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Decisione

11.2020.144

Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per il figlio Reclamo in materia di spese processuali, ripetibili e gratuito patrocinio

16 agosto 2021Italiano44 min

cittadino italiano, e AO 1 (1986), cittadina russa, si sono sposati a __________

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.144

11.2020.145

11.2020.146

11.2020.147

Lugano,

16 agosto 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2019.3343 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza dell'11 luglio 2019 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1 (I)

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 9 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 28 settembre 2020 (inc. 11.2020.144)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc.

11.2020.145),

come

pure sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 9 novembre 2020 da AO

1 con le osservazioni all'appello,

oltre

che sul reclamo dello stesso giorno in materia di provvigione ad litem,

gratuito patrocinio e spese processuali presentato da AO 1 nella medesima causa

(inc. 11.2020.146) e sulla contestuale richiesta di provvigione ad litem

o, in subordine, di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.147);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1979),

cittadino italiano, e AO 1 (1986), cittadina russa, si sono sposati a __________

il 22 agosto 2018. Dal matrimonio è nato M__________, il 12 gennaio 2019.

Il marito, laureato in conservazione di beni culturali e in scienze giuridiche,

ha lavorato fino all'inizio del 2019 come direttore e socio della ditta __________

Sagl, __________, attiva nel commercio di opere d'arte e nella gestio­ne di

gallerie d'arte. Dopo di allora egli non ha più svolto attività lucrativa. Di

formazione psicologa infantile e manager del turismo, prima del matrimonio la

moglie lavorava in Russia per una compagnia attiva nel settore della logistica.

Durante la vita in comu­ne essa non ha più esercitato alcuna professione. I

coniugi vivono separati dal 7 giugno 2019, quando entrambi hanno lasciato l'abitazione

coniugale di __________, AO 1 per sistemarsi con il figlio in un appartamento

messole a disposizione dall'associazio­ne “__________” della __________ a __________

e AP 1 per trasferirsi a __________.

B. L'11 luglio 2019 AO

1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza

a protezione del­l'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – di

essere autorizzata a vivere separata e di accertare che la sua abitazio­ne di __________

non è l'alloggio coniugale. Inoltre essa ha postulato l'affidamento del figlio

(riservato un diritto di visita paterno sorvegliato e limitato a tre ore

settimanali), come pure la condanna del marito a versare retroattivamente dal

luglio del 2018 un contribu­to alimentare di fr. 2542.95 mensili indicizzati per

lei e retroattivamente dal gennaio del 2019

un contributo alimentare di fr. 1609.85 mensili indicizzati (assegni

familiari non compresi) per M__________. Infine essa ha preteso che in conformità

all'art. 170 CC il convenuto presentasse un elenco dei suoi redditi e del suo

patrimonio, corrispondendole una provvigione ad litem di fr. 5000.–.

Subordinatamente essa ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio.

C. Con decreto cautelare

del 12 luglio 2019 il Pretore ha ordinato la notifica dell'istanza a AP 1, richiaman­do

dall'Ufficio cantonale della migrazione e dalla ditta __________ Sagl ogni atto

a lui relativo. La notifica al convenuto, all'indirizzo della madre a __________,

si è rivelata infruttuosa. Anche la ditta __________ Sagl, indebitata, è

risultata ormai senza recapito. Il 27 agosto 2019 AO 1 ha cominciato a

lavorare a tempo parziale per la ditta A__________ SA di __________ come

impiegata venditrice nel ramo assicurativo. Essa ha cessato tale impiego nell'ottobre

del 2019 e dal 1° novembre successivo è stata assunta dalla F__________ SA

di __________ come consulente nell'acquisizione e gestione di un portafoglio

assicurativo da parte di clienti privati e aziendali.

D. Nel frattempo, al dibattimento del 9 settembre 2019 è

comparsa la sola istante, la quale ha confermato le proprie domande, au-

mentando

a fr. 2883.95 mensili la richiesta di contributo alimen-

tare

per sé e instando perché il marito versasse al figlio almeno gli assegni familiari

percepiti dal gennaio al settembre del 2019. Con decre­to cautelare dell'11

settembre 2019 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha

affidato il figlio all'istante senza stabilire diritti di visita, ha rinunciato

a fissare contributi alimentari tra coniugi e ha condannato il marito a versare

per il figlio un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili, assegni familiari

non compresi. Il verbale di udienza e il decreto cautelare risultano essere

stati spediti a AP 1 per

raccomandata.

E. L'istruttoria è cominciata il 25 settembre 2019.

Il 31 gennaio 2020 AP 1 ha

presentato un'istanza cautelare in cui, senza indicare alcun recapito, ha dichiarato

di non avere ricevuto atti giudiziari, di essere senza fissa dimora e di trovarsi

in gravi ristrettezze. A moglie e figlio egli ha rifiutato ogni contributo

alimentare, postulando la ‟sospensioneˮ del provvedimento cautelare e

proponendo di notificargli gli atti processuali per posta elettroni­ca. Il 1°

febbraio 2020 AO 1 si è

trasferita con il figlio in un appartamento a __________ e con decreto cautelare del 12 febbraio

2020, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha respinto l'istanza del

marito. Il 19 agosto 2020 quest'ultimo ha scritto al Pretore, sempre senza

indicare alcun recapito, di non poter

lavorare per problemi di salute, ribadendo di essere nullatenente. Nel

frattempo, il 13 agosto 2020, l'avv. PA 1 ha comunicato al Pretore di

rappresentare AP 1 e ha chiesto di trasmettergli copia del­l'intero

carteggio. Con

ordinanza del 14 agosto 2020 il Pretore ha notificato così al legale tutti gli

atti giudiziari che non si erano potuti intimare al convenuto.

F. A

un'udienza del 20 agosto 2020, indetta per il contraddittorio cautelare, la

deposizione di AO 1 e il

dibattimen­to finale a tutela dell'unione coniugale, sono comparsi l'istante

medesima e il solo patrocinatore di AP 1, mentre quest'ultimo è rimasto assente ingiustificato. Interrogata

l'istan­te e tenuto il contraddittorio cautelare, il Pretore ha

avvertito che sarebbe passato direttamente a sentenza. Al dibattimento finale l'istante

ha ribadito le proprie richieste (autorizzazione a vivere separata, affidamento

del figlio, diritto di visita paterno sorvegliato e limitato, condanna del

marito a versare retroattivamente dal luglio del 2018 un contributo alimentare di

fr. 2883.95 mensili indicizzati

per lei e retroattivamente dal gen-naio del 2019 un contributo alimentare di

fr. 1609.85 mensili indicizzati per M__________, assegni familiari non

compresi, provvi-gione ad litem di fr. 5000.–). Il patrocinatore del

convenuto non ha potuto prendere la parola, data l'assenza ingiustificata del

cliente.

