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Decisione

11.2020.160

Condotta necessaria occulta non iscritta nel registro fondiario

31 agosto 2021Italiano17 min

2 sono proprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 4101 RFD di __________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.160

Lugano

31 agosto 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SE.2016.69 (rapporti

di vicinato: condotte) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con petizione del 5 dicembre 2016

da

AP 1 e AP 2

(patrocinati

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1 ,

giudicando

sull'appello del 4 novembre 2020 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza

emessa dal Pretore aggiunto il 5 ottobre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Dal 9 luglio 2013 AP 1 e AP

2 sono proprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 4101 RFD di __________

(274 m²), su cui si trova un edificio

adibito a residenza secondaria. Il fondo confina a nord-ovest con la sovrastante

particella n. 1209, che appartiene a AO 1 e R__________ S__________ in ragione

di metà ciascuno. Nell'ottobre del 2014, durante lavori di ampliamento di un'autorimessa

semi interrata posta sulla particella n. 4101, l'impresa edile ha tranciato,

tra l'altro, una canalizzazione che serve all'evacuazione delle acque luride e

piovane della particella n. 1209 tramite una condotta che si inoltra nella

particella n. 4101 per raggiungere la rete fognaria comunale. Sulla particella

n. 4101 non è iscritta alcuna servitù di condotta. Installata una tubazione

provvisoria, AP 1 e AP 2 hanno intimato ai vicini, il 4 novembre 2014, di spostare

la canalizzazione. Costoro vi si sono opposti, invocan­do un accordo del 16

agosto 2011 con il precedente proprietario della particella n. 4101. In

seguito la condotta proveniente dalla particella n. 1209 è stata nuovamente allacciata

alla canalizzazione posta sulla particella n. 4101.

B. Il 17 giugno 2016 AP

1 e AP 2 si sono rivolti alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città per un tentativo di conciliazione inteso a

ottenere da AO 1 – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – “il

ripristino dello sta­to antecedente l'allacciamento alla canalizzazione

sul fondo degli istanti”, chiedendo

di essere autorizzati a far eseguire

l'ope­ra da terzi a spese del

convenuto ove costui non procedesse ai lavori entro 15 giorni dal passaggio in

giudicato della sentenza. AP 1 e AP 2 hanno instato altresì perché AO 1

fosse condannato a risarcire loro fr.

25 000.– per i danni “causati direttamente o

indirettamente a seguito dei ritardi derivanti dalla violazione degli accordi

relativi alla rinuncia a opposizioni (mancati introiti da locazione, spese

legali, interessi pagati alle banche)”.

In subordine gli istanti hanno postulato, oltre al versamento di fr. 25 000.– per risarcimento dei danni, la condanna del convenuto al versamen­to

di “una congrua indennità a

titolo di risarcimento per l'allacciamento abusivo alla loro canalizzazione, così

come per le spese future di manutenzione della canalizzazione della quale egli

beneficia direttamente”. Constatata l'impossibilità di conciliare le par­ti,

il Segretario assessore ha rilasciato il 5 settembre 2016 a AP 1 e AP 2

l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 700.– sono state poste a carico degli

istan­ti, riservato

un diverso addebito in esito alla causa di merito (inc. CM.2016.57).

C. AP 1 e AP 2 hanno

convenuto il 5 dicembre 2016 AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Città, sollecitando quanto postulato in sede conciliativa. Nella sua

risposta del 12 gennaio 2017 AO 1 ha proposto di respingere la petizione e in

via riconvenzionale ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 16 000.– per “costruzione abusiva falde tetto su terreno altrui senza

autorizzazione”, di fr. 824.– per “occupazione proprietà altrui con ponteggi, scavi e

demolizioni durante dieci mesi”, di fr. 4000.– per “lavori effettuati a seguito demolizione canalizzazione comune” da parte dei coniugi

AP 1, di fr. 1.– per “riconoscimento dei danni provocati nella

rimessa”, di fr. 700.– per “sostituzione

bucalettere tranciata col beton nell'ottobre 2014” dagli attori. Egli ha sollecitato inoltre l'assunzione delle

spese di “massimo” fr.

