11.2020.155
Protezione dell'unione coniugale: impugnazione di un decreto di stralcio: conversione di un reclamo in appello
29 dicembre 2020Italiano22 min
così di stralciare la procedura dal ruolo. Preso atto di ciò, il Pretore aggiunto
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.155
Lugano
29 dicembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2020.365 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 gennaio 2020 da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1 )
contro
CO
1 († 2020), già in
(la
cui successione è rappresentata dall'esecutore testamentario avv. dott.
ed
è patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo
del 22 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal
Pretore aggiunto l'8 ottobre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1949) e RE 1
(1970), cittadini germanici, hanno contratto matrimonio a __________ l'11
settembre 2009. Lo sposo era già padre di tre figli: N__________ (1977), nata
dalle prime nozze, S__________ (1996) e W__________ (2000), nati dalle seconde
nozze. Dal terzo matrimonio è nata C__________, il 10 maggio 2013.
Immobiliarista, il marito era proprietario di varie società attive in quel
settore, fra cui la S__________ AG di __________ e la SP__________ SA di __________,
nel-l'ambito delle quali ricopriva anche funzioni dirigenziali. Architetto di
interni, la moglie è socia e gerente della __________ GmbH e titolare della
ditta individuale __________, RE 1, di __________. Inoltre essa è stata membro
della direzione della S__________ AG. I coniugi si sono separati nel dicembre
del 2019, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 811
RFD di __________, sezione di __________, a lui intestata) per trasferirsi in
sue proprietà di __________ e __________.
B. Il 23 gennaio 2020 RE
1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata,
l'assegnazione in uso gratuito dell'abitazione coniugale (suppellettili
incluse), con l'obbligo per il marito di pagare tutte le spese correlate
(comprese quelle per il personale domestico) e divieto al medesimo – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di avvicinarsi a lei, alla figlia, all'abitazione
e alla scuola, come pure di “prendere contatto, in qualsiasi maniera” con loro.
L'istante ha chiesto altresì l'attribuzione dell'autorità parentale e la
custodia esclusiva di C__________, riservato il diritto di visita paterno (da
definire, previa perizia sulle capacità genitoriali di lui). Infine essa ha
postulato un contributo alimentare di fr. 100 000.– mensili per sé e uno di fr. 40 000.– mensili per la figlia (riservati
adeguamenti in esito all'istruttoria) e ha chiesto di consegnarle – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – taluni beni personali (gioielli di famiglia,
fotografie di famiglia, chiavi di un'auto d'epoca). Analoghe conclusioni essa
ha avanzato già in via cautelare, esigendo che il marito lasciasse
immediatamente l'abitazione coniugale e consegnasse le chiavi, che fossero
sospesi i diritti di visita paterni e che fosse vietato al convenuto di
disporre della particella n. 811, come pure di bloccarle le carte di credito. Con
decreto cautelare, emesso l'indomani senza contraddittorio, il Pretore ha
respinto l'istanza “supercautelare” e ha citato le parti al dibattimento.
C. Licenziata dalla S__________
AG, il 20 febbraio 2020 RE 1 ha presentato una nuova richiesta cautelare perché
fosse ordinato al convenuto – già inaudita parte – di ripristinare tre carte di
credito a lei intestate (con divieto al medesimo di farle bloccare di nuovo) e
di ristabilire un congruo mantenimento per lei e la figlia “secondo il loro
tenore abituale”. Essa ha chiesto inoltre che fosse vietato al marito di
licenziare il personale domestico senza il di lei consenso, così come di
riassumere il cuoco e la governante. L'indomani il Pretore ha respinto questa
seconda istanza “supercautelare”, rinviando una volta ancora il contraddittorio
al dibattimento.
D. Il 24 marzo 2020 il
Pretore aggiunto supplente ha accolto una richiesta “supercautelare” introdotta
il 23 marzo 2020 da CO 1 e ha disciplinato “con effetto immediato” le relazioni
personali di lui con la figlia, stabilendo un incontro settimanale ogni martedì
dalle ore 10.00 alle 18.00 (con accompagnamento della baby sitter). Egli ha
poi confermato tale decreto il 20 aprile 2020 dopo il contraddittorio e ha
ordinato la presa a carico della figlia da parte del Servizio
medico-psicologico di __________.
