11.2020.142
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: noleggio di impalcature
19 ottobre 2021Italiano17 min
__________”), costituita di 19 proprietà per piani (dalla n. 38 598 alla n. 38 616)
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.142
Lugano
19 ottobre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa inc. OR.2019.155 (ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione del 14 agosto 2019 dalla
AP 1
ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata
dagli avvocati
e
PA 2 ),
giudicando
sull'appello dell'8 ottobre 2020 presentato dalla AP 1 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 7 settembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. L'impresa generale C__________
SA ha commissionato il 6 febbraio 2015 alla ditta AP 1 l'installazione di
impalcature destinate alla ristrutturazione
di un edificio posto sulla particella n. 125 RFD di __________ (“palazzo
__________”), costituita di 19 proprietà per piani (dalla n. 38 598 alla n. 38 616)
a quel tempo appartenenti tutte alla ditta F__________ SA. Il costo di quelle
opere ammontava a fr. 46 629.20. In
seguito al fallimento della C__________ SA, pronunciato il 14 ottobre 2015
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, l'impresa generale Fo__________
__________ __________ AG di __________ (FL), succursale di __________, è
subentrata dal 1° dicembre 2015 quale committente. Le impalcature sono
state montate nel gennaio del 2016. Per l'esecuzione di tali opere e di altri lavori a regia la AP 1 ha fatturato
fr. 49 198.03 complessivi, La Fo__________ __________
__________ AG ha versato acconti per fr. 10 470.–.
La differenza di fr. 38 728.03, è
rimasta insoluta. Dall'inizio del 2018 tutte le
proprietà per piani appartengono alla AO 1 AG di __________.
B. Adito il 3 maggio
2019 dalla AP 1, con sentenza del 14 giugno 2019 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, ha confermato l'iscrizione provvisoria delle seguenti
ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori decretate il 7 maggio 2019 senza contraddittorio (inc. CA.2019.184):
– fr. 201.90 sulla proprietà per piani n. 38 598;
–
fr. 201.90 sulla proprietà per piani n. 38
599;
– fr. 242.25 sulla proprietà per piani n.
38 600;
– fr. 3149.55 sulla proprietà per piani n.
38 601;
– fr. 1453.65 sulla proprietà per piani n.
38 602;
– fr. 1130.60 sulla proprietà per piani n.
38 603;
– fr. 1897.80 sulla proprietà per piani n.
38 604;
– fr. 2099.70 sulla proprietà per piani n.
38 605;
– fr. 3028.45 sulla proprietà per piani n.
38 606;
– fr. 2907.30 sulla proprietà per piani n.
38 607;
– fr. 1857.45 sulla proprietà per piani n.
38 608;
– fr. 3432.20 sulla proprietà per piani n.
38 609;
– fr. 2624.65 sulla proprietà per piani n.
38 610;
– fr. 2220.85 sulla proprietà per piani n.
38 611;
– fr. 2745.80 sulla proprietà per piani n.
38 612;
– fr. 2624.65 sulla proprietà per piani n.
38 613;
– fr. 2907.30 sulla proprietà per piani n.
38 614;
– fr. 2463.10 sulla proprietà per piani n.
38 615
– fr. 3189.95 sulla proprietà per piani n.
38 616.
All'istante il Pretore ha
assegnato inoltre un termine di 60 giorni per promuovere la causa volta
all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali. Le spese di complessivi fr.
1000.– sono state poste a
carico dell'istante, “riservata
una diversa ripartizione in sede di merito”. Non sono state assegnate ripetibili (inc. SO.2019.2155).
C. Il
14 agosto 2019 la AP 1 ha convenuto la AO 1
davanti al medesimo Pretore, postulando l'iscrizione definitiva di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 40 379.– con interessi al 5% dal 16 aprile 2019, da ripartire sulle citate
proprietà per piani conformemente alla sentenza
del 14 giugno precedente. Accertato che
l'attrice aveva introdotto un tentativo di conciliazione nei confronti della Fo__________
__________ __________ AG per ottenere il pagamento della mercede di fr. 42 131.– con interessi al 5% dal 16 aprile 2019, il Pretore ha sospeso il
26 agosto 2019 la procedura di iscrizione definitiva delle ipoteche legali.
Constatato poi che, ottenuta l'autorizzazione ad agire, la AP 1 aveva promosso
il 22 gennaio 2020 la causa creditoria contro la committente, egli ha
riattivato la procedura di iscrizione definitiva delle ipoteche legali,
assegnando all'AO 1 un termine di 30 giorni – poi prorogato – per presentare un
memoriale di risposta. Nel proprio allegato del 10 giugno 2020 la convenuta si è rimessa al giudizio del
Pretore. In una replica del 25 giugno 2020 l'attrice ha ribadito il suo punto
di vista. Il 1° luglio 2020 il Pretore ha comunicato alle parti che avrebbe
emanato la decisione sulla base degli atti “senza ulteriori formalità (art. 256
cpv. 1 CPC), la causa risultando matura per il giudizio”.
