11.2020.139
Fondazioni: reclamo all'autorità di vigilanza contro azioni, omissioni o decisioni
20 agosto 2021Italiano20 min
Il consiglio di fondazione ha deciso inoltre l'acquisto, dalla Fondazione __________ di __________, della quota
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.139
Lugano
20 agosto 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire sul ricorso del 5 ottobre 2020 presentato da
RI 1 , e
RI 2
(ora patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 3 settembre 2020 dalla
CO 1
riguardo all'operato del consiglio della
PI 1,
(patrocinata dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il
pittore e scultore
__________ __________ (1892), uno dei massimi interpreti dell'espressionismo
svizzero, è vissuto sin dagli anni trenta del secolo scorso con la moglie M__________
(M__________ K__________, 1901), anch'essa scultrice, in una casa posta sulla
particella n. 1630 RFD di __________ (“Casa __________” in via __________). Ivi
egli è deceduto il 12 gennaio 1969. M__________ E__________ è deceduta ad __________
quasi dieci anni più tardi, il 22 ottobre 1978, lasciando un testamento olografo
del 26 maggio 1978 in cui ha istituito sua unica erede la costituenda PI 1.
Tale fondazione è stata iscritta nel registro di commercio il 19 luglio 1979
con il seguente fine (art. 2):
custodire, curare e rendere accessibile al pubblico,
senza fine utilitario, l'opera artistica di __________ __________ e di M__________
E__________ nella casa E__________ in __________;
dare la possibilità ad artisti, storici dell'arte, studenti
di storia dell'arte e psicologi, senza distinzione di nazionalità e religione,
di lavorare temporaneamente nella casa di via __________ ad __________, in
particolare per lavori di studio sull'opera di __________ __________ o di M__________
E__________, o per altre attività che perseguono uno scopo artistico analogo;
mettere
a disposizione del pubblico i locali di esposizione nella casa di via __________
ad __________ per esposizioni, concerti o conferenze, sotto la sorveglianza del
conservatore.
Nel 1980 la fondazione ha
aperto al pubblico il museo __________ nello stabile di via __________, nel cui
giardino sono tumulate le ceneri di __________ e M__________ E__________. Dal
16 febbraio 2012 la fondazione soggiace alla CO 1.
B. Il 22 febbraio 2019
il consiglio di fondazione, constatato che la gestione e la manutenzione
dell'immobile comportavano oneri finanziari viepiù gravosi, ha deciso la
vendita della Casa __________ e ha apportato varie modifiche all'atto di
fondazione, tra cui il seguente nuovo fine:
custodire, curare e rendere accessibile al pubblico,
senza fine utilitario, l'opera artistica di __________ __________ e di M__________
E__________ nella sede;
dare la possibilità ad
artisti, storici dell'arte, studenti di storia dell'arte psicologi, senza
distinzione di nazionalità e religione, di lavorare temporaneamente nella sede,
in particolare per lavori di studio sull'opera di __________ __________ e/o di M__________
E__________, o per altre attività che perseguono uno scopo artistico analogo.
Fatti
I locali di esposizione nella
sede possono essere messi a disposizione del pubblico, per esposizioni,
concerti o conferenze, sotto la sorveglianza del conservatore.
Il consiglio di fondazione ha deciso inoltre l'acquisto, dalla Fondazione __________ di __________, della quota
di un mezzo della particella n. 238 RFD di __________, situata in via __________
(nel nucleo del borgo), per fr. 1 400 000.– “allo scopo di garantire
alla Fondazione spazi più idonei e
confacenti al perseguimento del proprio scopo rispetto a quelli attualmente occupati
nell'immobile part. n. 1630 RFD di __________, in via __________”. Il 10
maggio 2019 la PI 1 ha poi venduto per fr. 4 300 000.–, compresa una donazione alla fondazione di fr. 300 000.–, la particella n. 1630 RFD alla società __________ SA di __________,
proprietaria del contiguo albergo “__________”, atto condizionato all'approvazione dell'autorità di vigilanza.
