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Decisione

11.2020.155

Protezione dell'unione coniugale: impugnazione di un decreto di stralcio: conversione di un reclamo in appello

29 dicembre 2020Italiano22 min

così di stralciare la procedura dal ruolo. Preso atto di ciò, il Pretore aggiunto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.155

Lugano

29 dicembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2020.365 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 gennaio 2020 da

RE

1

(patrocinata

dall'avv. dott. PA 1 )

contro

CO

1 († 2020), già in

(la

cui successione è rappresentata dall'esecutore testamentario avv. dott.

ed

è patrocinata dall'avv. PA 2 ),

giudicando sul reclamo

del 22 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal

Pretore aggiunto l'8 ottobre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. CO 1 (1949) e RE 1

(1970), cittadini germanici, hanno contratto matrimonio a __________ l'11

settembre 2009. Lo sposo era già padre di tre figli: N__________ (1977), nata

dalle prime nozze, S__________ (1996) e W__________ (2000), nati dalle seconde

nozze. Dal terzo matrimonio è nata C__________, il 10 maggio 2013.

Immobiliarista, il marito era proprietario di varie società attive in quel

settore, fra cui la S__________ AG di __________ e la SP__________ SA di __________,

nel-l'ambito delle quali ricopriva anche funzioni dirigenziali. Architetto di

interni, la moglie è socia e gerente della __________ GmbH e titolare della

ditta individuale __________, RE 1, di __________. Inoltre essa è stata membro

della direzione della S__________ AG. I coniugi si sono separati nel dicembre

del 2019, quando il marito ha lascia­to l'abitazione coniugale (particella n. 811

RFD di __________, sezione di __________, a lui intestata) per trasferirsi in

sue proprietà di __________ e __________.

B. Il 23 gennaio 2020 RE

1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata,

l'assegnazione in uso gratuito dell'abitazione coniugale (suppellettili

incluse), con l'obbligo per il marito di pagare tutte le spese correlate

(comprese quelle per il personale domestico) e divieto al medesimo – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – di avvicinarsi a lei, alla figlia, all'abitazione

e alla scuola, come pure di “prendere contatto, in qualsiasi maniera” con loro.

L'istante ha chiesto altresì l'attribuzione dell'autorità parentale e la

custodia esclusiva di C__________, riservato il diritto di visita paterno (da

definire, previa perizia sulle capacità genitoriali di lui). Infine essa ha

postulato un contributo alimentare di fr. 100 000.– mensili per sé e uno di fr. 40 000.– mensili per la figlia (riservati

adeguamenti in esito all'istruttoria) e ha chiesto di consegnarle – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – taluni beni personali (gioielli di famiglia,

fotografie di famiglia, chiavi di un'auto d'epoca). Analoghe conclusioni essa

ha avanzato già in via cautelare, esigendo che il marito lasciasse

immediatamente l'abitazione coniugale e consegnasse le chiavi, che fossero

sospesi i diritti di visita paterni e che fosse vietato al convenuto di

disporre della particella n. 811, come pure di bloccarle le carte di credito. Con

decreto cautelare, emesso l'indomani senza contraddittorio, il Pretore ha

respinto l'istanza “supercautelare” e ha citato le parti al dibattimento.

C. Licenziata dalla S__________

AG, il 20 febbraio 2020 RE 1 ha presentato una nuova richiesta cautelare perché

fosse ordinato al convenuto – già inaudita parte – di ripristinare tre carte di

credito a lei intestate (con divieto al medesimo di farle bloccare di nuovo) e

di ristabilire un congruo mantenimento per lei e la figlia “secondo il loro

tenore abituale”. Essa ha chiesto inoltre che fosse vietato al marito di

licenziare il personale domestico senza il di lei consenso, così come di

riassumere il cuoco e la governante. L'indomani il Pretore ha respinto questa

seconda istanza “supercautelare”, rinviando una volta ancora il contraddittorio

al dibattimento.

