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Decisione

11.2020.153

Proprietà per piani: contestazione di risoluzione assembleare

26 agosto 2022Italiano22 min

di __________ (3490 m²), sorge una proprietà per piani (“Condominio AO 1”), realizzato

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.153

Lugano

26 agosto 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa OR.2018.47 (proprietà

per piani: contestazione di risoluzione assembleare) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 5 marzo 2018 da

AP 1 , e

avv. AP 2

per sé e in

rappresentanza di AP 1

contro

Comunione dei comproprietari

del “Condominio AO 1”,

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 20 ottobre 2020 presentato da AP 1 e dall'avv. AP 2 contro la

sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 12 settembre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n. 178 RFD

di __________ (3490 m²), sorge una proprietà per piani (“Condominio AO 1”), realizzato

dalla promotrice immobiliare P__________ SA. Costituita il 2 maggio 2012 e

composta di 21 unità (dalla n. 32574 alla n. 32594), la proprietà per piani è

formata da due palazzi (“blocco A“ e

“blocco B“) di complessivi 19 appartamenti e due autorimesse. AP 1 è titolare dell'unità n. 32 582 (appartamento n. 9,

attico del “blocco A“, pari

a 65/1000 del fondo base) e AP 2 della

n. 32 588 (appartamento n. 15, duplex nel “blocco B“, pari a 52/1000 del fondo base). Entrambi gli edifici si riscaldano

molto d'estate a causa dell'insolazione.

B. A un'assemblea generale

straordinaria del 22 marzo 2017, tenutasi alla presenza di 22 comproprietari su

24 (18 unità pari a 963/1000

del valore dell'immobile), tra cui AP 1 e AP 2, è stata discussa – tra l'altro

– la “situazione tende oscuranti,

calore negli appartamenti e presa di

posizione da parte di P__________ SA, soprattutto rispetto alla

richiesta inviata da alcuni condomini nel dicembre 2016”, oggetto n. 7

all'ordine del giorno. La maggioranza dei comproprietari ha

chiesto allora alla P__________ SA di confermare entro il 31 marzo 2017 la sua

disponibilità:

– a presentare, tramite l'arch. F__________,

entro il 30 aprile 2017, una proposta definitiva e risolutiva delle citate

problematiche, sulla base di quanto già proposto dall'arch. F__________;

– ad assumersi tutti i costi inerenti al citato

studio ed alla sua realizzazione; quest'ultima dovrà essere vagliata dai

condomini che valuteranno unitamente ai promotori anche la ditta da incaricare.

Dopo ulteriore

discussione, i condomini presenti hanno fissato la data della successiva assemblea generale ordinaria per il 31 maggio

2017, previa conferma da parte dell'amministrazione circa la disponibilità dei conteggi necessari. Inoltre essi

hanno deciso che “l'ordine del giorno dovrà prevedere anche la

valutazione della proposta/studio inerente

alle tende”.

C. Il 4 aprile 2017 la P__________

SA ha inviato alla W__________ SA, __________, allora amministratrice del “Condominio

AO 1”, una lettera in cui ha

proposto – tra l'altro – “impregiudicato

ogni diritto e senza riconoscimento di colpa e/o difetto, di posare delle tende

a braccio su tutte le terrazze delle facciate principali (sud-est per il blocco

A, sud-ovest per il blocco B; terrazze dei duplex compre­se, due pezzi, in

sostituzione dell'abbassamento della tenda screen) (cfr. schede allegate), con

un contributo finanziario pari alla metà dei costi”. A tale proposta la promotrice immobiliare

ha allegato una scheda tecnica elaborata dalla F__________ Sagl, __________, e

un estratto dal prospetto della G__________ SA, __________, della tenda da sole

“__________” presa in considerazione.