2000.– “per rifacimento del parapetto a confine,

pericolante e cadente sul­l'entrata alla proprietà” e il versamento di un equo indennizzo “per stesura risposta”.

D. Con replica e

risposta riconvenzionale dell'8 marzo 2017 gli attori hanno ribadito le loro

domande e hanno proposto il rigetto della riconvenzione. In duplica e replica

riconvenzionale del 29 marzo 2017 il

convenuto ha chiesto una volta ancora di respingere l'azio­­ne

principale e di accogliere la riconvenzione. Gli attori hanno duplicato alla

riconvenzione il 26 aprile 2017, postulandone ulteriormente il rigetto. Alle

prime arringhe del 12 giugno 2017 le parti hanno mantenuto le rispettive

richieste e notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 4 luglio 2017 ed è terminata il 12 maggio 2020. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato del 14 agosto 2020 AP

1 e AP 2 hanno reiterato le domande di petizione, non senza precisare che il

convenuto fosse tenuto a rimuovere a proprie spese “il tubo della sua canalizzazione che dal confine

penetra nella loro proprietà”, e hanno proposto una

volta di più il rigetto della riconvenzione. Nel proprio memoriale del

10 agosto 2020 AO 1 ha proposto nuovamente di

respingere la petizione, confermandosi nel­la riconvenzione.

E. Statuendo con

sentenza del 5 ottobre 2020, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 4000.– complessivi (incluse

quelle della procedura di conciliazione) sono

state poste a carico degli attori in solido. Il Pretore ha respinto

anche la riconvenzione e ha addebitato le relative spese di fr. 3300.– a AO

1. Quanto alle ripetibili, il primo giudice ha compensato quelle dell'azione

principale con quelle della riconvenzionale e viceversa.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un

appello del 4 novembre 2020 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato accoglien­do

parzialmente la petizione, nel senso di ordinare a AO 1 – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – di ripristinare “lo stato antecedente l'allacciamento alla

canalizzazione sul loro fondo” e di essere autorizzati a far eseguire l'opera

da terzi, a spese del convenuto, ove questi non proceda ai lavori entro 15 giorni

dal passaggio in giudicato della sentenza. In via subordinata essi postulano la

condanna del convenuto al pagamento di “una congrua indennità a titolo di

risarcimento per l'allacciamento abusivo alla loro canalizzazione, oltre alle

spese future di manutenzione della canalizzazione della quale egli beneficia

direttamente”. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2020 AO 1 conclude per la

reiezione dell'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate

dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata sono

impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv.

1.

CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del

risarcimento preteso dagli attori in prima sede (fr. 25 000.–). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore degli attori il 6 ottobre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Introdotto il 4 novembre 2020, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

Alle

osservazioni del 12 dicembre 2020 AO 1 acclu­de vari documenti (allegati A a E)

che già figurano nel carteggio trasmesso d'ufficio a questa Camera. La

produzione di tali atti si rivela di conseguenza superflua.

3.

Litigiosa

rimane, in appello, la richiesta degli attori intesa a ordinare al convenuto di

ripristinare “lo stato antecedente

l'allacciamento alla canalizzazione sul loro fondo” e, in via subordinata, il pagamento di una

“congrua” indennità a titolo di risarcimento “per l'allacciamento abusivo alla loro

canalizzazione e alle spese future di manutenzione”. Riguardo alla prima domanda,

il Pretore aggiunto, constatato che la canalizzazione non è oggetto di alcun

diritto reale limitato, ha accertato che gli attori avevano acquistato il fondo

da AP 1 nel luglio 2013, dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 691 cpv. 3 seconda