G. Statuendo

con sentenza del 28 settembre 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a

vivere separati, ha affidato il figlio alla madre, ha rinunciato a disciplinare

diritti di visita (libero il marito di postularne la regolamentazione), ha

condannato AP 1 a versare dal 1° giugno 2019 un contributo alimentare di

fr. 1300.– mensili per il figlio (senza cenno ad assegni familiari) e ha

respinto la richiesta di contributo alimentare avanzata dall'istante. Inoltre egli

ha stralciato dal ruo­lo la richiesta di provvigione ad litem poiché

priva d'oggetto e ha rigettato l'istan­za di gratuito patrocinio formulata da AO

1. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. A AP 1 il Pretore ha addebitato altresì fr. 413.–

di spese processuali inutili.

H. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 ottobre 2020 per

ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio impugnato

sia riformato azzerando il contributo alimentare per il figlio e ponendo a

carico dell'istante tutte le spese processuali, comprese quelle inutili. Egli

non contesta invece la compensazione delle ripetibili. Postula nondimeno la

concessione del gratuito patrocinio in appello. AO 1 ha reagito il 15 ottobre

2020 con un'istanza di cauzione affinché fosse imposto al marito di depositare

fr. 2800.– in garanzia delle spese ripetibili presunte in caso di soccombenza. L'istanza

è stata respin­ta da questa Camera con decisione del 19 ottobre 2020.

Invitata a esprimersi

sull'appello, nelle sue osservazioni del 9 novembre 2020 AO 1 ha proposto di

respingere l'impugnazione in ordine, subordinatamente nel merito, postulando

anch'essa il gratuito patrocinio. AP 1 ha replicato spontaneamente il 17

novembre 2020, confermandosi nell'appello. AO 1 ha rinunciato a duplicare. La

richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello di AP 1 è stata

parzialmente accolta l'11 novembre 2020 dal presidente di questa Camera,

che ha limitato l'esecutività dalla sentenza pretorile ai contributi alimentari

dovuti dall'appellante dopo l'emanazione del giudizio.

I. Frattanto, il 9

ottobre 2020, AO 1 ha presentato a sua volta un reclamo contro la sentenza del

Pretore per ottenere che le spese processuali di primo grado siano ridot­te a

fr. 1000.– e siano poste interamente a carico del marito, con obbligo per costui

di rifonderle fr. 10 000.– a titolo di

ripetibili. Chiede inoltre che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso

di accogliere la sua istanza di provvigione ad litem, obbligando AP 1 a

versarle fr. 5000.–, e che le sia accordato il gratuito patrocinio per la

procedura di pri­mo grado Essa sollecita infine una provvigione ad litem

di fr. 3000.– davan ­ti a questa

Camera o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio in seconda

sede. Il reclamo non è stato comunicato a AP 1 per osservazioni.

L. Accertato che il

patrocinatore dell'appellante definiva il suo assistito “di ignota dimora”, con

decreto del 15 ottobre 2020 il presidente di questa Camera ha fissato un

termine all'avvocato per comunicare l'indirizzo esatto di AP 1. Il legale ha

comunicato il 28 ottobre 2020 che l'appellante risiede “temporaneamente” a __________,

ospite della madre, e ha comunicato l'indirizzo, ma ha chiesto di non renderlo

noto ad AO 1 perché il suo cliente teme “azioni vessatorie”. AO 1 ha insistito per

conoscere l'indirizzo del marito. AP 1 vi si è opposto. Con decreto del 18 di­­cembre

2020 il presidente di questa Camera ha accolto la richiesta della moglie, alla

quale è stato reso noto il recapito del convenuto.

Considerando

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

di AP 1

1.

Le sentenze a protezione dell'unione coniugale sono

impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della

sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente

patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è

manifestamente dato, ove si consideri l'entità dei contributi alimentari in

discussione davanti al Pretore. Circa la tempestività dell'appello, la

decisione impugna­ta è pervenuta al

patrocinatore di AP 1 il 29 settembre 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Depositato il 9 ottobre 2020, ultimo giorno utile, l'appel­lo in

esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1 acclude fotocopia del­le sue

lauree in conservazione dei beni culturali e in scienze giuridiche, conseguite

all'Università di __________ il 16 dicembre 2002 e il 24 luglio 2006 (doc. 7), due

risposte negative a candidatu­re per posti di lavoro messi a concorso dal

Municipio di __________ nel 2018 e nel 2019 (doc. 8), i suoi fogli paga dal

giugno al settembre del 2018 quando ancora lavorava per la __________ Sagl

(doc. 9), un attestato di carenza beni per fr. 9466.45 riguardante pigioni non

pagate (doc. 10), gli estratti dal gennaio al settembre del 2018 di un

conto a lui intestato presso la Banca __________ (doc. 11), copia di una

denuncia penale sporta contro un nominato H__________ R__________ (doc. 12), l'estratto

di un suo conto previdenzia­le 2003–2010 rilasciato il 29 settembre 2020

dall'Istituto __________ e un estratto del ‟modello unico redditiˮ per

l'anno d'imposta 2012 (doc. 14). AO 1 propone di dichiarare tali documenti

irricevibili (osservazioni all'appello, pag. 2 n. 1.5), ma a torto. La stessa sentenza

del Tribunale federale da lei citata spiega proprio il contrario, ovvero che il

principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296

CPC) vale anche per il debitore alimentare (DTF 128 III 412 consid. 3.2.1; più recentemente: sentenza 5A_899/2019 del

17.

giugno 2020 consid. 3.3.2). Documenti nuovi sono quindi ammissibili

senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid.

4.2.1). Nella misura in cui appaiono utili per la decisione, tali atti andranno

così tenuti in considerazione ai fini del giudizio.

3.

Litigioso rimane,

nella fattispecie, il contributo alimentare per il figlio. A tal fine il

Pretore ha stimato il reddito di AP 1 in potenziali fr. 2800.– mensili

(sentenza impugnata, consid. 5a). Riguardo al fabbisogno minimo di lui, egli lo

ha calcolato in fr. 1500.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

un residente in Italia fr. 900.–, pigione stimata fr. 500.–, spese di trasferta

fr. 100.–: sentenza impugnata, consid. 5b). Quanto ad AO 1, il primo giudice ne

ha accertato il reddito in fr. 925.– mensili fino al 31 ottobre 2019 e in

fr. 1117.– mensili dopo di allora. Relativamente al fabbisogno minimo di

lei, egli lo ha determinato in fr. 2525.– mensili fino al 31 dicembre 2019 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,

locazione con spese accessorie fr. 687.– [già dedotta la quota di un terzo

compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr.

