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Decisione

11.2020.137

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: restrizione del potere di disporre

18 marzo 2021Italiano15 min

cittadina brasiliana, divorziata, madre di due figli (entram­bi maggiorenni) si sono sposati a __________ il

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.137

Lugano

18 marzo 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2019.59 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto

di Bellinzona promossa con petizione del

30 aprile 2019

da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 2 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 24 settembre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1959), cittadino

italiano, divorziato, padre di quattro figli (tutti maggiorenni) e AP 1 (1965),

cittadina brasiliana, divorziata, madre di due figli (entram­bi maggiorenni) si sono sposati a __________ il

17 febbraio 2012. Dal matrimonio non

è nata prole. Il marito

è invalido al 50% e per il resto è attivo nel settore immobiliare. La moglie ha collaborato durante la

comunione domestica all'attività del marito, lavorando inoltre presso terzi

come addetta delle pulizie. I coniugi vivono separati dal 22 febbraio 2017.

B. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 davanti al

Pretore del Distretto di Riviera, con istanza del 24 agosto 2018 AP 1 ha

chiesto al Pretore di decretare in via cautelare una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 1198 RFD di __________,

sezione __________, appartenente al marito, su cui sorge un immobile composto

di tre proprietà per piani (dalla n. 8964 alla n. 8966). Il 12 ottobre

2018 le parti hanno comunicato al Pretore di avere raggiunto un accordo in virtù del quale il notaio __________

__________ avreb­be trattenuto dal provento della vendita di un altro immobile

appartenente al marito l'importo di fr. 62 602.80,

il marito impegnandosi a versare alla moglie un acconto di fr. 15 000.– sulla liquidazione del regime dei

beni. AO 1 ha consentito inoltre a iscrivere una restrizione della facoltà di

disporre sulla nota particella n. 1198. Il 17 ottobre 2018 il Pretore ha omologato

l'accordo

e ha ordinato all'ufficiale del

registro fondiario di annotare la restrizione del potere di disporre sulla particella n. 1198 (inc. SO.2017.21 e CA.2018.43). La procedura

a tutela dell'unio­ne coniugale è poi stata sospesa.

C. Il 30 aprile 2019 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti

al Pretore del Distretto di Bellinzona, proponendo di rinunciare a contributi

alimentari tra coniugi, di respingere ogni eventuale pretesa della moglie in

liquidazione del regime dei beni e di suddividere gli

averi previdenziali maturati dai coniugi durante il matrimonio. All'udienza di

conciliazione, tenutasi il 29 maggio 2019, i coniugi si sono accordati sullo

sblocco del-

­l'avere depositato sul conto del notaio __________

__________ in ragione di metà ciascuno, ‟impregiudicata ogni pretesa in

liquidazione dei rapporti tra le parti e a valere come acconto sulla pretesa

finale rivendicata dalla moglie”. Essi si sono intesi altresì sul mantenimento

della restrizione riguardante il potere di disporre sulla particella n. 1198. All'udienza

il Pretore ha accertato l'esistenza del motivo di divorzio. Rimanendo litigiose

le relative conseguenze, egli ha assegnato alla convenuta un termine di 30

giorni per presentare il memoriale di risposta. In tale allegato, del 7

febbraio 2020, AP 1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, come pure il versamento di fr. 274 698.60 in liquidazione del regime dei beni e di fr.

50 000.– quale “indennità per gli averi

pensionistici”. La causa è attualmente al secon­do scambio di atti scritti.

D. Nel

frattempo, intenzionato a vendere la proprietà per piani n. 8964 della

particella n. 1198, AO 1 ha chiesto

il 27 gennaio 2020 al Pretore di cancellare

la restrizione della

facol­tà

di disporre gravante tale fondo. Invitata a esprimersi, il 7 febbraio 2020

AP 1 ha avversato la richiesta. Con decreto cautelare del 13 febbraio 2020 il

Pretore ha accolto l'istanza e il 19 giugno successivo AO 1 ha venduto l'appartamento.

E. Il

22 luglio 2020 AO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere la cancellazione

della restrizione del potere di disporre a carico della proprietà per piani n. 8965.

Nelle sue osservazioni del 7 agosto 2020 la moglie ha postulato anche in questo

caso il rigetto dell'istanza. Statuendo con decreto cautelare del 24 settembre

2020, il Pretore ha ordinato la cancellazio­ne richiesta, senza riscuotere spese

né assegnare ripetibili.

F. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 2 ottobre 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere l'istanza del marito e di mantenere la restrizione del

potere di disporre sulla proprietà per piani n. 8965. Nelle sue osservazioni

del 2 novembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art.

276.

cpv. 1 CPC) sono adottate con la procedura

sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili

perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre

che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Dandosi una restrizione

del potere di disporre, il valore litigioso corrisponde, alla

stessa stregua di quanto vale per un provvedimento assicurativo a tutela della devoluzione ereditaria o per un

sequestro, al valore venale del bene oggetto del provvedimento, dedotto l'onere

ipotecario (I CCA sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018 consid. 12 con rinvio). Premesso ciò, in concreto, il valore

litigioso risulta di fr. 70 000.– (fr. 635 000.– ./. fr. 490 000.–). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,

il decreto impugnato è pervenuto al patrocinatore della moglie il 25 settembre

2020.

