11.2020.16
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: competenza per sostituire un curatore educativo in favore del figlio
18 dicembre 2020Italiano12 min
si sono sposati a __________ il 12 luglio 2013. Dal matrimonio è nato G__________,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.16
Lugano
18 dicembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2019.1402 (protezione
dell'unione coniugale: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 6 novembre 2019 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 24 febbraio 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 6 febbraio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AP 1, entrambi del 1985,
si sono sposati a __________ il 12 luglio 2013. Dal matrimonio è nato G__________,
il 2 luglio 2015. Il marito è alle dipendenze della __________ SA e lavora con
un grado d'occupazione del 90% nella filiale di __________. La moglie, terminato
nel gennaio del 2016 il congedo di maternità, ha ripreso a lavorare all'80% per
la __________ SA. I coniugi si sono separati nel maggio del 2016, quando AO 1 ha
lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un altro
appartamento, sempre a __________.
B. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale avviata il 7 aprile 2016 da AP 1, con decreto
“supercautelare” del 13 maggio 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio
alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AO 1 a
versare un contributo alimentare di fr. 750.– mensili per G__________, assegni
familiari non compresi (inc. SO.2016.330).
C. In pendenza di
procedura, il 21 giugno 2018, il Pretore aggiunto ha istituito d'ufficio una
curatela educativa in favore di G__________, prevedendo che “i compiti del
curatore saranno quelli di fissare i diritti di visita secondo le modalità
attualmente in vigore e gli aggiornamenti che verranno decisi dopo la prossima
udienza, nonché quella di favorire e mediare la comunicazione tra i genitori”.
Egli ha invitato così l'Autorità regionale di protezione 15 a nominare il
curatore. Il 4 settembre 2018 l'Autorità di protezione ha designato M__________ __________ in qualità
di curatrice educativa,
assegnandole i compiti disposti dal Pretore aggiunto.
D. AP
1 ha postulato il 6 novembre
2019 l'annullamento della curatela educativa e
la revoca immediata della curatrice. All'udienza del 16 gennaio 2020, indetta
per il contraddittorio,
l'istante ha confermato le sue domande, avversate dal convenuto.
In replica e duplica orali le parti hanno ribadito il loro punto di vista. Statuendo con “decisione” del 6 febbraio 2020, il
Pretore aggiunto ha respinto la postulata revoca della curatela educativa (dispositivo
n. 1) e ha dichiarato irricevibile la domanda intesa alla revoca della
curatrice (dispositivo n. 2). Le spese processuali di fr. 450.–
sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr.
650.– per ripetibili.
E. Contro
la “decisione” appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24
febbraio 2020 per ottenere l'annullamento del dispositivo n. 2 del giudizio
impugnato nel senso di dichiarare ricevibile la richiesta di revoca della curatrice
e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto “affinché si determini, dopo complemento
istruttorio, sulla domanda di revoca del mandato di curatrice in capo alla
signora M__________ __________”. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2020 AO 1
propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore aggiunto ha statuito “in via cautelare e nel
merito”. Tale locuzione è equivoca, poiché nella fattispecie la procedura a tu-tela
dell'unione coniugale è tuttora in corso e una decisione di “merito” non può
intervenire prima della sentenza finale. Pendente causa, il Pretore può avere
giudicato solo in via cautelare. Comunque sia, anche un decreto cautelare è impugnabile con appello entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 314 cpv. 1 CPC).
Certo, ove la decisione riguardi controversie meramente patrimoniali l'appello
è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto però simile
riserva non si pone, contesa essendo la revoca di una curatela educativa, impugnabile
senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77
del 30 settembre 2020, consid. 2). Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata alla
patrocinatrice dell'istante il 12 febbraio 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________
agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine sarebbe scaduto così sabato
22.
febbraio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142.
cpv. 3 CPC. Introdotto il 24 febbraio 2020, ultimo giorno
utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1 acclude
documenti che già figurano nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera.
Non trattandosi di atti nuovi, la loro produzione è di conseguenza superflua.
