11.2020.144
Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per il figlio Reclamo in materia di spese processuali, ripetibili e gratuito patrocinio
16 agosto 2021Italiano44 min
cittadino italiano, e AO 1 (1986), cittadina russa, si sono sposati a __________
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.144
11.2020.145
11.2020.146
11.2020.147
Lugano,
16 agosto 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2019.3343 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza dell'11 luglio 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1 (I)
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 9 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 28 settembre 2020 (inc. 11.2020.144)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc.
11.2020.145),
come
pure sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 9 novembre 2020 da AO
1 con le osservazioni all'appello,
oltre
che sul reclamo dello stesso giorno in materia di provvigione ad litem,
gratuito patrocinio e spese processuali presentato da AO 1 nella medesima causa
(inc. 11.2020.146) e sulla contestuale richiesta di provvigione ad litem
o, in subordine, di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.147);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1979),
cittadino italiano, e AO 1 (1986), cittadina russa, si sono sposati a __________
il 22 agosto 2018. Dal matrimonio è nato M__________, il 12 gennaio 2019.
Il marito, laureato in conservazione di beni culturali e in scienze giuridiche,
ha lavorato fino all'inizio del 2019 come direttore e socio della ditta __________
Sagl, __________, attiva nel commercio di opere d'arte e nella gestione di
gallerie d'arte. Dopo di allora egli non ha più svolto attività lucrativa. Di
formazione psicologa infantile e manager del turismo, prima del matrimonio la
moglie lavorava in Russia per una compagnia attiva nel settore della logistica.
Durante la vita in comune essa non ha più esercitato alcuna professione. I
coniugi vivono separati dal 7 giugno 2019, quando entrambi hanno lasciato l'abitazione
coniugale di __________, AO 1 per sistemarsi con il figlio in un appartamento
messole a disposizione dall'associazione “__________” della __________ a __________
e AP 1 per trasferirsi a __________.
B. L'11 luglio 2019 AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza
a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – di
essere autorizzata a vivere separata e di accertare che la sua abitazione di __________
non è l'alloggio coniugale. Inoltre essa ha postulato l'affidamento del figlio
(riservato un diritto di visita paterno sorvegliato e limitato a tre ore
settimanali), come pure la condanna del marito a versare retroattivamente dal
luglio del 2018 un contributo alimentare di fr. 2542.95 mensili indicizzati per
lei e retroattivamente dal gennaio del 2019
un contributo alimentare di fr. 1609.85 mensili indicizzati (assegni
familiari non compresi) per M__________. Infine essa ha preteso che in conformità
all'art. 170 CC il convenuto presentasse un elenco dei suoi redditi e del suo
patrimonio, corrispondendole una provvigione ad litem di fr. 5000.–.
Subordinatamente essa ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio.
C. Con decreto cautelare
del 12 luglio 2019 il Pretore ha ordinato la notifica dell'istanza a AP 1, richiamando
dall'Ufficio cantonale della migrazione e dalla ditta __________ Sagl ogni atto
a lui relativo. La notifica al convenuto, all'indirizzo della madre a __________,
si è rivelata infruttuosa. Anche la ditta __________ Sagl, indebitata, è
risultata ormai senza recapito. Il 27 agosto 2019 AO 1 ha cominciato a
lavorare a tempo parziale per la ditta A__________ SA di __________ come
impiegata venditrice nel ramo assicurativo. Essa ha cessato tale impiego nell'ottobre
del 2019 e dal 1° novembre successivo è stata assunta dalla F__________ SA
di __________ come consulente nell'acquisizione e gestione di un portafoglio
assicurativo da parte di clienti privati e aziendali.
D. Nel frattempo, al dibattimento del 9 settembre 2019 è
comparsa la sola istante, la quale ha confermato le proprie domande, au-
mentando
a fr. 2883.95 mensili la richiesta di contributo alimen-
tare
per sé e instando perché il marito versasse al figlio almeno gli assegni familiari
percepiti dal gennaio al settembre del 2019. Con decreto cautelare dell'11
settembre 2019 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha
affidato il figlio all'istante senza stabilire diritti di visita, ha rinunciato
a fissare contributi alimentari tra coniugi e ha condannato il marito a versare
per il figlio un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili, assegni familiari
non compresi. Il verbale di udienza e il decreto cautelare risultano essere
stati spediti a AP 1 per
raccomandata.
E. L'istruttoria è cominciata il 25 settembre 2019.
Il 31 gennaio 2020 AP 1 ha
presentato un'istanza cautelare in cui, senza indicare alcun recapito, ha dichiarato
di non avere ricevuto atti giudiziari, di essere senza fissa dimora e di trovarsi
in gravi ristrettezze. A moglie e figlio egli ha rifiutato ogni contributo
alimentare, postulando la ‟sospensioneˮ del provvedimento cautelare e
proponendo di notificargli gli atti processuali per posta elettronica. Il 1°
febbraio 2020 AO 1 si è
trasferita con il figlio in un appartamento a __________ e con decreto cautelare del 12 febbraio
2020, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha respinto l'istanza del
marito. Il 19 agosto 2020 quest'ultimo ha scritto al Pretore, sempre senza
indicare alcun recapito, di non poter
lavorare per problemi di salute, ribadendo di essere nullatenente. Nel
frattempo, il 13 agosto 2020, l'avv. PA 1 ha comunicato al Pretore di
rappresentare AP 1 e ha chiesto di trasmettergli copia dell'intero
carteggio. Con
ordinanza del 14 agosto 2020 il Pretore ha notificato così al legale tutti gli
atti giudiziari che non si erano potuti intimare al convenuto.
F. A
un'udienza del 20 agosto 2020, indetta per il contraddittorio cautelare, la
deposizione di AO 1 e il
dibattimento finale a tutela dell'unione coniugale, sono comparsi l'istante
medesima e il solo patrocinatore di AP 1, mentre quest'ultimo è rimasto assente ingiustificato. Interrogata
l'istante e tenuto il contraddittorio cautelare, il Pretore ha
avvertito che sarebbe passato direttamente a sentenza. Al dibattimento finale l'istante
ha ribadito le proprie richieste (autorizzazione a vivere separata, affidamento
del figlio, diritto di visita paterno sorvegliato e limitato, condanna del
marito a versare retroattivamente dal luglio del 2018 un contributo alimentare di
fr. 2883.95 mensili indicizzati
per lei e retroattivamente dal gen-naio del 2019 un contributo alimentare di
fr. 1609.85 mensili indicizzati per M__________, assegni familiari non
compresi, provvi-gione ad litem di fr. 5000.–). Il patrocinatore del
convenuto non ha potuto prendere la parola, data l'assenza ingiustificata del
cliente.