frase CC. E in virtù di tale norma un diritto di condotta necessaria è

opponibile anche all'acquirente in buona fede, pur senza iscrizione nel

registro fondiario. Per il primo giudice la condotta in questione, fondata su

una convenzione del 16 agosto 2011 tra il convenuto e il precedente

proprietario del fondo degli attori, costituisce una servitù di condotta legale,

opponibile agli attori anche senza iscrizione nel registro fondiario. Ciò

esclude altresì, per il Pretore aggiunto, le pretese degli attori volte alla

rifusione della piena indennità prevista dall'art. 691 cpv. 1 CC e alla

rimozione della tubatura. Il pri­mo giudice aggiunto ha respinto infine,

siccome non dimostrata, la tesi degli attori circa l'esistenza di un accordo

tra le parti in virtù del quale il convenuto si sarebbe impegnato, dietro

iscrizio-ne di una servitù di condotta, a non sollevare opposizioni contro

(future) procedure edilizie da loro avviate.

4.

Riassunta la

cronistica della fattispecie, AP 1 e AP 2 rimproverano al Pretore aggiunto di avere

applicato l'art. 691 cpv. 3 seconda frase CC senza accertare se la condotta in

questione sia effettivamente “necessaria” nel senso del­l'art. 691 cpv. 1 CC.

Anzi, essi proseguono, il convenuto non ha mai “preteso che l'allacciamento non

fosse eseguibile altrimenti o potesse esserlo solo con spese eccessive”. Ne segue, a loro avviso, che

il tracciato della canalizzazione non ha alcun “motivo inderogabile” di passare

dal loro fondo né essi sono obbligati a tollerarlo. Gli appellanti non

disconoscono il tenore del nuovo art. 691 cpv. 3 seconda frase CC, ma

ritengono che l'opponibilità di un accordo debba riguardare una condotta

necessaria, ciò che non è appunto il caso in concreto. Essi criticano infine il

Pretore aggiunto per non avere tenuto conto della loro richiesta di spostare la

condotta in conformità all'art. 693 CC. Dandosi una modifica delle circostanze,

come nel caso specifico alla luce degli interventi edilizi da loro attuati, ciò

si sarebbe giustificato, tanto più che il convenuto, oltre a non essersi mai opposto

a uno spostamento, l'aveva finanche prospettato, chieden­do loro di versargli un'indennità

di fr. 9000.–.

5.

Secondo l'art. 691 cpv. 1 CC nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012 ogni

proprietario è tenuto, dietro piena indennità, a tollerare nel suo fondo le linee

e condutture all'allacciamento di un altro fondo, se l'allacciamento non può

essere eseguito altrimenti o può esserlo solo con spese eccessive. L'obbligo di tolleranza non è

incondizionato. Chi postula una servitù di condotta necessaria, intanto, non

deve trovarsi in un caso per cui il diritto federale o cantonale conceda

l'espropriazione (art.

691.

cpv. 2 CC). Egli deve dimostrare inoltre di non poter

eseguire l'allacciamento in altro modo o di poter procedere in altro modo solo

a spese eccessive (“stato di necessità”). Infine egli deve rifondere integralmente al proprietario

del fondo gravato il danno che questi subisce (DTF 136 III 271 consid. 5.1;

RtiD I-2019 pag. 536 consid. 8c).

Ove si accordino sulle

modalità dell'opera e sull'indennità da versare, le parti stipulano un

contratto costitutivo di servitù di condotta. Se il diritto di iscrizione nel

registro fondiario si basa direttamente sulla legge e risulta dall'attestazione

del titolo giuridico, è sufficiente la forma scritta (art. 70 ORF: RS 211.432.1;

Rey/ Strebel in: Basler Kommentar,

ZGB II, 6ª edizione, n. 18 ad art. 691). Non occorre l'iscrizione di una tale

servitù nel registro fondiario, ma nulla impedisce un'iscrizione (dichiarativa)

a spese dell'avente diritto (art. 691 cpv. 3 prima frase CC). La servitù esiste

così senza iscrizione, quantunque non sia riconoscibile esteriormente (“interrata”:

Steinauer, Les droits réels, vol. II,

5ª edizio­ne, pag. 248 n.

