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Decisione

11.2020.143

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: modifica di un precedente assetto

29 dicembre 2021Italiano36 min

I. Contro il decreto

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.143

11.2020.148

Lugano

29 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa CA.2020.1 (divorzio

su azione di un coniuge: misure provvisionali) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 2 gennaio 2020 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(ora

patrocinata dall'avv. PA 3 ),

giudicando sull'appello

dell'8 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 24 settembre 2020 (inc. 11.2020.143) e sulla richiesta di gratuito

patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2020.148);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1968)

si sono sposati a __________ il 23 giugno 1995. Dal matrimonio sono nati F__________,

il 4 febbraio 1998, e G__________, il 1° dicembre 2004. F__________ ha

terminato la formazione come docente della scuola dell'infanzia nel giugno del

2020. G__________ svolge dal 1° settembre 2020 un apprendistato quale

progettista di impianti di climatizzazione presso la __________ SA di __________.

Il marito ha una formazione di meccanico e di infermiere. Parzialmente inabile

al

lavoro per problemi

psichici, egli lavora attualmente all'80% come infermiere per l'Associazione __________,

__________ di __________. La moglie, assistente di studio medico, si è occupata

prevalentemente durante la vita in comune del governo della casa e della cura

dei figli, svolgen­do sporadicamente attività a ore per studi medici. Dal 1°

gennaio 2015 essa è alle dipendenze del dott. S__________ M__________ a __________

con un tasso di occupazione che nel 2019 è passato al 79%. I coniugi si sono

separati l'8 marzo 2016, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di

__________ (particella n. 1939, a lui intestata) per trasferirsi in un

appartamento nel medesimo Comune, dove quattro mesi più tardi l'ha raggiunto la

figlia F__________. G__________ è rimasto con la madre.

B. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 21 luglio 2016 da AO 1

davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna i coniugi hanno

raggiunto il 12 ottobre 2016 un accordo che li autorizzava a vivere separati

dall'8 marzo 2016, assegnava l'alloggio coniugale in uso alla moglie, affidava

G__________ alla medesima (riservato il diritto di visita paterno), obbligava

il marito a versare un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per il

figlio G__________ (oltre all'assegno familiare) e uno di fr. 2000.– in

favore della moglie, la quale a sua volta si impegnava ad aumentare il proprio

grado d'occupazione al 50% entro il marzo del 2017 e ad accettare in deduzione

dal contributo alimentare la metà del proprio guadagno netto oltre i fr. 1300.–

mensili. Per il resto AO 1 assumeva il mantenimento della figlia maggiorenne F__________,

che viveva con lui. L'accordo si fondava su un reddito del marito di circa fr.

8500.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di circa fr. 3500.– mensili e su

un reddito della moglie di circa fr. 1300.– mensili per rapporto a un fabbisogno

minimo di fr. 3350.– mensili (inc. SO.2016.635).

C. Il 9 aprile 2018 AO 1

ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, causa che si trova tuttora in fase istruttoria

(inc. DM.2018.19). In tale ambito il 12 febbraio 2019 egli ha presentato

un'istanza cautelare per veder ridurre il contributo alimentare in favore della

moglie a fr. 500.– mensili, facendo valere una contrazione delle sue entrate a

fr. 7413.65 mensili. Con decisione dell'11 aprile 2019 il Pretore “ha dato

atto” che le parti si erano intese per modificare dal 1° marzo 2019 l'obbligo

contributivo a carico di AO 1 in

fr. 1750.– mensili per G__________ (assegni familiari riscossi dalla madre) e in

fr. 700.– mensili per la moglie.

D. Il 5 novembre 2019 i

coniugi si sono accordati sulla vendita del­l'abitazione coniugale (particella

n. 1939 RFD di __________), vendita che si è perfezionata nel dicembre del 2019.

Il provento netto è stato depositato su un conto del notaio P__________ C__________

nell'attesa di istruzioni congiunte dei coniugi o di un ordine del giudice del

divorzio. Dal 1° gennaio 2020 AP 1 si è trasferita con G__________ in un

appartamento in locazione a __________.

E. Invocando

un'ulteriore diminuzione salariale, AO 1 ha introdotto il 2 gennaio 2020 una

nuova istanza cautelare per ottenere dal 1° gennaio 2020 la soppressione del

contributo alimentare in favore della moglie e la riduzione a fr. 500.– mensili

di quello per G__________. Con osservazioni del 21 gennaio 2020 AP 1 si è

opposta all'istanza e ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza

del 2 marzo 2020, indetta per il contraddittorio, le parti hanno mantenuto le

loro posizioni e notificato prove. L'istruttoria cautelare è cominciata seduta stante.

F. Con decreto cautelare

del 29 aprile 2020 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha soppresso dal

1° gennaio 2020 il contributo alimentare per AP 1 e ridotto a fr. 965.– mensili

quello per G__________ (assegni familiari non compresi). Quello stesso giorno egli

ha parzialmente accolto una richiesta di diffida ai debitori presentata dalla

moglie il 15 aprile 2020, ordinando in via cautelare al notaio P__________ C__________

di prelevare dal ricavo della vendita dell'abitazione familiare (oltre fr. 400 000.–) l'importo di

fr. 555.– mensili e di riversarlo a AP 1 come contributo alimentare per G__________

(inc. SO.2020.292 richiamato). La procedura di diffida ai debitori è poi

stata stralciata dal ruolo il 10 settembre 2020, le parti essendosi accordate

nel senso di prelevare dal noto conto, oltre a un importo di fr. 1500.– mensili

per contributi arretrati, la somma di fr. 555.– mensili per il mantenimento di

G__________.