310.80, abbonamento “arcobaleno” per una zona fr. 36.75), in fr. 2348.–

mensili dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 (riduzione del premio della

cassa malati a fr. 134.55 mensili) e in fr. 2171.– mensili dal 1° febbraio 2020

in poi (riduzione della pigione e delle spese accessorie a fr. 650.– mensili, già

dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del figlio: sentenza

impugnata, consid. 5c e 5d).

Per quel che è di M__________,

il Pretore ne ha definito il fabbisogno in denaro sulla base delle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo. Rispetto alle previsioni della tabella, egli

ha adattato il costo dell'alloggio alla spesa effettiva della genitrice

affidataria in fr. 413.– mensili fino al 1° febbraio 2020 e in fr. 325.–

mensili dopo di allora, il premio della cassa malati a quello effettivo di fr.

97.50

mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2019 e in fr. 32.75 mensili dal

1° gennaio 2020 in poi, non senza dedurre l'assegno familiare di fr. 200.–

mensili (riscosso dalla madre). Il primo giudice ha calcolato inoltre un

contributo di accudimento corrispondente a quanto manca ad AO 1 per coprire il proprio fabbisogno minimo di fr.

2525.– mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2019 (quando ancora essa

non lavorava), di fr. 1600.– mensili dal settembre all'ottobre del 2019,

di fr. 1408.– mensili dal novembre al dicembre 2019, di fr. 1231.– nel

gennaio del 2020 e di fr. 1054.– mensili da allora in poi. Ha appurato così il

fabbisogno complessivo di M__________ in fr.

3651.– mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2019, in fr. 2726.–

mensili dal settembre all'ottobre del 2019, in fr. 2292.– nel gennaio del 2020

(omettendo per inavvertenza il novembre e il dicembre del 2019) e in fr. 2027.–

mensili dal febbraio del 2020 in poi (sentenza impugnata, consid. 5g).

Ciò premesso, nel bilancio

familiare il Pretore ha riscontrato un chia­ro ammanco. E siccome il mantenimento

del figlio è prioritario rispetto a quello della moglie, egli ha ritenuto che il

margine disponibile di cui fruisce il marito (fr.

1300.– mensili) vada interamen­te destinato

a M__________, onde un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili in favore di lui (senten­za impugnata, consid. 5f)

a decorrere dalla separazione dei genitori, avvenuta nel giugno del 2019.

4.

L'appellante

contesta il reddito ipotetico di fr. 2800.– mensili imputatogli dal Pretore e

chiede di fissarlo in € 1500.– mensili lordi (€ 1200.– netti). Il Pretore è

stato di altro avviso. Ha constata­to che sin dall'ottobre del 2016, prima di

sposarsi, AP 1 era attivo come consulente aziendale, che al momento del

matrimonio egli lavorava come gallerista, che egli è relativamente giovane (41

anni al momento del giudizio), che ha due lauree e una buona formazione

musicale, che accusa sì profonda depressio­ne alternata a eccessiva euforia,

così come attacchi di panico (certificato medico 26 marzo 2019 del dott. D__________

Q__________ di __________), ma non risulta affetto da alcuna incapacità lucrativa,

né consta essersi iscritto ai ruoli della disoccupazione o avere cercato lavoro.

In condizioni del genere il primo giudice ha ritenuto che in Italia egli

potrebbe guadagnare fr. 2800.– mensili, anche perché egli suona molto bene il

pianoforte e potrebbe impartire lezioni di musica o esercitare la professione

di pianista, per tacere del fatto che egli sembra svolgere l'attività di agente

immobiliare (sentenza impugnata, consid. 5a).

a) L'appellante

non contesta di avere due lauree, ma obietta che quei titoli di studio “non

danno alcuno sbocco lavorativo se non si dispone delle specialistiche e della

pratica sul cam­po”, tant'è che il Comune di __________ non lo ha assunto neppure

come netturbino. Né un bachelor in diritto abilita in Italia – egli soggiunge –

alla pratica forense. Sul fatto che egli non sia iscritto ai ruoli della

disoccupazione o che non abbia cercato lavoro l'appellante si duole di non

essere stato interpellato dal Pretore, mentre per quel che attiene alla sua

situazione finanziaria ripete di essere nullatenente, al punto da percepire in

Italia il reddito di cittadinanza. Fa valere altresì che l'attività di

consulente aziendale esercitata a __________ prima del matrimonio era fittizia,

destinata unicamente a ottenere il permesso di soggiorno, e che per di più egli

non riceveva fr. 5000.– mensili, ma doveva anzi corrispondere fr. 1700.–

mensili al titolare di quella ditta. Come gallerista poi egli non guadagnava

mediamente più di fr. 1000.– mensili, con il risultato di avere cumulato debiti

ed essersi visto notificare per finire un attestato di carenza beni. Il più

alto stipendio da lui conseguito – continua l'appellante – è quello di € 1200.–

mensili ch'egli riceveva nel 2007 quando lavorava per il “notaio C__________”.

Sostiene

inoltre l'appellante che la sua attività di pianista è meramente amatoriale,

non avendo egli mai studiato al conservatorio né avendo alcun titolo di

insegnamen­to, tant'è che non sa leggere gli spartiti né scrivere musica, né ha

mai ricevuto compensi per le sue prestazioni eseguite “a orecchio” e non

potrebbe lavorare nemmeno in un piano-bar. Allega di avere frequentato di

recente un corso per conseguire l'attestato di agente immobiliare, ma di non

avere ancora affrontato l'esa­me a causa dell'emergenza sanitaria, di modo che egli

non può esercitare quella professione in Italia. E i suoi ultimi redditi –

epiloga – risalgono al 2012, quando egli abitava ancora nel Ticino e aveva

venduto un appartamento pervenutogli in eredità (che non generava reddito) per

finan-ziare il fabbisogno della famiglia. La sua capacità lucrativa si situa

pertanto “nella fascia dei salari bassi, che in Italia (fatto notorio) non

supera mai i € 1000.–/1200.–”, e risulta insufficiente finanche – egli conclude

– per coprire il suo fabbisogno minimo, “che si attesta a oltre € 1500.–”.

b) In

materia di contributi di mantenimento il giudice non è tenuto a fondarsi sul

reddito effettivamente conseguito da un debitore alimentare. Se questi ha l'effettiva

e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato

il reddito ipotetico.