Il 10 maggio 2017 l'allora amministratrice del condominio ha convocato un'assemblea

generale ordinaria per il 31 maggio successivo con dieci oggetti all'ordine del

giorno. Su richiesta di alcuni comproprietari, con messaggio di posta

elettronica del 19 maggio 2017 l'amministratrice ha completato l'ordine

del giorno, aggiungendo nuove trattande, tra cui il seguente oggetto n. 11:

11.

Tende orizzontali: votazione

consenso – posa tende.

D. All'assemblea

generale ordinaria del 31 maggio 2017 si sono presentati, all'atto di deliberare

sull'oggetto n. 11, 18 comproprietari su 24,

rappresentanti 788/1000 del valore dell'immobile. AP 1 e AP 2 erano

assenti. Quest'ultima ha comunicato nondimeno ad A__________ B__________, già

membro dell'amministrazione di allora e presidente del giorno, “qualche minuto

prima dell'inizio dell'assemblea”,

di essere “bloccata in Italia per un problema alla sua auto”, esprimendosi anche su taluni oggetti

all'ordine del giorno. Dopo ampia discussione, per quanto riguarda l'oggetto n.

11, con riferimento alla proposta della P__________ SA del 4 aprile precedente (sopra, lett. C) l'assemblea ha deciso quanto

segue:

L'assemblea all'unanimità (i

presenti si esprimono anche per i loro rappresentati), accetta la posa di tende

supplementari come da progetto presentato dall'arch. F__________. Il Presidente

riferisce che la signora AP 2 nel suo messaggio ha espresso parere contrario

alla posa delle tende.

L'assemblea esegue

un'ulteriore votazione decidendo all'unanimità dei presenti e dei rappresentati

di approvare la posa di tende supplementari (rispetto al progetto dell'arch. F__________,

quattro per la facciata sud-est per l'edificio A e quattro per la facciata

sud-ovest per l'edificio B) sulle altre aperture e finestre grandi, previo

parere estetico positivo da parte dell'arch. F__________ che verrà contattato

dalla signora M__________.

E. Il 27 giugno 2017 AP

1 e AP 2 si sono rivolte al Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione volto

a ottenere l'annullamento delle due risoluzioni assembleari. Decaduto

infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha

rilasciato alle istanti il 6 dicembre 2017 l'autorizzazione ad agire. Le spese

di fr. 500.– sono state poste a carico delle istanti, “ritenuto che in caso

d'inoltro della causa le stesse verranno rinviate al giudizio di merito“ (inc. CM.2017.453). Il 5 marzo

2018 AP 1 e AP 2 hanno convenuto la Comunione dei comproprietari del “AO 1” davanti al Pretore aggiunto della

medesima Pretura, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nella sua

risposta del 2 maggio 2018 la convenuta ha proposto di respingere la

petizione. Con replica del 28 giugno e duplica del 23 agosto 2018 le

parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista.

F. All'udienza del 5 dicembre

2018, indetta per le prime arringhe, le parti si sono confermate nelle loro

posizioni e la convenuta ha notificato prove. L'istruttoria, iniziata quello

stesso giorno, si è chiusa il 13 febbraio 2019. Alle arringhe finali le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 9

aprile 2019 le attrici hanno reiterato la domanda di petizione. Nel proprio

allegato dell'8 aprile 2019 la convenuta ha

ulteriormente proposto di respingere l'azione.

G. Statuendo con

sentenza del 12 settembre 2020, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la

petizione, nel senso che ha annullato la seconda risoluzione assembleare impugnata.

Le spese processuali di complessivi fr. 3300.– (compresi fr. 500.– della

procedura di conciliazione) sono state poste per fr. 825.– a carico di AP 1,

per fr. 825.‒ a carico di AP 2 e per fr. 1650.– a carico della

convenuta. Le ripetibili e l'indennità di convenienza sono state compensate.