D. Il 24 marzo 2020 il

Pretore aggiunto supplente ha accolto una richiesta “supercautelare” introdotta

il 23 marzo 2020 da CO 1 e ha disciplinato “con effetto immediato” le relazioni

personali di lui con la figlia, stabilendo un incontro settimanale ogni martedì

dalle ore 10.00 alle 18.00 (con accompagnamento del­la baby sitter). Egli ha

poi confermato tale decreto il 20 aprile 2020 dopo il contraddittorio e ha

ordinato la presa a carico della figlia da parte del Servizio

medico-psicologico di __________.

E. RE 1 ha introdotto il

14 maggio 2020 una nuova istanza di misure “supercautelari” per ottenere la

condanna immediata del marito a versarle un contributo alimentare di fr. 75 200.– mensili per sé e uno di

fr. 34 000.– mensili per

la figlia (o, in subordine, un contributo di fr. 71 000.– mensili e la consegna di una __________ targata

ZG __________), oltre all'edizione della documentazione necessaria per

calcolare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Con

decreto cautelare emes­so senza contraddittorio quello stesso giorno il Pretore

aggiunto supplente ha condannato il marito a versare con effetto immediato un

contributo alimentare di fr. 7763.65 mensili per la moglie e uno di fr. 1800.–

mensili per la figlia (senza cenno ad assegni familiari), rinviando l'ulteriore

discussione al dibattimento.

F. Il 27 maggio 2020 CO

1 ha intentato azione di divorzio davanti al Kantonsgericht di __________

(art. 115 CC), postulando l'autorità parentale congiunta su C__________ e un

diritto di visita ogni 15 giorni, dal sabato alle ore 9.00 fino alla

domenica alle 18.00, oltre a due settimane di vacanza l'anno. Egli ha offerto altresì

un imprecisato contributo alimentare per la figlia fino al termine di una formazione

adeguata e uno, anch'esso imprecisato, in favore della moglie per due anni al

massimo. Inoltre egli ha sollecitato l'attribuzione delle particelle n. 10 077 e n. 3959 RFD di __________

(comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) dietro liberazione della

moglie da ogni onere correlato, ha preteso da lei il versamento di fr. 2 175 000.– e la consegna del mobilio con le

suppellettili dell'appartamento a __________ e ha prospettato il riparto a metà

delle prestazioni della previdenza professionale maturate dai coniugi durante

il matrimonio.

G. All'udienza del 7

luglio 2020, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento sulle

misure a tutela dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto ha omologato un

accordo in virtù del quale CO 1 avrebbe potuto incontrare la figlia C__________

dal 2 settembre 2020 ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30 nel __________

a __________ (in seguito all'__________ di __________). Al dibattimento sulle

misure protettrici il convenuto ha proposto di respingere le richieste della

moglie in ordine (per incompetenza territoriale del Pretore) o, eventualmente,

nel merito. In subordine egli ha chiesto di assegnargli l'abitazione coniugale,

ha proposto di affidare la figlia alla madre, riservato il suo diritto di

visita (da esercitare ogni due settimane dal venerdì sera fino alla domenica

sera, più un pernottamento infrasettimanale e vacanze di almeno cinque

settimane l'anno) e ha offerto dal giugno del 2020 un contributo alimentare per

la moglie e per la figlia secondo gli importi stabiliti dal Pretore aggiunto supplente il 14 maggio 2020. In coda al­l'udienza

il Pretore aggiunto ha assegnato all'istante un termine di 15 giorni – poi prorogato

– per replicare.

H. Nella sua replica del

27 luglio 2020 RE 1 ha riproposto le domande del 23 gennaio 2020 (sopra, lett.

B), postulando anche l'assegnazione in uso anche delle proprietà per piani n.

23 731 a 23 733 della particella n. 8__________

RFD di __________, sezione di __________ (compresa la relativa quota di

pertinenza sulla proprietà per piani n. 23 734), appartenenti al marito. Essa ha postulato

inoltre la regolamentazione in via cautelare del diritto di visi­ta paterno secondo

quanto stabilito all'udienza del 7 luglio 2020 (sopra, lett. G), ha precisato

in fr. 82 700.– mensili a

titolo cautelare e in fr. 260 000.–

mensili nel merito il contributo alimentare per sé, rispettivamente in fr. 34 000.– mensili a titolo

cautelare e in fr. 40 000.–

mensili nel merito il contributo alimentare per C__________.

