per calcolare i contributi
alimentari in favore dei figli nel (primo) periodo, l'appellante non contesta
che fino all'assegnazione dell'abitazione coniugale in uso alla moglie (il 30
novembre 2020) egli ha continuato a soggiornare presso la madre e non ha
sopportato quindi oneri aggiuntivi per l'alloggio. Quanto al costo dello
scooter (fr. 45.50 mensili complessivi), egli non si confronta nemmeno di
scorcio con l'argomentazione del Pretore, secondo cui la spesa non può entrare
in considerazione perché si tiene già conto delle spese d'automobile. Una volta
ancora l'appello si dimostra così irricevibile per carenza di motivazione (nel
senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
c) L'appellante
fa valere che la modifica dei contributi alimentari disposta dal Pretore con
effetto dal 21 novembre 2019 non considera i pagamenti ch'egli ha eseguito
pendente causa in ossequio all'intesa stipulata dalle parti nel febbraio del
2019.
Ora,
non fa dubbio che un debitore alimentare può
compensare contributi di mantenimento a suo carico con oneri rientranti nel
fabbisogno dei figli o del creditore alimentare da lui pagati direttamente,
sempre che le spese assunte si riferiscano a una voce del fabbisogno del
creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri di avere
effettivamente eseguito il pagamento (RtiD II-2018 pag. 715 n. 5c consid. 9 con
richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_595/2018 del 15
maggio 2019 consid. 3.3.1 in: RtiD I-2020 pag. 600). Nondimeno, perché il
giudice emani un'autorizzazione del genere occorre una richiesta da parte
dell'interessato. Non tocca al giudice sostituirsi alle facoltà del coniuge e statuire d'ufficio (RtiD II-2018 pag. 715
n. 5c consid. 9 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2016.118 del 27 aprile 2018 consid. 6a).
Nella
fattispecie il convenuto non ha mai
chiesto al Pretore di accertare l'entità dei pagamenti da lui eseguiti, per lo
meno nell'eventualità in cui la richiesta della moglie fosse anche solo in
parte accolta (verbali del 6 febbraio e del 17 agosto 2020). Né egli ha mai
quantificato (o quantifica ora) i relativi importi. Poco importa che l'istante
non contesti la possibilità di ‟portare in compensazione quanto già
corrisposto dal maritoˮ (osservazioni all'appello, pag. 5 e 7). Spetterà
se mai a quest'ultimo, ove dovessero sussistere disaccordo in proposito, adire
il giudice per ottenere il rimborso di quanto corrisposto in eccesso (per un
caso analogo: II CCA, sentenza inc. 12.2019.106 del 22 gennaio 2020).
7. Da ultimo l'appellante
contesta l'entità e il riparto delle spese giudiziarie di primo grado. Per quel
che è degli oneri processuali, che il Pretore ha fissato in fr. 4000.–
complessivi (di cui fr. 730.– per l'ascolto del figlio R__________, fr. 225.–
per l'interprete dalla lingua tailandese e fr. 120.– d'interprete dall'inglese)
e ha addebitato interamente al convenuto, quest'ultimo fa valere anzitutto che
la patrocinatrice dell'istante aveva dichiarato all'udienza del 6 febbraio 2020
di ‟essere in grado di interloquire con la sua clienteˮ, sicché a
parer suo le spese d'interprete vanno addebitate alla moglie. L'appellante censura
inoltre la commisurazione delle spese giudiziarie per difetto di motivazione e
adduce di non capire come l'istante possa considerarsi vittoriosa sull'abitazione
coniugale, avendo essa proposto l'attribuzione dell'alloggio a lui. Ciò posto, il
Considerandi
convenuto chiede che l'ammontare delle spese processuali sia ‟ridimensionatoˮ
e, se mai, ‟adeguatamente ripartitoˮ. Per quanto attiene alle
ripetibili, che il Pretore ha stabilito in fr. 3800.– a carico del convenuto
sulla scorta di un conteggio delle prestazioni presentato dalla legale dell'istante
(doc. S), l'appellante si duole che l'indennità sia stata fissata unicamente in
base a tale conteggio, prescindendo dai ‟parametri desumibili dalla LTGˮ,
e insta perché le ripetibili siano compensate.
a) Sulle spese processuali l'appellante trascura, una volta di più, che qualora una conclusione abbia
per oggetto una somma di denaro, la pretesa va quantificata. Tale
requisito vale tanto sul piano
federale quanto sul piano cantonale, in primo
grado (art. 84 cpv. 2 CPC) e in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2019.87
del 23 luglio 2020 consid. 10c con richiami). Non fa eccezione la contestazione
delle spese giudiziarie (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii). Nella misura
in cui chiede che l'ammontare complessivo delle spese sia
‟ridimensionatoˮ e, se mai, ‟adeguatamente ripartitoˮ e quindi che ‟le spese processuali
di primo grado, pari a complessivi fr. … sono poste in ragione di fr. …
a carico del marito e di fr. … a carico della moglieˮ, l'appello va pertanto
dichiarato irricevibile. Nella misura per contro in cui il convenuto sembra
proporre che le spese siano poste interamente a carico della moglie, l'appello
è destinato all'insuccesso. Il convenuto esce sconfitto invero sia per quanto
concerne l'abitazione coniugale, che il Pretore gli ha ordinato di lasciare
senza indugio (e che la moglie non rivendicava), sia sostanzialmente sui
contributi alimentari, come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, consid.
F). Riguardo infine all'onorario degli interpreti, costo che rientra nelle
spese processuali e che segue per principio la soccombenza (art. 95 cpv. 2
lett. d e 106 CPC), l'appellante recrimina sull'utilità di far capo a simili
ausiliari, ma davanti al primo giudice non aveva sollevato obiezioni. Non può
quindi dolersene ora.
b) Sulle
ripetibili, che l'appellante propone di compensare, la richiesta è
incompatibile con la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quel
che riguarda invece la loro commisurazione, l'appellante omette una volta
ancora di indicare a quanto esse andrebbero ridotte (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Se ne conclude che, in
definitiva, l'appello vede la sua sorte segnata.
8.
Le
spese del giudizio odierno seguono la
soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha pre-sentato
osservazioni all'appello tramite una patrocinatrice, ha diritto a un'adeguata
indennità per ripetibili.
9.
L'assegnazione di
adeguate ripetibili, che l'istante non pretende di difficile o impossibile
incasso, rende senza oggetto la richiesta di provvigione ad litem di fr.
2000.– da lei presentata davanti a questa Camera (cfr. DTF 146 III 213
consid. 6.3). In condizioni del genere non soccorre tornare sul problema legato
all'ammissibilità – ormai senza interesse – dell'istituto della provvigione ad litem nelle
procedure a tutela dell'unione coniugale (sull'orientamento di questa Camera v.
RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza
inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020 consid. 9b). Identica sorte segue la
richiesta subordinata di gratuito patrocinio. Divenuta senza interesse la
richiesta intesa all'ottenimento di una provvigione ad litem, infatti, diviene
senza interesse anche la richiesta eventuale di gratuito patrocinio (I CCA,
sentenza 11.2016.127 del 17 luglio 2018 consid. 14b).
10.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno
a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), il ricorrente può far
valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Quanto all'impugnabilità della decisione in
materia di gratuito patrocinio per la procedura di appello, trattandosi di una
decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2
agosto 2017 consid. 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
2000.– per ripetibili.
3. L'istanza
di provvigione ad litem presentata da AO 1 è dichiarata senza interesse.
4. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è dichiarata senza
interesse.
5. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).