G. Nel frattempo il

Pretore ha concesso il 15 maggio 2020 a AP 1 il beneficio del gratuito

patrocinio. L'istruttoria cautelare è terminata il 1° luglio 2020. Le parti

hanno rinunciato alle arringhe finali cautelari, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo memoriale del 30 luglio 2020 AO 1 ha ribadito le proprie richieste,

non senza adeguare l'offerta per il contributo alimentare in favore di G__________

a un importo variante tra fr. 700.– e fr. 731.– mensili e postulare la revoca

dell'ordine di prelevamento impartito al notaio P__________ C__________. Nel

suo allegato di quello stesso giorno AP 1 ha ribadito il proprio punto di

vista, non opponendosi tuttavia a una riduzione del contributo ali-mentare per

sé a fr. 622.– mensili e all'adeguamento dell'ordine di prelevamento dal

provento della vendita dell'abitazione coniugale.

H. Statuendo con decreto

cautelare del 24 settembre 2020, il Pretore ha soppresso dal 1° gennaio 2020 il

contributo alimentare per AP 1 e ha fissato quello per G__________ in fr. 865.–

mensili a carico del padre e in fr. 100.– mensili a carico della madre (cui

spettano gli assegni familiari). Egli ha stabilito inoltre che l'ammanco sul

fabbisogno di G__________ sarà coperto con il prelevamento della sostanza depositata

presso il notaio P__________ C__________ come segue:

– fr.

300.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà

ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il

30 settembre 2020 per ottobre 2020 e l'ultima il 31 luglio 2021 per agosto

2021;

– fr.

235.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà

ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il

31 agosto 2021 per settembre 2021 e l'ultima il 30 novembre 2021 per dicembre

2021;

– fr.

255.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà

ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il

31 dicembre 2021 per gennaio 2022 e l'ultima il 31 luglio 2022 per agosto 2022;

– fr.

195.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà

ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il

31 agosto 2022 per settembre 2022 e l'ultima il 31 luglio 2023 per agosto 2023;

– fr.

95.– entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà

ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il

31 agosto 2023 per settembre 2023 e l'ultima il 31 luglio 2024 per agosto 2024.

Le spese processuali di

fr. 500.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a

carico della convenuta, al beneficio del gratuito patrocinio. AP 1 è stata

tenuta inoltre a rifondere al marito fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

Fatti

I. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8

ottobre 2020 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio anche in

seconda sede, la riforma del giudizio impugnato nel senso di vede­re aumentati

i contributi alimentari come segue:

– per

sé:

fr.

339.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020,

fr. 544.– mensili dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021,

fr. 609.– mensili dal 1°

settembre al 31 dicembre 2021,

fr. 589.– mensili dal

1° gennaio al 31 agosto 2022,

fr. 649.– mensili dal

1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e

fr. 700.– mensili dal

1° settembre 2023 al 31 agosto 2024;

per G__________:

fr.

1750.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020,

fr. 1545.– mensili dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021,

fr. 1480.– mensili dal 1°

settembre al 31 dicembre 2021,

fr. 1500.– mensili dal

1° gennaio al 31 agosto 2022,

fr. 1440.– mensili dal

1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e

fr. 1340.– mensili dal

1° settembre 2023 al 31 agosto 2024,

o,

in via subordinata,

per sé:

fr.

569.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 e

fr. 700.– mensili dal

1° settembre 2020 al 31 agosto 2024;

per G__________:

fr.

1520.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020,

fr. 1265.– mensili dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021,

fr. 1200.– mensili dal 1°

settembre al 31 dicembre 2021,

fr. 1220.– mensili dal

1° gennaio al 31 agosto 2022,

fr. 1160.– mensili dal

1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e

fr. 1060.– mensili dal

1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.

Nelle sue osservazioni del

2 dicembre 2021 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

I decreti cautelari emessi in una procedura

di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC), così come la loro modifica, sono adottati

con la procedura sommaria (art. 248 lett.

d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente

patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri la

riduzione dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato recapitato alla precedente patrocinatrice della

convenuta il 28 set-tembre 2020

(tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato l'8

ottobre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1 acclude

un conteggio dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative del 28

settembre 2020, come pure uno scambio di messaggi di posta elettronica intercorso

con tale Ufficio sul rimborso delle spese relative alla protezione dell'unione

coniugale (inc. SO.2016.635). Da parte sua AO 1 annette alle sue osservazioni un

contratto di locazione stipulato dalla figlia F__________ a decorrere dal 1° maggio

2021.

Applicandosi in concreto il

principio inquisitorio illimitato, dato che litigiosa è anche la riduzione del

contributo alimentare per G__________ (art. 296 CPC), minorenne, i nuovi

documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art.