G. Statuendo
con sentenza del 28 settembre 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha affidato il figlio alla madre, ha rinunciato a disciplinare
diritti di visita (libero il marito di postularne la regolamentazione), ha
condannato AP 1 a versare dal 1° giugno 2019 un contributo alimentare di
fr. 1300.– mensili per il figlio (senza cenno ad assegni familiari) e ha
respinto la richiesta di contributo alimentare avanzata dall'istante. Inoltre egli
ha stralciato dal ruolo la richiesta di provvigione ad litem poiché
priva d'oggetto e ha rigettato l'istanza di gratuito patrocinio formulata da AO
1. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. A AP 1 il Pretore ha addebitato altresì fr. 413.–
di spese processuali inutili.
H. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 ottobre 2020 per
ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio impugnato
sia riformato azzerando il contributo alimentare per il figlio e ponendo a
carico dell'istante tutte le spese processuali, comprese quelle inutili. Egli
non contesta invece la compensazione delle ripetibili. Postula nondimeno la
concessione del gratuito patrocinio in appello. AO 1 ha reagito il 15 ottobre
2020 con un'istanza di cauzione affinché fosse imposto al marito di depositare
fr. 2800.– in garanzia delle spese ripetibili presunte in caso di soccombenza. L'istanza
è stata respinta da questa Camera con decisione del 19 ottobre 2020.
Invitata a esprimersi
sull'appello, nelle sue osservazioni del 9 novembre 2020 AO 1 ha proposto di
respingere l'impugnazione in ordine, subordinatamente nel merito, postulando
anch'essa il gratuito patrocinio. AP 1 ha replicato spontaneamente il 17
novembre 2020, confermandosi nell'appello. AO 1 ha rinunciato a duplicare. La
richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello di AP 1 è stata
parzialmente accolta l'11 novembre 2020 dal presidente di questa Camera,
che ha limitato l'esecutività dalla sentenza pretorile ai contributi alimentari
dovuti dall'appellante dopo l'emanazione del giudizio.
I. Frattanto, il 9
ottobre 2020, AO 1 ha presentato a sua volta un reclamo contro la sentenza del
Pretore per ottenere che le spese processuali di primo grado siano ridotte a
fr. 1000.– e siano poste interamente a carico del marito, con obbligo per costui
di rifonderle fr. 10 000.– a titolo di
ripetibili. Chiede inoltre che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso
di accogliere la sua istanza di provvigione ad litem, obbligando AP 1 a
versarle fr. 5000.–, e che le sia accordato il gratuito patrocinio per la
procedura di primo grado Essa sollecita infine una provvigione ad litem
di fr. 3000.– davan ti a questa
Camera o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio in seconda
sede. Il reclamo non è stato comunicato a AP 1 per osservazioni.
L. Accertato che il
patrocinatore dell'appellante definiva il suo assistito “di ignota dimora”, con
decreto del 15 ottobre 2020 il presidente di questa Camera ha fissato un
termine all'avvocato per comunicare l'indirizzo esatto di AP 1. Il legale ha
comunicato il 28 ottobre 2020 che l'appellante risiede “temporaneamente” a __________,
ospite della madre, e ha comunicato l'indirizzo, ma ha chiesto di non renderlo
noto ad AO 1 perché il suo cliente teme “azioni vessatorie”. AO 1 ha insistito per
conoscere l'indirizzo del marito. AP 1 vi si è opposto. Con decreto del 18 dicembre
2020 il presidente di questa Camera ha accolto la richiesta della moglie, alla
quale è stato reso noto il recapito del convenuto.
Considerando
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
di AP 1
1.
Le sentenze a protezione dell'unione coniugale sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della
sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
manifestamente dato, ove si consideri l'entità dei contributi alimentari in
discussione davanti al Pretore. Circa la tempestività dell'appello, la
decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore di AP 1 il 29 settembre 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Depositato il 9 ottobre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1 acclude fotocopia delle sue
lauree in conservazione dei beni culturali e in scienze giuridiche, conseguite
all'Università di __________ il 16 dicembre 2002 e il 24 luglio 2006 (doc. 7), due
risposte negative a candidature per posti di lavoro messi a concorso dal
Municipio di __________ nel 2018 e nel 2019 (doc. 8), i suoi fogli paga dal
giugno al settembre del 2018 quando ancora lavorava per la __________ Sagl
(doc. 9), un attestato di carenza beni per fr. 9466.45 riguardante pigioni non
pagate (doc. 10), gli estratti dal gennaio al settembre del 2018 di un
conto a lui intestato presso la Banca __________ (doc. 11), copia di una
denuncia penale sporta contro un nominato H__________ R__________ (doc. 12), l'estratto
di un suo conto previdenziale 2003–2010 rilasciato il 29 settembre 2020
dall'Istituto __________ e un estratto del ‟modello unico redditiˮ per
l'anno d'imposta 2012 (doc. 14). AO 1 propone di dichiarare tali documenti
irricevibili (osservazioni all'appello, pag. 2 n. 1.5), ma a torto. La stessa sentenza
del Tribunale federale da lei citata spiega proprio il contrario, ovvero che il
principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296
CPC) vale anche per il debitore alimentare (DTF 128 III 412 consid. 3.2.1; più recentemente: sentenza 5A_899/2019 del
17.
giugno 2020 consid. 3.3.2). Documenti nuovi sono quindi ammissibili
senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid.
4.2.1). Nella misura in cui appaiono utili per la decisione, tali atti andranno
così tenuti in considerazione ai fini del giudizio.
3.
Litigioso rimane,
nella fattispecie, il contributo alimentare per il figlio. A tal fine il
Pretore ha stimato il reddito di AP 1 in potenziali fr. 2800.– mensili
(sentenza impugnata, consid. 5a). Riguardo al fabbisogno minimo di lui, egli lo
ha calcolato in fr. 1500.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
un residente in Italia fr. 900.–, pigione stimata fr. 500.–, spese di trasferta
fr. 100.–: sentenza impugnata, consid. 5b). Quanto ad AO 1, il primo giudice ne
ha accertato il reddito in fr. 925.– mensili fino al 31 ottobre 2019 e in
fr. 1117.– mensili dopo di allora. Relativamente al fabbisogno minimo di
lei, egli lo ha determinato in fr. 2525.– mensili fino al 31 dicembre 2019 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,
locazione con spese accessorie fr. 687.– [già dedotta la quota di un terzo
compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr.