D. Statuendo con
sentenza del 7 settembre 2020, il Pretore ha respinto la petizione e ha
ordinato, al passaggio in giudicato della sua decisione, la cancellazione delle iscrizioni provvisorie
decretate il 14 giugno 2019. Le spese
processuali di fr. 2500.–
(comprese quelle della procedura d'iscrizione provvisoria) sono state poste a
carico dell'attrice. Non sono state assegnate ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8
ottobre 2020 nel quale chiede di riformare la decisione impugnata accogliendo
la sua petizione e iscrivendo le 19 ipoteche legali in via definitiva. Nelle
sue osservazioni del 26 novembre 2020 lAO 1 conclude per la reiezione
dell'appello.
F. Nel
frattempo, quello stesso 7 settembre 2020, il Pretore ha condannato la Fo__________
__________ __________ AG a versare alla AP 1 Sagl fr. 42 131.– con interessi al 5% dal 15 gennaio 2016 su fr. 7448.30, al 5% dal 13
ottobre 2018 su fr.
23 114.–, al 5% dal 12 giugno 2019 su fr. 2917.– e al
5% dal 2 luglio 2019 su fr. 486.– (inc. OR.2020.14). Tale decisione è passata
in giudicato.
Considerando
Considerandi
in diritto 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria
sono impugnabili mediante appello (art. 308 cpv.
1.
lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si
tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiun-gesse
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare complessivo delle ipoteche legali
controverse in prima sede (fr. 40 379.–). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore
dell'attrice l'8 settembre 2020. Introdotto
l'8 ottobre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2.
All'appello
l'attrice acclude una copia della sentenza 7 settembre 2020 con cui il Pretore
ha condannato la Fo__________ __________ __________ AG a versarle fr. 42 131.–
oltre interessi e ha rigettato in via definitiva l'opposizione sollevata da
quella ditta a un precetto esecutivo n. __________ emesso dall'Ufficio
esecuzione di Mendrisio (inc. OR.2020.14). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se
vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non
era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza in
questione è stata emanata lo stesso giorno della decisione impugnata. Si tratta
quindi di un atto ricevibile, di cui si terrà conto nella misura in cui
apparirà utile per il giudizio. Quanto al richiamo dei carteggi relativi alla procedura d'iscrizione provvisoria (inc. CA.2019.184
e SO.2019.2155), tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera, di
modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Il richiamo del fascicolo inerente
all'azione creditoria promossa dall'attrice nei confronti della committente (inc.
OR.2020.14) non è per contro di rilievo ai fini del giudizio, sufficiente
essendo la sentenza già acquisita agli atti.
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore, riassunta la cronistoria della fattispecie, ha
constatato anzitutto che la convenuta, “dichiarando
di non essere a conoscenza degli accordi intervenuti tra l'attrice e la committente”,
si rimetteva a giudizio. Egli ha ricordato poi che
mentre il montaggio e lo smontaggio di impalcature rientrano fra i lavori
garantiti dall'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC, il nolo di simili installazioni “non
può essere assimilato alla fornitura di materiali
da costruzione o di
impianti” e non beneficia dunque del diritto a un'ipoteca legale, come ha già avuto modo di decidere
questa Camera nel caso di una gru e di un quadro elettrico di cantiere (sentenza
inc. 11.2018.14 del 28 novembre 2018). Premesso ciò, egli ha rilevato come
l'attrice avesse “chiaramente indicato che i crediti di cui ai doc. O, Q e T
deriverebbero dal mancato pagamento di costi di noleggio”, che la pretesa di
fr. 8165.73 (non ancora fatturata) comprende anch'essa costi di noleggio
dal 18 al 31 marzo 2019, oltre a “una non meglio pre-cisata regia del
26.
marzo 2019 (doc. M, V e Z)” e che stando al
doc. 9 l'interessata risulta avere provveduto il 26 marzo 2019 “ad innalzare un
ponteggio e a eseguire la protezione di una scala” a un costo non precisato o
accertabile sulla base degli atti. In circostanze del genere il primo giudice
ha respinto la petizione.
4.
