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Decisione

11.2020.142

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: noleggio di impalcature

19 ottobre 2021Italiano17 min

__________”), costituita di 19 proprietà per piani (dalla n. 38 598 alla n. 38 616)

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.142

Lugano

19 ottobre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa inc. OR.2019.155 (ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, promos­sa con petizione del 14 agosto 2019 dalla

AP 1

ora in

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinata

dagli avvocati

e

PA 2 ),

giudicando

sull'appello dell'8 ottobre 2020 presentato dalla AP 1 contro la sentenza

emessa dal Pretore il 7 settembre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. L'impresa generale C__________

SA ha commissionato il 6 febbraio 2015 alla ditta AP 1 l'installazione di

impalcature destinate alla ristrutturazione

di un edificio posto sulla particella n. 125 RFD di __________ (“palazzo

__________”), costituita di 19 proprietà per piani (dalla n. 38 598 alla n. 38 616)

a quel tempo appartenenti tutte alla ditta F__________ SA. Il costo di quelle

opere ammontava a fr. 46 629.20. In

seguito al fallimento della C__________ SA, pronunciato il 14 ottobre 2015

dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, l'impresa generale Fo__________

__________ __________ AG di __________ (FL), succursale di __________, è

subentrata dal 1° dicembre 2015 quale committente. Le impalcature sono

state montate nel gennaio del 2016. Per l'esecuzione di tali opere e di altri lavori a regia la AP 1 ha fatturato

fr. 49 198.03 complessivi, La Fo__________ __________

__________ AG ha versato acconti per fr. 10 470.–.

La differenza di fr. 38 728.03, è

rimasta insoluta. Dall'inizio del 2018 tutte le

proprietà per piani appartengono alla AO 1 AG di __________.

B. Adito il 3 maggio

2019 dalla AP 1, con sentenza del 14 giugno 2019 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 3, ha confermato l'iscrizione provvisoria delle seguenti

ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori decretate il 7 maggio 2019 senza contraddittorio (inc. CA.2019.184):

– fr. 201.90 sulla proprietà per piani n. 38 598;

fr. 201.90 sulla proprietà per piani n. 38

599;

– fr. 242.25 sulla proprietà per piani n.

38 600;

– fr. 3149.55 sulla proprietà per piani n.

38 601;

– fr. 1453.65 sulla proprietà per piani n.

38 602;

– fr. 1130.60 sulla proprietà per piani n.

38 603;

– fr. 1897.80 sulla proprietà per piani n.

38 604;

– fr. 2099.70 sulla proprietà per piani n.

38 605;

– fr. 3028.45 sulla proprietà per piani n.

38 606;

– fr. 2907.30 sulla proprietà per piani n.

38 607;

– fr. 1857.45 sulla proprietà per piani n.

38 608;

– fr. 3432.20 sulla proprietà per piani n.

38 609;

– fr. 2624.65 sulla proprietà per piani n.

38 610;

– fr. 2220.85 sulla proprietà per piani n.

38 611;

– fr. 2745.80 sulla proprietà per piani n.

38 612;

– fr. 2624.65 sulla proprietà per piani n.

38 613;

– fr. 2907.30 sulla proprietà per piani n.

38 614;

– fr. 2463.10 sulla proprietà per piani n.

38 615

– fr. 3189.95 sulla proprietà per piani n.

38 616.

All'istante il Pretore ha

assegnato inoltre un termine di 60 giorni per promuovere la causa volta

all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali. Le spese di complessivi fr.

1000.– sono state poste a

carico dell'istante, “riservata

una diversa ripartizione in sede di merito”. Non sono state assegnate ripetibili (inc. SO.2019.2155).