H. Contro la decisione

appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del

20 ottobre 2020 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato annullando

anche la prima risoluzione assembleare. Nelle sue osservazioni dell'11 dicembre

2020 la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai

Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti

di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione“ impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). La

contestazione di una risoluzione assembleare ha, per principio, natura

pecuniaria e il suo valore è quello che l'annullamento della risoluzione

comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo all'interesse

del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD I-2004

pag. 610 n. 118c). In concreto il valore litigioso di fr. 10 000.– può dirsi raggiunto, la cifra indicata

dalle attrici “prudenzialmente in 35 000.–“ (petizione, n. 2, pag. 2) non apparendo

inverosimile e non essendo posta in discussione dalla convenuta. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la

sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice delle attrici il 21

settembre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato il 20 ottobre 2020, l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2.

Le

appellanti sollecitano il richiamo degli incarti CM.2017.453 e OR.2018.47. Tali

fascicoli sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera di modo che il loro

richiamo si rivela superfluo. In simili circostanze giova procedere senza

indugio alla trattazione dell'appello.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto, riepilogata la cronistoria della

vicenda, ha ritenuto anzitutto che la censura inerente all'insufficiente

descrizione dell'oggetto n. 11 all'ordine del giorno (“Tende

orizzontali: votazione: consenso

– posa tende”) è al limite

dell'abuso di diritto. Egli ha accertato che già durante l'assemblea generale

straordinaria del 22 marzo 2017 i comproprietari avevano previsto di valutare

alla successiva assemblea la proposta della P__________ SA riguardo alla posa

delle tende. Visto che tale documento (con le schede tecniche) è pervenuto il

4.

aprile 2017 a tutti i comproprietari, questi ultimi “potevano e dovevano

intendere in buona fede che la trattanda n. 11 si riferisse alla posa delle

tende verticali alle facciate sud-est del blocco A e sud-ovest del blocco B”. A conoscenza della formulazione del­l'oggetto

n. 11 sin dal 19 maggio 2017, le attrici avrebbero dovuto così sollevare le loro

contestazioni prima dell'assemblea generale ordinaria del 31 maggio 2017. Quanto al fatto che ai

comproprietari non sia stato distribuito il preventivo

di massima del­l'architetto F__________ insieme con la convocazione (allegato al verbale: doc. F), secondo il

Pretore aggiunto ciò non giustifica l'annullamento della risoluzione impugnata (sentenza

impugnata, pag. 1 a 4, secondo paragrafo).

Il

Pretore aggiunto non ha disconosciuto che l'art. 5 cpv. 3 lett. e del

regolamento per l'amministrazione e l'uso del condominio vieta ai condomini “di installare tende esterne per la protezione

solare (…) di modello e colore diverso da quello unitario scelto per tutto il

condominio”. A mente sua però tale norma non si applica alla fattispecie, poiché

in concreto la decisione di aggiungere nuove tende uguali a quelle originarie è

stata presa dall'assemblea generale e non da un singolo comproprietario. Inoltre,

secondo il Pretore aggiunto, la posa delle tende alle due facciate è da

considerare “nel suo insieme un intervento alle parti comuni

necessitante dell'autorizzazione dell'assemblea” (art. 3 cpv. 2 lett. d del menzionato regolamento: tende da

sole come oggetto del diritto esclusivo). E siccome l'art. 26 cpv. 2 del

regolamento riprende gli art. 647c segg. CC riguardante lavori di

costruzione in caso di comproprietà (norme applicabili per rinvio dell'art. 712g

cpv. 1 CC), il primo giudice ha qualificato la posa delle ten­de oblique

come intervento necessario (nel senso del­l'art. 647c CC appunto), data la situazione “particolarmente

grave” in cui versano i due palazzi

a causa dell'insolazione. Di conseguenza, per il Pretore aggiunto la prima

risoluzione assembleare, adottata all'unanimità dei comproprietari presenti o rappresentati

costituenti oltre la metà dei condomini e

delle quote millesimali (art. 24 cpv. 1 del citato regolamento), è stata

presa validamente. E l'opinione espressa da AP 2 al presidente del giorno

qualche minuto prima della deliberazione non era atta in alcun caso a mutare

l'esito della votazione (sentenza impugnata, pag. 4, secondo paragrafo).