317.

cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1). Nella misura in cui

appaiano utili per la

decisione, simili documenti saranno quindi considerati ai fini del giudizio.

3.

Nel decreto

cautelare impugnato il Pretore ha accertato il reddito della moglie in

fr. 3450.– netti mensili (arrotondati), rinunciando a imputarle un guadagno

ipotetico dopo i 16 anni di G__________. Riguardo

al fabbisogno minimo di lei, egli l'ha calcolato in fr. 3350.– mensili

arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1350.–, costo dell'alloggio con posteggio fr. 1034.– [già dedotta la

quota compresa nel fabbisogno in denaro di G__________], premio della cassa

malati obbligatoria e complementare fr. 506.–, imposta di circolazione fr.

37.–, assicurazione dell'automobile fr. 48.–, imposte fr. 255.–,

rimborso prestito garanzia fr. 100.–). Da ciò egli ha desunto un margine disponibi­le di fr. 100.–

mensili da destinare al mantenimento di G__________. Il primo giudice ha

accertato poi il fabbisogno in denaro di G__________ in fr. 1520.– mensili dal

1° gennaio al 31 agosto 2020 e in importi varianti tra fr. 1265.– a fr. 1060.–

mensili dopo di allora, fino al 31 agosto 2024, sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella

2020), adattando il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati alle

spese effettive, dedotti l'assegno familiare e un terzo del reddito da

apprendista conseguito da G__________ dal 1° settembre 2020 (decreto cautelare, pag. 3 seg.).

Quanto al marito, il

Pretore ha riscontrato una contrazione del reddito a fr. 5080.– netti mensili (arrotondati).

Egli non ha reputato esigibile nondimeno, sotto il profilo medico, un aumento

del grado d'occupazione oltre l'80%, così come non ha imputato al marito un

reddito ipotetico della sostanza depositata sul conto del notaio P__________ C__________.

Constatata una modifica rilevante e duratura della situazione, egli ha definito

il fabbisogno minimo di AO 1 in fr. 4215.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1300.–, spese accessorie fr. 170.–,

premio della cassa malati obbligatoria e complementare fr. 485.05, assicurazione

dell'economia domestica fr. 27.85, leasing dell'automobile fr. 195.10, assicurazione

casco totale fr. 76.40, ‟assicurazione per colpa graveˮ fr. 4.25, spese

di trasferta fr. 465.–, imposte cantonali fr. 138.70, imposte comunali fr. 124.84,

imposta federale diretta fr. 27.91). Ciò posto, il Pretore ha appurato un

margine disponibile di fr. 865.– mensili da destinare al figlio (decreto

cautelare, pag. 5 seg.).

In

definitiva il Pretore ha ravvisato un ammanco nel bilancio familiare di fr.

555.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020, di fr. 300.– mensili dal

1° settembre 2020 al 31 agosto 2021, di fr. 235.–

mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, di fr. 255.– mensili dal

1° gennaio al 31 agosto 2022, di fr. 195.– mensili dal 1° settembre 2022 al 31

agosto 2023 e di fr. 95.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.

Egli ha soppresso pertan­to il contributo alimentare in favore della moglie dal 1° gennaio 2020, ha adattato l'onere alimentare di AO

1.

per il figlio G__________ a fr. 865.– mensili

(oltre l'assegno familiare spettante alla madre), ha determinato un onere di

mantenimento della madre per G__________ di fr. 100.– mensili e ha stabilito che l'ammanco sul fabbisogno di quest'ultimo

sarà coperto dal provento della vendita dell'abitazione coniugale depositato

presso il notaio P__________ C__________, al quale il Pretore ha ordinato di eseguire

prelievi mensili per gli importi mancanti testé indicati (decreto cautelare,

pag. 6 a 9).

4.

Una modifica di

contributi alimentari decretati cautelarmente per la durata di una causa di

divorzio si giustifica ove, già a un sommario esame (come quello che governa i

procedimenti cautelari in genere), appaiano mutate in maniera relativamente

durevole e importante le circostanze considerate al momento della precedente

decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel

momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora

l'autorità abbia statuito a suo tem­po senza conoscere circostanze determinanti

(art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia, cui rinvia l'art. 276 cpv. 1

CPC; DTF 141 III 378 consid. 3.3.1). Dandosi i presupposti per una

modifica, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in

via cautelare dopo avere aggiornato gli ele-menti in base ai quali era stato

definito il precedente assetto e che risultano litigiosi (identico principio

vale per le modifiche di misure a protezione dell'unione coniugale: I CCA,

sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 3). Nella

fattispecie è pacifico che le circostanze si sono modificate in maniera

durevole e importante rispetto al momento della precedente decisione dell'11

aprile 2019 (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre

2018.

consid. 3d).

5.

Litigioso

rimane, in questa sede, il calcolo dei fabbisogni minimi. Riguardo al

fabbisogno minimo della moglie, il

primo giudice lo ha determinato in fr. 3350.– mensili, inserendo – anche per una

questione di parità di trattamento – l'onere fiscale, ‟visto che il

fabbisogno di G__________ è comunque garantito dalla sostanza dei coniugiˮ.