Fatti

I. Un giorno prima che

scadesse il termine per presentare la dupli­ca, il 17 settembre 2020, l'avv. PA

2 ha comunicato che CO 1 è deceduto il 13 settembre precedente. Egli ha chiesto

così di stralciare la procedura dal ruolo. Preso atto di ciò, il Pretore aggiunto

ha invitato il 21 settembre 2020 il Servizio medico-psicologico a esprimersi

sull'opportunità di continuare la presa a carico di C__________. Il 23

settembre 2020 RE 1 ha dichiarato al Pretore aggiunto di opporsi alla richiesta

di stralcio, rilevando che gli obblighi del convenuto nei confronti di lei e

della figlia per il periodo precedente la morte sono passati per successione

universale agli eredi del defunto, sicché essa conserva un interesse degno di

protezione al seguito della procedura. Il Servizio medico-psicologico ha

comunicato il 28 settembre 2020 che le condizioni per continuare la presa a

carico di C__________ non erano più date.

L. Con decreto dell'8

ottobre 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato la procedura senza oggetto e l'ha

stralciata dal ruolo, revocando il mandato al Servizio medico-psicologico. Le

spese processuali di fr. 8000.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. In calce al decreto il Pretore

aggiunto ha indicato che “contro la decisione sulle spese (…) è data facoltà di

reclamo al Tribunale d'appello nel termine di 10 giorni dalla notificazione”.

M. Contro il decreto di

stralcio appena citato RE 1 è insorta al Tribunale d'appello con un reclamo del

22 ottobre 2020 in cui chiede che – accordato al ricorso effetto sospensivo – il

decreto di stralcio sia annullato e gli atti siano rinviati al primo giudice

perché riprenda la procedura a tutela dell'unione coniugale e la sospenda sino

a definizione degli eredi o, in subordine, perché “in sostituzione dell'annullato

decreto di stralcio” la procedura a tutela dell'unione coniugale sia “mantenuta

in essere” e ne sia ordinata la sospensione. Con decreto del 29 ottobre 2020 il

presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo,

rilevando che un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o di

interesse è una decisione finale appellabile, la quale esclude di per sé la

proponibilità di un reclamo. Contestualmente egli ha rinviato al giudizio della

Camera la questione di sapere se il reclamo possa essere convertito in appello.

N. Il 5 novembre 2020 RE

1 ha ribadito la ricevibilità del recla­mo, postulandone subordinatamente la

conversione in appello. Con osservazioni del 12 novembre 2020 l'esecutore

testamentario ha proposto, in rappresentanza della successione di dichiarare

l'appello irricevibile, subordinatamente di respingerlo nel merito.

Considerando

Considerandi

in diritto 1. Un

decreto di stralcio dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art.

242.

CPC) è una decisione appellabile, sempre che il valore litigioso della

causa raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta” nella decisione impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_249/2018 del 12

luglio 2018 consid. 1; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.6

del 10 febbraio 2020 consid. 1, sentenza inc. 11.2016.46 dell'8 agosto

2016.

consid. 1 con riferimento a DTF 139 III 478 consid. 7.2 non pubblicato).

Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interes­se si

distingue al proposito da un decreto di stralcio per transazione, acquiescenza

o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC), impugnabile solo con reclamo in materia di

spese (DTF 139 III 133 consid. 1.2).

2.

La reclamante adduce

che il Codice di procedura civile non precisa il rimedio esperibile contro un

decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242

CPC) e che nel­la fattispecie il decreto impugnato si limita a indicare il mezzo

d'impugnazione esperibile contro la decisione sulle spe­se. Neppure la dottrina

o la giurisprudenza – essa prosegue – sono unanimi e costanti al riguardo. Una

parte degli autori reputa, fon-dandosi sulla sentenza del Tribunale federale 4A_131/2013

del 3 settembre 2013 (consid. 2.2.2.2), che un decreto di stralcio come

quello in esame configuri una disposizione ordinatoria processuale sui

generis, impugnabile soltanto con reclamo (per esempio Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 242). Un'altra corrente di

pensiero, ispirandosi alla sentenza del Tribunale federale 4A_137/2013 del 7

novembre 2013 (consid. 7.2, non pubblicato in DTF 139 III 478), ritiene invece

che un decreto del genere sia una decisione finale, suscettibile di appello o

reclamo secondo il valore litigioso (per esempio Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art.