(tracciamento del­l'invio n. __________, agli atti). Presentato il 2

ottobre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Il Pretore ha accolto

l'istanza cautelare del marito, non essendo dato a divedere – né la moglie

revocando in dubbio – “come il mantenimento della restrizione a carico della

economicamente equivalente proprietà per piani n. 8966 non possa essere da sé

solo suscettibile di assicurare le sue pretese”. Secondo il Preto­re, di fronte

a un carico ipotecario di fr. 270 000.–,

il valore della proprietà per piani n. 8966, di fr. 635 000.–, basta sicuramente per garantire le

pretese della moglie in liquidazione del regime dei beni.

3.

L'appellante contesta che il valore della

proprietà per piani n. 8966 sia sufficiente per garantire la sua pretesa

in liquidazione del regime dei beni, da lei quantificata in fr. 274 689.60. A suo parere, i dati considerati dal

Pretore sono erronei. Dagli stessi si evince infatti – essa adduce – un debito

ipotecario, il 15 luglio 2020, di fr. 765 000.–,

“per cui deducendo fr. 145 000.– come

indicato rimarrebbero fr. 490 000.–,

dunque non fr. 270 000.–”. Inoltre, es­sa

soggiunge, “dal doc. O emerge che per esserci un debito di soli fr. 270 000.– occorra un ammortamento di fr. 490 000.–, ipotesi incerta e non provata”. Sulla

base dei calcoli dell'appellante, dunque, al marito rimarrebbero soltanto fr.

60.

000.–, somma insufficiente per

garantire la pretesa di lei. Contrariamente all'opinione del Pretore, essa

continua, il primo appartamento è stato venduto per fr. 550 000.–, sicché “non può essere considerato

un valore di fr. 635 000.– per

l'altro”. L'appellante fa valere inoltre che la proprietà per piani n. 8966 consta

essere gravata da ipoteche per fr. 880 000.–

(senza che sia noto l'attuale aggravio), di modo che tale bene non può

garantire la sua spettanza. Per di più, essa epiloga, la situazione finanziaria

del marito è precaria, giacché costui è in arretrato con il pagamento delle imposte

e ha accumulato ulteriori debiti.

4.

Nel caso in esame AO

1.

ha chiesto di cancellare la restrizione della facoltà di disporre sulla proprietà

per piani n. 8965, poiché intenzionato a venderla. Non risulta che egli si

sia rivolto alla moglie per ottenere il consenso e che costei si sia rifiutata

di rilasciarlo (art. 178 cpv. 1 in fine CC). Ciò non gli impedisce di adire il

giudice per ottenere la soppressione del provvedimento, rendendo verosimile che

per quanto riguarda l'operazione prospettata non sussistono più i presupposti dell'art.

178.

cpv. 1 CC (Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 17a ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets

du mariage, 3ª edizione, pag. 454 seg. n. 708c e 708d; Isenring/Kessler in: Basler Kommentar,

ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 178).

Ora, secondo l'art. 178

cpv. 1 CC, applicabile per analogia ai

provvedimenti cautelari nelle cause di stato (sentenza del Tribu-nale federale 5A_866/2016

del 3 aprile 2017 consid. 4.1.1; cfr. anche RtiD I-2019 pag. 510 consid. 4; I-2010

pag. 697 consid. 5), se appare necessario per assicurare le basi

economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante

dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al

consenso di questo la disposizione di determinati beni da par­te dell'altro. La

norma mira a evitare che un coniuge, procedendo ad atti di disposizione

volontari, si metta nell'impossibilità di far fronte ai propri obblighi

pecuniari nei confronti dell'altro, sia che tali obblighi derivino dagli effetti

generali del matrimonio sia che derivino dal regime dei beni matrimoniali (RtiD

I-2020 pag. 602 consid. 5 con rinvii, I-2019 pag. 507 consid. 6). Mette a

rischio “obblighi patrimoniali derivanti dal­l'unione coniugale” il coniuge che,

in particolare, espone a pericolo le pretese derivanti all'altro coniuge dal

regime dei beni, che si tratti – per limitarsi alla partecipazione agli

acquisti – del diritto all'au­mento (art. 215 segg. CC), alla

partecipazione al plusvalore (art. 206 CC), al compen­so tra acquisti e

beni propri (art. 209 CC) o all'attribuzione di suppellettili (art. 219 CC; RtiD

I-2019 pag. 508 consid. 7b).

5.

