11.2020.143
Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: modifica di un precedente assetto
29 dicembre 2021Italiano36 min
I. Contro il decreto
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.143
11.2020.148
Lugano
29 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa CA.2020.1 (divorzio
su azione di un coniuge: misure provvisionali) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 2 gennaio 2020 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 3 ),
giudicando sull'appello
dell'8 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 24 settembre 2020 (inc. 11.2020.143) e sulla richiesta di gratuito
patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2020.148);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1968)
si sono sposati a __________ il 23 giugno 1995. Dal matrimonio sono nati F__________,
il 4 febbraio 1998, e G__________, il 1° dicembre 2004. F__________ ha
terminato la formazione come docente della scuola dell'infanzia nel giugno del
2020. G__________ svolge dal 1° settembre 2020 un apprendistato quale
progettista di impianti di climatizzazione presso la __________ SA di __________.
Il marito ha una formazione di meccanico e di infermiere. Parzialmente inabile
al
lavoro per problemi
psichici, egli lavora attualmente all'80% come infermiere per l'Associazione __________,
__________ di __________. La moglie, assistente di studio medico, si è occupata
prevalentemente durante la vita in comune del governo della casa e della cura
dei figli, svolgendo sporadicamente attività a ore per studi medici. Dal 1°
gennaio 2015 essa è alle dipendenze del dott. S__________ M__________ a __________
con un tasso di occupazione che nel 2019 è passato al 79%. I coniugi si sono
separati l'8 marzo 2016, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di
__________ (particella n. 1939, a lui intestata) per trasferirsi in un
appartamento nel medesimo Comune, dove quattro mesi più tardi l'ha raggiunto la
figlia F__________. G__________ è rimasto con la madre.
B. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 21 luglio 2016 da AO 1
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna i coniugi hanno
raggiunto il 12 ottobre 2016 un accordo che li autorizzava a vivere separati
dall'8 marzo 2016, assegnava l'alloggio coniugale in uso alla moglie, affidava
G__________ alla medesima (riservato il diritto di visita paterno), obbligava
il marito a versare un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per il
figlio G__________ (oltre all'assegno familiare) e uno di fr. 2000.– in
favore della moglie, la quale a sua volta si impegnava ad aumentare il proprio
grado d'occupazione al 50% entro il marzo del 2017 e ad accettare in deduzione
dal contributo alimentare la metà del proprio guadagno netto oltre i fr. 1300.–
mensili. Per il resto AO 1 assumeva il mantenimento della figlia maggiorenne F__________,
che viveva con lui. L'accordo si fondava su un reddito del marito di circa fr.
8500.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di circa fr. 3500.– mensili e su
un reddito della moglie di circa fr. 1300.– mensili per rapporto a un fabbisogno
minimo di fr. 3350.– mensili (inc. SO.2016.635).
C. Il 9 aprile 2018 AO 1
ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, causa che si trova tuttora in fase istruttoria
(inc. DM.2018.19). In tale ambito il 12 febbraio 2019 egli ha presentato
un'istanza cautelare per veder ridurre il contributo alimentare in favore della
moglie a fr. 500.– mensili, facendo valere una contrazione delle sue entrate a
fr. 7413.65 mensili. Con decisione dell'11 aprile 2019 il Pretore “ha dato
atto” che le parti si erano intese per modificare dal 1° marzo 2019 l'obbligo
contributivo a carico di AO 1 in
fr. 1750.– mensili per G__________ (assegni familiari riscossi dalla madre) e in
fr. 700.– mensili per la moglie.
D. Il 5 novembre 2019 i
coniugi si sono accordati sulla vendita dell'abitazione coniugale (particella
n. 1939 RFD di __________), vendita che si è perfezionata nel dicembre del 2019.
Il provento netto è stato depositato su un conto del notaio P__________ C__________
nell'attesa di istruzioni congiunte dei coniugi o di un ordine del giudice del
divorzio. Dal 1° gennaio 2020 AP 1 si è trasferita con G__________ in un
appartamento in locazione a __________.
E. Invocando
un'ulteriore diminuzione salariale, AO 1 ha introdotto il 2 gennaio 2020 una
nuova istanza cautelare per ottenere dal 1° gennaio 2020 la soppressione del
contributo alimentare in favore della moglie e la riduzione a fr. 500.– mensili
di quello per G__________. Con osservazioni del 21 gennaio 2020 AP 1 si è
opposta all'istanza e ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza
del 2 marzo 2020, indetta per il contraddittorio, le parti hanno mantenuto le
loro posizioni e notificato prove. L'istruttoria cautelare è cominciata seduta stante.
F. Con decreto cautelare
del 29 aprile 2020 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha soppresso dal
1° gennaio 2020 il contributo alimentare per AP 1 e ridotto a fr. 965.– mensili
quello per G__________ (assegni familiari non compresi). Quello stesso giorno egli
ha parzialmente accolto una richiesta di diffida ai debitori presentata dalla
moglie il 15 aprile 2020, ordinando in via cautelare al notaio P__________ C__________
di prelevare dal ricavo della vendita dell'abitazione familiare (oltre fr. 400 000.–) l'importo di
fr. 555.– mensili e di riversarlo a AP 1 come contributo alimentare per G__________
(inc. SO.2020.292 richiamato). La procedura di diffida ai debitori è poi
stata stralciata dal ruolo il 10 settembre 2020, le parti essendosi accordate
nel senso di prelevare dal noto conto, oltre a un importo di fr. 1500.– mensili
per contributi arretrati, la somma di fr. 555.– mensili per il mantenimento di
G__________.