Un guadagno ipotetico non è tuttavia punitivo e

non va determinato in astratto, ma deve essere alla concreta portata di chi è

chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3,

109.

consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d,

II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può

ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività

lucrativa o la estenda, tenuto conto del­l'età, della formazione professionale

e dello stato di salute. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva

possibilità di esercitare tale attività e quale sarebbe il reddito conseguibile,

sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato

di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in

generale (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109

consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006

pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente:

I CCA, senten­za inc. 11.2020.121 del 23 aprile 2021 consid. 5a).

c) Nella

misura in cui l'appellante afferma in concreto di essere indigente, senza

patrimonio né entrate in Italia co­me artista o come agente immobiliare,

potendo egli contare solo sul reddito di cittadinanza di € 500.– mensili, l'argomentazione

cade nel vuoto. Il Pretore infatti non ha imputato al convenuto né sostanza né

introiti effettivi, ma un reddito ipotetico. Anche per quanto concerne lo stato

di salute, l'appellante sembra accennare all'età come motivo per ritenere più

difficile trova­re lavoro a ‟41 anni suonatiˮ. Non preten­de

tuttavia che, contrariamente all'opinione del Pretore, affezioni particolari pregiudichino

in qualche modo la sua capacità lucrativa. Riguar­do alla mancata iscrizione ai

ruoli della disoccupazione e alla mancata ricerca di posti di lavoro, l'appello

non ha maggior consistenza. Il convenuto si duole che il Pretore non lo ha

interpellato, ma non fa valere di essersi mai iscritto ai ruoli della disoccupazione

né di avere seriamente cercato lavoro, foss'anche – come egli dice – “nella

fascia dei salari bassi”. Quanto alle due risposte negative ricevute a

candidatu­re per impieghi messi a concorso dal Municipio di __________ nel 2018

e nel 2019, si trattava apparentemente di attività estranee alla formazione

universitaria del­l'aspirante. Al proposito l'appello si rivela sprovvisto

perciò di buon fondamento.

d) Il

Pretore ha stimato il reddito conseguibile da AP 1, come detto, in fr. 2800.–

mensili netti (circa € 2550.–: ‹https://fxtop.com/›) per il fatto che tale som­ma

corrisponde a quanto può guadagnare in Italia una perso­na con due lauree

(l'una in conservazione di beni culturali, l'altra in scienze giuridiche) che

ha già lavorato come consulente aziendale e che suona bene il pianoforte,

sicché potrebbe impartire lezioni di musica “oppure esercitare un'attività

lavorativa vera e propria quale pianista” (sentenza impugnata, pag. 9 a metà). In

realtà, quanto all'attività svolta dal­l'appellante prima di stabilirsi in

Svizzera, l'estratto conto integrato italiano 2003–2010 attesta che nel 2007 il

convenu­to ha lavorato per la S__________ C__________ Dr. A__________ C__________

guadagnando € 19 422.– complessivi, mentre

negli anni seguenti le sue entrate si sono

state limitate a importi compresi tra € 48.– ed € 2724.–, prima in

ambito artistico per l'associazione teatro di __________ e per la T__________

SRL e poi in ambito legale, ancora per la S__________ C__________ Dr. A__________

C__________, e commerciale, per la S__________ R__________ __________ (doc. 13).

Dopo il 2010 manca­no dati affidabili: l'assunzione del convenuto in Svizzera

co­me consulente aziendale da parte della F__________ __________ __________ SA di

__________ dal 2016 per fr. 5000.– mensili parrebbe un contratto simulato e

dalla ditta __________ Sagl di __________ (ora fallita) il convenuto risulta

avere percepito in media, dal giugno al

settembre 2018, non più di fr. 1000.– mensili (doc. 9).

e) Sta

di fatto che, contrariamente all'opinione dell'interessato, una laurea in

conservazione dei beni culturali non è un titolo di studio privo di sbocchi nel

mondo del lavoro “se non si dispone delle specialistiche e della pratica sul

cam­po”. L'Università di __________, dove l'appellante ha studiato, evoca

pubblicamente impieghi senza necessità di ulteriore formazione “presso enti

(sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi) o aziende operanti nel campo

della tutela e fruizione dei beni culturali, iniziative imprenditoriali nel

setto­re, professioni inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale e

alla divulgazione scientifica relativamente al patrimonio pubblico e

privatoˮ (‹https://corsi.unige.it/8453#chapter-2›).

L'Istituto nazionale italiano di statistica (ISTAT) valuta nondimeno, per chi consegue lauree triennali in tali ambiti, stipen­di

medi di € 933.– mensili (‹http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25981›).

Si conviene pertanto che, pur non priva di opportunità professionali, una simile

laurea non consente guadagni maggiori di quelli che l'appellante ascrive in

Italia alla “fascia dei salari bassi”.

Una

laurea in scienze giuridiche è più rimunerativa. Se è ve­ro infatti che per

accedere in Italia alla professione forense occorre una laurea quinquennale in

giurisprudenza, per altre professioni la laurea triennale è sufficiente. L'Università

di __________ menziona, sotto questo profilo, ‟attività professionali di

carattere giuridico-amministrativo nell'ambito di società, enti e

organizzazioni, in tutti i settori imprenditoriali e in tutti i rami della

pubblica amministrazione; ciò non soltanto nel­l'ambito dei servizi legali di

imprese ed enti, ma anche nel­l'ambito di altri servizi (ad esempio: personale,

societario, assicurativo, segreteria generale, relazioni istituzionali)”, senza

dimenticare la gestione d'impresa e l'insegnamento (‹https:// www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/scien­ze_

giuridiche.pdf›). Secondo l'Istituto nazionale italiano di

statistica (ISTAT) i titolari di una laurea triennale in scienze giuridiche percepiscono

stipendi medi di € 1483.– mensili netti (‹http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25981›).

Certo, la statistica è una mera analisi quantitativa. Allorché lavorava per la

S__________ C__________ Dr. A__________ C__________ il convenuto guadagna­va tuttavia € 19 422.– annui, pari a € 1618.– mensili (doc. 13). Si trattava di

un reddito lordo, ma la cifra risale al 2007 e l'appellante era al suo primo

impiego. Oggi nulla induce a ritene­re che il reddito medio di € 1483.–

mensili netti considera­to dalle statistiche non sarebbe alla sua portata.

f) Alla luce di quanto precede, il guadagno

ipotetico di fr. 2800.– (circa € 2550.–) mensili in Italia stimato

dal Pretore nel caso in esame per un insegnante di musica o un pianista si pone

fuori della realtà, ove appena si consideri che un musicista d'orchestra

guadagna a __________ € 1600.– mensili e un insegnante di musica qualificato tra

€ 25.– e € 30.– l'ora (‹https:// www.corriere.it/sette/17_maggio­18/quanto-guadagna-musicista-violinista-pianista-jazz-direttore-orchestra-d1b086622-3caa-11e

7-bc 08-57e58a61572b.shml#:~:text=l%20pianisti

%20pi%C3%B9%20famosi%20al,lordo%20da%20testa%20 di%20 serie›). D'altro lato il

reddito di € 1500.– mensili lordi prospettato dall'appellante (circa € 1200.–

netti) risulta, come si è visto, inferiore alla capacità lucrativa di un

quarantunen­ne, abile al lavoro, titolare di una laurea in scienze giuridiche. Anche

perché, dovesse superare l'esame di agente immobilia­re, AP 1 potrà presumibilmente

guadagna­re tra € 11.87 ed e 20.29 orari, come prevede l'Istituto nazionale

italiano di statistica (ISTAT) per professioni nel compar­to finanziario e

immobiliare (‹http://dati.istat.it/Index. aspx›).