Controversa è unicamente la
questione di sapere, in concreto, se le prestazioni dell'attrice diano diritto all'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. L'appellante lamenta che per
respingere la petizione il Pretore si è fondato sulla citata sentenza 28 novembre 2018 di questa Camera (inc. 11.2018.14), mentre
il caso in esame sarebbe completamente diverso già per il fatto che, rispetto
alle impalcature, il nolo di
una gru o di un quadro elettrico concerne una prestazione non menzionata dalla
legge e non è in stretta connessione con il fondo o con l'opera. Per l'appellante
invece non solo il montaggio e lo smontaggio di impalcature devono beneficiare
di un'ipoteca legale, ma anche “la messa a disposizione delle stesse durante la costruzione
del fondo (noleggio)”. Tanto più – essa soggiunge – che per il
Tribunale federale si tratta di una prestazione secondaria “del tutto
imprescindibile per poter concretizzare un progetto edilizio”, una prestazione
destinata a servire una concreta opera in corso, “studiata individualmente per
la stessa e orientata verso quest'ultima, indipendentemente dal fatto che ad
opera conclusa il ponteggio potrà essere riutilizzato per altre opere”.
A parere dell'attrice,
pertanto, la nozione di montaggio di impalcature che dà il diritto alla costituzione
di un'ipoteca legale comprende “l'intera prestazione lavorativa del ponteggiatore”
riferita a tutto il periodo in cui l'impalcatura rimane connessa
con l'opera in costruzione. Relativamente alla somma garantita dall'ipoteca, l'appellante fa
valere poi che l'importo di fr. 40 379.–, in cui è compreso quello di fr.
8165.73
indicato dal Pretore, non è stato contestato dalla convenuta e che con
in esito all'azione creditoria le è stato riconosciuto un credito di fr. 42 131.– nei confronti della committente. In sostanza essa chiede così di
accogliere la petizione e di iscrivere le 19 ipoteche legali in via definitiva.
5.
L'azione
dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, oltre all'importo da essa
garantito. Nella relativa procedura
il giudice verifica tali presupposti con pieno potere cognitivo e non solo a livello di mera verosimiglianza,
come nel quadro di un'iscrizione provvisoria. Contrariamente
all'opinione dell'appellante, pertanto, il fatto che il Pretore abbia accolto
la richiesta di iscrizione provvisoria con potere cognitivo limitato alla
verosimiglianza non significa che egli non potesse respingere la richiesta di
iscrizione definitiva con pieno potere di cognizione. Quanto all'ammontare del
credito garantito da pegno, nel caso specifico,
l'azione creditoria nei confronti della Fo__________ __________ __________ AG è
stata accolta dal Pretore, che – come detto – ha condannato la ditta a versare
alla AP 1 la somma di fr. 42 131.– con interessi. E tale
sentenza è passata in giudicato (sopra, lett. F), di modo che per quel che
riguarda l'ammontare del credito questa Camera è legata al dispositivo di quella
decisione.
6.
Nel caso in esame l'attrice si è impegnata contro
remunerazione a montare impalcature proprie, a cederne l'uso alla committente
e a smontarle alla fine dei lavori. Tale contratto si qualifica come installazione
di ponteggi di carattere tipico (typischer Gerüstvertrag; contrat d'échafaudage typique). In un primo tempo il Tribunale federale aveva stabilito che l'installazione di impalcature
necessarie per la costruzione di un ponte in calcestruzzo fosse soggetta alle norme
sul contratto d'appalto (DTF 113 II 266 consid. 2a). Tale orientamento è stato
criticato dalla dottrina, che ravvisa essenzialmente in simile negozio
giuridico un contratto di locazione con elementi del contratto d'appalto,
ovvero un contratto misto (Gauch,
Der Werkvertrag, 6ª edizione, pag. 166 n. 358 e 359; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2ª
edizione, n. 19 ad art. 363), tanto che in una successiva sentenza il Tribunale federale
ha lasciato indecisa la questione legata alla qualifica del contratto (DTF 131
III 301 consid. 2.1 con rinvii alla dottrina dissenziente).
Sia
come sia, secondo l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC danno diritto di ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale i crediti di
artigiani o imprenditori per – tra l'altro – il montaggio di impalcature. Tale nozione va intesa in senso lato, giacché comprende tanto il montaggio, in una o più fasi,
quanto gli adattamenti e le modifiche apportate al ponteggio durante l'avanzamento
del cantiere, così come l'opera di smontaggio (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
Ergänzungsband zur 3. Auflage,
Zurigo/ Basilea/Ginevra 2011, pag. 53 n. 150 e in: Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, Zurigo 2016, n. 10d ad art. 837 CC; Steinauer, Les droits réels,
vol. III, 4ª edizione, pag. 303 n. 2874; Thurnherr, Das revidierte Bauhandwerkerpfandrecht
– zu wenig Neues, aber noch mehr Problematisches? in: ZGBR/RNRF
93/2012 pag. 76 e in: Basler Kommentar, ZGB II,
6ª edizione, n. 5a ad art. 839/840; Carron/Fellay,
L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: ce qui change et ce qui
reste, in:
Bohnet, Le nouveau droit de l'hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs, Basilea/Neuchâtel 2012, pag. 18 n. 53).
