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Decisione

11.2020.139

Fondazioni: reclamo all'autorità di vigilanza contro azioni, omissioni o decisioni

20 agosto 2021Italiano20 min

Il consiglio di fondazione ha deciso inoltre l'acquisto, dalla Fondazione __________ di __________, della quota

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.139

Lugano

20 agosto 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire sul ricorso del 5 ottobre 2020 presentato da

RI 1 , e

RI 2

(ora patrocinati dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 3 settembre 2020 dalla

CO 1

riguardo all'operato del consiglio della

PI 1,

(patrocinata dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto: A. Il

pittore e scultore

__________ __________ (1892), uno dei massimi interpre­ti dell'espressionismo

svizzero, è vissuto sin dagli anni trenta del secolo scorso con la moglie M__________

(M__________ K__________, 1901), anch'essa scultrice, in una casa posta sulla

particella n. 1630 RFD di __________ (“Casa __________” in via __________). Ivi

egli è deceduto il 12 gennaio 1969. M__________ E__________ è deceduta ad __________

quasi dieci anni più tardi, il 22 ottobre 1978, lasciando un testamento olografo

del 26 maggio 1978 in cui ha istituito sua unica erede la costituenda PI 1.

Tale fondazione è stata iscritta nel registro di commercio il 19 luglio 1979

con il seguente fine (art. 2):

custodire, curare e rendere accessibile al pubblico,

senza fine utilitario, l'ope­ra artistica di __________ __________ e di M__________

E__________ nella casa E__________ in __________;

dare la possibilità ad artisti, storici dell'arte, studenti

di storia dell'arte e psicologi, senza distinzione di nazionalità e religione,

di lavorare temporaneamente nella casa di via __________ ad __________, in

particolare per lavori di studio sul­l'opera di __________ __________ o di M__________

E__________, o per altre attività che perseguono uno scopo artistico analogo;

mettere

a disposizione del pubblico i locali di esposizione nella casa di via __________

ad __________ per esposizioni, concerti o conferenze, sotto la sorveglianza del

conservatore.

Nel 1980 la fondazione ha

aperto al pubblico il museo __________ nello stabile di via __________, nel cui

giardino sono tumulate le ceneri di __________ e M__________ E__________. Dal

16 febbraio 2012 la fondazione soggiace alla CO 1.

B. Il 22 febbraio 2019

il consiglio di fondazione, constatato che la gestione e la manutenzione

dell'immobile comportavano oneri finanziari viepiù gravosi, ha deciso la

vendita della Casa __________ e ha apportato varie modifiche all'atto di

fondazione, tra cui il seguente nuovo fine:

custodire, curare e rendere accessibile al pubblico,

senza fine utilitario, l'ope­ra artistica di __________ __________ e di M__________

E__________ nella sede;

dare la possibilità ad

artisti, storici dell'arte, studenti di storia dell'arte psicologi, senza

distinzione di nazionalità e religione, di lavorare temporaneamente nella sede,

in particolare per lavori di studio sull'opera di __________ __________ e/o di M__________

E__________, o per altre attività che perseguono uno scopo artistico analogo.

Fatti

I locali di esposizione nella

sede possono essere messi a disposizione del pubblico, per esposizioni,

concerti o conferenze, sotto la sorveglianza del conservatore.

Il consiglio di fondazione ha deciso inoltre l'acquisto, dalla Fondazione __________ di __________, della quota

di un mezzo della particella n. 238 RFD di __________, situata in via __________

(nel nucleo del borgo), per fr. 1 400 000.– “allo sco­po di garantire

alla Fondazione spazi più idonei e

confacenti al perseguimento del proprio scopo rispetto a quelli attualmente occupati

nell'immobile part. n. 1630 RFD di __________, in via __________”. Il 10

maggio 2019 la PI 1 ha poi venduto per fr. 4 300 000.–, compresa una donazione alla fondazione di fr. 300 000.–, la particella n. 1630 RFD alla società __________ SA di __________,

proprietaria del contiguo albergo “__________”, atto condizionato all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