Ai

fini del presente giudizio si giustifica pertanto di imputare all'appellante

un'entrata di € 1483.– mensili netti (pari

a circa fr. 1650.– mensili arrotondati: ‹https://fxtop.com/›). L'appellante

sostie­ne che il suo fabbisogno minimo “si attesta a oltre € 1500.– mensili”,

ma non spiega minimamente perché il

fabbisogno minimo di fr. 1500.– mensili calcolato dal Pretore andrebbe

aumentato. Né egli pretende che, con un reddito di

fr. 925.– mensili fino al 31 ottobre 2019 e di fr. 1117.– mensili dopo di

allora, AO 1 possa contribuire finanziariamente al mantenimen­to del figlio. Dando

prova di zelo e impegno, il convenuto potrebbe fruire invece di un margine

disponibile di fr. 150.– mensili da destinare a M__________. Riguardo agli

assegni familiari, il Pretore non ne fa cenno nel dispositivo, ma dalla

sentenza impugnata risulta ch'essi sono incassati dalla madre (consid. 4).

5.

L'appellante contesta

anche le spese inutili di fr. 413.– complessivi (fr. 10.– per una notifica

mediante la polizia, più fr. 93.–, fr. 116.25, fr. 85.25 e fr. 108.50

per notifiche sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino) che la senten­za

impugnata gli addebita. Al convenuto il Pretore ha rimproverato di non essersi

“mostrato collaborativo (…), rimanendo non solo assente sia all'udienza indetta

per il dibattimen­to sia all'udien­za indetta per l'esperimento degli

interrogatori/deposizio­ni, alle arringhe finali e al contraddittorio

cautelare, ma nemmeno ritirando gli atti mediante raccomandata (…), renden­do

difficolto­so l'accertamento dell'indirizzo al quale trasmettere gli atti,

nonché generando dei costi inutili mediante la notificazio­ne per via edittale”

(sentenza impugnata, pag. 14 in alto). Ora, l'art. 108 CPC prevede che le spese

giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate. In linea di principio le

spese di una notifica nelle vie edittali dovute al fatto che un istante non è

in grado di indicare dove risiede il convenuto non sono tuttavia spese inutili

cagionate da quest'ultimo. Un convenuto che si lascia semplicemente precludere

dalla lite inoltre non cagiona, per ciò solo, spese inutili. Le notificazioni di

atti giudiziari si ritengono avvenu­te infatti allo scadere del settimo giorno

di giacenza presso l'ufficio postale, anche in Italia (RtiD II-2017 pag. 842

consid. 4b). Non occorre l'intervento di uscieri né di agenti di polizia.

Nella fattispecie non è

chiaro a quali notifiche per via edittale o di polizia siano dovute le spese di

fr. 413.– che il Pretore ha posto a carico del convenuto. Il carteggio

processuale non dà alcuna precisazione. Il solo fatto che AO 1 non fosse in

grado di indicare il recapito del convenuto non basta inoltre per affermare che

questi abbia cagionato spese processuali inutili nel senso dell'art. 108 CPC,

mentre la circostanza che il convenuto si sia mostrato poco collaborativo è di scarso

rilievo, per lo meno fino al 31 gennaio 2020, quando AP 1 ha scritto al Pretore

di non avere ricevuto alcun atto processuale (e agli atti non figura prova del contrario).

Che le spese di fr. 413.– andassero addebitate al solo convenuto appare quin­di

dubbio. Se non che, l'appellante nemmeno allude agli argomenti che precedono,

limitandosi ad allegare che AO 1 ha omesso di comunicare al Pretore il di lui

recapito (memoriale, pag. 13). Non dice però come costei potesse esserne a

conoscenza. Sulla questione l'appello si dimostra perciò fuori tema.

6.

Infine l'appellante chiede

che le spese processuali di primo grado siano poste interamente a carico dell'istante,

mentre non contesta il loro ammontare né discute la compensazione delle ripetibili. Il Pretore ha addebitato gli oneri processuali

di fr. 3000.– ai coniugi in ragione di metà ciascuno, “visto l'esito

della procedura e considerato come si tratta di una vertenza familiare”

(sentenza impugnata, pag. 14 in alto). L'appellante definisce AO 1 “pressoché

soccombente”, ma sbaglia. L'istante esce vittoriosa sull'autorizzazione a

vivere separata, sull'affidamento del figlio per la cura e l'educazione, così

come sul fatto che egli non ottiene alcun diritto di visita. Risulta sconfitta

invece sull'ammontare del contributo alimentare per sé e, in gran parte, sul

contributo alimentare per il figlio, così come sulla richiesta di provvigione ad

litem.

Ciò posto, l'art. 107 cpv.

1.

lett. c CPC prescrive che nelle cause del diritto di famiglia il giudice può

prescindere dai principi di ripartizione in base alla soccombenza (art. 106

CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. Egli gode così di un

ampio margine d'apprezzamento (DTF 139 III 358 consid. 3; più recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_864/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2 con

rinvii). Perché nella fattispecie, pur considerato l'esito dell'attuale giudizio

(destinato a riformare parzialmente la decisione del Pretore), il ripar­to a

metà delle spese processuali deciso dal Pretore dovreb­be trascendere quella

latitudine di apprezzamento non è dato a divedere.

Su questo punto l'appello è votato pertanto all'insuccesso.

II. Sul

reclamo di AO 1

7.

