11.2020.136
Protezione dell'unione coniugale: accordo transattivo di cui non è chiara la portata
6 novembre 2020Italiano11 min
per statuire nella causa SO.2020.1429 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.136
11.2020.154
Lugano
6 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2020.1429 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 27 marzo 2020 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(già
patrocinato dall'avv. ),
giudicando sull'appello
del 2 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 24
settembre 2020 dal Pretore aggiunto (inc. 11.2020.136)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 22
ottobre 2020 da AO 1con le osservazioni all'appello (inc. 11.2020.154);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1973) si sono sposati a
__________ (Kosovo) il 17 agosto 1993. Dal
matrimonio sono nati P__________ (8 marzo 1995) e C__________ (4 novembre
2002). Esercente, il marito gestisce il “__________” a __________. La moglie è
al beneficio di rendite d'invalidità. Dal 1° giugno 2019 AO 1 è andata a vivere
con la di lei madre in un appartamento di __________, mentre il marito abita
con il figlio C__________ in appartamento, sempre a __________.
B. Il 27 marzo 2020 AO 1
ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere
separata, un contributo alimentare indeterminato per sé e una provvigione ad
litem di fr. 3000.– o, subordinatamente, il beneficio del gratuito
patrocinio. All'udienza del 28 luglio 2020,
indetta per il contraddittorio, le parti hanno dichiarato di vivere separate dal
29 marzo 2020 e hanno esposto diffusamente la loro situazione finanziaria. Esse
hanno poi offerto prove, ma non hanno formulato richieste di giudizio. In via
conciliativa il convenuto ha proposto quanto segue:
Il marito verserà alla moglie,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento di fr.
500.– a partire da agosto 2020.
Il
Pretore aggiunto, “vista la proposta conciliativa del marito”, ha deciso che sull'ammissibilità
delle prove notificate dalle parti avrebbe giudicato una volta decorso il
termine di 10 giorni assegnato all'istante per esprimersi sulla proposta. Su
quest'ultima l'istante non si è pronunciata, di modo che l'11 agosto 2020 il
Pretore aggiunto ha sollecitato AO 1 a comunicare entro 10 giorni la sua presa
di posizione, “ritenuto che in caso di silenzio si partirà dal presupposto che
nulla osta procedere in questo senso”. L'interessata è rimasta silente.
C. Statuendo
con decreto cautelare del 24 settembre 2020, il Pretore aggiunto ha condannato AP
1 a versare alla moglie dal 1° agosto 2020 un contributo alimentare di fr. 500.–
mensili. Le spese processuali sono state rinviate “al merito”.
D. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 2 ottobre 2020 nel quale chiede che – conferito all'appello effetto
sospensivo – il contributo alimentare di fr. 500.– mensili valga non a titolo
meramente cautelare, ma a definizione della procedura a tutela dell'unione
coniugale. Subordinatamente egli postula l'annullamento del decreto impugnato e
il rinvio degli atti al primo giudice perché lo motivi. Nelle sue osservazioni
del 22 ottobre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello e postula il beneficio
del gratuito patrocinio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I
decreti cautelari sono emessi, anche nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con il rito sommario
(art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto
cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è
ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora
nondimeno l'appello verta su un punto che è stato regolato consensualmente in
una convenzione sugli effetti della vita separata, non sussisteva
manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In
simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello
(I CCA, sentenza inc. 11.2020.67 del 23 giugno 2020, consid. 1 con
richiamo). Nella fattispecie l'appellante contesta che il contributo alimentare
per la moglie di fr. 500.– mensili valga per la sola procedura cautelare. Vista
l'entità e la durata della pretesa, il valore litigioso può così ritenersi
raggiunto. Riguardo
alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto al
patrocinatore del convenuto il 25 settembre 2020. Introdotto il 2 ottobre
2020, l'appello in esame risulta pertanto tempestivo.
2.
Nel
decreto impugnato il Pretore aggiunto ha richiamato la proposta conciliativa
formulata dal convenuto all'udienza del 28 luglio 2020 e ha rilevato che, pur resa
attenta delle conseguenze in caso di silenzio, l'istante non aveva reagito
entro il termine fissatole. Di conseguenza egli ha stabilito il contributo
alimentare cautelare per la moglie in fr. 500.– mensili. L'appellante fa valere
che all'udienza del 28 luglio 2020, indetta dal Pretore aggiunto per il
contraddittorio cautelare e la discussione dell'istanza a tutela dell'unione
coniugale, egli ha avanzato una proposta transattiva “a valere nel merito”. Tale
era il suo intento, giacché egli “voleva venire incontro la moglie seriamente
malata ed evitare per entrambi ulteriori spese legali e di procedura”. A suo
avviso il contraddittorio formale era stato indetto per il merito e la proposta
da lui formulata era chiaramente da recepire nel merito. Secondo AO 1, per
contro, tutto lascia intendere che l'offerta si riferisse solo al procedimento
cautelare, sia perché nemmeno era stata discussa la sua richiesta di
provvigione ad litem sia perché l'offerta di fr. 500.– mensili si fonda
su un fabbisogno della moglie “non completamente documentato”.
3.
Nel
caso in esame la moglie ha chiesto “in via cautelare e nel merito”, con
l'istanza del 27 marzo 2020, l'emanazione di misure a protezione dell'unione
coniugale, e in particolare un contributo di mantenimento (indeterminato). Il Pretore
aggiunto ha citato le parti all'udienza del 28 luglio 2020 per un generico “dibattimento”.
