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Decisione

11.2020.138

Rettifica di decisione: completazione del dispositivo

27 ottobre 2020Italiano8 min

liberazione in suo favore della metà del deposito in garanzia di fr. 3030.60 versato per la locazione

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.138

Lugano

27 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa DM.2015.70 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 24 settembre

2015 da

AP

1

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 5 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 9 settembre 2020;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La cronistoria del

caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza inc. 11.2019.24 del 4

maggio 2020 emanata da questa Camera. Ai fini dell'attuale giudizio basti

ricordare che con decisione dell'11 gennaio 2019 il Pretore della giurisdizione

di Locar­no Campagna ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1961), cittadino

olandese, e AP 1 (1969), accertan­do che non sussistono rapporti patrimoniali

da regolare, ogni coniuge rimanendo proprietario dei beni in suo possesso o a

lui intestati, oltre che responsabile dei debiti da lui contratti o facenti

capo a lui. Il Pretore ha constatato inoltre che non sussistono averi

previdenziali da suddividere, ha escluso contributi

alimentari tra coniugi, ha affidato la figlia I__________ (il 10 aprile

2001) alla madre con esercizio congiunto

dell'autorità parentale, senza stabilire un diritto di visita paterno, e ha

obbligato AO 1 a versare un contributo

alimentare di fr. 983.– mensili per I__________ fino al 30 giugno 2021, assegni

familiari compresi. Le spe­se processuali di

fr. 900.– sono state poste per due terzi a carico dell'attrice e per

il resto a carico del convenuto, cui l'attrice è stata tenuta a rifondere fr.

2000.– per ripetibili ridotte. Tale de­-cisione

è stata confermata da questa Camera su appello di

AO 1 con sentenza del 4 maggio 2020

(inc. 11.2019.24), passata

in giudicato.

B. Nel frattempo, l'8

dicembre 2019, AP 1 si è rivolta nuovamente al Pretore per ottenere la

liberazione in suo favore della metà del deposito in garanzia di fr. 3030.60 versato per la locazione

dell'alloggio coniugale e della metà del deposito in garanzia di fr. 5000.– per la locazione dello studio

di fisioterapia dell'ex marito, questioni che il Pretore “ha dimenticato di

inserire nella seconda decisione di

divorzio”. Nella sua risposta del 16 gennaio 2020 AO 1 ha proposto di respingere

l'istanza e, anzi, di

liberare in suo favore entrambi i depositi. Con replica del 4 febbraio

2020 e duplica del 6 marzo 2020 le parti hanno ribadito il rispettivo punto di

vista.

C. Statuendo con

sentenza del 9 settembre 2020, il Pretore ha completato il dispositivo n. 2 della

sentenza di divorzio, nel sen­so che “l'importo depositato sul conto garanzia

affitto presso la Banca __________ (__________) e quello depositato sul conto

garanzia affitto relativo al contratto di locazione per lo studio di

fisioterapia sono riconosciuti di esclusiva competenza di AO 1, che potrà

pertanto disporne senza il consenso di AP 1”. Egli non ha prelevato spese né ha

assegnato ripetibili.

D. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insor­ta a questa Camera con un appello del 13 febbraio

2019 in cui chie­de sostanzialmente di liberare in suo favore la metà di

ambedue i depositi in garanzia. Il

memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha completato un dispositivo della sentenza di

divorzio dell'11 gennaio 2019 in

applicazione dell'art. 334 CPC (da lui esplicitamente richiamato), ravvisandone

l'incompletezza. Accertato che il

“conto deposito garanzia affitti” di fr. 3060.60 per l'ex abitazione coniugale

è tuttora intestato a entrambi i coniugi, così co­me “verosimilmente” quello di

fr. 5000.– per lo studio di fisioterapia del marito, egli ha ricordato

che nella causa di divorzio AP 1 aveva postulato la ripartizione a metà dei due

depositi. Nella sentenza tali pretese erano state ritenute prive di fondamento,

non essendo stato provato che – come sosteneva l'interessata – tali conti fossero

stati alimentati con acquisti” (consid. 4). Se non che, ha soggiunto il

Pretore, nel dispositivo n. 2 della sentenza è stato omesso di indicare “che

gli importi depositati sui conti di garanzia affitto formalmente cointestati

spettano esclusivamente ad AO 1”. Onde, come detto, l'integrazione del

dispositivo.