Il

Pretore aggiunto ha annullato invece la seconda risoluzione assembleare,

riguardante la posa delle tende sulle altre aperture e finestre grandi. Tale

oggetto ‒ egli ha soggiunto ‒ costituiva un argomento nuovo, non annunciato

nella convocazione all'assemblea, sicché a tale proposito la trattanda n. 11 all'ordine

del gior­no era insufficiente (sentenza impugnata, pag. 5 terzo paragrafo, pag.

6.

primo paragrafo). Nella misura in cui si riferisce alla seconda decisione

assembleare, l'appello in esame si rivela dunque privo d'oggetto.

4.

Ogni comproprietario ha la facoltà di contestare

davanti al giudi­ce, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza, le

risoluzioni assembleari cui egli non abbia consentito (art. 712m

cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). La comunione dei comproprietari è libera

nella formazione della sua volontà e non spetta al giudice limitarne

l'autonomia, se non per far rispettare norme legali o regolamentari. Una

risoluzione del­l'assemblea incorre nell'annullamento, di conseguenza, solo ove

violi prescrizioni di legge formali o sostanziali, disattenda principi

giuridici generali (come il divieto dell'abuso di diritto o dell'eccesso di

potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione della

personalità) oppure disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà

per piani (l'atto costituti­vo, il regolamento per l'amministrazione e l'uso,

il regolamento della casa, il regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Che

una risoluzione sia inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o finanche iniqua

non basta, invece, per giustificare un annullamento. Non tocca al giudice

sostituirsi, in simili casi, alla volontà

della comunione dei comproprietari (RtiD II-2015 pag. 810 consid. 5 con rinvii; più recentemente: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.28 del 24 febbraio 2021 consid. 4).

5.

Le

appellanti lamentano anzitutto una formulazione “enigmatica e lacunosa” dell'oggetto

n. 11 all'ordine del giorno “in dispregio

dei requisiti formali necessari”. Esse sostengono

che all'assemblea del 22 marzo 2017 non era ancora chiaro “come ovviare ai

numerosi difetti degli appartamenti”, dalla proposta della P__________ SA del

4.

aprile seguente risultando soltanto che “si prospettava di installare tende aggiuntive sulle facciate

sull'esempio di quelle del condominio S__________”, senza “altra indicazione tecni­ca o studio, fatto

salvo lo schizzo delle facciate dell'arch. F__________”. Le attrici ritengono pertanto di aver potuto immaginare

sì che all'assemblea del 31 maggio 2017 si sarebbe dovuto “discutere” e “valutare” quelle proposte, ma non

che si sarebbe deciso al riguardo. Solo dal verbale dell'assemblea esse

avrebbero appreso che la posa delle tende è stata deliberata senza l'auspicata

valutazione di tutti e con la precisazione della P__________ SA, secondo cui

non ogni comproprietario sarebbe stato obbligato a posare le tende. Tale precisazione

toglierebbe attendibilità allo schizzo dell'architetto F__________. Oltre a

ciò, le appellanti sostengo­no che la tabella sulle esigenze e sui consensi dei

singoli condomini (doc. F, fol. 9), di fondamentale importanza, è stata

consegnata all'amministrazione solo durante l'assemblea, escludendo così loro

medesime dalla preparazione dell'assemblea stessa. Infine le interessate si

dolgono che il preventivo (doc. F, fol. 8) non sia stato allegato all'ordine

del giorno.

6.