G. Nel frattempo il
Pretore ha concesso il 15 maggio 2020 a AP 1 il beneficio del gratuito
patrocinio. L'istruttoria cautelare è terminata il 1° luglio 2020. Le parti
hanno rinunciato alle arringhe finali cautelari, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 30 luglio 2020 AO 1 ha ribadito le proprie richieste,
non senza adeguare l'offerta per il contributo alimentare in favore di G__________
a un importo variante tra fr. 700.– e fr. 731.– mensili e postulare la revoca
dell'ordine di prelevamento impartito al notaio P__________ C__________. Nel
suo allegato di quello stesso giorno AP 1 ha ribadito il proprio punto di
vista, non opponendosi tuttavia a una riduzione del contributo ali-mentare per
sé a fr. 622.– mensili e all'adeguamento dell'ordine di prelevamento dal
provento della vendita dell'abitazione coniugale.
H. Statuendo con decreto
cautelare del 24 settembre 2020, il Pretore ha soppresso dal 1° gennaio 2020 il
contributo alimentare per AP 1 e ha fissato quello per G__________ in fr. 865.–
mensili a carico del padre e in fr. 100.– mensili a carico della madre (cui
spettano gli assegni familiari). Egli ha stabilito inoltre che l'ammanco sul
fabbisogno di G__________ sarà coperto con il prelevamento della sostanza depositata
presso il notaio P__________ C__________ come segue:
– fr.
300.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà
ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il
30 settembre 2020 per ottobre 2020 e l'ultima il 31 luglio 2021 per agosto
2021;
– fr.
235.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà
ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il
31 agosto 2021 per settembre 2021 e l'ultima il 30 novembre 2021 per dicembre
2021;
– fr.
255.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà
ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il
31 dicembre 2021 per gennaio 2022 e l'ultima il 31 luglio 2022 per agosto 2022;
– fr.
195.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà
ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il
31 agosto 2022 per settembre 2022 e l'ultima il 31 luglio 2023 per agosto 2023;
– fr.
95.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà
ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il
31 agosto 2023 per settembre 2023 e l'ultima il 31 luglio 2024 per agosto 2024.
Le spese processuali di
fr. 500.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a
carico della convenuta, al beneficio del gratuito patrocinio. AP 1 è stata
tenuta inoltre a rifondere al marito fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
Fatti
I. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8
ottobre 2020 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio anche in
seconda sede, la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere aumentati
i contributi alimentari come segue:
– per
sé:
fr.
339.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020,
fr. 544.– mensili dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021,
fr. 609.– mensili dal 1°
settembre al 31 dicembre 2021,
fr. 589.– mensili dal
1° gennaio al 31 agosto 2022,
fr. 649.– mensili dal
1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e
fr. 700.– mensili dal
1° settembre 2023 al 31 agosto 2024;
–
per G__________:
fr.
1750.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020,
fr. 1545.– mensili dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021,
fr. 1480.– mensili dal 1°
settembre al 31 dicembre 2021,
fr. 1500.– mensili dal
1° gennaio al 31 agosto 2022,
fr. 1440.– mensili dal
1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e
fr. 1340.– mensili dal
1° settembre 2023 al 31 agosto 2024,
o,
in via subordinata,
–
per sé:
fr.
569.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 e
fr. 700.– mensili dal
1° settembre 2020 al 31 agosto 2024;
–
per G__________:
fr.
1520.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020,
fr. 1265.– mensili dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021,
fr. 1200.– mensili dal 1°
settembre al 31 dicembre 2021,
fr. 1220.– mensili dal
1° gennaio al 31 agosto 2022,
fr. 1160.– mensili dal
1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e
fr. 1060.– mensili dal
1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.
Nelle sue osservazioni del
2 dicembre 2021 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
I decreti cautelari emessi in una procedura
di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC), così come la loro modifica, sono adottati
con la procedura sommaria (art. 248 lett.
d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente
patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri la
riduzione dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato recapitato alla precedente patrocinatrice della
convenuta il 28 set-tembre 2020
(tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato l'8
ottobre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1 acclude
un conteggio dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative del 28
settembre 2020, come pure uno scambio di messaggi di posta elettronica intercorso
con tale Ufficio sul rimborso delle spese relative alla protezione dell'unione
coniugale (inc. SO.2016.635). Da parte sua AO 1 annette alle sue osservazioni un
contratto di locazione stipulato dalla figlia F__________ a decorrere dal 1° maggio
2021.
Applicandosi in concreto il
principio inquisitorio illimitato, dato che litigiosa è anche la riduzione del
contributo alimentare per G__________ (art. 296 CPC), minorenne, i nuovi
documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art.