E. RE 1 ha introdotto il
14 maggio 2020 una nuova istanza di misure “supercautelari” per ottenere la
condanna immediata del marito a versarle un contributo alimentare di fr. 75 200.– mensili per sé e uno di
fr. 34 000.– mensili per
la figlia (o, in subordine, un contributo di fr. 71 000.– mensili e la consegna di una __________ targata
ZG __________), oltre all'edizione della documentazione necessaria per
calcolare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Con
decreto cautelare emesso senza contraddittorio quello stesso giorno il Pretore
aggiunto supplente ha condannato il marito a versare con effetto immediato un
contributo alimentare di fr. 7763.65 mensili per la moglie e uno di fr. 1800.–
mensili per la figlia (senza cenno ad assegni familiari), rinviando l'ulteriore
discussione al dibattimento.
F. Il 27 maggio 2020 CO
1 ha intentato azione di divorzio davanti al Kantonsgericht di __________
(art. 115 CC), postulando l'autorità parentale congiunta su C__________ e un
diritto di visita ogni 15 giorni, dal sabato alle ore 9.00 fino alla
domenica alle 18.00, oltre a due settimane di vacanza l'anno. Egli ha offerto altresì
un imprecisato contributo alimentare per la figlia fino al termine di una formazione
adeguata e uno, anch'esso imprecisato, in favore della moglie per due anni al
massimo. Inoltre egli ha sollecitato l'attribuzione delle particelle n. 10 077 e n. 3959 RFD di __________
(comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) dietro liberazione della
moglie da ogni onere correlato, ha preteso da lei il versamento di fr. 2 175 000.– e la consegna del mobilio con le
suppellettili dell'appartamento a __________ e ha prospettato il riparto a metà
delle prestazioni della previdenza professionale maturate dai coniugi durante
il matrimonio.
G. All'udienza del 7
luglio 2020, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento sulle
misure a tutela dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto ha omologato un
accordo in virtù del quale CO 1 avrebbe potuto incontrare la figlia C__________
dal 2 settembre 2020 ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30 nel __________
a __________ (in seguito all'__________ di __________). Al dibattimento sulle
misure protettrici il convenuto ha proposto di respingere le richieste della
moglie in ordine (per incompetenza territoriale del Pretore) o, eventualmente,
nel merito. In subordine egli ha chiesto di assegnargli l'abitazione coniugale,
ha proposto di affidare la figlia alla madre, riservato il suo diritto di
visita (da esercitare ogni due settimane dal venerdì sera fino alla domenica
sera, più un pernottamento infrasettimanale e vacanze di almeno cinque
settimane l'anno) e ha offerto dal giugno del 2020 un contributo alimentare per
la moglie e per la figlia secondo gli importi stabiliti dal Pretore aggiunto supplente il 14 maggio 2020. In coda all'udienza
il Pretore aggiunto ha assegnato all'istante un termine di 15 giorni – poi prorogato
– per replicare.
H. Nella sua replica del
27 luglio 2020 RE 1 ha riproposto le domande del 23 gennaio 2020 (sopra, lett.
B), postulando anche l'assegnazione in uso anche delle proprietà per piani n.
23 731 a 23 733 della particella n. 8__________
RFD di __________, sezione di __________ (compresa la relativa quota di
pertinenza sulla proprietà per piani n. 23 734), appartenenti al marito. Essa ha postulato
inoltre la regolamentazione in via cautelare del diritto di visita paterno secondo
quanto stabilito all'udienza del 7 luglio 2020 (sopra, lett. G), ha precisato
in fr. 82 700.– mensili a
titolo cautelare e in fr. 260 000.–
mensili nel merito il contributo alimentare per sé, rispettivamente in fr. 34 000.– mensili a titolo
cautelare e in fr. 40 000.–
mensili nel merito il contributo alimentare per C__________.