242.

con richia­mi).

La reclamante ammette che con

sentenza 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 il Tribunale federale ha approvato

quest'ultimo indirizzo della dottrina. A suo avviso, nondimeno, in quell'occasio­ne

il Tribunale federale ha stabilito soltanto che un decreto di stralcio emesso giusta

l'art. 242 CPC da un tribunale di secondo grado è una decisione finale a norma

del­l'art. 90 LTF. Ha lascia­to irrisolto invece, a suo avviso, il

problema di sapere se un decreto siffatto sia una disposizione ordinatoria

processuale o una decisione finale nel senso del Codice di procedura civile.

Quanto alla prassi cantonale, la reclamante fa notare che la terza Came­ra

civile del Tribunale d'appello si diparte in tal caso dall'ammissibilità del

recla­mo (sentenza inc. 13.2019.61 del 7 gennaio 2020, consid. 2). Dandosi

incertezza sulla natura del rimedio giuridico, essa conclude pertanto per la

ricevibilità della sua impugnazione (osservazioni del 5 novembre 2020).

3.

Come riconosce la

reclamante, l'orientamento di questa Camera corrisponde alla prassi più recente

del Tribunale federale ed è sostenuto da larga parte della dottrina (menzionata

da Tappy, loc. cit.). Non v'è

ragione, di conseguenza, perché la Camera torni sulla questione. Ciò premesso, v'è

da domandarsi se in concreto si giustifichi di convertire il reclamo in

appello, come postula in subordine RE 1 (osservazioni del 5 novembre 2020, pag.

4.

seg.).

a) La

giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità

di secondo grado convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata

intestazione sia dovu­ta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi

in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La

conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale

inoltri scientemente un mez­zo d'impugnazione quando avrebbe dovuto sapere,

usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza

del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con

richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

b) Nella

fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a svista o

inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come

reclamo, ma RE 1 illustra anche le ragioni per cui essa opina che in concreto fosse

dato il rimedio del reclamo. Essa ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione

di reclamare, non di appellare. Più delicata è la questione di sapere se la

scelta del rimedio da esperire fosse facilmente riconoscibile. Per quanto si è

spiegato al consid. 2, si conviene che la decisione non era eviden­te, a

prescindere dal fatto che RE 1 fosse patrocinata da un legale. Inoltre essa

credeva che il suo ricorso sarebbe stato trattato dalla terza Camera civile (reclamo,

pag. 5 punto 5). A parte ciò, la decisione impugnata non indicava

il rimedio giuridico esperibile contro il decreto di stralcio e la consultazione

del solo testo di legge non permetteva di risolvere la questio­ne (DTF 141 III

273.

consid. 3.3). In tale misura la fattispecie si distingue dai precedenti evocati

dalla controparte (osservazioni, pag. 3), in cui lo sbaglio

commesso poteva essere ravvisato da un mandatario professionale senza

difficoltà e senza cimentarsi in particolari ricerche di giurisprudenza o di

dottrina.

c) Nelle

circostanze descritte è lecito partire così dall'idea che la mandataria

professionale di RE 1 non dovesse necessariamente sapere,

usando la debita diligenza, che il rimedio giuridico del reclamo fosse erroneo

(cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_46/2020 del 17 novembre 2020

consid. 4.3). Il suo rimedio giuridico può dunque essere trattato come appello.

Quanto alla ricevibilità, il valore litigioso di fr. 10 000.– è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei

contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Pacifica è

altresì la tempestività del ricorso. Il decreto impugnato, emesso con la

procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) e appellabile entro dieci giorni

dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), è stato recapitato infatti alla

patrocinatrice dell'istante il 12 ottobre 2020 (tracciamento degli invii n. __________,

agli atti). Depositato il 22 ottobre 2020 (timbro postale sulla busta d'invio),

ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

4.