C. Con istanza del

27 maggio 2019 la PI 1 ha chiesto alla CO 1 di approvare, tra l'altro, la

vendita della particella n. 1630 RFD e la modifica del fine della fondazione. Il

30 giugno 2019 RI 1 e RI 2, abiatici di sorelle di M__________ E__________,

si sono rivolti a S__________ S__________, direttore della centrale a __________

della CO 1, manifestando il loro disappunto riguardo alla compravendita

immobiliare, in particolare per l'allontanamento delle opere di __________ e M__________

E__________ dal museo, e hanno chiesto di approfondire, prima di un'eventuale

approvazione delle modifiche all'atto di fondazione, gli aspetti giuridici e

culturali dell'operazio­ne. Il 9 luglio 2019 sono state consegnate alla sede

ticinese della CO 1 1550 firme di cittadini contrari alla vendita della casa __________.

Le due iniziative non hanno avuto seguito.

D. Con decisione del 20 dicembre 2019 la CO 1 ha

autorizzato il nuovo fine statutario con la motivazione che “la modifica dello scopo si è resa necessaria per

permettere al consiglio di fondazione di trasferire l'attività museale presso

un altro immobile, considerato più confacente e strutturato per la visione e la

valorizzazione delle opere della fondazione”. Tale decisione è passata in

giudicato. La modifica dell'atto di fondazione è stata iscritta nel registro di

commercio il 19 febbraio 2020 e pubblicata sul Foglio Ufficio svizzero di

commercio il 24 febbraio successivo. Il trapas­so di proprietà della particella

n. 1630 RFD alla __________ SA è stato iscritto nel registro fondiario il 25

febbraio 2020.

E. Il 3 giugno 2020 RI 1

e RI 2 si sono rivolti nuovamente alla centrale della CO 1 a __________,

chiedendo di sospendere la vendita della particella n. 1630 RFD di __________,

di annullare l'alienazione del fondo e di ripristinare lo scopo originario

della PI 1. L'atto è stato trasmesso alla sede ticinese della CO 1. Invitata a

presentare osservazioni, in un memoriale del 14 luglio 2020 la PI 1 ha proposto

di respingere le richieste, contestando la legittimazione attiva di RI 1 e RI 2.

F. Con decisione del 3

settembre 2020 l'autorità di vigilanza ha statuito come segue:

1. Sulla base delle considerazioni espresse in

precedenza, e relative al reclamo del 3 giugno 2020 per quanto ricevibile, la

sottoscritta Autorità di vigilanza decide di non entrare in materia.

2. In

via eccezionale non si richiede nessun emolumento per la presente decisione.

G. Contro la decisione

appena citata RI 1 e RI 2 sono insorti a questa Camera con un ricorso del 5

ottobre 2020 in cui chiedono di annullare il giudizio impugnato e di non

approvare la modifica del fine della fondazione. Nelle sue osservazioni del

12 novembre 2020 la CO 1 propone di respingere il ricorso. In un memoriale

del 7 dicembre 2020 la PI 1 postula la

reiezione del ricorso in ordine, subordinatamente nel merito. Con

replica del 27 gennaio 2021 i ricorrenti hanno

ribadito il loro punto di vista. Analoga posizione ha espresso la PI 1 in

una duplica del 1° marzo 2021.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dalla CO

1, autorità di vigilanza in materia di fondazioni a norma dell'art. 84 CC, sono

impugnabili entro 30 giorni a questa Camera (art. 48 lett. a n. 3 LOG,

art. 5 cpv. 2 della legge concernente la vigilanza degli istituti di previdenza

e sulle fondazio­ni: RL 852.100). Si applica la procedura cantonale

amministrativa (art. 5 cpv. 3 della legge medesima). Quanto alla tempestività

del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

di RI 1 e RI 2 il 4 settembre 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________,

agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe

scaduto domenica 4 ottobre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù

dell'art. 13 cpv. 3 LPAmm. Introdotto il 5 ottobre 2020, ultimo giorno

utile, il ricorso in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Al memoriale i

