11.2020.160
Condotta necessaria occulta non iscritta nel registro fondiario
31 agosto 2021Italiano17 min
2 sono proprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 4101 RFD di __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.160
Lugano
31 agosto 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SE.2016.69 (rapporti
di vicinato: condotte) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con petizione del 5 dicembre 2016
da
AP 1 e AP 2
(patrocinati
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1 ,
giudicando
sull'appello del 4 novembre 2020 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emessa dal Pretore aggiunto il 5 ottobre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Dal 9 luglio 2013 AP 1 e AP
2 sono proprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 4101 RFD di __________
(274 m²), su cui si trova un edificio
adibito a residenza secondaria. Il fondo confina a nord-ovest con la sovrastante
particella n. 1209, che appartiene a AO 1 e R__________ S__________ in ragione
di metà ciascuno. Nell'ottobre del 2014, durante lavori di ampliamento di un'autorimessa
semi interrata posta sulla particella n. 4101, l'impresa edile ha tranciato,
tra l'altro, una canalizzazione che serve all'evacuazione delle acque luride e
piovane della particella n. 1209 tramite una condotta che si inoltra nella
particella n. 4101 per raggiungere la rete fognaria comunale. Sulla particella
n. 4101 non è iscritta alcuna servitù di condotta. Installata una tubazione
provvisoria, AP 1 e AP 2 hanno intimato ai vicini, il 4 novembre 2014, di spostare
la canalizzazione. Costoro vi si sono opposti, invocando un accordo del 16
agosto 2011 con il precedente proprietario della particella n. 4101. In
seguito la condotta proveniente dalla particella n. 1209 è stata nuovamente allacciata
alla canalizzazione posta sulla particella n. 4101.
B. Il 17 giugno 2016 AP
1 e AP 2 si sono rivolti alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città per un tentativo di conciliazione inteso a
ottenere da AO 1 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – “il
ripristino dello stato antecedente l'allacciamento alla canalizzazione
sul fondo degli istanti”, chiedendo
di essere autorizzati a far eseguire
l'opera da terzi a spese del
convenuto ove costui non procedesse ai lavori entro 15 giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza. AP 1 e AP 2 hanno instato altresì perché AO 1
fosse condannato a risarcire loro fr.
25 000.– per i danni “causati direttamente o
indirettamente a seguito dei ritardi derivanti dalla violazione degli accordi
relativi alla rinuncia a opposizioni (mancati introiti da locazione, spese
legali, interessi pagati alle banche)”.
In subordine gli istanti hanno postulato, oltre al versamento di fr. 25 000.– per risarcimento dei danni, la condanna del convenuto al versamento
di “una congrua indennità a
titolo di risarcimento per l'allacciamento abusivo alla loro canalizzazione, così
come per le spese future di manutenzione della canalizzazione della quale egli
beneficia direttamente”. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti,
il Segretario assessore ha rilasciato il 5 settembre 2016 a AP 1 e AP 2
l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 700.– sono state poste a carico degli
istanti, riservato
un diverso addebito in esito alla causa di merito (inc. CM.2016.57).
C. AP 1 e AP 2 hanno
convenuto il 5 dicembre 2016 AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città, sollecitando quanto postulato in sede conciliativa. Nella sua
risposta del 12 gennaio 2017 AO 1 ha proposto di respingere la petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 16 000.– per “costruzione abusiva falde tetto su terreno altrui senza
autorizzazione”, di fr. 824.– per “occupazione proprietà altrui con ponteggi, scavi e
demolizioni durante dieci mesi”, di fr. 4000.– per “lavori effettuati a seguito demolizione canalizzazione comune” da parte dei coniugi
AP 1, di fr. 1.– per “riconoscimento dei danni provocati nella
rimessa”, di fr. 700.– per “sostituzione
bucalettere tranciata col beton nell'ottobre 2014” dagli attori. Egli ha sollecitato inoltre l'assunzione delle
spese di “massimo” fr.