C. Il

14 agosto 2019 la AP 1 ha convenuto la AO 1

davanti al medesimo Pretore, postulando l'iscrizione definitiva di un'ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 40 379.– con interessi al 5% dal 16 aprile 2019, da ripartire sulle citate

proprietà per piani conformemente alla sentenza

del 14 giugno precedente. Accertato che

l'attrice aveva introdotto un tentativo di conciliazione nei confronti della Fo__________

__________ __________ AG per ottenere il pagamento della mercede di fr. 42 131.– con interessi al 5% dal 16 aprile 2019, il Pretore ha sospeso il

26 agosto 2019 la procedura di iscrizione definitiva delle ipoteche legali.

Constatato poi che, ottenuta l'autorizzazione ad agire, la AP 1 aveva promosso

il 22 gennaio 2020 la causa creditoria contro la committente, egli ha

riattivato la procedura di iscrizione definitiva delle ipoteche legali,

assegnando all'AO 1 un termine di 30 giorni – poi prorogato – per presentare un

memoriale di risposta. Nel proprio allegato del 10 giugno 2020 la convenuta si è rimessa al giudizio del

Pretore. In una replica del 25 giugno 2020 l'attrice ha ribadito il suo punto

di vista. Il 1° luglio 2020 il Pretore ha comunicato alle parti che avrebbe

emanato la decisione sulla base degli atti “senza ulteriori formalità (art. 256

cpv. 1 CPC), la causa risultando matura per il giudizio”.

D. Statuendo con

sentenza del 7 settembre 2020, il Pretore ha respinto la petizione e ha

ordinato, al passaggio in giudicato della sua decisione, la cancellazione delle iscrizioni provvisorie

decretate il 14 giugno 2019. Le spese

processuali di fr. 2500.–

(comprese quelle della procedura d'iscrizione provvisoria) sono state poste a

carico dell'attrice. Non sono state assegnate ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata la AP 1 è insor­ta a questa Camera con un appello dell'8

ottobre 2020 nel quale chie­de di riformare la decisione impugnata accogliendo

la sua petizione e iscrivendo le 19 ipoteche legali in via definitiva. Nelle

sue osservazioni del 26 novembre 2020 lAO 1 conclude per la reiezione

dell'appello.

F. Nel

frattempo, quello stesso 7 settembre 2020, il Pretore ha condannato la Fo__________

__________ __________ AG a versare alla AP 1 Sagl fr. 42 131.– con interessi al 5% dal 15 gennaio 2016 su fr. 7448.30, al 5% dal 13

ottobre 2018 su fr.

23 114.–, al 5% dal 12 giugno 2019 su fr. 2917.– e al

5% dal 2 luglio 2019 su fr. 486.– (inc. OR.2020.14). Tale decisione è passata

in giudicato.

Considerando

Considerandi

in diritto 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria

sono impugnabili mediante appello (art. 308 cpv.

1.

lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si

tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiun-gesse

fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare complessivo delle ipoteche legali

controverse in prima sede (fr. 40 379.–). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore

dell'attrice l'8 settembre 2020. Introdotto

l'8 ottobre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esa­me è pertanto

ricevibile.

2.

All'appello

l'attrice acclude una copia della sentenza 7 settembre 2020 con cui il Pretore

ha condannato la Fo__________ __________ __________ AG a versarle fr. 42 131.–

oltre interessi e ha rigettato in via definitiva l'opposizione sollevata da

quella ditta a un precetto esecutivo n. __________ emesso dal­l'Ufficio

esecuzione di Mendrisio (inc. OR.2020.14). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se

vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non

era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto

delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza in

questione è stata emanata lo stesso giorno della decisione impugnata. Si tratta

quindi di un atto ricevibile, di cui si terrà conto nella misura in cui

apparirà utile per il giudizio. Quan­to al richiamo dei carteg­gi relativi alla procedura d'iscrizione provvisoria (inc. CA.2019.184

e SO.2019.2155), tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera, di

modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Il richiamo del fascicolo inerente

all'azione creditoria promossa dall'attrice nei confronti della committente (inc.

OR.2020.14) non è per contro di rilievo ai fini del giudizio, sufficiente

essendo la sentenza già acquisita agli atti.

