11.2020.151
Separazione dei beni su richiesta di un coniuge
2 settembre 2021Italiano17 min
che nel caso specifico sarebbero prospettabili provvedimenti meno incisivi. Obietta
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.151
11.2020.152
Lugano
2 settembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2020.531 (separazione
dei beni su richiesta di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 agosto 2020
da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
del 17 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
21 settembre 2020 (inc. 11.2020.151) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta
nell'appello (inc. 11.2020.152);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1942) e AO 1 (1950)
si sono sposati a __________ il 12 novembre 1975 e vivevano nel regime
ordinario della partecipazione agli acquisti. Dal matrimonio non sono nati
figli. Nel novembre del 1991 i coniugi hanno acquistato, un mezzo ciascuno, la
proprietà per piani n. 1608 RFD di __________ (pari a 269/1000 della particella
n. 2044), dove essi abitano tuttora.
B. In esito a
un'esecuzione avviata dall'avv. M__________ M__________ per l'incasso di un
onorario maturato in relazione alla mancata compra-
vendita di una Ferrari __________,
l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio ha pignorato il 10 marzo 2020 la quota di
comproprietà del marito relativa al citato fondo per l'importo di fr. 5695.75
con interessi. Preso atto di ciò, AO 1 si è rivolta il 18 agosto 2020 al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la separazione dei
beni in virtù dell'art. 185 CC.
C. All'udienza del 15
settembre 2020, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha postulato il rinvio
della discussione, ma il Pretore ha respinto la richiesta senza indugio. Il
convenuto ha proposto così di respingere l'istanza. Statuendo il 21 settembre
2020, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato la separazione dei beni tra
le parti a decorrere dal 19 agosto 2020. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 ottobre 2020
in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di rimandare ogni
decisione sulla separazione dei beni al momento in cui sarà definita la ‟situazione
bancariaˮ. Chiede inoltre di essere esentato dalle spese processuali. In
seguito egli ha integrato il proprio appello con memoriali del 20 novembre e 10
dicembre 2020, come pure del 29 gennaio, del 19 febbraio e del 13 marzo 2021. AO
1 non è stata chiamata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le pronuncia della separazione dei beni su richiesta di un
coniuge è decisa con la procedura sommaria (art. 271 lett. e CPC) ed è
impugnabile con appello entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza
(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
il solo valore di stima ufficiale della proprietà per piani n. 1608 ammonta a fr.
265 267.55 (doc. E). In simili circostanze l'appello
può dunque considerarsi ricevibile.
2. Quanto
alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata recapitata al
convenuto il 22 settembre 2020 (tracciamento dell'invio
n. 98.__________, agli atti). Depositato il 19 ottobre 2020, l'appello
in esame sarebbe dunque tardivo. Il convenuto, non patrocinato da un legale, può
nondimeno essere stato indotto in errore dalla fallace indicazione dei rimedi
giuridici in calce alla sentenza impugnata, stando alla quale la decisione era
impugnabile ‟entro il termine di 30 giorni dalla notificazioneˮ. E l'errore
nell'indicazione del termine per appellare poteva passare inosservato a una
persona, come il convenuto, senza formazione giuridica (DTF 135 III 376 consid.
1.2.2.2; più recentemente: 5A_139/2021 del 13 luglio 2021 consid. 3.2.1). Presentato
entro il termine di 30 giorni indicato dal Pretore, nel dubbio l'appello può di
conseguenza reputarsi ammissibile.
3. All'appello
AP 1 acclude una sua lettera del 18 luglio
2020 al legale della controparte (allegato 1), una comunicazione per fax del 22
gennaio 1998 della A__________ di __________ per stabilire il valore
assicurativo della Ferrari “__________” (allegato 2), una lettera del 24
ottobre 1988 in cui la R__________ __________ SA di __________ attestava il
valore del veicolo in fr. 230 000.– (allegato 3),
l'estratto di una raccomandata inviata alla Banca __________
di __________ il 24 febbraio 2020 (allegato 4), una richiesta di risarcimento
danni dell'8 giugno 2020 per US$ 1 225 402.– nei confronti
del medesimo istituto di credito (allegato 5) e
il giustificativo di cassa di un versamento in contanti di fr. 4000.– eseguito
il 28 dicembre 2015 su un conto privato della Banca __________ di __________
e __________ (‟sconosciuto fiscalmenteˮ) riconducibile alla moglie
(allegato n. 6). Nei complementi del 20 novembre 2020 e del 19 febbraio 2021 egli
fa seguire inoltre varia corrispondenza intercorsa il 6 e 7 novembre 2020 con
la Banca __________.
Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se
vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non
era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio
inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”)
che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC). Spetta alla parte che intende valersi di simile facoltà
indicare i motivi che le hanno impedito di sottoporre tali elementi al primo
giudice nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42
consid. 4.1). Nella fattispecie gli allegati 1 a 6 esibiti in appello precedono
ampiamente il giudizio impugnato, senza che l'appellante spieghi quali motivi gli
avrebbero impedito di sottoporli al Pretore nonostante la diligenza che si poteva
esigere da lui. Essi non sono dunque proponibili. Quanto alla corrispondenza
con la Banca __________ del 6 e 7 novembre 2020, i documenti in questione sono
successivi al giudizio impugnato. Fossero anche ricevibili, essi non sussidiano
in ogni modo ai fini del presente giudizio (come si vedrà al consid. 10).
4. Nella decisione
impugnata il Pretore ha ricordato che, secondo il principio della
proporzionalità, la separazione dei beni può essere pronunciata, come ultima
ratio, nei confronti di coniugi sotto-posti al regime della partecipazione
agli acquisti – come in concreto (art. 9a e 9b tit. fin. CC) – o
della comunione dei beni. La finalità dell'istituto è di tutelare gli interessi
dell'istante ove sia dato un ‟grave motivoˮ duraturo a norma dell'art.
185 cpv. 2 CC e non entrino in linea di conto provvedimenti meno incisivi. Il
pignoramento a carico di un coniuge – ha soggiunto il primo giudice – costituisce
un pericolo per gli interessi dell'istante e della comunione nel senso
dell'art. 185 cpv. 2 n. 2 CC, al pari di una diminuzione degli acquisti dovuta
a cattiva amministrazione. Ciò posto, il Pretore ha accertato che nel caso
specifico AP 1 ha sottaciuto alla moglie non solo il pignoramento della propria
quota sulla proprietà per piani n. 1068 (rientrante negli acquisti), ma anche
gli invii raccomandati dell'Ufficio di esecuzione a lei destinati. E che il convenuto
si proponga di saldare ‟in maniera scaglionataˮ un debito ‟tutto
sommato modestoˮ denota una situazione finanziaria tutt'altro che solida.
Inoltre i rapporti complicati con la Banca __________ confermano una gestione
confusa della sostanza, oltre che un “deficit informativo” fra coniugi. Non
ravvisandosi – né essendo invocate – misure meno incisive per la salvaguardia
degli interessi dell'istante, il Pretore ha pronunciato così la separazione dei
beni a valere dall'introduzione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC).
5. L'appellante dubita
anzitutto che il Pretore potesse ricavare elementi utili al giudizio da
un'udienza durata 13 minuti, come risulta dal verbale del 15 settembre 2020. Nel
merito egli fa valere che i fatti addotti dalla moglie risalgono a oltre trent'anni
addietro e non sono attuali né di rilievo, tranne per quanto riguarda la
contestazione della nota professionale dell'avv. M__________ M__________ e il
conseguente pignoramento, che sarebbe tuttavia ‟in via di sistemazioneˮ.
Quanto al prelievo di fr. 80 000.–
(invero fr. 92
000.–) dalla Cassa pensione
invocato dalla moglie, l'appellante sostiene che esso è servito ad avviare e
sviluppare una proficua attività commerciale di materie prime pregiate per
l'industria ceramica, attività cui ha aderito la stessa istante. Riguardo alla Ferrari
‟rubata e non venduta in sede di asta, nel 2013ˮ, l'interessato
adduce che l'automobile è stata da lui comperata con l'accordo della moglie
come bene d'investimento, trattandosi di un modello assai ricercato dai
collezionisti. Che il furto del veicolo non sia stato riconosciuto dall'assicurazione
non sminuisce la perseveranza con cui egli ha ottenuto, con l'intervento
dell'avv. M__________ M__________, almeno un indennizzo
(fr. 35 000.– a fronte di un valore assicurato di fr.
230 000.–). Riguardo alla dichiarazione della moglie che gli rimprovera
di averle celato la corrispondenza relativa al pignoramento, il convenuto la
reputa falsa. Non contesta di avere ritirato e letto la posta, ma sottolinea di
averla poi consegnata all'interessata.