ricorrenti accludono copia del testamento lasciato da M__________ E__________,

del 26 maggio 1978 (doc. A), il regolamento della fondazione allegato al

testamento, del 7 novembre 1978 (doc. B), due estratti del registro di

commercio (doc. C e O), una loro lettera del 30 giugno 2019 alla centrale della

CO 1 (doc. F), una lettera 8 luglio 2019 dell'ing. __________ __________

all'autorità di vigilanza (doc. G), un formulario per una raccolta di firme

(doc. H), una lettera 6 ottobre 2019 di M__________ M__________i e E__________

C__________ alla cen-trale della CO 1 (doc. I), la pubblicazione avvenuta il 18

settembre 2020 sul FUSC (doc. J), un loro

messaggio di posta elettronica del 21 apri­le 2020 al direttore della

centrale (doc. K), una loro lettera del 4 maggio 2020 al presidente del

consiglio di fondazione (doc. L), un estratto del registro fondiario (doc. N) e

due articoli della __________, del 10 marzo e del 23 maggio 2020

(doc. P e Q). Alla replica essi uniscono dipoi un albero genealogico (doc. T), copia

di vari ritratti dei coniugi E__________ (doc. U) con un manifesto della

fondazione (doc. V). Il 7 e il 22 aprile 2021 hanno prodotto un'attestazione dell'ufficio dello stato civile di

__________ (doc. V1), due estratti di atti di morte (doc. W e X) e un

estratto dal registro della famiglia RI 1 (doc. Y). Nella misura in cui non

figurano già nel fascicolo trasmesso a questa Camera dall'autorità di

vigilanza, tali documenti sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio

che governa la procedura amministrativa (art. 70 cpv. 2 LPAmm).

Il richiamo dall'Ufficio

del registro fondiario del Distretto di Locar­no degli “atti ufficiali di

trapasso di proprietà e la cronologia della proprietà del fondo part. n. 1630

RFD __________”, così come il richiamo dall'Ufficio del registro di commercio

della copia dell'atto di fondazione del 7 novembre 1978 e del 20 dicembre 1979

non sussidiano per contro ai fini della decisione. Ciò premesso, giova passare

senza indugio all'emanazione del giudizio.

3.

Nella decisione

impugnata l'autorità di vigilanza ha rammentato anzitutto che un reclamo in

materia di fondazioni non è un'actio

popularis, sicché il reclamante

deve avere un interesse legittimo a procedere, “un interesse puramente

personale” non essendo sufficiente. Posto ciò, secondo l'autorità di vigilanza la

nozione di “vicinanza particolare”, necessaria per fondare la legittimazione al

reclamo, può essere riscontrata in beneficiari o in persone idealmente legate

all'attività della fondazione. Se non che, essa ha proseguito, nel caso in

esame RI 1 e RI 2 si sono limitati ad affermare di essere eredi legittimi di __________

e M__________ E__________, senza precisare “quale sia la necessaria vicinanza

alla fondazione per dimostrare la legittimazione a presentare un reclamo”. Per

di più, essa ha concluso, la fondazione in rassegna non ha beneficiari, “motivo

per cui non si intravede come possa sussistere il concetto di vicinanza

particolare”. Onde, in definitiva, la non entrata nel merito sul reclamo.

4.

RI 1 e RI 2 ribadiscono

la loro legittimazio­ne a presentare reclamo all'autorità di vigilanza e, di conseguen-

­za a interporre ricorso a

questa Camera, poiché, pur senza es-sere

beneficiari della fondazione, entrambi sono eredi legittimi della fondatrice M__________

E__________. Fanno valere così di poter vantare un particolare legame di

vicinanza alla medesima e “sicuramente un interesse a che il patrimonio della

stessa sia utilizzato secondo la sua volontà”. RI 2 rileva segnatamente che nel

testamento olografo del 26 maggio 1978 lasciato da M__________ E__________, sua

madre V__________ L__________-R__________ risultava beneficiaria di un legato fr. 20 000.– ove non fosse premorta alla

testatrice, mentre in caso di premorienza – ciò che è avvenuto – tale som­ma

sarebbe andata alla fondazione. Egli deduce quindi il proprio interesse legittimo

dal fatto di non avere impugnato tale legato “in quanto era d'accordo che

questi soldi andassero a favore della fondazione costituita dalla sua prozia

con uno scopo ben preciso”. Dal canto suo, RI 1 sostiene di avere un

particolare legame di vicinanza alla fondazione sulla base della sua parentela

con la fondatrice, di cui è pronipote.