3.
Nel decreto
impugnato il Pretore aggiunto ha respinto la postulata revoca della curatela
educativa. Riguardo alla domanda di sostituzione della curatrice, invece, egli
si è dichiarato incompetente a decidere, M__________ __________ essendo stata nominata dall'Autorità regionale
di protezione. Egli ha ritenuto che il giudice a tutela dell'unione coniugale è
senz'altro competente per prendere misure a protezione del figlio, ma che la
designazione di un curatore spetta all'autorità di protezione dei minori, cui tocca anche decidere un'eventuale
richiesta di sostituzione. Al proposito egli ha dichiarato perciò l'istanza di AP
1.
irricevibile.
4.
L'appellante si duole in primo luogo che la curatela
educativa istituita dal Pretore aggiunto non ha esplicato alcun effetto. Se mai
– essa continua – in seguito all'intervento di M__________ __________ la
situazione è peggiorata, poiché costei non tiene un comportamento “consono al ruolo delicato cui [sic]
è chiamata a ricoprire”. Essa denota – prosegue l'appellante – “un ruolo
prevaricatore e di chiara e netta parzialità a favore del padre, azzerando
l'indi-spensabile rapporto di fiducia che un curatore deve necessaria-mente
avere con tutte le parti in causa”. Anzi, essa rivelerebbe “un vero e proprio
accanimento verso la persona materna”. E siccome – prosegue l'appellante – la
curatrice esula sistematicamente dai propri compiti, né è oggettivamente
possibile interagire in maniera proficua con lei, non rimane che chiedere la
revoca o, per lo meno, la sostituzione della medesima. Con il proprio agire, invero,
essa arreca un pregiudizio irreparabile per il fatto “che qualsivoglia opinione
e presa di posizione della curatrice, quelle dalla medesima espresse in dispregio
e travalicanti le proprie competenze, vengono finanche sistematicamente
utilizzate dal Pretore per le proprie valutazioni e decisioni”.
Richiamato l'art. 315a cpv. 1 CC, l'appellante
sostiene inoltre che il giudice è
competente non solo per istituire una curatela educativa, ma anche per adeguare
alle nuove circostanze le misure di protezione già adottate (nel senso
dell'art. 315a cpv. 2 CC) e a modificare le misure giudiziarie relative
all'attribuzione e alla protezione del figlio (secondo l'art. 315b CC).
Ciò corrisponde, a suo parere, all'orientamento della dottrina espresso in relazione
al-l'abrogato art. 146 cpv. 1 vCC, come risulterebbe dalla sentenza del
Tribunale federale 5A_710/2012 del 2 luglio 2013.
5.
I motivi per cui l'appellante censura l'operato
della curatrice travalicano i limiti del giudizio odierno. L'appellante non
spiega infatti perché il Pretore aggiunto si sarebbe erroneamente dichiarato
incompetente per sostituire la curatrice, derogando alla competenza generale
dell'autorità di protezione dei minori al domicilio del figlio (art. 315 cpv. 1
CC). Si volesse da ciò prescindere, l'art. 315a cpv. 1 CC dispone che, ove
sia chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il
giudice competente per il divorzio o la tutela dell'unione coniugale prende
anche le misure necessarie per tutelare il figlio e ne affida
l'esecuzione all'autorità di protezione
dei minori. La competenza materiale del giudice civile è limitata tuttavia all'adozione
del provvedimento, mentre la relativa esecuzione e il controllo rimangono all'autorità
di protezione dei minori. Con l'emanazione del provvedimento, in effetti, termina
la procedura giudiziaria. Continua quella a protezione del minore, la quale
richiede in generale un accompagnamento continuo (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 2 ad
art. 315-315b; Meier
in: Commentaire romand,
CC I, Basilea 2010, n. 17 ad art. 315/ 315a/315b).
a) Nella
fattispecie è manifesto che il Pretore aggiunto, adito a tutela dell'unione
coniugale, era abilitato a istituire una curatela
educativa in favore di G__________ giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Quanto
alla persona del curatore, egli ha incaricato l'Autorità regionale di
protezione 15 di designarla. Tale misura, di esecuzione (DTF 135 III 51 consid.
