11.2020.137
Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: restrizione del potere di disporre
18 marzo 2021Italiano15 min
cittadina brasiliana, divorziata, madre di due figli (entrambi maggiorenni) si sono sposati a __________ il
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.137
Lugano
18 marzo 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2019.59 (divorzio
su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione del
30 aprile 2019
da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 2 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 24 settembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1959), cittadino
italiano, divorziato, padre di quattro figli (tutti maggiorenni) e AP 1 (1965),
cittadina brasiliana, divorziata, madre di due figli (entrambi maggiorenni) si sono sposati a __________ il
17 febbraio 2012. Dal matrimonio non
è nata prole. Il marito
è invalido al 50% e per il resto è attivo nel settore immobiliare. La moglie ha collaborato durante la
comunione domestica all'attività del marito, lavorando inoltre presso terzi
come addetta delle pulizie. I coniugi vivono separati dal 22 febbraio 2017.
B. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 davanti al
Pretore del Distretto di Riviera, con istanza del 24 agosto 2018 AP 1 ha
chiesto al Pretore di decretare in via cautelare una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 1198 RFD di __________,
sezione __________, appartenente al marito, su cui sorge un immobile composto
di tre proprietà per piani (dalla n. 8964 alla n. 8966). Il 12 ottobre
2018 le parti hanno comunicato al Pretore di avere raggiunto un accordo in virtù del quale il notaio __________
__________ avrebbe trattenuto dal provento della vendita di un altro immobile
appartenente al marito l'importo di fr. 62 602.80,
il marito impegnandosi a versare alla moglie un acconto di fr. 15 000.– sulla liquidazione del regime dei
beni. AO 1 ha consentito inoltre a iscrivere una restrizione della facoltà di
disporre sulla nota particella n. 1198. Il 17 ottobre 2018 il Pretore ha omologato
l'accordo
e ha ordinato all'ufficiale del
registro fondiario di annotare la restrizione del potere di disporre sulla particella n. 1198 (inc. SO.2017.21 e CA.2018.43). La procedura
a tutela dell'unione coniugale è poi stata sospesa.
C. Il 30 aprile 2019 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti
al Pretore del Distretto di Bellinzona, proponendo di rinunciare a contributi
alimentari tra coniugi, di respingere ogni eventuale pretesa della moglie in
liquidazione del regime dei beni e di suddividere gli
averi previdenziali maturati dai coniugi durante il matrimonio. All'udienza di
conciliazione, tenutasi il 29 maggio 2019, i coniugi si sono accordati sullo
sblocco del-
l'avere depositato sul conto del notaio __________
__________ in ragione di metà ciascuno, ‟impregiudicata ogni pretesa in
liquidazione dei rapporti tra le parti e a valere come acconto sulla pretesa
finale rivendicata dalla moglie”. Essi si sono intesi altresì sul mantenimento
della restrizione riguardante il potere di disporre sulla particella n. 1198. All'udienza
il Pretore ha accertato l'esistenza del motivo di divorzio. Rimanendo litigiose
le relative conseguenze, egli ha assegnato alla convenuta un termine di 30
giorni per presentare il memoriale di risposta. In tale allegato, del 7
febbraio 2020, AP 1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, come pure il versamento di fr. 274 698.60 in liquidazione del regime dei beni e di fr.
50 000.– quale “indennità per gli averi
pensionistici”. La causa è attualmente al secondo scambio di atti scritti.
D. Nel
frattempo, intenzionato a vendere la proprietà per piani n. 8964 della
particella n. 1198, AO 1 ha chiesto
il 27 gennaio 2020 al Pretore di cancellare
la restrizione della
facoltà
di disporre gravante tale fondo. Invitata a esprimersi, il 7 febbraio 2020
AP 1 ha avversato la richiesta. Con decreto cautelare del 13 febbraio 2020 il
Pretore ha accolto l'istanza e il 19 giugno successivo AO 1 ha venduto l'appartamento.
E. Il
22 luglio 2020 AO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere la cancellazione
della restrizione del potere di disporre a carico della proprietà per piani n. 8965.
Nelle sue osservazioni del 7 agosto 2020 la moglie ha postulato anche in questo
caso il rigetto dell'istanza. Statuendo con decreto cautelare del 24 settembre
2020, il Pretore ha ordinato la cancellazione richiesta, senza riscuotere spese
né assegnare ripetibili.
F. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 2 ottobre 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere l'istanza del marito e di mantenere la restrizione del
potere di disporre sulla proprietà per piani n. 8965. Nelle sue osservazioni
del 2 novembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art.
276.
cpv. 1 CPC) sono adottate con la procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili
perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre
che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Dandosi una restrizione
del potere di disporre, il valore litigioso corrisponde, alla
stessa stregua di quanto vale per un provvedimento assicurativo a tutela della devoluzione ereditaria o per un
sequestro, al valore venale del bene oggetto del provvedimento, dedotto l'onere
ipotecario (I CCA sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018 consid. 12 con rinvio). Premesso ciò, in concreto, il valore
litigioso risulta di fr. 70 000.– (fr. 635 000.– ./. fr. 490 000.–). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
il decreto impugnato è pervenuto al patrocinatore della moglie il 25 settembre
2020.
(tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Presentato il 2
ottobre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Il Pretore ha accolto
l'istanza cautelare del marito, non essendo dato a divedere – né la moglie
revocando in dubbio – “come il mantenimento della restrizione a carico della
economicamente equivalente proprietà per piani n. 8966 non possa essere da sé
solo suscettibile di assicurare le sue pretese”. Secondo il Pretore, di fronte
a un carico ipotecario di fr. 270 000.–,
il valore della proprietà per piani n. 8966, di fr. 635 000.–, basta sicuramente per garantire le
pretese della moglie in liquidazione del regime dei beni.
3.
L'appellante contesta che il valore della
proprietà per piani n. 8966 sia sufficiente per garantire la sua pretesa
in liquidazione del regime dei beni, da lei quantificata in fr. 274 689.60. A suo parere, i dati considerati dal
Pretore sono erronei. Dagli stessi si evince infatti – essa adduce – un debito
ipotecario, il 15 luglio 2020, di fr. 765 000.–,
“per cui deducendo fr. 145 000.– come
indicato rimarrebbero fr. 490 000.–,
dunque non fr. 270 000.–”. Inoltre, essa
soggiunge, “dal doc. O emerge che per esserci un debito di soli fr. 270 000.– occorra un ammortamento di fr. 490 000.–, ipotesi incerta e non provata”. Sulla
base dei calcoli dell'appellante, dunque, al marito rimarrebbero soltanto fr.
60.
000.–, somma insufficiente per
garantire la pretesa di lei. Contrariamente all'opinione del Pretore, essa
continua, il primo appartamento è stato venduto per fr. 550 000.–, sicché “non può essere considerato
un valore di fr. 635 000.– per
l'altro”. L'appellante fa valere inoltre che la proprietà per piani n. 8966 consta
essere gravata da ipoteche per fr. 880 000.–
(senza che sia noto l'attuale aggravio), di modo che tale bene non può
garantire la sua spettanza. Per di più, essa epiloga, la situazione finanziaria
del marito è precaria, giacché costui è in arretrato con il pagamento delle imposte
e ha accumulato ulteriori debiti.
4.
Nel caso in esame AO
1.
ha chiesto di cancellare la restrizione della facoltà di disporre sulla proprietà
per piani n. 8965, poiché intenzionato a venderla. Non risulta che egli si
sia rivolto alla moglie per ottenere il consenso e che costei si sia rifiutata
di rilasciarlo (art. 178 cpv. 1 in fine CC). Ciò non gli impedisce di adire il
giudice per ottenere la soppressione del provvedimento, rendendo verosimile che
per quanto riguarda l'operazione prospettata non sussistono più i presupposti dell'art.
178.
cpv. 1 CC (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 17a ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets
du mariage, 3ª edizione, pag. 454 seg. n. 708c e 708d; Isenring/Kessler in: Basler Kommentar,
ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 178).
Ora, secondo l'art. 178
cpv. 1 CC, applicabile per analogia ai
provvedimenti cautelari nelle cause di stato (sentenza del Tribu-nale federale 5A_866/2016
del 3 aprile 2017 consid. 4.1.1; cfr. anche RtiD I-2019 pag. 510 consid. 4; I-2010
pag. 697 consid. 5), se appare necessario per assicurare le basi
economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante
dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al
consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro. La
norma mira a evitare che un coniuge, procedendo ad atti di disposizione
volontari, si metta nell'impossibilità di far fronte ai propri obblighi
pecuniari nei confronti dell'altro, sia che tali obblighi derivino dagli effetti
generali del matrimonio sia che derivino dal regime dei beni matrimoniali (RtiD
I-2020 pag. 602 consid. 5 con rinvii, I-2019 pag. 507 consid. 6). Mette a
rischio “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” il coniuge che,
in particolare, espone a pericolo le pretese derivanti all'altro coniuge dal
regime dei beni, che si tratti – per limitarsi alla partecipazione agli
acquisti – del diritto all'aumento (art. 215 segg. CC), alla
partecipazione al plusvalore (art. 206 CC), al compenso tra acquisti e
beni propri (art. 209 CC) o all'attribuzione di suppellettili (art. 219 CC; RtiD
I-2019 pag. 508 consid. 7b).
5.