317.
cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1). Nella misura in cui
appaiano utili per la
decisione, simili documenti saranno quindi considerati ai fini del giudizio.
3.
Nel decreto
cautelare impugnato il Pretore ha accertato il reddito della moglie in
fr. 3450.– netti mensili (arrotondati), rinunciando a imputarle un guadagno
ipotetico dopo i 16 anni di G__________. Riguardo
al fabbisogno minimo di lei, egli l'ha calcolato in fr. 3350.– mensili
arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1350.–, costo dell'alloggio con posteggio fr. 1034.– [già dedotta la
quota compresa nel fabbisogno in denaro di G__________], premio della cassa
malati obbligatoria e complementare fr. 506.–, imposta di circolazione fr.
37.–, assicurazione dell'automobile fr. 48.–, imposte fr. 255.–,
rimborso prestito garanzia fr. 100.–). Da ciò egli ha desunto un margine disponibile di fr. 100.–
mensili da destinare al mantenimento di G__________. Il primo giudice ha
accertato poi il fabbisogno in denaro di G__________ in fr. 1520.– mensili dal
1° gennaio al 31 agosto 2020 e in importi varianti tra fr. 1265.– a fr. 1060.–
mensili dopo di allora, fino al 31 agosto 2024, sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella
2020), adattando il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati alle
spese effettive, dedotti l'assegno familiare e un terzo del reddito da
apprendista conseguito da G__________ dal 1° settembre 2020 (decreto cautelare, pag. 3 seg.).
Quanto al marito, il
Pretore ha riscontrato una contrazione del reddito a fr. 5080.– netti mensili (arrotondati).
Egli non ha reputato esigibile nondimeno, sotto il profilo medico, un aumento
del grado d'occupazione oltre l'80%, così come non ha imputato al marito un
reddito ipotetico della sostanza depositata sul conto del notaio P__________ C__________.
Constatata una modifica rilevante e duratura della situazione, egli ha definito
il fabbisogno minimo di AO 1 in fr. 4215.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1300.–, spese accessorie fr. 170.–,
premio della cassa malati obbligatoria e complementare fr. 485.05, assicurazione
dell'economia domestica fr. 27.85, leasing dell'automobile fr. 195.10, assicurazione
casco totale fr. 76.40, ‟assicurazione per colpa graveˮ fr. 4.25, spese
di trasferta fr. 465.–, imposte cantonali fr. 138.70, imposte comunali fr. 124.84,
imposta federale diretta fr. 27.91). Ciò posto, il Pretore ha appurato un
margine disponibile di fr. 865.– mensili da destinare al figlio (decreto
cautelare, pag. 5 seg.).
In
definitiva il Pretore ha ravvisato un ammanco nel bilancio familiare di fr.
555.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020, di fr. 300.– mensili dal
1° settembre 2020 al 31 agosto 2021, di fr. 235.–
mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, di fr. 255.– mensili dal
1° gennaio al 31 agosto 2022, di fr. 195.– mensili dal 1° settembre 2022 al 31
agosto 2023 e di fr. 95.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.
Egli ha soppresso pertanto il contributo alimentare in favore della moglie dal 1° gennaio 2020, ha adattato l'onere alimentare di AO
1.
per il figlio G__________ a fr. 865.– mensili
(oltre l'assegno familiare spettante alla madre), ha determinato un onere di
mantenimento della madre per G__________ di fr. 100.– mensili e ha stabilito che l'ammanco sul fabbisogno di quest'ultimo
sarà coperto dal provento della vendita dell'abitazione coniugale depositato
presso il notaio P__________ C__________, al quale il Pretore ha ordinato di eseguire
prelievi mensili per gli importi mancanti testé indicati (decreto cautelare,
pag. 6 a 9).
4.
Una modifica di
contributi alimentari decretati cautelarmente per la durata di una causa di
divorzio si giustifica ove, già a un sommario esame (come quello che governa i
procedimenti cautelari in genere), appaiano mutate in maniera relativamente
durevole e importante le circostanze considerate al momento della precedente
decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel
momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora
l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti
(art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia, cui rinvia l'art. 276 cpv. 1
CPC; DTF 141 III 378 consid. 3.3.1). Dandosi i presupposti per una
modifica, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in
via cautelare dopo avere aggiornato gli ele-menti in base ai quali era stato
definito il precedente assetto e che risultano litigiosi (identico principio
vale per le modifiche di misure a protezione dell'unione coniugale: I CCA,
sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 3). Nella
fattispecie è pacifico che le circostanze si sono modificate in maniera
durevole e importante rispetto al momento della precedente decisione dell'11
aprile 2019 (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre
2018.
consid. 3d).
5.
Litigioso
rimane, in questa sede, il calcolo dei fabbisogni minimi. Riguardo al
fabbisogno minimo della moglie, il
primo giudice lo ha determinato in fr. 3350.– mensili, inserendo – anche per una
questione di parità di trattamento – l'onere fiscale, ‟visto che il
fabbisogno di G__________ è comunque garantito dalla sostanza dei coniugiˮ.
