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Decisione

11.2020.136

Protezione dell'unione coniugale: accordo transattivo di cui non è chiara la portata

6 novembre 2020Italiano11 min

per statuire nella causa SO.2020.1429 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.136

11.2020.154

Lugano

6 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2020.1429 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 27 marzo 2020 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(già

patrocinato dall'avv. ),

giudicando sull'appello

del 2 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 24

settembre 2020 dal Pretore aggiunto (inc. 11.2020.136)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 22

ottobre 2020 da AO 1con le osservazioni all'appello (inc. 11.2020.154);

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1973) si sono sposati a

__________ (Kosovo) il 17 agosto 1993. Dal

matrimonio sono nati P__________ (8 marzo 1995) e C__________ (4 novembre

2002). Esercente, il marito gestisce il “__________” a __________. La moglie è

al beneficio di rendite d'invalidità. Dal 1° giugno 2019 AO 1 è andata a vivere

con la di lei madre in un appartamento di __________, mentre il marito abita

con il figlio C__________ in appartamento, sempre a __________.

B. Il 27 marzo 2020 AO 1

ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere

separata, un contributo alimentare indeterminato per sé e una provvigione ad

litem di fr. 3000.– o, subordinatamente, il beneficio del gratuito

patrocinio. All'udienza del 28 luglio 2020,

indetta per il contraddittorio, le parti hanno dichiarato di vivere separate dal

29 marzo 2020 e hanno esposto diffusamente la loro situazione finanziaria. Esse

hanno poi offerto prove, ma non hanno formulato richieste di giudizio. In via

conciliativa il convenuto ha proposto quanto segue:

Il marito verserà alla moglie,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento di fr.

500.– a partire da agosto 2020.

Il

Pretore aggiunto, “vista la proposta conciliativa del marito”, ha deciso che sull'ammissibilità

delle prove notificate dalle parti avrebbe giudicato una volta decorso il

termine di 10 giorni assegnato all'istante per esprimersi sulla proposta. Su

quest'ultima l'istante non si è pronunciata, di modo che l'11 agosto 2020 il

Pretore aggiunto ha sollecitato AO 1 a comunicare entro 10 giorni la sua presa

di posizione, “ritenuto che in caso di silenzio si partirà dal presupposto che

nulla osta procedere in questo senso”. L'interessata è rimasta silente.

C. Statuendo

con decreto cautelare del 24 settembre 2020, il Pretore aggiunto ha condannato AP

1 a versare alla moglie dal 1° agosto 2020 un contributo alimentare di fr. 500.–

mensili. Le spese processuali sono state rinviate “al merito”.

D. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello del 2 ottobre 2020 nel quale chiede che – conferito all'appello effetto

sospensivo – il contributo alimentare di fr. 500.– mensili valga non a titolo

meramente cautelare, ma a definizione della procedura a tutela dell'unione

coniugale. Subordinatamente egli postula l'annullamento del decreto impugnato e

il rinvio degli atti al primo giudice perché lo motivi. Nelle sue osservazioni

del 22 ottobre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello e postula il beneficio

del gratuito patrocinio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I

decreti cautelari sono emessi, anche nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con il rito sommario

(art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto

cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è

ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora

nondimeno l'appello verta su un punto che è stato regolato consensualmente in

una convenzione sugli effetti della vita separata, non sussisteva

manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In

simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello

(I CCA, sentenza inc. 11.2020.67 del 23 giugno 2020, consid. 1 con

richiamo). Nella fattispecie l'appellante contesta che il contributo alimentare

per la moglie di fr. 500.– mensili valga per la sola procedura cautelare. Vista

l'entità e la durata della pretesa, il valore litigioso può così ritenersi

raggiunto. Riguardo

alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto al

patrocinatore del convenuto il 25 settembre 2020. Introdotto il 2 ottobre

2020, l'appello in esame risulta pertanto tempestivo.

2.

Nel

decreto impugnato il Pretore aggiunto ha richiamato la proposta conciliativa

formulata dal convenuto all'udienza del 28 luglio 2020 e ha rilevato che, pur resa

attenta delle conseguenze in caso di silenzio, l'istante non aveva reagito

entro il termine fissatole. Di conseguenza egli ha stabilito il contributo

alimentare cautelare per la moglie in fr. 500.– mensili. L'appellante fa valere

che all'udienza del 28 luglio 2020, indetta dal Pretore aggiunto per il

contraddittorio cautelare e la discussione dell'istanza a tutela dell'unione

coniugale, egli ha avanzato una proposta transattiva “a valere nel merito”. Tale

era il suo intento, giacché egli “voleva venire incontro la moglie seriamente

malata ed evitare per entrambi ulteriori spese legali e di procedura”. A suo

avviso il contraddittorio formale era stato indetto per il merito e la proposta

da lui formulata era chiaramente da recepire nel merito. Secondo AO 1, per

contro, tutto lascia intendere che l'offerta si riferisse solo al procedimento

cautelare, sia perché nemmeno era stata discussa la sua richiesta di

provvigione ad litem sia perché l'offerta di fr. 500.– mensili si fonda

su un fabbisogno della moglie “non completamente documentato”.

3.

Nel

caso in esame la moglie ha chiesto “in via cautelare e nel merito”, con

l'istanza del 27 marzo 2020, l'emanazione di misure a protezione dell'unione

coniugale, e in particolare un contributo di mantenimento (indeterminato). Il Pretore

aggiunto ha citato le parti all'udienza del 28 luglio 2020 per un generico “dibattimen­to”.