C. Con istanza del
27 maggio 2019 la PI 1 ha chiesto alla CO 1 di approvare, tra l'altro, la
vendita della particella n. 1630 RFD e la modifica del fine della fondazione. Il
30 giugno 2019 RI 1 e RI 2, abiatici di sorelle di M__________ E__________,
si sono rivolti a S__________ S__________, direttore della centrale a __________
della CO 1, manifestando il loro disappunto riguardo alla compravendita
immobiliare, in particolare per l'allontanamento delle opere di __________ e M__________
E__________ dal museo, e hanno chiesto di approfondire, prima di un'eventuale
approvazione delle modifiche all'atto di fondazione, gli aspetti giuridici e
culturali dell'operazione. Il 9 luglio 2019 sono state consegnate alla sede
ticinese della CO 1 1550 firme di cittadini contrari alla vendita della casa __________.
Le due iniziative non hanno avuto seguito.
D. Con decisione del 20 dicembre 2019 la CO 1 ha
autorizzato il nuovo fine statutario con la motivazione che “la modifica dello scopo si è resa necessaria per
permettere al consiglio di fondazione di trasferire l'attività museale presso
un altro immobile, considerato più confacente e strutturato per la visione e la
valorizzazione delle opere della fondazione”. Tale decisione è passata in
giudicato. La modifica dell'atto di fondazione è stata iscritta nel registro di
commercio il 19 febbraio 2020 e pubblicata sul Foglio Ufficio svizzero di
commercio il 24 febbraio successivo. Il trapasso di proprietà della particella
n. 1630 RFD alla __________ SA è stato iscritto nel registro fondiario il 25
febbraio 2020.
E. Il 3 giugno 2020 RI 1
e RI 2 si sono rivolti nuovamente alla centrale della CO 1 a __________,
chiedendo di sospendere la vendita della particella n. 1630 RFD di __________,
di annullare l'alienazione del fondo e di ripristinare lo scopo originario
della PI 1. L'atto è stato trasmesso alla sede ticinese della CO 1. Invitata a
presentare osservazioni, in un memoriale del 14 luglio 2020 la PI 1 ha proposto
di respingere le richieste, contestando la legittimazione attiva di RI 1 e RI 2.
F. Con decisione del 3
settembre 2020 l'autorità di vigilanza ha statuito come segue:
1. Sulla base delle considerazioni espresse in
precedenza, e relative al reclamo del 3 giugno 2020 per quanto ricevibile, la
sottoscritta Autorità di vigilanza decide di non entrare in materia.
2. In
via eccezionale non si richiede nessun emolumento per la presente decisione.
G. Contro la decisione
appena citata RI 1 e RI 2 sono insorti a questa Camera con un ricorso del 5
ottobre 2020 in cui chiedono di annullare il giudizio impugnato e di non
approvare la modifica del fine della fondazione. Nelle sue osservazioni del
12 novembre 2020 la CO 1 propone di respingere il ricorso. In un memoriale
del 7 dicembre 2020 la PI 1 postula la
reiezione del ricorso in ordine, subordinatamente nel merito. Con
replica del 27 gennaio 2021 i ricorrenti hanno
ribadito il loro punto di vista. Analoga posizione ha espresso la PI 1 in
una duplica del 1° marzo 2021.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dalla CO
1, autorità di vigilanza in materia di fondazioni a norma dell'art. 84 CC, sono
impugnabili entro 30 giorni a questa Camera (art. 48 lett. a n. 3 LOG,
art. 5 cpv. 2 della legge concernente la vigilanza degli istituti di previdenza
e sulle fondazioni: RL 852.100). Si applica la procedura cantonale
amministrativa (art. 5 cpv. 3 della legge medesima). Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
di RI 1 e RI 2 il 4 settembre 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________,
agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe
scaduto domenica 4 ottobre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù
dell'art. 13 cpv. 3 LPAmm. Introdotto il 5 ottobre 2020, ultimo giorno
utile, il ricorso in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Al memoriale i
ricorrenti accludono copia del testamento lasciato da M__________ E__________,
del 26 maggio 1978 (doc. A), il regolamento della fondazione allegato al
testamento, del 7 novembre 1978 (doc. B), due estratti del registro di
