11.2020.159
Reclamo in materia di spese giudiziarie: modifica di sentenza di divorzio
31 marzo 2021Italiano12 min
2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.159
Lugano
31 marzo 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa DM.2019.373
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 23 dicembre 2019
da
RE
1
contro
CO
1 nata
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul reclamo
del 2 novembre 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 16 ottobre 2020;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 29 settembre
2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra
RE 1 (1960) e CO 1 (1959). In particolare, egli ha condannato il marito a versare
alla moglie un contributo alimentare di fr. 1883.– mensili fino al 30 settembre 2023 (inc. DM.2012.383).
Tale sentenza è stata parzialmente riformata da questa Camera con decisione del
22 settembre 2017, non però sul contributo di mantenimento per CO 1 (inc.
11.2015.92).
B. Il 23 dicembre 2019 RE
1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere, già in via cautelare, la
modifica della sen-tenza di divorzio nel senso di ridurre il menzionato contributo
alimentare a fr. 955.–
mensili. La richiesta di statuire “inaudita parte” è stata respinta dal Pretore con
decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 27 dicembre 2019 (inc.
CA.2019.507). Il 21 agosto 2020 RE 1 ha postulato un'ulteriore riduzione del
contributo alimentare a fr. 864.–
mensili. Con decreto cautelare del 24 agosto successivo il primo giudice ha
respinto l'istanza senza contraddittorio, rinviando il giudizio sulle spese alla
decisione di merito (inc. CA.2020.241).
C. All'udienza del 14
settembre 2020, indetta per il contraddittorio cautelare e la conciliazione di
merito, le parti si sono intese su una riduzione del contributo alimentare pendente
causa a fr. 1475.– mensili.
Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante, ponendo le spese processuali
di fr. 600.– a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contestualmente
egli ha assegnando all'attore un termine di 30 giorni per motivare la petizione.
Il 30 settembre 2020 le parti hanno poi comunicato al Pretore di essersi
accordate anche per una riduzione del contributo alimentare a fr. 1475.– mensili nel merito, chiedendo di omologare
l'accordo e di porre le spese processuali a carico di chi le aveva anticipate,
compensate le ripetibili.
D. Statuendo con
sentenza del 16 ottobre 2020, il Pretore ha modificato la sentenza di divorzio,
riducendo il contributo alimentare in favore di CO 1 a fr. 1475.– mensili fino al 30 settembre 2023.
Le spese processuali di fr. 2000.–
sono state poste a carico dell'attore. Le ripetibili sono state compensate.
E. Contro
il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo
del 2 novembre 2020 per ottenere che il dispositivo in questione
sia riformato nel senso di ridurre le spese processuali a “non più di fr. 200.–”. Il reclamo non è stato
intimato a CO 1. Chiamato invece a formulare osservazioni, il Pretore ha proposto il 19 novembre 2020 di respingere
il reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una
decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in
concreto – con la procedura ordinaria (art. 284 cpv. 3 CPC) il termine per
ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata
è stata notificata all'allora patrocinatore dell'attore il 19 ottobre 2020
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 2 novembre
2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo. Visto il valore litigioso di
fr. 39 510.–,
come ha indicato il Pretore, la trattazione del rimedio giuridico compete a
questa Camera (art. 48 lett. a n. 8a LOG).
2.
Riguardo agli oneri
processuali, nella sentenza impugnata il Pretore si è limitato a rilevare che,
l'anticipo delle spese presumibili essendo stato chiesto all'attore, conformemente
agli accordi intercorsi fra le parti quegli oneri andavano addebitati a RE 1 e
le ripetibili compensate. Nelle sue
osservazioni del 19 novembre 2020 al reclamo egli ha poi precisato di
avere fissato l'emolumento in fr. 2000.– sulla base di un valore litigioso di
fr. 39 510.–, soggiungendo che tale importo è inferiore
al minimo tariffario, “tenuto conto che la procedura è terminata con una
transazione”.