Egli ha rifiutato per contro di riconoscere il rimborso delle spese giudiziarie

relative alla protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2016.635), ritenendo che – come risultava dal

sollecito dell'Ufficio dell'incasso e delle

pene alternative del 31 luglio 2017 – l'ultima rata era dovuta entro il

30.

agosto 2019 (plico doc. 2). L'appellante obietta, sulla scorta della più

recente corrispondenza intercorsa con tale Ufficio (sopra, consid. 2), che

‟la dicitura indicante una scadenza viene generata in automatico dal

sistema e non corrisponde alla data di estinzione del debitoˮ. Ne desume

che il suo fabbisogno minimo va aumentato di fr. 100.– mensili, di modo che, non

disponendo di alcuna disponibilità, essa va esentata da ogni contributo

alimentare per il figlio G__________.

Circa la ricevibilità dei

nuovi conteggi dell'Ufficio dell'incasso e delle pene

alternative già si è detto (consid. 2). E da essi appare effettivamente che il

rimborso delle spese processuali relative alla procedura SO.2016.635 non è terminato, ma registrava il

29.

settembre 2020 (giorno del conteggio) un saldo negativo di fr. 1604.45,

estinguibile in 16 rate. La posta riguarda un debito relativo a una procedura

terminata con transazione giudiziale il 12 ottobre 2016, debito per il quale il

Pretore ha ordinato il 12 ottobre 2016 una partecipazione della moglie di fr.

100.– mensili dal luglio del 2017. Se non che, quand'anche si considerasse il

rimborso come una spesa processuale corrente, la richiesta è destinata

all'insuccesso. L'inserimento del costo processuale nel fabbisogno minimo si

giustificherebbe soltanto, infatti, se la voce di spesa fosse compatibile con

il bilancio familiare e fosse riconosciuta a entrambi i coniugi (nelle

procedure a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; più

recentemente: I CCA, sentenza inc.

11.2018.136

del 24 dicembre 2019 consid. 8f). Simile posta tuttavia non è stata

riconosciuta al marito e non può dunque essere inserita nel fabbisogno minimo

della sola moglie.

6.

Controverso

è altresì il fabbisogno minimo del marito che l'appellante chiede di ricondurre

a fr. 2991.– mensili, diminuendo il minimo esistenziale del diritto esecutivo a

fr. 850.– mensili e il costo dell'alloggio a fr. 735.– mensili, oltre che

togliendo i premi della cassa malati complementare, dell'assicurazione

domestica e contro la responsabilità civile privata, dell'assicurazione casco

totale e dell'assicurazione per colpa grave.

Le voci in questione vanno esaminate singolarmente.

a) L'appellante

si duole che il primo giudice abbia riconosciuto al marito il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1200.–

per un debitore che vive solo, sebbene quegli viva in comunione domestica con

la figlia maggiorenne F__________, la quale nel frattempo ha terminato la

propria formazione professionale. Essa richiama la sentenza del Tribunale

federale pubblicata in DTF 144 III 506 consid. 6.6 e la sentenza emanata da

questa Camera, pubblicata in RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c consid. 6a, secondo cui

il minimo esistenziale di un debitore alimentare che vive in comunione

domestica con un terzo è pari alla metà dell'importo di base per coppia. Posto

ciò, a parere dell'appellante il minimo esistenziale del diritto esecutivo da

inserire nel fabbisogno del marito è di fr. 850.– mensili.

L'argomentazione

non può essere condivisa. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare,

determinante per stabilire il minimo esistenziale del diritto esecutivo è il

beneficio economico che deriva al coniuge dalla convivenza, si tratti di

concubinato o no (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.4 del 12 agosto 2020

consid. 4b). Ora, per quanto riguarda il periodo fino al compimento della

formazione come docente della scuola dell'infanzia (giugno del 2020), neppure

l'appellante pretende che la figlia F__________ fosse in grado di partecipare

alle spese domestiche del padre, il quale per altro provvedeva al di lei

mantenimento in virtù dell'accordo raggiunto il 12 ottobre 2016 nella procedura

a protezione dell'unione coniugale. Anzi, nelle circostanze descritte secondo

taluni autori il padre avrebbe finanche potuto vedersi riconoscere il minimo

esistenziale per genitore affidatario di fr. 1350.– mensili (Winkler in: Kren

Kostkiewicz/Vogt, Kommentar zum Bun-desgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª edizione, n. 27

e 34 ad art. 93).