Egli ha rifiutato per contro di riconoscere il rimborso delle spese giudiziarie
relative alla protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2016.635), ritenendo che – come risultava dal
sollecito dell'Ufficio dell'incasso e delle
pene alternative del 31 luglio 2017 – l'ultima rata era dovuta entro il
30.
agosto 2019 (plico doc. 2). L'appellante obietta, sulla scorta della più
recente corrispondenza intercorsa con tale Ufficio (sopra, consid. 2), che
‟la dicitura indicante una scadenza viene generata in automatico dal
sistema e non corrisponde alla data di estinzione del debitoˮ. Ne desume
che il suo fabbisogno minimo va aumentato di fr. 100.– mensili, di modo che, non
disponendo di alcuna disponibilità, essa va esentata da ogni contributo
alimentare per il figlio G__________.
Circa la ricevibilità dei
nuovi conteggi dell'Ufficio dell'incasso e delle pene
alternative già si è detto (consid. 2). E da essi appare effettivamente che il
rimborso delle spese processuali relative alla procedura SO.2016.635 non è terminato, ma registrava il
29.
settembre 2020 (giorno del conteggio) un saldo negativo di fr. 1604.45,
estinguibile in 16 rate. La posta riguarda un debito relativo a una procedura
terminata con transazione giudiziale il 12 ottobre 2016, debito per il quale il
Pretore ha ordinato il 12 ottobre 2016 una partecipazione della moglie di fr.
100.– mensili dal luglio del 2017. Se non che, quand'anche si considerasse il
rimborso come una spesa processuale corrente, la richiesta è destinata
all'insuccesso. L'inserimento del costo processuale nel fabbisogno minimo si
giustificherebbe soltanto, infatti, se la voce di spesa fosse compatibile con
il bilancio familiare e fosse riconosciuta a entrambi i coniugi (nelle
procedure a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; più
recentemente: I CCA, sentenza inc.
11.2018.136
del 24 dicembre 2019 consid. 8f). Simile posta tuttavia non è stata
riconosciuta al marito e non può dunque essere inserita nel fabbisogno minimo
della sola moglie.
6.
Controverso
è altresì il fabbisogno minimo del marito che l'appellante chiede di ricondurre
a fr. 2991.– mensili, diminuendo il minimo esistenziale del diritto esecutivo a
fr. 850.– mensili e il costo dell'alloggio a fr. 735.– mensili, oltre che
togliendo i premi della cassa malati complementare, dell'assicurazione
domestica e contro la responsabilità civile privata, dell'assicurazione casco
totale e dell'assicurazione per colpa grave.
Le voci in questione vanno esaminate singolarmente.
a) L'appellante
si duole che il primo giudice abbia riconosciuto al marito il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1200.–
per un debitore che vive solo, sebbene quegli viva in comunione domestica con
la figlia maggiorenne F__________, la quale nel frattempo ha terminato la
propria formazione professionale. Essa richiama la sentenza del Tribunale
federale pubblicata in DTF 144 III 506 consid. 6.6 e la sentenza emanata da
questa Camera, pubblicata in RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c consid. 6a, secondo cui
il minimo esistenziale di un debitore alimentare che vive in comunione
domestica con un terzo è pari alla metà dell'importo di base per coppia. Posto
ciò, a parere dell'appellante il minimo esistenziale del diritto esecutivo da
inserire nel fabbisogno del marito è di fr. 850.– mensili.
L'argomentazione
non può essere condivisa. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare,
determinante per stabilire il minimo esistenziale del diritto esecutivo è il
beneficio economico che deriva al coniuge dalla convivenza, si tratti di
concubinato o no (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.4 del 12 agosto 2020
consid. 4b). Ora, per quanto riguarda il periodo fino al compimento della
formazione come docente della scuola dell'infanzia (giugno del 2020), neppure
l'appellante pretende che la figlia F__________ fosse in grado di partecipare
alle spese domestiche del padre, il quale per altro provvedeva al di lei
mantenimento in virtù dell'accordo raggiunto il 12 ottobre 2016 nella procedura
a protezione dell'unione coniugale. Anzi, nelle circostanze descritte secondo
taluni autori il padre avrebbe finanche potuto vedersi riconoscere il minimo
esistenziale per genitore affidatario di fr. 1350.– mensili (Winkler in: Kren
Kostkiewicz/Vogt, Kommentar zum Bun-desgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª edizione, n. 27
e 34 ad art. 93).
Riguardo al periodo successivo, AO 1 ha documentato
con le osservazioni all'appello che la figlia ha stipulato un contratto di
locazione per un monolocale a __________
(nel
medesimo stabile in cui abita lui stesso: doc. S nell'inc. DM.2018.19)
a valere dal 1° maggio 2021. In difetto di una convivenza, la richiesta di
ridurre il minimo esistenziale alla metà dell'importo di base per coppia cade
dunque nel vuoto già per questo motivo, né vi è ragione di limitare a fr. 850.–
mensili il minimo esistenziale del diritto esecutivo dell'istante per il lasso
di tempo intercorso fra il giugno del 2020 e il 30 aprile 2021. Nulla
induce a concludere infatti – né l'appellante pretende – che la figlia esercitasse
un'attività lucrativa prima dell'anno scolastico 2021/2022, allorché le è stata
assegnata la sezione 6 della scuola dell'infanzia di __________ (‹https://www.__________.ch›). Anche per questo periodo non
consta, a un sommario esame, che l'istante abbia tratto beneficio dalla
convivenza con la figlia, al cui sostentamento egli era tenuto in forza del
noto accordo del 12 ottobre 2016 (Winkler, op. cit., n. 30 seg. ad art. 93).