commercio (doc. C e O), una loro lettera del 30 giugno 2019 alla centrale della
CO 1 (doc. F), una lettera 8 luglio 2019 dell'ing. __________ __________
all'autorità di vigilanza (doc. G), un formulario per una raccolta di firme
(doc. H), una lettera 6 ottobre 2019 di M__________ M__________i e E__________
C__________ alla cen-trale della CO 1 (doc. I), la pubblicazione avvenuta il 18
settembre 2020 sul FUSC (doc. J), un loro
messaggio di posta elettronica del 21 aprile 2020 al direttore della
centrale (doc. K), una loro lettera del 4 maggio 2020 al presidente del
consiglio di fondazione (doc. L), un estratto del registro fondiario (doc. N) e
due articoli della __________, del 10 marzo e del 23 maggio 2020
(doc. P e Q). Alla replica essi uniscono dipoi un albero genealogico (doc. T), copia
di vari ritratti dei coniugi E__________ (doc. U) con un manifesto della
fondazione (doc. V). Il 7 e il 22 aprile 2021 hanno prodotto un'attestazione dell'ufficio dello stato civile di
__________ (doc. V1), due estratti di atti di morte (doc. W e X) e un
estratto dal registro della famiglia RI 1 (doc. Y). Nella misura in cui non
figurano già nel fascicolo trasmesso a questa Camera dall'autorità di
vigilanza, tali documenti sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio
che governa la procedura amministrativa (art. 70 cpv. 2 LPAmm).
Il richiamo dall'Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Locarno degli “atti ufficiali di
trapasso di proprietà e la cronologia della proprietà del fondo part. n. 1630
RFD __________”, così come il richiamo dall'Ufficio del registro di commercio
della copia dell'atto di fondazione del 7 novembre 1978 e del 20 dicembre 1979
non sussidiano per contro ai fini della decisione. Ciò premesso, giova passare
senza indugio all'emanazione del giudizio.
3.
Nella decisione
impugnata l'autorità di vigilanza ha rammentato anzitutto che un reclamo in
materia di fondazioni non è un'actio
popularis, sicché il reclamante
deve avere un interesse legittimo a procedere, “un interesse puramente
personale” non essendo sufficiente. Posto ciò, secondo l'autorità di vigilanza la
nozione di “vicinanza particolare”, necessaria per fondare la legittimazione al
reclamo, può essere riscontrata in beneficiari o in persone idealmente legate
all'attività della fondazione. Se non che, essa ha proseguito, nel caso in
esame RI 1 e RI 2 si sono limitati ad affermare di essere eredi legittimi di __________
e M__________ E__________, senza precisare “quale sia la necessaria vicinanza
alla fondazione per dimostrare la legittimazione a presentare un reclamo”. Per
di più, essa ha concluso, la fondazione in rassegna non ha beneficiari, “motivo
per cui non si intravede come possa sussistere il concetto di vicinanza
particolare”. Onde, in definitiva, la non entrata nel merito sul reclamo.
4.
RI 1 e RI 2 ribadiscono
la loro legittimazione a presentare reclamo all'autorità di vigilanza e, di conseguen-
za a interporre ricorso a
questa Camera, poiché, pur senza es-sere
beneficiari della fondazione, entrambi sono eredi legittimi della fondatrice M__________
E__________. Fanno valere così di poter vantare un particolare legame di
vicinanza alla medesima e “sicuramente un interesse a che il patrimonio della
stessa sia utilizzato secondo la sua volontà”. RI 2 rileva segnatamente che nel
testamento olografo del 26 maggio 1978 lasciato da M__________ E__________, sua
madre V__________ L__________-R__________ risultava beneficiaria di un legato fr. 20 000.– ove non fosse premorta alla
testatrice, mentre in caso di premorienza – ciò che è avvenuto – tale somma
sarebbe andata alla fondazione. Egli deduce quindi il proprio interesse legittimo
dal fatto di non avere impugnato tale legato “in quanto era d'accordo che
questi soldi andassero a favore della fondazione costituita dalla sua prozia
con uno scopo ben preciso”. Dal canto suo, RI 1 sostiene di avere un
particolare legame di vicinanza alla fondazione sulla base della sua parentela
con la fondatrice, di cui è pronipote.
