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Decisione

11.2020.15

Revisione di una sentenza in appello

12 febbraio 2021Italiano12 min

i pretesi crimini o delitti commessi dal Municipio di __________, ove siano

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.15

Lugano,

12 febbraio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sulla domanda di revisione del 19 febbraio 2020

presentata da

IS

1

contro

CO

1 e CO 2

(patrocinate

dall'avv. PA 1 )

riguardante

la sentenza emanata il 30 novembre 1988 dal Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna nella causa n. 5394 e la sentenza emessa da questa Camera il 2 giugno

1989 nella causa n. 3/89 (rapporti di vicinato) promossa dal medesimo con

petizione del 23 dicembre 1985 nei confronti di

A__________ __________

(1919-1987), già

in

al quale sono subentrati

in

pendenza di causa gli eredi

M__________

A__________ (1929), nata

CO

1 (1954), nata

A__________

A__________ (1955),

Am__________

A__________ (1957), , e

M__________

O__________ (1962), nata , ;

Ritenuto

in fatto: A. Il 23 dicembre 1985 IS 1,

proprietario della particel­la n. 1227 RFD di __________, ha promosso causa davanti

al Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna

perché fosse ordinato ad A__________ __________, proprietario della contigua

particella n. 1330, di eliminare per insufficiente distanza legale un muro alto

4.90 m e lungo 9 m eretto a 40 cm dal confine. Statuendo con senten­za del 30

novembre 1988, il Pretore ha respinto la petizione, rilevando che il convenuto

era in diritto di abbattere e riedificare il precedente muro diroccato. IS 1 è

insorto il 5 gennaio 1989 a questa Camera, chiedendo di riformare la sentenza

del Pretore e di accogliere la sua petizione. Con sentenza del 2 giugno 1989 la

Camera ha respinto l'appello. Tale sentenza è passata in giudicato.

B. Il 19 febbraio 2020 IS

1 ha presentato a questa Camera una domanda di revisione in cui fa valere di

essere venuto a conoscenza di un accordo scritto intercorso il 14 giugno 1979

fra A__________ __________ e P__________ A__________, allora proprietaria della

vicina particel­la n. 1132, riguardo a una serie di lavori edili (comprendenti

anche il muro litigioso) che avrebbero dovuto formare oggetto di un permesso di

costruzione e che invece il Municipio di __________ ha tollerato, commettendo a

suo avviso illeciti penali. Senza formulare richieste precise, egli postula “la

revisione” del­la senten­za emanata il 30 novembre 1988 dal Pretore e della

sentenza emessa il 2 giugno 1989 da questa Camera. Invitato a specificare

nei confronti di chi fosse rivolta la domanda, IS 1 ha nominato CO 1 e CO 2,

proprietarie in ragio­ne di metà ciascuno della particella n. 1130 appartenuta

ad A__________ __________, su cui si trova il muro in questione. CO 1 e

CO 2 sono state

chiamate a esprimersi. Con osservazio­ni del 10 aprile 2020 esse hanno

proposto di respingere la doman­da di revisione.

C. In una replica

spontanea del 15 maggio 2020 IS 1 ha “rettificato” la domanda di revisione, citando

come controparti anche gli eredi fu A__________ __________. Oltre alla già

convenuta CO 1 (figlia del defun­to), egli ha indicato la vedova M__________ A__________

unitamente agli altri figli del defunto: A__________ A__________, Am__________ __________

e M__________ O__________. Nel memoriale IS 1 ha addotto inoltre di essere

venuto a conoscenza dell'accordo intercorso il 14 giugno 1979 fra A__________

__________ e P__________ A__________ “in data 25 novembre 2019”, conferman­do

per il resto la domanda di revisione. In una duplica spontanea del 26 maggio

2020 CO 1 e CO 2 hanno chiesto di dichiarare il memoriale inammissibile. IS 1

ha triplicato spontaneamente il 17 giugno 2020, ribadendo la sua

posizione. Con quadruplica spontanea del 23 giugno 2020 CO 1 e CO 2 hanno

riaffermato il loro punto di vista. IS 1 ha inol-trato il 13 luglio 2020 una quintuplica

spontanea, al che CO 1 e CO 2 hanno reagito con una sestuplica spontanea del 21 luglio

2020, ognuno mantenendo la propria opinione. La sestuplica, che non contiene elementi

utili per il giudizio, non è più stata notificata a IS 1.

Considerando

in diritto: 1. Alle domande di revisione si

applica la legge nuova, anche se riguardano sentenze comunicate sotto l'egida

del vecchio diritto di procedura (art. 405

cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2011.52 dell'8 novembre 2013 consid.