In concreto v'è da domandarsi
anzitutto se le argomentazioni addotte in
appello siano ricevibili. In prima sede – come ha rilevato il Pretore – la
convenuta non ha contestato il valore di fr. 635 000.– della proprietà per piani n. 8966 né il programma di
ammortamento deciso dalla banca creditrice, secondo cui il carico ipotecario
gravante quel fondo va ridotto a fr. 270 000.–. La ricevibilità delle relative censure,
formulate per la prima volta in appello, appare dunque più che dubbia (art. 317
cpv. 1 CPC). Si volesse anche transigere
in proposito, l'appello non sarebbe destinato a
miglior sorte, come si vedrà in appresso.
a) In
merito al valore di fr. 635 000.– riferito
alla proprietà per piani n. 8966, che in ogni modo rimane oggetto di restrizione
del potere di disporre, il paragone adombrato dall'appellante con il prezzo di
vendita della proprietà per piani n. 8964, di fr. 550 000.– (doc. I), non appare sostenibile. L'unità
n. 8964 rappresenta 288/1000
del fondo di base, mentre l'unità n. 8966 è di 372/1000. La tipologia dei due appartamenti poi
è diversa: l'unità n. 8966 si trova al secondo piano, dispone di un servizio in
più e della terrazza. Quanto alla proprietà per piani n. 8965, pari a 340/1000 del fondo
base, essa ha il medesimo numero di locali della n. 8966 e il suo prezzo di
vendita è stato fissato dalla società immobiliare incaricata dell'alienazione
in fr. 635 000.– (doc. Q), non molto
lontano da quello stimato dalla banca creditrice ipotecaria (tra fr. 620 000.– e fr. 635 000.–: doc. O). A livello di verosimiglianza nulla indu-ce a supporre
che tale valutazione non sia attendibile e non corrisponda al prezzo di mercato
di analoghi appartamenti __________. Il tutto senza dimenticare che
l'appellante medesima quotava il valore della proprietà per piani n. 8966 in
fr. 650 000.– (risposta di merito del 7
febbraio 2020, pag. 7 in alto), importo finanche superiore a quello accertato
dal Pretore.
b) Relativamente
al carico ipotecario, è vero che dall'estratto del registro fondiario risulta iscritta
sulla proprietà per piani n. 8966 una cartella ipotecaria registrale di
fr. 880 000.– (doc. 2) e che il 15
luglio 2020 l'aggravio ammontava ancora a fr. 765 000.– (doc. O). Tale importo costituisce nondimeno l'onere complessivo
gravante collettivamente le proprietà per piani n. 8965 e 8966. Secondo il programma
di rientro della __________, con la vendita dell'unità 8965 il debito ipotecario
a carico della proprietà per piani n. 8966 si ridurrà di fr. 490 000.–, onde un debito residuo di fr. 270 000.– al massimo (doc. O). Contrariamente all'asserto
dell'appellante, poi, dagli atti non risulta che al marito rimarrebbero soli
fr. 60 000.–, giacché tale importo corrisponde
al presumibile provento netto della vendita della proprietà per piani n. 8965
(doc. O). Detto altrimenti, tale cifra non è in alcun rapporto con la proprietà
per piani n. 8966, a carico della quale rimane annotata la restrizione della
facoltà di disporre. Quale sia poi la rilevanza ai fini del giudizio delle
modalità con cui il marito ha finanziato i lavori sulla particella n. 1198 non
è dato di comprendere, né l'appellante spiega.
c) Non
si disconosce che AO 1 ha accumulato debiti per complessivi fr. 145 545.– (doc. S e T). Se non che, dopo avere
estinto tali debiti con il ricavo della vendita dell'appartamento n. 8965 (stimato
fr. 60 000.–: doc. O), lo
scoperto ammonterebbe a circa fr. 85 545.–.
Visto che egli rimane titolare di un appartamento del valore di fr. 635 000.–, dopo avere estinto il debito
ipotecario di fr. 270 000.– e
debiti privati per fr. 85 545.–, a un
esame di verosimiglianza gli rimangono fr. 279
455.–, sufficienti per garantire il credito della moglie in liquidazione
del regime dei beni (di fr. 235 939.60), considerato
che AP 1 ha già ricevuto almeno fr. 38 750.–
a titolo di anticipo (sopra, consid. C). Ne discende che la conclusione del
Pretore volta a cancellare la restrizione della facoltà di disporre sulla proprietà
per piani n. 8965 resiste alla critica. Privo di consistenza, l'appello
vede così la sua sorte segnata.
6.
Le spese processuali
seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle
ripetibili, AO 1 postula un'indennità di fr. 2000.–, calcolata in applicazione
della tariffa secondo il valore prevista all'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 178.310). Per costante giurisprudenza di
questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione di provvedimenti
cautelari in cause di divorzio
(o di misure a
protezione dell'unione coniugale) le ripetibili sono definite in base al
dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento citato)
che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento
di un mandato analogo (I CCA, sentenza inc.11.2018.126 del 4 maggio 2020
consid. 8). Nel caso specifico il
patrocinio è consistito, in appello, nella stesura di un memoriale di
osservazioni (6 pagine, compreso il frontespizio e le richieste di giudizio) nel
quadro di una causa già nota e giuridicamente di media difficoltà.
Si
giustifica così di retribuire cinque ore di lavoro, compreso un presumibile
colloquio (o una breve corrispondenza) con il cliente. A ciò si aggiunge il 10%
per le spese (art. 6 cpv. 1 del menzionato regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità
per ripetibili di fr. 1650.– (arrotondati).
7.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere
davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
3. Le spese processuali, di fr.
1000.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
1650.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).