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Decisione

11.2020.16

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: competenza per sostituire un curatore educativo in favore del figlio

18 dicembre 2020Italiano12 min

si sono sposati a __________ il 12 luglio 2013. Dal matrimonio è nato G__________,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.16

Lugano

18 dicembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2019.1402 (protezione

dell'unione coniugale: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura del

Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 6 novembre 2019 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 24 febbraio 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto il 6 febbraio 2019;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 e AP 1, entrambi del 1985,

si sono sposati a __________ il 12 luglio 2013. Dal matrimonio è nato G__________,

il 2 luglio 2015. Il marito è alle dipendenze della __________ SA e lavora con

un grado d'occupazione del 90% nella filiale di __________. La moglie, terminato

nel gennaio del 2016 il congedo di maternità, ha ripreso a lavorare all'80% per

la __________ SA. I coniugi si sono separati nel maggio del 2016, quando AO 1 ha

lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un altro

appartamento, sempre a __________.

B. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale avviata il 7 aprile 2016 da AP 1, con decreto

“supercautelare” del 13 maggio 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio

alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AO 1 a

versare un contributo alimentare di fr. 750.– mensili per G__________, assegni

familiari non compresi (inc. SO.2016.330).

C. In pendenza di

procedura, il 21 giugno 2018, il Pretore aggiunto ha istituito d'ufficio una

curatela educativa in favore di G__________, prevedendo che “i compiti del

curatore saranno quelli di fissare i diritti di visita secondo le modalità

attualmente in vigore e gli aggiornamenti che verranno decisi dopo la prossima

udienza, nonché quella di favorire e mediare la comunicazione tra i genitori”.

Egli ha invitato così l'Autorità regionale di protezione 15 a nominare il

curatore. Il 4 settembre 2018 l'Autorità di protezione ha designato M__________ __________ in qualità

di curatrice educativa,

assegnandole i compiti disposti dal Pretore aggiunto.

D. AP

1 ha postulato il 6 novembre

2019 l'annullamento della curatela educativa e

la revoca immediata della curatrice. All'udienza del 16 gennaio 2020, indetta

per il contraddittorio,

l'istante ha confermato le sue domande, avversate dal convenu­to.

In replica e duplica orali le parti hanno ribadito il loro punto di vista. Statuendo con “decisione” del 6 febbraio 2020, il

Pretore aggiunto ha respinto la postulata revoca della curatela educativa (dispositivo

n. 1) e ha dichiarato irricevibile la doman­da intesa alla revoca della

curatrice (dispositivo n. 2). Le spese processuali di fr. 450.–

sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr.

650.– per ripetibili.

E. Contro

la “decisione” appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24

febbraio 2020 per ottenere l'annullamento del dispositivo n. 2 del giudizio

impugnato nel senso di dichiarare ricevibile la richiesta di revoca della curatrice

e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto “affinché si determini, dopo complemento

istruttorio, sulla domanda di revoca del mandato di curatrice in capo alla

signora M__________ __________”. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2020 AO 1

propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore aggiunto ha statuito “in via cautelare e nel

merito”. Tale locuzione è equivoca, poiché nella fattispecie la procedura a tu-tela

dell'unione coniuga­le è tuttora in corso e una decisione di “merito” non può

intervenire prima della sentenza finale. Pendente causa, il Pretore può avere

giudicato solo in via cautelare. Comunque sia, anche un decreto cautelare è impugnabile con appello entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 314 cpv. 1 CPC).

Certo, ove la decisione riguardi controversie meramente patrimoniali l'appello

è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto però simile

riserva non si pone, contesa essendo la revoca di una curatela educativa, impugnabile

senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77

del 30 settembre 2020, consid. 2). Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata alla

patrocinatrice dell'istante il 12 febbraio 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________

agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine sarebbe scaduto così sabato

22.

febbraio 2020, salvo protrarsi al lune­dì successivo in virtù dell'art.

142.

cpv. 3 CPC. Introdotto il 24 febbraio 2020, ultimo giorno

utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1 acclude

documenti che già figurano nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera.

