11.2020.156
Reclamo per ritardata giustizia
2 dicembre 2020Italiano9 min
per statuire nella causa SE.2012.98 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.156
Lugano
2 dicembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2012.98 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 4 ottobre 2012 da
RE 1e
PI 1,
(patrocinati
dall'avv. PA 1 )
contro
PI
2
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo
per ritardata giustizia del 26 ottobre 2020 presentato da RE 1;
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 luglio 2012 RE 1 e PI
1, comproprietari un mezzo ciascuno della particella n. 1913 RFD di __________,
sezione di __________, si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Bellinzona
per essere autorizzati a procedere nei confronti di PI 2, proprietaria della
contigua particella n. 1914, e ottenere la cessazione di turbative della loro
proprietà (rumori, gas di scarico di una motosega, lanci d'acqua,
danneggiamenti e vandalismi), così come il versamento di complessivi fr. 18 000.– in risarcimento del danno e riparazione
del torto mo-rale. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 4
luglio 2012 e quello stesso giorno il Segretario assessore della Pretura ha rilasciato agli istanti l'autorizzazione ad
agire (inc. CM.2012.86).
B. Con petizione non
motivata del 4 ottobre 2012 RE 1 e PI 1 hanno convenuto PI 2 davanti al
Pretore, sollecitando quanto postulato in sede conciliativa. Al dibattimento
del 20 febbraio 2013 le parti hanno instato anzitutto per un sopralluogo “in
vista di una conciliazione”. Esperita la prova il 28 giugno 2013, su richiesta
delle parti il Pretore aggiunto ha sospeso la procedura il 1° luglio
successivo. Il 17 ottobre 2014 la causa è stata riattivata e agli attori è
stato assegnato un termine di 30 giorni (più volte prorogato) per motivare la
petizione. Il 13 dicembre 2014 RE 1
e PI 1 hanno presentato l'allegato
richiesto.
C. Preso atto che nel termine assegnato alla
convenuta per formulare osservazioni nulla era pervenuto, il Pretore aggiunto
ha convocato le parti alle prime arringhe dell'8 giugno 2015, poi rinviate
all'8 ottobre successivo. In tale occasione la convenuta ha proposto di
respingere la petizione sulla base di un memoriale. Ordinato un secondo scambio
di allegati scritti, con replica del 29 ottobre 2015 e duplica del 23 novembre
2015 le parti hanno riaffermato le loro posizioni. A un'udienza del 27 gennaio
2016 esse hanno notificato prove, tra cui una perizia sulla situazione degli
immobili.
Dopo
vari rinvii, il 30 giugno 2016 sono stati interrogati RE 1 ed PI 2.
Posticipate più volte, alle udienze del 16 febbraio, 3 maggio e 6 luglio 2017 si
sono svolte tre audizioni testimoniali. Al termine dell'ultima seduta il Pretore
aggiunto ha fissato alla convenuta un termine fino al 31 agosto successivo per
presentare i quesiti peritali. Il 23 ottobre 2017 il Pretore aggiunto, così
richiesto dagli attori, ha nuovamente sospeso la procedura per trattative,
rimaste una volta ancora senza esito. La causa è poi stata riattivata il 19
febbraio 2018 e il 9 aprile successivo il Pretore aggiunto ha designato l'arch.
__________ __________ in qualità di perito giudiziario. Questi ha consegnato il
suo referto il 10 gennaio 2019, completandolo dopo vari solleciti il 31 luglio
2020. Il 7 settembre 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato chiusa
l'istruttoria e ha citato le parti alle arringhe finali del 1° ottobre 2020,
poi rinviate su richiesta degli attori al 9 novembre successivo, con facoltà
per le stesse di rinunciarvi producendo entro il medesimo termine conclusioni
scritte. Optando per tale facoltà, con memoriali del 9 novembre 2020 le parti
hanno ribadito le loro domande.
D. Nel frattempo, il 26
ottobre 2020, RE 1 si è rivolto a questa Camera, lamentando – in sintesi – ritardi
procedurali, abusi d'autorità e infedeltà nella gestione pubblica da parte del
Pretore aggiunto. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Se la giurisdizione adita
rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle
sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per
ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora
sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre
impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC
(DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.190
del 22 marzo 2013, consid. 1 con rinvii), un reclamo per ritardata giustizia è
possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E in una procedura concernente i
diritti reali un rimedio siffatto rientra nelle attribuzioni di questa Camera
(art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG).
2.
Nel reclamo, relativamente
confuso, RE 1 ricorda che la procedura è iniziata nel 2012 e che dopo il
sopralluogo del 17 aprile (recte: 28 giugno) 2013 “sono state fornite
tutte le prove della causa e normalmente sarebbe stata presa una decisione da
parte del giudice”. Egli soggiunge però che “a causa delle lunghe scadenze,
della mancanza di una risposta dal tribunale alle richieste del mio avvocato,
la nomina di un esperto (arch. __________ __________) per una valutazione di
durata superiore a 1.5 anni è fondamentale per presumere che il processo sia
stato volutamente ritardato”. A suo modo di vedere, tale ritardo costituisce
una violazione del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole.
a) Giusta l'art.
29.
cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative
ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale
disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile garanzia
qualora proroghi in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame
di una lite che rientra nella sua sfera di competenza. La durata di un
procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni
singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi
entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire in
termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme
delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno
considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui
questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro
comportamento nella procedura. Un diniego di giustizia si ravvisa ove
un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è
stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192
consid. 3.1).
b) Nella
fattispecie è possibile che la procedura, pendente dal 2012, si stia protraendo
in modo inabituale,
quantunque gli attori non siano estranei alle lungaggini procedurali. Allo
stato attuale delle cose, nondimeno, come risulta dalla cronistoria del
processo (sopra, lett. B e C), il Pretore aggiunto ha chiuso l'istruttoria il 7
settembre 2020 e ha citato le parti alle arringhe finali del 1° ottobre 2020,
poi rinviate su richiesta degli attori al 9 novembre successivo. Quel giorno le
parti hanno presentato i loro memoriali, di modo che la causa è matura per il
giudizio. Nulla induce a ritenere che il giudice non procederà celermente all'emissione
della decisione finale. Ne segue che in concreto non si riscontrano motivi per invitare
il Pretore aggiunto a procedere senza indugio a un giudizio che metta finalmente
termine alla controversia. In proposito il reclamo si rivela destituito di
fondamento.
3.
Nel seguito del
reclamo RE 1 muove tutta una serie di
rimostranze all'operato del Pretore aggiunto per concludere che “un
giudice che agisce in questo modo è insostenibile per uno Stato costituzionale
e dannoso per la giustizia legale svizzera”. Ora, non è chiaro se l'interessato
ritenga il magistrato in questione inadeguato a condurre la causa, insinuando
sospetti di parzialità nei suoi confronti o di favoritismi verso la controparte,
oppure ritenga che l'agire del giudice connoti estremi penali. Ad ogni modo una
ricusa del Pretore aggiunto esula dalle competenze di questa Camera e va sottoposta,
tutt'al più, al Pretore viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). Né incombe a questa
Camera sindacare le accuse di abuso di autorità (art. 312 CP) e di infedeltà
nella gestione pubblica (art. 314 CP) che competono alle autorità penali. Ne
segue che su questo punto il reclamo sfugge a ogni disamina.
4.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone questione di
ripetibili, PI 2 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni al
reclamo.
5.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale,
sempre che il ricorso sia ammissibile in virtù degli art. 92 segg. LTF, segue
la via dell'azione principale. E in concreto, il valore litigioso non pare
raggiungere la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
–
avv.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è
ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).