310.80, abbonamento “arcobaleno” per una zona fr. 36.75), in fr. 2348.–
mensili dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 (riduzione del premio della
cassa malati a fr. 134.55 mensili) e in fr. 2171.– mensili dal 1° febbraio 2020
in poi (riduzione della pigione e delle spese accessorie a fr. 650.– mensili, già
dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del figlio: sentenza
impugnata, consid. 5c e 5d).
Per quel che è di M__________,
il Pretore ne ha definito il fabbisogno in denaro sulla base delle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo. Rispetto alle previsioni della tabella, egli
ha adattato il costo dell'alloggio alla spesa effettiva della genitrice
affidataria in fr. 413.– mensili fino al 1° febbraio 2020 e in fr. 325.–
mensili dopo di allora, il premio della cassa malati a quello effettivo di fr.
97.50
mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2019 e in fr. 32.75 mensili dal
1° gennaio 2020 in poi, non senza dedurre l'assegno familiare di fr. 200.–
mensili (riscosso dalla madre). Il primo giudice ha calcolato inoltre un
contributo di accudimento corrispondente a quanto manca ad AO 1 per coprire il proprio fabbisogno minimo di fr.
2525.– mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2019 (quando ancora essa
non lavorava), di fr. 1600.– mensili dal settembre all'ottobre del 2019,
di fr. 1408.– mensili dal novembre al dicembre 2019, di fr. 1231.– nel
gennaio del 2020 e di fr. 1054.– mensili da allora in poi. Ha appurato così il
fabbisogno complessivo di M__________ in fr.
3651.– mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2019, in fr. 2726.–
mensili dal settembre all'ottobre del 2019, in fr. 2292.– nel gennaio del 2020
(omettendo per inavvertenza il novembre e il dicembre del 2019) e in fr. 2027.–
mensili dal febbraio del 2020 in poi (sentenza impugnata, consid. 5g).
Ciò premesso, nel bilancio
familiare il Pretore ha riscontrato un chiaro ammanco. E siccome il mantenimento
del figlio è prioritario rispetto a quello della moglie, egli ha ritenuto che il
margine disponibile di cui fruisce il marito (fr.
1300.– mensili) vada interamente destinato
a M__________, onde un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili in favore di lui (sentenza impugnata, consid. 5f)
a decorrere dalla separazione dei genitori, avvenuta nel giugno del 2019.
4.
L'appellante
contesta il reddito ipotetico di fr. 2800.– mensili imputatogli dal Pretore e
chiede di fissarlo in € 1500.– mensili lordi (€ 1200.– netti). Il Pretore è
stato di altro avviso. Ha constatato che sin dall'ottobre del 2016, prima di
sposarsi, AP 1 era attivo come consulente aziendale, che al momento del
matrimonio egli lavorava come gallerista, che egli è relativamente giovane (41
anni al momento del giudizio), che ha due lauree e una buona formazione
musicale, che accusa sì profonda depressione alternata a eccessiva euforia,
così come attacchi di panico (certificato medico 26 marzo 2019 del dott. D__________
Q__________ di __________), ma non risulta affetto da alcuna incapacità lucrativa,
né consta essersi iscritto ai ruoli della disoccupazione o avere cercato lavoro.
In condizioni del genere il primo giudice ha ritenuto che in Italia egli
potrebbe guadagnare fr. 2800.– mensili, anche perché egli suona molto bene il
pianoforte e potrebbe impartire lezioni di musica o esercitare la professione
di pianista, per tacere del fatto che egli sembra svolgere l'attività di agente
immobiliare (sentenza impugnata, consid. 5a).
a) L'appellante
non contesta di avere due lauree, ma obietta che quei titoli di studio “non
danno alcuno sbocco lavorativo se non si dispone delle specialistiche e della
pratica sul campo”, tant'è che il Comune di __________ non lo ha assunto neppure
come netturbino. Né un bachelor in diritto abilita in Italia – egli soggiunge –
alla pratica forense. Sul fatto che egli non sia iscritto ai ruoli della
disoccupazione o che non abbia cercato lavoro l'appellante si duole di non
essere stato interpellato dal Pretore, mentre per quel che attiene alla sua
situazione finanziaria ripete di essere nullatenente, al punto da percepire in
Italia il reddito di cittadinanza. Fa valere altresì che l'attività di
consulente aziendale esercitata a __________ prima del matrimonio era fittizia,
destinata unicamente a ottenere il permesso di soggiorno, e che per di più egli
non riceveva fr. 5000.– mensili, ma doveva anzi corrispondere fr. 1700.–
mensili al titolare di quella ditta. Come gallerista poi egli non guadagnava
mediamente più di fr. 1000.– mensili, con il risultato di avere cumulato debiti
ed essersi visto notificare per finire un attestato di carenza beni. Il più
alto stipendio da lui conseguito – continua l'appellante – è quello di € 1200.–
mensili ch'egli riceveva nel 2007 quando lavorava per il “notaio C__________”.
Sostiene
inoltre l'appellante che la sua attività di pianista è meramente amatoriale,
non avendo egli mai studiato al conservatorio né avendo alcun titolo di
insegnamento, tant'è che non sa leggere gli spartiti né scrivere musica, né ha
mai ricevuto compensi per le sue prestazioni eseguite “a orecchio” e non
potrebbe lavorare nemmeno in un piano-bar. Allega di avere frequentato di
recente un corso per conseguire l'attestato di agente immobiliare, ma di non
avere ancora affrontato l'esame a causa dell'emergenza sanitaria, di modo che egli
non può esercitare quella professione in Italia. E i suoi ultimi redditi –
epiloga – risalgono al 2012, quando egli abitava ancora nel Ticino e aveva
venduto un appartamento pervenutogli in eredità (che non generava reddito) per
finan-ziare il fabbisogno della famiglia. La sua capacità lucrativa si situa
pertanto “nella fascia dei salari bassi, che in Italia (fatto notorio) non
supera mai i € 1000.–/1200.–”, e risulta insufficiente finanche – egli conclude
– per coprire il suo fabbisogno minimo, “che si attesta a oltre € 1500.–”.
b) In
materia di contributi di mantenimento il giudice non è tenuto a fondarsi sul
reddito effettivamente conseguito da un debitore alimentare. Se questi ha l'effettiva
e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato
il reddito ipotetico.