Riguardo al periodo successivo, AO 1 ha documentato

con le osservazioni all'appello che la figlia ha stipulato un contratto di

locazione per un monolocale a __________

(nel

medesimo stabile in cui abita lui stesso: doc. S nel­l'inc. DM.2018.19)

a valere dal 1° maggio 2021. In difetto di una convivenza, la richiesta di

ridurre il minimo esistenziale alla metà dell'importo di base per coppia cade

dunque nel vuoto già per questo motivo, né vi è ragione di limitare a fr. 850.–

mensili il minimo esistenziale del diritto esecutivo dell'istante per il lasso

di tempo intercorso fra il giugno del 2020 e il 30 aprile 2021. Nulla

induce a concludere infatti – né l'appellante pretende – che la figlia esercitasse

un'attività lucrativa prima dell'anno scolastico 2021/2022, allorché le è stata

assegnata la sezione 6 della scuola dell'infanzia di __________ (‹https://www.__________.ch›). Anche per questo periodo non

consta, a un sommario esame, che l'istante abbia tratto beneficio dalla

convivenza con la figlia, al cui sostentamento egli era tenuto in forza del

noto accordo del 12 ottobre 2016 (Winkler, op. cit., n. 30 seg. ad art. 93).

b) Relativamente

all'alloggio, l'appellante chiede di dimezzare l'onere locativo del marito

(documentato in fr. 1470.– mensili: doc. S nell'inc. DM.2018.19), sempre in

ragione della comunione domestica con F__________. Fino al momento in cui

quest'ultima ha lasciato l'appartamento del padre non si giustifica tuttavia –

come si è visto (consid. a) – di accogliere la richiesta, AO 1 avendo

provveduto fino a quel momento al sostentamento della figlia in conformità agli

accordi presi a tutela dell'unione coniugale. Dopo l'uscita di F__________ dall'appartamento,

per contro, non si giustifica più di

conteggiare nel fabbisogno minimo del­l'istan­te l'intero onere locativo

per un appartamento a __________ di tre locali (complessivi 85 m²: doc. S

nell'inc. DM.2018.19), onere finanche più oneroso di quello occupato dalla

moglie con il figlio G__________ a __________ (fr. 1400.– mensili per tre

locali di complessivi 70 m²). A AO 1 va riconosciuto così dal 1° maggio

2021.

un costo dell'alloggio di fr. 1100.– mensili (spese accessorie compre­se),

adeguato alle necessità di una persona sola. Non occorre invece accordare al marito un periodo transitorio per

trovare una nuova sistemazione, poiché egli sapeva sin dall'introduzione

dell'appello che la moglie reputa eccessivo il costo della locazione attuale.

c) Per

quanto concerne i costi d'automobile, il Pretore ha riconosciuto a AO 1 per le

trasferte fr. 465.– men-

sili,

pari a fr. –.60/km per i 50 km percorsi giornalmente nei 15.5 giorni lavorativi

mensili considerati per un impiego all'80% (decreto impugnato, pag. 6).

L'appellante sostiene che non si giustifica di ammettere il premio per le

assicurazioni casco totale (fr. 76.40 mensili) e colpa grave (fr. 4.25 mensili),

che sarebbero già coperte dall'indennità forfettaria di fr. –.60/km. La

doglianza è fondata. Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che

un'indennità analoga a quella che riconosce l'autorità tributaria per le

trasferte fiscalmente riconosciute (art. 3

cpv. 2 del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone

fisiche valido per il periodo fiscale 2020: RL 640.210) copre già mediamente i

costi di un veicolo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal

carburante alla manutenzione (RtiD II-2017 pag. 781). Nella fattispecie non si

giustifica dunque di riconoscere ulteriori esborsi assicurativi per

l'automobile in leasing (analogamente: RtiD II- 2017 pag. 781 che riguardava appunto

un'automobile in leasing). Dal fabbisogno minimo del marito vanno tolte dunque le

due poste in questione.

d) Riguardo

alla cassa malati, l'appellante insta perché, ‟ritenuta la situazione

finanziaria delle partiˮ, sia riconosciuto nel fabbisogno minimo del

marito soltanto il premio dell'assicurazione obbligatoria (fr. 454.45 mensili).

Per le stesse ragioni essa chiede di espungere dal fabbisogno minimo del marito

il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e RC privata di fr. 27.85

mensili. Sta di fatto che, come ha rilevato il Pretore, ‟il fabbisogno di

G__________ è comunque garantito dalla sostanza dei coniugiˮ (decreto

impugnato, pag. 4 in alto) e con tale argomento la convenuta non si confronta,

sicché al proposito l'appello risulta finanche irricevibile per carenza di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. I CCA, sentenza inc.

11.2018.107

del 27 dicembre 2019 consid. 7 con richiami). Per tacere del fatto

che, in merito al premio della cassa malati complementare, l'appellante non può

pretendere di veder cancellare tale posta dal fabbisogno minimo del marito e

vederla riconoscere nel proprio.

e) Ne

discende che il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto a fr. 4135.– mensili

fino al 30 aprile 2021 e a fr. 3765.– mensili dopo di allora. Entro questi limiti l'appello merita

accoglimento.

7.

Controverso è inoltre

il fabbisogno in denaro del figlio G__________, che il Pretore ha determinato,

come nel decreto cautelare inter-medio del 29 aprile 2020, in fr. 1520.–

mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Uffi-cio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2020). Dipartendosi

da un fabbisogno medio di fr. 1765.– mensili per un figlio unico di età compresa fra i

13.

e i 18 anni, egli ha sostituito il costo dell'alloggio presunto con quello

effettivo pagato dalla madre affidataria (fr.

466.– mensili, ovvero un terzo della pigione

di fr. 1400.– mensili: plico doc. 2), come

pure il premio della cassa malati con quello effettivo a carico del figlio (fr.