2000.– “per rifacimento del parapetto a confine,
pericolante e cadente sull'entrata alla proprietà” e il versamento di un equo indennizzo “per stesura risposta”.
D. Con replica e
risposta riconvenzionale dell'8 marzo 2017 gli attori hanno ribadito le loro
domande e hanno proposto il rigetto della riconvenzione. In duplica e replica
riconvenzionale del 29 marzo 2017 il
convenuto ha chiesto una volta ancora di respingere l'azione
principale e di accogliere la riconvenzione. Gli attori hanno duplicato alla
riconvenzione il 26 aprile 2017, postulandone ulteriormente il rigetto. Alle
prime arringhe del 12 giugno 2017 le parti hanno mantenuto le rispettive
richieste e notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 4 luglio 2017 ed è terminata il 12 maggio 2020. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato del 14 agosto 2020 AP
1 e AP 2 hanno reiterato le domande di petizione, non senza precisare che il
convenuto fosse tenuto a rimuovere a proprie spese “il tubo della sua canalizzazione che dal confine
penetra nella loro proprietà”, e hanno proposto una
volta di più il rigetto della riconvenzione. Nel proprio memoriale del
10 agosto 2020 AO 1 ha proposto nuovamente di
respingere la petizione, confermandosi nella riconvenzione.
E. Statuendo con
sentenza del 5 ottobre 2020, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 4000.– complessivi (incluse
quelle della procedura di conciliazione) sono
state poste a carico degli attori in solido. Il Pretore ha respinto
anche la riconvenzione e ha addebitato le relative spese di fr. 3300.– a AO
1. Quanto alle ripetibili, il primo giudice ha compensato quelle dell'azione
principale con quelle della riconvenzionale e viceversa.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un
appello del 4 novembre 2020 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato accogliendo
parzialmente la petizione, nel senso di ordinare a AO 1 – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di ripristinare “lo stato antecedente l'allacciamento alla
canalizzazione sul loro fondo” e di essere autorizzati a far eseguire l'opera
da terzi, a spese del convenuto, ove questi non proceda ai lavori entro 15 giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza. In via subordinata essi postulano la
condanna del convenuto al pagamento di “una congrua indennità a titolo di
risarcimento per l'allacciamento abusivo alla loro canalizzazione, oltre alle
spese future di manutenzione della canalizzazione della quale egli beneficia
direttamente”. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2020 AO 1 conclude per la
reiezione dell'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate
dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata sono
impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv.
1.
CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del
risarcimento preteso dagli attori in prima sede (fr. 25 000.–). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore degli attori il 6 ottobre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Introdotto il 4 novembre 2020, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
Alle
osservazioni del 12 dicembre 2020 AO 1 acclude vari documenti (allegati A a E)
che già figurano nel carteggio trasmesso d'ufficio a questa Camera. La
produzione di tali atti si rivela di conseguenza superflua.
3.
Litigiosa
rimane, in appello, la richiesta degli attori intesa a ordinare al convenuto di
ripristinare “lo stato antecedente
l'allacciamento alla canalizzazione sul loro fondo” e, in via subordinata, il pagamento di una
“congrua” indennità a titolo di risarcimento “per l'allacciamento abusivo alla loro
canalizzazione e alle spese future di manutenzione”. Riguardo alla prima domanda,
il Pretore aggiunto, constatato che la canalizzazione non è oggetto di alcun
diritto reale limitato, ha accertato che gli attori avevano acquistato il fondo
da AP 1 nel luglio 2013, dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 691 cpv. 3 seconda
frase CC. E in virtù di tale norma un diritto di condotta necessaria è
opponibile anche all'acquirente in buona fede, pur senza iscrizione nel
registro fondiario. Per il primo giudice la condotta in questione, fondata su
una convenzione del 16 agosto 2011 tra il convenuto e il precedente
proprietario del fondo degli attori, costituisce una servitù di condotta legale,
opponibile agli attori anche senza iscrizione nel registro fondiario. Ciò
esclude altresì, per il Pretore aggiunto, le pretese degli attori volte alla
rifusione della piena indennità prevista dall'art. 691 cpv. 1 CC e alla
rimozione della tubatura. Il primo giudice aggiunto ha respinto infine,
siccome non dimostrata, la tesi degli attori circa l'esistenza di un accordo
tra le parti in virtù del quale il convenuto si sarebbe impegnato, dietro
iscrizio-ne di una servitù di condotta, a non sollevare opposizioni contro
(future) procedure edilizie da loro avviate.