L'art. 67 cpv. 3 CC (applicabile in concreto per

rinvio dell'art. 712m cpv. 2 CC) prevede che non è lecito

prendere risoluzioni assembleari su oggetti non debitamente preannunciati, eccetto

che gli statuti lo permettano espressamente. La questione va esaminata caso per

caso, secondo le circostanze concrete. Un argomento è debitamente inserito

nell'ordine del giorno se è indicato in modo che i destinatari non siano colti

di sorpresa e possano prepararsi a discuterne (I CCA sentenza inc. 11.2009.32

del 21 dicembre 2012 consid. 3c con rinvio). È sufficiente che, dopo avere

preso conoscen­za dell'ordine del giorno e degli statuti, costoro sappiano su

quali punti si delibererà e, se del caso, si prenderà una decisione (sentenza

del Tribunale federale 5A_760/2011 del

18.

maggio 2012 consid. 3.2.3.2 con rinvio a DTF 126 III 6 e 7 consid. 2a). Una convocazione non accompagnata

da un ordine del giorno completo può comportare l'annullamento della decisione assembleare

(DTF 136 III 177 consid. 5.1.2). Altrettanto vale qualora la descrizione

di un oggetto all'ordine del giorno sia imprecisa, poco chiara o ingannevole. Per

decidere se una decisione vada annullata è necessario ponderare tuttavia la

gravità del vizio e della violazione. È essenziale determinare così se il vizio

allegato poteva influire sull'esito della decisio­ne (sentenza del Tribunale

federale 5A_760/2011 del

18.

maggio 2012 consid. 3.2.3.2 con rinvio a DTF 132 III 513 consid. 5.3 e

DTF 114 II 199 consid. 6).

7.

In

concreto la formulazione dell'oggetto n. 11 all'ordine del giorno era la

seguente (doc. E2):

11.

Tende orizzontali: votazione consenso

– posa tende.

Le

appellanti non contestano di avere capito che all'assemblea generale si sarebbe

discussa la posa delle tende oblique, di

cui

già si era parlato all'assemblea generale straordinaria del 22 marzo 2017

(sopra, lett. B). Non pretendono nemmeno di non avere ricevuto la proposta 4

aprile 2017 della P__________ SA (doc. G) con i due allegati (scheda tecnica

dell'architetto F__________ e l'estratto del

prospetto della G__________ SA: doc. H; sopra, lett. C). Affermano

tuttavia che dalla formulazione di quell'oggetto non era possibile dedurre né che

sarebbe stata presa una decisione all'assemblea generale ordinaria del 31

maggio 2017 né che tale decisione avrebbe potuto comportare una posa delle

tende diversa da quanto figurava nella scheda tecnica dell'architetto F__________

(doc. H, fol. 1 e 2). Ora, il termine votazione, scritto come unica parola all'ordine del giorno

tutta in maiuscolo (doc. E ed E2), lasciava senz'altro intendere che si sarebbe

adottata una decisione e che non ci si sarebbe limitati a una discussione o a

una valutazione. Una votazione è pacificamente “l'atto,

il fatto e il procedimento di votare, come formazione ed espressione della

propria volontà o scelta da parte dei componenti un corpo elettorale o un

organo collegiale” (‹www.treccani.it/vocabolario/votazione›). Le attrici non

potevano quindi seriamente credere in buona fede che si sarebbe unicamente

discussa la questione senza votare, ovvero senza decidere.

Quanto

alla precisazione comunicata dalla P__________ SA prima della votazione

sull'oggetto n. 11, secondo cui “non

tutti i condomini sono obbligati a posare le tende” (doc. F, pag. 5 quinto

paragrafo), essa non fa parte della risoluzione assembleare, ma riguarda la

discussione intervenuta fra i comproprietari nel corso dell'assemblea (alla

quale AP 1 e AP 2 non hanno

partecipato). L'annuncio dell'oggetto n. 11

prevedeva in modo inequivocabile che si sarebbe votato sul consenso della Comunione

dei comproprietari del “Condominio

AO 1”

alla posa

delle tende supplementari, note ai condomini. È vero che, stando alla proposta

4.

aprile 2017 della P__________ SA, le tende sarebbero state installate su

tutte le terrazze delle facciate principali (sopra, lett. B) e che sulla scheda

dell'architetto F__________ figurano tende supplementari su tutte le aperture

interessate, non soltanto sulle aperture che ne avrebbero effettivamente

beneficiato (tabella doc. F, fol. 9). Sta di fatto che l'oggetto n. 11 prevedeva

la votazione sul “consenso” e non sul­l'“obbligo” della

posa. Che certi condomini avessero già discusso prima dell'assemblea circa la

facoltatività dell'installazio­ne nulla muta al riguardo.