b) Relativamente
all'alloggio, l'appellante chiede di dimezzare l'onere locativo del marito
(documentato in fr. 1470.– mensili: doc. S nell'inc. DM.2018.19), sempre in
ragione della comunione domestica con F__________. Fino al momento in cui
quest'ultima ha lasciato l'appartamento del padre non si giustifica tuttavia –
come si è visto (consid. a) – di accogliere la richiesta, AO 1 avendo
provveduto fino a quel momento al sostentamento della figlia in conformità agli
accordi presi a tutela dell'unione coniugale. Dopo l'uscita di F__________ dall'appartamento,
per contro, non si giustifica più di
conteggiare nel fabbisogno minimo dell'istante l'intero onere locativo
per un appartamento a __________ di tre locali (complessivi 85 m²: doc. S
nell'inc. DM.2018.19), onere finanche più oneroso di quello occupato dalla
moglie con il figlio G__________ a __________ (fr. 1400.– mensili per tre
locali di complessivi 70 m²). A AO 1 va riconosciuto così dal 1° maggio
2021.
un costo dell'alloggio di fr. 1100.– mensili (spese accessorie comprese),
adeguato alle necessità di una persona sola. Non occorre invece accordare al marito un periodo transitorio per
trovare una nuova sistemazione, poiché egli sapeva sin dall'introduzione
dell'appello che la moglie reputa eccessivo il costo della locazione attuale.
c) Per
quanto concerne i costi d'automobile, il Pretore ha riconosciuto a AO 1 per le
trasferte fr. 465.– men-
sili,
pari a fr. –.60/km per i 50 km percorsi giornalmente nei 15.5 giorni lavorativi
mensili considerati per un impiego all'80% (decreto impugnato, pag. 6).
L'appellante sostiene che non si giustifica di ammettere il premio per le
assicurazioni casco totale (fr. 76.40 mensili) e colpa grave (fr. 4.25 mensili),
che sarebbero già coperte dall'indennità forfettaria di fr. –.60/km. La
doglianza è fondata. Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che
un'indennità analoga a quella che riconosce l'autorità tributaria per le
trasferte fiscalmente riconosciute (art. 3
cpv. 2 del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone
fisiche valido per il periodo fiscale 2020: RL 640.210) copre già mediamente i
costi di un veicolo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal
carburante alla manutenzione (RtiD II-2017 pag. 781). Nella fattispecie non si
giustifica dunque di riconoscere ulteriori esborsi assicurativi per
l'automobile in leasing (analogamente: RtiD II- 2017 pag. 781 che riguardava appunto
un'automobile in leasing). Dal fabbisogno minimo del marito vanno tolte dunque le
due poste in questione.
d) Riguardo
alla cassa malati, l'appellante insta perché, ‟ritenuta la situazione
finanziaria delle partiˮ, sia riconosciuto nel fabbisogno minimo del
marito soltanto il premio dell'assicurazione obbligatoria (fr. 454.45 mensili).
Per le stesse ragioni essa chiede di espungere dal fabbisogno minimo del marito
il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e RC privata di fr. 27.85
mensili. Sta di fatto che, come ha rilevato il Pretore, ‟il fabbisogno di
G__________ è comunque garantito dalla sostanza dei coniugiˮ (decreto
impugnato, pag. 4 in alto) e con tale argomento la convenuta non si confronta,
sicché al proposito l'appello risulta finanche irricevibile per carenza di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. I CCA, sentenza inc.
11.2018.107
del 27 dicembre 2019 consid. 7 con richiami). Per tacere del fatto
che, in merito al premio della cassa malati complementare, l'appellante non può
pretendere di veder cancellare tale posta dal fabbisogno minimo del marito e
vederla riconoscere nel proprio.
e) Ne
discende che il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto a fr. 4135.– mensili
fino al 30 aprile 2021 e a fr. 3765.– mensili dopo di allora. Entro questi limiti l'appello merita
accoglimento.
7.
Controverso è inoltre
il fabbisogno in denaro del figlio G__________, che il Pretore ha determinato,
come nel decreto cautelare inter-medio del 29 aprile 2020, in fr. 1520.–
mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Uffi-cio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2020). Dipartendosi
da un fabbisogno medio di fr. 1765.– mensili per un figlio unico di età compresa fra i
13.
e i 18 anni, egli ha sostituito il costo dell'alloggio presunto con quello
effettivo pagato dalla madre affidataria (fr.
466.– mensili, ovvero un terzo della pigione
di fr. 1400.– mensili: plico doc. 2), come
pure il premio della cassa malati con quello effettivo a carico del figlio (fr.