5.
Trattandosi di vigilanza sulle fondazioni, il Codice civile
non prevede un reclamo all'autorità di vigilanza, ma sottopone le fondazioni
alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) cui esse appartengono
per destinazione (art. 84 cpv. 1 CC). Tanto meno è data un'actio
popularis (DTF 107 III 391
consid. 4). Per dottrina e giurisprudenza chi ha un interesse degno di
protezione è legittimato nondimeno a presentare reclamo all'autorità di
vigilanza (Stiftungsaufsichtsbeschwerde; plainte auprès de l'autorité
de surveillance) contro azioni o
omissioni della fondazione (DTF 144 III 438 consid. 6.1; Riemer in: Berner
Kommentar, edizione 2020, n. 117 ad
art. 84 CC; Grüninger in: Basler
Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 17 ad art. 84; Vez in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 17
ad art. 84; Meier, Droit civil
suisse, Droit des personnes, 2ª edizione, pag. 732 n. 1266; Pfister, La fondation,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2017, pag. 291 n. 853). L'autorità di vigilanza deve
vegliare infatti a che i beni di una
fondazione siano impiegati conformemente alle finalità della medesima (art. 84
cpv. 2 CC).
Un reclamo all'autorità di
vigilanza si configura perciò alla stregua di un rimedio giuridico sui
generis e conferisce qualità di parte a chiunque abbia un interesse
legittimo a procedere, compreso il diritto di ottenere una decisione (sentenza
del Tribunale federale 5A_97/2018 del 10 settembre 2018 consid. 2.1.1 non
pubblicato in DTF 144 III 433; Vez, op.
cit., n. 17 ad art. 84 CC). È dato quindi – come detto – contro azioni o
omissioni di una fondazione, ma anche contro decisioni prese dalla fondazione
stessa. Esso si differenzia da una
denuncia (Anzeige; dénonciation), la quale consiste nella facoltà
conferita a chiunque, anche sprovvisto di interesse legittimo, di rivolgersi
all'autorità di vigilanza; il denunciante però non ha qualità di parte al
procedimento e non può esigere che l'autorità di vigilanza dia seguito alla sua
segnalazione (I CCA, sentenza inc. 11.2019.32 del 26 febbraio 2019; v. anche Riemer, loc. cit., n. 119 ad art. 84 CC).
6.
Nel caso in esame RI
1.
e RI 2 hanno presentato reclamo all'autorità di vigilanza perché questa annullasse
la vendita della particella n. 1630 RFD di __________ e ripristinasse lo scopo
originario della PI 1. Essi rimproveravano al consiglio di fondazione di non
rispettare la volontà della fondatrice, di avere deciso la modifica del fine statutario
con una modalità “ingiustificata, ingiustificabile, sproporzionata e quindi
non solo inutile ma anche vagamente preoccupante”. Inoltre essi adombrano,
vista la composizione dei consigli di fondazione, un possibile conflitto
d'interessi tra la PI 1 e la fondazione __________ __________.