3.
Il reclamante definisce
l'ammontare delle spese di fr. 2000.– sproporzionato alla luce della sua
situazione personale, tenuto conto del fatto che dal dicembre del 2019 egli è
disoccupato. L'attore fa valere inoltre che la procedura si è limitata a una
sola udienza “durata meno di un'ora” e all'emissione di due decisioni
supercautelari di poche righe. A suo avviso, “la Pretura non ha avuto un
dispendio di tempo superiore complessivamente a due/tre ore”, senza dimenticare
che, visto l'accordo tra le parti,
il Pretore nemmeno
avrebbe dovuto emanare una sentenza. In definitiva il reclamante chiede che le
spese processuali si limitino a fr. 200.–, dovendosi considerare altresì che egli ha promosso
causa per necessità e che “fra pochi anni” i suoi risparmi saranno consumati.
4.
Le tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a
una parte per finanziare – in certa misura – il funzionamento dell'apparato
giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei
costi e dell'equivalenza, tanto nel settore civile quanto nel settore penale.
Analogo precetto è invalso del resto nel diritto pubblico. Il principio
della copertura dei costi vuole che il totale delle risorse provenienti
dalle tasse di giustizia non superi il totale dei costi a carico della
collettività per l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi
del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche. Le tasse di giustizia sogliono
coprire fra il 30 e il 50% delle spese complessive, il resto rimanendo a
carico dell'ente pubblico. Il principio dell'equivalenza dispone che
l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il
valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità
dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto
all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine
l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a
ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del
modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria.
Il
vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella
possibilità di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta
ricevibile, l'accoglimento di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella
facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per la definizione pacifica
di un litigio. E il valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle
controversie pecuniarie quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che
in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo
dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare
della medesima in modo da compensare le perdite subite nella trattazione delle
cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia. Tali principi
sono già stati richiamati da questa Camera (sentenza inc. 11.2015.106 del 6 settembre 2017 consid. 4; più recentemente: inc.
11.2020.37
dell'11 febbraio 2021 consid. 6; v. anche DTF 145 I 66 consid.
5.2.3
e sentenza del Tribunale federale 5A_391/2020 del 2 dicembre 2020 consid,
7.2
con rinvii).
5.
In linea generale il
principio della copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo in materia di
spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai tribunali non
coprono mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (I CCA, sentenza inc. 11.2020.37
dell'11 febbraio 2021 consid. 8 con rinvio). Premesso ciò, nel Cantone Ticino la
tassa di giustizia in cause con un valore litigioso determinabile nella
procedura ordinaria è fissata in funzione del valore medesimo (art. 7 cpv. 1
LTG). Dandosi un valore litigioso di fr. 39 510.–,
la tassa di giustizia ammonterebbe così nella fattispecie tra fr. 2500.– e fr. 5000.–
(valori litigiosi compresi tra fr. 30 000.– e fr. 50 000.–). Oltre al valore
litigioso, la tassa va poi commisurata alla natura e alla complessità dell'atto
o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che in caso di manifesta
sproporzione tra il valore, la natura, la complessità della causa e la tariffa,
l'autorità può derogare ai limiti imposti da quest'ultima (art. 2 cpv. 2 LTG).
a)
Il reclamante fa notare che, dato
l'accordo delle parti sulla modifica della sentenza di divorzio, “la sentenza
finale non era necessaria”. E in effetti secondo l'art. 284 cpv. 2 CPC le
modifiche incontestate delle conseguenze del divorzio possono essere oggetto di
un semplice accordo scritto. L'interessato dimentica tuttavia che nel
comunicare al Pretore l'intervenuto accordo, egli ha postulato altresì l'omologazione
del medesimo, ciò che era lecito (Tappy
in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 ad art. 284). È vero
che il Pretore ha ripreso testualmente, nel dispositivo della sentenza,
l'accordo sottopostogli dalle parti, sicché non è dato di capire perché, invece
di limitarsi a un'omologazione, abbia statuito autoritativamente negli stessi termini. Sia come sia, per
determinare la tassa di giustizia egli ha fatto capo in definitiva all'art. 21
LTG, stando al quale se una causa termina anzitempo per transazione la tassa di giustizia è moderata
in base agli atti di procedura compiuti. E l'applicazione di tale norma al caso
in esame appare senz'altro pertinente.