4.1; v. anche CDP, sentenza inc. 9.2019.119 del 25 maggio 2020 consid 4.3),
compete all'autorità di protezione del figlio, anche nel contesto di una
procedura matrimoniale (CDP, sentenza inc.
9.2018.187
del 1° febbraio 2019 consid. 6 e inc. 9.2017.236 del 22 novembre
2018.
consid. 4.3 con rinvio a Meier,
op. cit., n. 18 ad art. 315/315a/315b; v. anche Helle in:
Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et
procédure, Basilea 2015, n. 14 ad art. 315 CC con rinvio a Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag.
1151.
n. 1764; Kiener/Rütsche/ Kuhn,
öffentliches Verfahrensrecht, 2ª
edizione, pag. 659 n. 1061).
b) Riguardo
alla sostituzione del curatore, la competenza esclusiva
dell'Autorità regionale di protezione a designare la persona del
curatore educativo implica – coerentemente – l'esclusiva competenza della medesima autorità a rimuoverlo o a
sostituirlo. Ciò che costituisce per altro la regola (art. 422 e 423 CC; Vogel in: Basler Kommentar, ZGB I, op.
cit., n. 28 ad art. 421–424). Con la designazione del curatore, sorge in
effetti un rapporto di mandato tra quest'ultimo e l'autorità di protezione dei
minori, la quale dispone del potere di sorvegliarlo e, se necessario, di
sostituirlo (analogamente: Obergericht del Canton Zurigo,
sentenza PC170036 del 30 ottobre 2017, consid. 3.3 in: ZR 116/2017 n. 70
pag. 232). Il giudice civile non beneficia di un parallelo potere di vigilanza
sul curatore. Il bene del figlio impone in effetti che la vigilanza sia attuata
dall'autorità che segue costantemente la situazione.
c) Che
il giudice civile sia competente per adeguare alle nuove circostanze le misure
di protezione del figlio (art. 315a cpv. 2 CC) o per modificare le
misure giudiziarie relative all'attribuzione e alla protezione del minorenne
(art. 315b CC) è indiscusso. Nel caso in esame, tuttavia, l'Autorità
regionale di protezione non ha adottato alcuna misura a protezione del figlio.
Si è limitata a eseguire quanto ha deciso il Pretore aggiunto. A parte ciò, la
sostituzione del curatore non modifica la misura a protezione del figlio. Quanto
alla sentenza del Tribunale federale 5A_710/2012 del 2 luglio 2013 menzionata
dall'appellante, per tacere del fatto che in quel prece-dente era questione di
un curatore di rappresentanza istituito in forza dell'abrogato art. 146 cpv. 1
CC, anche in tal caso la competenza per designare il curatore competeva all'autorità
tutoria (art. 147 cpv. 1 vCC). In nessun passo della decisione si accennava a
una competenza del giudice civile per designare e revocare il curatore. Anzi, simili
prerogative erano esercitate allora dalla Commissione tutoria regionale. Dall'entrata
in vigore del Codice di diritto
processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011, l'art. 299 cpv. 1 CPC conferisce al giudice la competenza
per decidere sul principio della rappresentanza e per designare la persona del
curatore di rappresentanza, sul quale egli esercita una specie di vigilanza con
poteri di revoca (Michel/Steck in:
Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 25 ad art. 299). Ciò non vale tuttavia per curatori
educativi, quantunque una curatela del genere sia istituita in virtù dell'art.
315a cpv. 1 CC. Ne segue che in concreto l'appello, destituito di
fondamento, vede la sua sorte segnata.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO
1, che ha presentato osservazioni all'appello tramite una patrocinatrice, ha
diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza
riguardo a questioni di valore, litigiosa essendo unicamente la sostituzione
della curatrice educativa (sopra, consid. 1). Trattandosi nella fattispecie di un decreto cautelare,
nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico
dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113
LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).