11.2020.161
Irricevibilità di un appello presentato in luogo di un reclamo. Conversione esclusa
17 dicembre 2020Italiano7 min
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.161
Lugano
17 dicembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa SO.2020.2767 (proprietà per piani: iscrizione
provvisoria di ipoteca legale in garanzia dei contributi) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con istanza del 6 luglio 2020 dalla
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 5 novembre 2020 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
22 ottobre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 22 ottobre
2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato, su istanza
della comunione dei comproprietari del ‟AO 1”, l'iscrizione provvisoria
di un'ipoteca legale di fr. 9162.90 oltre interessi sulla proprietà per piani
n. 18 444 RFD di __________ (pari a 66/1000 della
particella n. 398) e di un'ipoteca legale di fr. 513.75 oltre interessi sulle quote
di comproprietà “AS” e “H” della proprietà per piani n. 18 445 (pari a 2/84 di 84/1000 ciascuna della medesima particel-la),
appartenenti ad AP 1, in garanzia del saldo dei contributi condominiali del 2019 e del pagamento del secondo
anticipo per il 2020. Alla comunione dei comproprietari il Pretore ha
assegnato un termine di 30 giorni per promuovere l'azione intesa all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, l'iscrizione provvisoria sarebbe
stata cancellata. Le spese processuali di fr. 500.– sono state
poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1000.–
per ripetibili.
B. Contro la sentenza
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 novembre 2020
per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di respingere l'istanza.
Non sono state chieste osservazioni
all'appello.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale a garanzia dei contributi (art. 712i CC) è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC
(art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia sono
appellabili perciò entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv.
1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il
26 ottobre 2020. Depositato il 5 novembre 2020, il rimedio giuridico
in esame è di per sé
tempestivo.
2. L'appello
di AP 1 è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, competente per
trattare un tale rimedio giuridico diretto contro le decisioni dei Pretori
concernenti i diritti reali (art. 48 lett. a n. 1 LOG). Un appello,
tuttavia, è ammissibile solo se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Se il valore litigioso non raggiungeva tale valore, le
decisioni in questione sono impugnabili unicamente con reclamo (art. 319 lett.
a CPC). Nel caso specifico, anche cumulando le somme in
discussione davanti al Pretore (fr. 9162.90 e fr. 513.75),
il valore litigioso è inferiore alla soglia indicata. Ne segue che l'appello in esame va dichiarato irricevibile, proponibile
essendo unicamente la via del reclamo. Il memoriale potrebbe tutt'al più
essere trasmesso alla Camera civile dei reclami, autorità competente in virtù
dell'art. 48 lett. d n. 1 LOG. Se non che, la trasmissione si esaurirebbe in
un vuoto esercizio di
giurisdizione, come si vedrà senza indugio.
3. Anche la Camera civile dei reclami
ha recepito la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui un'autorità
di ricorso può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata
intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure ove
la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza
5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC
2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_786/2020 del 26 ottobre 2020 consid.
3.3.1). La conversione è invece esclusa se l'insorgente, patrocinato da un
difensore professionista, ha scientemente optato per una via di diritto che non
poteva ignorare essere errata (CCR,
sentenza inc. 16.2018.57 del 18 dicembre 2019, in: RtiD II-2019 pag. 917 consid. 2 con numerosi rinvii; da ultimo: sentenza
inc. 16.2020.29 del 23
giugno 2020 consid. 2).
Nella fattispecie l'introduzione
dell'appello non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta. Non
solo il memoriale è espressamente intestato come appello, ma il convenuto dichiara
esplicitamente di “appellare” e propone nella richiesta di giudizio di accogliere
“l'appello”. Inoltre ritiene “l'appello” tempestivo e si definisce “appellante” non meno di otto volte nella
motivazione. AP 1 ha quindi inoltrato appello con l'intenzione di
presentare appello, non reclamo. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico era evidente, se non
altro per un legale. Il valore litigioso,
come si è detto, non eccede
fr. 10 000.– anche sommando le due ipoteche legali richieste dall'istante.
Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio sul rimedio giuridico esperibile.
4. È vero che il
convenuto può essere stato indotto in errore dall'indicazione dei rimedi
giuridici in calce alla sentenza impugnata, stando alla quale contro la
decisione poteva “essere interposto appello”. E per principio una fallace
indicazione dei mezzi d'impugnazione non deve recare pregiudizio alle parti.
Chi può accorgersi tuttavia dell'errore in una simile indicazione prestando la
dovuta attenzione non può invocare la tutela della buona fede. Così, secondo
giurisprudenza, un avvocato non può lamentare un pregiudizio se consultando
semplicemente i testi di legge avrebbe potuto avvedersi dello sbaglio (DTF 141 III
273 consid. 3.3 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale
federale 5A_261/2020 del 27 agosto 2020 consid. 5.2). Nella fattispecie
l'errore nell'indicazione dei rimedi giuridici poteva passare inosservato a una
persona senza formazione giuridica. Non a un avvocato, al quale sarebbe bastato
interpretare correttamente il Codice di procedura civile. Nelle circostanze
descritte, con ogni evidenza, l'appello in questione non sarebbe convertibile in
reclamo. Una trasmissione alla Camera civile dei reclami non entra perciò in
linea di conto.
5. Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone problema di ripetibili, l'istante non essendo stata chiamata a
formulare osservazioni.
6. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è
irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
300.– sono poste a carico di AP 1.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).