In merito alla situazione
bancaria, l'appellante sostiene che i problemi con la Banca __________ si
riconducevano a interventi illeciti della moglie. Pur non essendo autorizzata, egli
afferma che costei ha effettuato un versamento di fr. 181 000.– (fiscalmente non dichiarati e
provenienti dalla famiglia di lei) sul di lui conto professionale e ha ottenuto
con la complicità dell'istituto di credito la revoca del pegno (cartella ipotecaria di fr. 150 000.– gravante l'abitazione coniugale) che
garantiva il conto medesimo. Ciò ha impedito l'operatività di quella relazione
bancaria, ne ha determinato la chiusura e gli ha compromesso l'attività
professionale, oltre che avergli cagionato una perdita di guadagno di US$ 1 225 402.–, consentendo alla
moglie e alla di lei famiglia (madre e fratelli) di sanare una posizione
fiscale irregolare.
Così
facendo – prosegue il convenuto – la moglie ha anche tentato di impossessarsi
della sua quota di comproprietà, proponendogli di dedurre – in acconto –
l'importo versato. A ciò si aggiungono finanziamenti ch'egli ha effettuato in
favore di una sorella di lei (per fr. 40 000.–) e un suo contributo di fr. 200 000.– per ‟esigenze personali urgentiˮ. La confusione in capo
alla situazione finanziaria va dunque ascritta alla moglie e ai suoi familiari,
mentre egli non comprende il rimprovero di “deficit informativo”, il biasimo
non potendosi riferire all'episodio – unico – di apertura di una busta dell'Ufficio
di esecuzione. Senza contare che qualora
l'istante si fosse astenuta dall'operazione di
‟salvataggio fiscaleˮ, il pignoramento dell'avv. M__________ M__________
non avrebbe creato alcun problema. In definitiva, il convenuto chiede
che la decisione in merito alla separazione dei beni sia rimandata fino alla
definizione della situazione
bancaria e al chiarimento della provenienza del conto privato (IBAN __________)
intestato all'istante, che presentava un saldo di fr. 267 713.–, sufficiente per coprire il debito
verso l'avvocato M__________.
6. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1
CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello
dovendo risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per
quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III
417 consid. 2.2.4 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii), anche perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività
della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo
che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed
eseguita senza ulteriori delucidazioni (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 26 febbraio 2021 consid.
3a). È vero che l'esigenza di formulare conclusioni esplicite non deve
trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello senza richieste di giudizio
può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua
motivazione – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evinca
senza equivoco a che cosa miri l'appellante (cfr. DTF 137 III 621 consid. 6.2
con riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.5 del 26 gennaio 2021
consid. 2).
Nella
fattispecie l'appello di AP 1 non contiene una
chiara richiesta di giudizio. Dalla motivazione si desume tuttavia che egli
chiede di rinviare la decisione sulla separazione dei beni fino al momento in
cui la situazione bancaria sarà definita. V'è da domandarsi se ciò possa intendersi
come una richiesta di respingere l'istanza. La questione può rimanere aperta.
Quand'anche la domanda fosse da interpretare in tal senso, per vero, l'appello
sarebbe – come si vedrà in seguito – destinato all'insuccesso.
7. Nella misura in cui l'appellante deplora la breve
durata dell'udienza del 15 settembre 2020, la doglianza si esaurisce in
una mera recriminazione fine a sé stessa. A parte il fatto che egli non trae
alcuna conseguenza da tale censura, egli trascura che in tale occasione non si
trattava di giudicare ‟oltre 40 anni di matrimonioˮ, come egli
crede, ma solo di statuire su uno specifico aspetto, ovvero sulla necessità di
pronunciare la separazione dei beni a tutela degli interessi patrimoniali di AO
1. Oltre a ciò, egli stesso ha ritenuto di poter compendiare in nemmeno una
pagina le proprie osservazioni scritte all'istanza della moglie. Al riguardo non
giova dunque diffondersi oltre.
8. Per quel che è degli
argomenti addotti dall'istante dinanzi al Pretore, l'appellante perde di vista
che all'autorità di ricorso egli deve spiegare perché gli accertamenti del
primo giudice siano erronei (art. 310 lett. b CPC), non perché siano attendibili
Fatti
i fatti da lui allegati o quelli allegati dalla controparte. Contestando gli
argomenti sollevati dall'istante davanti al Pretore, l'appellante formula il
ricorso come se si trovasse ancora in primo grado, senza confrontarsi con la
sentenza impugnata. Ciò vale in particolare per
la questione del prelevamento di fr.
80 000.– (o di fr. 92 000.–) dalla Cassa pensione, come pure per le
circostanze che hanno portato all'acquisto e alla mancata rivendita della
Ferrari. In proposito l'appello sfugge perciò a ulteriore disamina.
