11.2020.15
Revisione di una sentenza in appello
12 febbraio 2021Italiano12 min
i pretesi crimini o delitti commessi dal Municipio di __________, ove siano
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.15
Lugano,
12 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sulla domanda di revisione del 19 febbraio 2020
presentata da
IS
1
contro
CO
1 e CO 2
(patrocinate
dall'avv. PA 1 )
riguardante
la sentenza emanata il 30 novembre 1988 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna nella causa n. 5394 e la sentenza emessa da questa Camera il 2 giugno
1989 nella causa n. 3/89 (rapporti di vicinato) promossa dal medesimo con
petizione del 23 dicembre 1985 nei confronti di
A__________ __________
(1919-1987), già
in
al quale sono subentrati
in
pendenza di causa gli eredi
M__________
A__________ (1929), nata
CO
1 (1954), nata
A__________
A__________ (1955),
Am__________
A__________ (1957), , e
M__________
O__________ (1962), nata , ;
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 dicembre 1985 IS 1,
proprietario della particella n. 1227 RFD di __________, ha promosso causa davanti
al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna
perché fosse ordinato ad A__________ __________, proprietario della contigua
particella n. 1330, di eliminare per insufficiente distanza legale un muro alto
4.90 m e lungo 9 m eretto a 40 cm dal confine. Statuendo con sentenza del 30
novembre 1988, il Pretore ha respinto la petizione, rilevando che il convenuto
era in diritto di abbattere e riedificare il precedente muro diroccato. IS 1 è
insorto il 5 gennaio 1989 a questa Camera, chiedendo di riformare la sentenza
del Pretore e di accogliere la sua petizione. Con sentenza del 2 giugno 1989 la
Camera ha respinto l'appello. Tale sentenza è passata in giudicato.
B. Il 19 febbraio 2020 IS
1 ha presentato a questa Camera una domanda di revisione in cui fa valere di
essere venuto a conoscenza di un accordo scritto intercorso il 14 giugno 1979
fra A__________ __________ e P__________ A__________, allora proprietaria della
vicina particella n. 1132, riguardo a una serie di lavori edili (comprendenti
anche il muro litigioso) che avrebbero dovuto formare oggetto di un permesso di
costruzione e che invece il Municipio di __________ ha tollerato, commettendo a
suo avviso illeciti penali. Senza formulare richieste precise, egli postula “la
revisione” della sentenza emanata il 30 novembre 1988 dal Pretore e della
sentenza emessa il 2 giugno 1989 da questa Camera. Invitato a specificare
nei confronti di chi fosse rivolta la domanda, IS 1 ha nominato CO 1 e CO 2,
proprietarie in ragione di metà ciascuno della particella n. 1130 appartenuta
ad A__________ __________, su cui si trova il muro in questione. CO 1 e
CO 2 sono state
chiamate a esprimersi. Con osservazioni del 10 aprile 2020 esse hanno
proposto di respingere la domanda di revisione.
C. In una replica
spontanea del 15 maggio 2020 IS 1 ha “rettificato” la domanda di revisione, citando
come controparti anche gli eredi fu A__________ __________. Oltre alla già
convenuta CO 1 (figlia del defunto), egli ha indicato la vedova M__________ A__________
unitamente agli altri figli del defunto: A__________ A__________, Am__________ __________
e M__________ O__________. Nel memoriale IS 1 ha addotto inoltre di essere
venuto a conoscenza dell'accordo intercorso il 14 giugno 1979 fra A__________
__________ e P__________ A__________ “in data 25 novembre 2019”, confermando
per il resto la domanda di revisione. In una duplica spontanea del 26 maggio
2020 CO 1 e CO 2 hanno chiesto di dichiarare il memoriale inammissibile. IS 1
ha triplicato spontaneamente il 17 giugno 2020, ribadendo la sua
posizione. Con quadruplica spontanea del 23 giugno 2020 CO 1 e CO 2 hanno
riaffermato il loro punto di vista. IS 1 ha inol-trato il 13 luglio 2020 una quintuplica
spontanea, al che CO 1 e CO 2 hanno reagito con una sestuplica spontanea del 21 luglio
2020, ognuno mantenendo la propria opinione. La sestuplica, che non contiene elementi
utili per il giudizio, non è più stata notificata a IS 1.
Considerando
in diritto: 1. Alle domande di revisione si
applica la legge nuova, anche se riguardano sentenze comunicate sotto l'egida
del vecchio diritto di procedura (art. 405
cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2011.52 dell'8 novembre 2013 consid.