4.
Riassunta la
cronistica della fattispecie, AP 1 e AP 2 rimproverano al Pretore aggiunto di avere
applicato l'art. 691 cpv. 3 seconda frase CC senza accertare se la condotta in
questione sia effettivamente “necessaria” nel senso dell'art. 691 cpv. 1 CC.
Anzi, essi proseguono, il convenuto non ha mai “preteso che l'allacciamento non
fosse eseguibile altrimenti o potesse esserlo solo con spese eccessive”. Ne segue, a loro avviso, che
il tracciato della canalizzazione non ha alcun “motivo inderogabile” di passare
dal loro fondo né essi sono obbligati a tollerarlo. Gli appellanti non
disconoscono il tenore del nuovo art. 691 cpv. 3 seconda frase CC, ma
ritengono che l'opponibilità di un accordo debba riguardare una condotta
necessaria, ciò che non è appunto il caso in concreto. Essi criticano infine il
Pretore aggiunto per non avere tenuto conto della loro richiesta di spostare la
condotta in conformità all'art. 693 CC. Dandosi una modifica delle circostanze,
come nel caso specifico alla luce degli interventi edilizi da loro attuati, ciò
si sarebbe giustificato, tanto più che il convenuto, oltre a non essersi mai opposto
a uno spostamento, l'aveva finanche prospettato, chiedendo loro di versargli un'indennità
di fr. 9000.–.
5.
Secondo l'art. 691 cpv. 1 CC nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012 ogni
proprietario è tenuto, dietro piena indennità, a tollerare nel suo fondo le linee
e condutture all'allacciamento di un altro fondo, se l'allacciamento non può
essere eseguito altrimenti o può esserlo solo con spese eccessive. L'obbligo di tolleranza non è
incondizionato. Chi postula una servitù di condotta necessaria, intanto, non
deve trovarsi in un caso per cui il diritto federale o cantonale conceda
l'espropriazione (art.
691.
cpv. 2 CC). Egli deve dimostrare inoltre di non poter
eseguire l'allacciamento in altro modo o di poter procedere in altro modo solo
a spese eccessive (“stato di necessità”). Infine egli deve rifondere integralmente al proprietario
del fondo gravato il danno che questi subisce (DTF 136 III 271 consid. 5.1;
RtiD I-2019 pag. 536 consid. 8c).
Ove si accordino sulle
modalità dell'opera e sull'indennità da versare, le parti stipulano un
contratto costitutivo di servitù di condotta. Se il diritto di iscrizione nel
registro fondiario si basa direttamente sulla legge e risulta dall'attestazione
del titolo giuridico, è sufficiente la forma scritta (art. 70 ORF: RS 211.432.1;
Rey/ Strebel in: Basler Kommentar,
ZGB II, 6ª edizione, n. 18 ad art. 691). Non occorre l'iscrizione di una tale
servitù nel registro fondiario, ma nulla impedisce un'iscrizione (dichiarativa)
a spese dell'avente diritto (art. 691 cpv. 3 prima frase CC). La servitù esiste
così senza iscrizione, quantunque non sia riconoscibile esteriormente (“interrata”:
Steinauer, Les droits réels, vol. II,
5ª edizione, pag. 248 n.
2684). Si tratta, in altri termini, di una servitù di condotta occulta (Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 17 ad art.