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore, riassunta la cronistoria della fattispecie, ha

constatato anzitutto che la convenuta, “dichiarando

di non essere a conoscenza degli accordi intervenuti tra l'attrice e la committente”,

si rimetteva a giudizio. Egli ha ricordato poi che

mentre il montaggio e lo smontaggio di impalcature rientrano fra i lavori

garantiti dall'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC, il nolo di simili installazioni “non

può essere assimilato alla fornitura di materiali

da costruzione o di

impianti” e non beneficia dunque del diritto a un'ipoteca legale, come ha già avuto modo di decidere

questa Camera nel caso di una gru e di un quadro elettrico di cantiere (sentenza

inc. 11.2018.14 del 28 novembre 2018). Premesso ciò, egli ha rilevato come

l'attrice aves­se “chiaramente indicato che i crediti di cui ai doc. O, Q e T

deriverebbero dal mancato pagamento di costi di noleggio”, che la pretesa di

fr. 8165.73 (non ancora fatturata) comprende anch'es­sa costi di noleggio

dal 18 al 31 marzo 2019, oltre a “una non meglio pre-cisata regia del

26.

marzo 2019 (doc. M, V e Z)” e che stando al

doc. 9 l'interessata risulta avere provveduto il 26 marzo 2019 “ad innalzare un

ponteggio e a eseguire la protezione di una sca­la” a un costo non precisato o

accertabile sulla base degli atti. In circostanze del genere il primo giudice

ha respinto la petizione.

4.

Controversa è unicamente la

questione di sapere, in concreto, se le prestazioni dell'attrice diano diritto all'iscrizione

di un'ipote­ca legale degli artigiani e imprenditori. L'appellante lamenta che per

respingere la petizione il Pretore si è fondato sulla citata sentenza 28 novembre 2018 di questa Camera (inc. 11.2018.14), mentre

il caso in esame sarebbe completamente diverso già per il fatto che, rispetto

alle impalcature, il nolo di

una gru o di un quadro elettrico concerne una prestazione non menzionata dalla

legge e non è in stretta connessione con il fondo o con l'opera. Per l'appellante

invece non solo il montaggio e lo smontaggio di impalcature devono beneficiare

di un'ipoteca legale, ma anche “la messa a disposizione delle stesse durante la costruzione

del fondo (noleggio)”. Tanto più – essa soggiunge – che per il

Tribunale federale si tratta di una prestazione secondaria “del tutto

imprescindibile per poter concretizzare un progetto edilizio”, una prestazione

destinata a servire una concreta opera in corso, “studiata individualmente per

la stessa e orientata verso quest'ultima, indipendentemente dal fatto che ad

opera conclusa il ponteggio potrà essere riutilizzato per altre opere”.

A parere dell'attrice,

pertanto, la nozione di montaggio di impalcature che dà il diritto alla costituzione

di un'ipoteca legale comprende “l'intera prestazione lavorativa del ponteggiatore”

riferita a tutto il periodo in cui l'impalcatura rimane connessa

con l'opera in costruzione. Relativamente alla som­ma garantita dall'ipoteca, l'appellante fa

valere poi che l'importo di fr. 40 379.–, in cui è compreso quello di fr.

8165.73

indicato dal Pretore, non è stato contestato dalla convenuta e che con

in esito all'azione creditoria le è stato riconosciuto un credito di fr. 42 131.– nei confronti della committente. In sostanza essa chiede così di

accogliere la petizione e di iscrivere le 19 ipoteche legali in via definitiva.

5.