1). La richiesta in esame è disciplinata perciò dall'art. 328 CPC. IS 1 evoca
due titoli di revisione: quello dell'art. 328 cpv. 1 lett. a CPC (scoperta di
nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi), sostenendo di essere venuto a
conoscenza – come detto – di un accordo intercorso il 14 giugno 1979 fra A__________
__________ e P__________ A__________,
proprietaria della
vicina particella n. 1132, relativo a una serie
di lavori edili comprendenti
anche il muro litigioso, e quello dell'art. 328 cpv. 1 lett. b CPC
(sentenza influenzata da crimine o delitto), rimproverando al Municipio di __________
la commissione di illeciti penali per avergli sottaciuto il citato accordo e
avere tollerato la riedificazione del muro senza permesso di costruzione.
Quanto alla tempestività della domanda, che “dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione”
(art. 329 cpv. 1 CPC), IS 1 dichiara di avere saputo del menzionato
accordo “solo recentemente” (domanda di revisione, pag. 2 in basso), “in data
25 novembre 2019” (replica spontanea del 15 maggio 2020, pag. 10 in
basso).
2. Una revisione va
chiesta “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328
CPC in principio). Con ciò si intende il tribunale che da ultimo ha giudicato nel
merito la questione litigiosa (Herzog
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 75 ad art. 328; Bastons-Bulletti in: Code de procédure
civile, Basilea 2021, n. 22 e 25 ad art. 328 con rinvii di dottrina e alla
sentenza del Tribunale federale 5A_289/2012 del 18 giugno 2012, consid. 1.3).
Nella fattispecie la controversia legata alla ricostruzione del muro è stata
sindacata “in ultima istanza” da questa Camera, la quale ha respinto il 2
giugno 1989 l'appello di IS 1 nel merito, sostituendo così la decisione del
Pretore. Solo la sentenza di questa Camera può quindi formare oggetto di
revisione. Nella misura in cui è rivolta anche contro la sentenza del Pretore,
la domanda di revisione si rivela già di primo acchito irricevibile.
3. Una domanda di
revisione dev'essere rivolta contro tutte le parti principali o accessorie indicate
nella sentenza di cui è chiesta
la revisione, come
pure contro i loro eventuali successori in diritto (Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, 2ª edizione, n. 2 e 3 ad art. 330; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 4
ad art. 330). IS 1 ha rivolto la sua domanda unicamente contro le attuali
proprietarie della particella n. 1130, cioè contro una discendente del defunto
(CO 1), allora unico convenuto in lite, e contro la di lei figlia (CO 2). Gli
altri eredi fu A__________ __________ (la vedova M__________ A__________ con i
figli A__________ A__________, Am__________ __________ e M__________ O__________)
figurano per la prima volta nella replica spontanea del 15 maggio 2020, allorché
IS 1 ha esplicitamente esteso il novero dei partecipanti. Ora, che un litisconsorzio
possa essere completato in pendenza di causa è a dir poco dubbio, per lo meno
ove si tratti di litisconsorti che possano essere identificati sin dall'inizio
del processo. Dato il presumibile esito della domanda di revisione, nondimeno, in
concreto la questione non esige ulteriore approfondimento. Un esemplare della decisione
andrà comunicato in ogni modo, per conoscenza, anche ai litisconsorti che non
sono stati chiamati a esprimersi nel quadro della procedura odierna.
4. IS 1 fonda la domanda
di revisione – come detto – sulla scoperta di un documento nuovo, ovvero l'accordo
intercorso il 14 giugno 1979 fra A__________ __________ e P__________ A__________,
allora proprietaria della vicina particella n. 1132, inerente a una serie di
lavori edili che comprendevano anche la ricostruzione del muro litigioso. Egli
fa valere inoltre che la scoperta di quel mezzo di prova lo ha indotto a
ravvisare illeciti penali commessi a quel tempo dal Municipio di __________
(occultamento intenzionale di una prova decisiva, favoreggiamento, falsità in
atti formati da pubblici funzionari, abuso d'autorità, infedeltà nella
gestione pubblica: domanda di revisione, pag. 12). In realtà v'è da domandarsi in
che modo il citato accordo avrebbe potuto influire sul giudizio emanato il 2
giugno 1989 da questa Camera, ove appena si consideri che IS 1 è estraneo alla
convenzione citata, sicché l'accordo non gli conferiva il diritto di pretendere
l'abbattimento del muro né l'obbligo di tollerarlo. Circa i pretesi crimini o
delitti perpetrati dal Municipio di __________, l'art. 328 cpv. 1 lett. b
CPC richiede che reati suscettibili di legittimare una domanda di revisione siano
oggetto – per principio – di una denuncia penale, ciò che nella fattispecie non
risulta. Su tali que-stioni si tornerà, dandosi il caso, in appresso. Prima
occorre ancora esaminare, dal profilo formale, se la domanda di revisione sia
tempestiva.