5.

Trattandosi di vigilanza sulle fondazioni, il Codice civile

non prevede un reclamo all'autorità di vigilanza, ma sottopone le fondazioni

alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) cui esse appartengono

per destinazione (art. 84 cpv. 1 CC). Tanto meno è data un'actio

popularis (DTF 107 III 391

consid. 4). Per dottrina e giurisprudenza chi ha un interesse degno di

protezione è legittimato nondimeno a presentare recla­mo all'autorità di

vigilanza (Stiftungsaufsichtsbeschwerde; plainte auprès de l'autorité

de surveillance) contro azioni o

omissioni della fondazione (DTF 144 III 438 consid. 6.1; Riemer in: Berner

Kommentar, edizione 2020, n. 117 ad

art. 84 CC; Grüninger in: Basler

Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 17 ad art. 84; Vez in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 17

ad art. 84; Meier, Droit civil

suisse, Droit des personnes, 2ª edizione, pag. 732 n. 1266; Pfister, La fondation,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2017, pag. 291 n. 853). L'autorità di vigilanza deve

vegliare infatti a che i beni di una

fondazione siano impiegati conformemente alle finalità della medesima (art. 84

cpv. 2 CC).

Un reclamo all'autorità di

vigilanza si configura perciò alla stregua di un rimedio giuridico sui

generis e conferisce qualità di parte a chiunque abbia un interesse

legittimo a procedere, compreso il diritto di ottenere una decisione (sentenza

del Tribunale federale 5A_97/2018 del 10 settembre 2018 consid. 2.1.1 non

pubblicato in DTF 144 III 433; Vez, op.

cit., n. 17 ad art. 84 CC). È dato quindi – come detto – contro azioni o

omissioni di una fondazio­ne, ma anche contro decisioni prese dalla fondazione

stessa. Esso si differenzia da una

denuncia (Anzeige; dénonciation), la quale consiste nella facoltà

conferita a chiunque, anche sprovvisto di interesse legittimo, di rivolgersi

all'autorità di vigilanza; il denunciante però non ha qualità di parte al

procedimento e non può esigere che l'autorità di vigilanza dia seguito alla sua

segnalazione (I CCA, sentenza inc. 11.2019.32 del 26 febbraio 2019; v. anche Riemer, loc. cit., n. 119 ad art. 84 CC).

6.

Nel caso in esame RI

1.

e RI 2 hanno presentato reclamo all'autorità di vigilanza perché questa annullasse

la vendita della particella n. 1630 RFD di __________ e ripristinasse lo scopo

originario della PI 1. Essi rimproveravano al consiglio di fondazione di non

rispettare la volontà della fondatrice, di avere deciso la modifica del fine statutario

con una modalità “ingiustificata, ingiustificabile, sproporziona­ta e quindi

non solo inutile ma anche vagamente preoccupante”. Inoltre essi adombrano,

vista la composizione dei consigli di fondazione, un possibile conflitto

d'interessi tra la PI 1 e la fondazione __________ __________.

In realtà sulle questioni sollevate

nel reclamo l'autorità di vigilan­za ha già statuito con decisione del 20

dicembre 2019, quan­do ha autorizzato il nuovo fine della PI 1 “necessario per

permettere al consiglio di fondazione di trasferire l'attività museale presso

un altro immobile, considerato più confacente e strutturato per la visione e la

valorizzazione delle opere della fondazione”. Tale decisione è passata in

giudicato, tant'è che la modifica dell'atto di fondazio­ne è stata iscritta nel

registro di commercio il 19 febbraio 2020 ed è stata pubblicata sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio il 24 febbraio successivo. L'indomani, poi, il