2.

La

procedura di interpretazione o di rettifica prevista dall'art. 334 CPC si

articola in due fasi. Nella prima occorre determinare se sono date le

condizioni per l'interpretazione o la rettifica della sentenza. Se tali

condizioni sussistono, è necessario, in una seconda fase, formulare un nuovo

dispositivo (sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17

maggio 2018 consid. 3.2 con rinvio a DTF 143 III 520, consid. 6.2 in: SJ 2019 pag. 55). Qualora l'autorità di primo grado respinga

o dichiari inammissibile una domanda di interpretazione o di rettifica, la

relativa decisione è soggetta a reclamo in virtù dell'art. 334 cpv. 3 CPC. Per

contro, ove accolga la domanda di interpretazione o di rettifica, il primo

giudice emette una nuova decisione nel merito (art. 334 cpv. 4 CPC). A quel momento

comincia a decorrere un ulteriore termine di ricorso. Nella nuova decisione il

giudice si pronuncia dapprima sull'esistenza di un motivo di interpretazione e

in seguito rettifica oppure interpreta la decisione iniziale. I rimedi di

diritto contro simile decisione sono quelli previsti per il merito (appello o

recla­mo) e non il reclamo dell'art. 334 cpv. 3 CPC. La parte ricorrente può

quindi, da un lato, sostenere che la decisione corretta costituisce una

modifica sostanziale – vietata – della decisione iniziale e, dall'altro,

sollevare tutte le obiezioni ammissibili contro i punti corretti della

decisione nel merito, secondo il rimedio giuridico esperibile (sentenza del

Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid.

3.3.2

con rinvio a DTF 143 III 520, consid. 6.3: SJ 2019 I 55).

3.

Nel caso in esame AP

1, richiamando una sua lettera indirizzata il 23 febbraio 2020 alla terza

Camera civile del Tribunale di appello,

muove tutta una serie di rimostranze all'operato del Pretore. Essa afferma

che, non essendosi dato seguito alle sue critiche, si giustifica di liberare in

suo favore la metà del saldo dei due depositi

in garanzia. A maggior ragione, essa continua, ove si pensi che l'ex marito

nemmeno versa il contributo alimentare in favore della figlia I__________. Ora,

a prescindere dal fatto che in primo grado l'interessata non ha formulato una domanda

di ricusa nei confronti del Pretore, i rimproveri che lei rivolge al giudice

riguardano decisioni precedenti e sono senza rilievo ai fini dell'attuale

giudizio. Per il resto, l'interessata avrebbe dovuto spiegare come mai la decisione

impugnata sarebbe erronea. Ma in concreto difetta qualsiasi confronto con la

motivazione del Pretore. Perché nell'accertare che i “conti deposito garanzia”

non sono stati “alimentati con acquisti del marito”, ciò che esclude ogni pretesa

della moglie sulla metà degli stessi, il primo giudice sarebbe incorso in

accertamenti di fatti erronei o in applicazioni erronee del diritto essa

neppure accenna. Che AO 1 non versi il contributo alimentare per la figlia

appare senz'altro riprovevole, ma nulla ha a che vedere con la titolarità dei

fondi depositati sui due conti. Per contendere l'inadempimento dell'obbligo di

mantenimento occorre far capo ad altri strumenti legali (art. 290 segg. CC). Se

ne conclude che, privo di adeguata motivazione, l'appello vede la sua sorte

segnata.

4.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma eccezionalmente si rinuncia a prelevare oneri. Non

si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO

1.

per osservazioni.

5.

Quanto ai rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per

questi motivi,

decide: 1. L'appello irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese.

3.

Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).