5. L'art. 329 cpv. 1
CPC stabilisce che “la domanda di revisione, scritta e motivata, dev'essere
presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione”. La
decorrenza del termine è sospesa dalle cosiddette ferie giudiziarie (sentenza
del Tribunale federale 4A_421/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3, in: SJ
2015 I 372). Il rispetto del termine, perentorio, va esaminato
d'ufficio (Herzog in:
Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 329 CPC; Schwander, op. cit.,
n. 5 ad art. 329 CPC). Incombe al-
l'istante dimostrare
di averne osservato la scadenza. Per certi
autori occorre al riguardo
una prova piena (Herzog, loc. cit.;
Schwander, op. cit., n. 3 ad art.
329 CPC), per altri è sufficiente la verosimiglianza (Schweizer in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 9 ad
art. 329). Nel caso specifico IS 1 ha presentato la domanda di revisione a
questa Camera il 20 febbraio 2020 (data del timbro postale sulla busta
d'invio). Il termine di 90 giorni essendo rimasto sospeso giusta l'art. 145
cpv. 1 lett. c CPC dal 18 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020, la scoperta del motivo
di revisione dev'essere avvenuta perciò non prima del 6 novembre 2019.
IS 1 sostiene di essere
venuto a conoscenza del noto accordo fra A__________ __________ e P__________ A__________
“recentemente” (domanda di revisione, pag. 2 in basso), “in data 25 novembre
2019” (replica spontanea del 15 maggio 2020, pag. 10 in basso). CO 1
e CO 2 obiettano che non basta scrivere di avere acquisito quel documento il 25
novembre 2019 senza addurre “un briciolo di prova” (duplica spontanea del 10
aprile 2020, pag. 2 in alto). A tale obiezione IS 1 non ha reagito nella triplica
spontanea del 17 giugno 2020 e nemmeno si è più espresso sulla questione nella
quintuplica spontanea del 13 luglio 2020. Non solo pertanto egli non ha
dimostrato il momento in cui ha scoperto la convenzione, ma neppure l'ha reso
verosimile. A ben vedere, egli non spiega neanche in che frangente abbia
appreso l'esistenza del documento, né dall'incarto è possibile trarre
conclusioni affidabili. Dagli atti emerge, se mai, che l'accordo era già stato
trasmesso dall'Ufficio tecnico intercomunale di __________ al Municipio di __________
il 28 settembre 2000 (lettera accompagnatoria acclusa alla domanda di
revisione). Sia come sia, nulla rende verosimile che la scoperta del documento da
parte di IS 1 sia successiva al 6 novembre 2019. Ne segue che, non risultando
presentata in tempo utile, la domanda di revisione sfugge a ulteriore disamina
e va dichiarata irricevibile.
6. L'inammissibilità
della domanda di revisione rende superfluo vagliare il quesito – lasciato
aperto nel consid. 4 – inteso a sapere se il ripetuto accordo fra A__________ __________
e P__________ A__________ avrebbe verosimilmente potuto influire sul giudizio
emanato il 2 giugno 1989 da questa Camera. Rende superfluo altresì vagliare se
Fatti
i pretesi crimini o delitti commessi dal Municipio di __________, ove siano
stati perpetrati, siano suscettibili di legittimare una domanda di revisione
pur non risultando essere oggetto di una denuncia penale. Simili questioni
possono così restare irrisolte.
7. Le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza di IS 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1 e CO 2, che hanno formulato
osservazioni tramite un avvocato nell'ambito di un quadruplo scambio di atti
Considerandi
scritti, hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
8.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della controversia che opponeva IS 1
ad A__________ __________ era stato accertato
il 2 giugno 1989 da questa Camera in fr. 8000.–
(consid. 1 di quella decisione).
Non raggiunge di conseguenza la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in
materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La domanda di revisione è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico di
IS 1, che rifonderà a CO 1
e CO 2 fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione:
–
;
–
;
–
;
–
;
–
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).