11.2020.157
Autorità compente per trattare un'eventuale istanza di restituzione del termine
16 novembre 2020Italiano7 min
per statuire nella causa SO.2020.3075 (modifica di misure a protezione dell'unione
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.157
Lugano
16 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2020.3075 (modifica di misure a protezione dell'unione
coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza comune del 22 luglio 2020 da
AP 1
e
AP 2 ,
giudicando sull'appello
(“ricorso”) del 2 novembre 2020 presentato da AP 1e AP 2 contro il decreto di
stralcio emesso il 26 ottobre 2020 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 ottobre 2018, emanata a protezione dell'unione
coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un
accordo in cui AP 1 (1955) e AP 2 (1960), cittadini italiani, si davano atto di vivere separati dal
1° ottobre 2018 e stabilivano che l'abitazione coniugale di __________ sarebbe
spettata in uso alla moglie, la quale si impegnava a versare al marito un
contributo alimentare di fr. 1675.– mensili fino al 30 giugno 2019,
aumentato a fr. 2370.– mensili da allora in poi (inc. SO.2018.3893).
B. Il 22 luglio 2020 AP
1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore con un'istanza comune per ottenere la soppressione
o, quanto meno, la modifica del contributo alimentare dovuto dalla moglie “a
causa della reale impossibilità di versare quanto convenuto”. Pretore ha
convocato le parti il 22 luglio 2020 al dibattimento del 17 novembre successivo,
ha fissato ai coniugi un termine di 30 giorni per produrre varia documentazione
e ha invitato i medesimi a depositare, entro lo stesso termine, fr. 300.–
ognuno a titolo di anticipo per le spese processuali presumibili.
C. I coniugi non avendo
ottemperato alla richiesta, il Pretore ha fissato loro il 15 settembre 2020 un
termine suppletorio di 20 giorni per completare la documentazione prodotta e
versare il citato anticipo. Egli li ha avvertiti inoltre che “in caso di
silenzio, non si entrerà nel merito della richiesta, l'udienza prevista per martedì
17 novembre 2020 alle ore 14.00 verrà annullata e la procedura verrà stralciata
senza ulteriori formalità, ponendo le spese a carico delle parti in ragione ½
ciascuna”. Accertato che l'anticipo in questione non era stato corrisposto, con
decisione del 26 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato la richiesta dei coniugi
irricevibile e ha annullato l'udienza del
17 novembre 2020. Le spese di fr. 100.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, senza assegnazione di ripetibili.
D. Il 2 novembre 2020 AP
1 e AP 2 hanno “ricorso” a questa Camera,
chiedendo “la cancellazione della decisione di annullamento dell'udienza
e la riattivazione, previo pagamento di quanto dovuto, dell'udienza prevista
per martedì 17 novembre 2020 alle 14.00”.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha respinto in ordine l'istanza comune volta
alla modifica di misure a protezione dell'unione coniugale poiché i coniugi
avevano “lasciato scadere infruttuoso il termine per provvedere al pagamento
dell'anticipo sulle spese processuali presumibili”. Ora, l'art. 143 cpv. 3 CPC prescrive che un termine di pagamento
è osservato se l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure
addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale,
al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.119
del 17 dicembre 2019 consid. 4 con rinvio a DTF 139 III 364). In concreto
gli appellanti non contestano di avere omesso
il deposito dell'anticipo né pretendono di non essere
stati informati in modo
appropriato dell'importo da versare, del termine loro assegnato per procedere
al versamento e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del
termine (DTF 143 V 405 con-sid. 3.3). Anzi, a ben vedere essi
non spiegano nemmeno perché la sentenza impugnata sarebbe erronea o in qualche
modo viziata. Nelle circostanze descritte l'appello, privo di adeguata
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), si rivela già di primo
acchito inammissibile.
2.
Gli
appellanti fanno valere invero che
il 27 settembre 2020 AP 1 ha subìto un infarto miocardico acuto, ciò che ha richiesto
un intervento coronarico di angioplastica e una degenza ospedaliera. Egli non
ha potuto di conseguenza eseguire il pagamento dell'anticipo. Una simile
motivazione può giustificare una restituzione
del termine a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Non compete tuttavia a
questa Camera statuire in proposito. Spetta all'autorità chiamata a giudicare
sulla ripetizione dell'atto processuale omesso accertare se ricorrano i
presupposti per reintegrare l'interessato nella scadenza (I CCA, sentenza inc.
11.2018.80
del 2 agosto 2018 consid. 5 con rinvio a Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad
art. 149; v. anche Merz in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
vol. I, 2ª edizione, n. 37 ad art. 148; Tappy
in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 148). Dovesse tale
autorità accogliere l'istanza di restituzione del termine, il processo
riprenderà nello stato in cui si trovava prima dell'atto omesso. Dovesse invece
tale autorità respingere l'istanza, agli interessati rimarrà la facoltà di impugnare
tale decisione (DTF 139 III 481 consid. 6.3).
Sotto l'egida dell'attuale
Codice di diritto processuale civile svizzero una richiesta come quella che
precede non può più essere trasmessa d'ufficio al giudice competente, ciò che
consentiva il vecchio art. 126 cpv. 1 CPC ticinese (Bohnet in: Commentaire romand, op. cit.,
n. 29 ad art. 63 CPC). Giova avvertire gli interessati perciò che l'art. 63
cpv. 1 CPC permette loro di presentare l'istanza entro un mese al Pretore
competente, nel qual caso la richiesta si considererà pendente sin dal giorno
in cui l'atto è stato inoltrato la prima volta (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2020.75 del 2 luglio 2020 consid. 5). All'istanza va allegata la
documentazione che rende verosimile il motivo dell'inosservanza del termine.
3.
Si aggiunga che le
parti non sono naturalmente obbligate a seguire la via della restituzione in
intero. Per semplicità esse possono anche reintrodurre la loro richiesta originaria
di omologazione al Pretore, completandola dei documenti mancanti. In tal caso
il Pretore tratterà l'istanza come una nuova pratica.
4.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
seconda frase CPC), ma le particolarità della fattispecie, dovute alla
circostanza che gli appellanti non hanno formazione giuridica né esperienze
giudiziarie, inducono a rinunciare a ogni prelievo.
5.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
(corrispondente alla soppressione del contributo alimentare
di fr. 2370.– mensili) raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nondimeno di misure a protezione dell'unione
coniugale, equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1),
davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).