In concreto v'è da domandarsi

anzitutto se le argomentazioni addotte in

appello siano ricevibili. In prima sede – come ha rilevato il Pretore – la

convenuta non ha contestato il valore di fr. 635 000.– della proprietà per piani n. 8966 né il programma di

ammortamento deciso dalla banca creditrice, secondo cui il carico ipotecario

gravante quel fondo va ridotto a fr. 270 000.–. La ricevibilità delle relative censure,

formulate per la prima volta in appello, appare dunque più che dubbia (art. 317

cpv. 1 CPC). Si volesse anche transigere

in proposito, l'appello non sarebbe destinato a

miglior sorte, come si vedrà in appresso.

a) In

merito al valore di fr. 635 000.– riferito

alla proprietà per piani n. 8966, che in ogni modo rimane oggetto di restrizione

del potere di disporre, il paragone adombrato dall'appellante con il prezzo di

vendita della proprietà per piani n. 8964, di fr. 550 000.– (doc. I), non appare sostenibile. L'unità

n. 8964 rappresenta 288/1000

del fondo di base, mentre l'unità n. 8966 è di 372/1000. La tipologia dei due appartamenti poi

è diversa: l'unità n. 8966 si trova al secondo piano, dispone di un servizio in

più e della terrazza. Quanto alla proprietà per piani n. 8965, pari a 340/1000 del fondo

base, essa ha il medesimo numero di locali della n. 8966 e il suo prezzo di

vendita è stato fissato dalla società immobiliare incaricata dell'alienazione

in fr. 635 000.– (doc. Q), non molto

lontano da quello stimato dalla banca creditrice ipotecaria (tra fr. 620 000.– e fr. 635 000.–: doc. O). A livello di verosimiglianza nulla indu-ce a supporre

che tale valutazione non sia attendibile e non corrisponda al prezzo di mercato

di analoghi appartamenti __________. Il tutto senza dimenticare che

l'appellante medesima quotava il valore della proprietà per piani n. 8966 in

fr. 650 000.– (risposta di merito del 7

febbraio 2020, pag. 7 in alto), importo finanche superiore a quello accertato

dal Pretore.

b) Relativamente

al carico ipotecario, è vero che dall'estratto del registro fondiario risulta iscritta

sulla proprietà per piani n. 8966 una cartella ipotecaria registrale di

fr. 880 000.– (doc. 2) e che il 15

luglio 2020 l'aggravio ammontava ancora a fr. 765 000.– (doc. O). Tale importo costituisce nondimeno l'onere complessivo

gravante collettivamente le proprietà per piani n. 8965 e 8966. Secondo il programma

di rientro della __________, con la vendita dell'unità 8965 il debito ipotecario

a carico della proprietà per piani n. 8966 si ridurrà di fr. 490 000.–, onde un debito residuo di fr. 270 000.– al massimo (doc. O). Contrariamente al­l'asserto

dell'appellante, poi, dagli atti non risulta che al marito rimarrebbero soli

fr. 60 000.–, giacché tale importo corrisponde

al presumibile provento netto della vendita della proprietà per piani n. 8965

(doc. O). Detto altrimenti, tale cifra non è in alcun rapporto con la proprietà

per piani n. 8966, a carico della quale rimane annotata la restrizione della

facoltà di disporre. Quale sia poi la rilevanza ai fini del giudizio delle

modalità con cui il marito ha finanziato i lavori sulla particella n. 1198 non

è dato di comprendere, né l'appellante spiega.

c) Non

si disconosce che AO 1 ha accumulato debiti per complessivi fr. 145 545.– (doc. S e T). Se non che, dopo avere

estinto tali debiti con il ricavo della vendita del­l'appartamento n. 8965 (stimato

fr. 60 000.–: doc. O), lo

scoperto ammonterebbe a circa fr. 85 545.–.

Visto che egli rimane titolare di un appartamento del valore di fr. 635 000.–, dopo avere estinto il debito

ipotecario di fr. 270 000.– e

debiti privati per fr. 85 545.–, a un

esame di verosimiglianza gli rimangono fr. 279

455.–, sufficienti per garantire il credito della moglie in liquidazione

del regime dei beni (di fr. 235 939.60), considerato

che AP 1 ha già ricevuto almeno fr. 38 750.–

a titolo di anticipo (sopra, consid. C). Ne discende che la conclusione del

Pretore volta a cancellare la restrizione della facoltà di disporre sulla proprietà

per piani n. 8965 resiste alla critica. Privo di consistenza, l'appello

vede così la sua sorte segnata.

6.

Le spese processuali

seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle

ripetibili, AO 1 postula un'indennità di fr. 2000.–, calcolata in applicazione

della tariffa secondo il valore prevista all'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 178.310). Per costan­te giurisprudenza di

questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione di provvedimenti

cautelari in cause di divorzio

(o di misure a

protezione dell'unione coniugale) le ripetibili sono definite in base al

dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento citato)

che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento

di un mandato analogo (I CCA, sentenza inc.11.2018.126 del 4 maggio 2020

consid. 8). Nel caso specifico il

patrocinio è consistito, in appello, nella stesura di un memoriale di

osservazioni (6 pagine, compreso il frontespizio e le richieste di giudizio) nel

quadro di una causa già nota e giuridicamente di media difficoltà.

Si

giustifica così di retribuire cinque ore di lavoro, compreso un presumibile

colloquio (o una breve corrispondenza) con il cliente. A ciò si aggiunge il 10%

per le spese (art. 6 cpv. 1 del menzionato regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità

per ripetibili di fr. 1650.– (arrotondati).

7.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere

davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

3. Le spese processuali, di fr.

1000.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

1650.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).