Fatti
I. Un giorno prima che
scadesse il termine per presentare la duplica, il 17 settembre 2020, l'avv. PA
2 ha comunicato che CO 1 è deceduto il 13 settembre precedente. Egli ha chiesto
così di stralciare la procedura dal ruolo. Preso atto di ciò, il Pretore aggiunto
ha invitato il 21 settembre 2020 il Servizio medico-psicologico a esprimersi
sull'opportunità di continuare la presa a carico di C__________. Il 23
settembre 2020 RE 1 ha dichiarato al Pretore aggiunto di opporsi alla richiesta
di stralcio, rilevando che gli obblighi del convenuto nei confronti di lei e
della figlia per il periodo precedente la morte sono passati per successione
universale agli eredi del defunto, sicché essa conserva un interesse degno di
protezione al seguito della procedura. Il Servizio medico-psicologico ha
comunicato il 28 settembre 2020 che le condizioni per continuare la presa a
carico di C__________ non erano più date.
L. Con decreto dell'8
ottobre 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato la procedura senza oggetto e l'ha
stralciata dal ruolo, revocando il mandato al Servizio medico-psicologico. Le
spese processuali di fr. 8000.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. In calce al decreto il Pretore
aggiunto ha indicato che “contro la decisione sulle spese (…) è data facoltà di
reclamo al Tribunale d'appello nel termine di 10 giorni dalla notificazione”.
M. Contro il decreto di
stralcio appena citato RE 1 è insorta al Tribunale d'appello con un reclamo del
22 ottobre 2020 in cui chiede che – accordato al ricorso effetto sospensivo – il
decreto di stralcio sia annullato e gli atti siano rinviati al primo giudice
perché riprenda la procedura a tutela dell'unione coniugale e la sospenda sino
a definizione degli eredi o, in subordine, perché “in sostituzione dell'annullato
decreto di stralcio” la procedura a tutela dell'unione coniugale sia “mantenuta
in essere” e ne sia ordinata la sospensione. Con decreto del 29 ottobre 2020 il
presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo,
rilevando che un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o di
interesse è una decisione finale appellabile, la quale esclude di per sé la
proponibilità di un reclamo. Contestualmente egli ha rinviato al giudizio della
Camera la questione di sapere se il reclamo possa essere convertito in appello.
N. Il 5 novembre 2020 RE
1 ha ribadito la ricevibilità del reclamo, postulandone subordinatamente la
conversione in appello. Con osservazioni del 12 novembre 2020 l'esecutore
testamentario ha proposto, in rappresentanza della successione di dichiarare
l'appello irricevibile, subordinatamente di respingerlo nel merito.
Considerando
Considerandi
in diritto 1. Un
decreto di stralcio dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art.
242.
CPC) è una decisione appellabile, sempre che il valore litigioso della
causa raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta” nella decisione impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_249/2018 del 12
luglio 2018 consid. 1; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.6
del 10 febbraio 2020 consid. 1, sentenza inc. 11.2016.46 dell'8 agosto
2016.
consid. 1 con riferimento a DTF 139 III 478 consid. 7.2 non pubblicato).
Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse si
distingue al proposito da un decreto di stralcio per transazione, acquiescenza
o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC), impugnabile solo con reclamo in materia di
spese (DTF 139 III 133 consid. 1.2).
2.
La reclamante adduce
che il Codice di procedura civile non precisa il rimedio esperibile contro un
decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242
CPC) e che nella fattispecie il decreto impugnato si limita a indicare il mezzo
d'impugnazione esperibile contro la decisione sulle spese. Neppure la dottrina
o la giurisprudenza – essa prosegue – sono unanimi e costanti al riguardo. Una
parte degli autori reputa, fon-dandosi sulla sentenza del Tribunale federale 4A_131/2013
del 3 settembre 2013 (consid. 2.2.2.2), che un decreto di stralcio come
quello in esame configuri una disposizione ordinatoria processuale sui
generis, impugnabile soltanto con reclamo (per esempio Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 242). Un'altra corrente di
pensiero, ispirandosi alla sentenza del Tribunale federale 4A_137/2013 del 7
novembre 2013 (consid. 7.2, non pubblicato in DTF 139 III 478), ritiene invece
che un decreto del genere sia una decisione finale, suscettibile di appello o
reclamo secondo il valore litigioso (per esempio Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art.