RE 1 acclude al

proprio memoriale nuova documentazione: una decisione del 23 settembre 2020 con

cui l'__________ di __________, su richiesta dei figli S__________ e W__________,

ha ordinato un inventario assicurativo dell'eredità fu CO 1 (art. 553 CC),

un'istanza del 10

ottobre 2020 presentata da RE 1 e C__________ __________ al Kantonsgericht

di __________ per ottenere il beneficio d'inventario (art. 580 CC) e un decreto

del 30 settembre 2020 con cui lo stesso Tribunale ha dichiarato senza oggetto

la causa di divorzio, stralciandola dal ruolo (doc. E a H). Siccome nella

fattispecie è in discussione anche il contributo alimentare per la figlia

minorenne, i nuovi documenti sono proponibili senza riguardo ai presupposti

dell'art. 317 cpv. 1 CPC e vanno dunque considerati nella misura in cui

appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

5.

Nel merito la

ricorrente si duole di una ripetuta lesione del suo diritto di essere sentita, anzitutto

per non averle il Pretore aggiunto assegnato un termine entro cui esprimersi sul

prospettato stralcio della causa dal ruolo (memoriale, pag. 12 punti 8 seg.).

Ora, prima di togliere dal ruolo un procedimento per sopravvenuta carenza d'oggetto

o d'interesse il giudice deve concedere alle parti la possibilità di esprimersi

(FF 2006 pag. 6669; DTF 142 III 289 consid. 4.2 con richiami). E nel caso specifico

il Pretore aggiunto ha disatteso tale esigenza. Sta di fatto che RE 1, ricevuta

l'ordinanza del 21 settembre 2020, due giorni dopo si è opposta allo stralcio,

facendo valere i propri argomenti (sopra, lett. I). Essa ha così esercitato

spontaneamente il suo diritto d'essere sentita. Su tale doglianza non giova

dunque attardarsi.

6.

L'appellante censura

inoltre la carente motivazione del decreto impugnato. Allega che il Pretore

aggiunto, omettendo di pronunciarsi sugli argomenti da lei addotti il 23

settembre 2020, è finanche incorso in un diniego di giustizia, impedendole di

comprendere le ragioni alla base della decisione. Onde la richiesta di

annullare il decreto e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché statuisca

di nuovo, riattivi la procedura e ne ordini la sospensio­ne.

a) Secondo

l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al

proposito sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice

non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La

motivazione può anche essere breve e conci­sa. Essenziale è che permet­ta di

capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato

possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità

superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio

controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti

di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire

perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni

determinan­ti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici

valgo­no, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (RtiD II-2018

pag. 807 n. 35c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.81

del 20 luglio 2020, consid. 2a) e quindi – di riflesso – per le misure a protezione del­l'unio­ne

coniugale, equiparate a provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1).

b) Nella

fattispecie il decreto di stralcio è privo di ogni motivazione. Il Pretore

aggiunto non allega perché, nonostante la morte del convenuto, la causa sia

divenuta priva d'oggetto anche sui risvolti patrimoniali rimasti litigiosi né

si confronta con gli argomenti addotti dalla moglie il 23 settembre 2020. Costei

aveva sottolineato – come detto – che gli obblighi del convenuto nei confronti

di lei e della figlia per il periodo precedente la morte erano passati per

successione universale agli eredi del defunto e lasciavano sussistere un interesse

manifesto alla procedura. A tale riguardo il Pretore aggiunto non ha speso una

parola. E siccome non sono date di capire le ragioni del silenzio, il decreto

impugnato andreb­be annullato e la causa rinviata al primo giudice perché emani

una decisione motivata. In realtà la questione non si esaurisce in questi soli

termini.

7.

L'istante chiede altresì

che, oltre all'annullamento del decreto di stralcio, sia “mantenuta in essere”

la procedura a tutela dell'unio­ne coniugale. Su tal punto il convenuto ha

avuto mo­do di esprimersi liberamente nelle osservazioni del 12 novembre 2020 a

questa Camera, laddove obietta che le nor­me sulla sostituzione di parte sono

senza rilievo in concreto, poiché l'avvio della causa di divorzio, il 27 maggio

2020, ha fatto decadere la competenza del giudice a protezione del­l'unione

coniugale.

a) Questa

Camera ha già avuto modo di ricordare che, intervenendo la morte di un debitore

alimentare, gli oneri di mantenimento scaduti nel periodo antecedente il

decesso rimango­no dovuti (I CCA, sentenza inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2012

consid. 1). Sulle pretese patrimoniali fra coniugi che precedono la morte la

competenza per materia del giudice del divorzio continua infatti a sussistere.