b) Posto
ciò, non va disconosciuto che – come sottolinea il reclamante – l'operato del Pretore
si compendia in due decreti supercautelari di una pagina e in un'udienza di 50 minuti.
Non si deve trascurare d'altro lato che il Pretore ha dovuto anche esaminare
gli atti, sollecitare la produzione della documentazione necessaria, preparare
l'udienza di conciliazione ed emettere svariate disposizioni ordinatorie
processuali. In compenso la procedura non si è rivelata particolarmente complessa
o laboriosa, quantunque il primo
giudice abbia dovuto verificare se l'intesa raggiunta dalle parti rispettasse
le condizioni per un'omologazione (I CCA, sentenza inc. 11.2016.39 del 27
settembre 2017 consid. 6 con rinvii).
c) Nella
fattispecie l'interesse, l'utilità e il vantaggio economico che derivava
all'attore dalla procedura non poteva dirsi trascurabile. Con la prospettata
riduzione del contributo alimentare egli mirava infatti a tutelare il proprio
fabbisogno minimo e ad assicurare il mantenimento di un figlio minorenne, nato
fuori dal matrimonio. Certo, egli sembra essere disoccupato, tuttavia risulta disporre
di sostanza per fr. 85 529.40. Non si può dire perciò che egli si trovi in condizioni economiche
precarie.
d) Dato quanto precede, tutto
ponderato le spese processuali di fr. 2000.– per una procedura di modifica di
sentenza di divorzio come quella in rassegna, corrispondenti alla riduzione di appena
un quinto dell'ammontare minimo tariffario,
risultano ancora troppo elevate. Tanto più ove si pensi che per l'omologazione
dell'accordo cautelare del 14 settembre 2020 il Pretore aveva già riscosso
spese di fr. 600.–. Valutate le circostanze del caso specifico, nel rispetto
della proporzionalità che governa il principio dell'equivalenza, in concreto l'emolumento
non avrebbe dovuto sospingersi, senza costituire un eccesso di apprezzamento, oltre
fr. 1200.–, comprensivi delle spese per i due decreti supercautelari. Ne
discende che il reclamo merita accoglimento nei limiti descritti e che la
decisione impugnata va riformata di conseguenza.
6.
Il reclamante censura
anche un comportamento scorretto del Pretore, il quale in udienza gli avrebbe
prospettato un anticipo delle spese presumibili di fr. 5000.– “in caso di
decisione”, salvo poi chiedergli un anticipo di fr. 3000.–. Non essendo in
grado di far fronte a tali costi, egli sostiene di avere accettato l'accordo
con la convenuta, vedendo fissare in definitiva la tassa di giustizia in fr. 2000.–.
“Per tanto così” – egli continua – “potevo continuare con la causa”. L'argomentazione
si esaurisce in una recriminazione, né si comprende perché tale argomentazione,
foss'anche veritiera, dovrebbe giustificare una riduzione delle spese
processuali a fr. 200.–. Al riguardo il reclamo cade quindi nel vuoto.
7.
Gli oneri del
giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Il reclamante soccombe in misura preponderante, ma per ragioni di equità conviene
rinunciare a prelevare la quota dei costi che andrebbe a suo carico, così come
conviene rinunciare a riscuotere la quota dei costi che andrebbe addebitata al
Cantone. Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
comunicato a CO 1 per osservazioni.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non
raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così
riformato:
Le spese processuali di fr. 1200.– sono poste a carico
di RE 1, compensate le ripetibili.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a .
Comunicazione
a:
– avv. ;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).