169.– mensili: loc. cit.), e ha dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–
mensili. Dopo il 1° settembre 2020 (inizio dell'apprendistato) il Pretore ha tenuto
conto del fatto che l'assegno familiare per G__________ è passato a fr. 250.– mensili e che questi percepisce un salario
computatogli per un terzo come reddito. Il primo giudice ha calcolato così un
fabbisogno in denaro (limitato ai costi diretti, giacché la madre affidataria
copre il proprio fabbisogno minimo da sé) di fr. 1265.– mensili dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021, di fr. 1200.– mensili dal 1° settembre
al 31 dicembre 2021, di fr. 1220.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto
2022, di fr. 1160.– mensili dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e
di fr. 1060.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 (decreto
impugnato, pag. 4).
L'appellante si duole che
il Pretore abbia dedotto l'assegno familiare (“di formazione”) per G__________
riscosso dalla madre nonostante l'11 maggio (recte: aprile) 2019 le
parti avessero concordato un contributo alimentare a carico del padre di fr.
1750.– mensili, assegno familiare non compreso. La convenuta fa valere che la volontà
delle parti era di “non considerare nel fabbisogno del figlio minorenne
l'ammontare dell'assegno che deve pertanto continuare ad essere percepito dalla
madre in aggiunta”. Ciò posto, essa chiede di portare il fabbisogno in denaro
di G__________ a fr. 1750.– mensili fino al 31 agosto 2020 (inizio
dell'apprendistato) e dopo di allora, tenuto conto di un terzo del guadagno conseguito
dal minore, a fr. 1545.– mensili fino al 31 agosto 2021, a fr. 1480.– mensili
fino al 31 dicembre 2021, a fr. 1500.– mensili fino al 31 agosto 2022, a fr.
1440.– mensili fino al 31 agosto 2023 e a fr. 1340.– mensili fino al 31 agosto
2024.
a) Si
conviene che secondo la decisione dell'11 aprile 2019
l'assegno
familiare per G__________ percepito direttamente dalla madre sarebbe da
aggiungere al contributo alimentare di fr. 1750.– mensili a carico del
padre. Tale importo corrispondeva in sostanza al fabbisogno medio in denaro
previsto per l'anno in questione dalle raccomandazioni diramate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, fabbisogno
che comprendeva l'assegno familiare (DTF 137 III 64
consid. 4.2.3; RtiD I-2005 pag. 772; più recentemente: I CCA,
sentenza inc. 11.2019.99 del 6 aprile 2020 consid. 5b). Nella fattispecie
occorre tuttavia ridefinire il contributo alimentare per il figlio in base alla
disponibilità economica della famiglia. E in concreto la capacità finanziaria
della famiglia, come si vedrà, non lascia grandi margini. Per di più, secondo la giurisprudenza più recente, le citate
raccomandazioni non sono più applicabili per stabilire il fabbisogno in denaro
di un figlio (DTF 147 III 277 consid. 6.4). Come per gli altri membri della
famiglia, anche il fabbisogno dei figli va definito ora in base alle direttive
per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza
degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93
LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 segg.).
b) Ricordato
ciò, il
minimo esistenziale dei figli secondo il diritto esecutivo è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.–
mensili in seguito. A tale minimo si aggiungono una partecipazione ai costi
dell'alloggio, il premio della cassa malati obbligatoria, i costi di eventuali
misure terapeutiche, le spese scolastiche e quelle di custodia da parte di
terzi oppure – ove la custodia sia prestata dal genitore affidatario – un
contributo di accudimento destinato a garantire a quel genitore almeno il
minimo esistenziale del diritto esecutivo. Si aggiungono inoltre le possibili
spese di trasferta e, se le condizioni della famiglia ciò permettono, una quota
delle imposte che gravano sul genitore affidatario e il premio della cassa
malati complementare (DTF 147 III 281 consid. 7.2; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 8).
c) Nella
fattispecie il minimo di base del diritto esecutivo che riguarda G__________
ammonta a fr. 600.– mensili, cui si aggiunge una partecipazione al costo
dell'alloggio di fr. 280.– mensili (circa il 20% complessivo: I CCA, sentenza
inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021, consid. 11c), il premio della cassa malati per
il 2020 di fr. 169.– mensili (plico doc. 2), un forfait per l'uso dei mezzi
pubblici (riconosciuto dal padre: osservazioni, pag. 3) di fr. 55.50 mensili
(pari a un abbonamento “arcobaleno”
di due zone), un forfait per spese di telefonia e internet stimabile in fr. 20.–
mensili e una quota delle imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà
cumulare il contributo di mantenimento del figlio al proprio) di circa fr. 80.–
mensili (31% dell'importo totale di fr. 255.– mensili [plico doc. 2]; sulle
modalità di calcolo cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_816/2019 del 25
giugno 2021 consid. 4.2.3.5, destinata a pubblicazione).
Il fabbisogno minimo di G__________ risulta così di fr. 1205.– mensili. Dopo la
maggiore età (1° dicembre 2022) il minimo esistenziale del diritto
esecutivo passa a fr. 1200.– mensili,
cui si aggiungono le voci enunciate dianzi, ma non la quota per le imposte, poiché
a quel momento la partita fiscale
del figlio sarà disgiunta da quella della madre e rimarrà verosimilmente senza
effetto ai fini di una propria imposizione. Il fabbisogno minimo di G__________ si attesta così a fr.