trapasso di proprietà della particella n. 1630 RFD alla __________ SA è

stato iscritto nel registro fondiario. Nelle condizioni descritte v'è da

domandarsi se RI 1 e RI 2 non dovessero mettere in discussione tale decisione

facendo capo a rime­di giuridici straordinari del diritto amministrativo. Il

quesito potrebbe finanche rivelarsi determinante per la proponibilità del

reclamo, il quale non è esperibile per rimettere in causa questioni già risolte

in via definitiva. Sia come sia, in concreto l'autorità di vigilanza ha

ritenuto il reclamo di RI 1 e RI 2 in sé ammissibile, salvo negare ai

reclamanti la capacità di agire per carenza di interesse legittimo. Sotto

questo profilo conviene quindi esamina­re, anche ai fini dell'attuale giudizio,

la legittimazione dei ricorrenti. Dovesse questa risultare data, si tornerà

sulla ricevibilità del ricorso.

7.

Intanto

ci si potrebbe domandare se il reclamo di RI 1 e RI 2 fosse tempestivo. Quantunque il diritto delle fondazioni non preveda un

termine entro cui presentare reclamo al­l'autorità di vigilanza, i principi

della certezza del diritto e della buona fede (art. 2 CC) impongono un limite

temporale, il quale è usualmente di 30 giorni, in analogia con gli art. 75 CC e

50.

della legge federale sulla procedura amministrativa (Riemer, loc. cit., n. 122 ad art. 84 CC; Grüninger, op. cit., n. 17 ad art.

84.

CC; Baumann Lorant, Die

Stiftungsaufsichtsbeschwerde in: SJZ 109/2013 pag. 522; Sprecher,

Stiftungsrecht, Zurigo/San Gallo 2017, pag. 120; v. anche sentenza del

Tribunale federale 5A_1055/2017 del 21 agosto 2018 consid. 2.1).

In

concreto la tempestività del reclamo, del 3 giugno 2020, appare a dir poco

dubbia, ove si pensi che già il 30 giugno 2019 RI 1 e RI 2 sapevano

della decisione presa il 22 febbraio 2019 dal consiglio di fondazione, tanto

che si sono rivolti quel giorno a S__________ S__________, direttore della centrale

a __________ della CO 1, chiedendo di approfondire gli aspetti giuridici e

culturali prima di approvare l'operazione immobiliare e le modifiche all'atto

di fondazione (doc. F di ricorso). Essi erano al corrente anche del fatto che

le modifiche all'atto di fondazione erano già state approvate. Prova ne sia che

in una lettera del 21 aprile 2020 a S__________ S__________ essi accennavano ad

articoli di stampa in cui figurava tale notizia (doc. K di appello). Per adesso

non è il caso, ad ogni modo, di esaminare oltre la tempestività del reclamo.

Conviene attenersi al tema della legittimazione. Sulla tempestività si tornerà

– se mai – in seguito.

8.

La legittimazione a presentare reclamo all'autorità

di vigilanza contro la decisione di una fondazione presuppone un interesse

personale determinato a che sia controllata l'attività degli organi di quella

fondazione. Dispone di tale interesse chi può trovarsi concretamente almeno una

volta in una situazione che gli consenta di ottenere dalla fondazione una

prestazione o un altro vantaggio. La legittimazione è riconosciuta pertanto ai beneficiari effettivi o potenziali della

fondazione, ma anche ai membri di minoranza del consiglio di fondazione, come pure

alla persona del fondatore. Riguardo agli eredi di quest'ultimo, il Tribunale

federale ha ricordato che in proposito la ponderazione degli interessi può rivelarsi

delicata, evocando un precedente in cui la legittimazione di un erede era stata

riconosciuta e un altro in cui essa era stata negata (DTF 144 III 439 consid.