169.– mensili: loc. cit.), e ha dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–

mensili. Dopo il 1° settembre 2020 (inizio dell'apprendistato) il Pretore ha tenuto

conto del fatto che l'assegno familiare per G__________ è passato a fr. 250.– mensili e che questi percepisce un salario

computatogli per un terzo come reddito. Il primo giudice ha calcolato così un

fabbisogno in denaro (limitato ai costi diretti, giacché la madre affidataria

copre il proprio fabbisogno minimo da sé) di fr. 1265.– mensili dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021, di fr. 1200.– mensili dal 1° settembre

al 31 dicembre 2021, di fr. 1220.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto

2022, di fr. 1160.– mensili dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e

di fr. 1060.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 (decreto

impugnato, pag. 4).

L'appellante si duole che

il Pretore abbia dedotto l'assegno familiare (“di formazione”) per G__________

riscosso dalla madre nonostante l'11 maggio (recte: aprile) 2019 le

parti avessero concordato un contributo alimentare a carico del padre di fr.

1750.– mensili, assegno familiare non compreso. La convenuta fa valere che la volontà

delle parti era di “non considerare nel fabbisogno del figlio minorenne

l'ammontare dell'assegno che deve pertanto continuare ad essere percepito dalla

madre in aggiunta”. Ciò posto, essa chiede di portare il fabbisogno in denaro

di G__________ a fr. 1750.– mensili fino al 31 agosto 2020 (inizio

dell'apprendista­to) e dopo di allora, tenuto conto di un terzo del guadagno conseguito

dal minore, a fr. 1545.– mensili fino al 31 agosto 2021, a fr. 1480.– mensili

fino al 31 dicembre 2021, a fr. 1500.– mensili fino al 31 agosto 2022, a fr.

1440.– mensili fino al 31 agosto 2023 e a fr. 1340.– mensili fino al 31 agosto

2024.

a) Si

conviene che secondo la decisione dell'11 aprile 2019

l'assegno

familiare per G__________ percepito direttamente dalla madre sarebbe da

aggiungere al contributo alimentare di fr. 1750.– mensili a carico del

padre. Tale importo corrispondeva in sostanza al fabbisogno medio in denaro

previsto per l'anno in questione dalle raccomandazioni diramate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, fabbisogno

che comprendeva l'assegno familiare (DTF 137 III 64

consid. 4.2.3; RtiD I-2005 pag. 772; più recentemente: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.99 del 6 aprile 2020 consid. 5b). Nella fattispecie

occorre tuttavia ridefinire il contributo alimentare per il figlio in base alla

disponibilità economica della famiglia. E in concreto la capacità finanziaria

della famiglia, come si vedrà, non lascia grandi margini. Per di più, secondo la giurisprudenza più recente, le citate

raccomandazioni non sono più applicabili per stabilire il fabbisogno in denaro

di un figlio (DTF 147 III 277 consid. 6.4). Come per gli altri membri della

famiglia, anche il fabbisogno dei figli va definito ora in base alle direttive

per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferen­za

degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti del­l'art. 93

LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 segg.).

b) Ricordato

ciò, il

minimo esistenziale dei figli secondo il diritto esecutivo è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.–

mensili in seguito. A tale minimo si aggiungono una partecipazione ai costi

dell'alloggio, il premio della cassa malati obbligatoria, i costi di eventuali

misure terapeutiche, le spese scolastiche e quelle di custodia da parte di

terzi oppure – ove la custodia sia prestata dal genitore affidatario – un

contribu­to di accudimento destinato a garantire a quel genitore alme­no il

minimo esistenziale del diritto esecutivo. Si aggiungono inoltre le possibili

spese di trasferta e, se le condizioni della famiglia ciò permettono, una quota

delle imposte che gravano sul genitore affidatario e il premio della cassa

malati complementare (DTF 147 III 281 consid. 7.2; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 8).

c) Nella

fattispecie il minimo di base del diritto esecutivo che riguarda G__________

ammonta a fr. 600.– mensili, cui si aggiunge una partecipazione al costo

dell'alloggio di fr. 280.– mensili (circa il 20% complessivo: I CCA, sentenza

inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021, consid. 11c), il premio della cassa malati per

il 2020 di fr. 169.– mensili (plico doc. 2), un forfait per l'uso dei mezzi

pubblici (riconosciuto dal padre: osservazioni, pag. 3) di fr. 55.50 mensili

(pari a un abbonamento “arcobaleno”

di due zone), un forfait per spese di telefonia e internet stimabile in fr. 20.–

mensili e una quota delle imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà

cumulare il contributo di mantenimento del figlio al proprio) di circa fr. 80.–

mensili (31% dell'importo totale di fr. 255.– mensili [plico doc. 2]; sulle

modalità di calcolo cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_816/2019 del 25

giugno 2021 consid. 4.2.3.5, destinata a pubblicazione).

Il fabbisogno minimo di G__________ risulta così di fr. 1205.– mensili. Dopo la

maggiore età (1° dicembre 2022) il minimo esistenziale del diritto

esecutivo passa a fr. 1200.– mensili,

cui si aggiungono le voci enunciate dianzi, ma non la quota per le imposte, poiché

a quel momento la partita fisca­le

del figlio sarà disgiunta da quella della madre e rimarrà verosimilmente senza

effetto ai fini di una propria imposizione. Il fabbisogno minimo di G__________ si attesta così a fr.