Più delicata è la questione di sapere se anche il noleggio,
ovvero la messa a disposizione di impalcature durante la fase di cantiere, dia
diritto a un'ipoteca legale giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. Ora, come ha ricordato il Pretore, questa Camera ha già
avuto modo di stabilire che il nolo di una gru o un quadro elettrico non è
assimilabile alla fornitura di materiali da costruzione o di impianti né rientra nella nozione di “lavori
simili” a mente dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. Tale prestazione non dà
diritto quindi a un'ipoteca legale dell'artigiano o imprenditore (sentenza
inc. 11.2018.14 del 28 novembre 2018 consid. 4 e 5, pubblicati in: RtiD II-2019
pag. 687 n. 14c). Quanto alle impalcature, per Streiff il noleggio indipendente di ponteggi (selbständige Gerüstmiete) non beneficia di
ipoteca legale, poiché non costituisce né l'esecuzione di un lavoro né la
fornitura di lavoro o materiale (in: Das neue Bauhandwerkerpfandrecht,
Wetzikon 2011, pag. 44).
Più in generale, Schumacher (Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 119 n. 326) e Thurnherr (in: Basler Kommentar, ZGB
II, 6ª edizione, n. 6 ad
art. 839/840) affermano che la locazione di installazioni da cantiere (tra
cui rientrano le impalcature: DTF 131 III 305 consid. 4.1) non dà
diritto a pegno. Tale punto di vista è condiviso dall'Handelsgericht del
Canton Zurigo (sentenza HE190203-O del 25 settembre 2019 consid. 4.2
con rinvio a Thurnherr). Uno dei
criteri per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca
legale
è pur sempre quello per cui l'artigiano o imprenditore deve avere prestato
lavoro, ciò che è appunto il caso per il montaggio, la
modifica in corso d'opera e lo smontaggio dei ponteggi, mentre il noleggiatore
non esegue lavoro alcuno, limitandosi a mettere a disposizione l'impalcatura.
Né la riforma legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2012 ha inteso
estendere la natura delle prestazioni al beneficio del noto privilegio. Anzi,
per il legislatore la concezione di base dell’ipoteca legale non è stata modificata,
giacché hanno diritto all'ipoteca legale l'artigiano e l'imprenditore che hanno
fornito materiale e lavoro o lavoro soltanto (cfr. DTF 136 III 13
consid. 6; Schumacher, op. cit., Ergänzungsband zur
3.
Auflage, pag. 39 segg. n.
101.
segg.).
7.
Quanto
alla somma garantita dall'ipoteca,
l'appellante fa valere che l'importo di fr.
40.
379.–, in cui è
compreso quello di fr. 8165.73 indicato dal Pretore, non è stato
contestato dalla convenuta e che in esito all'azione creditoria le è stato
riconosciuto un credito di fr. 42 131.– nei confronti della committente. Il che
è vero. Dandosi prestazioni che beneficiano dell'ipoteca legale e prestazioni
che non ne beneficiano, pur eseguite sulla base di un solo contratto,
incombe tuttavia all'artigiano o imprenditore allestire un conteggio separato
riguardo all'ammontare della relativa
garanzia. In concreto l'interessata
non precisa – né gli atti permettono di appurare – quali crediti essa
vanti per le prestazioni al beneficio del privilegio (montaggio e smontaggio
delle impalcature). In mancanza di una tale quantificazione la decisione del
Pretore di respingere la petizione resiste alla critica. Considerato che
l'invito all'ufficiale del registro fondiario di cancellare l'iscrizione
provvisoria decretata dal Pretore va confermato e che il passaggio in giudicato
dell'attuale sentenza avviene già al momento della sua notifica (DTF 146 III
287.
consid. 2.3.4), si giustifica in ogni modo di precisare che l'ufficiale del
registro fondiario eseguirà l'ordine del Pretore non appena sarà decorso
infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di
ricorso, dopo che il Tribunale federale avrà respinto il ricorso.
8.
Le spese del giudizio odierno seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla
controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla
stringatezza del memoriale.
9.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di
fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. L'ufficiale del registro
fondiario eseguirà l'ordine impartito dal Pretore non appena sarà decorso
infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di
ricorso, dopo che il Tribunale federale avrà respinto il ricorso.
3. Le spese processuali fr. 3500.–
sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.–
per ripetibili.
4. Notificazione a:
– ;
– avvocati e .
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3;
– Ufficio del registro
fondiario del Distretto di Lugano.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).