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Decisione

11.2020.161

Irricevibilità di un appello presentato in luogo di un reclamo. Conversione esclusa

17 dicembre 2020Italiano7 min

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.161

Lugano

17 dicembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa SO.2020.2767 (proprietà per piani: iscrizione

provvisoria di ipoteca legale in garanzia dei contributi) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con istanza del 6 luglio 2020 dalla

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 5 novembre 2020 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

22 ottobre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 22 ottobre

2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato, su istanza

della comunione dei comproprietari del ‟AO 1”, l'iscrizione provvisoria

di un'ipoteca legale di fr. 9162.90 oltre interessi sulla proprietà per piani

n. 18 444 RFD di __________ (pari a 66/1000 della

particella n. 398) e di un'ipoteca legale di fr. 513.75 oltre interessi sulle quote

di comproprietà “AS” e “H” della proprietà per piani n. 18 445 (pari a 2/84 di 84/1000 ciascuna della medesima particel-la),

appartenenti ad AP 1, in garanzia del saldo dei contributi condominiali del 2019 e del pagamento del secondo

anticipo per il 2020. Alla comunione dei comproprietari il Pretore ha

assegnato un termine di 30 giorni per promuovere l'azio­ne inte­sa al­l'iscrizione

definitiva del­l'ipote­ca legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il

termine, l'iscrizione provvisoria sareb­be

stata cancellata. Le spe­se processuali di fr. 500.– sono state

poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1000.–

per ripetibili.

B. Contro la sentenza

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 novembre 2020

per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di respingere l'istanza.

Non sono state chieste osservazioni

all'appello.

Considerando

in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di

un'ipoteca legale a garanzia dei contributi (art. 712i CC) è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC

(art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia sono

appellabili perciò entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv.

1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il

26 ottobre 2020. Depositato il 5 novembre 2020, il rimedio giuridico

in esame è di per sé

tempestivo.

2. L'appello

di AP 1 è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, competente per

trattare un tale rimedio giuridico diretto contro le decisioni dei Pretori

concernenti i diritti reali (art. 48 lett. a n. 1 LOG). Un appello,

tuttavia, è ammissibile solo se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Se il valore litigioso non raggiungeva tale valore, le

decisioni in questione sono impugnabili unicamente con reclamo (art. 319 lett.

a CPC). Nel caso specifico, anche cumulando le somme in

discussione davanti al Pretore (fr. 9162.90 e fr. 513.75),

il valore litigioso è inferiore alla soglia indicata. Ne segue che l'appello in esame va dichiarato irricevibile, proponibile

essendo unicamente la via del reclamo. Il memoriale potreb­be tutt'al più

essere trasmesso alla Camera civile dei reclami, autorità competente in virtù

dell'art. 48 lett. d n. 1 LOG. Se non che, la trasmissione si esaurirebbe in

un vuoto esercizio di

giurisdizio­ne, come si vedrà senza indugio.

3. Anche la Camera civile dei reclami

ha recepito la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui un'autorità

di ricorso può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata

intestazione del­l'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure ove

la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza

5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC

2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_786/2020 del 26 ottobre 2020 consid.

3.3.1). La conversione è invece esclusa se l'insorgente, patrocinato da un

difensore professionista, ha scientemente optato per una via di diritto che non

poteva ignorare essere errata (CCR,

sentenza inc. 16.2018.57 del 18 dicembre 2019, in: RtiD II-2019 pag. 917 consid. 2 con numerosi rinvii; da ultimo: sentenza

inc. 16.2020.29 del 23

giugno 2020 consid. 2).

Nella fattispecie l'introduzione

dell'appello non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta. Non

solo il memoria­le è espressamente intestato come appello, ma il convenuto dichiara

esplicitamente di “appellare” e propone nella richiesta di giudizio di accogliere

“l'appello”. Inoltre ritiene “l'appello” tempestivo e si definisce “appellante” non meno di otto volte nella

motivazione. AP 1 ha quindi inoltrato appello con l'intenzione di

presenta­re appello, non reclamo. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico era evidente, se non

altro per un legale. Il valore litigio­so,

come si è detto, non eccede

fr. 10 000.– anche sommando le due ipoteche legali richieste dall'istante.

Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio sul rimedio giuridico esperibile.

4. È vero che il

convenuto può essere stato indotto in errore dall'indicazione dei rimedi

giuridici in calce alla sentenza impugnata, stan­do alla quale contro la

decisione poteva “essere interposto appello”. E per principio una fallace

indicazione dei mezzi d'impugnazione non deve recare pregiudizio alle parti.

Chi può accorger­si tuttavia dell'errore in una simile indicazione prestando la

dovuta attenzione non può invocare la tutela della buona fede. Così, secondo

giurisprudenza, un avvocato non può lamentare un pregiudizio se consultando

semplicemente i testi di legge avrebbe potuto avvedersi dello sbaglio (DTF 141 III

273 consid. 3.3 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale

federale 5A_261/2020 del 27 agosto 2020 consid. 5.2). Nella fattispecie

l'errore nell'indicazione dei rimedi giuridici poteva passare inosservato a una

persona senza formazione giuridica. Non a un avvocato, al quale sarebbe bastato

interpretare correttamente il Codice di procedura civile. Nelle circostanze

descritte, con ogni evidenza, l'appello in questione non sarebbe convertibile in

reclamo. Una trasmissione alla Camera civile dei reclami non entra perciò in

linea di conto.

5. Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone problema di ripetibili, l'istante non essendo stata chiamata a

formulare osservazioni.

6. Circa

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

Considerandi

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiun­ge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è

irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste a carico di AP 1.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).