1725.– mensili.

d) È

pacifico inoltre che dal fabbisogno minimo del figlio si deduce un terzo del

guadagno netto che il ragazzo consegue dal 1° settembre 2020, ossia fr. 205.–

mensili fino al 31 agosto 2021, fr. 270.– mensili dal 1° settembre al 31

dicembre 2021, fr. 250.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, fr. 310.–

mensili dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e fr. 410.– mensili dal 1°

settembre 2023 al 31 agosto 2024, come ha

accertato il Pretore in conformità al contratto di

tirocinio (decreto impugnato con riferimento al doc.

43.

nel­l'inc. DM.2018.19) e alle istruzioni della

Camera di esecuzioni e

fallimenti del Tribunale d'appello (RtiD II-2004 pag. 604 consid.

6; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid.

10d). Non è il caso invece di togliere l'assegno familiare che le parti

medesime avevano pattuito in aggiunta al fabbisogno in denaro del figlio.

8.

Quanto al criterio

per il calcolo dei contributi alimentari destinati a moglie e figlio, in tre

sentenze recenti il Tribunale federale ha deciso che nel diritto di famiglia si

applica a livello svizzero, d'ora innanzi, il metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal

bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).

Alla luce di ciò risulta nel caso specifico il seguente quadro del bilancio

familiare:

Dal 2 gennaio al 31 agosto 2020

Reddito del marito fr.

5.

080.—

Reddito

della moglie fr. 3

450.—

fr.

8.

530.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

4.

135.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 350.—

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 1

205.—

fr.

8.

690.—

mensili

Il marito può conservare per

sé: fr. 4135.— mensili

e deve destinare a G__________

fr. 945.— mensili;

assegni

familiari non compresi.

L'ammanco

accusato dal fabbisogno minimo di G__________, di fr. 260.– mensili, è già

stato coperto dal prelievo del provento della vendita della particella n. 1939

RFD di __________ (abitazione coniugale proprietà del marito), depositato presso

il notaio P__________ C__________, come ha stabilito il Pretore (senza

contestazioni). Una partecipazione del genitore affidatario (in concreto: la

madre) al fabbisogno in denaro del figlio non entra invece in linea di conto

(DTF 147 III 272 consid. 5.5). Dei versamenti disposti in eccesso per tale

periodo si terrà conto, mediante compensazione, al momento di liquidare il

regime dei beni nella sentenza di divorzio, come ha indicato il Pretore nel

decreto impugnato (pag. 8).

Dal 1° settembre 2020 al 30 aprile 2021

Reddito del marito fr.

5.

080.—

Reddito

della moglie fr. 3

450.—

fr.

8.

530.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

4.

135.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 350.—

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 1

000.—

fr.

8.

485.—

mensili

Eccedenza fr.

45.—

un

quinto dell'eccedenza fr. 9.—

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

4135.– + 18.– = fr.

4.

153.—

mensili,

e dovrebbe destinare a G__________

fr.

1000.– + 9.– =

fr. 1 009.— mensili,

assegni

familiari non compresi,

arrotondati

a fr. 1 010.— mensili;

Ne

discende un contributo alimentare a carico del padre di fr. 925.– mensili.

La differenza di fr. 85.– mensili rispetto alla spettanza di G__________ è

coperta dal provento della vendita della particella n. 1939 RFD di __________ (abitazione

coniugale proprietà del marito), depositato presso il notaio P__________ C__________,

come ha stabilito il Pretore (senza contestazioni). Una partecipazione del

genitore affidatario (in concreto: la madre) al fabbisogno in denaro del figlio

non entra invece in linea di conto (DTF 147 III 272 consid. 5.5). Dei

versamenti disposti in eccesso per tale periodo si terrà conto, mediante compensazione,

al momento di liquidare il regime dei beni nella sentenza di divorzio, come ha

indicato il Pretore nel decreto impugnato (pag. 8).

Dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2022

Reddito del marito fr.

5.

080.—

Reddito

della moglie fr. 3

450.—

fr.

8.

530.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3.

765.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 350.—

Fabbisogno

minimo di G__________ (media) fr.

950.—

fr.

8.

065.—

mensili

Eccedenza fr.

465.—

un

quinto dell'eccedenza fr. 93.—

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3765.– + 186.– = fr.

3.

951.—

mensili,

deve destinare a G__________

fr.

950.– + 93.– =

fr. 1 043.— mensili,

assegni

familiari non compresi,

arrotondati

a fr. 1 045.— mensili,

e deve versare alla moglie

fr.

3350.– + 186.– ./. 3450.– =

fr. 86.— mensili,

arrotondati

a fr. 85.—

mensili;

Vanno

dedotti gli eventuali versamenti già documentati per tale periodo.

Dal 1° dicembre 2022

Reddito del marito fr.

5.

080.—

Reddito

della moglie fr. 3

450.—

fr.

8.

530.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3.

765.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 350.—

Fabbisogno

minimo di G__________ (media) fr. 1

358.—

fr.