In realtà sulle questioni sollevate
nel reclamo l'autorità di vigilanza ha già statuito con decisione del 20
dicembre 2019, quando ha autorizzato il nuovo fine della PI 1 “necessario per
permettere al consiglio di fondazione di trasferire l'attività museale presso
un altro immobile, considerato più confacente e strutturato per la visione e la
valorizzazione delle opere della fondazione”. Tale decisione è passata in
giudicato, tant'è che la modifica dell'atto di fondazione è stata iscritta nel
registro di commercio il 19 febbraio 2020 ed è stata pubblicata sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio il 24 febbraio successivo. L'indomani, poi, il
trapasso di proprietà della particella n. 1630 RFD alla __________ SA è
stato iscritto nel registro fondiario. Nelle condizioni descritte v'è da
domandarsi se RI 1 e RI 2 non dovessero mettere in discussione tale decisione
facendo capo a rimedi giuridici straordinari del diritto amministrativo. Il
quesito potrebbe finanche rivelarsi determinante per la proponibilità del
reclamo, il quale non è esperibile per rimettere in causa questioni già risolte
in via definitiva. Sia come sia, in concreto l'autorità di vigilanza ha
ritenuto il reclamo di RI 1 e RI 2 in sé ammissibile, salvo negare ai
reclamanti la capacità di agire per carenza di interesse legittimo. Sotto
questo profilo conviene quindi esaminare, anche ai fini dell'attuale giudizio,
la legittimazione dei ricorrenti. Dovesse questa risultare data, si tornerà
sulla ricevibilità del ricorso.
7.
Intanto
ci si potrebbe domandare se il reclamo di RI 1 e RI 2 fosse tempestivo. Quantunque il diritto delle fondazioni non preveda un
termine entro cui presentare reclamo all'autorità di vigilanza, i principi
della certezza del diritto e della buona fede (art. 2 CC) impongono un limite
temporale, il quale è usualmente di 30 giorni, in analogia con gli art. 75 CC e
50.
della legge federale sulla procedura amministrativa (Riemer, loc. cit., n. 122 ad art. 84 CC; Grüninger, op. cit., n. 17 ad art.
84.
CC; Baumann Lorant, Die
Stiftungsaufsichtsbeschwerde in: SJZ 109/2013 pag. 522; Sprecher,
Stiftungsrecht, Zurigo/San Gallo 2017, pag. 120; v. anche sentenza del
Tribunale federale 5A_1055/2017 del 21 agosto 2018 consid. 2.1).
In
concreto la tempestività del reclamo, del 3 giugno 2020, appare a dir poco
dubbia, ove si pensi che già il 30 giugno 2019 RI 1 e RI 2 sapevano
della decisione presa il 22 febbraio 2019 dal consiglio di fondazione, tanto
che si sono rivolti quel giorno a S__________ S__________, direttore della centrale
a __________ della CO 1, chiedendo di approfondire gli aspetti giuridici e
culturali prima di approvare l'operazione immobiliare e le modifiche all'atto
di fondazione (doc. F di ricorso). Essi erano al corrente anche del fatto che
le modifiche all'atto di fondazione erano già state approvate. Prova ne sia che
in una lettera del 21 aprile 2020 a S__________ S__________ essi accennavano ad
articoli di stampa in cui figurava tale notizia (doc. K di appello). Per adesso
non è il caso, ad ogni modo, di esaminare oltre la tempestività del reclamo.
Conviene attenersi al tema della legittimazione. Sulla tempestività si tornerà
– se mai – in seguito.
8.
La legittimazione a presentare reclamo all'autorità
di vigilanza contro la decisione di una fondazione presuppone un interesse
personale determinato a che sia controllata l'attività degli organi di quella
fondazione. Dispone di tale interesse chi può trovarsi concretamente almeno una
volta in una situazione che gli consenta di ottenere dalla fondazione una
prestazione o un altro vantaggio. La legittimazione è riconosciuta pertanto ai beneficiari effettivi o potenziali della
fondazione, ma anche ai membri di minoranza del consiglio di fondazione, come pure
alla persona del fondatore. Riguardo agli eredi di quest'ultimo, il Tribunale
federale ha ricordato che in proposito la ponderazione degli interessi può rivelarsi
delicata, evocando un precedente in cui la legittimazione di un erede era stata
riconosciuta e un altro in cui essa era stata negata (DTF 144 III 439 consid.
