11.2020.138
Rettifica di decisione: completazione del dispositivo
27 ottobre 2020Italiano8 min
liberazione in suo favore della metà del deposito in garanzia di fr. 3030.60 versato per la locazione
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Incarto n.
11.2020.138
Lugano
27 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2015.70 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 24 settembre
2015 da
AP
1
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 5 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 9 settembre 2020;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La cronistoria del
caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza inc. 11.2019.24 del 4
maggio 2020 emanata da questa Camera. Ai fini dell'attuale giudizio basti
ricordare che con decisione dell'11 gennaio 2019 il Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1961), cittadino
olandese, e AP 1 (1969), accertando che non sussistono rapporti patrimoniali
da regolare, ogni coniuge rimanendo proprietario dei beni in suo possesso o a
lui intestati, oltre che responsabile dei debiti da lui contratti o facenti
capo a lui. Il Pretore ha constatato inoltre che non sussistono averi
previdenziali da suddividere, ha escluso contributi
alimentari tra coniugi, ha affidato la figlia I__________ (il 10 aprile
2001) alla madre con esercizio congiunto
dell'autorità parentale, senza stabilire un diritto di visita paterno, e ha
obbligato AO 1 a versare un contributo
alimentare di fr. 983.– mensili per I__________ fino al 30 giugno 2021, assegni
familiari compresi. Le spese processuali di
fr. 900.– sono state poste per due terzi a carico dell'attrice e per
il resto a carico del convenuto, cui l'attrice è stata tenuta a rifondere fr.
2000.– per ripetibili ridotte. Tale de-cisione
è stata confermata da questa Camera su appello di
AO 1 con sentenza del 4 maggio 2020
(inc. 11.2019.24), passata
in giudicato.
B. Nel frattempo, l'8
dicembre 2019, AP 1 si è rivolta nuovamente al Pretore per ottenere la
liberazione in suo favore della metà del deposito in garanzia di fr. 3030.60 versato per la locazione
dell'alloggio coniugale e della metà del deposito in garanzia di fr. 5000.– per la locazione dello studio
di fisioterapia dell'ex marito, questioni che il Pretore “ha dimenticato di
inserire nella seconda decisione di
divorzio”. Nella sua risposta del 16 gennaio 2020 AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza e, anzi, di
liberare in suo favore entrambi i depositi. Con replica del 4 febbraio
2020 e duplica del 6 marzo 2020 le parti hanno ribadito il rispettivo punto di
vista.
C. Statuendo con
sentenza del 9 settembre 2020, il Pretore ha completato il dispositivo n. 2 della
sentenza di divorzio, nel senso che “l'importo depositato sul conto garanzia
affitto presso la Banca __________ (__________) e quello depositato sul conto
garanzia affitto relativo al contratto di locazione per lo studio di
fisioterapia sono riconosciuti di esclusiva competenza di AO 1, che potrà
pertanto disporne senza il consenso di AP 1”. Egli non ha prelevato spese né ha
assegnato ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 febbraio
2019 in cui chiede sostanzialmente di liberare in suo favore la metà di
ambedue i depositi in garanzia. Il
memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha completato un dispositivo della sentenza di
divorzio dell'11 gennaio 2019 in
applicazione dell'art. 334 CPC (da lui esplicitamente richiamato), ravvisandone
l'incompletezza. Accertato che il
“conto deposito garanzia affitti” di fr. 3060.60 per l'ex abitazione coniugale
è tuttora intestato a entrambi i coniugi, così come “verosimilmente” quello di
fr. 5000.– per lo studio di fisioterapia del marito, egli ha ricordato
che nella causa di divorzio AP 1 aveva postulato la ripartizione a metà dei due
depositi. Nella sentenza tali pretese erano state ritenute prive di fondamento,
non essendo stato provato che – come sosteneva l'interessata – tali conti fossero
stati alimentati con acquisti” (consid. 4). Se non che, ha soggiunto il
Pretore, nel dispositivo n. 2 della sentenza è stato omesso di indicare “che
gli importi depositati sui conti di garanzia affitto formalmente cointestati
spettano esclusivamente ad AO 1”. Onde, come detto, l'integrazione del
dispositivo.