A tale udienza le parti, dopo una discussione informale che ha permesso di
trovare un accordo sulla decorrenza della vita separata, hanno proceduto al
contraddittorio “formale”, offrendo svariate prove. Terminata la duplica, il
convenuto ha proposto alla moglie “in via
conciliativa” un contributo alimentare di fr. 500.– mensili
dal 1° agosto 2020. “Vista la proposta conciliativa del marito”, il Pretore
aggiunto ha avvertito le parti che sull'ammissibilità delle prove richieste avrebbe
giudicato dopo la scadenza del termine assegnato alla moglie per esprimersi sull'offerta
del convenuto. Il primo giudice ha assegnato così all'istante un termine di 10
giorni per determinarsi sulla proposta. L'interessata non ha reagito, di modo
che l'11 agosto 2020 il Pretore aggiunto l'ha nuovamente invitata a pronunciarsi
entro dieci giorni con la comminatoria che il silenzio sarebbe stato
interpretato come adesione. Preso atto che l'interessata era rimasta passiva,
il Pretore aggiunto ha statuito autoritativamente in via cautelare (anziché approvare l'accordo), fissando il
contributo alimentare per la moglie in fr. 500.– mensili.
4.
Come
tutti gli atti processuali, anche le dichiarazioni delle parti sono
manifestazioni di volontà espresse in corso di causa e sono indirizzate tanto
al giudice quanto alle altre parti. Tali dichiarazioni vanno interpretate in
maniera oggettiva, dando loro il senso che i destinatari potevano e dovevano
ragionevolmente attribuire loro in applicazione delle regole della buona fede (principio
dell'affidamento: DTF 131 III 276 consid. 5.1.3). Il giudice deve pertanto
determinare il senso delle dichiarazioni di volontà unilaterali di una parte cercando
in che modo esse potevano essere comprese in buona fede alla luce dell'insieme
delle circostanze, eventualmente interpellando la parte interessata (art. 56
CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_564/2016 del 15 maggio 2017 consid. 4.2
con rinvii).
5.
Nella fattispecie
non è contestato che l'udienza del 28 luglio 2020 era stata indetta per la discussione cautelare
e il contraddittorio sulle
misure a tutela dell'unione coniugale. Formulata dopo la duplica, l'offerta di
contributo alimentare poteva pertanto riguardare entrambe le procedure. E
con l'appellante si può convenire che, apparentemente, anche per il primo
giudice l'offerta poteva riferirsi al “merito” delle misure a protezione
dell'unione coniugale, tant'è che sulle prove quegli avrebbe statuito solo dopo
che l'istante si fosse determinata sulla proposta del convenuto.
Resta
il fatto che, in definitiva, se per il convenuto la proposta riguardava anche il
“merito”, il Pretore aggiunto l'ha interpretata come se fosse limitata
all'assetto cautelare. Quanto all'istante, in appello essa difende
l'interpretazione del primo giudice, ma in realtà la situazione era tutt'altro
che chiara. Anzi, proprio perché era stata formulata nel corso di un
dibattimento riguardante sia il procedimento cautelare sia quello sulle misure
protettrici, il convenuto andava interpellato affinché precisasse la sua
posizione. Tanto più che con l'emanazione della sentenza sulle misure a protezione
dell'unione coniugale non avrebbe più avuto alcun senso adottare provvedimenti
cautelari. In mancanza di precisazioni, che andavano verbalizzate, nemmeno è
certo su che cosa le parti si sarebbero dovuto intendere. Ne segue che sull'offerta
del marito non può essere sorto alcun consenso.
Non
si disconosce che il Pretore aggiunto avrebbe potuto, come in realtà ha fatto,
emanare autoritativamente un decreto cautelare, foss'anche nelle “more
istruttorie”. Nella fattispecie sussiste tuttavia un
problema. A prescindere dalla circostanza che quel decreto è privo di
motivazione, né nell'istanza del 27 marzo 2020 né all'udienza del 28 luglio
2020.
la moglie ha cifrato la propria richiesta di contributo alimentare. In mancanza di ciò, la pretesa era finanche
irricevibile (DTF 142 III 107 consid., 5.3.1 con rimandi; v. anche sentenza 5A_258/2020
dell'8 aprile 2020 in: SZZP/RSPC 2020 pag. 341). Ne
segue che, comunque lo si consideri, il decreto cautelare dev'essere annullato.
6.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
7.
Le singolarità del
caso inducono a non prelevare spese di appello. Quanto alle ripetibili, il
convenuto ottiene l'annullamento della decisione, ma non l'estensione della sua
proposta “al merito”. Dandosi reciproca soccombenza (la moglie ha proposto di
respingere l'appello), si giustifica di compensare le ripetibili. Relativamente
alla richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1, dagli atti risulta un suo margine disponibile di fr. 270.– mensili
che le consente verosimilmente di coprire i limitati costi di causa. Considerata
la stringatezza delle osservazioni all'appello (due pagine), l'onorario della sua
patrocinatrice, determinato secondo il criterio ad horam (art. 12 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310), non eccederà ragionevolmente fr.
1500.–. In tali circostanze l'interessata può far fronte al debito con pagamenti
rateali in un lasso di tempo
ragionevole (DTF 135 I 224 consid.
5.1).
7.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTG. I provvedimenti cautelari, in ogni modo, sono impugnabili davanti
al Tribunale federale soltanto per violazione di di-ritti costituzionali (art.
98.
LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura
incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AO 1 è respinta.
4. Notificazione a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).