6.1
con rinvii). Non configura un interesse legittimo, ad ogni buon conto, il mero
senso di responsabilità personale provata per la causa sostenuta in vita dal fondatore
o per il passato personale di lui, quanto meno in caso di fondazioni che non si
riferiscano a singoli individui e che non debbano erogare prestazioni in favore
di terzi (DTF 144 III 439 consid. 6.1 con rinvii). La legittimazione sussiste
così ove si ravvisi una “particolare vicinanza” alla fondazione in rassegna (sentenza
del Tribunale federale 9C_823/2011 del 23 marzo 2012 consid. 2.1 con rimando; Riemer, op. cit., n. 118 ad art. 84 CC; Grüninger, op. cit., n. 17 ad art.
84.
CC). Nella fattispecie è pacifico che i
ricorrenti non sono membri del consiglio di fondazione e nemmeno sono in
qualche modo beneficiari della fondazione. Costoro non pretendono neppure di
potersi trovare prima o poi
in una situazione che consenta loro di ottenere dalla fondazione una
prestazione o un altro vantaggio. RI 1 e RI 2 fondano il loro
interesse unicamente sulla circostanza di essere eredi fu M__________ E__________.
a) A ben
vedere la qualità di erede di RI 1 appare dubbia, la di lui nonna materna avendo
rinunciato alla successione della sorella. Quanto al fatto di essere erede di un fondatore, ciò non basta – come detto
– per essere legittimati a presentare reclamo contro decisioni prese da un
consiglio di fondazione. Certo, nella ponderazione dei contrapposti interessi si
tiene conto della qualità di erede del reclamante, ma pur senza mostrarsi troppo esigenti o rigorosi occorre
una “particolare vicinanza” alla fattispecie, soprattutto in concreto, i
ricorrenti non essendo discendenti, bensì lontani parenti della fondatrice.
b) Nel caso precipuo, come ha accertato l'autorità di
vigilanza, i ricorrenti non sostanziano alcun interesse degno di protezione
con riferimento alla loro qualità di agire, tranne valersi del loro statuto di
eredi. Essi non pretendono di avere intrattenuto rapporti con la fondatrice
né di avere intrattenuto relazioni private o professionali con la corporazione
o di essersi impegnati in qualche modo per la medesima. Dagli atti poi nulla si
evince. Il desiderio dei ricorrenti di vedere rispettate le ultime volontà di M__________
E__________ appare invero comprensibile, ma un interesse puramente ideale non
basta per attestare un intenso legame o una stretta relazione con la prozia e
fondare così un interesse personale. Anche se parenti della fondatrice, i
ricorrenti non sono toccati dalla decisione della fondazione in misura e con
un'intensità maggiore rispetto agli altri cittadini “__________ o amanti
dell'arte” che hanno sottoscritto l'appello consegnato all'autorità di
vigilanza il 9 luglio 2019 (doc. H del ricorso). Riconoscere la legittimazione dei
ricorrenti in un caso del genere equivarrebbe, né più né meno, ad ammettere un'actio
popularis. Né il
reclamo all'autorità di vigilanza è dato per far valere eventuali pretese
successorie, come sembra addurre RI 2 (v. DTF 144 III 439 consid. 6.1 con
rimando alla sentenza del Tribunale federale 5A_828/2008 del 30 marzo 2009
consid. 1.4). E siccome dagli atti non risulta in concreto – come si è visto – una
particolare relazione personale dei ricorrenti con la fondatrice né alcun legame
oggettivo con la fondazione, la decisione presa dall'autorità di vigilanza, nel
senso di non entrare nel merito del reclamo per carenza di interesse legittimo,
resiste alla critica. Ne segue che il ricorso vede la sua sorte segnata, senza che occorra
interrogarsi oltre sulla proponibilità del reclamo come tale o sulla sua
tempestività.
9.
Le spese del giudizio odierno seguono il principio della
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). I ricorrenti rifonderanno inoltre alla PI 1,
che ha agito per il tramite di una patrocinatrice, un'adeguata indennità per
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Non si pone invece problema di ripetibili all'autorità
di vigilanza, per altro nemmeno richieste.
10.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF). Trattandosi di una
causa di natura pecuniaria (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii), il
valore litigioso raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dei
ricorrenti in solido, che rifonderanno alla PI 1, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
–
.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).