AO 1 presenta

reclamo anzitutto contro lo stralcio della sua istanza di provvigione ad

litem (fr. 5000.–). Il Preto­re ha dichiarato la richiesta priva d'oggetto,

poiché nel frattempo la procedura a tutela dell'unione coniugale è giunta al

termine e una provvigione ad litem è destinata a finanziare spese

future, non a recuperare esborsi già affrontati dall'istante o a saldare

onorari maturati dal legale. Tanto più che – ha soggiunto il Preto­re – di

regola una provvigione ad litem va poi restituita o compu-tata nella

liquidazione del regime matrimoniale (sentenza impugnata, pag. 14 a metà). AO 1

obietta che la sua richiesta di provvigione ad litem figurava già nell'istan­za

a protezione dell'unione coniugale, che quindi non poteva essere stralciata dal

ruolo, che lei versa nell'indigenza e che l'importo è “perfettamente alla portata”

del marito, “di buona famiglia, con due lauree di cui una in legge”. Oltre a

ciò, la richiesta si giustifica per “l'atteggiamento non cooperativo sul piano

processuale” assunto del convenuto.

a) La

giurisprudenza di questa Camera non prevede provvigioni ad litem nelle

procedure a tutela dell'unione coniugale, orientamento cui si attiene anche l'Obergericht

del Canton Zurigo (Bähler in:

Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5b ad art. 271). E il Tribunale federale

ha già avuto modo di dichiarare tale prassi sostenibile (sentenza 5A_523/2015

del 21 dicembre 2015, consid. 2.3 in fine). Ciò non impedisce che un coniuge

possa essere chiamato a finanziare spese legali e giudiziarie cui l'altro

coniuge non sia in grado di far fronte in una procedura a protezione

dell'unione coniugale. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che in

simili circostan­ze il coniuge in difficoltà finan­ziarie può chiedere al

giudice di tenere conto delle spese legali a suo carico nel contributo di

mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo

a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª

edizione, n. 136 in fine ad art. 159

CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020

consid. 9b).

b) In

concreto la reclamante non mette per nulla in discussione la prassi testé

riassunta. Non è dato di comprendere pertanto su quali basi essa postuli una

provvigione ad litem. Oltre a ciò, una richiesta del genere presuppone

che l'altro coniuge abbia verosimilmente mezzi idonei allo scopo. Non basta

afferma­re che l'importo è “perfettamente alla portata” del marito, “di buona

famiglia, con due lauree di cui una in legge”, né pretendere che la richiesta

si giustifichi per “l'atteggia-men­to non cooperativo sul piano processuale”

assunto dal convenuto. Se poi si considera che AP 1 non risulta avere risorse

sufficienti per sostentare il figlio (il cui mantenimento è prioritario: v. DTF

144.

III 481), mal si comprende come egli potrebbe contribuire alle spese legali

della moglie. Al proposito il reclamo si rivela manifestamente infondato.

8.

La reclamante

censura altresì il diniego del gratuito patrocinio in prima sede. La trattazione di simili reclami rientrerebbe, di per sé,

nella competenza della terza Camera civile del

Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Quando però la prima Camera

civile è chiamata a statuire su un reclamo in materia di spese e ripetibili, essa giudica per attrazione di

competenza anche l'eventuale contestazione sul rifiuto o la revoca del

gratuito patrocinio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.27 del 4 luglio 2018

consid. 2). Nella fattispecie AO 1 contesta – come si vedrà in appresso

(consid. 9) – anche il dispositivo della sentenza impugnata sulle spese e le

ripetibili. La competenza di questa Came­ra è pertanto data.

a) Una

decisione che rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il gratuito

patrocinio è impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 121 CPC).

La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art.

248.

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 CPC), sicché il termine di impugnazione è di

10.

giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto a decisione impugnata è pervenuta al legale dell'istante il 29 settembre

2020.

(traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 9 ottobre

2020.

(timbro postale sulla busta d'invio),

ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

b) Al

reclamo l'interessata allega, oltre alla nota d'onorario del proprio legale per

il patrocinio in prima sede, un messaggio di posta elettronica ricevuto l'8

ottobre 2020 dall'interprete N__________ L__________, messaggio dal quale

risulta che la reclamante – diversamente da quanto reputa il Pretore – non

possiede alcun monolocale a __________, il quale è invece proprietà della madre

di lei. L'art. 326 cpv. 1 CPC vieta tuttavia la produzione di nuovi mezzi

di prova in sede di reclamo, e ciò vale – secon­do dottrina maggioritaria – anche

in materia di gratuito patrocinio (riferimenti in: III CCA, sentenza

inc.13.2017.65 del 17 gennaio 2018 consid. 2). Comunque sia, si volesse pur

tenere conto di quel documento, esso non muterebbe – come si vedrà senza

indugio – l'esito del recla­mo. Al riguardo non soccorre dunque attardarsi.

c) Il

Pretore ha rifiutato ad AO 1 il gratuito patrocinio con l'argomento che costei

ha dichiarato di possedere a __________ un monolocale con cucina e bagno in

comu­ne, locato a terzi per fr. 200.– mensili. Ciò le permetterebbe, secondo il

Pretore, di retribuire il proprio legale a rate (sentenza impugna­ta, pag. 15

in basso). La reclamante nega ora di essere proprietaria del monolocale, sostenendo

che esso appartiene a sua madre e che, seppure le fosse possibile locare

quell'immobile per fr. 200.– mensili, essa verserebbe in ogni modo nell'indigen­za,

visto il suo fabbisogno minimo e il modesto reddito accertato dal Pretore,

senza dimenticare ch'essa deve assumere anche gran parte del mantenimento in

denaro del figlio. Seppure le fosse lecito riscuotere quella pigio­ne, essa

continuerebbe perciò a trovarsi in gravi ristrettezze.

d) Il

presupposto del gratuito patrocinio è dato allorché il richiedente non sia in

grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e

di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della

famiglia (DTF 144 III 537 consid. 4.1 con rinvii). Incombe a chi postu­la il

beneficio rendere verosimile tale requisito, ovvero illustrare la propria

situazione di reddito e di patrimonio (art. 119 cpv. 2 CPC), recando per quanto

possibile la documentazio­ne necessaria (sentenza del Tribunale federale 4A_48/2021

del 21 giugno 2021 consid. 3.2 con rinvii).

e) Nella

fattispecie la reclamante consegue, come detto, un reddito di fr. 1117.–

mensili a fronte di un fabbisogno minimo compreso tra fr. 2171.– e fr. 2525.–

mensili (sentenza impugnata, pag. 10). A suo carico rimane poi in larga misura,

co­me essa fa notare, il fabbisogno in denaro del figlio, AP 1 non potendo

essere ridotto a vivere con entrate inferiori al proprio fabbisogno minimo (DTF

144.

III 380 consid. 7.1.2.1). Ne segue che, foss'anche

in grado di incassare fr. 200.– mensili per la locazione dell'immobile a

__________, con ogni evidenza l'interessata non avrebbe risorse sufficienti per

sopperire ai costi legali e processuali della causa. Al limite essa potrebbe essere

costretta a vendere il bene (del cui valore tutto si ignora), ove questo fosse

suo. Nemmeno il Pretore adombra tuttavia estremi del genere. Nelle condizioni

descritte la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 può essere

accolta (art. 117 CPC). Per quel che è dell'indennità spettan­te all'avvocato d'ufficio,

competerà al primo giudice definirla, anche perché la nota professionale

acclusa al reclamo non appare chiara e comprende verosimilmente la trattazione

di altre procedure.