Dato

quanto ha preceduto la convocazione dell'assemblea generale (lett. B e C) e

considerati i termini concretamente usati, le attrici non potevano seriamente

dirsi sorprese della risoluzione da prendere, tanto meno ove si pensi che non è

mancato loro il tempo per prepararsi alla votazione. La descrizione

dell'oggetto in questione non può pertanto definirsi oscura o ingannevole, né

le appellanti pretendono che una diversa formulazione dell'oggetto all'ordine del

giorno avrebbe condotto per finire a un esito diverso (l'assemblea ha accettato

la posa delle tende all'unanimità). Su questo punto l'appello vede di conseguenza

la sua sorte segnata.

8.

Le

appellanti deplorano che alla convocazione all'assemblea

generale ordinaria del 31

maggio 2017 non sia stata acclusa la tabella sulle esigenze e i consensi dei

singoli comproprietari allestita da due comproprietarie (doc. F, fol. 9) né il

preventivo del­l'architetto F__________ (doc. F, fol. 8). Non contestano però

l'opinione del Pretore aggiunto, che ha definito quei documenti non

obbligatori, e neppure pretendono che tale mancanza sia risultata decisiva ai

fini della deliberazione. Quest'ultima riguarda unicamente infatti l'autorizzazione

alla posa delle tende “come da progetto

presentato dall'arch. F__________”, senza riferimento al preventivo allestito dal

professionista (su cui non si è votato) né alla tabella delle esigenze e dei consensi

(semplicemente allegata). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

9.

In

definitiva le appellanti concordano sulla necessità di posare tende oblique

agli stabili per proteggere le aperture dall'insolazione, ma non sull'idoneità

delle tende scelte e nemmeno sul fatto che l'installazione “possa essere

imposta a tutti perché decisa a maggioranza”. Allegano che la soluzione adottata non è risolutiva né efficace per

gli appartamenti attici e duplex, poiché il problema delle temperature

eccessive si riconduce a un difetto dell'opera, motivo per cui la risoluzione

assembleare in questio­ne sarebbe contraria alla legge, la comunione dei

condomini non potendo disporre dei diritti di garanzia spettanti ai singoli com-proprietari.

Tale argomento non sarebbe stato esaminato dal Pretore aggiunto.

Seppure il primo giudice

non abbia vagliato l'argomento testé menzionato, nel merito la doglianza non

può essere condivisa. Contrariamente a quanto sostengono le attrici, infatti, la

risoluzione assembleare contestata non viola prescrizioni di legge formali o

sostanziali (sull'esigenza: sopra, consid. 4). Essa verte unicamente sul

consenso dato (all'unanimità) alla posa di tende supplementari finanziate per

metà dalla P__________ SA e per l'altra metà dai singoli condomini che optano

per tale soluzione. La risoluzione contestata non preclude in alcun modo il

diritto di procedere nei confronti della promotrice immobiliare per presunti

difetti dell'opera.

10.