Un guadagno ipotetico non è tuttavia punitivo e
non va determinato in astratto, ma deve essere alla concreta portata di chi è
chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3,
109.
consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d,
II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può
ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività
lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale
e dello stato di salute. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva
possibilità di esercitare tale attività e quale sarebbe il reddito conseguibile,
sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato
di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in
generale (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109
consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006
pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente:
I CCA, sentenza inc. 11.2020.121 del 23 aprile 2021 consid. 5a).
c) Nella
misura in cui l'appellante afferma in concreto di essere indigente, senza
patrimonio né entrate in Italia come artista o come agente immobiliare,
potendo egli contare solo sul reddito di cittadinanza di € 500.– mensili, l'argomentazione
cade nel vuoto. Il Pretore infatti non ha imputato al convenuto né sostanza né
introiti effettivi, ma un reddito ipotetico. Anche per quanto concerne lo stato
di salute, l'appellante sembra accennare all'età come motivo per ritenere più
difficile trovare lavoro a ‟41 anni suonatiˮ. Non pretende
tuttavia che, contrariamente all'opinione del Pretore, affezioni particolari pregiudichino
in qualche modo la sua capacità lucrativa. Riguardo alla mancata iscrizione ai
ruoli della disoccupazione e alla mancata ricerca di posti di lavoro, l'appello
non ha maggior consistenza. Il convenuto si duole che il Pretore non lo ha
interpellato, ma non fa valere di essersi mai iscritto ai ruoli della disoccupazione
né di avere seriamente cercato lavoro, foss'anche – come egli dice – “nella
fascia dei salari bassi”. Quanto alle due risposte negative ricevute a
candidature per impieghi messi a concorso dal Municipio di __________ nel 2018
e nel 2019, si trattava apparentemente di attività estranee alla formazione
universitaria dell'aspirante. Al proposito l'appello si rivela sprovvisto
perciò di buon fondamento.
d) Il
Pretore ha stimato il reddito conseguibile da AP 1, come detto, in fr. 2800.–
mensili netti (circa € 2550.–: ‹https://fxtop.com/›) per il fatto che tale somma
corrisponde a quanto può guadagnare in Italia una persona con due lauree
(l'una in conservazione di beni culturali, l'altra in scienze giuridiche) che
ha già lavorato come consulente aziendale e che suona bene il pianoforte,
sicché potrebbe impartire lezioni di musica “oppure esercitare un'attività
lavorativa vera e propria quale pianista” (sentenza impugnata, pag. 9 a metà). In
realtà, quanto all'attività svolta dall'appellante prima di stabilirsi in
Svizzera, l'estratto conto integrato italiano 2003–2010 attesta che nel 2007 il
convenuto ha lavorato per la S__________ C__________ Dr. A__________ C__________
guadagnando € 19 422.– complessivi, mentre
negli anni seguenti le sue entrate si sono
state limitate a importi compresi tra € 48.– ed € 2724.–, prima in
ambito artistico per l'associazione teatro di __________ e per la T__________
SRL e poi in ambito legale, ancora per la S__________ C__________ Dr. A__________
C__________, e commerciale, per la S__________ R__________ __________ (doc. 13).
Dopo il 2010 mancano dati affidabili: l'assunzione del convenuto in Svizzera
come consulente aziendale da parte della F__________ __________ __________ SA di
__________ dal 2016 per fr. 5000.– mensili parrebbe un contratto simulato e
dalla ditta __________ Sagl di __________ (ora fallita) il convenuto risulta
avere percepito in media, dal giugno al
settembre 2018, non più di fr. 1000.– mensili (doc. 9).
e) Sta
di fatto che, contrariamente all'opinione dell'interessato, una laurea in
conservazione dei beni culturali non è un titolo di studio privo di sbocchi nel
mondo del lavoro “se non si dispone delle specialistiche e della pratica sul
campo”. L'Università di __________, dove l'appellante ha studiato, evoca
pubblicamente impieghi senza necessità di ulteriore formazione “presso enti
(sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi) o aziende operanti nel campo
della tutela e fruizione dei beni culturali, iniziative imprenditoriali nel
settore, professioni inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale e
alla divulgazione scientifica relativamente al patrimonio pubblico e
privatoˮ (‹https://corsi.unige.it/8453#chapter-2›).
L'Istituto nazionale italiano di statistica (ISTAT) valuta nondimeno, per chi consegue lauree triennali in tali ambiti, stipendi
medi di € 933.– mensili (‹http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25981›).
Si conviene pertanto che, pur non priva di opportunità professionali, una simile
laurea non consente guadagni maggiori di quelli che l'appellante ascrive in
Italia alla “fascia dei salari bassi”.
Una
laurea in scienze giuridiche è più rimunerativa. Se è vero infatti che per
accedere in Italia alla professione forense occorre una laurea quinquennale in
giurisprudenza, per altre professioni la laurea triennale è sufficiente. L'Università
di __________ menziona, sotto questo profilo, ‟attività professionali di
carattere giuridico-amministrativo nell'ambito di società, enti e
organizzazioni, in tutti i settori imprenditoriali e in tutti i rami della
pubblica amministrazione; ciò non soltanto nell'ambito dei servizi legali di
imprese ed enti, ma anche nell'ambito di altri servizi (ad esempio: personale,
societario, assicurativo, segreteria generale, relazioni istituzionali)”, senza
dimenticare la gestione d'impresa e l'insegnamento (‹https:// www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/scienze_
giuridiche.pdf›). Secondo l'Istituto nazionale italiano di
statistica (ISTAT) i titolari di una laurea triennale in scienze giuridiche percepiscono
stipendi medi di € 1483.– mensili netti (‹http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25981›).
Certo, la statistica è una mera analisi quantitativa. Allorché lavorava per la
S__________ C__________ Dr. A__________ C__________ il convenuto guadagnava tuttavia € 19 422.– annui, pari a € 1618.– mensili (doc. 13). Si trattava di
un reddito lordo, ma la cifra risale al 2007 e l'appellante era al suo primo
impiego. Oggi nulla induce a ritenere che il reddito medio di € 1483.–
mensili netti considerato dalle statistiche non sarebbe alla sua portata.
f) Alla luce di quanto precede, il guadagno
ipotetico di fr. 2800.– (circa € 2550.–) mensili in Italia stimato
dal Pretore nel caso in esame per un insegnante di musica o un pianista si pone
fuori della realtà, ove appena si consideri che un musicista d'orchestra
guadagna a __________ € 1600.– mensili e un insegnante di musica qualificato tra
€ 25.– e € 30.– l'ora (‹https:// www.corriere.it/sette/17_maggio18/quanto-guadagna-musicista-violinista-pianista-jazz-direttore-orchestra-d1b086622-3caa-11e
7-bc 08-57e58a61572b.shml#:~:text=l%20pianisti
%20pi%C3%B9%20famosi%20al,lordo%20da%20testa%20 di%20 serie›). D'altro lato il
reddito di € 1500.– mensili lordi prospettato dall'appellante (circa € 1200.–
netti) risulta, come si è visto, inferiore alla capacità lucrativa di un
quarantunenne, abile al lavoro, titolare di una laurea in scienze giuridiche. Anche
perché, dovesse superare l'esame di agente immobiliare, AP 1 potrà presumibilmente
guadagnare tra € 11.87 ed e 20.29 orari, come prevede l'Istituto nazionale
italiano di statistica (ISTAT) per professioni nel comparto finanziario e
immobiliare (‹http://dati.istat.it/Index. aspx›).