A tale udienza le parti, dopo una discussione informale che ha permesso di

trovare un accordo sulla decorrenza della vita separa­ta, hanno proceduto al

contraddittorio “formale”, offrendo svariate prove. Terminata la duplica, il

convenuto ha proposto alla moglie “in via

conciliativa” un contributo alimentare di fr. 500.– mensili

dal 1° agosto 2020. “Vista la proposta conciliativa del marito”, il Pretore

aggiunto ha avvertito le parti che sull'ammissibilità delle prove richieste avrebbe

giudicato dopo la scaden­za del termine assegnato alla moglie per esprimersi sull'offerta

del convenuto. Il primo giudice ha assegnato così all'istante un termine di 10

giorni per determinarsi sulla proposta. L'interessata non ha reagito, di modo

che l'11 agosto 2020 il Pretore aggiunto l'ha nuovamente invitata a pronunciarsi

entro dieci giorni con la comminatoria che il silenzio sarebbe stato

interpretato come adesione. Preso atto che l'interessata era rimasta passiva,

il Pretore aggiunto ha statuito autoritativamente in via cautelare (anziché approvare l'accordo), fissando il

contributo alimentare per la moglie in fr. 500.– mensili.

4.

Come

tutti gli atti processuali, anche le dichiarazioni delle parti sono

manifestazioni di volontà espresse in corso di causa e sono indirizzate tanto

al giudice quanto alle altre parti. Tali dichiarazio­ni vanno interpretate in

maniera oggettiva, dando loro il senso che i destinatari potevano e dovevano

ragionevolmente attribuire loro in applicazione delle regole della buona fede (principio

del­l'affidamento: DTF 131 III 276 consid. 5.1.3). Il giudice deve pertanto

determinare il senso delle dichiarazioni di volontà unilaterali di una parte cercando

in che modo esse potevano essere comprese in buona fede alla luce dell'insieme

delle circostanze, eventualmente interpellando la parte interessata (art. 56

CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_564/2016 del 15 maggio 2017 consid. 4.2

con rinvii).

5.

Nella fattispecie

non è contestato che l'udienza del 28 luglio 2020 era stata indetta per la discussione cautelare

e il contraddittorio sulle

misure a tutela dell'unione coniugale. Formulata dopo la duplica, l'offerta di

contributo alimentare poteva pertanto riguardare entrambe le procedure. E

con l'appellante si può convenire che, apparentemente, anche per il primo

giudice l'offerta poteva riferirsi al “merito” delle misure a protezione

dell'unione coniugale, tant'è che sulle prove quegli avrebbe statuito solo dopo

che l'istante si fosse determinata sulla proposta del convenuto.

Resta

il fatto che, in definitiva, se per il convenuto la proposta riguardava anche il

“merito”, il Pretore aggiunto l'ha interpretata come se fosse limitata

all'assetto cautelare. Quanto all'istante, in appello essa difende

l'interpretazione del primo giudice, ma in realtà la situazione era tutt'altro

che chiara. Anzi, proprio perché era stata formulata nel corso di un

dibattimento riguardante sia il procedimento cautelare sia quello sulle misure

protettrici, il convenuto andava interpellato affinché precisasse la sua

posizione. Tanto più che con l'emanazione della sentenza sulle misure a protezione

dell'unione coniugale non avrebbe più avuto alcun senso adottare provvedimenti

cautelari. In mancanza di precisazioni, che andavano verbalizzate, nemmeno è

certo su che cosa le parti si sarebbero dovuto intendere. Ne segue che sull'offerta

del marito non può essere sorto alcun consenso.

Non

si disconosce che il Pretore aggiunto avrebbe potuto, come in realtà ha fatto,

emanare autoritativamente un decreto cautelare, foss'anche nelle “more

istruttorie”. Nella fattispecie sussiste tuttavia un

problema. A prescindere dalla circostanza che quel decreto è privo di

motivazione, né nell'istanza del 27 marzo 2020 né all'udienza del 28 luglio

2020.

la moglie ha cifrato la propria richiesta di contributo alimentare. In mancanza di ciò, la pretesa era finanche

irricevibile (DTF 142 III 107 consid., 5.3.1 con rimandi; v. anche sentenza 5A_258/2020

dell'8 aprile 2020 in: SZZP/RSPC 2020 pag. 341). Ne

segue che, comunque lo si consideri, il decreto cautelare dev'essere annullato.

6.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

7.

Le singolarità del

caso inducono a non prelevare spese di appel­lo. Quan­to alle ripetibili, il

convenuto ottiene l'annullamento della decisione, ma non l'estensione della sua

proposta “al merito”. Dandosi reciproca soccombenza (la moglie ha proposto di

respingere l'appello), si giustifica di compensare le ripetibili. Relativamente

alla richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1, dagli atti risulta un suo margine disponibile di fr. 270.– mensili

che le consente verosimilmente di coprire i limitati costi di causa. Considerata

la stringatezza delle osservazioni all'appello (due pagine), l'onorario della sua

patrocina­trice, determinato secondo il criterio ad horam (art. 12 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310), non eccederà ragionevolmente fr.

1500.–. In tali circostanze l'interessata può far fronte al debito con pagamenti

rateali in un lasso di tempo

ragionevole (DTF 135 I 224 consid.

5.1).

7.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTG. I provvedimenti cautelari, in ogni modo, sono impugnabili davanti

al Tribunale federale soltanto per violazione di di-ritti costituzionali (art.

98.

LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura

incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO 1 è respinta.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).