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Decisione

11.2020.156

Reclamo per ritardata giustizia

2 dicembre 2020Italiano9 min

per statuire nella causa SE.2012.98 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.156

Lugano

2 dicembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2012.98 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione del 4 ottobre 2012 da

RE 1e

PI 1,

(patrocinati

dall'avv. PA 1 )

contro

PI

2

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sul reclamo

per ritardata giustizia del 26 ottobre 2020 presentato da RE 1;

Ritenuto

in fatto: A. Il 4 luglio 2012 RE 1 e PI

1, comproprietari un mezzo ciascuno della particella n. 1913 RFD di __________,

sezione di __________, si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Bellinzona

per essere autorizzati a procedere nei confronti di PI 2, proprietaria della

contigua particella n. 1914, e ottenere la cessazione di turbative della loro

proprietà (rumori, gas di scarico di una motosega, lanci d'acqua,

danneggiamenti e vandalismi), così come il versamento di complessivi fr. 18 000.– in risarcimento del danno e riparazione

del torto mo-rale. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 4

luglio 2012 e quello stesso giorno il Segretario assessore della Pretura ha rilasciato agli istanti l'autorizzazione ad

agire (inc. CM.2012.86).

B. Con petizione non

motivata del 4 ottobre 2012 RE 1 e PI 1 hanno convenuto PI 2 davanti al

Pretore, sollecitando quanto postulato in sede conciliativa. Al dibattimento

del 20 febbraio 2013 le parti hanno instato anzitutto per un sopralluogo “in

vista di una conciliazione”. Esperita la prova il 28 giugno 2013, su richiesta

delle parti il Pretore aggiunto ha sospeso la procedura il 1° luglio

successivo. Il 17 ottobre 2014 la causa è stata riattivata e agli attori è

stato assegnato un termine di 30 giorni (più volte prorogato) per motivare la

petizione. Il 13 dicembre 2014 RE 1

e PI 1 hanno presentato l'allegato

richiesto.

C. Preso atto che nel termine assegnato alla

convenuta per formulare osservazioni nulla era pervenuto, il Pretore aggiunto

ha convocato le parti alle prime arringhe dell'8 giugno 2015, poi rinviate

all'8 ottobre successivo. In tale occasione la convenuta ha proposto di

respingere la petizione sulla base di un memoriale. Ordinato un secondo scambio

di allegati scritti, con replica del 29 ottobre 2015 e duplica del 23 novembre

2015 le parti hanno riaffermato le loro posizioni. A un'udienza del 27 gennaio

2016 esse hanno notificato prove, tra cui una perizia sulla situazione degli

immobili.

Dopo

vari rinvii, il 30 giugno 2016 sono stati interrogati RE 1 ed PI 2.

Posticipate più volte, alle udienze del 16 febbraio, 3 maggio e 6 luglio 2017 si

sono svolte tre audizioni testimoniali. Al termine dell'ultima seduta il Pretore

aggiunto ha fissato alla convenuta un termine fino al 31 agosto successivo per

presentare i quesiti peritali. Il 23 ottobre 2017 il Pretore aggiunto, così

richiesto dagli attori, ha nuovamente sospeso la procedura per trattative,

rimaste una volta ancora senza esito. La causa è poi stata riattivata il 19

febbraio 2018 e il 9 aprile successivo il Pretore aggiunto ha designato l'arch.

__________ __________ in qualità di perito giudiziario. Questi ha consegnato il

suo referto il 10 gennaio 2019, completandolo dopo vari solleciti il 31 luglio

2020. Il 7 settembre 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato chiu­sa

l'istruttoria e ha citato le parti alle arringhe finali del 1° ottobre 2020,

poi rinviate su richiesta degli attori al 9 novembre successivo, con facoltà

per le stesse di rinunciarvi producendo entro il medesimo termine conclusioni

scritte. Optando per tale facoltà, con memoriali del 9 novembre 2020 le parti

hanno ribadito le loro domande.