2.
La
procedura di interpretazione o di rettifica prevista dall'art. 334 CPC si
articola in due fasi. Nella prima occorre determinare se sono date le
condizioni per l'interpretazione o la rettifica della sentenza. Se tali
condizioni sussistono, è necessario, in una seconda fase, formulare un nuovo
dispositivo (sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17
maggio 2018 consid. 3.2 con rinvio a DTF 143 III 520, consid. 6.2 in: SJ 2019 pag. 55). Qualora l'autorità di primo grado respinga
o dichiari inammissibile una domanda di interpretazione o di rettifica, la
relativa decisione è soggetta a reclamo in virtù dell'art. 334 cpv. 3 CPC. Per
contro, ove accolga la domanda di interpretazione o di rettifica, il primo
giudice emette una nuova decisione nel merito (art. 334 cpv. 4 CPC). A quel momento
comincia a decorrere un ulteriore termine di ricorso. Nella nuova decisione il
giudice si pronuncia dapprima sull'esistenza di un motivo di interpretazione e
in seguito rettifica oppure interpreta la decisione iniziale. I rimedi di
diritto contro simile decisione sono quelli previsti per il merito (appello o
reclamo) e non il reclamo dell'art. 334 cpv. 3 CPC. La parte ricorrente può
quindi, da un lato, sostenere che la decisione corretta costituisce una
modifica sostanziale – vietata – della decisione iniziale e, dall'altro,
sollevare tutte le obiezioni ammissibili contro i punti corretti della
decisione nel merito, secondo il rimedio giuridico esperibile (sentenza del
Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid.
3.3.2
con rinvio a DTF 143 III 520, consid. 6.3: SJ 2019 I 55).
3.
Nel caso in esame AP
1, richiamando una sua lettera indirizzata il 23 febbraio 2020 alla terza
Camera civile del Tribunale di appello,
muove tutta una serie di rimostranze all'operato del Pretore. Essa afferma
che, non essendosi dato seguito alle sue critiche, si giustifica di liberare in
suo favore la metà del saldo dei due depositi
in garanzia. A maggior ragione, essa continua, ove si pensi che l'ex marito
nemmeno versa il contributo alimentare in favore della figlia I__________. Ora,
a prescindere dal fatto che in primo grado l'interessata non ha formulato una domanda
di ricusa nei confronti del Pretore, i rimproveri che lei rivolge al giudice
riguardano decisioni precedenti e sono senza rilievo ai fini dell'attuale
giudizio. Per il resto, l'interessata avrebbe dovuto spiegare come mai la decisione
impugnata sarebbe erronea. Ma in concreto difetta qualsiasi confronto con la
motivazione del Pretore. Perché nell'accertare che i “conti deposito garanzia”
non sono stati “alimentati con acquisti del marito”, ciò che esclude ogni pretesa
della moglie sulla metà degli stessi, il primo giudice sarebbe incorso in
accertamenti di fatti erronei o in applicazioni erronee del diritto essa
neppure accenna. Che AO 1 non versi il contributo alimentare per la figlia
appare senz'altro riprovevole, ma nulla ha a che vedere con la titolarità dei
fondi depositati sui due conti. Per contendere l'inadempimento dell'obbligo di
mantenimento occorre far capo ad altri strumenti legali (art. 290 segg. CC). Se
ne conclude che, privo di adeguata motivazione, l'appello vede la sua sorte
segnata.
4.
Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma eccezionalmente si rinuncia a prelevare oneri. Non
si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO
1.
per osservazioni.
5.
Quanto ai rimedi
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per
questi motivi,
decide: 1. L'appello irricevibile.
2.
Non si riscuotono spese.
3.
Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).