Ai
fini del presente giudizio si giustifica pertanto di imputare all'appellante
un'entrata di € 1483.– mensili netti (pari
a circa fr. 1650.– mensili arrotondati: ‹https://fxtop.com/›). L'appellante
sostiene che il suo fabbisogno minimo “si attesta a oltre € 1500.– mensili”,
ma non spiega minimamente perché il
fabbisogno minimo di fr. 1500.– mensili calcolato dal Pretore andrebbe
aumentato. Né egli pretende che, con un reddito di
fr. 925.– mensili fino al 31 ottobre 2019 e di fr. 1117.– mensili dopo di
allora, AO 1 possa contribuire finanziariamente al mantenimento del figlio. Dando
prova di zelo e impegno, il convenuto potrebbe fruire invece di un margine
disponibile di fr. 150.– mensili da destinare a M__________. Riguardo agli
assegni familiari, il Pretore non ne fa cenno nel dispositivo, ma dalla
sentenza impugnata risulta ch'essi sono incassati dalla madre (consid. 4).
5.
L'appellante contesta
anche le spese inutili di fr. 413.– complessivi (fr. 10.– per una notifica
mediante la polizia, più fr. 93.–, fr. 116.25, fr. 85.25 e fr. 108.50
per notifiche sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino) che la sentenza
impugnata gli addebita. Al convenuto il Pretore ha rimproverato di non essersi
“mostrato collaborativo (…), rimanendo non solo assente sia all'udienza indetta
per il dibattimento sia all'udienza indetta per l'esperimento degli
interrogatori/deposizioni, alle arringhe finali e al contraddittorio
cautelare, ma nemmeno ritirando gli atti mediante raccomandata (…), rendendo
difficoltoso l'accertamento dell'indirizzo al quale trasmettere gli atti,
nonché generando dei costi inutili mediante la notificazione per via edittale”
(sentenza impugnata, pag. 14 in alto). Ora, l'art. 108 CPC prevede che le spese
giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate. In linea di principio le
spese di una notifica nelle vie edittali dovute al fatto che un istante non è
in grado di indicare dove risiede il convenuto non sono tuttavia spese inutili
cagionate da quest'ultimo. Un convenuto che si lascia semplicemente precludere
dalla lite inoltre non cagiona, per ciò solo, spese inutili. Le notificazioni di
atti giudiziari si ritengono avvenute infatti allo scadere del settimo giorno
di giacenza presso l'ufficio postale, anche in Italia (RtiD II-2017 pag. 842
consid. 4b). Non occorre l'intervento di uscieri né di agenti di polizia.
Nella fattispecie non è
chiaro a quali notifiche per via edittale o di polizia siano dovute le spese di
fr. 413.– che il Pretore ha posto a carico del convenuto. Il carteggio
processuale non dà alcuna precisazione. Il solo fatto che AO 1 non fosse in
grado di indicare il recapito del convenuto non basta inoltre per affermare che
questi abbia cagionato spese processuali inutili nel senso dell'art. 108 CPC,
mentre la circostanza che il convenuto si sia mostrato poco collaborativo è di scarso
rilievo, per lo meno fino al 31 gennaio 2020, quando AP 1 ha scritto al Pretore
di non avere ricevuto alcun atto processuale (e agli atti non figura prova del contrario).
Che le spese di fr. 413.– andassero addebitate al solo convenuto appare quindi
dubbio. Se non che, l'appellante nemmeno allude agli argomenti che precedono,
limitandosi ad allegare che AO 1 ha omesso di comunicare al Pretore il di lui
recapito (memoriale, pag. 13). Non dice però come costei potesse esserne a
conoscenza. Sulla questione l'appello si dimostra perciò fuori tema.
6.
Infine l'appellante chiede
che le spese processuali di primo grado siano poste interamente a carico dell'istante,
mentre non contesta il loro ammontare né discute la compensazione delle ripetibili. Il Pretore ha addebitato gli oneri processuali
di fr. 3000.– ai coniugi in ragione di metà ciascuno, “visto l'esito
della procedura e considerato come si tratta di una vertenza familiare”
(sentenza impugnata, pag. 14 in alto). L'appellante definisce AO 1 “pressoché
soccombente”, ma sbaglia. L'istante esce vittoriosa sull'autorizzazione a
vivere separata, sull'affidamento del figlio per la cura e l'educazione, così
come sul fatto che egli non ottiene alcun diritto di visita. Risulta sconfitta
invece sull'ammontare del contributo alimentare per sé e, in gran parte, sul
contributo alimentare per il figlio, così come sulla richiesta di provvigione ad
litem.
Ciò posto, l'art. 107 cpv.
1.
lett. c CPC prescrive che nelle cause del diritto di famiglia il giudice può
prescindere dai principi di ripartizione in base alla soccombenza (art. 106
CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. Egli gode così di un
ampio margine d'apprezzamento (DTF 139 III 358 consid. 3; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_864/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2 con
rinvii). Perché nella fattispecie, pur considerato l'esito dell'attuale giudizio
(destinato a riformare parzialmente la decisione del Pretore), il riparto a
metà delle spese processuali deciso dal Pretore dovrebbe trascendere quella
latitudine di apprezzamento non è dato a divedere.
Su questo punto l'appello è votato pertanto all'insuccesso.
II. Sul
reclamo di AO 1
7.