D. Nel frattempo, il 26

ottobre 2020, RE 1 si è rivolto a questa Camera, lamentando – in sintesi – ritardi

procedurali, abusi d'autorità e infedeltà nella gestione pubblica da parte del

Pretore aggiunto. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Se la giurisdizione adita

rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle

sue competenze, può essere interposto recla­mo all'autorità superiore per

ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora

sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre

impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC

(DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.190

del 22 marzo 2013, consid. 1 con rinvii), un reclamo per ritardata giustizia è

possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E in una procedura concernente i

diritti reali un rimedio siffatto rientra nelle attribuzioni di questa Camera

(art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG).

2.

Nel reclamo, relativamente

confuso, RE 1 ricorda che la procedura è iniziata nel 2012 e che dopo il

sopralluogo del 17 aprile (recte: 28 giugno) 2013 “sono state fornite

tutte le prove della causa e normalmente sarebbe stata presa una decisione da

parte del giudice”. Egli soggiunge però che “a causa delle lunghe scadenze,

della mancanza di una risposta dal tribunale alle richieste del mio avvocato,

la nomina di un esperto (arch. __________ __________) per una valutazione di

durata superiore a 1.5 anni è fondamentale per presumere che il processo sia

stato volutamente ritardato”. A suo modo di vedere, tale ritardo costituisce

una violazione del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole.

a) Giusta l'art.

29.

cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative

ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale

disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile garanzia

qualora proroghi in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame

di una lite che rientra nella sua sfera di competenza. La durata di un

procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni

singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi

entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire in

termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme

delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno

considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui

questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro

comportamento nella procedura. Un diniego di giustizia si ravvisa ove

un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è

stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192

consid. 3.1).

b) Nella

fattispecie è possibile che la procedura, pendente dal 2012, si stia protraendo

in modo inabituale,

quantunque gli attori non siano estranei alle lungaggini procedurali. Allo

stato attuale delle cose, nondimeno, come risulta dalla cronistoria del

processo (sopra, lett. B e C), il Pretore aggiunto ha chiuso l'istruttoria il 7

settembre 2020 e ha citato le parti alle arringhe finali del 1° ottobre 2020,

poi rinviate su richiesta degli attori al 9 novembre successivo. Quel giorno le

parti hanno presentato i loro memoriali, di modo che la causa è matura per il

giudizio. Nulla induce a ritenere che il giudice non procederà celermente all'emissione

della decisione finale. Ne segue che in concreto non si riscontrano motivi per invitare

il Pretore aggiunto a procedere senza indugio a un giudizio che metta finalmente

termine alla controversia. In proposito il reclamo si rivela destituito di

fondamento.

3.

Nel seguito del

reclamo RE 1 muove tutta una serie di

rimostranze all'operato del Pretore aggiunto per concludere che “un

giudice che agisce in questo modo è insostenibile per uno Stato costituzionale

e dannoso per la giustizia legale svizzera”. Ora, non è chiaro se l'interessato

ritenga il magistrato in questione inadeguato a condurre la causa, insinuando

sospetti di parzialità nei suoi confronti o di favoritismi verso la contropar­te,

oppure ritenga che l'agire del giudice connoti estremi penali. Ad ogni modo una

ricusa del Pretore aggiunto esula dalle competenze di questa Camera e va sottoposta,

tutt'al più, al Pretore viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). Né incombe a questa

Camera sindacare le accuse di abuso di autorità (art. 312 CP) e di infedeltà

nella gestione pubblica (art. 314 CP) che competono alle autorità penali. Ne

segue che su questo punto il reclamo sfugge a ogni disamina.

4.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone questione di

ripetibili, PI 2 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni al

reclamo.

5.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale,

sempre che il ricorso sia ammissibile in virtù degli art. 92 segg. LTF, segue

la via dell'azione principa­le. E in concreto, il valore litigioso non pare

raggiungere la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

avv.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è

am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).