1725.– mensili.
d) È
pacifico inoltre che dal fabbisogno minimo del figlio si deduce un terzo del
guadagno netto che il ragazzo consegue dal 1° settembre 2020, ossia fr. 205.–
mensili fino al 31 agosto 2021, fr. 270.– mensili dal 1° settembre al 31
dicembre 2021, fr. 250.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, fr. 310.–
mensili dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e fr. 410.– mensili dal 1°
settembre 2023 al 31 agosto 2024, come ha
accertato il Pretore in conformità al contratto di
tirocinio (decreto impugnato con riferimento al doc.
43.
nell'inc. DM.2018.19) e alle istruzioni della
Camera di esecuzioni e
fallimenti del Tribunale d'appello (RtiD II-2004 pag. 604 consid.
6; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid.
10d). Non è il caso invece di togliere l'assegno familiare che le parti
medesime avevano pattuito in aggiunta al fabbisogno in denaro del figlio.
8.
Quanto al criterio
per il calcolo dei contributi alimentari destinati a moglie e figlio, in tre
sentenze recenti il Tribunale federale ha deciso che nel diritto di famiglia si
applica a livello svizzero, d'ora innanzi, il metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal
bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).
Alla luce di ciò risulta nel caso specifico il seguente quadro del bilancio
familiare:
Dal 2 gennaio al 31 agosto 2020
Reddito del marito fr.
5.
080.—
Reddito
della moglie fr. 3
450.—
fr.
8.
530.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
4.
135.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 350.—
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 1
205.—
fr.
8.
690.—
mensili
Il marito può conservare per
sé: fr. 4135.— mensili
e deve destinare a G__________
fr. 945.— mensili;
assegni
familiari non compresi.
L'ammanco
accusato dal fabbisogno minimo di G__________, di fr. 260.– mensili, è già
stato coperto dal prelievo del provento della vendita della particella n. 1939
RFD di __________ (abitazione coniugale proprietà del marito), depositato presso
il notaio P__________ C__________, come ha stabilito il Pretore (senza
contestazioni). Una partecipazione del genitore affidatario (in concreto: la
madre) al fabbisogno in denaro del figlio non entra invece in linea di conto
(DTF 147 III 272 consid. 5.5). Dei versamenti disposti in eccesso per tale
periodo si terrà conto, mediante compensazione, al momento di liquidare il
regime dei beni nella sentenza di divorzio, come ha indicato il Pretore nel
decreto impugnato (pag. 8).
Dal 1° settembre 2020 al 30 aprile 2021
Reddito del marito fr.
5.
080.—
Reddito
della moglie fr. 3
450.—
fr.
8.
530.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
4.
135.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 350.—
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 1
000.—
fr.
8.
485.—
mensili
Eccedenza fr.
45.—
un
quinto dell'eccedenza fr. 9.—
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
4135.– + 18.– = fr.
4.
153.—
mensili,
e dovrebbe destinare a G__________
fr.
1000.– + 9.– =
fr. 1 009.— mensili,
assegni
familiari non compresi,
arrotondati
a fr. 1 010.— mensili;
Ne
discende un contributo alimentare a carico del padre di fr. 925.– mensili.
La differenza di fr. 85.– mensili rispetto alla spettanza di G__________ è
coperta dal provento della vendita della particella n. 1939 RFD di __________ (abitazione
coniugale proprietà del marito), depositato presso il notaio P__________ C__________,
come ha stabilito il Pretore (senza contestazioni). Una partecipazione del
genitore affidatario (in concreto: la madre) al fabbisogno in denaro del figlio
non entra invece in linea di conto (DTF 147 III 272 consid. 5.5). Dei
versamenti disposti in eccesso per tale periodo si terrà conto, mediante compensazione,
al momento di liquidare il regime dei beni nella sentenza di divorzio, come ha
indicato il Pretore nel decreto impugnato (pag. 8).
Dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2022
Reddito del marito fr.
5.
080.—
Reddito
della moglie fr. 3
450.—
fr.
8.
530.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3.
765.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 350.—
Fabbisogno
minimo di G__________ (media) fr.
950.—
fr.
8.
065.—
mensili
Eccedenza fr.
465.—
un
quinto dell'eccedenza fr. 93.—
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3765.– + 186.– = fr.
3.
951.—
mensili,
deve destinare a G__________
fr.
950.– + 93.– =
fr. 1 043.— mensili,
assegni
familiari non compresi,
arrotondati
a fr. 1 045.— mensili,
e deve versare alla moglie
fr.
3350.– + 186.– ./. 3450.– =
fr. 86.— mensili,
arrotondati
a fr. 85.—
mensili;
Vanno
dedotti gli eventuali versamenti già documentati per tale periodo.
Dal 1° dicembre 2022
Reddito del marito fr.
5.
080.—
Reddito
della moglie fr. 3
450.—
fr.
8.
530.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3.
765.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 350.—
Fabbisogno
minimo di G__________ (media) fr. 1
358.—
fr.