AO 1 presenta
reclamo anzitutto contro lo stralcio della sua istanza di provvigione ad
litem (fr. 5000.–). Il Pretore ha dichiarato la richiesta priva d'oggetto,
poiché nel frattempo la procedura a tutela dell'unione coniugale è giunta al
termine e una provvigione ad litem è destinata a finanziare spese
future, non a recuperare esborsi già affrontati dall'istante o a saldare
onorari maturati dal legale. Tanto più che – ha soggiunto il Pretore – di
regola una provvigione ad litem va poi restituita o compu-tata nella
liquidazione del regime matrimoniale (sentenza impugnata, pag. 14 a metà). AO 1
obietta che la sua richiesta di provvigione ad litem figurava già nell'istanza
a protezione dell'unione coniugale, che quindi non poteva essere stralciata dal
ruolo, che lei versa nell'indigenza e che l'importo è “perfettamente alla portata”
del marito, “di buona famiglia, con due lauree di cui una in legge”. Oltre a
ciò, la richiesta si giustifica per “l'atteggiamento non cooperativo sul piano
processuale” assunto del convenuto.
a) La
giurisprudenza di questa Camera non prevede provvigioni ad litem nelle
procedure a tutela dell'unione coniugale, orientamento cui si attiene anche l'Obergericht
del Canton Zurigo (Bähler in:
Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5b ad art. 271). E il Tribunale federale
ha già avuto modo di dichiarare tale prassi sostenibile (sentenza 5A_523/2015
del 21 dicembre 2015, consid. 2.3 in fine). Ciò non impedisce che un coniuge
possa essere chiamato a finanziare spese legali e giudiziarie cui l'altro
coniuge non sia in grado di far fronte in una procedura a protezione
dell'unione coniugale. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che in
simili circostanze il coniuge in difficoltà finanziarie può chiedere al
giudice di tenere conto delle spese legali a suo carico nel contributo di
mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo
a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 136 in fine ad art. 159
CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020
consid. 9b).
b) In
concreto la reclamante non mette per nulla in discussione la prassi testé
riassunta. Non è dato di comprendere pertanto su quali basi essa postuli una
provvigione ad litem. Oltre a ciò, una richiesta del genere presuppone
che l'altro coniuge abbia verosimilmente mezzi idonei allo scopo. Non basta
affermare che l'importo è “perfettamente alla portata” del marito, “di buona
famiglia, con due lauree di cui una in legge”, né pretendere che la richiesta
si giustifichi per “l'atteggia-mento non cooperativo sul piano processuale”
assunto dal convenuto. Se poi si considera che AP 1 non risulta avere risorse
sufficienti per sostentare il figlio (il cui mantenimento è prioritario: v. DTF
144.
III 481), mal si comprende come egli potrebbe contribuire alle spese legali
della moglie. Al proposito il reclamo si rivela manifestamente infondato.
8.
La reclamante
censura altresì il diniego del gratuito patrocinio in prima sede. La trattazione di simili reclami rientrerebbe, di per sé,
nella competenza della terza Camera civile del
Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Quando però la prima Camera
civile è chiamata a statuire su un reclamo in materia di spese e ripetibili, essa giudica per attrazione di
competenza anche l'eventuale contestazione sul rifiuto o la revoca del
gratuito patrocinio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.27 del 4 luglio 2018
consid. 2). Nella fattispecie AO 1 contesta – come si vedrà in appresso
(consid. 9) – anche il dispositivo della sentenza impugnata sulle spese e le
ripetibili. La competenza di questa Camera è pertanto data.
a) Una
decisione che rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il gratuito
patrocinio è impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 121 CPC).
La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art.
248.
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 CPC), sicché il termine di impugnazione è di
10.
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto a decisione impugnata è pervenuta al legale dell'istante il 29 settembre
2020.
(traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 9 ottobre
2020.
(timbro postale sulla busta d'invio),
ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
b) Al
reclamo l'interessata allega, oltre alla nota d'onorario del proprio legale per
il patrocinio in prima sede, un messaggio di posta elettronica ricevuto l'8
ottobre 2020 dall'interprete N__________ L__________, messaggio dal quale
risulta che la reclamante – diversamente da quanto reputa il Pretore – non
possiede alcun monolocale a __________, il quale è invece proprietà della madre
di lei. L'art. 326 cpv. 1 CPC vieta tuttavia la produzione di nuovi mezzi
di prova in sede di reclamo, e ciò vale – secondo dottrina maggioritaria – anche
in materia di gratuito patrocinio (riferimenti in: III CCA, sentenza
inc.13.2017.65 del 17 gennaio 2018 consid. 2). Comunque sia, si volesse pur
tenere conto di quel documento, esso non muterebbe – come si vedrà senza
indugio – l'esito del reclamo. Al riguardo non soccorre dunque attardarsi.
c) Il
Pretore ha rifiutato ad AO 1 il gratuito patrocinio con l'argomento che costei
ha dichiarato di possedere a __________ un monolocale con cucina e bagno in
comune, locato a terzi per fr. 200.– mensili. Ciò le permetterebbe, secondo il
Pretore, di retribuire il proprio legale a rate (sentenza impugnata, pag. 15
in basso). La reclamante nega ora di essere proprietaria del monolocale, sostenendo
che esso appartiene a sua madre e che, seppure le fosse possibile locare
quell'immobile per fr. 200.– mensili, essa verserebbe in ogni modo nell'indigenza,
visto il suo fabbisogno minimo e il modesto reddito accertato dal Pretore,
senza dimenticare ch'essa deve assumere anche gran parte del mantenimento in
denaro del figlio. Seppure le fosse lecito riscuotere quella pigione, essa
continuerebbe perciò a trovarsi in gravi ristrettezze.
d) Il
presupposto del gratuito patrocinio è dato allorché il richiedente non sia in
grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e
di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della
famiglia (DTF 144 III 537 consid. 4.1 con rinvii). Incombe a chi postula il
beneficio rendere verosimile tale requisito, ovvero illustrare la propria
situazione di reddito e di patrimonio (art. 119 cpv. 2 CPC), recando per quanto
possibile la documentazione necessaria (sentenza del Tribunale federale 4A_48/2021
del 21 giugno 2021 consid. 3.2 con rinvii).
e) Nella
fattispecie la reclamante consegue, come detto, un reddito di fr. 1117.–
mensili a fronte di un fabbisogno minimo compreso tra fr. 2171.– e fr. 2525.–
mensili (sentenza impugnata, pag. 10). A suo carico rimane poi in larga misura,
come essa fa notare, il fabbisogno in denaro del figlio, AP 1 non potendo
essere ridotto a vivere con entrate inferiori al proprio fabbisogno minimo (DTF
144.
III 380 consid. 7.1.2.1). Ne segue che, foss'anche
in grado di incassare fr. 200.– mensili per la locazione dell'immobile a
__________, con ogni evidenza l'interessata non avrebbe risorse sufficienti per
sopperire ai costi legali e processuali della causa. Al limite essa potrebbe essere
costretta a vendere il bene (del cui valore tutto si ignora), ove questo fosse
suo. Nemmeno il Pretore adombra tuttavia estremi del genere. Nelle condizioni
descritte la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 può essere
accolta (art. 117 CPC). Per quel che è dell'indennità spettante all'avvocato d'ufficio,
competerà al primo giudice definirla, anche perché la nota professionale
acclusa al reclamo non appare chiara e comprende verosimilmente la trattazione
di altre procedure.