1). La richiesta in esame è disciplinata perciò dall'art. 328 CPC. IS 1 evoca

due titoli di revisione: quello dell'art. 328 cpv. 1 lett. a CPC (scoperta di

nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi), sostenendo di essere venuto a

conoscenza – come detto – di un accordo intercorso il 14 giugno 1979 fra A__________

__________ e P__________ A__________,

proprietaria della

vici­na particel­la n. 1132, relativo a una serie

di lavori edili comprendenti

anche il muro litigioso, e quello del­l'art. 328 cpv. 1 lett. b CPC

(sentenza influenzata da crimine o deli­tto), rimproverando al Municipio di __________

la commissione di illeciti penali per avergli sottaciuto il citato accordo e

avere tollera­to la riedificazione del muro senza permesso di costruzione.

Quanto alla tempestività della domanda, che “dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione”

(art. 329 cpv. 1 CPC), IS 1 dichiara di avere saputo del menzionato

accor­do “solo recentemente” (domanda di revisione, pag. 2 in basso), “in data

25 novembre 2019” (replica spontanea del 15 maggio 2020, pag. 10 in

basso).

2. Una revisione va

chiesta “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328

CPC in principio). Con ciò si intende il tribunale che da ultimo ha giudicato nel

merito la questione litigiosa (Herzog

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 75 ad art. 328; Bastons-Bulletti in: Code de procédure

civile, Basilea 2021, n. 22 e 25 ad art. 328 con rinvii di dottrina e alla

sentenza del Tribunale federale 5A_289/2012 del 18 giugno 2012, consid. 1.3).

Nella fattispecie la controversia legata alla ricostruzione del muro è stata

sindacata “in ultima istanza” da questa Camera, la quale ha respinto il 2

giugno 1989 l'appello di IS 1 nel merito, sostituendo così la decisione del

Pretore. Solo la sentenza di questa Came­ra può quindi formare oggetto di

revisione. Nella misura in cui è rivolta anche contro la senten­za del Preto­re,

la domanda di revisione si rivela già di primo acchito irricevibile.

3. Una domanda di

revisione dev'essere rivolta contro tutte le parti principali o accessorie indicate

nella sentenza di cui è chiesta

la revisione, come

pure contro i loro eventuali successori in diritto (Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, 2ª edizione, n. 2 e 3 ad art. 330; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 4

ad art. 330). IS 1 ha rivolto la sua domanda unicamente contro le attuali

proprietarie della particella n. 1130, cioè contro una discendente del defunto

(CO 1), allora unico convenuto in lite, e contro la di lei figlia (CO 2). Gli

altri eredi fu A__________ __________ (la vedova M__________ A__________ con i

figli A__________ A__________, Am__________ __________ e M__________ O__________)

figurano per la prima volta nella replica spontanea del 15 maggio 2020, allorché

IS 1 ha esplicitamente esteso il nove­ro dei partecipanti. Ora, che un litisconsorzio

possa esse­re completato in pendenza di causa è a dir poco dubbio, per lo meno

ove si tratti di litisconsorti che possano essere identificati sin dall'inizio

del processo. Dato il presumibile esito della domanda di revisione, nondimeno, in

concreto la questione non esige ulteriore approfondimento. Un esemplare della decisione

andrà comunicato in ogni modo, per conoscen­za, anche ai litisconsorti che non

sono stati chiamati a esprimersi nel quadro della procedura odierna.

4. IS 1 fonda la domanda

di revisione – come detto – sulla scoperta di un documento nuovo, ovvero l'accordo

intercor­so il 14 giugno 1979 fra A__________ __________ e P__________ A__________,

allora proprietaria della vici­na particel­la n. 1132, inerente a una serie di

lavori edili che comprendevano anche la ricostruzione del muro litigio­so. Egli

fa valere inoltre che la scoperta di quel mezzo di prova lo ha indotto a

ravvisare illeciti penali commessi a quel tempo dal Municipio di __________

(occultamento intenzionale di una prova decisiva, favoreggiamento, falsità in

atti formati da pubblici funziona­ri, abuso d'autorità, infedeltà nella

gestione pubblica: domanda di revisione, pag. 12). In realtà v'è da domandarsi in

che modo il citato accordo avrebbe potuto influire sul giudizio emanato il 2

giugno 1989 da questa Camera, ove appena si consideri che IS 1 è estraneo alla

convenzione citata, sicché l'accordo non gli conferiva il diritto di pretendere

l'abbattimento del muro né l'obbli­go di tollerarlo. Circa i pretesi crimini o

delitti perpetrati dal Municipio di __________, l'art. 328 cpv. 1 lett. b

CPC richiede che reati suscettibili di legittimare una domanda di revisione siano

oggetto – per principio – di una denuncia penale, ciò che nella fattispecie non

risulta. Su tali que-stioni si tornerà, dandosi il caso, in appresso. Prima

occorre ancora esaminare, dal profilo formale, se la domanda di revisione sia

tempestiva.