9.

Infine la reclamante contesta l'entità delle spese

processuali, la relativa chiave di riparto e la compensazione delle

ripetibili (art. 110 CPC). Nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato

le spese processuali in fr. 3000.–, compresa un'indennità di fr. 75.– per

l'interprete. La reclamante definisce l'ammontare esagerato e chiede di ridurlo

a fr. 1000.–, affermando che ai fini del giudizio “bastava immettere i dati in apposite tabelle (‹https://berechnungs-blaetter.ch›)”,

considerare il lungo tempo trascorso, il carattere sommario del procedimento e

l'urgenza. Tranne per quanto concerne il carattere sommario del procedimento,

in realtà i criteri determinanti sono altri.

a) Nel

Cantone Ticino la tassa di giustizia applicabile a una procedura disciplinata

dal rito sommario è la metà di quella applicata a una procedura ordinaria (art.

9.

cpv. 1 LTG). Trattandosi di una procedura sommaria del diritto di famiglia,

la tas­sa di giustizia è quindi la metà di quella applicabile alle procedure

ordinarie del diritto di famiglia. E la tassa di giustizia nelle cause di

divorzio, siano esse su richiesta comune o su azio­ne di un coniuge, è fissata

tra fr. 250.– e fr. 20 000.– (art. 7

cpv. 2 LTG). Ciò vale anche per le azioni di nullità del matrimonio, per le

azioni di separazione e per le procedure di scioglimento e di annullamento

dell’unione domestica registrata (messaggio del Consiglio di Stato n. 6361

dell'11 maggio 2010, commento all'art. 7 LTG). Se la causa ha per oggetto

“anche rapporti patrimoniali”, in particolare la liquidazione del regime dei

beni, “è inoltre applicabile l'art. 7 cpv. 1 LTG”, salvo per quanto riguarda i

contributi di mantenimen­to”, cui continua ad applicarsi l'art. 7 cpv. 2

LTG (art. 7 cpv. 3 LTG).

b) Nelle

procedure a tutela dell'unione coniugale non si dirimo­no materialmente

“rapporti patrimoniali fra coniugi”, di modo che l'applicazione dell'art. 7

cpv. 3 LTG non entra in considerazione. La tassa di giustizia è la metà di

quella prevista dal­l'art. 7 cpv. 2 LTG. Varia così da fr. 125.– a fr. 10 000.–. Entro il minimo e il massimo essa va poi

fissata secondo il valore, la natura e la complessità della procedura (art. 3

cpv. 1 LTG). In concreto la causa verteva – come si è visto – sul­l'autorizzazione

a vivere separati, sull'affidamento del figlio, sul diritto di visita paterno, sul

contributo alimentare per la moglie e su quello per il figlio, compresa una

richiesta di provvigione ad litem. L'autorizzazione a vivere separati, l'affidamento

del figlio e il diritto di visita paterno non hanno riservato problemi

particolari, come non ne ha riservato la provvigione ad litem. Hanno

richiesto invece una disamina articolata (e non solo “l'immissione di dati in

una tabella”, come crede la reclamante) le pretese alimentari, il cui valore

litigio­so era ingente, soprattutto per la durata (fr. 2883.95 mensili indicizzati per la

moglie retroattivamente dal luglio del 2018, fr. 1609.85 mensili indicizzati

per il figlio, assegni familiari non compresi, retroattivamente dalla nasci­ta,

il 12 gennaio 2019). Tenuto conto di ciò, gli oneri processuali di fr. 3000.– fissati

dal Pretore rientrano per finire nel potere di apprezzamento che competeva al primo giudice, l'ammontare non

raggiungendo nemmeno un terzo del massimo tariffale, il che può definirsi ragionevole.

c) Quanto

al riparto delle spese processuali e alla compensazione delle ripetibili, la

reclamante adduce che il precetto di equità nel diritto di famiglia va

applicato in ‟maniera restritti­vaˮ, lamenta di essere stata

abbandonata senza mezzi con un bambino a carico e deplora il comportamento del

marito, resosi proditoriamente irreperibile. Chiede perciò di porre le spese processuali

a carico di lui, con obbligo di rifonderle fr. 10 000.– per ripetibili. Quest'ultima pretesa non denota una

corretta nozione delle ripetibili, le quali consistono nelle spese necessarie

per assicurare una adeguata rappresentanza in giudizio (art. 95 cpv. 3 lett. a

e b CPC) e non hanno indole sanzionatoria. La reclamante non può, in altri

termini, invocare la asserita semplicità della procedura per vedere ridotta la

tassa di giustizia a fr. 1000.– e sollecitare, d'altro lato, il versamento di un'indennità

di fr. 10 000.– per ripetibili.

Posto

ciò, si è visto che l'istante esce vittoriosa sull'autorizzazione a vivere

separata, sull'affidamento del figlio per la cura e l'educazione, così come sul

fatto che il marito non ottiene diritti di visita. Risulta sconfitta invece

sull'ammontare del contributo alimentare per sé e sul contributo alimentare per

il figlio (in larga misura), così come sulla richiesta di provvigio­ne ad

litem. Ora, se l'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC prescrive che nelle cause del

diritto di famiglia il giudice può prescindere dai principi di ripartizione in

base alla soccombenza e suddividere le spese giudiziarie secondo equità (sopra,

consid. 6), ciò non toglie che in concreto entrambi i coniugi escano dal

processo parzialmente sconfitti. Considerato anche l'ingente valore dei

contributi alimentari pretesi dall'istante per rapporto all'esiguo risultato

ottenuto, nella fattispecie la suddivisione delle spese processuali a metà e la

compensazione delle ripetibili rispon­de pertanto a una sostenibile logi­ca di

equità, senza stravolgere il precetto della vicendevole soccombenza.

III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito

patrocinio in questa sede

10.

Le spese dell'appello presentato

da AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene

causa vinta sul contributo alimentare per il figlio (pressoché interamente), ma

soccombe sull'addebito delle spese inutili e sul­la ripartizione degli oneri

processuali di primo grado. Equitativamente, si giustifica così che sopporti un

decimo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico del-l'istante, la quale

rifonderà all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità

piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del giudizio odierno non

incide per converso – come si è visto – sul dispositivo riguardante le spese

(suddivi­se a metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede (sopra, consid.

6).