8.
473.—
mensili
Eccedenza fr.
57.—
un
quinto dell'eccedenza fr. 11.40
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3765.– + 22.80 = fr.
3.
787.80
mensili,
e dovrebbe destinare a G__________
fr.
1358.– + 11.40 =
fr. 1 369.40 mensili,
assegni
familiari non compresi,
arrotondati
a fr. 1 370.— mensili;
Ne
discende un contributo alimentare a carico del padre di fr. 1295.– mensili.
La differenza di fr. 75.– mensili rispetto alla spettanza di G__________ andrà
coperta attingendo al provento della vendita della particella n. 1939 RFD di __________
(abitazione coniugale proprietà del marito), depositato presso il notaio P__________
C__________, come ha stabilito il Pretore (senza contestazioni). Una
partecipazione del genitore affidatario (in concreto: la madre) al fabbisogno
in denaro del figlio non entra invece in linea di conto (DTF 147 III 272
consid. 5.5).
9.
Le
spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un mo-desto
aumento dell'onere alimentare a carico di AO 1 fino al 31 agosto 2024 (circa
fr. 68 000.– contro i fr. 63 000.– stabiliti dal Pretore), ma
ampiamente inferiore a quanto sollecitato in appello (fr. 116 500.–). Si giustifica così che sopporti
nove decimi degli oneri processuali e
che rifonda al marito un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (otto
decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), commisurata
alla stringatezza delle osservazioni (tre pagine più il frontespizio e la
richiesta di giudizio). L'esito della decisione attuale non influisce
apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali e
alle ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto per quattro quinti a
carico della moglie e per il resto a carico del marito, con obbligo di
rifondere a quest'ultimo fr. 3000.– per ripetibili ridotte. Il dispositivo sugli oneri processuali del
decreto impugnato può dunque rimanere invariato.
10.
Nell'appello
AP 1 sostiene di non poter far fronte ai costi della procedura davanti a questa
Camera e chiede il conferimento del gratuito patrocinio anche in questa sede. Nelle
cause di stato però i costi della procedura sono anzitutto a carico del-l'unione
coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138
III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale
5A_456/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 5.2). Le parti devono dunque far fronte
da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di
procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal
processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in
grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio
dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio
da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge
è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata
di mezzi adeguati (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134 del 20 ottobre
2021.
consid. 1).
Nella
fattispecie l'interessata non pretende che sarebbe infruttuoso chiedere al
marito una provvigione ad litem per la procedura di appello, né asserisce
che il marito non abbia mezzi sufficienti per concederle un sussidio, tanto
meno già a un sommario esame. Ancora il 20 maggio e il 7 settembre 2020 risultavano
depositati presso il notaio P__________ C__________ inoltre, nell'attesa
di istruzioni congiunte dei coniugi o di un ordine del giudice del divorzio, oltre fr. 400 000.– dal provento della vendita
dell'abitazione familiare (inc. SO.2020.292 richiamato: doc. VII nell'inc.
DM.2018.19). È vero che nel frattempo sono stati disposti prelevamenti ordinati
dal giudice del divorzio (decreto impugnato, pag. 9, come pure decisioni del 17
marzo e 28 ottobre 2021 con cui il giudice ha autorizzato il notaio P__________
C__________ a prelevare fr. 3500.– per l'anticipo delle spese processuali e fr.
5385.– per le spese di patrocinio del marito, nell'inc. DM.2018.19). La
sostanza residua appare nondimeno più che sufficiente per assicurare a AP 1 una
provvigione ad litem destinata a finanziare i costi dell'appello. Il
beneficio del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di
conto.
11.
Circa i rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, può essere fatta valere davanti al Tribunale
federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità
del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Conformemente all'art.
301.
lett. b CPC, infine, un estratto della
presente decisione va comunicato anche al figlio G__________.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:
1. Il contributo alimentare per la moglie è soppresso
dal 2 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, è ridotto a fr. 85.– mensili dal 1°
maggio 2021 al 30 novembre 2022 ed è nuovamente soppresso dopo il 1° dicembre
2022.
2. Il
contributo alimentare per il figlio G__________, riservata la possibilità di
compensare quanto già corrisposto, è ridotto a:
fr. 945.–
mensili dal 2 gennaio al 31 agosto 2020,
fr. 925.–
mensili dal 1° settembre 2020 al 30 aprile 2021,
fr. 1045.–
mensili dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2022,
fr. 1295.–
mensili dal 1° dicembre 2022 in poi,
assegni familiari
non compresi.
3. Il notaio
P__________ C__________ è invitato a versare a AP 1, sul conto da lei indicato,
fr. 75.– mensili dal 1° dicembre 2022 in poi per il mantenimento di G__________
attingendo al provento della vendita dell'abitazione coniugale (particella n.
1939 RFD di __________) depositato presso di lui.
II. Le
spese processuali, di fr. 1000.–, sono poste per nove decimi a carico
dell'appellante e per un decimo a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr.
1500.– per ripetibili ridotte.
III. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
IV. Notificazione:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
a:
–
;
–
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).