Non trattandosi di atti nuovi, la loro produzione è di conseguenza superflua.

3.

Nel decreto

impugnato il Pretore aggiunto ha respinto la postulata revoca della curatela

educativa. Riguardo alla domanda di sostituzione della curatrice, invece, egli

si è dichiarato incompeten­te a decidere, M__________ __________ essendo stata nominata dal­l'Autorità regionale

di protezione. Egli ha ritenuto che il giudice a tutela dell'unione coniugale è

senz'altro competente per prende­re misure a protezione del figlio, ma che la

designazione di un curatore spetta all'autorità di protezione dei minori, cui tocca anche decidere un'eventuale

richiesta di sostituzione. Al proposito egli ha dichiarato perciò l'istanza di AP

1.

irricevibile.

4.

L'appellante si duole in primo luogo che la curatela

educativa istituita dal Pretore aggiunto non ha esplicato alcun effetto. Se mai

– essa continua – in segui­to all'intervento di M__________ __________ la

situazio­ne è peggiorata, poiché costei non tiene un comportamento “consono al ruolo delicato cui [sic]

è chiamata a ricopri­re”. Essa denota – prosegue l'appellante – “un ruolo

prevaricatore e di chiara e netta parzialità a favore del padre, azzerando

l'indi-spensabile rapporto di fiducia che un curatore deve necessaria-mente

avere con tutte le parti in causa”. Anzi, essa rivelerebbe “un vero e proprio

accanimento ve­rso la persona materna”. E siccome – prosegue l'appellante – la

curatrice esula sistematicamente dai propri compiti, né è oggettivamente

possibile interagire in maniera proficua con lei, non rimane che chiedere la

revoca o, per lo meno, la sostituzione della medesima. Con il proprio agire, invero,

essa arreca un pregiudizio irreparabile per il fatto “che qualsivoglia opinione

e presa di posizio­ne della curatrice, quelle dalla medesima espresse in dispregio

e travalicanti le proprie competenze, vengono finanche sistematicamente

utilizzate dal Pretore per le proprie valutazioni e decisioni”.

Richiamato l'art. 315a cpv. 1 CC, l'appellante

sostiene inoltre che il giudice è

competente non solo per istituire una curatela educativa, ma anche per adeguare

alle nuove circostanze le misure di protezione già adottate (nel senso

dell'art. 315a cpv. 2 CC) e a modificare le misure giudiziarie relative

all'attribuzione e alla protezione del figlio (secondo l'art. 315b CC).

Ciò corrispon­de, a suo parere, all'orientamento della dottrina espresso in relazione

al-l'abrogato art. 146 cpv. 1 vCC, come risulterebbe dalla sentenza del

Tribunale federale 5A_710/2012 del 2 luglio 2013.

5.

I motivi per cui l'appellante censura l'operato

della curatrice travalicano i limiti del giudizio odierno. L'appellante non

spiega infatti perché il Pretore aggiunto si sarebbe erroneamente dichiarato

incompetente per sostituire la curatrice, derogando alla competenza generale

dell'autorità di protezione dei minori al domicilio del figlio (art. 315 cpv. 1

CC). Si volesse da ciò prescindere, l'art. 315a cpv. 1 CC dispone che, ove

sia chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il

giudice competente per il divorzio o la tutela dell'unione coniugale pren­de

anche le misure necessarie per tutelare il figlio e ne affida

l'esecuzione all'autorità di protezione

dei minori. La competenza materiale del giudice civile è limitata tuttavia all'adozione

del provvedimento, mentre la relativa esecuzione e il controllo rimangono all'autorità

di protezione dei minori. Con l'emanazione del provvedimento, in effetti, termina

la procedura giudiziaria. Continua quella a protezione del minore, la quale

richiede in generale un accompagnamento continuo (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 2 ad

art. 315-315b; Meier

in: Commentaire romand,

CC I, Basilea 2010, n. 17 ad art. 315/ 315a/315b).

a) Nella

fattispecie è manifesto che il Pretore aggiunto, adito a tutela dell'unione

coniugale, era abilitato a istituire una curatela

educativa in favore di G__________ giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Quanto

alla persona del curatore, egli ha incaricato l'Autorità regionale di

protezione 15 di designarla. Tale misura, di esecuzione (DTF 135 III 51 consid.