L'azione

dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione di

un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, oltre all'importo da essa

garantito. Nella relativa procedura

il giudice verifica tali presupposti con pieno potere cognitivo e non solo a livello di mera verosimiglianza,

come nel quadro di un'iscrizione provvisoria. Contrariamente

all'opinione dell'appellante, pertanto, il fatto che il Pretore abbia accolto

la richiesta di iscrizione provvisoria con potere cognitivo limitato alla

verosimiglian­za non significa che egli non potesse respingere la richiesta di

iscrizione definitiva con pieno potere di cognizione. Quanto al­l'ammontare del

credito garantito da pegno, nel caso specifico,

l'azione creditoria nei confronti della Fo__________ __________ __________ AG è

stata accolta dal Pretore, che – come detto – ha condannato la ditta a versare

alla AP 1 la somma di fr. 42 131.– con interessi. E tale

sentenza è passata in giudicato (sopra, lett. F), di modo che per quel che

riguarda l'ammontare del credito questa Camera è legata al dispositivo di quella

decisione.

6.

Nel caso in esame l'attrice si è impegnata contro

remunerazio­ne a montare impalcature proprie, a cederne l'uso alla committente

e a smontarle alla fine dei lavori. Tale contratto si qualifica come installazione

di ponteggi di carattere tipico (typischer Gerüstvertrag; contrat d'échafaudage typique). In un primo tem­po il Tribunale federale aveva stabilito che l'installazione di impalcature

necessarie per la costruzione di un ponte in calcestruz­zo fosse soggetta alle norme

sul contratto d'appalto (DTF 113 II 266 consid. 2a). Tale orientamento è stato

criticato dalla dottrina, che ravvisa essenzialmente in simile negozio

giuridico un contratto di locazione con elementi del contratto d'appalto,

ovvero un contratto misto (Gauch,

Der Werkvertrag, 6ª edizione, pag. 166 n. 358 e 359; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2ª

edizione, n. 19 ad art. 363), tanto che in una successiva sentenza il Tribunale federale

ha lasciato indecisa la questione legata alla qualifica del contratto (DTF 131

III 301 consid. 2.1 con rinvii alla dottrina dissenziente).

Sia

come sia, secondo l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC danno diritto di ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale i crediti di

artigiani o imprenditori per – tra l'altro – il montaggio di impalcature. Tale nozione va intesa in senso lato, giacché comprende tanto il montaggio, in una o più fasi,

quanto gli adattamenti e le modifiche apportate al ponteggio durante l'avanzamento

del cantiere, così come l'opera di smontaggio (Schumacher, Das Bauhandwerker­pfandrecht,

Ergänzungs­band zur 3. Auflage,

Zurigo/ Basilea/Gi­nevra 2011, pag. 53 n. 150 e in: Handkommentar zum Schweizer

Privatrecht, Zurigo 2016, n. 10d ad art. 837 CC; Steinauer, Les droits réels,

vol. III, 4ª edizione, pag. 303 n. 2874; Thurnherr, Das revidierte Bauhandwerker­pfandrecht

– zu wenig Neues, aber noch mehr Problematisches? in: ZGBR/RNRF

93/2012 pag. 76 e in: Basler Kommentar, ZGB II,

6ª edizione, n. 5a ad art. 839/840; Carron/Fellay,

L'hypothè­que légale des artisans et entrepreneurs: ce qui chan­ge et ce qui

reste, in:

Bohnet, Le nouveau droit de l'hypothèque légale

des artisans et entrepreneurs, Basilea/Neuchâtel 2012, pag. 18 n. 53).

Più delicata è la questione di sapere se anche il noleggio,

ovvero la messa a disposizione di impalcature durante la fase di cantie­re, dia

diritto a un'ipoteca legale giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. Ora, come ha ricordato il Pretore, questa Camera ha già

avuto modo di stabilire che il nolo di una gru o un quadro elettrico non è

assimilabile alla fornitura di materiali da costruzione o di impianti né rientra nella nozione di “lavori

simili” a mente dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. Tale prestazione non dà

diritto quindi a un'ipote­ca legale dell'artigiano o imprenditore (sentenza

inc. 11.2018.14 del 28 novembre 2018 consid. 4 e 5, pubblicati in: RtiD II-2019

pag. 687 n. 14c). Quanto alle impalcature, per Streiff il noleggio indipendente di ponteggi (selbständige Gerüstmiete) non beneficia di

ipoteca legale, poiché non costituisce né l'esecuzione di un lavoro né la

fornitura di lavoro o materiale (in: Das neue Bauhandwerker­pfandrecht,

Wetzikon 2011, pag. 44).