691–693 CC). Stragiudiziale, la costituzione di una servitù legale deve
risultare da un contratto (sentenza del
Tribunale federale 5A_521/2013 del 14 luglio 2014 consid. 2.3 con rinvii,
in: RtiD I-2015 pag. 896; più
recentemente: sentenza 5A_924/2016 del 28
luglio 2017 consid. 5.2; v. anche RtiD I-2004
pag. 609 n. 116c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.55 del 15
settembre 2015 consid. 7 con richiami), tant'è che la designazione nel registro
fondiario deve riportare la dicitura “servitù coattiva” (art. 98 cpv. 2
lett. d n. 1 ORF).
Come ha ricordato il
Pretore aggiunto, dal 1° gennaio 2012, dandosi tubazioni
interrate e occulte, il diritto di condotta necessaria è opponibile
anche all'acquirente in buona fede, pur senza iscrizione nel registro fondiario
(art. 691 cpv. 3 seconda frase CC), fermo restando che l'acquirente in
buona fede del fondo serviente che danneggiasse una condotta occulta al
beneficio di una servitù legale non è tenuto a risarcire il danno, a meno che
gli sia imputabile una colpa (RtiD II-2018 pag. 736 consid. 9a con rimandi; v.
anche Steinauer, op. cit., pag. 248
n. 2686).
6.
In concreto ci si
può domandare intanto se gli appellanti non agiscano contra factum
proprium,
ove si consideri che secondo l'imprenditore
incaricato di ampliare l'autorimessa semi interrata, dopo la recisione accidentale
della condotta si è tenuto un sopralluogo alla presenza dell'avv. M__________ G__________,
precedente patrocinatore degli attori, di AP 2, padre dell'attore, e di AO 1.
Gli era stato riferito allora che al termine del sopralluogo “le parti avevano
trovato un accordo e che quindi si poteva procedere ad allacciare la
canalizzazione AO 1 nella canalizzazione AP 1”, ciò che è poi avvenuto (deposizione di E__________ M__________, del 24
ottobre 2017: verbali, pag. 5). Certo, per gli attori tale accordo era vincolato
all'impegno del vicino dall'astenersi dal sollevare opposizioni al loro
progetto edilizio. Come ha rilevato il Pretore aggiunto – senza che gli appellanti
muovano contestazioni – non figura tuttavia alcuna prova agli atti di un simile
impegno né, tanto meno, risulta che gli appellanti abbiano consentito
all'iscrizione di una servitù nel registro fondiario quale contropartita offerta
al vicino. Unico dato indiscutibile è che la canalizzazione del convenuto è
stata riallacciata a quella degli attori sotto il pavimento dell'autorimessa degli
attori medesimi con l'assenso dei loro rappresentanti.
7.
Sia come sia, la servitù
di condotta fatta valere dal convenuto si fonda su una convenzione stipulata il
16.
agosto 2011 tra lui stesso e la moglie, da un lato, con C__________ B__________,
dall'altro, precedente proprietario della particella n. 4101 (doc. PQ). Ora, nelle
premesse dell'intesa si ricorda che le particelle n. 1209 e 4101 sono
allacciate “da oltre 50 anni in questo modo” e che “il percorso viene
semplicemente rinnovato”, senza invero alludere a uno “stato di necessità”. Le parti
hanno precisato nondimeno che “la canalizzazione appartiene ai proprietari [R__________
e AO 1] e assume carattere coattivo”. La nozione di coattività richiama quella
di una condotta imposta per legge ed evoca la versione italiana dell'art. 98 cpv. 2 lett. d n. 1 ORF (“servitù coattiva”, gesetzliche
Dienstbarkeit; servitude légale). Dalla citata convenzione si
evince pertanto la volontà delle parti di costituire una servitù legale. Posto
ciò, gli appellanti rimproverano al Pretore aggiunto di non avere accertato gli
estremi di uno “stato di necessità” e di avere erroneamente applicato così l'art.