5. L'art. 329 cpv. 1

CPC stabilisce che “la domanda di revisione, scritta e motivata, dev'essere

presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione”. La

decorrenza del termine è sospesa dalle cosiddette ferie giudiziarie (sentenza

del Tribunale federale 4A_421/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3, in: SJ

2015 I 372). Il rispetto del termine, perentorio, va esaminato

d'ufficio (Herzog in:

Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 329 CPC; Schwander, op. cit.,

n. 5 ad art. 329 CPC). Incombe al­-

l'istante dimostrare

di averne osservato la scadenza. Per certi

autori occorre al riguardo

una prova piena (Herzog, loc. cit.;

Schwander, op. cit., n. 3 ad art.

329 CPC), per altri è sufficiente la verosimiglianza (Schweizer in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 9 ad

art. 329). Nel caso specifico IS 1 ha presentato la domanda di revisione a

questa Camera il 20 febbraio 2020 (data del timbro postale sulla busta

d'invio). Il termine di 90 giorni essendo rimasto sospeso giusta l'art. 145

cpv. 1 lett. c CPC dal 18 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020, la scoperta del motivo

di revisione dev'essere avvenuta perciò non prima del 6 novembre 2019.

IS 1 sostiene di essere

venuto a conoscenza del noto accordo fra A__________ __________ e P__________ A__________

“recentemente” (domanda di revisione, pag. 2 in basso), “in data 25 novembre

2019” (replica spontanea del 15 maggio 2020, pag. 10 in basso). CO 1

e CO 2 obiettano che non basta scrivere di avere acquisito quel documento il 25

novembre 2019 senza addurre “un briciolo di prova” (duplica spontanea del 10

aprile 2020, pag. 2 in alto). A tale obiezione IS 1 non ha reagito nella tripli­ca

spontanea del 17 giugno 2020 e nemmeno si è più espresso sulla questione nella

quintuplica spontanea del 13 luglio 2020. Non solo pertanto egli non ha

dimostrato il momento in cui ha scoperto la convenzione, ma neppure l'ha reso

verosimile. A ben vedere, egli non spiega neanche in che frangente abbia

appreso l'esistenza del documen­to, né dall'incarto è possibile trarre

conclusioni affidabili. Dagli atti emerge, se mai, che l'accordo era già stato

trasmes­so dall'Ufficio tecnico intercomunale di __________ al Municipio di __________

il 28 settembre 2000 (lettera accompagnatoria acclu­sa alla domanda di

revisione). Sia come sia, nulla rende verosimile che la scoperta del documento da

parte di IS 1 sia successiva al 6 novembre 2019. Ne segue che, non risultando

presentata in tempo utile, la domanda di revisione sfugge a ulteriore disamina

e va dichiarata irricevibile.

6. L'inammissibilità

della domanda di revisione rende superfluo vagliare il quesito – lasciato

aperto nel consid. 4 – inteso a sapere se il ripetuto accordo fra A__________ __________

e P__________ A__________ avreb­be verosimilmente potuto influire sul giudizio

emanato il 2 giugno 1989 da questa Camera. Rende superfluo altresì vagliare se

Fatti

i pretesi crimini o delitti commessi dal Municipio di __________, ove siano

stati perpetrati, siano suscettibili di legittimare una doman­da di revisio­ne

pur non risultando essere oggetto di una denuncia penale. Simili questioni

possono così restare irrisolte.

7. Le spese del presente giudizio seguono la

soccombenza di IS 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1 e CO 2, che hanno formulato

osservazioni tramite un avvocato nell'ambito di un quadruplo scambio di atti

Considerandi

scritti, hanno diritto a un'adeguata indenni­tà per ripetibili.

8.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della controversia che opponeva IS 1

ad A__________ __________ era stato accertato

il 2 giugno 1989 da questa Camera in fr. 8000.–

(consid. 1 di quella decisione).

Non raggiunge di conseguenza la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in

materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La domanda di revisione è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico di

IS 1, che rifonderà a CO 1

e CO 2 fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione:

;

;

;

;

Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).