9. Per quanto attiene al
pignoramento della quota di comproprietà, l'appellante non revoca in dubbio che
la misura sia suscettibile di costituire, da sé sola, una messa in pericolo
degli interessi della moglie o della comunione nel senso dell'art. 185 cpv. 2
n. 2 CC e di integrare quindi un “grave motivo” per la pronuncia del regime
straordinario (cfr. Hausheer/Aebi-Müller
in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 25 ad art. 185). Né egli pretende
che nel caso specifico sarebbero prospettabili provvedimenti meno incisivi. Obietta
che la situazione sarebbe ‟in via di sistemazioneˮ e che egli ha
raggiunto un'intesa con l'avv. M__________ M__________. Sta di fatto che egli
non documenta né rende altrimenti verosimile l'accordo, tant'è che il
pignoramento risulta tuttora annotato nel registro fondiario. Riguardo alla
tesi secondo cui la moglie avrebbe dichiarato il falso, accusandolo di averle celato
la corrispondenza relativa al pignoramento, l'appellante dimentica che il
Pretore non si è fondato su un'asserzione dell'istante, ma su quanto egli ha riconosciuto
all'udienza del 15 settembre 2020 (verbale di quel giorno, pag. 1).
Improponibile è poi l'accenno
– poiché addotto per la prima volta in appello (art. 317 cpv. 1 CPC) – a un
‟comportamento poco corretto dell'avv. M__________ˮ in merito alla
fatturazione del mandato, senza trascurare che sulla questione dell'onorario il
medesimo Pretore si è già pronunciato con sentenza del 6 giugno 2019 (inc.
SE.2019.19) e che un reclamo dell'interessato contro tale sentenza è stato
dichiarato irricevibile dalla Camera dei reclami civili del Tribunale di
appello il 16 settembre 2019 (sentenza inc. 16.2019.41). Che poi il
pignoramento non avrebbe creato problemi se la moglie non avesse interferito
nelle relazioni bancarie dell'appellante è un'allegazione nuova e – una volta
ancora – irricevibile, oltre che sprovvista di ogni riscontro. In definitiva, il
pignoramento della quota di comproprietà del convenuto sull'abitazione coniugale, che l'interessato ha tentato di
Considerandi
sottacere, rappresenta una minaccia per le aspettative patrimoniali dell'istante,
oltre che per le basi economiche della famiglia (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 24 ad art. 185 CC; Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar,
edizione 1992, n. 33 ad art. 185 CC, pag. 131 in fondo). Al riguardo la
decisione impugnata resiste quindi alla critica.
10.
Visto quanto precede, non
giova esaminare i rapporti dell'appellante con la Banca __________. Quand'anche
le precisazioni fornite in questa sede fossero ricevibili, esse non sono tali
da modificare, a un sommario esame, l'esito dell'appello. Secondo il Pretore,
le obiezioni del convenuto ‟non fa[nno] altro che confermare la durevole
confusione che regna in capo al convenuto nel-l'amministrazione della sua
sostanza, rispettivamente il deficit informativo fra i coniugiˮ (sentenza
impugnata, pag. 4). In realtà, a prescindere dalla loro fondatezza, le accuse che
l'appellante muove alla moglie e alla di lei famiglia mostrano che non
sussisotono più le premesse per una collaborazione tra coniugi nel quadro di
una partecipazione agli acquisti (Hausheer/Aebi-Müller,
op. cit., n. 13 ad art. 185 CC). Su questo punto l'appello cade dunque nel
vuoto.
11.
Infine non è destinata
a miglior esito la generica richiesta dell'appellante
di ‟avere chiarimenti circa il comportamento dell'avv. PA 1ˮ
in relazione all'incontro che quegli avrebbe avuto con il Pretore prima
dell'udienza del 15 settembre 2020. A prescindere dalla dubbia tempestività della
domanda, avanzata il 29 gennaio 2021, in proposito l'appellante nemmeno chiede
di assumere un qualsiasi mezzo di prova. Se ne conclude che, comunque lo si
esamini, l'appello vede la sua sorte segnata.
12.
Le spese del giudizio odierno seguono la
soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a Carla Ballotrini per
osservazioni. Per quanto riguarda la richiesta dell'appellante di essere
esentato da spese processuali in questa sede, essa non può entrare in
considerazione. Si trovasse anche il richiedente in gravi ristrettezze,
l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso
dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla
controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui il
richiedente versa si tiene conto, ad ogni modo, moderando sensibilmente la
tassa di giustizia.
13.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà all'interessato rendere
verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), comunque sia, a livello federale il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito
patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
– ing. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).