2684). Si tratta, in altri termini, di una servitù di condotta occulta (Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 17 ad art.

691–693 CC). Stragiudiziale, la costituzione di una servitù legale deve

risultare da un contratto (sentenza del

Tribunale federale 5A_521/2013 del 14 luglio 2014 consid. 2.3 con rinvii,

in: RtiD I-2015 pag. 896; più

recentemente: senten­za 5A_924/2016 del 28

luglio 2017 consid. 5.2; v. anche RtiD I-2004

pag. 609 n. 116c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.55 del 15

settembre 2015 consid. 7 con richiami), tant'è che la designazione nel registro

fondiario deve riportare la dicitura “servitù coattiva” (art. 98 cpv. 2

lett. d n. 1 ORF).

Come ha ricordato il

Pretore aggiunto, dal 1° gennaio 2012, dandosi tubazioni

interrate e occulte, il diritto di condotta necessaria è opponibile

anche all'acquirente in buona fede, pur senza iscrizione nel registro fondiario

(art. 691 cpv. 3 seconda frase CC), fermo restando che l'acquirente in

buona fede del fondo servien­te che danneggiasse una condotta occulta al

beneficio di una servitù legale non è tenuto a risarcire il danno, a meno che

gli sia imputabile una colpa (RtiD II-2018 pag. 736 consid. 9a con rimandi; v.

anche Steinauer, op. cit., pag. 248

n. 2686).

6.

In concreto ci si

può domandare intanto se gli appellanti non agiscano contra factum

proprium,

ove si consideri che secondo l'imprenditore

incaricato di ampliare l'autorimessa semi interrata, dopo la recisione accidentale

della condotta si è tenuto un sopralluogo alla presenza dell'avv. M__________ G__________,

precedente patrocinatore degli attori, di AP 2, padre dell'attore, e di AO 1.

Gli era stato riferito allora che al termine del sopralluogo “le parti avevano

trovato un accordo e che quindi si poteva procedere ad allacciare la

canalizzazione AO 1 nella canalizzazione AP 1”, ciò che è poi avvenuto (deposizione di E__________ M__________, del 24

ottobre 2017: verbali, pag. 5). Certo, per gli attori tale accordo era vincolato

all'impegno del vicino dall'astenersi dal sollevare opposizioni al loro

progetto edilizio. Come ha rilevato il Pretore aggiunto – senza che gli appellanti

muovano contestazioni – non figura tuttavia alcuna prova agli atti di un simile

impegno né, tanto meno, risulta che gli appellanti abbiano consentito

all'iscrizione di una servitù nel registro fondiario quale contropartita offerta

al vicino. Unico dato indiscutibile è che la canalizzazione del convenuto è

stata riallacciata a quella degli attori sotto il pavimento dell'autorimessa degli

attori medesimi con l'assenso dei loro rappresentanti.

7.

Sia come sia, la servitù

di condotta fatta valere dal convenuto si fonda su una convenzione stipulata il

16.

agosto 2011 tra lui stes­so e la moglie, da un lato, con C__________ B__________,

dall'altro, precedente proprietario della particella n. 4101 (doc. PQ). Ora, nelle

premesse dell'intesa si ricorda che le particelle n. 1209 e 4101 sono

allacciate “da oltre 50 anni in questo modo” e che “il percorso viene

semplicemente rinnovato”, senza invero alludere a uno “stato di necessità”. Le parti

hanno precisato nondimeno che “la canalizzazione appartiene ai proprietari [R__________

e AO 1] e assume carattere coattivo”. La nozione di coattività richiama quella

di una condotta imposta per legge ed evoca la versione italiana dell'art. 98 cpv. 2 lett. d n. 1 ORF (“servitù coattiva”, gesetzliche

Dienstbarkeit; servitude légale). Dalla citata convenzione si

evince pertanto la volontà delle parti di costituire una servitù legale. Posto

ciò, gli appellanti rimproverano al Pretore aggiunto di non avere accertato gli

estremi di uno “stato di necessità” e di avere erroneamente applicato così l'art.