9.
Infine la reclamante contesta l'entità delle spese
processuali, la relativa chiave di riparto e la compensazione delle
ripetibili (art. 110 CPC). Nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato
le spese processuali in fr. 3000.–, compresa un'indennità di fr. 75.– per
l'interprete. La reclamante definisce l'ammontare esagerato e chiede di ridurlo
a fr. 1000.–, affermando che ai fini del giudizio “bastava immettere i dati in apposite tabelle (‹https://berechnungs-blaetter.ch›)”,
considerare il lungo tempo trascorso, il carattere sommario del procedimento e
l'urgenza. Tranne per quanto concerne il carattere sommario del procedimento,
in realtà i criteri determinanti sono altri.
a) Nel
Cantone Ticino la tassa di giustizia applicabile a una procedura disciplinata
dal rito sommario è la metà di quella applicata a una procedura ordinaria (art.
9.
cpv. 1 LTG). Trattandosi di una procedura sommaria del diritto di famiglia,
la tassa di giustizia è quindi la metà di quella applicabile alle procedure
ordinarie del diritto di famiglia. E la tassa di giustizia nelle cause di
divorzio, siano esse su richiesta comune o su azione di un coniuge, è fissata
tra fr. 250.– e fr. 20 000.– (art. 7
cpv. 2 LTG). Ciò vale anche per le azioni di nullità del matrimonio, per le
azioni di separazione e per le procedure di scioglimento e di annullamento
dell’unione domestica registrata (messaggio del Consiglio di Stato n. 6361
dell'11 maggio 2010, commento all'art. 7 LTG). Se la causa ha per oggetto
“anche rapporti patrimoniali”, in particolare la liquidazione del regime dei
beni, “è inoltre applicabile l'art. 7 cpv. 1 LTG”, salvo per quanto riguarda i
contributi di mantenimento”, cui continua ad applicarsi l'art. 7 cpv. 2
LTG (art. 7 cpv. 3 LTG).
b) Nelle
procedure a tutela dell'unione coniugale non si dirimono materialmente
“rapporti patrimoniali fra coniugi”, di modo che l'applicazione dell'art. 7
cpv. 3 LTG non entra in considerazione. La tassa di giustizia è la metà di
quella prevista dall'art. 7 cpv. 2 LTG. Varia così da fr. 125.– a fr. 10 000.–. Entro il minimo e il massimo essa va poi
fissata secondo il valore, la natura e la complessità della procedura (art. 3
cpv. 1 LTG). In concreto la causa verteva – come si è visto – sull'autorizzazione
a vivere separati, sull'affidamento del figlio, sul diritto di visita paterno, sul
contributo alimentare per la moglie e su quello per il figlio, compresa una
richiesta di provvigione ad litem. L'autorizzazione a vivere separati, l'affidamento
del figlio e il diritto di visita paterno non hanno riservato problemi
particolari, come non ne ha riservato la provvigione ad litem. Hanno
richiesto invece una disamina articolata (e non solo “l'immissione di dati in
una tabella”, come crede la reclamante) le pretese alimentari, il cui valore
litigioso era ingente, soprattutto per la durata (fr. 2883.95 mensili indicizzati per la
moglie retroattivamente dal luglio del 2018, fr. 1609.85 mensili indicizzati
per il figlio, assegni familiari non compresi, retroattivamente dalla nascita,
il 12 gennaio 2019). Tenuto conto di ciò, gli oneri processuali di fr. 3000.– fissati
dal Pretore rientrano per finire nel potere di apprezzamento che competeva al primo giudice, l'ammontare non
raggiungendo nemmeno un terzo del massimo tariffale, il che può definirsi ragionevole.
c) Quanto
al riparto delle spese processuali e alla compensazione delle ripetibili, la
reclamante adduce che il precetto di equità nel diritto di famiglia va
applicato in ‟maniera restrittivaˮ, lamenta di essere stata
abbandonata senza mezzi con un bambino a carico e deplora il comportamento del
marito, resosi proditoriamente irreperibile. Chiede perciò di porre le spese processuali
a carico di lui, con obbligo di rifonderle fr. 10 000.– per ripetibili. Quest'ultima pretesa non denota una
corretta nozione delle ripetibili, le quali consistono nelle spese necessarie
per assicurare una adeguata rappresentanza in giudizio (art. 95 cpv. 3 lett. a
e b CPC) e non hanno indole sanzionatoria. La reclamante non può, in altri
termini, invocare la asserita semplicità della procedura per vedere ridotta la
tassa di giustizia a fr. 1000.– e sollecitare, d'altro lato, il versamento di un'indennità
di fr. 10 000.– per ripetibili.
Posto
ciò, si è visto che l'istante esce vittoriosa sull'autorizzazione a vivere
separata, sull'affidamento del figlio per la cura e l'educazione, così come sul
fatto che il marito non ottiene diritti di visita. Risulta sconfitta invece
sull'ammontare del contributo alimentare per sé e sul contributo alimentare per
il figlio (in larga misura), così come sulla richiesta di provvigione ad
litem. Ora, se l'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC prescrive che nelle cause del
diritto di famiglia il giudice può prescindere dai principi di ripartizione in
base alla soccombenza e suddividere le spese giudiziarie secondo equità (sopra,
consid. 6), ciò non toglie che in concreto entrambi i coniugi escano dal
processo parzialmente sconfitti. Considerato anche l'ingente valore dei
contributi alimentari pretesi dall'istante per rapporto all'esiguo risultato
ottenuto, nella fattispecie la suddivisione delle spese processuali a metà e la
compensazione delle ripetibili risponde pertanto a una sostenibile logica di
equità, senza stravolgere il precetto della vicendevole soccombenza.
III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito
patrocinio in questa sede
10.
Le spese dell'appello presentato
da AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene
causa vinta sul contributo alimentare per il figlio (pressoché interamente), ma
soccombe sull'addebito delle spese inutili e sulla ripartizione degli oneri
processuali di primo grado. Equitativamente, si giustifica così che sopporti un
decimo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico del-l'istante, la quale
rifonderà all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità
piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del giudizio odierno non
incide per converso – come si è visto – sul dispositivo riguardante le spese
(suddivise a metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede (sopra, consid.
6).