4.1; v. anche CDP, sentenza inc. 9.2019.119 del 25 maggio 2020 consid 4.3),

compete all'autorità di protezione del figlio, anche nel contesto di una

procedura matrimoniale (CDP, sentenza inc.

9.2018.187

del 1° febbraio 2019 consid. 6 e inc. 9.2017.236 del 22 novembre

2018.

consid. 4.3 con rinvio a Meier,

op. cit., n. 18 ad art. 315/315a/315b; v. anche Helle in:

Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et

procédure, Basilea 2015, n. 14 ad art. 315 CC con rinvio a Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag.

1151.

n. 1764; Kiener/Rütsche/ Kuhn,

öffentliches Verfahrensrecht, 2ª

edizione, pag. 659 n. 1061).

b) Riguardo

alla sostituzione del curatore, la competenza esclusiva

dell'Autorità regionale di protezione a designare la perso­na del

curatore educativo implica – coerentemente – l'esclusiva competenza della medesima autorità a rimuoverlo o a

sostituirlo. Ciò che costituisce per altro la regola (art. 422 e 423 CC; Vogel in: Basler Kommentar, ZGB I, op.

cit., n. 28 ad art. 421–424). Con la designazione del curatore, sorge in

effetti un rapporto di mandato tra quest'ultimo e l'autorità di protezione dei

minori, la quale dispone del potere di sorvegliarlo e, se necessario, di

sostituirlo (analogamente: Obergericht del Canton Zurigo,

sentenza PC170036 del 30 ottobre 2017, consid. 3.3 in: ZR 116/2017 n. 70

pag. 232). Il giudice civile non beneficia di un parallelo potere di vigilanza

sul curatore. Il bene del figlio impone in effetti che la vigilanza sia attuata

dall'autorità che segue costantemente la situazione.

c) Che

il giudice civile sia competente per adeguare alle nuove circostanze le misure

di protezione del figlio (art. 315a cpv. 2 CC) o per modificare le

misure giudiziarie relative all'attribuzione e alla protezione del minorenne

(art. 315b CC) è indiscusso. Nel caso in esame, tuttavia, l'Autorità

regionale di protezione non ha adottato alcuna misura a protezione del figlio.

Si è limitata a eseguire quan­to ha deciso il Pretore aggiunto. A parte ciò, la

sostituzione del curatore non modifica la misura a protezione del figlio. Quanto

alla sentenza del Tribunale federale 5A_710/2012 del 2 luglio 2013 menzionata

dall'appellante, per tacere del fatto che in quel prece-dente era questione di

un curatore di rappresentanza istituito in forza dell'abrogato art. 146 cpv. 1

CC, anche in tal caso la competenza per designare il curatore competeva al­l'autorità

tutoria (art. 147 cpv. 1 vCC). In nessun passo della decisione si accennava a

una competenza del giudice civile per designare e revocare il curatore. Anzi, simili

prerogative erano esercitate allora dalla Commissione tutoria regionale. Dall'entrata

in vigore del Codice di diritto

processua­le civile svizze­ro, il 1° gennaio 2011, l'art. 299 cpv. 1 CPC conferisce al giudice la competenza

per decidere sul principio della rappresentanza e per designare la persona del

curatore di rappresentanza, sul quale egli esercita una specie di vigilanza con

poteri di revoca (Michel/Steck in:

Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 25 ad art. 299). Ciò non vale tuttavia per curatori

educativi, quantunque una curatela del genere sia istituita in virtù dell'art.

315a cpv. 1 CC. Ne segue che in concreto l'appello, destituito di

fondamento, vede la sua sorte segnata.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO

1, che ha presentato osservazioni all'appello tramite una patrocinatrice, ha

diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza

riguardo a questioni di valore, litigiosa essendo unicamente la sostituzione

della curatrice educativa (sopra, consid. 1). Trattandosi nella fattispecie di un decreto cautela­re,

nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico

dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113

LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).