Per quel che concerne la

richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante, l'attribuzione di

adeguate ripetibili renderebbe, di per sé, l'istanza senza oggetto (DTF 133 I

248.

consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20

maggio 2020 consid. 7.2). Dato nondimeno che in concreto simile indennità

appare di difficile – se non impossibile – incasso, conviene accordare sin

d'ora all'interessato il beneficio richiesto (art. 122 cpv. 2 prima fra­se CPC;

analogamente: DTF 122 I 322, 131 III 344 consid. 7). Che l'appellante non abbia

modo di retribuire il proprio avvocato è verosimile, dovendo egli devolvere

l'intero suo margine disponibile mensile al figlio (art. 117 lett. a CPC). L'appello,

poi, si rivela in gran parte fondato. Quanto all'indennità che spetta al patrocinatore

d'ufficio, in mancanza di una nota professionale il giudice procede per

apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012

consid. 9.3). Ora, un avvocato sollecito e diligente avrebbe

verosimilmente profuso nel­l'assolvimen­to di un mandato come quello in esame,

consistente nella stesura del­l'appello (15 pagine, di cui sei di cronistoria),

di una replica spontanea (7 pagine) e in due brevi lettere a questa Camera, una

decina d'ore di lavoro (retri-buite fr.

180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio (o una stringata

corrispondenza) con il clien­te. A tale retribuzione si aggiungono le spese

(10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il

patrocinatore d'ufficio va fissata di conseguenza in fr. 2150.– arrotondati.

La reclamante risultando

in gravi ristrettezze, occorre statuire anche sulla richiesta di gratuito

patrocinio contenuta nelle sue osservazioni del 9 novembre 2020 all'appello. In

mancanza di una nota professionale del patrocinatore, si procede una volta ancora

per apprezzamento. A tal fine si può ragionevolmente presumere che un avvocato

sollecito e diligente avrebbe verosimilmente dedicato al­l'assolvimen­to di un

mandato come quello in esame, consistente nella stesura delle osservazioni

(cinque pagine, compreso il frontespizio) e in cinque brevi lettere a questa

Camera, circa sette ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: sopra, consid.

10), compreso un breve colloquio (o una stringata corrispondenza) con la

cliente. A tale retribuzione si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del

regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinatore d'ufficio va

fissata di conseguenza in fr. 1500.– arrotondati.

11.

Le spese del reclamo

presentato da AO 1 seguo­no la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

La reclamante ottiene il beneficio del gratuito patrocinio negatole dal

Pretore, ma soccombe sulla provvigione ad litem, come pure sul­l'ammontare

e la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede. È risultata soccombere

inoltre sulla richiesta di cauzione presentata nei confronti del marito il

15.

ottobre 2020 (sopra, lett. H), le cui spe­se erano state rinviate

alla decisione finale. Tutto pondera­to, si giustifica così che sopporti tre

quarti delle spese processuali. Non si riscuote la rimanente quota di un quarto,

che non può essere posta a carico di AP 1, il quale non è sta­to chiamato a

formulare osservazioni (non necessarie, per altro, in materia di gratuito

patrocinio: art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC) ed è rimasto estraneo alla

procedura di reclamo.

Riguardo alla richiesta di

provvigione ad litem formulata da AO 1 nel reclamo (fr. 3000.–), si

rinvia a quanto si è addotto in merito alla richiesta di provvigione ad

litem dinanzi al Pretore, motivazione che si dà per riprodotta (sopra, consid.

7).

La

richiesta di gratuito patrocinio formulata nel reclamo non può essere accolta

per quanto riguarda la richiesta di provvigione ad litem, né la

contestazione sull'ammontare e la ripartizione delle spese giudiziarie di prima

sede, né l'istan­za di cauzione presentata nei confronti del marito il

15.

ottobre 2020. Su tali questioni infatti il reclamo e l'istanza di

cauzione apparivano sin dal­l'inizio senza possibilità di successo (art. 117

lett. b CPC), tanto da non essere stati intimati al convenuto per osservazio­ni.

Nella misura in cui il reclamo si riferisce invece al diniego del gratuito

patrocinio da parte del Pretore, l'impugnazione riesce fondata e AO 1 ha

diritto a congrue ripetibili. Se una parte che chiede di essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria vince la procedura di ricorso, per vero, il Cantone

le deve versa­re ripetibili complete (DTF 140 III 507 consid. 4). In concreto la

lite sulla concessione del gratuito patrocinio oppone del resto la reclamante

al Cantone Ticino, non a AP 1. Circa l'ammontare dell'indennità per ripetibili,

occorre procedere una volta ancora per apprezzamento. Al riguardo la

motivazione del recla­mo si compendia in meno di due pagine, le quali avrebbero

verosimilmente occupato un avvocato sollecito e diligente per un paio d'ore (retribui­te

fr. 280.– l'una: art. 12 del citato regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria). Si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento

cita­to) e l'IVA. L'indennità per ripetibili va stabilita di conseguenza in fr. 650.–

arrotondati. Al proposito la richiesta di gratuito patrocinio risulta quindi senza

oggetto.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

12.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso

dell'appello raggiunge agevolmente davanti a questa Camera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale

essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid.

4.1), il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Il valore di fr. 30 000.– non è raggiunto invece dalla controversia

sulle spese giudiziarie formante oggetto del reclamo. L'impugnabilità dei

dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue in

entrambe le procedure quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c

LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid.

2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le

procedure di appello (inc. 11.2020.144) e di reclamo (inc. 11.2020.146) sono

congiunte.

2. L'appello

di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza

impugnata è così riformato:

AP 1 è condannato a versare dal

1° giugno 2019 ad AO 1, per il mantenimento del figlio M__________, un

contributo alimentare anticipato di fr. 150.– entro il 5 di ogni mese. Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo

alimentare.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

3. Le

spese dell'appello, di fr. 2000.–, sono poste per un decimo a carico dell'appellante

medesimo e per il resto a carico di AO 1 che rifonderà all'appellante fr. 2000.–

per ripetibili ridotte.

4. AP

1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA

1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità

di fr. 2150.–.

5. AO

1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA

2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio

un'indennità di fr. 1500.–.

6. Il

reclamo di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della

sentenza impugnata è così riformato:

AO

1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo

Stato del Cantone Ticino verserà per l'istante al patrocinatore d'ufficio

l'indennità che sarà stabilita dal Pretore con decisione separata.

Per

il resto il reclamo è respinto nella misura in cui è ricevibile.

7. Le spese del reclamo,

ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante. Lo

Stato del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante un'indennità di fr. 650.–

per ripetibili.

8. La

richiesta di provvigione ad litem presentata da AO 1

contestualmente al reclamo è respinta.

9. La

richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo è respinta nella misura

in cui non è divenuta senza oggetto.

10. Notificazione:

avv. ;

avv. ;

– Stato del

Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in

estratto: consid. 10 e 11 e dispositivi n. 4, 5 e 7).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).