691.
cpv. 1 e 3 CC.
Se non che, né prima della
causa né davanti al Pretore aggiunto gli attori hanno mai formulato la
contestazione testé menzionata. Confrontati con l'esistenza della nota
convenzione, essi hanno sempre affermato di non esserne a conoscenza, di non
essere vincolati a impegni presi dai loro predecessori e che il diritto vantato
dal vicino non è iscritto nel registro fondiario (doc. S3; petizione, pag. 4 punto
6.2). Per di più, all'allegazione del convenuto secondo cui un nuovo
collegamento della canalizzazione sarebbe costato fr. 9000.– (risposta, pag.
20), essi si sono limitati una volta di più a opporre la mancata contezza
dell'accordo e la mancata iscrizione di una
servitù nel registro fondiario (replica, pag. 16 ad 25). Essi non hanno
mai preteso che l'allacciamento potesse essere eseguito in altro modo o a spese
contenute e neppure hanno sostanziato l'onere
finanziario che essi sarebbero stati chiamati a sopportare. I presupposti della servitù di condotta necessaria non erano
pertanto litigiosi. Litigiosa era unicamente l'opponibilità della servitù agli
attori. Non si può quindi rimproverare al primo giudice di non avere esaminato
se i costi di esecuzione della condotta fossero “eccessivi” e di avere omesso
di ponderare i contrapposti interessi nel caso specifico, valutando se una
parte andasse tenuta a tollerare il passaggio della condotta sul proprio fondo
o se apparisse più equo pretendere che l'altra ripiegasse su una soluzione
diversa (cfr. RtiD I-2019 pag. 536 consid. 8d con rinvii). Al riguardo
l'appello manca di consistenza.
8.
L'appello
non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui AP 1 e AP 2 chiedono
uno spostamento della condotta sulla scorta dell'art. 693 cpv. 1 CC. Nel caso
in esame, tuttavia, mai prima d'ora gli attori hanno avanzato una richiesta del
genere. Né in prima sede essi hanno preteso che il “ripristino dello stato
antecedente”, ciò che può essere ottenuto con
un'azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC; RtiD I-2019 pag. 532 consid. 3a
con rinvii), si ancorasse a quella norma. Non fondata su fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova, la conclusione si rivela quindi irricevibile (art. 317 cpv. 2
lett. b CPC). A prescindere da ciò, l'art. 693 cpv. 1 CC non si applica
allo spostamento di condotte sul fondo dominante, ma solo allo spostamento di
condotte su altre parti del fondo serviente, su altri fondi del proprietario
gravato o su fondi di terzi consenzienti (Rey/Strebel, op. cit., n. 5 ad art. 693 CC; Piotet, op. cit., 36 ad art. 691–693 CC). È vero che la volontà del proprietario
gravato di costruire sulla porzione di fondo in cui passa la condotta costituisce
una modifica delle circostanze e può, quindi, connotare un interesse degno di
protezione allo spostamento. Sta di fatto che in concreto la canalizzazione
non ha impedito la costruzione dell'autorimessa, né gli appellanti prospettano
l'ipotesi che l'allacciamento osti in qualche modo a un razionale sfruttamento
del loro fondo.
9.
Gli appellanti
chiedono, in via subordinata, di condannare il convenuto al pagamento di “una
congrua indennità a titolo di risarcimento per l'allacciamento abusivo alla
loro canalizzazione, oltre alle spese future di manutenzione della
canalizzazione della quale egli beneficia direttamente”. Contestazioni di carattere pecuniario tuttavia
devono sempre essere quantificate (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Privo di
qualsiasi conclusione cifrata, al riguardo l'appello si rivela irricevibile.
10.
In definitiva
l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono la
soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema
di indennità di inconvenienza al convenuto (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nemmeno richiesta.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il presente giudizio
(art. 122 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 4000.– sono poste a carico
degli appellanti in solido.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).