Più in genera­le, Schumacher (Das Bauhandwerkerpfandrecht,

3ª edizione, pag. 119 n. 326) e Thurnherr (in: Basler Kommentar, ZGB

II, 6ª edizione, n. 6 ad

art. 839/840) affermano che la locazione di installazioni da cantiere (tra

cui rientrano le impalcature: DTF 131 III 305 consid. 4.1) non dà

diritto a pegno. Tale punto di vista è condiviso dall'Handelsgericht del

Canton Zurigo (sentenza HE190203-O del 25 settembre 2019 consid. 4.2

con rinvio a Thurnherr). Uno dei

criteri per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca

legale

è pur sempre quello per cui l'artigiano o imprenditore deve avere prestato

lavoro, ciò che è appunto il caso per il montaggio, la

modifica in corso d'opera e lo smontaggio dei ponteggi, mentre il noleggiatore

non esegue lavoro alcuno, limitandosi a mettere a disposizione l'impalcatura.

Né la riforma legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2012 ha inteso

estendere la natura delle prestazioni al beneficio del noto privilegio. Anzi,

per il legislatore la concezio­ne di base dell’ipoteca legale non è stata modificata,

giacché hanno diritto all'ipoteca legale l'artigiano e l'imprenditore che hanno

fornito materiale e lavoro o lavoro soltanto (cfr. DTF 136 III 13

consid. 6; Schumacher, op. cit., Ergänzungs­band zur

3.

Auflage, pag. 39 segg. n.

101.

segg.).

7.

Quanto

alla som­ma garantita dall'ipoteca,

l'appellante fa valere che l'importo di fr.

40.

379.–, in cui è

compreso quello di fr. 8165.73 indicato dal Pretore, non è stato

contestato dalla convenuta e che in esito all'azione creditoria le è stato

riconosciuto un credito di fr. 42 131.– nei confronti della committente. Il che

è vero. Dandosi prestazioni che beneficiano dell'ipoteca legale e prestazioni

che non ne beneficiano, pur eseguite sulla base di un solo contratto,

incombe tuttavia all'artigiano o imprenditore allestire un conteggio separato

riguardo all'ammontare della relativa

garanzia. In concreto l'interessata

non precisa – né gli atti permettono di appurare – quali crediti essa

vanti per le prestazioni al beneficio del privilegio (montaggio e smontaggio

delle impalcature). In mancanza di una tale quantificazione la decisione del

Pretore di respingere la petizione resiste alla critica. Considerato che

l'invito all'ufficiale del registro fondiario di cancellare l'iscrizione

provvisoria decretata dal Pretore va confermato e che il passaggio in giudicato

dell'attuale sentenza avviene già al momento della sua notifica (DTF 146 III

287.

consid. 2.3.4), si giustifica in ogni modo di precisare che l'ufficiale del

registro fondiario eseguirà l'ordine del Pretore non appena sarà decorso

infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di

ricor­so, dopo che il Tribunale federale avrà respinto il ricorso.

8.

Le spese del giudizio odierno seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla

controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un

patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla

stringatezza del memoriale.

9.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di

fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. L'ufficiale del registro

fondiario eseguirà l'ordine impartito dal Pretore non appena sarà decorso

infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di

ricor­so, dopo che il Tribunale federale avrà respinto il ricorso.

3. Le spese processuali fr. 3500.–

sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.–

per ripetibili.

4. Notificazione a:

– ;

– avvocati e .

Comunicazione

a:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3;

– Ufficio del registro

fondiario del Distretto di Lugano.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).