Dandosi pretese trasferibili per successione universa­le (art. 560 CC) e non

diritti altamente personali del de cuius, gli eredi subentrano poi nel

processo al dante causa, salvo rinuncia

alla successione (art. 83 cpv. 4 CPC; Graber

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizione, n. 37 seg. ad art. 83). In concreto rimaneva ancora da statuire,

quel 13 settembre 2020, sui contributi alimentari per moglie e figlia dalla

data dell'istanza (23 gennaio 2020) fino al giorno della morte del convenuto, come

pure sulla restituzione degli effetti personali rivendicati dall'istante, sull'addebito

dei costi generati dall'abitazione coniugale e sull'eventuale indennità al

marito per l'occupazione dello stabile. Al riguardo la procedura a tutela dell'unione

coniugale non è divenuta senza interesse. Caduche sono invece, contrariamente

all'opinione dell'appellante, le questioni legate alla disciplina della

custodia e dell'autorità parentale, che non può più essere modificata.

b) Nulla

muta al riguardo che CO 1 abbia introdotto il 27 maggio 2020 un'azione di

divorzio nel Canton __________ (doc. 21). Il giudice dei provvedimenti a

tutela dell'unione coniugale rimane competente invero per statuire sulle

richieste a lui sottoposte quand'anche in seguito uno dei coniugi promuova

causa di divorzio, per lo meno finché il giudice del divorzio non decreti

provvedimenti cautelari (RtiD II-2017 pag. 907 consid. 4 con riferimento a

DTF 138 III 648 consid. 3.3.2). Senza dimenticare che nel caso in esame la

causa di divorzio è stata stralciata dal ruolo il 30 settembre 2020 (doc. H di

appello). L'obiezione addotta su questo punto dall'esecutore testamentario in

rappresentanza della successione manca perciò di consistenza.

c) Quanto

alla richiesta di sospendere – previa riattivazione – la procedura a tutela

dell'unione coniugale nell'attesa di chiarire chi siano gli eredi, è vero che il

10.

ottobre 2020 RE 1 e C__________ __________ hanno chiesto al Kantonsgericht

di __________ il beneficio d'inventario (doc. F e doc. G di appello), sicché il

termine per rinunciare alla successione non è ancora scaduto (art. 587 cpv. 1

CC). Non occorre tuttavia sospendere la procedura a tutela dell'unione

coniugale. L'art. 586 cpv. 3 CC riserva “casi d'urgenza”, fra i quali rientrano

i procedimenti che – come in concreto –

sono necessari per conoscere lo stato della successione ai fini dell'inventario

(I CCA, senten­za inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2012 consid. 1 con richiami).

Nell'attesa di sapere se e quali eredi rinunceranno, al convenuto è subentrata

nella fattispecie la successione, rappresentata dall'esecutore testamentario

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2012, citata). Non

si giustificano di conseguenza ulteriori dilazioni. Ne segue che, in definitiva, il decreto di stralcio impugnato

va annullato e gli atti rinviati

al Pretore aggiunto perché riprenda la

procedura a tutela del­l'unione coniugale allo stadio in cui questa si trovava

allorché egli l'ha tolta dal ruolo.

8.

Le spese e le ripetibili del giudizio

odierno seguono la soccombenza della successione fu CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha proposto per il tramite

dell'esecutore testamentario di

respingere il “reclamo”. Sugli oneri processuali e le ripetibili di pri­mo

grado il Pretore aggiunto statuirà al momento in cui prenderà la nuova

decisione.

9.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia

di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 3c). Le misure a protezione dell'unione

coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid.

4.1), in ogni modo, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere

soltanto la violazio­ne di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato

come appello, il reclamo è accolto, il decreto di stralcio impugnato è

annullato e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché riprenda la procedura a tutela dell'unione

coniugale nel senso dei considerandi al punto in cui tale procedura si trovava quando

egli l'ha stralciata dal ruolo.

2. Le

spese processuali di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a

carico della successione fu CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 5000.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. dott. ,

avv.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).