242.
con richiami).
La reclamante ammette che con
sentenza 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 il Tribunale federale ha approvato
quest'ultimo indirizzo della dottrina. A suo avviso, nondimeno, in quell'occasione
il Tribunale federale ha stabilito soltanto che un decreto di stralcio emesso giusta
l'art. 242 CPC da un tribunale di secondo grado è una decisione finale a norma
dell'art. 90 LTF. Ha lasciato irrisolto invece, a suo avviso, il
problema di sapere se un decreto siffatto sia una disposizione ordinatoria
processuale o una decisione finale nel senso del Codice di procedura civile.
Quanto alla prassi cantonale, la reclamante fa notare che la terza Camera
civile del Tribunale d'appello si diparte in tal caso dall'ammissibilità del
reclamo (sentenza inc. 13.2019.61 del 7 gennaio 2020, consid. 2). Dandosi
incertezza sulla natura del rimedio giuridico, essa conclude pertanto per la
ricevibilità della sua impugnazione (osservazioni del 5 novembre 2020).
3.
Come riconosce la
reclamante, l'orientamento di questa Camera corrisponde alla prassi più recente
del Tribunale federale ed è sostenuto da larga parte della dottrina (menzionata
da Tappy, loc. cit.). Non v'è
ragione, di conseguenza, perché la Camera torni sulla questione. Ciò premesso, v'è
da domandarsi se in concreto si giustifichi di convertire il reclamo in
appello, come postula in subordine RE 1 (osservazioni del 5 novembre 2020, pag.
4.
seg.).
a) La
giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità
di secondo grado convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata
intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi
in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La
conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale
inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quando avrebbe dovuto sapere,
usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza
del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con
richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).
b) Nella
fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a svista o
inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come
reclamo, ma RE 1 illustra anche le ragioni per cui essa opina che in concreto fosse
dato il rimedio del reclamo. Essa ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione
di reclamare, non di appellare. Più delicata è la questione di sapere se la
scelta del rimedio da esperire fosse facilmente riconoscibile. Per quanto si è
spiegato al consid. 2, si conviene che la decisione non era evidente, a
prescindere dal fatto che RE 1 fosse patrocinata da un legale. Inoltre essa
credeva che il suo ricorso sarebbe stato trattato dalla terza Camera civile (reclamo,
pag. 5 punto 5). A parte ciò, la decisione impugnata non indicava
il rimedio giuridico esperibile contro il decreto di stralcio e la consultazione
del solo testo di legge non permetteva di risolvere la questione (DTF 141 III
273.
consid. 3.3). In tale misura la fattispecie si distingue dai precedenti evocati
dalla controparte (osservazioni, pag. 3), in cui lo sbaglio
commesso poteva essere ravvisato da un mandatario professionale senza
difficoltà e senza cimentarsi in particolari ricerche di giurisprudenza o di
dottrina.
c) Nelle
circostanze descritte è lecito partire così dall'idea che la mandataria
professionale di RE 1 non dovesse necessariamente sapere,
usando la debita diligenza, che il rimedio giuridico del reclamo fosse erroneo
(cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_46/2020 del 17 novembre 2020
consid. 4.3). Il suo rimedio giuridico può dunque essere trattato come appello.
Quanto alla ricevibilità, il valore litigioso di fr. 10 000.– è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei
contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Pacifica è
altresì la tempestività del ricorso. Il decreto impugnato, emesso con la
procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) e appellabile entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), è stato recapitato infatti alla
patrocinatrice dell'istante il 12 ottobre 2020 (tracciamento degli invii n. __________,
agli atti). Depositato il 22 ottobre 2020 (timbro postale sulla busta d'invio),
ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
4.