Soggiungono le

appellanti che l'aspetto delle facciate (tutelato dall'art. 5 cpv. 3 lett. e

del regolamento per l'uso e l'amministrazione della

proprietà per piani: doc. D) non è stato ponderato debitamente dal

Pretore aggiunto, ove si pensi che in seguito al previsto intervento verrebbero

a crearsi due tipi di tende diver­se. Oltre a ciò, un simile lavoro

richiederebbe, secondo le attrici, il consenso di tutti i comproprietari,

trattandosi di un'opera voluttuaria a norma dell'art. 647e CC.

a) Relativamente

all'aspetto delle facciate, l'art. 5 cpv. 3 lett. e del regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani prevede

invero – come ricorda il primo giudice – che “è

vietato ad ogni condomino di installare tende esterne per la protezione solare

e corpi illuminanti esterni di modello e colore diverso da quello unitario

scelto per tutto il condominio” (doc. D, pag. 5

e 6). A ragione però il Pretore rileva che tale norma è rivolta al singolo comproprietario

intenzionato ad agire individualmente e non riguarda il caso in cui la posa di

tende supplementari sia decisa dall'assemblea generale.

b) Circa

il quorum necessario per la deliberazione, ove siano in discussione lavori di costruzione utili la maggioranza per

teste in materia di proprietà per piani si riferisce – oltre che alla

maggioranza per quote, in concreto pacifica – ai comproprietari fisicamente

presenti o rappresentati in sala (compresi quelli che esprimono voto nullo, che

dichiarano di astenersi o che rifiutano di votare), ma non ai comproprietari

assenti o non rappresentati, a meno che le disposizioni regolamentari prevedano

diversamente (DTF 144 III 511 consid. 2.2.4). Tale regola è applicabile

per analogia anche ai lavori necessari

o voluttuari in regime di proprietà per piani (opinione do-minante invalsa e

consolidata: RtiD I-2019 pag. 543 consid. 5b segg. con riferimenti).

In

materia di quorum l'art. 24 cpv. 1 del

regolamento per l'uso e l'amministrazione del “Condominio AO 1” riprende per

l'essenziale l'art. 712p cpv. 1 CC, prevedendo: “L'assemblea può

decidere allorquando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei

condomini che rappresentino nel contempo la metà delle quote millesimali, e

comunque almeno due di essi” (doc. D, pag. 13). Le

appellanti sono rimaste assenti all'assemblea generale del 31 maggio

2017: AP 1 volontariamente, PA 1 “bloccata in Italia“. Quest'ultima ha

comunicato la propria intenzione di voto (contrario) per telefono al presidente

del giorno (doc. F, pag. 5 a metà), ma ciò non vale come formale

suffragio. All'assemblea del 31 maggio 2017 sono risultati presenti o

rappresentati 18 condomini su 24, i quali rappresentavano un valore

della cosa pari a 788/1000. L'assemblea ha poi approva­to

all'unanimità la posa delle tende supplementari. E l'unanimità dispensa in

concreto dall'esaminare se si trattasse effettivamente di un lavoro voluttuario.

Anche su questo punto l'appello cade pertanto nel vuoto.

11.

Da ultimo le attrici

ritengono che la decisione impugnata leda gravemente i loro interessi, il Pretore

aggiunto avendo trascurato la disparità di trattamento da loro subìta, a

maggior ragione ove si pensi che il pregiudizio estetico arrecato allo stabile sminuirebbe

anche il valore dei loro appartamenti. Se non che, riguardo al pregiudizio

estetico, le interessate disconoscono una volta ancora che una risoluzione

assembleare incorre nell'annullamento solo ove violi prescrizioni di legge

formali o sostanziali, ciò che nella fattispecie è già stato escluso. Quanto

all'asserita disparità di trattamento, la risoluzione contestata potrà anche

essere avvertita dalle appellanti come inadeguata, insoddisfacente o

inopportuna, ma in realtà non dato a divedere per quale motivo essa configuri

una disparità di trattamento nei loro confronti, la posa delle tende non

costituendo un obbligo per loro e non comportando spese per il condominio.

Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.

12.

Le spese del giudizio odierno

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le attrici rifonderanno inoltre

alla convenuta, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore,

un'adeguata indennità per ripetibili.

13.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.1 lett. b

LTF per un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali

di fr. 2800.– sono poste a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno

alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– complessivi per

ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).