8.

473.—

mensili

Eccedenza fr.

57.—

un

quinto dell'eccedenza fr. 11.40

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3765.– + 22.80 = fr.

3.

787.80

mensili,

e dovrebbe destinare a G__________

fr.

1358.– + 11.40 =

fr. 1 369.40 mensili,

assegni

familiari non compresi,

arrotondati

a fr. 1 370.— mensili;

Ne

discende un contributo alimentare a carico del padre di fr. 1295.– mensili.

La differenza di fr. 75.– mensili rispetto alla spettanza di G__________ andrà

coperta attingendo al provento della vendita della particella n. 1939 RFD di __________

(abitazione coniugale proprietà del marito), depositato presso il notaio P__________

C__________, come ha stabilito il Pretore (senza contestazioni). Una

partecipazione del genitore affidatario (in concreto: la madre) al fabbisogno

in denaro del figlio non entra invece in linea di conto (DTF 147 III 272

consid. 5.5).

9.

Le

spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un mo-desto

aumento dell'onere alimentare a carico di AO 1 fino al 31 agosto 2024 (circa

fr. 68 000.– contro i fr. 63 000.– stabiliti dal Pretore), ma

ampiamente inferiore a quanto sollecitato in appello (fr. 116 500.–). Si giustifica così che sopporti

nove decimi degli oneri processuali e

che rifonda al marito un'adegua­ta indennità per ripetibili ridotte (otto

decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), commisurata

alla stringatezza delle osservazioni (tre pagine più il frontespizio e la

richiesta di giudizio). L'esito della decisione attuale non influisce

apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali e

alle ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto per quattro quinti a

carico della moglie e per il resto a carico del marito, con obbligo di

rifondere a quest'ultimo fr. 3000.– per ripetibili ridotte. Il dispositivo sugli oneri processuali del

decreto impugnato può dunque rimanere invariato.

10.

Nell'appello

AP 1 sostiene di non poter far fronte ai costi della procedura davanti a questa

Camera e chiede il conferimento del gratuito patrocinio anche in questa sede. Nelle

cause di stato però i costi della procedura sono anzitutto a carico del-l'unione

coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138

III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale

5A_456/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 5.2). Le parti devono dunque far fronte

da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di

procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal

proces­so (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in

grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio

dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio

da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge

è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata

di mezzi adeguati (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134 del 20 ottobre

2021.

consid. 1).

Nella

fattispecie l'interessata non pretende che sarebbe infruttuo­so chiedere al

marito una provvigione ad litem per la procedura di appello, né asserisce

che il marito non abbia mezzi sufficienti per concederle un sussidio, tanto

meno già a un sommario esa­me. Ancora il 20 maggio e il 7 settembre 2020 risultavano

depositati presso il notaio P__________ C__________ inoltre, nell'attesa

di istruzioni congiunte dei coniugi o di un ordine del giudice del divorzio, oltre fr. 400 000.– dal provento della vendita

dell'abitazione familiare (inc. SO.2020.292 richiamato: doc. VII nell'inc.

DM.2018.19). È vero che nel frattempo sono stati disposti prelevamenti ordinati

dal giudice del divorzio (decreto impugnato, pag. 9, come pure decisioni del 17

marzo e 28 ottobre 2021 con cui il giudice ha autorizzato il notaio P__________

C__________ a prelevare fr. 3500.– per l'anticipo delle spese processuali e fr.

5385.– per le spese di patrocinio del marito, nell'inc. DM.2018.19). La

sostanza residua appare nondimeno più che sufficiente per assicurare a AP 1 una

provvigione ad litem destinata a finanziare i costi dell'appello. Il

beneficio del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di

conto.

11.

Circa i rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, può essere fatta valere davanti al Tribunale

federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità

del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Conformemente all'art.

301.

lett. b CPC, infine, un estratto della

presente decisione va comunicato anche al figlio G__________.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

1. Il contributo alimentare per la moglie è soppresso

dal 2 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, è ridotto a fr. 85.– mensili dal 1°

maggio 2021 al 30 novembre 2022 ed è nuovamente soppresso dopo il 1° dicembre

2022.

2. Il

contributo alimentare per il figlio G__________, riservata la possibilità di

compensare quanto già corrisposto, è ridotto a:

fr. 945.–

mensili dal 2 gennaio al 31 agosto 2020,

fr. 925.–

mensili dal 1° settembre 2020 al 30 aprile 2021,

fr. 1045.–

mensili dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2022,

fr. 1295.–

mensili dal 1° dicembre 2022 in poi,

assegni familiari

non compresi.

3. Il notaio

P__________ C__________ è invitato a versare a AP 1, sul conto da lei indicato,

fr. 75.– mensili dal 1° dicembre 2022 in poi per il mantenimento di G__________

attingendo al provento della vendita dell'abitazione coniugale (particella n.

1939 RFD di __________) depositato presso di lui.

II. Le

spese processuali, di fr. 1000.–, sono poste per nove decimi a carico

dell'appellante e per un decimo a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr.

1500.– per ripetibili ridotte.

III. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

IV. Notificazione:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

a:

;

Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).