Per quel che concerne la
richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante, l'attribuzione di
adeguate ripetibili renderebbe, di per sé, l'istanza senza oggetto (DTF 133 I
248.
consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20
maggio 2020 consid. 7.2). Dato nondimeno che in concreto simile indennità
appare di difficile – se non impossibile – incasso, conviene accordare sin
d'ora all'interessato il beneficio richiesto (art. 122 cpv. 2 prima frase CPC;
analogamente: DTF 122 I 322, 131 III 344 consid. 7). Che l'appellante non abbia
modo di retribuire il proprio avvocato è verosimile, dovendo egli devolvere
l'intero suo margine disponibile mensile al figlio (art. 117 lett. a CPC). L'appello,
poi, si rivela in gran parte fondato. Quanto all'indennità che spetta al patrocinatore
d'ufficio, in mancanza di una nota professionale il giudice procede per
apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012
consid. 9.3). Ora, un avvocato sollecito e diligente avrebbe
verosimilmente profuso nell'assolvimento di un mandato come quello in esame,
consistente nella stesura dell'appello (15 pagine, di cui sei di cronistoria),
di una replica spontanea (7 pagine) e in due brevi lettere a questa Camera, una
decina d'ore di lavoro (retri-buite fr.
180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio (o una stringata
corrispondenza) con il cliente. A tale retribuzione si aggiungono le spese
(10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il
patrocinatore d'ufficio va fissata di conseguenza in fr. 2150.– arrotondati.
La reclamante risultando
in gravi ristrettezze, occorre statuire anche sulla richiesta di gratuito
patrocinio contenuta nelle sue osservazioni del 9 novembre 2020 all'appello. In
mancanza di una nota professionale del patrocinatore, si procede una volta ancora
per apprezzamento. A tal fine si può ragionevolmente presumere che un avvocato
sollecito e diligente avrebbe verosimilmente dedicato all'assolvimento di un
mandato come quello in esame, consistente nella stesura delle osservazioni
(cinque pagine, compreso il frontespizio) e in cinque brevi lettere a questa
Camera, circa sette ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: sopra, consid.
10), compreso un breve colloquio (o una stringata corrispondenza) con la
cliente. A tale retribuzione si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del
regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinatore d'ufficio va
fissata di conseguenza in fr. 1500.– arrotondati.
11.
Le spese del reclamo
presentato da AO 1 seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
La reclamante ottiene il beneficio del gratuito patrocinio negatole dal
Pretore, ma soccombe sulla provvigione ad litem, come pure sull'ammontare
e la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede. È risultata soccombere
inoltre sulla richiesta di cauzione presentata nei confronti del marito il
15.
ottobre 2020 (sopra, lett. H), le cui spese erano state rinviate
alla decisione finale. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti tre
quarti delle spese processuali. Non si riscuote la rimanente quota di un quarto,
che non può essere posta a carico di AP 1, il quale non è stato chiamato a
formulare osservazioni (non necessarie, per altro, in materia di gratuito
patrocinio: art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC) ed è rimasto estraneo alla
procedura di reclamo.
Riguardo alla richiesta di
provvigione ad litem formulata da AO 1 nel reclamo (fr. 3000.–), si
rinvia a quanto si è addotto in merito alla richiesta di provvigione ad
litem dinanzi al Pretore, motivazione che si dà per riprodotta (sopra, consid.
7).
La
richiesta di gratuito patrocinio formulata nel reclamo non può essere accolta
per quanto riguarda la richiesta di provvigione ad litem, né la
contestazione sull'ammontare e la ripartizione delle spese giudiziarie di prima
sede, né l'istanza di cauzione presentata nei confronti del marito il
15.
ottobre 2020. Su tali questioni infatti il reclamo e l'istanza di
cauzione apparivano sin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 117
lett. b CPC), tanto da non essere stati intimati al convenuto per osservazioni.
Nella misura in cui il reclamo si riferisce invece al diniego del gratuito
patrocinio da parte del Pretore, l'impugnazione riesce fondata e AO 1 ha
diritto a congrue ripetibili. Se una parte che chiede di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria vince la procedura di ricorso, per vero, il Cantone
le deve versare ripetibili complete (DTF 140 III 507 consid. 4). In concreto la
lite sulla concessione del gratuito patrocinio oppone del resto la reclamante
al Cantone Ticino, non a AP 1. Circa l'ammontare dell'indennità per ripetibili,
occorre procedere una volta ancora per apprezzamento. Al riguardo la
motivazione del reclamo si compendia in meno di due pagine, le quali avrebbero
verosimilmente occupato un avvocato sollecito e diligente per un paio d'ore (retribuite
fr. 280.– l'una: art. 12 del citato regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria). Si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento
citato) e l'IVA. L'indennità per ripetibili va stabilita di conseguenza in fr. 650.–
arrotondati. Al proposito la richiesta di gratuito patrocinio risulta quindi senza
oggetto.
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
12.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso
dell'appello raggiunge agevolmente davanti a questa Camera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale
essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid.
4.1), il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Il valore di fr. 30 000.– non è raggiunto invece dalla controversia
sulle spese giudiziarie formante oggetto del reclamo. L'impugnabilità dei
dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue in
entrambe le procedure quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c
LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid.
2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le
procedure di appello (inc. 11.2020.144) e di reclamo (inc. 11.2020.146) sono
congiunte.
2. L'appello
di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza
impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare dal
1° giugno 2019 ad AO 1, per il mantenimento del figlio M__________, un
contributo alimentare anticipato di fr. 150.– entro il 5 di ogni mese. Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo
alimentare.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
3. Le
spese dell'appello, di fr. 2000.–, sono poste per un decimo a carico dell'appellante
medesimo e per il resto a carico di AO 1 che rifonderà all'appellante fr. 2000.–
per ripetibili ridotte.
4. AP
1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA
1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità
di fr. 2150.–.
5. AO
1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA
2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio
un'indennità di fr. 1500.–.
6. Il
reclamo di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della
sentenza impugnata è così riformato:
AO
1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo
Stato del Cantone Ticino verserà per l'istante al patrocinatore d'ufficio
l'indennità che sarà stabilita dal Pretore con decisione separata.
Per
il resto il reclamo è respinto nella misura in cui è ricevibile.
7. Le spese del reclamo,
ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante. Lo
Stato del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante un'indennità di fr. 650.–
per ripetibili.
8. La
richiesta di provvigione ad litem presentata da AO 1
contestualmente al reclamo è respinta.
9. La
richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo è respinta nella misura
in cui non è divenuta senza oggetto.
10. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. ;
– Stato del
Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in
estratto: consid. 10 e 11 e dispositivi n. 4, 5 e 7).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).