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Decisione

11.2020.157

Autorità compente per trattare un'eventuale istanza di restituzione del termine

16 novembre 2020Italiano7 min

per statuire nella causa SO.2020.3075 (modifica di misure a protezione dell'unione

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.157

Lugano

16 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2020.3075 (modifica di misure a protezione dell'unione

coniugale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza comune del 22 luglio 2020 da

AP 1

e

AP 2 ,

giudicando sull'appello

(“ricorso”) del 2 novembre 2020 presentato da AP 1e AP 2 contro il decreto di

stralcio emesso il 26 ottobre 2020 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 29 ottobre 2018, emanata a protezione del­l'unio­ne

coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un

accordo in cui AP 1 (1955) e AP 2 (1960), cittadi­ni italiani, si davano atto di vivere separati dal

1° ottobre 2018 e stabilivano che l'abitazione coniugale di __________ sarebbe

spettata in uso alla moglie, la quale si impegnava a versare al marito un

contributo alimentare di fr. 1675.– mensili fino al 30 giugno 2019,

aumentato a fr. 2370.– mensili da allora in poi (inc. SO.2018.3893).

B. Il 22 luglio 2020 AP

1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore con un'istanza comune per ottenere la soppressione

o, quanto meno, la modifica del contributo alimentare dovuto dalla moglie “a

causa della reale impossibilità di versare quanto convenuto”. Pretore ha

convocato le parti il 22 luglio 2020 al dibattimento del 17 novembre successivo,

ha fissato ai coniugi un termine di 30 giorni per produrre varia documentazione

e ha invitato i medesimi a depositare, entro lo stesso termine, fr. 300.–

ognuno a titolo di anticipo per le spese processuali presumibili.

C. I coniugi non avendo

ottemperato alla richiesta, il Pretore ha fissato loro il 15 settembre 2020 un

termine suppletorio di 20 giorni per completare la documentazione prodotta e

versare il citato anticipo. Egli li ha avvertiti inoltre che “in caso di

silenzio, non si entrerà nel merito della richiesta, l'udienza prevista per martedì

17 novembre 2020 alle ore 14.00 verrà annullata e la procedura verrà stralciata

senza ulteriori formalità, ponendo le spese a carico delle parti in ragione ½

ciascuna”. Accertato che l'anticipo in questione non era stato corrisposto, con

decisione del 26 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato la richiesta dei coniugi

irricevibile e ha annullato l'udienza del

17 novembre 2020. Le spese di fr. 100.– sono state poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, senza assegnazione di ripetibili.

D. Il 2 novembre 2020 AP

1 e AP 2 hanno “ricorso” a questa Camera,

chiedendo “la cancellazione della decisione di annullamento dell'udienza

e la riattivazione, previo pagamento di quanto dovuto, dell'udienza prevista

per martedì 17 novembre 2020 alle 14.00”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha respinto in ordine l'istanza comune volta

alla modifica di misure a protezione dell'unione coniugale poiché i coniugi

avevano “lasciato scadere infruttuoso il termine per provvedere al pagamento

dell'anticipo sulle spese processuali presumibili”. Ora, l'art. 143 cpv. 3 CPC prescrive che un termine di pagamento

è osservato se l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure

addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale,

al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.119

del 17 dicembre 2019 consid. 4 con rinvio a DTF 139 III 364). In concreto

gli appellanti non contestano di avere omesso

il deposito dell'anticipo né pretendono di non essere

stati informati in modo

appropriato del­l'importo da versare, del termine loro assegnato per procedere

al versamento e delle conseguen­ze derivanti dal mancato rispetto del

termine (DTF 143 V 405 con-sid. 3.3). Anzi, a ben vedere essi

non spiegano nemmeno perché la sentenza impugnata sarebbe erronea o in qualche

modo viziata. Nelle circostanze descritte l'appello, privo di adeguata

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), si rivela già di primo

acchito inammissibile.

2.

Gli

appellanti fanno valere invero che

il 27 settembre 2020 AP 1 ha subìto un infarto miocardico acuto, ciò che ha richiesto

un intervento coronarico di angioplastica e una degenza ospedaliera. Egli non

ha potuto di conseguenza eseguire il pagamento dell'anticipo. Una simile

motivazione può giustificare una restituzione

del termine a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Non compete tuttavia a

questa Camera statuire in proposito. Spetta all'autorità chiamata a giudicare

sulla ripetizione del­l'atto processuale omesso accertare se ricorrano i

presupposti per reintegra­re l'interessato nella scadenza (I CCA, sentenza inc.

11.2018.80

del 2 agosto 2018 consid. 5 con rinvio a Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad

art. 149; v. anche Merz in:

Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilpro­zessordnung, Kommentar,

vol. I, 2ª edizione, n. 37 ad art. 148; Tappy

in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 148). Dovesse tale

autorità accogliere l'istanza di restituzione del termine, il processo

riprenderà nello stato in cui si trovava prima dell'atto omesso. Dovesse invece

tale autorità respingere l'istan­za, agli interessati rimarrà la facoltà di impugnare

tale decisione (DTF 139 III 481 consid. 6.3).

Sotto l'egida dell'attuale

Codice di diritto processuale civile svizzero una richiesta come quella che

precede non può più essere trasmessa d'ufficio al giudice competente, ciò che

consentiva il vecchio art. 126 cpv. 1 CPC ticinese (Bohnet in: Commentaire romand, op. cit.,

n. 29 ad art. 63 CPC). Giova avvertire gli interessati perciò che l'art. 63

cpv. 1 CPC permette loro di presentare l'istanza entro un mese al Pretore

competente, nel qual caso la richiesta si considererà pendente sin dal giorno

in cui l'atto è stato inoltrato la prima volta (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2020.75 del 2 luglio 2020 consid. 5). All'istanza va allegata la

documentazione che rende verosimile il motivo dell'inosservanza del termine.

3.

Si aggiunga che le

parti non sono naturalmente obbligate a seguire la via della restituzione in

intero. Per semplicità esse possono anche reintrodurre la loro richiesta originaria

di omologazione al Pretore, completandola dei documenti mancanti. In tal caso

il Pretore tratterà l'istanza come una nuova pratica.

4.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

seconda frase CPC), ma le particolarità della fattispecie, dovute alla

circostanza che gli appellanti non hanno formazione giuridica né esperienze

giudiziarie, inducono a rinunciare a ogni prelievo.

5.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

(corrispondente alla soppressione del contributo alimentare

di fr. 2370.– mensili) raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai

fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nondimeno di misure a protezione dell'unione

coniugale, equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1),

davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).