RE 1 acclude al
proprio memoriale nuova documentazione: una decisione del 23 settembre 2020 con
cui l'__________ di __________, su richiesta dei figli S__________ e W__________,
ha ordinato un inventario assicurativo dell'eredità fu CO 1 (art. 553 CC),
un'istanza del 10
ottobre 2020 presentata da RE 1 e C__________ __________ al Kantonsgericht
di __________ per ottenere il beneficio d'inventario (art. 580 CC) e un decreto
del 30 settembre 2020 con cui lo stesso Tribunale ha dichiarato senza oggetto
la causa di divorzio, stralciandola dal ruolo (doc. E a H). Siccome nella
fattispecie è in discussione anche il contributo alimentare per la figlia
minorenne, i nuovi documenti sono proponibili senza riguardo ai presupposti
dell'art. 317 cpv. 1 CPC e vanno dunque considerati nella misura in cui
appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
5.
Nel merito la
ricorrente si duole di una ripetuta lesione del suo diritto di essere sentita, anzitutto
per non averle il Pretore aggiunto assegnato un termine entro cui esprimersi sul
prospettato stralcio della causa dal ruolo (memoriale, pag. 12 punti 8 seg.).
Ora, prima di togliere dal ruolo un procedimento per sopravvenuta carenza d'oggetto
o d'interesse il giudice deve concedere alle parti la possibilità di esprimersi
(FF 2006 pag. 6669; DTF 142 III 289 consid. 4.2 con richiami). E nel caso specifico
il Pretore aggiunto ha disatteso tale esigenza. Sta di fatto che RE 1, ricevuta
l'ordinanza del 21 settembre 2020, due giorni dopo si è opposta allo stralcio,
facendo valere i propri argomenti (sopra, lett. I). Essa ha così esercitato
spontaneamente il suo diritto d'essere sentita. Su tale doglianza non giova
dunque attardarsi.
6.
L'appellante censura
inoltre la carente motivazione del decreto impugnato. Allega che il Pretore
aggiunto, omettendo di pronunciarsi sugli argomenti da lei addotti il 23
settembre 2020, è finanche incorso in un diniego di giustizia, impedendole di
comprendere le ragioni alla base della decisione. Onde la richiesta di
annullare il decreto e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché statuisca
di nuovo, riattivi la procedura e ne ordini la sospensione.
a) Secondo
l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al
proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice
non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La
motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di
capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato
possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità
superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio
controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti
di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire
perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni
determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici
valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (RtiD II-2018
pag. 807 n. 35c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.81
del 20 luglio 2020, consid. 2a) e quindi – di riflesso – per le misure a protezione dell'unione
coniugale, equiparate a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1).
b) Nella
fattispecie il decreto di stralcio è privo di ogni motivazione. Il Pretore
aggiunto non allega perché, nonostante la morte del convenuto, la causa sia
divenuta priva d'oggetto anche sui risvolti patrimoniali rimasti litigiosi né
si confronta con gli argomenti addotti dalla moglie il 23 settembre 2020. Costei
aveva sottolineato – come detto – che gli obblighi del convenuto nei confronti
di lei e della figlia per il periodo precedente la morte erano passati per
successione universale agli eredi del defunto e lasciavano sussistere un interesse
manifesto alla procedura. A tale riguardo il Pretore aggiunto non ha speso una
parola. E siccome non sono date di capire le ragioni del silenzio, il decreto
impugnato andrebbe annullato e la causa rinviata al primo giudice perché emani
una decisione motivata. In realtà la questione non si esaurisce in questi soli
termini.
7.
L'istante chiede altresì
che, oltre all'annullamento del decreto di stralcio, sia “mantenuta in essere”
la procedura a tutela dell'unione coniugale. Su tal punto il convenuto ha
avuto modo di esprimersi liberamente nelle osservazioni del 12 novembre 2020 a
questa Camera, laddove obietta che le norme sulla sostituzione di parte sono
senza rilievo in concreto, poiché l'avvio della causa di divorzio, il 27 maggio
2020, ha fatto decadere la competenza del giudice a protezione dell'unione
coniugale.
a) Questa
Camera ha già avuto modo di ricordare che, intervenendo la morte di un debitore
alimentare, gli oneri di mantenimento scaduti nel periodo antecedente il
decesso rimangono dovuti (I CCA, sentenza inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2012
consid. 1). Sulle pretese patrimoniali fra coniugi che precedono la morte la
competenza per materia del giudice del divorzio continua infatti a sussistere.