691.

cpv. 1 e 3 CC.

Se non che, né prima della

causa né davanti al Pretore aggiunto gli attori hanno mai formulato la

contestazione testé menzionata. Confrontati con l'esistenza della nota

convenzione, essi hanno sempre affermato di non esserne a conoscenza, di non

essere vincolati a impegni presi dai loro predecessori e che il diritto vantato

dal vicino non è iscritto nel registro fondiario (doc. S3; petizione, pag. 4 punto

6.2). Per di più, all'allegazione del convenuto secondo cui un nuovo

collegamento della canalizzazione sareb­be costato fr. 9000.– (risposta, pag.

20), essi si sono limitati una volta di più a opporre la mancata contezza

dell'accor­do e la mancata iscrizione di una

servitù nel registro fondiario (replica, pag. 16 ad 25). Essi non hanno

mai preteso che l'allacciamento potesse essere eseguito in altro modo o a spese

contenute e neppure hanno sostanziato l'onere

finanziario che essi sarebbero stati chiamati a sopportare. I presupposti della servitù di condotta necessaria non erano

pertanto litigiosi. Litigiosa era unicamente l'opponibilità della servitù agli

attori. Non si può quindi rimproverare al primo giudice di non avere esaminato

se i costi di esecuzione della condotta fossero “eccessivi” e di avere omesso

di ponderare i contrapposti interessi nel caso specifico, valutando se una

parte andasse tenuta a tollerare il passaggio della condotta sul proprio fondo

o se apparisse più equo pretendere che l'altra ripiegasse su una soluzione

diversa (cfr. RtiD I-2019 pag. 536 consid. 8d con rinvii). Al riguardo

l'appello manca di consistenza.

8.

L'appello

non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui AP 1 e AP 2 chiedono

uno spostamen­to della condotta sulla scorta dell'art. 693 cpv. 1 CC. Nel caso

in esame, tuttavia, mai prima d'ora gli attori hanno avanzato una richiesta del

genere. Né in prima sede essi hanno preteso che il “ripristino dello stato

antecedente”, ciò che può essere ottenuto con

un'azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC; RtiD I-2019 pag. 532 consid. 3a

con rinvii), si ancorasse a quella norma. Non fondata su fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova, la conclusione si rivela quindi irricevibile (art. 317 cpv. 2

lett. b CPC). A prescindere da ciò, l'art. 693 cpv. 1 CC non si applica

allo spostamento di condotte sul fondo dominante, ma solo allo spostamento di

condotte su altre parti del fondo serviente, su altri fondi del proprietario

gravato o su fondi di terzi consenzienti (Rey/Strebel, op. cit., n. 5 ad art. 693 CC; Piotet, op. cit., 36 ad art. 691–693 CC). È vero che la volontà del proprietario

gravato di costruire sulla porzione di fondo in cui passa la condotta costituisce

una modifica delle circostanze e può, quindi, connotare un interesse degno di

protezione allo spostamento. Sta di fatto che in concre­to la canalizzazione

non ha impedito la costruzione dell'autorimes­sa, né gli appellanti prospettano

l'ipotesi che l'allacciamento osti in qualche modo a un razionale sfruttamento

del loro fondo.

9.

Gli appellanti

chiedono, in via subordinata, di condannare il convenuto al pagamento di “una

congrua indennità a titolo di risarcimento per l'allacciamento abusivo alla

loro canalizzazione, oltre alle spese future di manutenzione della

canalizzazione della quale egli beneficia direttamente”. Contestazioni di carattere pecuniario tuttavia

devono sempre essere quantificate (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Privo di

qualsiasi conclusione cifrata, al riguar­do l'appello si rivela irricevibile.

10.

In definitiva

l'appello vede la sua sorte segnata. Le spe­se processuali seguono la

soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema

di indennità di inconvenien­za al convenuto (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nemmeno richiesta.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il presente giudizio

(art. 122 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,

l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 4000.– sono poste a carico

degli appellanti in solido.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).