6.1

con rinvii). Non configura un interesse legittimo, ad ogni buon conto, il mero

senso di responsabilità personale provata per la causa sostenuta in vita dal fondatore

o per il passato personale di lui, quanto meno in caso di fondazioni che non si

riferiscano a singoli individui e che non debbano erogare prestazioni in favore

di terzi (DTF 144 III 439 consid. 6.1 con rinvii). La legittimazione sussiste

così ove si ravvisi una “particolare vicinanza” alla fondazione in rassegna (sentenza

del Tribunale federale 9C_823/2011 del 23 marzo 2012 consid. 2.1 con rimando; Riemer, op. cit., n. 118 ad art. 84 CC; Grüninger, op. cit., n. 17 ad art.

84.

CC). Nella fattispecie è pacifico che i

ricorrenti non sono membri del consiglio di fondazione e nemmeno sono in

qualche modo beneficiari della fondazione. Costoro non pretendono neppure di

potersi trovare prima o poi

in una situazione che consenta loro di ottenere dalla fondazione una

prestazione o un altro vantaggio. RI 1 e RI 2 fondano il loro

interesse unicamente sulla circostan­za di essere eredi fu M__________ E__________.

a) A ben

vedere la qualità di erede di RI 1 appare dubbia, la di lui nonna materna avendo

rinunciato alla successione della sorella. Quanto al fatto di essere erede di un fondatore, ciò non basta – come detto

– per essere legittimati a presentare reclamo contro decisioni prese da un

consiglio di fondazione. Certo, nella ponderazione dei contrapposti interessi si

tiene conto della qualità di erede del reclamante, ma pur senza mostrarsi troppo esigenti o rigorosi occorre

una “particolare vicinanza” alla fattispecie, soprattutto in concreto, i

ricorrenti non essendo discendenti, bensì lontani parenti della fondatrice.

b) Nel caso precipuo, come ha accertato l'autorità di

vigilanza, i ricorrenti non sostanziano alcun interesse degno di protezio­ne

con riferimento alla loro qualità di agire, tranne valersi del loro statuto di

eredi. Essi non pretendono di avere intrattenu­to rapporti con la fondatrice

né di avere intrattenuto relazioni private o professionali con la corporazione

o di essersi impegnati in qualche modo per la medesima. Dagli atti poi nulla si

evince. Il desiderio dei ricorrenti di vedere rispettate le ultime volontà di M__________

E__________ appare invero comprensibile, ma un interesse puramen­te ideale non

basta per attestare un intenso legame o una stretta relazione con la prozia e

fondare così un interesse personale. Anche se parenti della fondatrice, i

ricorrenti non sono toccati dalla decisione della fondazione in misura e con

un'intensità maggiore rispetto agli altri cittadini “__________ o amanti

dell'arte” che hanno sottoscritto l'appello consegnato all'autorità di

vigilanza il 9 luglio 2019 (doc. H del ricorso). Riconoscere la legittimazione dei

ricorrenti in un caso del genere equivarrebbe, né più né meno, ad ammettere un'actio

popularis. Né il

reclamo all'autorità di vigilanza è dato per far valere eventuali pretese

successorie, come sembra addurre RI 2 (v. DTF 144 III 439 consid. 6.1 con

rimando alla sentenza del Tribunale federale 5A_828/2008 del 30 marzo 2009

consid. 1.4). E siccome dagli atti non risulta in concreto – come si è visto – una

particolare relazione personale dei ricorrenti con la fondatrice né alcun legame

oggettivo con la fondazione, la decisione presa dall'autorità di vigilanza, nel

senso di non entrare nel merito del reclamo per carenza di interesse legittimo,

resiste alla critica. Ne segue che il ricorso vede la sua sorte segnata, sen­za che occorra

interrogarsi oltre sulla proponibilità del recla­mo come tale o sulla sua

tempestività.

9.

Le spese del giudizio odierno seguono il principio della

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). I ricorrenti rifonderanno inoltre alla PI 1,

che ha agito per il tramite di una patrocinatrice, un'adeguata indennità per

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Non si pone invece problema di ripetibili all'autorità

di vigilanza, per altro nemmeno richieste.

10.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF). Trattandosi di una

causa di natura pecuniaria (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii), il

valore litigioso raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30 000.– ai

fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dei

ricorrenti in solido, che rifonderanno alla PI 1, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).