Dandosi pretese trasferibili per successione universale (art. 560 CC) e non
diritti altamente personali del de cuius, gli eredi subentrano poi nel
processo al dante causa, salvo rinuncia
alla successione (art. 83 cpv. 4 CPC; Graber
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 37 seg. ad art. 83). In concreto rimaneva ancora da statuire,
quel 13 settembre 2020, sui contributi alimentari per moglie e figlia dalla
data dell'istanza (23 gennaio 2020) fino al giorno della morte del convenuto, come
pure sulla restituzione degli effetti personali rivendicati dall'istante, sull'addebito
dei costi generati dall'abitazione coniugale e sull'eventuale indennità al
marito per l'occupazione dello stabile. Al riguardo la procedura a tutela dell'unione
coniugale non è divenuta senza interesse. Caduche sono invece, contrariamente
all'opinione dell'appellante, le questioni legate alla disciplina della
custodia e dell'autorità parentale, che non può più essere modificata.
b) Nulla
muta al riguardo che CO 1 abbia introdotto il 27 maggio 2020 un'azione di
divorzio nel Canton __________ (doc. 21). Il giudice dei provvedimenti a
tutela dell'unione coniugale rimane competente invero per statuire sulle
richieste a lui sottoposte quand'anche in seguito uno dei coniugi promuova
causa di divorzio, per lo meno finché il giudice del divorzio non decreti
provvedimenti cautelari (RtiD II-2017 pag. 907 consid. 4 con riferimento a
DTF 138 III 648 consid. 3.3.2). Senza dimenticare che nel caso in esame la
causa di divorzio è stata stralciata dal ruolo il 30 settembre 2020 (doc. H di
appello). L'obiezione addotta su questo punto dall'esecutore testamentario in
rappresentanza della successione manca perciò di consistenza.
c) Quanto
alla richiesta di sospendere – previa riattivazione – la procedura a tutela
dell'unione coniugale nell'attesa di chiarire chi siano gli eredi, è vero che il
10.
ottobre 2020 RE 1 e C__________ __________ hanno chiesto al Kantonsgericht
di __________ il beneficio d'inventario (doc. F e doc. G di appello), sicché il
termine per rinunciare alla successione non è ancora scaduto (art. 587 cpv. 1
CC). Non occorre tuttavia sospendere la procedura a tutela dell'unione
coniugale. L'art. 586 cpv. 3 CC riserva “casi d'urgenza”, fra i quali rientrano
i procedimenti che – come in concreto –
sono necessari per conoscere lo stato della successione ai fini dell'inventario
(I CCA, sentenza inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2012 consid. 1 con richiami).
Nell'attesa di sapere se e quali eredi rinunceranno, al convenuto è subentrata
nella fattispecie la successione, rappresentata dall'esecutore testamentario
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2012, citata). Non
si giustificano di conseguenza ulteriori dilazioni. Ne segue che, in definitiva, il decreto di stralcio impugnato
va annullato e gli atti rinviati
al Pretore aggiunto perché riprenda la
procedura a tutela dell'unione coniugale allo stadio in cui questa si trovava
allorché egli l'ha tolta dal ruolo.
8.
Le spese e le ripetibili del giudizio
odierno seguono la soccombenza della successione fu CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha proposto per il tramite
dell'esecutore testamentario di
respingere il “reclamo”. Sugli oneri processuali e le ripetibili di primo
grado il Pretore aggiunto statuirà al momento in cui prenderà la nuova
decisione.
9.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 3c). Le misure a protezione dell'unione
coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid.
4.1), in ogni modo, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato
come appello, il reclamo è accolto, il decreto di stralcio impugnato è
annullato e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché riprenda la procedura a tutela dell'unione
coniugale nel senso dei considerandi al punto in cui tale procedura si trovava quando
egli l'ha stralciata dal ruolo.
2. Le
spese processuali di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a
carico della successione fu CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 5000.– per
ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. dott. ,
–
avv.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).